LEGGE 29 settembre 2015, n. 169
ARTICOLO 430 Nel pieno rispetto della responsabilita' delle Parti per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, nonche' delle loro diversita' culturali e linguistiche, le Parti promuovono la cooperazione nel campo dell'istruzione, della formazione e della gioventu' per migliorare la comprensione reciproca, promuovere il dialogo interculturale e rafforzare la conoscenza delle rispettive culture.
Accordo-art. 431
ARTICOLO 431 Le Parti si impegnano a intensificare la cooperazione nel settore dell'istruzione superiore, soprattutto allo scopo di: a) riformare e ammodernare i sistemi di istruzione superiore; b) promuovere, nel campo dell'istruzione superiore, la convergenza che deriva dal processo di Bologna; c) migliorare la qualita' e la pertinenza dell'istruzione superiore; d) intensificare la cooperazione tra gli istituti di istruzione superiore; e) rafforzare la capacita' degli istituti di istruzione superiore; f) incrementare la mobilita' degli studenti e dei docenti. Nel campo dell'istruzione, un'attenzione particolare sara' prestata alla cooperazione finalizzata a facilitare l'accesso all'istruzione superiore.
Accordo-art. 432
ARTICOLO 432 Le Parti si adoperano per un maggiore scambio di informazioni e competenze al fine di incoraggiare una cooperazione piu' stretta nel campo dell'istruzione e formazione professionale, soprattutto nell'ottica di: a) sviluppare sistemi di istruzione e formazione professionale e corsi di perfezionamento professionale durante la vita lavorativa che rispondano alle esigenze del mercato del lavoro in evoluzione; b) istituire un quadro nazionale per migliorare la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze, ove possibile sulla base dell'esperienza dell'UE.
Accordo-art. 433
ARTICOLO 433 Le Parti esaminano la possibilita' di sviluppare la cooperazione in altri ambiti, quali l'istruzione secondaria, l'istruzione a distanza e l'apprendimento permanente.
Accordo-art. 434
ARTICOLO 434 Le Parti convengono di promuovere una cooperazione piu' stretta e lo scambio di esperienze nei settori della politica della gioventu' e dell'istruzione non formale dei giovani, con l'obiettivo di: a) favorire l'integrazione dei giovani nella societa' promuovendone la cittadinanza attiva e lo spirito di iniziativa; b) aiutare i giovani ad acquisire conoscenze, abilita' e competenze al di fuori dei sistemi di istruzione, anche attraverso il volontariato, e riconoscere il valore di tali esperienze; c) rafforzare la cooperazione con i paesi terzi; d) promuovere la cooperazione tra le organizzazioni giovanili ucraine e quelle dell'UE e dei suoi Stati membri; e) promuovere stili di vita sani, concentrandosi in particolare sui giovani.
Accordo-art. 435
ARTICOLO 435 Le Parti cooperano tenendo conto di quanto previsto dalle raccomandazioni elencate nell'allegato XLII del presente accordo.
Accordo-art. 436
ARTICOLO 436 Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 23, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.
Accordo-art. 437
ARTICOLO 437 Le Parti si impegnano nella promozione della cooperazione culturale per rafforzare la comprensione reciproca e favorire gli scambi culturali, come pure della mobilita' dell'arte e degli artisti dell'UE e dell'Ucraina.
Accordo-art. 438
ARTICOLO 438 Le Parti incoraggiano il dialogo interculturale tra i cittadini e le organizzazioni che rappresentano la societa' civile organizzata e le istituzioni culturali dell'UE e dell'Ucraina.
Accordo-art. 439
ARTICOLO 439 Le Parti cooperano strettamente nelle sedi internazionali competenti, quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e il Consiglio d'Europa per sviluppare la diversita' culturale e preservare e valorizzare il patrimonio storico e culturale.
Accordo-art. 440
ARTICOLO 440 Le Parti si adoperano per condurre un dialogo politico regolare sulla cultura allo scopo di promuovere lo sviluppo delle industrie della cultura nell'UE e in Ucraina. A tal fine, le Parti danno corretta attuazione alla convenzione UNESCO sulla protezione e promozione della diversita' delle espressioni culturali del 2005.
Accordo-art. 441
ARTICOLO 441 1. Le Parti cooperano nel settore dello sport e dell'attivita' fisica per concorrere allo sviluppo di uno stile di vita sano in tutte le fasce di eta', promuovere le funzioni sociali e i valori educativi dello sport e combattere le minacce allo sport, quali il doping, le partite truccate, il razzismo e la violenza. 2. La cooperazione riguarda, in particolare, lo scambio di informazioni e di buone pratiche nei seguenti campi: a) la promozione dell'attivita' fisica e dello sport attraverso il sistema scolastico, in collaborazione con le istituzioni pubbliche e le organizzazioni non governative; b) la partecipazione allo sport e l'attivita' fisica come mezzi in grado di contribuire a uno stile di vita sano e al benessere generale; c) lo sviluppo di sistemi nazionali di competenze e qualifiche nel settore dello sport; d) l'integrazione, attraverso lo sport, dei gruppi svantaggiati; e) la lotta al doping; f) la lotta alle partite truccate; g) la sicurezza durante i principali eventi sportivi internazionali.
Accordo-art. 442
ARTICOLO 442 Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 25, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.
