LEGGE 3 novembre 2016, n. 214

Type Legge
Publication 2016-11-03
Ultimo aggiornamento 2016-11-24
State In force
Source Normattiva
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Articolo 81 Riesame 1. In via eccezionale, una richiesta di riesame a seguito di una decisione definitiva del tribunale puo' essere accolta dalla corte d'appello nelle seguenti circostanze: a) ove la parte che richiede il riesame abbia scoperto un fatto di natura tale da costituire un fattore decisivo, di cui non era a conoscenza al momento dell'emissione della decisione. Tale richiesta puo' essere accolta soltanto in base a un atto configurante reato, accertato con sentenza nazionale passata in giudicato; o b) in caso di vizi sostanziali della procedura, in particolare quando la domanda giudiziale o un atto equivalente non e' stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese. 2. Una richiesta di riesame e' depositata entro dieci anni dalla data della decisione, ma al piu' tardi entro due mesi dalla data della scoperta del nuovo fatto o del vizio di procedura. Tale richiesta non ha effetto sospensivo salva diversa decisione della corte d'appello. 3. Se la richiesta di riesame e' fondata, la corte d'appello annulla in tutto o in parte la decisione soggetta a riesame e riapre il procedimento in vista di un nuovo processo e una nuova decisione, conformemente al regolamento di procedura. 4. Le persone che utilizzano brevetti oggetto di una decisione soggetta a riesame e agiscono in buona fede dovrebbero essere autorizzati a continuare a utilizzare tali brevetti.

Accordo-art. 82

Articolo 82 Esecuzione delle decisioni e delle ordinanze 1. Le decisioni e le ordinanze emesse dal tribunale sono esecutive in qualsiasi Stato membro contraente. Una formula esecutiva di una decisione e' apposta alla decisione del tribunale. 2. Se del caso, l'esecuzione di una decisione puo' essere subordinata alla prestazione di una cauzione o garanzia equivalente che assicuri il risarcimento dell'eventuale danno subito, in particolare nel caso di ingiunzioni. 3. Fatti salvi il presente accordo e lo statuto, i procedimenti di esecuzione sono disciplinati dal diritto dello Stato membro contraente nel cui territorio si procede all'esecuzione. Qualsiasi decisione del tribunale e' eseguita alle stesse condizioni di una decisione emessa dello Stato membro contraente nel cui territorio si procede all'esecuzione. 4. Una parte che non osservi i termini di un'ordinanza del tribunale puo' essere sanzionata con una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata da pagare al tribunale. La singola penalita' e' proporzionata all'importanza dell'ordinanza da eseguire ed e' disposta fatto salvo il diritto della parte alla richiesta di risarcimento danni o di una cauzione.

Accordo-art. 83

Articolo 83 Regime transitorio 1. Durante un periodo transitorio di sette anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, puo' ancora essere proposta dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali o ad altre autorita' nazionali competenti un'azione per violazione o un'azione di revoca di un brevetto europeo ovvero un'azione per violazione o un'azione di accertamento di nullita' di un certificato protettivo complementare concesso per un prodotto protetto da un brevetto europeo. 2. La scadenza del periodo transitorio non pregiudica un'azione pendente dinanzi ad un organo giurisdizionale nazionale alla fine di detto periodo. 3. A meno che un'azione sia gia' stata proposta dinanzi al tribunale, il titolare o il richiedente di un brevetto europeo concesso o richiesto anteriormente alla scadenza del periodo transitorio a norma del paragrafo 1 e, ove applicabile, del paragrafo 5, nonche' il titolare di un certificato protettivo complementare concesso per un prodotto protetto da un brevetto europeo hanno la possibilita' di rinunciare alla competenza esclusiva del tribunale. A tal fine, essi notificano tale decisione alla cancelleria al piu' tardi un mese prima dello scadere del periodo transitorio. La rinuncia prende effetto all'atto dell'iscrizione nel registro. 4. A meno che un'azione sia gia' stata proposta dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale, i titolari o i richiedenti di brevetti europei o i titolari di certificati protettivi complementari concessi per un prodotto protetto da un brevetto europeo che si sono avvalsi della possibilita' di rinuncia conformemente al paragrafo 3 sono autorizzati a ritirarla in qualsiasi momento. In tal caso, essi ne informano la cancelleria. Il ritiro della decisione di rinuncia prende effetto all'atto dell'iscrizione nel registro. 5. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il comitato amministrativo svolge un'ampia consultazione con gli utilizzatori del sistema dei brevetti ed effettua uno studio sul numero di brevetti europei e di certificati protettivi complementari concessi per prodotti protetti da brevetti europei in relazione ai quali sono ancora proposte azioni per violazione o azioni di revoca ovvero azioni di accertamento di nullita' dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali a norma del paragrafo 1, nonche' su motivi e conseguenze relativi. In base a tale consultazione e al parere del tribunale, il comitato amministrativo puo' decidere di prolungare il periodo transitorio fino a sette anni.

