LEGGE 29 settembre 2015, n. 169

Type Legge
Publication 2015-09-29
Ultimo aggiornamento 2018-01-13
State In force
Source Normattiva
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ARTICOLO 78 Diritti e oneri Le Parti vietano i diritti amministrativi di effetto equivalente ai dazi e agli oneri all'importazione o all'esportazione. Per quanto riguarda i diritti e gli oneri di qualsivoglia natura istituiti dalle autorita' doganali di ciascuna delle Parti, compresi i diritti e gli oneri per le funzioni svolte da un'altra istituzione a nome delle citate autorita', applicati o connessi all'importazione o all'esportazione e fatti salvi i pertinenti articoli del capo 1 (Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci) del titolo IV del presente accordo, le Parti convengono quanto segue: a) i diritti e gli oneri possono essere imposti solo per i servizi forniti al di fuori degli orari stabiliti e in luoghi diversi da quelli indicati nei regolamenti doganali, su richiesta del dichiarante, per l'importazione o l'esportazione in questione o per le formalita' necessarie per tale importazione o esportazione; b) i diritti e gli oneri non superano il costo del servizio fornito; c) i diritti e gli oneri non sono calcolati su una base ad valorem; d) le informazioni sui diritti e sugli oneri sono pubblicate e comprendono la ragione dell'imposizione di un diritto o di un onere per il servizio fornito, l'autorita' responsabile, l'indicazione dei diritti e degli oneri che saranno applicati e i tempi e le modalita' di pagamento. Le informazioni sui diritti e sugli oneri sono pubblicate tramite una fonte ufficialmente designata e, se possibile, su un sito web ufficiale; e) i diritti o gli oneri nuovi o modificati non sono imposti finche' le relative informazioni non siano pubblicate e rese facilmente accessibili.

Accordo-art. 79

ARTICOLO 79 Valutazione in dogana 1. La valutazione in dogana delle merci oggetto di scambi tra le Parti e' disciplinato dall'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII del GATT 1994, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC, comprese le successive modificazioni. Le sue disposizioni sono integrate nel presente accordo e ne fanno parte. Non sono utilizzati i valori in dogana minimi. 2. Le Parti cooperano al fine di pervenire a un'impostazione comune su questioni riguardanti la valutazione in dogana.

Accordo-art. 80

ARTICOLO 80 Cooperazione doganale Le Parti rafforzano la cooperazione al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi del presente capo, mantenendo un equilibrio ragionevole tra semplificazione e facilitazione, da una parte, e controllo efficace e sicurezza, dall'altra. A tal fine le Parti utilizzano, se del caso, come strumento di riferimento i Customs Blueprints della Commissione europea. Per garantire il rispetto delle disposizioni del presente capo, le Parti: a) si scambiano informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali; b) adottano iniziative congiunte relative alle procedure di importazione, esportazione e transito, e collaborano al fine di garantire la prestazione di un servizio efficace alla comunita' imprenditoriale; c) collaborano all'automazione delle procedure doganali e delle altre procedure commerciali; d) si scambiano, se del caso, le informazioni e i dati pertinenti, nel rispetto della riservatezza dei dati sensibili e della protezione dei dati personali; e) si scambiano informazioni e/o avviano consultazioni per definire, ove possibile, posizioni comuni nelle organizzazioni internazionali che si occupano di dogane, quali l'OMC, l'OMD, l'ONU, la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo e la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite; f) collaborano alla pianificazione e alla prestazione dell'assistenza tecnica, in particolare per agevolare le riforme doganali e di facilitazione degli scambi commerciali, nel rispetto delle disposizioni pertinenti del presente accordo; g) si scambiano le migliori pratiche in materia di operazioni doganali, concentrandosi in particolare sulla tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, soprattutto in relazione ai prodotti contraffatti; h) promuovono il coordinamento tra tutte le autorita' di frontiera, a livello nazionale e transfrontaliero, al fine di agevolare l'attraversamento delle frontiere e rafforzare i controlli, prendendo in considerazione i controlli di frontiera congiunti ove cio' sia opportuno e fattibile; i) riconoscono reciprocamente, se del caso e se opportuno, gli operatori autorizzati e i controlli doganali. Il campo di applicazione di tale cooperazione, la sua attuazione e le modalita' pratiche sono decise dal sottocomitato doganale di cui all'articolo 83 del presente accordo.

Accordo-art. 81

ARTICOLO 81 Assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale Fermo restando l'articolo 80 del presente accordo, le amministrazioni delle Parti si prestano assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale in base alle disposizioni del protocollo II del presente accordo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.

Accordo-art. 82

ARTICOLO 82 Assistenza tecnica e sviluppo delle capacita' Le Parti collaborano, in termini di assistenza tecnica e di sviluppo delle capacita', all'attuazione delle riforme doganali e di facilitazione degli scambi commerciali.

Accordo-art. 83

ARTICOLO 83 Sottocomitato doganale E' istituito il sottocomitato doganale, che riferisce delle sue attivita' al comitato di associazione nella formazione descritta all'articolo 465, paragrafo 4, del presente accordo. I compiti del sottocomitato doganale comprendono consultazioni periodiche e il controllo dell'attuazione e dell'amministrazione del presente capo, anche per quanto riguarda la cooperazione doganale, la cooperazione e la gestione transfrontaliera delle dogane, l'assistenza tecnica, le regole di origine, la facilitazione degli scambi e l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale. Il sottocomitato doganale: a) provvede al corretto funzionamento del presente capo e dei protocolli 1 e 2 del presente accordo; b) decide le misure e le modalita' pratiche di attuazione del presente capo e dei protocolli 1 e 2 del presente accordo, anche per quanto riguarda lo scambio di informazioni e di dati, il riconoscimento reciproco dei controlli doganali e i programmi di partenariato commerciale, nonche' i vantaggi reciprocamente concordati; c) procede a uno scambio di opinioni su questioni di comune interesse, tra cui le misure future e le relative risorse; d) formula raccomandazioni, se del caso; e e) adotta il proprio regolamento interno.

Accordo-art. 84

ARTICOLO 84 Ravvicinamento della legislazione doganale Il graduale ravvicinamento alla legislazione doganale dell'UE di cui alle norme dell'UE e internazionali avviene nei modi indicati nell'allegato XV del presente accordo.

