LEGGE 11 luglio 2016, n. 139

Type Legge
Publication 2016-07-11
Ultimo aggiornamento 2016-07-23
State In force
Source Normattiva
articles 367
Reform history JSON API

Art. 44. Salute pubblica 1. Le parti convengono di cooperare per sviluppare sistemi sanitari efficienti, risorse umane competenti e numericamente sufficienti nella sanita', meccanismi di finanziamento equi e regimi di protezione sociale. 2. Le riforme settoriali sono oggetto di un'attenzione particolare, e la stessa attenzione e' rivolta a garantire un accesso equo a servizi sanitari di qualita' e la sicurezza alimentare e nutrizionale soprattutto per quanto riguarda i gruppi vulnerabili, quali le persone con disabilita', gli anziani, le donne, i bambini e i popoli indigeni. 3. Le parti intendono inoltre cooperare per promuovere la prevenzione e l'assistenza sanitaria primaria mediante approcci integrati e azioni che coinvolgano altri settori di intervento, in particolare con le seguenti finalita': contrastare l'HIV/AIDS, la malaria, la tubercolosi, la dengue, la malattia di Chagas, altre malattie trasmissibili e non trasmissibili considerate prioritarie, come pure le malattie croniche, ridurre la mortalita' infantile, migliorare la salute materna e affrontare questioni prioritarie quali la salute sessuale e riproduttiva, la cura e la prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse e l'assistenza e la prevenzione delle gravidanze indesiderate, purche' questi obiettivi non siano in contrasto con i quadri giuridici nazionali. Le parti cooperano inoltre in settori quali l'istruzione, la potabilizzazione delle acque e le questioni sanitarie. 4. La cooperazione puo' inoltre favorire l'elaborazione, l'attuazione e la promozione del diritto sanitario internazionale, tra cui i regolamenti sanitari internazionali e la convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanita' per la lotta al tabagismo. 5. Le parti si impegnano a favore della costituzione di associazioni che vadano oltre i sistemi sanitari pubblici e realizzino con la societa' civile e altri soggetti partenariati strategici le cui priorita' siano la prevenzione delle malattie e la promozione della salute.

Accordo-art. 45

Art. 45. Popoli indigeni e altri gruppi etnici 1. Le parti, nel rispettare e promuovere i loro obblighi nazionali, regionali e internazionali, convengono che le attivita' di cooperazione mirano a potenziare la tutela e la promozione dei diritti e delle liberta' fondamentali dei popoli indigeni, quali sanciti dalla dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni. Le attivita' di cooperazione sono intese, altresi', a valorizzare e promuovere i diritti umani e le liberta' fondamentali delle persone appartenenti a minoranze e gruppi etnici. 2. Un'attenzione particolare va rivolta alla riduzione della poverta' e alla lotta alle diseguaglianze, all'esclusione e alla discriminazione. Lo sviluppo delle attivita' di cooperazione deve essere ispirato, conformemente agli obblighi nazionali e internazionali delle parti, ai documenti e agli strumenti internazionali pertinenti che trattano dei diritti dei popoli indigeni, quali la [risoluzione 59/174](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir::risoluzione:1959;174) delle Nazioni Unite per il secondo decennio dei popoli indigeni del mondo e la convenzione 169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro relativa alle popolazioni indigene e tribali nei paesi indipendenti, se e in quanto ratificata. 3. Le parti convengono inoltre che le attivita' di cooperazione tengano sistematicamente conto dell'identita' sociale, economica e culturale di questi popoli e garantiscano, se del caso, la loro partecipazione efficace a tali attivita' soprattutto negli ambiti che rivestono per essi il maggior interesse, quali in particolare la gestione e l'uso sostenibili delle terre e delle risorse naturali, l'ambiente, l'istruzione, la sanita', il patrimonio e l'identita' culturale. 4. La cooperazione contribuisce a promuovere lo sviluppo dei popoli indigeni. Contribuisce inoltre a promuovere lo sviluppo delle persone appartenenti a organizzazioni delle minoranze e dei gruppi etnici. Tale cooperazione rafforza altresi' le loro capacita' negoziali, amministrative e di gestione.

Accordo-art. 46

Art. 46. Gruppi vulnerabili 1. Le parti convengono che nella cooperazione a favore dei gruppi vulnerabili la priorita' e' accordata alle misure, quali tra l'altro le politiche e i progetti innovativi, che coinvolgono tali gruppi. L'obiettivo dovrebbe essere la promozione dello sviluppo umano, la riduzione della poverta' e la lotta contro l'esclusione sociale. 2. La cooperazione riguarda la tutela dei diritti umani e le pari opportunita' per i gruppi vulnerabili, la creazione di opportunita' economiche per i piu' poveri, specifiche politiche sociali intese a sviluppare le capacita' umane attraverso l'istruzione e la formazione, l'accesso a servizi sociali di base, le reti di sicurezza sociale e la giustizia. L'attenzione si concentra, in particolare e tra l'altro, sulle persone con disabilita' e sulle loro famiglie, sui minori, sulle donne e sugli anziani.

Accordo-art. 47

Art. 47. Genere 1. Le parti convengono che la cooperazione contribuisce a rafforzare le politiche, i programmi e i meccanismi volti a garantire, migliorare ed estendere la partecipazione paritaria e le pari opportunita' tra uomini e donne in tutti i settori della vita politica, economica, sociale e culturale, con l'obiettivo di dare efficace attuazione alla convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna. Se del caso, sono previste azioni positive a favore delle donne. 2. La cooperazione promuove l'integrazione della prospettiva di genere in tutti gli ambiti pertinenti della cooperazione, quali tra l'altro le politiche pubbliche, le strategie e le azioni di sviluppo e gli indicatori destinati a misurare il loro impatto. 3. La cooperazione contribuisce inoltre a facilitare la parita' di accesso di uomini e donne a tutti i servizi e a tutte le risorse che consentono loro di esercitare appieno i loro diritti fondamentali, ad esempio nei seguenti ambiti: istruzione, salute, formazione professionale, opportunita' di lavoro, processi di adozione di decisioni politiche, strutture di governance e imprese private. 4. Un'attenzione particolare e' accordata ai programmi che si occupano della violenza contro le donne, soprattutto in termini di prevenzione.

Accordo-art. 48

Art. 48. Gioventu' 1. La cooperazione tra le parti sostiene tutte le politiche settoriali che si occupano dei giovani, con l'obiettivo di evitare il perpetuarsi della poverta' e della marginalita'. Sostiene, tra l'altro, le politiche per la famiglia e l'istruzione, l'offerta di opportunita' di lavoro per i giovani soprattutto delle zone povere, nonche' la promozione di programmi sociali e nel settore della giustizia per prevenire la delinquenza minorile e consentire il reinserimento economico e sociale. 2. Le parti decidono di promuovere la partecipazione attiva dei giovani alla societa', anche in termini di partecipazione alla formulazione delle politiche che incidono sulla loro vita.

