LEGGE 29 settembre 2015, n. 169
ARTICOLO 270 Divieto di doppia tariffazione (dual pricing) 1. Fatta salva la possibilita' di imporre prezzi interni regolamentati conformemente all'articolo 269, paragrafi 2 e 3, del presente accordo, le Parti e la loro autorita' di regolamentazione non adottano ne' mantengono in vigore misure che determinino, per i prodotti energetici, un prezzo all'esportazione verso l'altra Parte superiore a quello applicati a tali prodotti ove destinati al consumo interno. 2. La Parte esportatrice, su richiesta dell'altra Parte, fornisce elementi atti a dimostrare che un prezzo diverso applicato allo stesso prodotto energetico venduto sul mercato interno e all'esportazione non deriva da una misura vietata a norma del paragrafo 1 del presente articolo.
Accordo-art. 271
ARTICOLO 271 Dazi doganali e restrizioni quantitative 1. I dazi doganali e le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente sono vietati tra le Parti in relazione ai prodotti energetici. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale. 2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le restrizioni quantitative o le misure di effetto equivalente giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali o di tutela della proprieta' industriale e commerciale. Tuttavia, tali restrizioni o misure non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.
Accordo-art. 272
ARTICOLO 272 Transito Le Parti adottano le misure necessarie per agevolare il transito, in conformita' al principio della liberta' di transito, all'articolo V, paragrafi 2, 4 e 5, del GATT 1994 e all'articolo 7, paragrafi 1 e 3, del trattato sulla Carta dell'energia del 1994, che sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte.
Accordo-art. 273
ARTICOLO 273 Trasporti Per quanto concerne il trasporto di energia elettrica e gas, e in particolare l'accesso di terzi all'infrastruttura fissa, le Parti adeguano la loro legislazione richiamata nell'allegato XXVII del presente accordo e nel trattato che istituisce la Comunita' dell'energia del 2005, al fine di garantire che le tariffe, pubblicate anteriormente alla loro entrata in vigore, le procedure di assegnazione delle capacita' e tutte le altre condizioni siano obiettive, ragionevoli e trasparenti e non discriminino in base all'origine, alla proprieta' o alla destinazione dell'energia elettrica o del gas.
Accordo-art. 274
ARTICOLO 274 Cooperazione in materia di infrastrutture Le Parti si adoperano per agevolare l'uso dell'infrastruttura di trasmissione del gas e degli impianti di stoccaggio del gas e si consultano o si coordinano tra loro, a seconda dei casi, in merito allo sviluppo delle infrastrutture. Le Parti cooperano su temi riguardanti gli scambi di gas naturale, la sostenibilita' e la sicurezza dell'approvvigionamento. Nell'elaborazione dei documenti programmatici riguardanti gli scenari della domanda e dell'offerta, le interconnessioni, le strategie energetiche e i piani di sviluppo delle infrastrutture ciascuna delle Parti tiene conto delle capacita' e delle reti energetiche dell'altra Parte ai fini di una maggiore integrazione dei mercati dei prodotti energetici.
Accordo-art. 275
ARTICOLO 275 Prelievo non autorizzato di prodotti energetici Ciascuna delle Parti adotta tutte le misure necessarie per vietare e contrastare il prelievo non autorizzato di prodotti energetici in transito o trasportati attraverso il suo territorio.
Accordo-art. 276
ARTICOLO 276 Interruzione 1. Ciascuna delle Parti dispone che i gestori dei sistemi di trasmissione adottino le misure necessarie per: a) ridurre al minimo il rischio di interruzione, riduzione o blocco accidentale del transito e del trasporto; b) ripristinare rapidamente il normale funzionamento del transito o del trasporto che abbia subito un'interruzione, una riduzione o un blocco accidentale. 2. Una Parte nel cui territorio transitano o sono trasportati prodotti energetici - in caso di controversia su qualsiasi questione che coinvolga le Parti o uno o piu' soggetti sottoposti al controllo o alla giurisdizione di una delle Parti - non interrompe o limita, ne' consente ai soggetti sottoposti al suo controllo o alla sua giurisdizione, imprese commerciali di Stato comprese, di interrompere o ridurre il transito o il trasporto in atto di prodotti energetici ne' impone ai soggetti sottoposti alla sua giurisdizione di interrompere o limitare tale transito o trasporto, salvo se cio' sia specificamente previsto in un contratto o altro accordo che disciplina tale transito o trasporto, prima della conclusione della procedura di risoluzione delle controversie prevista dal contratto applicabile. 3. Le Parti convengono che una Parte non e' ritenuta responsabile dell'interruzione o della riduzione di cui al presente articolo qualora essa sia nell'impossibilita' di fornire, far transitare o trasportare i prodotti energetici a seguito di azioni imputabili a un paese terzo o a un soggetto sottoposto al controllo o alla giurisdizione di un paese terzo.
Accordo-art. 277
ARTICOLO 277 Autorita' di regolamentazione per l'energia elettrica e il gas 1. Un'autorita' di regolamentazione e' giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato e dispone di competenze sufficienti per garantire l'effettiva concorrenza e il funzionamento efficiente del mercato. 2. Le decisioni e le procedure delle autorita' di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato. 3. Un gestore ha il diritto di ricorrere contro una decisione di un'autorita' di regolamentazione che lo riguardi dinanzi a un organo competente a conoscere dei ricorsi, indipendente dalle parti coinvolte. Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi, laddove non si tratti di organi giurisdizionali, sono comunque sempre motivate per iscritto e sono altresi' impugnabili dinanzi a un'autorita' giurisdizionale imparziale e indipendente. Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi hanno effetto esecutivo.
Accordo-art. 278
ARTICOLO 278 Rapporto con il trattato che istituisce la Comunita' dell'energia 1. In caso di conflitto tra le disposizioni della presente sezione e quelle del trattato che istituisce la Comunita' dell'energia del 2005 o quelle della legislazione dell'UE applicabili a norma del trattato che istituisce la Comunita' dell'energia del 2005, prevalgono, per quanto riguarda quel conflitto, le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' dell'energia del 2005 o le disposizioni della legislazione dell'UE applicabili a norma del trattato che istituisce la Comunita' dell'energia del 2005. 2. Nell'attuazione della presente sezione, la preferenza e' accordata all'adozione di disposizioni legislative o altri atti che siano compatibili con il trattato che istituisce la Comunita' dell'energia del 2005 o basati sulla legislazione applicabile in tale settore nell'UE. In caso di controversia concernente la presente sezione, le disposizioni legislative o gli altri atti che soddisfano i suddetti criteri beneficiano di una presunzione di conformita' alla presente sezione. Nel valutare se le disposizioni legislative o gli altri atti soddisfino tali criteri, si tiene conto di ogni decisione pertinente adottata a norma dell'articolo 91 del trattato che istituisce la Comunita' dell'energia del 2005. 3. Nessuna delle Parti utilizza le disposizioni in materia di risoluzione delle controversie del presente accordo per denunciare una violazione delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' dell'energia.