Accordo-art. 85

ARTICOLO 85 Obiettivo, campo di applicazione e settori interessati 1. Le Parti, nel riaffermare i rispettivi diritti e obblighi derivanti dall'accordo OMC, stabiliscono le disposizioni necessarie per la progressiva e reciproca liberalizzazione dello stabilimento e degli scambi di servizi e per la cooperazione in materia di commercio elettronico. 2. Gli appalti pubblici sono disciplinati dal titolo IV, capo 8 (Appalti pubblici), del presente accordo e nessuna disposizione del presente capo puo' essere interpretata come istitutiva di obblighi in materia di appalti pubblici. 3. Le sovvenzioni sono disciplinate dal titolo IV, capo 10 (Concorrenza), del presente accordo e le disposizioni del presente capo non si applicano alle sovvenzioni concesse dalle Parti. 4. Le Parti conservano il diritto di legiferare e di adottare nuove disposizioni regolamentari dirette al conseguimento di legittimi obiettivi politici, a condizione che siano compatibili con il presente capo. 5. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una delle Parti ne' alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente. Fatte salve le disposizioni sulla circolazione delle persone di cui al titolo III (Giustizia, liberta' e sicurezza) del presente accordo, nessuna disposizione del presente capo osta a che una Parte applichi misure per regolamentare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nel suo territorio, ivi comprese le misure necessarie per tutelare l'integrita' delle persone fisiche e garantirne il regolare attraversamento dei propri confini, purche' tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti a una qualsiasi delle Parti dalle condizioni stabilite dal presente capo1 . ----------- 1 Il semplice fatto di esigere un visto per le persone fisiche di determinati paesi e non per quelle di altri paesi non e' considerato tale da annullare o compromettere i vantaggi stabiliti dall'accordo.

Accordo-art. 86

ARTICOLO 86 Definizioni Ai fini del presente capo si intende per: 1. "misura": qualsiasi misura adottata da una Parte sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, azione amministrativa o sotto qualsiasi altra forma; 2. "misure adottate o mantenute in vigore da una Parte": le misure prese da: a) amministrazioni e autorita' centrali, regionali o locali; e b) organismi non governativi nell'esercizio di poteri loro delegati da amministrazioni o autorita' centrali, regionali o locali; 3. "persona fisica di una Parte": un cittadino di uno Stato membro dell'UE o un cittadino dell'Ucraina, secondo i rispettivi ordinamenti; 4. "persona giuridica": qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma della legislazione applicabile, con o senza scopo di lucro, di proprieta' di privati o dello Stato, comprese societa' per azioni, trust, societa' di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni; 5. "persona giuridica della Parte UE" o "persona giuridica ucraina": una persona giuridica costituita rispettivamente secondo la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dell'Ucraina, che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attivita' rispettivamente nel territorio cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nel territorio dell'Ucraina. La persona giuridica che abbia solo la sede sociale o l'amministrazione centrale rispettivamente nel territorio cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nel territorio dell'Ucraina e' considerata una persona giuridica della Parte UE o dell'Ucraina solo se le sue attivita' siano collegate in modo effettivo e continuativo all'economia della Parte UE o dell'Ucraina. 6. Fermo restando il paragrafo che precede, le disposizioni del presente accordo si applicano anche alle compagnie di navigazione stabilite al di fuori della Parte UE o dell'Ucraina e controllate rispettivamente da cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o dell'Ucraina, a condizione che le loro navi siano registrate in tale Stato membro o in Ucraina in conformita' alla rispettiva legislazione e battano bandiera di uno Stato membro o dell'Ucraina; 7. "controllata di una persona giuridica di una Parte": una persona giuridica effettivamente controllata da un'altra persona giuridica di tale Parte1 ; 8. "succursale di una persona giuridica": una sede di attivita' priva di personalita' giuridica che: a) presenta un carattere di stabilita', quale la sede secondaria di una societa' madre; b) dispone di una propria gestione; e c) dispone delle strutture necessarie per negoziare con terzi cosicche' questi ultimi, pur sapendo che se necessario vi sara' un rapporto giuridico con la societa' madre la cui sede sociale e' all'estero, non devono trattare direttamente con detta societa' madre ma possono concludere operazioni commerciali presso la sede di attivita' che ne costituisce la sede secondaria; 9. "stabilimento": a) per quanto riguarda le persone giuridiche della Parte UE o dell'Ucraina, il diritto di intraprendere e svolgere attivita' economiche attraverso la costituzione o l'acquisizione di una persona giuridica e/o il diritto di creare una succursale o un ufficio di rappresentanza rispettivamente in Ucraina o nella Parte UE; b) per quanto riguarda le persone fisiche, il diritto di persone fisiche della Parte UE o dell'Ucraina di intraprendere e svolgere attivita' economiche in qualita' di lavoratori autonomi e di costituire imprese, in particolare societa', su cui esercitano di fatto il controllo; 10. "investitore": una persona fisica o giuridica di una Parte che intenda esercitare o eserciti un'attivita' economica per mezzo di uno stabilimento; 11. "attivita' economiche": le attivita' di tipo industriale, commerciale, professionale e artigianale, escluse le attivita' svolte nell'esercizio dei pubblici poteri; 12. "attivita'": l'esercizio di attivita' economiche; 13. "servizi": qualsiasi servizio in qualsiasi settore, ad esclusione dei servizi forniti nell'esercizio dei pubblici poteri; 14. "servizi e altre attivita' prestati nell'esercizio dei pubblici poteri": servizi o attivita' che non sono prestati su base commerciale, ne' in concorrenza con uno o piu' operatori economici; 15. "prestazione transfrontaliera di servizi": la prestazione di servizi: a) dal territorio di una Parte verso il territorio dell'altra Parte; b) nel territorio di una Parte a un consumatore di servizi dell'altra Parte; 16. "prestatore di servizi di una Parte": qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte che intenda prestare o presti un servizio, anche per mezzo di uno stabilimento; 17. "personale chiave": le persone fisiche - alle dipendenze di una persona giuridica di una delle Parti che non sia un'organizzazione senza scopo di lucro - responsabili della creazione o del controllo, dell'amministrazione e del funzionamento appropriati di uno stabilimento. Il "personale chiave" comprende i visitatori per motivi professionali responsabili della creazione di uno stabilimento e il personale trasferito all'interno di una societa': a) "visitatori per motivi professionali": le persone fisiche che svolgono funzioni superiori e sono responsabili della creazione di uno stabilimento. Non effettuano transazioni dirette con il pubblico e non ricevono compensi da fonti ubicate nella Parte ospitante; b) "personale trasferito all'interno di una societa'": le persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una Parte o ne sono socie (non come azionisti di maggioranza) da almeno un anno e che sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento nel territorio dell'altra Parte. Le persone fisiche interessate devono appartenere a una delle seguenti categorie: i) dirigenti: dipendenti di una persona giuridica preposte direttamente alla direzione dello stabilimento sotto la direzione o la supervisione generale, principalmente, del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della societa' o di soggetti ad essi equiparabili, in particolare coloro che: - dirigono lo stabilimento oppure un suo dipartimento o una sua sottodivisione; - svolgono compiti di supervisione e controllo dell'attivita' di altri dipendenti con mansioni ispettive, professionali o gestionali; - hanno il potere di procedere personalmente all'assunzione e al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti o di effettuare altri interventi relativi al personale. ii) personale specializzato: dipendenti di una persona giuridica in possesso di conoscenze non comuni indispensabili in rapporto alla produzione, alle attrezzature di ricerca, alle tecnologie o alla gestione dello stabilimento. Nella valutazione di tali conoscenze si terra' conto non solo delle conoscenze relative specificamente allo stabilimento, ma anche dell'eventuale possesso di una qualifica elevata per un tipo di lavoro o di attivita' che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza a un albo professionale; 18. "laureati in tirocinio": le persone fisiche di una Parte che sono alle dipendenze di una persona giuridica di tale Parte da almeno un anno, possiedono un titolo di studio universitario e sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento nel territorio dell'altra Parte, ai fini dello sviluppo professionale o per acquisire una formazione in tecniche o metodi d'impresa2 ; 19. "venditori di servizi alle imprese": le persone fisiche rappresentanti di un prestatore di servizi di una Parte, che chiedono l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio dell'altra Parte per trattare la vendita di servizi o concludere accordi sulla vendita di servizi per conto di tale prestatore di servizi. Non effettuano vendite dirette al pubblico e non ricevono compensi da fonti ubicate nella Parte ospitante; 20. "prestatori di servizi contrattuali": le persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una Parte la quale non dispone di uno stabilimento nel territorio dell'altra Parte e ha concluso con un consumatore finale di quest'ultima Parte un contratto in buona fede3 per una prestazione di servizi che richiede la presenza temporanea di suoi dipendenti nel territorio di tale Parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi; 21. "professionisti indipendenti": le persone fisiche che prestano un servizio e sono stabilite in qualita' di lavoratori autonomi nel territorio di una Parte, non dispongono di uno stabilimento nel territorio dell'altra Parte e hanno concluso con un consumatore finale di quest'ultima Parte un contratto in buona fede4 per una prestazione di servizi che richiede la loro presenza temporanea in quest'ultima Parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi. ------------- 1 Una persona giuridica e' controllata da un'altra persona giuridica se quest'ultima ha il potere di nominare la maggioranza degli amministratori della prima o comunque dirigerne legalmente l'operato. 2 Allo stabilimento ospitante puo' essere richiesto di presentare, per approvazione preventiva, un programma di formazione della durata del soggiorno, che ne dimostri la finalita' formativa. Le autorita' competenti possono richiedere che la formazione sia collegata al titolo di studio universitario di cui l'interessato e' titolare. 3 Il contratto di prestazione di servizi deve essere conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e alle condizioni giuridiche della Parte in cui il contratto viene eseguito. 4 Il contratto di prestazione di servizi deve essere conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e alle prescrizioni giuridiche della Parte in cui il contratto viene eseguito.