Accordo-art. 443
ARTICOLO 443 Le Parti promuovono la cooperazione con la societa' civile allo scopo di conseguire i seguenti obiettivi: a) rafforzare i contatti e incoraggiare lo scambio reciproco di esperienze tra tutti i settori della societa' civile negli Stati membri dell'UE e in Ucraina; b) coinvolgere le organizzazioni della societa' civile nell'attuazione e nel monitoraggio del presente accordo e nello sviluppo delle relazioni bilaterali tra UE e Ucraina; c) garantire una migliore conoscenza e comprensione dell'Ucraina negli Stati membri dell'UE, anche per quanto riguarda la sua storia e la sua cultura; d) garantire una migliore conoscenza e comprensione dell'Unione europea in Ucraina, anche per quanto riguarda i valori su cui e' fondata, il suo funzionamento e le sue politiche.
Accordo-art. 444
ARTICOLO 444 Le Parti promuovono il dialogo e la cooperazione tra le parti interessate delle loro rispettive societa' civili quale elemento integrante delle relazioni UE-Ucraina: a) rafforzando i contatti e il reciproco scambio di esperienze tra le organizzazioni della societa' civile degli Stati membri dell'UE e dell'Ucraina soprattutto mediante seminari professionali, iniziative di formazione, ecc.; b) agevolando lo sviluppo delle istituzioni e il consolidamento delle organizzazioni della societa' civile, tra l'altro attraverso attivita' di advocacy, reti informali, visite, seminari, ecc.; c) dando ai rappresentanti ucraini la possibilita' di familiarizzarsi con la procedura di consultazione e di dialogo tra le parti sociali e civili all'interno dell'UE, con l'obiettivo di integrare la societa' civile nel processo di elaborazione politica in Ucraina.
Accordo-art. 445
ARTICOLO 445 Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 26, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.
Accordo-art. 446
ARTICOLO 446 Nel campo della politica regionale le Parti promuovono la comprensione reciproca e la cooperazione bilaterale relativa ai metodi di definizione e di attuazione delle politiche regionali, tra cui il partenariato e la governance a piu' livelli, con particolare attenzione allo sviluppo delle aree svantaggiate e alla cooperazione territoriale. Vengono cosi' istituiti canali di comunicazione e si rafforza lo scambio di informazioni tra le autorita' nazionali, regionali e locali, gli attori socioeconomici e la societa' civile.
Accordo-art. 447
ARTICOLO 447 Le Parti sostengono e rafforzano il coinvolgimento delle autorita' locali e regionali nella cooperazione transfrontaliera e regionale e nelle relative strutture di gestione. L'obiettivo e' intensificare la cooperazione mediante l'istituzione di un quadro legislativo adeguato, sostenere e sviluppare le misure di rafforzamento delle capacita' e promuovere il rafforzamento delle reti economiche e di impresa a livello transfrontaliero e regionale.
Accordo-art. 448
ARTICOLO 448 Le Parti rafforzano e incoraggiano lo sviluppo della dimensione transfrontaliera e regionale delle reti di trasporto, di energia e di comunicazione, della cultura, dell'istruzione, del turismo, della sanita' e di altri ambiti disciplinati dal presente accordo che hanno un'incidenza sulla cooperazione transfrontaliera e regionale. Le Parti favoriscono, in particolare, lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera per quanto concerne l'ammodernamento, le dotazioni e il coordinamento dei servizi di emergenza.
Accordo-art. 449
ARTICOLO 449 Le questioni di cui al titolo V (cooperazione economica e settoriale), capo 27, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.
Accordo-art. 450
ARTICOLO 450 L'Ucraina puo' partecipare alle agenzie dell'UE operanti in campi che attengono all'attuazione del presente accordo e ad altre agenzie dell'UE, ove i relativi regolamenti istitutivi lo consentano e alle condizioni in essi stabilite. Per la partecipazione a ciascuna di queste agenzie e per fissare l'importo del suo contributo finanziario l'Ucraina conclude con l'UE accordi separati.
Accordo-art. 451
ARTICOLO 451 L'Ucraina puo' partecipare a tutti i programmi attuali e futuri dell'Unione aperti alla partecipazione dell'Ucraina, conformemente alle rispettive disposizioni di adozione di tali programmi. La partecipazione dell'Ucraina ai programmi dell'Unione avviene conformemente alle disposizioni contenute nel protocollo III allegato riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e l'Ucraina sui principi generali della partecipazione dell'Ucraina ai programmi dell'Unione del 2010.
Accordo-art. 452
ARTICOLO 452 L'UE informa l'Ucraina in merito all'istituzione di nuove agenzie dell'UE e di nuovi programmi dell'Unione e in merito a modifiche delle condizioni di partecipazione ai programmi dell'Unione e alle agenzie di cui agli articoli 450 e 451 del presente accordo.
Accordo-art. 453
ARTICOLO 453 L'Ucraina usufruisce di assistenza finanziaria attraverso i meccanismi e gli strumenti di finanziamento pertinenti dell'UE. L'assistenza finanziaria contribuira' alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo e sara' fornita conformemente agli articoli che seguono del presente accordo.
Accordo-art. 454
ARTICOLO 454 I principi fondamentali dell'assistenza finanziaria sono stabiliti nei regolamenti che disciplinano gli strumenti finanziari dell'UE.
