DECRETO 30 marzo 2016, n. 78
Art. 11
Coordinamento tra soggetti iscritti al SISTRI e soggetti non iscritti al SISTRI
1.I produttori non obbligati all'adesione al sistema e che non vi aderiscono volontariamente comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della scheda SISTRI - Area movimentazione, al delegato dell'impresa di trasporto, che compila anche la sezione del produttore del rifiuto inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso.
2.Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti stampa e trasmette al produttore dei rifiuti ricevuti la copia della Scheda SISTRI - Area movimentazione completa, al fine di attestare l'assolvimento della responsabilita' del produttore medesimo.
3.I trasporti di rifiuti effettuati da soggetti non iscritti al SISTRI devono essere accompagnati dal formulario di trasporto, secondo quanto prescritto dall'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4.Nel caso di conferimento di rifiuti da parte del trasportatore di propri rifiuti speciali pericolosi, non iscritto al SISTRI, il soggetto che riceve il rifiuto provvede a riportare il codice del formulario nella propria registrazione cronologica. Nei casi di conferimento di rifiuti da parte del trasportatore di rifiuti speciali non pericolosi, non iscritto al SISTRI, per i quali sia previsto l'utilizzo del formulario di trasporto, il soggetto che riceve il rifiuto provvede a riportare il codice del formulario nella propria registrazione cronologica quando abbia aderito volontariamente al sistema per tale tipologia di rifiuti.
Note all'art. 11: - Il testo dell'art. 193 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note all'art. 10.
Titolo III PROCEDURE SPECIALI
Art. 12
Procedure di emergenza
1.Nel caso in cui un soggetto tenuto alla compilazione della scheda SISTRI - Area movimentazione si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari agli adempimenti degli obblighi derivanti dall'iscrizione al SISTRI, la compilazione della scheda e' effettuata, per conto di tale soggetto e su sua dichiarazione, da sottoscriversi su copia stampata della scheda, dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della stessa. Qualora anche il soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari ciascuno dei soggetti interessati deve comunicare in forma scritta, prima della movimentazione, al SISTRI il verificarsi delle predette condizioni. In tal caso le movimentazioni dei rifiuti sono annotate su un'apposita scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal portale SISTRI accedendo all'area autenticata. Le informazioni relative alle movimentazioni effettuate devono essere inserite nel sistema alla cessazione delle condizioni che hanno procurato la mancata compilazione della scheda SISTRI, nei termini e secondo le modalita' definite dal decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
2.Qualora un impianto di gestione dei rifiuti non abbia possibilita' di accesso ai servizi di rete, elettrica o di connettivita' ad internet, le schede SISTRI sono compilate dal delegato della sede legale dell'ente o impresa o dal delegato di altra unita' locale dell'ente o dell'impresa.
3.Nel caso di temporanea interruzione o non funzionamento del SISTRI, i soggetti tenuti alla compilazione delle schede SISTRI sono tenuti ad annotare le movimentazioni dei rifiuti su un'apposita Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal portale SISTRI accedendo all'area autenticata e ad inserire i dati relativi alle movimentazioni di rifiuti effettuate entro cinque giorni lavorativi dalla ripresa del funzionamento del SISTRI.
Art. 13
Procedure per la gestione di speciali categorie di rifiuti
1.Nel caso di rifiuti prodotti da attivita' di manutenzione o da altra attivita' svolta fuori dalla sede dell'unita' locale, la scheda SISTRI - Area registro cronologico e' compilata dal delegato della sede legale dell'ente o impresa o dal delegato dell'unita' locale che gestisce l'attivita'.
2.Fermo restando quanto previsto all'articolo 230, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i materiali tolti d'opera per i quali deve essere effettuata la valutazione tecnica della riutilizzabilita', qualora dall'attivita' di manutenzione derivino rifiuti pericolosi, la movimentazione dei rifiuti dal luogo di effettiva produzione alla sede legale o dell'unita' locale dell'ente o impresa effettuata dal manutentore e' accompagnata da una copia cartacea della scheda SISTRI - Area movimentazione, da scaricarsi dal portale SISTRI (www.sistri.it) accedendo all'area autenticata, debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto che ha effettuato la manutenzione.