Accordo-art. 84

Articolo 84 Firma, ratifica e adesione 1. Il presente accordo e' aperto alla firma di qualsiasi Stato membro il 19 febbraio 2013. 2. Il presente accordo e' sottoposto a ratifica conformemente alle rispettive norme costituzionali degli Stati membri. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea («depositario»). 3. Ciascuno Stato membro che abbia firmato il presente accordo notifica alla Commissione europea la sua ratifica dell'accordo al momento del deposito del rispettivo strumento di ratifica a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1257/2012. 4. Il presente accordo e' aperto all'adesione di qualsiasi Stato membro. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.

Accordo-art. 85

Articolo 85 Funzioni del depositario 1. Il depositario redige copie certificate conformi del presente accordo e le trasmette ai governi di tutti gli stati membri firmatari o aderenti. 2. Il depositario notifica ai governi degli Stati membri firmatari o aderenti: a) ogni firma; b) il deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione; c) la data di entrata in vigore del presente accordo. 3. Il depositario registra il presente accordo presso il segretariato delle Nazioni Unite.

Accordo-art. 86

Articolo 86 Durata dell'accordo Il presente accordo ha durata illimitata.

Accordo-art. 87

Articolo 87 Revisione 1. Sette anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo o una volta che il tribunale si sia pronunciato in merito a 2 000 cause per violazione, se in data posteriore e, se necessario, successivamente a intervalli regolari, il comitato amministrativo svolge un'ampia consultazione con gli utilizzatore del sistema dei brevetti in merito al funzionamento, all'efficienza e all'efficacia sotto il profilo dei costi del tribunale nonche' alla fiducia degli utilizzatori del sistema dei brevetti nella qualita' delle decisioni del tribunale. In base a tale consultazione e al parere del tribunale, il comitato amministrativo puo' decidere di riesaminare il presente accordo al fine di migliorare il funzionamento del tribunale. 2. Il comitato amministrativo puo' modificare il presente accordo al fine di adeguarlo a un trattato internazionale in materia di brevetti o al diritto dell'Unione. 3. Una decisione del comitato amministrativo adottata sulla base dei paragrafi 1 e 2 non ha effetto giuridico se uno Stato membro contraente dichiara, entro dodici mesi dalla data della decisione, sulla base delle relative procedure decisionali interne pertinenti, che non vuole essere vincolato dalla decisione. In tal caso, e' convocata una conferenza di revisione degli Stati membri contraenti.

Accordo-art. 88

Articolo 88 Lingue dell'accordo 1. Il presente accordo e' redatto in un unico esemplare in lingua inglese, francese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede. 2. I testi del presente accordo redatti in lingue ufficiali degli Stati membri contraenti diverse da quelle specificate al paragrafo 1, se approvati dal comitato amministrativo, sono considerati testi ufficiali. Nel caso di divergenze tra i diversi testi, prevalgono i testi di cui al paragrafo 1.

Accordo-art. 89

Articolo 89 Entrata in vigore 1. Il presente accordo entra in vigore il 1o gennaio 2014 o il primo giorno del quarto mese successivo al deposito del tredicesimo strumento di ratifica o di adesione conformemente all'articolo 84, inclusi i tre Stati nei quali il maggior numero di brevetti europei aveva effetto nell'anno precedente a quello in cui ha luogo la firma dell'accordo, o il primo giorno del quarto mese successivo alla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento (UE) n. 1215/2012 relative alle relazioni con il presente accordo, se questa data e' posteriore. 2. Qualsiasi ratifica o adesione successiva all'entrata in vigore del presente accordo prende effetto il primo giorno del quarto mese successivo al deposito dello strumento di ratifica o di adesione. In fede di che i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo, Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2013, in lingua inglese, francese e tedesca, i tre testi facenti ugualmente fede, in esemplare unico che sara' depositato negli archivi del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato I-art. 1

ALLEGATO I STATUTO DEL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI Articolo 1 Ambito di applicazione dello statuto Il presente statuto contiene le disposizioni istituzionali e finanziarie applicabili al tribunale unificato dei brevetti istituito a norma dell'articolo 1 dell'accordo.

