LEGGE 29 settembre 2015, n. 169

Type Legge
Publication 2015-09-29
Ultimo aggiornamento 2018-01-13
State In force
Source Normattiva
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ARTICOLO 331 Regole della procedura di mediazione 1. Entro dieci giorni dalla nomina del mediatore, la Parte che ha avviato la procedura di mediazione presenta per iscritto al mediatore e all'altra Parte una descrizione dettagliata del problema, in particolare del funzionamento della misura contestata e dei suoi effetti commerciali. Entro venti giorni dalla presentazione di questa descrizione, l'altra Parte puo' trasmettere per iscritto le sue osservazioni in merito al problema enunciato. Ciascuna delle Parti puo' inserire nella propria descrizione o tra le proprie osservazioni le informazioni ritenute pertinenti. 2. Il mediatore puo' decidere il modo piu' adatto per fare chiarezza sulla misura in questione e sui suoi eventuali effetti commerciali. Il mediatore puo', in particolare, organizzare riunioni tra le Parti, consultare le Parti congiuntamente o separatamente, chiedere l'assistenza o la consulenza di esperti e delle parti interessate e fornire ogni ulteriore sostegno di cui le Parti facciano richiesta. Prima di chiedere l'assistenza o la consulenza di esperti e delle parti interessate, il mediatore consulta, pero', le Parti. 3. Il mediatore puo' offrire consulenza e sottoporre una soluzione all'esame delle Parti le quali possono accettare o respingere la proposta o concordare una diversa soluzione. La consulenza o le osservazioni del mediatore non riguardano comunque la compatibilita' della misura contestata con il presente accordo. 4. La procedura si svolge nel territorio della Parte cui e' indirizzata la richiesta oppure previo accordo tra le Parti in qualsiasi altro luogo o con qualsiasi altra modalita'. 5. Le Parti si adoperano per pervenire a una soluzione concordata entro sessanta giorni dalla nomina del mediatore. In attesa dell'accordo definitivo, le Parti possono prendere in considerazione soluzioni provvisorie, soprattutto se la misura riguarda merci deperibili. 6. La soluzione puo' essere adottata mediante una decisione del comitato per il commercio. Le Parti possono subordinare tale soluzione alla conclusione di eventuali procedure interne. Le soluzioni concordate sono rese pubbliche, ma la versione pubblica non puo' contenere informazioni considerate riservate da una Parte. 7. La procedura si conclude: a) con l'adozione ad opera delle Parti di una soluzione concordata, nel giorno di tale adozione; b) con una dichiarazione scritta con la quale il mediatore, dopo aver consultato le Parti, comunica che ulteriori sforzi di mediazione sarebbero vani; c) con una dichiarazione scritta di una delle Parti dopo al termine della ricerca di soluzioni concordate tramite la procedura di mediazione e previo esame dei pareri e delle soluzioni proposti dal mediatore; oppure d) in qualsiasi fase della procedura, previo accordo tra le Parti.

Accordo-art. 332

ARTICOLO 332 Attuazione di una soluzione concordata 1. Quando le Parti concordano una soluzione comune, ciascuna di esse adotta le misure necessarie per attuarla secondo il calendario concordato. 2. Ciascuna delle Parti informa per iscritto l'altra Parte di ogni iniziativa o misura adottata per attuare la soluzione concordata. 3. Su richiesta delle Parti, il mediatore trasmette alle Parti un progetto di relazione scritta dei fatti, che fornisce una sintesi: a) della misura contestata oggetto del procedimento; b) delle procedure seguite; c) dell'eventuale soluzione concordata cui si e' giunti al termine del procedimento, comprese eventuali soluzioni provvisorie. Il mediatore da' alle Parti quindici giorni per formulare osservazioni sul progetto di relazione. Una volta esaminate le osservazioni formulate entro il suddetto termine dalle Parti, il mediatore presenta alle Parti entro quindici giorni la relazione finale dei fatti. Detta relazione non contiene alcuna interpretazione del presente accordo.

Accordo-art. 333

ARTICOLO 333 Rapporto con la procedura di risoluzione delle controversie 1. La procedura del meccanismo di mediazione non e' destinata a servire da base per le procedure di risoluzione delle controversie previste dal presente accordo o da altri accordi. Nel quadro di queste ultime, le Parti non adducono o presentano come prove ne' un collegio arbitrale prende in considerazione: a) le posizioni assunte dall'altra Parte nel corso della procedura di mediazione; b) la volonta' manifestata dall'altra Parte di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione; oppure c) i pareri o le proposte formulati dal mediatore. 2. Il meccanismo di mediazione fa salvi i diritti e gli obblighi delle Parti di cui alle disposizioni sulla risoluzione delle controversie. 3. Salvo diverso accordo tra le Parti, e fatto salvo l'articolo 331, paragrafo 6, del presente accordo, tutte le fasi della procedura, compresi i pareri o la soluzione proposta, sono riservate. Le Parti possono comunque rendere pubblico il fatto che e' in corso una mediazione.

Accordo-art. 334

ARTICOLO 334 Termini I termini indicati nel presente capo possono essere modificati previo accordo fra le Parti della procedura.

Accordo-art. 335

ARTICOLO 335 Spese 1. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione alla procedura di mediazione. 2. Le Parti partecipano in egual misura alle spese organizzative, compresi il compenso e le spese del mediatore e degli eventuali assistenti del mediatore e - nel caso in cui le Parti non convengano sull'uso di una lingua comune - i costi di traduzione. Il compenso del mediatore e' conforme a quanto previsto per il presidente di un collegio arbitrale nell'allegato XXIV, paragrafo 8, del presente accordo.

Accordo-art. 336

ARTICOLO 336 Riesame Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, le Parti si consultano sulla necessita' di modificare il meccanismo di mediazione alla luce dell'esperienza maturata e dello sviluppo di un dispositivo corrispondente in sede OMC.

Accordo-art. 337

ARTICOLO 337 1. Le Parti decidono di proseguire e intensificare l'attuale cooperazione nel campo dell'energia per rafforzare la sicurezza, la competitivita' e la sostenibilita' energetiche, essenziali per la promozione della crescita economica e dell'integrazione di mercato, anche attraverso il graduale ravvicinamento nel settore dell'energia e la partecipazione alla cooperazione regionale in materia. La cooperazione normativa tiene conto della necessita' di adempiere obblighi di servizio pubblico, quali le misure per informare i consumatori e tutelarli in rapporto a pratiche di vendita sleali, e della necessita' di garantire l'accesso dei consumatori, compresi i cittadini piu' vulnerabili, all'energia a prezzi accessibili. 2. La cooperazione si basa su un partenariato globale e si ispira ai principi dell'interesse comune, della reciprocita', della trasparenza e della prevedibilita', coerentemente con i principi dell'economia di mercato, il Trattato sulla Carta dell'energia del 1994, il memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore dell'energia e altri accordi multilaterali e bilaterali collegati.