Accordo-art. 87

ARTICOLO 87 Campo di applicazione La presente sezione si applica alle misure adottate o mantenute in vigore dalle Parti aventi incidenza sullo stabilimento1 in relazione a tutti i settori di attivita' economica, tranne: a) l'estrazione, la fabbricazione e la lavorazione2 di materiali nucleari; b) la produzione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico; c) i servizi audiovisivi; d) il cabotaggio marittimo nazionale3 ; e e) i servizi di trasporto aereo nazionale e intemazionale4 , con voli di linea o non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi: i) i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio; ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo; iii) i sistemi telematici di prenotazione (di seguito "CRS"); iv) i servizi di assistenza a terra; v) i servizi di gestione degli aeroporti. ----------- 1 Le disposizioni del presente capo non si applicano alla protezione degli investimenti diversa dal trattamento derivante dall'articolo 88 (Trattamento nazionale), comprese le procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato. 2 Resta inteso che la lavorazione di materiali nucleari comprende tutte le attivita' del codice 2330 della classificazione UN ISIC Rev.3.1. 3 Fatto salvo l'ambito delle attivita' che possono rientrare nella definizione di "cabotaggio" a norma del diritto nazionale pertinente, il cabotaggio nazionale a norma del presente capo comprende il trasporto di passeggeri o merci tra un porto o un luogo situato in Ucraina o in uno Stato membro dell'Unione europea e un altro porto o luogo situato nella stessa Ucraina o nello stesso Stato membro dell'Unione europea, anche nella sua piattaforma continentale, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonche' il traffico proveniente da un porto o da un luogo situato in Ucraina o in uno Stato membro dell'Unione europea e destinato allo stesso porto o luogo. 4 Le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei sono oggetto dell'accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina sull'istituzione di uno Spazio aereo comune.

Accordo-art. 88

ARTICOLO 88 Trattamento nazionale e trattamento della nazione piu' favorita 1. Fatte salve le riserve di cui all'allegato XVI-D del presente accordo, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Ucraina concede: i) per lo stabilimento di controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche della Parte UE, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie persone giuridiche, alle proprie succursali e ai propri uffici di rappresentanza o, se migliore, alle persone giuridiche, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di paesi terzi; ii) per le attivita' di controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche della Parte UE stabilite in Ucraina, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie persone giuridiche, alle proprie succursali e ai propri uffici di rappresentanza o, se migliore, alle persone giuridiche, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di paesi terzi1 . 2. Fatte salve le riserve di cui all'allegato XVI-A del presente accordo, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Parte UE concede: i) per lo stabilimento di controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche dell'Ucraina, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dalla Parte UE alle proprie persone giuridiche, alle proprie succursali e ai propri uffici di rappresentanza o, se migliore, alle persone giuridiche, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di paesi terzi; ii) per le attivita' di controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche dell'Ucraina stabilite nella Parte UE, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie persone giuridiche, alle proprie succursali e ai propri uffici di rappresentanza o, se migliore, alle persone giuridiche, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di paesi terzi2 . 3. Fatte salve le riserve degli allegati XVI-A e XVI-D del presente accordo, le Parti non adottano nuove disposizioni regolamentari o misure che introducano discriminazioni, rispetto a loro persone giuridiche, per quanto riguarda lo stabilimento di persone giuridiche della Parte UE o dell'Ucraina nel loro territorio o loro attivita' successive allo stabilimento. ----------- 1 Questo obbligo non si applica alla protezione degli investimenti, comprese le procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato, quale disciplinata da altri accordi e non contemplata dal presente capo. 2 Questo obbligo non si applica alla protezione degli investimenti, comprese le procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato, quale disciplinata da altri accordi e non contemplata dal presente capo.

Accordo-art. 89

ARTICOLO 89 Riesame 1. In vista della progressiva liberalizzazione delle condizioni di stabilimento, le Parti riesaminano, con cadenza periodica, il quadro giuridico che disciplina lo stabilimento1 e il relativo contesto, coerentemente con gli impegni assunti nel quadro di accordi internazionali. 2. Nell'ambito del riesame di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le Parti valutano gli ostacoli allo stabilimento che sono stati incontrati e avviano negoziati al fine di superarli, allo scopo di approfondire le disposizioni del presente capo e di includervi la protezione degli investimenti e le procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato. -------------- 1 Costituito dal presente capo e dagli allegati XVI-A e XVI-D.

Accordo-art. 90

ARTICOLO 90 Altri accordi Nessuna disposizione del presente capo va interpretata come limitativa dei diritti degli investitori delle Parti di usufruire del trattamento piu' favorevole eventualmente previsto da accordi internazionali vigenti o futuri in materia di investimenti di cui siano parti uno Stato membro dell'Unione europea e l'Ucraina.