Allegato I-art. 2

Articolo 2 Requisiti richiesti per la funzione di giudice 1. Chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro contraente e possieda i requisiti di cui all'articolo 15 dell'accordo e al presente statuto puo' essere nominato giudice. 2. I giudici possiedono una buona padronanza di almeno una lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti. 3. La comprovata esperienza in materia di controversie brevettuali richiesta per la nomina a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, dell'accordo puo' essere acquisita mediante una formazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, lettera a), del presente statuto.

Allegato I-art. 3

Articolo 3 Nomina dei giudici 1. I giudici sono nominati secondo la procedura stabilita all'articolo 16 dell'accordo. 2. Gli avvisi di vacanze di seggio sono pubblicati con l'indicazione dei pertinenti requisiti richiesti di cui all'articolo 2. Il comitato consultivo formula un parere sull'idoneita' dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice del tribunale. Il parere comprende un elenco dei candidati piu' idonei. Tale elenco contiene un numero di canditati corrispondente almeno al doppio dei posti vacanti. Se necessario, il comitato consultivo puo' raccomandare che, prima della decisione sulla nomina, un candidato alla funzione di giudice riceva la formazione in materia di controversie brevettuali a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, lettera a). 3. Nella nomina dei giudici il comitato amministrativo assicura le migliori competenze di ordine giuridico e tecnico e una composizione equilibrata del tribunale secondo una base geografica quanto piu' ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri contraenti. 4. Il comitato amministrativo nomina tutti i giudici necessari per il corretto funzionamento del tribunale. Esso procede in un primo momento alla nomina del numero di giudici necessario per istituire almeno un collegio nell'ambito di ciascuna divisione del tribunale di primo grado e almeno due collegi nell'ambito della corte d'appello. 5. La decisione del comitato amministrativo recante nomina dei giudici a tempo pieno o a tempo parziale qualificati sotto il profilo giuridico e dei giudici a tempo pieno qualificati sotto il profilo tecnico specifica per ogni singola nomina il grado del tribunale e/o la divisione del tribunale di primo grado di destinazione, nonche' il settore o i settori tecnologici per i quali e' nominato un giudice qualificato sotto il profilo tecnico. 6. I giudici a tempo parziale qualificati sotto il profilo tecnico sono nominati giudici del tribunale e inseriti nel pool di giudici sulla base delle loro qualifiche ed esperienze specifiche. La nomina di tali giudici del tribunale assicura che siano contemplati tutti i settori tecnologici.

Allegato I-art. 4

Articolo 4 Durata del mandato dei giudici 1. I giudici sono nominati per un periodo di sei anni a decorrere dalla data stabilita nell'atto di nomina. Il loro mandato e' rinnovabile. 2. In assenza di disposizioni relative alla data, il periodo decorre dalla data dell'atto di nomina.

Allegato I-art. 5

Articolo 5 Nomina dei membri del comitato consultivo 1. Ciascuno Stato membro contraente propone un membro del comitato consultivo che possieda i requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 2, dell'accordo. 2. I membri del comitato consultivo sono nominati dal comitato amministrativo che delibera di comune accordo.

Allegato I-art. 6

Articolo 6 Giuramento Prima di assumere le proprie funzioni, i giudici, in seduta pubblica, prestano giuramento di esercitare tali funzioni in piena imparzialita' e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.

Allegato I-art. 7

Articolo 7 Imparzialita' 1. Subito dopo aver prestato giuramento, i giudici sottoscrivono una dichiarazione con la quale assumono solenne impegno di rispettare, per la durata del mandato e dopo la cessazione del mandato, gli obblighi derivanti dalla loro carica, in particolare i doveri di onesta' e di discrezione per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. 2. I giudici non possono partecipare al procedimento di una causa nella quale: a) siano intervenuti come consulenti; b) siano stati parte in causa o siano intervenuti come avvocato di una delle parti; c) siano stati chiamati a pronunciarsi come membro di un organo giurisdizionale, di una commissione di ricorso, di una commissione di arbitrato o mediazione, di una commissione d'inchiesta o a qualunque altro titolo; d) abbiano interessi personali o finanziari in relazione alla causa o a una delle parti; o e) abbiano rapporti di parentela con una delle parti o con i rappresentanti delle parti. 3. Qualora, per un motivo particolare, un giudice reputi di non poter partecipare al giudizio o all'esame di una causa determinata, ne informa il presidente della corte d'appello o, nel caso dei giudici del tribunale di primo grado, il presidente del tribunale di primo grado. Qualora, per un motivo particolare, il presidente della corte d'appello o, nel caso dei giudici del tribunale di primo grado, il presidente del tribunale di primo grado reputi che un giudice non debba giudicare o concludere in una causa determinata, il presidente della corte d'appello o il presidente del tribunale di primo grado ne fornisce una motivazione scritta e ne avverte il giudice interessato. 4. Qualsiasi parte in causa puo' ricusare un giudice che partecipa al procedimento per uno qualunque dei motivi elencati al paragrafo 2 o qualora sia a buon motivo sospettato di parzialita'. 5. In caso di difficolta' nell'applicazione del presente articolo, il praesidium decide conformemente al regolamento di procedura. Il giudice interessato e' ascoltato ma non prende parte alle deliberazioni.

