LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208
714.Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2014, se alla data della presentazione o dell'approvazione del medesimo piano di riequilibrio finanziario pluriennale non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, entro il 31 maggio 2017, scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e), limitatamente ai residui antecedenti al 1º gennaio 2015, e ripianando tale quota secondo le modalita' previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidita' erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e' effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui e' stata erogata l'anticipazione. A decorrere dalla data di rimodulazione o riformulazione del piano, gli enti di cui ai periodi precedenti presentano alla Commissione di cui all'articolo 155 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 apposita attestazione del rispetto dei tempi di pagamento di cui alla direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011. (39)
714-bis.Gli enti locali che hanno presentato il piano di' riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con delibera da adottarsi dal Consiglio dell'ente entro la data del 30 settembre 2016, possono provvedere a rimodulare o riformulare il piano stesso, fermo restando la sua durata originaria e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio anche emersi dopo la approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ancorche' relativi a obbligazioni sorte antecedentemente alla dichiarazione di predissesto, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Dalla adozione della delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
714-ter.Le province che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito l'approvazione possono provvedere a riformulare il piano stesso, ferma restando la sua durata originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti.
715.Gli enti locali che hanno conseguito l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il periodo della durata del piano possono utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonche' dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione.
716.Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 710 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per interventi di bonifica ambientale, conseguenti ad attivita' minerarie, effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 20 milioni di euro. A tale fine gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 1º marzo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, secondo modalita' individuate e pubblicate nel sito istituzionale della medesima Struttura, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere gli interventi di cui al presente comma nel rispetto del vincolo di cui ai commi 710 e 711. Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile 2016. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste.
717.L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, destina ulteriori 50 milioni di euro rispetto alle somme indicate all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per la realizzazione delle scuole innovative, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree di intervento di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Rispetto alle citate risorse i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 1,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le somme incassate dagli enti locali attraverso la cessione delle aree di loro proprieta' in favore dell'INAIL sono vincolate prioritariamente alla realizzazione delle ulteriori fasi progettuali finalizzate alla cantierizzazione e al completamento dell'intervento oggetto del concorso di cui al comma 155 dell'articolo 1 della citata legge n. 107 del 2015, in deroga a quanto previsto dal decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le eventuali somme residue sono trasferite dagli enti locali al bilancio dello Stato per la riduzione dei canoni di cui al comma 158 dell'articolo 1 della citata legge n. 107 del 2015.
718.Al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e quelle di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, aventi ad oggetto principalmente investimenti in strutture scolastiche, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e' autorizzato a reclutare un apposito contingente di 20 unita' di personale delle amministrazioni pubbliche in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative in materia di investimenti immobiliari e di appalti pubblici, selezionato con apposito bando di mobilita' e a valere sulle facolta' assunzionali dell'Istituto previste dalla legislazione vigente.
719.Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 707 a 734 e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 710, con tempi e modalita' definiti con decreti del predetto Ministero sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. (14)
720.Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente e' tenuto a inviare, utilizzando il sistema web appositamente previsto nel sito «http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it», entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalita' definiti dai decreti di cui al comma 719. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 723, lettera e). (14)
721.Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualita' di commissario ad acta, provvede, pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 723, lettere e) e f). Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all'anno successivo a quello di riferimento sono sospese e, a tal fine, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 232. (14)
722.Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, gli enti di cui al comma 709 non possono trasmettere nuove certificazioni a rettifica di quelle precedenti. Sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo gli enti che rilevano, rispetto a quanto gia' certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 710. (14)
724.Agli enti per i quali il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710 sia accertato successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni di cui al comma 723 si applicano nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del predetto saldo. La rideterminazione delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza di cui al comma 723, lettera f), e' applicata al presidente, al sindaco e ai componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui e' avvenuto il mancato conseguimento. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. (14)
725.Gli enti di cui al comma 724 sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione mediante l'invio di una nuova certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. (14)
726.I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti, che si configurano elusivi delle regole di cui ai commi da 707 a 734, sono nulli. (14)
727.Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto delle regole di cui ai commi da 707 a 734 e' stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle predette regole, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino a un massimo di dieci volte l'indennita' di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile amministrativo individuato dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilita' del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. (14)
728.Le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo di cui al comma 710 per consentire esclusivamente un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, purche' sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali della regione e della regione stessa. Per gli anni 2016 e 2017, la Regione siciliana e le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta operano la compensazione mediante la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilita' in termini di competenza eurocompatibile di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano mediante il contestuale miglioramento, di pari importo, del proprio saldo programmatico riguardante il patto di stabilita' interno. (14)
