DECRETO 30 marzo 2016, n. 78
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 188-ter, commi 1, 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 188-ter. (Sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI). - 1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi. Sono altresi' tenuti ad aderire al SISTRI, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalita' di applicazione a regime del SISTRI al trasporto intermodale. 2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria i produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1. 3. Oltre a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2014, con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere specificate le categorie di soggetti di cui al comma 1 e sono individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, ulteriori categorie di soggetti a cui e' necessario estendere il sistema di tracciabilita' dei rifiuti di cui all'art. 188-bis. (omissis).». - La legge 4 aprile 1977, n. 135 (Disciplina della professione di raccomandatario marittimo) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1977, n. 109. - Si riportano i testi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.: «Art. 16. (Operazioni portuali). - 1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale. Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali (62). I servizi ammessi sono individuati dalle autorita' portuali, o, laddove non istituite, dalle autorita' marittime, attraverso una specifica regolamentazione da emanare in conformita' dei criteri vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. 2. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime disciplinano e vigilano sull'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali, nonche' sull'applicazione delle tariffe indicate da ciascuna impresa ai sensi del comma 5, riferendo periodicamente al Ministro dei trasporti e della navigazione. 3. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, espletate per conto proprio o di terzi, e' soggetto ad autorizzazione dell'autorita' portuale o, laddove non istituita, dell'autorita' marittima. Detta autorizzazione riguarda lo svolgimento di operazioni portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 4, oppure di uno o piu' servizi portuali di cui al comma 1, da individuare nell'autorizzazione stessa. Le imprese autorizzate sono iscritte in appositi registri distinti tenuti dall'autorita' portuale, o laddove non istituita, dall'autorita' marittima e sono soggette al pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una cauzione determinati dalle medesime autorita'. 3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali di cui al comma 1 non possono svolgersi in deroga alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto dall'art. 17. 4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 da parte dell'autorita' competente, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina: a) i requisiti di carattere personale e tecnico-organizzativo, di capacita' finanziaria, di professionalita' degli operatori e delle imprese richiedenti, adeguati alle attivita' da espletare, tra i quali la presentazione di un programma operativo e la determinazione di un organico di lavoratori alle dirette dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali; b) i criteri, le modalita' e i termini in ordine al rilascio, alla sospensione ed alla revoca dell'atto autorizzatorio, nonche' ai relativi controlli ; c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata ed alla specificita' dell'autorizzazione, tenuti presenti il volume degli investimenti e le attivita' da espletare; d) i criteri inerenti il rilascio di autorizzazioni specifiche per l'esercizio di operazioni portuali, da effettuarsi all'arrivo o alla partenza di navi dotate di propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle operazioni da svolgere, nonche' per la determinazione di un corrispettivo e di idonea cauzione. Tali autorizzazioni non rientrano nel numero massimo di cui al comma 7. 5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma 1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 devono comunicare all'autorita' portuale o, laddove non istituita, all'autorita' marittima le tariffe che intendono praticare nei confronti degli utenti, nonche' ogni successiva variazione. 6. L'autorizzazione ha durata rapportata al programma operativo proposto dall'impresa ovvero, qualora l'impresa autorizzata sia anche titolare di concessione ai sensi dell'art. 18, durata identica a quella della concessione medesima; l'autorizzazione puo' essere rinnovata in relazione a nuovi programmi operativi o a seguito del rinnovo della concessione. L'autorita' portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima sono tenute a verificare, con cadenza almeno annuale, il rispetto delle condizioni previste nel programma operativo. 7. L'autorita' portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima, sentita la commissione consultiva locale, determina il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate ai sensi del comma 3, in relazione alle esigenze di funzionalita' del porto e del traffico, assicurando, comunque, il massimo della concorrenza nel settore. 7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato libero, nonche' di altri prodotti affini, siti in ambito portuale. 7-ter. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime, devono pronunciarsi sulle richieste di autorizzazione di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si intende accolta.» «Art. 18. Concessione di aree e banchine. - 1. L'Autorita' portuale e, dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione portuale o l'autorita' marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'art. 