LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208
837.PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 4 DICEMBRE 2015, N. 191, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 FEBBRAIO 2016, N. 13. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 4 DICEMBRE 2015, N. 191, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 FEBBRAIO 2016, N. 13. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 4 DICEMBRE 2015, N. 191, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 FEBBRAIO 2016, N. 13. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 1 del 2015 e' incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2015 mediante utilizzo delle disponibilita' in conto residui del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. La disposizione di cui al presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.
838.Le risorse assegnate al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il decreto interministeriale n. 231 del 26 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono destinate, nei limiti delle somme non impegnate alla data di entrata in vigore del presente comma, ai fini di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111. Con i decreti di cui al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, si provvede negli esercizi successivi ad operare gli opportuni conguagli al fine di assicurare complessivamente il rispetto delle proporzioni indicate nel predetto articolo 19 del citato decreto legislativo n. 30 del 2013 e del vincolo di destinazione a investimenti con finalita' ambientali derivante dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
839.La dotazione del fondo, di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorita' statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007, e' aumentata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Il Ministero provvede ad individuare e rendere pubblico nel sito internet istituzionale un cronoprogramma degli interventi attuativi previsti nel piano e provvede a indicare progressivamente quelli effettivamente realizzati.
841.All'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente: «2-bis. Per le imprese di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, la durata dei programmi di cui al comma 2 del presente articolo puo' essere autorizzata dal Ministro dello sviluppo economico fino ad un massimo di quattro anni».
842.Sono costituite, con effetto dalle ore 00,00 del 23 novembre 2015, quattro societa' per azioni, denominate Nuova Cassa di risparmio di Ferrara Spa, Nuova Banca delle Marche Spa, Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio Spa, Nuova Cassa di risparmio di Chieti Spa, di seguito denominate «le societa'», tutte con sede in Roma, via Nazionale, 91, aventi per oggetto lo svolgimento dell'attivita' di ente-ponte ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, con riguardo rispettivamente alla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle Marche Spa, alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Societa' cooperativa e alla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, in risoluzione, con l'obiettivo di mantenere la continuita' delle funzioni essenziali precedentemente svolte dalle medesime banche e, quando le condizioni di mercato sono adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attivita' o le passivita' acquistate, in conformita' con le disposizioni del medesimo decreto legislativo.
843.Alle societa' di cui al comma 842 possono essere trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonche' attivita' e passivita' delle banche sottoposte a risoluzione di cui al comma 842, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.
844.Il capitale sociale della Nuova Cassa di risparmio di Ferrara Spa e' stabilito in euro 191.000.000 ed e' ripartito in dieci milioni di azioni; il capitale sociale della Nuova Banca delle Marche Spa e' stabilito in euro 1.041.000.000 ed e' ripartito in dieci milioni di azioni; il capitale sociale della Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio Spa e' stabilito in euro 442.000.000 ed e' ripartito in dieci milioni di azioni; il capitale sociale della Nuova Cassa di risparmio di Chieti Spa e' stabilito in euro 141.000.000 ed e' ripartito in dieci milioni di azioni. Le azioni sono interamente sottoscritte dal Fondo di risoluzione nazionale; nel rispetto dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, il capitale di nuova emissione della societa' potra' essere sottoscritto anche da soggetti diversi dal Fondo di risoluzione nazionale.
845.La Banca d'Italia con proprio provvedimento adotta lo statuto delle societa', nomina i primi componenti degli organi di amministrazione e controllo e ne determina i compensi. Resta fermo, per la fase successiva alla costituzione, quanto stabilito dall'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. Se gia' adottati alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, tali atti si intendono convalidati.
846.La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, tiene luogo di tutti gli adempimenti di legge richiesti per la costituzione delle societa'. Dalla medesima data per le obbligazioni sociali rispondono soltanto le societa' con il proprio patrimonio.
847.Fermo restando quanto disposto dal comma 846, gli adempimenti societari sono perfezionati dagli amministratori delle societa' nel piu' breve tempo possibile dall'atto del loro insediamento.
848.Dopo l'avvio del Meccanismo di risoluzione unico ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, fermi restando gli obblighi di contribuzione al Fondo di risoluzione unico previsti dagli articoli 70 e 71 del medesimo regolamento (UE) n. 806/2014, le banche aventi sede legale in Italia e le succursali italiane di banche extracomunitarie, qualora i contributi ordinari e straordinari gia' versati al Fondo di risoluzione nazionale, al netto dei recuperi derivanti da operazioni di dismissione poste in essere dal Fondo, non siano sufficienti alla copertura delle obbligazioni, perdite, costi e altre spese a carico del Fondo di risoluzione nazionale in relazione alle misure previste dai Provvedimenti di avvio della risoluzione, versano contribuzioni addizionali al Fondo di risoluzione nazionale nella misura determinata dalla Banca d'Italia, comunque entro il limite complessivo, inclusivo delle contribuzioni versate al Fondo di risoluzione unico, previsto dagli articoli 70 e 71 del regolamento (UE) n. 806/2014. Solo per l'anno 2016, tale limite complessivo e' incrementato di due volte l'importo annuale dei contributi determinati in conformita' all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 e al relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014.
