LEGGE 29 settembre 2015, n. 169
ARTICOLO 118 Accesso e interconnessione 1. Le Parti dispongono che ogni fornitore di servizi autorizzato a fornire servizi di comunicazione elettronica abbia il diritto e l'obbligo di negoziare l'interconnessione ad altri fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Gli accordi di interconnessione dovrebbero, di norma, essere conclusi tra le persone giuridiche interessate sulla base di trattative commerciali. 2. Le Parti dispongono che i fornitori di servizi utilizzino le informazioni ottenute da un altro fornitore di servizi nel corso della trattativa relativa a un accordo di interconnessione esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e osservino sempre gli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni trasmesse o memorizzate. 3. Le Parti dispongono che l'autorita' di regolamentazione, una volta accertato conformemente all'articolo 116 del presente accordo che un mercato rilevante, compresi quelli che figurano negli allegati del presente accordo, non e' effettivamente concorrenziale, abbia il potere di imporre al fornitore di servizi designato come detentore di un significativo potere di mercato uno o piu' dei seguenti obblighi in relazione all'interconnessione e/o all'accesso: a) l'obbligo di non discriminazione per garantire che l'operatore applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri fornitori di servizi che offrono servizi equivalenti, e inoltre fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualita' identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie societa' controllate o dei propri partner commerciali; b) l'obbligo a carico di un'impresa a integrazione verticale di rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso e i prezzi dei trasferimenti interni, segnatamente quando sussiste l'obbligo di non discriminazione o di evitare sovvenzioni incrociate abusive. L'autorita' di regolamentazione puo' specificare il formato e il metodo contabile da utilizzare; c) l'obbligo di accogliere le richieste ragionevoli di accesso e di autorizzare l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate, compreso l'accesso disaggregato alla rete locale, in particolare qualora l'autorita' di regolamentazione reputi che il rifiuto di concedere l'accesso oppure termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero l'emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio o sarebbero contrari agli interessi degli utenti finali; d) l'obbligo: di garantire determinati servizi all'ingrosso per rivendita da parte di terzi; di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie d'importanza decisiva, indispensabili per l'interoperabilita' dei servizi o dei servizi di reti virtuali; di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione degli impianti, inclusa la condivisione di condotti per cavi, edifici o piloni; di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilita' dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti; di fornire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi; di interconnettere reti o risorse di rete. Le autorita' di regolamentazione possono associare agli obblighi di cui alla lettera c) e alla lettera d) del presente paragrafo condizioni di equita', ragionevolezza, tempestivita'; e) per determinati tipi di interconnessione e/o di accesso, obblighi in materia di recupero dei costi e di controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonche' l'obbligo di disporre di un sistema di contabilita' dei costi, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporta che l'operatore interessato potrebbe mantenere prezzi a un livello eccessivamente elevato o comprimere i prezzi a scapito degli utenti finali. Le autorita' di regolamentazione tengono conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consentono un ragionevole margine di profitto sul capitale investito, di volume congruo; f) l'obbligo di pubblicazione degli obblighi specifici imposti al fornitore di servizi dall'autorita' di regolamentazione, con l'indicazione del prodotto/servizio specifico e dei mercati geografici interessati. Devono essere pubblicate le informazioni aggiornate, in forma atta a consentire a tutte le parti interessate di accedervi agevolmente, purche' non si tratti di informazioni riservate e, in particolare, di segreti aziendali; g) obblighi di trasparenza che impongono agli operatori di rendere pubbliche determinate informazioni. In particolare, quando un operatore e' assoggettato a obblighi di non discriminazione, l'autorita' di regolamentazione puo' esigere che egli pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che i fornitori di servizi non debbano pagare per risorse non necessarie ai fini del servizio richiesto e in cui figuri una descrizione delle offerte suddivisa per componenti in funzione delle esigenze del mercato, corredata dei relativi termini, condizioni e prezzi. 4. Le Parti garantiscono che il fornitore di servizi che richieda l'interconnessione a un fornitore di servizi designato come detentore di un significativo potere di mercato possa rivolgersi, in qualsiasi momento oppure una volta trascorso un periodo di tempo ragionevole che sia noto al pubblico, a un organismo interno indipendente, che puo' essere un'autorita' di regolamentazione ai sensi all'articolo 115, paragrafo 2, lettera d), del presente accordo, per la risoluzione delle controversie concernenti i termini e le condizioni di interconnessione e/o accesso.
Accordo-art. 119
ARTICOLO 119 Risorse limitate 1. Le Parti dispongono che tutte le procedure per l'attribuzione e l'uso di risorse limitate, comprese le frequenze, i numeri e i diritti di passaggio, siano espletate in modo obiettivo, proporzionato, tempestivo, trasparente e non discriminatorio. Le informazioni circa l'attuale situazione delle bande di frequenza assegnate sono rese pubbliche, ma non e' obbligatorio precisare nei dettagli le frequenze riservate a specifici usi pubblici. 2. Le Parti provvedono alla gestione efficace delle radiofrequenze per i servizi di telecomunicazione nel loro territorio al fine di garantire un uso efficiente ed efficace dello spettro. Se la domanda di frequenze specifiche e' superiore alla loro disponibilita', sono seguite procedure adeguate e trasparenti di assegnazione per ottimizzarne l'uso e agevolare lo sviluppo della concorrenza. 3. Le Parti dispongono che l'assegnazione delle risorse nazionali di numerazione e la gestione dei piani nazionali di numerazione siano affidate all'autorita' di regolamentazione. 4. Qualora autorita' pubbliche o locali mantengano la proprieta' o il controllo di fornitori di servizi che gestiscono reti e/o servizi pubblici di comunicazione, occorre garantire un'effettiva separazione strutturale della funzione attinente alla concessione dei diritti di passaggio dalle funzioni attinenti alla proprieta' o al controllo.
Accordo-art. 120
ARTICOLO 120 Servizio universale 1. Ciascuna delle Parti ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere. 2. Tali obblighi non vanno di per se' considerati anticoncorrenziali, a condizione che siano gestiti in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio. La gestione di tali obblighi deve anche risultare neutrale in termini di concorrenza e non essere piu' gravosa del necessario per il tipo di servizio universale definito dalla Parte. 3. Le Parti dispongono che tutti i fornitori di servizi abbiano il diritto di prestare il servizio universale e nessun fornitore di servizi venga escluso a priori. La designazione avviene sulla base di un meccanismo efficiente, trasparente, obiettivo e non discriminatorio. Se necessario, le Parti valutano se la prestazione del servizio universale rappresenti un onere eccessivo a carico dell'organizzazione o delle organizzazioni chiamate a fornire tale servizio. Qualora il calcolo di cui sopra lo giustifichi, tenuto conto anche degli eventuali vantaggi di mercato che un'organizzazione trae dall'offerta del servizio universale, le autorita' di regolamentazione stabiliscono se occorra prevedere un meccanismo di indennizzo del fornitore o dei fornitori di servizi interessati o di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale. 4. Le Parti provvedono affinche': a) gli elenchi di tutti gli abbonati1 siano a disposizione degli utenti in forma cartacea, elettronica o in entrambe le forme e siano aggiornati regolarmente, almeno una volta l'anno; b) le organizzazioni che prestano i servizi di cui alla lettera a) applichino il principio della non discriminazione nel trattamento delle informazioni loro comunicate da altre organizzazioni. ---------- 1 Nel rispetto delle norme applicabili in materia di trattamento dei dati personali e di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.