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attivita' marittime e portuali. E' altresi' sottoposta a concessione da parte dell'Autorita' portuale, e laddove non istituita dall'autorita' marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attivita' marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi da considerarsi a tal fine ambito portuale, purche' interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo, come individuati ai sensi dell'art. 4, comma 3. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entita' dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di idonee forme di pubblicita', stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto sono altresi' indicati: a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle Autorita' concedenti, le modalita' di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario; b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare. 1-bis. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i canoni stabiliti dalle autorita' portuali relativi a concessioni gia' assentite alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1. 2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' indicati i criteri cui devono attenersi le autorita' portuali o marittime nel rilascio delle concessioni al fine di riservare nell'ambito portuale spazi operativi allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non concessionarie. 3. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione adegua la disciplina relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative comunitarie. 4. Per le iniziative di maggiore rilevanza, il presidente dell'autorita' portuale puo' concludere, previa delibera del comitato portuale, con le modalita' di cui al comma 1, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 4-bis. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'art. 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale . 5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali. 6. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 e' richiesto che i destinatari dell'atto concessorio: a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attivita', assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttivita' del porto; b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi; c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attivita' di cui alla lettera a). 7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attivita' per la quale ha ottenuto la concessione, non puo' essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attivita' per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni gia' esistenti nella stessa area demaniale, e non puo' svolgere attivita' portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorita' concedente puo' autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'art. 16, dell'esercizio di alcune attivita' comprese nel ciclo operativo. 8. L'autorita' portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima sono tenute ad effettuare accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attivita' di cui al comma 6, lettera a). 9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonche' di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attivita', di cui al comma 6, lettera a), senza giustificato motivo, l'autorita' portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima revocano l'atto concessorio. 9-bis.Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di altri prodotti affini, siti in ambito portuale.».
Art. 5
Rifiuti urbani della Regione Campania
1.In attuazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, sono sottoposti agli obblighi di cui al presente regolamento, i soggetti di cui all'articolo 188-ter, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2.Sono obbligati all'iscrizione al SISTRI i centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 99 del 28 aprile 2008, localizzati nel territorio della Regione Campania.
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 2, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 172, del 2008 e' riportato nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 188-ter, comma 4, del citato decreto legislativo n. 152, del 2006: «Art. 188-ter. (Sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI)). - (Omissis). 4. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lettera a), i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania. (Omissis).».
Titolo II OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL SISTRI
Art. 6
Procedure di adesione al SISTRI
1.Gli operatori obbligati ai sensi degli articoli 4 e 5 si iscrivono al SISTRI prima di dare avvio alle attivita' o al verificarsi dei presupposti previsti dagli articoli medesimi, con le modalita' indicate nel decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
2.Gli operatori di cui all'articolo 4, comma 3, che intendono aderire volontariamente al SISTRI comunicano espressamente tale volonta', compilando la sezione resa disponibile sul portale informativo del SISTRI (www.sistri.it). L'adesione comporta l'applicazione del relativo regime e delle procedure previste con riferimento alla categoria di appartenenza, a partire dal completamento delle procedure di adesione fino ad eventuale espressa manifestazione di volonta' dell'operatore che, in qualsiasi momento, puo' optare per il ritorno al sistema cartaceo.
3.I comuni, indipendentemente dal numero di abitanti, non iscrivono le unita' locali con meno di dieci dipendenti, ivi comprese quelle affidate ad associazioni senza scopo di lucro. Nel caso in cui non ci sia nessuna unita' locale con piu' di dieci dipendenti, si iscrive comunque il comune, con la somma dei dipendenti delle singole unita' locali.
4.Gli Enti pubblici titolari dell'autorizzazione all'esercizio di impianti pubblici di trattamento di rifiuti possono, in attesa della voltura dell'autorizzazione, delegare l'iscrizione e le procedure SISTRI a terzi soggetti in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge per la gestione impianti in conto terzi, ai quali e' affidata la gestione dell'impianto, dandone comunicazione al SISTRI. In tali ipotesi l'iscrizione al SISTRI e' effettuata a nome del soggetto gestore.
