LEGGE 3 ottobre 2016, n. 186
Art. 65 Costituzione del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale e' composto da tre arbitri. 2. Entro dieci giorni dalla data di inoltro della richiesta di costituzione del collegio arbitrale al comitato di cooperazione, le Parti si consultano per concordare la composizione del collegio. 3. Se le Parti non raggiungono un accordo sulla composizione del collegio arbitrale entro il termine fissato al paragrafo 2, ciascuna Parte puo' chiedere al presidente del comitato di cooperazione, o a un suo delegato, di sorteggiare i tre membri del collegio arbitrale tra i nominativi inseriti nell'elenco compilato a norma dell'art. 78 scegliendone uno tra i nominativi proposti dalla Parte attrice, uno tra i nominativi proposti dalla Parte convenuta e uno fra i nominativi selezionati dalle Parti per fungere da presidente. Se le Parti raggiungono un accordo su uno o piu' membri del collegio arbitrale, i restanti membri vengono scelti dal pertinente elenco di arbitri secondo la medesima procedura. 4. Il presidente del comitato di cooperazione o un suo delegato sceglie gli arbitri in presenza di un rappresentante di ciascuna Parte, entro cinque giorni dalla richiesta di cui al paragrafo 3 presentata da una delle Parti. 5. La data di costituzione del collegio arbitrale e' quella in cui vengono scelti i tre arbitri. 6. Se, al momento di inoltro della richiesta conformemente al paragrafo 3, uno degli elenchi di cui all'art. 78 non e' stato ancora stilato, i tre arbitri sono estratti a sorte tra i nominativi formalmente proposti da una o da entrambe le Parti.
Accordo-art. 66
Art. 66 Relazione intermedia del collegio arbitrale Entro 90 giorni dalla costituzione, il collegio arbitrale sottopone alle Parti una relazione intermedia che accerta i fatti, l'applicabilita' delle pertinenti disposizioni dell'accordo e le motivazioni alla base di tutte le risultanze e conclusioni in essa contenute. Ciascuna Parte puo' presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame su aspetti precisi della relazione intermedia entro 15 giorni dalla data della sua notifica. Le conclusioni del lodo definitivo del collegio arbitrale comprendono una motivazione adeguata delle argomentazioni presentate in fase di riesame intermedio e rispondono con chiarezza alle domande e alle osservazioni delle Parti.
Accordo-art. 67
Art. 67 Lodo del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale notifica il lodo alle Parti e al comitato di cooperazione entro 120 giorni dalla costituzione. Se ritiene che il termine non possa essere rispettato, il presidente del collegio arbitrale ne da' notifica per iscritto alle Parti e al comitato di cooperazione, indicando i motivi del ritardo e la data entro la quale il collegio prevede di concludere i lavori. Il lodo deve comunque essere notificato entro 150 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. 2. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o stagionali, il collegio arbitrale fa il possibile per notificare il lodo entro 60 giorni dalla costituzione. Il lodo deve comunque essere pronunciato entro 75 giorni dalla costituzione del collegio. Entro 10 giorni dalla costituzione, il collegio arbitrale puo' pronunciarsi in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso.
Accordo-art. 68
Art. 68 Esecuzione del lodo del collegio arbitrale Le Parti adottano le misure necessarie per conformarsi in buona fede al lodo del collegio arbitrale e si adoperano per concordare il termine entro cui darvi esecuzione.
Accordo-art. 69
Art. 69 Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione 1. Entro 30 giorni dalla notifica del lodo del collegio arbitrale alle Parti, la Parte convenuta notifica alla Parte attrice e al comitato di cooperazione il periodo di tempo necessario ("periodo di tempo ragionevole") per l'esecuzione, qualora non sia possibile un'esecuzione immediata. 2. In caso di disaccordo tra le Parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per l'esecuzione del lodo del collegio arbitrale, la Parte attrice puo' chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario, entro 20 giorni dalla notifica di cui al paragrafo 1, di stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. La richiesta deve essere notificata contemporaneamente all'altra Parte e al comitato di cooperazione. Il collegio arbitrale notifica il lodo alle Parti e al comitato di cooperazione entro 20 giorni dalla data di inoltro della richiesta. 3. Se non e' possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'art. 65. Il termine per la notifica del lodo e' di 35 giorni dalla data di inoltro della richiesta di cui al paragrafo 2. 4. Il periodo di tempo ragionevole puo' essere prorogato previo mutuo consenso delle Parti.
Accordo-art. 70
Art. 70 Esame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale 1. Prima che scada il periodo di tempo ragionevole, la Parte convenuta notifica all'altra Parte e al comitato di cooperazione le misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale. 2. In caso di disaccordo tra le Parti circa l'esistenza di qualsiasi misura notificata a norma del paragrafo1 o sulla relativa compatibilita' con le disposizioni di cui all'art. 62, la Parte attrice puo' chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. La richiesta indica la specifica misura contestata e spiega le ragioni della sua incompatibilita' con le disposizioni di cui all'art. 62. Il collegio arbitrale notifica il lodo entro 45 giorni dalla data di inoltro della richiesta. 3. Se non e' possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'art. 65. Il termine per la notifica del lodo e' di 60 giorni dalla data di inoltro della richiesta di cui al paragrafo 2.
Accordo-art. 71
Art. 71 Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione 1. Se, prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole, la Parte convenuta non provvede a notificare l'adozione di misure di esecuzione del lodo del collegio arbitrale o se il collegio arbitrale delibera che la misura notificata a norma dell'art. 70, paragrafo1, non e' compatibile con gli obblighi che incombono alla Parte in forza dell'art. 62, su richiesta della Parte attrice, la Parte convenuta presenta un'offerta di indennizzo temporaneo. 2. Se non si perviene ad un accordo sull'indennizzo entro 30 giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole o dalla pronuncia del lodo a norma dell'art. 70 con cui il collegio arbitrale stabilisce la non compatibilita' con le disposizioni di cui all'art. 62 di una misura adottata per dare esecuzione al lodo, la Parte attrice e' autorizzata a sospendere, previa notifica all'altra Parte e al comitato di cooperazione, gli obblighi derivanti da una delle disposizioni di cui all'art. 62 in misura equivalente all'annullamento o al pregiudizio indotti dalla violazione. La Parte attrice puo' applicare la sospensione 10 giorni dopo la data della notifica, a meno che la Parte convenuta abbia chiesto un arbitrato a norma del paragrafo 3. 3. Se ritiene che la sospensione non sia equivalente all'annullamento o alla diminuzione indotti dalla violazione, la Parte convenuta puo' chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. La richiesta e' notificata alla Parte attrice e al comitato di cooperazione prima della scadenza del periodo di 10 giorni di cui al paragrafo2. Il lodo del collegio arbitrale originario sulla sospensione degli obblighi e' notificato alle Parti e al comitato di cooperazione entro 30 giorni dalla data di inoltro della richiesta. Gli obblighi non possono essere sospesi prima della notifica del lodo da parte del collegio arbitrale originario e le sospensioni devono essere compatibili con il lodo del collegio arbitrale. 4. Se non e' possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'art. 65. Il termine per la notifica del lodo e' di 45 giorni dalla data di inoltro della richiesta di cui al paragrafo 3. 5. La sospensione degli obblighi e' temporanea e si applica solo fino a quando la misura giudicata incompatibile con le disposizioni di cui all'art. 62 non sia stata revocata o modificata per renderla conforme a tali disposizioni secondo quanto previsto all'art. 72, o fino a quando le Parti non abbiano trovato un accordo per la risoluzione della controversia.
Accordo-art. 72
Art. 72 Esame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo dopo la sospensione degli obblighi 1. La Parte convenuta comunica all'altra Parte e al comitato di cooperazione qualsiasi misura adottata per ottemperare al lodo del collegio arbitrale o richiesta di porre fine alla sospensione dei benefici posta in essere dalla Parte ricorrente. 2. Se, entro 30 giorni dalla data di inoltro della notifica, le Parti non giungono ad un accordo sulla conformita' della misura notificata con le disposizioni di cui all'art. 62, la Parte attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale di pronunciarsi in merito. La richiesta deve essere notificata contemporaneamente alla Parte convenuta e al comitato di cooperazione. Il collegio arbitrale notifica il lodo alle Parti e al comitato di cooperazione entro 45 giorni dalla data di inoltro della richiesta. Se il collegio arbitrale stabilisce che una misura di esecuzione e' conforme alle disposizioni di cui all'art. 62, la sospensione degli obblighi e' revocata. 3. Se non e' possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'art. 65. Il termine per la notifica del lodo e' di 60 giorni dalla data di inoltro della richiesta di cui al paragrafo 2.
Accordo-art. 73
Art. 73 Soluzione concordata Le Parti possono in qualsiasi momento concordare la composizione di una controversia ai sensi della presente sezione. La soluzione deve essere notificata al comitato di cooperazione e al collegio arbitrale. Una volta avuta notifica della soluzione concordata, il collegio arbitrale interrompe i propri lavori e la procedura e' conclusa.
Accordo-art. 74
Art. 74 Regolamento di procedura 1. Le procedure per la composizione delle controversie di cui alla presente sezione sono disciplinate dal regolamento di procedura e dal codice di condotta adottati dal comitato di cooperazione. 2. Le Parti possono decidere di modificare il regolamento di procedura e il codice di condotta. 3. Le riunioni del collegio arbitrale sono pubbliche, conformemente al regolamento di procedura.
Accordo-art. 75
Art. 75 Informazioni e consulenza tecnica Su richiesta di una Parte o di propria iniziativa, il collegio arbitrale puo' acquisire informazioni da qualunque fonte, ivi comprese le parti coinvolte nella controversia, che ritenga opportuno consultare ai fini del procedimento arbitrale. Se lo ritiene opportuno, il collegio arbitrale ha prerogativa di acquisire il parere di esperti. Le informazioni cosi' ottenute devono essere comunicate a entrambe le Parti affinche' possano formulare osservazioni. Le persone fisiche o giuridiche interessate con sede nel territorio delle Parti sono autorizzate a presentare memorie a titolo di amicus curiae al collegio arbitrale, conformemente al regolamento di procedura.