Allegato I-art. 8

Articolo 8 Immunita' dei giudici 1. I giudici godono dell'immunita' di giurisdizione. Per quanto concerne gli atti da loro compiuti veste ufficiale, essi continuano a godere dell'immunita' dopo la cessazione delle funzioni. 2. Il praesidium puo' togliere l'immunita'. 3. Qualora, tolta l'immunita', venga promossa un'azione penale contro un giudice, questi puo' essere giudicato, in ciascuno degli Stati membri contraenti, soltanto dall'organo competente a giudicare i magistrati appartenenti alla piu' alta giurisdizione nazionale. 4. Il protocollo sui privilegi e sulle immunita' dell'Unione europea e' applicabile ai giudici del tribunale, senza pregiudizio delle disposizioni relative all'immunita' di giurisdizione dei giudici che figurano nel presente statuto.

Allegato I-art. 9

Articolo 9 Cessazione delle funzioni 1. A parte i rinnovi alla scadenza del mandato a norma dell'articolo 4, o i decessi, le funzioni di giudice cessano individualmente per dimissioni. 2. In caso di dimissioni di un giudice, la lettera di dimissioni e' indirizzata al presidente della corte d'appello o, nel caso dei giudici del tribunale di primo grado, al presidente del tribunale di primo grado per essere trasmessa al presidente del comitato amministrativo. 3. Salvo i casi in cui si applica l'articolo 10, ogni giudice rimane in carica fino a quando il suo successore non assuma le proprie funzioni. 4. Si provvede a ogni vacanza di seggio mediante nomina di un nuovo giudice per la restante durata del mandato del suo predecessore.

Allegato I-art. 10

Articolo 10 Rimozione dalle funzioni 1. Un giudice puo' essere rimosso dalle sue funzioni oppure essere dichiarato decaduto da altri vantaggi soltanto qualora il praesidium decida che non e' piu' in possesso dei requisiti previsti ovvero non soddisfa piu' gli obblighi derivanti dalla sua carica. Il giudice interessato e' ascoltato ma non prende parte alle deliberazioni. 2. Il cancelliere del tribunale comunica tale decisione al presidente del comitato amministrativo. 3. Tale notificazione, in caso di decisione che rimuove un giudice dalle sue funzioni, importa vacanza di seggio.

Allegato I-art. 11

Articolo 11 Formazione 1. Ai giudici e' impartita una formazione appropriata e periodica nell'ambito del quadro di formazione istituito a norma dell'articolo 19 dell'accordo. Il praesidium adotta norme in materia di formazione onde assicurare l'attuazione e la coerenza generale del quadro di formazione. 2. Il quadro di formazione costituisce una piattaforma per lo scambio di conoscenze e un forum di discussione, in particolare mediante: a) l'organizzazione di corsi, conferenze, seminari, riunioni di lavoro e simposi; b) la cooperazione con organizzazioni internazionali e istituti di istruzione nel settore della proprieta' intellettuale; e c) la promozione e il sostegno a favore di ulteriori azioni di formazione professionale. 3. Sono elaborati un programma di lavoro annuale e orientamenti in materia di formazione comprendenti per ogni giudice un programma annuale di formazione che ne definisce le principali esigenze in materia di formazione conformemente alle norme in materia di formazione. 4. Inoltre, il quadro di formazione: a) assicura una formazione appropriata per i candidati alla funzione di giudice e i giudici del tribunale nominati recentemente; b) sostiene progetti intesi a facilitare la cooperazione tra i rappresentanti, i procuratori e il tribunale.

Allegato I-art. 12

Articolo 12 Remunerazione Il comitato amministrativo stabilisce la remunerazione del presidente della corte d'appello, del presidente del tribunale di primo grado, dei giudici, del cancelliere, del cancelliere aggiunto e del personale.

