LEGGE 11 luglio 2016, n. 139

Type Legge
Publication 2016-07-11
Ultimo aggiornamento 2016-07-23
State In force
Source Normattiva
articles 367
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Art. 92. Disposizioni generali 1. Le parti conservano i loro diritti ed obblighi derivanti dall'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 ("accordo antidumping") e dall'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative ("accordo SCM") e dall'accordo OMC relativo alle regole in materia di origine ("accordo sulle regole di origine"). 2. Laddove le misure antidumping o compensative possano essere istituite a livello regionale e a livello nazionale, le parti garantiscono che le autorita' regionali e nazionali non applichino tali misure antidumping o compensative contemporaneamente allo stesso prodotto.

Accordo-art. 93

Art. 93. Trasparenza e certezza del diritto 1. Le parti convengono che le misure di difesa commerciale sono applicate nel pieno rispetto delle disposizioni dell'OMC e in base a un sistema equo e trasparente. 2. Le parti, riconoscendo i vantaggi offerti agli operatori economici dalla certezza del diritto e dalla prevedibilita', garantiscono che, se del caso, la propria legislazione interna in materia di misure antidumping e compensative sia e resti armonizzata e pienamente conforme alle norme dell'OMC. 3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, paragrafo 9, dell'accordo antidumping e dall'articolo 12, paragrafo 8, dell'accordo SCM, e' auspicabile che le parti provvedano, immediatamente dopo l'istituzione di misure provvisorie, a comunicare integralmente ed esplicitamente tutti i fatti e le considerazioni essenziali che sono alla base della decisione di applicare le misure, fatti salvi l'articolo 6, paragrafo 5, dell'accordo antidumping e l'articolo 12, paragrafo 4, dell'accordo SCM. Le comunicazioni sono effettuate per iscritto e in modo da lasciare alle parti interessate il tempo sufficiente per difendere i loro interessi. 4. Le parti concedono alle parti interessate che ne facciano richiesta la possibilita' di essere sentite e di esprimere il loro punto di vista nel quadro di inchieste su misure antidumping o compensative. Cio' non deve inutilmente ritardare lo svolgimento delle inchieste.

Accordo-art. 94

Art. 94. Considerazione dell'interesse pubblico Una parte puo' scegliere di non applicare le misure antidumping o compensative laddove dalle informazioni resesi disponibili durante l'inchiesta si possa chiaramente concludere che non e' nell'interesse pubblico applicare tali misure.

Accordo-art. 95

Art. 95. Regola del dazio inferiore Se una parte decide di istituire un dazio antidumping o compensativo, l'ammontare di tale dazio non supera il margine di dumping o di sovvenzione compensabile. E' tuttavia auspicabile che il dazio sia inferiore al citato margine se il dazio inferiore e' sufficiente a eliminare il pregiudizio per l'industria interna.

Accordo-art. 96

Art. 96. Nesso di causalita' Per istituire misure antidumping o compensative e conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 5, dell'accordo antidumping e dall'articolo 15, paragrafo 5, dell'accordo SCM, le autorita' incaricate dell'inchiesta - nel quadro della dimostrazione del rapporto di causalita' tra le importazioni in dumping e il pregiudizio per l'industria interna - separano e distinguono gli effetti pregiudizievoli di tutti i fattori noti dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni in dumping o sovvenzionate.

Accordo-art. 97

Art. 97. Valutazione cumulativa Se le importazioni provenienti da piu' paesi sono simultaneamente oggetto di inchieste relative a dazi antidumping o compensativi, l'autorita' incaricata dell'inchiesta della parte UE esamina, con particolare attenzione, se la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni da una qualsiasi Repubblica della parte AC e' appropriata, tenuto conto delle condizioni di concorrenza tra i prodotti importati e tra i prodotti importati e i prodotti simili di produzione interna.

Accordo-art. 98

Art. 98. Esclusione dalle procedure di risoluzione delle controversie Per le questioni attinenti alla presente sezione le parti non ricorrono alle procedure di risoluzione delle controversie di cui al titolo X (Risoluzione delle controversie) della parte IV del presente accordo.

Accordo-art. 99

Art. 99. Amministrazione dei procedimenti di salvaguardia 1. Ciascuna parte garantisce l'amministrazione coerente, imparziale e ragionevole delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, decisioni e pronunce che disciplinano i procedimenti di applicazione delle misure di salvaguardia. 2. Nei procedimenti di salvaguardia di cui alla presente sezione ciascuna parte affida le deliberazioni circa il grave pregiudizio o la minaccia di grave pregiudizio a un'autorita' competente incaricata dell'inchiesta. Le deliberazioni sono soggette al riesame dei tribunali ordinari o amministrativi, nei limiti previsti dalla legislazione interna. 3. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure eque, rapide, trasparenti ed efficaci per i procedimenti di salvaguardia di cui alla presente sezione.

Accordo-art. 100

Art. 100. Non cumulo Nessuna parte puo' applicare contemporaneamente nei riguardi dello stesso prodotto: a) una misura di salvaguardia bilaterale di cui alla sottosezione B.3 (Misure di salvaguardia bilaterali) del presente capo; e b) una misura a norma dell'articolo XIX del GATT 1994, dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia ("accordo sulle misure di salvaguardia") o dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura.

Accordo-art. 101

Art. 101. Disposizioni generali Le parti mantengono i propri diritti e gli obblighi derivanti dall'articolo XIX del GATT 1994, dall'accordo sulle misure di salvaguardia, dall'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura e dall'accordo sulle regole di origine.

Accordo-art. 102

Art. 102. Trasparenza Fermo restando quanto disposto dall'articolo 101, la parte che avvia un'inchiesta o che intende adottare misure di salvaguardia comunica immediatamente per iscritto all'altra parte che le richieda tutte le informazioni pertinenti, comprese se del caso quelle sull'avvio di un'inchiesta di salvaguardia, sulle conclusioni provvisorie e sulle conclusioni definitive dell'inchiesta.

Accordo-art. 103

Art. 103. Esclusione dalle procedure di risoluzione delle controversie Per le disposizioni che si richiamano ai diritti e agli obblighi in ambito OMC derivanti dalla presente sottosezione le parti non ricorrono alle procedure di risoluzione delle controversie di cui al titolo X (Risoluzione delle controversie) della parte IV del presente accordo.

Accordo-art. 104

Art. 104. Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale 1. Ferma restando la sottosezione B.2 (Misure di salvaguardia multilaterali), se a seguito della riduzione o della soppressione di un dazio doganale a norma del presente accordo, un prodotto originario di una parte e' importato nel territorio dell'altra parte in quantitativi cosi' accresciuti, in termini assoluti o in rapporto alla produzione interna, e in condizioni tali da costituire una causa effettiva o una minaccia di grave pregiudizio per i produttori interni di prodotti simili o direttamente concorrenti, la parte importatrice puo' adottare misure appropriate alle condizioni e secondo le procedure enunciate nella presente sottosezione. 2. Ove siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, le misure di salvaguardia della parte importatrice possono essere esclusivamente una di quelle di seguito elencate: a) la sospensione dell'ulteriore riduzione, prevista dal presente accordo, dell'aliquota del dazio doganale applicato al prodotto interessato; oppure b) l'aumento dell'aliquota del dazio doganale sul prodotto interessato fino a un livello non superiore a quello corrispondente alla minore tra le seguenti aliquote: i) l'aliquota della nazione piu' favorita applicata sul prodotto interessato e in vigore al momento dell'adozione della misura; o ii) l'aliquota della nazione piu' favorita applicata sul prodotto interessato e in vigore il giorno immediatamente precedente all'entrata in vigore del presente accordo. 3. Nel caso di prodotti gia' pienamente liberalizzati prima dell'entrata in vigore del presente accordo in ragione di preferenze tariffarie accordate prima dell'entrata in vigore del presente accordo, la parte UE valuta con particolare attenzione se l'aumento delle importazioni sia la conseguenza della riduzione o della soppressione dei dazi doganali a norma del presente accordo. 4. Nessuna delle misure di cui sopra trova applicazione fino a concorrenza dei contingenti tariffari preferenziali esenti da dazi concessi a norma del presente accordo.