Accordo-art. 279
ARTICOLO 279 Accesso ed esercizio delle attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi 1. Ciascuna Parte1 ha, conformemente al diritto internazionale, compresa la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, piena sovranita' sulle risorse di idrocarburi ubicate nel suo territorio e nelle sue acque arcipelagiche e territoriali oltre a diritti sovrani per la ricerca e lo sfruttamento delle risorse di idrocarburi ubicate nella sua zona economica esclusiva e nella sua piattaforma continentale. 2. Ciascuna Parte mantiene il diritto di determinare, all'interno del suo territorio e delle sue acque arcipelagiche e territoriali, la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale da rendere disponibili per le attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. 3. Se un'area e' resa disponibile ai fini dell'esercizio di tali attivita', ciascuna Parte garantisce ai soggetti parita' di trattamento per quanto riguarda l'accesso a tali attivita' e il loro esercizio. 4. Ciascuna Parte puo' imporre a un soggetto al quale sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio di attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi il versamento di un corrispettivo pecuniario o in idrocarburi. Le modalita' del versamento sono stabilite in modo da non interferire nella gestione e nelle decisioni dei soggetti. --------------- 1 Ai fini del presente articolo per "Parte" si intende uno Stato membro con riferimento al suo territorio o l'Ucraina con riferimento al suo territorio.
Accordo-art. 280
ARTICOLO 280 Licenze e condizioni del loro rilascio 1. Le Parti adottano le disposizioni necessarie affinche' le licenze in base alle quali un soggetto e' autorizzato a esercitare, per proprio conto e a proprio rischio, il diritto di prospezione, ricerca o coltivazione di idrocarburi in un'area geografica siano rilasciate in esito a un procedimento pubblico e invitano mediante un avviso i potenziali interessati a presentare domanda. 2. L'avviso specifica il tipo di licenza, l'area geografica o la parte di area geografica interessata, nonche' la data proposta o il termine ultimo per il rilascio della licenza. 3. Gli articoli 104 e 105 del presente accordo si applicano alle condizioni e alla procedura di rilascio di una licenza.
Accordo-art. 281
ARTICOLO 281 Definizioni Ai fini del presente capo si intende per: 1. "misure di applicazione generale": le disposizioni legislative e regolamentari, le decisioni giudiziarie, le procedure e le pronunce amministrative di applicazione generale e qualsivoglia altro atto, altra interpretazione o altro requisito di carattere generale o astratto che possano incidere su qualsiasi materia disciplinata dal presente accordo. Non e' considerata tale una pronuncia che si applica a una persona particolare; 2. "persona interessata": ogni persona fisica o giuridica titolare di diritti o soggetta a obblighi in forza di misure di applicazione generale ai sensi dell'articolo 282 del presente accordo.
Accordo-art. 282
ARTICOLO 282 Obiettivo e campo di applicazione 1. Riconoscendo l'incidenza che il rispettivo contesto regolamentare puo' avere sui reciproci scambi commerciali, le Parti istituiscono e mantengono un quadro regolamentare efficace e prevedibile per gli operatori economici attivi sul loro territorio, in particolare per i piccoli operatori, tenendo nel debito conto i requisiti di certezza del diritto e proporzionalita'. 2. Le Parti, riaffermando i loro rispettivi impegni derivanti dall'accordo OMC, introducono chiarimenti e migliori regole in materia di trasparenza, consultazione e migliore gestione delle misure di applicazione generale che possono avere un'incidenza sulle materie disciplinate dal presente accordo.
Accordo-art. 283
ARTICOLO 283 Pubblicita' 1. Ciascuna delle Parti provvede affinche' le misure di applicazione generale: a) siano sollecitamente pubblicate o comunque rese accessibili alle persone interessate, in modo non discriminatorio, attraverso un mezzo ufficialmente designato, se possibile elettronico, in modo da permettere alle persone interessate e all'altra Parte di prenderne conoscenza; b) contengano una spiegazione dell'obiettivo e della loro motivazione; c) prevedano un tempo sufficiente tra la loro pubblicazione e la loro entrata in vigore, salvo nel caso in cui cio' non sia possibile a causa di un'emergenza. 2. Ciascuna delle Parti: a) si adopera per pubblicare preventivamente ogni proposta di misura di applicazione generale che essa intende adottare o modificare, con una spiegazione dell'obiettivo e della motivazione della proposta; b) offre alle persone interessate ragionevoli possibilita' di presentare osservazioni sulle misure proposte, prevedendo in particolare un tempo sufficiente per l'uso di tali possibilita'; c) si sforza di tenere conto delle osservazioni ricevute dalle persone interessate in merito alle misure proposte.
Accordo-art. 284
ARTICOLO 284 Richieste di informazioni e punti di contatto 1. Le Parti istituiscono o mantengono meccanismi adeguati che permettano di rispondere alle richieste di informazioni presentate dalle persone interessate in merito a misure di applicazione generale, proposte o in vigore, e alle loro modalita' generali di applicazione. Al fine di agevolare le comunicazioni tra le Parti sulle materie contemplate dal presente accordo, ciascuna Parte designa, in particolare, un punto di contatto. Su richiesta di una delle Parti, il punto di contatto indica l'ufficio o il funzionario competente e fornisce l'assistenza necessaria ad agevolare la comunicazione con la Parte richiedente. Le richieste di informazioni possono essere trasmesse attraverso i meccanismi istituiti in forza del presente accordo. 2. Le Parti riconoscono che una risposta ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo non puo' essere definitiva o giuridicamente vincolante ma ha solo uno scopo informativo, salvo quanto altrimenti previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti. 3. Su richiesta dell'altra Parte, una Parte comunica sollecitamente le informazioni e risponde alle domande relative a ogni misura di applicazione generale in vigore o proposta che secondo la Parte richiedente puo' influire sull'attuazione del presente accordo, indipendentemente dal fatto che tale misura sia stata o no preventivamente notificata alla Parte richiedente. 4. Le Parti mantengono o istituiscono gli opportuni meccanismi per le persone interessate cui e' affidato il compito di cercare una soluzione efficace ai problemi delle persone interessate dell'altra Parte derivanti dall'applicazione delle misure di applicazione generale e dai procedimenti amministrativi di cui all'articolo 285 del presente accordo. Questi meccanismi dovrebbero essere facilmente accessibili, temporalmente definiti, orientati ai risultati e trasparenti. Essi non pregiudicano le procedure di ricorso o di riesame che le Parti istituiscono o mantengono, ne' i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dal titolo IV, capo 14 (Risoluzione delle controversie) e capo 15 (Mediazione), del presente accordo.
Accordo-art. 285
ARTICOLO 285 Procedimenti amministrativi Ciascuna Parte amministra tutte le misure di applicazione generale di cui all'articolo 281 del presente accordo in modo coerente, imparziale e ragionevole. A tal fine, ciascuna Parte, nell'applicare tali misure a particolari persone, merci, servizi o stabilimenti dell'altra Parte in casi specifici: a) si adopera per comunicare, con un preavviso ragionevole e secondo le sue procedure, l'apertura di un procedimento alle persone interessate dell'altra Parte direttamente coinvolte, con informazioni sulla natura del procedimento, l'indicazione della base giuridica che autorizza l'apertura del procedimento e una descrizione generale delle questioni oggetto della controversia; b) accorda alle persone interessate una ragionevole possibilita' di presentare fatti e argomenti a sostegno della loro posizione prima di ogni misura amministrativa definitiva, sempre che i tempi, la natura del procedimento e l'interesse pubblico lo consentano; c) provvede a che le sue procedure siano fondate sulla sua legislazione interna e siano ad essa conformi.