Art. 7
Contributo di iscrizione al SISTRI
1.La copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del SISTRI a carico degli operatori iscritti e' assicurata mediante il pagamento di un contributo annuale, nella misura e con le modalita' indicate nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto.
2.Il contributo e' versato da ciascun operatore iscritto per ciascuna attivita' di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unita' locale. Il contributo si riferisce all'anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio e deve essere versato al momento dell'iscrizione. Negli anni successivi, il contributo e' versato entro il 30 aprile dell'anno al quale i contributi si riferiscono. Tale disposizione si applica anche agli operatori che hanno aderito volontariamente al SISTRI anche qualora, nel medesimo anno solare, optino per il ritorno al sistema cartaceo.
3.Qualora al momento del pagamento del contributo annuale sia certo che il numero dei dipendenti occupato si e' modificato rispetto all'anno precedente in modo da incidere sull'importo del contributo dovuto, e' possibile indicare il numero relativo all'anno in corso, previa dichiarazione al SISTRI. ((1))
Art. 8
Consegna dei dispositivi
1.Nei trenta giorni successivi al perfezionamento della procedura di iscrizione al SISTRI, agli operatori iscritti vengono consegnati i dispositivi USB e le relative credenziali per l'accesso al sistema e per l'inserimento dei dati.
2.Gli operatori sono tenuti a dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna unita' locale dell'ente o impresa e per ciascuna attivita' di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unita' locale. Con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, e' disciplinata la dotazione dei dispositivi USB per fattispecie specifiche. In caso di unita' locali nelle quali sono presenti unita' operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti, e' facolta' richiedere un dispositivo USB per ciascuna unita' operativa.
3.Gli operatori possono richiedere ulteriori dispositivi per unita' locali e unita' operative gia' iscritte con le modalita' ed alle condizioni indicate nel decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
4.Fino al termine indicato nel decreto di cui all'articolo 23, comma 4, ciascun operatore che effettua l'attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti deve dotarsi di un dispositivo black box per ciascun veicolo in dotazione all'azienda, da installare presso le officine autorizzate nell'ambito del sistema SISTRI, nonche' di un dispositivo USB per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti, associato alla black box.
5.Gli operatori iscritti al SISTRI per i quali ricorrano le condizioni previste nell'articolo 18 possono chiedere la consegna dei dispositivi USB per l'interoperabilita' corrispondendo gli importi indicati nell'allegato 1.
6.Fatto salvo quanto previsto ai commi 8 e 9, alla consegna dei dispositivi provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previa stipula di un Accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Unioncamere. Alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Per le attivita' di cui al presente comma le Camere di commercio possono avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, delle associazioni imprenditoriali interessate rappresentative sul piano nazionale o delle societa' di servizi di diretta emanazione delle stesse.
7.Per le imprese e gli enti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' per i comuni della Regione Campania che effettuano la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani, alla consegna dei dispositivi provvedono le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo medesimo. Alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai sensi del comma 17, del predetto articolo 212.
8.In deroga a quanto previsto dal comma 6, la consegna dei dispositivi aggiuntivi di cui al comma 3 e dei dispositivi per l'interoperabilita' di cui al comma 5, avviene tramite servizio di consegna degli stessi all'operatore che ne ha fatto richiesta.
9.La consegna del dispositivo puo' comunque essere effettuata direttamente dal concessionario del sistema SISTRI all'operatore, quando cio' si renda necessario in considerazione delle specifiche circostanze del caso.
10.I dispositivi vengono affidati agli operatori iscritti in comodato d'uso. Gli operatori sono tenuti ad utilizzare i dispositivi solo per le finalita' previste nel regolamento e custodire i medesimi con la dovuta diligenza, assumendo oneri e responsabilita' in caso di furto, perdita, distruzione, manomissione o danneggiamento che ne impedisca l'utilizzo e che non sia dovuto a vizio di funzionamento. Fatta eccezione per le ipotesi di perdita dei dispositivi conseguenti al furto dei veicoli sui quali sono installati, i costi per la sostituzione sono a carico dei richiedenti, nella misura indicata nell'allegato 1.