Accordo-art. 121
ARTICOLO 121 Fornitura transfrontaliera di servizi di comunicazione elettronica Le Parti si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore misure che limitino la fornitura transfrontaliera di servizi di comunicazione elettronica.
Accordo-art. 122
ARTICOLO 122 Riservatezza delle informazioni Ciascuna delle Parti assicura la riservatezza delle comunicazioni elettroniche effettuate tramite una rete pubblica di comunicazione elettronica e i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonche' dei relativi dati sul traffico, senza restrizioni degli scambi di servizi.
Accordo-art. 123
ARTICOLO 123 Controversie tra fornitori di servizi 1. Le Parti provvedono affinche', qualora tra fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica sorga una controversia in relazione ai diritti e agli obblighi derivanti dal presente capo, l'autorita' di regolamentazione interessata, su richiesta di una delle Parti, adotti quanto prima, e comunque entro un termine di quattro mesi, una decisione vincolante che risolva la controversia. 2. La decisione dell'autorita' di regolamentazione e' resa pubblica nel rispetto dei requisiti in materia di riservatezza degli affari. Alle parti interessate viene fornita una motivazione esauriente. 3. Qualora la controversia riguardi la prestazione transfrontaliera di servizi, le competenti autorita' di regolamentazione coordinano gli sforzi per risolvere la controversia.
Accordo-art. 124
ARTICOLO 124 Ravvicinamento normativo 1. Le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento dell'attuale legislazione dell'Ucraina a quella dell'Unione europea. L'Ucraina fa in modo che la propria legislazione presente e futura sia resa progressivamente compatibile con l'acquis dell'UE. 2. Il ravvicinamento iniziera' con la firma del presente accordo e si estendera' progressivamente a tutti gli elementi dell'acquis dell'UE di cui all'allegato XVII del presente accordo.
Accordo-art. 125
ARTICOLO 125 Campo di applicazione e definizioni 1. La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro di regolamentazione applicabile a tutti i servizi finanziari liberalizzati a norma delle sezioni 2, 3 e 4 del presente capo. 2. Ai fini della presente sottosezione e delle sezioni 2, 3 e 4 del presente capo si intende per: a) "servizio finanziario": qualsiasi servizio di natura finanziaria prestato da un prestatore di servizi finanziari di una Parte. I servizi finanziari comprendono le seguenti attivita': i) servizi assicurativi e connessi 1. assicurazione diretta (ivi compresa la coassicurazione): a) ramo vita; b) ramo danni; 2. riassicurazione e retrocessione; 3. intermediazione assicurativa, ad esempio servizi di brokeraggio e di agenzia; e 4. servizi accessori, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione del rischio e liquidazione sinistri; ii) servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione): 1. accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili; 2. prestiti di qualsiasi tipo, ivi compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali; 3. leasing finanziario; 4. tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, compresi carte di credito e di addebito, traveller's cheques e bonifici bancari; 5. garanzie e impegni; 6. operazioni per proprio conto o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a: a) strumenti del mercato monetario (compresi assegni, cambiali, certificati di deposito); b) valuta estera; c) prodotti derivati, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, i contratti a termine e a premio; d) strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi swaps e contratti a termine (forward rate agreements); e) valori mobiliari; f) altri strumenti negoziabili e attivita' finanziarie, compresi i lingotti; 7. partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualita' di agente (in forma pubblica o privata) nonche' prestazione di servizi collegati; 8. servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking; 9. gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria; 10. servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attivita' finanziarie, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili; 11. fornitura e trasferimento di informazioni finanziarie, nonche' elaborazione di dati finanziari e relativo software; 12. servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tutte le attivita' elencate ai punti da 1) a 11), ivi compresi referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafoglio, consulenze su acquisizioni e su ristrutturazioni e strategie aziendali; b) "prestatore di servizi finanziari": qualsiasi persona fisica o giuridica di una delle Parti che intenda prestare o presti servizi finanziari, a esclusione dei soggetti pubblici; c) per "soggetto pubblico" si intende: 1. un'amministrazione pubblica, una banca centrale o un'autorita' monetaria di una Parte, o un soggetto di proprieta' o controllato da una Parte, che eserciti principalmente funzioni pubbliche o attivita' a fini pubblici, ad esclusione dei soggetti operanti principalmente nel settore dei servizi finanziari su base commerciale, oppure 2. un soggetto privato che svolga funzioni normalmente espletate da una banca centrale o un'autorita' monetaria, nell'esercizio di tali funzioni; d) "nuovo servizio finanziario": un servizio di carattere finanziario, compresi i servizi connessi a prodotti nuovi ed esistenti o alla modalita' di erogazione del prodotto, che non e' prestato da alcun prestatore di servizi finanziari nel territorio di una delle Parti, ma prestato nel territorio dell'altra Parte.
Accordo-art. 126
ARTICOLO 126 Misure prudenziali 1. Ciascuna delle Parti puo' adottare o mantenere in vigore per motivi prudenziali misure aventi come scopo: a) la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o dei soggetti nei confronti dei quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario; b) la salvaguardia dell'integrita' e della stabilita' del sistema finanziario di una Parte. 2. Queste misure non comportano oneri maggiori di quelli necessari al raggiungimento del loro scopo e non discriminano i prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte rispetto ai propri prestatori. 3. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come tale da implicare l'obbligo per le Parti di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilita' di singoli clienti o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici. 4. Fatti salvi altri mezzi di regolamentazione prudenziale del commercio transfrontaliero di servizi finanziari, una Parte puo' esigere la registrazione dei prestatori di servizi finanziari transfrontalieri dell'altra Parte e degli strumenti finanziari.
Accordo-art. 127
ARTICOLO 127 Regolamentazione efficace e trasparente 1. Ciascuna delle Parti fa quanto in suo potere per comunicare anticipatamente a tutti gli interessati le misure di applicazione generale che intende adottare, cosi' da dare a tali soggetti la possibilita' di formulare osservazioni in proposito. La comunicazione delle misure e' effettuata mediante: a) pubblicazione ufficiale, oppure b) altra forma scritta o elettronica. 2. Ciascuna delle Parti rende noti a tutti gli interessati i requisiti per la presentazione delle domande inerenti alla prestazione di servizi finanziari. La Parte interessata fornisce al richiedente che ne faccia richiesta informazioni sullo stato della domanda presentata. Se la Parte ha bisogno di acquisire ulteriori informazioni dal richiedente, ne da' sollecitamente comunicazione all'interessato. Ciascuna delle Parti fa quanto in suo potere affinche' nel proprio territorio siano applicate le norme concordate a livello internazionale in materia di regolamentazione e vigilanza del settore dei servizi finanziari e di lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale. Tali norme concordate a livello internazionale comprendono tra l'altro i principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria del Comitato di Basilea, i principi fondamentali per la vigilanza nel settore assicurativo dell'Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo, gli obiettivi e principi della regolamentazione dei valori mobiliari dell'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, l'accordo sullo scambio di informazioni fiscali dell'OCSE, la dichiarazione sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali del G20 e le quaranta raccomandazioni sul riciclaggio di denaro e le nove raccomandazioni speciali sul finanziamento del terrorismo del Gruppo di azione finanziaria internazionale. Le Parti prendono atto anche dei dieci principi chiave in materia di scambio di informazioni formulati dai ministri delle Finanze dei paesi del G7 e attueranno tutte le misure necessarie per cercare di applicarli nei contatti bilaterali.