Accordo-art. 286
ARTICOLO 286 Riesame e ricorso 1. Ciascuna delle Parti istituisce o mantiene procedure o tribunali o altre istanze giurisdizionali indipendenti, se del caso anche a carattere semigiudiziario o amministrativo, per il riesame e, nei casi in cui cio' sia giustificato, per la rettifica tempestiva delle misure amministrative nei settori contemplati dal presente accordo. Tali tribunali, istanze giurisdizionali o procedure sono imparziali e indipendenti dall'ufficio o dall'autorita' preposti all'applicazione amministrativa e non hanno alcun interesse sostanziale nell'esito della questione. 2. Ciascuna delle Parti provvede affinche' presso tali tribunali, istanze giurisdizionali o in tali procedure le parti del procedimento abbiano diritto a: a) una ragionevole possibilita' di sostenere o difendere le rispettive posizioni; b) una decisione fondata sugli elementi di prova e sugli atti presentati oppure, ove la legislazione della Parte lo prescriva, sugli atti predisposti dall'autorita' amministrativa. 3. Fatta salva la possibilita' di ricorso o di ulteriore riesame nei modi previsti nella rispettiva legislazione interna, ciascuna delle Parti provvede a che tale decisione sia applicata dall'ufficio o dall'autorita' competente e ne indirizzi l'azione per quanto riguarda le misure amministrative in questione.
Accordo-art. 287
ARTICOLO 287 Qualita' ed efficacia della regolamentazione e buona condotta amministrativa 1. Le Parti convengono di cooperare nella promozione della qualita' e dell'efficacia della regolamentazione, in particolare mediante lo scambio di informazioni e delle migliori pratiche relative ai rispettivi processi di riforma della regolamentazione e alle valutazioni dell'impatto della regolamentazione. 2. Le Parti aderiscono ai principi di buona condotta amministrativa e convengono di cooperare alla loro promozione, in particolare mediante lo scambio di informazioni e delle migliori pratiche.
Accordo-art. 288
ARTICOLO 288 Non discriminazione Ciascuna delle Parti applica alle persone interessate dell'altra Parte standard di trasparenza non meno favorevoli di quelli applicati alle proprie persone interessate
Accordo-art. 289
ARTICOLO 289 Contesto e obiettivi 1. Le Parti richiamano l'Agenda 21 sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, il piano di attuazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile del 2002 e i programmi politici concordati a livello internazionale in materia di politica sociale e del lavoro, in particolare l'Agenda per il lavoro dignitoso adottata dall'Organizzazione internazionale del lavoro (di seguito "OIL") e la dichiarazione ministeriale del 2006 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sulla piena occupazione e il lavoro dignitoso. Le Parti riaffermano il loro impegno per promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire al raggiungimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile, e per far si' che questo obiettivo sia integrato e preso in considerazione a ogni livello delle loro relazioni commerciali. 2. A tal fine le Parti riconoscono l'importanza di tenere pienamente conto degli interessi economici, sociali e ambientali non solo delle rispettive popolazioni, ma anche delle future generazioni e garantiscono la sinergia delle politiche ambientali, sociali e di sviluppo economico.
Accordo-art. 290
ARTICOLO 290 Diritto di regolamentare 1. Le Parti, riconoscendo il diritto di ciascuna di esse di stabilire i livelli di protezione interna in materia di ambiente e lavoro e le politiche e priorita' in materia di sviluppo sostenibile conformemente ai pertinenti accordi e principi internazionalmente riconosciuti nonche' quello di adottare o modificare di conseguenza le proprie disposizioni legislative, dispongono che la propria legislazione preveda livelli elevati di protezione dell'ambiente e del lavoro e si adoperano per il miglioramento di tale legislazione. 2. Per realizzare gli obiettivi di cui al presente articolo, l'Ucraina procede al ravvicinamento delle sue disposizioni legislative e regolamentari e delle sue pratiche amministrative all'acquis dell'UE.
Accordo-art. 291
ARTICOLO 291 Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro 1. Le Parti riconoscono che la piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per tutti rappresentano elementi essenziali per gli scambi commerciali nel quadro della globalizzazione. Le Parti riaffermano l'impegno a promuovere lo sviluppo del commercio in una forma che contribuisca alla piena e produttiva occupazione e a garantire a tutti, uomini, donne e giovani, un lavoro dignitoso. 2. Le Parti promuovono e attuano, nelle rispettive disposizioni legislative e pratiche, le norme fondamentali del lavoro internazionalmente riconosciute, ossia: a) la liberta' di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva; b) l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligato; c) l'abolizione effettiva del lavoro minorile; d) l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e di occupazione. 3. Le Parti riaffermano l'impegno a dare efficace attuazione alle convenzioni fondamentali e prioritarie dell'OIL da esse ratificate e alla dichiarazione dell'OIL del 1998 sui principi e i diritti fondamentali al lavoro. Le Parti considereranno anche la ratifica e l'attuazione di altre convenzioni OIL classificate come "aggiornate" dall'OIL. 4. Le Parti sottolineano il fatto che le norme del lavoro non devono essere utilizzate a scopi di protezionismo commerciale. Esse rilevano che il loro vantaggio comparativo non deve in alcun modo essere messo in discussione.
Accordo-art. 292
ARTICOLO 292 Accordi multilaterali in materia di ambiente 1. Le Parti riconoscono il valore della governance e degli accordi internazionali in materia di ambiente come risposta della comunita' internazionale ai problemi ambientali globali o regionali. 2. Le Parti riaffermano il loro impegno a dare efficace attuazione, nelle rispettive leggi e pratiche, agli accordi multilaterali in materia di ambiente di cui sono parti. 3. Nessuna disposizione del presente accordo limita il diritto di una Parte di adottare o mantenere in vigore misure volte a dare attuazione ad accordi multilaterali in materia di ambiente di cui siano parti. Tali misure non vengono applicate in modo tale da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le Parti ne' una restrizione dissimulata al commercio. 4. Le Parti dispongono che la politica in materia ambientale sia fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonche' sul principio "chi inquina paga". 5. Le Parti collaborano al fine di promuovere l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali conformemente all'obiettivo di uno sviluppo sostenibile nella prospettiva di rafforzare i legami tra le politiche e le pratiche delle Parti in materia di commercio e ambiente.
Accordo-art. 293
ARTICOLO 293 Il commercio come fattore che favorisce lo sviluppo sostenibile 1. Le Parti confermano che il commercio deve promuovere lo sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni. Riconoscono il ruolo benefico che le norme fondamentali del lavoro e un lavoro dignitoso possono avere sull'efficienza economica, sull'innovazione e sulla produttivita' e sottolineano l'importanza di una maggiore coerenza tra le politiche commerciali, da una parte, e le politiche sociali e del lavoro, dall'altra. 2. Le Parti si adoperano per facilitare e promuovere il commercio e gli investimenti esteri diretti relativi ai beni, ai servizi e alle tecnologie ambientali, ai prodotti e ai servizi sostenibili legati alle energie rinnovabili ed efficienti sul piano energetico e alle merci con un marchio di qualita' ecologica, affrontando anche la questione dei relativi ostacoli non tariffari. 3. Le Parti si adoperano per facilitare il commercio dei prodotti che contribuiscono allo sviluppo sostenibile, comprese quelli che fruiscono di regimi come il commercio equo ed etico e quelli che rispettano i principi di accountability e responsabilita' sociale delle imprese.
Accordo-art. 294
ARTICOLO 294 Commercio di prodotti forestali Per favorire la gestione sostenibile delle risorse forestali, le Parti si impegnano a collaborare per migliorare la governance e l'applicazione della normative nel settore forestale e promuovere il commercio di prodotti forestali legali e sostenibili.