Accordo-art. 338

ARTICOLO 338 La cooperazione reciproca riguarda, fra l'altro: a) l'attuazione di strategie e politiche in campo energetico e lo sviluppo/l'elaborazione di previsioni e scenari, il miglioramento del sistema di registrazione statistica nel settore dell'energia sulla base di uno scambio tempestivo di informazioni relative ai bilanci e ai flussi energetici, conformemente alle pratiche internazionali e agli sviluppi delle infrastrutture; b) l'istituzione di meccanismi efficaci per affrontare possibili situazioni di crisi energetica in uno spirito di solidarieta'; c) l'ammodernamento e il potenziamento delle attuali infrastrutture energetiche di interesse comune, anche in termini di capacita' di produzione di energia e di integrita' e sicurezza delle reti energetiche, la progressiva integrazione della rete elettrica ucraina in quella europea, il completo rinnovamento dell'infrastruttura per il transito dell'energia e l'installazione di sistemi di misurazione transfrontalieri alle frontiere esterne dell'Ucraina, nonche' la realizzazione di nuove infrastrutture energetiche di interesse comune per diversificare le fonti, i fornitori, le vie e i metodi di trasporto dell'energia secondo modalita' valide dal punto di vista economico e ambientale; d) lo sviluppo, attraverso riforme normative, di mercati dell'energia competitivi, trasparenti e non discriminatori in linea con la disciplina e le norme dell'UE; e) la cooperazione nel quadro del trattato che istituisce la Comunita' dell'energia del 2005; f) il potenziamento e il rafforzamento della stabilita' e della sicurezza a lungo termine delle attivita' di scambio, transito, esplorazione, estrazione, raffinazione, produzione, immagazzinamento, trasporto, trasmissione, distribuzione e marketing o vendita di materiali e prodotti energetici su basi reciprocamente vantaggiose e non discriminatorie, nel rispetto delle norme internazionali, in particolare del Trattato sulla Carta dell'energia del 1994, dell'accordo dell'OMC e del presente accordo; g) la progressiva costruzione di un contesto stabile e favorevole agli investimenti attraverso la realizzazione delle condizioni istituzionali, giuridiche, fiscali e di altra natura e la promozione degli investimenti reciproci in campo energetico su basi non discriminatorie; h) una cooperazione efficiente con la Banca europea per gli investimenti (BEI), la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e altre organizzazioni e altri strumenti finanziari internazionali per sostenere la cooperazione tra le Parti in materia di energia; i) la promozione dell'efficienza energetica e del risparmio energetico, anche attraverso l'introduzione di politiche e quadri giuridici e regolamentari nel campo dell'efficienza energetica, con l'obiettivo di realizzare importanti miglioramenti in linea con le norme UE, per quanto riguarda la generazione, la produzione, il trasporto, la distribuzione e l'uso dell'energia efficienti e compatibili con il funzionamento dei meccanismi di mercato, nonche' l'uso efficiente dell'energia per le apparecchiature, per l'illuminazione e negli edifici; j) lo sviluppo e il sostegno delle energie rinnovabili secondo modalita' valide dal punto di vista economico e ambientale, lo sviluppo e il sostegno dei combustibili alternativi, compresa la produzione sostenibile di biocombustibili, e la cooperazione in materia di regolamentazione, certificazione, normazione e di sviluppo tecnologico e commerciale; k) la promozione del meccanismo di attuazione congiunta (Joint Implementation Mechanism) in applicazione del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 1997 per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra attraverso progetti incentrati sull'efficienza energetica e sulle energie rinnovabili; l) la cooperazione tecnica e scientifica e lo scambio di informazioni per lo sviluppo e il perfezionamento delle tecnologie riguardanti la produzione, il trasporto, l'approvvigionamento e l'uso finale dell'energia. Un'attenzione particolare e' riservata alle tecnologie rispettose dell'ambiente ed efficienti dal punto di vista energetico, comprese quelle per la cattura e lo stoccaggio del carbonio e per un utilizzo efficiente e pulito del carbone, conformemente a principi consolidati, quali quelli contenuti nell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunita' europea e l'Ucraina; m) la cooperazione nel quadro degli organismi di normazione europei e internazionali operanti nel settore dell'energia.

Accordo-art. 339

ARTICOLO 339 Le Parti si scambiano informazioni ed esperienze e offrono l'opportuno sostegno al processo di riforma della regolamentazione, che comprende la ristrutturazione del settore del carbone (carbone per la produzione di vapore, carbone da coke e lignite) per accrescerne la competitivita', ridurne l'impatto ambientale e migliorare la sicurezza nelle miniere e la sicurezza sul lavoro, tenendo presenti nel contempo le ricadute a livello regionale e sociale. Ai fini di una maggiore efficienza, competitivita' e sostenibilita', il processo di ristrutturazione deve riguardare l'intera catena del valore del carbone, dalla ricerca passando per la produzione e la lavorazione fino alla conversione e alla gestione dei residui della lavorazione e della combustione del carbone. Questo approccio comprende il recupero e l'utilizzo delle emissioni di metano prodotte dalle miniere di carbone, dalle attivita' di produzione di petrolio e di gas, dalle discariche e dal settore agricolo, secondo quanto indicato, tra l'altro, dalla "Global Methane Initiative" cui le Parti partecipano.

Accordo-art. 340

ARTICOLO 340 Le Parti istituiscono il meccanismo di allarme rapido di cui all'Allegato XXVI del capo 1: (Cooperazione in materia di energia, incluse le questioni nucleari) del titolo V (Cooperazione economica e settoriale) del presente accordo.

Accordo-art. 341

ARTICOLO 341 Il graduale ravvicinamento avviene secondo il calendario di cui all'allegato XXVII del presente accordo.

Accordo-art. 342

ARTICOLO 342 1. La cooperazione nel settore nucleare civile avviene mediante l'attuazione degli accordi specifici gia' conclusi o che saranno conclusi tra le Parti, sulla base dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze dell'UE e dei suoi Stati membri, o della Comunita' europea dell'energia atomica (EURATOM) e dei suoi Stati membri e conformemente alle procedure giuridiche di ciascuna delle Parti. 2. La cooperazione assicura un elevato livello di sicurezza nucleare, l'uso pulito e pacifico dell'energia nucleare e riguarda tutte le attivita' legate all'energia nucleare ad uso civile e tutte le fasi del ciclo del combustibile, tra cui la produzione e gli scambi di materiali nucleari, la sicurezza dell'energia nucleare, la preparazione alle emergenze, le problematiche sanitarie e ambientali e la non proliferazione. In questo contesto, la cooperazione comprendera' anche l'ulteriore sviluppo di politiche e quadri giuridici e regolamentari fondati sulla normativa e sulle pratiche dell'UE e sulle norme dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA). Le Parti promuovono la ricerca scientifica civile nel settore della sicurezza nucleare, comprese attivita' comuni di ricerca e sviluppo, la formazione e la mobilita' degli scienziati. 3. La cooperazione affronta i problemi insorti a seguito del disastro di Chernobyl e lo smantellamento della centrale nucleare di Chernobyl, in particolare: a) il programma di realizzazione della struttura di protezione (Shelter Implementation Plan-SIP) per trasformare l'attuale unita' 4 distrutta (il sarcofago o Shelter object) in un sistema sicuro dal punto di vista ambientale; b) la gestione del combustibile nucleare esaurito; c) la decontaminazione dei territori; d) la gestione dei rifiuti radioattivi; e) il monitoraggio dell'ambiente; f) altri settori da concordare, quali gli aspetti medici, scientifici, economici, normativi, sociali e amministrativi degli sforzi volti ad attenuare le conseguenze del disastro.

Accordo-art. 343

ARTICOLO 343 L'UE e l'Ucraina agevolano il processo di riforma economica collaborando per migliorare la comprensione dei fondamentali delle rispettive economie, nonche' l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato. L'Ucraina si adopera per l'instaurazione di un'economia di mercato funzionante e per il graduale ravvicinamento delle sue politiche a quelle dell'UE, nel rispetto dei principi guida della stabilita' macroeconomica, delle finanze pubbliche sane e di una bilancia dei pagamenti sostenibile.

Accordo-art. 344

ARTICOLO 344 Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 343 del presente accordo, le Parti cooperano per: a) scambiarsi informazioni sulle performance e sulle prospettive macroeconomiche e sulle strategie di sviluppo; b) analizzare congiuntamente le questioni economiche di interesse comune, tra cui le misure di politica economica e gli strumenti per la loro attuazione, quali i metodi di previsione economica e di elaborazione dei documenti di programmazione strategica, per rafforzare la definizione delle politiche ucraine in linea con i principi e le pratiche dell'UE; c) scambiare competenze in ambito macroeconomico; d) scambiarsi informazioni anche sui principi e sul funzionamento dell'Unione economica e monetaria europea (UEM).

Accordo-art. 345

ARTICOLO 345 Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 2, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.

Accordo-art. 346

ARTICOLO 346 La cooperazione in materia di gestione delle finanze pubbliche ha come obiettivo lo sviluppo della politica di bilancio e di sani sistemi di controllo interno pubblico e di revisione contabile esterna fondati sulle norme internazionali e compatibili con i principi fondamentali di responsabilita', trasparenza, economicita', efficienza ed efficacia.

