LEGGE 29 settembre 2015, n. 169
ARTICOLO 45 Definizioni Ai fini della presente sezione e dell'allegato II del presente accordo: 1. per "prodotto" si intendono unicamente gli autoveicoli per il trasporto di persone classificati alla voce tariffaria 8703 e originari della Parte UE secondo le regole di origine di cui al protocollo I del presente accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa; 2. "grave pregiudizio" va inteso secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo sulle misure di salvaguardia. A tale scopo, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e' integrato nel presente accordo e ne fa parte, mutatis mutandis; 3. per "prodotto simile" si intende un prodotto identico, vale a dire simile sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato oppure, in mancanza di un tale prodotto, un altro prodotto che, pur non essendo simile sotto tutti gli aspetti, abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto considerato; 4. per "periodo transitorio" si intende un periodo di dieci anni avente inizio il giorno di entrata in vigore del presente accordo. Il periodo transitorio e' prorogato di ulteriori tre anni qualora prima della fine dell'anno 10 l'Ucraina abbia presentato una richiesta motivata al comitato di associazione di cui all'articolo 465 del presente accordo e tale comitato l'abbia discussa; 5. per "anno 1" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno di entrata in vigore del presente accordo; 6. per "anno 2" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del primo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo; 7. per "anno 3" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del secondo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo; 8. per "anno 4" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del terzo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo; 9. per "anno 5" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del quarto anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo; 10. per "anno 6" si intende si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del quinto anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo; 11. per "anno 7" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del sesto anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo; 12. per "anno 8" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del settimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo; 13. per "anno 9" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno dell'ottavo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo; 14. per "anno 10" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del nono anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo; 15. per "anno 11" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del decimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo; 16. per "anno 12" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno dell'undicesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo; 17. per "anno 13" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del dodicesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo; 18. per "anno 14" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del tredicesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo; 19. per "anno 15" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del quattordicesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo.
Accordo-art. 45-bis
ARTICOLO 45-bis Non cumulo Le Parti non applicano contemporaneamente nei riguardi dello stesso prodotto: a) una misura di salvaguardia di cui alla sezione 2 (Misure di salvaguardia relative agli autoveicoli per il trasporto di persone) del presente capo; e b) una misura di cui all'articolo XIX del GATT 1994 e all'accordo sulle misure di salvaguardia.
Accordo-art. 46
ARTICOLO 46 Disposizioni generali 1. Le Parti riaffermano i loro diritti e i loro obblighi derivanti dall'articolo VI del GATT 1994, dall'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC (di seguito "accordo antidumping") e dall'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC (di seguito "accordo SMC"). 2. Le regole di origine preferenziali stabilite a norma del titolo IV, capo 1 (Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci), del presente accordo non si applicano alla presente sezione.
Accordo-art. 47
ARTICOLO 47 Trasparenza 1. Le Parti convengono che le misure antidumping e compensative devono essere utilizzate nel pieno rispetto delle disposizioni rispettivamente dell'accordo antidumping e dell'accordo SCM ed essere basate su un sistema equo e trasparente. 2. Una Parte, dopo che le sue autorita' competenti hanno ricevuto una domanda antidumping debitamente documentata riguardante importazioni provenienti dall'altra Parte e al piu' tardi quindici giorni prima dell'apertura di un'inchiesta, notifica per iscritto all'altra Parte il ricevimento della domanda. 3. Fatti salvi l'articolo 6, paragrafo 5, dell'accordo antidumping e l'articolo 12, paragrafo 4, dell'accordo SMC, immediatamente dopo l'eventuale istituzione delle misure provvisorie e in ogni caso prima della decisione definitiva, le Parti provvedono a comunicare integralmente ed esplicitamente tutti i fatti e tutte le considerazioni essenziali che sono alla base della decisione di applicare le misure. La comunicazione e' fatta per iscritto e le parti interessate dispongono del tempo sufficiente per formulare le loro osservazioni. Dopo la comunicazione delle informazioni finali, le parti interessate hanno a disposizione almeno dieci giorni per formulare le loro osservazioni. 4. Purche' lo svolgimento dell'inchiesta non ne sia inutilmente ritardato e conformemente alla legislazione interna di una Parte in materia di procedure d'inchiesta, alle parti interessate e' data la possibilita' di essere sentite per esprimere il proprio punto di vista nel quadro delle inchieste sulle misure antidumping e antisovvenzioni.
Accordo-art. 48
ARTICOLO 48 Considerazione dell'interesse pubblico Una Parte puo' non applicare le misure antidumping o compensative se, alla luce delle informazioni emerse durante l'inchiesta, si puo' chiaramente concludere che l'applicazione di tali misure non e' nell'interesse pubblico. La decisione in ordine all'interesse pubblico si basa su una valutazione di tutti i diversi interessi nel loro complesso, compresi quelli dell'industria nazionale e degli utilizzatori, dei consumatori e degli importatori, se e in quanto essi abbiano fornito le informazioni pertinenti alle autorita' incaricate dell'inchiesta.
Accordo-art. 49
ARTICOLO 49 Regola del dazio inferiore Se una Parte decide di imporre un dazio antidumping o compensativo provvisorio o definitivo, l'importo di tale dazio non supera il margine di dumping o di sovvenzione compensabile ed e' inferiore ad esso se un dazio inferiore e' sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria nazionale.
Accordo-art. 50
ARTICOLO 50 Applicazione delle misure e riesami 1. Le Parti possono applicare le misure antidumping o compensative solo se e' stata preliminarmente accertata l'esistenza di pratiche di dumping o di sovvenzioni che arrecano pregiudizio all'industria nazionale. 2. Prima di istituire un dazio antidumping o compensativo definitivo, le Parti esaminano la possibilita' di applicare soluzioni costruttive, tenendo in debita considerazione le circostanze particolari di ogni caso. Fatte salve le pertinenti disposizioni della legislazione interna di ciascuna Parte, le Parti dovrebbero privilegiare gli impegni sui prezzi nella misura in cui siano pervenute risposte adeguate dagli esportatori e l'accettazione di queste offerte non sia ritenuta impraticabile. 3. Nel ricevere da un esportatore una domanda di riesame debitamente motivata relativa a misure antidumping o compensative in vigore, la Parte che ha istituito la misura esamina la domanda con obiettivita' e celerita' e informa l'esportatore delle risultanze del riesame non appena possibile.
Accordo-art. 50-bis
ARTICOLO 50-bis Consultazioni 1. Una Parte offre all'altra Parte, su richiesta di quest'ultima, la possibilita' di consultazioni su questioni specifiche che dovessero emergere in relazione all'applicazione delle misure di difesa commerciale, questioni che possono riguardare, tra l'altro, i metodi di calcolo dei margini di dumping, compresi i vari adeguamenti, l'uso delle statistiche, l'andamento delle importazioni, la determinazione del pregiudizio e l'applicazione della regola del dazio inferiore. 2. Le consultazioni si svolgono il piu' presto possibile e di norma entro ventuno giorni dalla richiesta. 3. Le consultazioni a norma della presente sezione si svolgono fatti salvi gli articoli 41 e 47 del presente accordo e nel pieno rispetto degli stessi.
Accordo-art. 51
ARTICOLO 51 Dialogo sulle misure di difesa commerciale 1. Le Parti hanno convenuto di istituire un dialogo a livello di esperti sulle misure di difesa commerciale quale sede per la cooperazione sui temi delle misure di difesa commerciale. 2. Il dialogo sulle misure di difesa commerciale ha le seguenti finalita': a) migliorare la conoscenza e la comprensione reciproca delle leggi, delle politiche e delle pratiche delle Parti in materia di misure di difesa commerciale; b) esaminare l'attuazione del presente capo; c) migliorare la cooperazione tra le autorita' delle Parti con competenze in materia di misure di difesa commerciale; d) discutere gli sviluppi internazionali in materia di misure di difesa commerciale; e) cooperare in relazione a ogni altro aspetto concernente le misure di difesa commerciale. 3. Le riunioni nel quadro del dialogo sulle misure di difesa commerciale si tengono su base ad hoc, su richiesta di una delle Parti. L'ordine del giorno di ciascuna riunione e' concordato preventivamente.