Accordo-art. 295
ARTICOLO 295 Commercio di prodotti ittici Tenuto conto dell'importanza di garantire la gestione responsabile degli stock ittici in forme sostenibili e di promuovere la buona governance in ambito commerciale, le Parti si impegnano a collaborare: a) adottando misure efficaci per il monitoraggio e il controllo delle risorse ittiche e di altre risorse acquatiche; b) garantendo il pieno rispetto delle misure di conservazione e controllo applicabili adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e cooperando nella misura piu' ampia possibile con e nelle organizzazioni regionali di gestione della pesca; c) introducendo tra l'altro misure volte a contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
Accordo-art. 296
ARTICOLO 296 Mantenimento dei livelli di protezione 1. Le Parti non omettono di dare efficace applicazione alle proprie leggi in materia di ambiente e di lavoro, con la loro azione o inazione prolungata o ricorrente, in modo tale da incidere sugli scambi o sugli investimenti tra le Parti. 2. Le Parti non indeboliscono ne' riducono la protezione in materia di ambiente o di lavoro garantita dalla loro legislazione per favorire gli scambi o gli investimenti non applicando le loro disposizioni legislative o regolamentari o le loro norme, o altrimenti derogandovi o proponendo di non applicarli o di derogarvi, in modo tale da incidere sugli scambi o sugli investimenti tra le Parti.
Accordo-art. 297
ARTICOLO 297 Informazioni scientifiche Le Parti riconoscono l'importanza di tenere conto delle informazioni scientifiche e tecniche e delle norme, degli orientamenti o delle raccomandazioni internazionali pertinenti nell'elaborazione, adozione e attuazione delle misure a tutela dell'ambiente, della salute pubblica e delle condizioni sociali che influiscono sugli scambi commerciali reciproci.
Accordo-art. 298
ARTICOLO 298 Esame dell'impatto sulla sostenibilita' Le Parti si impegnano a esaminare, monitorare e valutare l'impatto dell'attuazione del presente titolo sullo sviluppo sostenibile avvalendosi dei rispettivi processi o istituti partecipativi e di quelli posti in essere in base al presente accordo, ad esempio tramite valutazioni dell'impatto sulla sostenibilita' commerciale.
Accordo-art. 299
ARTICOLO 299 Istituzioni della societa' civile 1. Ciascuna delle Parti istituisce e riunisce un gruppo consultivo, nuovo o gia' esistente, sullo sviluppo sostenibile con compiti di consulenza in merito all'attuazione del presente capo. 2. Il gruppo consultivo e' composto di organizzazioni indipendenti rappresentative della societa' civile, con una partecipazione equilibrata delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, delle organizzazioni non governative e di altre parti interessate. 3. I membri del gruppo consultivo di ciascuna delle Parti si riunira' in un forum della societa' civile per instaurare un dialogo sulle tematiche dello sviluppo sostenibile nei rapporti commerciali tra le Parti. Il forum della societa' civile si riunira' una volta l'anno, salvo diversa decisione delle Parti. Le Parti stabiliscono, entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo, il funzionamento del forum della societa' civile. 4. Il dialogo intrapreso dal forum della societa' civile non pregiudica il ruolo della piattaforma della societa' civile, istituita dall'articolo 469 del presente accordo, per lo scambio di opinioni su questioni relative all'attuazione del presente accordo. 5. Le Parti informano il forum della societa' civile in merito ai progressi compiuti nell'attuazione del presente capo. Le opinioni, i pareri o le proposte del forum della societa' civile possono essere comunicati alle Parti direttamente o tramite i gruppi consultivi.
Accordo-art. 300
ARTICOLO 300 Meccanismi istituzionali e di monitoraggio 1. E' istituito il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, che riferisce delle sue attivita' al comitato di associazione nella formazione descritta all'articolo 465, paragrafo 4, del presente accordo. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, composto di alti funzionari delle amministrazioni delle Parti, verifica l'attuazione del presente capo, compresi i risultati delle attivita' di monitoraggio e delle valutazioni d'impatto, e discute in buona fede gli eventuali problemi posti dall'applicazione del presente capo. Esso adotta il proprio regolamento interno. Si riunisce entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo e successivamente almeno una volta l'anno. 2. Al fine di agevolare le comunicazioni tra le Parti sulle materie contemplate dal presente capo, ciascuna Parte designa un punto di contatto nella propria amministrazione. 3. Le Parti seguono i progressi compiuti nell'attuazione e applicazione delle misure contemplate dal presente capo. Una Parte puo' chiedere all'altra Parte di fornire informazioni specifiche e motivate sui risultati dell'attuazione del presente capo. 4. Una Parte puo' chiedere all'altra Parte consultazioni su ogni questione attinente al presente capo, presentando una domanda scritta al punto di contatto di tale Parte. Le Parti convengono di consultarsi tempestivamente attraverso gli opportuni canali, su richiesta di una delle due Parti. 5. Le Parti compiono ogni sforzo per giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente della questione e possono chiedere consulenza, informazioni o assistenza a qualsiasi persona o organismo cui esse ritengano opportuno rivolgersi per un esame completo della questione. Le Parti tengono conto delle attivita' dell'OIL o delle organizzazioni o degli organismi multilaterali competenti in materia di ambiente di cui sono parti. 6. Se le Parti non riescono a risolvere la controversia ricorrendo alle consultazioni, ciascuna di esse puo', presentando una domanda scritta al punto di contatto dell'altra Parte, chiedere la convocazione del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile per un esame della questione. Il sottocomitato si riunisce sollecitamente e cerca di concordare una soluzione, consultando anche, se del caso, esperti governativi o non governativi. La soluzione adottata dal sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e' resa pubblica, salvo sua diversa decisione. 7. Per ogni questione attinente al presente capo, le Parti si avvalgono unicamente delle procedure di cui agli articoli 300 e 301 del presente accordo.
Accordo-art. 301
ARTICOLO 301 Gruppo di esperti 1. Salvo diversa decisione delle Parti, trascorsi novanta giorni dalla presentazione di una domanda di consultazione ai sensi dell'articolo 300, paragrafo 4, del presente accordo, una Parte puo' chiedere la convocazione di un gruppo di esperti per l'esame della questione per la quale non sia stata trovata una soluzione soddisfacente per mezzo delle consultazioni governative. Entro trenta giorni dalla richiesta presentata da una Parte per la convocazione del gruppo di esperti, il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile puo' essere convocato per discutere la questione su richiesta di una delle Parti. Le Parti possono presentare comunicazioni al gruppo, che puo' chiedere informazioni e consulenza alle Parti, ai gruppi consultivi o ad organizzazioni internazionali. Il gruppo di esperti si riunisce entro sessanta giorni dalla richiesta di una Parte. 2. Il gruppo, costituito secondo le procedure di cui al paragrafo 3 del presente articolo, contribuisce con le sue competenze all'attuazione delle disposizioni del presente capo. Salvo diversa decisione delle Parti, il gruppo presenta una relazione alle Parti entro novanta giorni dalla selezione dell'ultimo esperto. Le Parti si adoperano per quanto possibile per tenere conto della consulenza o delle raccomandazioni del gruppo relative all'attuazione delle disposizioni del presente capo. L'attuazione delle raccomandazioni del gruppo e' monitorata dal sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile. La relazione del gruppo e' messa a disposizione dei gruppi consultivi delle Parti. Per quanto concerne le informazioni riservate e il regolamento interno, si applicano i principi di cui all'allegato XXIV del capo 14 (Risoluzione delle controversie) del titolo IV del presente accordo. 3. All'entrata in vigore del presente accordo, le Parti designano di comune accordo un elenco di almeno quindici persone competenti nelle questioni oggetto del presente capo, di cui almeno cinque non cittadini ne' dell'una ne' dell'altra Parte, che presiederanno il gruppo. Gli esperti sono indipendenti dalle Parti o dalle organizzazioni rappresentate nei gruppi consultivi, non sono ad esse collegate ne' ricevono istruzioni dalle medesime. Ciascuna delle Parti sceglie un esperto nell'elenco di esperti entro cinquanta giorni dal ricevimento della domanda di una Parte relativa alla costituzione del gruppo. Se una Parte non sceglie il proprio esperto entro tale termine, l'altra Parte sceglie dall'elenco un esperto avente la cittadinanza della Parte che non ha effettuato la scelta. I due esperti cosi' prescelti designano il presidente scegliendolo tra gli esperti dell'elenco che non sono cittadini ne' dell'una ne' dell'altra Parte.