Accordo-art. 347

ARTICOLO 347 Le Parti si scambiano informazioni, esperienze e migliori pratiche e prendono altre iniziative riguardanti in particolare: 1. in materia di politica di bilancio: a) lo sviluppo di un sistema di programmazione/previsione di bilancio a medio termine; b) il miglioramento degli approcci per programma nella procedura di formazione del bilancio e dell'analisi dell'efficacia e dell'efficienza di attuazione dei programmi di bilancio; c) il miglioramento degli scambi di informazioni e di esperienze sui temi della programmazione ed esecuzione del bilancio e sul debito pubblico; 2. in materia di revisione contabile esterna: - l'attuazione delle norme e dei metodi dell'Organizzazione internazionale delle istituzioni superiori di controllo (INTOSAI) e lo scambio delle migliori pratiche dell'UE nel campo del controllo e della revisione contabile esterna delle finanze pubbliche, con particolare attenzione al tema dell'indipendenza degli organismi competenti delle Parti; 3. per quanto riguarda il controllo finanziario interno pubblico: - l'ulteriore sviluppo del sistema di controllo finanziario pubblico mediante l'armonizzazione con le metodologie e le norme e concordate a livello internazionale [dell'Institute of International Auditors (IIA), dell'International Federation of Accountants (IFAC) e dell'INTOSAI] e con le migliori pratiche dell'UE in materia di controllo e revisione contabile interna degli organismi statali; 4. in materia di lotta antifrode: - il miglioramento dei metodi di lotta e prevenzione della frode e della corruzione nel settore disciplinato dal titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 3, del presente accordo anche in termini di cooperazione tra le amministrazioni competenti.

Accordo-art. 348

ARTICOLO 348 Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 3, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.

Accordo-art. 349

ARTICOLO 349 Le Parti cooperano per rafforzare il buon governo in materia fiscale nella prospettiva di un ulteriore miglioramento delle relazioni economiche, degli scambi commerciali, degli investimenti e di una piu' leale concorrenza.

Accordo-art. 350

ARTICOLO 350 In relazione all'articolo 349 del presente accordo, le Parti riconoscono i principi del buon governo in materia fiscale, ossia i principi della trasparenza, dello scambio di informazioni e della leale concorrenza fiscale, sottoscritti dagli Stati membri a livello di UE e si impegnano ad attuarli. A tal fine, fatte salve le competenze dell'UE e degli Stati membri, le Parti miglioreranno la cooperazione internazionale in materia fiscale, agevoleranno la riscossione del gettito fiscale legittimo ed elaboreranno misure volte a dare un'attuazione efficace ai principi soprarichiamati.

Accordo-art. 351

ARTICOLO 351 Le Parti, inoltre, intensificano e rafforzano la cooperazione per migliorare e sviluppare il sistema fiscale e l'amministrazione tributaria dell'Ucraina, anche per quanto riguarda il potenziamento della capacita' di riscossione e di controllo, concentrando l'attenzione sulle procedure di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), per evitare l'accumulo di arretrati, garantire una riscossione efficace delle imposte e rafforzare la lotta contro la frode e l'elusione fiscale. Le Parti si adoperano per potenziare la cooperazione e lo scambio di esperienza nella lotta alla frode fiscale, in particolare alla frode carosello.

Accordo-art. 352

ARTICOLO 352 Le Parti sviluppano la cooperazione e armonizzano le politiche per contrastare e combattere le frodi e il contrabbando dei prodotti soggetti ad accisa. La cooperazione prevedera', tra l'altro, il graduale ravvicinamento, per quanto possibile, delle aliquote delle accise sui prodotti del tabacco, tenendo conto dei vincoli del contesto regionale; essa avverra' anche attraverso un dialogo a livello regionale e in conformita' alla convenzione quadro per la lotta al tabagismo dell'Organizzazione mondiale della sanita' del 2003. A tal fine, le Parti si adopereranno per rafforzare la cooperazione nel contesto regionale.

Accordo-art. 353

ARTICOLO 353 Il graduale ravvicinamento alla struttura dell'imposizione fiscale prevista dall'acquis dell'UE avviene secondo quanto indicato nell'allegato XXVIII del presente accordo.

Accordo-art. 354

ARTICOLO 354 Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 4, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.

Accordo-art. 355

ARTICOLO 355 Le Parti sviluppano e rafforzano la cooperazione sulle questioni statistiche, contribuendo in tal modo all'obiettivo a lungo termine di produrre dati statistici tempestivi, comparabili a livello internazionale e affidabili. Un sistema statistico nazionale sostenibile, efficiente e professionalmente indipendente deve fornire ai cittadini, alle imprese e ai responsabili decisionali dell'Ucraina e dell'UE informazioni pertinenti in base alle quali essi possano adottare decisioni informate. Occorre che il sistema statistico nazionale rispetti i principi fondamentali delle statistiche ufficiali elaborati dall'ONU tenendo conto dell'acquis statistico dell'UE, compreso il codice delle statistiche europee, cosi' da armonizzarsi alle norme e agli standard europei. L'acquis in campo statistico e' illustrato nell'edizione aggiornata annualmente dello Statistical Requirements Compendium, che e' considerato dalle Parti come allegato al presente accordo (Allegato XXIX).

Accordo-art. 356

ARTICOLO 356 La cooperazione ha come obiettivo: a) l'ulteriore rafforzamento della capacita' del sistema statistico nazionale, incentrata su una base giuridica solida, su un'adeguata politica di diffusione dei dati e dei metadati e sulla facilita' d'uso per l'utente; b) il graduale ravvicinamento del sistema statistico ucraino al Sistema statistico europeo; c) il perfezionamento della trasmissione dei dati all'UE, applicando le pertinenti metodologie internazionali ed europee, comprese le classificazioni; d) il rafforzamento delle capacita' professionali e di gestione del personale statistico nazionale per facilitare l'applicazione delle norme statistiche dell'UE e contribuire allo sviluppo del sistema statistico ucraino; e) lo scambio di esperienze tra le Parti sullo sviluppo del know-how statistico; f) la promozione della gestione della qualita' totale a livello di tutti i processi di produzione e diffusione statistica.

Accordo-art. 357

ARTICOLO 357 Le Parti cooperano nell'ambito del Sistema statistico europeo, all'interno del quale Eurostat costituisce l'autorita' statistica dell'UE. La cooperazione si concentra, tra l'altro, sui seguenti aspetti: a) le statistiche della popolazione, compresi i censimenti; b) le statistiche dell'agricoltura, compresi i censimenti agricoli e le statistiche ambientali: c) le statistiche delle imprese, compresi i registri delle imprese e l'uso di fonti amministrative a fini statistici; d) l'energia, compresi i bilanci energetici; e) i conti nazionali; f) le statistiche del commercio estero; g) le statistiche regionali; h) la gestione della qualita' totale a livello di tutti i processi di produzione e diffusione statistica.

Accordo-art. 358

ARTICOLO 358 Le Parti si scambiano informazioni e competenze e sviluppano la cooperazione tenendo conto dell'esperienza gia' acquisita con la riforma del sistema statistico avviata nel quadro di vari programmi di assistenza. Gli sforzi puntano al graduale ravvicinamento all'acquis statistico dell'UE sulla base della strategia nazionale di sviluppo del sistema statistico ucraino e tengono conto dello sviluppo del Sistema statistico europeo. Nel processo di produzione dei dati statistici l'accento sara' posto sullo sviluppo delle indagini per campione, tenendo conto nella necessita' di ridurre il fastidio statistico per i rispondenti. I dati sono pertinenti ai fini dell'elaborazione e del monitoraggio delle politiche in tutti i settori chiave della vita sociale ed economica.

Accordo-art. 359

ARTICOLO 359 Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 5, del presente accordo sono oggetto di un dialogo regolare. Le attivita' condotte nell'ambito del Sistema statistico europeo dovrebbero, per quanto possibile, essere aperte alla partecipazione dell'Ucraina nel rispetto delle normali regole di partecipazione previste per i paesi terzi.

Accordo-art. 360

ARTICOLO 360 Le Parti sviluppano e rafforzano la cooperazione sulle questioni ambientali contribuendo in tal modo all'obiettivo a lungo termine dello sviluppo sostenibile e dell'economia verde. Una protezione rafforzata dell'ambiente produrra' benefici per i cittadini e le imprese dell'Ucraina e dell'UE, tra l'altro in termini di miglioramento della salute pubblica, conservazione delle risorse naturali, maggiore efficienza economica e ambientale, integrazione dell'ambiente nelle altre politiche e maggiore produzione grazie all'impiego di tecnologie moderne. La cooperazione si svolge tenendo conto degli interessi delle Parti, sulla base del principio di uguaglianza e dell'utilita' reciproca, dell'interdipendenza esistente tra le Parti nel campo della protezione dell'ambiente e degli accordi multilaterali in questa materia.