Accordo-art. 52
ARTICOLO 52 Risoluzione delle controversie Il capo 14 (Risoluzione delle controversie) del titolo IV del presente accordo non si applica alle sezioni 1, 4, 5, 6 e 7 del presente capo.
Accordo-art. 53
ARTICOLO 53 Campo di applicazione e definizioni 1. Il presente capo si applica all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione delle regolamentazioni tecniche, delle norme e delle procedure di valutazione della conformita', definite nell'accordo sugli ostacoli tecnici al commercio contenuto nell'allegato A dell'accordo OMC (di seguito "accordo TBT"), che possono incidere sugli scambi commerciali di merci tra le Parti. 2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il presente capo non si applica alle misure sanitarie e fitosanitarie definite nell'allegato A dell'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, contenuto nell'allegato A dell'accordo OMC (di seguito "accordo SPS"), ne' alle specifiche in materia di acquisti elaborate dalle amministrazioni pubbliche per le loro necessita' di produzione e di consumo. 3. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni dell'allegato 1 dell'accordo TBT.
Accordo-art. 54
ARTICOLO 54 Conferma dell'accordo TBT Le Parti confermano i diritti e gli obblighi reciproci derivanti dall'accordo TBT che e' integrato nel presente accordo e ne fa parte.
Accordo-art. 55
ARTICOLO 55 Cooperazione tecnica 1. Le Parti rafforzano la loro cooperazione nel campo delle regolamentazioni tecniche, delle norme, della metrologia, della vigilanza del mercato, dell'accreditamento e delle procedure di valutazione della conformita' al fine di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e facilitare l'accesso ai rispettivi mercati. A questo scopo, esse possono instaurare dialoghi su questioni di regolamentazione ai livelli orizzontale e settoriale. 2. Nel quadro della loro cooperazione, le Parti si adoperano per individuare, sviluppare e promuovere iniziative volte a facilitare gli scambi commerciali, che possono consistere, tra l'altro: a) nel rafforzare sia la cooperazione in materia di regolamentazione attraverso lo scambio di informazioni, esperienze e dati; la cooperazione scientifica e tecnica per una migliore qualita' delle regolamentazioni tecniche, delle norme, delle prove, della vigilanza del mercato, della certificazione e dell'accreditamento e per un utilizzo efficiente delle risorse normative; b) nel promuovere e nello stimolare la cooperazione tra i rispettivi organismi, pubblici o privati, competenti in materia di metrologia, normazione, prove, vigilanza del mercato, certificazione e accreditamento; c) nel promuovere lo sviluppo di infrastrutture di qualita' in Ucraina per quanto riguarda la normazione, la metrologia, l'accreditamento, la valutazione della conformita', e il sistema di vigilanza del mercato; d) nel promuovere la partecipazione dell'Ucraina ai lavori delle competenti organizzazioni europee; e) nel ricercare soluzioni per rimuovere gli ostacoli al commercio che dovessero presentarsi; f) nel coordinare le loro posizioni nelle organizzazioni internazionali che si occupano di commercio e regolamentazione, come l'OMC e la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (di seguito "UNECE").
Accordo-art. 56
ARTICOLO 56 Ravvicinamento delle regolamentazioni tecniche, delle norme e della valutazione della conformita' 1. L'Ucraina adotta le misure necessarie per conformarsi progressivamente alle regolamentazioni tecniche dell'UE, alle procedure dell'UE in materia di normazione, metrologia, accreditamento, valutazione della conformita' e al suo sistema di vigilanza del mercato e si impegna a seguire i principi e le pratiche stabiliti nelle decisioni e nei regolamenti pertinenti dell'UE1 2. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l'Ucraina, secondo il calendario di cui all'allegato III del presente accordo: i) integra il pertinente acquis dell'UE nella propria legislazione; ii) realizza le riforme amministrative e istituzionali necessarie all'attuazione del presente accordo e dell'accordo sulla valutazione della conformita' e l'accettazione dei prodotti industriali (di seguito "ACAA") di cui all'articolo 57 del presente accordo; e iii) predispone il sistema amministrativo efficace e trasparente necessario all'attuazione del presente capo. 3. Le Parti concordano e rispettano il calendario di cui all'allegato III del presente accordo. 4. Successivamente all'entrata in vigore del presente accordo, l'Ucraina presenta alla Parte UE relazioni annuali sulle misure adottate in applicazione del presente articolo. Qualora le azioni elencate nel calendario che figura nell'allegato III del presente accordo non siano state attuate entro i tempi stabiliti, l'Ucraina fornisce un nuovo calendario relativo al completamento dell'azione in questione. 5. L'Ucraina si astiene dal modificare la legislazione orizzontale e settoriale elencata nell'allegato III del presente accordo, se non per allinearla progressivamente al corrispondente acquis dell'UE e mantenere tale allineamento. 6. L'Ucraina notifica alla Parte UE tali modifiche della sua legislazione nazionale. 7. L'Ucraina dispone che i suoi competenti organismi nazionali partecipino appieno, in base al settore di attivita' e al possesso dello status di membro, agli organismi europei e internazionali che si occupano di normazione, metrologia legale e fondamentale e valutazione della conformita', accreditamento compreso. 8. L'Ucraina recepisce progressivamente, come norme nazionali, il corpus delle norme europee (EN), comprese le norme europee armonizzate, il cui uso volontario costituisce una presunzione di conformita' alla legislazione elencata nell'allegato III del presente accordo. Contemporaneamente a tale recepimento, essa ritira le norme nazionali contrastanti, cessando tra l'altro di applicare le norme interstatali (GOST/TOCT) elaborate prima del 1992. L'Ucraina si conforma, inoltre, progressivamente alle altre condizioni per ottenere lo status di membro, in conformita' ai requisiti applicabili ai membri a pieno titolo degli organismi europei di normazione. ------------ 1 In particolare, la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE, e il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.
Accordo-art. 57
ARTICOLO 57 Accordo sulla valutazione della conformita' e l'accettazione dei prodotti industriali 1. Le Parti decidono che un ACAA avente per oggetto uno o piu' settori elencati nell'allegato III del presente accordo sia aggiunto quale protocollo del presente accordo, una volta convenuto che vi sia stato un pieno allineamento della legislazione settoriale e orizzontale, delle istituzioni e delle norme pertinenti dell'Ucraina a quelle dell'Unione. 2. L'ACAA prevedera' che gli scambi di merci tra le Parti nei settori da esso disciplinati avvengano alle stesse condizioni applicabili agli scambi delle stesse merci tra gli Stati membri dell'Unione europea. 3. Previo controllo ad opera della Parte UE e previa intesa sull'allineamento della legislazione tecnica, delle norme e delle infrastrutture pertinenti dell'Ucraina, l'ACAA e' aggiunto, mediante accordo tra le Parti, come protocollo del presente accordo secondo la procedura di modifica del presente accordo. Esso copre i settori compresi nell'allegato III del presente accordo per i quali si considera realizzato l'allineamento. E' previsto che alla fine l'ACAA venga esteso, secondo la procedura sopradescritta, fino a comprendere tutti i settori elencati nell'allegato III del presente accordo. 4. Una volta che nell'ACCA saranno compresi i settori che figurano nell'elenco, le Parti, mediante accordo tra loro e secondo la procedura di modifica del presente accordo, si impegnano a estenderne il campo di applicazione ad altri settori industriali. 5. A un prodotto, finche' non sia contemplato nell'ACAA, si applica la pertinente legislazione vigente delle Parti, tenendo conto delle disposizioni dell'accordo TBT.