Accordo-art. 302
ARTICOLO 302 Cooperazione in materia di commercio e di sviluppo sostenibile Le Parti collaborano per quanto riguarda gli aspetti commerciali delle politiche del lavoro e dell'ambiente per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.
Accordo-art. 303
CAPO 141 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ARTICOLO 303 Obiettivo L'obiettivo del presente capo e' prevenire e risolvere in buona fede le controversie tra le Parti concernenti l'applicazione delle disposizioni del presente accordo di cui all'articolo 304 del presente accordo e giungere, per quanto possibile, a soluzioni concordate2 . --------------- 1 Si precisa che il presente titolo non e' da interpretarsi come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possono essere direttamente invocati dinanzi alle giurisdizioni nazionali delle Parti. 2 Si precisa che non sono oggetto del presente capo le decisioni e le pretese inadempienze di organismi istituiti in forza del presente accordo.
Accordo-art. 304
ARTICOLO 304 Campo di applicazione Salvo espressa disposizione contraria, le disposizioni del presente capo si applicano alle controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del titolo IV del presente accordo.
Accordo-art. 305
ARTICOLO 305 Consultazioni 1. Le Parti si adoperano per risolvere le controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del presente accordo richiamate all'articolo 304 del presente accordo avviando consultazioni in buona fede per pervenire a una soluzione concordata. 2. La Parte che desidera chiedere l'apertura di consultazioni invia una richiesta scritta all'altra Parte, con copia al comitato per il commercio, indicando la misura contestata e le disposizioni del presente accordo, richiamate all'articolo 304 del presente accordo, che essa ritiene applicabili. 3. Le consultazioni si tengono entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e si svolgono, salvo diversa decisione delle Parti, nel territorio della Parte convenuta. Le consultazioni si considerano concluse entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, a meno che entrambe le Parti decidano di proseguirle. Tutte le informazioni riservate comunicate durante le consultazioni restano riservate. 4. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle riguardanti merci deperibili o di carattere stagionale, si tengono entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta e si considerano concluse entro quindici giorni dalla medesima data. 5. Le consultazioni riguardanti il trasporto di prodotti energetici mediante reti, qualora una delle Parti consideri urgente risolvere la controversia in ragione di un'interruzione o di una minaccia di interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra l'Ucraina e la Parte UE, si tengono entro tre giorni dalla presentazione della richiesta e si considerano concluse entro tre giorni dalla medesima data, a meno che entrambe le Parti convengano di proseguirle. Tutte le informazioni riservate comunicate durante le consultazioni restano riservate. 6. Se le consultazioni non si tengono entro i termini di cui rispettivamente al paragrafo 3 o 4 del presente articolo oppure se si sono concluse senza una soluzione concordata, la Parte attrice puo' chiedere la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 306 del presente accordo.
Accordo-art. 306
ARTICOLO 306 Apertura della procedura di arbitrato 1. Qualora le Parti non siano riuscite a risolvere la controversia mediante le consultazioni di cui all'articolo 305 del presente accordo, la Parte attrice puo' chiedere la costituzione di un collegio arbitrale. 2. La richiesta di costituzione di un collegio arbitrale e' comunicata per iscritto alla Parte convenuta e al comitato per il commercio. La Parte attrice precisa nella richiesta quale sia la specifica misura contestata e fornisce una breve sintesi della base giuridica della denuncia sufficiente a illustrare chiaramente il problema. Qualora la Parte attrice chieda la costituzione di un collegio con un mandato diverso dal mandato tipo, la richiesta scritta comprende il testo del mandato speciale proposto. 3. Salvo diversamente concordato dalle Parti entro cinque giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale, quest'ultimo ha il mandato seguente: "esaminare la questione indicata nella richiesta di costituzione del collegio arbitrale, pronunciarsi sulla compatibilita' della misura in questione con le disposizioni del presente accordo richiamate all'articolo 304 del presente accordo e pronunciarsi in conformita' dell'articolo 310 del presente accordo."
Accordo-art. 307
ARTICOLO 307 Composizione del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale e' composto di tre arbitri. 2. Entro dieci giorni dalla presentazione al comitato per il commercio della richiesta di costituzione del collegio arbitrale, le Parti si consultano per concordare la composizione del collegio. 3. Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla composizione del collegio arbitrale entro il termine fissato al paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna di esse puo' chiedere al presidente del comitato per il commercio o a un suo delegato di sorteggiare i tre membri tra i nominativi del pertinente elenco compilato a norma dell'articolo 323 del presente accordo, scegliendone uno tra i nominativi proposti dalla Parte attrice, uno tra i nominativi proposti dalla Parte convenuta e uno tra i nominativi selezionati dalle Parti per fungere da presidente. 4. Qualora le Parti concordino sulla designazione di uno o piu' membri del collegio arbitrale, gli eventuali restanti membri sono scelti secondo la medesima procedura: a) se le Parti hanno concordato sulla designazione di due membri del collegio arbitrale, l'altro membro e' scelto tra i nominativi indicati dalle Parti per fungere da presidente; b) se le Parti hanno concordato sulla designazione di un membro del collegio arbitrale, uno dei restanti membri e' scelto tra i nominativi proposti dalla Parte attrice e un altro tra i nominativi proposti dalla Parte convenuta. 5. Il presidente del comitato per il commercio o un suo delegato sceglie gli arbitri entro cinque giorni dalla richiesta di cui al paragrafo 3. Un rappresentante di ciascuna delle Parti ha diritto di essere presente alla selezione. 6. La data di costituzione del collegio arbitrale e' quella in cui e' completata la procedura di selezione. 7. Se, al momento della presentazione di una richiesta a norma del paragrafo 3 del presente articolo, uno degli elenchi di cui all'articolo 323 del presente accordo non e' stato ancora compilato, i tre arbitri sono estratti a sorte tra i nominativi formalmente proposti da una o da entrambe le Parti. 8. Nel caso di una controversia relativa al titolo IV, capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi), del presente accordo, ritenuta urgente da una Parte in ragione di un'interruzione o di una minaccia di interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra l'Ucraina e la Parte UE, il paragrafo 3 del presente articolo si applica senza che trovi applicazione il paragrafo 2 del presente articolo e il periodo di cui al paragrafo 5 del presente articolo e' di due giorni.
