LEGGE 29 settembre 2015, n. 169
ARTICOLO 164 Durata dei diritti connessi 1. I diritti degli artisti interpreti o esecutori scadono non prima di cinquant'anni dopo l'esecuzione. Tuttavia, se una fissazione dell'esecuzione e' lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono non prima di cinquant'anni dopo la data della prima pubblicazione o, se anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico. 2. I diritti dei produttori di fonogrammi scadono non prima di cinquant'anni dopo la fissazione. Tuttavia, se il fonogramma e' lecitamente pubblicato durante tale periodo, i diritti scadono non prima di cinquant'anni dopo la data della prima pubblicazione lecita. Se nel periodo indicato nella prima frase non sono effettuate pubblicazioni lecite e se il fonogramma e' lecitamente comunicato al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono cinquant'anni dopo la data di tale prima comunicazione al pubblico. 3. I diritti dei produttori della prima fissazione di una pellicola scadono non prima di cinquant'anni dopo la fissazione. Tuttavia, se la pellicola e' lecitamente pubblicata o comunicata al pubblico durante tale periodo, i diritti scadono non prima di cinquant'anni dopo la data della prima pubblicazione o, se anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico. Il termine "pellicola" designa un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento, sia essa sonora o meno. 4. I diritti degli organismi di radiodiffusione scadono non prima di cinquant'anni dopo la prima diffusione di un'emissione, sia essa trasmessa su filo o via etere, incluse le emissioni via cavo o via satellite.
Accordo-art. 165
ARTICOLO 165 Protezione di opere non pubblicate anteriormente Chiunque, dopo la scadenza della protezione del diritto d'autore, per la prima volta pubblichi lecitamente o comunichi lecitamente al pubblico un'opera non pubblicata anteriormente beneficia di una protezione pari a quella dei diritti patrimoniali dell'autore. La durata di protezione di tali diritti e' di venticinque anni a decorrere dal momento in cui l'opera e' stata per la prima volta lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico.
Accordo-art. 166
ARTICOLO 166 Edizioni critiche e scientifiche Le Parti possono proteggere anche le edizioni critiche e scientifiche di opere diventate di dominio pubblico. La durata della protezione di tali diritti e' di trent'anni al massimo a decorrere dalla data in cui per la prima volta l'opera e' stata lecitamente pubblicata.
Accordo-art. 167
ARTICOLO 167 Protezione di opere fotografiche Le fotografie che sono opere originali, ossia sono il risultato della creazione intellettuale dell'autore, fruiscono della protezione prevista dall'articolo 162 del presente accordo. Le Parti possono prevedere la protezione di altre fotografie.
Accordo-art. 168
ARTICOLO 168 Cooperazione in materia di gestione collettiva dei diritti Le Parti riconoscono l'esigenza di concludere accordi tra le rispettive societa' di gestione collettiva dei diritti al fine di facilitare reciprocamente l'accesso ai contenuti e il loro scambio tra i territori delle Parti e di garantire il reciproco trasferimento dei diritti per l'uso delle opere o di altri contenuti protetti delle Parti. Le Parti riconoscono la necessita' di raggiungere un alto grado di razionalizzazione e trasparenza per quanto riguarda l'esecuzione dei compiti delle rispettive societa' di gestione collettiva.
Accordo-art. 169
ARTICOLO 169 Diritto di fissazione 1. Ai fini del presente articolo, per "fissazione" si intende l'incorporazione di suoni o immagini o di loro rappresentazioni, che ne consenta la percezione, riproduzione o comunicazione mediante apposito dispositivo. 2. Le Parti riconoscono agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la fissazione delle loro esecuzioni. 3. Le Parti riconoscono agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la fissazione delle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, incluse le emissioni via cavo o via satellite. 4. Al distributore via cavo non e' concesso il diritto di cui al paragrafo 2 qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di radiodiffusione.
Accordo-art. 170
ARTICOLO 170 Radiodiffusione e comunicazione al pubblico 1. Ai fini del presente articolo si intende per: a) "radiodiffusione": la trasmissione via etere di suoni o di immagini e suoni o di loro rappresentazioni, al fine della ricezione da parte del pubblico. Per "radiodiffusione" si intendono anche la trasmissione via satellite e la trasmissione di segnali in forma criptata qualora il decodificatore sia messo a disposizione del pubblico dall'organismo di radiodiffusione o con il suo consenso; b) "comunicazione al pubblico": la trasmissione al pubblico, mediante qualunque mezzo diverso dalla radiodiffusione, dei suoni di una esecuzione ovvero dei suoni o di una rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma. Ai fini del paragrafo 3, per "comunicazione al pubblico" si intende anche l'atto di rendere udibili dal pubblico i suoni o la rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma. 2. Le Parti riconoscono agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la radiodiffusione via etere e la comunicazione al pubblico delle loro prestazioni artistiche, tranne nel caso in cui la prestazione stessa costituisca gia' di per se' una trasmissione radiotelevisiva o sia ottenuta da una fissazione. 3. Le Parti riconoscono agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi il diritto a una remunerazione equa e unica allorche' un fonogramma pubblicato a scopi commerciali, o una riproduzione del medesimo, e' utilizzato per una radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico, e garantiscono che detta remunerazione sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione. In caso di mancato accordo tra artisti interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi, le Parti possono stabilire i criteri per ripartire tra i medesimi questa remunerazione. 4. Le Parti riconoscono agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la ritrasmissione via etere delle loro emissioni, nonche' la loro comunicazione al pubblico se questa comunicazione avviene in luoghi accessibili al pubblico contro pagamento di un diritto d'ingresso.
Accordo-art. 171
ARTICOLO 171 Diritto di distribuzione 1. Le Parti riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo. 2. Le Parti riconoscono il diritto esclusivo di mettere a disposizione del pubblico, attraverso la vendita o in altro modo, le realizzazioni di cui alle seguenti lettere da a) a d), comprese le copie delle medesime: a) agli artisti interpreti o esecutori, con riferimento alle fissazioni delle loro prestazioni artistiche; b) ai produttori di fonogrammi, con riferimento ai loro fonogrammi; c) ai produttori della prima fissazione di una pellicola, con riferimento all'originale e alla copia della loro pellicola; d) agli organismi di radiodiffusione, con riferimento alle fissazioni delle loro emissioni, secondo l'articolo 169, paragrafo 3, del presente accordo.