729.Gli spazi finanziari ceduti dalla regione sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011, nonche' dai comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale. (14)
730.Ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui al comma 728, le regioni e le province autonome definiscono criteri di virtuosita' e modalita' operative, previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali. Per i medesimi fini, gli enti locali comunicano all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), all'Unione delle province d'Italia (UPI) e alle regioni e alle province autonome, entro il 15 aprile ed entro il 15 settembre, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare esclusivamente impegni in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. Entro i termini perentori del 30 aprile e del 30 settembre, le regioni e le province autonome comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica anche con riferimento a quanto disposto dal comma 731. Gli spazi finanziari attribuiti e non utilizzati per impegni in conto capitale non rilevano ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 710. (14)
731.Agli enti locali che cedono spazi finanziari e' riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del saldo di cui al comma 710, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero. (14)
732.Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto al saldo di cui al comma 710 possono richiedere, per la quota di spazi finanziari non soddisfatta tramite il meccanismo di cui al comma 728, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web «http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it» appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere impegni di spesa in conto capitale. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto al saldo di cui al comma 710, possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web «http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it» appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi che intendono cedere nell'esercizio in corso. Qualora l'entita' delle richieste pervenute dagli enti superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili, l'attribuzione e' effettuata in misura proporzionale agli spazi finanziari richiesti. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 10 luglio, aggiorna gli obiettivi degli enti interessati dalla acquisizione e cessione di spazi finanziari di cui al presente comma, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo. Agli enti che acquisiscono spazi finanziari e' peggiorato, nel biennio successivo, l'obiettivo per un importo annuale pari alla meta' della quota acquisita, mentre agli enti che cedono spazi finanziari l'obiettivo di ciascun anno del biennio successivo e' migliorato in misura pari alla meta' del valore degli spazi finanziari ceduti. La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, e' pari a zero. (14)
733.Qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio di cui al comma 719, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone adeguate misure di contenimento della predetta spesa. (14)
734.Per gli anni 2016 e 2017, alle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, alla Regione siciliana e alle province autonome di Trento e di Bolzano non si applicano le disposizioni di cui al comma 723 del presente articolo e resta ferma la disciplina del patto di stabilita' interno recata dall'articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato. (14)
735.All'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il numero 3) e' aggiunto il seguente: «3-bis) nei saldi di competenza, gli impegni del perimetro sanitario del bilancio, finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi negli esercizi antecedenti l'anno 2015».
736.La disposizione di cui al comma 735 entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
737.Per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico, possono essere utilizzati per una quota pari al 100 per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonche' per spese di progettazione delle opere pubbliche.
738.All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: «sino alla data del 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «sino alla data del 31 dicembre 2016».
739.L'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facolta' dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicita', ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano gia' avvalsi di tale facolta' prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012.
740.Al comma 19 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «a favore delle societa' partecipate non quotate che abbiano registrato» sono sostituite dalle seguenti: «a favore delle societa' partecipate, con esclusione delle societa' quotate e degli istituti bancari, che abbiano registrato».
741.Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 destinati ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti, previa ripartizione eseguita dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 798 del 1984.
742.L'Autorita' di regolazione dei trasporti, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e il Garante per la protezione dei dati personali sono assoggettati alla normativa di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e inseriti nella tabella A allegata alla stessa legge.
743.Alla data del 1º marzo 2016 i cassieri delle Autorita' di cui al comma 742 provvedono a versare le disponibilita' liquide depositate presso gli stessi sulle rispettive contabilita' speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Restano escluse dall'applicazione della presente disposizione le disponibilita' liquide rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni o di altre pubbliche amministrazioni.
744.I cassieri delle Autorita' di cui al comma 742 adeguano l'operativita' dei servizi di cassa intrattenuti con le stesse Autorita' alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e relative norme amministrative di attuazione.
745.Le Autorita' di cui al comma 742 provvedono a smobilizzare gli eventuali investimenti finanziari entro il 30 giugno 2016, riversando le relative risorse sulle contabilita' speciali aperte presso la tesoreria statale. Sono esclusi dallo smobilizzo i titoli di Stato italiani e le altre tipologie di investimento individuate dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2012. Le Autorita' possono non smobilizzare gli investimenti in strumenti finanziari, come definiti dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, solo nel caso in cui il loro valore di mercato in uno dei giorni compresi tra il 16 e il 31 maggio 2016 sia inferiore al prezzo di acquisto.
746.Sono considerate assoggettabili al regime di tesoreria unica, con la procedura di cui all'articolo 2, quarto comma, della citata legge n. 720 del 1984, le Autorita' amministrative indipendenti, quali enti e organismi di diritto pubblico, che riscuotono diritti o contributi obbligatori aventi valore di tributi statali, pur in assenza di trasferimenti provenienti dal bilancio dello Stato.
747.Per il triennio 2016-2018 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
748.In considerazione dell'adozione del bilancio unico d'ateneo, previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, il fabbisogno finanziario programmato per l'anno 2016 del sistema universitario, di cui all'articolo 1, comma 637, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' determinato incrementando del 3 per cento il fabbisogno programmato per l'anno 2015.
