LEGGE 12 ottobre 2017, n. 151
ARTICOLO 22 Comitato misto 1. E' istituito un comitato misto, composto da rappresentanti delle parti contraenti (in appresso "il comitato misto"), responsabile della gestione e corretta attuazione del presente accordo. A tal fine esprime raccomandazioni e prende decisioni nei casi previsti nel presente accordo. 2. Le decisioni del comitato misto sono adottate consensualmente e sono vincolanti per le parti contraenti. Le parti contraenti daranno attuazione a tali decisioni conformemente alla propria normativa. 3. Il Comitato misto adotta il proprio regolamento interno. 4. Il Comitato si riunisce ogniqualvolta necessario e almeno una volta all'anno. Ciascuna parte contraente puo' chiedere la convocazione di una riunione. 5. Le parti contraenti possono inoltre chiedere che si tenga una riunione del comitato misto allo scopo di risolvere questioni relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo. La riunione del comitato ha luogo il piu' presto possibile, e comunque non oltre due mesi dalla data di ricevimento della richiesta, salvo se concordato diversamente dalle parti contraenti. 6. Ai fini della corretta applicazione del presente accordo, le parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, su richiesta di una di esse, si consultano in sede di comitato misto. 7. Se, a giudizio di una delle parti contraenti, una decisione del comitato misto non e' stata correttamente applicata dall'altra parte contraente, la prima parte contraente puo' chiedere che la questione sia esaminata dal comitato misto. Se il comitato misto non puo' risolvere la questione entro due mesi dalla data in cui gli e' stata sottoposta, la parte contraente che ne ha fatto richiesta puo' adottare opportune misure di salvaguardia a norma dell'articolo 24. 8. La decisione del comitato misto indica la data prevista per la sua attuazione ad opera delle parti contraenti e ogni altra informazione che possa interessare gli operatori economici. 9. Fatto salvo il paragrafo 2, se il Comitato misto non adotta una decisione entro sei mesi dalla data in cui gli e' stata sottoposta la questione, le parti contraenti possono adottare le opportune misure temporanee di salvaguardia a norma dell'articolo 24. 10. Il comitato misto esamina gli aspetti riguardanti gli investimenti bilaterali di partecipazione di maggioranza o le modifiche al controllo effettivo dei vettori aerei delle parti contraenti. 11. Il comitato misto favorisce altresi' la cooperazione: a) svolgendo le proprie mansioni specifiche in relazione al processo della cooperazione normativa, come indicato al titolo II del presente accordo; b) promuovendo gli scambi a livello di esperti su nuove iniziative e sviluppi legislativi o regolamentari, anche nel settore della sicurezza e della protezione della navigazione aerea, nel settore ambientale, dell'infrastruttura aeronautica (comprese le bande orarie), dell'ambiente concorrenziale e della protezione dei consumatori; c) analizzando periodicamente gli effetti sociali dell'accordo nel corso della sua attuazione, segnatamente nel settore dell'occupazione, e mettendo a punto risposte adeguate a preoccupazioni che si rivelino legittime; d) definendo in modo consensuale proposte, metodologie o documenti di natura procedurale direttamente correlati al funzionamento del presente accordo; e) prendendo in considerazione settori potenzialmente propizi a un ulteriore sviluppo dell'accordo, compresa la raccomandazione di modifiche da apportare all'accordo stesso; e f) applicando la sezione A.1 dell'allegato IV (elenco di vettori aerei soggetti a un divieto operativo). 12. Le parti condividono l'obiettivo di massimizzare i vantaggi per i consumatori, i vettori aerei, i lavoratori e le comunita' delle due parti, estendendo il presente accordo ai paesi terzi. A tal fine il comitato misto opera per elaborare una proposta riguardante le condizioni e le procedure, comprese le eventuali modifiche del presente accordo, necessarie per permettere l'adesione dei paesi terzi al presente accordo.
Accordo euromediterraneo-art. 23
ARTICOLO 23 Risoluzione delle controversie e arbitrato 1. Ciascuna parte contraente puo' chiedere, attraverso i canali diplomatici, che il consiglio di associazione istituito ai sensi dell'accordo di associazione esamini eventuali controversie relative all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo che non siano state risolte conformemente all'articolo 22. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il consiglio d'associazione istituito nel quadro dell'accordo d'associazione agisce da comitato misto. 2. Il consiglio di associazione puo' risolvere la controversia mediante una decisione. 3. Le parti contraenti adottano le misure necessarie a dare attuazione alla decisione di cui al paragrafo 2. 4. Qualora non sia possibile risolvere una controversia conformemente al paragrafo 2, su richiesta di una parte contraente essa e' sottoposta a un collegio arbitrale composto di tre arbitri conformemente alla seguente procedura: a) ciascuna parte contraente designa un arbitro entro sessanta (60) giorni dalla data in cui e' stata ricevuta la notifica della richiesta di arbitrato da parte del collegio arbitrale, inviata dall'altra parte contraente attraverso i canali diplomatici; il terzo arbitro dovrebbe essere designato dalle parti contraenti entro altri sessanta (60) giorni. Se entro il periodo convenuto una delle parti contraenti non ha designato un arbitro o se non e' stato designato il terzo arbitro, ciascuna parte contraente puo' chiedere al presidente del consiglio dell'ICAO di designare, a seconda del caso, un arbitro o arbitri; b) il terzo arbitro designato alle condizioni previste alla lettera a) dovrebbe essere essere cittadino di un paese terzo che, al momento della designazione, intrattiene relazioni diplomatiche con ciascuna delle parti contraenti, e funge da presidente del collegio arbitrale; c) il collegio arbitrale fissa di comune accordo il proprio regolamento interno; e d) fatta salva la decisione finale del collegio arbitrale, le spese dell'arbitrato sono equamente suddivise fra le parti contraenti. 5. A richiesta di una delle parti contraenti, il collegio arbitrale puo' chiedere all'altra parte contraente di attivare provvedimenti correttivi provvisori in attesa della decisione definitiva dello stesso collegio. 6. Il collegio arbitrale cerca di adottare tutte le decisioni, siano esse provvisorie o definitive, per consenso. Laddove il consenso non sia possibile, il collegio arbitrale adotta le decisioni a maggioranza. 7. Se una delle parti contraenti non si conforma a una decisione del collegio arbitrale adottata ai sensi del presente articolo entro trenta (30) giorni dalla notifica della suddetta decisione, fino a quando persiste tale inosservanza l'altra parte puo' limitare, sospendere o revocare i diritti o privilegi da lei concessi alla parte contraente inadempiente nel quadro del presente accordo.