Accordo-art. 105

Art. 105. Condizioni e limitazioni 1. Una misura di salvaguarda bilaterale non puo' essere applicata: a) se non nella misura e per il periodo necessari per prevenire le situazioni di cui all'articolo 104 o 109 o per porvi rimedio; b) per un periodo superiore a due anni, prorogabile di altri due anni se le autorita' competenti della parte importatrice accertano, secondo le procedure specificate nella presente sottosezione, che la misura continua a essere necessaria per prevenire le situazioni di cui all'articolo 104 o 109 o per porvi rimedio, a condizione che il periodo totale di applicazione della misura di salvaguardia, comprendente il periodo di applicazione iniziale e la sua eventuale proroga, non superi i quattro anni; o c) oltre la scadenza del periodo transitorio, salvo accordo dell'altra parte. Per "periodo transitorio" si intendono dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Per le merci per le quali la tabella dell'allegato I (Soppressione dei dazi doganali) della parte che applica la misura prevede un periodo di durata pari o superiore a dieci anni per lo smantellamento tariffario, per "periodo transitorio" si intende il periodo stabilito in tale tabella per la soppressione dei dazi relativi alle merci in questione, aumentato di tre anni. 2. Quando una parte cessa di applicare una misura di salvaguardia bilaterale, l'aliquota del dazio doganale e' quella che sarebbe stata altrimenti in vigore per quella merce conformemente alle tabella di soppressione dei dazi di quella parte.

Accordo-art. 106

Art. 106. Misure provvisorie In circostanze critiche nelle quali un ritardo causerebbe un danno difficilmente riparabile, una parte puo' applicare, in via provvisoria, una misura di salvaguardia bilaterale senza rispettare le prescrizioni dell'articolo 116, paragrafo 1, del presente capo, se accerta in sede di valutazione preliminare che e' chiaramente dimostrato che le importazioni di un prodotto originario dell'altra parte sono aumentate per effetto della riduzione o della soppressione di un dazio doganale in applicazione del presente accordo, e che tali importazioni causano o minacciano di causare le situazioni di cui all'articolo 104 o 109. La durata di una misura provvisoria non supera i duecento giorni, periodo durante il quale la parte si conforma alle norme procedurali pertinenti di cui alla sottosezione B.4 (Norme procedurali applicabili alle misure di salvaguardia bilaterali). La parte rimborsa sollecitamente gli aumenti tariffari se l'inchiesta di cui alla sottosezione B.4 non stabilisce che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 104. La durata di una misura provvisoria e' inclusa nel periodo di cui all'articolo 105, paragrafo 1, lettera b). All'atto dell'adozione delle misure provvisorie la parte importatrice interessata ne da' comunicazione all'altra parte interessata e se quest'ultima lo richiede sottopone immediatamente la questione all'esame del comitato di associazione.

Accordo-art. 107

Art. 107. Compensazione e sospensione di concessioni 1. Una parte che applica una misura di salvaguardia bilaterale consulta la parte i cui prodotti sono oggetto della misura per concordare un'adeguata compensazione, a livello di liberalizzazione degli scambi, sotto forma di concessioni aventi effetti commerciali sostanzialmente equivalenti. La parte offre la possibilita' di procedere a tali consultazioni entro trenta giorni dall'applicazione della misura di salvaguardia bilaterale. 2. Se le consultazioni di cui al paragrafo 1 non consentono di giungere, entro trenta giorni, ad un accordo sulla compensazione a livello di liberalizzazione degli scambi, la parte i cui prodotti sono oggetto della misura di salvaguardia puo' sospendere l'applicazione di concessioni sostanzialmente equivalenti agli scambi della parte che applica la misura di salvaguardia.

Accordo-art. 108

Art. 108. Intervallo tra due misure Le misure di salvaguardia di cui alla presente sottosezione non si applicano alle importazioni di un prodotto che sia gia' stato assoggettato a una misura di questo tipo, a meno che non sia trascorso un intervallo di tempo pari alla meta' della durata del periodo di applicazione piu' recente della misura di salvaguardia.

Accordo-art. 109

Art. 109. Regioni ultraperiferiche 1. Quando un prodotto originario di una o piu' Repubbliche della parte AC e' importato nel territorio di una o piu' regioni ultraperiferiche della parte UE in quantitativi cosi' accresciuti e in condizioni tali da causare o da minacciare di causare un grave deterioramento della situazione economica delle regioni ultraperiferiche interessate della parte UE, quest'ultima, dopo avere esaminato le soluzioni alternative, puo' adottare in via eccezionale misure di salvaguardia limitate al territorio della regione interessata o delle regioni interessate. 2. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 1, altre norme di cui alla presente sottosezione applicabili alle misure di salvaguardia bilaterali sono applicabili anche alle misure di salvaguardia adottate a norma del presente articolo. 3. In caso di grave deterioramento o di minaccia di un grave deterioramento della situazione economica di regioni estremamente sottosviluppate delle Repubbliche della parte AC, il Consiglio di associazione puo' discutere se il presente articolo possa applicarsi anche a tali regioni.

Accordo-art. 110

Art. 110. Legge applicabile Ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia bilaterali, l'autorita' competente incaricata dell'inchiesta rispetta le disposizioni della presente sottosezione e per i casi in essa non contemplati applica le norme della propria legislazione interna.

Accordo-art. 111

Art. 111. Avvio del procedimento 1. Nel rispetto della legislazione interna di ciascuna parte, l'autorita' competente incaricata dell'inchiesta puo' avviare un procedimento di salvaguardia d'ufficio, sulla scorta delle informazioni ricevute da uno o piu' Stati membri dell'Unione europea, oppure su domanda scritta presentata dai soggetti indicati nella legislazione interna. Qualora il procedimento venga avviato sulla base di una domanda scritta, il soggetto che presenta la domanda dimostra di essere rappresentativo dell'industria interna che produce un prodotto simile al prodotto importato o in diretta concorrenza con esso. 2. Le domande scritte, una volta presentate, sono sollecitamente rese disponibili per la consultazione pubblica, salvo per le informazioni riservate in esse contenute. 3. All'atto dell'avvio di un procedimento di salvaguardia, l'autorita' competente incaricata dell'inchiesta pubblica un avviso di apertura del procedimento nella Gazzetta Ufficiale della parte. Nell'avviso sono indicati il soggetto che ha presentato la domanda scritta, ove applicabile, il prodotto importato oggetto del procedimento, la sottovoce e la voce tariffaria in cui il prodotto e' classificato, la natura e i tempi della decisione da assumere, il luogo e la data dell'audizione pubblica o il termine entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dall'autorita' incaricata dell'inchiesta, il termine entro il quale le parti interessate possono comunicare per iscritto le loro osservazioni e presentare informazioni, il luogo in cui la domanda scritta e ogni altro documento non riservato depositato durante il procedimento possono essere consultati e infine il nome, l'indirizzo e il numero di telefono da contattare per ulteriori informazioni. 4. Nel caso di un procedimento di salvaguardia avviato sulla base di una domanda scritta presentata da un soggetto che affermi di essere rappresentativo dell'industria interna, l'autorita' competente incaricata dell'inchiesta non pubblica l'avviso di cui al paragrafo 3 se non dopo aver attentamente verificato che la domanda scritta soddisfa le prescrizioni della propria legislazione interna.

Accordo-art. 112

Art. 112. Inchiesta 1. Una parte puo' applicare una misura di salvaguardia solo al termine di un'inchiesta condotta dalla sua autorita' competente incaricata dell'inchiesta conformemente alle procedure di cui alla presente sottosezione. L'inchiesta comprende la pubblicazione di un avviso che consenta ragionevolmente di informare tutte le parti interessate, audizioni pubbliche o altre modalita' adeguate attraverso le quali gli importatori, gli esportatori e le altre parti interessate possano presentare elementi di prova ed esporre le rispettive opinioni, ivi compresa la possibilita' di replicare a quanto addotto da altre parti. 2. Ciascuna parte provvede affinche' la propria autorita' competente incaricata dell'inchiesta termini l'inchiesta entro dodici mesi dalla data di apertura.