Accordo-art. 76
Art. 76 Norme di interpretazione I collegi arbitrali interpretano le disposizioni di cui all'art. 62 secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. I lodi del collegio arbitrale non possono ampliare ne' ridurre i diritti e gli obblighi che discendono dalle disposizioni di cui all'art. 62.
Accordo-art. 77
Art. 77 Lodi e decisioni del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale fa il possibile per adottare decisioni consensuali. Qualora risulti pero' impossibile adottare una decisione consensuale, si procede a maggioranza. Il parere degli arbitri dissenzienti non e' tuttavia pubblicato in alcun caso. 2. I lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le Parti e non generano diritti o obblighi per le persone fisiche o giuridiche. Il lodo accerta i fatti e l'applicabilita' delle pertinenti disposizioni dell'accordo e fornisce le motivazioni alla base di tutte le risultanze e conclusioni in esso contenute. Il comitato di cooperazione rende pubblico il lodo del collegio arbitrale in ogni sua parte, a meno che non decida altrimenti per salvaguardare la riservatezza delle informazioni commerciali.
Accordo-art. 78
Art. 78 Elenco degli arbitri 1. Il comitato di cooperazione compila, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, un elenco di 15 nominativi di persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro. Ciascuna Parte designa cinque arbitri. Le Parti indicano inoltre cinque nominativi di persone che non siano cittadini ne' dell'una ne' dell'altra Parte con il compito di presiedere il collegio arbitrale. Il comitato di cooperazione veglia affinche' la composizione dell'elenco sia mantenuta costante. 2. Gli arbitri devono vantare conoscenze o esperienze specifiche in materia di diritto e commercio internazionale. Essi devono essere indipendenti, esercitare funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o Governo ne' essere collegati al Governo di nessuna delle Parti; gli arbitri sono tenuti al rispetto del codice di condotta.
Accordo-art. 79
Art. 79 Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC 1. Fino all'adesione dell'Iraq all'OMC, i collegi arbitrali adottano un'interpretazione pienamente in linea con le pertinenti decisioni dell'Organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale del commercio relative alla presunta violazione di una disposizione di cui all'art. 62 del presente accordo contenente o riguardante una disposizione dell'accordo OMC. 2. I paragrafi da 3 a 6 si applicano dal momento dell'adesione dell'Iraq all'OMC. 3. Il ricorso alle disposizioni sulla composizione delle controversie di cui alla presente sezione non pregiudica eventuali azioni in sede di OMC, comprese quelle per la composizione delle controversie. 4. Se tuttavia una Parte ha avviato, per una misura specifica, una procedura di composizione delle controversie a norma dell'art. 64, paragrafo 1, del presente accordo o dell'accordo OMC, essa non puo' avviare nell'altra sede una procedura per la stessa questione fintanto che la prima procedura non si sia conclusa. Le Parti non possono inoltre denunciare in entrambe le sedi la violazione di un obbligo previsto negli stessi termini dal presente accordo e dall'accordo OMC. In un simile caso, dopo l'avvio di un procedimento di composizione delle controversie, la Parte non presenta una denuncia di violazione dello stesso obbligo a norma dell'altro accordo presso l'altra sede, a meno che la sede scelta non riesca, per motivi procedurali o giurisdizionali, a formulare conclusioni sulla denuncia relativa alla violazione di tale obbligo. 5. Ai fini del paragrafo 4: a) i procedimenti di composizione delle controversie a norma dell'accordo OMC si considerano avviati quando conclusi quando l'organo di conciliazione adotta la relazione del panel e quella dell'organo di appello, a seconda dei casi, in conformita' dell'art. 16 e dell'art. 17, paragrafo14, del DSU; b) i procedimenti di composizione delle controversie a norma della presente sezione si considerano avviati quando una Parte chiede la costituzione di un collegio arbitrale ai sensi dell'art. 64, paragrafo1, e si considerano conclusi quando il collegio arbitrale notifica il lodo alle Parti e al comitato di cooperazione ai sensi dell'art. 67. 6. Nessuna disposizione della presente sezione osta a che una Parte proceda alla sospensione degli obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC. L'accordo OMC non puo' essere invocato al fine di impedire a una Parte di sospendere gli obblighi a norma del titolo II del presente accordo.
Accordo-art. 80
Art. 80 Termini 1. Tutti i termini di cui alla presente sezione, compresi quelli per la notifica dei lodi da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni del calendario civile e decorrono dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono. 2. I termini di cui alla presente sezione possono essere prorogati previo mutuo consenso delle Parti.
Accordo-art. 81
Art. 81 Assistenza finanziaria e tecnica 1. Per il raggiungimento degli obiettivi del presente accordo, l'Iraq beneficia dell'assistenza finanziaria e tecnica dell'Unione sotto forma di sovvenzioni intese ad accelerare le trasformazioni economiche e politiche in Iraq. 2. Detta assistenza si esplica nell'ambito della cooperazione allo sviluppo dell'Unione conformemente ai pertinenti regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio. Gli obiettivi e i settori dell'assistenza prestata dall'Unione sono stabiliti in un programma indicativo che rispecchia le priorita' concordate tra le Parti in funzione delle esigenze e delle strategie di sviluppo dell'Iraq, della capacita' di assorbimento dei vari settori e dello stato di avanzamento delle riforme. 3. Le Parti assicurano lo stretto coordinamento tra l'assistenza tecnica dell'Unione e quella provenienti da altre fonti. La politica di cooperazione allo sviluppo e l'azione internazionale dell'Unione si ispirano agli obiettivi di sviluppo del Millennio e ai principali obiettivi e principi in materia di sviluppo convenuti nell'ambito dell'ONU e di altre organizzazioni internazionali competenti. Nell'attuare la politica di sviluppo, l'Unione tiene pienamente conto dei principi di efficacia degli aiuti, compresi quelli enunciati dalla dichiarazione di Parigi del 2marzo2005 e dal programma d'azione di Accra. 4. Fatte salve le disposizioni in materia di assistenza giudiziaria reciproca, la Parte destinataria dell'assistenza tecnica o finanziaria risponde tempestivamente alle richieste di cooperazione amministrativa provenienti dalle autorita' competenti dell'altra Parte, al fine di promuovere la lotta contro le frodi e le irregolarita' nell'ambito dell'assistenza dell'Unione. 5. Il Governo dell'Iraq nomina un punto di contatto antifrode competente a garantire una cooperazione efficace tra le istituzioni e gli organi dell'Unione, tra cui la Corte dei conti europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, soprattutto per quanto riguarda i relativi audit e attivita' di controllo intesi a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.
Accordo-art. 82
Art. 82 Cooperazione in materia di sviluppo sociale e umano La cooperazione in questo settore afferma la dimensione sociale della globalizzazione e ribadisce il nesso tra sviluppo sociale, sviluppo economico e sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale. La cooperazione intende inoltre sottolineare che e' importante ridurre la poverta', promuovere i diritti umani e le liberta' fondamentali per tutti, anche per le fasce vulnerabili della popolazione e per gli sfollati, e rispondere alle esigenze di base in termini di salute, istruzione e occupazione. Le attivita' di cooperazione in questi settori sono specificatamente mirate a sviluppare la capacita' e le istituzioni, nel rispetto dei principi della partecipazione, del buon Governo e di una gestione sana e trasparente.
Accordo-art. 83
Art. 83 Istruzione, formazione e giovani 1. Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione in materia di istruzione, formazione e politiche per i giovani nel reciproco vantaggio, tenendo conto della disponibilita' delle risorse e promuovendo l'uguaglianza di genere. 2. Le Parti incoraggiano in particolare lo scambio di informazioni, know-how, studenti, studiosi, risorse tecniche, giovani e giovani lavoratori e il potenziamento delle capacita', sfruttando i dispositivi esistenti nell'ambito dei programmi di cooperazione e avvalendosi dell'esperienza maturata da entrambe in questo ambito. 3. Le Parti concordano inoltre di intensificare la cooperazione tra istituti di istruzione superiore tramite dispositivi quale il programma Erasmus Mundus, nell'intento di favorire l'eccellenza e l'internalizzazione dei rispettivi sistemi educativi.
Accordo-art. 84
Art. 84 Occupazione e sviluppo sociale 1. Le Parti concordano di potenziare la cooperazione in materia di occupazione e affari sociali, estendendola alla coesione sociale, al lavoro dignitoso, alla salute e alla sicurezza sul posto di lavoro, in materia di dialogo sociale, di sviluppo delle risorse umane e di uguaglianza di genere, al fine di garantire a tutti un'occupazione piena e produttiva e condizioni di lavoro dignitose quali fattori essenziali per lo sviluppo sostenibile e la riduzione della poverta'. 2. Le Parti ribadiscono l'impegno a promuovere e applicare efficacemente le norme in materia sociale e del lavoro internazionalmente riconosciute. Tutte le attivita' intraprese dalle Parti nel quadro del presente accordo tengono conto dell'attuazione dei pertinenti accordi multilaterali in materia sociale e del lavoro. 3. Tra le forme di cooperazione figurano, fra le altre cose: programmi e progetti specifici definiti di comune accordo, il dialogo, il potenziamento delle capacita', la cooperazione e iniziative su temi d'interesse comune a livello bilaterale o multilaterale. 4. Le Parti convengono di coinvolgere nel processo di dialogo e di cooperazione le parti sociali e gli altri interessati.
Accordo-art. 85
Art. 85 Societa' civile Riconoscendo il ruolo e il potenziale contributo di una societa' civile organizzata, in particolare per quanto riguarda gli ambienti accademici e i contatti tra think-tank, nell'ambito del processo di dialogo e di cooperazione previsto dal presente accordo, le Parti convengono di promuovere un dialogo costruttivo con la societa' civile organizzata e la sua partecipazione concreta al processo.