849.In caso di inadempimento dell'obbligo di versare al Fondo di risoluzione nazionale le risorse ai sensi del comma 848, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, per la violazione degli articoli 82 e 83 del medesimo decreto legislativo.
850.Nel caso in cui siano adottate azioni di risoluzione, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, la trasformazione in credito d'imposta delle attivita' per imposte anticipate relative ai componenti negativi di cui al comma 55 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, iscritte nella situazione contabile di riferimento dell'ente sottoposto a risoluzione decorre dalla data di avvio della risoluzione e opera sulla base dei dati della medesima situazione contabile. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di avvio della risoluzione non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attivita' per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente comma.
851.Il comma 850 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.
852.Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, le parole: «in corso al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014».
853.Ai fini delle imposte sui redditi, i versamenti effettuati dal Fondo di risoluzione nazionale all'ente-ponte non si considerano sopravvenienze attive.
854.Il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 183 del 2015.
855.E' istituito il Fondo di solidarieta' per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche Spa, dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Societa' cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara Spa e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa. L'accesso alle prestazioni e' riservato agli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonche' imprenditori agricoli o coltivatori diretti.
856.Il Fondo di solidarieta' e' alimentato, sulla base delle esigenze finanziarie connesse alla corresponsione delle prestazioni dal Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
858.858. In caso di ricorso a procedura arbitrale, la corresponsione delle prestazioni e' subordinata all'accertamento della responsabilita' per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati di cui al comma 855.
859.Nei casi di cui al comma 858, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono nominati gli arbitri, scelti tra persone di comprovata imparzialita', indipendenza, professionalita' e onorabilita', ovvero possono essere disciplinati i criteri e le modalita' di nomina dei medesimi e sono disciplinate le modalita' di funzionamento del collegio arbitrale, nonche' quelle per il supporto organizzativo alle procedure arbitrali, che puo' essere prestato anche avvalendosi di organismi o camere arbitrali gia' esistenti, e per la copertura dei costi delle medesime procedure a carico del Fondo di solidarieta'.
860.Resta salvo il diritto al risarcimento del danno. Il Fondo di solidarieta' e' surrogato nel diritto dell'investitore al risarcimento del danno, nel limite dell'ammontare della prestazione corrisposta.
861.La gestione del Fondo di solidarieta' e' attribuita al Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. Ai relativi oneri e spese di gestione si provvede esclusivamente con le risorse finanziarie del Fondo di solidarieta'.
862.Al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con effetto dal 1º gennaio 2016, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e' istituito un fondo con la dotazione di 45 milioni di euro per l'anno 2016 e di 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Il fondo e' destinato a finanziare gli investimenti per l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali, caratterizzati da soluzioni innovative per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del rendimento e della sostenibilita' globali delle aziende agricole, nel rispetto del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e vi possono accedere le micro e le piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.
863.Nel primo semestre di ciascun anno l'INAIL pubblica nel proprio sito internet istituzionale l'avviso pubblico con l'indicazione delle modalita', dei termini e delle condizioni di ammissibilita' di presentazione delle domande e rende noti i parametri associati sia all'oggetto della domanda sia alle caratteristiche proprie dell'impresa, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. Nello stesso avviso sono definiti i criteri di premialita' per le imprese che risultano iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualita' di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonche' gli obblighi dei beneficiari e le cause di decadenza e di revoca del contributo.
865.All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, il comma 60 e' abrogato.