Accordo-art. 455
ARTICOLO 455 Per l'assistenza finanziaria dell'UE i settori prioritari convenuti tra le Parti sono enunciati nei relativi programmi indicativi che riflettono le priorita' strategiche concordate. Gli importi indicativi dell'assistenza stabiliti nei programmi indicativi tengono conto delle esigenze, delle capacita' settoriali e dei progressi delle riforme dell'Ucraina.
Accordo-art. 456
ARTICOLO 456 Per sfruttare al meglio le risorse disponibili, le Parti si adoperano affinche' l'assistenza dell'UE sia attuata in stretta collaborazione e in stretto coordinamento con gli altri paesi donatori, gli altri organismi donatori e le altre istituzioni finanziarie internazionali e nel rispetto dei principi internazionali sull'efficacia degli aiuti.
Accordo-art. 457
ARTICOLO 457 La base giuridica, amministrativa e tecnica fondamentale dell'assistenza e' stabilita nel quadro dei pertinenti accordi tra le Parti.
Accordo-art. 458
ARTICOLO 458 Il Consiglio di associazione e' informato dell'andamento e dell'attuazione dell'assistenza finanziaria e del suo impatto sul conseguimento degli obiettivi del presente accordo. A tal fine, gli organismi competenti delle Parti forniscono, su basi permanenti e reciproche, le opportune informazioni di monitoraggio e valutazione.
Accordo-art. 459
ARTICOLO 459 1. Le Parti attuano l'assistenza secondo i principi di una sana gestione finanziaria e collaborano per tutelare gli interessi finanziari dell'UE e dell'Ucraina, secondo quanto enunciato nell'allegato XLIII del presente accordo. Le Parti adottano misure effettive per prevenire e combattere la frode, la corruzione e le altre attivita' illegali, anche mediante la reciproca assistenza amministrativa e giudiziaria nei settori contemplati dal presente accordo. 2. A tal fine l'Ucraina procede anche al graduale ravvicinamento della sua legislazione conformemente alle disposizioni di cui all'allegato XLIV del presente accordo. 3. L'allegato XLIII del presente accordo si applica a ogni ulteriore accordo o strumento di finanziamento che dovesse essere concluso fra le Parti e a qualsiasi altro strumento di finanziamento dell'UE cui l'Ucraina possa essere associata, fatta salva ogni altra clausola aggiuntiva che disciplini le revisioni contabili, le verifiche sul posto, le ispezioni, i controlli e le misure antifrode, compresi quelli attuati dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e dalla Corte dei conti europea.
Accordo-art. 460
ARTICOLO 460 1. Il livello piu' alto del dialogo politico e strategico tra le Parti e' il dialogo a livello di vertici, che si svolgono in linea di massima una volta l'anno. I vertici forniscono indicazioni generali per l'attuazione del presente accordo e in essi e' discussa qualsiasi questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse. 2. A livello ministeriale, il dialogo politico e strategico regolare si svolge nell'ambito del Consiglio di associazione di cui all'articolo 461 del presente accordo e, di comune accordo, nel quadro di riunioni periodiche tra i rappresentanti delle Parti.
Accordo-art. 461
ARTICOLO 461 1. E' istituito un Consiglio di associazione, incaricato di esercitare la vigilanza e il controllo sull'applicazione e attuazione del presente accordo e di esaminare periodicamente il funzionamento del presente accordo alla luce dei suoi obiettivi. 2. Il Consiglio di associazione si riunisce periodicamente a livello ministeriale, almeno una volta l'anno e quando le circostanze lo richiedono. Il Consiglio di associazione si riunisce, di comune accordo, in tutte le formazioni necessarie. 3. Oltre a esercitare la vigilanza e il controllo sull'applicazione e attuazione del presente accordo, il Consiglio di associazione esamina le questioni di rilievo inerenti all'accordo e qualsiasi altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.
Accordo-art. 462
ARTICOLO 462 1. Il Consiglio di associazione e' composto dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione europea, da una parte, e da membri del governo dell'Ucraina, dall'altra. 2. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno. 3. Il Consiglio di associazione e' presieduto a turno da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante dell'Ucraina. 4. Se del caso e previo comune accordo, altri organi parteciperanno in qualita' di osservatori ai lavori del Consiglio di associazione.
Accordo-art. 463
ARTICOLO 463 1. Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere le decisioni rientranti nel campo di applicazione del presente accordo, nei casi ivi contemplati. Le decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure opportune, se necessario anche con interventi a livello degli organi specifici istituiti in forza del presente accordo, per attuarle. Il Consiglio di associazione puo' anche formulare raccomandazioni. Adotta le decisioni e le raccomandazioni mediante accordo tra le Parti, al termine delle rispettive procedure interne. 2. In linea con l'obiettivo del graduale ravvicinamento della legislazione dell'Ucraina a quella dell'Unione stabilito dal presente accordo, il Consiglio di associazione sara' la sede per lo scambio di informazioni sugli atti legislativi, vigenti e in preparazione, dell'Unione europea e dell'Ucraina e sulle misure di attuazione, applicazione e verifica della conformita'. 3. Il Consiglio di associazione puo', a tale scopo, aggiornare o modificare gli allegati del presente accordo, tenendo conto dell'evoluzione del diritto dell'UE e delle norme applicabili contenute negli strumenti internazionali che le Parti ritengano pertinenti, fatte salve le disposizioni specifiche di cui al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.