749.Il comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' sostituito dal seguente: «639. Il fabbisogno programmato di ciascuno degli enti di ricerca indicati al comma 638 e' determinato annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze nella misura inferiore tra il fabbisogno programmato e quello realizzato nell'anno precedente, incrementato del 4 per cento. Non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale: a) i pagamenti derivanti dagli accordi di programma e convenzioni per effetto dei quali gli enti medesimi agiscono in veste di attuatori dei programmi e delle attivita' per conto e nell'interesse dei Ministeri che li finanziano, nei limiti dei finanziamenti concessi; b) i pagamenti dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) relativi alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), in quanto correlati ad accordi internazionali, nonche' i pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e i programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al programma "Sistema satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo" ai sensi della legge 29 gennaio 2001, n. 10, e dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128; c) i pagamenti del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste relativi alla contribuzione annuale dovuta alla Societa' consortile Elettra Sincrotrone di Trieste, di interesse nazionale, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, di cui il Consorzio detiene la maggioranza del capitale sociale. Al fine di consentire il monitoraggio dell'utilizzo del fabbisogno finanziario programmato, gli enti di ricerca indicati al comma 638 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, i pagamenti di cui alle lettere a), b) e c). I Ministeri vigilanti, ciascuno per i propri enti di ricerca, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'ammontare complessivo dei finanziamenti concessi a ciascun ente di ricerca, erogati a fronte dei pagamenti di cui alla lettera a)».
750.Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 710 non sono considerate le spese sostenute da Roma Capitale per la realizzazione del Museo nazionale della Shoah, effettuate a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 3 milioni di euro.
751.Il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro, entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, propone alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'aggiornamento del piano di rientro di cui all'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, entro i successivi trenta giorni e' approvato l'aggiornamento del piano di rientro. Per l'anno 2016, l'aggiornamento del piano, secondo le modalita' di cui al periodo precedente, e' proposto entro il 31 gennaio, il 31 maggio e il 30 novembre.
752.Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 agosto 2015, relativo alla nomina del Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2015, avente ad oggetto, tra l'altro, la ricognizione della attuale consistenza e della composizione della massa attiva e della massa passiva comprese nel predetto piano.
753.L'articolo 16, comma 4-ter, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e l'articolo 78, comma 2, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati. Il quinto e il sesto periodo dell'articolo 14, comma 13-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono soppressi.
754.Alle province e alle citta' metropolitane delle regioni a statuto ordinario e' attribuito un contributo complessivo di 495 milioni di euro nell'anno 2016, 470 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, di cui 245 milioni di euro per l'anno 2016, 220 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 a favore delle province e 250 milioni di euro a favore delle citta' metropolitane, finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilita' e all'edilizia scolastica. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 28 febbraio 2016, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e' stabilito il riparto del contributo di cui al periodo precedente, tenendo anche conto degli impegni desunti dagli ultimi tre rendiconti disponibili relativi alle voci di spesa di cui al primo periodo. (7)
755.Al comma 540 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «con una dotazione di 125 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020».
757.Al comma 3 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni».
758.Al fine di garantire l'equilibrio della situazione corrente per l'anno 2016 dei bilanci delle citta' metropolitane e delle province, le regioni, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono operare lo svincolo dei trasferimenti correnti e in conto capitale gia' attribuiti ai predetti enti e affluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato dell'anno 2015. Le quote dell'avanzo di amministrazione dell'anno 2015 cosi' svincolate sono applicate al bilancio di previsione per l'anno 2016 delle citta' metropolitane e delle province dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2015. I trasferimenti oggetto di svincolo possono essere rifinanziati a valere sulle annualita' successive all'anno 2015 del bilancio delle regioni.(18)
760.All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2014 e 2015».
761.Il Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e' finanziato per un importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
762.Le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilita' interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilita' interno.
763.In considerazione delle particolari condizioni geo politiche del comune di Campione d'Italia, anche a seguito degli effetti finanziari negativi connessi al tasso di cambio del franco svizzero, e' attribuito al medesimo comune un contributo di 9 milioni di euro per l'anno 2016. Per l'anno 2016 la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, da ripartire sulla base dei criteri di cui ai numeri da 1) a 3) della lettera b) del medesimo comma 380-ter, e' ridotta di 9 milioni di euro.
