LEGGE 25 maggio 2016, n. 107
ARTICOLO 53 Cooperazione finalizzata alla modernizzazione dello Stato e della pubblica amministrazione Le parti convengono di collaborare per modernizzare la pubblica amministrazione. La cooperazione in questo settore mira principalmente a: a) migliorare l'efficienza organizzativa; b) rendere piu' efficienti le istituzioni sotto il profilo della prestazione dei servizi; c) garantire una gestione trasparente delle risorse pubbliche e la responsabilita' pubblica; d) migliorare il quadro legislativo e istituzionale; e) sviluppare la capacita' di elaborare e attuare politiche e strategie (prestazione di servizi pubblici, composizione ed esecuzione del bilancio, misure anticorruzione); f) potenziare i sistemi giudiziari; e g) riformare il sistema di sicurezza.
Accordo-art. 54
ARTICOLO 54 Cooperazione in materia di gestione del rischio di catastrofi 1 . Le parti convengono di intensificare la cooperazione in materia di gestione del rischio di catastrofi per continuare a definire e attuare misure volte a ridurre i rischi per le comunita' e a gestire le conseguenze delle catastrofi naturali a tutti i livelli della societa'. E' opportuno riservare particolare attenzione ad azioni preventive e ad un approccio proattivo nella gestione dei pericoli e dei rischi per ridurre le minacce e le vulnerabilita' connesse alle catastrofi naturali. 2. La cooperazione in questo campo e' incentrata sui seguenti elementi di programma: a) riduzione o prevenzione del rischio di catastrofi e attenuazione delle relative conseguenze: b) ricorso alla gestione delle conoscenze, all'innovazione, alla ricerca e all'istruzione per creare una cultura della sicurezza e una capacita' di resistenza a tutti i livelli; c) preparazione alle catastrofi; d) elaborazione di politiche, sviluppo della capacita' istituzionale e creazione di un consenso per la gestione delle catastrofi; e) risposta alle catastrofi; f) valutazione e monitoraggio dei rischi di catastrofi.
Accordo-art. 55
ARTICOLO 55 Risorse disponibili per la cooperazione e tutela degli interessi finanziari 1. Compatibilmente con le rispettive risorse e normative, le parti convengono di mettere a disposizione i mezzi necessari, tra cui le risorse finanziarie, per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione specificati nel presente accordo. 2. Le parti convengono di promuovere lo sviluppo e l'attuazione dell'assistenza tecnica e amministrativa reciproca ai fini di un'efficace tutela dei loro interessi finanziari per quanto riguarda gli aiuti allo sviluppo e le altre attivita' di cooperazione finanziate. Le parti rispondono tempestivamente alle richieste di assistenza amministrativa reciproca presentate dalle autorita' giudiziarie e/o investigative di una di esse onde intensificare la lotta contro frodi e irregolarita'. 3. Le parti incoraggiano la Banca europea per gli' investimenti a proseguire gli interventi in Mongolia, conformemente alle procedure e ai criteri di finanziamento che le sono propri. 4. Le parti gestiscono l'assistenza finanziaria secondo i principi di una sana gestione finanziaria e collaborano per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea e della Mongolia. Le parti adottano misure concrete per prevenire e combattere le frodi, la corruzione e altre attivita' illecite, anche mediante la reciproca assistenza amministrativa e giudiziaria nei settori contemplati dal presente accordo. Qualsiasi altro accordo o strumento finanziario concluso fra le parti comprende clausole specifiche sulla cooperazione finanziaria che prevedano verifiche sul posto, ispezioni, controlli e misure antifrode, compresi quelli condotti dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).
Accordo-art. 56
ARTICOLO 56 Comitato misto 1. Le parti convengono di istituire, nell'ambito del presente accordo, un comitato misto composto da rappresentanti di entrambe con un grado sufficientemente alto e incaricato di: a) garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione del presente accordo; b) stabilire priorita' in relazione agli obiettivi del presente accordo; c) formulare raccomandazioni per promuovere gli obiettivi del presente accordo. 2. Il comitato misto e il sottocomitato istituito ai sensi dell'articolo 28 hanno il potere di prendere decisioni, per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo, nei casi ivi previsti. Le decisioni vengono adottate di comune accordo tra le parti, una volta espletate le rispettive procedure interne necessarie per definire una posizione in merito. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per applicarle. 3. Il comitato misto si riunisce di norma una volta l'anno, alternativamente a Ulan Bator e a Bruxelles, in data definita di comune accordo. Le parti possono indire di concerto riunioni straordinarie. Il comitato misto e' presieduto a turno da una delle parti. Le parti stabiliscono di concerto l'ordine del giorno delle riunioni del comitato misto. 4. Il comitato misto puo' istituire gruppi di lavoro specializzati che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti. A ogni riunione del comitato misto, i gruppi di lavoro presentano relazioni dettagliate sulle loro attivita'. 5. Le parti convengono che il comitato misto ha anche il compito di garantire il corretto funzionamento di tutti gli accordi o protocolli settoriali gia' conclusi o che saranno conclusi tra le parti. 6. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.