Accordo-art. 464
ARTICOLO 464 1. E' istituito un comitato di associazione che assiste il Consiglio di associazione nell'esercizio delle sue funzioni. La presente disposizione fa salve le competenze delle varie sedi del dialogo politico di cui all'articolo 5 del presente accordo. 2. Il comitato di associazione e' composto da rappresentanti delle Parti, normalmente a livello di alti funzionari. 3. Il comitato di associazione e' presieduto a turno da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante dell'Ucraina.
Accordo-art. 465
ARTICOLO 465 1. Il Consiglio di associazione stabilisce, nel regolamento interno, i compiti e il funzionamento del comitato di associazione, che e' tra l'altro incaricato di preparare le riunioni del Consiglio di associazione. Il comitato di associazione si riunisce almeno una volta l'anno. 2. Il Consiglio di associazione puo' delegare suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al comitato di associazione. 3. Il comitato di associazione ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti dal presente accordo e nei settori oggetto della delega di poteri conferita dal Consiglio di associazione. Le decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure opportune per attuarle. Il comitato di associazione adotta le sue decisioni mediante accordo tra le Parti. 4. Il comitato di associazione si riunisce in una formazione specifica per affrontare tutte le questioni inerenti al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. Il comitato di associazione si riunisce in questa formazione almeno una volta l'anno.
Accordo-art. 466
ARTICOLO 466 1. Il comitato di associazione e' assistito dai sottocomitati istituiti in forza del presente accordo. 2. Il Consiglio di associazione puo' decidere di istituire comitati od organi speciali in settori specifici ai fini dell'attuazione del presente accordo, determinandone la composizione, i compiti e il funzionamento. Inoltre questi comitati e organi speciali possono discutere ogni questione che ritengano pertinente fatte salve le disposizioni specifiche del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. 3. Il comitato di associazione puo' inoltre istituire sottocomitati per fare il punto dei progressi compiuti nel quadro dei dialoghi regolari di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale) del presente accordo. 4. I sottocomitati hanno il potere di adottare decisioni nei casi previsti dal presente accordo. Riferiscono regolarmente delle loro attivita' al comitato di associazione, in base alla necessita'. 5. I sottocomitati istituiti in forza del titolo IV del presente accordo danno con suffiente anticipo comunicazione della data e dell'ordine del giorno delle riunioni al comitato di associazione nella formazione "Commercio" di cui all'articolo 465, paragrafo 4, del presente accordo. Riferiscono delle loro attivita' nel corso di tutte le riunioni periodiche del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", di cui all'articolo 465, paragrafo 4, del presente accordo. 6. L'esistenza di sottocomitati non impedisce alle Parti di sottoporre qualsiasi questione direttamente al comitato di associazione, istituito in applicazione dell'articolo 464 del presente accordo, anche nella formazione "Commercio".
Accordo-art. 467
ARTICOLO 467 1. E' istituito un comitato parlamentare di associazione, che riunisce e consente scambi di opinioni tra membri del Parlamento europeo e della Verkhovna Rada ucraina. Il comitato stabilisce la frequenza delle sue riunioni. 2. Il comitato parlamentare di associazione e' composto da membri del Parlamento europeo e della Verkhovna Rada ucraina. 3. Il comitato parlamentare di associazione adotta il proprio regolamento interno. 4. Il comitato parlamentare di associazione e' presieduto a turno da un rappresentante del Parlamento europeo e della Verkhovna Rada ucraina, conformemente alle disposizioni previste al riguardo dal regolamento interno.
Accordo-art. 468
ARTICOLO 468 1. Il comitato parlamentare di associazione puo' chiedere ogni informazione utile relativa all'attuazione del presente accordo al Consiglio di associazione, che fornisce al comitato le informazioni richieste. 2. Il comitato parlamentare di associazione e' informato delle decisioni e delle raccomandazioni adottate dal Consiglio di associazione. 3. Il comitato parlamentare di associazione puo' rivolgere raccomandazioni al Consiglio di associazione. 4. Il comitato parlamentare di associazione puo' istituire sottocomitati parlamentari di associazione.
Accordo-art. 469
ARTICOLO 469 1. Le Parti promuovono inoltre riunioni periodiche di rappresentanti delle loro societa' civili, per informarli e raccogliere contributi in merito all'attuazione del presente accordo. 2. E' istituita una piattaforma della societa' civile, che riunisce e consente scambi di opinioni tra membri del comitato economico e sociale europeo (CESE) e rappresentanti della societa' civile ucraina. La piattaforma stabilisce la frequenza delle sue riunioni. 3. La piattaforma della societa' civile adotta il proprio regolamento interno. 4. La piattaforma della societa' civile e' presieduta a turno da un rappresentante del Comitato economico e sociale europeo (CESE) e da un rappresentante della societa' civile ucraina, conformemente alle disposizioni previste al riguardo dal regolamento interno.
Accordo-art. 470
ARTICOLO 470 1. La piattaforma della societa' civile e' informata delle decisioni e delle raccomandazioni adottate dal Consiglio di associazione. 2. La piattaforma della societa' civile puo' rivolgere raccomandazioni al Consiglio di associazione. 3. Il comitato di associazione e il comitato parlamentare di associazione tengono regolarmente contatti con i rappresentanti della piattaforma della societa' civile per conoscerne il punto di vista sulla realizzazione degli obiettivi del presente accordo.