Accordo-art. 113

Art. 113. Elementi di prova relativi al pregiudizio e nesso di causalita' 1. Nello svolgimento del procedimento l'autorita' competente incaricata dell'inchiesta valuta tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione dell'industria interna, esaminando in particolare il tasso e l'entita' dell'incremento delle importazioni del prodotto interessato, in termini assoluti o in rapporto alla produzione interna, la quota di mercato interno assorbita dall'incremento delle importazioni, le variazioni intervenute in fattori quali il livello delle vendite, la produzione, la produttivita', l'utilizzo degli impianti, i profitti e le perdite, l'occupazione. 2. Non si procede a stabilire se l'incremento delle importazioni abbia causato o minacci di causare le situazioni di cui all'articolo 104 o 109 salvo che l'inchiesta dimostri, sulla base di elementi di prova oggettivi, l'esistenza di un evidente nesso di causalita' tra l'aumento delle importazioni del prodotto interessato e le situazioni descritte all'articolo 104 o 109. Qualora fattori diversi dall'aumento delle importazioni stiano contemporaneamente causando le situazioni descritte all'articolo 104 o 109, il pregiudizio o il grave deterioramento della situazione economica non e' imputato all'aumento delle importazioni.

Accordo-art. 114

Art. 114. Audizioni Nel corso di ciascun procedimento l'autorita' competente incaricata dell'inchiesta: a) organizza, previo congruo preavviso, un'audizione pubblica per consentire a tutte le parti interessate e alle organizzazioni rappresentative dei consumatori di comparire personalmente oppure facendosi rappresentare da un legale per presentare elementi di prova ed essere sentite in merito al grave pregiudizio o alla minaccia di un grave pregiudizio e alle opportune misure correttive; oppure b) offre a tutte le parti interessate la possibilita' di essere sentite qualora lo abbiano chiesto per iscritto entro il termine stabilito nell'avviso di apertura e abbiano dimostrato di poter essere effettivamente interessate dal risultato dell'inchiesta e che esistono motivi particolari che giustificano una loro audizione orale.

Accordo-art. 115

Art. 115. Informazioni riservate Ove siano addotte valide ragioni, tutte le informazioni di natura riservata o fornite a titolo riservato sono trattate come tali dall'autorita' competente incaricata dell'inchiesta. Tali informazioni non sono divulgate senza l'autorizzazione della parte che le ha fornite. Alle parti che abbiano fornito informazioni riservate puo' essere richiesta la presentazione di una sintesi non riservata oppure dei motivi per i quali non e' possibile fornire tale sintesi, ove le parti affermino che tali informazioni non possono essere riassunte. Tuttavia nei casi in cui l'autorita' competente incaricata dell'inchiesta ritenga che la richiesta di riservatezza non sia giustificata e la parte interessata non sia disposta a rendere pubbliche le informazioni o ad autorizzarne la divulgazione in termini generici o sintetici, la suddetta autorita' puo' non tener conto di tali informazioni, a meno che la loro esattezza non sia adeguatamente dimostrata da fonti attendibili.

Accordo-art. 116

Art. 116. Notifiche e pubblicazioni 1. La parte che ritenga sussistere una delle situazioni descritte all'articolo 104 o 109 sottopone immediatamente la questione all'esame del comitato di associazione, che puo' formulare le raccomandazioni eventualmente necessarie per porre rimedio alle situazioni che si sono manifestate. Se il comitato di associazione non formula raccomandazioni per porre rimedio alle situazioni che si sono manifestate oppure non si perviene ad alcun'altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni dalla data in cui la questione e' stata sottoposta al comitato di associazione, la parte importatrice e' autorizzata ad adottare le misure idonee a porre rimedio alla situazione secondo quanto disposto dalla presente sottosezione. 2. L'autorita' competente incaricata dell'inchiesta fornisce alla parte esportatrice tutte le informazioni pertinenti, compresi gli elementi di prova del pregiudizio o del grave deterioramento della situazione economica dovuto all'aumento delle importazioni, la descrizione dettagliata del prodotto interessato e le misure proposte, la data proposta per l'istituzione delle misure e la loro durata prevista. 3. L'autorita' competente incaricata dell'inchiesta pubblica inoltre nella Gazzetta Ufficiale della parte i risultati e le conclusioni motivate cui essa e' pervenuta in merito a tutte le questioni di fatto e di diritto pertinenti, tra cui la descrizione del prodotto importato e la situazione che ha determinato l'istituzione delle misure a norma dell'articolo 104 o 109, il nesso di causalita' tra tale situazione e l'aumento delle importazioni, nonche' la forma, il livello e la durata delle misure. 4. L'autorita' competente incaricata dell'inchiesta non pubblica le informazioni ricevute se esse sono oggetto di un impegno relativo al loro trattamento riservato, eventualmente assunto nel corso del procedimento.

Accordo-art. 117

Art. 117. Obiettivi 1. Le parti riconoscono l'importanza che le questioni relative alle dogane e alla facilitazione degli scambi rivestono nell'evoluzione del contesto commerciale globale. Le parti convengono di rafforzare la cooperazione in questo settore cosi' da garantire che la legislazione e le procedure pertinenti come pure la capacita' amministrativa delle amministrazioni competenti consentano di raggiungere gli obiettivi di un controllo efficace e di promozione della facilitazione degli scambi e contribuiscano alla promozione dello sviluppo e dell'integrazione regionale delle Repubbliche della parte AC. 2. Le parti riconoscono che non vanno in alcun modo compromessi i legittimi obiettivi di ordine pubblico, compresi quelli connessi alla sicurezza e alla prevenzione delle frodi.

Accordo-art. 118

Art. 118. Dogane e procedure riguardanti il commercio 1. Le parti decidono di basare le rispettive legislazioni, disposizioni e procedure doganali: a) sulle norme e sugli strumenti internazionali applicabili in materia doganale, compresi il Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale) dell'OMD e la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci; b) sulla tutela e sulla facilitazione del commercio legittimo mediante un'applicazione efficace e il rispetto delle prescrizioni stabilite dalla legislazione doganale; c) su una legislazione che eviti di imporre oneri inutili o discriminatori, protegga dalle frodi doganali e consenta un'ulteriore facilitazione a fronte di un elevato livello di conformita'; d) sull'applicazione di tecniche doganali moderne, comprendenti la gestione del rischio, procedure semplificate di vincolo e di svincolo delle merci, controlli a posteriori e metodi per le verifiche contabili delle societa'; e) su un sistema di pronunce vincolanti in materia doganale, in particolare per quanto concerne la classificazione tariffaria e le regole di origine, nel rispetto della legislazione delle parti; f) sullo sviluppo progressivo di sistemi, basati anche sulle tecnologie dell'informazione, che agevolino lo scambio elettronico di dati tra le amministrazioni doganali e con altre istituzioni pubbliche collegate; g) su norme le quali garantiscano la proporzionalita' e il carattere non discriminatorio delle sanzioni imposte per le violazioni meno gravi della regolamentazione o degli obblighi procedurali doganali e la cui applicazione non determini indebiti ritardi; h) su diritti e oneri che siano ragionevoli, non superino il costo del servizio prestato in rapporto a una determinata transazione e non siano calcolati ad valorem, senza che siano previsti diritti e oneri sui servizi consolari; i) sull'eliminazione di qualsiasi prescrizione che imponga il ricorso obbligatorio alle ispezioni pre-imbarco quali definite nell'accordo OMC sulle ispezioni pre-imbarco, o di qualsiasi altra attivita' ispettiva effettuata nel luogo di destinazione da societa' private prima dello sdoganamento. 2. Le parti convengono che la loro legislazione, le loro disposizioni e procedure rispettive in materia doganale si ispirino, per quanto possibile, agli elementi sostanziali della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali, come modificata (convenzione riveduta di Kyoto) e relativi allegati. 3. Per migliorare i metodi di lavoro garantendo al tempo stesso la non discriminazione, la trasparenza, l'efficienza, la correttezza e la responsabilita' delle operazioni, le parti: a) intraprendono, per quanto possibile, iniziative finalizzate alla riduzione, alla semplificazione e alla standardizzazione dei dati e della documentazione richiesti dalle dogane e da altre istituzioni pubbliche collegate; b) semplificano, ove possibile, le prescrizioni e le formalita' per lo svincolo e lo sdoganamento rapidi delle merci; c) instaurano procedure efficaci, rapide, non discriminatorie e facilmente accessibili che consentano, nel rispetto della legislazione di ciascuna delle parti, di presentare ricorso contro le misure, le pronunce e le decisioni amministrative delle autorita' doganali che incidono sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito delle merci. Gli eventuali oneri sono proporzionati al costo delle procedure di ricorso; d) adottano misure volte ad assicurare i piu' elevati standard di correttezza. 4. Le parti provvedono affinche' la legislazione sugli spedizionieri doganali si basi su norme trasparenti e proporzionate. Qualora una parte prescriva il ricorso obbligatorio agli spedizionieri doganali, le persone giuridiche possono avvalersi di propri spedizionieri doganali interni (in house) autorizzati a tal fine dall'autorita' competente. La presente disposizione non pregiudica la posizione delle parti in negoziati multilaterali.