Accordo-art. 172
ARTICOLO 172 Limitazioni 1. Le Parti hanno la facolta' di prevedere limitazioni dei diritti di cui agli articoli 169, 170 e 171 del presente accordo nei casi seguenti: a) quando si tratti di utilizzazione privata; b) quando vi sia utilizzazione di corti frammenti in occasione del resoconto di un avvenimento di attualita'; c) quando vi sia fissazione effimera da parte di un organismo di radiodiffusione fatta con i propri mezzi e per le proprie emissioni; d) quando vi sia utilizzazione unicamente a fini di insegnamento o di ricerca scientifica. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti hanno la facolta' di prevedere, per quanto riguarda la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi, degli organismi di radiodiffusione e dei produttori delle prime fissazioni di pellicole, limitazioni della stessa natura di quelle previste dalla propria legislazione per quanto attiene alla protezione del diritto d'autore sulle opere letterarie e artistiche. Non possono tuttavia essere istituite licenze obbligatorie se non nella misura in cui siano compatibili con le disposizioni della convenzione di Roma. 3. Le limitazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono essere applicate solo in determinati casi speciali che non siano in contrasto con il normale sfruttamento dei materiali protetti e non arrechino indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei diritti.
Accordo-art. 173
ARTICOLO 173 Diritto di riproduzione Le Parti riconoscono ai soggetti sottoelencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte: a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere; b) agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche; c) ai produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche; d) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole; e) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.
Accordo-art. 174
ARTICOLO 174 Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti 1. Le Parti riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. 2. Le Parti riconoscono ai soggetti sottoelencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente: a) agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche; b) ai produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche; c) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole; d) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite. 3. Le Parti convengono che i diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico, come indicato nel presente articolo.
Accordo-art. 175
ARTICOLO 175 Eccezioni e limitazioni 1. Le Parti dispongono che sono esentati dal diritto di riproduzione di cui all'articolo 173 del presente accordo, gli atti di riproduzione temporanea di cui al medesimo articolo privi di interesse economico proprio che sono transitori o accessori, e parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire: a) la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario o b) un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali. 2. Quando le Parti dispongono un'eccezione o limitazione al diritto di riproduzione di cui all'articolo 173, esse possono anche disporre un'eccezione o limitazione al diritto di distribuzione di cui all'articolo 171, paragrafo 1, del presente accordo nella misura giustificata dallo scopo della riproduzione permessa. 3. Le Parti possono prevedere eccezioni e limitazioni ai diritti di cui agli articoli 173 e 174 del presente accordo esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare.
Accordo-art. 176
ARTICOLO 176 Tutela delle misure tecnologiche 1. Le Parti prevedono un'adeguata protezione giuridica contro l'elusione di efficaci misure tecnologiche, svolta da persone consapevoli, o che si possano ragionevolmente presumere consapevoli, di perseguire tale obiettivo. 2. Le Parti prevedono un'adeguata protezione giuridica contro la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la pubblicita' per la vendita o il noleggio o la detenzione a scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti o la prestazione di servizi, che: a) siano oggetto di una promozione, di una pubblicita' o di una commercializzazione, con la finalita' di eludere, o b) non abbiano, se non in misura limitata, altra finalita' o uso commercialmente rilevante, oltre quello di eludere, o c) siano principalmente progettate, prodotte, adattate o realizzate con la finalita' di rendere possibile o di facilitare l'elusione di efficaci misure tecnologiche. 3. Ai fini della presente sezione, per "misure tecnologiche" si intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali protetti, non autorizzati dal titolare del diritto d'autore o del diritto connesso al diritto d'autore, cosi' come previsto dalla legislazione di ciascuna delle Parti. Le misure tecnologiche sono considerate "efficaci" nel caso in cui l'uso dell'opera o di altro materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o di altro materiale protetto, o di un meccanismo di controllo delle copie, che realizza l'obiettivo di protezione. 4. Le Parti, qualora prevedano limitazioni dei diritti di cui agli articoli 172 e 175 del presente accordo, possono disporre inoltre che i titolari mettano a disposizione del beneficiario di un'eccezione o di una limitazione i mezzi per fruire della stessa, nella misura necessaria per poter fruire di tale eccezione o limitazione e purche' il beneficiario abbia accesso legale all'opera o al materiale protetto in questione. 5. Le disposizioni di cui all'articolo 175, paragrafi 1 e 2, del presente accordo, non si applicano a opere o altri materiali a disposizione del pubblico sulla base di clausole contrattuali conformemente alle quali i componenti del pubblico possono accedere a dette opere e materiali dal luogo e nel momento scelti individualmente.
Accordo-art. 177
ARTICOLO 177 Protezione delle informazioni sul regime dei diritti 1. Le Parti prevedono un'adeguata protezione giuridica contro chiunque compia consapevolmente senza averne diritto i seguenti atti: a) rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti; b) distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti ai sensi del presente accordo, dalle quali siano state rimosse o alterate senza averne diritto le informazioni elettroniche sul regime dei diritti, ove chi compie tali atti sia consapevole, o si possa ragionevolmente presumere che sia consapevole, che con essi induce, rende possibile, agevola o dissimula una violazione di diritti d'autore o diritti connessi previsti dalla legge della Parte in questione. 2. Ai fini del presente accordo, per "informazioni sul regime dei diritti" si intende qualunque informazione fornita dai titolari dei diritti che identifichi l'opera o i materiali protetti di cui alla sottosezione 1, l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti, o qualunque informazione circa i termini e le condizioni di uso dell'opera o di altri materiali nonche' qualunque numero o codice che rappresenti tali informazioni. Il primo comma si applica quando uno qualsiasi degli elementi suddetti figuri su una copia o appaia nella comunicazione al pubblico di un'opera o di uno dei materiali protetti di cui alla sottosezione 1.
Accordo-art. 178
ARTICOLO 178 Titolari e oggetto del diritto di noleggio e di prestito 1. Le Parti riconoscono il diritto esclusivo di autorizzare o vietare il noleggio e il prestito alle seguenti persone: a) all'autore, per l'originale e le copie della propria opera; b) all'artista interprete o esecutore, per le fissazioni della sua prestazione artistica; c) al produttore di fonogrammi, per i propri fonogrammi; d) al produttore della prima fissazione di una pellicola, per l'originale e le copie della sua pellicola. 2. Queste norme non riguardano il diritto di noleggio e di prestito in relazione a edifici e ad opere di arte applicata. 3. Le Parti possono derogare al diritto esclusivo previsto al paragrafo 1 per il prestito da parte di istituzioni pubbliche, a condizione che almeno gli autori ricevano una remunerazione per tale prestito. Le Parti hanno la facolta' di stabilire tale remunerazione tenendo conto dei loro obiettivi di promozione culturale. 4. Ove le Parti non applichino il diritto esclusivo di prestito di cui al presente articolo per i fonogrammi, le pellicole e i programmi per elaboratore, essi introducono, almeno per quanto riguarda gli autori, una remunerazione. 5. Le Parti possono esonerare alcune categorie di istituzioni dal pagamento della remunerazione di cui ai paragrafi 3 e 4.