Accordo-art. 471
ARTICOLO 471 Accesso agli organi giurisdizionali e amministrativi Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai suoi cittadini, i suoi organi giurisdizionali e amministrativi competenti a tutela dei loro diritti individuali e di proprieta'.
Accordo-art. 472
ARTICOLO 472 Misure connesse a interessi essenziali in materia di sicurezza Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una Parte di prendere le misure: a) ritenute necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contraria ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza; b) relative alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o ad attivita' di ricerca, sviluppo o produzione indispensabili per scopi di difesa, purche' tali misure non pregiudichino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati ad uso specificamente militare; c) ritenute essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi agitazioni interne che turbino l'ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Accordo-art. 473
ARTICOLO 473 Non discriminazione 1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale in esso contenuta: a) le misure applicate dall'Ucraina nei confronti dell'Unione o degli Stati membri non devono dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini, le loro societa' o imprese; b) le misure applicate dall'Unione o dagli Stati membri nei confronti dell'Ucraina non devono dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini ucraini, societa' o imprese ucraine. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 fanno salvo il diritto delle Parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.
Accordo-art. 474
ARTICOLO 474 Graduale ravvicinamento In linea con gli obiettivi del presente accordo enunciati all'articolo 1, l'Ucraina procede al graduale ravvicinamento della sua legislazione al diritto dell'UE richiamato negli allegati da I a XLIV, sulla base degli impegni assunti ai titoli IV, V e VI del presente accordo e conformemente a quanto previsto da tali allegati. La presente disposizione fa salvi i principi e gli obblighi specifici in materia di ravvicinamento normativo previsti dal titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.
Accordo-art. 475
ARTICOLO 475 Monitoraggio 1. Per monitoraggio si intende la valutazione continua dei progressi compiuti nell'attuazione e applicazione delle misure contemplate dal presente accordo. 2. Il monitoraggio comprende la valutazione - anche sotto i profili attuativo e applicativo - del ravvicinamento del diritto ucraino al diritto dell'Unione europea quale definito nel presente accordo. La valutazione puo' essere condotta singolarmente o, previo accordo, congiuntamente dalle Parti. Per facilitare il processo di valutazione, l'Ucraina comunica all'UE i progressi compiuti in materia di ravvicinamento, se del caso prima del termine dei periodi transitori stabiliti nell'accordo per il ravvicinamento ad atti normativi dell'UE. Il processo di comunicazione e valutazione, comprese le modalita' delle valutazioni e la loro frequenza, tiene conto delle modalita' specifiche definite nel presente accordo o delle decisioni degli organi istituzionali creati a norma del presente accordo. 3. Il monitoraggio puo' comprendere missioni in loco con la partecipazione di istituzioni, organi e organismi dell'UE, organismi non governativi, autorita' di vigilanza, esperti indipendenti e altri soggetti, a seconda della necessita'. 4. I risultati delle attivita' di monitoraggio, compresa la valutazione del ravvicinamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo, sono discussi in tutti i comitati o organi competenti istituiti in forza del presente accordo. Questi comitati e organi possono adottare, all'unanimita', raccomandazioni congiunte che sono trasmesse al Consiglio di associazione. 5. Se le Parti convengono che le misure necessarie contemplate dal titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo sono state attuate e vengono applicate, il Consiglio di associazione, in virtu' dei poteri ad esso conferiti dall'articolo 463 del presente accordo, decide un'ulteriore apertura del mercato, secondo quanto definito nel titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. 6. Alle raccomandazioni congiunte di cui al paragrafo 4 del presente articolo trasmesse al Consiglio di associazione o alla mancata adozione di tali raccomandazioni non si applica la disciplina in materia di risoluzione delle controversie definita nel titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. Alle decisioni adottate dall'organo istituzionale competente o alla mancata adozione di tali decisioni non si applica la disciplina in materia di risoluzione delle controversie definita nel titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.
Accordo-art. 476
ARTICOLO 476 Adempimento degli obblighi 1. Le Parti adottano ogni misura di natura generale o specifica necessaria per adempiere gli obblighi loro incombenti in forza del presente accordo e si adoperano per la realizzazione degli obiettivi ivi contemplati. 2. Le Parti decidono di consultarsi tempestivamente attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse, per discutere le questioni inerenti all'interpretazione, attuazione o applicazione in buona fede del presente accordo e ad altri aspetti pertinenti delle loro relazioni. 3. Ciascuna delle Parti sottopone al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, attuazione o applicazione in buona fede del presente accordo conformemente all'articolo 477 del presente accordo. Il Consiglio di associazione puo' risolvere le controversie mediante una decisione vincolante.