Accordo-art. 119

Art. 119. Operazioni di transito 1. Le parti garantiscono la liberta' di transito attraverso i loro territori conformemente ai principi dell'articolo V del GATT 1994. 2. Eventuali restrizioni, controlli o condizioni devono essere fondati su un obiettivo legittimo di ordine pubblico, devono essere non discriminatori, proporzionati e applicati in modo uniforme. 3. Fatti salvi la sorveglianza e i controlli doganali legittimi delle merci in transito, ciascuna parte riserva al traffico in transito destinato a o proveniente dal territorio di una qualsiasi delle parti un trattamento non meno favorevole di quello riservato al traffico in transito nel proprio territorio. 4. Conformemente ai principi dell'articolo V del GATT 1994 le parti si avvalgono di regimi che consentono, previa costituzione di un'adeguata garanzia, il transito delle merci senza l'imposizione di dazi doganali, diritti di transito o altri oneri relativi al transito, ad eccezione delle spese di trasporto o di oneri commisurati alle spese amministrative determinate dal transito o al costo dei servizi prestati. 5. Le parti promuovono e attuano regimi di transito regionali volti a ridurre gli ostacoli agli scambi commerciali. 6. Le parti garantiscono la cooperazione e il coordinamento di tutte le autorita' e agenzie interessate sul loro territorio al fine di agevolare il traffico in transito e promuovere la cooperazione transfrontaliera.

Accordo-art. 120

Art. 120. Rapporti con la comunita' imprenditoriale Le parti convengono: a) di garantire che tutta la legislazione, tutte le procedure, tutti i diritti e gli oneri, come pure le informazioni aggiuntive necessarie, siano resi noti al pubblico, per quanto possibile attraverso mezzi elettronici. Le parti rendono note al pubblico le pertinenti informazioni di carattere amministrativo, quali le prescrizioni e le procedure di entrata relative alle merci, gli orari di apertura e le procedure operative degli uffici doganali, e i punti di contatto per chiedere informazioni; b) sulla necessita' di consultazioni periodiche e tempestive con rappresentanti delle parti interessate sulle proposte legislative e sulle procedure in materia doganale. A tal fine ciascuna delle parti istituisce meccanismi per un'opportuna consultazione periodica; c) di prevedere un periodo di tempo ragionevole tra la pubblicazione e l'entrata in vigore di disposizioni legislative, procedure, diritti o oneri nuovi o modificati(6); d) di favorire la cooperazione con la comunita' imprenditoriale mediante il ricorso a procedure non arbitrarie e accessibili a tutti, quali i memorandum d'intesa fondati su quelli varati dall'OMD; e) di garantire che le loro rispettive prescrizioni e procedure doganali e correlate continuino a rispondere alle esigenze degli operatori commerciali, si mantengano conformi alle migliori pratiche e abbiano effetti il meno restrittivi possibile sugli scambi. ---------- (6) Per quanto concerne le parti la cui legislazione impone che l'entrata in vigore e la data di pubblicazione coincidano, il governo fa in modo che gli operatori siano informati con sufficiente anticipo di eventuali nuove misure del tipo descritto al presente paragrafo.

Accordo-art. 121

Art. 121. Valutazione in dogana Le norme per la valutazione in dogana applicate agli scambi reciproci tra le parti si basano sull'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 dell'OMC ("accordo sulla valutazione in dogana").

Accordo-art. 122

Art. 122. Gestione del rischio Ciascuna delle parti applica sistemi di gestione del rischio che consentono alle sue autorita' doganali di concentrare le attivita' ispettive sulle merci ad alto rischio e semplificano lo sdoganamento e la circolazione delle merci a basso rischio.

Accordo-art. 123

Art. 123. Sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine 1. Le parti istituiscono un sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine conformemente all'articolo 348 e secondo quanto enunciato nell'allegato XXI (Sottocomitati). 2. Il sottocomitato svolge tra l'altro le seguenti funzioni: a) controlla l'attuazione e l'amministrazione del presente capo e dell'allegato II (Definizione della nozione di "prodotti originari" e metodi di cooperazione amministrativa) del presente accordo; b) costituisce una sede di consultazione e di discussione su tutte le questioni inerenti alle dogane, tra cui in particolare le procedure doganali, la valutazione in dogana, i regimi tariffari, la nomenclatura doganale, la cooperazione doganale e l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale; c) costituisce una sede di consultazione e di discussione su questioni inerenti alle regole di origine e alla cooperazione amministrativa; d) intensifica la cooperazione relativa allo sviluppo, all'applicazione e al rispetto delle procedure doganali, all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, alle regole di origine e alla cooperazione amministrativa; e) si occupa delle richieste di modifica delle regole di origine e presenta i risultati delle analisi e le raccomandazioni al comitato di associazione; f) svolge i compiti e le funzioni di cui all'allegato II (Definizione della nozione di "prodotti originari" e metodi di cooperazione amministrativa) del presente accordo; g) intensifica la cooperazione in materia di sviluppo delle capacita' e di assistenza tecnica; e h) si occupa di qualsiasi altra questione, secondo le indicazioni del comitato di associazione. 3. Le parti possono decidere di comune accordo di tenere riunioni ad hoc riguardanti la cooperazione doganale, le regole di origine o l'assistenza amministrativa reciproca.

Accordo-art. 124

Art. 124. Cooperazione e assistenza tecnica in materia di dogane e facilitazione degli scambi Le misure di assistenza tecnica necessarie per dare attuazione al presente capo sono contenute negli articoli 53 e 54 del titolo VI (Sviluppo economico e commerciale) della parte III del presente accordo.

Accordo-art. 125

Art. 125. Obiettivi 1. L'obiettivo del presente capo e' agevolare e incrementare gli scambi di merci individuando, prevenendo ed eliminando gli ostacoli inutili agli scambi tra le parti che possono derivare dall'elaborazione, dall'adozione e dall'applicazione di regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformita' ai sensi dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi ("accordo TBT"). 2. Le parti si impegnano a cooperare per il rafforzamento dell'integrazione regionale all'interno delle parti su questioni relative agli ostacoli tecnici agli scambi. 3. Le parti si impegnano a sviluppare e rafforzare le capacita' tecniche sulle questioni relative agli ostacoli tecnici agli scambi con lo scopo di migliorare l'accesso ai rispettivi mercati.

Accordo-art. 126

Art. 126. Disposizioni generali Le parti riaffermano i loro diritti ed gli obblighi reciproci derivanti dall'accordo TBT, che e' incorporato nel presente accordo e ne fa parte integrante. Le parti tengono conto, in particolare, dell'articolo 12 dell'accordo TBT sul trattamento speciale e differenziato.

Accordo-art. 127

Art. 127. Ambito di applicazione e settori interessati 1. Le disposizioni del presente capo si applicano all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione dei regolamenti tecnici, delle norme e delle procedure di valutazione della conformita', quali definiti nell'accordo TBT, che possono incidere sugli scambi di merci tra le parti. 2. Fermo restando quanto disposto dal paragrafo 1, il presente capo non si applica alle misure sanitarie e fitosanitarie definite nell'allegato A dell'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie dell'OMC ("accordo SPS"), ne' alle specifiche d'acquisto predisposte da organismi governativi per le loro necessita' di produzione o di consumo e disciplinate dal titolo V (appalti pubblici) della parte IV del presente accordo.