Accordo-art. 58
ARTICOLO 58 Marcatura ed etichettatura 1. Fatti salvi gli articoli 56 e 57 del presente accordo, le Parti, per quanto concerne le regolamentazioni tecniche che attengono alle prescrizioni in materia di etichettatura o marcatura, riaffermano i principi di cui all'articolo 2.2 dell'accordo TBT secondo cui tali prescrizioni non sono elaborate, adottate o applicate con il fine o l'effetto di creare inutili ostacoli al commercio internazionale. A tale scopo, le prescrizioni in materia di etichettatura o marcatura non sono piu' restrittive, agli effetti degli scambi commerciali, di quanto necessario per conseguire un obiettivo legittimo, tenuto conto dei rischi che comporterebbe il mancato conseguimento di tale obiettivo. 2. In particolare, per quanto riguarda gli obblighi di marcatura o di etichettatura, le Parti convengono: a) di adoperarsi per ridurre al minimo le prescrizioni in materia di marcatura o etichettatura, salvo quanto imposto ai fini dell'adozione dell'acquis dell'UE in questo settore e in relazione alla marcatura e all'etichettatura ai fini della protezione della salute, della sicurezza o dell'ambiente o per altri scopi ragionevoli di politica pubblica; b) che una Parte puo' specificare la forma dell'etichettatura o della marcatura, ma non imporre l'autorizzazione, registrazione o certificazione delle etichette; e c) di conservare il diritto di esigere che le informazioni figurino sull'etichettatura o sulla marcatura in una determinata lingua.
Accordo-art. 59
ARTICOLO 59 Obiettivo 1. Il presente capo ha l'obiettivo di agevolare gli scambi tra le Parti delle merci oggetto di misure sanitarie e fitosanitarie, tutelando nel contempo la vita e la salute dell'uomo, degli animali e dei vegetali mediante: a) un'assoluta trasparenza per quanto attiene alle misure sanitarie e fitosanitarie applicabili agli scambi; b) il ravvicinamento del diritto ucraino a quello dell'UE; c) il riconoscimento dello status zoosanitario e fitosanitario delle Parti e l'applicazione del principio di regionalizzazione; d) l'istituzione di un meccanismo per il riconoscimento dell'equivalenza delle misure sanitarie o fitosanitarie mantenute da una Parte; e) l'ulteriore attuazione dei principi dell'accordo SPS; f) l'istituzione di meccanismi e procedure di facilitazione degli scambi; e g) una migliore comunicazione e cooperazione tra le Parti sulle misure sanitarie e fitosanitarie. 2. Il presente capo mira inoltre migliorare l'intesa tra le Parti per quanto riguarda le norme per il benessere degli animali.
Accordo-art. 60
ARTICOLO 60 Obblighi multilaterali Le Parti riaffermano i propri diritti e obblighi stabiliti dall'accordo SPS.
Accordo-art. 61
ARTICOLO 61 Campo di applicazione Il presente capo si applica a tutte le misure sanitarie e fitosanitarie di una Parte in grado di incidere, direttamente o indirettamente, sul commercio tra le Parti, comprese le misure elencate nell'allegato IV del presente accordo.
Accordo-art. 62
ARTICOLO 62 Definizioni Ai fini del presente capo si intende per: 1. "misure sanitarie e fitosanitarie": le misure definite al paragrafo 1 dell'allegato A dell'accordo SPS rientranti nel campo di applicazione del presente capo; 2. "animali": gli animali terrestri e acquatici definiti rispettivamente nel codice sanitario per gli animali terrestri e nel codice sanitario per gli animali acquatici dell'Organizzazione mondiale della sanita' animale (di seguito "OIE"); 3. "prodotti animali": i prodotti di origine animale compresi i prodotti ottenuti da animali acquatici definiti rispettivamente nel codice sanitario per gli animali terrestri e nel codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE; 4. "sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano": i prodotti animali elencati nell'allegato IV-A, parte 2(II), del presente accordo; 5. "vegetali": le piante vive e determinate parti vive di piante, comprese le sementi: a) i frutti, in senso botanico, diversi da quelli conservati con surgelamento; b) le verdure, diverse da quelle conservate con surgelamento; c) i tuberi, i bulbi, i rizomi; d) i fiori recisi; e) i rami con foglie; f) gli alberi tagliati con foglie; g) le colture di tessuti vegetali; h) le foglie, il fogliame; i) il polline vivo; e j) le gemme, le talee, le marze; 6. "prodotti vegetali": i prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice purche' non si tratti di vegetali, richiamati nell'allegato IV-A, parte 3, del presente accordo; 7. "sementi": le sementi in senso botanico destinate a essere piantate; 8. "organismi nocivi": qualsiasi specie, ceppo o biotipo di vegetale, animale o agente patogeno dannoso per i vegetali o i prodotti vegetali; 9. "zone protette": nel caso della Parte UE, zone ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita' o di eventuali disposizioni che ad esso succederanno (di seguito "direttiva 2000/29/CE"); 10. "malattia animale": una manifestazione clinica o patologica di un'infezione negli animali; 11. "malattia degli animali di acquacoltura": un'infezione, anche non clinica, causata da uno o piu' agenti eziologici delle malattie di cui al codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE; 12. "infezione negli animali": la permanenza dell'agente infettivo negli animali indipendentemente dalla presenza di manifestazioni cliniche o patologiche di un'infezione; 13. "norme per il benessere degli animali": le norme per la protezione degli animali elaborate e applicate dalle Parti e, se del caso, conformi alle norme OIE e rientranti nel campo di applicazione del presente accordo; 14. "livello di protezione sanitaria e fitosanitaria adeguato": quello definito al paragrafo 5 dell'allegato A dell'accordo SPS; 15. "regione": le zone o regioni definite, per quanto riguarda la salute degli animali, nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE e, per quanto riguarda l'acquacoltura, nel codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE, fermo restando che si tiene conto della specificita' del territorio della Parte UE riconosciuta come entita'; 16. "zona indenne": una zona nella quale l'assenza di un determinato organismo nocivo e' dimostrata scientificamente e nella quale, se del caso, tale condizione e' mantenuta attraverso l'applicazione di misure ufficiali; 17. "regionalizzazione": la nozione di cui all'articolo 6 dell'accordo SPS; 18. "spedizione": un quantitativo di prodotti animali dello stesso tipo, accompagnati dallo stesso certificato o documento, trasportati con lo stesso mezzo di trasporto, spediti da un unico spedizioniere e originari dello stesso paese esportatore o di una stessa parte di tale paese. Una spedizione puo' essere composta di una o piu' partite; 19. "spedizione di vegetali o prodotti vegetali": un quantitativo di vegetali, prodotti vegetali e/o altri articoli trasportati da un paese a un altro e accompagnati, se necessario, da un unico certificato fitosanitario (una spedizione puo' essere composta da una o piu' merci o da una o piu' partite); 20. "partita": un numero di unita' di una singola merce, identificabile per l'omogeneita' della composizione e dell'origine e facente parte di una spedizione; 21. "equivalenza per scopi commerciali" (di seguito "equivalenza"): la situazione in cui la Parte importatrice riconosce come equivalenti le misure sanitarie o fitosanitarie della Parte esportatrice, anche se esse differiscono dalle proprie, qualora la Parte esportatrice dimostri oggettivamente alla Parte importatrice che le sue misure raggiungono il livello di protezione sanitaria o fitosanitaria adeguato della Parte importatrice; 22. "settore": la struttura della produzione e degli scambi di un prodotto o di una categoria di prodotti in una Parte; 23. "sottosettore": una parte ben definita e controllata di un settore; 24. "merci": gli animali e i vegetali o loro categorie oppure i prodotti specifici e gli altri articoli, compresi quelli di cui ai punti da 2 a 7 del presente articolo, trasportati per scambi commerciali o altri scopi; 25. "autorizzazione d'importazione specifica": una formale autorizzazione preventiva, rilasciata dalle autorita' competenti della Parte importatrice a un singolo importatore per consentire l'importazione di una o piu' spedizioni di una merce dalla Parte esportatrice nel campo di applicazione del presente accordo; 26. "giorni lavorativi": i giorni della settimana, esclusi la domenica, il sabato e i giorni festivi in una delle Parti; 27. "ispezione": l'esame di qualsiasi aspetto relativo ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali per verificare che tali aspetti siano conformi alle prescrizioni di legge relative ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali; 28. "ispezione fitosanitaria": l'esame visivo ufficiale di vegetali, prodotti vegetali o altri articoli regolamentati per stabilire l'eventuale presenza di organismi nocivi e/o la conformita' alla regolamentazione fitosanitaria; 29. "verifica": il controllo, mediante esame e considerazione di prove oggettive, volto a stabilire se siano stati soddisfatti requisiti specifici.
