DECRETO 30 marzo 2016, n. 78
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 1994, n. 7, S.O.: «Art. 18 (Finanziamento delle camere di commercio). - 1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante: a) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 4, 5 e 6; b) i proventi derivanti dalla gestione di attivita' e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale; c) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere di commercio; d) i diritti di segreteria sull'attivita' certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti; e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati; f) altre entrate e altri contributi. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 212, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali). - 1. E' costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, l'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo, articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque anni. 2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono istituite sezioni speciali del Comitato nazionale per ogni singola attivita' soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati composizione e competenze. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed e' composto da diciannove membri effettivi di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e designati rispettivamente: a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di Presidente; b) uno dal Ministro dello sviluppo economico, con funzioni di vice-Presidente; c) uno dal Ministro della salute; d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; f) uno dal Ministro dell'interno; g) tre dalle regioni; h) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura; i) otto dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate, di cui due dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e due dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti e uno delle organizzazioni rappresentative delle imprese che effettuano attivita' di bonifica dei siti e di bonifica di beni contenenti amianto. Per ogni membro effettivo e' nominato un supplente. 3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono composte: a) dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un membro del Consiglio camerale all'uopo designato dallo stesso, con funzioni di Presidente; b) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale designato dalla regione o dalla provincia autonoma, con funzioni di vice-Presidente; c) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dall'Unione regionale delle province o dalla provincia autonoma; d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; e) da due esperti designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche; f) da due esperti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 4. Le funzioni del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali dell'Albo sono svolte, sino alla scadenza del loro mandato, rispettivamente dal Comitato nazionale e dalle Sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti gia' previsti all'art. 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, integrati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dai nuovi componenti individuati ai sensi, rispettivamente, del comma 2, lettera 1), e del comma 3, lettere e) ed f), nel rispetto di quanto previsto dal comma 16. 5. L'iscrizione all'Albo e' requisito per lo svolgimento delle attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, limitatamente all'attivita' di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende speciali, i consorzi di comuni e le societa' di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo e' effettuata con apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed e' valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui al presente comma, gia' effettuate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino alla loro naturale scadenza. 6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attivita' di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attivita' l'iscrizione abilita allo svolgimento delle attivita' medesime. 7. Gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attivita' non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte. 8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonche' i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita' non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilita', ai sensi dell'art. 21 della legge n. 241 del 1990: a) la sede dell'impresa, l'attivita' o le attivita' dai quali sono prodotti i rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti c) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalita' di effettuazione del trasporto medesimo; d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'art. 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa e' tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 9. Le imprese di cui ai commi 5 e 8 tenute ad aderire sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lettera a), procedono, in relazione a ciascun autoveicolo utilizzato per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, all'adempimento degli obblighi stabiliti dall'art. 3, comma 6, lettera c), del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009. La Sezione regionale dell'Albo procede, in sede di prima applicazione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla sospensione d'ufficio dall'Albo degli autoveicoli per i quali non e' stato adempiuto l'obbligo di cui al precedente periodo. Trascorsi tre mesi dalla sospensione senza che l'obbligo di cui sopra sia stato adempiuto, l'autoveicolo e' di diritto e con effetto immediato cancellato dall'Albo. 10. L'iscrizione all'Albo per le attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l'attivita' di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei medesimi, e' subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e modalita' sono stabiliti con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti si applicano la modalita' e gli importi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 8 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1997, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 23 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1999. 11. Le imprese che effettuano le attivita' di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente competente per ogni intervento di bonifica nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 195, comma 2, lettera g). Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. 12. Sono iscritti all'Albo le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, e' delegato dall'armatore o noleggiatore, che effettuano il trasporto, per gli adempimenti relativi al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lettera a). L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e non e' subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie. 13. L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonche' l'accettazione, la revoca e lo svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale. 14. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo. 15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalita' organizzative dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese, i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i termini e le modalita' di iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione. Fino all'adozione del predetto decreto, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406, e delle deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo. Il decreto di cui al presente comma si informa ai seguenti principi: a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure; b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna, in coerenza con la finalita' di cui alla lettera a); c) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione; d) ridefinizione dei diritti annuali d'iscrizione relativi alle imprese di trasporto dei rifiuti iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali; e) interconnessione e interoperabilita' con le pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri; f) riformulazione del sistema disciplinare-sanzionatorio dell'Albo e delle cause di cancellazione dell'iscrizione; g) definizione delle competenze e delle responsabilita' del responsabile tecnico. 16. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, la cui abrogazione e' differita al momento della pubblicazione dei suddetti decreti. 17. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le previsioni, anche relative alle modalita' di versamento e di utilizzo, che saranno determinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione del citato decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 1995. Le somme di cui all'art. 7, comma 7, del decreto del Ministro dell'ambiente 29 dicembre 1993 sono versate al Capo XXXII, capitolo 2592, art. 04, dell'entrata del Bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 18. I compensi da corrispondere ai componenti del Comitato nazionale dell'Albo e delle Sezioni regionali dell'Albo sono determinati ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, 406. 19. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio di un'attivita' privata puo' essere intrapreso sulla base della denuncia di inizio dell'attivita' non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo. 19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'art. 183. 20. Le imprese iscritte all'Albo con procedura ordinaria ai sensi del comma 5 sono esentate dall'obbligo della comunicazione di cui al comma 18 se lo svolgimento dell'attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'art. 216 ed effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia di rifiuti per le quali tali imprese sono iscritte. 21. Alla comunicazione di cui al comma 18 si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alle imprese che svolgono le attivita' di cui al comma 18 a seguito di comunicazione corredata da documentazione incompleta o inidonea, si applica il disposto di cui all'art. 256, comma 1. 22. I soggetti firmatari degli accordi e contratti di programma previsti dall'art. 181 e dall'art. 206 sono iscritti presso un'apposita sezione dell'Albo, a seguito di semplice richiesta scritta e senza essere sottoposti alle garanzie finanziarie di cui ai commi 8 e 9. 23. Sono istituiti presso il Comitato nazionale i registri delle imprese autorizzate alla gestione di rifiuti, aggiornati ogni trenta giorni, nei quali sono inseriti, a domanda, gli elementi identificativi dell'impresa consultabili dagli operatori secondo le procedure fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I registri sono pubblici e, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono resi disponibili al pubblico, senza oneri, anche per via telematica, secondo i criteri fissati dal predetto decreto (891). Le Amministrazioni autorizzanti comunicano al Comitato nazionale, subito dopo il rilascio dell'autorizzazione, la ragione sociale dell'impresa autorizzata, l'attivita' per la quale viene rilasciata l'autorizzazione, i rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione, la scadenza dell'autorizzazione e successivamente segnalano ogni variazione delle predette informazioni che intervenga nel corso della validita' dell'autorizzazione stessa. Nel caso di ritardo dell'Amministrazione superiore a trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, l'impresa interessa ta puo' inoltrare copia autentica del provvedimento, anche per via telematica, al Comitato nazionale, che ne dispone l'inserimento nei registri. 24. Le imprese che effettuano attivita' di smaltimento dei rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione dei rifiuti stessi ai sensi dell'art. 215 sono iscritte in un apposito registro con le modalita' previste dal medesimo articolo. 25. Le imprese che svolgono operazioni di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 216 sono iscritte in un apposito registro con le modalita' previste dal medesimo articolo. 26. Per la tenuta dei registri di cui ai commi 22, 23, 24 e 25 gli interessati sono tenuti alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione, per ogni tipologia di registro, pari a 50 euro, rideterminabile ai sensi dell'art. 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. I diritti di cui al commi 8, 24 e 25 sono versati, secondo le modalita' di cui al comma 16, alla competente Sezione regionale dell'Albo, che procede a contabilizzarli separatamente e ad utilizzarli integralmente per l'attuazione dei medesimi commi. 27. La tenuta dei registri di cui ai commi 22 e 23 decorre dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 16. 28. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
Art. 9
Monitoraggio degli impianti di trattamento di rifiuti iscritti al SISTRI
1.Gli impianti di discarica, di incenerimento dei rifiuti nonche' di coincenerimento destinati esclusivamente al recupero energetico dei rifiuti, sono dotati di apparecchiature idonee a monitorare l'ingresso e l'uscita di automezzi dai predetti impianti.
2.L'installazione, la disinstallazione, la manutenzione, la sostituzione e l'accesso alle apparecchiature di cui al comma 1 sono riservati al personale del concessionario del sistema SISTRI. I relativi oneri sono a carico del SISTRI, fatti salvi i casi in cui la sostituzione si renda necessaria per cause imputabili al gestore.
3.In presenza di condizioni che non garantiscono un accesso ai servizi di rete (elettrica o di connettivita' dati) adeguato per il funzionamento delle predette apparecchiature di monitoraggio, ovvero qualora ricorrano altre oggettive circostanze di fatto che rendano tecnicamente impraticabile l'installazione delle apparecchiature medesime, il concessionario del sistema SISTRI, a seguito di una valutazione effettuata dal proprio personale, puo' decidere di non procedere all'installazione delle medesime. Il gestore del rispettivo impianto, fermo restando l'obbligo di iscrizione al SISTRI e di effettuazione dei relativi adempimenti, ivi incluso l'obbligo di cui all'articolo 12, comma 2, e' tenuto a comunicare al SISTRI ogni variazione da cui possa conseguire la possibilita' di dotare il rispettivo impianto delle predette apparecchiature di monitoraggio. La comunicazione e' effettuata entro e non oltre tre mesi dal verificarsi dell'evento che comporta tale variazione.
4.L'obbligo di custodia delle apparecchiature di monitoraggio e' a carico dei gestori degli impianti presso i quali sono state installate. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, i gestori degli impianti sono tenuti a preservare la funzionalita' delle predette apparecchiature.
Art. 10
Informazioni da fornire al SISTRI
1.Gli operatori iscritti al SISTRI comunicano le quantita' e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attivita' mediante la compilazione della scheda SISTRI - Area registro cronologico e della scheda SISTRI - Area movimentazione, con le modalita' stabilite con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
2.Le istruzioni dettagliate per la compilazione delle schede SISTRI di cui al comma 1 sono rese disponibili sul portale informativo SISTRI (www.sistri.it).
3.I produttori di rifiuti iscritti inseriscono le informazioni relative ai rifiuti prodotti entro dieci giorni lavorativi dalla produzione dei rifiuti stessi e comunque prima della movimentazione degli stessi. Le informazioni relative allo scarico effettuato a seguito della presa in carico dei rifiuti da parte del trasportatore, sono compilate e firmate elettronicamente entro dieci giorni lavorativi dal completamento del trasporto.
4.I commercianti, gli intermediari e i consorzi inseriscono le informazioni relative alle transazioni effettuate entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione della transazione stessa.