Accordo-art. 128

Art. 128. Definizioni Ai fini del presente capo si applicano le definizioni dell'allegato I dell'accordo TBT.

Accordo-art. 129

Art. 129. Regolamenti tecnici Le parti convengono di utilizzare nel miglior modo possibile le buone pratiche di regolamentazione previste nell'accordo TBT. In particolare decidono: a) di utilizzare le norme internazionali pertinenti come base per i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformita', tranne nei casi in cui tali norme internazionali siano un mezzo inefficace o inappropriato per il conseguimento dei legittimi obiettivi perseguiti e, in caso di mancato utilizzo delle norme internazionali come base, convengono di spiegare, su richiesta dell'altra parte, i motivi per i quali tali norme sono state giudicate inappropriate o inefficaci in relazione allo scopo perseguito; b) di promuovere l'elaborazione di regolamenti tecnici regionali in sostituzione dei regolamenti nazionali esistenti, cosi' da agevolare gli scambi con e tra le parti; c) di istituire meccanismi che consentano di informare meglio le industrie dell'altra parte sui regolamenti tecnici (ad esempio mediante un sito web pubblico); e d) di fornire senza indugio all'altra parte o ai suoi operatori economici, che ne facciano richiesta, informazioni e, se opportuno, istruzioni scritte su come conformarsi ai loro regolamenti tecnici.

Accordo-art. 130

Art. 130. Norme 1. Le parti confermano l'obbligo che ad esse incombe, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo TBT, di fare in modo che i loro organismi di normazione accettino e rispettino il "codice di procedura per l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione di norme" di cui all'allegato 3 dell'accordo TBT. 2. Le parti si impegnano a: a) garantire un'adeguata interazione tra le autorita' di regolamentazione e gli organismi di normazione nazionali, regionali o internazionali; b) garantire l'applicazione dei principi enunciati nella "Decisione del comitato sui principi per l'elaborazione di norme, guide e raccomandazioni internazionali in relazione agli articoli 2 e 5 e all'allegato 3 dell'accordo", adottata dal comitato TBT dell'OMC il 13 novembre 2000; c) garantire che i loro organismi di normazione cooperino in modo che le attivita' di normazione internazionale servano, ove possibile, da base per l'elaborazione di norme a livello regionale; d) promuovere l'elaborazione di norme regionali che, una volta adottate, sostituiscano integralmente tutte le norme nazionali esistenti; e) scambiarsi informazioni circa l'uso che esse fanno delle norme in rapporto ai regolamenti tecnici e a prevedere, per quanto possibile, che le norme non siano rese obbligatorie; e f) scambiarsi informazioni e competenze sul lavoro svolto dagli organismi di normazione nazionali, regionali e internazionali e sul grado di utilizzo delle norme internazionali come base delle loro norme nazionali e regionali, come pure informazioni di carattere generale sugli accordi di cooperazione utilizzati dall'una o dall'altra parte in materia di normazione.

Accordo-art. 131

Art. 131. Valutazione della conformita' e accreditamento 1. Le parti riconoscono che esistono numerosi meccanismi di valutazione della conformita' atti ad agevolare l'accettazione dei prodotti nel territorio delle parti, tra cui: a) l'accettazione della dichiarazione di conformita' di un fornitore; b) la designazione di organismi di valutazione della conformita' situati nel territorio dell'altra parte; c) l'accettazione dei risultati delle procedure di valutazione della conformita' eseguite da organismi situati nel territorio dell'altra parte; d) accordi volontari tra gli organismi di valutazione della conformita' situati nel territorio di ciascuna delle parti. 2. In linea con quanto precede le parti si impegnano: a) secondo quanto disposto dall'articolo 5.1.2 dell'accordo TBT, a non imporre procedure di valutazione della conformita' piu' rigorose del necessario; b) a garantire che, laddove una parte abbia autorizzato vari organismi di valutazione della conformita' a norma della propria legislazione interna applicabile, le misure legislative adottate da tale parte non limitino la liberta' di scelta degli operatori circa il luogo nel quale far eseguire le pertinenti procedure di valutazione della conformita'; c) a scambiarsi informazioni sulla politica di accreditamento e a considerare come utilizzare al meglio le norme internazionali per l'accreditamento e gli accordi internazionali cui partecipano gli organismi di accreditamento delle parti, per esempio mediante i meccanismi della Cooperazione internazionale per l'accreditamento dei laboratori (ILAC) e del Forum internazionale per l'accreditamento (IAF).

Accordo-art. 132

Art. 132. Trattamento speciale e differenziato Conformemente a quanto disposto dall'articolo 126 del presente capo, le parti decidono quanto segue: a) di provvedere affinche' le misure legislative non limitino la conclusione di accordi volontari tra gli organismi di valutazione della conformita' situati nelle Repubbliche della parte AC e quelli situati nella parte UE e di promuovere la partecipazione di tali organismi a questi accordi; b) laddove una delle parti individui, in relazione a regolamenti tecnici, norme o procedure di valutazione della conformita' vigenti o proposti, un problema specifico tale da poter incidere sugli scambi tra le parti, la parte esportatrice puo' chiedere chiarimenti e istruzioni su come conformarsi alla misura della parte importatrice. Quest'ultima presta tempestivamente la dovuta attenzione alla richiesta ed esamina le preoccupazioni espresse dalla parte esportatrice; c) su richiesta della parte esportatrice, la parte importatrice si impegna a trasmettere tempestivamente, tramite le sue autorita' competenti, le informazioni inerenti ai regolamenti tecnici, alle norme e alle procedure di valutazione della conformita' applicabili a un gruppo di merci o a una merce specifica ai fini della commercializzazione nel territorio della parte importatrice; e d) conformemente all'articolo 12.3 dell'accordo TBT, la parte UE, nell'elaborare o applicare i regolamenti tecnici, le norme e le procedure di valutazione della conformita', tiene conto delle particolari esigenze commerciali, finanziarie e di sviluppo delle Repubbliche della parte AC al fine di evitare che tali regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformita' creino inutili ostacoli alle loro esportazioni.

Accordo-art. 133

Art. 133. Cooperazione e assistenza tecnica Le parti convengono che e' nel loro comune interesse promuovere iniziative di assistenza tecnica e di cooperazione reciproca sui temi inerenti agli ostacoli tecnici agli scambi. In questo senso esse hanno individuato una serie di attivita' di cooperazione che sono descritte all'articolo 57 del titolo VI (Sviluppo economico e commerciale) della parte III del presente accordo.

Accordo-art. 134

Art. 134. Collaborazione e integrazione regionale Le parti convengono che, al fine di agevolare gli scambi all'interno delle regioni e tra le parti, e' importante la collaborazione tra le autorita' nazionali e regionali dei settori pubblico e privato che si occupano di ostacoli tecnici agli scambi. Per questo le parti si impegnano a svolgere azioni congiunte quali quelle di seguito enunciate: a) il rafforzamento della loro cooperazione nell'ambito delle norme, dei regolamenti tecnici, della metrologia, dell'accreditamento e della valutazione della conformita' in modo da migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e da esaminare, nei settori di comune interesse, le iniziative di facilitazione degli scambi che favoriscono la convergenza delle loro prescrizioni regolamentari. A questo scopo, esse possono instaurare dialoghi su questioni inerenti alla regolamentazione ai livelli orizzontale e settoriale; b) l'individuazione, lo sviluppo e la promozione di iniziative di facilitazione degli scambi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: i) il rafforzamento della cooperazione in materia di regolamentazione mediante, ad esempio, lo scambio di informazioni, competenze e dati, e il rafforzamento della cooperazione scientifica e tecnica per migliorare, in termini di trasparenza e consultazione, le modalita' di elaborazione dei regolamenti tecnici, e utilizzare in modo efficiente le risorse normative; ii) la semplificazione delle procedure e delle prescrizioni; e iii) la promozione e l'incoraggiamento della cooperazione bilaterale tra i rispettivi organismi, pubblici o privati, competenti in materia di metrologia, normazione, prove, certificazione e accreditamento; c) su richiesta, una parte prende in debita considerazione le proposte di cooperazione a norma del presente capo avanzate dall'altra parte.