Accordo-art. 128
ARTICOLO 128 Nuovi servizi finanziari Ciascuna delle Parti autorizza i prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte stabiliti nel suo territorio a prestare qualsiasi nuovo servizio finanziario simile a quelli di cui autorizza la prestazione ad opera dei propri prestatori di servizi finanziari in circostanze simili, a norma della legislazione interna. Le Parti possono stabilire la forma giuridica della prestazione del servizio e subordinare tale prestazione a un'autorizzazione. Se e' prescritta un'autorizzazione, la relativa decisione viene adottata in tempi ragionevoli e l'autorizzazione puo' essere negata solo per i motivi di cui all'articolo 126 del presente accordo.
Accordo-art. 129
ARTICOLO 129 Trattamento dei dati 1. Ciascuna delle Parti autorizza i prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte a trasferire dati, per via elettronica o in altra forma, in entrata e in uscita dal suo territorio, ai fini del loro trattamento, se quest'ultimo e' necessario per il normale esercizio dell'attivita' di detti prestatori di servizi finanziari. 2. Ciascuna delle Parti adotta le opportune misure di salvaguardia a tutela della vita privata, dei diritti fondamentali e della liberta' della persona, in particolare in relazione al trasferimento dei dati personali.
Accordo-art. 130
ARTICOLO 130 Eccezioni specifiche 1. Nessuna disposizione del presente capo puo' essere interpretata come tale da impedire a una Parte, compresi i suoi soggetti pubblici, di esercitare o fornire in via esclusiva, sul proprio territorio, attivita' o servizi che facciano parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime di protezione sociale obbligatorio, fatta eccezione per le attivita' che, in base alla regolamentazione interna di tale Parte, possono essere esercitate da prestatori di servizi finanziari in concorrenza con soggetti pubblici o con istituzioni private. 2. Nessuna disposizione del presente accordo si applica alle attivita' svolte da una banca centrale o da un'autorita' monetaria o da qualsiasi altro soggetto pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio. 3. Nessuna disposizione del presente capo puo' essere interpretata come tale da impedire a una Parte, compresi i suoi soggetti pubblici, di esercitare o fornire in esclusiva, sul proprio territorio, attivita' o servizi per proprio conto o per conto di suoi soggetti pubblici, o con la sua o la loro garanzia o utilizzando sue o loro risorse finanziarie.
Accordo-art. 131
ARTICOLO 131 Organismi di autoregolamentazione Se una delle Parti esige l'appartenenza, la partecipazione o l'accesso a un organismo di autoregolamentazione, a una borsa o a un mercato dei valori mobiliari o degli strumenti a termine, a un organismo di compensazione o ad altra organizzazione o associazione affinche' i prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte possano fornire servizi finanziari in condizioni di parita' con i suoi prestatori di servizi finanziari, o se concede direttamente o indirettamente a tali soggetti privilegi o vantaggi per la prestazione di servizi finanziari, osserva gli obblighi di cui agli articoli 88 e 94 del presente accordo.
Accordo-art. 132
ARTICOLO 132 Sistemi di pagamento e di compensazione Ciascuna delle Parti concede ai prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte stabiliti nel proprio territorio, secondo le modalita' e le condizioni che riconoscono il trattamento nazionale, l'accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione gestiti da soggetti pubblici e agli strumenti di finanziamento e rifinanziamento ufficiali disponibili nel corso delle operazioni commerciali ordinarie. Il presente articolo non conferisce l'accesso all'intervento del prestatore di ultima istanza della Parte.
Accordo-art. 133
ARTICOLO 133 Ravvicinamento normativo 1. Le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento dell'attuale legislazione dell'Ucraina a quella dell'Unione europea. L'Ucraina fa in modo che la propria legislazione presente e futura sia resa progressivamente compatibile con l'acquis dell'UE. 2. Il ravvicinamento iniziera' con la firma del presente accordo e si estendera' progressivamente a tutti gli elementi dell'acquis dell'UE di cui all'allegato XVII del presente accordo.
Accordo-art. 134
ARTICOLO 134 Campo di applicazione La presente sottosezione stabilisce i principi della liberalizzazione dei servizi di trasporto a norma delle sezioni 2, 3 e 4 del presente capo.
Accordo-art. 135
ARTICOLO 135 Trasporto marittimo internazionale 1. Il presente accordo si applica al trasporto marittimo internazionale tra i porti dell'Ucraina e quelli degli Stati membri dell'Unione europea e tra i porti degli Stati membri dell'Unione europea. Si applica anche agli scambi tra i porti dell'Ucraina e quelli dei paesi terzi e tra i porti degli Stati membri dell'Unione europea e quelli dei paesi terzi. 2. Il presente accordo non si applica al trasporto marittimo interno tra i porti dell'Ucraina o tra i porti di singoli Stati membri dell'Unione europea. Nonostante quanto precede, sono considerati parte del trasporto marittimo internazionale i movimenti di attrezzature, quali i container vuoti, trasportate non come merci contro pagamento tra i porti dell'Ucraina o tra i porti di singoli Stati membri dell'Unione europea. 3. Ai fini della presente sottosezione e delle sezioni 2, 3 e 4 del presente capo si intende per: a) "trasporto marittimo internazionale": i trasporti multimodali porta a porta, ossia i trasporti di merci mediante piu' di un modo di trasporto, comprendenti una tratta marittima, con un titolo di trasporto unico e implicanti percio' la stipula diretta di contratti con gli operatori di altri modi di trasporto; b) "servizi di movimentazione di carichi marittimi": le attivita' svolte dalle societa' che si occupano di carico e scarico, compresi gli operatori terminalisti, escluse pero' le attivita' dirette dei lavoratori portuali laddove questo personale sia organizzato indipendentemente dalle societa' che si occupano di carico e scarico o dagli operatori terminalisti. Le attivita' contemplate comprendono l'organizzazione e la direzione delle operazioni di: i) carico e scarico delle navi; ii) rizzaggio/derizzaggio del carico; iii) ricevimento/consegna e custodia del carico prima dell'imbarco o dopo lo sbarco; c) "servizi di sdoganamento" (o "servizi di spedizionieri doganali"): l'espletamento per conto di terzi delle formalita' doganali connesse all'importazione, all'esportazione o al transito dei carichi, che si tratti o meno dell'attivita' principale del prestatore del servizio o di una sua abituale attivita' complementare; d) "servizi di stazionamento e deposito di container": lo stoccaggio di container, in aree portuali o retroportuali, per operazioni di riempimento/svuotamento, riparazione e messa a disposizione per le spedizioni; e) "servizi di agenzia marittima": le attivita' che consistono nel rappresentare come agente, in una data zona geografica, gli interessi commerciali di una o piu' linee o compagnie di navigazione per i seguenti scopi: i) commercializzazione e vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dal preventivo alla fatturazione, nonche' emissione di polizze di carico per conto delle compagnie, acquisto e rivendita dei necessari servizi connessi, preparazione della documentazione e fornitura delle informazioni commerciali; ii) rappresentanza delle compagnie, organizzazione dello scalo o, se necessario, presa in carico delle merci; f) "servizi di spedizione merci": l'attivita' che consiste nell'organizzare e nel sorvegliare le operazioni di spedizione per conto degli spedizionieri attraverso l'acquisizione dei servizi di trasporto e dei servizi connessi, la preparazione della documentazione e la fornitura delle informazioni commerciali; g) 'servizi di feederaggio': il pre-trasporto e l'ulteriore trasporto via mare di carichi internazionali, in particolare di quelli containerizzati, tra i porti ubicati in una Parte. 