Accordo-art. 86
Art. 86 Diritti umani 1. Le Parti convengono di cooperare per promuovere e tutelare efficacemente i diritti umani, anche per quanto riguarda la ratifica e l'attuazione degli strumenti internazionali in materia, e di garantire assistenza tecnica, formazione e potenziamento delle capacita', a seconda dei bisogni. Le Parti sono consapevoli che qualsiasi programma di cooperazione e di sviluppo che ometta di tutelare, promuovere e rispettare i diritti umani e' destinato ad avere effetti limitati. 2. La cooperazione in materia di diritti umani include, tra le altre cose: a) il potenziamento delle istituzioni statali competenti in materia di diritti umani e delle organizzazioni non governative attive in questo ambito; b) attivita' di promozione e sensibilizzazione sui diritti umani a livello nazionale e locale, in materia di diritti dei minori e delle donne in particolar modo nell'ambito della pubblica amministrazione, nel settore giudiziario e presso gli organismi preposti all'applicazione della legge; c) lo sviluppo della legislazione dell'Iraq in applicazione del diritto internazionale umanitario e delle norme internazionali in materia di diritti umani; d) la cooperazione e lo scambio di informazioni nell'ambito delle istituzioni delle Nazioni Unite che si occupano di diritti umani; e) il sostegno agli sforzi del Governo dell'Iraq tesi a garantire ai cittadini iracheni un tenore di vita adeguato e a tutelarne, senza discriminazioni, i diritti politici, economici, sociali e culturali; f) il sostegno al processo di riconciliazione nazionale e alla lotta contro l'impunita'; g) l'avvio di un vasto dialogo sui diritti umani.
Accordo-art. 87
Art. 87 Cooperazione sulle politiche industriali e a favore delle piccole e medie imprese 1. La cooperazione in questo ambito e' intesa a facilitare la ristrutturazione e la modernizzazione del comparto industriale iracheno, favorendone la competitivita' e la crescita, e a creare condizioni favorevoli ad una cooperazione reciprocamente vantaggiosa tra i settori industriali dell'Iraq e dell'Unione. A. Aspetti generali 2. La cooperazione: a) promuove una strategia industriale globale in Iraq che tenga conto della realta' in cui versano attualmente le industrie pubbliche e private; b) sprona l'Iraq a ristrutturare e modernizzare il comparto industriale nel rispetto dell'ambiente e garantendo lo sviluppo e la crescita economica sostenibili; c) promuove lo sviluppo di un clima favorevole all'iniziativa privata in campo industriale per stimolare e diversificare le produzioni destinate ai mercati locali e di esportazione; d) promuove un clima favorevole a stimolare la crescita e la diversificazione della produzione industriale in una prospettiva di sviluppo sostenibile; e) consente lo scambio di informazioni al servizio della cooperazione comune nei comparti industriali f) promuove l'utilizzo di norme, regolamentazioni tecniche e procedure di valutazione della conformita' internazionali e dell'Unione al fine di agevolare l'integrazione dell'Iraq nell'economia mondiale; istituisce scambi regolari tra gli organismi di standardizzazione e di normalizzazione di entrambe le Parti; g) collabora al fine di creare un clima favorevole all'attivita' industriale; h) promuove e incoraggia lo sviluppo di servizi informativi di supporto quali elementi chiave del potenziale di crescita dell'attivita' imprenditoriale e dello sviluppo economico; i) sviluppa contatti tra gli operatori industriali delle Parti (imprese, professionisti, organizzazioni settoriali e altre organizzazioni commerciali, organizzazioni dei lavoratori, ecc.); j) incoraggia i progetti industriali comuni e la creazione di joint venture e di reti informative. B. Piccole e medie imprese 3. Tenendo conto delle rispettive strategie e finalita' economiche, le Parti convengono di promuovere la cooperazione in materia di politica industriale in tutti i settori ritenuti atti a migliorare, in particolare, la competitivita' delle piccole e medie imprese (PMI). 4. Le Parti: a) si impegnano a sviluppare e potenziare il tessuto di piccole e medie imprese e a promuovere la cooperazione tra PMI; b) garantiscono l'assistenza necessaria alle micro-imprese e alle piccole e medie imprese in materia di finanziamento, formazione professionale, tecnologia, marketing e innovazione, provvedendo a soddisfare altri requisiti necessari alla creazione di PMI, quali i vivai di imprese, e altri ambiti di sviluppo; c) sostengono le attivita' delle PMI attraverso adeguate organizzazioni di rete; d) agevolano la cooperazione imprenditoriale sostenendo le rilevanti attivita' di cooperazione dei settori privati di entrambe le Parti tramite collegamenti adeguati tra gli operatori del settore privato iracheni e dell'Unione al fine di migliorare il flusso di informazioni.
Accordo-art. 88
Art. 88 Cooperazione in materia di investimenti 1. Le Parti cooperano al fine di creare un clima favorevole agli investimenti, sia nazionali che esteri, e di tutelare adeguatamente gli investimenti, i trasferimenti di capitali e lo scambio di informazioni sulle opportunita' di investimento. 2. Le Parti convengono di sostenere la promozione e la tutela degli investimenti nel rispetto dei principi di non discriminazione e di reciprocita'. 3. Le Parti incoraggiano lo scambio di informazioni sulle disposizioni legislative e regolamentari e sulle prassi amministrative in materia di investimenti. 4. Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione tra le rispettive istituzioni finanziarie al fine di facilitare le opportunita' di investimento. 5. Per favorire gli scambi e gli investimenti, l'Unione si dichiara pronta ad assistere, su richiesta, l'Iraq nello sforzo di avvicinare il quadro normativo e regolamentare a quello dell'Unione negli ambiti di pertinenza del presente accordo.
Accordo-art. 89
Art. 89 Norme industriali e valutazione della conformita' La Parti possono cooperare nei seguenti ambiti di rilevanza delle norme, delle regolamentazioni tecniche e delle procedure di valutazione della conformita'. 1. Promuovere, nei territori delle Parti, un impiego piu' esteso delle norme internazionali nell'ambito delle regolamentazioni tecniche e della valutazione della conformita', anche in merito a specifiche misure settoriali, e potenziare la cooperazione tra le Parti per quanto riguarda le attivita' delle competenti istituzioni e organizzazioni internazionali. 2. Assistere in Iraq le iniziative di sviluppo della capacita' di standardizzazione, valutazione della conformita', accreditamento, metrologia e vigilanza dei mercati. 3. Promuovere e incoraggiare la cooperazione bilaterale tra le organizzazioni irachene e dell'Unione con competenza in materia di standardizzazione, valutazione della conformita', accreditamento, metrologia e vigilanza dei mercati. 4. Sviluppare una visione comune in materia di buone pratiche regolamentari, anche per quanto riguarda: a) la trasparenza nell'elaborazione, nell'adozione e nell'applicazione delle regolamentazioni tecniche, delle norme e delle procedure di valutazione della conformita'; b) la necessita' e la proporzionalita' delle misure regolamentari e delle relative procedure di valutazione della conformita', compreso l'uso della dichiarazione di conformita' dei fornitori; c) il ricorso alle norme internazionali per l'elaborazione delle regolamentazioni tecniche, tranne quando dette norme siano inefficaci o inadatte per conseguire gli obiettivi legittimi fissati; d) l'applicazione delle regolamentazioni tecniche e le attivita' di vigilanza del mercato. 5. Potenziare la cooperazione in materia regolamentare e in campo tecnico e scientifico mediante, ad esempio, lo scambio di informazioni, esperienze e dati, al fine di migliorare la qualita' e il livello delle regolamentazioni tecniche e di sfruttare in modo efficiente le risorse esistenti. 6. Sviluppare la compatibilita' e la convergenza delle regolamentazioni tecniche, delle norme e delle procedure di valutazione della conformita'.
Accordo-art. 90
Art. 90 Cooperazione in materia di sviluppo agricolo, forestale e rurale L'obiettivo e' promuovere la cooperazione nei settori agricolo, forestale e rurale per favorire la diversificazione, sane pratiche ambientali, uno sviluppo economico e sociale sostenibile e garantire la sicurezza alimentare. A tale scopo, le Parti prendono in considerazione: a) il potenziamento della capacita' e delle attivita' di formazione nell'ambito delle pubbliche istituzioni; b) misure intese a migliorare la qualita' dei prodotti agricoli, a sviluppare la capacita' delle associazioni di produttori e a sostenere le attivita' di promozione degli scambi; c) misure ambientali, zoosanitarie e fitosanitarie e altri aspetti ivi connessi, tenendo conto della rispettiva legislazione vigente e nel rispetto delle norme OMC e delle disposizioni di altri accordi ambientali multilaterali; d) misure intese allo sviluppo economico e sociale sostenibile delle aree rurali, tra cui sane pratiche ambientali, la silvicoltura, la ricerca, il trasferimento di conoscenze, l'accesso alle terre, l'irrigazione e la gestione delle acque, lo sviluppo rurale sostenibile e la sicurezza alimentare; e) misure miranti a preservare il sapere agricolo tradizionale che definisce la specifica identita' delle popolazioni rurali, compresa la cooperazione sulle indicazioni geografiche, lo scambio di esperienze a livello locale e lo sviluppo di reti di cooperazione; f) la modernizzazione del settore agricolo estesa alle pratiche agricole e alla diversificazione della produzione agricola.