764.Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito, per l'anno 2016, un fondo con la dotazione di 60 milioni di euro. Il fondo e' costituito mediante l'utilizzo delle risorse delle amministrazioni centrali disponibili per le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che sono conseguentemente ridotte. Una quota pari al 66 per cento del predetto fondo e' destinata alle province delle regioni a statuto ordinario che non riescono a garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente per l'anno 2016, ed e' ripartita entro il 28 febbraio 2016, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, secondo le modalita' e i criteri definiti in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Nelle more del completamento del processo di riordino delle funzioni da parte delle regioni e del trasferimento definitivo del personale soprannumerario nelle amministrazioni pubbliche, la restante quota del 34 per cento del fondo e' finalizzata esclusivamente a concorrere alla corresponsione del trattamento economico al medesimo personale. Con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, la predetta quota del 34 per cento del fondo di cui al presente comma e' ripartita tra le amministrazioni interessate in proporzione alle unita' di personale dichiarato in soprannumero, e non ancora ricollocato, secondo le risultanze del monitoraggio attivato ai sensi dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e del relativo decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. (7)
765.Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge 7 aprile 2014, n. 56, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' nominato un commissario al fine di assicurare, nelle regioni che a tale data non hanno provveduto a dare attuazione all'accordo tra Stato e regioni sancito in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014, il completamento degli adempimenti necessari a rendere effettivo, entro il 30 giugno 2016, il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie relative alle funzioni non fondamentali delle province e delle citta' metropolitane, in attuazione della riforma di cui alla citata legge n. 56 del 2014. Al commissario di cui al presente comma non e' corrisposto alcun compenso, indennita', rimborso spese o emolumento comunque denominato; il commissario puo' avvalersi, ai predetti fini, degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
766.Il commissario, sentite le regioni interessate, adotta gli atti necessari per il trasferimento delle risorse di cui al comma 765, come quantificate ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, intendendosi che, in assenza di disposizioni legislative regionali e fatta salva la loro successiva adozione, sono attribuite alla regione le funzioni non fondamentali delle province e citta' metropolitane. Per il trasferimento del personale, il commissario opera secondo i criteri individuati ai sensi della legge n. 56 del 2014, nei limiti della capacita' di assunzione e delle relative risorse finanziarie della regione ovvero della capacita' di assunzione e delle relative risorse finanziarie dei comuni che insistono nel territorio della provincia o citta' metropolitana interessata, avvalendosi delle procedure previste dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015.
767.Per le regioni che hanno adottato in via definitiva la legge attuativa dell'accordo tra Stato e regioni sancito in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014 ma non hanno completato il trasferimento delle risorse, il commissario opera d'intesa con il Presidente della regione, secondo le modalita' previste dalla legge regionale.
768.Il personale delle citta' metropolitane e delle province che si e' collocato in posizione utile nelle graduatorie redatte dal Ministero della giustizia a seguito del bando di mobilita' adottato con ricorso al fondo di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' inquadrato, entro il 31 gennaio 2016, nei ruoli del Ministero della giustizia con assegnazione negli uffici giudiziari secondo le risultanze delle medesime graduatorie, a prescindere dal nulla osta dell'ente di provenienza.
769.L'acquisizione di personale delle citta' metropolitane e delle province ai sensi dell'articolo 1, comma 425, settimo e ottavo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' effettuata prescindendo dall'assenso dell'ente di provenienza.
770.All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora le leggi regionali riallochino le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale presso le citta' metropolitane e le province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino, con copertura dei relativi oneri, la dotazione organica degli enti di area vasta, ridotta ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' rideterminata in aumento in misura corrispondente al personale riallocato».
771.Al fine di supportare il processo di digitalizzazione in corso presso gli uffici giudiziari e per dare compiuta attuazione al trasferimento al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari effettuato ai sensi dell'articolo 1, commi da 526 a 530, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero della giustizia acquisisce un contingente massimo di 1.000 unita' di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, nel biennio 2016 e 2017, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria, attingendo prioritariamente alla graduatoria, in corso di validita', ove sia utilmente collocato il personale di cui al comma 769 del presente articolo, ovvero mediante il portale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2014. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 30 GIUGNO 2016, N. 117, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 AGOSTO 2016, N. 161.
772.Le unita' di personale che transitano presso il Ministero della giustizia ai sensi dei commi 768, 769 e 771 sono portate a scomputo del personale soprannumerario adibito alle funzioni non fondamentali degli enti di area vasta.
773.All'articolo 21-quater, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, le parole: «a indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne» sono sostituite dalle seguenti: «a indire una o piu' procedure interne, nel rispetto del citato CCNL comparto Ministeri 1998/2001 e successivi contratti integrativi dello stesso».
774.E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 9-quinquies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
775.COMMA ABROGATO DALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 232.
776.All'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «gia' in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che comunque abbia maturato il requisito entro il 31 dicembre 2015, ferma restando la necessita' di assicurare la compatibilita' dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica».
778.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200)).
779.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200)).
780.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200)).
783.All'articolo 83 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. Il decreto di pagamento e' emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta».