4. Ciascuna delle Parti accorda alle navi battenti bandiera dell'altra Parte o gestite da prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi o, se migliore, a quelle di paesi terzi, per quanto riguarda tra l'altro l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi portuali, l'uso dei servizi marittimi ausiliari1 , i relativi diritti e oneri, le agevolazioni doganali e l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico. 5. Le Parti applicano effettivamente il principio dell'accesso illimitato ai mercati e agli scambi marittimi internazionali su basi commerciali e non discriminatorie. 6. All'entrata in vigore del presente accordo, nell'applicare i principi di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo, le Parti: a) si astengono dall'introdurre clausole di ripartizione dei carichi in futuri accordi con paesi terzi relativi a servizi di trasporto marittimo, compresi i trasporti di rinfuse secche e liquide e il traffico di linea, e disapplicano le clausole di questo tipo eventualmente contenute in precedenti accordi; b) abrogano o si astengono dall'applicare le misure amministrative, tecniche o di altra natura che potrebbero costituire restrizioni indirette e avere effetti discriminatori nei confronti dei cittadini o delle imprese dell'altra Parte per quanto attiene alla prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale. 7. Ciascuna delle Parti consente lo stabilimento nel suo territorio di prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra Parte, applicando, per lo stabilimento e l'esercizio dell'attivita', condizioni non meno favorevoli di quelle accordate ai propri prestatori di servizi o, se migliori, ai prestatori di servizi di un qualsivoglia paese terzo. Conformemente alle disposizioni della sezione 2 del presente capo, per quanto concerne le attivita' legate a tale stabilimento, ciascuna Parte consente ai prestatori di servizi dell'altra Parte, di intraprendere, a norma delle sue disposizioni legislative e regolamentari, attivita' economiche quali: a) la pubblicita', la commercializzazione e la vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dal preventivo alla fatturazione, in proprio o a nome di altri prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale, attraverso contatti diretti con i clienti; b) la fornitura di informazioni commerciali attraverso qualsiasi mezzo, compresi i sistemi informativi computerizzati e l'interscambio elettronico di dati (fatte salve le restrizioni non discriminatorie in materia di telecomunicazioni); c) la preparazione dei documenti di trasporto, dei documenti doganali e degli altri documenti inerenti all'origine e alla natura di cio' che e' trasportato; d) l'organizzazione dello scalo delle navi o la presa in consegna del carico in proprio o a nome di altri prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale; e) la conclusione di accordi commerciali con agenzie marittime stabilite in loco, compresa la partecipazione al capitale azionario e la nomina di personale selezionato in loco o all'estero in conformita' alle pertinenti disposizioni del presente accordo; f) l'acquisto e l'uso, in proprio o a nome dei loro clienti (e la rivendita a questi ultimi) di servizi relativi a ogni modo di trasporto, compresi il trasporto per via navigabile interna, per ferrovia e su strada, e i servizi ausiliari rispetto a tutti i modi di trasporto, necessari per la fornitura di un servizio di trasporto integrato; g) la proprieta' delle attrezzature necessarie per l'esercizio delle attivita' economiche. 8. Ciascuna delle Parti mette a disposizione dei prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra Parte, secondo modalita' e condizioni ragionevoli e non discriminatorie, i seguenti servizi portuali: il pilotaggio, il rimorchiaggio, la fornitura di provviste di bordo, il bunkeraggio e il rifornimento idrico, la raccolta dei rifiuti e lo smaltimento della zavorra, i servizi della capitaneria di porto, gli ausili alla navigazione, i servizi operativi a terra indispensabili per l'esercizio delle navi, quali le comunicazioni, la fornitura di acqua e di elettricita', le infrastrutture per riparazioni di emergenza, i servizi di ancoraggio e ormeggio. 9. Ciascuna Parte consente ai prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra Parte di fornire servizi di trasporto marittimo internazionale comprendenti una tratta nelle vie navigabili interne dell'altra Parte. 10. Ciascuna Parte consente ai prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra Parte di utilizzare, su basi non discriminatorie e secondo modalita' concordate tra le societa' interessate, i servizi di feederaggio tra i porti dell'Ucraina o tra i porti di singoli Stati membri dell'Unione europea prestati dai prestatori di servizi di trasporto marittimo registrati nel suo territorio. 11. Il presente accordo non pregiudica l'applicazione degli accordi marittimi conclusi fra l'Ucraina e gli Stati membri dell'Unione europea per quanto concerne le questioni che esulano dal suo campo di applicazione. Qualora il presente accordo risulti, per taluni aspetti, meno favorevole degli accordi in vigore fra singoli Stati membri dell'Unione europea e l'Ucraina, prevalgono le disposizioni piu' favorevoli, fatti salvi gli obblighi della Parte UE e tenendo conto del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le disposizioni del presente accordo sostituiscono quelle degli accordi bilaterali precedentemente stipulati fra Stati membri dell'Unione europea e l'Ucraina qualora le disposizioni di questi ultimi risultino in contrasto con quelle del presente accordo, fatta eccezione per l'ipotesi contemplata nella frase precedente, o identiche ad esse. Continuano ad applicarsi le disposizioni degli accordi bilaterali in vigore relative a questioni non oggetto del presente accordo. ----------- 1 I servizi marittimi ausiliari comprendono i servizi di movimentazione di carichi marittimi, i servizi di deposito e di magazzinaggio, i servizi di sdoganamento, i servizi di stazionamento e deposito di container, i servizi di agenzia marittima, i servizi (marittimi) di spedizione merci, il noleggio di imbarcazioni con equipaggio, la manutenzione e riparazione delle imbarcazioni, i servizi di rimorchio e spinta e i servizi di supporto al trasporto marittimo.
Accordo-art. 136
ARTICOLO 136 Trasporto stradale, ferroviario e per via navigabile interna 1. Al fine di garantire uno sviluppo coordinato e la progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le reciproche esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato nel settore del trasporto stradale, ferroviario e per via navigabile interna costituiscono l'oggetto di possibili futuri accordi speciali relativi al trasporto stradale, ferroviario e per via navigabile interna. 2. Prima della conclusione degli accordi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le Parti non rendono le condizioni di reciproco accesso al mercato tra le Parti piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo. 3. Continuano ad applicarsi le disposizioni degli accordi bilaterali in vigore relative a questioni non oggetto dei possibili accordi futuri di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Accordo-art. 137
ARTICOLO 137 Trasporto aereo 1. Al fine di garantire uno sviluppo coordinato e la progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le reciproche esigenze commerciali, e' opportuno che le condizioni di reciproco accesso al mercato nel settore del trasporto aereo siano disciplinate nel quadro dell'Accordo UE-Ucraina che istituisce uno spazio aereo comune (di seguito "CAA"). 2. Prima della conclusione dell'accordo CAA, le Parti si astengono dal prendere misure o iniziative tali da creare una situazione piu' restrittiva o discriminatoria rispetto a quella esistente prima dell'entrata in vigore del presente accordo.