Accordo-art. 179
ARTICOLO 179 Diritto irrinunciabile a un'equa remunerazione 1. Qualora un autore o un artista interprete o esecutore abbia trasferito o ceduto il diritto di noleggio, per quanto attiene a un fonogramma o all'originale o alla copia di una pellicola, a un produttore di fonogrammi o di pellicole, detto autore o artista interprete o esecutore conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio. 2. Gli autori o artisti interpreti o esecutori non possono rinunciare al diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio. 3. La gestione del diritto di ottenere un'equa remunerazione puo' essere affidata a societa' di gestione collettiva che rappresentano autori o artisti interpreti o esecutori. 4. Le Parti possono stabilire se e in quale misura possa essere imposta la gestione da parte di societa' di gestione collettiva del diritto di ottenere un'equa remunerazione, nonche' da chi essa possa essere richiesta o riscossa.
Accordo-art. 180
ARTICOLO 180 Tutela dei programmi per elaboratore 1. Le Parti proteggono i programmi per elaboratore mediante diritto d'autore, come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna. Ai fini della presente disposizione, il termine "programmi per elaboratore" comprende il materiale preparatorio per la progettazione di un programma. 2. La tutela ai sensi del presente accordo si applica a qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore. Le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento di un programma per elaboratore, compresi quelli alla base delle sue interfacce, non sono tutelati dal diritto d'autore a norma del presente accordo. 3. Un programma per elaboratore e' tutelato se originale, ossia se e' il risultato della creazione intellettuale dell'autore. Per determinare il diritto alla tutela non sono presi in considerazione altri criteri.
Accordo-art. 181
ARTICOLO 181 Titolarita' dei programmi per elaboratore 1. L'autore di un programma per elaboratore e' la persona fisica o il gruppo di persone fisiche che ha creato il programma o, qualora la legislazione delle Parti lo permetta, la persona giuridica designata da tale legislazione come titolare del diritto. 2. Allorche' un programma per elaboratore e' creato congiuntamente da un gruppo di persone fisiche, esse sono congiuntamente titolari dei diritti esclusivi. 3. Qualora la legislazione delle Parti riconosca le opere collettive, la persona considerata creatrice dell'opera dalla legislazione delle Parti ne e' ritenuto l'autore. 4. Qualora i programmi siano creati da un lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni del suo datore di lavoro, il datore di lavoro gode dell'esercizio esclusivo di tutti i diritti economici sul programma creato, salvo disposizioni contrattuali contrarie.
Accordo-art. 182
ARTICOLO 182 Attivita' riservate relative ai programmi per elaboratore Fatte salve le disposizioni degli articoli 183 e 184 del presente accordo, i diritti esclusivi del titolare, ai sensi dell'articolo 181, comprendono il diritto di effettuare o autorizzare: a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale di un programma per elaboratore con qualsivoglia mezzo, in qualsivoglia forma. Nella misura in cui operazioni come il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedono una riproduzione, tali operazioni devono essere sottoposte ad autorizzazione da parte del titolare del diritto; b) la traduzione, l'adattamento, l'adeguamento e ogni altra modifica di un programma per elaboratore e la riproduzione del programma che ne risulti, fatti salvi i diritti della persona che modifica il programma; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale e di copie dello stesso.
Accordo-art. 183
ARTICOLO 183 Eccezioni alle attivita' riservate relative ai programmi per elaboratore 1. Salvo disposizioni contrattuali specifiche, non sono soggetti all'autorizzazione del titolare del diritto gli atti indicati all'articolo 182, lettere a) e b), del presente accordo, allorche' tali atti sono necessari per un uso del programma per elaboratore conforme alla sua destinazione, da parte del legittimo acquirente, nonche' per la correzione di errori. 2. Il contratto non puo' impedire che una persona abilitata a usare il programma faccia una copia di riserva qualora tale uso lo richieda. 3. La persona che ha il diritto di utilizzare una copia di un programma puo', senza chiederne l'autorizzazione al titolare del diritto, osservare, studiare o sperimentare il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee e i principi su cui e' basato ogni elemento del programma, quando tale persona effettua le operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che ha il diritto di effettuare.
Accordo-art. 184
ARTICOLO 184 Decompilazione 1. Per gli atti di riproduzione del codice e di traduzione della sua forma ai sensi dell'articolo 182, lettere a) e b), non e' necessaria l'autorizzazione del titolare dei diritti qualora l'esecuzione di tali atti al fine di modificare la forma del codice sia indispensabile per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilita' con altri programmi di un programma per elaboratore creato autonomamente, purche' sussistano le seguenti condizioni: a) tali atti siano eseguiti dal licenziatario o da un'altra persona che abbia il diritto di utilizzare una copia del programma o, per loro conto, da una persona abilitata a tal fine; b) le informazioni necessarie per ottenere l'interoperabilita' non siano gia' facilmente e rapidamente accessibili alle persone indicate alla precedente lettera a); e c) gli atti in questione siano limitati alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilita'. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtu' della sua applicazione: a) siano utilizzate a fini diversi dalla realizzazione dell'interoperabilita' del programma creato autonomamente; b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessita' di consentire l'interoperabilita' del programma creato autonomamente; c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma sostanzialmente simile nella sua espressione, o per ogni altro atto che violi il diritto di autore. 3. Conformemente alla convenzione di Berna, le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi del titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego del programma.
Accordo-art. 185
ARTICOLO 185 Tutela delle banche di dati 1. Ai fini del presente accordo, per "banca di dati" si intende una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo. 2. La tutela del presente accordo non si applica ai programmi per elaboratori utilizzati per la costituzione o il funzionamento di banche di dati accessibili grazie a mezzi elettronici.
Accordo-art. 186
ARTICOLO 186 Oggetto della tutela 1. A norma della sottosezione 1, le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione dell'ingegno propria del loro autore sono tutelate in quanto tali dal diritto d'autore. Per stabilire se alle banche dati possa essere riconosciuta tale tutela non si applicano altri criteri. 2. La tutela delle banche di dati in base al diritto d'autore prevista dalla sottosezione 1 non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto.