3.Nel caso di rifiuti pericolosi prodotti dall'attivita' del personale sanitario delle strutture pubbliche e private, che erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al di fuori delle strutture medesime ovvero in caso di rifiuti pericolosi prodotti presso gli ambulatori decentrati dell'azienda sanitaria di riferimento, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
4.Qualora i rifiuti prodotti presso il domicilio del paziente assistito siano trasportati dal personale sanitario alla sede dell'azienda sanitaria di riferimento, non si effettua la compilazione della scheda SISTRI - Area movimentazione. Con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, sono disciplinate le procedure da applicare alla movimentazione dei rifiuti dal luogo di produzione alla sede dell'azienda sanitaria di riferimento.
Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'art. 230, comma 1, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 230 (Rifiuti derivanti da attivita' di manutenzione delle infrastrutture). - 1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attivita' di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, puo' coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attivita' manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento. (Omissis).». - La legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1978, n. 360, S.O. - Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1992, n. 305, S.O. - Si riporta il testo degli art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11 settembre 2003, n. 211: «Art. 4 (Gestione dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attivita' cimiteriali). - 1. Fatto salvo quanto previsto dai seguenti articoli, alle attivita' di deposito temporaneo, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione e commercio dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attivita' cimiteriali si applicano, in relazione alla classificazione di tali rifiuti come urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi, le norme regolamentari e tecniche attuative del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che disciplinano la gestione dei rifiuti. 2. Nel caso in cui l'attivita' del personale sanitario delle strutture pubbliche e private che erogano le prestazioni di cui alla legge n. 833 del 1978, e al decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, sia svolta all'esterno delle stesse, si considerano luogo di produzione dei rifiuti sanitari le strutture medesime, ai sensi dell'art. 58, comma 7-ter, del decreto legislativo n. 22 del 1997. Il conferimento di tali rifiuti dal luogo in cui e' effettuata la prestazione alla struttura sanitaria avviene sotto la responsabilita' dell'operatore sanitario che ha fornito la prestazione, in tempo utile per garantire il rispetto dei termini di cui all'art. 8. 3. Si considerano altresi' prodotti presso le strutture sanitarie di riferimento i rifiuti sanitari, con esclusione di quelli assimilati agli urbani, prodotti presso gli ambulatori decentrati dell'azienda sanitaria di riferimento. 4. Ai fini della semplificazione delle procedure e del contenimento della spesa sanitaria, per favorire lo smaltimento dei rifiuti sanitari sterilizzati in impianti di termodistruzione con recupero energetico e per assicurare il servizio di gestione dei rifiuti sanitari alle migliori condizioni di mercato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare accordi di programma tra loro, con le strutture sanitarie e i medici convenzionati con le stesse e con i soggetti privati interessati. 5. Le regioni, secondo criteri concordati tra lo Stato e le regioni ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, istituiscono sistemi di monitoraggio e di analisi dei costi e della congruita' dei medesimi relativamente alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti sanitari e trasmettono, annualmente, anche in forma informatica, al fine della loro elaborazione, i dati risultanti da dette attivita' all'Osservatorio nazionale sui rifiuti che, successivamente, li comunica ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute. Il sistema di monitoraggio, istituito dalle regioni, puo' stabilire gli obiettivi minimi di recupero dei rifiuti prodotti che le strutture sanitarie sono tenute a raggiungere.».
Art. 14
Disposizioni specifiche per i trasportatori
1.Il trasportatore di rifiuti che aderisce al SISTRI deve accedere al sistema ed inserire i propri dati relativi al trasporto prima dell'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza da indicare nella parte della scheda da compilare disponibile per le annotazioni.
2.Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della scheda SISTRI - Area movimentazione relativa ai rifiuti movimentati, stampata dal produttore al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del conducente dell'impresa di trasporto. Ove necessario sulla base della normativa vigente, i rifiuti sono accompagnati da copia del certificato analitico che ne identifica le caratteristiche, che il produttore dei rifiuti inserisce come allegato nel sistema SISTRI.