Accordo-art. 91
Art. 91 Energia 1. Le Parti si impegnano ad intensificare la cooperazione nel settore energetico, nel rispetto dei principi di liberta', competitivita' e apertura dei mercati dell'energia e al fine di: a) potenziare la sicurezza energetica garantendo al tempo stesso la sostenibilita' ambientale e stimolando la crescita economica; b) elaborare un quadro istituzionale, legislativo e regolamentare del settore energetico che assicuri l'efficiente funzionamento del mercato dell'energia e promuova gli investimenti; c) sviluppare e promuovere partenariati tra imprese dell'Unione e imprese irachene nel campo dell'esplorazione, della produzione, della trasformazione, del trasporto, della distribuzione e dei servizi nel settore energetico; d) intessere un dialogo regolare e effettivo in materia energetica tra le Parti e in ambito regionale, anche attraverso il progetto del mercato del gas UE-Mashrek arabo e altre pertinenti iniziative regionali. 2. A tal fine, le Parti concordano di promuovere contatti reciprocamente vantaggiosi nell'intento di: a) sostenere l'elaborazione in Iraq di un'adeguata politica energetica e del relativo quadro regolamentare e infrastrutturale, nel rispetto dei principi della sostenibilita' ambientale, della sana gestione delle risorse e della liberta', competitivita' e apertura del mercato; b) cooperare per migliorare la capacita' amministrativa e giuridica e definire condizioni giuridiche quadro stabili e trasparenti atte a stimolare l'attivita' economica e gli investimenti energetici internazionali in Iraq; c) favorire la cooperazione tecnica finalizzata all'esplorazione e allo sviluppo di giacimenti petroliferi e di riserve di gas naturale in Iraq, allo sviluppo e alla modernizzazione delle infrastrutture nel settore petrolifero e del gas, comprese le reti di trasporto e transito verso la regione del Mashrek, all'adozione di altre rilevanti iniziative regionali e al mercato dell'Unione; d) rendere piu' affidabile il sistema di approvvigionamento elettrico in Iraq; e) intensificare la cooperazione al fine di migliorare la sicurezza energetica e combattere i cambiamenti climatici, promuovendo fonti di energia rinnovabili, l'efficienza energetica e la riduzione del gas flaring; f) facilitare lo scambio di conoscenze, il trasferimento di tecnologia, la diffusione di buone pratiche e la formazione professionale; g) promuovere la partecipazione dell'Iraq al processo di integrazione regionale dei mercati energetici.
Accordo-art. 92
Art. 92 Trasporti 1. Relativamente allo sviluppo di un sistema di trasporto sostenibile e efficiente, le Parti si impegnano ad intensificare la cooperazione nel settore dei trasporti al fine di: a) sviluppare ulteriormente i trasporti e le interconnessioni garantendo al tempo stesso la sostenibilita' energetica e stimolando la crescita economica; b) elaborare un quadro istituzionale, legislativo e regolamentare in tutti i comparti del settore dei trasporti che assicuri l'efficiente funzionamento del mercato e promuova gli investimenti; c) sviluppare e promuovere partenariati tra imprese dell'Unione e imprese irachene in materia di esplorazione, potenziamento della capacita', sviluppo infrastrutturale, sicurezza dei trasporti e servizi nel settore dei trasporti; d) intessere un dialogo regolare e effettivo in materia di trasporti tra le Parti e in ambito regionale, anche attraverso la cooperazione euromediterranea nel settore dei trasporti e altre pertinenti iniziative regionali. 2. A tal fine, le Parti concordano di promuovere contatti reciprocamente vantaggiosi nell'intento di: a) sostenere l'elaborazione di un'adeguata politica dei trasporti, finalizzata a sviluppare le diverse modalita', e del relativo quadro regolamentare e favorire il ripristino e lo sviluppo delle infrastrutture del settore in Iraq, sottolineando l'importanza della sostenibilita'; garantire l'intermodalita' e l'integrazione tra tutte le modalita' di trasporto; esaminare la possibilita' di avvicinare ulteriormente il quadro legislativo e regolamentare alle norme internazionali e dell'Unione, in particolare in materia di sicurezza; b) cooperare per migliorare e/o ripristinare la capacita' amministrativa e giuridica al fine di elaborare piani specifici nei settori prioritari e definire condizioni giuridiche quadro stabili e trasparenti atte a stimolare l'attivita' economica e gli investimenti internazionali nel settore dei trasporti in Iraq, ispirati alle pratiche e alle politiche dell'Unione; istituire le necessarie autorita' di regolamentazione indipendenti; c) favorire la cooperazione tecnica finalizzata all'esplorazione e allo sviluppo di tutti i comparti del settore dei trasporti in Iraq, allo sviluppo e alla modernizzazione delle infrastrutture dei trasporti, comprese le interconnessioni con le reti di trasporto verso la regione del Mashrek, all'adozione di altre rilevanti iniziative regionali e al mercato dell'Unione; d) rendere piu' affidabile i flussi di trasporto verso e attraverso l'Iraq; e) facilitare lo scambio di conoscenze, il trasferimento di tecnologia, la diffusione di buone pratiche e la formazione professionale quali elementi essenziali della cooperazione cui dare priorita'; f) promuovere la partecipazione dell'Iraq al processo di interconnessione con i sistemi di trasporto regionali; g) attuare una politica nazionale in materia di aviazione che contempli anche lo sviluppo degli aeroporti, la gestione del traffico aereo e l'ulteriore potenziamento della capacita' amministrativa (ivi compresa l'istituzione di un'autorita' dell'aviazione civile autonoma che funga da reale ente regolatore); negoziare un accordo "orizzontale" sul trasporto aereo che ridia certezza giuridica agli accordi bilaterali sui servizi aerei; esplorare la possibilita' di negoziare un accordo globale UE-Iraq in materia di aviazione.
Accordo-art. 93
Art. 93 Ambiente 1. Le Parti concordano sulla necessita' di intensificare e potenziare gli sforzi mirati alla tutela ambientale, per quanto riguarda ad esempio il cambiamento climatico, la gestione sostenibile delle risorse naturali e la salvaguardia della biodiversita' quali fattori di base dello sviluppo delle generazioni presenti e future. 2. Le Parti concordano che la cooperazione in questo ambito debba promuovere la tutela dell'ambiente e perseguire lo sviluppo sostenibile. Tutte le attivita' intraprese dalle Parti nel quadro del presente accordo tengono conto delle conclusioni comuni del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile. 3. La cooperazione in questo campo e' intesa, tra le altre cose: a) a scambiare informazioni e competenze in materia ambientale (questioni urbane, tutela del patrimonio naturale, gestione delle acque e dei rifiuti, gestione delle catastrofi, ecc.); b) ad incoraggiare e promuovere la cooperazione regionale in materia di tutela dell'ambiente, stimolando peraltro gli investimenti a favore di progetti e programmi per l'ambiente; c) a promuovere la sensibilizzazione ambientale e stimolare il coinvolgimento delle comunita' locali per la tutela ambientale e gli sforzi intesi allo sviluppo sostenibile; d) a sostenere il potenziamento della capacita' in materia ambientale, ad esempio per quanto riguarda il processo di attenuazione dei cambiamenti climatici e relativo adeguamento; e) a cooperare al fine di negoziare e attuare accordi ambientali multilaterali; f) ad incoraggiare lo scambio di assistenza tecnica finalizzata alla programmazione ambientale e all'inserimento delle tematiche ambientali in altri settori di intervento; g) a sostenere la ricerca e l'analisi ambientali.
Accordo-art. 94
Art. 94 Telecomunicazioni Le Parti cooperano al fine di: a) promuovere e intensificare lo scambio di informazioni sulle normative applicabili e su eventuali riforme legislative future nel settore delle telecomunicazioni onde garantire una maggiore comprensione dei rispettivi quadri regolamentari in materia; b) scambiarsi informazioni sugli sviluppi in materia di tecnologie dell'informazione e delle comunicazione e relative norme.
Accordo-art. 95
Art. 95 Scienza e tecnologia 1. Le Parti promuovono, nel reciproco vantaggio, la cooperazione nel campo della ricerca scientifica civile e dello sviluppo tecnologico (RST), tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi di ricerca e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale. 2. La cooperazione scientifica e tecnologica comprende: a) lo scambio di collaborazioni scientifiche e tecniche; programmi; b) l'organizzazione di riunioni congiunte su questioni scientifiche; c) attivita' comuni di RST; d) attivita' di formazione e programmi di mobilita' per scienziati, ricercatori e specialisti di entrambe le Parti impegnati in attivita' RST. 3. La suddetta cooperazione si svolge nell'ambito di intese specifiche da negoziare e concludere secondo le procedure adottate da ciascuna Parte definendo, tra l'altro, opportune disposizioni in materia di diritti di proprieta' intellettuale.
Accordo-art. 96
Art. 96 Cooperazione doganale e tributaria 1. Le Parti istituiscono una cooperazione doganale, soprattutto in materia di formazione, semplificazione delle formalita' doganali, documentazione, procedure, prevenzione, indagine e repressione delle violazioni delle normative doganali, finalizzata a garantire la conformita' con tutte le disposizioni di cui e' prevista l'adozione in relazione agli scambi e l'avvicinamento del sistema doganale iracheno a quello dell'Unione. 2. Ferme restando le rispettive competenze e al fine di potenziare e sviluppare le attivita' economiche pur tenendo presente la necessita' di elaborare un quadro regolamentare adeguato, le Parti riconoscono e si impegnano ad applicare i principi del buon Governo in ambito tributario, segnatamente la trasparenza, lo scambio di informazioni e la concorrenza fiscale leale. A tal fine, nell'ambito delle rispettive competenze, le Parti si impegnano a migliorare la cooperazione internazionale in materia tributaria e a elaborare misure volte a un'effettiva attuazione dei suddetti principi.
Accordo-art. 97
Art. 97 Cooperazione nel settore statistico Le Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione in ambito statistico. Esse si orientano in tal senso a istituire e potenziare il sistema statistico nazionale, a svilupparne la capacita', garantendo anche l'elaborazione di metodologie statistiche e la produzione e diffusione di dati statistici sugli scambi di beni e servizi e, piu' in generale, in qualsiasi altro ambito di sostegno alle priorita' sociali e economiche nazionali definite dal presente accordo che si prestano al trattamento statistico.
Accordo-art. 98
Art. 98 Stabilita' macroeconomica e finanze pubbliche 1. Le Parti convengono sull'importanza che l'Iraq raggiunga la stabilita' macroeconomica mediante una sana politica monetaria volta a conseguire e mantenere la stabilita' dei prezzi, nonche' tramite una politica di bilancio intesa a conseguire la sostenibilita' del debito. 2. Le Parti convengono sull'importanza di garantire efficacia, trasparenza e responsabilita' della spesa pubblica in l'Iraq tanto a livello nazionale che locale. 3. Le Parti concordano di cooperare, tra le altre cose, per migliorare il sistema iracheno di gestione delle finanze pubbliche onde garantire la competitivita' della programmazione di bilancio e un conto unico del tesoro.