Accordo euromediterraneo-art. 24
ARTICOLO 24 Misure di salvaguardia 1. Le parti contraenti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento degli obblighi loro incombenti in forza del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nel presente accordo. 2. Qualora una delle parti contraenti ritenga che l'altra parte contraente non abbia ottemperato a un obbligo previsto dal presente accordo, puo' adottare le misure opportune. Le misure di salvaguardia sono limitate, per portata e durata, a quanto strettamente necessario per porre rimedio alla situazione o salvaguardare l'equilibrio del presente accordo. Sono ritenute prioritarie le misure che meno ostacolano il funzionamento del presente accordo. 3. Se una parte contraente considera la possibilita' di adottare misure di salvaguardia, lo comunica all'altra parte contraente tramite il comitato misto e fornisce tutte le informazioni necessarie. 4. Le parti contraenti avviano immediatamente consultazioni in seno al comitato misto al fine di trovare una soluzione comunemente accettabile. 5. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e gli articoli 13 e 14, la parte contraente interessata non puo' adottare alcuna misura di salvaguardia per un mese dalla data della notifica di cui al paragrafo 3, a meno che la procedura di consultazione di cui al paragrafo 4 non si sia conclusa prima di tale scadenza. 6. La parte contraente interessata notifica senza indugio le misure adottate al comitato misto e fornisce tutte le informazioni necessarie. 7. Qualsiasi provvedimento adottato a norma del presente articolo e' sospeso non appena la parte contraente inadempiente ottemperi alle disposizioni del presente accordo.
Accordo euromediterraneo-art. 25
ARTICOLO 25 Portata geografica dell'accordo Le parti contraenti si impegnano a condurre un dialogo permanente volto a garantire la conformita' del presente accordo con il processo di Barcellona e si prefiggono l'obiettivo ultimo di costituire uno spazio aereo euromediterraneo comune. E' pertanto discussa in sede di comitato misto la possibilita' di concordare reciprocamente emendamenti destinati a tenere conto di analoghi accordi euromediterranei in materia di trasporto aereo, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 11.
Accordo euromediterraneo-art. 26
ARTICOLO 26 Relazioni con altri accordi 1. Le disposizioni del presente accordo prevalgono sulle disposizioni in materia contenute negli accordi bilaterali vigenti fra Israele e gli Stati membri. Tuttavia, in deroga a eventuali disposizioni del presente accordo, possono essere mantenuti i diritti di traffico e gli accordi in materia di sicurezza esistenti scaturiti da tali accordi bilaterali o altre disposizioni non contemplate dal presente accordo, o che presentano condizioni piu' favorevoli. Per quanto riguarda i vettori aerei, i diritti e gli accordi di cui trattasi possono essere mantenuti a beneficio di: a) vettori aerei dell'Unione europea, purche' non vi sia una discriminazione nell'esecuzione di tali diritti o altri accordi esistenti tra vettori aerei dell'Unione europea sulla base della nazionalita'; b) vettori aerei dello Stato di Israele. 2. Se le parti contraenti diventano parti di un accordo multilaterale o approvano una decisione adottata dall'ICAO o da un'altra organizzazione internazionale che contempli materie disciplinate dal presente accordo, si consultano in sede di comitato misto allo scopo di determinare se il presente accordo debba essere rivisto per tener conto di tali sviluppi. 3. Il presente accordo non osta a una qualsiasi decisione delle due parti contraenti di dare attuazione ad eventuali future raccomandazioni formulate dall'ICAO. Le parti contraenti non citano il presente accordo, o parti di esso, per opporsi a che l'ICAO prenda in considerazione politiche alternative su qualsiasi aspetto di pertinenza del presente accordo. 4. Le parti contraenti concordano sul fatto che in futuro non vi saranno ostacoli o restrizioni a concludere accordi nel campo della sicurezza tra il governo dello Stato di Israele e i singoli governi degli Stati membri dell'Unione europea negli ambiti della sicurezza che non rientrano nei settori di competenza esclusiva dell'UE. Le parti contraenti, tuttavia, concordano nel i) privilegiare, laddove possibile e in conformita' dell'articolo 14, paragrafo 5, la conclusione di accordi in materia di sicurezza a livello UE e di ii) trasmettere al comitato misto le pertinenti informazioni relative a tali accordi bilaterali in materia di sicurezza sulla base dell'articolo 14, paragrafo 14.