Accordo-art. 477
ARTICOLO 477 Risoluzione delle controversie 1. Qualora fra le Parti insorga una controversia in merito all'interpretazione, attuazione o applicazione in buona fede del presente accordo, una Parte presenta all'altra Parte e al Consiglio di associazione una richiesta formale di risoluzione della controversia. Con disciplina in deroga, le controversie relative all'interpretazione, attuazione o applicazione in buona fede del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo sono soggette unicamente alla disciplina del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo. 2. Le Parti si adoperano per risolvere la controversia avviando consultazioni in buona fede nell'ambito del Consiglio di associazione e degli altri organi competenti di cui agli articoli 461, 465 e 466 del presente accordo per pervenire nel piu' breve tempo possibile a una soluzione reciprocamente accettabile. 3. Le Parti forniscono al Consiglio di associazione e agli altri organi competenti tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione. 4. La controversia, finche' non sia stata risolta, e' discussa in ogni riunione del Consiglio di associazione. Una controversia e' considerata risolta quando il consiglio di associazione adotta una decisione vincolante per dirimere la controversia a norma dell'articolo 476, paragrafo 3, del presente accordo o quando dichiara che la controversia si e' conclusa. Consultazioni in merito a una controversia possono inoltre tenersi durante qualsiasi riunione del comitato di associazione o di qualsiasi altro organo competente di cui agli articoli 461, 465, e 466 del presente accordo, secondo quanto concordato tra le Parti o su richiesta di una di esse. Le consultazioni possono tenersi anche per iscritto. 5. Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate.
Accordo-art. 478
ARTICOLO 478 Misure appropriate in caso di mancato adempimento degli obblighi 1. Una Parte puo' adottare le misure appropriate se la questione non e' risolta entro tre mesi dalla data della notifica di una richiesta formale di risoluzione della controversia a norma dell'articolo 477 del presente accordo e se la Parte attrice continua a ritenere che l'altra Parte non abbia adempiuto un obbligo che ad essa incombe in forza del presente accordo. Il requisito di un periodo di tre mesi per le consultazioni non si applica ai casi eccezionali di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 2. Nella scelta delle misure appropriate, si privilegiano quelle che meno interferiscono con il funzionamento del presente accordo. Salvo nei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, tali misure non possono comprendere la sospensione dei diritti o degli obblighi previsti dal presente accordo, richiamati al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. Le misure sono immediatamente notificate al Consiglio di associazione e sono oggetto di consultazioni a norma dell'articolo 476, paragrafo 2, del presente accordo e formano oggetto delle procedure di risoluzione delle controversie a norma dell'articolo 476, paragrafo 3, e dell'articolo 477 del presente accordo. 3. Le eccezioni di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardano: a) la denuncia dell'accordo non autorizzata dalle norme generali di diritto internazionale; o b) la violazione, ad opera dell'altra Parte, di uno degli elementi essenziali del presente accordo di cui all'articolo 2 del presente accordo.
Accordo-art. 479
ARTICOLO 479 Relazione con altri accordi 1. L'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 14 giugno 1994 ed entrato in vigore il 1° marzo 1998 e' abrogato unitamente ai relativi protocolli. 2. L'accordo di associazione sostituisce l'accordo sopracitato. I riferimenti all'accordo sopracitato in tutti gli altri accordi tra le Parti si intendono fatti al presente accordo. 3. Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno degli stessi diritti a norma del presente accordo, esso non pregiudica i diritti loro garantiti da accordi in vigore che vincolano uno o piu' Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra. 4. Gli accordi in vigore relativi a specifici settori di cooperazione che rientrano nel campo di applicazione del presente accordo sono considerati parte delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e rientranti in un quadro istituzionale comune. 5. Le Parti possono completare il presente accordo mediante la conclusione di accordi specifici in qualsiasi settore rientrante nel suo campo di applicazione. Tali accordi specifici sono parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e rientrano in un quadro istituzionale comune. 6. Fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ne' il presente accordo ne' qualsiasi azione intrapresa in applicazione dello stesso pregiudicano in alcun modo la competenza degli Stati membri ad avviare con l'Ucraina attivita' di cooperazione bilaterale o a concludere, se del caso, con l'Ucraina nuovi accordi di cooperazione.
Accordo-art. 480
ARTICOLO 480 Allegati e protocolli Gli allegati e i protocolli del presente accordo ne fanno parte integrante.
Accordo-art. 481
ARTICOLO 481 Durata 1. Il presente accordo e' concluso per una durata illimitata. Le Parti provvedono a un riesame complessivo della realizzazione degli obiettivi del presente accordo entro cinque anni dalla sua entrata in vigore e in qualsiasi momento previo reciproco consenso. 2. Ciascuna delle Parti puo' denunciare l'accordo dandone notifica all'altra Parte. Il presente accordo cessa di essere applicabile decorsi sei mesi dal ricevimento della notifica.
Accordo-art. 482
ARTICOLO 482 Definizione delle Parti Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono l'Unione o i suoi Stati membri o l'Unione e i suoi Stati membri, secondo le rispettive competenze definite dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra. Se del caso, si intende l'Euratom, secondo le sue competenze a norma del trattato Euratom.
Accordo-art. 483
ARTICOLO 483 Applicazione territoriale Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori ai quali si applicano il trattato sull'Unione europea (TUE), il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e il trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altra, al territorio dell'Ucraina.
Accordo-art. 484
ARTICOLO 484 Depositario dell'accordo Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e' il depositario del presente accordo.
Accordo-art. 485
ARTICOLO 485 Testi facenti fede Il presente accordo e' redatto nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e ucraina, e i testi in ciascuna di queste lingue fanno ugualmente fede.
