LEGGE 29 settembre 2015, n. 169
ARTICOLO 221 Protezione delle invenzioni biotecnologiche 1. Le Parti proteggono le invenzioni biotecnologiche tramite il diritto nazionale dei brevetti. Esse, se necessario, adeguano il loro diritto dei brevetti per tener conto delle disposizioni del presente accordo. Il presente articolo non pregiudica gli obblighi delle Parti derivanti da accordi internazionali, in particolare dall'accordo TRIPS e dalla convenzione sulla diversita' biologica del 1992 (di seguito "CBD"). 2. Ai fini della presente sottosezione si intende per: a) "materiale biologico": un materiale contenente informazioni genetiche, autoriproducibile o capace di riprodursi in un sistema biologico; b) "procedimento microbiologico": qualsiasi procedimento nel quale si utilizzi un materiale microbiologico, che comporta un intervento su materiale microbiologico, o che produce un materiale microbiologico. 3. Ai fini del presente accordo, sono brevettabili le invenzioni nuove che comportino un'attivita' inventiva e siano suscettibili di applicazione industriale, anche se hanno ad oggetto un prodotto consistente in materiale biologico o che lo contiene, o un procedimento attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico. Un materiale biologico che viene isolato dal suo ambiente naturale o viene prodotto tramite un procedimento tecnico puo' essere oggetto di invenzione, anche se preesisteva allo stato naturale. Un elemento isolato dal corpo umano, o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, puo' costituire un'invenzione brevettabile, anche se la struttura di detto elemento e' identica a quella di un elemento naturale. L'applicazione industriale di una sequenza o di una sequenza parziale di un gene deve essere concretamente indicata nella richiesta di brevetto. 4. Non sono brevettabili: a) le varieta' vegetali e le razze animali; b) i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di vegetali o di animali; c) il corpo umano, nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, nonche' la mera scoperta di uno dei suoi elementi, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene. Le invenzioni che hanno quale oggetto piante o animali sono brevettabili se l'eseguibilita' tecnica dell'invenzione non e' limitata a una determinata varieta' vegetale o razza animale. La lettera b) del presente paragrafo non riguarda la brevettabilita' di invenzioni che abbiano ad oggetto un procedimento microbiologico o altri procedimenti tecnici ovvero un prodotto ottenuto direttamente attraverso siffatti procedimenti. 5. Sono escluse dalla brevettabilita' le invenzioni il cui sfruttamento commerciale e' contrario all'ordine pubblico o al buon costume; lo sfruttamento di un'invenzione non puo' di per se' essere considerato contrario all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto che e' vietato da una disposizione legislativa o regolamentare. Sono considerati non brevettabili in particolare: a) i procedimenti di donazione di esseri umani; b) i procedimenti di modificazione dell'identita' genetica germinale dell'essere umano; c) le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali; d) i procedimenti di modificazione dell'identita' genetica degli animali atti a provocare su di loro sofferenze senza utilita' medica sostanziale per l'uomo o l'animale, nonche' gli animali risultanti da tali procedimenti. 6. La protezione attribuita da un brevetto relativo a un materiale biologico dotato, in seguito all'invenzione, di determinate proprieta' si estende a tutti i materiali biologici da esso derivati mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotati delle stesse proprieta'. 7. La protezione attribuita da un brevetto relativo a un procedimento che consente di produrre un materiale biologico dotato, per effetto dell'invenzione, di determinate proprieta' si estende al materiale biologico direttamente ottenuto da tale procedimento e a qualsiasi altro materiale biologico derivato dal materiale biologico direttamente ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotato delle stesse proprieta'. 8. Fatto salvo il paragrafo 4, lettera c, del presente articolo, la protezione attribuita da un brevetto a un prodotto contenente o consistente in un'informazione genetica si estende a qualsiasi materiale nel quale il prodotto e' incorporato e nel quale l'informazione genetica e' contenuta e svolge la sua funzione. 9. La protezione di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo non si estende al materiale biologico ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione di materiale biologico commercializzato nel territorio delle Parti dal titolare del brevetto o con il suo consenso, qualora la riproduzione o la moltiplicazione derivi necessariamente dall'utilizzazione per la quale il materiale biologico e' stato commercializzato, purche' il materiale ottenuto non venga utilizzato successivamente per altre riproduzioni o moltiplicazioni. 10. In deroga ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo, la vendita o un'altra forma di commercializzazione di materiale di riproduzione di origine vegetale, da parte del titolare del brevetto o con il suo consenso, a un agricoltore a fini di sfruttamento agricolo implica l'autorizzazione per l'agricoltore a utilizzare il prodotto del raccolto per la riproduzione o la moltiplicazione in proprio nella propria azienda; l'ambito e le modalita' di questa deroga corrispondono a quelli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari e dalle prassi delle Parti concernenti la privativa sui ritrovati vegetali. In deroga ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo, la vendita o un'altra forma di commercializzazione di bestiame di allevamento o di altro materiale di riproduzione di origine animale, da parte del titolare del brevetto o con il suo consenso, a un agricoltore implica l'autorizzazione per quest'ultimo a utilizzare il bestiame protetto per uso agricolo. Tale autorizzazione include la messa a disposizione dell'animale o di altro materiale di riproduzione di origine animale per la prosecuzione della propria attivita' agricola, ma non la vendita nell'ambito o ai fini di un'attivita' di riproduzione commerciale. L'ambito e le modalita' di applicazione della deroga di cui sopra sono disciplinati dalle disposizioni legislative e regolamentari e dalle prassi nazionali. 11. Gli Stati membri prevedono le licenze obbligatorie dipendenti nei seguenti casi: a) un costitutore, qualora non possa ottenere o sfruttare commercialmente una privativa sui ritrovati vegetali senza violare un brevetto precedente, puo' chiedere una licenza obbligatoria per lo sfruttamento non esclusivo dell'invenzione protetta dal brevetto, in quanto tale licenza sia necessaria allo sfruttamento della varieta' vegetale da proteggere, dietro pagamento di un canone adeguato. Le Parti stabiliscono che, in caso di concessione della licenza, il titolare del brevetto ha reciprocamente diritto a una licenza reciproca a condizioni ragionevoli per utilizzare la varieta' protetta; b) il titolare di un brevetto riguardante un'invenzione biotecnologica, qualora non possa sfruttarla senza violare una privativa precedente sui ritrovati vegetali, puo' chiedere una licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo della varieta' protetta dalla privativa, dietro pagamento di un canone adeguato. Le Parti stabiliscono che, in caso di concessione della licenza, il titolare della privativa per ritrovati vegetali ha reciprocamente diritto a una licenza a condizioni ragionevoli per utilizzare l'invenzione protetta. 12. Coloro che chiedono le licenze di cui al paragrafo 11 del presente articolo devono dimostrare: a) che si sono rivolti invano al titolare del brevetto o della privativa sui ritrovati vegetali per ottenere una licenza contrattuale; b) che la varieta' vegetale o l'invenzione costituisce un progresso tecnico significativo, di notevole interesse economico rispetto all'invenzione rivendicata nel brevetto o alla varieta' vegetale protetta.