Accordo euromediterraneo-art. 27
ARTICOLO 27 Modifiche 1. Se una delle parti contraenti desidera modificare le disposizioni del presente accordo, invia una notifica in tal senso al comitato misto. Le modifiche del presente accordo entrano in vigore conformemente all'articolo 30. 2. Su proposta di una parte contraente e conformemente al presente articolo, il comitato misto puo' decidere di modificare gli allegati del presente accordo. 3. Il presente accordo non pregiudica il diritto di ciascuna parte contraente, fatta salva l'osservanza del principio di non discriminazione e delle disposizioni del presente accordo, di adottare unilateralmente nuove disposizioni legislative o modificare la legislazione vigente nel settore del trasporto aereo di cui all'allegato IV, nel rispetto del principio di non discriminazione e conformemente alle disposizioni del presente accordo. 4. Qualora una delle parti contraenti intenda adottare nuove disposizioni legislative o modificare la propria legislazione in vigore nel settore del trasporto aereo di cui all'allegato IV, ne informa l'altra parte contraente, se cio' e' appropriato e possibile. La trasmissione di tali informazioni e, su richiesta di una delle parti contraenti, uno scambio di opinioni preliminare possono aver luogo in sede di comitato misto. 5. Ciascuna parte contraente informa regolarmente e quanto piu' sollecitamente possibile l'altra parte contraente parte in merito alle nuove disposizioni legislative adottate o alle modifiche apportate alla propria legislazione in vigore nel settore del trasporto aereo di cui all'allegato IV del presente accordo. La trasmissione di tali informazioni puo' aver luogo in sede di comitato misto. Su richiesta di una delle parti contraenti, il comitato misto procede entro sessanta giorni a uno scambio di opinioni sulle implicazioni di tali nuove disposizioni legislative o modifiche ai fini del regolare funzionamento del presente accordo. 6. Al fine di garantire il regolare funzionamento del presente accordo, il comitato misto: a) adotta una decisione di revisione degli allegati IV e/o VI del presente accordo per recepire, se necessario su base di reciprocita', la nuova legislazione o la modifica considerata; oppure b) adotta una decisione per fare si' che le nuove disposizioni o le modifiche legislative in questione siano considerate conformi al presente accordo; oppure c) decide in merito a eventuali altre misure, da adottarsi entro un periodo di tempo ragionevole, relative alle nuove misure legislative o alle modifiche di cui trattasi.
Accordo euromediterraneo-art. 28
ARTICOLO 28 Scadenza 1. Il presente accordo e' concluso per una durata illimitata. 2. Ciascuna parte puo' in qualsiasi momento dare preavviso scritto all'altra parte contraente, attraverso i canali diplomatici, della propria decisione di denunciare il presente accordo. Detto preavviso e' trasmesso simultaneamente all'ICAO. Il presente accordo cessa alla mezzanotte GMT al termine della stagione di traffico dell'IATA in vigore un anno dopo la data del preavviso scritto, a meno che detto preavviso non sia ritirato di comune accordo dalle parti contraenti prima della fine di tale periodo.
Accordo euromediterraneo-art. 29
ARTICOLO 29 Registrazione presso l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale e il segretariato delle Nazioni Unite Il presente accordo e tutte le modifiche ad esso apportate sono registrati presso l'ICAO e il segretariato delle Nazioni Unite.
Accordo euromediterraneo-art. 30
ARTICOLO 30 Applicazione ed entrata in vigore 1. Il presente accordo e' applicato in via provvisoria, conformemente alla legislazione nazionale delle parti contraenti, a decorrere dalla data della firma delle parti contraenti. 2. Il presente accordo entra in vigore un mese dopo la data dell'ultima nota di uno scambio di note diplomatiche fra le parti contraenti che conferma l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per la sua entrata in vigore. Ai fini di tale scambio, Israele consegna al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea la nota diplomatica diretta all'Unione europea e ai suoi Stati membri e il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea consegna a Israele la nota diplomatica dell'Unione europea e dei suoi Stati membri. La nota diplomatica dell'Unione europea e dei suoi Stati membri contiene la comunicazione di ciascuno Stato membro che conferma l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo. Fatto a Lussemburgo il dieci giugno duemilatredici che corrisponde al due Tammuz cinquemilasettecentosettantatre nel calendario ebraico, in duplice copia nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese ed ebraica, ciascun testo facente ugualmente fede.