866.Per il concorso dello Stato al raggiungimento degli standard europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, e in particolare per l'accessibilita' per persone a mobilita' ridotta, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, anche per il tramite di societa' specializzate, nonche' alla riqualificazione elettrica e, nei limiti del 15 per cento della dotazione del Fondo, alla riconversione a gas naturale dei mezzi a gasolio euro 4 ed euro 5 e al miglioramento dell'efficienza energetica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale. Al Fondo confluiscono, previa intesa con le regioni, le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successivi rifinanziamenti. Al Fondo sono altresi' assegnati, per le medesime finalita', 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 130 milioni di euro per l'anno 2021 e 90 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate modalita', anche innovative e sperimentali, anche per garantire l'accessibilita' alle persone a mobilita' ridotta, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio. (2) (14)
867.In considerazione della grave situazione finanziaria concernente la societa' Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' disposto il commissariamento della suddetta societa' e sono nominati il commissario ed eventuali sub-commissari. Il commissario provvede, entro novanta giorni dal suo insediamento, a predisporre un piano industriale per il risanamento che preveda, tra l'altro, la riduzione dei costi di funzionamento. Il commissario e' incaricato altresi' di predisporre e presentare al socio unico, nel predetto termine di novanta giorni, una dettagliata e documentata relazione, pubblicata nel sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel sito web della medesima societa' nonche' in quello dell'Agenzia per il trasporto e la mobilita' della regione Puglia, in merito allo stato finanziario e patrimoniale della societa', nonche' alle cause che hanno determinato la grave situazione finanziaria della medesima societa', anche al fine di consentire al socio unico di valutare le condizioni per l'esercizio dell'azione di responsabilita' ai sensi dell'articolo 2393 del codice civile. Il commissario, a seguito della ricognizione contabile, provvede, se necessario, dandone preventiva comunicazione al socio e al Ministero dell'economia e delle finanze, ad attivare le procedure di ristrutturazione dei debiti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Su proposta del commissario, la societa' puo', altresi', essere trasferita o alienata secondo criteri e modalita' individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Fermi restando gli obblighi di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2016. Le relative risorse sono trasferite al patrimonio della societa' Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici S.r.l. per essere utilizzate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia e nell'ambito del piano di risanamento della societa', esclusivamente a copertura delle passivita', anche pregresse, e delle esigenze finanziarie del comparto infrastruttura. Restano fermi gli atti, i provvedimenti e le operazioni gia' realizzati ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 agosto 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 17 settembre 2016, n.218, ivi compreso il trasferimento della societa' Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici S.r.l. alla societa' Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a., realizzato nell'ambito della riorganizzazione delle partecipazioni dello Stato nel settore e in ragione della sussistenza, in capo alla medesima societa', di qualita' industriali e patrimoniali tali da fornire garanzia alla continuita' del lavoro e del servizio, nonche' l'impegno della societa' Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a., assunto ai sensi del medesimo decreto, di provvedere nei termini di legge alla rimozione dello squilibrio patrimoniale della societa'. (2)
868.Al fine di migliorare la capacita' di programmazione e di spesa per investimenti dell'ANAS Spa e per garantire un flusso di risorse in linea con le esigenze finanziarie, a decorrere dal 1º gennaio 2016 le risorse iscritte nel bilancio dello Stato, a qualunque titolo destinate all'ANAS Spa, confluiscono in un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per l'attuazione di quanto previsto al primo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro competente, le opportune variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa.
869.Le risorse del fondo di cui al comma 868 confluiscono sul conto di tesoreria intestato all'ANAS Spa, in quanto societa' a totale partecipazione pubblica, entro il decimo giorno di ciascun trimestre sulla base delle previsioni di spesa. Le risorse del conto di tesoreria sono utilizzate per il pagamento diretto delle obbligazioni relative ai quadri economici delle opere previste e finanziate nel contratto di programma - parte investimenti di cui al comma 870, sulla base dell'effettivo avanzamento del cronoprogramma delle stesse. Gli utilizzi delle risorse sono rendicontati trimestralmente dall'ANAS Spa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche con specifica indicazione degli stati di avanzamento delle opere realizzate, riscontrabili dal monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e dalla relazione di cui al comma 871 del presente articolo. Il bilancio annuale dell'ANAS Spa da' evidenza della gestione del conto di tesoreria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalita' di attuazione del presente comma, anche al fine di prevedere adeguati meccanismi di supervisione e controllo, anche di carattere preventivo, da parte dell'amministrazione.
870.Il contratto di programma tra l'ANAS Spa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha durata quinquennale e riguarda le attivita' di costruzione, manutenzione e gestione della rete stradale e autostradale non a pedaggio nella diretta gestione dell'ANAS Spa nonche' di servizi di interconnessione, decongestione, salvaguardia e sicurezza del traffico che l'ANAS Spa garantisce in tutto il territorio nazionale. Il contratto di programma individua le opere da realizzare e i servizi da rendere sulla base di un piano pluriennale di opere e di un programma di servizi sulla rete stradale. Il contratto di programma stabilisce, altresi', gli standard qualitativi e le priorita', il cronoprogramma di realizzazione delle opere, le sanzioni e le modalita' di verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Lo schema di contratto di programma e' approvato dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari. (48)
871.Entro il 30 settembre di ciascun anno l'ANAS Spa trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sullo stato di attuazione del contratto di programma di cui al comma 870, ivi compreso lo stato di avanzamento delle opere, sulla relativa situazione finanziaria complessiva, nonche' sulla qualita' dei servizi resi. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, validata la suddetta relazione, la trasmette tempestivamente al CIPE, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle competenti Commissioni parlamentari.