Accordo-art. 99
Art. 99 Sviluppo del settore privato Le Parti concordano di cooperare al fine di sviluppare in Iraq un'economia di mercato migliorando il clima per gli investimenti, diversificando l'attivita' economica, garantendo il progresso grazie ad un programma di privatizzazione e migliorando le condizioni onde poter accelerare la creazione di posti di lavoro nel settore privato.
Accordo-art. 100
Art. 100 Turismo 1. Le Parti si impegnano a migliorare la cooperazione onde garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile del settore turistico e delle questioni ad esso connesse. 2. Le Parti convengono pertanto di sviluppare la cooperazione turistica e in particolare di scambiarsi informazioni, esperienze e migliori pratiche per quanto riguarda l'organizzazione del quadro istituzionale per il settore turistico e il clima generale in cui operano le imprese del settore.
Accordo-art. 101
Art. 101 Servizi finanziari Le Parti cooperano al fine di avvicinare le rispettive norme e standard, e in particolare: a) di potenziare il settore finanziario iracheno; b) di migliorare i sistemi contabili, di vigilanza e di regolamentazione dei settori bancario e assicurativo e degli altri settori finanziari iracheni; c) di scambiarsi informazioni sulle rispettive normative vigenti o in preparazione; d) di sviluppare sistemi di audit compatibili.
Accordo-art. 102
Art. 102 Stato di diritto 1. Nella cooperazione in materia di giustizia, liberta' e sicurezza, le Parti mostrano un costante impegno e accordano particolare importanza al principio dello Stato di diritto, anche per quanto riguarda l'indipendenza della magistratura, l'accesso alla giustizia e il diritto a un processo equo. 2. Le Parti si impegnano a cooperare per mettere ulteriormente a punto il funzionamento delle istituzioni preposte all'applicazione della legge e all'amministrazione della giustizia, anche potenziandone la capacita'.
Accordo-art. 103
Art. 103 Cooperazione giudiziaria 1. Le Parti convengono di sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile, in particolare per quanto concerne la ratifica e l'attuazione delle convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e soprattutto le convenzioni della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato in materia di cooperazione giudiziaria e controversie internazionali e di protezione dei minori. 2. Le Parti convengono di facilitare e incoraggiare il ricorso a mezzi alternativi per la composizione delle controversie civili e commerciali ove lo consentano gli strumenti internazionali applicabili. 3. Per quanto riguarda l'ambito penale, le Parti si adoperano per migliorare la cooperazione giudiziaria in materia di assistenza giudiziaria reciproca e di estradizione. Detta cooperazione comprende l'eventuale adesione ai pertinenti strumenti internazionali delle Nazioni Unite, compreso lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale di cui all'art. 7 del presente accordo, e la relativa applicazione.
Accordo-art. 104
Art. 104 Protezione dei dati personali 1. Le Parti convengono di cooperare per migliorare il livello di protezione dei dati personali in conformita' delle massime norme internazionali, quali quelle contenute negli orientamenti delle Nazioni Unite per la gestione degli schedari computerizzati di dati personali ([risoluzione 45/95](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir::risoluzione:1995;45) dell'Assemblea generale ONU del 14 dicembre 1990). 2. Nella cooperazione per la protezione dei dati personali puo' rientrare, fra l'altro, l'assistenza tecnica sotto forma di scambio d'informazioni e di conoscenze.
Accordo-art. 105
Art. 105 Cooperazione in materia di migrazione e asilo 1. Le Parti ribadiscono l'importanza ascritta alla gestione congiunta dei flussi migratori tra i rispettivi territori. Al fine di consolidare la cooperazione in tal senso, le Parti istituiscono un dialogo esaustivo su tutti gli aspetti della migrazione, compresi l'immigrazione illegale, il traffico di migranti, la tratta di esseri umani e l'integrazione di tale problematica nelle strategie nazionali di sviluppo economico e sociale delle zone di origine dei migranti. 2. La cooperazione si basa sulla valutazione delle esigenze specifiche, realizzata in consultazione reciproca tra le Parti, e trova attuazione conformemente alla pertinente legislazione nazionale e dell'Unione. La cooperazione verte in particolare sui seguenti aspetti: a) le cause di fondo dell'emigrazione; b) l'elaborazione e l'attuazione di norme e procedure nazionali in materia di protezione internazionale in un'ottica di rispetto delle disposizioni della convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiati, del protocollo del 1967 e di altri strumenti regionali e internazionali pertinenti, allo scopo di garantire il rispetto del principio di "non respingimento", riconoscendo al contempo che l'Iraq non e' ancora uno Stato contraente della convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiati e del protocollo del 1967, ma sta valutando la possibilita' di aderirvi in futuro; c) le norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse, l'equita' di trattamento, le politiche di integrazione sociale degli stranieri legalmente residenti, l'istruzione, la formazione e le misure contro il razzismo e la xenofobia; d) l'elaborazione di un'efficace politica di prevenzione dell'immigrazione illegale, del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, ivi comprese misure di lotta contro le reti e le organizzazioni criminali di passatori e trafficanti e di protezione delle vittime di tali traffici; e) il rimpatrio, nel rispetto della dignita' umana, delle persone che risiedono illegalmente nel territorio di un paese, compresa la promozione del rientro volontario, e la loro riammissione, ai sensi del paragrafo 3; f) in materia di visti, le questioni individuate di interesse reciproco, nel quadro dell'acquis di Schengen attualmente in vigore; g) l'ambito dei controlli e della gestione delle frontiere, affrontando aspetti quali l'organizzazione, la formazione, le migliori prassi ed altre misure operative sul campo e, all'occorrenza, la fornitura di attrezzature, tenendo presente il loro eventuale duplice uso. 3. Nel quadro della cooperazione intesa a prevenire e controllare l'immigrazione illegale, le Parti decidono inoltre di riammettere i propri migranti in posizione irregolare. A tal fine: a) l'Iraq riammette tutti i suoi cittadini che non soddisfano o non soddisfano piu' le condizioni di ingresso, soggiorno o residenza nel territorio di uno Stato membro dell'Unione, su richiesta di quest'ultimo e senza ulteriori formalita'; b) ciascuno Stato membro dell'Unione riammette tutti i suoi cittadini che non soddisfano o non soddisfano piu' le condizioni di ingresso, soggiorno o residenza nel territorio dell'Iraq, su richiesta di quest'ultimo e senza ulteriori formalita'. 4. Gli Stati membri dell'Unione e l'Iraq forniscono ai rispettivi cittadini documenti adeguati che ne comprovino l'identita' allo scopo di consentire il viaggio a tal fine. Se la persona da riammettere non e' in possesso di alcun documento d'identita' o non dispone di altre prove a tal fine, su richiesta dell'Iraq o dello Stato membro interessato, l'autorita' diplomatica o consolare competente dello Stato membro interessato o dell'Iraq dispone quanto necessario per interrogare senza indugio la persona da riammettere al fine di accertarne la cittadinanza. 5. In questo contesto, le Parti decidono di concludere, su richiesta di una di loro come previsto all'art. 122 e senza indugio, un accordo inteso a prevenire e controllare la migrazione illegale e a disciplinare le procedure e gli obblighi specifici in materia di riammissione. Se le Parti lo ritengono necessario, il suddetto accordo copre anche la riammissione di cittadini di altri paesi e di apolidi. 6. La cooperazione in questo ambito si svolge nel pieno rispetto dei diritti, degli obblighi e delle responsabilita' delle Parti derivanti dal diritto internazionale e dal diritto internazionale umanitario.
Accordo-art. 106
Art. 106 Lotta alla criminalita' organizzata e alla corruzione Le Parti convengono di collaborare e di contribuire alla lotta contro la criminalita' organizzata, economica e finanziaria, e contro la corruzione, la contraffazione e le operazioni illecite, mediante il totale adempimento dei reciproci obblighi internazionali incombenti loro in tale settore, tra cui una cooperazione efficace per il recupero dei beni o dei fondi derivanti da atti di corruzione. Le Parti promuovono l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' organizzata transnazionale, e relativi protocolli aggiuntivi, e della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.
Accordo-art. 107
Art. 107 Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo 1. Le Parti convengono sulla necessita' di agire e cooperare al fine di impedire che i rispettivi sistemi finanziari siano utilizzati per riciclare i proventi di attivita' illecite, quali il traffico di droga e la corruzione, e per finanziare il terrorismo. 2. Le Parti convengono di cooperare nel settore dell'assistenza tecnica e amministrativa mirata ad elaborare e attuare le normative e all'efficiente funzionamento dei dispositivi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Tale cooperazione si estende al recupero dei beni o dei fondi derivanti da attivita' criminali. 3. La cooperazione consente lo scambio delle pertinenti informazioni nell'ambito delle rispettive legislazioni e l'adozione di misure appropriate per lottare contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo equivalenti a quelle adottate dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (in appresso "GAFI"), dall'Unione e dai pertinenti organismi internazionali attivi nel settore.
Accordo-art. 108
Art. 108 Lotta alle droghe illecite 1. Nel rispetto delle proprie leggi e normative, le Parti mirano a ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e la loro incidenza sui consumatori di droga e sulla societa' nel suo complesso e a prevenire con maggiore efficacia la deviazione dei precursori di droghe utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope. Nell'ambito di tale cooperazione, le Parti assicurano un'impostazione globale ed equilibrata per il raggiungimento di questo obiettivo, tramite la regolamentazione del mercato legale e un'azione e un coordinamento efficaci fra le autorita' competenti, anche nei settori della sanita', dell'istruzione, dell'applicazione della legge e della giustizia. 2. Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi, basando le loro azioni su principi concordati rispondenti alle convenzioni internazionali pertinenti, alla dichiarazione politica e alla dichiarazione speciale sugli orientamenti per ridurre la domanda di droga adottate dalla ventesima sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel giugno 1998.