Allegato I
ALLEGATO I SERVIZI CONCORDATI E ROTTE SPECIFICATE 1. Il presente allegato e' soggetto alle disposizioni transitorie di cui all'allegato II del presente accordo. 2. Ciascuna parte contraente accorda ai vettori aerei dell'altra parte contraente i diritti di fornire servizi aerei sulle rotte specificate di seguito: a) per i vettori aerei dell'Unione europea: punti nell'Unione europea - uno o piu' punti intermedi nei paesi Euromed1, ECAA2 o paesi indicati nell'allegato III - uno o piu' punti in Israele; b) per i vettori aerei di Israele: punti in Israele - uno o piu' punti intermedi nei paesi Euromed, ECAA o paesi indicati nell'allegato III - uno o piu' punti nell'Unione europea. 3. I servizi operati conformemente al punto 2 del presente allegato devono avere come punto di partenza e di destinazione il territorio di Israele, per i vettori israeliani, e il territorio dell'Unione europea per i vettori dell'Unione europea. 4. I vettori aerei di entrambe le parti contraenti possono, su uno o su tutti i collegamenti, a loro discrezione: a) operare voli in una sola o nelle due direzioni; b) combinare numeri di volo diversi su un unico aeromobile; c) servire punti intermedi, come specificato al punto 2 del presente allegato, oltre a punti nei territori delle parti contraenti in qualsiasi combinazione e in qualsiasi ordine; d) omettere scali in qualsiasi punto; e) trasferire traffico da uno qualsiasi dei propri aeromobili ad un qualsiasi altro loro aeromobile in qualsiasi punto; f) fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, del presente accordo, effettuare scali in qualsiasi punto tanto all'interno quanto all'esterno del territorio di una delle parti contraenti; g) trasportare traffico in transito attraverso il territorio dell'altra parte contraente; e h) combinare il traffico sullo stesso aeromobile indipendentemente dalla sua origine. 5. Ciascuna parte contraente accorda a ciascun vettore aereo la facolta' di determinare la frequenza e la capacita' del trasporto aereo internazionale che esso offre in base a considerazioni commerciali di mercato. Coerentemente con questo diritto, nessuna delle due parti contraenti limita in modo unilaterale il volume di traffico, la frequenza o la regolarita' del servizio, oppure il tipo o i tipi di aeromobile usato dai vettori aerei dell'altra parte contraente, tranne che per ragioni doganali, tecniche, operative, ambientali o connesse con la tutela della salute o in applicazione dell'articolo 7del presente accordo. 6. I vettori aerei di ciascuna parte contraente possono servire, anche nell'ambito di accordi di code-sharing, qualsiasi punto ubicato in un paese terzo che non sia incluso nelle rotte specificate, purche' non esercitino i diritti della quinta liberta'. 7. In deroga alle altre disposizioni del presente allegato, il presente accordo non conferisce il diritto di effettuare servizi di trasporto aereo internazionale verso, da o attraverso il territorio di un paese terzo che non abbia relazioni diplomatiche con tutte le parti contraenti.
Allegato II
ALLEGATO II DISPOSIZIONI TRANSITORIE 1. In deroga ai punti 2 e 3 del presente allegato, tutti i diritti, inclusi quelli di traffico, e condizioni piu' favorevoli gia' concessi in virtu' di accordi o intese bilaterali tra Israele e Stati membri dell'Unione europea in essere alla data della firma del presente accordo, restano di applicazione conformemente all'articolo 3 del presente accordo. Per quanto riguarda i vettori aerei, i diritti e le intese di cui trattasi possono essere mantenuti a beneficio di: a) vettori aerei dell'Unione europea, purche' non vi sia una discriminazione nell'esecuzione di tali diritti o altri accordi esistenti tra vettori aerei dell'Unione europea sulla base della nazionalita'; b) vettori aerei dello Stato di Israele. 2. Per quanto riguarda i servizi merci e/o posta, effettuati separatamente o in combinazione, i vettori aerei di Israele e degli Stati membri dell'Unione europea possono esercitare i diritti della terza e della quarta liberta' su rotte definite e sulla base delle seguenti disposizioni transitorie. a) A decorrere dalla data di firma dell'accordo e unicamente per i servizi aerei di linea: i. per ciascuna rotta, tranne quelle specificate nell'allegato V, i vettori aerei autorizzati possono operare il numero di frequenze settimanali disponibili nell'ambito dei rispettivi accordi o intese bilaterali applicabili o sette (7) frequenze settimanali a seconda di quale numero sia superiore; e ii. nel caso delle rotte di cui all'allegato V, i vettori aerei autorizzati possono operare il numero di frequenze settimanali specificato in detto allegato. A decorrere dalla data della firma del presente accordo, non vi saranno limiti ai numero di vettori aerei autorizzati per rotta per ciascuna delle parti contraenti. b) A decorrere dal primo giorno della prima stagione aeronautica estiva IATA successiva alla data della firma del presente accordo, e unicamente per i servizi aerei di linea, i vettori aerei autorizzati possono operare: i. per le rotte specificate nell'allegato V, parte A del presente accordo, tre (3) frequenze settimanali aggiuntive rispetto al numero di frequenze settimanali specificato nell'allegato V, parte A; e ii. per qualsiasi altra rotta, incluse le rotte specificate nell'allegato V, parte B, sette (7) frequenze settimanali aggiuntive rispetto al numero di frequenze settimanali risultante dall'applicazione della precedente lettera a), punti i. e ii. c) A