LEGGE 6 aprile 2016, n. 56
Art. 40. Cooperazione in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione 1. Riconoscendo che le Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) sono elementi chiave della societa' moderna e rivestono una vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale, le parti convengono di scambiarsi opinioni sulle rispettive politiche in materia onde promuovere lo sviluppo socioeconomico. 2. La cooperazione in questo settore si concentrera', tra l'altro: a) sulla semplificazione del dialogo sui diversi aspetti dello sviluppo delle TIC; b) sul potenziamento della capacita' in materia di TIC, anche per quanto riguarda lo sviluppo delle risorse umane; c) sull'interconnessione e l'interoperabilita' delle reti e dei servizi delle parti e del sud-est asiatico; d) sulla standardizzazione e diffusione di nuove TIC; e) sulla promozione tra le parti della cooperazione in materia di ricerca e sviluppo sulle TIC; f) sulle questioni/aspetti delle TIC connessi alla sicurezza e alla lotta contro la cibercriminalita'; g) sulla valutazione della conformita' delle telecomunicazioni, ivi incluse le attrezzature radio; h) sulla cooperazione e lo scambio di esperienze e migliori pratiche sull'introduzione delle tecnologie dell'informazione nella societa' e nella pubblica amministrazione; i) agevolare la cooperazione tra le loro istituzioni competenti e gli attori dei settori audiovisivo e dei media; j) incoraggiare ulteriormente la cooperazione tra le imprese delle parti che si occupano di TIC, compreso il trasferimento di tecnologia.
Accordo-art. 41
Art. 41. Trasporti 1. Le parti convengono di intensificare ulteriormente la cooperazione nei rilevanti settori della politica dei trasporti nell'intento di potenziare e ampliare le possibilita' d'investimento, migliorare la circolazione di merci e passeggeri, promuovere la sicurezza dei trasporti marittimi e aerei, in particolare le operazioni di ricerca e salvataggio, la lotta alla pirateria, e una piu' ampia convergenza regolamentare, ridurre l'impatto ambientale dei trasporti e rendere piu' efficienti i rispettivi sistemi di trasporto. 2. La cooperazione fra le parti in questo settore e' volta a promuovere: a) lo scambio di informazioni sulle politiche e le pratiche rispettive in materia di trasporti, soprattutto per quanto riguarda i trasporti urbani, rurali, marittimi e aerei, la pianificazione del trasporto urbano, la logistica dei trasporti, lo sviluppo dei trasporti pubblici e l'interconnessione e l'interoperabilita' delle reti di trasporto multimodali; b) lo scambio di informazioni sul sistema di navigazione satellitare europeo (Galileo), avvalendosi dei pertinenti strumenti bilaterali, prestando particolare attenzione alle questioni di comune interesse riguardanti la normativa, il settore industriale e lo sviluppo del mercato; c) azioni comuni nel settore dei servizi di trasporto aereo, anche tramite l'attuazione degli accordi vigenti, l'analisi del possibile sviluppo di relazioni e della cooperazione in materia tecnica e regolamentare in ambiti quale quello della sicurezza aerea e della gestione del traffico aereo al fine di favorire la convergenza regolamentare e rimuovere gli ostacoli per l'attivita' economica. Su questa base, le parti valuteranno la possibilita' di intensificare la cooperazione nel settore dell'aviazione civile; d) un dialogo sui servizi di trasporto marittimo finalizzato ad un accesso illimitato, a condizioni commerciali, ai mercati e agli scambi marittimi internazionali, degli impegni tesi alla graduale eliminazione dei sistemi esistenti di riserva dei carichi, la non introduzione di clausole di ripartizione del carico, la concessione del diritto di stabilimento alle imprese che forniscono servizi di trasporto marittimo, compresi i servizi ausiliari, il trattamento nazionale e le clausole della nazione piu' favorita (NPF) per l'accesso delle navi gestite da cittadini o societa' dell'altra Parte ai servizi ausiliari e portuali e questioni connesse ai servizi di trasporto «porta a porta»; e) l'applicazione delle norme di sicurezza e anti-inquinamento, specie per quanto riguarda i trasporti marittimi e aerei, in linea con le pertinenti convenzioni internazionali, e la cooperazione nei consessi internazionali appropriati intesa ad una migliore applicazione delle normative internazionali. A tal fine, le parti promuoveranno la cooperazione e l'assistenza tecniche sulle questioni connesse alla sicurezza dei trasporti, anche per quanto riguarda le operazioni di ricerca e salvataggio e le indagini su vittime e sinistri.