3.Con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, sono definite procedure e tempistiche specifiche per le attivita' di microraccolta e per i rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE).
4.Nel caso di trasporto marittimo di rifiuti, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto possono delegare gli adempimenti di cui al presente regolamento al raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135.
5.Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attivita' di carico e scarico, di trasbordo, nonche' le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, degli impianti di terminalizzazione e degli scali merci devono essere effettuate nel piu' breve tempo possibile e, comunque, non superare i sei giorni.
6.Nel caso di trasporto transfrontaliero o intermodale di rifiuti, le informazioni della scheda SISTRI - Area movimentazione relative ai vettori che intervengono nel trasporto, possono essere compilate dal soggetto che organizza il trasporto, il quale, se diverso dal produttore, dal trasportatore o dal destinatario, deve essere iscritto al SISTRI quale soggetto parificato all'intermediario.
Note all'art. 14: - La legge 4 aprile 1977, n. 135 e' riportata nelle note all'art. 4.
Art. 15
Impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti urbani
1.Gli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti urbani adempiono alla tenuta del registro di carico e scarico ed all'obbligo di comunicazione annuale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, tramite la compilazione della scheda SISTRI - Area registro cronologico. Nel caso di movimentazione dei rifiuti urbani in uscita da impianti comunali o intercomunali che effettuano, in regime di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 di cui all'allegato C della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e deposito preliminare D15 di cui all'allegato B della Parte quarta del medesimo decreto legislativo, effettuata da soggetti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 1, la scheda SISTRI - Area movimentazione, stampata e firmata dal gestore, e' consegnata all'impresa di trasporto ed accompagna il trasporto dei rifiuti fino all'impianto di recupero o smaltimento di destinazione.
2.Ai fini dell'assolvimento della responsabilita' del gestore dell'impianto comunale o intercomunale si applica l'articolo 16.
3.Gli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti urbani possono effettuare, al termine di ciascuna giornata lavorativa, un'unica registrazione di carico per ciascuna tipologia di rifiuti conferita da ciascun comune.
Note all'art. 15: - La legge 25 gennaio 1994, n. 70 (Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 1994, n. 24. - Si riporta il testo dell'Allegato C, della Parte Quarta, del citato decreto legislativo n. 152, del 2006: «Allegato C (Operazioni di recupero). R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (4) R2 Rigenerazione/recupero di solventi R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) R4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10 R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti). (4) Gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani sono compresi solo se la loro efficienza energetica e' uguale o superiore a: - 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformita' della normativa comunitaria applicabile anteriormente al 1° gennaio 2009, - 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008, calcolata con la seguente formula: Efficienza energetica = «(Ep - (Ef + Ei)) / (0,97 x (Ew + Ef))» * KC dove: Ep = energia annua prodotta sotto forma di energia termica o elettrica. E' calcolata moltiplicando l'energia sotto forma di elettricita' per 2,6 e l'energia termica prodotta per uso commerciale per 1,1 (GJ/anno) Ef = alimentazione annua di energia nel sistema con combustibili che contribuiscono alla produzione di vapore (GJ/anno) Ew = energia annua contenuta nei rifiuti trattati calcolata in base al potere calorifico netto dei rifiuti (GJ/anno) Ei = energia annua importata, escluse Ew ed Ef (GJ/anno) 0,97 = fattore corrispondente alle perdite di energia dovute alle ceneri pesanti (scorie) e alle radiazioni. KC e' il valore del fattore di correzione corrispondente all'area climatica nella quale insiste l'impianto di incenerimento: KC = 1 se HDDLLT > 3350 KC = (-0,382/1200) HDDLLT + 2,0665 quando 2150 < HDDLLT < 3350 KC = 1,382 se HDDLLT < 2150 Dove: HDDLLT, ovvero HDD locale a lungo termine, e' uguale alla media trentennale dei valori di HDDanno calcolati nell'area di riferimento come segue: Parte di provvedimento in formato grafico HDDanno e' il grado di riscaldamento annuo calcolati nell'area di riferimento come segue: HDDanno = ∑HDDi HDDi e' il grado di riscaldamento giornaliero dello i-esimo giorno Pari a: HDDi = (18 °C - Tm) se Tm ≤ 15 °C HDDi = 0 se Tm > 15 °C Essendo Tm la temperatura media giornaliera, calcolata come (Tmin + Tmax) / 2, del giorno «i» dell'anno di riferimento nell'area di riferimento. I valori di temperatura sono quelli ufficiali dell'Aeronautica militare della stazione meteorologica piu' prossima all'impianto di incenerimento. La formula si applica conformemente al documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per l'incenerimento dei rifiuti.».