Accordo-art. 222
ARTICOLO 222 Protezione dei dati comunicati per ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale 1. Le Parti attuano un sistema globale per garantire la riservatezza, la non divulgazione e la non utilizzazione dei dati comunicati al fine di ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale. 2. A tal fine, qualora una Parte subordini il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale alla presentazione dei dati dei test o degli studi relativi alla sicurezza e all'efficacia di tale prodotto, essa non consente ad altri richiedenti - per un periodo della durata minima di cinque anni dalla data della prima autorizzazione all'immissione in commercio nel suo territorio - di commercializzare lo stesso prodotto o un prodotto simile sulla base dell'autorizzazione concessa al richiedente che ha presentato i dati dei test o gli studi, tranne in presenza del consenso del richiedente che ha presentato i dati dei test o gli studi. Durante tale periodo i dati dei test o gli studi presentati per ottenere la prima autorizzazione non saranno utilizzati a beneficio di altri richiedenti successivi che intendano ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale, salvo in presenza del consenso del primo richiedente. 3. L'Ucraina si impegna ad allineare alla legislazione dell'UE la propria legislazione in materia di protezione dei dati per i medicinali entro la data decisa dal comitato per il commercio.
Accordo-art. 223
ARTICOLO 223 Protezione dei dati relativi ai prodotti fitosanitari 1. Le Parti stabiliscono i requisiti di sicurezza ed efficacia prima di autorizzare l'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. 2. Le Parti riconoscono un diritto temporaneo al proprietario della relazione di un test o di uno studio presentata per la prima volta al fine di ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario. Durante tale periodo la relazione di un test o di uno studio non sara' utilizzata a beneficio di altri soggetti che intendano ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario, salvo in presenza dell'esplicito consenso del primo proprietario. Tale diritto e' di seguito denominato "protezione dei dati". 3. Le Parti stabiliscono le condizioni che la relazione di un test o di uno studio deve soddisfare. 4. Il periodo di protezione dei dati e' di almeno dieci anni, decorrenti dalla data della prima autorizzazione all'immissione in commercio nella Parte interessata. Le Parti possono prevedere una proroga del periodo di protezione per i prodotti fitosanitari a basso rischio. In questo caso, il periodo e' prorogabile a tredici anni. 5. Le Parti possono decidere di prorogare tali periodi per ciascuna estensione dell'autorizzazione per usi minori1 . In tal caso, il periodo totale di protezione dei dati non puo', in nessun caso, essere superiore a tredici anni o, nel caso dei prodotti fitosanitari a basso rischio, a quindici anni. 6. La protezione dei dati si applica anche ai test o agli studi necessari per il rinnovo o il riesame di un'autorizzazione. In questi casi, il periodo di protezione dei dati e' di trenta mesi. 7. Le Parti stabiliranno regole per evitare la duplicazione di test sui vertebrati. Il richiedente che intenda eseguire test e studi su animali vertebrati adotta i provvedimenti necessari per verificare che tali test e studi non siano gia' stati eseguiti o avviati. 8. Un nuovo richiedente e il titolare o i titolari delle autorizzazioni pertinenti fanno tutto il necessario per assicurare la condivisione dei test e degli studi su animali vertebrati. I costi relativi alla condivisione delle relazioni dei test e degli studi sono determinati in modo equo, trasparente e non discriminatorio. Un nuovo richiedente e' tenuto soltanto a partecipare ai costi delle informazioni che deve presentare per rispettare i requisiti in materia di autorizzazione. 9. Qualora il nuovo richiedente e il titolare o i titolari delle autorizzazioni pertinenti di prodotti fitosanitari non riescano a raggiungere un accordo sulla condivisione delle relazioni dei test e degli studi su animali vertebrati, il nuovo richiedente informa la Parte. 10. Il mancato raggiungimento dell'accordo non impedisce alla Parte interessata di utilizzare le relazioni dei test e degli studi su animali vertebrati per esaminare la domanda del nuovo richiedente. 11. Il titolare o i titolari dell'autorizzazione pertinente possono chiedere al nuovo richiedente di partecipare in modo equo ai costi da esso o da essi sostenuti. La Parte interessata puo' ingiungere alle parti coinvolte di risolvere la questione mediante arbitrato formale e vincolante, organizzato secondo il diritto nazionale. --------------- 1 Uso minore: uso di un prodotto fitosanitario in una specifica Parte su vegetali o prodotti vegetali che non sono ampiamente diffusi in tale Parte, o sono ampiamente diffusi, per far fronte a un'esigenza eccezionale in materia di protezione dei vegetali.
Accordo-art. 224
ARTICOLO 224 Definizione Ai fini della presente sottosezione si intende per: a) "prodotto a semiconduttori": ogni prodotto finito o intermedio: consistente in un insieme di materiali che comprende uno strato di materiale semiconduttore e che contiene uno o piu' strati composti di materiale conduttore, isolante o semiconduttore, disposti secondo uno schema tridimensionale prestabilito e destinato a svolgere, esclusivamente o insieme alle altre funzioni, una funzione elettronica; b) "topografia" di un prodotto a semiconduttori: una serie di disegni correlati, comunque fissati o codificati, rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori nella qual serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione; c) "sfruttamento commerciale": la vendita, l'affitto, il leasing o qualsiasi altro metodo di distribuzione commerciale o l'offerta per tali scopi. Tuttavia ai fini dell'articolo 227 del presente accordo, l'espressione "sfruttamento commerciale" non comprende lo sfruttamento in condizioni di riservatezza nel quale non vi sia stata alcuna ulteriore distribuzione ai terzi.
Accordo-art. 225
ARTICOLO 225 Requisiti per la tutela 1. Le Parti tutelano le topografie di prodotti a semiconduttori, adottando disposizioni legislative che attribuiscono diritti esclusivi, conformemente al presente articolo. 2. Le Parti dispongono che la topografia di un prodotto a semiconduttori sia tutelata a condizione che sia il risultato dello sforzo intellettuale del suo creatore e che non sia comunemente conosciuta nell'industria dei semiconduttori. Se la topografia di un prodotto a semiconduttori e' costituita da elementi comunemente conosciuti nell'industria dei semiconduttori, essa e' tutelata solo nella misura in cui la combinazione di questi elementi, nell'insieme, soddisfi le suddette condizioni.