Accordo-art. 42
Art. 42. Energia 1. Le parti concordano di intensificare la cooperazione nel settore dell'energia al fine di: a) diversificare l'approvvigionamento energetico, onde garantire maggiore sicurezza e sviluppare nuove forme di energia innovative e rinnovabili, tra cui i biocarburanti sostenibili e la biomassa, conformemente alle specifiche condizioni nazionali, l'energia eolica e solare nonche' la produzione di energia idroelettrica, e sostenere l'elaborazione di quadri strategici atti a creare le condizioni favorevoli agli investimenti e pari condizioni concorrenziali in materia di energie rinnovabili e la loro integrazione nei pertinenti settori strategici; b) pervenire ad un impiego razionale di energia dal punto di vista tanto della domanda che dell'offerta, promuovendo una produzione, un trasporto, una distribuzione e un consumo finale energeticamente efficienti; c) incentivare il trasferimento di tecnologia finalizzato alla produzione e all'uso sostenibili di energia; d) potenziare la capacita' e incentivare gli investimenti in questo settore tramite regole commerciali trasparenti e non discriminatorie; e) tener conto dei nessi tra l'accesso abbordabile a servizi energetici e sviluppo sostenibile. 2. A tal fine, le parti convengono di promuovere, nel reciproco vantaggio, i contatti e le attivita' di ricerca comuni e di potenziare l'assistenza tecnica e i progetti di potenziamento della capacita' nell'ambito delle pertinenti sedi regionali sulle modalita' di produzione pulite e sulla tutela ambientale. Le due parti esamineranno ulteriori possibilita' di intensificare la cooperazione in materia di sicurezza nucleare, nell'ambito dell'attuale quadro normativo e strategico.
Accordo-art. 43
Art. 43. Turismo 1. Ispirandosi al Codice etico mondiale per il turismo dell'Organizzazione mondiale del turismo e ai principi di sostenibilita' alla base del «processo dell'Agenda 21 locale», le parti intendono intensificare lo scambio di informazioni e stabilire le migliori prassi onde garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo. 2. Le parti convengono di sviluppare la cooperazione, tra l'altro, seguenti aspetti: a) la salvaguardia e lo sfruttamento al meglio delle potenzialita' del patrimonio naturale e culturale; b) l'attenuazione delle conseguenze negative del turismo; c) l'incremento del contributo positivo dell'industria turistica per lo sviluppo sostenibile delle comunita' locali, anche sviluppando il turismo ecologico e culturale, nel rispetto dell'integrita' e degli interessi delle comunita' locali e indigene; d) l'assistenza tecnica e il potenziamento della capacita', anche tramite programmi di formazione rivolti a responsabili politici e gestori del turismo; e) promozione dell'industria turistica, in particolare degli operatori turistici e delle agenzie di viaggio delle due parti affinche' approfondiscano la cooperazione bilaterale, inclusa la formazione.
Accordo-art. 44
Art. 44. Cooperazione in materia di politica industriale e PMI Tenendo conto delle rispettive strategie e finalita' economiche, le parti convengono di promuovere la cooperazione in materia di politica industriale, in tutti i settori ritenuti adeguati, al fine di migliorare la competitivita' delle piccole e medie imprese anche: a) scambiandosi informazioni ed esperienze su come creare il quadro normativo e altre condizioni atti a migliorare la competitivita' delle piccole e medie imprese; b) promuovendo contatti e scambi tra gli operatori economici, incentivando gli investimenti comuni e creando joint venture e reti di informazione, in particolare nell'ambito dei programmi orizzontali dell'Unione esistenti, incoraggiando in particolare il trasferimento di tecnologie soft e hard tra i partner, ivi comprese le tecnologie nuove e avanzate; c) fornendo informazioni e incentivando l'innovazione e lo scambio di buone pratiche sull'accesso ai finanziamenti e ai mercati, in particolare per quanto riguarda i servizi di contabilita' e audit rivolti nello specifico alle micro imprese e alle piccole imprese; d) agevolando e sostenendo le pertinenti attivita' dei settori privati e delle associazioni imprenditoriali delle parti; e) promuovendo la responsabilita' sociale delle imprese e pratiche commerciali responsabili, anche in termini di consumo e produzione sostenibili. Tale cooperazione ambito si pone inoltre nell'ottica del consumatore, ad esempio per quanto riguarda le informazioni sui prodotti o il ruolo dei consumatori sul mercato; f) conducendo, in determinati comparti industriali, progetti di ricerca comuni, assistenza tecnica e mediante la cooperazione sulle norme, i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformita', come consensualmente convenuto.