5.L'inserimento nel sistema delle informazioni non e' obbligatorio nel periodo di attesa della consegna dei dispositivi in fase di iscrizione e nei sette giorni successivi alla consegna dei dispositivi stessi: in tali ipotesi gli operatori adempiono agli obblighi di tracciabilita' secondo le previsioni di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
6.Nel caso di rifiuti prodotti in cantiere, la cui attivita' lavorativa non si protragga oltre i sei mesi e che non dispongano di tecnologie adeguate per l'accesso al SISTRI, le schede SISTRI sono compilate dal delegato della sede legale o dell'unita' locale dell'impresa. Nel caso di cantieri complessi comportanti l'intervento di diversi soggetti, l'attivita' del cantiere e' calcolata per ciascuno di essi con riferimento al contratto del quale e' titolare.
7.Nel caso di spedizioni transfrontaliere dall'Italia, il produttore del rifiuto inserisce nel SISTRI copia del documento di movimento di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alla spedizione dei rifiuti effettuata, restituito dall'impianto di destinazione o, per i rifiuti dell'Elenco verde di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 4, del suddetto regolamento, l'allegato VII del regolamento medesimo.
Note all'art. 10: - Si riporta il testo degli articoli 190 e 193, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 190 (Registri di carico e scarico). - 1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti: a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d) del comma 3 dell'art. 184 e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3 dell'art. 184; b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto ai sensi dell'art. 188-ter, comma 1, ultimo periodo; c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti. 1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico: a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lettera a), dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema; b) le attivita' di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali. 1-ter. Gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalita': a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'art. 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lettera a); b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attivita' agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta' di cui all'art. 183, comma 1, lettera pp). 1-quater. Nel registro di carico e scarico devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti alle diverse attivita' di trattamento disciplinate dalla presente Parte quarta. Le annotazioni devono essere effettuate: a) per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico; b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da detta attivita'; c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento; d) per gli intermediari e i commercianti, almeno due giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione. 1-quinquies. Gli imprenditori agricoli di cui al comma 1-ter possono sostituire il registro di carico e scarico con la conservazione della scheda SISTRI in formato fotografico digitale inoltrata dal destinatario. L'archivio informatico e' accessibile on-line sul portale del destinatario, in apposita sezione, con nome dell'utente e password dedicati. 2. I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzione o, nel caso in cui cio' risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati con i formulari di identificazione di cui all'art. 193, comma 1, relativi al trasporto dei rifiuti, o con la copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lettera a), trasmessa dall'impianto di destinazione dei rifiuti stessi, sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione. 3. I produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui al comma 1, lettera a), la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o societa' di servizi di diretta emanazione delle stesse, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. 3-bis. I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attivita' di manutenzione delle reti relative al servizio idrico integrato e degli impianti a queste connessi possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all'autorita' di controllo e vigilanza. 4. Le informazioni contenute nel registro di carico e scarico sono rese disponibili in qualunque momento all'autorita' di controllo qualora ne faccia richiesta. 5. I registri di carico e scarico sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalita' fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti. 6. La disciplina di carattere nazionale relativa ai registri di carico e scarico e' quella di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma 7. 7. Nell'Allegato C1, sezione III, lettera c), del decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, dopo le parole: «in litri» la congiunzione: «e» e' sostituita dalla disgiunzione: «o». 8. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o impresa, sono soggetti all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico e vi adempiono attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie delle schede del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lettera a), relative ai rifiuti prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti stessi. 9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera mm), sono escluse dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico puo' essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti.» «Art. 193 (Trasporto dei rifiuti). - 1. Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lettera a), i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore; b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario. 2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo da' atto di aver ricevuto i rifiuti. Gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile possono delegare alla tenuta ed alla compilazione del formulario di identificazione la cooperativa agricola di cui sono soci che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb); con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le organizzazioni di categoria piu' rappresentative, possono essere previste ulteriori modalita' semplificate per la tenuta e compilazione del formulario di identificazione, nel caso in cui l'imprenditore agricolo disponga di un deposito temporaneo presso la cooperativa agricola di cui e' socio. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni. 3. Il trasportatore non e' responsabile per quanto indicato nella Scheda SISTRI - Area movimentazione o nel formulario di identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformita' tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformita' riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. 4. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformita' alle norme vigenti in materia di imballaggio e etichettatura delle sostanze pericolose. 5. Fatto salvo quanto previsto per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani nel territorio della regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lettera a), nonche' per i comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani in regioni diverse dalla regione Campania di cui all'art. 188-ter, comma 2, lettera e), che aderiscono al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI), le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, ne' ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantita' di trenta chilogrammi o di trenta litri, ne' al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera mm). Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non piu' di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno. 6. In ordine alla definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione, si applica il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145. 7. I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro Iva acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione e' gratuita e non e' soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria. 8. Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lettera a), il formulario di identificazione e' validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'art. 