Accordo-art. 109
Art. 109 Cooperazione culturale 1. Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione bilaterale nel settore della cultura, al fine di diffondere una maggiore comprensione reciproca e incentivare i rapporti culturali fra di esse. 2. Le Parti sostengono lo scambio di informazioni e conoscenze e altre iniziative che contribuiscano a potenziare la capacita', in particolare per quanto riguarda la tutela del patrimonio culturale. 3. Le Parti intensificano la cooperazione in materia di lotta contro il traffico illecito di beni culturali, conformemente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite riguardanti l'Iraq. Esse promuovono la ratifica e l'effettiva attuazione dei pertinenti accordi internazionali, tra cui la Convenzione UNESCO del 1970 concernente le misure da prendere per impedire l'importazione, l'esportazione e i trasferimenti illeciti di beni culturali. 4. Le Parti incoraggiano il dialogo interculturale tra persone, istituzioni e organizzazioni culturali che rappresentano la societa' civile nell'Unione e in Iraq. 5. Le Parti coordinano i rispettivi sforzi nei consessi internazionali, tra cui l'UNESCO, e/o nell'ambito di altri organismi internazionali, al fine di promuovere la diversita' culturale, in particolare per quanto riguarda la ratifica e l'attuazione della Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversita' delle espressioni culturali.
Accordo-art. 110
Art. 110 Cooperazione regionale 1. Le Parti concordano che la cooperazione deve contribuire a facilitare e sostenere la stabilita' e l'integrazione regionale dell'Iraq. A tal fine, esse concordano di promuovere attivita' intese a intensificare le relazioni con l'Iraq, con i paesi confinanti e con altri partner regionali. 2. Le Parti convengono che la cooperazione puo' comprendere iniziative nell'ambito di accordi di cooperazione con altri paesi della regione, purche' compatibili con il presente accordo e con gli interessi delle Parti. 3. Fatti salvi eventuali altri ambiti, le Parti convengono di prestare particolare attenzione: a) alla promozione del commercio interregionale; b) al sostegno alle istituzioni regionali e a progetti e iniziative comuni varati da organizzazioni regionali competenti.
Accordo-art. 111
Art. 111 Consiglio di cooperazione 1. E' istituito un consiglio di cooperazione incaricato di sorvegliare l'attuazione del presente accordo. Il consiglio si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e esamina tutte le questioni importanti inerenti al presente accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. Il consiglio di cooperazione puo' formulare opportune raccomandazioni con il mutuo consenso delle Parti. 2. Il consiglio di cooperazione e' composto da rappresentanti delle Parti. 3. Il consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno. 4. Ciascuna Parte puo' sottoporre al consiglio di cooperazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. 5. Il consiglio di cooperazione puo' comporre la vertenza mediante una raccomandazione. 6. Le disposizioni del presente articolo non ostano e lasciano impregiudicate eventuali disposizioni specifiche in materia di composizione delle controversie di cui al titolo II del presente accordo.
Accordo-art. 112
Art. 112 Comitato di cooperazione e sottocomitati speciali 1. E' istituito un comitato di cooperazione composto da rappresentanti delle Parti e preposto a coadiuvare il consiglio di cooperazione nell'esercizio delle sue funzioni. 2. Il consiglio di cooperazione puo' decidere di istituire altri sottocomitati o organi speciali in grado di coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni, determinandone la composizione, le mansioni e le modalita' di funzionamento.
Accordo-art. 113
Art. 113 Comitato parlamentare di cooperazione 1. E' istituito un comitato parlamentare di cooperazione, che riunisce e consente scambi di opinioni tra membri del Parlamento iracheno e del Parlamento europeo. 2. Il comitato parlamentare di cooperazione e' composto da membri del Parlamento europeo e del Parlamento iracheno. 3. Il comitato parlamentare di cooperazione e' informato delle raccomandazioni del consiglio di cooperazione. 4. Il comitato parlamentare di cooperazione puo' rivolgere raccomandazioni al consiglio di cooperazione.
Accordo-art. 114
Art. 114 Agevolazioni Per facilitare la cooperazione nell'ambito del presente accordo, conformemente ai regolamenti e alle norme interne di ciascuna di esse, le Parti convengono di concedere agli esperti e ai funzionari debitamente autorizzati le agevolazioni necessarie per lo svolgimento dei rispettivi compiti nell'ambito della cooperazione.
Accordo-art. 115
Art. 115 Applicazione territoriale Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori ai quali si applicano il trattato sull'Unione europea e il [trattato sul funzionamento dell'Unione europea](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT), alle condizioni ivi precisate, e, dall'altra, al territorio dell'Iraq.
Accordo-art. 116
Art. 116 Entrata in vigore e rinnovo 1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui il depositario riceve l'ultima delle notificazioni delle Parti relative all'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. 2. Il presente accordo e' concluso per un periodo di dieci anni. Esso e' prorogato automaticamente di anno in anno a condizione che nessuna della Parti lo denunci sei mesi prima della scadenza. La denuncia ha effetto sei mesi dopo che l'altra Parte ha ricevuto la notifica. La denuncia non incide sui progetti in corso avviati in base del presente accordo prima del ricevimento della notifica.
Accordo-art. 117
Art. 117 Applicazione provvisoria 1. Fatto salvo l'art. 116, l'Unione e l'Iraq convengono di applicare gli articoli 1 e 2, e i titoliI, II, III e V del presente accordo, a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui l'Unione e l'Iraq si sono notificati reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Le notifiche sono inviate al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, depositario del presente accordo. 2. Quando, a norma del paragrafo 1, le Parti applicano una disposizione del presente accordo in attesa dell'entrata in vigore dello stesso, si considera che tutti i riferimenti alla data di entrata in vigore del presente accordo contenuti in questa disposizione indichino la data a decorrere dalla quale le Parti decidono di applicarla a norma del paragrafo 1.
Accordo-art. 118
Art. 118 Non discriminazione Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: a) il regime applicato dall'Iraq nei confronti dell'Unione non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro imprese o societa'; b) il regime applicato dall'Unione nei confronti dell'Iraq non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini iracheni o tra le imprese o le societa' irachene.
Accordo-art. 119
Art. 119 Clausola evolutiva 1. Le Parti possono modificare, rivedere e ampliare, di concerto, il presente accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi o protocolli su settori o attivita' specifici. 2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, ciascuna Parte puo' formulare suggerimenti per estendere il campo della cooperazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita nella sua attuazione. Il consiglio di cooperazione e' competente a decidere eventuali estensioni del campo della cooperazione del presente accordo.
Accordo-art. 120
Art. 120 Altri accordi 1. Fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e del [trattato sul funzionamento dell'Unione europea](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT), il presente accordo o qualsiasi azione intrapresa ai sensi dello stesso non pregiudica in alcun modo la facolta' degli Stati membri di avviare con l'Iraq attivita' di cooperazione bilaterali o di concludere, all'occorrenza, con l'Iraq nuovi accordi di cooperazione. 2. Il presente accordo lascia impregiudicata l'esecuzione degli impegni assunti rispettivamente dalle Parti nei confronti di terzi.
Accordo-art. 121
Art. 121 Mancata esecuzione dell'accordo 1. Le Parti adottano tutti i provvedimenti generali o specifici necessari per l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo e si adoperano per la realizzazione degli obiettivi ivi fissati. 2. Se una Parte ritiene che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dal presente accordo, essa puo' adottare misure appropriate. Prima di procedere, essa fornisce entro 30 giorni al consiglio di cooperazione tutte le informazioni pertinenti necessarie ad un esame approfondito della situazione al fine di trovare una soluzione accettabile per le Parti. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al consiglio di cooperazione e, se richiesto dall'altra Parte, sono oggetto di consultazioni in seno al consiglio di cooperazione. 3. In deroga al paragrafo 2, ciascuna Parte puo' adottare immediatamente misure appropriate, conformemente al diritto internazionale, in caso di: a) denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale; b) inosservanza, ad opera dell'altra Parte, degli elementi essenziali dell'accordo di cui agli articoli 2 e 5. L'altra Parte puo' chiedere che sia indetta urgentemente, e comunque entro 15 giorni, una riunione tra le Parti per procedere ad un esame approfondito della situazione e cercare una soluzione accettabile per entrambe. 4. In deroga al paragrafo 2, se una delle Parti ritiene che l'altra Parte sia venuta meno ad un obbligo di cui al titolo II del presente accordo, essa puo' avere esclusivo ricorso e attenersi alle procedure di composizione delle controversie di cui al titolo II, sezione VI, del presente accordo.
Accordo-art. 122
Art. 122 Definizione delle Parti Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono l'Unione o i suoi Stati membri oppure l'Unione e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi poteri, da una parte, e l'Iraq, dall'altra.
Accordo-art. 123
Art. 123 Testi facenti fede Il presente accordo e' redatto in duplice copia nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di contrasto, si fa riferimento alla lingua nella quale e' stato negoziato il presente accordo, vale a dire l'inglese.
Accordo-art. 124
Art. 124 Allegati, appendici, protocolli e note Gli allegati, le appendici, i protocolli e le note del presente accordo formano parte integrante dello stesso.
Accordo-Allegato 1
Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Allegato 2
Allegato 2 DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE Convenzioni in materia di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale di cui all'articolo 60 1. Nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 60, le Parti confermano l'importanza ascritta agli obblighi derivanti dalla Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale (atto di Stoccolma del 1967, modificato nel 1979). 2. L'articolo 60, paragrafo 2, fa riferimento alle seguenti convenzioni multilaterali cui l'Iraq si impegna ad aderire garantendo l'applicazione adeguata ed efficace degli obblighi da esse derivanti: 2.1 Accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS, 1994); 2.2 Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (1886, modificata da ultimo nel 1979); 2.3 Protocollo relativo all'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (1989); 2.4 Atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali (1999); 2.5 Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, modificato da ultimo nel 2001) 2.6 Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980). 3. L'articolo 60, paragrafo 3, fa riferimento alle seguenti convenzioni multilaterali che l'Iraq si impegna a rispettare: 3.1 Convenzione di Roma relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (1961); 3.2 Trattato OMPI sui diritti d'autore (Ginevra, 1996); 3.3 Trattato OMPI sugli artisti interpreti o esecutori e i produttori di registrazioni sonore (Ginevra, 1996); 3.4 Trattato di Singapore sul diritto dei marchi (2006); 3.5 Trattato sul diritto dei marchi (1994); 3.6 Trattato sul diritto dei brevetti (Ginevra, 2000); 3.7 Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV), (atto di Ginevra, 1991).