decorrere dal primo giorno della seconda stagione aeronautica estiva IATA successiva alla data della firma del presente accordo, e unicamente per i servizi aerei di linea, i vettori aerei autorizzati possono operare: i. per le rotte specificate nell'allegato V, parte A, del presente accordo, tre (3) frequenze settimanali aggiuntive rispetto al numero di frequenze settimanali risultante dall'applicazione della precedente lettera b), punto i; e ii. per qualsiasi altra rotta, incluse le rotte specificate nell'allegato V, parte B, sette (7) frequenze settimanali aggiuntive rispetto al numero di frequenze settimanali risultante dall'applicazione della precedente lettera b), punto ii. d) Fatto salvo il successivo punto 4, a decorrere dal primo giorno della terza stagione aeronautica estiva IATA successiva alla data della firma del presente accordo, e unicamente per i servizi aerei di linea, i vettori aerei autorizzati possono operare: i. per le rotte specificate nell'allegato V, parte A, del presente accordo, quattro (4) frequenze settimanali aggiuntive rispetto al numero di frequenze settimanali risultante dall'applicazione della precedente lettera c), punto i; e ii. per qualsiasi altra rotta, incluse le rotte specificate nell'allegato V, parte B, sette (7) frequenze settimanali aggiuntive rispetto al numero di frequenze settimanali risultante dall'applicazione della precedente lettera c), punto ii. e) A decorrere dal primo giorno della quarta stagione aeronautica estiva IATA successiva alla data della firma del presente accordo, e unicamente per i servizi aerei di linea, i vettori aerei autorizzati possono operare: i. per le rotte specificate nell'allegato V, parte A, del presente accordo, quattro (4) frequenze settimanali aggiuntive rispetto al numero di frequenze settimanali risultante dall'applicazione della precedente lettera d), punto i; e ii. per qualsiasi altra rotta, incluse le rotte specificate nell'allegato V, parte B, sette (7) frequenze settimanali aggiuntive rispetto al numero di frequenze settimanali risultante dall'applicazione della precedente lettera d), punto ii. f) A decorrere dal primo giorno della quinta stagione aeronautica estiva IATA successiva alla data della firma del presente accordo, si applicano le disposizioni dell'allegato I e i vettori aerei delle parti contraenti possono esercitare liberamente i diritti della terza e quarta liberta' sulle rotte specificate senza alcuna limitazione quanto alla capacita', le frequenze settimanali o la regolarita' del servizio. 3. Per quanto riguarda i servizi aerei non di linea: a) dalla data della firma del presente accordo, i servizi aerei non di linea continuano a essere soggetti all'approvazione delle autorita' competenti delle parti contraenti, che prenderanno in considerazione favorevolmente tale richiesta, e b) a decorrere dalla data di cui al precedente punto 2, lettera f), si applicano le disposizioni dell'allegato I e i vettori aerei delle parti contraenti possono esercitare liberamente i diritti della terza e quarta liberta' sulle rotte specificate senza alcuna limitazione quanto alla capacita', le frequenze settimanali, il numero di vettori aerei autorizzati o la regolarita' del servizio. 4. Anteriormente alla data di cui al punto 2, lettera d), del presente allegato, il comitato misto si riunisce per riesaminare l'attuazione del presente accordo e verificare l'impatto commerciale delle prime due fasi del periodo transitorio di cui al presente allegato. Sulla base di tale verifica, e fatte salve le sue competenze a norma dell'articolo 22 del presente accordo, il comitato misto puo' decidere per consenso: a) di ritardare per un periodo di tempo concordato, ma non superiore a due anni, l'attuazione del punto 2, lettere d), e) e f), su determinate rotte, qualora la verifica di cui sopra rilevi che le restrizioni imposte ai servizi aerei di linea sono state aggirate mediante l'offerta di servizi aerei non di linea o constati un sostanziale squilibrio del volume di traffico trasportato dai vettori aerei delle parti contraenti che potrebbe mettere a rischio il mantenimento dei servizi aerei; oppure b) di aumentare il numero delle frequenze aggiuntive di cui ai punti 2.d) i. e 2.e) i. Qualora non sia possibile trovare un accordo in sede di comitato misto, una parte contraente puo' adottare opportune misure di salvaguardia a norma dell'articolo 24 del presente accordo. 5. L'attuazione e l'applicazione da parte di Israele delle norme e requisiti regolamentari contenuti nella legislazione dell'Unione europea in materia di trasporto aereo, di cui all'allegato IV, sono convalidate da una decisione del comitato misto sulla base di una valutazione dell'Unione europea. Tale valutazione deve essere effettuata nella prima delle due date riportate di seguito: i) la data in cui Israele comunica al comitato misto di aver completato la procedura di armonizzazione sulla base dell'allegato IV del presente regolamento, oppure ii) tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo. 6. In deroga alle disposizioni dell'allegato I, e fatto salvo il disposto dell'articolo 26, paragrafo 1, del presente accordo e il punto 1 del presente allegato, fino al momento dell'adozione della decisione di cui al punto 5 del presente allegato, i vettori aerei delle parti contraenti non hanno il diritto di esercitare i diritti della quinta liberta', incluso tra punti all'interno dell'Unione europea, quando operano i servizi concordati su rotte specificate.