Allegato I-art. 13

Articolo 13 Presidente della corte d'appello 1. Il presidente della corte d'appello e' eletto da tutti i giudici della corte d'appello, nel loro ambito, per una durata di tre anni. Il mandato del presidente della corte d'appello e' rinnovabile due volte. 2. Le elezioni del presidente della corte d'appello si svolgono a scrutinio segreto. E' eletto il giudice che ottiene la maggioranza assoluta. Se nessun giudice ottiene la maggioranza assoluta, si procede ad un secondo scrutinio ed e' eletto il giudice che ottiene il maggior numero di voti. 3. Il presidente della corte d'appello dirige le attivita' giudiziarie e l'amministrazione della corte d'appello e presiede la corte d'appello riunita in seduta plenaria. 4. Se il presidente della corte d'appello cessa dal mandato prima della scadenza, si procede all'elezione di un successore per il periodo restante.

Allegato I-art. 14

Articolo 14 Presidente del tribunale di primo grado 1. Il presidente del tribunale di primo grado e' eletto da tutti i giudici a tempo pieno del tribunale di primo grado, nel loro ambito, per una durata di tre anni. Il mandato del presidente del tribunale di primo grado e' rinnovabile due volte. 2. Il primo presidente del tribunale di primo grado ha la cittadinanza dello Stato membro contraente che ospita la sede della divisione centrale. 3. Il presidente del tribunale di primo grado dirige le attivita' giudiziarie e l'amministrazione del tribunale di primo grado. 4. L'articolo 13, paragrafi 2 e 4, si applica per analogia al presidente del tribunale di primo grado.

Allegato I-art. 15

Articolo 15 Praesidium 1. Il praesidium e' costituito dal presidente della corte d'appello, che ne esercita la presidenza, dal presidente del tribunale di primo grado, da due giudici della corte d'appello eletti nel loro ambito, da tre giudici del tribunale di primo grado che sono giudici a tempo pieno eletti nel loro ambito e dal cancelliere che non ha diritto di voto. 2. Il praesidium esercita le sue funzioni conformemente al presente statuto. Fatta salva la propria responsabilita', esso puo' delegare taluni compiti a uno dei suoi membri. 3. Il praesidium e' responsabile della gestione del tribunale e in particolare: a) elabora proposte di modifica del regolamento di procedura conformemente all'articolo 41 dell'accordo e proposte riguardanti il regolamento finanziario del tribunale; b) prepara il bilancio annuale, i conti annuali e la relazione annuale del tribunale e li presenta al comitato del bilancio; c) fissa gli orientamenti per il programma di formazione dei giudici e ne sorveglia l'attuazione; d) prende decisioni sulla nomina e la revoca del cancelliere e del cancelliere aggiunto; e) stabilisce le norme che disciplinano la cancelleria, comprese le sottosezioni; f) formula un parere conformemente all'articolo 83, paragrafo 5, dell'accordo. 4. Le decisioni spettanti al praesidium di cui agli articoli 7, 8, 10 e 22 sono adottate senza la partecipazione del cancelliere. 5. Il praesidium puo' prendere decisioni valide solo se sono presenti o debitamente rappresentati tutti i membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti.

Allegato I-art. 16

Articolo 16 Personale 1. I funzionari e gli altri agenti del tribunale hanno il compito di assistere il presidente della corte d'appello, il presidente del tribunale di primo grado, i giudici e il cancelliere. Essi dipendono dal cancelliere sotto l'autorita' del presidente della corte d'appello e del presidente del tribunale di primo grado. 2. Il comitato amministrativo definisce lo statuto dei funzionari e degli altri agenti del tribunale.

Allegato I-art. 17

Articolo 17 Vacanze giudiziarie 1. Previa consultazione del praesidium, il presidente della corte d'appello stabilisce la durata delle vacanze giudiziarie e le norme sul rispetto dei giorni festivi. 2. Durante il periodo di vacanze giudiziarie, le funzioni del presidente della corte d'appello e del presidente del tribunale di primo grado possono essere esercitate da qualsiasi giudice invitato in tal senso dal rispettivo presidente. Nei casi di urgenza, il presidente della corte d'appello puo' convocare i giudici. 3. Il presidente della corte d'appello o il presidente del tribunale di primo grado puo', per giustificati motivi, accordare permessi rispettivamente ai giudici della corte d'appello o ai giudici del tribunale di primo grado.

Allegato I-art. 18

Articolo 18 Costituzione e scioglimento di una divisione locale o regionale 1. La richiesta di uno o piu' Stati membri contraenti di costituire una divisione locale o regionale e' indirizzata al presidente del comitato amministrativo. Essa indica la sede della divisione locale o regionale. 2. La decisione del comitato amministrativo che istituisce una divisione locale o regionale indica il numero di giudici per la divisione in questione e tale decisione e' accessibile al pubblico. 3. Il comitato amministrativo decide di sciogliere una divisione regionale o locale su richiesta dello Stato membro contraente che ospita la divisione locale o degli Stati membri contraenti che partecipano alla divisione regionale. La decisione di sciogliere una divisione locale o regionale indica la data limite per l'introduzione di nuove cause dinanzi a detta divisione e la data in cui la divisione cessera' di esistere. 4. A decorrere dalla data in cui una divisione locale o regionale e' sciolta, i giudici assegnati a tale divisione locale o regionale sono assegnati alla divisione centrale e le cause ancora pendenti dinanzi a detta divisione locale o regionale, cosi' come l'ufficio periferico della cancelleria e tutta la documentazione sono trasferiti alla divisione centrale.