Accordo-art. 226
ARTICOLO 226 Diritti esclusivi 1. I diritti esclusivi di cui all'articolo 225, paragrafo 1, del presente accordo comprendono il diritto di autorizzare o vietare uno degli atti seguenti: a) la riproduzione di una topografia qualora sia tutelata ai sensi dell'articolo 225, paragrafo 2, del presente accordo; b) lo sfruttamento commerciale o importazione per tale scopo della topografia o di un prodotto a semiconduttori fabbricato sfruttando la topografia. 2. Il diritto esclusivo menzionato al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo non e' applicabile a una riproduzione effettuata allo scopo di analizzare, valutare o insegnare i concetti, i processi, i sistemi o le tecniche incorporate nella topografia o la topografia stessa. 3. I diritti esclusivi menzionati al paragrafo 1 del presente articolo non si estendono agli atti relativi a una topografia che soddisfa le condizioni dell'articolo 225, paragrafo 2, del presente accordo e che e' stata creata in base a un'analisi e a una valutazione di un'altra topografia effettuate in conformita' del paragrafo 2 del presente articolo. 4. Il diritto esclusivo di autorizzare o vietare gli atti di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo non e' applicabile agli atti compiuti dopo che la topografia o il prodotto a semiconduttori sono stati legittimamente posti sul mercato.
Accordo-art. 227
ARTICOLO 227 Durata della tutela I diritti esclusivi hanno una durata di almeno dieci anni dopo il primo sfruttamento commerciale della topografia in una qualsiasi parte del mondo oppure, qualora la registrazione sia la condizione per il sorgere e il perdurare dei diritti esclusivi, di dieci anni dopo la prima delle date seguenti: a) la fine dell'anno civile in cui la topografia e' stata per la prima volta sfruttata commercialmente in una qualsiasi parte del mondo; b) la fine dell'anno civile in cui e' stata presentata nella debita forma la domanda di registrazione.
Accordo-art. 228
ARTICOLO 228 Varieta' vegetali Le Parti cooperano per promuovere e rafforzare la privativa sui ritrovati vegetali in conformita' alla convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali del 1961, quale riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 e il 19 marzo 1991, compresa l'eccezione facoltativa al diritto di costitutore di cui all'articolo 15, paragrafo 2, di detta convenzione.
Accordo-art. 229
ARTICOLO 229 Risorse genetiche, conoscenze tradizionali e folklore 1. Fatte salve le disposizioni delle rispettive legislazioni interne, le Parti rispettano, preservano e mantengono le conoscenze, le innovazioni e le pratiche delle comunita' indigene e locali che incarnano stili di vita tradizionali, utili per la conservazione e l'uso sostenibile della diversita' biologica; promuovono inoltre una loro piu' diffusa applicazione con la partecipazione e l'approvazione dei detentori di tali conoscenze, innovazioni e pratiche e incoraggiano un'equa ripartizione dei benefici derivanti dal loro uso. 2. Le Parti riconoscono l'importanza di adottare misure idonee volte a preservare le conoscenze tradizionali nel rispetto della legislazione nazionale e convengono di continuare a lavorare all'elaborazione di modelli sui generis internazionalmente concordati per la tutela giuridica delle conoscenze tradizionali. 3. Le Parti concordano su un'attuazione sinergica delle disposizioni riguardanti la proprieta' intellettuale di questa sottosezione e della CBD. 4. Le Parti convengono di procedere a scambi regolari di opinioni e informazioni in merito ai pertinenti temi discussi in sede multilaterale.
Accordo-art. 230
ARTICOLO 230 Obblighi generali 1. Le Parti riaffermano gli impegni assunti in forza dell'accordo TRIPS, in particolare della sua parte III, e stabiliscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso complementari necessari ai fini del rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale1 . Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli ne' ritardi ingiustificati. 2. Le misure e i mezzi ricorso sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi. --------------- 1 Ai fini della presente sezione per "diritti di proprieta' intellettuale" si intendono almeno i seguenti diritti: il diritto d'autore, i diritti connessi al diritto d'autore; il diritto sui generis del costitutore di una banca di dati, i diritti delle persone creatici di topografie di prodotti a semiconduttori, i diritti conferiti dai marchi, i diritti su disegni e modelli, i diritti brevettuali, compresi i diritti derivanti da certificati protettivi complementari, le indicazioni geografiche; i diritti sui modelli di utilita', la privativa per ritrovati vegetali, le denominazioni commerciali, se protette come diritti esclusivi nella legislazione nazionale interessata.
Accordo-art. 231
ARTICOLO 231 Soggetti dotati di legittimazione attiva 1. Le Parti riconoscono la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla presente sezione e alla parte III dell'accordo TRIPS: a) ai titolari di diritti di proprieta' intellettuale, conformemente alle disposizioni della legislazione applicabile; b) a tutti gli altri soggetti autorizzati a disporre di questi diritti, in particolare ai titolari di licenze, se consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e conformemente alle medesime; c) agli organi di difesa professionali regolarmente riconosciuti come aventi la facolta' di rappresentare i titolari dei diritti di proprieta' intellettuale, se consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e conformemente alle medesime. 2. Le Parti possono riconoscere la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla presente sezione e alla parte III dell'accordo TRIPS agli organismi di gestione collettiva dei diritti di proprieta' intellettuale regolarmente riconosciuti come aventi la facolta' di rappresentare i titolari di diritti di proprieta' intellettuale, ove cio' sia consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e conformemente alle medesime.
Accordo-art. 232
ARTICOLO 232 Presunzione del diritto d'autore o di titolarita' dei diritti Ai fini dell'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti dal presente accordo, le Parti riconoscono quanto segue: a) affinche' gli autori di opere letterarie e artistiche siano fino a prova contraria ritenuti tali, e ammessi in conseguenza ad agire contro i contraffattori, e' sufficiente che il nome dell'autore sia indicato sull'opera nei modi d'uso; b) la disposizione di cui alla lettera a) del presente articolo si applica mutatis mutandis ai titolari di diritti connessi ai diritti d'autore per quanto riguarda il rispettivo materiale protetto.
Accordo-art. 233
ARTICOLO 233 Elementi di prova 1. Qualora una parte che abbia presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili e sufficienti per sostenere le sue affermazioni e abbia, nel convalidare le sue richieste, specificato prove che si trovano nella disponibilita' della controparte, l'autorita' giudiziaria delle Parti puo' ordinare che tali elementi di prova siano prodotti dalla controparte, a condizione che sia garantita la tutela delle informazioni riservate. 2. Alle stesse condizioni, in caso di violazione di un diritto di proprieta' intellettuale commessa su scala commerciale, le Parti adottano le misure necessarie per consentire alle autorita' giudiziarie competenti di ordinare, se del caso e previa richiesta in tal senso, la produzione delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali che si trovano in possesso della controparte, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.
Accordo-art. 234
ARTICOLO 234 Misure di protezione delle prove 1. Le Parti dispongono che, ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, l'autorita' giudiziaria competente, su richiesta di una parte che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo diritto di proprieta' intellettuale e' stato violato o sta per esserlo, possa adottare celeri ed efficaci misure provvisorie per salvaguardare le pertinenti prove dell'asserita violazione, fatta salva la tutela delle informazioni riservate. Siffatte misure possono includere la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci oggetto della presunta violazione e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti utilizzati nella produzione e/o distribuzione di tali merci e dei relativi documenti. Queste misure sono adottate, all'occorrenza inaudita altera parte, in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti o se sussiste un rischio comprovabile di distruzione degli elementi di prova. 2. Le Parti dispongono che le misure di protezione degli elementi di prova siano revocate o cessino comunque di essere efficaci su richiesta del convenuto, fatto salvo il diritto a un eventuale risarcimento, se l'attore non ha promosso un'azione nel merito dinanzi all'autorita' giudiziaria competente entro un periodo ragionevole.