Accordo-art. 138
ARTICOLO 138 Ravvicinamento normativo L'Ucraina adegua la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altra natura, alla legislazione della Parte UE vigente in un qualsiasi momento in materia di trasporto marittimo internazionale, nella misura in cui cio' consenta di realizzare gli obiettivi della liberalizzazione, del reciproco accesso ai mercati delle Parti e della circolazione dei viaggiatori e delle merci. Il ravvicinamento iniziera' con la firma dell'accordo e si estendera' progressivamente a tutti gli elementi dell'acquis dell'UE di cui all'allegato XVII del presente accordo.
Accordo-art. 139
ARTICOLO 139 Obiettivo e principi 1. Le Parti, riconoscendo che il commercio elettronico migliora le possibilita' di scambi in molti settori, convengono di promuoverne lo sviluppo tra loro, in particolare collaborando per quanto riguarda i problemi posti dal commercio elettronico secondo le disposizioni del presente capo. 2. Le Parti convengono che lo sviluppo del commercio elettronico deve essere pienamente compatibile con le piu' rigorose norme internazionali di protezione dei dati, in modo che sia garantita la fiducia degli utenti in questa modalita' di commercio. 3. Le Parti convengono che la trasmissione elettronica e' considerata prestazione di servizi ai sensi della sezione 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) del presente capo, non assoggettabile a dazi doganali.
Accordo-art. 140
ARTICOLO 140 Profili di regolamentazione del commercio elettronico 1. Sulle questioni attinenti alla regolamentazione del commercio elettronico le Parti instaurano un dialogo che avra' per tema, tra l'altro: a) il riconoscimento dei certificati delle firme elettroniche rilasciati al pubblico e l'agevolazione dei servizi transfrontalieri di certificazione; b) la responsabilita' dei prestatori intermediari per quanto attiene alla trasmissione o alla memorizzazione dei dati; c) la disciplina delle comunicazioni commerciali non sollecitate per posta elettronica; d) la protezione dei consumatori in relazione al commercio elettronico; e) qualsiasi altra questione attinente allo sviluppo del commercio elettronico. 2. Questa cooperazione puo' comprendere lo scambio di informazioni relative alla legislazione delle Parti sui suddetti temi e all'attuazione di tale legislazione.
Accordo-art. 141
ARTICOLO 141 Eccezioni generali 1 Fatte salve le eccezioni generali di cui all'articolo 472 del presente accordo, alle disposizioni del presente capo e degli allegati XVI-A, XVI-B, XVI-C, XVI-D, XVI-E, XVI-F e XVII del presente accordo si applicano le eccezioni previste dal presente articolo. 2. Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in cui esistono condizioni simili o una restrizione dissimulata dello stabilimento o della prestazione transfrontaliera di servizi, nessuna disposizione del presente capo puo' essere interpretata come tale da impedire alle Parti di adottare o applicare misure: a) necessarie per tutelare la pubblica sicurezza o la moralita' pubblica o mantenere l'ordine pubblico; b) necessarie per tutelare la vita e la salute dell'uomo, degli animali o delle piante; c) relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili, se tali misure sono applicate congiuntamente a restrizioni nei confronti degli investitori interni o a restrizioni dell'offerta o del consumo interni di servizi; d) necessarie per la tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico; e) necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari non incompatibili con le disposizioni del presente capo, ivi comprese quelle relative: i) alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente o che servono a far fronte agli effetti di un inadempimento contrattuale; ii) alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali, nonche' alla protezione della riservatezza dei registri e documenti contabili delle persone fisiche; iii) alla sicurezza; f) incompatibili con l'articolo 88, paragrafo 1, e l'articolo 94 del presente accordo, purche' il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione efficace o equa di imposte dirette nei confronti di attivita' economiche, di investitori o di prestatori di servizi dell'altra Parte1 . 3. Le disposizioni del presente capo e degli allegati XVI-A, XVI-B, XVI-C, XVI-D, XVI-E, XVI-F e XVII del presente accordo non si applicano ai rispettivi regimi di sicurezza sociale delle Parti ne' alle attivita' svolte nel territorio di ciascuna Parte e collegate, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri. ----------- 1 Le misure finalizzate a garantire l'imposizione o riscossione equa o efficace delle imposte dirette comprendono le misure, adottate da una Parte secondo il proprio sistema fiscale, le quali: i) si applicano agli investitori e ai prestatori di servizi non residenti in considerazione del fatto che l'imposta dovuta dai soggetti non residenti viene determinata con riferimento a elementi imponibili aventi la loro fonte o situati nel territorio della Parte; oppure ii) si applicano ai soggetti non residenti al fine di garantire l'imposizione o riscossione di imposte nel territorio della Parte; oppure iii) si applicano ai soggetti residenti e non, al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, ivi comprese le misure per garantire l'osservanza degli obblighi; oppure iv) si applicano agli utilizzatori di servizi prestati nel territorio di un'altra Parte o a partire da tale territorio, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte che gravano su tali utilizzatori in relazione a fonti ubicate nel territorio della Parte; oppure v) operano una distinzione tra gli investitori e prestatori di servizi soggetti a imposizione su elementi imponibili a livello mondiale e altri investitori e prestatori di servizi, in considerazione della differenza nella natura della loro base imponibile; oppure vi) determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, detrazioni o crediti di soggetti residenti o succursali o tra soggetti collegati o succursali dello stesso soggetto, al fine di salvaguardare la base imponibile della Parte I termini o i concetti di natura fiscale di cui alla lettera f) del presente articolo e alla presente nota vanno intesi in base alle definizioni e ai concetti fiscali, anche equivalenti o analoghi, della legislazione interna della Parte che adotta la misura.
Accordo-art. 142
ARTICOLO 142 Misure in materia fiscale Il trattamento della nazione piu' favorita accordato a norma del presente capo non si applica al trattamento fiscale gia' concesso o che le Parti concederanno in futuro in base ad accordi tra le Parti volti a evitare la doppia imposizione.
Accordo-art. 143
ARTICOLO 143 Eccezioni relative alla sicurezza 1. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come tale da: a) imporre alle Parti di fornire informazioni la cui divulgazione esse considerino contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza; oppure b) impedire alle Parti di intraprendere qualsiasi azione esse considerino necessaria per la protezione dei loro interessi essenziali di sicurezza: i) connessi alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico; ii) relativi alle attivita' economiche svolte direttamente o indirettamente al fine di approvvigionare un'installazione militare; iii) relativi ai materiali fissili e per la fusione o ai materiali da cui essi sono derivati; iv) in periodo di guerra o comunque di emergenza nelle relazioni internazionali; oppure c) impedire alle Parti di intraprendere qualsiasi azione per adempiere gli obblighi da esse assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Accordo-art. 144
ARTICOLO 144 Pagamenti correnti Le Parti si impegnano a non imporre alcuna restrizione e autorizzano tutti i pagamenti e i trasferimenti in valuta liberamente convertibile sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra le Parti conformemente all'articolo VIII dello statuto dell'FMI.