Accordo-art. 63
ARTICOLO 63 Autorita' competenti Le Parti si informano reciprocamente in merito alla struttura, all'organizzazione e alla ripartizione delle competenze tra le loro autorita' competenti nel corso della prima riunione del sottocomitato di gestione per le questioni sanitarie e fitosanitarie (di seguito "sottocomitato SPS") di cui all'articolo 74 del presente accordo. Le Parti si informano reciprocamente di eventuali cambiamenti concernenti le autorita' competenti, anche per quanto riguarda i punti di contatto.
Accordo-art. 64
ARTICOLO 64 Ravvicinamento normativo 1. L'Ucraina procede al ravvicinamento della sua legislazione sanitaria, fitosanitaria e in materia di benessere degli animali a quella dell'UE, secondo quanto enunciato nell'allegato V del presente accordo. 2. Le Parti collaborano al ravvicinamento legislativo e allo sviluppo di capacita'. 3. Il sottocomitato SPS verifica regolarmente l'attuazione del processo di ravvicinamento di cui all'allegato V del presente accordo al fine di formulare le necessarie raccomandazioni sulle misure di ravvicinamento. 4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo l'Ucraina presenta al sottocomitato SPS una strategia complessiva per l'attuazione del presente capo. La strategia e' suddivisa per settori prioritari relativi alle misure - definite negli allegati IV-A, IV-B e IV-C del presente accordo - di facilitazione degli scambi di una determinata merce o di un determinato gruppo di merci. La strategia costituisce il documento di riferimento per l'attuazione del presente capo e sara' aggiunta all'allegato V del presente accordo1 . ------------ 1 Per quanto concerne gli organismi geneticamente modificati (di seguito "OGM"), la strategia complessiva comprende anche calendari di ravvicinamento della legislazione ucraina relativa agli OGM a quella dell'UE di cui all'allegato XXIX del capo 6 del titolo V (Cooperazione economica e settoriale).
Accordo-art. 65
ARTICOLO 65 Riconoscimento, ai fini degli scambi commerciali, dello status zoosanitario, fitosanitario e delle condizioni regionali A. Riconoscimento dello status per quanto riguarda le malattie animali, le infezioni degli animali o gli organismi nocivi 1. Per quanto riguarda le malattie animali e le infezioni degli animali (comprese le zoonosi), si applicano le seguenti disposizioni: a) la Parte importatrice riconosce, ai fini degli scambi commerciali e relativamente alle malattie animali di cui all'allegato VI-A del presente accordo, lo status zoosanitario della Parte esportatrice o delle sue regioni quale determinato dalla Parte esportatrice a norma dell'allegato VII, parte A, del presente accordo; b) se una Parte ritiene che il suo territorio o una sua regione possieda uno status speciale relativamente a una determinata malattia animale diversa da quelle elencate nell'allegato VI-A del presente accordo, puo' chiedere il riconoscimento di questo status secondo i criteri di cui all'allegato VII, parte C, del presente accordo. La Parte importatrice puo' chiedere, per le importazioni di animali vivi e di prodotti animali, garanzie corrispondenti allo status riconosciuto alle Parti; c) lo status dei territori o delle regioni oppure lo status di un settore o di un sottosettore delle Parti concernente, a seconda dei casi, la prevalenza o l'incidenza di una malattia animale diversa da quelle elencate nell'allegato VI-A del presente accordo o le infezioni degli animali e/o i rischi connessi, secondo le definizioni dell'OIE, e' riconosciuto dalle Parti come base per gli scambi commerciali bilaterali. Se del caso, la Parte importatrice puo' chiedere, per le importazioni di animali vivi e di prodotti animali, le garanzie corrispondenti allo status definito conformemente alle raccomandazioni dell'OIE; d) fatti salvi gli articoli 67, 69 e 73 del presente accordo e a meno che la Parte importatrice sollevi esplicitamente un'obiezione e chieda informazioni giustificative o supplementari o consultazioni e/o verifiche, ciascuna delle Parti adotta senza indugio le misure legislative e amministrative necessarie per consentire gli scambi in base alle lettere a), b) e c), del presente paragrafo. 2. Per quanto riguarda gli organismi nocivi, si applicano le seguenti disposizioni: a) le Parti riconoscono, ai fini degli scambi commerciali, il loro status fitosanitario in relazione agli organismi nocivi di cui all'allegato VI-B del presente accordo; b) fatti salvi gli articoli 67, 69 e 73 del presente accordo e a meno che la Parte importatrice sollevi esplicitamente un'obiezione e chieda informazioni giustificative o supplementari o consultazioni e/o verifiche, ciascuna delle Parti adotta senza indugio le misure legislative e amministrative necessarie per consentire gli scambi in base alla lettera a) del presente paragrafo. B. Riconoscimento della regionalizzazione/zonizzazione, delle zone indenni e delle zone protette 3. Le Parti riconoscono le nozioni di regionalizzazione e di zone indenni, quali precisate nella convenzione internazionale per la protezione delle piante del 1997 e nelle norme internazionali per le misure sanitarie (di seguito "ISPM") dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura, e quella di zone protette ai sensi della direttiva 2000/29/CE e decidono di applicarle ai loro scambi bilaterali. 4. Le Parti decidono che le decisioni di regionalizzazione riguardanti le malattie animali e dei pesci di cui all'allegato VI-A e gli organismi nocivi elencati nell'allegato VI-B del presente accordo sono prese conformemente a quanto disposto dall'allegato VII, parti A e B, del presente accordo. 5. a) Per quanto riguarda le malattie animali e a norma dell'articolo 67 del presente accordo, la Parte esportatrice che chiede alla Parte importatrice il riconoscimento della sua decisione di regionalizzazione notifica le misure unitamente a una motivazione circostanziata e ai dati giustificativi alla base delle sue decisioni. Fatto salvo l'articolo 68 del presente accordo e a meno che la Parte importatrice sollevi esplicitamente un'obiezione e chieda informazioni supplementari, consultazioni e/o verifiche entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, la decisione di regionalizzazione notificata si considera accettata; b) le consultazioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo si svolgono a norma dell'articolo 68, paragrafo 3, del presente accordo. La Parte importatrice valuta le informazioni supplementari entro quindici giorni lavorativi dal loro ricevimento. La verifica di cui alla lettera a) e' eseguita a norma dell'articolo 71 del presente accordo ed entro venticinque giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta. 6. a) Per quanto riguarda gli organismi nocivi, ciascuna delle Parti dispone che negli scambi di vegetali, prodotti vegetali e altri articoli, si tenga in debita considerazione lo status fitosanitario di una zona riconosciuta dall'altra Parte come zona protetta o come zona indenne. Una Parte che chiede all'altra Parte il riconoscimento di una sua zona indenne notifica le misure e, su richiesta, fornisce la motivazione circostanziata e i dati giustificativi alla base dell'istituzione e del mantenimento di tale zona sulla base delle ISP ritenute pertinenti dalle Parti. Fatto salvo l'articolo 73 del presente accordo e a meno che una Parte sollevi esplicitamente un'obiezione e chieda informazioni supplementari, consultazioni e/o verifiche entro tre mesi dalla notifica, la decisione di regionalizzazione notificata, relativa a zone indenni, si considera accettata; b) le consultazioni di cui alla lettera a) si svolgono a norma dell'articolo 68, paragrafo 3, del presente accordo. La Parte importatrice valuta le informazioni supplementari entro tre mesi dal loro ricevimento. La verifica di cui alla lettera a) e' eseguita a norma dell'articolo 71 del presente accordo ed entro dodici mesi dal ricevimento della relativa richiesta, tenendo conto del ciclo biologico dell'organismo nocivo e della coltura in questione. 7. Una volta espletate le procedure di cui ai paragrafi da 4 a 6 del presente articolo, e fatto salvo l'articolo 73 del presente accordo, ciascuna delle Parti adotta senza indugio le misure legislative e amministrative necessarie per consentire gli scambi su tali basi. C. Compartimentalizzazione Le Parti si impegnano ad approfondire il dibattito in vista dell'attuazione del principio di compartimentalizzazione di cui all'allegato XIV del presente accordo.