Accordo-art. 235
ARTICOLO 235 Diritto di informazione 1. Le Parti dispongono che, nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprieta' intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del richiedente, l'autorita' giudiziaria competente possa ordinare che le informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di proprieta' intellettuale siano fornite dall'autore della violazione e/o da ogni altra persona che: a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale; b) sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale; c) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attivita' di violazione di un diritto; oppure d) sia stata indicata dai soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) o c) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi. 2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprendono, ove opportuno, quanto segue: a) nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori delle merci o dei servizi, nonche' dei grossisti e dei dettaglianti; b) informazioni sulle quantita' prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute od ordinate, nonche' sul prezzo ottenuto per le merci o i servizi in questione. 3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo lasciano impregiudicate le altre disposizioni di legge che: a) accordano al titolare diritti d'informazione piu' ampi; b) disciplinano l'uso in sede civile o penale delle informazioni comunicate in forza del presente articolo; c) disciplinano la responsabilita' per abuso del diritto d'informazione; d) accordano la possibilita' di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1 del presente articolo ad ammettere la loro partecipazione personale o quella di parenti stretti a una violazione di un diritto di proprieta' intellettuale; oppure e) disciplinano la tutela della riservatezza delle fonti informative o il trattamento dei dati personali.
Accordo-art. 236
ARTICOLO 236 Misure provvisorie e cautelari 1. Le Parti dispongono che le autorita' giudiziarie possano, su richiesta dell'attore, emettere un'ingiunzione interlocutoria volta a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprieta' intellettuale, o a vietare, a titolo provvisorio e imponendo se del caso il pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata ove cio' sia previsto dalla legislazione interna, il proseguimento delle asserite violazioni di tale diritto, o a subordinare il proseguimento di tale condotta alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare. Un'ingiunzione interlocutoria puo' inoltre essere emessa, alle stesse condizioni, nei confronti di un intermediario i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprieta' intellettuale. 2. Un'ingiunzione interlocutoria puo' inoltre essere emessa per disporre il sequestro o la consegna dei prodotti sospettati di ledere un diritto di proprieta' intellettuale in modo da impedirne l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali. 3. Nei casi di violazioni commesse su scala commerciale, le Parti dispongono che, qualora l'attore faccia valere l'esistenza di circostanze che potrebbero pregiudicare il risarcimento dei danni, l'autorita' giudiziaria possa ordinare il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni patrimoniali. A tal fine la competente autorita' puo' disporre la produzione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale, o l'appropriato accesso alle pertinenti informazioni. 4. Le Parti dispongono che le misure provvisorie di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo possano, ove opportuno, essere adottate inaudita altera parte, in particolare quando un ritardo potrebbe arrecare un danno irreparabile al titolare del diritto. In tal caso le Parti ne vengono informate, senza indugio, al piu' tardi dopo l'esecuzione delle misure. Su richiesta del convenuto si procede a un riesame, nel corso del quale il medesimo ha il diritto di essere sentito, perche' si possa decidere, entro un termine ragionevole dopo la notifica delle misure, se queste vadano modificate, revocate o confermate. 5. Le Parti dispongono che le misure provvisorie di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo siano revocate o cessino comunque di essere efficaci su richiesta del convenuto, se l'attore non promuove un'azione di merito dinanzi all'autorita' giudiziaria competente entro un periodo ragionevole. 6. Qualora le misure provvisorie siano revocate o decadano in seguito a un'azione o omissione dell'attore, o qualora successivamente si constati che non vi e' stata violazione o minaccia di violazione di un diritto di proprieta' intellettuale, l'autorita' giudiziaria ha la facolta' di ordinare all'attore, su richiesta del convenuto, di corrispondere a quest'ultimo un adeguato risarcimento del danno eventualmente arrecato dalle misure in questione.
Accordo-art. 237
ARTICOLO 237 Misure correttive 1. Fatto salvo il risarcimento dei danni dovuto al titolare del diritto a causa della violazione, le Parti dispongono che l'autorita' giudiziaria competente possa ordinare, su richiesta dell'attore e senza indennizzo di alcun tipo, il ritiro e l'esclusione definitiva dai circuiti commerciali oppure la distruzione delle merci in relazione alle quali sia stata accertata la violazione di un diritto di proprieta' intellettuale. Se del caso, l'autorita' giudiziaria competente puo' anche ordinare la distruzione dei materiali e degli strumenti principalmente utilizzati per la realizzazione o la fabbricazione di tali merci. 2. L'autorita' giudiziaria ordina che tali misure siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo motivi contrari particolari.
Accordo-art. 238
ARTICOLO 238 Ingiunzioni Le Parti dispongono che, in presenza di una decisione giudiziaria che abbia accertato la violazione di un diritto di proprieta' intellettuale, l'autorita' giudiziaria possa emettere nei confronti dell'autore della violazione un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione. Se cosi' prevede la legislazione interna, il mancato rispetto di un'ingiunzione e', se del caso, passibile di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata, al fine di assicurarne l'esecuzione. Le Parti dispongono inoltre che i titolari del diritto possano chiedere un provvedimento ingiuntivo nei confronti di intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprieta' intellettuale.
Accordo-art. 239
ARTICOLO 239 Misure alternative Le Parti possono stabilire che, nei casi opportuni e su richiesta del soggetto cui potrebbero essere applicate le misure di cui all'articolo 237 e/o all'articolo 238 del presente accordo, l'autorita' giudiziaria competente possa ordinare il pagamento alla parte lesa di un indennizzo pecuniario in luogo dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 237 e/o all'articolo 238 del presente accordo qualora tale soggetto abbia agito in modo non intenzionale e senza negligenza, se l'esecuzione di tali misure gli causerebbe un danno sproporzionato e se l'indennizzo pecuniario della parte lesa sembri ragionevolmente soddisfacente.
Accordo-art. 240
ARTICOLO 240 Risarcimento del danno 1. Le Parti dispongono che l'autorita' giudiziaria, nel fissare il risarcimento del danno: a) tenga conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi dai fattori economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione; oppure b) in alternativa alla precedente lettera a), possa fissare, nei casi opportuni, una somma forfettaria in base a elementi quali, almeno, l'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprieta' intellettuale in questione. 2. Nei casi in cui l'autore della violazione sia stato implicato in un'attivita' di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, le Parti possono prevedere la possibilita' che l'autorita' giudiziaria disponga il recupero degli utili o il pagamento di danni che possono essere predeterminati.
Accordo-art. 241
ARTICOLO 241 Spese legali Le Parti dispongono che le spese legali ragionevoli e proporzionate e le altre spese sostenute dalla parte vittoriosa siano di norma a carico della parte soccombente, a meno che sia in contrasto con il principio di equita'.