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale. 9. La scheda di accompagnamento di cui all'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativa all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, e' sostituita dalla Scheda SISTRI - Area movimentazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 o, per le imprese che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lettera a), dal formulario di identificazione di cui al comma 1. Le specifiche informazioni di cui all'allegato IIIA del decreto legislativo n. 99 del 1992 devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda SISTRI - Area movimentazione o nel formulario di identificazione. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non e' considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto. 9-bis. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorche' effettuata percorrendo la pubblica via, non e' considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non e' altresi' considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui e' socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo. 10. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso piu' produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel piu' breve tempo tecnicamente possibile. Nelle schede del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lettera a), relative alla movimentazione dei rifiuti, e nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato. 11. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonche' le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compreso quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili non rientrano nelle attivita' di stoccaggio di cui all'art. 183, comma 1, lettera v), purche' le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione. 12. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attivita' di carico e scarico, di trasbordo, nonche' le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attivita' di stoccaggio di cui all'art. 183, comma 1, lettera aa) purche' siano effettuate nel piu' breve tempo possibile e non superino comunque, salvo impossibilita' per caso fortuito o per forza maggiore, il termine massimo di sei giorni a decorrere dalla data in cui hanno avuto inizio predette attivita'. Ove si prospetti l'impossibilita' del rispetto del predetto termine per caso fortuito o per forza maggiore, il detentore del rifiuto ha l'obbligo di darne indicazione nello spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda SISTRI - Area movimentazione e informare, senza indugio e comunque prima della scadenza del predetto termine, il comune e la provincia territorialmente competente indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione. Ferme restando le competenze degli organi di controllo, il detentore del rifiuto dovra' adottare, senza indugio e a propri costi e spese, tutte le iniziative opportune per prevenire eventuali pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana. La decorrenza del termine massimo di sei giorni resta sospesa durante il periodo in cui perduri l'impossibilita' per caso fortuito o per forza maggiore. In caso di persistente impossibilita' per caso fortuito o per forza maggiore per un periodo superiore a 30 giorni a decorrere dalla data in cui ha avuto inizio l'attivita' di cui al primo periodo del presente comma, il detentore del rifiuto sara' obbligato a conferire, a propri costi e spese, i rifiuti ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformita' agli articoli 177 e 179. 13. La copia cartacea della scheda del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lettera a), relativa alla movimentazione dei rifiuti e il formulario di identificazione di cui al comma 1 costituisce documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui all'art. 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 giugno 2009.». - Si riporta il testo dell'art. 3, paragrafi 2 e 4, e l'allegato VII del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 (relativo alle spedizioni di rifiuti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 12.07.2006, n. L 190/1: «Art. 3 (Quadro procedurale generale). - (Omissis). 2. Se la quantita' dei rifiuti spediti supera 20 kg, sono soggette agli obblighi generali d'informazione di cui all'art. 18 le spedizioni dei seguenti rifiuti destinati al recupero: a) i rifiuti elencati nell'allegato III o III B, b) le miscele di rifiuti, non classificati sotto una voce specifica dell'allegato III, composte da due o piu' rifiuti elencati nell'allegato III, sempreche' la composizione delle miscele non ne impedisca il recupero secondo metodi ecologicamente corretti e tali miscele siano elencate nell'allegato III A, a norma dell'art. 58. (Omissis).» «4. Le spedizioni di rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio allo scopo di accertare le loro caratteristiche fisiche o chimiche o di determinare la loro idoneita' ad operazioni di recupero o smaltimento non sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui al paragrafo 1. In luogo di tale procedura si applicano le regole procedurali di cui all'art. 18. Il quantitativo di rifiuti che fruiscono dell'esenzione riservata ai rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio e' determinato in base alla quantita' minima ragionevolmente necessaria per effettuare correttamente l'analisi in ciascun caso particolare e non deve superare i 25 kg. (Omissis).» Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 11
Coordinamento tra soggetti iscritti al SISTRI e soggetti non iscritti al SISTRI
1.I produttori non obbligati all'adesione al sistema e che non vi aderiscono volontariamente comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della scheda SISTRI - Area movimentazione, al delegato dell'impresa di trasporto, che compila anche la sezione del produttore del rifiuto inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso.
2.Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti stampa e trasmette al produttore dei rifiuti ricevuti la copia della Scheda SISTRI - Area movimentazione completa, al fine di attestare l'assolvimento della responsabilita' del produttore medesimo.
3.I trasporti di rifiuti effettuati da soggetti non iscritti al SISTRI devono essere accompagnati dal formulario di trasporto, secondo quanto prescritto dall'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4.Nel caso di conferimento di rifiuti da parte del trasportatore di propri rifiuti speciali pericolosi, non iscritto al SISTRI, il soggetto che riceve il rifiuto provvede a riportare il codice del formulario nella propria registrazione cronologica. Nei casi di conferimento di rifiuti da parte del trasportatore di rifiuti speciali non pericolosi, non iscritto al SISTRI, per i quali sia previsto l'utilizzo del formulario di trasporto, il soggetto che riceve il rifiuto provvede a riportare il codice del formulario nella propria registrazione cronologica quando abbia aderito volontariamente al sistema per tale tipologia di rifiuti.
Note all'art. 11: - Il testo dell'art. 193 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note all'art. 10.
Titolo III PROCEDURE SPECIALI
Art. 12
Procedure di emergenza
1.Nel caso in cui un soggetto tenuto alla compilazione della scheda SISTRI - Area movimentazione si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari agli adempimenti degli obblighi derivanti dall'iscrizione al SISTRI, la compilazione della scheda e' effettuata, per conto di tale soggetto e su sua dichiarazione, da sottoscriversi su copia stampata della scheda, dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della stessa. Qualora anche il soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari ciascuno dei soggetti interessati deve comunicare in forma scritta, prima della movimentazione, al SISTRI il verificarsi delle predette condizioni. In tal caso le movimentazioni dei rifiuti sono annotate su un'apposita scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal portale SISTRI accedendo all'area autenticata. Le informazioni relative alle movimentazioni effettuate devono essere inserite nel sistema alla cessazione delle condizioni che hanno procurato la mancata compilazione della scheda SISTRI, nei termini e secondo le modalita' definite dal decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
2.Qualora un impianto di gestione dei rifiuti non abbia possibilita' di accesso ai servizi di rete, elettrica o di connettivita' ad internet, le schede SISTRI sono compilate dal delegato della sede legale dell'ente o impresa o dal delegato di altra unita' locale dell'ente o dell'impresa.