Accordo-art. 361

ARTICOLO 361 La cooperazione ha come obiettivi la conservazione, la tutela, il miglioramento e il recupero della qualita' dell'ambiente, la protezione della salute umana, l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e la promozione sul piano internazionale di misure per affrontare i problemi dell'ambiente di portata regionale o mondiale, riguardanti tra l'altro: a) i cambiamenti climatici; b) la governance ambientale e le questioni orizzontali, istruzione e formazione comprese, e l'accesso alle informazioni in materia di ambiente e ai processi decisionali; c) la qualita' dell'aria; d) la qualita' dell'acqua e la gestione delle risorse idriche, compreso l'ambiente marino; e) la gestione dei rifiuti e delle risorse; f) la tutela della natura, comprese la conservazione e la protezione della diversita' biologica e paesaggistica (ecoreti); g) l'inquinamento industriale e i rischi industriali; h) le sostanze chimiche; i) gli organismi geneticamente modificati, anche in agricoltura; j) l'inquinamento acustico; k) la protezione civile, compresi i rischi naturali e antropici; l) l'ambiente urbano; m) gli ecocontributi.

Accordo-art. 362

ARTICOLO 362 1. Le Parti: a) si scambiano informazioni e competenze; b) attuano attivita' di ricerca congiunte e si scambiano informazioni sulle tecnologie piu' pulite; c) pianificano la gestione delle catastrofi e di altre situazioni di emergenza; d) attuano attivita' congiunte a livello regionale e internazionale, se del caso anche nell'ambito degli accordi multilaterali in materia di ambiente ratificati dalle Parti e nel quadro delle agenzie competenti. 2. Le Parti dedicano particolare attenzione alle questioni transfrontaliere.

Accordo-art. 363

ARTICOLO 363 Il graduale ravvicinamento della legislazione ucraina al diritto e alla politica dell'UE in materia di ambiente avviene conformemente all'allegato XXX del presente accordo.

Accordo-art. 364

ARTICOLO 364 La cooperazione nel settore della protezione civile avviene mediante l'attuazione degli accordi specifici conclusi tra le Parti, sulla base dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze dell'UE e dei suoi Stati membri e conformemente alle procedure giuridiche di ciascuna delle Parti. Le finalita' della cooperazione sono tra l'altro: a) facilitare l'assistenza reciproca nelle emergenze; b) consentire lo scambio, 24 ore su 24, di allarmi rapidi e di informazioni aggiornate sulle emergenze transfrontaliere, anche per quanto riguarda le richieste e le offerte di assistenza; c) la valutazione dell'impatto ambientale delle catastrofi; d) invitare gli esperti a seminari e convegni tecnici specifici su temi riguardanti la protezione civile; e) invitare, caso per caso, osservatori a specifiche esercitazioni e formazioni organizzate dall'UE e/o dall'Ucraina; f) rafforzare la collaborazione esistente per quanto riguarda l'uso piu' efficace delle capacita' di protezione civile disponibili.

Accordo-art. 365

ARTICOLO 365 Gli obiettivi della cooperazione sono tra l'altro: a) l'elaborazione di una strategia complessiva in materia di ambiente, che comprenda le riforme istituzionali in programma (con il relativo calendario) per garantire l'attuazione e l'applicazione della legislazione ambientale; la ripartizione, a livello nazionale, regionale e comunale, delle competenze relative all'amministrazione dell'ambiente; le procedure decisionali e di attuazione delle decisioni; le procedure volte a promuovere l'integrazione dell'ambiente nelle altre politiche; l'individuazione delle risorse umane e finanziarie necessarie e un meccanismo di riesame; b) l'elaborazione di strategie settoriali riguardanti la qualita' dell'aria, la qualita' dell'acqua e la gestione delle risorse idriche, ambiente marino compreso, la gestione dei rifiuti e delle risorse, la tutela della natura, l'inquinamento industriale, i rischi industriali e le sostanze chimiche, con una definizione chiara del calendario e delle principali tappe di attuazione, delle responsabilita' amministrative e delle strategie di finanziamento degli investimenti in infrastrutture e tecnologie; c) l'elaborazione e l'attuazione di una politica sui cambiamenti climatici, in particolare secondo quanto enunciato nell'allegato XXXI del presente accordo.

Accordo-art. 366

ARTICOLO 366 Le questioni di cui al presente titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 6, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.

Accordo-art. 367

ARTICOLO 367 Le Parti: a) ampliano e rafforzano la cooperazione in materia di trasporti per contribuire allo sviluppo di sistemi di trasporto sostenibili; b) promuovono attivita' di trasporto efficienti e sicure, come pure l'intermodalita' e l'interoperabilita' dei sistemi di trasporto; c) si adoperano per potenziare i principali collegamenti di trasporto tra i loro territori.

Accordo-art. 368

ARTICOLO 368 1. La cooperazione tra le Parti mira ad agevolare la ristrutturazione e l'ammodernamento del settore dei trasporti in Ucraina e il suo graduale ravvicinamento a standard operativi e a politiche comparabili a quelli dell'UE, in particolare mediante l'attuazione delle misure enunciate nell'allegato XXXII del presente accordo, fatti salvi gli obblighi che discendono da specifici accordi in materia di trasporti conclusi tra le Parti. L'attuazione di tali misure non puo' essere in contrasto con i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da accordi internazionali di cui esse siano parti, ne' con la partecipazione delle Parti a organizzazioni internazionali. 2. La cooperazione mira inoltre a migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci, a rendere piu' scorrevoli i flussi dei trasporti tra l'Ucraina, l'UE e i paesi terzi della regione mediante l'eliminazione degli ostacoli amministrativi, tecnici, transfrontalieri e di altra natura, a potenziare le reti di trasporto e a migliorare le infrastrutture, in particolare sui principali assi di collegamento tra le Parti. Questa cooperazione comprende azioni volte a facilitare l'attraversamento delle frontiere. 3. La cooperazione comprende scambi di informazioni e attivita' congiunte: - a livello regionale, in particolare prendendo in considerazione e integrando i progressi conseguiti nell'ambito di varie intese di cooperazione regionale nel settore dei trasporti, come il gruppo di esperti per i trasporti nel partenariato orientale, il corridoio di trasporto Europa-Caucaso-Asia (TRACECA), il processo di Baku e altre iniziative nel campo dei trasporti; - a livello internazionale, anche nell'ambito delle organizzazioni internazionali del settore dei trasporti e degli accordi e delle convenzioni internazionali ratificati dalle Parti, e nel quadro delle varie agenzie dei trasporti dell'UE.

Accordo-art. 369

ARTICOLO 369 La cooperazione riguarda tra l'altro i seguenti ambiti: a) l'elaborazione di una politica nazionale dei trasporti sostenibile, riguardante tutti i modi di trasporto, soprattutto con l'obiettivo di garantire sistemi di trasporto efficienti e sicuri e di promuovere l'integrazione della dimensione dei trasporti in altre politiche; b) l'elaborazione di strategie settoriali basate sulla politica nazionale dei trasporti (comprese le disposizioni di legge per l'ammodernamento delle attrezzature tecniche e delle flotte di trasporto secondo i piu' elevati standard internazionali) per i trasporti stradale, ferroviario, per via navigabile interna, aereo e marittimo e l'intermodalita'. Tali strategie definiscono anche i calendari e le principali tappe di attuazione, le responsabilita' amministrative e i piani di finanziamento; c) lo sviluppo della rete di trasporto multimodale collegata alla rete transeuropea di trasporto (TEN-T) e una migliore politica delle infrastrutture per meglio individuare e valutare i progetti di infrastrutture relative ai diversi modi di trasporto; l'elaborazione di strategie di finanziamento che si concentrino in particolare sulla manutenzione, sui limiti di capacita' e sulle infrastrutture di collegamento mancanti, con l'attivazione e la promozione della partecipazione del settore privato ai progetti di trasporto enunciati nell'allegato XXXIII del presente accordo; d) l'adesione alle organizzazioni e agli accordi internazionali pertinenti del settore dei trasporti e le procedure per una rigorosa attuazione e l'efficace applicazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in materia; e) la cooperazione scientifica e tecnica e lo scambio di informazioni per lo sviluppo e il miglioramento delle tecnologie dei trasporti, come ad esempio i sistemi di trasporto intelligenti; f) la promozione dell'uso dei sistemi di trasporto intelligenti e delle tecnologie dell'informazione nella gestione e nel funzionamento di tutti i modi di trasporto e a sostegno dell'intermodalita'; la cooperazione nell'uso dei sistemi spaziali e delle applicazioni commerciali che facilitano i trasporti.