Accordo-art. 145
ARTICOLO 145 Movimenti di capitali 1. Per quanto attiene alle transazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali, relativamente agli investimenti diretti1 effettuati a norma della legislazione del paese ospitante, agli investimenti a norma del titolo IV, capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico), del presente accordo e alla liquidazione o al rimpatrio di tali capitali investiti e di ogni utile che ne derivi. 2. Per quanto riguarda le altre transazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo e fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, ciascuna delle Parti garantisce: a) la libera circolazione dei capitali relativi a crediti collegati a operazioni commerciali o alla prestazione di servizi cui partecipa un residente di una Parte; b) la libera circolazione di capitali relativi a investimenti di portafoglio e a prestiti o crediti finanziari che fanno capo a investitori dell'altra Parte. 3. L'Ucraina si impegna a realizzare, per le transazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, una liberalizzazione equivalente a quella della Parte UE prima della concessione del trattamento "mercato interno" nel settore dei servizi finanziari a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato XVII del presente accordo. Una valutazione positiva della legislazione ucraina in materia di movimenti di capitali, della sua attuazione e della sua costante applicazione in linea con i principi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato XVII del presente accordo costituisce un presupposto necessario di qualsiasi decisione del comitato per il commercio relativa alla concessione del trattamento "mercato interno" nel settore dei servizi finanziari. 4. Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le Parti non introducono nuove restrizioni dei movimenti di capitali e dei pagamenti correnti tra residenti della Parte UE e dell'Ucraina e si astengono dal rendere piu' restrittivi i regimi esistenti. ----------- 1 Compreso l'acquisto di beni immobili connesso a investimenti diretti.
Accordo-art. 146
ARTICOLO 146 Misure di salvaguardia Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, qualora, in circostanze eccezionali, i pagamenti o i movimenti di capitali tra le Parti provochino o rischino di provocare gravi difficolta' al funzionamento della politica monetaria o di cambio1 di uno o piu' Stati membri dell'Unione europea o dell'Ucraina, le Parti interessate possono adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali tra la Parte UE e l'Ucraina, per un periodo non superiore a sei mesi, a condizione che dette misure siano assolutamente necessarie. La Parte che adotta le misure di salvaguardia ne informa immediatamente l'altra Parte e presenta appena possibile un calendario per la loro soppressione. ---------- 1 Comprese gravi difficolta' di bilancia dei pagamenti.
Accordo-art. 147
ARTICOLO 147 Disposizioni in materia di facilitazione e ulteriore liberalizzazione 1. Le Parti si consultano al fine di facilitare la circolazione dei capitali tra loro cosi' da promuovere gli obiettivi del presente accordo. 2. Nei primi quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, le Parti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore applicazione graduale delle norme della Parte UE in materia di libera circolazione dei capitali. 3. Entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il comitato per il commercio riesamina le misure prese e determina le modalita' per un'ulteriore liberalizzazione.
Accordo-art. 148
ARTICOLO 148 Obiettivi Le Parti, nel riconoscere che procedure di gara trasparenti, non discriminatorie, concorrenziali e aperte contribuiscono a uno sviluppo economico sostenibile, si propongono come obiettivo di garantire l'apertura effettiva, reciproca e graduale dei rispettivi mercati degli appalti. Il presente capo prevede l'accesso reciproco ai mercati degli appalti pubblici a livello nazionale, regionale e locale, sulla base del principio del trattamento nazionale, per quanto concerne gli appalti pubblici e le concessioni nel settore tradizionale e in quello dei servizi pubblici. Dispone il progressivo ravvicinamento della legislazione ucraina in materia di appalti pubblici all'acquis dell'UE in tale materia, unitamente a una riforma istituzionale e alla creazione di un sistema di appalti pubblici efficiente fondate sui principi che disciplinano gli appalti pubblici nella Parte UE e sulle condizioni e definizioni di cui alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (di seguito "direttiva 2004/18/CE") e alla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (di seguito "direttiva 2004/17/CE").
Accordo-art. 149
ARTICOLO 149 Campo di applicazione 1. Il presente capo si applica agli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi e agli appalti di lavori, di forniture e di servizi nel settore dei servizi pubblici e alle concessioni di lavori e di servizi. 2. Il presente capo si applica a qualsiasi amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore che corrisponda alle definizioni dell'acquis dell'UE relativo agli appalti pubblici (di seguito denominati entrambi "enti aggiudicatori"). Si applica anche agli organismi di diritto pubblico e alle imprese pubbliche nel settore dei servizi pubblici, quali le imprese di proprieta' dello Stato che svolgono le attivita' in questione e le imprese private che operano in virtu' di diritti speciali o esclusivi nel settore dei servizi pubblici. 3. Il presente capo si applica agli appalti di importo superiore alle soglie di valore di cui all'allegato XXI-P. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico e' basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Nell'applicare queste soglie l'Ucraina calcolera' e convertira' i valori nella valuta nazionale utilizzando il tasso di cambio della propria Banca nazionale. Il calcolo del valore di tali soglie e' riveduto periodicamente ogni due anni a decorrere dal primo anno pari successivo all'entrata in vigore del presente accordo sulla base della media del valore giornaliero dell'euro espresso in diritti speciali di prelievo durante i ventiquattro mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto il 1° gennaio. All'occorrenza, il valore delle soglie cosi' riveduto viene arrotondato per difetto al migliaio di euro piu' vicino. La revisione delle soglie e' adottata dal comitato per il commercio secondo la procedura di cui al titolo VII (Disposizioni istituzionali, generali e finali) del presente accordo.
Accordo-art. 150
ARTICOLO 150 Contesto istituzionale 1. Le Parti istituiscono o mantengono un quadro istituzionale adeguato e i meccanismi necessari al corretto funzionamento del sistema degli appalti pubblici e all'attuazione dei relativi principi. 2. Nel quadro della riforma istituzionale, l'Ucraina designa in particolare: a) un organismo esecutivo centrale responsabile della politica economica, che ha il compito di garantire una politica coerente in tutti i settori connessi agli appalti pubblici. Questo organismo facilita e coordina l'attuazione del presente capo e guida il processo di ravvicinamento legislativo; b) un organismo imparziale e indipendente incaricato di riesaminare le decisioni adottate dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in sede di aggiudicazione degli appalti. In questo contesto per "organismo indipendente" si intende un'autorita' pubblica distinta dagli enti aggiudicatori e dagli operatori economici. Esiste la possibilita' di proporre ricorso giurisdizionale avverso le decisioni prese da tale organismo. 3. Le Parti fanno si' che le decisioni prese dalle autorita' responsabili dell'esame dei ricorsi siano attuate in maniera efficace.