Accordo-art. 91

ARTICOLO 91 Trattamento delle succursali e degli uffici di rappresentanza 1. Le disposizioni dell'articolo 88 del presente accordo non precludono l'applicazione ad opera di una Parte di norme particolari relative allo stabilimento e all'attivita' nel suo territorio di succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche dell'altra Parte non registrate nel suo territorio, che siano giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra tali succursali e uffici di rappresentanza e le succursali e gli uffici di rappresentanza di societa' registrate nel suo territorio o, per quanto riguarda i servizi finanziari, da motivi prudenziali. 2. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in ragione di tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per motivi prudenziali.

Accordo-art. 92

ARTICOLO 92 Campo di applicazione La presente sezione si applica alle misure delle Parti aventi incidenza sulla prestazione transfrontaliera di servizi in tutti i settori, tranne: a) i servizi audiovisivi1 ; b) il cabotaggio marittimo nazionale2 ; e c) i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale3 , con voli di linea o non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi: i) i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio; ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo; iii) i sistemi telematici di prenotazione; iv) i servizi di assistenza a terra; v) i servizi di gestione degli aeroporti. ----------- 1 L'esclusione dei servizi audiovisivi dal campo di applicazione del presente capo lascia impregiudicata la cooperazione in materia di audiovisivi a norma del titolo V (Cooperazione economica e settoriale) del presente accordo. vo l'ambito delle attivita' che possono rientrare nella definizione di "cabotaggio" a norma del diritto nazionale pertinente, il cabotaggio nazionale a norma del presente capo comprende il trasporto di passeggeri o merci tra un porto o un luogo situato in Ucraina o in uno Stato membro dell'Unione europea e un altro porto o luogo situato nella stessa Ucraina o nello stesso Stato membro dell'Unione europea, anche nella sua piattaforma continentale, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonche' il traffico proveniente da un porto o da un luogo situato in Ucraina o in uno Stato membro dell'Unione europea e destinato allo stesso porto o luogo. 3 Le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei sono oggetto dell'accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina sull'istituzione di uno Spazio aereo comune.

Accordo-art. 93

ARTICOLO 93 Accesso al mercato 1. Per quanto riguarda l'accesso al mercato mediante la prestazione transfrontaliera di servizi, ciascuna delle Parti riserva ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto negli impegni specifici di cui agli allegati XVI-B e XVI-E del presente accordo. 2. Salvo diversa disposizione contenuta negli allegati XVI-B e XVI-E del presente accordo, nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, le Parti si astengono dal mantenere in vigore o dall'adottare - a livello regionale o per l'intero territorio - le seguenti misure: a) limitazioni del numero di prestatori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessita' economica; b) limitazioni del valore complessivo delle transazioni o delle attivita' patrimoniali nel settore dei servizi, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessita' economica; c) limitazioni del numero complessivo di imprese di servizi o della produzione totale di servizi, espresse in termini di unita' numeriche definite, sotto forma di contingenti o di una verifica della necessita' economica.

Accordo-art. 94

ARTICOLO 94 Trattamento nazionale 1. Nei settori per i quali gli allegati XVI-B e XVI-E del presente accordo contengono impegni in materia di accesso al mercato e fatte salve le condizioni e le restrizioni in essi precisate, ciascuna delle Parti concede ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte, in relazione alle misure aventi incidenza sulla prestazione transfrontaliera di servizi, un trattamento non meno favorevole di quello riservato al proprio servizio simile e ai relativi prestatori. 2. Una Parte puo' conformarsi all'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo riservando ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento formalmente identico a quello riservato ai propri servizi simili e ai relativi prestatori oppure un trattamento formalmente diverso. 3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso e' considerato meno favorevole qualora modifichi le condizioni della concorrenza a vantaggio dei servizi simili o dei relativi prestatori della Parte rispetto ai servizi simili o ai relativi prestatori dell'altra Parte. 4. Gli impegni specifici assunti a norma del presente articolo non sono da interpretare come tali da implicare l'obbligo per le Parti di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal fatto che i servizi o i prestatori in questione siano stranieri.

Accordo-art. 95

ARTICOLO 95 Elenchi degli impegni 1. I settori liberalizzati da ciascuna delle Parti secondo le disposizioni del presente capo e le limitazioni, per mezzo di riserve, dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte in tali settori sono specificati negli elenchi degli impegni che figurano negli allegati XVI-B e XVI-E del presente accordo. 2. Fatti salvi i diritti e gli obblighi delle Parti che derivano o potrebbero derivare dalla convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del 1989 e dalla convenzione europea sulla coproduzione cinematografica del 1992 del Consiglio d'Europa, gli elenchi degli impegni che figurano negli allegati XVI-B e XVI-E del presente accordo non comprendono impegni relativi ai servizi audiovisivi.

Accordo-art. 96

ARTICOLO 96 Riesame In vista della progressiva liberalizzazione della prestazione transfrontaliera dei servizi tra le Parti, il comitato per il commercio riesamina, con cadenza periodica, gli elenchi degli impegni di cui all'articolo 95 del presente accordo. Il riesame tiene conto dei progressi nel recepimento, nell'attuazione e nell'applicazione dell'acquis dell'UE richiamato nell'allegato XVII del presente accordo e dell'incidenza di tali progressi sull'eliminazione dei perduranti ostacoli alla prestazione transfrontaliera di servizi tra le Parti.

Accordo-art. 97

ARTICOLO 97 Campo di applicazione La presente sezione si applica alle misure delle Parti in materia di ingresso e soggiorno temporaneo1 nel loro territorio delle categorie di prestatori di servizi definiti all'articolo 86, punti da 17 a 21, del presente accordo. ----------- 1 Continuano ad applicarsi tutte le altre prescrizioni imposte dalle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti in materia di ingresso, soggiorno, lavoro e sicurezza sociale, compresi la disciplina riguardante il periodo di soggiorno, i salari minimi nonche' gli accordi salariali collettivi. Gli impegni in materia di circolazione delle persone non si applicano qualora la finalita' o l'effetto di tale circolazione sia quello di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque condizionarli.

Accordo-art. 98

ARTICOLO 98 Personale chiave 1. Una persona giuridica della Parte UE o una persona giuridica dell'Ucraina ha il diritto -conformemente alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento ospitante - di assumere o di far assumere dalle sue controllate, dalle sue succursali e dai suoi uffici di rappresentanza stabiliti, rispettivamente, nel territorio dell'Ucraina o della Parte UE, lavoratori che siano rispettivamente cittadini di Stati membri dell'Unione europea e dell'Ucraina, purche' si tratti di personale chiave ai sensi dell'articolo 86 del presente accordo, impiegato esclusivamente da tali persone giuridiche, controllate, succursali e uffici di rappresentanza. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione. L'ingresso e il soggiorno temporaneo di tali dipendenti hanno una durata massima di tre anni. 2. L'ingresso e la presenza temporanea di persone fisiche, rispettivamente, dell'Ucraina e della Parte UE, nel territorio della Parte UE o dell'Ucraina sono consentiti se si tratta di rappresentanti di persone giuridiche e di visitatori per motivi professionali ai sensi dell'articolo 86, punto 17, lettera a), del presente accordo. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, l'ingresso e il soggiorno temporaneo dei visitatori per motivi professionali hanno una durata massima di novanta giorni nell'arco di dodici mesi.

