DECRETO 31 maggio 2017, n. 115

Type Decreto
Publication 2017-05-31
Ultimo aggiornamento 2024-05-21
State In force
Source Normattiva
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1.Qualora il Registro nazionale aiuti non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali, trovano applicazione, fino al ripristino del funzionamento, le modalita' di verifica degli aiuti di Stato, degli aiuti de minimis e degli aiuti SIEG vigenti anteriormente alla data del 1° luglio 2017. Il Ministero dello sviluppo economico pubblica immediatamente l'avviso del mancato funzionamento sul sito del registro. I provvedimenti di concessione adottati nelle more del ripristino del regolare funzionamento, in luogo del «Codice concessione RNA - COR», e i provvedimenti di erogazione adottati nel medesimo lasso temporale, in luogo della menzione della Visura Deggendorf, contengono un espresso riferimento alla comunicazione del citato Ministero e alle verifiche effettuate con le predette modalita'. Con analoga pubblicazione sul sito del Registro nazionale aiuti viene data notizia del ripristino del funzionamento del registro stesso, a seguito della quale le Autorita' responsabili e i Soggetti concedenti provvedono tempestivamente all'inserimento delle informazioni non trasmesse nel periodo di mancato funzionamento.

Art. 19

Coordinamento e monitoraggio

1.Ai fini del coordinamento istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle eventuali iniziative di competenza, il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese presenta annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, al Dipartimento per le politiche europee della medesima Presidenza, un rapporto sul funzionamento del Registro nazionale aiuti, evidenziando in forma aggregata i dati in esso raccolti e le eventuali criticita' riscontrate nell'applicazione, attraverso il sistema del registro, delle disposizioni europee in materia di controllo sugli aiuti di Stato.

2.I dati raccolti ai fini del monitoraggio sul funzionamento del Registro nazionale aiuti sono pubblicati, in forma aggregata e anonima, sul sito del predetto registro e sono accessibili a chiunque, senza restrizioni, ai sensi dell'articolo 4.

Art. 20

Disposizioni transitorie e finali

1.Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2.Per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 1° luglio 2017, in conformita' all'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, si applicano le modalita' di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57.

Il Ministro dello sviluppo economico Calenda Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Martina

Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2017

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 723

Note all'art. 20: - Per il testo dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'art. 13. - Per il testo del comma 2 dell'art. 14 della legge 5 marzo 2001, n. 57, si veda nelle note alle premesse.

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