Accordo-art. 187
ARTICOLO 187 Titolarita' della banca di dati 1. L'autore di una banca di dati e' la persona fisica o il gruppo di persone fisiche che l'ha creata o, qualora la legislazione delle Parti lo consenta, la persona giuridica individuata da tale legislazione come titolare del diritto. 2. Qualora la legislazione delle Parti riconosca le opere collettive, i diritti patrimoniali appartengono alla persona titolare del diritto d'autore. 3. Allorche' una banca di dati e' creata congiuntamente da piu' persone fisiche, ad esse appartengono congiuntamente i diritti esclusivi.
Accordo-art. 188
ARTICOLO 188 Atti soggetti a restrizione relativi alle banche di dati L'autore di una banca di dati gode, per quanto concerne la forma espressiva di tale banca tutelabile mediante il diritto d'autore, del diritto esclusivo di eseguire o autorizzare: a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma; b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; d) qualsiasi comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico; e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).
Accordo-art. 189
ARTICOLO 189 Eccezioni agli atti soggetti a restrizione relativi alle banche di dati 1. L'utente legittimo di una banca di dati o di una copia di essa puo' eseguire tutti gli atti elencati all'articolo 188 del presente accordo che gli sono necessari per l'accesso al contenuto della banca di dati e l'impiego normale di quest'ultima senza l'autorizzazione dell'autore della banca di dati. Se l'utente legittimo e' autorizzato a utilizzare soltanto una parte della banca di dati, il presente paragrafo si applica unicamente a tale parte. 2. Le Parti hanno la facolta' di prevedere limitazioni dei diritti di cui all'articolo 188 nei casi seguenti: a) allorche' si tratta di una riproduzione per fini privati di una banca di dati non elettronica; b) allorche' l'impiego ha esclusivamente finalita' didattiche o di ricerca scientifica, sempreche' si indichi la fonte, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito; c) allorche' si tratta di impieghi per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale; d) allorche' si tratta di altre deroghe al diritto d'autore tradizionalmente contemplate da ciascuna delle Parti, fatte salve le disposizioni delle lettere a), b) e c). 3. Conformemente alla convenzione di Berna, il presente articolo non puo' essere interpretato in modo da consentire che la sua applicazione arrechi indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi del titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego della banca di dati.
Accordo-art. 190
ARTICOLO 190 Diritto sulle successive vendite 1. Le Parti prevedono a favore dell'autore di un'opera d'arte un diritto sulle successive vendite dell'originale dell'opera stessa, definito come diritto inalienabile, cui non e' possibile rinunciare nemmeno anticipatamente, a un compenso sul prezzo ottenuto per ogni vendita successiva alla prima cessione da parte dell'autore. 2. Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica a tutte le vendite successive che comportano l'intervento, in qualita' di venditori, acquirenti o intermediari, di professionisti del mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte. 3. Conformemente alla loro legislazione le Parti possono prevedere che il diritto di cui al paragrafo 1 non si applichi alle vendite successive allorche' il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di tre anni prima di tali vendite e il prezzo della vendita successiva non sia superiore a un determinato importo minimo. 4. I compensi sono a carico del venditore. Le Parti hanno la facolta' di disporre che una delle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 2, diversa dal venditore, sia obbligata in via esclusiva o solidale con il venditore al pagamento dei compensi.
Accordo-art. 191
ARTICOLO 191 Radiodiffusione via satellite Ciascuna delle Parti riconosce all'autore il diritto esclusivo di autorizzare la comunicazione al pubblico via satellite di opere protette dal diritto d'autore.
Accordo-art. 192
ARTICOLO 192 Ritrasmissione via cavo Ciascuna delle Parti garantisce che la ritrasmissione via cavo nel proprio territorio di emissioni di radiodiffusione provenienti dall'altra Parte avvenga nel rispetto dei pertinenti diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla base di contratti individuali o collettivi conclusi tra i titolari dei diritti d'autore, i detentori dei diritti connessi e i cablodistributori.
Accordo-art. 193
ARTICOLO 193 Procedura di registrazione 1. La Parte UE e l'Ucraina predispongono un sistema di registrazione dei marchi nel quale il rifiuto di registrazione del marchio a opera dell'amministrazione competente in materia di marchi sia debitamente motivato. I motivi alla base del rifiuto di registrazione di un marchio sono comunicati per iscritto al richiedente, che ha la possibilita' di impugnare il provvedimento e di ricorrere in giudizio contro una decisione di rifiuto definitiva. La Parte UE e l'Ucraina introducono anche la possibilita' di opporsi a domande di registrazione di marchi. Tali procedimenti di opposizione prevedono il contraddittorio. La Parte UE e l'Ucraina istituiscono una banca di dati elettronica, accessibile al pubblico, delle domande e delle registrazioni di marchi. 2. Le Parti prevedono gli impedimenti alla registrazione di un marchio o i motivi della sua nullita'. Sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli: a) i segni che non possono costituire un marchio; b) i marchi privi di carattere distintivo; c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che nel commercio possono servire a designare la specie, la qualita', la quantita', la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio; d) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi leali e costanti del commercio; e) i segni costituiti esclusivamente: i) dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto; ii) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico; iii) dalla forma che da' un valore sostanziale al prodotto; f) i marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume; g) i marchi che possono indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualita' o la provenienza geografica del prodotto o del servizio; h) i marchi che, in mancanza di autorizzazione delle autorita' competenti, devono essere esclusi dalla registrazione o invalidati a norma dell'articolo 6 ter della convenzione di Parigi. 3. Le Parti prevedono gli impedimenti alla registrazione o i motivi di nullita' relativi ai conflitti con diritti anteriori. Un marchio e' escluso dalla registrazione o, se registrato, puo' essere dichiarato nullo: a) se e' identico a un marchio anteriore e se i prodotti o servizi per cui il marchio e' stato richiesto o e' stato registrato sono identici a quelli per cui il marchio anteriore e' tutelato; b) se l'identita' o la somiglianza di detto marchio con il marchio anteriore e l'identita' o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dai due marchi puo' dar adito a un rischio di confusione per il pubblico comportante anche un rischio di associazione con il marchio anteriore. 4. Le Parti possono inoltre prevedere altri impedimenti alla registrazione o altri motivi di nullita' relativi ai conflitti con diritti anteriori.
Accordo-art. 194
ARTICOLO 194 Marchi notori Le Parti collaborano con l'obiettivo di garantire una protezione efficace dei marchi notori secondo quanto stabilito dall'articolo 6 bis della convenzione di Parigi e dall'articolo 16, paragrafi 2 e 3, dell'accordo TRIPS.