Accordo-art. 242
ARTICOLO 242 Pubblicazione delle decisioni giudiziarie Le Parti assicurano che, nell'ambito delle azioni giudiziarie proposte per violazione dei diritti di proprieta' intellettuale, l'autorita' giudiziaria possa ordinare, su richiesta dell'attore e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione dell'informazione concernente la decisione, compresa la sua affissione e la sua pubblicazione integrale o per estratto. Le Parti possono prevedere ulteriori misure di pubblicita', appropriate alle particolari circostanze, compresa la pubblicita' a grande diffusione.
Accordo-art. 243
ARTICOLO 243 Procedure amministrative Nella misura in cui un provvedimento civile puo' essere disposto in seguito a procedure amministrative concernenti il merito di una controversia, tali procedure devono essere conformi a principi sostanzialmente equivalenti a quelli enunciati nelle disposizioni pertinenti della presente sottosezione.
Accordo-art. 244
ARTICOLO 244 Ricorso ai servizi di intermediari Le Parti riconoscono che i servizi di intermediari possono essere utilizzati da terzi per attivita' collegate a violazioni dei diritti di proprieta' intellettuale. Per garantire la libera circolazione dei servizi d'informazione e nel contempo il rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale nell'ambiente digitale, le Parti adottano le misure di cui alla presente sottosezione nei confronti dei prestatori intermediari. La presente sottosezione si applica unicamente alla responsabilita' che potrebbe derivare dalle violazioni dei diritti di proprieta' intellettuale, in particolare del diritto d'autore1 . --------------- 1 Le deroghe alla responsabilita' stabilita dalla presente sottosezione riguardano esclusivamente il caso in cui l'attivita' di prestatore di servizi della societa' dell'informazione si limiti al processo tecnico di attivare e fornire accesso a una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo scopo di rendere piu' efficiente la trasmissione. Tale attivita' e' di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che il prestatore di servizi della societa' dell'informazione non conosce ne' controlla le informazioni trasmesse o memorizzate.
Accordo-art. 245
ARTICOLO 245 Responsabilita' dei prestatori intermediari: semplice trasporto ("mere conduit") 1. Le Parti dispongono che, nella prestazione di un servizio della societa' dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non sia responsabile delle informazioni trasmesse, a condizione che egli: a) non dia origine alla trasmissione; b) non selezioni il destinatario della trasmissione; e c) non selezioni ne' modifichi le informazioni trasmesse. 2. Le attivita' di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al paragrafo 1 del presente articolo includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo. 3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilita', secondo gli ordinamenti delle Parti, che un organo giurisdizionale o un'autorita' amministrativa esiga che il prestatore impedisca o ponga fine a una violazione.
Accordo-art. 246
ARTICOLO 246 Responsabilita' dei prestatori intermediari: memorizzazione temporanea detta "caching" 1 Le Parti provvedono affinche', nella prestazione di un servizio della societa' dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere piu' efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che egli: a) non modifichi le informazioni; b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni; c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore, d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni, e e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni e' stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorita' amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione dell'accesso. 2. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilita', secondo gli ordinamenti delle Parti, che un organo giurisdizionale o un'autorita' amministrativa esiga che il prestatore impedisca o ponga fine a una violazione.
Accordo-art. 247
ARTICOLO 247 Responsabilita' dei prestatori intermediari: "hosting" 1. Le Parti provvedono affinche', nella prestazione di un servizio della societa' dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attivita' o l'informazione e' illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illegalita' dell'attivita' o dell'informazione, o b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l'accesso alle medesime. 2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorita' o il controllo del prestatore. 3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilita', per un organo giurisdizionale o un'autorita' amministrativa, in conformita' agli ordinamenti delle Parti, di esigere che il prestatore ponga fine a una violazione o la impedisca nonche' la possibilita', per le Parti, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime.
Accordo-art. 248
ARTICOLO 248 Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza 1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 245, 246 e 247 del presente accordo, le Parti non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano ne' un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attivita' illecite. 2. Le Parti possono stabilire che i prestatori di servizi della societa' dell'informazione siano tenuti a informare senza indugio le competenti autorita' pubbliche di presunte attivita' o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorita' competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati.
Accordo-art. 249
ARTICOLO 249 Periodo transitorio L'Ucraina da' piena attuazione agli obblighi di cui alla presente sottosezione entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.
Accordo-art. 250
ARTICOLO 250 Misure alla frontiera 1. Ai fini della presente disposizione, per "merci che violano un diritto di proprieta' intellettuale" si intendono: a) le "merci contraffatte", vale a dire: i) le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio che e' identico al marchio validamente registrato per lo stesso tipo di merci o che non puo' essere distinto nei suoi aspetti essenziali e che pertanto viola i diritti del titolare del marchio in questione; ii) qualsiasi segno distintivo (logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo, manuale di istruzioni o documento di garanzia), anche presentato separatamente, ove sussistano le stesse condizioni descritte per le merci al punto i); iii) gli imballaggi recanti marchi delle merci contraffatte presentati separatamente, ove sussistano le stesse condizioni descritte per le merci al punto i); b) le "merci usurpative", vale a dire le merci che costituiscono o che contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi o dei diritti relativi al disegno o modello, registrato o meno a norma del diritto interno, o senza il consenso di una persona da questi autorizzata nel paese di produzione; c) le merci che, secondo la legislazione della Parte in cui e' presentata la domanda di intervento delle autorita' doganali, ledono i diritti relativi a: i) un brevetto; ii) un certificato protettivo complementare; iii) la privativa su un ritrovato vegetale; iv) un disegno o modello; v) un'indicazione geografica. 2. Salvo diversa disposizione contenuta nella presente sottosezione, le Parti adottano procedure1 intese a consentire al titolare di un diritto che abbia valide ragioni per sospettare che possano verificarsi l'importazione, l'esportazione, la riesportazione, l'ingresso nel territorio doganale o l'uscita dal medesimo, il vincolo a un regime sospensivo o il collocamento in zona franca o in deposito franco di merci che violano un diritto di proprieta' intellettuale di presentare alle autorita' competenti, siano esse amministrative o giudiziarie, una richiesta scritta affinche' le autorita' doganali sospendano l'immissione in libera pratica o procedano al blocco delle merci in questione. 3. Le Parti adottano disposizioni affinche' le autorita' doganali, quando durante un intervento e prima che sia stata depositata o accolta una domanda del titolare del diritto, abbiano sufficienti motivi per sospettare che le merci violino un diritto di proprieta' intellettuale, possano sospendere lo svincolo o procedere al blocco di tali merci in modo da consentire al titolare del diritto di depositare una domanda di intervento ai sensi del paragrafo precedente. 4. I diritti o gli obblighi dell'importatore stabiliti nella parte III, sezione 4, dell'accordo TRIPS si applicano anche all'esportatore o al detentore delle merci. 5. Le Parti cooperano per contribuire, in termini di assistenza tecnica e di sviluppo delle capacita', all'attuazione del presente articolo. 6. L'Ucraina da' piena attuazione agli obblighi di cui al presente articolo entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. --------------- 1 Resta inteso che non vi e' alcun obbligo di applicare queste procedure alle importazioni di merci immesse sul mercato di un altro paese dal titolare dei diritti o con il suo consenso.