Accordo-art. 57
ARTICOLO 57 Clausola evolutiva 1. Le parti possono estendere di concerto il presente accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche integrandolo mediante accordi o protocolli su settori o attivita' specifici. 2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, ciascuna parte puo' proporre di estendere il campo della cooperazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita nella sua attuazione.
Accordo-art. 58
ARTICOLO 58 Altri accordi Fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'unione europea, il presente accordo o qualsiasi azione intrapresa ai sensi dello stesso non pregiudica in alcun modo la facolta' degli Stati membri di avviare attivita' di cooperazione bilaterali o di concludere eventualmente nuovi accordi di partenariato e cooperazione con la Mongolia. Il presente accordo lascia impregiudicata l'applicazione o l'esecuzione degli impegni assunti rispettivamente dalle parti nei confronti di terzi.
Accordo-art. 59
ARTICOLO 59 Adempimento degli obblighi 1. Ciascuna parte puo' deferire al comitato misto qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. 2. Se una parte ritiene che l'altra sia venuta meno agli obblighi derivanti dal presente accordo puo' prendere le misure del caso. 3. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al comitato misto tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione al fine di trovare una soluzione accettabile per le parti. 4. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure vengono comunicate senza indugio all'altra parte e, se quest'ultima lo richiede, sono oggetto di consultazioni in sede di comitato misto. 5. Le parti convengono che, ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, per "casi particolarmente urgenti" ai sensi del paragrafo 3 si intendono i casi di violazione sostanziale dell'accordo a opera di una delle parti. Una violazione sostanziale dell'accordo consiste: i) in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale; o ii) in una violazione di elementi essenziali dell'accordo, segnatamente l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 3.
Accordo-art. 60
ARTICOLO 60 Strutture Per facilitare la cooperazione nell'ambito del presente accordo, le due parti convengono di accordare a esperti e funzionari le agevolazioni necessarie per svolgere le rispettive mansioni nell'ambito della cooperazione, in conformita' con i regolamenti e le norme interne delle due parti.
Accordo-art. 61
ARTICOLO 61 Applicazione territoriale Il presente accordo si applica al territorio in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni ivi stabilite, e al territorio della Mongolia.
Accordo-art. 62
ARTICOLO 62 Definizione di 'parti' Ai fini del presente accordo, per "parti" si intendono l'Unione o i suoi Stati membri oppure l'Unione e i suoi Stati membri, in base alle rispettive competenze, da una parte, e la Mongolia, dall'altra.
Accordo-art. 63
ARTICOLO 63 Entrata in vigore e durata 1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui l'ultima parte notifica all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche necessarie. 2. Il presente accordo, valido per un periodo di cinque anni, e' automaticamente prorogato per ulteriori periodi di un anno, a meno che, sei mesi prima della scadenza di uno dei suddetti termini, una parte non comunichi all'altra, per iscritto, l'intenzione di non prorogarlo. 3. Le eventuali modifiche al presente accordo vengono apportate di concerto fra le parti. Tali modifiche diventano effettive solo dopo che l'ultima parte ha notificato all'altra l'avvenuto espletamento di tutte le formalita' necessarie. 4. Qualora una parte applichi alle esportazioni di materie prime un regime commerciale piu' restrittivo di quello in vigore alla data in cui viene siglato l'accordo, che comporti l'introduzione di nuovi divieti, restrizioni, dazi o oneri di qualsiasi natura non conformi ai requisiti definiti nelle disposizioni pertinenti degli articoli VIII, XI, XX o XXI del GATT 1994, non autorizzati in virtu' di una deroga dell'OMC o non approvati dal comitato misto o dal sottocomitato per il commercio e gli investimenti a norma dell'articolo 56, l'altra parte puo' adottare misure appropriate in conformita' dell'articolo 59, paragrafi 3 e 4. 5. Il presente accordo puo' essere denunciato da una parte con notifica di denuncia per iscritto all'altra parte. La denuncia ha effetto sei mesi dopo che l'altra parte ne ha ricevuto notifica.
Accordo-art. 64
ARTICOLO 64 Notifiche Le notifiche a norma dell'articolo 63 vengono inviate rispettivamente al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al dipartimento degli Affari esteri della Mongolia.
Accordo-art. 65
ARTICOLO 65 Testo facente fede Il presente accordo e' redatto in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e mongola, tutti i testi facenti ugualmente fede. Parte di provvedimento in formato grafico
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