Allegato III
ALLEGATO III ELENCO DEGLI ALTRI STATI DI CUI AGLI ARTICOLI 3, 4 E 8 DELL'ACCORDO E ALL'ALLEGATO I 1. La Repubblica d'Islanda (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo) 2. Il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo) 3. Il Regno di Norvegia (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo) 4. La Confederazione svizzera (ai sensi dell'accordo sul trasporto aereo fra la Comunita europea e la Confederazione svizzera).
Allegato IV
ALLEGATO IV NORME RELATIVE ALL'AVIAZIONE CIVILE L'applicazione di norme e requisiti regolamentari equivalenti a quelli contenuti nella legislazione dell'Unione europea, di cui al presente accordo, avviene sulla base degli atti legislativi riportati di seguito. Laddove necessario sono indicati gli adeguamenti specifici da apportare ai singoli atti. Le norme e requisiti regolamentari equivalenti sono applicabili in conformita' dell'allegato VI, salvo se altrimenti specificato nel presente allegato o nell'allegato II sulle disposizioni transitorie. A. SICUREZZA DELL'AVIAZIONE A.1 Elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo Quanto prima possibile Israele deve adottare misure corrispondenti a quelle adottate dagli Stati membri dell'Unione europea sulla base dell'elenco di vettori aerei soggetti a un divieto operativo per motivi di sicurezza. Le misure in tal senso devono essere adottate sulla base delle norme pertinenti relative all'istituzione e alla pubblicazione dell'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo e dei requisiti sulle informazioni da fornire ai passeggeri aerei in materia di identita' dei vettori aerei che operano il volo su cui essi viaggeranno, sulla base dei seguenti atti legislativi dell'UE: N. 2111/2005 Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunita' e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identita' del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE Disposizioni pertinenti: articoli da 1 a 13 e allegato N. 473/2006 Regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunita' ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio Disposizioni pertinenti: articoli da 1 a 6 e allegati da A a C N. 474/2006 Regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunita' ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio modificato periodicamente da regolamenti della Commissione. Disposizioni pertinenti: articoli da 1 a 3 e allegati A e B Qualora una misura sia fonte di gravi preoccupazioni per Israele, tale Stato puo' sospenderne l'applicazione e adire il comitato misto a norma dell'articolo 22, paragrafo 11, lettera f), del presente accordo. A.2 Inchieste relative a incidenti e inconvenienti e segnalazione di eventi A.2.1: N. 996/2010 Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE Disposizioni pertinenti: articoli da 1 a 5, da 8 a 18, paragrafo 2, da 20 a 21, 23, allegato A.2.2: N. 2003/42 Direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile Disposizioni pertinenti: articoli da 1 a 6 e da 8 a 9 B. GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO REGOLAMENTI DI BASE Sezione A: B.1: N. 549/2004 Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo ("regolamento quadro") Disposizioni pertinenti: articolo 1, paragrafi da 1 a 3, articolo 2, articolo 4, paragrafi da 1 a 4, articoli 9 e 10, articolo 11, paragrafi 1, 2, 3, lettere b) e d), 4, 5 e 6, articolo 13 B.2: N. 550/2004 Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo ("regolamento sulla fornitura di servizi") Disposizioni pertinenti: articolo 2, paragrafi 1, 2 e 4, 5 e 6, articolo 4, articolo 7, paragrafi 1, 2, 4, 5, 7, articolo 8, paragrafi 1, 3 e 4, articoli 9, 10 e 11, articolo 12 paragrafi da 1 a 4, articolo 18, paragrafi 1 e 2, allegato II. B.3: N. 551/2004 Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo e del cielo unico europeo ("regolamento sullo spazio aereo") Disposizioni pertinenti: articolo 1, articolo 3 bis, articolo 4, articolo 6, paragrafi da 1 a 5 e paragrafo 7, articolo 7, paragrafi 1 e 3, articolo 8 B.4: N. 552/2004 Regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilita' della rete europea di gestione del traffico aereo ("regolamento sull'interoperabilita'") Disposizioni pertinenti: articoli da 1 a 3, articolo 4, paragrafo 2, articoli da 5 a 6 bis, articolo 7, paragrafo 1, articolo 8, allegati da I a V Regolamenti da n. 549/2004 a 552/2004, modificati dal regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 al fine di migliorare le prestazioni e la sostenibilita' del sistema aeronautico europeo B.5: Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE quale modificato dal regolamento (CE) n. 1108/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/23/CE Disposizioni pertinenti: articolo 3, articolo 8 ter, paragrafi da 1 a 3, 5 e 6, articolo 8 quater, paragrafi da 1 a 10, allegato V ter Sezione B: B.2: N. 550/2004 Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo ("regolamento sulla fornitura di servizi") Disposizioni pertinenti: articolo 2, paragrafo 3, articolo 7, paragrafi 6 e 8, articolo 8, paragrafi 2 e 5, articolo 9 bis, paragrafi da 1 a 5, articolo 13 B.3: N. 551/2004 Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo e del cielo unico europeo ("regolamento sullo spazio aereo") Disposizioni pertinenti: articolo 3 e articolo 6, paragrafo 6 Regolamenti da n. 549/2004 a 552/2004, modificati dal regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 al fine di migliorare le prestazioni e la sostenibilita' del sistema aeronautico europeo B.5: regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE quale modificato dal regolamento (CE) n. 1108/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/23/CE