Accordo-art. 195
ARTICOLO 195 Diritti conferiti dal marchio Il marchio registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui e' stato registrato; b) un segno che, a motivo dell'identita' o della somiglianza con il marchio e dell'identita' o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio che si proceda a un'associazione tra il segno e il marchio.
Accordo-art. 196
ARTICOLO 196 Eccezioni ai diritti conferiti da un marchio 1. Le Parti prevedono il leale uso di termini descrittivi, comprese le indicazioni geografiche, come limitata eccezione ai diritti conferiti da un marchio, a condizione che tali eccezioni limitate tengano conto dei legittimi interessi del titolare del marchio e dei terzi. Le Parti possono, alle stesse condizioni, prevedere altre eccezioni limitate. 2. Il diritto conferito da un marchio non consente al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio: a) del loro nome o indirizzo; b) di indicazioni relative alla specie, alla qualita', alla quantita', alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio; c) del marchio se esso e' necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o di un servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio, purche' quest'uso sia conforme agli usi consueti di lealta' in campo industriale o commerciale. 3. Il diritto conferito da un marchio non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio di un diritto anteriore di portata locale, se tale diritto e' riconosciuto dalle leggi delle Parti e nel limite del territorio in cui esso e' riconosciuto.
Accordo-art. 197
ARTICOLO 197 Uso del marchio 1. Se, entro cinque anni dalla data in cui si e' chiusa la procedura di registrazione, il marchio non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nel territorio interessato per i prodotti o servizi per i quali e' stato registrato, o se tale uso e' stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio e' sottoposto alle sanzioni previste dalla presente sottosezione, salvo motivo legittimo per il mancato uso. 2. Ai sensi del paragrafo 1 sono inoltre considerati come uso: a) l'uso del marchio in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso e' stato registrato; b) l'apposizione del marchio sui prodotti o sul loro condizionamento solo ai fini dell'esportazione. 3. Si considera come uso di un marchio da parte del titolare ai sensi del paragrafo 1 l'uso del marchio con il consenso del titolare o fuso del marchio da parte di una qualsiasi persona abilitata a utilizzare un marchio collettivo o un marchio di garanzia o certificazione.
Accordo-art. 198
ARTICOLO 198 Motivi di decadenza 1. Le Parti dispongono che il marchio puo' essere dichiarato decaduto se per un periodo ininterrotto di cinque anni esso non ha formato oggetto di uso effettivo nel territorio interessato per i prodotti o servizi per i quali e' stato registrato e se non sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Tuttavia nessuno puo' far valere che il titolare e' decaduto dai suoi diritti se, tra la scadenza di detto periodo e la presentazione della domanda di decadenza, e' iniziata o ripresa l'utilizzazione effettiva del marchio; eventuali preparativi per l'inizio o la ripresa dell'uso del marchio avviati solo dopo che il titolare abbia saputo che potrebbe essere presentata una domanda di decadenza non vengono, tuttavia, presi in considerazione ove intervengano nei tre mesi che precedono la presentazione della domanda di decadenza, e al massimo allo scadere del periodo ininterrotto di cinque anni di mancato uso. 2. Il marchio puo' inoltre essere dichiarato decaduto qualora, dopo la data di registrazione: a) sia divenuto, per il fatto dell'attivita' o inattivita' del suo titolare, la generica denominazione commerciale di un prodotto o servizio per il quale e' registrato; b) sia idoneo a indurre in errore il pubblico, in particolare circa la natura, la qualita' o la provenienza geografica dei suddetti prodotti o servizi, a causa dell'uso che ne viene fatto dal titolare del marchio o con il suo consenso per i prodotti o servizi per i quali e' registrato.
Accordo-art. 199
ARTICOLO 199 Impedimenti parziali alla registrazione, motivi di decadenza o di nullita' parziali Se un impedimento alla registrazione o motivi di decadenza o di nullita' di un marchio sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio e' richiesto o registrato, l'impedimento alla registrazione, la decadenza o la nullita' valgono solo per quei prodotti o servizi.
Accordo-art. 200
ARTICOLO 200 Durata della protezione La durata della protezione accordata nella Parte UE e in Ucraina e' di almeno dieci anni dalla data di deposito della domanda. Il titolare del diritto puo' ottenere la proroga della durata della protezione per piu' periodi di dieci anni.
Accordo-art. 201
ARTICOLO 201 Campo di applicazione della sottosezione 1. La presente sottosezione ha per oggetto il riconoscimento e la protezione delle indicazioni geografiche originarie dei territori delle Parti. 2. Le indicazioni geografiche di una Parte che devono essere protette dall'altra Parte sono soggette al presente accordo solo se rientrano nel campo di applicazione della legislazione richiamata all'articolo 202 del presente accordo.
Accordo-art. 202
ARTICOLO 202 Indicazioni geografiche stabilite 1. Esaminata la legislazione ucraina il cui elenco e' contenuto nell'allegato XXII-A, parte A, del presente accordo, la Parte UE conclude che tale normativa e' conforme agli elementi di cui all'allegato XXII-A, parte B, del presente accordo. 2. Esaminata la legislazione della Parte UE il cui elenco e' contenuto nell'allegato XXII-A, parte A, del presente accordo, l'Ucraina conclude che tale normativa e' conforme agli elementi di cui all'allegato XXII-A, parte B, del presente accordo. 3. L'Ucraina, previo espletamento di una procedura di opposizione secondo i criteri contenuti nell'allegato XXII-B del presente accordo e previo esame delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari della Parte UE elencate nell'allegato XXII-C del presente accordo e delle indicazioni geografiche dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose della Parte UE elencate nell'allegato XXII-D del presente accordo, registrate dalla Parte UE a norma della legislazione richiamata al paragrafo 2, protegge tali indicazioni geografiche accordando ad esse il livello di protezione stabilito nella presente sottosezione. 4. La Parte UE, previo espletamento di una procedura di opposizione secondo i criteri contenuti nell'allegato XXII-B del presente accordo e previo esame delle indicazioni geografiche dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose dell'Ucraina elencate nell'allegato XXII-D del presente accordo, registrate dall'Ucraina a norma della legislazione richiamata al paragrafo 1, protegge tali indicazioni geografiche accordando ad esse il livello di protezione stabilito nella presente sottosezione.
Accordo-art. 203
ARTICOLO 203 Aggiunta di nuove indicazioni geografiche 1 Le Parti concordano sulla possibilita' di aggiungere nuove indicazioni geografiche da proteggere negli allegati XXII-C e XXII-D del presente accordo, in conformita' all'articolo 211, paragrafo 3, del presente accordo previo espletamento della procedura di opposizione ed esame delle indicazioni geografiche secondo quanto disposto dall'articolo 202, paragrafi 3 e 4, con reciproca soddisfazione delle Parti. 2. Le Parti non sono tenute a proteggere come indicazione geografica un nome che sia in conflitto con il nome di una varieta' vegetale o di una razza animale e possa, pertanto, indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.