Accordo-art. 370

ARTICOLO 370 Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 7, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.

Accordo-art. 371

ARTICOLO 371 1. Le Parti promuovono una cooperazione reciprocamente vantaggiosa in materia di ricerca spaziale civile e di applicazioni spaziali, in particolare nei seguenti ambiti: a) i sistemi globali di navigazione satellitare; b) l'osservazione e il monitoraggio globale della terra; c) le scienze e l'esplorazione spaziali; d) le tecnologie spaziali applicate, comprese le tecnologie dei vettori e di propulsione. 2. Le Parti incoraggeranno e promuoveranno lo scambio di esperienze per quanto concerne la politica spaziale, gli aspetti amministrativi e legali, la ristrutturazione industriale e la commercializzazione delle tecnologie spaziali.

Accordo-art. 372

ARTICOLO 372 1. La cooperazione comprendera' lo scambio di informazioni sulle rispettive politiche e sui rispettivi programmi, opportunita' di cooperazione e progetti congiunti, compresa la partecipazione di soggetti ucraini ai temi "Spazio" e "Trasporti" del prossimo programma quadro UE per la ricerca e l'innovazione Orizzonte 2020. 2. Le Parti incoraggeranno e sosteranno gli scambi di scienziati e la creazione delle relative reti. 3. La cooperazione potrebbe anche riguardare lo scambio di esperienze in tema di gestione della ricerca spaziale e delle istituzioni scientifiche, la creazione di un contesto favorevole alla ricerca e all'applicazione delle nuove tecnologie e un'adeguata tutela dei relativi diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale.

Accordo-art. 373

ARTICOLO 373 Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 8, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare, che comportera', se del caso, il coordinamento e la cooperazione con l'Agenzia spaziale europea su queste e altre tematiche pertinenti.

Accordo-art. 374

ARTICOLO 374 Le Parti sviluppano e rafforzano la cooperazione scientifica e tecnologica sia ai fini dello sviluppo scientifico in se' sia del consolidamento delle loro potenzialita' scientifiche per contribuire alla soluzione di sfide nazionali e globali. Le Parti, attraverso un rafforzamento delle capacita' di ricerca e del potenziale umano, si adoperano per concorrere alla progressiva acquisizione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche funzionali a uno sviluppo economico sostenibile. La condivisione e lo scambio di conoscenze scientifiche contribuiranno alla competitivita' delle Parti, in quanto faranno aumentare la capacita' delle loro economie di produrre e utilizzare la conoscenza per la commercializzazione di nuovi prodotti e nuovi servizi. Le Parti svilupperanno, infine, le potenzialita' scientifiche per far fronte alle loro responsabilita' e ai loro impegni globali in ambiti che attengono ad esempio alle problematiche sanitarie, alla tutela dell'ambiente, cambiamenti climatici compresi, e ad altre sfide globali.

Accordo-art. 375

ARTICOLO 375 1. La cooperazione tiene conto dell'attuale quadro ufficiale di cooperazione, istituito dall'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunita' europea e l'Ucraina, e dell'obiettivo ucraino di un graduale ravvicinamento alla politica e alla normativa dell'UE in materia di scienza e tecnologia. 2. La cooperazione tra le Parti mira ad agevolare il coinvolgimento dell'Ucraina nello Spazio europeo della ricerca. 3. Questa cooperazione aiuta l'Ucraina a favorire la riforma e la riorganizzazione del suo sistema di gestione della scienza e dei suoi istituti di ricerca (compreso il rafforzamento della capacita' di ricerca e sviluppo tecnologico) a sostegno dello sviluppo di un'economia competitiva e di una societa' della conoscenza.

Accordo-art. 376

ARTICOLO 376 La cooperazione si svolge in particolare mediante: a) lo scambio di informazioni relative alle rispettive politiche in materia di scienza e tecnologia; b) la partecipazione al prossimo programma quadro UE per la ricerca e l'innovazione Orizzonte 2020; c) l'attuazione congiunta di programmi scientifici e di attivita' di ricerca; d) attivita' comuni di ricerca e sviluppo volte a promuovere il progresso scientifico e il trasferimento di tecnologie e di know-how; e) la formazione grazie a programmi di mobilita' per ricercatori e specialisti; f) l'organizzazione di eventi/misure comuni di sviluppo scientifico e tecnologico; g) misure di attuazione destinate a creare un contesto favorevole alla ricerca e all'applicazione di nuove tecnologie e una tutela adeguata dei diritti di proprieta' intellettuale per quanto riguarda i risultati della ricerca; h) il rafforzamento della cooperazione a livello regionale e internazionale, soprattutto nella regione del Mar Nero, e nell'ambito di organizzazioni multilaterali, come l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e il Gruppo degli Otto (G8), e nel quadro di accordi multilaterali come la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) del 1992; i) lo scambio di competenze in materia di gestione degli istituti scientifici e di ricerca al fine di sviluppare e migliorarne le capacita' di svolgere ricerche scientifiche e di parteciparvi.

Accordo-art. 377

ARTICOLO 377 Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 9, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.

Accordo-art. 378

ARTICOLO 378 Le Parti sviluppano e rafforzano la cooperazione in materia di politica industriale e delle imprese, migliorando cosi' il contesto imprenditoriale per tutti gli operatori economici, con particolare riguardo, pero', alle piccole e medie imprese (PMI). Il rafforzamento della cooperazione dovrebbe migliorare il quadro regolamentare e amministrativo per le imprese ucraine e dell'UE operanti in Ucraina e nell'UE e basarsi sulla politica industriale e sulla politica a favore delle PMI dell'UE, tenendo conto dei principi e delle pratiche riconosciuti a livello internazionale in questo settore.

Accordo-art. 379

ARTICOLO 379 Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 378 del presente accordo, le Parti cooperano per: a) attuare le strategie di sviluppo delle PMI sulla base dei principi della Carta europea per le piccole imprese e monitorare il processo di attuazione mediante relazioni annuali e attraverso il dialogo. La cooperazione riguardera' anche le microimprese e le imprese artigiane, estremamente importanti per le economie ucraina e dell'UE; b) creare, attraverso lo scambio di informazioni e di buone pratiche, condizioni generali migliori, contribuendo cosi' a una maggiore competitivita'. La cooperazione riguardera' anche la gestione dei cambiamenti strutturali (ossia le ristrutturazioni) e le questioni ambientali ed energetiche, come l'efficienza energetica e una produzione piu' pulita; c) semplificare e razionalizzare le disposizioni regolamentari e le pratiche di regolamentazione, concentrandosi sullo scambio delle buone pratiche relative alle tecniche di regolamentazione, tra cui i principi dell'UE; d) incoraggiare l'elaborazione di una politica dell'innovazione mediante lo scambio di informazioni e di buone pratiche relative alla commercializzazione della ricerca e dello sviluppo (compresi gli strumenti di sostegno a favore delle start-up tecnologiche), lo sviluppo di cluster e l'accesso ai finanziamenti; e) incoraggiare maggiori contatti tra le imprese dell'UE e quelle ucraine e tra le imprese e le autorita' ucraine e dell'UE; f) sostenere la realizzazione di attivita' di promozione delle esportazioni in Ucraina; g) agevolare l'ammodernamento e la ristrutturazione dell'industria ucraina e dell'UE in determinati settori.

Accordo-art. 380

ARTICOLO 380 Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 10, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare, che coinvolgera' rappresentanti delle imprese dell'UE e dell'Ucraina.