Accordo-art. 99

ARTICOLO 99 Laureati in tirocinio Una persona giuridica della Parte UE o una persona giuridica dell'Ucraina ha il diritto - conformemente alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento ospitante - di assumere o di far assumere dalle sue controllate, dalle sue succursali e dai suoi uffici di rappresentanza stabiliti, rispettivamente, nel territorio dell'Ucraina o della Parte UE, laureati in tirocinio che siano rispettivamente cittadini di Stati membri dell'Unione europea e dell'Ucraina, purche' essi siano impiegati esclusivamente da tali persone giuridiche, succursali, controllate e uffici di rappresentanza. L'ingresso e il soggiorno temporaneo dei laureati in tirocinio hanno una durata massima di un anno.

Accordo-art. 100

ARTICOLO 100 Venditori di servizi alle imprese Ciascuna delle Parti consente l'ingresso e il soggiorno temporanei dei venditori di servizi alle imprese per un periodo massimo di novanta giorni nell'arco di dodici mesi.

Accordo-art. 101

ARTICOLO 101 Prestatori di servizi contrattuali 1. Le Parti confermano i rispettivi obblighi derivanti dai loro impegni - a norma dell'accordo generale sugli scambi di servizi del 1994 (di seguito "GATS") - in materia di ingresso e soggiorno temporaneo dei prestatori di servizi contrattuali. 2. Per ciascuno dei settori elencati di seguito, ciascuna delle Parti consente la prestazione di servizi nel suo territorio ad opera di prestatori di servizi contrattuali dell'altra Parte alle condizioni precisate nel paragrafo 3 del presente articolo e negli allegati XVI-C e XVI-F del presente accordo concernenti le riserve relative ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti: a) servizi legali b) servizi di contabilita' e tenuta dei libri contabili c) servizi di consulenza fiscale d) servizi architettonici, urbanistici e paesaggistici e) servizi d'ingegneria e servizi d'ingegneria integrati f) servizi informatici e affini g) servizi di ricerca e sviluppo h) pubblicita' i) servizi di consulenza gestionale j) servizi affini alla consulenza gestionale k) servizi tecnici di prova e di analisi l) servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica m) manutenzione e riparazione di attrezzature nel quadro di contratti di servizi post-vendita o post-locazione n) servizi di traduzione o) servizi di ricognizione sul campo p) servizi ambientali q) servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici r) servizi di intrattenimento. 3. Gli impegni assunti dalle Parti sono soggetti alle seguenti condizioni: a) le persone fisiche devono prestare un servizio su base temporanea in qualita' di dipendenti di una persona giuridica che si e' aggiudicata un contratto di servizi per un periodo non superiore a dodici mesi; b) le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra Parte devono avere gia' offerto tali servizi, in qualita' di dipendenti della persona giuridica che li presta, almeno nel corso dell'anno immediatamente precedente la presentazione della domanda di ingresso nell'altra Parte. Inoltre, alla data di presentazione di tale domanda, le persone fisiche in questione devono possedere un'esperienza professionale almeno triennale1 nel settore di attivita' oggetto del contratto; c) le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra Parte devono possedere: i) un titolo di studio universitario o una qualifica che attesti conoscenze di livello equivalente2 ; e ii) le qualifiche professionali eventualmente richieste per l'esercizio di un'attivita' a norma delle disposizioni legislative e regolamentari o delle condizioni giuridiche della Parte in cui avviene la prestazione del servizio; d) le persone fisiche non ricevono, per la prestazione dei servizi nel territorio dell'altra Parte, altri compensi oltre a quelli loro erogati dalla persona giuridica che le ha alle sue dipendenze; e) l'ingresso e il soggiorno temporaneo delle persone fisiche nel territorio della Parte interessata sono limitati a un periodo complessivo non superiore a sei mesi - venticinque settimane nel caso del Lussemburgo - nell'arco di dodici mesi oppure alla durata del contratto, se inferiore; f) l'accesso accordato a norma del presente articolo riguarda unicamente il servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di utilizzare il titolo professionale della Parte in cui il servizio e' prestato; g) il numero delle persone oggetto del contratto di servizi non deve superare quello necessario all'esecuzione del contratto, come eventualmente previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari o dalle condizioni giuridiche della Parte in cui il servizio viene prestato; h) altre limitazioni discriminatorie, riguardanti anche il numero delle persone fisiche sotto forma di verifica della necessita' economica, quali specificate negli allegati XVI-C e XVI-F del presente accordo concernenti le riserve relative ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti. ------------ 1 Conseguita dopo il raggiungimento della maggiore eta'. 2 Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati ottenuti nel territorio della Parte in cui il servizio viene prestato, quest'ultima ha la facolta' di valutarne l'equivalenza con un titolo di studio universitario richiesto nel suo territorio.

Accordo-art. 102

ARTICOLO 102 Professionisti indipendenti 1. Le Parti confermano i rispettivi obblighi derivanti dai loro impegni a norma del GATS in materia di ingresso e soggiorno temporaneo dei professionisti indipendenti. 2. Per ciascuno dei settori elencati di seguito, le Parti consentono la prestazione di servizi nel loro territorio ad opera di professionisti indipendenti dell'altra Parte alle condizioni precisate nel paragrafo 3 del presente articolo e negli allegati XVI-C e XVI-F del presente accordo concernenti le riserve relative ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti: a) servizi legali b) servizi architettonici, urbanistici e paesaggistici c) servizi d'ingegneria e servizi d'ingegneria integrati d) servizi informatici e affini e) servizi di consulenza gestionale e affini f) servizi di traduzione. 3. Gli impegni assunti dalle Parti sono soggetti alle seguenti condizioni: a) le persone fisiche devono prestare un servizio su base temporanea in qualita' di lavoratori autonomi stabiliti nell'altra Parte e devono essersi aggiudicate un contratto di servizi per un periodo non superiore a dodici mesi; b) le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra Parte devono possedere, alla data di presentazione della domanda di ingresso nell'altra Parte, un'esperienza professionale di almeno sei anni nel settore di attivita' oggetto del contratto; c) le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra Parte devono possedere: i) un titolo di studio universitario o una qualifica che attesti conoscenze di livello equivalente1 ; e ii) le qualifiche professionali necessarie per l'esercizio di un'attivita' a norma delle disposizioni legislative e regolamentari o delle condizioni giuridiche della Parte in cui avviene la prestazione del servizio; d) l'ingresso e il soggiorno temporaneo delle persone fisiche nel territorio della Parte interessata sono limitati a un periodo complessivo non superiore a sei mesi - venticinque settimane nel caso del Lussemburgo - nell'arco di dodici mesi oppure alla durata del contratto, se inferiore; e) l'accesso accordato a norma del presente articolo riguarda unicamente il servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di utilizzare il titolo professionale della Parte in cui il servizio e' prestato; f) altre limitazioni discriminatorie, riguardanti anche il numero delle persone fisiche sotto forma di verifica della necessita' economica, quali specificate negli allegati XVI-C e XVI-F del presente accordo concernenti le riserve relative ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti. --------------- 1 Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati ottenuti nel territorio della Parte in cui il servizio viene prestato, quest'ultima ha la facolta' di valutarne l'equivalenza con un titolo di studio universitario richiesto nel suo territorio.