Accordo-Allegato 3
Allegato 3 Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Allegato 4
Allegato 4 NOTE E DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI All'art. 23 Paragrafo 2 Le disposizioni della presente sezione non si applicano alla protezione degli investimenti diversa dal trattamento di cui all'art. 25, comprese le procedure di composizione delle controversie investitore-Stato. All'art. 24 1. Una persona giuridica e' controllata da un'altra persona giuridica se quest'ultima ha il potere di nominare la maggioranza degli amministratori della prima o dirigerne in ogni caso giuridicamente l'operato. 2. I termini "costituzione" e "acquisizione" di una persona giuridica vanno intesi come comprendenti la partecipazione al capitale di una persona giuridica nella prospettiva di stabilire o mantenere legami economici durevoli. All'art. 25 Paragrafo 1 La presente disposizione non contempla il trattamento derivante dagli impegni dell'Unione in materia di fornitura di servizi ad opera di fornitori di servizi contrattuali e di professionisti indipendenti. Ne e' parimenti escluso il trattamento derivante dagli accordi di reciproco riconoscimento conclusi dall'Unione o dai suoi Stati membri a norma dell'articolo VII del GATS. Paragrafo 2 L'Iraq puo' conformarsi all'obbligo di cui al presente paragrafo concedendo ai servizi, ai fornitori di servizi, agli stabilimenti e agli investitori dell'Unione un trattamento formalmente identico a quello accordato ai propri servizi, fornitori di servizi, stabilimenti e investitori o un trattamento formalmente diverso. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso e' considerato meno favorevole se modifica le condizioni della concorrenza a favore di servizi o fornitori di servizi dell'Iraq rispetto ad analoghi servizi, fornitori di servizi, stabilimenti e investitori dell'Unione. Paragrafo 3 Per garantire maggiore certezza, occorre effettuare la notifica al direttore generale della DG Commercio o al suo successore. All'art. 29 Paragrafo 4 Il semplice obbligo del visto non puo' essere considerato un fattore che annulla o compromette detti vantaggi. All'art. 60 Paragrafo 1 Ai fini del presente accordo, i diritti di proprieta' intellettuale inglobano il diritto d'autore (compresi i diritti su programmi informatici e banche dati, i diritti sui generis sulle banche dati non originali e i diritti connessi), i diritti su brevetti, marchi commerciali, denominazioni commerciali, ove protetti da diritti di proprieta' esclusivi dal pertinente ordinamento nazionale, disegni e topografie di circuiti integrati, le indicazioni geografiche, comprese le denominazioni d'origine, le indicazioni di provenienza, le varieta' vegetali, la tutela delle informazioni riservate e la protezione contro la concorrenza sleale ai sensi dell'art. 10bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale (Atto di Stoccolma1967). Al suballegato 1 dell'appendice I dell'ALLEGATO 1 1. Per "enti appaltanti degli Stati membri" si intende anche qualsiasi organo subordinato o qualsiasi ente appaltante di uno Stato membro purche' non provvisto di una personalita' giuridica distinta. 2. Per quanto riguarda gli appalti indetti da enti dell'Unione o da organi dell'amministrazione centrale competenti in materia di difesa e sicurezza, sono coperti unicamente i materiali non sensibili e non bellici elencati all'ALLEGATO 1 alla voce "Impegni dell'Unione". DICHIARAZIONE UNILATERALE DELL'UNIONE EUROPEA SULL'ART. 96 (COOPERAZIONE DOGANALE E TRIBUTARIA) L'Unione dichiara che gli Stati membri s'impegnano in forza dell'art. 96 (cooperazione doganale e tributaria) soltanto se hanno sottoscritto tali principi di buon governo in materia fiscale a livello dell'Unione. Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo quadro-art. 1
ACCORDO QUADRO DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE, DALL'ALTRA L'UNIONE EUROPEA, in appresso denominata "l'Unione", e IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato sull'Unione europea, in appresso denominati "gli Stati membri", da una parte, e LA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE, in appresso denominata "le Filippine", dall'altra, in appresso denominati congiuntamente "le Parti", Considerando i vincoli tradizionali di amicizia tra le Parti e gli stretti legami storici, politici ed economici che le uniscono; Considerando che le Parti attribuiscono particolare importanza alla natura globale delle loro relazioni reciproche; Considerando che per le Parti il presente accordo e' un elemento di relazioni piu' ampie tra di esse, costituite, tra l'altro, da accordi di cui entrambe sono firmatarie; Ribadendo l'importanza attribuita dalle Parti al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani sanciti, fra l'altro, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e dagli altri pertinenti strumenti internazionali sui diritti umani di cui sono firmatarie; Ribadendo l'importanza da esse attribuita ai principi dello Stato di diritto e del buon Governo e il comune desiderio di promuovere il progresso economico e sociale a beneficio delle rispettive popolazioni; Ribadendo il loro desiderio di intensificare la cooperazione in materia di stabilita', giustizia e sicurezza a livello internazionale onde promuovere uno sviluppo socioeconomico sostenibile, l'eliminazione della poverta' e il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio; Considerando che le Parti definiscono il terrorismo come una minaccia per la sicurezza mondiale e intendono intensificare il dialogo e la cooperazione per la lotta al terrorismo, tenendo debitamente conto della strategia globale antiterrorismo delle Nazioni Unite, e in particolare delle risoluzioni 1373, 1267, 1822 e 1904 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; Esprimendo il loro deciso impegno a prevenire e combattere tutte le forme di terrorismo e a creare strumenti internazionali efficaci per eliminarlo definitivamente; Considerando che le Parti ribadiscono che le misure concrete di lotta al terrorismo e la tutela dei diritti umani devono essere complementari e rafforzarsi a vicenda; Riconoscendo la necessita' di intensificare e ampliare la cooperazione nella lotta contro l'abuso e il traffico di droghe illecite in considerazione delle gravi minacce che rappresentano per la pace, la sicurezza, la stabilita' e lo sviluppo economico a livello internazionale; Riconoscendo che i crimini piu' gravi di rilevanza internazionale connessi al diritto umanitario internazionale, il genocidio e gli altri crimini contro l'umanita' non devono rimanere impuniti e devono essere perseguiti onde garantire la pace e la giustizia a livello internazionale; Considerando che le Parti concordano che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori costituisce una grave minaccia per la sicurezza internazionale e intendono intensificare il dialogo e la cooperazione in questo campo. L'adozione per consenso della risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sottolinea l'impegno dell'intera comunita' internazionale nella lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa; Riconoscendo che il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro, incluse le munizioni, una gestione inadeguata, misure di sicurezza insufficienti nei depositi e la diffusione incontrollata continuano a rappresentare una seria minaccia per la pace, la sicurezza e lo sviluppo internazionale, Riconoscendo l'importanza dell'accordo di cooperazione del 7 marzo 1980 tra la Comunita' economica europea e i paesi membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) e dei successivi protocolli di adesione; Riconoscendo l'importanza di rafforzare le relazioni tra le Parti al fine di intensificare la cooperazione e la comune volonta' di consolidare, approfondire e diversificare dette relazioni nei settori di reciproco interesse su basi di parita', non discriminazione, rispetto dell'ambiente naturale e mutui vantaggi; Riconoscendo l'importanza del dialogo e della cooperazione tra l'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) e l'Unione europea; Esprimendo il loro pieno impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile, compresa la tutela ambientale e una cooperazione concreta per combattere il cambiamento climatico; Sottolineando l'importanza di una maggiore cooperazione nel campo della giustizia e della sicurezza; Riconoscendo il proprio impegno a condurre un dialogo e una cooperazione globali a favore della migrazione e dello sviluppo, cosi' come a promuovere e ad applicare in modo efficace le norme sociali e del lavoro riconosciute internazionalmente; Osservando che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto Parti contraenti distinte o, in alternativa, in quanto Stati membri dell'Unione europea, conformemente al protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di liberta', sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformita' del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati; Riconoscendo l'importanza attribuita dalle Parti ai principi e alle regole che disciplinano il commercio internazionale, in particolare quelli contenuti nell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), e la necessita' di applicarli in modo trasparente e non discriminatorio; Confermando il loro desiderio di intensificare, in pieno accordo con le attivita' avviate in un contesto regionale, la cooperazione tra le Parti in base a valori comuni e con vantaggi reciproci, Hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Principi generali 1. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e negli altri strumenti internazionali sui diritti umani di cui le Parti sono parti contraenti, e del principio dello Stato di diritto e' alla base delle politiche interne ed estere di entrambe le Parti e costituisce un elemento essenziale del presente accordo. 2. Le Parti confermano i loro valori comuni sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite. 3. Le Parti ribadiscono l'impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile, collaborare per affrontare le sfide connesse ai cambiamenti climatici e contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, compresi gli obiettivi di sviluppo del millennio. 4. Le Parti ribadiscono l'importanza che attribuiscono al principio del buon Governo. 5. Le Parti convengono che la cooperazione prevista dal presente accordo si svolgera' in conformita' delle loro disposizioni legislative, normative e regolamentari nazionali.