Accordo-art. 381

ARTICOLO 381 Le Parti sviluppano e rafforzano la cooperazione nel settore delle industrie minerarie e metallurgiche, con l'obiettivo di promuovere la comprensione reciproca, il miglioramento del contesto imprenditoriale, lo scambio di informazioni e la collaborazione su questioni non attinenti all'energia, con particolare riferimento all'estrazione di minerali metallici e industriali. Questa cooperazione lascia impregiudicato quanto disposto in relazione al carbone dall'articolo 339 del presente accordo.

Accordo-art. 382

ARTICOLO 382 Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 381 del presente accordo, le Parti cooperano per: a) scambiarsi informazioni sulla situazione di base delle loro industrie minerarie e metallurgiche; b) scambiarsi informazioni sulle prospettive delle industrie minerarie e metallurgiche dell'UE e dell'Ucraina, dal punto di vista dei consumi, della produzione e delle previsioni di mercato; c) scambiarsi informazioni sulle misure prese dalle Parti per facilitare il processo di ristrutturazione di questi settori; d) scambiarsi informazioni e le migliori pratiche relative allo sviluppo sostenibile delle industrie minerarie e metallurgiche dell'Ucraina e dell'UE.

Accordo-art. 383

ARTICOLO 383 Riconoscendo l'importanza di un insieme efficace di norme e di pratiche nel settore dei servizi finanziari ai fini della creazione di un'economia di mercato pienamente funzionante e della promozione degli scambi commerciali bilaterali, le Parti decidono di cooperare nel settore dei servizi finanziari con le seguenti finalita': a) sostenere il processo di adeguamento della regolamentazione dei servizi finanziari alle esigenze di un'economia di mercato aperta; b) garantire una tutela adeguata ed efficace degli investitori e degli altri utenti dei servizi finanziari; c) salvaguardare l'integrita' e la stabilita' del sistema finanziario globale; d) promuovere la cooperazione tra i diversi soggetti del sistema finanziario, comprese le autorita' di regolamentazione e di vigilanza; e) garantire una vigilanza indipendente ed efficace.

Accordo-art. 384

ARTICOLO 384 1. Le Parti incoraggiano la cooperazione tra le competenti autorita' di regolamentazione e di vigilanza, compresi lo scambio di informazioni, la condivisione di competenze in materia di mercati finanziari e altre misure di questo tipo. 2. Un'attenzione particolare e' rivolta allo sviluppo delle capacita' amministrative di tali autorita', anche attraverso gli scambi di personale e la formazione comune.

Accordo-art. 385

ARTICOLO 385 Le Parti promuovono il graduale ravvicinamento alle norme internazionali riconosciute in materia di regolamentazione e vigilanza dei servizi finanziari. Il pertinente acquis dell'UE nel settore dei servizi finanziari e' contemplato dal titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico), del presente accordo.

Accordo-art. 386

ARTICOLO 386 Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 12, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.

Accordo-art. 387

ARTICOLO 387 1. Riconoscendo l'importanza che un insieme efficace di norme e di pratiche nel settore del diritto e governo societario, della contabilita' e della revisione contabile riveste ai fini della creazione di un'economia di mercato pienamente funzionante e della promozione degli scambi commerciali, le Parti decidono di cooperare per quanto riguarda: a) la tutela degli azionisti, dei creditori e delle altre parti interessate conformemente alle norme dell'UE in questo campo, secondo quanto enunciato nell'allegato XXXIV del presente accordo; b) l'introduzione a livello nazionale delle norme internazionali pertinenti e il graduale ravvicinamento al diritto dell'UE nel settore della contabilita' e della revisione contabile, secondo quanto enunciato nell'allegato XXXV del presente accordo; c) un ulteriore sviluppo di una politica di governo societario conforme alle norme internazionali e il graduale ravvicinamento alle norme e alle raccomandazioni dell'UE in questo campo, secondo quanto enunciato nell'allegato XXXVI del presente accordo. 2. Le Parti perseguiranno la condivisione delle informazioni e delle competenze sui loro attuali sistemi e sui nuovi sviluppi pertinenti in questi ambiti. Esse si adopereranno, inoltre, per migliorare lo scambio di informazioni tra il registro nazionale ucraino e i registri delle imprese degli Stati membri dell'UE.

Accordo-art. 388

ARTICOLO 388 Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 13, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.

Accordo-art. 389

ARTICOLO 389 Le Parti rafforzano la cooperazione per sviluppare la societa' dell'informazione a vantaggio dei cittadini e delle imprese mediante la diffusione della disponibilita' delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) e mediante una migliore qualita' dei servizi a prezzi accessibili. La cooperazione mirera' anche ad agevolare l'accesso al mercato per i servizi di comunicazione elettronica, stimolando la concorrenza e gli investimenti nel settore.

Accordo-art. 390

ARTICOLO 390 La cooperazione mira all'attuazione delle strategie nazionali relative alla societa' dell'informazione, allo sviluppo di un quadro di regolamentazione complessivo nel campo delle comunicazioni elettroniche e a una maggiore partecipazione dell'Ucraina alle attivita' di ricerca sulle TIC condotte dall'UE.

Accordo-art. 391

ARTICOLO 391 La cooperazione riguarda i seguenti temi: a) la promozione dell'accesso alla banda larga, il miglioramento della sicurezza delle reti e l'impiego generalizzato delle TIC da parte di cittadini, imprese e amministrazioni mediante lo sviluppo di contenuti locali per Internet e l'introduzione di servizi online, in particolare a livello di imprenditoria online (e-business), pubblica amministrazione elettronica (e-government), servizi sanitari in rete (e-health) e insegnamento online (e-learning); b) il coordinamento delle politiche in materia di comunicazione elettronica nella prospettiva di un utilizzo ottimale dello spettro radio e dell'interoperabilita' delle reti in Ucraina e nell'UE; c) il rafforzamento dell'indipendenza e della capacita' amministrativa dell'autorita' nazionale di regolamentazione delle comunicazioni affinche' sia in grado di adottare le opportune misure di regolamentazione, applicare le sue stesse decisioni e tutte le disposizioni regolamentari applicabili e garantire una concorrenza leale sui mercati. L'autorita' nazionale di regolamentazione delle comunicazioni dovrebbe collaborare con l'autorita' garante della concorrenza al monitoraggio di questi mercati; d) la promozione di progetti comuni di ricerca relativi alle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'ambito del prossimo programma quadro UE per la ricerca e l'innovazione Orizzonte 2020.

Accordo-art. 392

ARTICOLO 392 Le Parti si scambiano informazioni, esperienze e le migliori pratiche, intraprendono azioni comuni allo scopo di sviluppare un quadro di regolamentazione complessivo e garantiscono il corretto funzionamento dei mercati delle comunicazioni elettroniche in condizioni di concorrenza non falsata.

Accordo-art. 393

ARTICOLO 393 Le Parti promuovono la cooperazione tra l'autorita' nazionale di regolamentazione delle comunicazioni dell'Ucraina e le autorita' nazionali di regolamentazione dell'UE.

Accordo-art. 394

ARTICOLO 394 1. Nel campo della regolamentazione della societa' dell'informazione e della comunicazione elettronica le Parti promuovono il graduale ravvicinamento al diritto e al quadro di regolamentazione dell'UE. 2. Le disposizioni pertinenti e l'acquis dell'UE relativi alla societa' dell'informazione e alla comunicazione elettronica sono contemplati dall'appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) del capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.

Accordo-art. 395

ARTICOLO 395 Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 14, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.

Accordo-art. 396

ARTICOLO 396 1. Le Parti cooperano per promuovere in Europa l'industria audiovisiva e incoraggiare le coproduzioni nei settori cinematografico e televisivo. 2. La cooperazione potrebbe riguardare, tra l'altro, il tema della formazione dei giornalisti e di altri professionisti della stampa e dei mezzi di comunicazione elettronici e anche il sostegno ai mezzi di comunicazione, pubblici e privati, per rafforzarne l'indipendenza, la professionalita' e i legami con altri media europei in conformita' alle norme europee, comprese quelle del Consiglio d'Europa.