3.Nel caso di temporanea interruzione o non funzionamento del SISTRI, i soggetti tenuti alla compilazione delle schede SISTRI sono tenuti ad annotare le movimentazioni dei rifiuti su un'apposita Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal portale SISTRI accedendo all'area autenticata e ad inserire i dati relativi alle movimentazioni di rifiuti effettuate entro cinque giorni lavorativi dalla ripresa del funzionamento del SISTRI.
Art. 13
Procedure per la gestione di speciali categorie di rifiuti
1.Nel caso di rifiuti prodotti da attivita' di manutenzione o da altra attivita' svolta fuori dalla sede dell'unita' locale, la scheda SISTRI - Area registro cronologico e' compilata dal delegato della sede legale dell'ente o impresa o dal delegato dell'unita' locale che gestisce l'attivita'.
2.Fermo restando quanto previsto all'articolo 230, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i materiali tolti d'opera per i quali deve essere effettuata la valutazione tecnica della riutilizzabilita', qualora dall'attivita' di manutenzione derivino rifiuti pericolosi, la movimentazione dei rifiuti dal luogo di effettiva produzione alla sede legale o dell'unita' locale dell'ente o impresa effettuata dal manutentore e' accompagnata da una copia cartacea della scheda SISTRI - Area movimentazione, da scaricarsi dal portale SISTRI (www.sistri.it) accedendo all'area autenticata, debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto che ha effettuato la manutenzione.
3.Nel caso di rifiuti pericolosi prodotti dall'attivita' del personale sanitario delle strutture pubbliche e private, che erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al di fuori delle strutture medesime ovvero in caso di rifiuti pericolosi prodotti presso gli ambulatori decentrati dell'azienda sanitaria di riferimento, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
4.Qualora i rifiuti prodotti presso il domicilio del paziente assistito siano trasportati dal personale sanitario alla sede dell'azienda sanitaria di riferimento, non si effettua la compilazione della scheda SISTRI - Area movimentazione. Con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, sono disciplinate le procedure da applicare alla movimentazione dei rifiuti dal luogo di produzione alla sede dell'azienda sanitaria di riferimento.
Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'art. 230, comma 1, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 230 (Rifiuti derivanti da attivita' di manutenzione delle infrastrutture). - 1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attivita' di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, puo' coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attivita' manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento. (Omissis).». - La legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1978, n. 360, S.O. - Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1992, n. 305, S.O. - Si riporta il testo degli art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11 settembre 2003, n. 211: «Art. 4 (Gestione dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attivita' cimiteriali). - 1. Fatto salvo quanto previsto dai seguenti articoli, alle attivita' di deposito temporaneo, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione e commercio dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attivita' cimiteriali si applicano, in relazione alla classificazione di tali rifiuti come urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi, le norme regolamentari e tecniche attuative del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che disciplinano la gestione dei rifiuti. 2. Nel caso in cui l'attivita' del personale sanitario delle strutture pubbliche e private che erogano le prestazioni di cui alla legge n. 833 del 1978, e al decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, sia svolta all'esterno delle stesse, si considerano luogo di produzione dei rifiuti sanitari le strutture medesime, ai sensi dell'art. 58, comma 7-ter, del decreto legislativo n. 22 del 1997. Il conferimento di tali rifiuti dal luogo in cui e' effettuata la prestazione alla struttura sanitaria avviene sotto la responsabilita' dell'operatore sanitario che ha fornito la prestazione, in tempo utile per garantire il rispetto dei termini di cui all'art. 8. 3. Si considerano altresi' prodotti presso le strutture sanitarie di riferimento i rifiuti sanitari, con esclusione di quelli assimilati agli urbani, prodotti presso gli ambulatori decentrati dell'azienda sanitaria di riferimento. 4. Ai fini della semplificazione delle procedure e del contenimento della spesa sanitaria, per favorire lo smaltimento dei rifiuti sanitari sterilizzati in impianti di termodistruzione con recupero energetico e per assicurare il servizio di gestione dei rifiuti sanitari alle migliori condizioni di mercato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare accordi di programma tra loro, con le strutture sanitarie e i medici convenzionati con le stesse e con i soggetti privati interessati. 5. Le regioni, secondo criteri concordati tra lo Stato e le regioni ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, istituiscono sistemi di monitoraggio e di analisi dei costi e della congruita' dei medesimi relativamente alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti sanitari e trasmettono, annualmente, anche in forma informatica, al fine della loro elaborazione, i dati risultanti da dette attivita' all'Osservatorio nazionale sui rifiuti che, successivamente, li comunica ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute. Il sistema di monitoraggio, istituito dalle regioni, puo' stabilire gli obiettivi minimi di recupero dei rifiuti prodotti che le strutture sanitarie sono tenute a raggiungere.».
Art. 14
Disposizioni specifiche per i trasportatori
1.Il trasportatore di rifiuti che aderisce al SISTRI deve accedere al sistema ed inserire i propri dati relativi al trasporto prima dell'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza da indicare nella parte della scheda da compilare disponibile per le annotazioni.