11.I dispositivi USB sono tenuti presso l'unita' o la sede dell'ente o impresa a cui sono stati rilasciati e sono resi disponibili in qualunque momento all'autorita' di controllo che ne faccia richiesta. Nel caso di unita' locali o unita' operative nelle quali non sia presente un servizio di vigilanza e di controllo degli accessi, previa comunicazione effettuata in forma scritta al SISTRI, e' consentito custodire i dispositivi USB presso altra unita' locale o unita' operativa fermo restando l'obbligo di renderli disponibili in qualunque momento all'autorita' di controllo che ne faccia richiesta.
12.Nel caso di malfunzionamento dei dispositivi dovuti a vizi degli stessi, gli operatori inoltrano apposita comunicazione al concessionario del sistema SISTRI che provvedera' a proprie cura e spese, alla rimozione del malfunzionamento o alla sostituzione degli stessi.
13.I dispositivi USB per l'interoperabilita' sono custoditi con le modalita' indicate all'articolo 18, comma 3.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 1994, n. 7, S.O.: «Art. 18 (Finanziamento delle camere di commercio). - 1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante: a) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 4, 5 e 6; b) i proventi derivanti dalla gestione di attivita' e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale; c) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere di commercio; d) i diritti di segreteria sull'attivita' certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti; e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati; f) altre entrate e altri contributi. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 212, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali). - 1. E' costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, l'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo, articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque anni. 2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono istituite sezioni speciali del Comitato nazionale per ogni singola attivita' soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati composizione e competenze. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed e' composto da diciannove membri effettivi di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e designati rispettivamente: a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di Presidente; b) uno dal Ministro dello sviluppo economico, con funzioni di vice-Presidente; c) uno dal Ministro della salute; d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; f) uno dal Ministro dell'interno; g) tre dalle regioni; h) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura; i) otto dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate, di cui due dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e due dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti e uno delle organizzazioni rappresentative delle imprese che effettuano attivita' di bonifica dei siti e di bonifica di beni contenenti amianto. Per ogni membro effettivo e' nominato un supplente. 3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono composte: a) dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un membro del Consiglio camerale all'uopo designato dallo stesso, con funzioni di Presidente; b) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale designato dalla regione o dalla provincia autonoma, con funzioni di vice-Presidente; c) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dall'Unione regionale delle province o dalla provincia autonoma; d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; e) da due esperti designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche; f) da due esperti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 4. Le funzioni del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali dell'Albo sono svolte, sino alla scadenza del loro mandato, rispettivamente dal Comitato nazionale e dalle Sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti gia' previsti all'art. 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, integrati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dai nuovi componenti individuati ai sensi, rispettivamente, del comma 2, lettera 1), e del comma 3, lettere e) ed f), nel rispetto di quanto previsto dal comma 16. 5. L'iscrizione all'Albo e' requisito per lo svolgimento delle attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, limitatamente all'attivita' di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende speciali, i consorzi di comuni e le societa' di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo e' effettuata con apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed e' valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui al presente comma, gia' effettuate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino alla loro naturale scadenza. 6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attivita' di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attivita' l'iscrizione abilita allo svolgimento delle attivita' medesime. 7. Gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attivita' non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte. 8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonche' i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita' non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilita', ai sensi dell'art. 21 della legge n. 241 del 1990: a) la sede dell'impresa, l'attivita' o le attivita' dai quali sono prodotti i rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti c) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalita' di effettuazione del trasporto medesimo; d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'art. 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa e' tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 9. Le imprese di cui ai commi 5 e 8 tenute ad aderire sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lettera a), procedono, in relazione a ciascun autoveicolo utilizzato per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, all'adempimento degli obblighi stabiliti dall'art. 3, comma 6, lettera c), del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009. La Sezione regionale dell'Albo procede, in sede di prima applicazione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla sospensione d'ufficio dall'Albo degli autoveicoli per i quali non e' stato adempiuto l'obbligo di cui al precedente periodo. Trascorsi tre mesi dalla sospensione senza che l'obbligo di cui sopra sia stato adempiuto, l'autoveicolo e' di diritto e con effetto immediato cancellato dall'Albo. 10. L'iscrizione all'Albo per le attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l'attivita' di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei medesimi, e' subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e modalita' sono stabiliti con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti si applicano la modalita' e gli importi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 8 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1997, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 23 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1999. 