Accordo-art. 397

ARTICOLO 397 Il graduale ravvicinamento al diritto e al quadro di regolamentazione dell'UE e agli strumenti internazionali in materia di politica audiovisiva avviene secondo quanto enunciato nell'allegato XXXVII del presente accordo.

Accordo-art. 398

ARTICOLO 398 Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 15, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.

Accordo-art. 399

ARTICOLO 399 Le Parti cooperano nel settore del turismo allo scopo di rafforzare lo sviluppo di un'industria turistica competitiva, che sia fonte di crescita economica, empowerment, occupazione e valuta estera.

Accordo-art. 400

ARTICOLO 400 1. La cooperazione a livello bilaterale, regionale ed europeo si basa sui seguenti principi: a) il rispetto dell'integrita' e degli interessi delle comunita' locali, soprattutto nelle zone rurali; b) l'importanza del patrimonio culturale; c) un'interazione positiva tra turismo e salvaguardia dell'ambiente. 2. Le disposizioni pertinenti relative agli operatori turistici sono contemplate dal titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico), del presente accordo. Le disposizioni pertinenti relative alla circolazione delle persone sono previste dall'articolo 19 del presente accordo.

Accordo-art. 401

ARTICOLO 401 La cooperazione si concentra sui seguenti aspetti: a) lo scambio di informazioni, migliori pratiche ed esperienze e il trasferimento di know-how, anche per quanto concerne le tecnologie innovative; b) l'istituzione di un partenariato strategico che associ gli interessi pubblici, privati e delle comunita', in modo da garantire lo sviluppo sostenibile del turismo; c) la promozione e lo sviluppo di prodotti e mercati, infrastrutture, risorse umane e strutture istituzionali nel settore del turismo; d) l'elaborazione e l'attuazione di politiche e strategie efficienti, anche per quanto riguarda gli opportuni aspetti giuridici, amministrativi e finanziari; e) la formazione e lo sviluppo di capacita' nel settore del turismo per innalzare il livello dei servizi; f) lo sviluppo e la promozione del turismo comunitario (community-based).

Accordo-art. 402

ARTICOLO 402 Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 16, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.

Accordo-art. 403

ARTICOLO 403 Le Parti cooperano per promuovere lo sviluppo agricolo e rurale, in particolare attraverso il graduale ravvicinamento delle politiche e della legislazione.

Accordo-art. 404

ARTICOLO 404 La cooperazione tra le Parti nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale mira, tra l'altro, a: a) agevolare la comprensione reciproca delle rispettive politiche agricole e di sviluppo rurale; b) rafforzare le capacita' amministrative di programmazione, valutazione e attuazione delle politiche a livello centrale e locale; c) promuovere una produzione agricola moderna e sostenibile, rispettosa dell'ambiente e del benessere degli animali, con un maggiore impiego di metodi di produzione biologici e l'uso delle biotecnologie, tra l'altro attraverso l'applicazione delle corrispondenti migliori pratiche; d) condividere le conoscenze e le migliori pratiche in materia di politiche di sviluppo rurale per promuovere il benessere economico delle comunita' rurali; e) migliorare la competitivita' del settore agricolo, l'efficienza e la trasparenza dei mercati e le condizioni di investimento; f) diffondere le conoscenze attraverso azioni di formazione e di informazione; g) favorire l'innovazione attraverso la ricerca e promuovere i servizi di divulgazione a favore dei produttori agricoli; h) rafforzare l'armonizzazione sui temi affrontati nel quadro delle organizzazioni internazionali; i) realizzare uno scambio delle migliori pratiche relative ai meccanismi di sostegno a favore delle politiche agricole e delle zone rurali; j) promuovere la politica di qualita' dei prodotti agricoli nei seguenti ambiti: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualita'.

Accordo-art. 405

ARTICOLO 405 Nel portare avanti tale cooperazione, le Parti, fatto salvo il titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo, sostengono il graduale ravvicinamento al diritto e alle norme regolamentari pertinenti dell'UE, in particolare quelle elencate nell'allegato XXXVIII del presente accordo.

Accordo-art. 406

ARTICOLO 406 Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 17, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.

Accordo-art. 407

ARTICOLO 407 1. Le Parti cooperano, nel settore della pesca, su temi di interesse comune e reciprocamente vantaggiosi, tra cui la conservazione e la gestione delle risorse acquatiche vive, l'ispezione e il controllo, la raccolta dei dati e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. 2. Tale cooperazione rispettera' i loro obblighi internazionali in materia di gestione e conservazione delle risorse acquatiche vive.

Accordo-art. 408

ARTICOLO 408 Le Parti intraprendono azioni comuni, si scambiano informazioni e si sostengono reciprocamente allo scopo di promuovere: a) una buona governance e le migliori pratiche nella gestione della pesca al fine di garantire la conservazione e la gestione degli stock ittici in forme sostenibili, secondo un approccio ecosistemico; b) una pesca e una gestione della pesca responsabili, in linea con i principi dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare l'equilibrio degli stock ittici e degli ecosistemi; c) la cooperazione attraverso le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).

Accordo-art. 409

ARTICOLO 409 In relazione all'articolo 408 del presente accordo, le Parti, tenuto conto anche dei piu' qualificati pareri scientifici, rafforzano la cooperazione e il coordinamento delle loro attivita' nel campo della gestione e della conservazione delle risorse acquatiche vive nel Mar Nero. Esse promuoveranno una piu' vasta cooperazione internazionale nel Mar Nero con l'obiettivo di sviluppare le relazioni all'interno di un'appropriata organizzazione regionale di gestione della pesca.

Accordo-art. 410

ARTICOLO 410 Le Parti appoggeranno, ad esempio, il reciproco scambio di esperienze e iniziative di sostegno per garantire l'attuazione di una politica della pesca sostenibile, fondata sulle priorita' dell' acquis dell'UE in questa materia, quali: a) la gestione delle risorse acquatiche vive, lo sforzo di pesca e le misure tecniche; b) l'ispezione e il controllo delle attivita' di pesca mediante l'impiego delle necessarie attrezzature di sorveglianza, compreso un sistema di controllo dei pescherecci, e lo sviluppo delle strutture amministrative e giudiziarie corrispondenti in grado di applicare le misure appropriate; c) la raccolta armonizzata dei dati relativi alle catture, agli sbarchi, alle flotte e dei dati biologici ed economici; d) la gestione della capacita' di pesca, compreso un registro della flotta peschereccia in attivita'; e) una maggiore efficienza dei mercati, da realizzare in particolare attraverso la promozione delle organizzazioni di produttori, l'informazione dei consumatori, le norme di commercializzazione e la tracciabilita'; f) l'elaborazione di una politica strutturale per il settore della pesca, che tenga conto in particolare dello sviluppo sostenibile delle comunita' costiere.

Accordo-art. 411

ARTICOLO 411 Le Parti, tenendo conto della loro cooperazione nei settori della pesca, dei trasporti, dell'ambiente e di altre politiche collegate agli aspetti marittimi, sviluppano anche una cooperazione relativa a una politica marittima integrata, che abbia per oggetto: a) la promozione di un approccio integrato agli affari marittimi, di una buona governance e dello scambio delle migliori pratiche relative all'uso dello spazio marino; b) l'istituzione di un quadro per risolvere i conflitti d'uso determinati dalle attivita' umane in competizione tra loro e per gestirne l'impatto sull'ambiente marino, promuovendo la pianificazione dello spazio marittimo quale strumento in grado di contribuire a un migliore processo decisionale; c) la promozione, anche mediante lo scambio delle migliori pratiche, dello sviluppo sostenibile delle regioni costiere e delle industrie marittime quale fonte di crescita economica e di occupazione; d) la promozione di alleanze strategiche tra le industrie marittime, i servizi e le istituzioni scientifiche specializzate nella ricerca marina e marittima, anche con l'istituzione di cluster marittimi trasversali; e) l'impegno finalizzato a migliorare le misure per la sicurezza marittima e a rafforzare la sorveglianza marittima transfrontaliera e trasversale, per affrontare i crescenti rischi connessi all'intenso traffico marittimo, agli scarichi operativi effettuati dalle navi, agli incidenti marittimi e alle attivita' illegali in mare sulla base dell'esperienza del centro di coordinamento e di informazione di Burgas; f) l'istituzione di un dialogo regolare e la promozione di varie reti tra le parti interessate del settore marittimo.