872.Entro il 31 gennaio di ciascun anno del periodo contrattuale, il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, approva eventuali aggiornamenti del contratto di programma di cui al comma 870 e, in particolare, del piano pluriennale di opere, in coerenza con l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente, dell'andamento delle opere e dell'evoluzione della programmazione di settore, nonche' del piano dei servizi in relazione all'andamento della qualita' degli stessi.
873.Qualora dovessero sorgere impedimenti nelle diverse fasi del processo realizzativo delle opere o eventi ed emergenze che incidano sulla programmazione prevista dal contratto di programma, sulla base di motivate esigenze, l'ANAS Spa puo' utilizzare le risorse del fondo di cui al comma 868 in relazione agli effettivi fabbisogni, per realizzare le opere incluse nel piano pluriennale di opere ovvero le ulteriori opere aventi carattere di emergenza. A tal fine l'ANAS Spa da' preventiva comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che rilascia la relativa autorizzazione nei successivi trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione. Decorso infruttuosamente tale termine, l'ANAS Spa puo' comunque procedere, dandone tempestiva comunicazione al predetto Ministero. Le variazioni confluiscono nell'aggiornamento annuale del piano pluriennale di opere.
874.Nelle more della stipula del contratto di programma 2016-2020 in attuazione dei commi da 868 a 873, le disposizioni dei commi 868 e 869 si applicano alle opere gia' approvate o finanziate nonche' a quelle contenute nel contratto di programma per l'anno 2015 sottoposto al CIPE nella riunione del 6 agosto 2015.
875.Nei territori per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza ed e' stata completata la procedura di ricognizione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, l'ANAS Spa e' autorizzata, mediante apposita delibera del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Protezione civile, ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali e comunali, come classificate dall'articolo 2, commi 5 e 6, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
876.Al fine di assicurare il piu' efficiente e tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro o i Ministri competenti in materia, e' autorizzato, con propri decreti, a disporre variazioni compensative tra capitoli del bilancio dello Stato, anche in conto residui, o ad autorizzare il trasferimento di risorse mediante giro fondo tra conti aperti presso la tesoreria dello Stato, relativi a fondi di garanzia. I predetti decreti sono emanati previa verifica dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nonche' delle esigenze attuali e prospettiche dei fondi di origine e di destinazione.
877.L'articolo 11-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e' abrogato.
878.Il fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' rifinanziato per l'importo di 350 milioni di euro per l'anno 2016, di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2017, di 1,7 miliardi di euro per l'anno 2018 e di 2 miliardi di euro per l'anno 2019.
879.La dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2016.
880.Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a stipulare con il Comitato di risoluzione unico di cui al regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, gli accordi necessari a dare attuazione alla dichiarazione dell'Ecofin del 18 dicembre 2013 che prevede, tra l'altro, che durante il periodo transitorio, come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, numero 37), del regolamento (UE) n. 806/2014, gli Stati membri partecipanti all'Unione bancaria assicurino finanziamenti ponte al Fondo di risoluzione unico previsto dal predetto regolamento, nel caso di insufficienza delle risorse dello stesso.
881.Al fine di assicurare la disponibilita' delle risorse eventualmente richieste, in conformita' agli accordi di cui al comma 880, dal Comitato di risoluzione unico, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e' disposta l'erogazione di finanziamenti ponte al Fondo di risoluzione unico previsto dal regolamento (UE) n. 806/2014 fino all'importo complessivo massimo di 5.753 milioni di euro.
882.Qualora non si renda possibile procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che dispongono l'erogazione dei predetti finanziamenti autorizzano il ricorso ad anticipazioni di tesoreria la cui regolarizzazione e' effettuata mediante emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa.
883.Per le finalita' di cui al comma 881, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con una dotazione iniziale di 2.500 milioni di euro per l'anno 2016. A tal fine e' autorizzata l'istituzione di apposita contabilita' speciale.
884.Le somme giacenti sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalita' di cui al medesimo articolo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2016, per un importo pari a 1.500 milioni di euro.
885.I rimborsi del capitale derivanti dalle operazioni di finanziamento di cui al comma 881 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. I relativi interessi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati ai pertinenti capitoli di bilancio ai fini del pagamento degli interessi passivi sui titoli di Stato.
886.Una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse disponibili del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' riservata alle imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
888.Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, edificabili o con destinazione agricola, rideterminati con le modalita' e nei termini indicati nel comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal comma 887 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'8 per cento, e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge e' raddoppiata.
889.I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2014.