Accordo-art. 251
ARTICOLO 251 Codici di condotta e cooperazione legale Le Parti incoraggiano: a) l'elaborazione da parte delle associazioni o delle organizzazioni professionali o di categoria di codici di condotta volti a contribuire al rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale; b) la presentazione alle autorita' competenti delle Parti di progetti di codici di condotta e di valutazioni dell'applicazione di tali codici di condotta.
Accordo-art. 252
ARTICOLO 252 Cooperazione 1. Le Parti convengono di cooperare al fine di favorire l'adempimento degli impegni e degli obblighi derivanti dal presente capo. 2. Fatte salve le disposizioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale) e conformemente alle disposizioni del titolo VI (Cooperazione finanziaria e disposizioni antifrode) del presente accordo, la cooperazione riguarda, tra le altre, le seguenti attivita': a) lo scambio di informazioni sul quadro giuridico relativo ai diritti di proprieta' intellettuale e le pertinenti regole di protezione ed esecuzione; lo scambio di esperienze fra la Parte UE e l'Ucraina sull'evoluzione legislativa; b) lo scambio di esperienze fra la Parte UE e l'Ucraina sul rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale; c) lo scambio di esperienze fra la Parte UE e l'Ucraina sulle attivita' di repressione svolte a livello centrale e periferico dalle autorita' doganali, dalle forze di polizia e dagli organi amministrativi e giudiziari; il coordinamento volto a prevenire le esportazioni di merci contraffatte, anche con altri paesi; d) lo sviluppo di capacita', gli scambi di personale e la formazione di personale; e) la promozione e la diffusione di informazioni sui diritti di proprieta' intellettuale, in particolare tra gli operatori economici e nella societa' civile; la sensibilizzazione dei consumatori e dei titolari di diritti. f) il rafforzamento della cooperazione istituzionale, ad esempio fra gli uffici per la proprieta' intellettuale; g) la promozione attiva della sensibilizzazione e dell'educazione del grande pubblico riguardo alle politiche in materia di diritti di proprieta' intellettuale: la formulazione di strategie efficaci per individuare i principali destinatari e l'elaborazione di programmi di comunicazione per aumentare la consapevolezza dei consumatori e dei media in merito all'impatto delle violazioni della proprieta' intellettuale, compresi i rischi per la salute e la sicurezza e il collegamento con la criminalita' organizzata. 3. Fatto salvo quanto disposto dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le Parti convengono di mantenere un dialogo efficace sulle questioni relative alla proprieta' intellettuale ("dialogo sulla proprieta' intellettuale") di cui riferiscono al comitato per il commercio, per discutere delle questioni attinenti alla protezione e al rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale oggetto del presente capo e di ogni altra questione pertinente.
Accordo-art. 253
ARTICOLO 253 Definizioni Ai fini della presente sezione si intende per: 1. "autorita' garante della concorrenza": a) per la Parte UE, la Commissione europea; b) per l'Ucraina il comitato antimonopoli (Anti-Monopoly Committee) dell'Ucraina; 2. "diritto della concorrenza": a) per la Parte UE, gli articoli 101, 102 e 106 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (regolamento UE sulle concentrazioni), i relativi regolamenti di esecuzione e le relative modifiche; b) per l'Ucraina la legge n. 2210-III dell'11 gennaio 2001 (come modificata) e i relativi regolamenti di esecuzione e le relative modifiche. In caso di conflitto tra una disposizione della legge n. 2210-III e altre disposizioni sostanziali in materia di concorrenza, l'Ucraina garantisce che, per quanto riguarda quel conflitto, prevale la prima; e c) ogni modifica che i suddetti strumenti subiscano successivamente all'entrata in vigore del presente accordo; 3. I termini utilizzati nella presente sezione sono ulteriormente illustrati nell'allegato XXIII.
Accordo-art. 254
ARTICOLO 254 Principi Le Parti riconoscono l'importanza di una concorrenza libera e senza distorsioni nelle loro relazioni commerciali. Riconoscono che le pratiche e le operazioni commerciali anticoncorrenziali possono falsare il corretto funzionamento dei mercati e in genere compromettono i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi. Esse convengono pertanto che sono incompatibili con il presente accordo le seguenti pratiche e operazioni, secondo quanto precisato nel rispettivo diritto della concorrenza, nella misura in cui esse incidano sugli scambi tra le Parti: a) gli accordi, le pratiche concordate e le decisioni di associazioni di imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere, falsare o ridurre notevolmente il gioco della concorrenza nel territorio di una delle Parti; b) lo sfruttamento abusivo da parte di una o piu' impresa di una posizione dominante nel territorio di una delle Parti; oppure c) le concentrazioni tra imprese che determinano il costituirsi di monopoli o una sostanziale restrizione della concorrenza sul mercato nel territorio di una delle Parti.
Accordo-art. 255
ARTICOLO 255 Attuazione 1. La Parte UE e l'Ucraina mantengono in vigore norme di diritto della concorrenza che consentano di contrastare in modo efficace le pratiche e le operazioni di cui all'articolo 254, lettere a), b) e c). 2. Le Parti conferisce ad autorita' che dispongono di mezzi adeguati a tale scopo la responsabilita' di dare efficace applicazione al diritto della concorrenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3. Le Parti riconoscono l'importanza di applicare il loro rispettivo diritto della concorrenza in modo trasparente, tempestivo e non discriminatorio, nel rispetto dei principi di equita' procedurale e dei diritti di difesa. Ciascuna delle Parti dispone che: a) la sua autorita' garante della concorrenza, prima di imporre a una persona fisica o giuridica sanzioni o rimedi per la violazione del suo diritto della concorrenza, riconosca a tale persona il diritto di essere sentita e di presentare elementi di prova entro un termine stabilito nel rispetto del suo diritto della concorrenza dopo averle comunicato le conclusioni provvisorie relative all'esistenza della violazione; b) un tribunale o altro organo giurisdizionale indipendente previsto dal suo ordinamento applichi tali sanzioni o rimedi o li riesamini su richiesta della persona interessata. 4. Su richiesta di una delle Parti, ciascuna di esse mette a disposizione dell'altra Parte le informazioni pubbliche concernenti le attivita' volte ad assicurare il rispetto del diritto della concorrenza e delle norme relative agli obblighi di cui alla presente sezione. 5. L'autorita' garante della concorrenza adotta e pubblica un documento esplicativo dei principi da applicare nella determinazione delle sanzioni pecuniarie imposte per le violazioni del diritto della concorrenza. 6. L'autorita' garante della concorrenza adotta e pubblica un documento esplicativo dei principi applicati nella valutazione delle concentrazioni orizzontali.