Accordo-art. 151
ARTICOLO 151 Norme di base che disciplinano l'aggiudicazione degli appalti 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti si conformano, per l'aggiudicazione di tutti gli appalti, alle norme di base enunciate nei paragrafi da 2 a 15 del presente articolo, che derivano direttamente dalla normativa e dai principi in materia di appalti pubblici che fanno parte dell'acquis dell'UE, in particolare dai principi di non discriminazione, parita' di trattamento, trasparenza e proporzionalita'. Pubblicita' 2. Le Parti dispongono che tutti gli appalti previsti siano pubblicati in un mezzo di comunicazione idoneo e in forma tale da: a) consentire l'apertura del mercato alla concorrenza; b) consentire a qualsiasi operatore economico interessato di avere l'opportuno accesso alle informazioni relative all'appalto previsto prima della sua aggiudicazione e di manifestare il proprio interesse a ottenere l'appalto. 3. La pubblicazione e' adeguata rispetto all'interesse economico dell'appalto per gli operatori economici. 4. La pubblicazione contiene almeno i dati essenziali dell'appalto da aggiudicare, i criteri di selezione qualitativa, il metodo di aggiudicazione, i criteri di aggiudicazione dell'appalto e ogni altra informazione di cui gli operatori economici hanno ragionevolmente bisogno per decidere se manifestare il proprio interesse a ottenere l'appalto. Aggiudicazione degli appalti 5. Tutti gli appalti sono aggiudicati mediante procedure di aggiudicazione trasparenti e imparziali che prevengano pratiche corruttive. L'imparzialita' e' garantita soprattutto attraverso la descrizione non discriminatoria dell'oggetto dell'appalto, dalla parita' di accesso per tutti gli operatori economici, da termini temporali adeguati e da un approccio trasparente e obiettivo. 6. Nel descrivere le caratteristiche dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, gli enti aggiudicatori utilizzano descrizioni generali delle prestazioni o dei requisiti funzionali e norme internazionali, europee o nazionali. 7. La descrizione delle caratteristiche di un lavoro, di una fornitura o di un servizio richiesti non deve menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare ne' far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica, a meno che un tale riferimento sia giustificato dall'oggetto dell'appalto e sia accompagnato dalla dicitura "o equivalente". La preferenza va accordata all'impiego di descrizioni generali delle prestazioni o dei requisiti funzionali. 8. Gli enti aggiudicatori non impongono condizioni che abbiano per effetto la discriminazione diretta o indiretta degli operatori economici dell'altra Parte, come l'obbligo per gli operatori economici interessati all'appalto di stabilimento nello stesso paese, nella stessa regione o nello stesso territorio dell'ente aggiudicatore. Fatto salvo quanto sopra, se le circostanze particolari dell'appalto lo giustificano, il concorrente prescelto puo' essere tenuto a porre in essere talune infrastrutture commerciali nel luogo di esecuzione. 9. I termini per presentare una manifestazione d'interesse e un'offerta sono sufficienti per consentire agli operatori economici dell'altra Parte di procedere a una valutazione pertinente del fascicolo di gara e di redigere l'offerta. 10. Tutti i partecipanti devono poter preventivamente conoscere le regole applicabili, i criteri di selezione e quelli di aggiudicazione. Queste regole devono essere applicate nello stesso modo a tutti i partecipanti. 11. Gli enti aggiudicatori possono invitare un numero limitato di concorrenti a presentare un'offerta purche': a) cio' sia fatto in modo trasparente e non discriminatorio; e b) la selezione si basi solo su criteri oggettivi, come l'esperienza dei concorrenti nel settore in questione, le dimensioni e l'infrastruttura delle loro attivita' o la loro capacita' tecnica e professionale. Anche nel caso in cui sia invitato a presentare un'offerta un numero limitato di concorrenti deve essere garantita una sufficiente concorrenza. 12. Gli enti aggiudicatori possono utilizzare procedure negoziate solo in casi eccezionali ben definiti quando il ricorso a tale procedura non provoca distorsioni della concorrenza. 13. Gli enti aggiudicatori possono utilizzare sistemi di qualificazione solo a condizione che l'elenco degli operatori qualificati venga redatto mediante una procedura trasparente e aperta, che sia oggetto di adeguata pubblicita'. Anche gli appalti che rientrano nel campo di applicazione di tali sistemi sono aggiudicati su basi non discriminatorie. 14. Le Parti provvedono a che gli appalti vengano aggiudicati in modo trasparente al concorrente che abbia presentato l'offerta economicamente piu' vantaggiosa o l'offerta al prezzo piu' basso, in base ai criteri di gara e alle norme procedurali preventivamente stabilite e comunicate. Le decisioni definitive devono essere comunicate senza indebito ritardo a tutti i concorrenti. Al concorrente non prescelto che ne faccia richiesta devono essere fornite motivazioni sufficientemente dettagliate della decisione per consentirgli di ricorrere contro la stessa. Tutela giurisdizionale 15. Le Parti dispongono che chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione abbia diritto a una tutela giurisdizionale efficace e imparziale nei confronti della decisione di aggiudicazione di tale appalto presa dal soggetto appaltante. La decisione presa nel corso e al termine della procedura di ricorso e' resa pubblica con modalita' che consentano di informare tutti gli operatori economici interessati.
Accordo-art. 152
ARTICOLO 152 Programmazione del ravvicinamento legislativo 1. Prima di avviare il ravvicinamento legislativo, l'Ucraina presenta al comitato per il commercio una tabella di marcia dettagliata per l'attuazione del presente capo comprensiva di calendario e tappe principali, con indicazione di tutte le riforme riguardanti il ravvicinamento legislativo e lo sviluppo di capacita' istituzionali. Tale tabella di marcia rispetta le fasi e i calendari di cui all'allegato XXI-A del presente accordo. 2. La tabella di marcia riguarda tutti gli aspetti delle riforme e del quadro giuridico generale per l'attuazione delle attivita' riguardanti gli appalti pubblici, in particolare: il ravvicinamento legislativo in materia di appalti pubblici, gli appalti nel settore dei servizi pubblici, le concessioni di lavori e le procedure di ricorso, nonche' il rafforzamento delle capacita' amministrative a ogni livello, compresi gli organi di ricorso e i meccanismi di applicazione. 3. A seguito del parere favorevole del comitato per il commercio, la tabella di marcia e' considerata il documento di riferimento per l'attuazione del presente capo. L'Unione europea si impegnera' al massimo per aiutare l'Ucraina ad attuare la tabella di marcia.
Accordo-art. 153
ARTICOLO 153 Ravvicinamento legislativo 1. L'Ucraina fa in modo che la propria legislazione presente e futura in materia di appalti pubblici sia resa progressivamente compatibile con il relativo acquis dell'UE. 2. Il ravvicinamento legislativo e' effettuato in fasi successive, secondo quanto enunciato nell'allegato XXI-A, negli allegati da XXI-B a XXI-E e negli allegati XXI-G, XXI-H e XXI-J del presente accordo. Gli allegati XXI-F e XXI-I del presente accordo individuano elementi non obbligatori che non devono necessariamente essere attuati, mentre gli allegati da XXI-K a XXI-N del presente accordo individuano elementi dell'acquis dell'UE che restano al di fuori dell'ambito del ravvicinamento legislativo. In questo processo si tiene debitamente conto della corrispondente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea e, laddove cio' risultasse necessario, delle modifiche dell'acquis dell'UE nel frattempo intervenute. L'attuazione di ciascuna fase e' valutata dal comitato per il commercio e ad essa si collega, al termine di una valutazione positiva da parte di tale comitato, la concessione reciproca dell'accesso al mercato di cui all'allegato XXI-A del presente accordo. La Commissione europea notifica all'Ucraina senza indebito ritardo ogni modifica dell'acquis dell'UE. Fornira' la consulenza e l'assistenza tecnica opportune per l'attuazione di tali modifiche. 3. Le Parti stabiliscono che il comitato per il commercio procede alla valutazione della fase successiva solo dopo che le misure di attuazione della fase precedente sono state realizzate e approvate secondo le modalita' di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 4. Le Parti garantiscono che gli aspetti e i settori degli appalti pubblici non contemplati dal presente articolo rispettino i principi di trasparenza, non discriminazione e parita' di trattamento di cui all'articolo 151 del presente accordo.