Titolo IV DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI
Art. 16
Attestazione dell'assolvimento degli obblighi del produttore dei rifiuti
1.Ai soggetti che aderiscono al sistema al fine di attestare il completo assolvimento degli obblighi di cui al presente decreto da parte del produttore dei rifiuti, il SISTRI invia alla casella di posta elettronica attribuitagli automaticamente, la comunicazione di accettazione dei rifiuti da parte dell'impianto di recupero o smaltimento situato nel territorio nazionale. In caso di mancato ricevimento della predetta comunicazione nei trenta giorni successivi al conferimento dei rifiuti al trasportatore, il produttore dei rifiuti, ai fini del completo assolvimento degli obblighi di cui al presente decreto, e' tenuto a dare immediata comunicazione di detta circostanza al SISTRI all'indirizzo di posta elettronica indicato nel portale medesimo ed alla Provincia territorialmente competente.
2.Con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, sono definite le procedure da applicare nel caso di produttori che non sono tenuti alla compilazione telematica delle schede SISTRI.
Art. 17
Procedure per le comunicazioni da effettuare al SISTRI
1.Sul portale informativo SISTRI, nel sito www.sistri.it e' attivata un'apposita sezione dedicata per tutte le comunicazioni da inviare al SISTRI e sono indicati i riferimenti del call-center gratuito.
2.In tutti i casi in cui si verifichi un'ipotesi di sospensione o cessazione dell'attivita' per il cui esercizio e' obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi, ovvero di estinzione dei soggetti giuridici ai quali tali dispositivi sono stati consegnati, ivi incluse le ipotesi di cancellazione, ovvero in caso di chiusura di un'unita' locale, gli operatori iscritti devono comunicare in forma scritta al SISTRI il verificarsi di uno dei predetti eventi, non oltre le 72 ore dalla data di comunicazione dell'evento al Registro delle imprese e provvedere alla restituzione dei dispositivi dopo aver assolto a tutti gli obblighi di legge, con le modalita' indicate nel decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
3.Fatto salvo quanto previsto al comma 6, in tutti i casi in cui si verifichino cambiamenti nella titolarita' dell'azienda o del ramo d'azienda aventi ad oggetto l'esercizio delle attivita' per le quali e' obbligatorio l'uso dei dispositivi USB e, ove presenti, dei dispositivi USB per l'interoperabilita', gli operatori subentranti nella titolarita' dell'azienda o del ramo d'azienda, al fine di evitare soluzioni di continuita' nell'esercizio delle attivita' interessate, prima che tali cambiamenti acquisiscano efficacia, devono inviare al SISTRI la documentazione che attesti le suddette variazioni ed effettuare la modifica dell'intestazione dei dispositivi USB e, ove presenti, dei dispositivi USB per l'interoperabilita' rilasciati al precedente operatore, con le modalita' indicate nel decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
4.In caso di variazione dei dati identificativi comunicati in sede di iscrizione, gli operatori provvedono, successivamente alla comunicazione della modifica al Registro delle imprese eventualmente dovuta, ad effettuare le necessarie variazioni della sezione anagrafica sul portale SISTRI in area autenticata.
5.In caso di non corrispondenza tra i dati identificativi forniti dall'operatore al SISTRI in sede di prima iscrizione o successiva variazione e quelli risultanti dal Registro delle imprese, il SISTRI richiede all'operatore, a seguito di proprie verifiche, di asseverare i dati comunicati.