Accordo-art. 66
ARTICOLO 66 Determinazione dell'equivalenza 1. L'equivalenza puo' essere riconosciuta rispetto a: a) una singola misura; b) un gruppo di misure; c) un sistema applicabile a un settore, a un sottosettore, a una merce o a un gruppo di merci. 2. Nel determinare l'equivalenza, le Parti seguono la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo, nell'ambito della quale la Parte esportatrice dimostra obiettivamente l'equivalenza e la Parte importatrice valuta obiettivamente tale dimostrazione. La procedura puo' comprendere un'ispezione o una verifica. 3. Quando la Parte esportatrice chiede il riconoscimento dell'equivalenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le Parti avviano senza indugio e comunque entro tre mesi dal ricevimento della richiesta da parte della Parte importatrice la procedura di consultazione, che comprende le fasi descritte nell'allegato IX del presente accordo. Se la Parte esportatrice presenta piu' domande, su richiesta della Parte importatrice le Parti stabiliscono, nel sottocomitato SPS di cui all'articolo 74 del presente accordo, un calendario per l'avvio e lo svolgimento della procedura di cui al presente paragrafo. 4. L'avvenuto ravvicinamento legislativo conseguente alla verifica di cui all'articolo 64, paragrafo 3, del presente accordo, e' considerato una richiesta da parte dell'Ucraina di avviare la procedura di riconoscimento dell'equivalenza delle misure in questione di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 5. Salvo quanto altrimenti convenuto, la Parte importatrice termina la determinazione dell'equivalenza di cui al paragrafo 3 del presente articolo entro trecentosessanta giorni dal ricevimento della richiesta della Parte esportatrice corredata di un fascicolo a dimostrazione dell'equivalenza; per le colture stagionali la valutazione puo' essere posticipata quando cio' sia giustificato dalla necessita' di una verifica durante un congruo periodo di crescita della coltura. 6. La Parte importatrice determina l'equivalenza per quanto riguarda i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri articoli conformemente alle ISPM pertinenti, se del caso. 7. Qualora una delle Parti modifichi le misure che incidono sull'equivalenza, la Parte importatrice puo' revocare o sospendere l'equivalenza purche' si proceda nel modo seguente: a) a norma dell'articolo 67, paragrafo 2, del presente accordo, la Parte esportatrice informa la Parte importatrice delle proposte di modifica delle proprie misure per le quali e' riconosciuta l'equivalenza e del probabile effetto delle misure proposte sull'equivalenza riconosciuta. Entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni suddette, la Parte importatrice comunica alla Parte esportatrice se l'equivalenza continuera' a essere riconosciuta sulla base delle misure proposte; b) a norma dell'articolo 67, paragrafo 2, del presente accordo, la Parte importatrice informa la Parte esportatrice delle proposte di modifica delle proprie misure sulle quali si e' basato il riconoscimento dell'equivalenza e del probabile effetto delle misure proposte sull'equivalenza riconosciuta. Qualora la Parte importatrice cessi di riconoscere l'equivalenza, le Parti possono concordare le condizioni alle quali riaprire la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo sulla base delle misure proposte. 8. Il riconoscimento, la sospensione o la revoca dell'equivalenza sono di esclusiva competenza della Parte importatrice, che agisce conformemente al proprio quadro amministrativo e legislativo. Tale Parte fornisce per iscritto alla Parte esportatrice una motivazione circostanziata e i dati giustificativi alla base delle decisioni contemplate dal presente articolo. In caso di non riconoscimento, di revoca o di sospensione dell'equivalenza, la Parte importatrice indica alla Parte esportatrice le condizioni necessarie per poter riaprire la procedura di cui al paragrafo 3. 9. Fatto salvo l'articolo 73 del presente accordo, la Parte importatrice non puo' revocare o sospendere l'equivalenza prima dell'entrata in vigore delle nuove misure proposte da una delle Parti. 10. Qualora la Parte importatrice riconosca formalmente l'equivalenza in base alla procedura di consultazione di cui all'allegato IX del presente accordo, il sottocomitato SPS, conformemente alla procedura enunciata all'articolo 74, paragrafo 2, del presente accordo riconosce l'equivalenza ai fini degli scambi tra le Parti. Tale decisione prevede anche, se del caso, una riduzione dei controlli fisici alle frontiere, certificati semplificati e procedure di pre-listing degli stabilimenti. Lo status dell'equivalenza figura nell'allegato IX del presente accordo. 11. Una volta che abbia avuto luogo il ravvicinamento legislativo, e' su di esso che si fonda la determinazione dell'equivalenza.
Accordo-art. 67
ARTICOLO 67 Trasparenza e scambio di informazioni 1. Fatto salvo l'articolo 68 del presente accordo, le Parti cooperano per migliorare la comprensione reciproca dei meccanismi e delle strutture ufficiali di controllo responsabili dell'applicazione delle misure SPS e della loro esecuzione. Un mezzo per conseguire questo risultato sono, tra l'altro, le relazioni degli audit internazionali nei casi in cui le relazioni siano pubbliche e le Parti possano scambiarsi informazioni sui risultati di tali audit o altre informazioni, a seconda dei casi. 2. Nel quadro del ravvicinamento della legislazione di cui all'articolo 64 o della determinazione dell'equivalenza di cui all'articolo 66 del presente accordo, le Parti si tengono reciprocamente informate in merito alle modifiche legislative e ad altre modifiche procedurali adottate nei settori interessati. 3. In questo contesto, la Parte UE informa con congruo anticipo l'Ucraina in merito a modifiche della propria legislazione per consentirle di prendere in considerazione una modifica conseguente della sua legislazione. E' auspicabile che sia raggiunto il livello di cooperazione necessario per facilitare la trasmissione dei documenti legislativi richiesti da una delle Parti. A tale scopo, ciascuna Parte notifica all'altra Parte i propri punti di contatto. Le Parti si notificano reciprocamente ogni modifica di queste informazioni.