Accordo-art. 412

ARTICOLO 412 La cooperazione prevede: a) lo scambio di informazioni, migliori pratiche ed esperienze e il trasferimento di know-how, anche per quanto concerne le tecnologie innovative nei settori marittimi; b) lo scambio di informazioni e migliori pratiche relative alle alternative per il finanziamento dei progetti, partenariati pubblico-privato compresi; c) il rafforzamento della cooperazione tra le due Parti nelle competenti organizzazioni marittime internazionali.

Accordo-art. 413

ARTICOLO 413 Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 18, sezioni 1 e 2, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare tra le Parti.

Accordo-art. 414

ARTICOLO 414 Tenuto conto della natura transfrontaliera del bacino del fiume Danubio e della sua importanza storica per le comunita' rivierasche, le Parti: a) migliorano l'attuazione degli impegni internazionali assunti dagli Stati membri e dall'Ucraina nei settori della navigazione, della pesca, della tutela dell'ambiente, soprattutto degli ecosistemi acquatici e della conservazione delle risorse acquatiche vive per raggiungere un buono stato ecologico, nonche' in altri settori pertinenti dell'attivita' umana; b) sostengono, se necessario, le iniziative volte alla definizione di accordi e di intese bilaterali e multilaterali per promuovere lo sviluppo sostenibile, prestando una particolare attenzione al rispetto degli stili di vita tradizionali delle comunita' rivierasche e all'esercizio dell'attivita' economica attraverso un uso integrato del bacino del fiume Danubio.

Accordo-art. 415

ARTICOLO 415 Le Parti cooperano al fine di assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori e rendere compatibili i rispettivi sistemi di tutela dei consumatori.

Accordo-art. 416

ARTICOLO 416 Al fine di conseguire questi obiettivi, la cooperazione comprende, in particolare: a) la promozione dello scambio di informazioni sui sistemi di protezione dei consumatori; b) l'apporto di competenze, in termini di capacita' legislativa e tecnica, per l'applicazione della legislazione e dei sistemi di vigilanza del mercato; c) una migliore informazione dei consumatori; d) le attivita' di formazione dei funzionari amministrativi e di altri rappresentanti degli interessi dei consumatori; e) la promozione dello sviluppo di associazioni dei consumatori indipendenti e di contatti tra i rappresentanti dei consumatori.

Accordo-art. 417

ARTICOLO 417 L'Ucraina procede al graduale ravvicinamento della sua legislazione all'acquis dell'UE di cui all'allegato XXXIX del presente accordo, evitando nel contempo ostacoli agli scambi.

Accordo-art. 418

ARTICOLO 418 Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 20, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.

Accordo-art. 419

ARTICOLO 419 Tenendo conto del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 13 (Commercio e sviluppo sostenibile), del presente accordo, le Parti rafforzano il dialogo e la cooperazione finalizzati a promuovere l'Agenda per il lavoro dignitoso, la politica dell'occupazione, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il dialogo sociale, la protezione sociale, l'inclusione sociale, la parita' di genere e la lotta contro la discriminazione.

Accordo-art. 420

ARTICOLO 420 La cooperazione nel settore di cui all'articolo 419 del presente accordo e' finalizzata a: a) migliorare la qualita' della vita umana; b) affrontare sfide comuni, quali la globalizzazione e i cambiamenti demografici; c) creare nuovi e migliori posti di lavoro e condizioni di lavoro dignitose; d) promuovere l'equita' sociale e la giustizia, contestualmente alla riforma dei mercati del lavoro; e) promuovere sul mercato del lavoro condizioni che concilino flessibilita' e sicurezza; f) promuovere misure attive del mercato del lavoro e migliorare l'efficienza dei servizi per l'impiego per soddisfare le esigenze del mercato del lavoro; g) favorire mercati del lavoro piu' inclusivi che consentano di integrare le persone svantaggiate; h) ridurre l'area dell'economia informale trasformando il lavoro non dichiarato in occupazione regolare; i) migliorare il livello di protezione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, anche mediante la sensibilizzazione e la formazione in materia di sanita' e sicurezza, la promozione di misure preventive, la prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, la gestione delle sostanze chimiche tossiche, lo scambio di pratiche e la ricerca nel settore; j) innalzare il livello di protezione sociale e ammodernare i sistemi di protezione sociale dal punto di vista della qualita', dell'accessibilita' e della sostenibilita' finanziaria; k) ridurre la poverta' e rafforzare la coesione sociale; l) perseguire la parita' di genere e le pari opportunita' tra donne e uomini nell'occupazione, nell'istruzione, nella formazione, nell'economia e nella societa' e nei processi decisionali; m) combattere ogni discriminazione; n) rafforzare la capacita' delle parti sociali e promuovere il dialogo sociale.

Accordo-art. 421

ARTICOLO 421 Le Parti incoraggiano il coinvolgimento di tutte le parti interessate, in particolare delle parti sociali, e delle organizzazioni della societa' civile nelle riforme politiche dell'Ucraina e nella cooperazione tra le Parti a norma dal presente accordo.

Accordo-art. 422

ARTICOLO 422 Le Parti promuovono la responsabilita' sociale delle imprese e incoraggiano pratiche commerciali responsabili, come quelle promosse dall'iniziativa "Global Compact" delle Nazioni Unite del 2000, dalla dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione mondiale del lavoro (OIL) del 1977, quale modificata nel 2006 e dalle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali del 1976, come modificate nel 2000.

Accordo-art. 423

ARTICOLO 423 Le Parti mirano a rafforzare la cooperazione in materia di occupazione e politica sociale in tutte le sedi e organizzazioni competenti a livello regionale, multilaterale e internazionale.

Accordo-art. 424

ARTICOLO 424 L'Ucraina provvede al graduale ravvicinamento al diritto, alle norme e alle pratiche dell'UE in materia di occupazione, politica sociale e pari opportunita', secondo quanto enunciato nell'allegato XL del presente accordo.

Accordo-art. 425

ARTICOLO 425 Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 21, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.

Accordo-art. 426

ARTICOLO 426 Le Parti sviluppano la cooperazione nel settore della sanita' pubblica, allo scopo di innalzare il livello della salute pubblica, della sicurezza e della protezione della salute umana quale presupposto dello sviluppo sostenibile e della crescita economica.

Accordo-art. 427

ARTICOLO 427 1. La cooperazione riguarda in particolare i seguenti settori: a) il rafforzamento del sistema di sanita' pubblica ucraino e della sua capacita', soprattutto mediante l'attuazione di riforme, l'ulteriore sviluppo dell'assistenza sanitaria di base e la formazione del personale; b) la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili, quali l'HIV/AIDS e la tubercolosi, una maggiore preparazione per far fronte ai focolai di malattie ad alta patogenicita' e l'attuazione del Regolamento sanitario internazionale; c) la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili attraverso lo scambio di informazioni e di buone pratiche, la promozione di stili di vita sani, l'attenzione ai principali determinanti della salute e ai principali problemi sanitari, quali la salute materno-infantile, la salute mentale, l'alcoolismo, la tossicodipendenza e il tabagismo, anche dando attuazione alla convenzione quadro per la lotta al tabagismo del 2003; d) la qualita' e la sicurezza delle sostanze di origine umana, come il sangue, i tessuti e le cellule; e) l'informazione e le conoscenze nel campo della salute, anche per quanto concerne l'approccio denominato "La salute in tutte le politiche" ("health in all policies"). 2. A tal fine, le Parti si scambiano i dati e le migliori pratiche e intraprendono azioni congiunte, anche sulla base dell'approccio "La salute in tutte le politiche" e attraverso la progressiva integrazione dell'Ucraina nelle reti europee nel campo della sanita' pubblica.

Accordo-art. 428

ARTICOLO 428 L'Ucraina procede al graduale ravvicinamento della sua legislazione e delle sue pratiche ai principi dell'acquis dell'UE, in particolare per quanto concerne le malattie trasmissibili, il sangue, i tessuti e le cellule, nonche' il tabacco. Un elenco dell'acquis dell'UE selezionato e' incluso nell'allegato XLI del presente accordo.

Accordo-art. 429

ARTICOLO 429 Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 22, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.

Accordo-art. 430

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