Accordo-art. 49

Art. 49. Migrazioni 1. La cooperazione, basata su una valutazione delle esigenze specifiche condotta dalle parti in reciproca consultazione, trova attuazione nel rispetto della vigente legislazione nazionale e dell'Unione europea in materia. Essa verte, in particolare, sui seguenti aspetti: a) le cause di fondo delle migrazioni; b) l'elaborazione e l'attuazione di norme e prassi nazionali in materia di protezione internazionale, onde conformarsi alle disposizioni della convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati, del protocollo del 1967 e di altri strumenti internazionali pertinenti e garantire il rispetto del principio di non respingimento; c) le norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse, l'equita' di trattamento e l'integrazione nella societa' degli stranieri legalmente residenti, l'istruzione e la formazione dei migranti legali, le misure contro il razzismo e la xenofobia e tutte le disposizioni applicabili in materia di diritti umani dei migranti; d) l'introduzione di una politica efficace che agevoli il trasferimento delle rimesse; e) la migrazione temporanea e circolare, compresa la prevenzione della fuga dei cervelli; f) l'elaborazione di un'efficace politica complessiva in materia di immigrazione, traffico e tratta di esseri umani, comprese le modalita' di lotta contro le reti e le organizzazioni criminali di passatori e trafficanti e le modalita' di protezione e sostegno delle vittime di tali traffici, e di ogni altra forma di migrazione non conforme al quadro giuridico del paese di destinazione; g) il rimpatrio, in condizioni umane, dignitose e di sicurezza e nel pieno rispetto dei diritti umani, delle persone che non sono in possesso di un regolare titolo di soggiorno e la loro riammissione, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 2; h) lo scambio delle migliori pratiche in tema di integrazione relativamente alle migrazioni tra l'Unione europea e le Repubbliche della parte AC; i) le misure di sostegno volte al reinserimento sostenibile delle persone rimpatriate. 2. Le parti, nel quadro della cooperazione volta a prevenire e contrastare l'immigrazione non conforme al quadro giuridico del paese di destinazione, convengono inoltre di riammettere i loro cittadini il cui soggiorno nei territori dell'altra parte sia in contrasto con i rispettivi quadri giuridici. A tal fine: a) ciascuna Repubblica della parte AC riammette, su richiesta e senza ulteriori formalita', i suoi cittadini il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea sia in contrasto con il quadro giuridico di tale Stato membro, fornisce loro gli opportuni documenti di identita' e mette a loro disposizione le strutture amministrative necessarie a tale scopo; b) ciascuno Stato membro dell'Unione europea riammette, su richiesta e senza ulteriori formalita', i suoi cittadini il cui soggiorno nel territorio di una Repubblica della parte AC sia in contrasto con il quadro giuridico di tale Repubblica della parte AC, fornisce loro gli opportuni documenti di identita' e mette a loro disposizione le strutture amministrative necessarie a tale scopo. 3. Qualora la persona da riammettere non possegga alcun documento o altre prove della sua cittadinanza, le autorita' diplomatiche e/o consolari competenti dello Stato membro interessato dell'Unione europea o della Repubblica interessata della parte AC prendono, su richiesta della Repubblica della parte AC o dello Stato membro dell'Unione europea interessati, le disposizioni necessarie per interrogare la persona da riammettere al fine di accertarne la cittadinanza. 4. Le parti convengono di concludere, su richiesta e non appena possibile, un accordo che disciplini gli obblighi specifici degli Stati membri dell'Unione europea e delle Repubbliche della parte AC in materia di riammissione. Tale accordo disciplina anche la riammissione dei cittadini di altri paesi e degli apolidi.

Accordo-art. 50

Art. 50. Cooperazione in materia di ambiente 1. Le parti convengono di cooperare per proteggere e migliorare la qualita' dell'ambiente a livello locale, regionale e globale, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile, quale enunciato nella dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992. 2. Le parti, tenendo conto del principio delle responsabilita' comuni ma differenziate, delle priorita' e delle strategie nazionali di sviluppo, prestano particolare attenzione al rapporto tra poverta' e ambiente e all'impatto dell'attivita' economica sull'ambiente, compresi i potenziali effetti del presente accordo. 3. La cooperazione riguarda in particolare: a) la protezione e la gestione sostenibile delle risorse naturali e degli ecosistemi, comprese le foreste e le risorse ittiche; b) la lotta all'inquinamento delle acque marine e delle acque dolci, dell'atmosfera e del suolo, anche attraverso una sana gestione dei rifiuti, delle acque reflue, delle sostanze chimiche e di altre sostanze e materiali pericolosi; c) le questioni globali come i cambiamenti climatici, la riduzione dello strato di ozono, la desertificazione, la deforestazione, la conservazione della diversita' biologica e la biosicurezza; d) l'impegno, in questo contesto, ad agevolare iniziative congiunte riguardanti la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai suoi effetti negativi, anche attraverso il rafforzamento dei meccanismi di mercato per il carbonio. 4. La cooperazione puo' comportare misure quali: a) la promozione del dialogo politico, dello scambio delle migliori pratiche ambientali e delle esperienze, nonche' lo sviluppo di capacita' anche a livello di rafforzamento istituzionale; b) il trasferimento e l'impiego di know-how e tecnologie sostenibili, compresa l'introduzione di incentivi e meccanismi a favore dell'innovazione e della tutela dell'ambiente; c) l'integrazione delle considerazioni ambientali in altre politiche, tra cui quella della gestione del territorio; d) la promozione di modelli sostenibili di produzione e consumo, anche attraverso l'uso sostenibile degli ecosistemi, dei beni e dei servizi; e) la promozione della consapevolezza e dell'educazione ambientale, come pure di una maggiore partecipazione della societa' civile, soprattutto delle comunita' locali, alle iniziative di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile; f) la sollecitazione e la promozione della cooperazione regionale nell'ambito della tutela ambientale; g) l'assistenza all'attuazione e all'applicazione degli accordi multilaterali sull'ambiente cui le parti aderiscono; h) il rafforzamento della gestione ambientale e dei sistemi di monitoraggio e controllo.

Accordo-art. 51

Art. 51. Gestione delle calamita' naturali 1. Le parti convengono che la finalita' della cooperazione in questo settore e' ridurre la vulnerabilita' della regione dell'America centrale alle calamita' naturali: cio' attraverso il sostegno agli sforzi nazionali e al quadro regionale per ridurre la vulnerabilita' alle calamita' naturali e affrontarle, il rafforzamento della ricerca regionale, la diffusione delle migliori pratiche e l'esperienza acquisita in materia di riduzione del rischio di calamita', preparazione alle catastrofi, pianificazione, monitoraggio, prevenzione, mitigazione, risposta e ripristino. La cooperazione sostiene anche gli sforzi di armonizzazione del quadro giuridico in base alle norme internazionali e il miglioramento del coordinamento istituzionale e del sostegno pubblico. 2. Le parti incoraggiano le strategie che riducono la vulnerabilita' sociale e ambientale e rafforzano le capacita' delle comunita' e istituzioni locali per quanto attiene alla riduzione del rischio di calamita'. 3. Le parti riservano un'attenzione particolare a rafforzare l'elemento di riduzione del rischio di calamita' in tutte le loro politiche, anche a livello di gestione del territorio e di attivita' di ripristino e ricostruzione.

Accordo-art. 52

Art. 52. Cooperazione e assistenza tecnica nell'ambito della politica della concorrenza Tenendo conto della dimensione regionale, l'assistenza tecnica si concentra, tra l'altro, sullo sviluppo di capacita' istituzionali e sulla formazione delle risorse umane delle autorita' garanti della concorrenza cosi' da sostenerle nel rafforzamento e nell'applicazione efficace del diritto della concorrenza nel settore dell'antitrust e delle concentrazioni, anche in termini di promozione della concorrenza.

Accordo-art. 53

Art. 53. Cooperazione e reciproca assistenza in materia doganale 1. Le parti promuovono e agevolano la cooperazione tra i rispettivi servizi doganali per garantire il conseguimento degli obiettivi al capo 3 (Dogane e facilitazione degli scambi) del titolo II della parte IV del presente accordo, in particolare al fine di garantire la semplificazione delle procedure doganali e facilitare il commercio legittimo pur mantenendo le capacita' di controllo. 2. La cooperazione prevede, tra l'altro: a) lo scambio di informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: <il x="8">i) la semplificazione e l'ammodernamento delle procedure doganali; <il x="8">ii) l'agevolazione delle operazioni di transito; <il x="8">iii) l'esecuzione dei diritti di proprieta' intellettuale da parte delle autorita' doganali; <il x="8">iv) i rapporti con la comunita' imprenditoriale; <il x="8">v) la libera circolazione delle merci e l'integrazione regionale; b) l'elaborazione di iniziative congiunte in settori concordati; c) la promozione del coordinamento tra tutte le autorita' di frontiera competenti, a livello sia interno che transfrontaliero. 3. Le parti si forniscono reciproca assistenza amministrativa in materia doganale, conformemente alle disposizioni dell'allegato III della parte IV del presente accordo.