Accordo-art. 135

Art. 135. Trasparenza e procedure di notifica Le parti convengono: a) di rispettare i loro obblighi in materia di trasparenza, quali enunciati nell'accordo TBT, di comunicare preventivamente l'introduzione di regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformita' che incidano significativamente sugli scambi tra le parti e, all'atto dell'introduzione di tali regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformita', di prevedere un periodo di tempo sufficiente tra la pubblicazione e l'entrata in vigore in modo che gli operatori economici possano conformarvisi; b) nel caso di notifiche effettuate in applicazione dell'accordo TBT, di concedere all'altra parte un periodo di almeno sessanta giorni dalla notifica per la formulazione di osservazioni scritte sulla proposta, tranne nei casi in cui insorgano o rischino di insorgere problemi urgenti di sicurezza, sanita', protezione dell'ambiente o sicurezza nazionale, e convengono, se possibile, di prendere nella dovuta considerazione le richieste ragionevoli di proroga del termine concesso per formulare osservazioni. Tale periodo sara' prorogato se lo raccomanda il comitato TBT dell'OMC; e c) di prendere in adeguata considerazione il parere dell'altra parte qualora una parte del processo di elaborazione di un regolamento tecnico o di una procedura di valutazione della conformita' preveda, prima della notifica all'OMC, una consultazione pubblica secondo le procedure di ciascuna regione; e convengono di fornire risposte scritte alle osservazioni formulate dall'altra parte che ne faccia richiesta.

Accordo-art. 136

Art. 136. Vigilanza del mercato Le parti si impegnano a: a) scambiarsi opinioni sulle attivita' di vigilanza del mercato e di applicazione delle norme; b) garantire che la vigilanza del mercato sia effettuata dalle autorita' competenti con indipendenza, onde evitare conflitti di interesse.

Accordo-art. 137

Art. 137. Diritti Le parti si impegnano a provvedere affinche': a) i diritti eventualmente applicati per valutare la conformita' dei prodotti originari del territorio di una parte siano equi in rapporto a quelli applicati per la valutazione della conformita' di prodotti simili di origine nazionale oppure originari dell'altra parte, tenuto conto delle spese di comunicazione, trasporto e altra natura dovute alla diversa ubicazione degli impianti del richiedente e dell'organismo di valutazione della conformita'; b) una parte dia all'altra parte l'opportunita' di contestare l'importo addebitato per la valutazione della conformita' dei prodotti, qualora i diritti siano eccessivi rispetto al costo del servizio di certificazione e cio' comprometta la competitivita' dei suoi prodotti; c) la durata prevista per l'espletamento di qualsiasi procedura obbligatoria di valutazione della conformita' sia ragionevole ed equa per le merci importate e per quelle di produzione interna.

Accordo-art. 138

Art. 138. Marcatura ed etichettatura 1. Le parti prendono atto, secondo quanto disposto dal punto 1 dell'allegato 1 dell'accordo TBT, che un regolamento tecnico puo' includere o avere esclusivamente per oggetto prescrizioni relative alla marcatura o all'etichettatura e convengono di rispettare i principi dell'articolo 2.2 dell'accordo TBT, qualora i loro regolamenti tecnici prevedano obblighi di marcatura od etichettatura. 2. In particolare, le parti decidono: a) di prescrivere solo la marcatura o l'etichettatura utile per i consumatori o gli utilizzatori del prodotto oppure di specificare la conformita' del prodotto ai requisiti tecnici obbligatori(7); b) ove cio' sia necessario considerato il rischio che i prodotti rappresentano per la salute o la vita dell'uomo, degli animali o delle piante, per l'ambiente o la sicurezza nazionale, le parti possono: i) esigere l'approvazione, la registrazione o la certificazione delle etichette o marcature come condizione imprescindibile per la vendita sui rispettivi mercati; o ii) stabilire prescrizioni circa le caratteristiche fisiche o la concezione delle etichette, in particolare l'obbligo di far figurare le informazioni su una parte specifica del prodotto o di rispettare un determinato formato o una data dimensione. Quanto sopra lascia impregiudicate le misure che le parti adottano in base alla loro normativa interna per verificare la conformita' dell'etichettatura ai requisiti obbligatori e le misure che esse stabiliscono per contrastare le pratiche ingannevoli verso i consumatori; c) che la parte che impone l'uso di un numero d'identificazione univoco da parte degli operatori economici comunica tale numero agli operatori economici dell'altra parte senza indugio e senza discriminazioni; d) purche' cio' non sia fuorviante, contraddittorio o non provochi disorientamento rispetto alle informazioni prescritte nel paese di destinazione delle merci, di ammettere: i) le informazioni in altre lingue oltre a quella prescritta nel paese di destinazione delle merci; ii) le nomenclature internazionali, i pittogrammi, i simboli o gli elementi grafici; iii) informazioni aggiuntive oltre a quelle prescritte nel paese di destinazione delle merci; e) nei casi in cui cio' non comprometta il raggiungimento degli obiettivi legittimi di cui all'accordo TBT e il consumatore possa essere adeguatamente informato, di adoperarsi per accettare le etichette non permanenti o staccabili, o una marcatura o etichettatura che figuri nei documenti di accompagnamento invece di essere fisicamente apposta sul prodotto; f) di consentire che l'etichettatura e le correzioni dell'etichettatura siano effettuate nel paese di destinazione prima della commercializzazione delle merci. 3. Tenendo conto di quanto disposto dal paragrafo 2, le parti decidono che, qualora una parte prescriva la marcatura o l'etichettatura dei prodotti tessili, di abbigliamento o delle calzature, l'obbligo di marcatura permanente puo' riguardare unicamente le seguenti informazioni: a) per i prodotti tessili e di abbigliamento: il contenuto di fibre, il paese di origine, le istruzioni di sicurezza in rapporto a impieghi specifici e le istruzioni per la manutenzione; b) per le calzature: i materiali principali delle parti piu' importanti, le istruzioni di sicurezza in rapporto a impieghi specifici e il paese di origine. 4. Le parti applicano le disposizioni del presente articolo entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo. ---------- (7) Qualora l'etichettatura e' richiesta a fini fiscali, tale obbligo e' formulato in modo da non comportare restrizioni agli scambi maggiori di quanto non sia necessario per conseguire un obiettivo legittimo.

Accordo-art. 139

Art. 139. Sottocomitato sugli ostacoli tecnici agli scambi 1. Le parti istituiscono un sottocomitato sugli ostacoli tecnici agli scambi conformemente all'articolo 348 e secondo quanto enunciato nell'allegato XXI (Sottocomitati). 2. Il sottocomitato svolge i seguenti compiti: a) discute le questioni relative all'applicazione del presente capo che possono incidere sugli scambi tra le parti; b) controlla l'attuazione e l'amministrazione del presente capo, provvedendo ad un esame sollecito di qualsiasi questione che una delle parti sollevi per quanto riguarda l'elaborazione, l'adozione, l'applicazione o il rispetto di norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformita', e provvedendo, su richiesta di una delle parti, a svolgere consultazioni su ogni questione attinente al presente capo; c) agevola lo scambio di informazioni sui regolamenti tecnici, sulle norme e sulle procedure di valutazione della conformita'; d) costituisce una sede di discussione per risolvere i problemi o le questioni che ostacolano o limitano gli scambi, nei limiti dell'ambito di applicazione e della finalita' del presente capo; e) rafforza la cooperazione per quanto riguarda l'elaborazione e il miglioramento delle norme, dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformita', compreso lo scambio di informazioni tra gli organismi pubblici o privati competenti che trattano queste materie, e incoraggia un'interazione diretta tra i soggetti non pubblici, quali gli organismi di normazione, accreditamento e certificazione; f) facilita lo scambio di informazioni sul lavoro svolto da forum non governativi, regionali e multilaterali, che si occupano di regolamenti tecnici, normazione e procedure di valutazione della conformita'; g) esamina i modi per agevolare gli scambi tra le parti; h) riferisce in merito ai programmi di cooperazione istituiti a norma dell'articolo 57 del titolo VI (Sviluppo economico e commerciale) della parte III del presente accordo, ai risultati e agli effetti di questi progetti in termini di facilitazione degli scambi e di attuazione delle disposizioni del presente capo; i) riesamina il presente capo alla luce di eventuali sviluppi nel quadro dell'accordo TBT; j) riferisce al comitato di associazione in merito all'attuazione delle disposizioni del presente capo, in particolare sui progressi compiuti verso la realizzazione degli obiettivi stabiliti delle disposizioni in materia di trattamento speciale e differenziato; k) intraprende ogni altra iniziativa che, ad avviso delle parti, le aiutera' ad attuare il presente capo; l) istituisce un dialogo con le autorita' di regolamentazione conformemente all'articolo 134, lettera a), del presente capo, e ove opportuno gruppi di lavoro per discutere vari temi di interesse per le parti. Esperti e soggetti interessati non appartenenti al settore pubblico possono partecipare ai gruppi di lavoro o essere dagli stessi consultati; e m) si occupa di qualsiasi altra questione, secondo le indicazioni del comitato di associazione.