Accordo-art. 154
ARTICOLO 154 Accesso al mercato 1. Le Parti convengono di realizzare gradualmente e contemporaneamente l'effettiva e reciproca apertura dei rispettivi mercati. Nel corso del processo di ravvicinamento legislativo, la portata dell'accesso al mercato reciprocamente concesso e' collegata ai progressi compiuti in tale processo secondo quanto stabilito dall'allegato XXI-A del presente accordo. 2. La decisione di procedere a un'ulteriore fase di apertura del mercato e' presa sulla base di una valutazione della qualita' della legislazione adottata e della sua attuazione pratica. La valutazione e' condotta periodicamente dal comitato per il commercio. 3. Nella misura in cui una Parte abbia, a norma dell'allegato XXI-A del presente accordo, aperto il proprio mercato degli appalti all'altra Parte, la Parte UE accorda alle societa' ucraine, anche non stabilite nella Parte UE, l'accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti conformemente alla normativa UE in materia di appalti pubblici riconoscendo un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' della Parte UE; l'Ucraina accorda alle societa' della Parte UE, anche non stabilite in Ucraina, l'accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti conformemente alla normativa nazionale in materia di appalti pubblici riconoscendo un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' ucraine. 4. Al termine dell'attuazione dell'ultima fase del processo di ravvicinamento legislativo, le Parti esamineranno la possibilita' di accordarsi reciprocamente l'accesso al mercato nel settore degli appalti anche per soglie di valore inferiori a quelle previste dall'articolo 149, paragrafo 3, del presente accordo. 5. La Finlandia riserva la sua posizione per quanto riguarda le isole Aland.
Accordo-art. 155
ARTICOLO 155 Informazione 1. Le Parti dispongono che gli enti aggiudicatori e gli operatori economici siano ben informati in merito alle procedure degli appalti pubblici, anche con la pubblicazione di tutta la legislazione e delle decisioni amministrative in materia. 2. Le Parti assicurano l'adeguata diffusione delle informazioni relative alle gare di appalto indette.
Accordo-art. 156
ARTICOLO 156 Cooperazione 1. Le Parti rafforzano la cooperazione mediante lo scambio di esperienze e di informazioni relative alle loro migliori pratiche e al loro quadro normativo. 2. La Parte UE facilita l'attuazione del presente capo, se del caso anche mediante l'assistenza tecnica. In conformita' delle disposizioni in materia di cooperazione finanziaria contenute nel titolo VI (Cooperazione finanziaria e disposizioni antifrode) del presente accordo, le decisioni specifiche relative all'assistenza finanziaria sono prese nel quadro dei meccanismi e degli strumenti di finanziamento pertinenti dell'UE. 3. Un elenco indicativo dei temi di cooperazione e' contenuto nell'allegato XXI-O del presente accordo.
Accordo-art. 157
ARTICOLO 157 Obiettivi Gli obiettivi del presente capo sono: a) agevolare la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi e creativi nel territorio delle Parti; e b) tutelare in modo efficace i diritti di proprieta' intellettuale.
Accordo-art. 158
ARTICOLO 158 Natura e portata degli obblighi 1. Le Parti applicano in modo adeguato ed efficace i trattati internazionali relativi alla proprieta' intellettuale di cui sono parti, compreso l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio contenuto nell'allegato 1C dell'accordo OMC (di seguito "accordo TRIPS"). Le disposizioni del presente capo completano e precisano ulteriormente i diritti e gli obblighi tra le Parti derivanti dall'accordo TRIPS e dagli altri trattati internazionali nel settore della proprieta' intellettuale. 2. Ai fini del presente accordo, i diritti di proprieta' intellettuale comprendono il diritto d'autore anche in relazione a programmi informatici e alle banche di dati e i diritti connessi, i diritti collegati ai brevetti, compresi quelli relativi alle invenzioni biotecnologiche, i marchi, le denominazioni commerciali, ove protette come diritti di proprieta' esclusivi dalla legislazione interna in materia, i disegni e le topografie di circuiti integrati, le indicazioni geografiche, comprese le denominazioni d'origine, le indicazioni di provenienza, le varieta' vegetali, la protezione delle informazioni segrete e la protezione contro la concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale (1967) (di seguito "convenzione di Parigi").
Accordo-art. 159
ARTICOLO 159 Trasferimento di tecnologie 1. Le Parti convengono di procedere a scambi di opinioni e informazioni sulle rispettive pratiche e politiche interne e internazionali che incidono sul trasferimento di tecnologie. Si tratta, in particolare, delle misure volte ad agevolare il flusso di informazioni, le partnership tra imprese, la concessione di licenze e gli accordi di subfornitura su base volontaria. Particolare attenzione e' riservata alle condizioni necessarie a creare un contesto idoneo e favorevole al trasferimento di tecnologie nei paesi ospitanti, anche per quanto riguarda il relativo quadro giuridico e lo sviluppo del capitale umano. 2. Le Parti garantiscono la tutela dei legittimi interessi dei titolari dei diritti di proprieta' intellettuale.
Accordo-art. 160
ARTICOLO 160 Esaurimento Le Parti sono libere di stabilire il proprio regime di esaurimento dei diritti di proprieta' intellettuale, fatte salve le disposizioni dell'accordo TRIPS.
Accordo-art. 161
ARTICOLO 161 Protezione concessa Le Parti osservano: a) gli articoli da 1 a 22 della convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (1961) (di seguito "convenzione di Roma"); b) gli articoli da 1 a 18 della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (1886, modificata da ultimo nel 1979) (di seguito "convenzione di Berna"); c) gli articoli da 1 a 14 del trattato dell'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale (di seguito "OMPI") sul diritto d'autore (1996) (di seguito "WCT"); e d) gli articoli da 1 a 23 del trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (1996).
Accordo-art. 162
ARTICOLO 162 Durata dei diritti d'autore 1. I diritti d'autore di opere letterarie e artistiche ai sensi dell'articolo 2 della convenzione di Berna durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte indipendentemente dal momento in cui l'opera e' stata resa lecitamente accessibile al pubblico. 2. Se il diritto d'autore appartiene congiuntamente ai coautori di un'opera il periodo di cui al paragrafo 1 decorre dalla morte del coautore che muore per ultimo. 3. Per le opere anonime o pseudonime la durata della protezione termina settant'anni dopo che l'opera e' stata resa lecitamente accessibile al pubblico. Tuttavia, quando lo pseudonimo assunto dall'autore non lascia alcun dubbio sulla sua identita', ovvero se l'autore rivela la propria identita' durante il termine indicato nella prima frase, la durata di protezione e' quella prevista nel paragrafo 1. 4. Per le opere pubblicate in volumi, parti, fascicoli, numeri o episodi, il cui termine di protezione decorre dal momento in cui l'opera e' stata lecitamente resa accessibile al pubblico, il termine della protezione decorre separatamente per ogni singolo elemento. 5. La protezione cessa di essere attribuita alle opere la cui durata di protezione non e' calcolata a partire dalla morte dell'autore o degli autori e che non sono state rese lecitamente accessibili al pubblico entro settant'anni dalla loro creazione.
Accordo-art. 163
ARTICOLO 163 Durata della protezione delle opere cinematografiche o audiovisive 1. Si considera come autore o uno degli autori il regista principale di un'opera cinematografica o audiovisiva. Le Parti hanno la facolta' di riconoscere altri coautori. 2. La durata di protezione di un'opera cinematografica o audiovisiva scade decorsi non prima di settant'anni dalla morte dell'ultima persona sopravvissuta fra un gruppo di determinate persone, a prescindere dal fatto che esse siano o meno riconosciute quali coautori: In questo gruppo dovrebbero rientrare come minimo il regista principale, l'autore della sceneggiatura, l'autore del dialogo e il compositore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica o audiovisiva.
Accordo-art. 164
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)