784.Al fine di consentire la realizzazione e la piena operativita' di sistemi informatici idonei ad assicurare la completa automatizzazione di tutte le attivita' amministrative relative ai settori del pagamento delle spese di giustizia e dei crediti liquidati a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, autorizzate dal Ministero della giustizia e senza oneri a carico della finanza pubblica, con i consigli dell'ordine circondariale forense per consentire che alcune unita' di personale dei predetti consigli dell'ordine vengano distaccate presso gli uffici giudiziari a supporto delle attivita' di cancelleria o di segreteria esclusivamente nei settori di cui al presente comma. Le convenzioni sono stipulate in conformita' e nei limiti di una convenzione quadro, previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e il Consiglio nazionale forense. La convenzione quadro individua le procedure di controllo necessarie a impedire che i soggetti di cui al presente comma siano adibiti a supporto di attivita' diverse da quelle previste dal presente comma e che agli stessi sia consentito l'accesso a dati sensibili e giudiziari diversi e ulteriori rispetto a quelli strettamente connessi con lo svolgimento delle predette attivita' di supporto. La convenzione quadro prevede l'obbligo dei consigli dell'ordine circondariale forense di stipulare adeguate polizze di assicurazione per la responsabilita' per danno erariale con massimale non inferiore a quello stabilito dalla medesima convenzione, al fine di tutelare il personale di cancelleria o di segreteria dalle eventuali conseguenze derivanti dalle condotte del personale distaccato presso l'ufficio giudiziario.
785.Per tutta la durata del periodo durante il quale i soggetti di cui al comma 784 sono distaccati presso gli uffici giudiziari, i consigli dell'ordine dai quali dipendono sono tenuti a corrispondere loro i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali, assicurativi e assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni legislative. Per l'intera durata del medesimo periodo, agli stessi soggetti non compete alcuna forma di compenso, di indennita', di rimborso spese o di trattamento previdenziale, assistenziale o assicurativo da parte della pubblica amministrazione, con la quale non si instaura alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo.
786.Le disposizioni di cui ai commi 784 e 785 hanno efficacia per i tre anni successivi alla data della loro entrata in vigore. Le convenzioni stipulate a norma dei predetti commi cessano di avere efficacia decorso il termine di cui al periodo precedente.
787.Le convenzioni, anche diverse da quelle di cui ai commi 784 e 785, stipulate dai capi degli uffici giudiziari con le amministrazioni pubbliche devono essere preventivamente autorizzate, a pena di inefficacia, dal Ministero della giustizia e devono essere realizzate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
788.All'articolo 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «All'esecuzione delle pronunce di condanna al pagamento di somme di denaro emesse nei confronti delle amministrazioni dello Stato per mancato o ritardato recepimento nell'ordinamento di direttive o di altri provvedimenti dell'Unione europea provvede ciascuna delle predette amministrazioni, in relazione alla soccombenza nel giudizio, nell'ambito delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente».
789.All'articolo 10, comma 12-vicies, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: «dalla conclusione del procedimento penale instaurato per i medesimi fatti e definito con sentenza anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, non risulti il coinvolgimento del medesimo soggetto obbligato a titolo di dolo o colpa» sono sostituite dalle seguenti: «dal procedimento penale instaurato per i medesimi fatti accaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, non sia derivata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa grave per il medesimo soggetto obbligato».
790.In attuazione dei principi di cui alla direttiva 29/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, in attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, nonche' in attuazione del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, e' istituito, nelle aziende sanitarie e ospedaliere, un percorso di protezione denominato «Percorso di tutela delle vittime di violenza», con la finalita' di tutelare le persone vulnerabili vittime della altrui violenza, con particolare riferimento alle vittime di violenza sessuale, maltrattamenti o atti persecutori (stalking). All'istituzione del Percorso di tutela delle vittime di violenza si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.
791.Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della giustizia, della salute e dell'interno, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esperienze gia' operative a livello locale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite a livello nazionale le linee guida volte a rendere operativo il Percorso di tutela delle vittime di violenza, di cui al comma 790, anche in raccordo con le previsioni del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. L'attuazione delle linee guida avviene attraverso l'istituzione di gruppi multidisciplinari finalizzati a fornire assistenza giudiziaria, sanitaria e sociale, riguardo ad ogni possibile aspetto legato all'emersione e al tempestivo riconoscimento della violenza e a ogni tipo di abuso commesso ai danni dei soggetti di cui al comma 790, garantendo contestualmente la rapida attivazione del citato Percorso di tutela delle vittime di violenza, nel caso in cui la vittima intenda procedere a denuncia, e la presa in carico, da parte dei servizi di assistenza, in collaborazione con i centri antiviolenza. La partecipazione ai gruppi multidisciplinari di cui al secondo periodo non comporta l'erogazione di indennita', gettoni, rimborsi di spese o altri emolumenti.
792.Per favorire la gestione finanziaria degli interventi finanziati dalle risorse europee, dal 1º gennaio 2016 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un proprio organismo strumentale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dotato di autonomia gestionale e contabile, denominato «organismo strumentale per gli interventi europei», avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei.
793.La legge regionale e provinciale che provvede all'istituzione dell'organismo strumentale per gli interventi europei disciplina i rapporti tra la regione e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'organismo strumentale nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dispone il trasferimento all'organismo di tutti i crediti regionali riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale e di tutti i debiti regionali agli aventi diritto riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate. L'eventuale differenza positiva tra i debiti e i crediti trasferiti costituisce debito della regione o della provincia autonoma nei confronti dell'organismo regionale.