Accordo-art. 140

Art. 140. Obiettivi Gli obiettivi del presente capo sono: a) proteggere la vita e la salute dell'uomo, degli animali o delle piante nel territorio delle parti, agevolando nel contempo gli scambi reciproci entro l'ambito di applicazione del presente capo; b) collaborare all'ulteriore attuazione dell'accordo SPS; c) fare in modo che le misure sanitarie e fitosanitarie non creino ostacoli ingiustificati agli scambi tra le parti; d) tenere conto delle asimmetrie tra le regioni; e) promuovere la cooperazione in ambito sanitario e fitosanitario in conformita' con la parte III del presente accordo, con l'obiettivo di rafforzare le capacita' che una parte possiede relativamente alle questioni sanitarie e fitosanitarie cosi' da migliorarne l'accesso al mercato dell'altra parte, salvaguardando nel contempo il livello di protezione dell'uomo, degli animali e delle piante; f) dare progressiva attuazione all'approccio "da regione a regione" negli scambi delle merci oggetto di misure sanitarie e fitosanitarie.

Accordo-art. 141

Art. 141. Diritti e obblighi multilaterali Le parti riaffermano i loro diritti e obblighi stabiliti dall'accordo SPS.

Accordo-art. 142

Art. 142. Campo di applicazione 1. Le disposizioni del presente capo si applicano a tutte le misure sanitarie e fitosanitarie di una parte che possono, direttamente o indirettamente, incidere sugli scambi tra le parti. 2. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle norme, ai regolamenti tecnici e alle procedure di valutazione della conformita' definiti nell'accordo TBT. 3. Le disposizioni del presente si applicano inoltre alla cooperazione in materia di benessere degli animali.

Accordo-art. 143

Art. 143. Definizioni Ai fini del presente capo si applicano le definizioni dell'allegato A dell'accordo SPS.

Accordo-art. 144

Art. 144. Autorita' competenti Le autorita' competenti delle parti sono le autorita' responsabili dell'attuazione del presente capo, secondo quanto contemplato nell'allegato VI (Autorita' competenti). Le parti si informano reciprocamente a norma dell'articolo 151 del presente capo di eventuali cambiamenti concernenti le autorita' competenti.

Accordo-art. 145

Art. 145. Principi generali 1. Le misure sanitarie e fitosanitarie applicate dalle parti si ispirano ai principi stabiliti dall'articolo 3 dell'accordo SPS. 2. Le misure sanitarie e fitosanitarie non possono essere utilizzate per creare ostacoli ingiustificati agli scambi. 3. Le procedure istituite nell'ambito di applicazione del presente capo sono applicate in modo trasparente, senza indebiti ritardi e prevedendo condizioni e requisiti, costi compresi, non piu' onerosi rispetto al costo effettivo del servizio ed equi in rapporto ai diritti imposti su prodotti interni simili delle parti. 4. Le parti non si avvalgono, in assenza di giustificazioni tecniche e scientifiche, delle procedure di cui al paragrafo 3 ne' delle richieste di informazioni aggiuntive per ritardare l'accesso al mercato.

Accordo-art. 146

Art. 146. Requisiti all'importazione 1. La parte esportatrice vigila affinche' i prodotti esportati nella parte importatrice siano conformi ai requisiti sanitari e fitosanitari della parte importatrice. 2. La parte importatrice vigila affinche' le condizioni all'importazione vengano applicate in modo proporzionato e non discriminatorio.

Accordo-art. 147

Art. 147. Facilitazione degli scambi 1. Elenco degli stabilimenti a) Per le importazioni di prodotti di origine animale la parte esportatrice trasmette alla parte importatrice l'elenco dei suoi stabilimenti che soddisfano i requisiti della parte importatrice; b) Su richiesta della parte esportatrice, corredata delle opportune garanzie sanitarie, la parte importatrice riconosce gli stabilimenti di cui all'allegato VII (Requisiti e disposizioni per il riconoscimento degli stabilimenti per i prodotti di origine animale) situati nel territorio della parte esportatrice, senza ispezione preventiva dei singoli stabilimenti. Il riconoscimento e' effettuato conformemente ai requisiti e alle disposizioni di cui all'allegato VII e si limita a quelle categorie di prodotti le cui importazioni sono autorizzate; c) Le garanzie sanitarie di cui al presente articolo possono comprendere le informazioni pertinenti e giustificate che assicurino lo status sanitario degli animali vivi e dei prodotti di origine animale da importare; d) Tranne qualora occorrano informazioni aggiuntive, la parte importatrice adotta, conformemente alle proprie procedure di legge applicabili, le misure legislative o amministrative necessarie per consentire l'importazione su tali basi entro quaranta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta della parte esportatrice corredata delle adeguate garanzie sanitarie; e) La parte importatrice presenta periodicamente un registro delle richieste di riconoscimento respinte, contenente le informazioni sui profili di non conformita' che hanno giustificato il mancato riconoscimento di uno stabilimento. 2. Controlli all'importazione e diritti d'ispezione: i diritti imposti per le procedure sui prodotti importati possono coprire unicamente le spese sostenute dall'autorita' competente per i controlli all'importazione, non sono piu' onerosi rispetto al costo effettivo del servizio e sono equi in rapporto ai diritti imposti su prodotti interni simili.

Accordo-art. 148

Art. 148. Verifiche 1. Per mantenere la fiducia nella corretta applicazione delle disposizioni del presente capo, ciascuna delle parti e' autorizzata, entro l'ambito di applicazione dello stesso, a: a) realizzare, conformemente agli orientamenti stabiliti nell'allegato VIII (Orientamenti per l'espletamento delle verifiche), una verifica totale o parziale del sistema di controllo delle autorita' dell'altra parte. La parte che procede alla verifica ne sostiene le relative spese; e b) ricevere dall'altra parte informazioni sul sistema di controllo di quest'ultima e sui risultati dei controlli realizzati nell'ambito di tale sistema. 2. Le parti si scambiano i risultati e le conclusioni delle verifiche effettuate sul territorio dell'altra parte e li mettono a disposizione del pubblico. 3. Quando la parte importatrice decide di effettuare una visita di verifica presso la parte esportatrice, tale visita viene notificata all'altra parte almeno sessanta giorni lavorativi prima del suo svolgimento, tranne in casi di emergenza o salvo diverso accordo tra le parti. Qualsiasi modifica della visita e' concordata fra le parti interessate.