Accordo-art. 308
ARTICOLO 308 Relazione interinale del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale trasmette alle Parti, entro novanta giorni dalla sua costituzione, una relazione interinale che espone le constatazioni dei fatti, l'applicabilita' delle disposizioni pertinenti e le principali motivazioni delle sue conclusioni e raccomandazioni. Qualora il collegio arbitrale non ritenga possibile il rispetto di questa scadenza, il presidente ne da' notifica per iscritto alle Parti e al comitato per il commercio, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio prevede di pubblicare la relazione interinale. La relazione interinale deve comunque essere pubblicata entro centoventi giorni dalla costituzione del collegio arbitrale. 2. Le Parti possono presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame di aspetti particolari della relazione interinale entro quattordici giorni dalla sua pubblicazione. 3. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o di carattere stagionale, il collegio arbitrale fa il possibile per pubblicare la relazione interinale e le Parti possono presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame di aspetti particolari della relazione interinale rispettivamente entro la meta' dei termini di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. 4. Nel caso di una controversia relativa al titolo IV, capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi), del presente accordo, ritenuta urgente da una Parte in ragione di un'interruzione o di una minaccia di interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra l'Ucraina e la Parte UE, la relazione interinale e' pubblicata entro venti giorni e le eventuali richieste a norma del paragrafo 2 sono avanzate entro cinque giorni dalla pubblicazione della relazione scritta. Il collegio arbitrale puo' anche decidere di rinunciare alla presentazione della relazione interinale. 5. Dopo aver esaminato le osservazioni scritte delle Parti sulla relazione interinale, il collegio arbitrale puo' modificare la sua relazione e procedere a ogni ulteriore esame da esso ritenuto opportuno. Il lodo finale del collegio arbitrale contiene un esame delle argomentazioni addotte nella fase di riesame intermedio.
Accordo-art. 309
ARTICOLO 309 Conciliazione per le controversie urgenti in materia di energia 1. Nel caso di una controversia relativa al titolo IV, capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi), del presente accordo, ritenuta urgente da una Parte in ragione di un'interruzione o di una minaccia di interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra l'Ucraina e la Parte UE, le Parti possono, presentando una richiesta al collegio, chiedere al presidente del collegio di fungere da conciliatore per qualsiasi aspetto legato alla controversia. 2. Il conciliatore cerca di pervenire a una soluzione concordata della controversia oppure a un accordo su una procedura in tal senso. Il conciliatore, se entro quindici giorni dalla nomina non e' riuscito a giungere a tale accordo, raccomanda una soluzione della controversia oppure una procedura in tal senso e decide le modalita' e le condizioni che devono essere rispettate a decorrere da una data specifica da lui indicata sino alla soluzione della controversia. 3. Le Parti e i soggetti sottoposti al controllo o alla giurisdizione delle Parti rispettano le raccomandazioni sulle modalita' e sulle condizioni formulate a norma del paragrafo 2 del presente articolo per i tre mesi seguenti la decisione del conciliatore oppure sino alla soluzione della controversia, se essa interviene prima di tale termine. 4. Il conciliatore rispetta il codice di condotta degli arbitri.
Accordo-art. 310
ARTICOLO 310 Lodo del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale notifica il lodo alle Parti e al comitato per il commercio entro centoventi giorni dalla sua costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora il collegio non ritenga possibile rispettare questa scadenza, ne da' notifica per iscritto alle Parti e al comitato per il commercio, indicando i motivi del ritardo e la data entro la quale il collegio prevede di concludere i lavori. Il lodo deve comunque essere notificato entro centocinquanta giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. 2. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o di carattere stagionale, il collegio arbitrale fa il possibile per notificare il lodo entro sessanta giorni dalla sua costituzione. Il lodo deve comunque essere pronunciato entro settantacinque giorni dalla costituzione del collegio. Entro dieci giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale puo' pronunciarsi in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso. 3. Nel caso di una controversia relativa al titolo IV, capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi), del presente accordo, ritenuta urgente da una Parte in ragione di un'interruzione o di una minaccia di interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra l'Ucraina e la Parte UE, il collegio arbitrale notifica il proprio lodo entro quaranta giorni dalla data della sua costituzione.
Accordo-art. 311
ARTICOLO 311 Esecuzione del lodo del collegio arbitrale Le Parti adottano le misure necessarie per conformarsi in buona fede al lodo del collegio arbitrale e si adoperano per concordare il periodo di tempo per la sua esecuzione.
Accordo-art. 312
ARTICOLO 312 Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione 1. Entro trenta giorni dalla notifica del lodo del collegio arbitrale alle Parti, la Parte convenuta notifica alla parte attrice e al comitato per il commercio il periodo di tempo da essa ritenuto necessario per l'esecuzione (di seguito "periodo di tempo ragionevole"). 2. In caso di disaccordo tra le Parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per l'esecuzione del lodo del collegio arbitrale, la Parte attrice puo' chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario, entro venti giorni dalla notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, di stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. La richiesta e' notificata contemporaneamente all'altra Parte e al comitato per il commercio. Il collegio arbitrale notifica la propria decisione alle Parti e al comitato per il commercio entro venti giorni dalla presentazione della richiesta. 3. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'articolo 307 del presente accordo. Il termine per la notifica della decisione e' di trentacinque giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 4. La Parte convenuta informa per iscritto la Parte attrice dei progressi compiuti nell'esecuzione del lodo del collegio arbitrale almeno un mese prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole. 5. Il periodo di tempo ragionevole puo' essere prorogato di comune accordo tra le Parti.
Accordo-art. 313
ARTICOLO 313 Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale 1. Prima che scada il periodo di tempo ragionevole, la Parte convenuta notifica alla Parte attrice e al comitato per il commercio le misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale. 2. Qualora le Parti non concordino sull'esistenza di misure notificate a norma del paragrafo 1 o sulla loro compatibilita' con le disposizioni del presente accordo, la Parte attrice puo' chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. La richiesta reca l'indicazione della misura contestata e delle disposizioni dell'accordo con le quali la misura e' ritenuta incompatibile in modo sufficientemente articolato da illustrare chiaramente la base giuridica della denuncia. Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della richiesta. 3. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'articolo 307 del presente accordo. Il termine per la notifica del lodo e' di sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Accordo-art. 314
ARTICOLO 314 Rimedi per controversie urgenti in materia di energia 1. Nel caso di una controversia relativa al titolo IV, capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi), del presente accordo, ritenuta urgente da una Parte in ragione di un'interruzione o di una minaccia di interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra l'Ucraina e la Parte UE, si applicano le seguenti disposizioni specifiche in materia di rimedi. 2. In deroga agli articoli 311, 312 e 313 del presente accordo, la Parte attrice e' autorizzata a sospendere l'applicazione degli obblighi derivanti dal presente accordo in misura equivalente al livello di annullamento o pregiudizio dei benefici causato dalla Parte che non ha dato esecuzione alle conclusioni del collegio entro quindici giorni dalla loro pubblicazione. La sospensione puo' avere effetto immediato ed essere mantenuta per un massimo di tre mesi, a meno che la Parte convenuta si sia conformata alla relazione del collegio. 3. La Parte convenuta, qualora contesti la mancata esecuzione o il livello di sospensione degli obblighi dovuto alla mancata esecuzione, puo', a norma dell'articolo 315 o 316 del presente accordo, avviare un procedimento che e' esaminato rapidamente. La Parte attrice e' tenuta ad abolire o a modificare la sospensione degli obblighi solo una volta che il collegio si sia pronunciato sulla questione ed e' autorizzata a mantenere la sospensione durante il procedimento.