6.Per i trasportatori di rifiuti, le variazioni di cui al presente articolo, nonche' le variazioni relative ai veicoli a motore, sono comunicate dal trasportatore alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo nazionale gestori ambientali che, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, le comunica al SISTRI. Salvo i casi di cui al comma 3, per dette variazioni le procedure e i termini per la restituzione dei dispositivi USB e per le operazioni di installazione, disinstallazione e riconfigurazione dei dispositivi black box sono disciplinati con deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo, sentito il SISTRI. Resta fermo l'obbligo per l'operatore di provvedere all'eventuale integrazione dei contributi dovuti.
7.Le modalita' per effettuare le comunicazioni di cui al presente articolo sono definite con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
Art. 18
Disposizioni in materia di interoperabilita'
1.Gli operatori che utilizzano software gestionali in grado di tracciare le operazioni oggetto del sistema SISTRI e che abbiano accreditato uno o piu' software gestionali al servizio di interoperabilita' secondo quanto disciplinato nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalla relativa normativa di attuazione, possono richiedere al SISTRI il rilascio del dispositivo USB per l'interoperabilita'. Il dispositivo USB per l'interoperabilita' e' abilitato alla firma delle schede SISTRI compilate per le attivita' soggette all'iscrizione SISTRI ed esercitate nelle unita' locali o unita' operative che operano attraverso il predetto software gestionale.
2.Puo' essere richiesto un dispositivo USB per l'interoperabilita' per ciascun software gestionale accreditato dall'operatore per il servizio di interoperabilita'.
3.Il dispositivo USB per l'interoperabilita' deve essere custodito presso il centro elaborazione dati in cui sono inseriti i software gestionali. Laddove quest'ultimo non si trovi presso una delle unita' locali o unita' operative, il dispositivo USB per l'interoperabilita' potra' essere custodito presso la sede in cui e' ubicato il centro elaborazione dati. Il luogo presso il quale il dispositivo USB per l'interoperabilita' e' custodito e' indicato in fase di accreditamento del sistema gestionale al servizio di interoperabilita'. Qualsiasi variazione del luogo in cui deve essere custodito il dispositivo USB per l'interoperabilita' deve essere preventivamente comunicata al SISTRI.
4.Il dispositivo USB per l'interoperabilita' deve essere reso disponibile in qualunque momento all'Autorita' di controllo che ne faccia richiesta nel luogo ove lo stesso e' custodito.
Note all'art. 18: - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
Titolo V MODALITÀ OPERATIVE SEMPLIFICATE
Art. 19
Delega della gestione operativa
1.I soggetti produttori e trasportatori di propri rifiuti, che aderiscono al SISTRI, cui spetta comunque la responsabilita' delle informazioni inserite nel sistema, possono adempiere agli obblighi di cui al presente regolamento tramite le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o societa' di servizi di diretta emanazione delle stesse. A tal fine i soggetti indicati, dopo la propria iscrizione, possono delegare o incaricare le suddette associazioni imprenditoriali o societa' di servizi, che sono tenute a iscriversi al SISTRI per la specifica categoria. La compilazione della scheda SISTRI - Area registro cronologico puo' essere effettuata ogni quarantacinque giorni, e comunque prima della movimentazione dei rifiuti.
2.I soggetti che producono rifiuti in quantita' non superiore a duecento chilogrammi o litri per anno, sono tenuti alla compilazione trimestrale della scheda SISTRI - Area registro cronologico, che deve essere comunque compilata prima della movimentazione dei rifiuti predetti.
Art. 20
Convenzione con il gestore del servizio di raccolta o con la piattaforma di conferimento
1.I produttori obbligati ad aderire al SISTRI e regolarmente iscritti, che conferiscono i propri rifiuti, previa convenzione, al servizio pubblico di raccolta o ad altro circuito organizzato di raccolta, possono adempiere agli obblighi di cui al presente regolamento, rispettivamente, tramite il gestore del servizio pubblico di raccolta oppure tramite il gestore della piattaforma di conferimento.
2.Nell'ipotesi di cui al comma 1, il centro di raccolta del servizio pubblico o la piattaforma di conferimento sono tenuti a iscriversi al SISTRI nella categoria centro raccolta/piattaforma.