794.Il patrimonio degli organismi strumentali di cui al comma 792 e' costituito solo dall'eventuale fondo di cassa, da crediti e da debiti concernenti gli interventi europei. Per lo svolgimento della propria attivita' gli organismi strumentali si avvalgono dei beni e del personale delle regioni o delle province autonome che garantiscono l'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale del proprio organismo strumentale per gli interventi europei.
795.La gestione degli organismi strumentali per gli interventi europei si avvale di conti di tesoreria unica appositamente istituiti, intestati agli organismi e funzionanti secondo le modalita' di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, e di corrispondenti conti correnti istituiti presso i tesorieri delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
796.Il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, versa le risorse europee e quelle di cofinanziamento nazionale destinate alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' le altre risorse a proprio carico, nei conti di tesoreria unica di cui al comma 795. Fino al perdurare della sospensione della tesoreria unica mista, disposta dall'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e prorogata dall'articolo 1, comma 395, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei medesimi conti di tesoreria unica affluiscono le risorse relative al cofinanziamento regionale degli stessi interventi.
797.Gli organismi strumentali per gli interventi europei trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, tramite i propri tesorieri, i dati codificati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, secondo le modalita' previste per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I tesorieri non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme.
798.In attuazione della legge regionale e provinciale di cui al comma 793, la regione e la provincia autonoma registrano nelle proprie scritture patrimoniali e finanziarie il trasferimento dei debiti e dei crediti trasferiti all'organismo strumentale per gli interventi europei. Il trasferimento dei crediti e dei debiti esigibili al 31 dicembre 2015 e' registrato nel bilancio di previsione 2016-2018, iscrivendo tra gli stanziamenti relativi all'esercizio 2016 le entrate e le spese per trasferimenti da e verso l'organismo strumentale, per lo stesso importo, pari al maggior valore tra i residui attivi e passivi trasferiti, ed effettuando le necessarie regolarizzazioni contabili con i residui attivi e passivi. L'eventuale differenza tra i residui passivi e attivi concorre alla determinazione del debito o del credito della regione o della provincia autonoma nei confronti dell'organismo strumentale, esigibile nell'esercizio 2016. Al fine di garantire il rispetto del principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il trasferimento dei crediti e dei debiti regionali esigibili nell'esercizio 2016 e nei successivi e' registrato cancellando dalle scritture contabili riguardanti ciascun esercizio i relativi accertamenti e impegni e registrando l'impegno per trasferimenti all'organismo strumentale per gli interventi europei, di importo pari alla differenza tra gli impegni e gli accertamenti cancellati nell'esercizio. I crediti e i debiti cancellati dalla regione o dalla provincia autonoma sono registrati dall'organismo strumentale per gli interventi europei. L'organismo strumentale per gli interventi europei accerta le entrate derivanti dai trasferimenti dalla regione e dalla provincia autonoma a seguito dei correlati impegni della regione e della provincia autonoma.
799.I controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, si estendono anche agli organismi strumentali delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
800.I fondi esistenti sulle contabilita' aperte ai sensi del comma 795, nonche' sulle contabilita' presso la tesoreria statale intestate al Ministero dell'economia e delle finanze, destinati in favore degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, degli interventi complementari alla programmazione europea, ivi compresi quelli di cui al Piano di azione coesione, degli interventi finanziati con il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014, nonche' i fondi depositati sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 1, comma 671, della predetta legge 23 dicembre 2014, n. 190, a disposizione delle Amministrazioni centrali dello Stato e delle agenzie dalle stesse vigilate, non sono soggetti ad esecuzione forzata. Sui fondi depositati sui conti di tesoreria e sulle contabilita' speciali, come individuati dal comma 795, non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato, a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime.
801.All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 671 e' sostituito dal seguente: «671. Al fine di accelerare e semplificare l'iter dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e gli interventi di azione e coesione complementari alla programmazione dell'Unione europea, a titolarita' delle Amministrazioni centrali dello Stato ovvero di agenzie dalle stesse vigilate, il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede alle erogazioni a proprio carico, riguardanti i predetti interventi, anche mediante versamenti nelle apposite contabilita' speciali istituite presso ciascuna amministrazione o agenzia titolare degli interventi stessi».
802.All'articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «a titolarita' delle Amministrazioni centrali dello Stato» sono inserite le seguenti: «nonche' delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano». Alle anticipazioni concesse dalle amministrazioni titolari di interventi cofinanziati dall'Unione europea in favore di soggetti privati, a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale, si applica il disposto dell'articolo 131, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 56, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e' abrogato.
803.Al recupero delle somme dovute da beneficiari situati sul territorio italiano riguardanti i programmi di cooperazione territoriale europea aventi Autorita' di gestione estera si provvede ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di recupero di cui al precedente periodo.