Accordo-art. 54

Art. 54. Cooperazione e assistenza tecnica in materia di dogane e facilitazione degli scambi Le parti riconoscono l'importanza dell'assistenza tecnica in materia di dogane e di facilitazione degli scambi per dare attuazione alle misure di cui al capo 3 (Dogane e facilitazione degli scambi) del titolo II della parte IV del presente accordo. Le parti decidono di cooperare per quanto riguarda, tra l'altro, i seguenti settori: a) il potenziamento della cooperazione istituzionale per rafforzare il processo di integrazione regionale; b) l'apporto di competenze e lo sviluppo di capacita' a beneficio delle autorita' competenti su temi doganali (quali tra l'altro la certificazione e la verifica dell'origine) e su questioni tecniche per l'applicazione delle procedure doganali regionali; c) l'applicazione di meccanismi e tecniche doganali moderne, tra cui la valutazione del rischio, decisioni anticipate (advance rulings) vincolanti, procedure semplificate di vincolo e di svincolo delle merci, controlli doganali e metodi di verifica contabile delle societa'; d) l'introduzione di procedure e pratiche che si ispirino, per quanto possibile, agli strumenti e alle norme internazionali applicabili in materia di dogane e di commercio, tra cui la disciplina dell'OMC e gli strumenti e le norme dell'Organizzazione mondiale delle dogane ("OMD"), compresi tra l'altro la convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali, come modificata (convenzione riveduta di Kyoto) e il Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale) approvato dall'OMD; e) i sistemi informativi e l'automazione delle procedure doganali e di altre procedure commerciali.

Accordo-art. 55

Art. 55. Cooperazione e assistenza tecnica in materia di proprieta' intellettuale e di trasferimento di tecnologie 1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione e dell'assistenza tecnica in materia di proprieta' intellettuale e decidono di cooperare tra l'altro per: a) migliorare la cooperazione istituzionale (ad esempio tra gli uffici per la proprieta' intellettuale delle Repubbliche della parte AC), cosi' da facilitare lo scambio di informazioni sui quadri giuridici relativi ai diritti di proprieta' intellettuale e su altre norme pertinenti di protezione e rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale; b) promuovere e agevolare lo sviluppo di contatti e la cooperazione nell'ambito della proprieta' intellettuale, compresa la promozione e la diffusione di informazioni all'interno delle seguenti categorie e tra l'una e l'altra: operatori economici, societa' civile, consumatori e istituti di insegnamento; c) contribuire allo sviluppo di capacita' e alla formazione (ad esempio per quanto riguarda i giudici, i pubblici ministeri, i funzionari doganali e di polizia) sul tema del rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale; d) cooperare allo sviluppo e al potenziamento dei sistemi informatici degli uffici per la proprieta' intellettuale delle Repubbliche della parte AC; e) cooperare allo scambio di informazioni e apportare competenze e assistenza tecnica per quanto attiene all'integrazione regionale nel campo dei diritti di proprieta' intellettuale. 2. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione in materia doganale e si impegnano quindi a promuovere e agevolare la cooperazione volta all'applicazione di misure alla frontiera in materia di diritti di proprieta' intellettuale, aumentando nettamente lo scambio di informazioni e il coordinamento tra le amministrazioni doganali competenti. La cooperazione mira a rafforzare e modernizzare le prestazioni delle amministrazioni doganali delle Repubbliche della parte AC. 3. Le parti riconoscono inoltre l'importanza dell'assistenza tecnica e della cooperazione in materia di trasferimento di tecnologie per un rafforzamento della proprieta' intellettuale e convengono di cooperare tra l'altro in relazione alle seguenti attivita': a) le parti promuovono il trasferimento di tecnologie attraverso programmi di scambio universitari, professionali e/o per imprenditori finalizzati al trasferimento di conoscenze dalla parte UE alle Repubbliche della parte AC; b) le parti riconoscono l'importanza di dar vita a meccanismi che rafforzino e promuovano gli investimenti esteri diretti (IED) nelle Repubbliche della parte AC, soprattutto nei settori innovativi e ad alta tecnologia. La parte UE si adopera per offrire alle istituzioni e alle imprese situate sul suo territorio incentivi volti a promuovere e favorire il trasferimento di tecnologie verso istituzioni e imprese delle Repubbliche della parte AC, in modo tale da consentire a questi paesi di realizzare una piattaforma tecnologica efficiente; c) allo stesso modo la parte UE facilita e promuove programmi finalizzati all'avvio di attivita' di ricerca e sviluppo nell'America centrale per rispondere alle esigenze della regione, quali tra l'altro l'accesso ai medicinali, le infrastrutture e lo sviluppo tecnologico necessari al progresso della popolazione.

Accordo-art. 56

Art. 56. Cooperazione in materia di stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico 1. Le parti riconoscono l'importanza dell'assistenza tecnica e della cooperazione per facilitare l'attuazione degli impegni e massimizzare le opportunita' di cui al titolo III (Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico) della parte IV e conseguire gli obiettivi del presente accordo. 2. La cooperazione comprende il sostegno all'assistenza tecnica, alla formazione e allo sviluppo di capacita', per quanto riguarda tra l'altro: a) il miglioramento della capacita' dei prestatori di servizi delle Repubbliche della parte AC di raccogliere informazioni sulle disposizioni regolamentari e sulle norme della parte UE applicate a livello dell'Unione europea e a livello nazionale e subnazionale e di conformarsi a tali disposizioni e norme; b) il miglioramento della capacita' di esportazione dei prestatori di servizi delle Repubbliche della parte AC, con particolare riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese; c) la facilitazione dell'interazione e del dialogo tra i prestatori di servizi della parte UE e delle Repubbliche della parte AC; d) la risposta ai bisogni di qualifiche e norme nei settori oggetto di impegni a norma del presente accordo; e) la promozione dello scambio di informazioni e di esperienze e, se del caso, la fornitura di assistenza tecnica relativa all'elaborazione e all'attuazione di regolamenti a livello nazionale o regionale; f) l'istituzione di meccanismi per promuovere gli investimenti tra la parte UE e le Repubbliche della parte AC e migliorare le capacita' delle agenzie di promozione degli investimenti nelle Repubbliche della parte AC.

Accordo-art. 57

Art. 57 Cooperazione e assistenza tecnica in materia di ostacoli tecnici agli scambi Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione e dell'assistenza tecnica in materia di ostacoli tecnici agli scambi e convengono di cooperare tra l'altro per: a) apportare competenze, contribuire alla creazione di capacita', anche attraverso lo sviluppo e il rafforzamento delle infrastrutture necessarie, e offrire formazione e assistenza tecnica nei seguenti ambiti: regolamenti tecnici, normazione, valutazione della conformita', accreditamento e metrologia. In questo ambito possono rientrare le attivita' volte ad agevolare la comprensione e il rispetto, soprattutto da parte delle piccole e medie imprese, delle prescrizioni dell'Unione europea; b) sostenere all'interno dell'America centrale l'armonizzazione della legislazione e delle procedure in materia di ostacoli tecnici agli scambi e agevolare la circolazione delle merci all'interno della regione; c) promuovere la partecipazione attiva dei rappresentanti delle Repubbliche della parte AC ai lavori delle organizzazioni internazionali competenti, ai fini di un maggiore utilizzo delle norme internazionali; d) scambiare le informazioni, le esperienze e le buone pratiche per agevolare l'attuazione del capo 4 (Ostacoli tecnici agli scambi) del titolo II della parte IV del presente accordo. In questo ambito possono rientrare i programmi di facilitazione degli scambi commerciali nei settori di comune interesse di cui al capo 4.

Accordo-art. 58

Art. 58. Cooperazione e assistenza tecnica in materia di appalti pubblici Le parti riconoscono l'importanza dell'assistenza tecnica e della cooperazione in materia di appalti pubblici e convengono di cooperare per: a) promuovere la cooperazione istituzionale e agevolare lo scambio di informazioni sui quadri giuridici relativi agli appalti pubblici in vista del possibile varo di un meccanismo di dialogo, previo accordo delle parti interessate; b) fornire, su richiesta di una delle parti, servizi di sviluppo di capacita' e formazione, compresa la formazione destinata al settore privato su modalita' innovative di aggiudicazione concorrenziale degli appalti pubblici; c) sostenere nelle Repubbliche della parte AC le attivita' di informazione e sensibilizzazione pubblica dirette al settore pubblico, al settore privato e alla societa' civile e aventi per oggetto le disposizioni del titolo V (Appalti pubblici) della parte IV del presente accordo, per quanto attiene ai sistemi degli appalti pubblici dell'Unione europea e alle opportunita' che i fornitori dell'America centrale potrebbero avere nell'Unione europea; d) favorire lo sviluppo, l'istituzione e il funzionamento di un unico punto di accesso alle informazioni sugli appalti pubblici per l'intera regione dell'America centrale. Quest'unico punto di accesso funziona secondo quanto stabilito dall'articolo 212, paragrafo 1, lettera d), dall'articolo 213, dall'articolo 215, paragrafo 4 e dall'articolo 223, paragrafo 2, del titolo V (Appalti pubblici) della parte IV del presente accordo; e) migliorare le capacita' tecnologiche dei soggetti pubblici appaltanti, siano essi soggetti a livello centrale, soggetti di livello inferiore a quello centrale o soggetti di altra natura.