2.Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della scheda SISTRI - Area movimentazione relativa ai rifiuti movimentati, stampata dal produttore al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del conducente dell'impresa di trasporto. Ove necessario sulla base della normativa vigente, i rifiuti sono accompagnati da copia del certificato analitico che ne identifica le caratteristiche, che il produttore dei rifiuti inserisce come allegato nel sistema SISTRI.
3.Con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, sono definite procedure e tempistiche specifiche per le attivita' di microraccolta e per i rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE).
4.Nel caso di trasporto marittimo di rifiuti, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto possono delegare gli adempimenti di cui al presente regolamento al raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135.
5.Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attivita' di carico e scarico, di trasbordo, nonche' le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, degli impianti di terminalizzazione e degli scali merci devono essere effettuate nel piu' breve tempo possibile e, comunque, non superare i sei giorni.
6.Nel caso di trasporto transfrontaliero o intermodale di rifiuti, le informazioni della scheda SISTRI - Area movimentazione relative ai vettori che intervengono nel trasporto, possono essere compilate dal soggetto che organizza il trasporto, il quale, se diverso dal produttore, dal trasportatore o dal destinatario, deve essere iscritto al SISTRI quale soggetto parificato all'intermediario.
Note all'art. 14: - La legge 4 aprile 1977, n. 135 e' riportata nelle note all'art. 4.
Art. 15
Impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti urbani
1.Gli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti urbani adempiono alla tenuta del registro di carico e scarico ed all'obbligo di comunicazione annuale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, tramite la compilazione della scheda SISTRI - Area registro cronologico. Nel caso di movimentazione dei rifiuti urbani in uscita da impianti comunali o intercomunali che effettuano, in regime di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 di cui all'allegato C della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e deposito preliminare D15 di cui all'allegato B della Parte quarta del medesimo decreto legislativo, effettuata da soggetti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 1, la scheda SISTRI - Area movimentazione, stampata e firmata dal gestore, e' consegnata all'impresa di trasporto ed accompagna il trasporto dei rifiuti fino all'impianto di recupero o smaltimento di destinazione.
2.Ai fini dell'assolvimento della responsabilita' del gestore dell'impianto comunale o intercomunale si applica l'articolo 16.
3.Gli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti urbani possono effettuare, al termine di ciascuna giornata lavorativa, un'unica registrazione di carico per ciascuna tipologia di rifiuti conferita da ciascun comune.
Note all'art. 15: - La legge 25 gennaio 1994, n. 70 (Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 1994, n. 24. - Si riporta il testo dell'Allegato C, della Parte Quarta, del citato decreto legislativo n. 152, del 2006: «Allegato C (Operazioni di recupero). R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (4) R2 Rigenerazione/recupero di solventi R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) R4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10 R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti). (4) Gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani sono compresi solo se la loro efficienza energetica e' uguale o superiore a: - 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformita' della normativa comunitaria applicabile anteriormente al 1° gennaio 2009, - 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008, calcolata con la seguente formula: Efficienza energetica = «(Ep - (Ef + Ei)) / (0,97 x (Ew + Ef))» * KC dove: Ep = energia annua prodotta sotto forma di energia termica o elettrica. E' calcolata moltiplicando l'energia sotto forma di elettricita' per 2,6 e l'energia termica prodotta per uso commerciale per 1,1 (GJ/anno) Ef = alimentazione annua di energia nel sistema con combustibili che contribuiscono alla produzione di vapore (GJ/anno) Ew = energia annua contenuta nei rifiuti trattati calcolata in base al potere calorifico netto dei rifiuti (GJ/anno) Ei = energia annua importata, escluse Ew ed Ef (GJ/anno) 0,97 = fattore corrispondente alle perdite di energia dovute alle ceneri pesanti (scorie) e alle radiazioni. KC e' il valore del fattore di correzione corrispondente all'area climatica nella quale insiste l'impianto di incenerimento: KC = 1 se HDDLLT > 3350 KC = (-0,382/1200) HDDLLT + 2,0665 quando 2150 < HDDLLT < 3350 KC = 1,382 se HDDLLT < 2150 Dove: HDDLLT, ovvero HDD locale a lungo termine, e' uguale alla media trentennale dei valori di HDDanno calcolati nell'area di riferimento come segue: Parte di provvedimento in formato grafico HDDanno e' il grado di riscaldamento annuo calcolati nell'area di riferimento come segue: HDDanno = ∑HDDi HDDi e' il grado di riscaldamento giornaliero dello i-esimo giorno Pari a: HDDi = (18 °C - Tm) se Tm ≤ 15 °C HDDi = 0 se Tm > 15 °C Essendo Tm la temperatura media giornaliera, calcolata come (Tmin + Tmax) / 2, del giorno «i» dell'anno di riferimento nell'area di riferimento. I valori di temperatura sono quelli ufficiali dell'Aeronautica militare della stazione meteorologica piu' prossima all'impianto di incenerimento. La formula si applica conformemente al documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per l'incenerimento dei rifiuti.».
Titolo IV DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI
Art. 16
Attestazione dell'assolvimento degli obblighi del produttore dei rifiuti
1.Ai soggetti che aderiscono al sistema al fine di attestare il completo assolvimento degli obblighi di cui al presente decreto da parte del produttore dei rifiuti, il SISTRI invia alla casella di posta elettronica attribuitagli automaticamente, la comunicazione di accettazione dei rifiuti da parte dell'impianto di recupero o smaltimento situato nel territorio nazionale. In caso di mancato ricevimento della predetta comunicazione nei trenta giorni successivi al conferimento dei rifiuti al trasportatore, il produttore dei rifiuti, ai fini del completo assolvimento degli obblighi di cui al presente decreto, e' tenuto a dare immediata comunicazione di detta circostanza al SISTRI all'indirizzo di posta elettronica indicato nel portale medesimo ed alla Provincia territorialmente competente.