804.Al fine di assicurare il completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2007/2013, non conclusi alla data del 31 dicembre 2015, sentita l'Agenzia per la coesione territoriale, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa ricognizione delle esigenze di finanziamento presso le amministrazioni titolari dei progetti stessi, presenta al CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di utilizzo delle risorse previste dalla delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015, per l'attuazione dei programmi di azione e coesione, complementari alla programmazione europea. L'assegnazione disposta in favore di amministrazioni che non dispongono di risorse per l'attuazione dei programmi di azione e coesione e' reintegrata alla dotazione dei medesimi programmi, da parte del CIPE, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli anni successivi al 2016.
807.Qualora nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 si renda necessaria l'approvazione di una variante urbanistica, ovvero l'espletamento di procedure VAS o VIA, il termine del 31 dicembre 2015 per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti e' prorogato al 31 dicembre 2016. (15)
808.Il regime di proroga di cui al comma 807 non comporta sanzioni qualora l'obbligazione giuridicamente vincolante sia assunta entro il termine del 30 giugno 2016. L'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nel semestre 1º luglio-31 dicembre 2016 comporta, invece, la sanzione complessiva dell'1,5 per cento del finanziamento totale concesso. (15)
809.La mancata assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nel termine prorogato di cui al comma 807 determina la definitiva revoca del finanziamento.
810.La dotazione del fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e' incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020.
811.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dall'articolo 1, comma 674, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa agli interventi a favore dello sviluppo delle aree interne, e' incrementata di 10 milioni di euro per il triennio 2016-2018.
812.Per effetto di quanto disposto dal comma 811, l'autorizzazione di spesa a favore delle aree interne, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione della citata legge n. 183 del 1987, e' pari, complessivamente, a 190 milioni di euro, ripartiti come segue: 16 milioni di euro per l'anno 2015, 60 milioni di euro per l'anno 2016, 94 milioni di euro per l'anno 2017 e 20 milioni di euro per l'anno 2018. (31)
813.All'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il comma 9-bis e' sostituito dal seguente: «9-bis. Ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 1, della presente legge, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020. A fronte dei pagamenti effettuati, il Ministero dell'economia e delle finanze attiva il procedimento di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, anche con compensazione con i trasferimenti da effettuare da parte dello Stato in favore delle amministrazioni stesse».
814.All'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Nel caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea di condanna al pagamento di sanzioni a carico della Repubblica italiana, ove per provvedere ai dovuti adempimenti si renda necessario procedere all'adozione di una molteplicita' di atti anche collegati tra loro, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, sentiti gli enti inadempienti, assegna a questi ultimi termini congrui per l'adozione di ciascuno dei provvedimenti e atti necessari. Decorso inutilmente anche uno solo di tali termini, il Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro competente per materia, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri e' invitato il Presidente della Giunta regionale della regione interessata al provvedimento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli inadempimenti conseguenti alle diffide effettuate in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione che si fondino sui presupposti e abbiano le caratteristiche di cui al primo periodo. 2-ter. Il commissario di cui al comma 2-bis esercita le facolta' e i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 2-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei casi in cui sono in corso procedure europee di infrazione».
815.Il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2007, n. 3614, provvede entro il 30 giugno 2016 ad avviare, sulla base di appositi bandi di gara, gli interventi finalizzati alle attivita' di bonifica e messa in sicurezza del sito di interesse nazionale «Bussi sul Tirino», secondo le priorita' e gli scopi di reindustrializzazione di cui all'articolo 2, comma 3-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, utilizzando a tale fine le risorse destinate al medesimo sito di interesse nazionale «Bussi sul Tirino» giacenti sulla contabilita' speciale di cui alla citata ordinanza n. 3614 del 2007. Decorso il predetto termine, il capo del Dipartimento della protezione civile, con propria ordinanza, adottata ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, disciplina le modalita' della cessazione delle funzioni del Commissario delegato, fissando altresi' un termine per la chiusura della contabilita' speciale intestata al medesimo Commissario. Eventuali risorse residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di essere utilizzate, sulla base di apposito accordo di programma, per interventi di bonifica del sito di interesse nazionale «Bussi sul Tirino», individuati anche ai sensi e con il procedimento di cui all'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
816.In deroga all'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' autorizzato ad assumere nell'anno 2016 e nell'anno 2017, a tempo determinato, per un periodo massimo di tre mesi, un contingente di personale di complessive 30 unita', mediante l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici a tempo indeterminato, con validita' in corso, banditi dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Terminato il periodo di tre mesi, il medesimo Ministero ha la facolta' di assumere il suddetto personale mediante contratti a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F, nel rispetto della propria dotazione organica.
817.Al fine di garantire il necessario supporto alle attivita' istituzionali, anche in deroga all'articolo 1, commi 424 e 425, della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' autorizzato nell'anno 2016 e nell'anno 2017 ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale di complessive 11 unita' nel rispetto della propria dotazione organica, mediante l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici nazionali a tempo indeterminato banditi ed espletati dall'ISPRA, in corso di validita'. Il suddetto personale, corrispondente a 6 unita' di collaboratore amministrativo e 5 unita' di collaboratore tecnico, e' inquadrato nell'Area II, posizione economica F1.