Accordo-art. 68
ARTICOLO 68 Notifiche, consultazioni e facilitazione delle comunicazioni 1. Ciascuna Parte notifica all'altra Parte per iscritto, entro due giorni lavorativi, qualsiasi rischio grave o rilevante per la salute pubblica, degli animali o delle piante, comprese le eventuali emergenze alimentari o le situazioni in cui il consumo di prodotti animali o vegetali rischi inequivocabilmente di produrre gravi effetti sulla salute, in particolare: a) tutte le misure che incidono sulle decisioni di regionalizzazione di cui all'articolo 65 del presente accordo; b) la presenza o l'evoluzione di una delle malattie animali elencate nell'allegato VI-A o di organismi nocivi regolamentati compresi nell'elenco dell'allegato VI-B del presente accordo; c) le risultanze di rilevanza epidemiologica o i rischi importanti associati a malattie animali e a organismi nocivi non elencati negli allegati VI-A e VI-B del presente accordo o a nuove malattie animali o a nuovi organismi nocivi; e d) tutte le misure aggiuntive rispetto alle prescrizioni di base delle rispettive misure adottate dalle Parti per controllare o eradicare malattie animali od organismi nocivi o per proteggere la salute pubblica o delle piante, nonche' qualsiasi modifica delle politiche di profilassi, comprese le campagne di vaccinazione. 2. a) Le notifiche vengono effettuate per iscritto ai punti di contatto di cui all'articolo 67, paragrafo 3, del presente accordo; b) per notifica scritta si intende una notifica inviata per posta, fax o e-mail. 3. Se una delle Parti nutre gravi preoccupazioni circa un rischio per la salute pubblica, degli animali o delle piante, su sua richiesta si procede quanto prima, e comunque entro quindici giorni lavorativi, a consultazioni in merito alla situazione. In questi casi ciascuna delle Parti si adopera per fornire tutte le informazioni necessarie per evitare perturbazioni degli scambi e pervenire a una soluzione reciprocamente accettabile, compatibile con la tutela della salute pubblica, degli animali o delle piante. 4. Su richiesta di una Parte, le consultazioni sul benessere degli animali si tengono quanto prima, e comunque entro venti giorni lavorativi dalla notifica. In questi casi, ciascuna delle Parti si adopera per fornire tutte le informazioni richieste. 5 Su richiesta di una Parte le consultazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sono condotte in videoconferenza o audioconferenza. La Parte che chiede le consultazioni cura la redazione dei relativi verbali che sono formalmente approvati dalle Parti. Ai fini di tale approvazione si applica l'articolo 67, paragrafo 3, del presente accordo. 6. L'applicazione reciproca di un sistema di allarme rapido e di un meccanismo di allerta precoce per l'emergenza veterinaria o fitosanitaria avra' inizio una volta che l'Ucraina avra' attuato la legislazione necessaria in questa materia e creato le condizioni per il corretto funzionamento in loco di tali meccanismi.
Accordo-art. 69
ARTICOLO 69 Condizioni commerciali 1. Condizioni generali di importazione a) Le Parti decidono di applicare condizioni generali di importazione per i prodotti di cui agli allegati IV-A e IV-C(2) del presente accordo. Fatte salve le decisioni prese a norma dell'articolo 65 del presente accordo, le condizioni di importazione della Parte importatrice si applicano a tutto il territorio della Parte esportatrice. All'entrata in vigore del presente accordo e a norma del suo articolo 67, la Parte importatrice informa la Parte esportatrice dei suoi requisiti sanitari e fitosanitari d'importazione per le merci di cui agli allegati IV-A e IV-C(2) del presente accordo. Tra queste informazioni sono compresi, se del caso, i modelli dei certificati o delle dichiarazioni ufficiali o dei documenti commerciali prescritti dalla Parte importatrice. b) i) Per notificare le modifiche o le proposte di modifica delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le Parti si attengono alle disposizioni dell'accordo SPS e alle successive decisioni in materia di notifica delle misure. Fatto salvo l'articolo 73 del presente accordo, la Parte importatrice tiene conto dei tempi di trasporto tra le Parti nel fissare la data di entrata in vigore delle condizioni modificate di cui al paragrafo 1, lettera a). ii) Qualora non si attenga a queste condizioni di notifica, la Parte importatrice continua ad accettare il certificato o l'attestazione che garantisce le condizioni precedentemente applicabili fino a trenta giorni dopo l'entrata in vigore delle condizioni di importazione modificate. 2. Condizioni di importazione successive al riconoscimento dell'equivalenza a) Entro novanta giorni dall'adozione di una decisione relativa al riconoscimento dell'equivalenza, le Parti adottano le misure legislative e amministrative necessarie per applicare tale riconoscimento ai loro scambi bilaterali delle merci di cui agli allegati IV-A e IV-C(2) del presente accordo, appartenenti ai settori e ai sottosettori, se del caso, per i quali la Parte importatrice riconosce l'equivalenza di tutte le rispettive misure sanitarie e fitosanitarie della Parte esportatrice. Per queste merci, il modello di certificato o di documento ufficiale richiesto dalla Parte importatrice puo', in tale fase, essere sostituito da un certificato compilato a norma dell'allegato XII.B del presente accordo. b) Per le merci appartenenti a settori o a sottosettori, se del caso, per i quali sia riconosciuta l'equivalenza di alcune misure, ma non della loro totalita', gli scambi continuano a essere effettuati nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a). Su richiesta della Parte esportatrice, si applica il paragrafo 5 del presente articolo. 3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le merci di cui agli allegati IV-A e IV-C(2) del presente accordo non sono soggette all'autorizzazione d'importazione. L'eventuale entrata in vigore del presente accordo prima del 31 dicembre 2013 non ha alcuna incidenza sull'assistenza prestata nel quadro del programma globale di potenziamento istituzionale. 4. Per quanto riguarda le condizioni che incidono sugli scambi delle merci di cui al paragrafo 1, lettera a) su richiesta della Parte esportatrice le Parti avviano consultazioni nell'ambito del sottocomitato SPS a norma dell'articolo 74 del presente accordo onde concordare le condizioni d'importazione alternative o aggiuntive che saranno applicate dalla Parte importatrice. Se del caso, dette condizioni d'importazione alternative o aggiuntive possono basarsi su misure della Parte esportatrice di cui la Parte importatrice abbia riconosciuto l'equivalenza. Previo accordo tra le Parti, la Parte importatrice adotta entro novanta giorni dalla decisione del sottocomitato SPS le misure legislative e/o amministrative necessarie per consentire l'importazione su queste basi. 5. Elenco degli stabilimenti, riconoscimento condizionato a) Per le importazioni dei prodotti animali di cui all'allegato IV-A, parte 2, del presente accordo, su richiesta della Parte esportatrice corredata delle opportune garanzie, la Parte importatrice riconosce provvisoriamente gli stabilimenti di trasformazione di cui all'allegato VIII(2.1) del presente accordo situati nel territorio della Parte esportatrice, senza ispezione preventiva dei singoli stabilimenti. Il riconoscimento e' conforme alle condizioni e alle disposizioni di cui all'allegato VIII del presente accordo. Tranne qualora vengano richieste informazioni aggiuntive, la Parte importatrice adotta le misure legislative e/o amministrative necessarie per consentire l'importazione su tali basi entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento, da parte della Parte importatrice, della richiesta e delle relative garanzie. L'elenco iniziale degli stabilimenti viene approvato secondo la procedura di cui all'allegato VIII del presente accordo. b) Per le importazioni dei prodotti animali di cui al paragrafo 2, lettera a), la Parte esportatrice trasmette alla Parte importatrice l'elenco degli stabilimenti che soddisfano i requisiti della Parte importatrice. 6. Su richiesta di una Parte, l'altra Parte fornisce una motivazione circostanziata e i dati giustificativi alla base delle decisioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo.
Accordo-art. 70
ARTICOLO 70 Procedura di certificazione 1. Ai fini delle procedure di certificazione e del rilascio dei certificati e dei documenti ufficiali, le Parti si attengono ai principi contenuti nell'allegato XII del presente accordo. 2. Il sottocomitato SPS di cui all'articolo 74 del presente accordo puo' stabilire le norme applicabili in caso di certificazione elettronica, revoca o sostituzione dei certificati. 3. Nel quadro del ravvicinamento legislativo di cui all'articolo 64 del presente accordo, le Parti concordano, se del caso, modelli comuni di certificati.