Accordo-art. 45
Art. 45. Dialogo sulla politica economica Le parti convengono di collaborare alla promozione dello scambio di informazioni sulle rispettive tendenze e strategie economiche nonche' alla condivisione di esperienze in materia di coordinamento delle politiche economiche nell'ambito della cooperazione e dell'integrazione economica regionali tramite dispositivi bilaterali e multilaterali esistenti nei settori di reciproco interesse, compreso lo scambio di informazioni sul processo di riforma e privatizzazione delle imprese statali, nel rispetto delle normative e dei regolamenti delle parti.
Accordo-art. 46
Art. 46. Cooperazione in materia tributaria 1. Nell'intento di potenziare e sviluppare le attivita' economiche e tenendo conto della necessita' di elaborare un adeguato quadro regolamentare e amministrativo, le parti si impegnano ad applicare i principi del buon governo in materia tributaria e a garantire i principi della trasparenza e dello scambio di informazioni nell'ambito di accordi fiscali bilaterali tra gli Stati membri e il Vietnam. Esse convengono inoltre di intensificare lo scambio di esperienze, il dialogo e la cooperazione in materia di lotta all'evasione fiscale e ad altre pratiche fiscali dannose. 2. Le parti convengono di intensificare la cooperazione in materia fiscale al fine di potenziare la propria capacita' regolamentare e amministrativa, anche tramite lo scambio di esperienze e l'assistenza tecnica. 3. Le parti incentiveranno l'attuazione effettiva di accordi fiscali bilaterali tra gli Stati membri e il Vietnam e si impegneranno a prendere in considerazione la conclusione di accordi di questo tipo in futuro.
Accordo-art. 47
Art. 47. Cooperazione in materia di servizi finanziari Le parti convengono di avviare un dialogo, finalizzato in particolare allo scambio di informazioni ed esperienze sui rispettivi contesti regolamentari, e di intensificare la cooperazione al fine di migliorare i sistemi contabili, di audit, di sorveglianza e regolamentari del settore bancario, assicurativo e di altri comparti del settore finanziario, anche tramite programmi di potenziamento della capacita' in settori di reciproco interesse.
Accordo-art. 48
Art. 48. Cooperazione in materia di prevenzione e attenuazione delle catastrofi naturali 1. Le parti convengono di cooperare al fine di prevenire le catastrofi naturali e di reagirvi in modo efficace per ridurre al minimo le perdite in termini di vite umane, i danni materiali e i danni causati alle risorse naturali, all'ambiente e al patrimonio culturale, facendo si' che la riduzione del rischio diventi una problematica comune a tutti i settori e in tutti gli ambiti di intervento a livello nazionale e locale. 2. Su queste basi, le parti convengono di: a) condividere informazioni in merito al monitoraggio, alla valutazione, alla previsione e all'allarme rapido delle catastrofi naturali; b) potenziare la capacita' attraverso lo scambio di esperienze e migliori pratiche in materia di prevenzione e attenuazione delle catastrofi naturali; c) fornirsi reciproco sostegno in termini di tecnologie, attrezzature specializzate e materiali necessari alla gestione delle catastrofi e agli interventi d'urgenza; d) intensificare il dialogo tra le autorita' delle parti responsabili della gestione delle catastrofi naturali e degli interventi d'urgenza, al fine di sostenere e potenziare la cooperazione in questo settore.