Allegato I-art. 19

Articolo 19 Collegi 1. L'assegnazione dei giudici e l'attribuzione delle cause ai collegi nell'ambito di una divisione sono disciplinate dal regolamento di procedura. Uno dei giudici del collegio e' designato giudice presidente conformemente al regolamento di procedura. 2. Ciascun collegio puo' delegare, conformemente al regolamento di procedura, talune funzioni ad uno o piu' dei giudici che lo compongono. 3. Un giudice permanente per ogni divisione puo' essere designato al fine di procedere nelle cause urgenti conformemente al regolamento di procedura. 4. Nei casi in cui tenga l'udienza un giudice unico, conformemente all'articolo 8, paragrafo 7, dell'accordo, o un giudice permanente, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, tale giudice esercita tutte le funzioni di un collegio. 5. Un giudice del collegio agisce in qualita' di relatore, conformemente al regolamento di procedura.

Allegato I-art. 20

Articolo 20 Pool di giudici 1. Il cancelliere stila un elenco con i nomi dei giudici che fanno parte del pool di giudici. In relazione a ciascun giudice l'elenco indica almeno le conoscenze linguistiche, il settore tecnologico e l'esperienza nonche' i casi trattati in precedenza dal giudice. 2. Una richiesta indirizzata al presidente del tribunale di primo grado per l'assegnazione di un giudice dal pool di giudici reca in particolare l'indicazione dell'oggetto della causa, la lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti usata dai giudici del collegio, la lingua del procedimento e il settore tecnologico richiesto.

Allegato I-art. 21

Articolo 21 Collegi 1. L'assegnazione dei giudici e l'attribuzione delle cause ai collegi sono disciplinate dal regolamento di procedura. Un giudice del collegio e' nominato giudice presidente conformemente al regolamento di procedura. 2. Per cause di importanza eccezionale e in particolare allorche' la decisione puo' avere ripercussioni sull'unita' e la coerenza della giurisprudenza del tribunale, la corte d'appello puo' decidere, su proposta del presidente, di investire della causa la corte in seduta plenaria. 3. Ciascun collegio puo' delegare, conformemente al regolamento di procedura, talune funzioni ad uno o piu' dei giudici che lo compongono. 4. Un giudice del collegio agisce in qualita' di relatore, conformemente al regolamento di procedura.

Allegato I-art. 22

Articolo 22 Nomina e revoca del cancelliere 1. Il praesidium nomina il cancelliere del tribunale per un periodo di sei anni. Il cancelliere puo' essere rinominato. 2. Due settimane prima della data fissata per la nomina del cancelliere, il presidente della corte d'appello informa il praesidium delle candidature presentate per il posto vacante. 3. Prima di assumere le sue funzioni, il cancelliere presta dinanzi al praesidium il giuramento di esercitare le funzioni di cancelliere in piena imparzialita' e secondo coscienza. 4. Il cancelliere puo' essere rimosso dalle sue funzioni soltanto se non soddisfa piu' agli obblighi derivanti dalla sua carica. Il praesidium decide dopo aver ascoltato il cancelliere. 5. Se il cancelliere cessa dal mandato prima della scadenza, il praesidium nomina il suo successore per un periodo di sei anni. 6. Se il cancelliere e' assente o nell'impossibilita' di assistere o tale posto e' vacante, il presidente della corte d'appello, previa consultazione del praesidium, designa un membro del personale del tribunale per svolgere le mansioni del cancelliere.

Allegato I-art. 23

Articolo 23 Funzioni del cancelliere 1. Il cancelliere assiste il tribunale, il presidente della corte d'appello, il presidente del tribunale di primo grado e i giudici nell'adempimento delle loro funzioni. Il cancelliere e' responsabile dell'organizzazione e delle attivita' della cancelleria, sotto l'autorita' del presidente della corte d'appello. 2. Il cancelliere e' responsabile in particolare: a) della tenuta del registro che comprende un archivio di tutte le cause sottoposte al tribunale; b) della tenuta e della gestione degli elenchi conformemente all'articolo 18, all'articolo 48, paragrafo 3, e all'articolo 57, paragrafo 2, dell'accordo; c) della tenuta e della pubblicazione di un elenco delle notifiche e delle revoche delle decisioni di rinuncia conformemente all'articolo 83 dell'accordo; d) della pubblicazione delle decisioni del tribunale, fatta salva la tutela delle informazioni riservate; e) della pubblicazione delle relazioni annuali contenenti dati statistici; e f) dell'accertamento che le informazioni sulle decisioni di rinuncia conformemente all'articolo 83 dell'accordo, siano notificate all'Ufficio europeo dei brevetti.