Disposizioni pertinenti: articolo 8 ter, paragrafo 4, articolo 8 quater, paragrafo 10, allegato V ter, punto 4 MISURE DI ESECUZIONE Gli atti legislativi di seguito specificati sono applicabili e pertinenti salvo se diversamente specificato nell'allegato VI in relazione alle norme e requisiti regolamentari equivalenti relativi ai "regolamenti di base": regolamento quadro (CE) n. 549/200 - Regolamento (UE) n. 691/2010 della Commissione, del 29 luglio 2010, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete e modifica il regolamento (CE) n. 2096/2005 che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea Fornitura di servizi (regolamento (CE) n. 550/2004) - Regolamento (CE) n. 482/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce un sistema di garanzia della sicurezza del software obbligatorio per i fornitori di servizi di navigazione aerea e recante modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 2096/2005 Spazio aereo (regolamento (CE) n. 551/2004) - Regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo - Regolamento (CE) n. 730/2006 della Commissione, dell'11 maggio 2006, riguardante la classificazione dello spazio aereo e l'accesso al di sopra del livello di volo 195 dei voli effettuati secondo le regole del volo a vista - Regolamento (CE) n. 2150/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante norme comuni per l'uso flessibile dello spazio aereo Interoperabilita' (regolamento (CE) n. 552/2004) - Regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione, del 7 luglio 2011, recante disposizioni dettagliate in materia di attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e modifica del regolamento (UE) n. 691/201 - Regolamento (UE) n. 929/2010 della Commissione, del 18 ottobre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1033/2006 per quanto riguarda le disposizioni ICAO di cui all'articolo 3, punto - Regolamento (UE) n. 73/2010 della Commissione, del 26 gennaio 2010, che stabilisce i requisiti relativi alla qualita' dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche per il cielo unico europeo - Regolamento (CE) n. 262/2009 della Commissione del 30 marzo 2009 che fissa i requisiti per l'assegnazione e l'uso coordinati dei codici dell'interrogatore modo S per il cielo unico europe - Regolamento (CE) n. 633/2007 della Commissione, del 7 giugno 2007, che stabilisce i requisiti per l'applicazione di un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento dei voli tra gli enti di controllo del traffico aereo - Regolamento (CE) n. 1033/2006 della Commissione, del 4 luglio 2006, recante disposizioni sulle procedure per i piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico europeo - Regolamento (CE) n. 1032/2006 della Commissione, del 6 luglio 2006, che stabilisce i requisiti per i sistemi automatici di scambio di dati di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento di voli tra enti di controllo del traffico aereo Requisiti ATM/ANS derivanti dal regolamento 216/2008, quale modificato dal regolamento n. 1108/200 - Regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione, del 10 agosto 2011, che stabilisce norme dettagliate in materia di licenze e di taluni certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consigli - Regolamento di esecuzione (UE) n. 1034/2011 della Commissione, del 17 ottobre 2011, sulla sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo e nei servizi di navigazione aerea, che modifica il regolamento (UE) n. 691/201 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 della Commissione, del 17 ottobre 2011, che stabilisce i requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 482/2008 e (UE) n. 691/2010 C. AMBIENTE C.1: N. 2002/30 Direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunita'. Modificata o adeguata dall'Atto di adesione del 2003 e dall'Atto di adesione del 2005 Disposizioni pertinenti: articoli da 3 a 5, articolo 7, articoli da 9 a 10, articolo 11, paragrafo 2, articolo 12, allegato II, punti da 1 a 3 C.2: N. 2006/93 Direttiva 2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988) Disposizioni pertinenti: articoli da 1 a 3 e 5 D. RESPONSABILITA' DEL VETTORE AEREO D.1: N. 2027/97 Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio del 9 ottobre 1997 sulla responsabilita' del vettore aereo in caso di incidenti quale modificato da: - regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 Disposizioni pertinenti: articolo 2, paragrafo 1, lettera a) e lettere da c) a g), articoli da 3 a 6 E. DIRITTI DEI CONSUMATORI E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E.1: N. 90/314 Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" Disposizioni pertinenti: articoli da 1 a 4, paragrafo 2, articolo 4, paragrafi da 4 a 7, articoli 5 e 6 E.2: N. 95/46 Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati Disposizioni pertinenti: articoli da 1 a 34 E.3: N. 261/2004 Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 Disposizioni pertinenti: articoli da 1 a 16 E.4: N. 1107/2006 Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilita' e delle persone a mobilita' ridotta nel trasporto aereo Disposizioni pertinenti: articolo 1, paragrafo 1, articoli da 2 a 16 e allegati I e II F. ASPETTI SOCIALI F.1: N. 2000/79 Direttiva 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) Disposizioni pertinenti: punto 1, paragrafo 1 e punti da 2 a 9 dell'allegato
Allegato V
ALLEGATO V Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato VI
ALLEGATO VI Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo sullo spazio aereo-art. 1