818.Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' procedere al reclutamento di cui ai commi 816 e 817 senza il previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
819.Piena e diretta esecuzione e' data alla decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 11, terzo comma, della decisione stessa.
820.All'articolo 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le parole: «decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro competente per materia» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro competente per materia».
821.COMMA ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 2017, N. 81.
822.Al fine di contribuire alla costituzione delle piattaforme di investimento previste dal regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, le operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) promosse dall'istituto nazionale di promozione di cui al comma 826, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato e' onerosa, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. (47)
823.Le piattaforme di investimento ammissibili alla garanzia dello Stato sono approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati.
824.Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri, modalita' e condizioni per la concessione della garanzia di cui ai commi da 822 a 829.
825.E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi dei commi da 822 a 829, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016. E' autorizzata allo scopo l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria. La dotazione del fondo puo' essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali secondo modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 824, ovvero attraverso la procedura prevista dal comma 876.
826.La Cassa depositi e prestiti S.p.A. ha la qualifica di istituto nazionale di promozione, come definito dall'articolo 2, numero 3), del citato regolamento (UE) 2015/1017, relativo al FEIS, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della Commissione, del 22 luglio 2015.
827.In ragione della qualifica di cui al comma 826, la Cassa depositi e prestiti S. p.A. e' abilitata a svolgere le attivita' degli istituti nazionali di promozione previste dal regolamento (UE) 2015/1017, nonche' i compiti previsti dal regolamento (UE) n. 1303/ 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), e dal regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione.
828.La Cassa depositi e prestiti S.p.A. puo' impiegare le risorse della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per contribuire a realizzare gli obiettivi del FEIS, tra l'altro, mediante il finanziamento di piattaforme d'investimento e di singoli progetti ai sensi del regolamento (UE) 2015/1017, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.
829.La Cassa depositi e prestiti S.p.A. o le societa' da essa controllate possono esercitare i compiti di esecuzione degli strumenti finanziari destinatari dei Fondi SIE, di cui al regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 e al regolamento (UE) n. 1303/2013, in forza di un mandato della Commissione europea ovvero su richiesta delle autorita' di gestione.
830.Le attivita' di cui al comma 829 possono essere condotte anche con apporto finanziario da parte di amministrazioni ed enti pubblici o privati, anche a valere su risorse europee. Le risorse delle amministrazioni statali possono essere individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
831.E' istituito presso Terna Spa un fondo di garanzia nel quale confluiscono le somme, determinate in misura pari a 1 euro/MWh per anno, che i soggetti aggiudicatari ovvero cessionari della potenza assegnata che abbiano assunto l'impegno con Terna Spa di finanziamento delle opere di cui all'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, sono tenuti a versare fino all'entrata in servizio di ciascun interconnector, in aggiunta ai corrispettivi, determinati dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ai sensi dell'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, che gli stessi riconoscono a Terna Spa per l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento. Detto fondo interviene esclusivamente a garanzia degli impegni assunti per il finanziamento di ciascun interconnector. Le somme versate nel fondo di garanzia non possono essere distratte dalla destinazione prevista, ne' essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei soggetti di cui al presente comma ovvero di Terna Spa. Rispetto a dette somme non opera la compensazione legale e giudiziale e non puo' essere pattuita la compensazione volontaria. In caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, del fondo, al termine del periodo di esenzione, lo stesso e' redistribuito, per la parte residua, ai soggetti di cui al presente comma, in proporzione alle quote di rispettiva competenza. I criteri e le modalita' di gestione del fondo sono disciplinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
832.Al fine di completare la realizzazione delle nuove infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di interconnector di cui all'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, il periodo fissato al comma 6 dello stesso articolo e' esteso al 31 dicembre 2026, secondo le modalita' di cui ai commi da 833 a 836, a favore dei soggetti aggiudicatari ovvero cessionari, di cui al comma 831, a prescindere dalla originaria frontiera di assegnazione, per la capacita' di interconnessione di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, come incrementata ai sensi dell'articolo 2 del decretolegge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, e limitatamente alla quota di capacita' non ancora in esercizio.
833.I soggetti di cui al comma 831 sono tenuti a sottoscrivere il contratto di mandato per la costruzione e l'esercizio dell'interconnector di cui al medesimo comma entro novanta giorni dal rilascio dell'esenzione, ai sensi del decreto del Ministro delle attivita' produttive 21 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2005, a pena di decadenza dal diritto di cui al comma 832, con obbligo di restituire quanto goduto e ferme restando le eventuali obbligazioni assunte nei confronti di Terna Spa.
834.Al comma 3 dell'articolo 32 della legge 21 luglio 2009, n. 99, le parole: «durata pari a venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «durata fino a venti anni». Al comma 6 dello stesso articolo 32, la parola: «ventennale» e' soppressa.
835.Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi».
836.Per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 831 a 835, trova applicazione l'articolo 32 della legge n. 99 del 2009, e successive modificazioni.
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