11. Le imprese che effettuano le attivita' di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente competente per ogni intervento di bonifica nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 195, comma 2, lettera g). Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. 12. Sono iscritti all'Albo le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, e' delegato dall'armatore o noleggiatore, che effettuano il trasporto, per gli adempimenti relativi al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lettera a). L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e non e' subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie. 13. L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonche' l'accettazione, la revoca e lo svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale. 14. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo. 15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalita' organizzative dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese, i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i termini e le modalita' di iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione. Fino all'adozione del predetto decreto, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406, e delle deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo. Il decreto di cui al presente comma si informa ai seguenti principi: a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure; b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna, in coerenza con la finalita' di cui alla lettera a); c) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione; d) ridefinizione dei diritti annuali d'iscrizione relativi alle imprese di trasporto dei rifiuti iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali; e) interconnessione e interoperabilita' con le pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri; f) riformulazione del sistema disciplinare-sanzionatorio dell'Albo e delle cause di cancellazione dell'iscrizione; g) definizione delle competenze e delle responsabilita' del responsabile tecnico. 16. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, la cui abrogazione e' differita al momento della pubblicazione dei suddetti decreti. 17. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le previsioni, anche relative alle modalita' di versamento e di utilizzo, che saranno determinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione del citato decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 1995. Le somme di cui all'art. 7, comma 7, del decreto del Ministro dell'ambiente 29 dicembre 1993 sono versate al Capo XXXII, capitolo 2592, art. 04, dell'entrata del Bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 18. I compensi da corrispondere ai componenti del Comitato nazionale dell'Albo e delle Sezioni regionali dell'Albo sono determinati ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, 406. 19. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio di un'attivita' privata puo' essere intrapreso sulla base della denuncia di inizio dell'attivita' non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo. 19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'art. 183. 20. Le imprese iscritte all'Albo con procedura ordinaria ai sensi del comma 5 sono esentate dall'obbligo della comunicazione di cui al comma 18 se lo svolgimento dell'attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'art. 216 ed effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia di rifiuti per le quali tali imprese sono iscritte. 21. Alla comunicazione di cui al comma 18 si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alle imprese che svolgono le attivita' di cui al comma 18 a seguito di comunicazione corredata da documentazione incompleta o inidonea, si applica il disposto di cui all'art. 256, comma 1. 22. I soggetti firmatari degli accordi e contratti di programma previsti dall'art. 181 e dall'art. 206 sono iscritti presso un'apposita sezione dell'Albo, a seguito di semplice richiesta scritta e senza essere sottoposti alle garanzie finanziarie di cui ai commi 8 e 9. 23. Sono istituiti presso il Comitato nazionale i registri delle imprese autorizzate alla gestione di rifiuti, aggiornati ogni trenta giorni, nei quali sono inseriti, a domanda, gli elementi identificativi dell'impresa consultabili dagli operatori secondo le procedure fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I registri sono pubblici e, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono resi disponibili al pubblico, senza oneri, anche per via telematica, secondo i criteri fissati dal predetto decreto (891). Le Amministrazioni autorizzanti comunicano al Comitato nazionale, subito dopo il rilascio dell'autorizzazione, la ragione sociale dell'impresa autorizzata, l'attivita' per la quale viene rilasciata l'autorizzazione, i rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione, la scadenza dell'autorizzazione e successivamente segnalano ogni variazione delle predette informazioni che intervenga nel corso della validita' dell'autorizzazione stessa. Nel caso di ritardo dell'Amministrazione superiore a trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, l'impresa interessa ta puo' inoltrare copia autentica del provvedimento, anche per via telematica, al Comitato nazionale, che ne dispone l'inserimento nei registri. 24. Le imprese che effettuano attivita' di smaltimento dei rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione dei rifiuti stessi ai sensi dell'art. 215 sono iscritte in un apposito registro con le modalita' previste dal medesimo articolo. 25. Le imprese che svolgono operazioni di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 216 sono iscritte in un apposito registro con le modalita' previste dal medesimo articolo. 26. Per la tenuta dei registri di cui ai commi 22, 23, 24 e 25 gli interessati sono tenuti alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione, per ogni tipologia di registro, pari a 50 euro, rideterminabile ai sensi dell'art. 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. I diritti di cui al commi 8, 24 e 25 sono versati, secondo le modalita' di cui al comma 16, alla competente Sezione regionale dell'Albo, che procede a contabilizzarli separatamente e ad utilizzarli integralmente per l'attuazione dei medesimi commi. 27. La tenuta dei registri di cui ai commi 22 e 23 decorre dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 16. 28. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
Art. 9
Monitoraggio degli impianti di trattamento di rifiuti iscritti al SISTRI
1.Gli impianti di discarica, di incenerimento dei rifiuti nonche' di coincenerimento destinati esclusivamente al recupero energetico dei rifiuti, sono dotati di apparecchiature idonee a monitorare l'ingresso e l'uscita di automezzi dai predetti impianti.