890.La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 889, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
891.Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla societa' di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalita' indicate al comma 894.
892.Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e' stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili.
893.Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e' stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
894.Le imposte sostitutive di cui ai commi 891 e 892 sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione e' eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
895.Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonche' le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
896.Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1º dicembre 2017.
897.Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in societa' ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 892, e' vincolata una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che puo' essere affrancata ai sensi del comma 891.
898.All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «euro mille» sono sostituite dalle seguenti: «euro tremila» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia e' di euro mille».
899.All'articolo 49, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «e' di 2.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «e' di euro tremila».
901.Dal 1º luglio 2016 le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano anche ai dispositivi di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
902.All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 1.1 e' abrogato.
903.All'articolo 32-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il comma 4 e' abrogato.
904.Resta fermo per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di procedere alle operazioni di pagamento degli emolumenti a qualsiasi titolo erogati di importo superiore a mille euro, esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
905.All'articolo 1, comma 1, terzo periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: «12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
906.Al comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le agevolazioni previste dal periodo precedente si applicano altresi' agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di proprietari di masi chiusi di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, da loro abitualmente coltivati».
907.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200)).
908.Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio 2016 ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono innalzate le percentuali di compensazione applicabili a taluni prodotti del settore lattiero-caseario in misura non superiore al 10 per cento. Con lo stesso decreto e con le medesime modalita' sono innalzate, per l'anno 2016, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non puo' comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro.
909.All'articolo 1, comma 512, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, le parole: «7 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».
910.All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 423 e' sostituito dal seguente: «423. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonche' di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attivita' connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle societa' semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditivita' del 25 per cento, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442».
911.L'articolo 52, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica anche all'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kw, consumata dai soci delle societa' cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.
912.Le disposizioni del comma 910 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
913.All'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 1 e' abrogato.
914.A valere sulle risorse di cui al Fondo di investimento nel capitale di rischio previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, per gli interventi previsti all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'ISMEA versa all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 45 milioni di euro per l'anno 2016.
915.La dotazione del fondo per gli incentivi all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e' ridotta di 8,3 milioni di euro per l'anno 2016, di 7,9 milioni di euro per l'anno 2017 e di 8 milioni di euro per l'anno 2018.
916.A quota parte degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 61 a 72 si provvede, quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2016, a 18 milioni di euro per l'anno 2017 e a 22,5 milioni di euro per l'anno 2018, mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
917.Il comma 3 dell'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e' sostituito dai seguenti: «3. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolari relativi alle controversie in materia di masi chiusi, nonche' quelli relativi all'assunzione del maso chiuso, in seguito all'apertura della successione, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro, da ogni altra imposta e tassa e dal contributo unificato. 3-bis. Le disposizioni del comma 3 si applicano per i periodi di imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente».
918.La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' fissata in misura pari al 17,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1º gennaio 2016. A decorrere dalla stessa data, la percentuale destinata alle vincite (pay-out) e' fissata in misura non inferiore al 70 per cento.
919.La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' fissata in misura pari al 5,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1º gennaio 2016.
920.Il comma 649 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' abrogato.
921.Il comma 649 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si interpreta nel senso che la riduzione su base annua delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica a ciascun operatore della filiera in misura proporzionale alla sua partecipazione alla distribuzione del compenso, sulla base dei relativi accordi contrattuali, tenuto conto della loro durata nell'anno 2015.
922.A decorrere dal 1º gennaio 2016 e' precluso il rilascio di nulla osta per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che non siano sostitutivi di nulla osta di apparecchi in esercizio.
923.Ferma restando l'applicazione dell'articolo 1, comma 646, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in caso di violazione dell'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il titolare dell'esercizio e' punito con la sanzione amministrativa di euro 20.000; la stessa sanzione si applica al proprietario dell'apparecchio. Il divieto di cui al precedente periodo e la sanzione ivi prevista si applicano, altresi', nell'ipotesi di offerta di giochi promozionali di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, per il tramite di qualunque tipologia di apparecchi situati in esercizi pubblici idonei a consentire la connessione telematica al web. Il titolare della piattaforma dei giochi promozionali e' punito con la sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 100.000. Le sanzioni sono irrogate dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli - area monopoli, territorialmente competente; per i soggetti con sede all'estero e' competente l'ufficio dei monopoli del Lazio. (91)
924.All'articolo 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Le sanzioni previste dal comma 1, lettera o), e dal relativo decreto di attuazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si applicano esclusivamente ai concorsi a premio per i quali e' stata accertata la coincidenza con attivita' di gioco riservate allo Stato o l'elusione del monopolio statale dei giochi. Per le altre violazioni resta ferma la disciplina sanzionatoria anteriormente vigente in materia».