Accordo-art. 71
ARTICOLO 71 Verifica 1. Per mantenere la fiducia nell'effettiva applicazione delle disposizioni del presente capo, ciascuna delle Parti ha il diritto: a) di verificare, conformemente agli orientamenti stabiliti nell'allegato X del presente accordo, tutto o parte del programma generale di controllo delle autorita' dell'altra Parte o di altre misure, se del caso. La Parte che procede alla verifica ne sostiene le relative spese; b) di chiedere all'altra Parte, a decorrere da una data concordata tra le Parti, l'invio di informazioni sulla totalita' o su una parte del programma generale di controllo e delle relazioni sui risultati dei controlli svolti nell'ambito di tale programma; c) di partecipare, previa richiesta e se del caso, per le prove di laboratorio riguardanti le merci degli allegati IV-A e IV-C(2) del presente accordo, al programma periodico di prove interlaboratorio per test specifici organizzato dal laboratorio di riferimento dell'altra Parte. Le spese di partecipazione sono a carico della Parte partecipante. 2. Ciascuna delle Parti puo' condividere con soggetti terzi i risultati delle verifiche di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo e renderli pubblici secondo quanto eventualmente prescritto dalle disposizioni applicabili alle Parti. La condivisione e/o la pubblicazione dei risultati, se del caso, avvengono nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza applicabili alle Parti. 3. Il sottocomitato SPS di cui all'articolo 74 del presente accordo puo' modificare, mediante una decisione, l'allegato X del presente accordo, in funzione dei lavori svolti al riguardo dalle organizzazioni internazionali. 4. I risultati delle verifiche possono contribuire alle misure di cui agli articoli 64, 66 e 72 del presente accordo adottate dalle Parti o da una di esse.
Accordo-art. 72
ARTICOLO 72 Controlli all'importazione e diritti d'ispezione 1. Le Parti convengono che i controlli effettuati all'importazione dalla Parte importatrice sulle spedizioni della Parte esportatrice avvengono nel rispetto dei principi di cui all'allegato XI, parte A, del presente accordo. I risultati dei controlli possono contribuire al processo di verifica di cui all'articolo 71 del presente accordo. 2. La frequenza dei controlli fisici all'importazione eseguiti da ciascuna delle Parti e' indicata nell'allegato XI, parte B, del presente accordo. Le Parti possono modificare la frequenza dei controlli nei limiti delle loro competenze e conformemente alla rispettiva legislazione interna, in funzione dei progressi fatti a norma degli articoli 64, 66 e 69 del presente accordo o a seguito di verifiche, consultazioni o altre misure previste dal presente accordo. L'allegato XI, parte B, del presente accordo viene modificato di conseguenza con decisione del sottocomitato SPS di cui all'articolo 74 del presente accordo. 3. I diritti d'ispezione possono coprire solo le spese sostenute dall'autorita' competente per l'esecuzione dei controlli all'importazione. Tali diritti vengono calcolati basandosi su quelli imposti per l'ispezione di prodotti nazionali simili. 4. La Parte importatrice informa la Parte esportatrice che ne faccia richiesta di tutte le modifiche, motivazioni comprese, delle misure che incidono sui controlli all'importazione e sui diritti d'ispezione e di tutti i cambiamenti di rilievo delle modalita' amministrative dei controlli. 5. A decorrere da una data stabilita dal sottocomitato SPS di cui all'articolo 74 del presente accordo, le Parti possono concordare le condizioni di approvazione dei controlli dell'altra Parte secondo quanto enunciato all'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), onde adeguare e ridurre reciprocamente, se del caso, la frequenza dei controlli fisici all'importazione sulle merci di cui all'articolo 69, paragrafo 2, del presente accordo. A decorrere da tale data, le Parti possono approvare reciprocamente i controlli dell'altra Parte relativi a determinate merci e, di conseguenza, ridurre o sostituire i controlli all'importazione per le merci interessate. 6. Le condizioni di approvazione dell'adeguamento dei controlli all'importazione sono inserite nell'allegato XI del presente accordo mediante la procedura di cui all'articolo 74, paragrafo 6, del medesimo accordo.
Accordo-art. 73
ARTICOLO 73 Misure di salvaguardia 1. Qualora la Parte importatrice adotti nel suo territorio misure per tenere sotto controllo qualsiasi fattore suscettibile di costituire un grave pericolo o rischio per la salute umana, degli animali o delle piante, la Parte esportatrice adotta, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, misure equivalenti per prevenire l'introduzione del pericolo o rischio nel territorio della Parte importatrice. 2. La Parte importatrice puo' adottare, per gravi motivi connessi alla salute pubblica, degli animali o delle piante, le misure provvisorie necessarie a tutela della salute pubblica, degli animali o delle piante. Per quanto riguarda le spedizioni in viaggio tra le Parti, la Parte importatrice cerca la soluzione piu' adatta e proporzionata onde evitare inutili perturbazioni degli scambi. 3. La Parte che adotta misure a norma del paragrafo 2 del presente articolo informa l'altra Parte entro un giorno lavorativo dalla loro adozione. Su richiesta di una delle Parti, e a norma dell'articolo 68, paragrafo 3, del presente accordo, le Parti si consultano sulla situazione entro quindici giorni lavorativi dalla notifica. Le Parti tengono debitamente conto di tutte le informazioni fornite durante le consultazioni e si adoperano per evitare inutili perturbazioni degli scambi tenendo conto, se del caso, dell'esito delle consultazioni di cui all'articolo 68, paragrafo 3, del presente accordo.
Accordo-art. 74
ARTICOLO 74 Sottocomitato di gestione per le questioni sanitarie e fitosanitarie 1. E' istituito il sottocomitato di gestione per le questioni sanitarie e fitosanitarie. Il sottocomitato SPS si riunisce entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo e successivamente su richiesta di una delle Parti o almeno una volta l'anno. Previo accordo tra le Parti, le riunioni del sottocomitato SPS possono svolgersi per videoconferenza o audioconferenza. Il sottocomitato SPS puo' esaminare questioni anche al di fuori delle riunioni, per corrispondenza. 2. Il sottocomitato SPS svolge i seguenti compiti: a) monitorare l'attuazione del presente capo ed esaminare le questioni ad esso connesse, comprese quelle che dovessero emergere in sede di attuazione; b) riesaminare gli allegati del presente capo, tenendo conto in particolare dei progressi compiuti nel quadro delle consultazioni e delle procedure previste dal presente capo; c) modificare, mediante una decisione, gli allegati da IV a XIV del presente accordo alla luce del riesame di cui alla lettera b) del presente paragrafo o di quanto altrimenti previsto dal presente capo; e d) formulare pareri e raccomandazioni ad altri organi definiti nelle disposizioni istituzionali, generali e finali del presente accordo alla luce del riesame di cui alla lettera b) del presente paragrafo. 3. Le Parti decidono di istituire, se del caso, gruppi di lavoro tecnici composti da rappresentanti delle Parti a livello di esperti, incaricati di individuare e risolvere le questioni tecniche e scientifiche relative all'applicazione del presente capo. Qualora occorrano competenze supplementari, le Parti possono istituire gruppi ad hoc, anche a carattere scientifico, la cui composizione non e' necessariamente limitata ai rappresentanti delle Parti. 4. Il sottocomitato SPS riferisce regolarmente al comitato per il commercio istituito a norma dell'articolo 465 del presente accordo in merito alle attivita' e alle decisioni prese nella propria sfera di competenza. 5. Il sottocomitato SPS adotta le procedure di lavoro durante la prima riunione. 6. Le decisioni, raccomandazioni, relazioni o altre iniziative del sottocomitato SPS o di qualsiasi gruppo istituito dal sottocomitato SPS, riguardanti l'autorizzazione di importazioni, lo scambio di informazioni, la trasparenza, il riconoscimento della regionalizzazione, l'equivalenza e le misure alternative, nonche' qualsiasi altra questione di cui ai paragrafi 2 and 3, sono adottate per consenso tra le Parti.