2.L'installazione, la disinstallazione, la manutenzione, la sostituzione e l'accesso alle apparecchiature di cui al comma 1 sono riservati al personale del concessionario del sistema SISTRI. I relativi oneri sono a carico del SISTRI, fatti salvi i casi in cui la sostituzione si renda necessaria per cause imputabili al gestore.
3.In presenza di condizioni che non garantiscono un accesso ai servizi di rete (elettrica o di connettivita' dati) adeguato per il funzionamento delle predette apparecchiature di monitoraggio, ovvero qualora ricorrano altre oggettive circostanze di fatto che rendano tecnicamente impraticabile l'installazione delle apparecchiature medesime, il concessionario del sistema SISTRI, a seguito di una valutazione effettuata dal proprio personale, puo' decidere di non procedere all'installazione delle medesime. Il gestore del rispettivo impianto, fermo restando l'obbligo di iscrizione al SISTRI e di effettuazione dei relativi adempimenti, ivi incluso l'obbligo di cui all'articolo 12, comma 2, e' tenuto a comunicare al SISTRI ogni variazione da cui possa conseguire la possibilita' di dotare il rispettivo impianto delle predette apparecchiature di monitoraggio. La comunicazione e' effettuata entro e non oltre tre mesi dal verificarsi dell'evento che comporta tale variazione.
4.L'obbligo di custodia delle apparecchiature di monitoraggio e' a carico dei gestori degli impianti presso i quali sono state installate. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, i gestori degli impianti sono tenuti a preservare la funzionalita' delle predette apparecchiature.
Art. 10
Informazioni da fornire al SISTRI
1.Gli operatori iscritti al SISTRI comunicano le quantita' e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attivita' mediante la compilazione della scheda SISTRI - Area registro cronologico e della scheda SISTRI - Area movimentazione, con le modalita' stabilite con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
2.Le istruzioni dettagliate per la compilazione delle schede SISTRI di cui al comma 1 sono rese disponibili sul portale informativo SISTRI (www.sistri.it).
3.I produttori di rifiuti iscritti inseriscono le informazioni relative ai rifiuti prodotti entro dieci giorni lavorativi dalla produzione dei rifiuti stessi e comunque prima della movimentazione degli stessi. Le informazioni relative allo scarico effettuato a seguito della presa in carico dei rifiuti da parte del trasportatore, sono compilate e firmate elettronicamente entro dieci giorni lavorativi dal completamento del trasporto.
4.I commercianti, gli intermediari e i consorzi inseriscono le informazioni relative alle transazioni effettuate entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione della transazione stessa.
5.L'inserimento nel sistema delle informazioni non e' obbligatorio nel periodo di attesa della consegna dei dispositivi in fase di iscrizione e nei sette giorni successivi alla consegna dei dispositivi stessi: in tali ipotesi gli operatori adempiono agli obblighi di tracciabilita' secondo le previsioni di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
6.Nel caso di rifiuti prodotti in cantiere, la cui attivita' lavorativa non si protragga oltre i sei mesi e che non dispongano di tecnologie adeguate per l'accesso al SISTRI, le schede SISTRI sono compilate dal delegato della sede legale o dell'unita' locale dell'impresa. Nel caso di cantieri complessi comportanti l'intervento di diversi soggetti, l'attivita' del cantiere e' calcolata per ciascuno di essi con riferimento al contratto del quale e' titolare.