925.Le norme di cui al comma 924 si applicano anche in riferimento alle sanzioni gia' irrogate, ma non definitive alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto impugnate o ancora suscettibili di impugnativa. Le relative sanzioni sono rideterminate d'ufficio da parte dell'autorita' competente.
927.Qualora uno o piu' soggetti residenti, operanti nell'ambito di un'unica rete di vendita, svolgano, per conto di soggetti esteri non residenti o comunque sulla base di contratti di ricevitoria o intermediazione con i soggetti terzi, le attivita' tipiche del gestore, anche sotto forma di centro trasmissione dati, quali, ad esempio, raccolta scommesse, raccolta delle somme puntate, pagamento dei premi, e mettano a disposizione dei fruitori finali del servizio strumenti per effettuare la giocata, quali le apparecchiature telematiche e i locali presso cui scommettere, e allorche' i flussi finanziari, relativi alle suddette attivita' ed intercorsi tra i gestori e il soggetto non residente, superino, nell'arco di sei mesi, 500.000 euro, l'Agenzia delle entrate, rilevati i suddetti presupposti dall'informativa dell'intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attivita' finanziaria indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, da effettuare secondo i criteri stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla medesima informativa convoca in contraddittorio i gestori e il soggetto estero, i quali possono fornire prova contraria circa la presenza in Italia di una stabile organizzazione, ai sensi dell'articolo 162 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
928.Le attivita' svolte dai gestori possono essere desunte dai dati, dalle notizie e dalle informazioni comunicate dal Corpo della guardia di finanza ai fini dell'instaurazione del contraddittorio di cui al comma 927.
929.Laddove, all'esito del procedimento in contraddittorio di cui al comma 927, da concludere entro novanta giorni, sia accertata in Italia la stabile organizzazione del soggetto estero, l'Agenzia delle entrate emette motivato accertamento, liquidando la maggiore imposta e le sanzioni dovute.
930.A seguito di segnalazione dell'Agenzia delle entrate dei contribuenti nei confronti dei quali sia stata accertata la stabile organizzazione, gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attivita' finanziaria indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, ai fini della disciplina in materia di antiriciclaggio, sono tenuti ad applicare una ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 25 per cento sugli importi delle transazioni verso il beneficiario non residente, con versamento del prelievo entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione del pagamento.
931.Il contribuente puo' comunque presentare, entro sessanta giorni dall'inizio di ciascun periodo di imposta, specifica istanza di interpello disapplicativo, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con la quale dimostri il venir meno dei presupposti di cui ai commi da 918 a 930 del presente articolo.
933.I concessionari per la raccolta delle scommesse di cui al comma 932 e per la raccolta del gioco a distanza di cui al comma 935, in scadenza alla data del 30 giugno 2016, proseguono le loro attivita' di raccolta fino alla data di sottoscrizione delle convenzioni accessive alle concessioni aggiudicate ai sensi dei predetti commi, a condizione che presentino domanda di partecipazione.
936.Entro il 30 aprile 2016, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonche' i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di eta'. Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti.
937.COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108.
939.E' altresi' vietata la pubblicita' di giochi con vincita in denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste, nel rispetto dei principi sanciti in sede europea, dalle ore 7 alle ore 22 di ogni giorno. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma i media specializzati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, nonche' le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Sono altresi' escluse le forme di comunicazione indiretta derivanti dalle sponsorizzazioni nei settori della cultura, della ricerca, dello sport, nonche' nei settori della sanita' e dell'assistenza.
940.La violazione dei divieti di cui ai commi 938 e 939 e delle prescrizioni del decreto di cui al comma 937 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Le sanzioni sono irrogate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, secondo i principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, al soggetto che commissiona la pubblicita', al soggetto che la effettua, nonche' al proprietario del mezzo con il quale essa e' diffusa.
941.Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, anche attraverso l'utilizzo dei propri siti web, predispone campagne di informazione e sensibilizzazione, con particolare riferimento alle scuole di ogni ordine e grado, sui fattori di rischio connessi al gioco d'azzardo, al fine di aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati, nonche' sui rischi che ne derivano per la salute, fornendo informazioni sui servizi predisposti dalle strutture pubbliche e del terzo settore per affrontare il problema della dipendenza da gioco d'azzardo.
942.Al fine di semplificare il processo di certificazione dei sistemi del gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dei relativi giochi, anche per incrementare il corrispondente gettito erariale, all'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole: «nonche' le modalita' di verifica della loro conformita'» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente numero: «5-bis) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula convenzioni per l'effettuazione delle verifiche di conformita' dei sistemi di gioco e dei giochi offerti e affida al partner tecnologico la verifica di parte dei sistemi e giochi gia' sottoposti a verifica di conformita' in attuazione delle convenzioni stesse. La presente disposizione si applica a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui, con decreto del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono emanate le relative disposizioni attuative di carattere tecnico e quelle necessarie per l'effettuazione dei controlli».