Accordo-art. 486
ARTICOLO 486 Entrata in vigore e applicazione provvisoria 1. Il presente accordo e' ratificato o approvato dalle Parti in conformita' alle rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. 2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione. 3. In deroga al paragrafo 2, l'Unione e l'Ucraina convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo nelle parti specificate dall'Unione, secondo quanto contemplato al paragrafo 4 del presente articolo, conformemente alle rispettive legislazioni e alle loro procedure interne applicabili. 4. L'applicazione provvisoria ha effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui il depositario ha ricevuto: - la notifica dell'Unione relativa al completamento delle procedure a tal fine necessarie, con l'indicazione delle parti dell'accordo che si applicano in via provvisoria; e - il deposito dello strumento di ratifica, da parte dell'Ucraina, conformemente alle sue procedure e alla sua legislazione applicabile. 5. Ai fini delle disposizioni pertinenti del presente accordo, allegati e protocolli compresi, i riferimenti alla "data di entrata in vigore del presente accordo" contenuti in tali disposizioni si intendono fatti alla "data a decorrere dalla quale il presente accordo e' applicato in via provvisoria", conformemente al paragrafo 3 del presente articolo. 6. Durante il periodo transitorio, le disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 14 giugno 1994 ed entrato in vigore il 1° marzo 1998 continuano ad applicarsi se e in quanto non interessate dall'applicazione provvisoria del presente accordo. 7. Ciascuna Parte puo' notificare per iscritto al depositario la volonta' di porre fine all'applicazione provvisoria del presente accordo. La cessazione dell'applicazione provvisoria ha effetto dalla data in cui il depositario ne riceve notifica.
Accordo-Elenco degli allegati
ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLEGATI DEL TITOLO IV
Allegato I-A del capo 1
Eliminazione dei dazi doganali
Appendice A Contingenti tariffari globali indicativi relativi alle importazioni nell'UE
Appendice B
Contingenti tariffari globali indicativi relativi alle importazioni in Ucraina
Allegato I-B del capo 1 Condizioni aggiuntive per il commercio di oggetti da rigattiere
Allegato I-C del capo 1
Tabelle relative all'eliminazione dei dazi all'esportazione
Allegato I-D del capo 1 Misure di salvaguardia per i dazi all'esportazione
Allegato II del capo 2 Misure di salvaguardia relative agli autoveicoli per il trasporto di persone
Allegato III del capo 3
Elenco della normativa interessata dall'allineamento e relativo calendario di attuazione
Allegato IV del capo 4 Settori interessati
Allegato IV-A del capo 4 Misure SPS
Allegato IV-B del capo 4 Norme relative al benessere degli animali
Allegato IV-C del capo 4 Altre misure
Allegato IV-D del capo 4 Misure da includere dopo il ravvicinamento della normativa
Allegato V del capo 4 Strategia complessiva per l'attuazione del presente capo
Allegato VI del capo 4 Elenco delle malattie degli animali, delle malattie connesse all'acquacoltura e degli organismi nocivi regolamentati soggetti a notifica rispetto ai quali possono essere riconosciute regioni indenni
Allegato VI-A del capo 4 Malattie degli animali e dei pesci soggette a notifica, per le quali viene riconosciuto lo status delle Parti e possono essere adottate decisioni di regionalizzazione
Allegato VI-B del capo 4 Riconoscimento dello status concernente gli organismi nocivi, delle zone indenni o delle zone protette
Allegato VII del capo 4 Regionalizzazione/zonizzazione, zone riconosciute indenni da organismi nocivi e zone protette
Allegato VIII del capo 4 Approvazione provvisoria degli stabilimenti
Allegato IX del capo 4 Processo di determinazione dell'equivalenza
Allegato X del capo 4 Orientamenti per l'espletamento delle verifiche
Allegato XI del capo 4 Controlli all'importazione e diritti d'ispezione
Allegato XII del capo 4 Certificazione
Allegato XIII del capo 4 Questioni in sospeso
Allegato XIV del capo 4 Compartimentalizzazione
Allegato XV del capo 5 Ravvicinamento della normativa doganale
Allegato XVI del capo 6 Elenco di riserve relative allo stabilimento; elenco di impegni relativi alla fornitura transfrontaliera di servizi; elenco di riserve relative ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti
Allegato XVI-A del capo 6 Riserve dell'UE relative allo stabilimento
Allegato XVI-B del capo 6 Elenco di impegni relativi ai servizi transfrontalieri
Allegato XVI-C del capo 6 Riserve relative ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti (Parte UE)
Allegato XVI-D del capo 6 Riserve dell'Ucraina relative allo stabilimento
Allegato XVI-E del capo 6 Impegni dell'Ucraina relativi ai servizi transfrontalieri
Allegato XVI-F del capo 6 Riserve relative ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti (Ucraina)
Allegato XVII Ravvicinamento normativo
Appendice XVII-1 Adattamenti orizzontali e norme procedurali
Appendice XVII-2 Norme applicabili ai servizi finanziari