7.Nel caso di spedizioni transfrontaliere dall'Italia, il produttore del rifiuto inserisce nel SISTRI copia del documento di movimento di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alla spedizione dei rifiuti effettuata, restituito dall'impianto di destinazione o, per i rifiuti dell'Elenco verde di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 4, del suddetto regolamento, l'allegato VII del regolamento medesimo.
Note all'art. 10: - Si riporta il testo degli articoli 190 e 193, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 190 (Registri di carico e scarico). - 1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti: a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d) del comma 3 dell'art. 184 e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3 dell'art. 184; b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto ai sensi dell'art. 188-ter, comma 1, ultimo periodo; c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti. 1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico: a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lettera a), dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema; b) le attivita' di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali. 1-ter. Gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalita': a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'art. 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lettera a); b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attivita' agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta' di cui all'art. 183, comma 1, lettera pp). 1-quater. Nel registro di carico e scarico devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti alle diverse attivita' di trattamento disciplinate dalla presente Parte quarta. Le annotazioni devono essere effettuate: a) per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico; b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da detta attivita'; c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento; d) per gli intermediari e i commercianti, almeno due giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione. 1-quinquies. Gli imprenditori agricoli di cui al comma 1-ter possono sostituire il registro di carico e scarico con la conservazione della scheda SISTRI in formato fotografico digitale inoltrata dal destinatario. L'archivio informatico e' accessibile on-line sul portale del destinatario, in apposita sezione, con nome dell'utente e password dedicati. 2. I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzione o, nel caso in cui cio' risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati con i formulari di identificazione di cui all'art. 193, comma 1, relativi al trasporto dei rifiuti, o con la copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lettera a), trasmessa dall'impianto di destinazione dei rifiuti stessi, sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione. 3. I produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui al comma 1, lettera a), la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o societa' di servizi di diretta emanazione delle stesse, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. 3-bis. I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attivita' di manutenzione delle reti relative al servizio idrico integrato e degli impianti a queste connessi possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all'autorita' di controllo e vigilanza. 4. Le informazioni contenute nel registro di carico e scarico sono rese disponibili in qualunque momento all'autorita' di controllo qualora ne faccia richiesta. 5. I registri di carico e scarico sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalita' fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti. 6. La disciplina di carattere nazionale relativa ai registri di carico e scarico e' quella di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma 7. 7. Nell'Allegato C1, sezione III, lettera c), del decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, dopo le parole: «in litri» la congiunzione: «e» e' sostituita dalla disgiunzione: «o». 8. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o impresa, sono soggetti all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico e vi adempiono attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie delle schede del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lettera a), relative ai rifiuti prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti stessi. 9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera mm), sono escluse dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico puo' essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti.» «Art. 193 (Trasporto dei rifiuti). - 1. Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lettera a), i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore; b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario. 2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo da' atto di aver ricevuto i rifiuti. Gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile possono delegare alla tenuta ed alla compilazione del formulario di identificazione la cooperativa agricola di cui sono soci che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb); con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le organizzazioni di categoria piu' rappresentative, possono essere previste ulteriori modalita' semplificate per la tenuta e compilazione del formulario di identificazione, nel caso in cui l'imprenditore agricolo disponga di un deposito temporaneo presso la cooperativa agricola di cui e' socio. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni. 3. Il trasportatore non e' responsabile per quanto indicato nella Scheda SISTRI - Area movimentazione o nel formulario di identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformita' tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformita' riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. 4. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformita' alle norme vigenti in materia di imballaggio e etichettatura delle sostanze pericolose. 5. Fatto salvo quanto previsto per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani nel territorio della regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lettera a), nonche' per i comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani in regioni diverse dalla regione Campania di cui all'art. 188-ter, comma 2, lettera e), che aderiscono al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI), le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, ne' ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantita' di trenta chilogrammi o di trenta litri, ne' al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera mm). Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non piu' di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno. 6. In ordine alla definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione, si applica il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145. 7. I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro Iva acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione e' gratuita e non e' soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria. 8. Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lettera a), il formulario di identificazione e' validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'art. 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale. 9. La scheda di accompagnamento di cui all'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativa all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, e' sostituita dalla Scheda SISTRI - Area movimentazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 o, per le imprese che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lettera a), dal formulario di identificazione di cui al comma 1. Le specifiche informazioni di cui all'allegato IIIA del decreto legislativo n. 99 del 1992 devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda SISTRI - Area movimentazione o nel formulario di identificazione. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non e' considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto. 9-bis. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorche' effettuata percorrendo la pubblica via, non e' considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non e' altresi' considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui e' socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo. 10. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso piu' produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel piu' breve tempo tecnicamente possibile. Nelle schede del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lettera a), relative alla movimentazione dei rifiuti, e nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato. 11. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonche' le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compreso quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili non rientrano nelle attivita' di stoccaggio di cui all'art. 183, comma 1, lettera v), purche' le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione. 12. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attivita' di carico e scarico, di trasbordo, nonche' le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attivita' di stoccaggio di cui all'art. 183, comma 1, lettera aa) purche' siano effettuate nel piu' breve tempo possibile e non superino comunque, salvo impossibilita' per caso fortuito o per forza maggiore, il termine massimo di sei giorni a decorrere dalla data in cui hanno avuto inizio predette attivita'. Ove si prospetti l'impossibilita' del rispetto del predetto termine per caso fortuito o per forza maggiore, il detentore del rifiuto ha l'obbligo di darne indicazione nello spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda SISTRI - Area movimentazione e informare, senza indugio e comunque prima della scadenza del predetto termine, il comune e la provincia territorialmente competente indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione. Ferme restando le competenze degli organi di controllo, il detentore del rifiuto dovra' adottare, senza indugio e a propri costi e spese, tutte le iniziative opportune per prevenire eventuali pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana. La decorrenza del termine massimo di sei giorni resta sospesa durante il periodo in cui perduri l'impossibilita' per caso fortuito o per forza maggiore. In caso di persistente impossibilita' per caso fortuito o per forza maggiore per un periodo superiore a 30 giorni a decorrere dalla data in cui ha avuto inizio l'attivita' di cui al primo periodo del presente comma, il detentore del rifiuto sara' obbligato a conferire, a propri costi e spese, i rifiuti ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformita' agli articoli 177 e 179. 13. La copia cartacea della scheda del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lettera a), relativa alla movimentazione dei rifiuti e il formulario di identificazione di cui al comma 1 costituisce documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui all'art. 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 giugno 2009.». - Si riporta il testo dell'art. 3, paragrafi 2 e 4, e l'allegato VII del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 (relativo alle spedizioni di rifiuti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 12.07.2006, n. L 190/1: «Art. 3 (Quadro procedurale generale). - (Omissis). 2. Se la quantita' dei rifiuti spediti supera 20 kg, sono soggette agli obblighi generali d'informazione di cui all'art. 18 le spedizioni dei seguenti rifiuti destinati al recupero: a) i rifiuti elencati nell'allegato III o III B, b) le miscele di rifiuti, non classificati sotto una voce specifica dell'allegato III, composte da due o piu' rifiuti elencati nell'allegato III, sempreche' la composizione delle miscele non ne impedisca il recupero secondo metodi ecologicamente corretti e tali miscele siano elencate nell'allegato III A, a norma dell'art. 58. (Omissis).» «4. Le spedizioni di rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio allo scopo di accertare le loro caratteristiche fisiche o chimiche o di determinare la loro idoneita' ad operazioni di recupero o smaltimento non sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui al paragrafo 1. In luogo di tale procedura si applicano le regole procedurali di cui all'art. 18. Il quantitativo di rifiuti che fruiscono dell'esenzione riservata ai rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio e' determinato in base alla quantita' minima ragionevolmente necessaria per effettuare correttamente l'analisi in ciascun caso particolare e non deve superare i 25 kg. (Omissis).» Parte di provvedimento in formato grafico
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