943.Con provvedimento dirigenziale generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' disciplinato il processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. I nulla osta per gli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6, lettera a), non possono piu' essere rilasciati decorsi nove mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 569, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145; tali apparecchi devono essere dismessi entro i successivi dodici mesi. A partire dal 1º gennaio 2017 possono essere rilasciati solo nulla osta per apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, prevedendo la riduzione proporzionale, in misura non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015, riferibili a ciascun concessionario. Le modalita' di tale riduzione, anche tenuto conto della diffusione territoriale degli apparecchi, il costo dei nuovi nulla osta e le modalita', anche rateali, del relativo pagamento sono definiti con il citato decreto ministeriale.
944.A decorrere dal 1º gennaio 2016 per i giochi di abilita' a distanza con vincita in denaro l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e' stabilita nella misura del 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore.
945.A decorrere dal 1º gennaio 2016, alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 18 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 22 per cento, se la raccolta avviene a distanza. Al gioco del Bingo a distanza si applica l'imposta unica di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1998; a decorrere dal 1º gennaio 2017 l'imposta unica e' stabilita nella misura del 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore.
946.COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2024, N. 207.
947.Ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilita' fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1º gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data gia' prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle citta' metropolitane o ai comuni, anche in forma associata. Per l'esercizio delle predette funzioni e' attribuito un contributo di 70 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita', con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto del contributo di cui al periodo precedente tra gli enti territoriali interessati, anche frazionandolo, per l'anno 2016, sulla base dell'anno scolastico di riferimento, in due erogazioni, tenendo conto dell'effettivo esercizio delle funzioni di cui al primo periodo.
948.Il numero 26) della lettera b) del comma 78 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' abrogato.
953.All'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 1-ter e' aggiunto il seguente: «1-quater. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, in via sperimentale, per l'anno 2016, l'obbligo di comunicare le operazioni di cui al comma 1 e' escluso per coloro i quali trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175».
955.Le disposizioni di cui al comma 954, lettere a) e b), si applicano a partire dall'anno d'imposta 2015. Per il primo anno di applicazione, il decreto di cui al comma 954, lettera b), e' adottato entro il 31 gennaio 2016.
956.Con effetto per le dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall'anno 2016, relative al periodo di imposta 2015, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i commi 586 e 587 sono abrogati.
957.All'articolo 39, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: «di una somma pari alla sanzione irrogata » sono sostituite dalle seguenti: «di un importo pari alla sanzione irrogata e alle altre somme indicate al comma 1».
958.Le maggiori entrate per l'anno 2016 derivanti dalla proroga di termini prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187, sono quantificate nell'importo di 2.320 milioni di euro. (3)(14)
959.Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al comma 958 emerga un andamento che non consenta la realizzazione integrale dell'importo di cui al medesimo comma 958, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 31 marzo 2016, stabilisce l'aumento, a decorrere dal 1º maggio 2016, delle accise di cui alla direttiva 2008/118/ CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento del predetto ammontare di maggiori entrate.
961.Le maggiori entrate derivanti dal comma 960 sono pari a 12 milioni di euro.
962.All'articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo e il secondo periodo sono soppressi.
963.Le disposizioni dei commi 960 e 962 si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
964.Al fine di contrastare l'elusione della tassa automobilistica alla quale sono tenuti i proprietari dei veicoli circolanti sul territorio nazionale, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, nonche' degli oneri e delle spese connessi al trasferimento di proprieta' del veicolo, all'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «del veicolo stesso» sono inserite le seguenti: «per reimmatricolazione, comprovata dall'esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione, ovvero, nel caso di cessione intracomunitaria, dalla documentazione comprovante la radiazione dal PRA».
965.Per il potenziamento degli interventi e delle dotazioni strumentali in materia di protezione cibernetica e di sicurezza informatica nazionali nonche' per le spese correnti connesse ai suddetti interventi, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione finanziaria di 150 milioni di euro per l'anno 2016. Un decimo della dotazione finanziaria del fondo di cui al presente comma e' destinato al rafforzamento della formazione del personale del servizio polizia postale e delle comunicazioni, nonche' all'aggiornamento della tecnologia dei macchinari e delle postazioni informatiche.