Accordo-art. 204
ARTICOLO 204 Portata della protezione delle indicazioni geografiche 1. Le indicazioni geografiche di cui agli allegati XXII-C e XXII-D del presente accordo, comprese quelle aggiunte a norma dell'articolo 203 del presente accordo, sono protette almeno contro: a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione protetta per prodotti comparabili non conformi al disciplinare dell'indicazione geografica o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare indebitamente la reputazione di una denominazione geografica; b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto e' indicata o se la denominazione protetta e' una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o e' accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o altri termini simili; c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualita' essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicita' o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonche' l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sull'origine; d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti. 2. Le indicazioni geografiche protette non possono diventare generiche nel territorio delle Parti. 3. In caso di omonimia, totale o parziale, tra indicazioni geografiche, la protezione e' accordata a ciascuna di esse a condizione che siano state usate in buona fede e tenendo debitamente conto degli usi locali e tradizionali e dei rischi effettivi di confusione. Fatto salvo l'articolo 23 dell'accordo TRIPS, le Parti stabiliscono di comune accordo le modalita' pratiche d'impiego che permettano di distinguere tra loro le indicazioni geografiche omonime, tenendo conto dell'esigenza di garantire un equo trattamento dei produttori interessati e di evitare di indurre in errore i consumatori. Una denominazione omonima che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio non e' registrata, anche se esatta per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui e' effettivamente originario il prodotto in questione. 4. Qualora, nel contesto di negoziati con un paese terzo, una Parte proponga di proteggere un'indicazione geografica di detto paese terzo e tale denominazione sia omonima di un'indicazione geografica dell'altra Parte, quest'ultima viene informata e ha la possibilita' di presentare osservazioni prima che la denominazione venga protetta. 5. Nessuna disposizione del presente accordo obbliga una Parte a proteggere un'indicazione geografica dell'altra Parte che non e' protetta o cessa di essere protetta nel paese di origine. Se un'indicazione geografica cessa di essere protetta nel paese di origine, le Parti se ne danno reciproca notifica. La notifica e' effettuata a norma dell'articolo 211, paragrafo 3, del presente accordo. 6. Nessuna disposizione del presente accordo pregiudica il diritto di qualsiasi persona di utilizzare, nel corso di operazioni commerciali, il proprio nome o quello del suo predecessore nell'attivita' commerciale, purche' tale nome non sia utilizzato in modo da indurre in errore il pubblico.
Accordo-art. 205
ARTICOLO 205 Diritto di utilizzo delle indicazioni geografiche 1. Qualsiasi soggetto puo' fare un uso commerciale di una denominazione protetta in virtu' del presente accordo relativa a prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi al corrispondente disciplinare. 2. Quando un'indicazione geografica e' protetta in virtu' del presente accordo, l'uso della denominazione protetta non comporta alcun obbligo di registrazione degli utilizzatori ne' oneri supplementari.
Accordo-art. 206
ARTICOLO 206 Relazione con i marchi 1. Le Parti rifiutano o annullano la registrazione di un marchio corrispondente a una delle situazioni di cui all'articolo 204, paragrafo 1, del presente accordo in relazione a un'indicazione geografica protetta di prodotti simili, purche' la domanda di registrazione del marchio sia presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione dell'indicazione geografica nel territorio interessato. 2. Per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 202 del presente accordo, la data di presentazione della domanda di registrazione e' la data di entrata in vigore del medesimo accordo. 3. Per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 203 del presente accordo, la data di presentazione della domanda di registrazione e' la data di trasmissione all'altra Parte della domanda di protezione di un'indicazione geografica. 4. Le Parti non sono tenute a proteggere un'indicazione geografica a norma dell'articolo 203 del presente accordo se, a causa della reputazione o della notorieta' di un marchio, la protezione potrebbe indurre in errore i consumatori quanto alla vera identita' del prodotto. 5. Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, le Parti proteggono le indicazioni geografiche anche quando esiste un marchio anteriore. Per "marchio anteriore" si intende un marchio il cui uso corrisponde a una delle situazioni di cui all'articolo 204, paragrafo 1, del presente accordo, che e' stato depositato, registrato o acquisito con l'uso, nei casi in cui cio' sia previsto dalla pertinente legislazione, nel territorio di una delle Parti anteriormente alla data di presentazione all'altra Parte della domanda di protezione dell'indicazione geografica a norma del presente accordo. Tale marchio puo' continuare a essere utilizzato e rinnovato, nonostante la protezione dell'indicazione geografica, purche' non sussistano motivi di nullita' o di decadenza del marchio ai sensi della legislazione delle Parti in materia di marchi.
Accordo-art. 207
ARTICOLO 207 Applicazione effettiva della protezione Le Parti applicano effettivamente la protezione di cui agli articoli da 204 a 206 del presente accordo per mezzo di un intervento appropriato delle loro autorita', anche alle frontiere doganali. Esse attuano inoltre tale protezione su richiesta di una parte interessata.
Accordo-art. 208
ARTICOLO 208 Misure transitorie 1 I prodotti fabbricati ed etichettati conformemente alla legislazione nazionale prima dell'entrata in vigore del presente accordo, ma non conformi alle prescrizioni del presente accordo, possono continuare a essere venduti fino a esaurimento delle scorte. 2. I prodotti fabbricati ed etichettati, conformemente alla legislazione nazionale, con le indicazioni geografiche di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo prima dell'entrata in vigore del presente accordo e prima della scadenza dei termini di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, ma non conformi alle prescrizioni del presente accordo, possono continuare a essere venduti fino a esaurimento delle scorte nel territorio della Parte di cui il prodotto e' originario. 3. Per un periodo transitorio di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la protezione in virtu' del medesimo delle seguenti indicazioni geografiche della Parte UE non impedisce l'uso di tali indicazioni geografiche per designare e presentare alcuni prodotti comparabili originari dell'Ucraina: a) Champagne, b) Cognac, c) Madera, d) Porto, e) Jerez /Xeres/ Sherry, f) Calvados, g) Grappa, h) Anis Português, i) Armagnac, j) Marsala, k) Malaga, l) Tokaj. 4. Per un periodo transitorio di sette anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la protezione in virtu' del medesimo delle seguenti indicazioni geografiche della Parte UE non impedisce fuso di tali indicazioni geografiche per designare e presentare alcuni prodotti comparabili originari dell'Ucraina: a) Parmigiano Reggiano, b) Roquefort, c) Feta.