Accordo-art. 149

Art. 149. Misure connesse alla salute degli animali e delle piante 1. Le parti riconoscono il concetto di zone indenni e di zone a limitata diffusione di un parassita o di una malattia conformemente all'accordo SPS, nonche' le norme, gli orientamenti o le raccomandazioni dell'Ufficio internazionale delle epizoozie ("OIE") e della convenzione internazionale per la protezione delle piante ("IPPC"). Il sottocomitato di cui all'articolo 156 del presente capo puo' precisare ulteriormente la procedura per il riconoscimento di tali zone, tenendo conto dell'accordo SPS, delle norme, degli orientamenti o delle raccomandazioni pertinenti dell'OIE e dell'IPPC. Tale procedura riguarda anche le situazioni connesse ai focolai e alle reinfestazioni. 2. Nel determinare le zone indenni e le zone a limitata diffusione di un parassita o di una malattia, le parti tengono conto di fattori quali la posizione geografica, gli ecosistemi, la sorveglianza epidemiologica e l'efficacia dei controlli sanitari o fitosanitari nelle zone interessate. 3. Le parti cooperano strettamente nella determinazione delle zone indenni e delle zone a limitata diffusione di un parassita o di una malattia, al fine di instaurare rapporti di fiducia reciproca per quanto riguarda le procedure seguite da ciascuna delle parti nella definizione di tali zone. 4. Nel determinare tali zone per la prima volta o in seguito all'insorgenza di un focolaio di una malattia animale o alla reintroduzione di un parassita delle piante, la parte importatrice, in linea di massima, basa la propria determinazione dello status zoosanitario e fitosanitario del territorio della parte esportatrice o di parti di esso sulle informazioni fornite dalla parte esportatrice conformemente all'accordo SPS e alle norme, agli orientamenti o alle raccomandazioni pertinenti dell'OIE e dell'IPPC e tiene conto della determinazione effettuata dalla parte esportatrice. 5. Se la parte importatrice non accetta la determinazione della parte esportatrice, ne spiega le ragioni ed e' disponibile a consultazioni. 6. La parte esportatrice fornisce gli elementi di prova necessari per dimostrare obiettivamente alla parte importatrice che tali zone sono e probabilmente rimarranno, a seconda dei casi, zone indenni o zone a limitata diffusione di un parassita o di una malattia. A tal fine alla parte importatrice che ne faccia richiesta viene consentito l'accesso necessario per ispezioni, prove e altre procedure pertinenti. 7. Le parti riconoscono il principio di compartimentalizzazione dell'OIE e il principio dei luoghi e siti di produzione indenni da parassiti dell'IPPC. Esse ne prendono in considerazione le future raccomandazioni in materia e il sottocomitato istituito dall'articolo 156 del presente capo formula le proprie raccomandazioni di conseguenza.

Accordo-art. 150

Art. 150. Equivalenza Tramite il sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie, istituito a norma dell'articolo 156, le parti possono elaborare disposizioni in materia di equivalenza e formulano raccomandazioni conformemente alle procedure previste nelle disposizioni istituzionali del presente accordo.

Accordo-art. 151

Art. 151. Trasparenza e scambio di informazioni Le parti: a) perseguono la trasparenza per quanto riguarda le misure sanitarie e fitosanitarie applicabili al commercio; b) migliorano la comprensione reciproca delle rispettive misure sanitarie e fitosanitarie e la loro applicazione; c) si scambiano informazioni su questioni relative all'elaborazione e all'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie che incidono o possono incidere sugli scambi tra le parti con l'obiettivo di ridurre al minimo i loro effetti negativi sul commercio; e d) comunicano, su richiesta di una parte, i requisiti che si applicano all'importazione di determinati prodotti.

Accordo-art. 152

Art. 152. Notifiche e consultazioni 1. Ciascuna parte notifica per iscritto all'altra parte, entro tre giorni lavorativi, qualsiasi rischio grave o rilevante per la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante, comprese le emergenze alimentari. 2. Le notifiche sono effettuate ai punti di contatto di cui all'allegato IX (Punti di contatto e siti web). Per notifica scritta si intende una notifica inviata per posta, fax o e-mail. 3. Se una parte nutre gravi preoccupazioni circa un rischio per la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante riguardante prodotti oggetto di scambi commerciali, ove richieste, si tengono quanto prima consultazioni in merito alla situazione. In tali condizioni ciascuna parte si adopera per fornire tutte le informazioni necessarie a evitare perturbazioni degli scambi. 4. Le consultazioni di cui al paragrafo 3 possono essere condotte tramite e-mail, videoconferenza, audioconferenza o tramite qualsiasi altro strumento concordato tra le parti. La parte che chiede le consultazioni cura la redazione dei relativi verbali che sono formalmente approvati dalle parti.

Accordo-art. 153

Art. 153. Misure di emergenza 1. In caso di grave rischio per la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante, la parte importatrice puo', senza preventiva notifica, prendere le misure necessarie alla protezione della vita o della salute dell'uomo, degli animali o delle piante. Per quanto riguarda le partite in transito tra le parti, la parte importatrice cerca la soluzione piu' adatta e proporzionata onde evitare inutili perturbazioni degli scambi. 2. La parte che adotta la misura informa l'altra parte non appena possibile e comunque entro un giorno lavorativo dall'adozione della misura. Le parti possono chiedere informazioni sulla situazione sanitaria e fitosanitaria e sulle misure adottate e rispondono non appena le informazioni richieste sono disponibili. 3. Su richiesta di una delle parti e conformemente all'articolo 152 del presente capo, le parti si consultano sulla situazione entro quindici giorni lavorativi dalla notifica. Le consultazioni si tengono in modo da evitare inutili perturbazioni degli scambi. Le parti possono esaminare le alternative che facilitino l'attuazione o la sostituzione delle misure.

Accordo-art. 154

Art. 154. Cooperazione e assistenza tecnica 1. Le misure di cooperazione e assistenza tecnica necessarie per dare attuazione al presente capo sono contenute nell'articolo 62 del titolo VI (Sviluppo economico e commerciale) della parte III del presente accordo. 2. Tramite il sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie, istituito dall'articolo 156 del presente capo, le parti predispongono un programma di lavoro che individua tra la l'altro la cooperazione e l'assistenza tecnica necessarie per sviluppare e/o rafforzare le capacita' delle parti su temi di comune interesse riguardanti la salute dell'uomo, degli animali o delle piante e la sicurezza alimentare.

Accordo-art. 155

Art. 155. Trattamento speciale e differenziato Ciascuna Repubblica della parte AC puo' consultare direttamente la parte UE ogniqualvolta individui, in rapporto a una proposta di misura della parte UE, un problema specifico che potrebbe incidere sui loro scambi. Per tali consultazioni possono essere utilizzate orientativamente le decisioni del comitato SPS dell'OMC, come il documento G/SPS/33 e relative modificazioni.

Accordo-art. 156

Art. 156. Sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie 1. Le parti istituiscono un sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie conformemente all'articolo 348 e secondo quanto enunciato nell'allegato XXI (Sottocomitati). 2. Il sottocomitato si puo' occupare di tutte le questioni connesse ai diritti e agli obblighi di cui al presente capo. Esso ha i seguenti compiti e le seguenti responsabilita': a) raccomanda la definizione delle procedure o delle modalita' necessarie per dare attuazione al presente capo; b) monitora i progressi compiuti nell'attuazione del presente capo; c) costituisce una sede in cui discutere i problemi inerenti all'applicazione di determinate misure sanitarie o fitosanitarie per giungere ad alternative accettabili per entrambe le parti. A tale scopo il sottocomitato e' convocato d'urgenza, su richiesta di una parte, per procedere alle consultazioni; d) procede, se necessario, alle consultazioni previste dall'articolo 155 del presente capo in merito al trattamento speciale e differenziato; e) procede, se necessario, alle consultazioni previste dall'articolo 157 del presente capo in merito alla risoluzione delle controversie derivanti dal presente capo; f) promuove la cooperazione tra le parti in materia di benessere degli animali; g) si occupa di qualsiasi altra questione, secondo le indicazioni del comitato di associazione. 3. Nel corso della prima riunione il sottocomitato delibera il regolamento interno da sottoporre all'approvazione del comitato di associazione.

Accordo-art. 157

Art. 157. Risoluzione delle controversie 1. Una parte, se ritiene che una misura dell'altra parte sia o possa essere contraria agli obblighi che discendono dal presente capo, puo' chiedere consultazioni tecniche a livello del sottocomitato istituito dall'articolo 156. Le autorita' competenti di cui all'allegato VI (Autorita' competenti) agevolano queste consultazioni. 2. Quando una controversia e' oggetto delle consultazioni a livello di sottocomitato secondo quanto contemplato al paragrafo 1, tali consultazioni sostituiscono quelle previste dall'articolo 310 del titolo X (Risoluzione delle controversie) della parte IV del presente accordo, salvo quanto diversamente convenuto dalle parti della controversia. Le consultazioni a livello del sottocomitato si ritengono concluse entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta, tranne qualora le parti impegnate nelle consultazioni non decidano di proseguirle. Tali consultazioni possono essere condotte tramite conferenza telefonica, videoconferenza o qualsiasi altro strumento concordato tra le parti.

Accordo-art. 158

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