966.Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), sentiti il Ministro dell'interno, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, nonche' i responsabili del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), lo stanziamento del fondo di cui al comma 965 e' ripartito in via prioritaria tra tali organismi anche ai fini dell'attuazione, in coerenza con le direttive impartite ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di specifiche misure di rafforzamento delle attivita' di prevenzione e di contrasto con mezzi informatici del crimine di matrice terroristica nazionale e internazionale. Di tale ripartizione e' data comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Resta fermo, con riferimento alle risorse finanziarie assegnate ai predetti organismi, quanto disposto dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 29 della citata legge n. 124 del 2007, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
967.Per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali e delle attrezzature anche di protezione personale in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per l'anno 2016. Per il rinnovo e l'adeguamento della dotazione dei giubbotti antiproiettile della Polizia di Stato e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi e le amministrazioni competenti cui destinare le predette somme. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
968.Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 967, secondo periodo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
969.Al fine di sostenere interventi straordinari per la difesa e la sicurezza nazionale in relazione alla minaccia terroristica, e' istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo con una dotazione finanziaria di 245 milioni di euro per l'anno 2016.
970.Fermo restando quanto disposto dal comma 372, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi e gli organismi cui destinare le risorse del fondo di cui al comma 969, con particolare riguardo a quelli diretti a potenziare i sistemi di difesa territoriale e dello spazio aereo e di intervento delle forze speciali e delle forze per operazioni speciali nell'intero dominio di azione terrestre, marittimo, aereo e spaziale, a sviluppare il sistema di sorveglianza satellitare e di comunicazione, ad ammodernare mezzi, sistemi ed equipaggiamenti di difesa, nonche' a rafforzare i supporti logistici e i sistemi per la protezione delle infrastrutture sensibili e di rilevanza strategica. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
971.Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' autorizzato, per l'anno 2016, alla spesa di 15 milioni di euro per investimenti destinati ad accrescere il livello di sicurezza delle sedi istituzionali in Italia e all'estero.
972.Nelle more dell'attuazione della delega sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate e per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale, per l'anno 2016 al personale appartenente ai corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle Forze armate non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale e' riconosciuto un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, da corrispondere in quote di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato nel corso dell'anno 2016. Il contributo non ha natura retributiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non e' assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale. Ai soggetti destinatari del contributo straordinario si applicano altresi', ricorrendone le condizioni, le disposizioni contenute nell'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 510,5 milioni di euro per l'anno 2016. Al fine di garantire il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi effettua il monitoraggio mensile dei maggiori oneri derivanti dal presente comma. Nelle more del monitoraggio, e' accantonato e reso indisponibile l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 63 del presente articolo. In relazione agli esiti del monitoraggio, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura degli eventuali maggiori oneri accertati. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative tra gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi del presente comma anche tra stati di previsione diversi. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successivi rifinanziamenti, e' ridotta di 5,5 milioni di euro per l'anno 2016. (22) (23) (24)
973.All'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «E' altresi' autorizzata la spesa di 944.958 euro per l'anno 2016, di 973.892 euro per l'anno 2017 e di 1.576.400 euro annui a decorrere dall'anno 2018, da destinare a provvedimenti normativi diretti all'equiparazione, nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico, del personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. In ogni caso, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124».
974.Per l'anno 2016 e' istituito il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di seguito denominato «Programma», finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualita' del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacita' di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilita' sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con riferimento all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonche' alle attivita' culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati.
975.Ai fini della predisposizione del Programma, entro il 1º marzo 2016 gli enti interessati trasmettono i progetti di cui al comma 974 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalita' e la procedura stabilite con apposito bando, approvato, entro il 31 gennaio 2016, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
977.Sulla base dell'istruttoria svolta, il Nucleo seleziona i progetti in coerenza con i criteri definiti dal decreto di cui al comma 975, con le relative indicazioni di priorita'. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da inserire nel Programma ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui al comma 978, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonche' i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa. Le amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma forniscono alla Presidenza del Consiglio dei ministri i dati e le informazioni necessari allo svolgimento dell'attivita' di monitoraggio degli interventi. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ove compatibile. L'insieme delle convenzioni e degli accordi stipulati costituisce il Programma.
978.Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 974 a 977, per l'anno 2016 e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie», da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine e' autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2016.
979.Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita' i quali compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2016, e' assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 980, una Carta elettronica. La Carta, dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2016, puo' essere utilizzata per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'acquisto di libri nonche' per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili. (14) (34)
980.Per le finalita' di cui al comma 979 e' autorizzata la spesa di 290 milioni di euro per l'anno 2016, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.
981.Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, non si applicano alla Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo le norme di contenimento delle spese previste a legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
982.Per le spese sostenute da persone fisiche non nell'esercizio di attivita' di lavoro autonomo o di impresa ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonche' per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attivita' criminali, e' riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonche' le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.
983.COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178.
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