2.Con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, sono definite le procedure da applicare nel caso di produttori che non sono tenuti alla compilazione telematica delle schede SISTRI.
Art. 17
Procedure per le comunicazioni da effettuare al SISTRI
1.Sul portale informativo SISTRI, nel sito www.sistri.it e' attivata un'apposita sezione dedicata per tutte le comunicazioni da inviare al SISTRI e sono indicati i riferimenti del call-center gratuito.
2.In tutti i casi in cui si verifichi un'ipotesi di sospensione o cessazione dell'attivita' per il cui esercizio e' obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi, ovvero di estinzione dei soggetti giuridici ai quali tali dispositivi sono stati consegnati, ivi incluse le ipotesi di cancellazione, ovvero in caso di chiusura di un'unita' locale, gli operatori iscritti devono comunicare in forma scritta al SISTRI il verificarsi di uno dei predetti eventi, non oltre le 72 ore dalla data di comunicazione dell'evento al Registro delle imprese e provvedere alla restituzione dei dispositivi dopo aver assolto a tutti gli obblighi di legge, con le modalita' indicate nel decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
3.Fatto salvo quanto previsto al comma 6, in tutti i casi in cui si verifichino cambiamenti nella titolarita' dell'azienda o del ramo d'azienda aventi ad oggetto l'esercizio delle attivita' per le quali e' obbligatorio l'uso dei dispositivi USB e, ove presenti, dei dispositivi USB per l'interoperabilita', gli operatori subentranti nella titolarita' dell'azienda o del ramo d'azienda, al fine di evitare soluzioni di continuita' nell'esercizio delle attivita' interessate, prima che tali cambiamenti acquisiscano efficacia, devono inviare al SISTRI la documentazione che attesti le suddette variazioni ed effettuare la modifica dell'intestazione dei dispositivi USB e, ove presenti, dei dispositivi USB per l'interoperabilita' rilasciati al precedente operatore, con le modalita' indicate nel decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
4.In caso di variazione dei dati identificativi comunicati in sede di iscrizione, gli operatori provvedono, successivamente alla comunicazione della modifica al Registro delle imprese eventualmente dovuta, ad effettuare le necessarie variazioni della sezione anagrafica sul portale SISTRI in area autenticata.
5.In caso di non corrispondenza tra i dati identificativi forniti dall'operatore al SISTRI in sede di prima iscrizione o successiva variazione e quelli risultanti dal Registro delle imprese, il SISTRI richiede all'operatore, a seguito di proprie verifiche, di asseverare i dati comunicati.
6.Per i trasportatori di rifiuti, le variazioni di cui al presente articolo, nonche' le variazioni relative ai veicoli a motore, sono comunicate dal trasportatore alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo nazionale gestori ambientali che, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, le comunica al SISTRI. Salvo i casi di cui al comma 3, per dette variazioni le procedure e i termini per la restituzione dei dispositivi USB e per le operazioni di installazione, disinstallazione e riconfigurazione dei dispositivi black box sono disciplinati con deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo, sentito il SISTRI. Resta fermo l'obbligo per l'operatore di provvedere all'eventuale integrazione dei contributi dovuti.
7.Le modalita' per effettuare le comunicazioni di cui al presente articolo sono definite con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
Art. 18
Disposizioni in materia di interoperabilita'
1.Gli operatori che utilizzano software gestionali in grado di tracciare le operazioni oggetto del sistema SISTRI e che abbiano accreditato uno o piu' software gestionali al servizio di interoperabilita' secondo quanto disciplinato nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalla relativa normativa di attuazione, possono richiedere al SISTRI il rilascio del dispositivo USB per l'interoperabilita'. Il dispositivo USB per l'interoperabilita' e' abilitato alla firma delle schede SISTRI compilate per le attivita' soggette all'iscrizione SISTRI ed esercitate nelle unita' locali o unita' operative che operano attraverso il predetto software gestionale.
2.Puo' essere richiesto un dispositivo USB per l'interoperabilita' per ciascun software gestionale accreditato dall'operatore per il servizio di interoperabilita'.
3.Il dispositivo USB per l'interoperabilita' deve essere custodito presso il centro elaborazione dati in cui sono inseriti i software gestionali. Laddove quest'ultimo non si trovi presso una delle unita' locali o unita' operative, il dispositivo USB per l'interoperabilita' potra' essere custodito presso la sede in cui e' ubicato il centro elaborazione dati. Il luogo presso il quale il dispositivo USB per l'interoperabilita' e' custodito e' indicato in fase di accreditamento del sistema gestionale al servizio di interoperabilita'. Qualsiasi variazione del luogo in cui deve essere custodito il dispositivo USB per l'interoperabilita' deve essere preventivamente comunicata al SISTRI.
4.Il dispositivo USB per l'interoperabilita' deve essere reso disponibile in qualunque momento all'Autorita' di controllo che ne faccia richiesta nel luogo ove lo stesso e' custodito.