Accordo-art. 103

ARTICOLO 103 Campo di applicazione e definizioni 1. Le norme che seguono si applicano alle misure delle Parti in materia di rilascio di una licenza che incidono: a) sulla prestazione transfrontaliera di servizi; b) sullo stabilimento nel loro territorio delle persone giuridiche e fisiche definite all'articolo 86 del presente accordo, oppure c) sul soggiorno temporaneo nel loro territorio delle persone fisiche definite all'articolo 86, punti da 17 a 21, del presente accordo. 2. Per quanto concerne la prestazione transfrontaliera di servizi, queste norme si applicano solo ai settori per i quali la Parte abbia assunto impegni specifici ed entro i limiti di applicazione di tali impegni specifici. Per quanto concerne lo stabilimento, queste norme non si applicano nella misura in cui, per i settori interessati, sia formulata una delle riserve elencate negli allegati XVI-A e XVI-D del presente accordo. Per quanto concerne il soggiorno temporaneo delle persone fisiche, queste norme non si applicano ai settori per i quali sia formulata una delle riserve elencate negli allegati XVI-C e XVI-F del presente accordo. 3. Queste norme non si applicano alle misure che costituiscono limitazioni secondo quanto previsto dagli elenchi di cui agli articoli 88, 93 e 94 del presente accordo. 4. Ai fini della presente sezione si intende per: a) "rilascio di una licenza": la procedura che obbliga un prestatore di servizi o un investitore a rivolgersi a un'autorita' competente allo scopo di ottenere una decisione di autorizzazione alla prestazione di un servizio, anche attraverso lo stabilimento, o una decisione di autorizzazione allo stabilimento per svolgere un'attivita' economica diversa dai servizi, compresa una decisione di modifica o rinnovo di tale autorizzazione; b) "autorita' competente": le amministrazioni e le autorita' centrali, regionali o locali, come pure gli organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da tali amministrazioni e autorita', che adottano una decisione relativa al rilascio di una licenza. c) "procedure di rilascio di una licenza": le procedure da seguire nell'ambito del rilascio di una licenza.

Accordo-art. 104

ARTICOLO 104 Condizioni di rilascio di una licenza 1. Il rilascio di una licenza si basa su criteri tali da impedire alle autorita' competenti di esercitare il potere di valutazione in modo arbitrario. 2. I criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono essere: a) commisurati a un legittimo obiettivo di politica pubblica; b) chiari e inequivocabili; c) oggettivi; d) prestabiliti; e) resi pubblici preventivamente; f) trasparenti e accessibili. 3. La licenza e' rilasciata non appena da un adeguato esame risulti che sono soddisfatte le condizioni stabilite per ottenere la licenza. 4. L'articolo 286 del presente accordo si applica alle disposizioni del presente capo. 5. Qualora il numero di licenze disponibili per una determinata attivita' sia limitato per via della scarsita' delle risorse naturali o delle capacita' tecniche utilizzabili, le Parti applicano una procedura di selezione dei candidati che garantisca piena imparzialita' e trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicita' dell'apertura, dello svolgimento e del completamento della procedura. 6. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, le Parti possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di legittimi obiettivi di politica pubblica, quali la salute, la sicurezza, la protezione dell'ambiente e la salvaguardia del patrimonio culturale.

Accordo-art. 105

ARTICOLO 105 Procedure di rilascio di una licenza 1. Le procedure e le formalita' di rilascio di una licenza devono essere chiare, essere rese pubbliche preventivamente ed essere tali da garantire ai richiedenti un trattamento obiettivo e imparziale della loro domanda. 2. Le procedure e le formalita' di rilascio di una licenza sono quanto piu' possibile semplici e non complicano o ritardano indebitamente la prestazione del servizio. Gli eventuali diritti di licenza1 a carico dei richiedenti, in ragione della domanda, devono essere ragionevoli e commisurati ai costi delle procedure di rilascio di una licenza. 3. Le procedure e le formalita' di rilascio di una licenza sono tali da garantire ai richiedenti il trattamento della domanda entro un termine di risposta ragionevole e reso pubblico preventivamente. Il termine decorre solo dal momento in cui le autorita' competenti abbiano ricevuto tutta la documentazione. Qualora la complessita' della questione lo giustifichi, il termine puo' essere prorogato una volta dall'autorita' competente per un periodo ragionevole. La proroga e la sua durata devono essere debitamente motivate e notificate al richiedente prima della scadenza del periodo iniziale. 4. Qualora la domanda sia incompleta, il richiedente e' informato quanto prima della necessita' di presentare ulteriori documenti. In tal caso, le autorita' competenti possono sospendere il termine di cui al paragrafo 3 del presente articolo fino al ricevimento di tutta la documentazione. 5. Se una domanda di licenza e' respinta, il richiedente e' sollecitamente informato. Di norma, il richiedente che ne faccia richiesta e' informato in merito ai motivi del rigetto della domanda e dei termini per la presentazione di un ricorso. ----------- 1 I diritti di licenza non comprendono i diritti d'uso delle risorse naturali, i pagamenti dovuti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, ne' i contributi obbligatori alla fornitura del servizio universale.

Accordo-art. 106

ARTICOLO 106 Mutuo riconoscimento 1. Nessuna disposizione del presente capo osta a che una Parte faccia obbligo alle persone fisiche di possedere le qualifiche necessarie e/o l'esperienza professionale prevista, per il settore di attivita' interessato, nel territorio in cui il servizio viene prestato. 2. Le Parti invitano gli organismi professionali competenti nei rispettivi territori a presentare al comitato per il commercio raccomandazioni sul mutuo riconoscimento, onde consentire agli investitori e ai prestatori di servizi di soddisfare, in tutto o in parte, i criteri applicati da ciascuna delle Parti in materia di autorizzazione, rilascio di licenze, attivita' e certificazione degli investitori e dei prestatori di servizi, in particolare di quelli professionali. 3. Il comitato per il commercio, non appena ricevuta una delle raccomandazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la esamina entro un periodo di tempo ragionevole per valutarne la compatibilita' con il presente accordo. 4. Qualora, secondo la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo, una delle raccomandazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo sia stata giudicata compatibile con il presente accordo e il livello di corrispondenza tra le disposizioni regolamentari pertinenti delle Parti risulti sufficiente, le Parti negoziano, tramite le autorita' competenti, un accordo di mutuo riconoscimento dei requisiti, delle qualifiche, delle licenze e delle altre disposizioni regolamentari al fine di dare attuazione alla raccomandazione. 5. Gli accordi di questo tipo devono essere conformi alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC, in particolare all'articolo VII del GATS.