Accordo-art. 209
ARTICOLO 209 Norme generali 1. L'importazione, l'esportazione e la commercializzazione dei prodotti di cui agli articoli 202 e 203 del presente accordo sono effettuate nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari che si applicano nel territorio della Parte in cui i prodotti sono immessi sul mercato. 2. Eventuali questioni attinenti al disciplinare delle indicazioni geografiche registrate sono trattate dal sottocomitato per le indicazioni geografiche istituito dall'articolo 211 del presente accordo. 3. La registrazione di indicazioni geografiche protette in virtu' del presente accordo puo' essere annullata soltanto dalla Parte di cui il prodotto e' originario. 4. Il disciplinare di cui alla presente sottosezione e' il disciplinare approvato dalle autorita' della Parte del cui territorio il prodotto e' originario, comprese le eventuali modifiche approvate.
Accordo-art. 210
ARTICOLO 210 Cooperazione e trasparenza 1. Le Parti si tengono in contatto, direttamente o tramite il sottocomitato per le indicazioni geografiche istituito dall'articolo 211 del presente accordo, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'attuazione e al funzionamento del presente accordo; in particolare, una Parte puo' chiedere all'altra Parte informazioni concernenti i disciplinari e le relative modifiche, nonche' i punti di contatto per le disposizioni in materia di controllo. 2. Ciascuna delle Parti puo' rendere pubblici i disciplinari, o una sintesi dei medesimi, e i punti di contatto per le disposizioni in materia di controllo relative alle indicazioni geografiche dell'altra Parte protette in virtu' del presente accordo.
Accordo-art. 211
ARTICOLO 211 Sottocomitato per le indicazioni geografiche 1. E' istituito il sottocomitato per le indicazioni geografiche (comitato IG), che riferisce delle sue attivita' al comitato di associazione nella formazione descritta all'articolo 465, paragrafo, 4 del presente accordo. Il sottocomitato IG e' composto da rappresentanti dell'UE e dell'Ucraina, con il compito di monitorare l'evoluzione del presente accordo e di intensificare la cooperazione e il dialogo in materia di indicazioni geografiche. 2. Il sottocomitato IG delibera per consenso. Esso adotta il proprio regolamento interno. Si riunisce su richiesta di una delle Parti, alternativamente nell'Unione europea e in Ucraina, a una data, in un luogo e secondo modalita' (che possono comprendere la videoconferenza) stabiliti di comune accordo dalle Parti, ma comunque entro novanta giorni dalla richiesta. 3. Il sottocomitato IG provvede inoltre al corretto funzionamento della presente sottosezione e puo' prendere in esame tutte le questioni inerenti alla sua attuazione e gestione. In particolare, ha il compito di: a) modificare l'allegato XXII-A, parte A, del presente accordo per quanto riguarda i riferimenti alla legislazione applicabile nel territorio delle Parti; b) modificare l'allegato XXII-A, parte B, del presente accordo per quanto riguarda gli elementi per la registrazione e il controllo delle indicazioni geografiche; c) modificare l'allegato XXII-B, del presente accordo per quanto riguarda i criteri da considerare nella procedura di opposizione; d) modificare gli allegati XXII-C e XXII-D del presente accordo per quanto riguarda le indicazioni geografiche; e) scambiare informazioni sugli sviluppi politici e legislativi in materia di indicazioni geografiche e su qualsiasi altra questione di reciproco interesse in tale settore; f) scambiare informazioni sulle indicazioni geografiche al fine di valutare l'opportunita' di una loro protezione in conformita' al presente accordo.
Accordo-art. 212
ARTICOLO 212 Definizione Ai fini del presente accordo si intende per: a) "disegno o modello": l'aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento; b) "prodotto": qualsiasi oggetto industriale o artigianale, comprese, tra l'altro, le componenti destinate a essere assemblate per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratori; c) "prodotto complesso": un prodotto costituito da piu' componenti che possono essere sostituite consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.
Accordo-art. 213
ARTICOLO 213 Requisiti per la protezione 1. La Parte UE e l'Ucraina assicurano la protezione dei disegni e modelli creati indipendentemente, che siano nuovi e presentino un carattere individuale. 2. Il disegno o modello applicato a un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso e' considerato nuovo e dotato di carattere individuale soltanto se: a) la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest'ultimo, e b) le caratteristiche visibili della componente possiedono di per se' i requisiti di novita' e individualita'. 3. Un disegno o modello si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico: a) per i disegni o modelli non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui e' rivendicata la protezione e' stato divulgato al pubblico per la prima volta; b) per i disegni o modelli registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello per cui si domanda la protezione ovvero, qualora sia rivendicata una priorita', anteriormente alla data di quest'ultima. Disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti. 4. Si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce in modo significativo dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico: a) per i disegni o modelli non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui e' rivendicata la protezione e' stato divulgato al pubblico per la prima volta; b) per i disegni o modelli registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello per cui si domanda la protezione ovvero, qualora sia rivendicata una priorita', anteriormente alla data di quest'ultima. Nell'accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di liberta' dell'autore nel realizzare il disegno o modello. 5. La protezione e' fornita attraverso la registrazione e conferisce ai titolari diritti esclusivi secondo quanto disposto dal presente articolo. I disegni e modelli non registrati divulgati al pubblico conferiscono gli stessi diritti esclusivi, ma soltanto se l'utilizzazione contestata deriva dalla copia del disegno o modello protetto. 6. Un disegno o modello si considera divulgato al pubblico se e' stato pubblicato a seguito di registrazione o in altro modo ovvero esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico, salvo il caso in cui tali fatti non potessero ragionevolmente essere conosciuti nel corso della normale attivita' commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nel territorio in cui si rivendica la protezione, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorita', prima della data di quest'ultima. Nel caso della protezione dei disegni o modelli non registrati, un disegno o modello si considera divulgato al pubblico se e' stato pubblicato, esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico in modo tale che, nel corso della normale attivita' commerciale, tali fatti potevano ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nel territorio in cui si rivendica la protezione. Un disegno o modello non si considera tuttavia divulgato al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato a un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza. 7. Non costituisce divulgazione ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo il fatto che il disegno o il modello per il quale si rivendica la protezione come disegno o modello registrato sia stato divulgato al pubblico: a) dall'autore o dal suo avente diritto oppure da terzi in base a informazioni fornite o ad atti compiuti dall'autore o dal suo avente diritto, e b) nei dodici mesi precedenti la data di deposito della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi una priorita', nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima. 8. Il paragrafo 7 del presente articolo si applica anche quando un disegno o modello e' stato divulgato al pubblico in seguito a un abuso commesso nei confronti dell'autore o del suo avente diritto.