Accordo-art. 315
ARTICOLO 315 Rimedi temporanei in caso di mancata esecuzione 1. Se, prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole, la Parte convenuta non provvede a notificare l'adozione delle misure di esecuzione del lodo del collegio arbitrale oppure se il collegio arbitrale delibera che una misura notificata a norma dell'articolo 313, paragrafo 1, del presente accordo e' incompatibile con gli obblighi che incombono alla Parte in forza delle disposizioni del presente accordo richiamate all'articolo 304, la Parte convenuta, previa richiesta della Parte attrice, presenta un'offerta di compensazione temporanea. 2. Se non si perviene a un accordo sulla compensazione entro trenta giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole o dalla pronuncia del lodo a norma dell'articolo 313 del presente accordo con cui il collegio arbitrale ha stabilito l'incompatibilita' di una misura di esecuzione con le disposizioni del presente accordo richiamate all'articolo 304, la Parte attrice e' autorizzata a sospendere, previa notifica alla Parte convenuta e al comitato per il commercio, gli obblighi derivanti dalle disposizioni del capo sull'area di libero scambio in misura equivalente al livello di annullamento o pregiudizio dei benefici causato dalla violazione. La Parte attrice puo' applicare la sospensione in qualsiasi momento trascorsi dieci giorni dalla data della notifica, a meno che la Parte convenuta abbia chiesto l'arbitrato a norma del paragrafo 4 del presente articolo. 3. Nel sospendere gli obblighi, la Parte attrice puo' scegliere di aumentare le aliquote dei dazi portandole al livello applicato agli altri membri dell'OMC su un volume di scambi da determinare in modo tale che questo volume, moltiplicato per l'aumento delle aliquote dei dazi, equivalga al valore dell'annullamento o del pregiudizio dei benefici causato dalla violazione. 4. La Parte convenuta, se ritiene che il livello della sospensione non sia equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione, puo' chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta e' notificata alla Parte attrice e al comitato per il commercio prima della scadenza del periodo di dieci giorni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Il collegio arbitrale notifica la propria decisione sul livello di sospensione degli obblighi alle Parti e al comitato per il commercio entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Gli obblighi non possono essere sospesi finche' il collegio arbitrale non abbia notificato la propria decisione; le sospensioni devono inoltre essere coerenti con la decisione del collegio arbitrale. 5. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'articolo 307 del presente accordo. In questi casi, il termine per la notifica della decisione e' di quarantacinque giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 4 del presente articolo. 6. La sospensione degli obblighi e' temporanea e si applica solo fino a quando la misura giudicata incompatibile con le disposizioni del presente accordo richiamate all'articolo 304 non sia stata revocata o modificata per renderla conforme alle citate disposizioni secondo quanto previsto all'articolo 316, o fino a quando le Parti non abbiano trovato un accordo per la risoluzione della controversia.
Accordo-art. 316
ARTICOLO 316 Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo successivamente alla sospensione degli obblighi 1. La Parte convenuta comunica alla Parte attrice e al comitato per il commercio tutte le misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale nonche' la sua richiesta affinche' la Parte attrice ponga fine alla sospensione degli obblighi. 2. Se entro trenta giorni dalla notifica le Parti non giungono a un accordo sul fatto che attraverso la misura notificata la Parte convenuta si sia conformata alle disposizioni del presente accordo richiamate all'articolo 304, la Parte attrice puo' chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. La richiesta e' notificata contemporaneamente alla Parte convenuta e al comitato per il commercio. Il collegio arbitrale notifica la propria decisione alle Parti e al comitato per il commercio entro quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta. Se il collegio arbitrale statuisce che la Parte convenuta si e' conformata all'accordo o se la Parte convenuta non chiede, entro quarantacinque giorni dalla notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, al collegio arbitrale originario di pronunciarsi sulla questione, la sospensione cessa entro quindici giorni dalla pronuncia del collegio arbitrale o dalla fine del periodo di quarantacinque giorni. 3. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'articolo 307 del presente accordo. Il termine per la notifica della decisione e' di sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Accordo-art. 317
ARTICOLO 317 Soluzione concordata Le Parti possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata di una controversia cui si applica il presente capo. Esse ne danno congiuntamente notifica al comitato per il commercio e al presidente del collegio arbitrale, se del caso. Se la soluzione deve essere approvata in base alle procedure interne pertinenti di una delle Parti, la notifica fa riferimento a tale obbligo e la procedura di arbitrato e' sospesa. Se tale approvazione non e' richiesta, o all'atto della notifica dell'espletamento di tali procedure interne, la procedura di arbitrato e' conclusa.
Accordo-art. 318
ARTICOLO 318 Regolamento di procedura 1. Le procedure di risoluzione delle controversie alle quali si applica il presente capo sono disciplinate dal regolamento di procedura di cui all'allegato XXIV del presente accordo. 2. Le udienze del collegio arbitrale sono pubbliche conformemente al regolamento di procedura di cui all'allegato XXIV del presente accordo.
Accordo-art. 319
ARTICOLO 319 Informazioni e consulenza tecnica Su richiesta di una Parte o di propria iniziativa, il collegio arbitrale puo' acquisire informazioni da qualunque fonte, ivi comprese le parti coinvolte nella controversia, se lo ritiene opportuno per il procedimento arbitrale. Il collegio arbitrale ha anche il diritto di acquisire il parere di esperti, se lo ritiene opportuno. Le informazioni cosi' ottenute devono essere comunicate a entrambe le Parti affinche' possano formulare osservazioni. Le persone fisiche o giuridiche interessate stabilite nel territorio delle Parti sono autorizzate a presentare memorie a titolo di amicus curiae al collegio arbitrale, conformemente al regolamento di procedura contenuto nell'allegato XXIV del presente accordo.
Accordo-art. 320
ARTICOLO 320 Norme di interpretazione Il collegio arbitrale interpreta le disposizioni richiamate all'articolo 304 del presente accordo secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate nella convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969. Se un obbligo derivante dal presente accordo e' identico a un obbligo derivante dall'accordo OMC, il collegio arbitrale adotta un'interpretazione compatibile con l'interpretazione pertinente stabilita dalle decisioni dell'organo di conciliazione dell'OMC (di seguito "DSB"). I lodi del collegio arbitrale non possono ampliare ne' ridurre i diritti e gli obblighi che discendono dal presente accordo.
Accordo-art. 321
ARTICOLO 321 Decisioni e lodi del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale fa il possibile per adottare le decisioni per consenso. Qualora risulti pero' impossibile adottare una decisione per consenso, si procede a maggioranza. Il parere degli arbitri dissenzienti non e' in alcun caso reso pubblico. 2. I lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le Parti e non generano diritti od obblighi per le persone fisiche o giuridiche. I lodi espongono le constatazioni dei fatti, l'applicabilita' delle pertinenti disposizioni dell'accordo e le principali motivazioni alla base delle conclusioni in essi contenute. Salvo sua diversa decisione, il comitato per il commercio rende pubblici integralmente i lodi arbitrali.
Accordo-art. 322
ARTICOLO 322 Risoluzione delle controversie relative al ravvicinamento normativo 1. Le procedure stabilite nel presente articolo si applicano alle controversie relative all'interpretazione e all'applicazione di disposizioni del presente accordo inerenti al ravvicinamento normativo di cui al capo 3 (Ostacoli tecnici al commercio), al capo 4 (Misure sanitarie e fitosanitarie), al capo 5 (Dogane e facilitazione degli scambi), al capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico), al capo 8 (Appalti pubblici) o al capo 10 (Concorrenza) o che comunque impongono a una Parte un obbligo definito con riferimento a una disposizione del diritto dell'UE. 2. Se una controversia pone un problema di interpretazione di una disposizione del diritto dell'UE di cui al paragrafo 1, il collegio arbitrale non statuisce, ma chiede alla Corte di giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi sulla questione. In tali casi, i termini che si applicano ai lodi del collegio arbitrale sono sospesi finche' la Corte di giustizia dell'Unione europea non si sia pronunciata. La pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea e' vincolante per il collegio arbitrale.