Allegato I-art. 24

Articolo 24 Tenuta del registro 1. Le modalita' precise per la tenuta del registro del tribunale sono stabilite nelle norme che disciplinano la cancelleria, adottate dal praesidium. 2. Le norme per l'accesso ai documenti della cancelleria sono stabilite nel regolamento di procedura.

Allegato I-art. 25

Articolo 25 Sottosezioni della cancelleria e cancelliere aggiunto 1. Il praesidium nomina un cancelliere aggiunto per un periodo di sei anni. Il cancelliere aggiunto puo' essere rinominato. 2. L'articolo 22, paragrafi da 2 a 6, si applica per analogia. 3. Il cancelliere aggiunto e' responsabile dell'organizzazione e delle attivita' delle sottosezioni della cancelleria sotto l'autorita' del cancelliere e del presidente del tribunale di primo grado. Le funzioni del cancelliere aggiunto comprendono in particolare: a) tenuta degli archivi di tutte le cause sottoposte al tribunale di primo grado; b) notifica alla cancelleria di tutte le cause sottoposte al tribunale di primo grado. 4. Il cancelliere aggiunto fornisce anche assistenza amministrativa e di segreteria alle divisioni del tribunale di primo grado.

Allegato I-art. 26

Articolo 26 Bilancio 1. Il bilancio e' adottato dal comitato del bilancio su proposta del praesidium. Esso e' elaborato conformemente ai principi contabili generalmente ammessi definiti nel regolamento finanziario, stabilito conformemente all'articolo 33. 2. Nell'ambito del bilancio il praesidium puo', conformemente al regolamento finanziario, stornare fondi tra le varie linee o voci. 3. Il cancelliere e' responsabile dell'esecuzione del bilancio conformemente al regolamento finanziario. 4. Il cancelliere presenta ogni anno una dichiarazione sui conti dell'esercizio finanziario precedente relativa all'esecuzione del bilancio, che e' approvata dal praesidium.

Allegato I-art. 27

Articolo 27 Autorizzazione delle spese 1. Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata di un esercizio finanziario, salvo diversa disposizione del regolamento finanziario. 2. Conformemente al regolamento finanziario, i crediti diversi da quelli concernenti le spese relative al personale, che alla fine dell'esercizio finanziario siano rimasti inutilizzati, possono essere riportati all'esercizio finanziario successivo, ma nei limiti di quest'ultimo. 3. I crediti sono registrati in linee diverse secondo la natura o la destinazione delle spese e sono ripartiti, per quanto necessario, conformemente al regolamento finanziario.

Allegato I-art. 28

Articolo 28 Crediti per spese non prevedibili 1. Il bilancio del tribunale puo' comprendere crediti per spese non prevedibili. 2. L'uso di tali crediti da parte del tribunale e' soggetto alla approvazione preventiva del comitato del bilancio.

Allegato I-art. 29

Articolo 29 Esercizio finanziario L'esercizio finanziario ha inizio il 1o gennaio e termina il 31 dicembre.

Allegato I-art. 30

Articolo 30 Formazione del bilancio Il praesidium sottopone il progetto di bilancio del tribunale al comitato del bilancio non oltre la data prevista nel regolamento finanziario.

Allegato I-art. 31

Articolo 31 Bilancio provvisorio 1. Se, all'inizio dell'esercizio finanziario, il bilancio non e' stato ancora adottato dal comitato del bilancio, le spese possono essere effettuate mensilmente per linea o seguendo un'altra suddivisione del bilancio, conformemente al regolamento finanziario, nel limite di un dodicesimo dei crediti del bilancio dell'esercizio finanziario precedente, a condizione che i crediti cosi' messi a disposizione del praesidium non siano superiori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio. 2. Il comitato del bilancio, su riserva del rispetto delle altre disposizioni di cui al paragrafo 1, puo' autorizzare spese superiori al dodicesimo dei crediti del bilancio dell'esercizio precedente.