Accordo-art. 59

Art. 59. Cooperazione e assistenza tecnica in materia di pesca e acquacoltura 1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione economica, tecnica e scientifica per lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura. Tale cooperazione dovrebbe, in particolare, perseguire le seguenti finalita': a) promuovere lo sfruttamento e la gestione sostenibili della pesca; b) promuovere le migliori pratiche nella gestione della pesca; c) promuovere la raccolta dei dati cosi' da tener conto delle migliori informazioni scientifiche disponibili ai fini della valutazione delle risorse e della loro gestione; d) rafforzare il sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza (MCS); e) contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IUU). 2. La cooperazione puo' comportare tra l'altro: a) l'apporto di competenze tecniche, il sostegno e lo sviluppo di capacita' per una gestione sostenibile delle risorse della pesca, compreso lo sviluppo di sistemi di pesca alternativi; b) lo scambio di informazioni ed esperienze e lo sviluppo di capacita' per uno sviluppo socioeconomico sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura. Un'attenzione particolare e' accordata allo sviluppo responsabile della pesca e dell'acquacoltura artigianale e su piccola scala e alla diversificazione dei prodotti e delle attivita', anche in ambiti quali l'industria di trasformazione; c) il sostegno alla cooperazione istituzionale e l'agevolazione dello scambio di informazioni sui quadri giuridici in materia di pesca e acquacoltura, compresi gli eventuali strumenti internazionali pertinenti; d) il rafforzamento della cooperazione con le organizzazioni internazionali e con le organizzazioni nazionali e regionali di gestione della pesca fornendo assistenza tecnica, ad esempio con seminari e studi, in modo che sia meglio compreso il valore aggiunto che gli strumenti giuridici internazionali apportano al conseguimento di una corretta gestione delle risorse marine.

Accordo-art. 60

Art. 60. Cooperazione e assistenza tecnica in materia di prodotti artigianali Le parti riconoscono l'importanza di programmi di cooperazione che promuovano azioni in grado di contribuire a far si' che i prodotti artigianali fabbricati nelle Repubbliche della parte AC traggano beneficio dal presente accordo. La cooperazione puo', piu' specificatamente, concentrarsi sui seguenti aspetti: a) lo sviluppo di capacita' in modo da facilitare le opportunita' di accesso al mercato per i prodotti artigianali dell'America centrale; b) lo sviluppo, a livello degli organismi dell'America centrale competenti in materia di promozione delle esportazioni, delle capacita' necessarie alla fabbricazione e all'esportazione di prodotti artigianali, sostenendo soprattutto le micro, piccole e medie imprese ("MPMI") delle aree urbane e rurali, anche per quanto riguarda le procedure doganali e le prescrizioni tecniche vigenti sul mercato dell'Unione europea; c) la promozione della conservazione di questi prodotti culturali; d) il sostegno allo sviluppo delle infrastrutture necessarie a supportare le MPMI impegnate nella fabbricazione di prodotti artigianali; e) lo sviluppo di capacita' attraverso programmi di formazione, al fine di migliorare i risultati economici dei produttori di prodotti artigianali.

Accordo-art. 61

Art. 61. Cooperazione e assistenza tecnica in materia di prodotti biologici Le parti riconoscono che i programmi di cooperazione sono importanti per rafforzare i benefici che i prodotti biologici delle Repubbliche della parte AC possono trarre dal presente accordo. La cooperazione puo', tra l'altro e piu' specificatamente, concentrarsi sui seguenti aspetti: a) lo sviluppo di capacita' in modo da facilitare le opportunita' di accesso al mercato per i prodotti biologici dell'America centrale; b) lo sviluppo, a livello degli organismi dell'America centrale competenti in materia di promozione delle esportazioni, delle capacita' necessarie alla produzione e all'esportazione di prodotti biologici, sostenendo soprattutto le MPMI delle aree urbane e rurali, anche per quanto riguarda le procedure doganali, i regolamenti tecnici e le norme di qualita' applicati sul mercato dell'Unione europea; c) il sostegno allo sviluppo delle infrastrutture necessarie a supportare le MPMI impegnate nella produzione di prodotti biologici; d) lo sviluppo di capacita' attraverso programmi di formazione, al fine di migliorare i risultati economici dei produttori di prodotti biologici; e) la cooperazione ai fini dello sviluppo di reti di distribuzione sul mercato dell'Unione europea.

Accordo-art. 62

Art. 62. Cooperazione e assistenza tecnica in materia di sicurezza alimentare, questioni sanitarie e fitosanitarie e questioni inerenti al benessere degli animali 1. La cooperazione in questo ambito e' finalizzata a rafforzare le capacita' delle parti per quanto riguarda le questioni sanitarie e fitosanitarie e le questioni inerenti al benessere degli animali, cosi' da migliorare l'accesso al mercato dell'altra parte salvaguardando al tempo stesso il livello di protezione dell'uomo, degli animali e delle piante e il benessere degli animali. 2. Essa puo' riguardare, tra l'altro: a) il sostegno all'armonizzazione della legislazione e delle procedure sanitarie e fitosanitarie nell'America centrale e la facilitazione della circolazione delle merci all'interno della regione; b) l'apporto di competenze riguardanti la capacita' tecnica e legislativa di elaborare e applicare disposizioni legislative, nonche' di sviluppare sistemi di controllo sanitario e fitosanitario (comprendenti programmi di eradicazione, sistemi di sicurezza alimentare e la notifica di allarmi) e riguardanti il benessere degli animali; c) il sostegno allo sviluppo e al rafforzamento delle capacita' istituzionali e amministrative nell'America centrale, a livello sia regionale sia nazionale, per migliorarne lo status sanitario e fitosanitario; d) lo sviluppo in ciascuna delle Repubbliche della parte AC di capacita' che consentano di soddisfare i requisiti sanitari e fitosanitari in modo da migliorare l'accesso al mercato dell'altra parte, salvaguardando nel contempo il livello di protezione; e) la fornitura di consulenza e assistenza tecnica sul sistema di regolamentazione sanitaria e fitosanitaria dell'Unione europea e sull'attuazione delle norme che il mercato dell'Unione europea impone. 3. Il sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie, di cui al capo 5 (Misure sanitarie e fitosanitarie) del titolo II (Scambi di merci) della parte IV del presente accordo segnala in quali ambiti e' necessario cooperare in modo da definire un programma di lavoro. 4. Il comitato di associazione monitora i progressi della cooperazione istituita a norma del presente articolo e presenta i risultati di quest'attivita' al sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie.