Accordo-art. 214
ARTICOLO 214 Durata della protezione 1. La durata della protezione accordata nella Parte UE e in Ucraina a seguito della registrazione e' di almeno cinque anni. Il titolare del diritto puo' ottenere la proroga della durata della protezione per uno o piu' periodi di cinque anni fino a un massimo di venticinque anni dalla data di deposito. 2. La durata della protezione accordata nella Parte UE e in Ucraina ai disegni e modelli non registrati e' di almeno tre anni dalla data in cui il disegno o modello e' stato divulgato al pubblico nel territorio di una delle Parti.
Accordo-art. 215
ARTICOLO 215 Nullita' o rifiuto della registrazione 1. La Parte UE e l'Ucraina possono disporre che un modello o disegno sia escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo per motivi attinenti al merito solo nei seguenti casi: a) se il disegno o modello non corrisponde alla definizione di cui all'articolo 212, lettera a), del presente accordo; b) se non possiede i requisiti di cui all'articolo 213 e all'articolo 217, paragrafi 3, 4 e 5, del presente accordo; c) se alla luce di una decisione giudiziale, il titolare non ha diritto al disegno o modello; d) se il disegno o modello e' in conflitto con un disegno o modello anteriore che e' stato oggetto di divulgazione al pubblico dopo la data di deposito della domanda di registrazione o dopo la data di priorita' del disegno o modello, se e' rivendicata una priorita', e che e' protetto a partire da una data anteriore mediante un disegno o modello registrato o una domanda relativa a un disegno o modello; e) se in un disegno o modello successivo e' utilizzato un segno distintivo e la legislazione della Parte interessata cui e' soggetto il segno distintivo conferisce al suo titolare il diritto di vietarne l'uso; f) se il disegno o modello costituisce utilizzazione non autorizzata di un'opera protetta dalla legislazione in materia di diritto d'autore della Parte interessata; g) se il disegno o modello costituisce utilizzazione abusiva di uno degli elementi elencati nell'articolo 6 ter della convenzione di Parigi, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo 6 ter e che rivestono un particolare interesse pubblico nel territorio di una Parte. Il presente paragrafo non pregiudica il diritto delle Parti di stabilire requisiti formali per le domande di registrazione di disegni o modelli. 2. In alternativa alla nullita', una Parte puo' prevedere la limitazione dell'uso di un disegno o modello annullabile per i motivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Accordo-art. 216
ARTICOLO 216 Diritti conferiti Il titolare di un disegno o modello protetto ha perlomeno il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o il modello e di vietarne l'utilizzo a terzi senza il suo consenso. Sono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello e' incorporato o applicato, ovvero la detenzione di siffatto prodotto per i fini suddetti.
Accordo-art. 217
ARTICOLO 217 Eccezioni 1. I diritti conferiti da un disegno o modello in forza della registrazione non possono venir esercitati in caso di: a) atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali; b) atti compiuti a fini di sperimentazione; c) atti di riproduzione a fini didattici o di citazione, purche' tali atti siano compatibili con la corretta prassi commerciale, non pregiudichino indebitamente l'utilizzazione normale del disegno o modello e comportino l'indicazione della fonte. 2. I diritti conferiti da un disegno o modello in forza della registrazione non possono inoltre venir esercitati in relazione: a) all'arredo e alle installazioni a bordo di navi e aeromobili immatricolati in un altro paese che entrino temporaneamente nel territorio della Parte interessata; b) all'importazione ad opera della Parte interessata di pezzi di ricambio e accessori destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto anzidetti; c) all'esecuzione delle riparazioni su detti mezzi di trasporto. 3. Non sono protette dal diritto su un disegno o modello le caratteristiche dell'aspetto del prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica. 4. Un disegno o modello non conferisce diritti sulle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per consentire al prodotto in cui il disegno o modello e' incorporato o cui e' applicato di essere connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere collocato all'interno di un altro prodotto, intorno ad esso o in contatto con esso in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione. 5. Un disegno o modello non conferisce diritti quando il disegno o modello e' contrario all'ordine pubblico o al buon costume.
Accordo-art. 218
ARTICOLO 218 Rapporto con il diritto d'autore I disegni e modelli protetti in quanto tali da un disegno o modello registrato in una Parte a norma della presente sottosezione sono altresi' ammessi a beneficiare della protezione della normativa sul diritto d'autore vigente in tale Parte fin dal momento in cui il disegno o modello e' stato creato o stabilito in una qualsiasi forma. Ciascuna delle Parti determina l'estensione della protezione e le condizioni alle quali e' concessa, compreso il grado di originalita' che il disegno o modello deve possedere.
Accordo-art. 219
ARTICOLO 219 Brevetti e salute pubblica 1. Le Parti riconoscono l'importanza della dichiarazione sull'accordo TRIPS e la salute pubblica adottata il 14 novembre 2001 (di seguito "dichiarazione di Doha") dalla conferenza ministeriale dell'OMC. Le Parti garantiscono che l'interpretazione e l'attuazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal presente capo siano coerenti con la dichiarazione di Doha. 2. Le Parti contribuiscono ad attuare e rispettano la decisione del Consiglio generale dell'OMC del 30 agosto 2003 sul paragrafo 6 della dichiarazione di Doha.
Accordo-art. 220
ARTICOLO 220 Certificato protettivo complementare 1. Le Parti riconoscono che i medicinali e i prodotti fitosanitari protetti da un brevetto nei rispettivi territori possono essere soggetti a una procedura di autorizzazione amministrativa prima di essere immessi sul loro mercato. Esse riconoscono che il periodo che intercorre fra il deposito di una domanda di brevetto e la prima autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto sul loro mercato, secondo la definizione di cui alla legislazione in materia, puo' ridurre la durata della protezione effettiva conferita dal brevetto. 2. Le Parti prevedono un ulteriore periodo di protezione per un medicinale o un prodotto fitosanitario che sia protetto da un brevetto e sia stato oggetto di una procedura di autorizzazione amministrativa. La durata di tale periodo e' pari a quella del periodo di cui al paragrafo 1, ridotta di cinque anni. 3. Nel caso di medicinali per i quali siano stati condotti studi pediatrici i cui risultati sono ripresi nelle informazioni relative al medicinale, le Parti prevedono una proroga di ulteriori sei mesi della protezione di cui all'articolo 2 del presente articolo.
Accordo-art. 221
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