Accordo-art. 75
ARTICOLO 75 Obiettivi Le Parti riconoscono l'importanza delle questioni relative alle dogane e alla facilitazione degli scambi nell'evoluzione del contesto commerciale bilaterale. Esse convengono di rafforzare la cooperazione in questo settore per far si' che la legislazione e le procedure pertinenti e la capacita' amministrativa delle amministrazioni competenti consentano di realizzare gli obiettivi di un controllo efficace e contribuiscano, in linea di principio, a facilitare il commercio legittimo. Le Parti riconoscono che la massima importanza va riconosciuta ai legittimi obiettivi di politica pubblica, quali la facilitazione degli scambi, la sicurezza e la prevenzione delle frodi, da perseguire con un approccio equilibrato.
Accordo-art. 76
ARTICOLO 76 Legislazione e procedure 1. Le Parti convengono di dare alla loro rispettiva legislazione commerciale e doganale, in linea di principio, un carattere di stabilita' e completezza e sulla necessita' che le disposizioni e le procedure siano proporzionate, trasparenti, prevedibili, non discriminatorie, imparziali e applicate in modo uniforme ed efficace, e si impegnano tra l'altro a: a) tutelare e facilitare il commercio legittimo attraverso un'applicazione efficace e il rispetto delle disposizioni di legge; b) evitare oneri inutili o discriminatori a carico degli operatori economici, prevenire le frodi e agevolare ulteriormente gli operatori economici il cui grado di rispetto delle norme sia elevato; c) applicare un unico documento amministrativo ai fini delle dichiarazioni doganali; d) perseguire una maggiore efficienza, trasparenza e semplificazione dei regimi e delle pratiche doganali; e) applicare tecniche doganali moderne, compresi la valutazione dei rischi, i controlli a posteriori e i metodi di audit d'impresa per semplificare e facilitare l'ingresso e lo svincolo delle merci; f) perseguire la riduzione dei costi e una maggiore prevedibilita' per gli operatori economici, comprese le piccole e medie imprese; g) garantire l'applicazione non discriminatoria delle prescrizioni e delle procedure applicabili alle importazioni, alle esportazioni e alle merci in transito, ferma restando l'applicazione di criteri oggettivi di valutazione del rischio; h) applicare gli strumenti internazionali applicabili in materia commerciale e doganale, compresi quelli elaborati dall'Organizzazione mondiale delle dogane (di seguito "OMD") [il Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (ossia il quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale) del 2005, la convenzione di Istanbul relativa all'ammissione temporanea del 1990, la convenzione sul SA del 1983], dall'OMC (ad esempio in materia di valutazione in dogana), dalle Nazioni Unite (la convenzione TIR del 1975, la convenzione sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere del 1982) e gli orientamenti della Commissione europea come i Customs Blueprints; i) adottare le misure necessarie per recepire e attuare le disposizioni della versione riveduta della convenzione di Kyoto per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali del 1973; j) prendere decisioni anticipate (advance rulings) vincolanti in materia di classificazione tariffaria e regole di origine. Le Parti dispongono che una decisione anticipata possa essere revocata o annullata solo previa notifica all'operatore interessato e senza effetto retroattivo, a meno che la decisione sia stata presa in base a informazioni inesatte o incomplete; k) introdurre e applicare, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, procedure semplificate per gli operatori economici autorizzati; l) stabilire norme che garantiscano la proporzionalita' e il carattere non discriminatorio delle sanzioni imposte per la violazione della normativa doganale o dei requisiti procedurali e la cui applicazione non determini ritardi ingiustificati; m) applicare norme trasparenti, non discriminatorie e proporzionate per quanto concerne il rilascio della licenza agli spedizionieri doganali. 2. Per migliorare i metodi di lavoro garantendo al tempo stesso la non discriminazione, la trasparenza, l'efficienza, l'integrita' e la responsabilita' delle operazioni, le Parti: a) intraprendono ulteriori iniziative finalizzate alla riduzione, alla semplificazione e alla standardizzazione dei dati e della documentazione richiesti dalle dogane e dalle altre agenzie; b) semplificano, ove possibile, le prescrizioni e le formalita' per lo svincolo e lo sdoganamento rapidi delle merci; c) instaurano procedure efficaci, rapide e non discriminatorie che garantiscano il diritto di presentare ricorso contro le azioni amministrative, le pronunce e le decisioni delle autorita' doganali e delle altre agenzie riguardanti merci presentate in dogana. Le procedure di ricorso devono essere facilmente accessibili, anche per le piccole e medie imprese, e le relative spese devono essere ragionevoli e proporzionate ai costi della procedura di ricorso. Quando una decisione contestata e' oggetto di un ricorso, le Parti provvedono altresi' affinche' le merci siano normalmente svincolate e i pagamenti dei dazi lasciati in sospeso, fatte salve le misure di salvaguardia ritenute necessarie e, se necessario, subordinatamente alla costituzione di una garanzia, ad esempio sotto forma di cauzione o di deposito; d) assicurano il mantenimento dei piu' elevati standard di integrita', in particolare alle frontiere, mediante l'applicazione di misure imperniate sui principi delle convenzioni e degli strumenti internazionali pertinenti in questo ambito, in particolare della dichiarazione riveduta di Arusha dell'OMD (2003) e del Blueprint on Customs ethics (blueprint in materia di etica doganale) della Commissione europea (2007). 3. Le Parti decidono di eliminare: a) l'obbligo di avvalersi degli spedizionieri doganali; b) l'obbligo di ispezioni pre-imbarco o nel luogo di destinazione. 4. Disposizioni in materia di transito a) Ai fini del presente accordo, si applicano le norme e le definizioni in materia di transito previste dalle disposizioni dell'OMC (articolo V del GATT 1994 e disposizioni correlate, compresi i chiarimenti o i miglioramenti derivanti dal ciclo di negoziati di Doha sulla facilitazione degli scambi). Queste disposizioni si applicano anche quando il transito delle merci inizia o termina nel territorio di una Parte (transito interno). b) Le Parti perseguono progressivamente l'interconnettivita' dei loro rispettivi regimi di transito doganale, nella prospettiva della futura partecipazione dell'Ucraina al regime comune di transito di cui alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito. c) Le Parti garantiscono la cooperazione e il coordinamento di tutte le autorita' e agenzie interessate sul loro territorio per agevolare il traffico in transito e promuovere la cooperazione transfrontaliera. Sul tema del transito le Parti promuovono anche la cooperazione tra le autorita' e il settore privato.
Accordo-art. 77
ARTICOLO 77 Rapporti con la comunita' imprenditoriale Le Parti convengono: a) di garantire la trasparenza e la pubblicita', per quanto possibile attraverso mezzi elettronici, della loro legislazione, delle loro procedure e delle relative motivazioni. E' auspicabile che sia istituito un meccanismo di consultazione e che sia previsto un periodo di tempo ragionevole tra la pubblicazione e l'entrata in vigore di disposizioni nuove o modificate; b) sulla necessita' di consultare periodicamente e tempestivamente i rappresentanti del settore commerciale in merito alle proposte legislative e alle procedure in materia doganale e commerciale. A tal fine ciascuna delle Parti istituisce meccanismi per un'opportuna consultazione periodica tra le amministrazioni e la comunita' imprenditoriale; c) di rendere note al pubblico le pertinenti informazioni di carattere amministrativo, quali le prescrizioni delle agenzie e le procedure di entrata, gli orari di apertura e le procedure operative degli uffici doganali nei porti e presso i valichi doganali, nonche' i punti di contatto per la richiesta di informazioni; d) di favorire la cooperazione tra gli operatori e le amministrazioni competenti mediante procedure non arbitrarie e accessibili a tutti, quali i memorandum d'intesa fondati, in particolare, su quelli varati dall'OMD; e) di garantire che le loro rispettive prescrizioni e procedure doganali e quelle correlate continuino a rispondere alle esigenze degli operatori commerciali, si mantengano conformi alle migliori pratiche e abbiano gli effetti il meno restrittivi possibile sugli scambi.
Accordo-art. 78
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