3.Nei casi di cui al presente articolo, la responsabilita' del produttore dei rifiuti e' assolta al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del centro di raccolta o piattaforma di conferimento. A tal fine il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti e' tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti la copia completa della scheda SISTRI - Area movimentazione.
4.Nei casi di cui al presente articolo, i produttori adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione, in ordine cronologico, della copia delle schede SISTRI - Area movimentazione relative ai rifiuti prodotti.
Titolo VI CATASTO DEI RIFIUTI
Art. 21
Trasmissione dei dati al catasto dei rifiuti, all'albo nazionale gestori ambientali e al SITRA
1.Il SISTRI e' interconnesso telematicamente al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo le modalita' di interoperabilita' fra i sistemi informativi, cosi' come definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID).
2.La tipologia dei dati di cui al comma 1, i tempi e gli standard per la trasmissione degli stessi sono definiti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
3.L'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comunica al SISTRI i dati relativi alle iscrizioni di sua competenza e riceve a sua volta, dal SISTRI, le informazioni attinenti al trasporto dei rifiuti, attraverso l'interconnessione diretta tra i sistemi informativi.
4.La tipologia dei dati di cui al comma 3, i tempi e gli standard per la trasmissione degli stessi sono definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Comitato nazionale dell'Albo dei gestori ambientali.
5.Il SISTRI e' interconnesso telematicamente con il sistema di tracciabilita' di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 (SITRA) ed ai relativi oneri si provvede ai sensi del predetto articolo.
6.Il Catasto dei rifiuti assicura le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni di controllo alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), che sono tenute a rendere disponibili tali dati agli organi ed ai soggetti interessati.
Note all'art. 21: - Si riporta il testo dell'art. 189, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 189 (Catasto dei rifiuti). - 1. Il catasto dei rifiuti, istituito dall'art. 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e' articolato in una Sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e in Sezioni regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente. 2. Il Catasto assicura un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato dei dati acquisiti tramite il sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lettera a), e delle informazioni di cui al comma 3, anche ai fini della pianificazione delle attivita' di gestione dei rifiuti. 3. I comuni o loro consorzi e le comunita' montane comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo le modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente: a) la quantita' dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio; b) la quantita' dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati; c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantita' dei rifiuti gestiti da ciascuno; d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attivita' di gestione dei rifiuti, nonche' i proventi della tariffa di cui all'art. 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti; e) i dati relativi alla raccolta differenziata; f) le quantita' raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai comuni della regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lettera a). Le informazioni di cui al comma 3, lettera d), sono trasmesse all'ISPRA, tramite interconnessione diretta tra il Catasto dei rifiuti e il sistema di tracciabilita' dei rifiuti nella regione Campania di cui all'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 (SITRA). Le attivita' di cui al presente comma sono svolte nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. Le disposizioni di cui al comma 3, fatta eccezione per le informazioni di cui alla lettera d), non si applicano altresi' ai comuni di cui all'art. 188-ter, comma 2, lettera e) che aderiscono al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lettera a). 6. Le sezioni regionali e provinciali del Catasto provvedono all'elaborazione dei dati di cui all'art. 188-ter, commi 1 e 2, ed alla successiva trasmissione, entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi, alla Sezione nazionale che provvede, a sua volta, all'invio alle amministrazioni regionali e provinciali competenti in materia rifiuti. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) elabora annualmente i dati e ne assicura la pubblicita'. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 7. Per le comunicazioni relative ai rifiuti di imballaggio si applica quanto previsto dall'art. 220, comma 2.». - Il testo dell'art. 212, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e' riportato nelle note all'art. 8. - Il testo dell'art. 2, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 172, del 2008, e' riportato nelle note alle premesse.
Art. 22
Catasto telematico dei rifiuti
2.L'ISPRA elabora i dati forniti dal SISTRI ai fini della predisposizione di un Rapporto annuale ed ai fini della trasmissione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei dati necessari per le comunicazioni alla Commissione europea previste dai regolamenti e dalle direttive comunitarie in materia di rifiuti.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)