Appendice XVII-3 Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione
Appendice XVII-4 Norme applicabili ai servizi postali e di corriere
Appendice XVII-5 Norme applicabili al trasporto marittimo internazionale
Appendice XVII-6 Disposizioni relative al monitoraggio
Allegato XVIII del capo 6 Centri di informazione
Allegato XIX del capo 6 Elenco indicativo dei mercati rilevanti di prodotti e servizi dell'UE da analizzare conformemente all'articolo 116
Allegato XX del capo 6 Elenco indicativo dei mercati rilevanti dell'Ucraina da analizzare conformemente all'articolo 116
Allegato XXI del capo 8 Appalti pubblici
Allegato XXI-A del capo 8 Calendario indicativo per la riforma istituzionale, il ravvicinamento normativo e l'accesso al mercato
Allegato XXI-B del capo 8 Elementi di base della
direttiva 2004/18/CE (Fase 2)
Allegato XXI-C del capo 8 Elementi di base della
direttiva 89/665/CEE , modificata dalla direttiva 2007/66/CE (Fase 2)
Allegato XXI-D del capo 8 Elementi di base della
direttiva 2004/17/CE (Fase 3)
Allegato XXI-E del capo 8 Elementi di base della
direttiva 92/13/CEE , modificata dalla direttiva 2007/66/CE (Fase 3)
Allegato XXI-F del capo 8 Altri elementi non vincolanti della
direttiva 2004/18/CE (Fase 4)
Allegato XXI-G del capo 8 Altri elementi vincolanti della
direttiva 2004/18/CE (Fase 4)
Allegato XXI-H del capo 8 Altri elementi della
direttiva 89/665/CEE , modificata dalla direttiva 2007/66/CE (Fase 4)
Allegato XXI-I del capo 8 Altri elementi non vincolanti della
direttiva 2004/17/CE (Fase 5)
Allegato XXI-J del capo 8 Altri elementi della
direttiva 92/13/CEE , modificata dalla direttiva 2007/66/CE (Fase 5)
Allegato XXI-K del capo 8 Disposizioni della
direttiva 2004/18/CE al di fuori del campo di applicazione del processo di ravvicinamento normativo
Allegato XXI-L del capo 8 Disposizioni della
direttiva 2004/17/CE al di fuori del campo di applicazione del processo di ravvicinamento normativo
Allegato XXI-M del capo 8 Disposizioni della
direttiva 89/665/CEE , modificata dalla direttiva 2007/66/CE , al di fuori del campo di applicazione del processo di ravvicinamento normativo
Allegato XXI-N del capo 8 Disposizioni della
direttiva 92/13/CEE , modificata dalla direttiva 2007/66/CE , al di fuori del campo di applicazione del processo di ravvicinamento normativo
Allegato XXI-O del capo 8 Elenco indicativo di questioni riguardanti la cooperazione
Allegato XXI-P del capo 8 Soglie di valore
Allegato XXII-A del capo 9 Indicazioni geografiche - Legislazione delle Parti ed elementi per la registrazione e il controllo
Allegato XXII-B del capo 9 Indicazioni geografiche - Criteri da prevedere nella procedura di opposizione
Allegato XXII-C del capo 9 Indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 202, paragrafo 3, del presente accordo
Allegato XXII-D del capo 9 Indicazioni geografiche di vini, vini aromatizzati e bevande spiritose di cui all'articolo 202, paragrafi 3 e 4, del presente accordo
Allegato XXIII del capo 10 Glossario dei termini
Allegato XXIV del capo 14 Regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie
Allegato XXV del capo 15 Codice di condotta per i membri dei collegi arbitrali e i mediatori
ALLEGATI DEL TITOLO V
Allegato XXVI del capo 1 Cooperazione in materia di energia, incluse le questioni nucleari
Allegato XXVII del capo 1 Cooperazione in materia di energia, incluse le questioni nucleari
Allegato XXVIII del capo 4 Fiscalita'
Allegato XXIX del capo 5 Statistiche
Allegato XXX del capo 6 Ambiente
Allegato XXXI del capo 6 Ambiente
Allegato XXXII del capo 7 Trasporti
Allegato XXXIII del capo 7 Trasporti
Allegato XXXIV del capo 13 Diritto societario, governo societario, contabilita' e revisione contabile
Allegato XXXV del capo 13 Diritto societario, governo societario, contabilita' e revisione contabile
Allegato XXXVI del capo 13 Diritto societario, governo societario, contabilita' e revisione contabile
Allegato XXXVII del capo 15 Politica in materia di audiovisivi
Allegato XXXVIII del capo 17 Agricoltura e sviluppo rurale
Allegato XXXIX del capo 20 Protezione dei consumatori
Allegato XL del capo 21 Cooperazione in materia di occupazione, politica sociale e pari opportunita'
Allegato XLI del capo 22 Sanita' pubblica
Allegato XLII del capo 23 Istruzione, formazione e gioventu'
ALLEGATI DEL TITOLO VI
Allegato XLIII del titolo VI Cooperazione finanziaria e disposizioni antifrode
Allegato XLIV del titolo VI Cooperazione finanziaria e disposizioni antifrode
Accordo-Protocolli
PROTOCOLLI
Protocollo I Protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa
Protocollo II Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale
Protocollo III Protocollo relativo a un accordo quadro tra l'Unione europea e l'Ucraina sui principi generali per la partecipazione dell'Ucraina ai programmi dell'Unione
Accordo-Dichiarazione congiunta
DICHIARAZIONE CONGIUNTA ------------------- Parte di provvedimento in formato grafico
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Normattiva
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