Accordo quadro-art. 2
Art. 2 Finalita' della cooperazione Nell'intento di rafforzare le loro relazioni bilaterali, le Parti si impegnano a mantenere un dialogo globale e ad intensificare la cooperazione in tutti i settori di reciproco interesse, in conformita' del presente accordo, puntando in particolare a: a) istituire una cooperazione politica, sociale ed economica in tutti i consessi e in tutte le organizzazioni regionali e internazionali pertinenti; b) istituire una cooperazione per la lotta al terrorismo e alla criminalita' transnazionale; c) istituire una cooperazione in materia di diritti umani e un dialogo sulla lotta contro i crimini piu' gravi di rilevanza internazionale; d) istituire una cooperazione per combattere la proliferazione delle armi di distruzione di massa e delle armi leggere e di piccolo calibro nonche' per promuovere i processi di pace e la prevenzione dei conflitti; e) istituire una cooperazione in tutti i settori del commercio e degli investimenti di reciproco interesse onde agevolare scambi e flussi di investimento, eliminando gli eventuali ostacoli al commercio e agli investimenti in modo coerente con i principi dell'OMC e con le iniziative regionali UE-ASEAN presenti e future; f) istituire una cooperazione in materia di giustizia e sicurezza, che comprenda la cooperazione giuridica, le droghe illecite, il riciclaggio del denaro, la lotta contro la criminalita' organizzata e la corruzione, la protezione dei dati, i rifugiati e gli sfollati interni; g) istituire una cooperazione in materia di migrazione e lavoro marittimo; h) istituire una cooperazione in tutti gli altri settori di reciproco interesse, in particolare: occupazione e affari sociali; cooperazione allo sviluppo; politica economica; servizi finanziari; buon Governo nel settore fiscale; politica industriale e PMI; tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC); audiovisivi, media e multimedia; scienza e tecnologia; trasporti; turismo; istruzione, cultura, dialogo interculturale e interconfessionale; energia; ambiente e risorse naturali, compreso il cambiamento climatico; agricoltura, pesca e sviluppo rurale; sviluppo regionale; sanita'; statistiche; gestione del rischio di catastrofi; pubblica amministrazione; i) incentivare la partecipazione di entrambe le Parti ai programmi di cooperazione subregionali e regionali aperti alla partecipazione dell'altra Parte; j) potenziare il ruolo e il profilo delle Filippine e dell'Unione europea; k) promuovere la comprensione fra i popoli cosi' come un dialogo e un'interazione efficaci con la societa' civile organizzata.
Accordo quadro-art. 3
Art. 3 Cooperazione nelle organizzazioni regionali e internazionali Le Parti continueranno a scambiare opinioni e a collaborare in consessi e organizzazioni regionali e internazionali come le Nazioni Unite e le loro agenzie e organismi pertinenti, quali la conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD), il dialogo ASEAN-UE, il forum regionale dell'ASEAN (ARF), il vertice Asia-Europa (ASEM), l'OMC, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale (OMPI).
Accordo quadro-art. 4
Art. 4 Cooperazione regionale e bilaterale Per ciascun settore oggetto di dialogo e di cooperazione nell'ambito del presente accordo, e riservando la debita attenzione alle questioni che rientrano nella cooperazione UE-Filippine, le Parti possono anche collaborare, di comune accordo, mediante attivita' svolte a livello regionale o combinando i due quadri, tenendo conto dei processi decisionali regionali del gruppo regionale interessato. Nella scelta del quadro appropriato, le Parti cercheranno di ottimizzare l'impatto e di promuovere la partecipazione di tutti gli interessati, sfruttando al meglio le risorse disponibili e garantendo la coerenza delle altre attivita'.
Accordo quadro-art. 5
Art. 5 Processo di pace e prevenzione dei conflitti Le Parti convengono di continuare a collaborare per promuovere la prevenzione dei conflitti e una cultura della pace, anche attraverso programmi di sensibilizzazione e di educazione alla pace.
Accordo quadro-art. 6
Art. 6 Cooperazione nel settore dei diritti umani 1. Le Parti convengono di collaborare per la promozione e l'effettiva tutela di tutti i diritti umani, anche attraverso gli strumenti internazionali sui diritti umani a cui hanno aderito. 2. La cooperazione in questo campo consistera' in attivita' concordate tra le Parti, come ad esempio: a) il sostegno alla definizione e all'attuazione di piani d'azione nazionali sui diritti umani; b) la sensibilizzazione e l'educazione ai diritti umani; c) il potenziamento delle istituzioni nazionali competenti in materia di diritti umani; d) nella misura del possibile, un contributo alla promozione di istituzioni regionali connesse ai diritti umani; e) l'instaurazione di un dialogo costruttivo sui diritti umani fra le Parti e f) la collaborazione con le istituzioni delle Nazioni Unite competenti in materia di diritti umani.
Accordo quadro-art. 7
Art. 7 Crimini gravi di rilevanza internazionale 1. Le Parti riconoscono che i crimini piu' gravi di rilevanza internazionale connessi al diritto umanitario internazionale, il genocidio e gli altri crimini contro l'umanita' non devono rimanere impuniti e devono essere perseguiti mediante misure adottate a livello nazionale o internazionale, a seconda dei casi, anche tramite la Corte penale internazionale, conformemente alla legislazione nazionale delle Parti. 2. Le Parti convengono di mantenere un dialogo costruttivo sull'adesione universale allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale in conformita' delle proprie leggi, compresa la prestazione di assistenza per lo sviluppo di capacita'.
Accordo quadro-art. 8
Art. 8 Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori 1. Le Parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, ad opera e a favore di soggetti statali e non statali, costituisca una delle piu' gravi minacce per la stabilita' e la sicurezza internazionali. 2. Le Parti convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonche' degli altri obblighi internazionali in materia, ad esempio quelli di cui alla risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Le Parti convengono che la presente disposizione e' un elemento fondamentale del presente accordo. 3. Le Parti convengono inoltre di: a) adottare le misure necessarie per la firma e, nel pieno rispetto delle loro procedure di ratifica, adoperarsi per la ratifica o l'adesione, a seconda dei casi, e l'adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dagli altri strumenti internazionali pertinenti, comprese le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; b) creare un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione riguardante tanto l'esportazione quanto il transito dei beni legati alle armi di distruzione di massa, compreso un controllo dell'impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso in relazione alle armi di distruzione di massa, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione. Le Parti riconoscono che l'applicazione dei controlli all'esportazione non deve ostacolare la cooperazione internazionale relativa ai materiali, alle attrezzature e alle tecnologie destinati a scopi pacifici, ma che l'uso per scopi pacifici non deve costituire una proliferazione dissimulata. 4. Le Parti convengono di avviare un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi gli elementi suddetti. Le Parti possono anche cercare di instaurare un dialogo a livello regionale.
Accordo quadro-art. 9
Art. 9 Armi leggere e di piccolo calibro 1. Le Parti riconoscono che il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro (SALW), incluse le munizioni, il loro eccessivo accumulo, una gestione inadeguata, misure di sicurezza insufficienti nei depositi e la loro diffusione incontrollata continuano a rappresentare una seria minaccia per la pace e la sicurezza internazionale. 2. Le Parti convengono di osservare e attuare pienamente i rispettivi obblighi di lotta al commercio illegale di SALW in tutti i suoi aspetti, ai sensi degli accordi internazionali vigenti e delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonche' gli impegni assunti nel quadro di altri strumenti internazionali applicabili in materia, come il programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti. 3. Le Parti convengono di avviare un dialogo politico regolare per scambiare opinioni e informazioni, favorire una comprensione comune delle questioni e dei problemi attinenti al commercio illegale di SALW e migliorare la propria capacita' di prevenire, combattere e sradicare tale commercio.
Accordo quadro-art. 10
Art. 10 Cooperazione nella lotta al terrorismo 1. Le Parti ribadiscono l'importanza di prevenire e contrastare il terrorismo in conformita' delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari e rispettando lo Stato di diritto, il diritto internazionale, in particolare la Carta delle Nazioni Unite e le risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU, il diritto in materia di diritti umani, il diritto dei rifugiati e il diritto umanitario internazionale e le convenzioni internazionali di cui sono firmatarie, la strategia globale antiterrorismo delle Nazioni Unite, contenuta nella [risoluzione 60/28](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir::risoluzione:1928;60) dell'Assemblea generale dell'ONU dell'8 settembre 2006, e la dichiarazione congiunta UE-ASEAN sulla cooperazione per la lotta al terrorismo del 28 gennaio 2003. 2. Al tal fine, le Parti convengono di collaborare: a) promuovendo l'attuazione delle risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU, come le risoluzioni 1373, 1267, 1822 e 1904, nonche' delle convenzioni e degli strumenti internazionali pertinenti; b) promuovendo la collaborazione tra gli Stati membri dell'ONU ai fini di un'attuazione efficace della strategia globale antiterrorismo delle Nazioni Unite; c) scambiando informazioni e rafforzando la cooperazione e il coordinamento tra le autorita' di contrasto avvalendosi degli uffici centrali nazionali di Interpol tramite il sistema globale di comunicazione di polizia di Interpol (I-24/7); d) scambiando informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale; e) scambiando pareri sui mezzi e sui metodi utilizzati per contrastare il terrorismo, anche dal punto di vista tecnico e della formazione, e scambiando esperienze in materia di prevenzione del terrorismo e di deradicalizzazione; f) collaborando per rafforzare il consenso internazionale sulla lotta contro il terrorismo e il finanziamento del terrorismo e adoperandosi per accelerare la conclusione di una convenzione globale sul terrorismo internazionale che completi gli attuali strumenti antiterrorismo dell'ONU; g) condividendo le migliori prassi relativamente alla tutela dei diritti umani nella lotta contro il terrorismo; h) promuovendo l'attuazione e una piu' intensa cooperazione nella lotta al terrorismo in ambito ASEAN e UE-ASEAN.
Accordo quadro-art. 11
Art. 11 Cooperazione nel settore della pubblica amministrazione Le Parti convengono di collaborare per incentivare lo sviluppo di capacita' nel settore della pubblica amministrazione. La cooperazione nel settore puo' comprendere scambi di opinioni sulle migliori prassi in materia di metodi di gestione, prestazione di servizi, potenziamento della capacita' istituzionale e trasparenza.
Accordo quadro-art. 12
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)