Accordo-art. 256
ARTICOLO 256 Ravvicinamento legislativo e pratiche applicative L'Ucraina procede al ravvicinamento del proprio diritto della concorrenza e delle proprie pratiche applicative alla parte dell'acquis dell'UE di seguito indicata: 1. regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato calendario: l'articolo 30 del regolamento e' attuato entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo; 2. regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("regolamento UE sulle concentrazioni") calendario: l'articolo 1 e l'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento sono attuati entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo; l'articolo 20 e' attuato entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo; 3. regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate calendario: gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 del regolamento sono attuati entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo; 4. regolamento (CE) n. 772/2004 della Commissione, del 27 aprile 2004, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia calendario: gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 del regolamento sono attuati entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo;
Accordo-art. 257
ARTICOLO 257 Imprese pubbliche e imprese cui sono concessi diritti speciali o esclusivi 1. Per quanto concerne le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi: a) nessuna delle Parti adotta o mantiene in vigore misure contrarie ai principi di cui all'articolo 254 e all'articolo 258, paragrafo 1, del presente accordo; b) le Parti dispongono che tali imprese siano soggette alle norme in materia di diritto della concorrenza di cui all'articolo 253, punto 2, del presente accordo; se e in quanto l'applicazione di tali principi e norme in materia di concorrenza non ostacoli, di diritto o di fatto, l'esecuzione dei compiti specifici assegnati a tali imprese. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono essere interpretate come tali da impedire a una Parte di creare o mantenere un'impresa pubblica, concedere a imprese diritti speciali o esclusivi o mantenere tali diritti.
Accordo-art. 258
ARTICOLO 258 Monopoli di Stato 1. Ciascuna delle Parti riordina i monopoli di Stato che presentano un carattere commerciale entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo in modo che venga esclusa qualunque misure discriminatoria tra le persone fisiche o giuridiche delle Parti per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi. 2. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti di cui al capo 8 (Appalti pubblici) del titolo IV del presente accordo. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono essere interpretate come tali da impedire a una Parte di creare o mantenere un monopolio di Stato.
Accordo-art. 259
ARTICOLO 259 Scambio di informazioni e cooperazione in materia di applicazione del diritto della concorrenza 1. Le Parti riconoscono l'importanza della cooperazione e del coordinamento tra le rispettive autorita' garanti della concorrenza per rafforzare l'applicazione efficace del diritto della concorrenza e raggiungere gli obiettivi del presente accordo mediante la promozione della concorrenza e la riduzione dei comportamenti o delle operazioni anticoncorrenziali. 2. A tal fine, l'autorita' garante della concorrenza di una Parte puo' comunicare all'autorita' garante della concorrenza dell'altra Parte la propria disponibilita' a cooperare nelle attivita' di applicazione del diritto della concorrenza. Tale cooperazione non impedisce alle Parti di assumere decisioni autonome. 3. Al fine di agevolare l'applicazione efficace del rispettivo diritto della concorrenza, le autorita' garanti della concorrenza delle Parti possono scambiarsi informazioni anche sulla legislazione e sulle attivita' di applicazione nel rispetto dei limiti imposti dalla rispettiva legislazione e tenendo conto dei rispettivi interessi essenziali.
Accordo-art. 260
ARTICOLO 260 Consultazioni 1. Ciascuna delle Parti puo' avviare, su richiesta dell'altra Parte, consultazioni sui rilievi mossi dall'altra Parte, per promuovere un'intesa reciproca o trattare questioni specifiche attinenti alla presente sezione. La Parte richiedente indica in che modo la questione incida sugli scambi tra le Parti. 2. Le Parti esaminano sollecitamente, su richiesta di una di esse, ogni questione relativa all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni della presente sezione. 3. Per facilitare l'esame della questione oggetto delle consultazioni, ogni Parte si adopera per fornire all'altra Parte le informazioni non riservate pertinenti nel rispetto dei limiti imposti dalla sua rispettiva legislazione e tenendo conto dei propri interessi essenziali.
Accordo-art. 261
ARTICOLO 261 Per le questioni attinenti alla presente sezione, fatta eccezione per l'articolo 256 del presente accordo, le Parti non possono ricorrere al meccanismo di risoluzione delle controversie di cui al titolo IV, capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.
Accordo-art. 262
ARTICOLO 262 Principi generali 1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui incidano sugli scambi tra le Parti, gli aiuti concessi dall'Ucraina o dagli Stati membri dell'Unione europea mediante risorse statali che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 2. Sono tuttavia compatibili con il corretto funzionamento del presente accordo: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamita' naturali oppure da altri eventi eccezionali. 3. Possono inoltre considerarsi compatibili con il corretto funzionamento del presente accordo: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione; b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo1 oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dell'Ucraina; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria agli interessi delle Parti; d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria agli interessi delle Parti; e) gli aiuti destinati al raggiungimento degli obiettivi previsti dai regolamenti di esenzione per categoria relativi agli accordi orizzontali e dalle norme sugli aiuti di Stato orizzontali e settoriali, concessi conformemente alle condizioni in essi contenuti; f) gli aiuti per gli investimenti di messa in conformita' alle norme obbligatorie previste dalle direttive UE di cui all'allegato XIX del capo 6 (Ambiente) del titolo V del presente accordo entro il termine di attuazione in esso stabilito e l'adattamento degli impianti e dei macchinari in ottemperanza ai nuovi requisiti possono essere autorizzati fino al 40% lordo dei costi ammissibili. 4. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme della presente sezione, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria all'interesse delle Parti. I termini utilizzati nella presente sezione sono ulteriormente illustrati nell'allegato XXIII. --------------- 1 Ai fini della presente disposizione, il comune interesse europeo comprende l'interesse comune delle Parti.