Accordo-art. 63

Art. 63. Cooperazione e assistenza tecnica in materia di commercio e sviluppo sostenibile 1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione e dell'assistenza tecnica in materia di commercio e lavoro, nonche' in materia di commercio e ambiente per il conseguimento degli obiettivi del titolo VIII (Commercio e sviluppo sostenibile) della parte IV del presente accordo. 2. A integrazione delle attivita' di cui ai titoli III (Sviluppo sociale e coesione sociale) e V (Ambiente, calamita' naturali e cambiamenti climatici) della parte III del presente accordo, le parti convengono di cooperare anche attraverso il sostegno a iniziative di assistenza tecnica, formazione e sviluppo di capacita', tra l'altro, nei seguenti settori: a) il sostegno allo sviluppo di incentivi a favore della tutela dell'ambiente e di condizioni di lavoro dignitose, soprattutto attraverso la promozione del commercio legale e sostenibile, ad esempio mediante programmi di commercio equo ed etico, quali quelli che riguardano la responsabilita' sociale delle imprese e i loro obblighi di rendicontazione, e mediante le iniziative collegate in materia di etichettatura e commercializzazione; b) la promozione dei meccanismi di cooperazione commerciale concordati tra le parti per contribuire all'attuazione del regime internazionale vigente e futuro in materia di cambiamenti climatici; c) la promozione del commercio di prodotti ottenuti da risorse naturali gestite in modo sostenibile, anche mediante misure efficaci riguardanti la flora e la fauna selvatica, le risorse della pesca e la certificazione del legname prodotto legalmente e in modo sostenibile. Un'attenzione particolare e' riservata ai meccanismi volontari e flessibili e alle iniziative di commercializzazione intese a promuovere sistemi di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale; d) il rafforzamento dei quadri istituzionali, l'elaborazione e l'attuazione di politiche e programmi riguardanti l'attuazione e l'applicazione degli accordi multilaterali e della legislazione in materia di ambiente, secondo quanto convenuto dalle parti, e l'elaborazione di misure volte a contrastare il commercio illegale con conseguenze sull'ambiente, anche attraverso le attivita' di applicazione della legge e la cooperazione doganale; e) il rafforzamento dei quadri istituzionali, l'elaborazione e l'attuazione di politiche e programmi riguardanti i principi e diritti fondamentali nel lavoro (liberta' di associazione, diritto alla contrattazione collettiva, abolizione del lavoro forzato e minorile, non discriminazione in materia di lavoro), nonche' l'attuazione e il rispetto delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro ("OIL") e del diritto del lavoro, secondo quanto convenuto dalle parti; f) l'agevolazione dello scambio di opinioni sulla messa a punto di metodologie e indicatori per l'analisi della sostenibilita', nonche' il sostegno a iniziative volte a esaminare, monitorare e valutare congiuntamente il contributo della parte IV del presente accordo allo sviluppo sostenibile; g) il rafforzamento delle capacita' istituzionali relative alle tematiche del commercio e dello sviluppo sostenibile e il sostegno all'organizzazione e alla promozione di quadri concordati per un dialogo con la societa' civile su questi temi.

Accordo-art. 64

Art. 64. Cooperazione industriale 1. Le parti convengono che la cooperazione industriale e' intesa a promuovere la modernizzazione e la ristrutturazione dell'industria centroamericana e di suoi singoli settori, come pure la collaborazione industriale tra gli operatori economici con l'obiettivo di rafforzare il settore privato in condizioni che promuovano la tutela dell'ambiente. 2. Le iniziative di cooperazione industriale, che riflettono le priorita' stabilite dalle parti, tengono conto degli aspetti regionali dello sviluppo industriale, promuovendo, se del caso, partenariati transnazionali. Le iniziative intendono, in particolare, creare un quadro idoneo al miglioramento del know-how gestionale e alla promozione della trasparenza per quanto attiene ai mercati e alle condizioni in cui operano le imprese.

Accordo-art. 65

Art. 65. Energia (comprese le energie rinnovabili) 1. Le parti concordano che il loro obiettivo comune e' la promozione della cooperazione nell'ambito dell'energia, in particolare in settori quali le fonti energetiche sostenibili, pulite e rinnovabili, l'efficienza energetica, le tecnologie per il risparmio energetico, l'elettrificazione rurale e l'integrazione regionale dei mercati dell'energia, secondo quanto indicato dalle parti e nel rispetto della legislazione interna. 2. La cooperazione puo' comprendere, tra l'altro, le seguenti attivita': a) l'elaborazione e la programmazione della politica energetica, che comprenda le infrastrutture interconnesse di rilevanza regionale, il miglioramento e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico e il miglioramento dei mercati dell'energia, compresa la facilitazione del transito, della trasmissione e della distribuzione nelle Repubbliche della parte AC; b) la gestione e la formazione nel settore energetico e il trasferimento di tecnologie e know-how, comprese le attivita' in corso sulle norme relative alle emissioni provenienti dalla produzione di energia e all'efficienza energetica; c) la promozione del risparmio energetico, dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e lo studio dell'impatto ambientale della produzione e del consumo di energia, in particolare per quanto attiene agli effetti sulla diversita' biologica, sulle risorse forestali e sul cambiamento della destinazione dei suoli; d) la promozione dell'applicazione di meccanismi di sviluppo pulito a sostegno delle iniziative riguardanti i cambiamenti climatici e la variabilita' climatica.

Accordo-art. 66

Art. 66. Cooperazione nel settore minerario Le parti convengono di cooperare nel settore minerario tenendo conto della loro rispettiva legislazione e delle loro rispettive procedure interne e dei temi dello sviluppo sostenibile, compreso anche quello della tutela e della conservazione dell'ambiente. Esse cooperano mediante iniziative volte a promuovere lo scambio di informazioni, di esperti, di esperienze e lo sviluppo e il trasferimento di tecnologie.

Accordo-art. 67

Art. 67. Turismo equo e sostenibile 1. Le parti riconoscono l'importanza del turismo per ridurre la poverta' mediante lo sviluppo sociale ed economico delle comunita' locali e prendono atto che entrambe le regioni dispongono di grandi potenzialita' economiche per sviluppare imprese in questo settore. 2. A tal fine convengono di promuovere il turismo equo e sostenibile, soprattutto per sostenere: a) l'elaborazione di politiche in grado di massimizzare i vantaggi socioeconomici del turismo; b) la creazione e il consolidamento di prodotti turistici fornendo servizi non finanziari, formazione, assistenza e servizi tecnici; c) l'integrazione di considerazioni ambientali, culturali e sociali, quali la protezione e la promozione del patrimonio culturale e delle risorse naturali, nello sviluppo del settore turistico; d) la partecipazione delle comunita' locali al processo di sviluppo del turismo, in particolare del turismo rurale e di comunita' e dell'ecoturismo; e) le strategie di marketing e di promozione, lo sviluppo di capacita' istituzionali e delle risorse umane, la promozione di norme internazionali; f) la promozione della cooperazione e dell'associazione tra il settore pubblico e il settore privato; g) l'elaborazione di piani di gestione per lo sviluppo del turismo nazionale e regionale; h) la promozione delle tecnologie dell'informazione applicate al turismo.

Accordo-art. 68

Art. 68. Cooperazione nel settore dei trasporti 1. Le parti concordano che la cooperazione nel presente settore mira principalmente a ristrutturare e ammodernare i trasporti e i relativi sistemi di infrastrutture anche a livello dei valichi di frontiera, ad agevolare e migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci, e a fornire un migliore accesso ai mercati dei trasporti urbani, aerei, ferroviari, stradali, marittimi e per via navigabile interna perfezionando la gestione dei trasporti in termini operativi e amministrativi e promuovendo elevati standard operativi. 2. La cooperazione puo' comprendere: a) lo scambio di informazioni sulle politiche delle parti, in particolare per quanto riguarda i trasporti urbani e l'interconnessione e l'interoperabilita' delle reti di trasporto multimodali e altri temi di comune interesse; b) la gestione delle vie navigabili interne, delle strade, delle ferrovie, dei porti e degli aeroporti, compresa un'adeguata cooperazione tra le autorita' competenti; c) progetti per il trasferimento delle tecnologie europee nel sistema globale di navigazione satellitare e centri di trasporto pubblico urbano; d) l'innalzamento degli standard di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento, anche attraverso la cooperazione nelle sedi internazionali competenti al fine di garantire una migliore applicazione delle norme internazionali; e) attivita' che promuovono lo sviluppo del trasporto aereo e marittimo.

Accordo-art. 69

Art. 69. Buon governo nel settore fiscale Le parti, conformemente alle loro rispettive competenze, miglioreranno la cooperazione internazionale nel settore fiscale per agevolare la riscossione del legittimo gettito fiscale ed elaborare misure volte a un'attuazione efficace dei principi comuni di buon governo nel settore fiscale, concordati a livello internazionale e richiamati all'articolo 22 della parte II del presente accordo.