Accordo-art. 49
Art. 49. Pianificazione e sviluppo urbani e regionali 1. Le parti convengono di promuovere la cooperazione e il partenariato in questo settore, riconoscendo che la pianificazione e lo sviluppo urbani e regionali svolgono un ruolo centrale ai fini della crescita economica, della riduzione della poverta' e dello sviluppo sostenibile. 2. La cooperazione in materia di pianificazione e sviluppo urbani e regionali puo' assumere le seguenti forme: a) scambio di esperienze sulle questioni attinenti ad una pianificazione e a uno sviluppo urbano e regionale sostenibili, anche in tema di: politiche in materia di pianificazione urbana e relative infrastrutture, pianificazione regionale ed espansione urbana, preservazione e sviluppo delle citta' storiche; creazione di reti urbane con la partecipazione degli organismi gestionali centrali e locali, tra cui municipalita', associazioni e ONG, agenzie, appaltatori e associazioni professionali; gestione dell'architettura, della pianificazione e dell'espansione degli spazi urbani avvalendosi degli strumenti del Sistema di informazione geografica (SIG); pianificazione e sviluppo dei centri urbani, riassetto dei centri metropolitani e pianificazione ambientale dei centri urbani; relazioni fra zone urbane e zone rurali; sviluppo delle infrastrutture tecniche urbane, compresi il riassetto e il potenziamento dei sistemi urbani di approvvigionamento idrico, la costruzione della rete fognaria e dei sistemi di smaltimento dei rifiuti solidi, la tutela ambientale e la salvaguardia del panorama urbano; b) sostegno alla formazione e al potenziamento delle capacita' degli amministratori a livello centrale, regionale e locale in materia di pianificazione urbana e di gestione dell'architettura e del patrimonio architettonico; c) cooperazione nell'ambito delle pertinenti organizzazioni internazionali, quali il programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani (UN-HABITAT) e il Forum urbano mondiale, tramite programmi di ricerca comuni e l'organizzazione di workshop e seminari per lo scambio di informazioni ed esperienze in materia di pianificazione e sviluppo urbani, tra cui l'espansione urbana, la progettazione urbanistica e lo sviluppo territoriale e delle infrastrutture tecniche. 3. Le parti convengono di intensificare la cooperazione e consentire lo scambio di esperienze e informazioni tra le loro autorita' regionali e urbane al fine di trovare soluzioni a problematiche complesse promuovendo lo sviluppo sostenibile.
Accordo-art. 50
Art. 50. Lavoro, occupazione e affari sociali 1. Al fine di dare maggior peso alla dimensione sociale della globalizzazione, le parti convengono di intensificare la cooperazione in materia di lavoro, occupazione e affari sociali, ivi inclusa la cooperazione in materia di lavoro, coesione regionale e sociale, salute e sicurezza sul posto di lavoro, uguaglianza di genere, sviluppo continuo delle competenze, sviluppo delle risorse umane, migrazione internazionale, lavoro dignitoso, sicurezza sociale. 2. Le parti ribadiscono la necessita' di sostenere il processo di globalizzazione, che comporta vantaggi per tutti, e di promuovere l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso quali elementi chiave dello sviluppo sostenibile e della riduzione della poverta', secondo quanto stabilito dalla [risoluzione 60/1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir::risoluzione:1960;1) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dalla dichiarazione ministeriale della sessione ad alto livello del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite del luglio 2006. La cooperazione tra le due parti e' compatibile e tiene conto delle rispettive caratteristiche e della diversa natura delle rispettive situazioni socioeconomiche. 3. Le parti ribadiscono l'impegno a rispettare, promuovere e applicare le norme in materia di lavoro internazionalmente riconosciute, definite dalle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) alle quali hanno aderito, di cui alla Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro dell'OIL. Le parti convengono di cooperare e prestarsi assistenza tecnica al fine di promuovere, all'occorrenza, la ratifica delle norme del lavoro internazionalmente riconosciute e di applicare in modo efficace le norme in materia di lavoro da essere ratificate. 4. Nel rispetto delle normative, delle condizioni e delle procedure applicabili nel Paese ospitante e dei rilevanti trattati e convenzioni internazionali cui hanno aderito, le parti si impegnano a garantire che i cittadini dell'altra parte, che svolgono regolarmente un'attivita' lavorativa nel territorio del Paese ospitante, non siano discriminati in base alla cittadinanza per quanto riguarda, tra l'altro, le condizioni di lavoro, la remunerazione e il licenziamento, rispetto ai cittadini di altri Paesi terzi. 5. Le forme di cooperazione possono comprendere programmi e progetti specifici consensualmente convenuti, nonche' il potenziamento della capacita', lo scambio di strategie ed iniziative su temi d'interesse comune a livello bilaterale o multilaterale, quali ASEM, UE-ASEAN e OIL.
Accordo-art. 51
Art. 51. Statistiche 1. Le parti convengono di promuovere la cooperazione al fine di armonizzare e sviluppare metodologie statistiche, anche per quanto riguarda la raccolta, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione di statistiche. 2. A tal fine, le parti convengono di intensificare la cooperazione, anche in sede regionale e internazionale, con progetti di potenziamento della capacita' o altri progetti di assistenza tecnica, estesa anche alla fornitura di software statistici moderni, al fine di migliorare la qualita' delle statistiche.