Note all'art. 18: - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
Titolo V MODALITÀ OPERATIVE SEMPLIFICATE
Art. 19
Delega della gestione operativa
1.I soggetti produttori e trasportatori di propri rifiuti, che aderiscono al SISTRI, cui spetta comunque la responsabilita' delle informazioni inserite nel sistema, possono adempiere agli obblighi di cui al presente regolamento tramite le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o societa' di servizi di diretta emanazione delle stesse. A tal fine i soggetti indicati, dopo la propria iscrizione, possono delegare o incaricare le suddette associazioni imprenditoriali o societa' di servizi, che sono tenute a iscriversi al SISTRI per la specifica categoria. La compilazione della scheda SISTRI - Area registro cronologico puo' essere effettuata ogni quarantacinque giorni, e comunque prima della movimentazione dei rifiuti.
2.I soggetti che producono rifiuti in quantita' non superiore a duecento chilogrammi o litri per anno, sono tenuti alla compilazione trimestrale della scheda SISTRI - Area registro cronologico, che deve essere comunque compilata prima della movimentazione dei rifiuti predetti.
Art. 20
Convenzione con il gestore del servizio di raccolta o con la piattaforma di conferimento
1.I produttori obbligati ad aderire al SISTRI e regolarmente iscritti, che conferiscono i propri rifiuti, previa convenzione, al servizio pubblico di raccolta o ad altro circuito organizzato di raccolta, possono adempiere agli obblighi di cui al presente regolamento, rispettivamente, tramite il gestore del servizio pubblico di raccolta oppure tramite il gestore della piattaforma di conferimento.
2.Nell'ipotesi di cui al comma 1, il centro di raccolta del servizio pubblico o la piattaforma di conferimento sono tenuti a iscriversi al SISTRI nella categoria centro raccolta/piattaforma.
3.Nei casi di cui al presente articolo, la responsabilita' del produttore dei rifiuti e' assolta al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del centro di raccolta o piattaforma di conferimento. A tal fine il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti e' tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti la copia completa della scheda SISTRI - Area movimentazione.
4.Nei casi di cui al presente articolo, i produttori adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione, in ordine cronologico, della copia delle schede SISTRI - Area movimentazione relative ai rifiuti prodotti.
Titolo VI CATASTO DEI RIFIUTI
Art. 21
Trasmissione dei dati al catasto dei rifiuti, all'albo nazionale gestori ambientali e al SITRA
1.Il SISTRI e' interconnesso telematicamente al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo le modalita' di interoperabilita' fra i sistemi informativi, cosi' come definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID).
2.La tipologia dei dati di cui al comma 1, i tempi e gli standard per la trasmissione degli stessi sono definiti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
3.L'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comunica al SISTRI i dati relativi alle iscrizioni di sua competenza e riceve a sua volta, dal SISTRI, le informazioni attinenti al trasporto dei rifiuti, attraverso l'interconnessione diretta tra i sistemi informativi.
4.La tipologia dei dati di cui al comma 3, i tempi e gli standard per la trasmissione degli stessi sono definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Comitato nazionale dell'Albo dei gestori ambientali.
5.Il SISTRI e' interconnesso telematicamente con il sistema di tracciabilita' di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 (SITRA) ed ai relativi oneri si provvede ai sensi del predetto articolo.
6.Il Catasto dei rifiuti assicura le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni di controllo alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), che sono tenute a rendere disponibili tali dati agli organi ed ai soggetti interessati.
Note all'art. 21: - Si riporta il testo dell'art. 189, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 189 (Catasto dei rifiuti). - 1. Il catasto dei rifiuti, istituito dall'art. 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e' articolato in una Sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e in Sezioni regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente. 2. Il Catasto assicura un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato dei dati acquisiti tramite il sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lettera a), e delle informazioni di cui al comma 3, anche ai fini della pianificazione delle attivita' di gestione dei rifiuti. 3. I comuni o loro consorzi e le comunita' montane comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo le modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente: a) la quantita' dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio; b) la quantita' dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati; c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantita' dei rifiuti gestiti da ciascuno; d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attivita' di gestione dei rifiuti, nonche' i proventi della tariffa di cui all'art. 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti; e) i dati relativi alla raccolta differenziata; f) le quantita' raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai comuni della regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lettera a). Le informazioni di cui al comma 3, lettera d), sono trasmesse all'ISPRA, tramite interconnessione diretta tra il Catasto dei rifiuti e il sistema di tracciabilita' dei rifiuti nella regione Campania di cui all'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 (SITRA). Le attivita' di cui al presente comma sono svolte nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. Le disposizioni di cui al comma 3, fatta eccezione per le informazioni di cui alla lettera d), non si applicano altresi' ai comuni di cui all'art. 188-ter, comma 2, lettera e) che aderiscono al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lettera a). 6. Le sezioni regionali e provinciali del Catasto provvedono all'elaborazione dei dati di cui all'art. 188-ter, commi 1 e 2, ed alla successiva trasmissione, entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi, alla Sezione nazionale che provvede, a sua volta, all'invio alle amministrazioni regionali e provinciali competenti in materia rifiuti. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) elabora annualmente i dati e ne assicura la pubblicita'. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 7. Per le comunicazioni relative ai rifiuti di imballaggio si applica quanto previsto dall'art. 220, comma 2.». - Il testo dell'art. 212, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e' riportato nelle note all'art. 8. - Il testo dell'art. 2, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 172, del 2008, e' riportato nelle note alle premesse.
Art. 22
Catasto telematico dei rifiuti
2.L'ISPRA elabora i dati forniti dal SISTRI ai fini della predisposizione di un Rapporto annuale ed ai fini della trasmissione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei dati necessari per le comunicazioni alla Commissione europea previste dai regolamenti e dalle direttive comunitarie in materia di rifiuti.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)