Accordo-art. 70

Art. 70. Micro, piccole e medie imprese Le parti, riconoscendo il contributo che le micro, piccole e medie imprese danno alla coesione sociale attraverso la riduzione della poverta' e la creazione di posti di lavoro, nonche' attraverso la prestazione di servizi non finanziari, di formazione e di assistenza tecnica, convengono di promuovere la competitivita' e l'inserimento nei mercati internazionali delle MPMI rurali e urbane e delle organizzazioni che le rappresentano. Esse convengono di farlo realizzando tra l'altro le seguenti azioni di cooperazione: a) l'assistenza tecnica e altri servizi per lo sviluppo delle imprese; b) il rafforzamento dei quadri istituzionali locali e regionali per la creazione e il funzionamento delle MPMI; c) il sostegno alle MPMI affinche' possano essere presenti sui mercati locali e internazionali di beni e servizi partecipando a fiere, missioni commerciali e altre iniziative promozionali; d) la promozione di processi produttivi; e) la promozione dello scambio di esperienze e delle migliori pratiche; f) lo stimolo agli investimenti congiunti, ai partenariati e alle reti di imprese; g) l'individuazione e la riduzione degli ostacoli riguardanti l'accesso delle MPMI alle fonti di finanziamento e la creazione di nuovi meccanismi di finanziamento; h) la promozione del trasferimento di tecnologie e conoscenze; i) il sostegno all'innovazione, alla ricerca e allo sviluppo; j) il sostegno all'utilizzo di sistemi di gestione della qualita'.

Accordo-art. 71

Art. 71. Cooperazione in materia di microcredito e microfinanza Le parti concordano che, ai fini della riduzione delle disuguaglianze di reddito, i microfinanziamenti, compresi i programmi di microcredito, creano occupazione autonoma e si dimostrano uno strumento efficace in grado di contribuire a sconfiggere la poverta' e di ridurre la vulnerabilita' alle crisi economiche estendendo la partecipazione all'economia. La cooperazione contempla i seguenti ambiti: a) lo scambio di esperienze e competenze relative alle banche etiche, alle banche di comunita' a carattere autogestito e associativo e il rafforzamento di programmi sostenibili di microfinanza, compresi programmi di certificazione, monitoraggio e convalida; b) l'accesso al microcredito facilitando, mediante incentivi e programmi di gestione del rischio, l'accesso ai servizi finanziari offerti dalle banche e dagli istituti finanziari; c) lo scambio di esperienze riguardo alle politiche e agli strumenti legislativi alternativi per la promozione dell'avvio delle attivita' di banca etica e popolare.

Accordo-art. 72

Art. 72. Cooperazione nell'ambito dell'integrazione regionale 1. Le parti convengono che la cooperazione in tale settore rafforza il processo di integrazione regionale nell'America centrale sotto ogni profilo, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo e la realizzazione del mercato comune centroamericano, nella prospettiva di pervenire gradualmente a un'Unione economica. 2. La cooperazione sostiene le attivita' riguardanti il processo di integrazione dell'America centrale, in particolare lo sviluppo e il rafforzamento delle istituzioni comuni cosi' da renderle piu' efficienti, controllabili e trasparenti, come pure lo sviluppo e il rafforzamento dei loro rapporti interistituzionali. 3. La cooperazione rafforza la partecipazione della societa' civile al processo di integrazione, alle condizioni definite dalle parti, e sostiene, tra l'altro, i meccanismi di consultazione e le campagne di sensibilizzazione. 4. La cooperazione promuove l'elaborazione di politiche comuni e l'armonizzazione dei quadri giuridici sempre che disciplinati da strumenti di integrazione dell'America centrale. In questo ambito rientrano politiche economiche, quali quelle commerciale, doganale, agricola, energetica, dei trasporti, delle comunicazioni e della concorrenza, nonche' il coordinamento delle politiche macroeconomiche in settori quali la politica monetaria, la politica fiscale e le finanze pubbliche. La cooperazione puo' ulteriormente promuovere il coordinamento di politiche settoriali in ambiti quali la protezione dei consumatori, l'ambiente, la coesione sociale, la sicurezza, la prevenzione e la reazione ai rischi e alle calamita' naturali. Un'attenzione particolare e' accordata alla dimensione di genere. 5. La cooperazione puo' promuovere gli investimenti per infrastrutture e reti comuni, soprattutto ai confini delle Repubbliche della parte AC.

Accordo-art. 73

Art. 73. Cooperazione regionale Le parti convengono di utilizzare tutti gli strumenti di cooperazione esistenti per promuovere le attivita' dirette a sviluppare una cooperazione attiva tra la parte UE e le Repubbliche della parte AC, senza compromettere la cooperazione tra loro, tra le Repubbliche della parte AC e altri paesi e/o regioni dell'America latina e dei Caraibi in tutti i settori di cooperazione disciplinati dal presente accordo. Le attivita' di cooperazione regionale e bilaterale puntano a essere complementari.

Accordo-art. 74

Art. 74. Cooperazione nell'ambito della cultura e degli audiovisivi 1. Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione culturale per migliorare la comprensione reciproca e favorire scambi culturali equilibrati. Si impegnano altresi' a promuovere la circolazione delle attivita', dei beni e dei servizi culturali, degli artisti e dei professionisti della cultura, comprese altre organizzazioni della societa' civile della parte UE e delle Repubbliche della parte AC, conformemente alla loro rispettiva legislazione. 2. Le parti incoraggiano il dialogo interculturale tra persone, organizzazioni e istituzioni culturali che rappresentano la societa' civile della parte UE e delle Repubbliche della parte AC. 3. Le parti incoraggiano il coordinamento nel quadro dell'UNESCO con l'obiettivo di promuovere la diversita' culturale, anche attraverso consultazioni sulla ratifica ed esecuzione da parte della parte UE e delle Repubbliche della parte AC della convenzione UNESCO sulla protezione e promozione della diversita' delle espressioni culturali. La cooperazione comporta altresi' la promozione della diversita' culturale, intendendo con cio' anche la diversita' culturale dei popoli indigeni e le pratiche culturali di altri gruppi specifici, anche a livello di istruzione nelle lingue autoctone. 4. Le parti concordano di promuovere la cooperazione nei settori audiovisivo e dei media, quali la radio e la stampa, attraverso iniziative congiunte di formazione e attraverso attivita' di sviluppo, produzione e distribuzione di prodotti audiovisivi, anche in ambito educativo e culturale. 5. La cooperazione avviene conformemente alle pertinenti disposizioni nazionali in materia di diritto d'autore e agli accordi internazionali applicabili. 6. La cooperazione in questo settore riguarda, tra l'altro, la salvaguardia e la promozione del patrimonio naturale e culturale (tangibile e intangibile), compresa la prevenzione e la lotta contro il traffico illecito di beni culturali, conformemente agli strumenti internazionali pertinenti. 7. Un protocollo sulla cooperazione culturale, rilevante ai fini del presente titolo, e' allegato al presente accordo.

Accordo-art. 75

Art. 75. Societa' dell'informazione 1. Le parti concordano che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione costituiscono settori chiave in una societa' moderna e sono di vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale e per il passaggio armonioso alla societa' dell'informazione. La cooperazione in questo settore contribuisce a delineare un solido quadro normativo e tecnologico e a favorire lo sviluppo di queste tecnologie; contribuisce altresi' all'elaborazione di politiche tendenti a ridurre il divario digitale e a sviluppare le capacita' umane, a fornire un accesso inclusivo ed equo alle tecnologie dell'informazione e ad ottimizzare l'uso di queste tecnologie per la prestazione di servizi. La cooperazione sostiene anche l'attuazione di queste politiche e contribuisce a migliorare l'interoperabilita' dei servizi di comunicazione elettronica. 2. La cooperazione in questo settore mira a promuovere: a) il dialogo e lo scambio di esperienze su temi politici e normativi connessi alla societa' dell'informazione, quali l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione in ambiti come l'e-government, l'apprendimento elettronico e la sanita' elettronica, nonche' su politiche finalizzate alla riduzione del divario elettronico; b) lo scambio di esperienze e delle migliori pratiche circa lo sviluppo e la realizzazione di applicazioni di e-government; c) il dialogo e lo scambio di esperienze sullo sviluppo del commercio elettronico, sulla firma elettronica e sul telelavoro; d) lo scambio di informazioni sulle norme, sulla valutazione della conformita' e sull'omologazione; e) progetti comuni di ricerca e sviluppo sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; f) lo sviluppo dell'utilizzo dell'Academic Advanced Network (rete accademica avanzata), ovvero la ricerca di soluzioni a lungo termine in grado di garantire l'autosostenibilita' della rete REDClara.