Accordo-art. 52
Art. 52. Comitato misto 1. Le parti convengono di istituire un comitato misto, composto da rappresentanti delle due parti al massimo livello possibile, responsabile dei seguenti compiti: a) garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione del presente accordo; b) stabilire priorita' in relazione agli obiettivi del presente accordo; c) monitorare lo sviluppo di relazioni globali tra le parti e formulare raccomandazioni su come conseguire gli obiettivi del presente accordo; d) chiedere, se del caso, informazioni ai comitati o ad altri organismi istituiti nell'ambito di altri accordi tra le parti ed esaminare le relazioni da questi presentate; e) scambiare opinioni e formulare suggerimenti sulle questioni d'interesse comune, comprese le azioni future e le risorse disponibili per realizzarle; f) risolvere le controversie connesse all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo; g) esaminare tutte le informazioni presentate da una parte in merito all'adempimento degli obblighi e intrattenere consultazioni con l'altra parte per trovare una soluzione accettabile alle due parti conformemente all'articolo 57. 2. Il comitato misto si riunisce di norma una volta l'anno, alternativamente ad Hanoi e a Bruxelles, in una data fissata di comune accordo. Le parti possono indire di concerto riunioni straordinarie. Il comitato misto e' presieduto a turno da una delle parti. Le parti stabiliscono di concerto l'ordine del giorno delle riunioni del comitato misto. 3. Il comitato misto istituisce sotto comitati e gruppi di lavoro specializzati che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti. Ad ogni riunione del comitato misto, i sotto comitati e i gruppi di lavoro rendono conto dettagliatamente delle proprie attivita'. 4. Le parti convengono che il comitato misto ha anche il compito di garantire il corretto funzionamento di tutti gli accordi o protocolli settoriali gia' conclusi o che saranno conclusi tra le parti. 5. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.
Accordo-art. 53
Art. 53. Risorse disponibili per la cooperazione 1. Le parti convengono di mettere a disposizione i mezzi necessari, comprese le risorse finanziarie, compatibilmente con le rispettive risorse e normative, per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione specificati nel presente accordo. 2. Le parti incoraggiano la Banca europea per gli investimenti a proseguire i suoi interventi in Vietnam, conformemente alle sue procedure e ai suoi criteri di finanziamento.
Accordo-art. 54
Art. 54. Clausola evolutiva 1. Le parti possono ampliare, di concerto, l'ambito di applicazione del presente accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi o protocolli su settori o attivita' specifici. Tali accordi specifici formano parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e timo parte di un quadro istituzionale comune. 2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, ciascuna parte puo' formulare suggerimenti per ampliare l'ambito di applicazione della cooperazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita in fase di attuazione.
Accordo-art. 55
Art. 55. Altri accordi 1. Fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e del [trattato sul funzionamento dell'Unione europea](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT), il presente accordo o qualsiasi azione intrapresa ai sensi dello stesso non pregiudica in alcun modo la facolta' degli Stati membri di avviare con il Vietnam attivita' di cooperazione bilaterali o di concludere, all'occorrenza, nuovi accordi di partenariato e cooperazione con il Vietnam. 2. Il presente accordo lascia impregiudicata l'applicazione o l'esecuzione degli impegni assunti rispettivamente dalle parti nei confronti di terzi. 3. Gli accordi in vigore in settori di cooperazione specifici che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo sono considerati parte delle relazioni bilaterali complessive disciplinate dal presente accordo e del quadro istituzionale comune.
Accordo-art. 56
Art. 56. Applicazione e interpretazione dell'accordo 1. Ciascuna parte puo' deferire al comitato misto qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. 2. Il comitato misto puo' comporre la vertenza formulando una raccomandazione.
Accordo-art. 57
Art. 57. Adempimento degli obblighi 1. Le parti adottano qualsiasi misura generale o specifica necessaria per adempiere agli obblighi ad essi incombenti a norma del presente accordo e assicurano il rispetto degli obiettivi e degli scopi in esso stabiliti. 2. Se una Parte ritiene che l'altra parte sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma del presente accordo puo' prendere le misure del caso. 3. Salvo in caso di violazione sostanziale dell'accordo, prima di procedere la parte interessata fornisce al comitato misto tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione affinche' esso possa pervenire ad una soluzione accettabile per le parti. 4. Ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, le parti convengono che per «misure del caso» di cui all'articolo 57, paragrafo 2, si intendono misure adottate conformemente al diritto internazionale che sono proporzionate all'inadempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo. Nella scelta di tali misure, la priorita' va accordata a quelle che meno perturbano il funzionamento del presente accordo. Tali misure sono comunicate senza indugio all'altra parte e, se quest'ultima lo richiede, sono oggetto di consultazioni in sede di comitato misto.