Accordo-art. 263
ARTICOLO 263 Trasparenza 1. Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel settore degli aiuti di Stato. A tale scopo, ciascuna delle Parti notifica annualmente all'altra Parte l'importo totale, i tipi e la distribuzione settoriale degli aiuti di Stato che possono incidere sugli scambi tra le Parti. Le informazioni contenute nelle notifiche riguardano l'obiettivo, la forma, l'importo o il bilancio, l'autorita' che concede l'aiuto e, se possibile, il beneficiario dell'aiuto. Ai fini del presente articolo, non e' necessario notificare gli aiuti inferiori alla soglia di 200 000 EUR per impresa nell'arco di un periodo di tre anni. La notifica si intende fatta se sono trasmesse all'altra Parte o se sono rese disponibili in un sito Internet accessibile al pubblico entro il 31 dicembre dell'anno civile successivo. 2. Su richiesta di una Parte, l'altra Parte fornisce ulteriori informazioni su ogni regime di aiuti di Stato e su casi particolari di aiuti di Stato che incidono sugli scambi tra le Parti. Le Parti si scambiano queste informazioni tenendo conto dei limiti imposti dagli obblighi del segreto professionale e commerciale. 3. Le Parti assicurano la trasparenza delle relazioni finanziarie tra i poteri pubblici e le imprese pubbliche in modo che risulti chiaramente quanto segue: a) le assegnazioni di risorse pubbliche operate direttamente o indirettamente (tramite imprese pubbliche o enti finanziari) dai poteri pubblici alle imprese pubbliche interessate; b) l'utilizzazione effettiva di tali risorse pubbliche. 4. Le Parti provvedono inoltre affinche' la struttura finanziaria e organizzativa di un'impresa che fruisca di diritti speciali o esclusivi riconosciuti dall'Ucraina o dagli Stati membri dell'UE o sia incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale, che riceva compensazioni in qualsiasi forma per prestazioni di servizio pubblico in relazione a tali servizi, risulti correttamente nella contabilita' separata in modo che risulti chiaramente quanto segue: a) i costi e i ricavi relativi a tutti i prodotti o servizi per i quali a un'impresa siano stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi ovvero tutti i servizi di interesse economico generale della cui gestione l'impresa sia stata incaricata, da una parte, e ogni altro prodotto o servizio distinto realizzato dall'impresa medesima, dall'altra; b) i metodi dettagliati con i quali detti costi e ricavi sono imputati o attribuiti alle distinte attivita'. Questi metodi si fondano sui principi contabili di causalita', oggettivita', trasparenza e coerenza conformemente a metodologie contabili riconosciute a livello internazionale quali la determinazione dei costi per attivita' e si basano su dati sottoposti a revisione contabile. 5. Ciascuna delle Parti dispone l'applicazione delle disposizioni del presente articolo entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Accordo-art. 264
ARTICOLO 264 Interpretazione Le Parti convengono di applicare l'articolo 262 e l'articolo 263, paragrafo 3 o 4, del presente accordo usando come fonti di interpretazione i criteri risultanti dall'applicazione degli articoli 106, 107 e 93 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia dell'Unione europea compresa, il diritto derivato, le discipline, gli orientamenti e gli altri atti amministrativi in vigore nell'Unione europea.
Accordo-art. 265
ARTICOLO 265 Rapporto con l'OMC Queste disposizioni lasciano impregiudicato il diritto delle Parti di applicare misure di difesa commerciale o di promuovere altra azione idonea contro una sovvenzione o avviare un procedimento di risoluzione delle controversie, conformemente alle pertinenti disposizioni dell'OMC.
Accordo-art. 266
ARTICOLO 266 Campo di applicazione Le disposizioni della presente sezione si applicano alle merci e ai servizi elencati nell'allegato XVI del capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico) del titolo IV del presente accordo, conformemente alla decisione concordata in materia di accesso al mercato, ad eccezione delle sovvenzioni ai prodotti di cui all'allegato 1 dell'accordo OMC sull'agricoltura e delle altre sovvenzioni contemplate dall'accordo sull'agricoltura.
Accordo-art. 267
ARTICOLO 267 Sistema interno di controllo degli aiuti di Stato Per adempiere agli obblighi di cui agli articoli da 262 a 266 del presente accordo: 1. l'Ucraina adotta disposizioni legislative nazionali in materia di aiuti di Stato e istituisce un'autorita' indipendente sotto il profilo operativo alla quale vengono conferiti i poteri necessari per la piena applicazione dell'articolo 262 del presente accordo, entro tre anni dall'entrata in vigore del medesimo. Tale autorita' puo' tra l'altro autorizzare regimi di aiuti di Stato e singoli aiuti in conformita' ai criteri di cui agli articoli 262 e 264 del presente accordo, nonche' ordinare il recupero degli aiuti di Stato illegali. Ogni nuovo aiuto concesso in Ucraina deve essere compatibile con le disposizioni degli articoli 262 e 264 del presente accordo entro un anno dalla data di istituzione dell'autorita'. 2. L'Ucraina compila un elenco completo dei regimi di aiuti istituiti prima della creazione dell'autorita' di cui al paragrafo 1 entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo e allinea tali regimi ai criteri di cui agli articoli 262 e 264 del presente accordo entro sette anni dall'entrata in vigore del medesimo. 3. a) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 262 del presente accordo, le Parti accettano che, durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto di Stato concesso dall'Ucraina venga valutato tenendo conto del fatto che l'Ucraina e' assimilata alle regioni dell'Unione europea di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. b) Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Ucraina presenta alla Commissione europea i dati relativi al prodotto interno lordo pro capite armonizzati a livello II della NUTS. L'autorita' di cui al paragrafo 1 del presente articolo e la Commissione europea valutano quindi congiuntamente l'ammissibilita' delle regioni dell'Ucraina e le corrispondenti intensita' massime di aiuto per poter tracciare una carta degli aiuti a finalita' regionale sulla base degli orientamenti UE in materia.
Accordo-art. 268
ARTICOLO 268 Definizioni Ai fini del presente capo e fatte salve le disposizioni del titolo IV, capo 5 (Dogane e facilitazione degli scambi), del presente accordo, si intende per: 1 "prodotti energetici": il gas naturale (codice SA 27.11), l'energia elettrica (codice SA 27.16) e il petrolio greggio (codice SA 27.09); 2. "infrastruttura fissa": le reti di trasmissione o di distribuzione, gli impianti GNL e gli impianti di stoccaggio, quali definiti nella direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito "direttiva 2003/54/CE") e nella direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito "direttiva 2003/55/CE"); 3. "transito": il transito, quale descritto nel titolo IV, capo 5 (Dogane e facilitazione degli scambi), del presente accordo, di prodotti energetici attraverso un'infrastruttura fissa o un oleodotto; 4. "trasporto": la trasmissione e la distribuzione, quali definite nelle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, e il trasporto di petrolio con condotte, 5. "prelievo non autorizzato": ogni attivita' consistente nel prelievo illecito di prodotti energetici da un'infrastruttura fissa.
Accordo-art. 269
ARTICOLO 269 Prezzi interni regolamentati 1. Il prezzo di fornitura del gas e dell'energia elettrica ai consumatori industriali e' determinato unicamente dalla domanda e dall'offerta. 2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le Parti possono, nell'interesse economico generale1 , imporre alle imprese un obbligo concernente il prezzo di fornitura del gas e dell'energia elettrica (di seguito "prezzo regolamentato"). 3. Le Parti dispongono che quest'obbligo sia chiaramente definito, trasparente, proporzionato, non discriminatorio, verificabile e di durata limitata. Nell'applicare questo obbligo, le Parti garantiscono inoltre ad altre imprese la parita' di accesso ai consumatori. 4. Qualora il prezzo di vendita del gas e dell'energia elettrica sul mercato interno sia regolamentato, la Parte interessata provvede a pubblicare il suo metodo di calcolo prima dell'entrata in vigore del prezzo regolamentato. --------------- 1 L'"interesse economico generale" va inteso nel senso di cui all'articolo 106 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, nel senso di cui alla giurisprudenza della parte UE.
Accordo-art. 270
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