Allegato I-art. 32

Articolo 32 Revisione dei conti 1. Gli stati finanziari annuali del tribunale sono esaminati da revisori indipendenti. I revisori sono nominati e se necessario rinviati dal comitato del bilancio. 2. La revisione, che si basa sulle norme contabili professionali ed ha luogo, se necessario, in situ, verifica che l'esecuzione del bilancio sia conforme a criteri di regolarita' e legittimita' e che l'amministrazione finanziaria del tribunale sia stata condotta secondo i principi dell'economia e della sana gestione finanziaria. Al termine di ciascun esercizio i revisori elaborano una relazione contenente un parere di revisione contabile firmato. 3. Il praesidium sottopone al comitato del bilancio gli stati finanziari annuali del tribunale e la dichiarazione annuale di esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario precedente, unitamente alla relazione dei revisori. 4. Il comitato del bilancio approva i conti annuali e la relazione dei revisori e da' scarico al praesidium in relazione all'esecuzione del bilancio.

Allegato I-art. 33

Articolo 33 Regolamento finanziario 1. Il regolamento finanziario e' adottato dal comitato amministrativo. Esso e' modificato dal comitato amministrativo su proposta del tribunale. 2. Il regolamento finanziario stabilisce in particolare: a) le modalita' relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio e alla presentazione e revisione dei conti; b) il metodo e la procedura con cui i pagamenti e i contributi, compresi i contributi finanziari iniziali previsti dall'articolo 37 dell'accordo, sono messi a disposizione del tribunale; c) le norme relative alle responsabilita' degli ordinatori e dei contabili e le modalita' relative al loro controllo; e d) i principi contabili generalmente ammessi su cui si basano il bilancio e gli stati finanziari annuali.

Allegato I-art. 34

Articolo 34 Segreto delle deliberazioni Le deliberazioni del tribunale sono e restano segrete.

Allegato I-art. 35

Articolo 35 Decisioni 1. Nelle sedute del collegio con un numero pari di giudici, le decisioni del tribunale sono adottate a maggioranza dei membri del collegio. In caso di parita' prevale il voto del presidente. 2. In caso di impedimento di un giudice di un collegio si puo' ricorrere al giudice di un altro collegio conformemente al regolamento di procedura. 3. Se il presente statuto prevede che la corte d'appello adotti una decisione in seduta plenaria, detta decisione e' valida solo se adottata da almeno 3/4 dei giudici costituenti la seduta plenaria. 4. Nelle decisioni del tribunale figurano i nomi dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione. 5. Le decisioni sono firmate dai giudici che hanno partecipato alla deliberazione e dal cancelliere per le decisioni della corte d'appello e dal cancelliere aggiunto per le decisioni del tribunale di primo grado. Esse sono lette in pubblica udienza.

Allegato I-art. 36

Articolo 36 Pareri dissenzienti Il parere dissenziente espresso separatamente da un giudice del collegio conformemente all'articolo 78 dell'accordo e' motivato, reso per iscritto e firmato dal giudice che lo ha formulato.

Allegato I-art. 37

Articolo 37 Decisione in contumacia 1. Su richiesta di una parte di una causa, puo' essere pronunciata una decisione in contumacia conformemente al regolamento di procedura qualora l'altra parte, dopo aver ricevuto notifica dell'atto di citazione o di un atto equivalente, si astenga dal depositare conclusioni scritte per difendersi o non compaia in udienza. Tale decisione puo' essere impugnata entro un mese dalla notifica alla parte nei confronti della quale e' stata pronunciata la decisione in contumacia. 2. L'impugnazione non ha effetti sospensivi sulla decisione in contumacia salvo diversa decisione del tribunale.

Allegato I-art. 38

Articolo 38 Questioni sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea 1. Si applicano le procedure stabilite dalla Corte di giustizia dell'Unione europea per le domande di pronuncia pregiudiziale nell'ambito dell'Unione europea. 2. Qualora abbiano deciso di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea una questione circa l'interpretazione del trattato sull'Unione europea o del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ovvero una questione circa la validita' o interpretazione di atti delle istituzioni dell'Unione europea, il tribunale di primo grado o la corte d'appello sospendono il procedimento.

Allegato II

ALLEGATO II DISTRIBUZIONE DEI CASI NELL'AMBITO DELLA DIVISIONE CENTRALE (1)

Sezione di LONDRA Sede di PARIGI Sezione di MONACO

(A) Necessita' umane (C) Chimica, metallurgia Gabinetto del presidente (B) Tecniche industriali, trasporti (D) Tessili, carta (E) Costruzioni fisse (G) Fisica (H) Elettricita' (F) Meccanica, illuminazione, riscaldamento, armi, esplosivi

--------------- (1) La classificazione in otto sezioni (da A ad H) si basa sulla classificazione internazionale dei brevetti dell'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale (http://www.wipo.int/classifications/ipc/en).

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