Accordo-art. 76

Art. 76. Cooperazione scientifica e tecnologica 1. La cooperazione in questo ambito mira allo sviluppo di capacita' scientifiche, tecnologiche e di innovazione in rapporto a tutte le attivita' oggetto dei programmi quadro di ricerca (PQ). A tal fine le parti promuovono il dialogo politico a livello regionale, lo scambio di informazioni e la partecipazione dei loro organismi di ricerca e sviluppo tecnologico alle attivita' di cooperazione scientifica e tecnologica di seguito enunciate, conformemente alle loro norme interne: a) iniziative comuni di sensibilizzazione sui programmi per il potenziamento delle capacita' scientifiche e tecnologiche e sui programmi europei di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione; b) iniziative volte a promuovere la partecipazione ai PQ e agli altri programmi pertinenti dell'Unione europea; c) azioni di ricerca comuni in settori di comune interesse; d) riunioni congiunte su temi scientifici per favorire lo scambio di informazioni e individuare ambiti di ricerca comune; e) la promozione di studi scientifici e tecnologici avanzati che contribuiscano allo sviluppo sostenibile a lungo termine delle parti; f) lo sviluppo di contatti tra i settori pubblico e privato. Un'attenzione particolare e' attribuita al trasferimento dei risultati scientifici e tecnologici nei sistemi di produzione e nelle politiche sociali nazionali, e viene tenuto conto delle tematiche ambientali e della necessita' di utilizzare tecnologie piu' pulite; g) la valutazione della cooperazione scientifica e la diffusione dei risultati; h) la promozione, la diffusione e il trasferimento delle tecnologie; i) l'assistenza all'istituzione di sistemi nazionali di innovazione per sviluppare le tecnologie e l'innovazione, tra l'altro in modo da rispondere meglio alla domanda delle piccole e medie imprese e promuovere la produzione locale, ed anche l'assistenza allo sviluppo di centri di eccellenza e poli di alta tecnologia; j) la promozione della formazione, della ricerca, dello sviluppo e di applicazioni della scienza e della tecnologia nucleari a fini medici, in modo da consentire il trasferimento di tecnologie alle Repubbliche della parte AC in settori quali la sanita', in particolare la radiologia, la medicina nucleare per la radiodiagnostica e la radioterapia, e nei settori concordati tra le parti, conformemente alle convenzioni e normative internazionali nel rispetto della giurisdizione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica. 2. Un'attenzione particolare e' rivolta al rafforzamento del potenziale umano quale base durevole dell'eccellenza scientifica e tecnologica e all'instaurazione di legami sostenibili tra gli ambienti scientifici e tecnologici delle parti a livello nazionale e regionale. A tal fine sono promossi gli scambi di ricercatori e delle migliori pratiche relativamente ai progetti di ricerca. 3. Alla cooperazione sono, se del caso, associati i centri di ricerca, gli istituti di istruzione superiore e altre parti interessate, comprese le MPMI, con sede nelle parti. 4. Le parti convengono di utilizzare ogni strumento per innalzare la consistenza numerica e il livello qualitativo delle risorse umane altamente qualificate, anche attraverso la formazione, la ricerca collaborativa, le borse di studio e gli scambi. 5. Le parti promuovono la partecipazione dei propri rispettivi organismi ai programmi scientifici e tecnologici dell'altra parte per raggiungere un'eccellenza scientifica reciprocamente vantaggiosa nel rispetto delle rispettive disposizioni che disciplinano la partecipazione di soggetti giuridici di paesi terzi.

Accordo-art. 77

Art. 77. Istituzione di una zona di libero scambio e rapporto con l'accordo OMC 1. Le parti del presente accordo istituiscono una zona di libero scambio conformemente all'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 ("GATT 1994") e all'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi ("GATS"). 2. Le parti confermano i diritti e gli obblighi reciproci vigenti(1) che discendono dall'accordo OMC. ---------- (1) Il termine "vigenti" implica che il paragrafo si applica esclusivamente alle disposizioni vigenti dell'accordo OMC e non alle modifiche o alle disposizioni concordate successivamente alla finalizzazione del presente accordo.

Accordo-art. 78

Art. 78. Obiettivi Gli obiettivi della parte IV dell'accordo sono: a) l'espansione e la diversificazione degli scambi di merci tra le parti mediante la riduzione o l'eliminazione degli ostacoli tariffari e non tariffari agli scambi; b) la facilitazione degli scambi di merci, in particolare mediante le disposizioni concordate riguardanti le dogane e la facilitazione degli scambi, le norme, i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformita', e le misure sanitarie e fitosanitarie; c) la liberalizzazione degli scambi di servizi, conformemente all'articolo V del GATS; d) la promozione dell'integrazione economica regionale nell'ambito delle procedure doganali, dei regolamenti tecnici e delle misure sanitarie e fitosanitarie al fine di agevolare la circolazione delle merci tra le parti e all'interno delle medesime; e) lo sviluppo di un ambiente favorevole ad un aumento dei flussi di investimento, il miglioramento delle condizioni di stabilimento fra le parti sulla base del principio di non discriminazione e la facilitazione degli scambi e degli investimenti tra le parti a livello dei pagamenti correnti e dei movimenti di capitali connessi agli investimenti diretti; f) la graduale ed effettiva apertura reciproca dei mercati degli appalti pubblici delle parti; g) un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprieta' intellettuale conformemente agli obblighi internazionali vigenti tra le parti, cosi' da garantire l'equilibrio tra i diritti dei titolari dei diritti e l'interesse pubblico, tenendo conto delle differenze tra le parti e della promozione del trasferimento di tecnologie tra le regioni; h) la promozione di una concorrenza libera e senza distorsioni nei rapporti economici e commerciali tra le parti; i) l'istituzione di un meccanismo di risoluzione delle controversie efficace, equo e prevedibile; e j) la promozione degli scambi e degli investimenti internazionali tra le parti in modo da contribuire al conseguimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile mediante attivita' congiunte di collaborazione.

Accordo-art. 79

Art. 79. Definizioni di applicazione generale Ai fini della parte IV del presente accordo, si applicano, salvo disposizione contraria, le seguenti definizioni: - "America centrale": le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama; - "dazio doganale": qualsiasi tipo di dazio od onere applicato all'importazione di merci o ad essa collegato, comprese tutte le forme di sovrattassa od onere aggiuntivo applicate a tale importazione o ad essa collegate. In un "dazio doganale" non rientrano: <il x="8">a) gli oneri equivalenti a un'imposta interna applicati conformemente all'articolo 85 del capo 1 (Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci) del titolo II; <il x="8">b) i dazi applicati a norma della legislazione interna di una parte e conformemente alle disposizioni del capo 2 (Misure di difesa commerciale) del titolo II; <il x="8">c) i diritti o gli altri oneri applicati a norma della legislazione interna di una parte e conformemente all'articolo 87 del capo 1 del titolo II; - "giorni": giorni civili, compresi i fine settimana e i giorni festivi, salvo diversa definizione nel presente accordo; - "sistema armonizzato" o "SA": il sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, comprese le regole generali di interpretazione, le note di sezione e le note di capitolo, quale adottato e attuato dalle parti nella loro legislazione tariffaria; - "persona giuridica": qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma della legislazione applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprieta' privata o pubblica, ivi comprese le societa' per azioni, i trust, le societa' di persone, le joint venture, le imprese individuali o le associazioni; - "misura": qualsiasi azione od omissione, comprese le disposizioni legislative e regolamentari, le procedure, le prescrizioni o le prassi; - "cittadino": una persona fisica che ha la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea o di una Repubblica della parte CA secondo la rispettiva legislazione; - "persona": una persona fisica o giuridica; - "trattamento tariffario preferenziale": l'aliquota del dazio doganale applicabile, a norma del presente accordo, a una merce originaria.

Accordo-art. 80

Art. 80. Obiettivo Le parti liberalizzano progressivamente gli scambi di merci in conformita' alle disposizioni del presente accordo e all'articolo XXIV del GATT 1994.

Accordo-art. 81

Art. 81. Ambito di applicazione Salvo altrimenti disposto, le disposizioni del presente capo si applicano agli scambi di merci fra le parti.