Accordo-art. 107

ARTICOLO 107 Trasparenza e divulgazione di informazioni riservate 1. Ciascuna delle Parti risponde sollecitamente a ogni richiesta di informazioni specifiche dell'altra Parte concernente sue misure di applicazione generale o accordi internazionali che attengano al presente accordo o incidano sul medesimo. Ciascuna delle Parti istituisce inoltre uno o piu' centri di informazione chiamati a fornire informazioni specifiche su tutte queste questioni agli investitori o ai prestatori di servizi dell'altra Parte che ne facciano richiesta. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo ciascuna Parte notifica all'altra Parte i propri centri di informazione, che non devono necessariamente essere depositari delle disposizioni legislative e regolamentari. 2. Nessuna disposizione del presente accordo impone alle Parti di fornire informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, siano esse pubbliche o private.

Accordo-art. 108

ARTICOLO 108 Intesa sui servizi informatici 1. Nella misura in cui gli scambi di servizi informatici siano liberalizzati a norma delle sezioni 2, 3 e 4 del presente capo e tenuto conto del fatto che i servizi informatici e affini rendono possibile la prestazione di altri servizi mediante mezzi elettronici e non elettronici, le Parti distinguono tra servizio abilitante e servizio essenziale o di contenuti fornito elettronicamente in modo tale che il servizio essenziale o di contenuti non sia classificato come servizio informatico e affine, come definito al paragrafo 2 del presente articolo. 2. Per servizi informatici e affini si intendono i servizi quali definiti al codice 84 della CPC delle Nazioni Unite, compresi i servizi e le funzioni di base o una combinazione dei servizi di base, indipendentemente dal fatto che la loro erogazione avvenga tramite una rete come Internet. I servizi di base comprendono tutti i servizi in materia di: a) consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, testing, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, supporto, assistenza tecnica o gestione in relazione a computer o sistemi informatici, oppure b) programmi informatici, definiti come serie di istruzioni necessarie a far funzionare e comunicare i computer, oltre a consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, testing, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, adattamento, manutenzione, supporto, assistenza tecnica e gestione o uso in relazione a programmi informatici, oppure c) elaborazione dati, memorizzazione dati, hosting di dati o servizi delle banche di dati, oppure d) manutenzione e riparazione di macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer, oppure e) formazione del personale dei clienti nel campo dei programmi informatici, dei computer o dei sistemi informatici, non classificati altrove.

Accordo-art. 109

ARTICOLO 109 Campo di applicazione e definizioni 1. La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro di regolamentazione applicabile a tutti i servizi postali e di corriere liberalizzati a norma delle sezioni 2, 3 e 4 del presente capo. 2. Ai fini della presente sottosezione e delle sezioni 2, 3 e 4 del presente capo si intende per: a) "licenza": l'autorizzazione, accordata da un'autorita' di regolamentazione a un singolo fornitore, prescritta per iniziare a prestare un determinato servizio; b) "servizio universale": l'offerta di servizi postali di qualita' determinata, forniti permanentemente in tutti i punti del territorio di una Parte, a prezzi accessibili a tutti gli utenti.

Accordo-art. 110

ARTICOLO 110 Prevenzione delle pratiche anticoncorrenziali nel settore dei servizi postali e di corriere Vengono introdotte o mantenute in vigore misure appropriate volte a impedire che vengano poste o mantenute in essere pratiche anticoncorrenziali da quei fornitori che, sfruttando la loro posizione sul mercato, siano in grado, singolarmente o in gruppo, di influire sostanzialmente (in termini di prezzi e di offerta) sulle modalita' di partecipazione al mercato dei servizi postali e di corriere di cui trattasi.

Accordo-art. 111

ARTICOLO 111 Servizio universale Le Parti hanno il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intendono mantenere. Tali obblighi non vanno di per se' considerati anticoncorrenziali a condizione che siano gestiti in modo trasparente e non discriminatorio, che risultino neutrali in termini di concorrenza e non siano piu' gravosi del necessario per il tipo di servizio universale definito dalla Parte in questione.

Accordo-art. 112

ARTICOLO 112 Licenze 1. A tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, una licenza puo' essere prescritta solo per i servizi che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale. 2. Ove sia prevista una licenza, sono resi pubblici: a) tutti i criteri relativi al rilascio di una licenza e il periodo di tempo normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito a una richiesta di licenza; e b) i termini e le condizioni delle licenze. 3. I motivi alla base del diniego del rilascio di una licenza sono comunicati al richiedente che ne faccia richiesta e ciascuna delle Parti istituisce una procedura di ricorso dinanzi a un organismo indipendente. Tale procedura sara' trasparente, non discriminatoria e basata su criteri oggettivi.

Accordo-art. 113

ARTICOLO 113 Indipendenza dell'organismo di regolamentazione L'organismo di regolamentazione e' giuridicamente distinto dai fornitori di servizi postali e di corriere, ai quali non deve rispondere del suo operato. Le decisioni e le procedure dell'organismo di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.

Accordo-art. 114

ARTICOLO 114 Ravvicinamento normativo 1. Le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento dell'attuale legislazione dell'Ucraina a quella dell'Unione europea. L'Ucraina fa in modo che la propria legislazione presente e futura sia resa progressivamente compatibile con l'acquis dell'UE. 2. Il ravvicinamento iniziera' con la firma del presente accordo e si estendera' progressivamente a tutti gli elementi dell'acquis dell'UE di cui all'allegato XVII del presente accordo.

Accordo-art. 115

ARTICOLO 115 Campo di applicazione e definizioni 1. La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro di regolamentazione applicabile a tutti i servizi di comunicazione elettronica liberalizzati a norma delle sezioni 2, 3 e 4 del presente capo, esclusa la radiodiffusione. 2. Ai fini della presente sottosezione e delle sezioni 2, 3 e 4 del presente capo si intende per: a) "servizi di comunicazione elettronica": tutti i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti nella trasmissione e nella ricezione di segnali elettromagnetici, esclusa la radiodiffusione. Non sono comprese le attivita' economiche di fornitura di contenuti la cui distribuzione richieda servizi di telecomunicazione. Per radiodiffusione si intende la catena ininterrotta di trasmissione necessaria per la diffusione al grande pubblico dei segnali dei programmi radiotelevisivi, ma non i collegamenti di contribuzione tra gli operatori; b) "rete pubblica di comunicazione": una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico; c) "rete di comunicazione elettronica": i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet) e mobili, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, nonche' le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato; d) "autorita' di regolamentazione" del settore delle comunicazioni elettroniche: l'organismo o gli organismi con compiti di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche di cui al presente capo; e) si presume che un fornitore di servizi disponga di un "significativo potere di mercato" se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente a una posizione dominante ossia una posizione di forza economica tale da consentirgli di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori; f) "interconnessione": il collegamento fisico e/o logico tra reti pubbliche di comunicazione utilizzate dallo stesso o da un altro fornitore di servizi per consentire agli utilizzatori di un fornitore di servizi di comunicare con gli utilizzatori dello stesso o di un altro fornitore o di accedere ai servizi prestati da un altro fornitore. I servizi possono essere forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete. L'interconnessione e' una particolare modalita' di accesso messa in opera tra operatori della rete pubblica; g) "servizio universale": l'insieme di servizi di qualita' specifica che e' messo a disposizione di tutti gli utenti nel territorio di una Parte, indipendentemente dalla localizzazione geografica e a un prezzo accessibile. L'ambito e le modalita' di attuazione del servizio universale sono stabiliti da ciascuna delle Parti; h) "accesso": il fatto di rendere accessibili risorse e/o servizi a un altro fornitore di servizi a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, ai fini di fornire servizi di comunicazione elettronica. Il concetto comprende, tra l'altro: l'accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che puo' comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso in particolare l'accesso alla rete locale nonche' alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti per cavi e piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l'accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgano funzioni analoghe; l'accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale, l'accesso ai servizi di rete virtuale; i) "utente finale": un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico; i) "rete locale": il circuito fisico che collega il punto terminale della rete al domicilio dell'abbonato, al permutatore o a un impianto equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione.