Accordo-art. 323
ARTICOLO 323 Arbitri 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, il comitato per il commercio compila un elenco di quindici persone disposte e idonee a esercitare la funzione di arbitro. Ciascuna delle Parti propone cinque arbitri. Le Parti indicano inoltre i nominativi di cinque persone che non siano cittadini ne' dell'una ne' dell'altra Parte, che avranno il compito di presiedere il collegio arbitrale. Il comitato per il commercio provvede a che l'elenco contenga sempre quindici nominativi. 2. L'elenco compilato a norma del paragrafo 1 del presente articolo e' lo strumento per la composizione dei collegi arbitrali a norma dell'articolo 307 del presente accordo. Comprende arbitri con conoscenze o esperienze specifiche in materia di diritto e commercio internazionale. 3. Tutti gli arbitri designati per la partecipazione a un collegio arbitrale devono essere indipendenti, esercitare le funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o alcun governo ne' essere collegati al governo di alcuna delle Parti e sono tenuti al rispetto del codice di condotta di cui all'allegato XXV del presente accordo.
Accordo-art. 324
ARTICOLO 324 Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC 1. Il ricorso alle disposizioni sulla risoluzione delle controversie del presente capo fa salve eventuali azioni in sede OMC, comprese quelle per la risoluzione delle controversie. 2. La Parte che per una misura specifica abbia avviato un procedimento di risoluzione delle controversie a norma dell'articolo 306, paragrafo 1, del presente accordo o a norma dell'accordo OMC, non puo' tuttavia avviare nell'altra sede un procedimento relativo alla stessa misura fintanto che il primo procedimento non si sia concluso. Inoltre, una Parte non denuncia in entrambe le sedi la violazione di un obbligo previsto negli stessi termini dal presente accordo e dall'accordo OMC. In tal caso, dopo l'apertura di un procedimento di risoluzione della controversia, la Parte non presenta una denuncia di violazione dello stesso obbligo a norma dell'altro accordo presso l'altra sede, tranne nel caso in cui la sede scelta non si pronunci, per motivi procedurali o giurisdizionali, sulla domanda relativa alla violazione di tale obbligo. 3. Ai fini del paragrafo 2: a) i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si considerano aperti quando una Parte abbia chiesto la costituzione di un panel ai sensi dell'articolo 6 dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie contenuto nell'allegato 2 dell'accordo OMC (di seguito "DSU"); si considerano conclusi quando l'organo di conciliazione dell'OMC adotta la relazione del panel e quella dell'organo di appello, a seconda dei casi, in conformita' all'articolo 16 e all'articolo 17, paragrafo 14, dell'intesa della DSU; e b) i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma del presente capo si considerano aperti quando una Parte abbia chiesto la costituzione di un collegio arbitrale ai sensi dell'articolo 306, paragrafo 1, del presente accordo e si considerano conclusi quando il collegio arbitrale trasmette il proprio lodo alle Parti e al comitato per il commercio. 4. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una Parte proceda alla sospensione degli obblighi autorizzata dal DSB. L'accordo OMC non puo' essere invocato per impedire a una Parte la sospensione di obblighi a norma del presente capo.
Accordo-art. 325
ARTICOLO 325 Termini 1. Tutti i termini fissati nel presente capo, compresi quelli per la notifica dei lodi da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono. 2. I termini indicati nel presente capo possono essere prorogati previo accordo fra le Parti.
Accordo-art. 326
ARTICOLO 326 Modifica del capo Il comitato per il commercio puo' decidere di modificare il presente capo, il regolamento di procedura per gli arbitrati di cui all'allegato XXIV del presente accordo e il codice di condotta per i membri dei collegi arbitrali e i mediatori di cui all'allegato XXV del presente accordo.
Accordo-art. 327
ARTICOLO 327 Obiettivo e campo di applicazione 1. Il presente capo ha l'obiettivo di agevolare la ricerca di una soluzione concordata mediante una procedura esauriente e rapida con l'assistenza di un mediatore. 2. Il presente capo si applica alle misure rientranti nel campo di applicazione del titolo IV, capo 1 (Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci), del presente accordo che incidano negativamente sugli scambi tra le Parti. 3. Il presente capo non si applica alle misure che rientrano nel capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico), nel capo 7 (Pagamenti correnti e movimenti di capitali), nel capo 8 (Appalti pubblici), nel capo 9 (Proprieta' intellettuale) e nel capo 13 (Commercio e sviluppo sostenibile) del presente accordo. Il comitato per il commercio puo', previo attento esame, decidere l'applicazione di questo meccanismo a uno qualsiasi di questi settori.
Accordo-art. 328
ARTICOLO 328 Richiesta di informazioni 1. Prima dell'avvio della procedura di mediazione, una Parte puo' in qualsiasi momento chiedere informazioni su una misura che incide negativamente sugli scambi commerciali o sugli investimenti tra le Parti. La Parte cui e' indirizzata la richiesta risponde entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta con le osservazioni in merito alle informazioni contenute nella richiesta. Le richieste e le risposte sono, nella misura del possibile, effettuate per iscritto. 2. La Parte chiamata a rispondere, qualora ritenga impossibile dare una risposta entro venti giorni, informa per iscritto la Parte richiedente in merito ai motivi del ritardo, fornendo nel contempo una previsione del termine minimo entro il quale sara' in grado di rispondere.
Accordo-art. 329
ARTICOLO 329 Avvio della procedura 1. Una Parte puo' chiedere in qualunque momento la partecipazione delle Parti a una procedura di mediazione. La richiesta e' presentata per iscritto all'altra Parte ed e' sufficientemente particolareggiata per consentire alla Parte richiedente di esporre chiaramente i suoi argomenti. Essa: a) specifica la misura contestata; b) indica i presunti effetti negativi che, secondo la Parte richiedente, la misura ha o avra' sugli scambi commerciali o sugli investimenti tra le Parti; c) spiega la relazione esistente, secondo la Parte richiedente, tra tali effetti e la misura. 2. La Parte cui e' indirizzata la richiesta la considera con la debita attenzione e l'accoglie o la respinge per iscritto entro dieci giorni dal ricevimento.
Accordo-art. 330
ARTICOLO 330 Scelta del mediatore 1. All'avvio della procedura di mediazione, le Parti si adoperano per nominare di comune accordo un mediatore entro quindici giorni dalla data di ricevimento della risposta alla richiesta. 2. Qualora le Parti non raggiungano un accordo sul mediatore entro il termine stabilito, ciascuna di esse puo' chiedere al presidente del comitato per il commercio o a un suo delegato di sorteggiare il mediatore tra i nominativi dell'elenco compilato a norma dell'articolo 323 del presente accordo. I rappresentanti di entrambe le parti della controversia sono invitati, con congruo anticipo, a presenziare al sorteggio. Il sorteggio puo' comunque essere effettuato con la Parte o le Parti presenti. 3. Il presidente del comitato per il commercio o un suo delegato sceglie il mediatore entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta di cui al paragrafo 2 presentata da una delle Parti. 4. Se, al momento della presentazione della richiesta a norma del paragrafo 2 del presente articolo, l'elenco di cui all'articolo 323 del presente accordo non e' stato ancora compilato, il mediatore e' estratto a sorte tra i nominativi formalmente proposti da una o da entrambe le Parti. 5. Le Parti possono convenire che il mediatore sia cittadino di una delle Parti. 6. Il mediatore assiste le Parti con imparzialita' e trasparenza nel fare chiarezza sulla misura e sui suoi eventuali effetti commerciali e nella ricerca di una soluzione concordata. Il codice di condotta di cui all'allegato XXV del presente accordo si applica ai mediatori secondo quanto prevede il codice stesso. Si applicano anche, mutatis mutandis, le regole da 3 a 7 (notifiche) e da 41 a 46 (traduzione e calcolo dei termini) del regolamento di procedura di cui all'allegato XXIV del presente accordo.
Accordo-art. 331
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