Accordo-art. 82

Art. 82. Classificazione delle merci La classificazione delle merci oggetto di scambi tra le parti e' quella della nomenclatura tariffaria di ciascuna parte, in conformita' con il sistema armonizzato.

Accordo-art. 83

Art. 83. Soppressione dei dazi doganali 1. Ciascuna delle parti sopprime i dazi doganali sulle merci originarie dell'altra parte conformemente alle tabelle di cui all'allegato I (Soppressione dei dazi doganali). Ai fini del presente capo, per "originario" si intende conforme alle regole di origine di cui all'allegato II (Definizione della nozione di "prodotti originari" e metodi di cooperazione amministrativa)(2) 2. Per ciascuna merce, l'aliquota di base dei dazi doganali, cui devono essere applicate le successive riduzioni come disposto dal paragrafo 1, e' quella specificata nelle tabelle. 3. Se in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore del presente accordo una parte riduce le aliquote dei dazi doganali applicate alla nazione piu' favorita, tali aliquote si applicano se e fintantoche' inferiori alle aliquote dei dazi doganali calcolate secondo la tabella della parte. 4. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, le parti, su richiesta di una di esse, si consultano per decidere se accelerare ed estendere la portata della soppressione dei dazi doganali sulle reciproche importazioni. Un accordo tra le parti inteso ad accelerare la soppressione di un dazio doganale su una merce o a sopprimerlo sostituisce l'aliquota del dazio o la categoria di soppressione progressiva determinata per quella merce a norma delle rispettive tabelle. ---------- (2) Ai fini del presente accordo, salvo disposizione contraria, i termini "merce" e "prodotto" sono considerati equivalenti.

Accordo-art. 84

Art. 84. Clausola di standstill Nessuna delle parti puo' aumentare un dazio doganale esistente o imporre un nuovo dazio doganale su una merce originaria dell'altra parte(3). Cio' non osta a che una delle parti: a) dopo una riduzione unilaterale, aumenti un dazio doganale al livello stabilito nelle sua tabella di soppressione dei dazi; b) mantenga o aumenti un dazio doganale secondo quanto autorizzato dall'organo di conciliazione dell'OMC, o c) aumenti le aliquote di base su merci escluse con l'obiettivo di pervenire a una tariffa esterna comune. ---------- (3) Per le merci che non sono oggetto di trattamento preferenziale, per "dazio doganale" si intende l'"aliquota di base" indicata nelle tabelle della parte.

Accordo-art. 85

Art. 85. Trattamento nazionale Ciascuna delle parti riserva alle merci dell'altra parte il trattamento nazionale in conformita' all'articolo III del GATT 1994 e alle relative note interpretative. A tale scopo, l'articolo III del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte integrante(4). --------- (4) Le parti riconoscono che l'articolo 158 del capo 6 (Eccezioni relative alle merci) del titolo II si applica anche al presente articolo.

Accordo-art. 86

Art. 86. Restrizioni all'importazione e all'esportazione Nessuna delle due parti istituisce o mantiene in vigore divieti o restrizioni sull'importazione di merci dell'altra parte o sull'esportazione o sulla vendita per l'esportazione di merci destinate al territorio dell'altra parte, salvo altrimenti disposto nel presente accordo o in conformita' all'articolo XI del GATT 1994 e alle relative note interpretative. A tale scopo, l'articolo XI del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte integrante(5). ---------- (5) Le parti riconoscono che l'articolo 158 del capo 6 (Eccezioni relative alle merci) del titolo II si applica anche al presente articolo.

Accordo-art. 87

Art. 87. Diritti e altri oneri sulle importazioni e sulle esportazioni Ciascuna delle parti garantisce, conformemente all'articolo VIII, paragrafo 1, del GATT 1994 e alle relative note interpretative, che tutti i diritti e gli oneri di qualsiasi tipo [diversi dai dazi doganali, dagli oneri equivalenti a un'imposizione interna o da altri oneri interni applicati in conformita' all'articolo 85 del presente capo e dai dazi antidumping e compensativi istituiti a norma della legislazione interna di una parte e conformemente al capo 2 (Misure di difesa commerciale) del presente titolo], imposti all'importazione o all'esportazione o in relazione ad esse, siano limitati al costo approssimativo dei servizi prestati e non rappresentino una protezione indiretta delle merci di produzione interna ne' una tassazione a fini fiscali delle importazioni o delle esportazioni.

Accordo-art. 88

Art. 88. Dazi o tasse all'esportazione Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, nessuna delle due parti mantiene o istituisce dazi o tasse imposti all'esportazione o in relazione all'esportazione di merci verso l'altra parte.

Accordo-art. 89

Art. 89. Sovvenzioni all'esportazione di prodotti agricoli 1. Ai fini del presente articolo le "sovvenzioni all'esportazione" hanno il medesimo significato attribuito a tale espressione nell'articolo 1, lettera e), dell'accordo OMC sull'agricoltura ("accordo sull'agricoltura"), comprese le eventuali modifiche di tale articolo. 2. Le parti condividono l'obiettivo di collaborare in seno all'OMC onde garantire la soppressione parallela di tutte le forme di sovvenzioni all'esportazione e l'istituzione di una disciplina relativa a tutte le misure all'esportazione di effetto equivalente. A tal fine, le misure all'esportazione di effetto equivalente comprendono i crediti all'esportazione, le garanzie o i programmi di assicurazione dei crediti all'esportazione, le imprese commerciali di Stato esportatrici e gli aiuti alimentari. 3. Nessuna delle parti mantiene, introduce o reintroduce sovvenzioni all'esportazione sui prodotti agricoli destinati al territorio dell'altra parte e che: a) siano pienamente e immediatamente liberalizzati a norma dell'allegato I (Soppressione dei dazi doganali); o b) siano pienamente ma non immediatamente liberalizzati e beneficino, all'entrata in vigore del presente accordo, di un contingente esente da dazi conformemente all'allegato I (Soppressione dei dazi doganali); o c) siano assoggettati al trattamento preferenziale previsto dal presente accordo per i prodotti che rientrano nelle voci 0402 e 0406 e beneficiano di un contingente esente da dazi. 4. Nei casi di cui al paragrafo 3, lettere da a) a c), se una parte mantiene, introduce o reintroduce sovvenzioni all'esportazione, la parte colpita/importatrice puo' applicare una tariffa aggiuntiva che innalza i dazi doganali sulle importazioni di tali merci - per il periodo stabilito per il mantenimento della sovvenzione all'esportazione - a un livello pari al valore piu' basso tra il dazio della nazione piu' favorita (NPF) e l'aliquota di base fissata nell'allegato I (Soppressione dei dazi doganali). 5. Per i prodotti pienamente liberalizzati nell'arco di un periodo transitorio a norma dell'allegato I (Soppressione dei dazi doganali) e che non beneficiano, all'entrata in vigore del presente accordo, di un contingente esente da dazi, nessuna delle parti mantiene, introduce o reintroduce sovvenzioni all'esportazione al termine del periodo transitorio.

Accordo-art. 90

Art. 90. Cooperazione tecnica Le misure relative all'assistenza tecnica e alla cooperazione volte a intensificare gli scambi tra le parti nei settori della pesca, dell'acquacoltura, dei prodotti artigianali e dei prodotti biologici sono contenute negli articoli 59, 60 e 61 del titolo VI (Sviluppo economico e commerciale) della parte III del presente accordo.

Accordo-art. 91

Art. 91. Sottocomitato sull'accesso al mercato per le merci 1. Le parti istituiscono un sottocomitato sull'accesso al mercato per le merci conformemente all'articolo 348 e secondo quanto enunciato nell'allegato XXI (sottocomitati). 2. Il sottocomitato svolge tra l'altro le seguenti funzioni: a) controlla l'applicazione e l'amministrazione corretta del presente capo; b) funge da sede per consultazioni sull'interpretazione e sull'applicazione del presente capo; c) esamina le proposte presentate dalle parti in materia di accelerazione dello smantellamento tariffario e di inclusione di merci nelle tabelle di soppressione dei dazi; d) formula raccomandazioni pertinenti al comitato di associazione nelle materie di sua competenza; e) si occupa di qualsiasi altra questione, secondo le indicazioni del comitato di associazione.

Accordo-art. 92

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)