Accordo-art. 116

ARTICOLO 116 Autorita' di regolamentazione 1. Le Parti dispongono che le autorita' di regolamentazione nel settore dei servizi di comunicazione elettronica siano giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti da ogni fornitore di servizi di comunicazione elettronica. La Parte che mantiene la proprieta' o il controllo di un fornitore di servizi che fornisce reti e/o servizi pubblici di comunicazione provvede all'effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attivita' inerenti alla proprieta' o al controllo. 2. Le Parti stabiliscono che l'autorita' di regolamentazione disponga di competenze sufficienti per regolamentare il settore. Le funzioni affidate a un'autorita' di regolamentazione sono rese pubbliche in una forma chiara e facilmente accessibile, in particolare quando tali funzioni vengano assegnate a piu' organismi. 3. Le Parti dispongono che le decisioni e le procedure delle autorita' di regolamentazione siano trasparenti e imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato. 4. L'autorita' di regolamentazione ha il potere di condurre un'analisi dell'elenco indicativo dei mercati rilevanti di prodotti e servizi che figurano negli allegati1 acclusi al presente accordo. Quando l'autorita' di regolamentazione e' tenuta a decidere a norma dell'articolo 118 del presente accordo in merito all'istituzione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi, essa accerta in base a un'analisi di mercato se il mercato rilevante sia effettivamente concorrenziale. 5. Qualora accerti che un mercato rilevante non e' effettivamente concorrenziale, l'autorita' di regolamentazione individua e designa i fornitori di servizi che dispongono di un significativo potere di mercato e impone, mantiene in vigore o modifica, a seconda dei casi, gli obblighi di regolamentazione specifici di cui all'articolo 118 del presente accordo. Se conclude che il mercato e' effettivamente concorrenziale, l'autorita' di regolamentazione non impone ne' mantiene nessuno degli obblighi di regolamentazione di cui all'articolo 118 del presente accordo. 6. Le Parti dispongono che un fornitore di servizi abbia il diritto di ricorrere contro la decisione di un'autorita' di regolamentazione che lo riguardi dinanzi a un organo competente a conoscere dei ricorsi, indipendente dalle parti coinvolte. Le Parti garantiscono che il merito del caso sia tenuto in debita considerazione. In attesa dell'esito di un eventuale ricorso, resta in vigore la decisione dell'autorita' di regolamentazione, a meno che l'organo di ricorso decida altrimenti. Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi, laddove non si tratti di organi giurisdizionali, sono comunque sempre motivate per iscritto e sono altresi' impugnabili dinanzi a un'autorita' giurisdizionale imparziale e indipendente. Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi hanno effetto esecutivo. 7. Le Parti provvedono affinche' le autorita' di regolamentazione, quando intendono adottare misure che attengano alle disposizioni della presente sottosezione e abbiano un impatto rilevante sul mercato interessato, diano alle parti interessate la possibilita' di presentare le proprie osservazioni sul progetto di misura entro un termine ragionevole. Le autorita' di regolamentazione rendono pubbliche le procedure che applicano ai fini della consultazione. Il risultato della procedura di consultazione e' reso pubblicamente disponibile, salvo nel caso di un'informazione riservata. 8. Le Parti provvedono affinche' i prestatori che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica forniscano tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie alle autorita' di regolamentazione onde assicurare la conformita' alle disposizioni della presente sottosezione o alle decisioni adottate a norma della medesima sottosezione. Su richiesta, tali prestatori forniscono sollecitamente tali informazioni, osservando i tempi e il livello di dettaglio richiesti dall'autorita' di regolamentazione. Le informazioni richieste dall'autorita' di regolamentazione sono proporzionate rispetto all'assolvimento di tale compito. L'autorita' di regolamentazione motiva adeguatamente la richiesta di informazioni. ----------- 1 Per la parte UE l'elenco indicativo dei mercati rilevanti di prodotti e servizi costituisce l'allegato XIX. L'elenco dei mercati rilevanti di cui all'allegato XIX e' periodicamente rivisto dall'UE. Gli obblighi assunti a norma del presente capo dovranno tener conto di tale revisione. Per l'Ucraina l'elenco indicativo dei mercati rilevanti di prodotti e servizi costituisce l'allegato XX. L'elenco dei mercati rilevanti di cui all'allegato XX e' periodicamente rivisto dall'Ucraina sulla base del processo di ravvicinamento all'acquis previsto dall'articolo 124. Gli obblighi assunti a norma del presente capo dovranno tener conto di tale revisione.

Accordo-art. 117

ARTICOLO 117 Autorizzazione a fornire servizi di comunicazione elettronica 1. Le Parti dispongono che la fornitura dei servizi sia autorizzata, per quanto possibile, sulla base di una mera notifica e/o registrazione. 2. Le Parti dispongono che possa essere prescritta una licenza o un'autorizzazione per le questioni relative all'attribuzione dei numeri e delle frequenze. I termini e le condizioni applicabili a queste licenze sono resi noti al pubblico. 3. Ove sia prescritta una licenza, le Parti provvedono affinche': a) tutti i criteri relativi al rilascio di una licenza e il periodo di tempo ragionevole normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito a una richiesta di licenza siano resi pubblici; b) i motivi del diniego del rilascio della licenza siano comunicati per iscritto al richiedente che ne faccia richiesta; c) il richiedente cui sia stato illegittimamente negato il rilascio della licenza, abbia il diritto di ricorrere dinanzi a un organo competente a conoscere dei ricorsi; d) i diritti di licenza1 imposti dalle Parti per il rilascio di una licenza non superino i costi amministrativi normalmente sostenuti nella gestione, nel controllo e nell'applicazione delle licenze in questione. Gli obblighi imposti dalla presente lettera non si applicano ai diritti di licenza per l'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione. ------------ 1 I diritti di licenza non comprendono i pagamenti dovuti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, ne' i contributi obbligatori alla fornitura del servizio universale.

Accordo-art. 118

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