Accordo-art. 58
Art. 58. Agevolazioni Per facilitare la cooperazione nell'ambito del presente accordo, le due parti convengono di accordare a esperti e funzionari che partecipano all'attuazione della cooperazione le agevolazioni necessarie a svolgere le rispettive mansioni, in conformita' delle norme interne e dei regolamenti delle parti.
Accordo-art. 59
Art. 59. Dichiarazioni Le dichiarazioni allegate al presente accordo costituiscono parte integrante del medesimo.
Accordo-art. 60
Art. 60. Applicazione territoriale Il presente accordo si applica, da una parte, al territorio in cui si applica il trattato sull'Unione europea, alle condizioni ivi stabilite, e, dall'altra, al territorio della Repubblica socialista del Vietnam.
Accordo-art. 61
Art. 61. Definizione delle parti Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono l'Unione o i suoi Stati membri oppure l'Unione e i suoi Stati membri, in base alle rispettive competenze, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra.
Accordo-art. 62
Art. 62. Sicurezza nazionale e diffusione delle informazioni Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata nel senso di chiedere a una delle parti di fornire un'informazione la cui diffusione sia considerata contraria ai suoi interessi essenziali di sicurezza.
Accordo-art. 63
Art. 63. Entrata in vigore e durata 1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui l'ultima parte ha notificato all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche necessarie a tal fine. 2. Il presente accordo e' valido per un periodo di cinque anni. Esso e' automaticamente prorogato per periodi successivi di un anno, a meno che, entro sei mesi dallo scadere di uno dei suddetti termini, una parte non comunichi all'altra, per iscritto, l'intenzione di non prorogarlo. 3. Eventuali modifiche al presente accordo sono apportate di concerto fra le parti. Tali modifiche diventano effettive solo dopo che l'ultima parte ha notificato all'altra l'avvenuto espletamento di tutte le formalita' necessarie. 4. Il presente accordo puo' essere denunciato da ciascuna parte con notifica di denuncia per iscritto data all'altra parte. La denuncia ha effetto sei mesi dopo che l'altra parte ne ha ricevuto notifica.
Accordo-art. 64
Art. 64. Notifiche Le notifiche effettuate a norma dell'articolo 63 sono inviate rispettivamente al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e al Ministro degli affari esteri del Vietnam.
Accordo-art. 65
Art. 65. Testo autentico Il presente accordo e' redatto, in duplice esemplare, in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e vietnamita, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Dichiarazioni
Allegato DICHIARAZIONE COMUNE SULLO STATUS DI ECONOMIA DI MERCATO Le parti intensificano la cooperazione al fine di pervenire quanto prima ad un riconoscimento rapido dello status di economia di mercato del Vietnam, nel rispetto delle pertinenti procedure. DICHIARAZIONE UNILATERALE DELL'UNIONE EUROPEA SUL SISTEMA DELLE PREFERENZE GENERALIZZATE (SPG) L'Unione europea riconosce la notevole importanza del SPG per lo sviluppo del commercio e si impegna a cooperare ulteriormente anche tramite il dialogo, gli scambi e le attivita' mirate a potenziamento della capacita', nell'intento di garantire che il Vietnam si avvalga del suddetto sistema nel modo migliore, nel rispetto delle pertinenti procedure delle parti e tenuto conto dell'evoluzione della politica commerciale dell'UE. DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 24 (COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL RICICLAGGIO DI DENARO E IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO) Le parti convengono che il comitato misto stilera' un elenco delle autorita' competenti responsabili dello scambio delle informazioni pertinenti a norma di tale articolo. DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 57 (ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI) Ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, le parti convengono che per «violazione sostanziale dell'accordo» di cui all'articolo 57, paragrafo 3, conformemente all'articolo 60, paragrafo 3, della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 («Convenzione di Vienna»), si intende: a) una denuncia dell'accordo non sancita dalla Convenzione di Vienna, o b) una violazione di un elemento essenziale dell'accordo, come descritto all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 8. In caso di violazione sostanziale dell'accordo, la misura e' immediatamente notificata all'altra parte. Su richiesta dell'altra parte, il comitato misto tiene consultazioni urgenti entro un termine massimo di trenta giorni per procedere ad un esame approfondito di tutti gli aspetti della misura, oppure del suo fondamento, al fine di cercare una soluzione accettabile per le parti. Parte di provvedimento in formato grafico
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