ACCORDO SULLO SPAZIO AEREO COMUNE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI E LA REPUBBLICA MOLDOVA IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, L'UNGHERIA, MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: i "trattati UE") ed essendo Stati membri dell'Unione europea, e L'UNIONE EUROPEA, da una parte, e LA REPUBBLICA MOLDOVA, dall'altra, PRESO ATTO che il 28 novembre 1994 e' stato firmato a Bruxelles un accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica moldova, dall'altra; DESIDERANDO costituire uno spazio aereo comune (Common Aviation Area - CAA) basato sull'obiettivo di aprire l'accesso ai mercati delle parti, con pari condizioni di concorrenza e rispetto delle stesse norme - comprese quelle relative alla sicurezza aerea, alla sicurezza dell'aviazione civile, alla gestione del traffico aereo, agli aspetti sociali e all'ambiente; DESIDERANDO ampliare le opportunita' del trasporto aereo, anche tramite lo sviluppo di reti di trasporto aereo capaci di soddisfare l'esigenza dei passeggeri e dei trasportatori di disporre di servizi di trasporto aereo adeguati; RICONOSCENDO l'importanza del trasporto aereo per la promozione degli scambi commerciali, del turismo e degli investimenti; PRESO ATTO della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944; CONCORDANDO sul fatto che e' opportuno fondare le norme del CAA sulla pertinente legislazione in vigore nell'Unione europea, come stabilito nell'allegato III del presente accordo; RICONOSCENDO che il rispetto integrale delle norme del CAA alle parti di coglierne tutti i benefici, compresa l'apertura dell'accesso ai mercati, e di massimizzare i vantaggi per i consumatori, il settore industriale e i lavoratori di entrambe le parti; RICONOSCENDO che la creazione dello spazio aereo comune e l'attuazione delle sue norme non possono essere realizzate senza l'adozione di accordi transitori, laddove necessario; RICONOSCENDO l'importanza che riveste un'assistenza adeguata in questa prospettiva; DESIDERANDO dar modo alle linee aeree di offrire ai passeggeri e ai trasportatori prezzi e servizi competitivi in mercati aperti; DESIDERANDO provvedere affinche' tutti i settori dell'industria del trasporto aereo, compresi i dipendenti dei vettori aerei, beneficino di un accordo liberalizzato; DESIDERANDO assicurare il piu' elevato livello di sicurezza nei trasporti aerei internazionali e riaffermando la loro profonda preoccupazione per atti o minacce diretti contro la sicurezza degli aeromobili, che mettono in pericolo la sicurezza delle persone o dei beni, incidono negativamente sull'operativita' degli aeromobili e minano la fiducia dei viaggiatori nella sicurezza dell'aviazione civile; DESIDERANDO assicurare la parita' di trattamento a tutti i vettori aerei e garantire loro eque e pari opportunita' di fornire i servizi aerei di cui al presente accordo; RICONOSCENDO che le sovvenzioni pubbliche possono falsare la concorrenza tra linee aeree e compromettere il conseguimento degli obiettivi fondamentali del presente accordo; AFFERMANDO l'importanza della protezione dell'ambiente nello sviluppo e nell'attuazione della politica internazionale in materia di trasporto aereo e riconoscendo i diritti degli Stati sovrani ad adottare misure adeguate a tal fine; PRESO ATTO dell'importanza della tutela dei consumatori, comprese le tutele sancite dalla Convenzione per l'unificazione di alcune regole del trasporto aereo internazionale, fatta a Montreal il 28 maggio 1999; INTENZIONATI a dare ulteriore sviluppo al quadro normativo costituito dagli accordi esistenti allo scopo di aprire l'accesso ai mercati e di massimizzare i vantaggi per i consumatori, le linee aeree, i lavoratori e le comunita' di entrambe le parti, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente accordo, si intende per: (1) "servizio concordato" e "rotta determinata", il trasporto aereo internazionale a norma dell'articolo 2 (Concessione di diritti) e dell'allegato I al presente accordo; (2) "accordo", il presente accordo, i suoi allegati e ogni loro emendamento; (3) "trasporto aereo", il trasporto effettuato per mezzo di aeromobili di passeggeri, bagagli, merci e posta, separatamente o in combinazione, offerto al pubblico contro remunerazione o locazione, che, per chiarezza, include i servizi di linea e non di linea (charter) e il servizio integrale di trasporto merci; (4) "autorita' competenti" gli organismi o enti pubblici responsabili per lo svolgimento delle funzioni amministrative di cui al presente accordo; (5) "idoneita'", l'idoneita' di un vettore aereo a operare servizi aerei internazionali, in altre parole, la capacita' finanziaria soddisfacente e le competenze appropriate in materia di gestione e la sua disponibilita' a conformarsi alle disposizioni legislative e regolamentari e agli obblighi che regolano la prestazione di detti servizi; (6) "cittadinanza", il fatto che un vettore aereo soddisfi i requisiti relativi ad aspetti quali la sua proprieta', il suo controllo effettivo e la sua sede principale di attivita'; (7) "convenzione", la convenzione sull'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include: a) ogni emendamento che sia entrato in vigore a norma dell'articolo 94, lettera a), della convenzione stessa e che sia stato ratificato sia dalla Repubblica moldova che dallo Stato membro o dagli Stati membri dell'Unione europea, e b) qualsiasi allegato o qualsiasi emendamento relativo adottato a norma dell'articolo 90 della convenzione, qualora tale allegato o emendamento abbia acquistato efficacia in qualsiasi dato momento sia per la Repubblica di Moldova che per lo Stato membro o per gli Stati membri dell'Unione europea, in quanto sia pertinente per la questione di cui trattasi; (8) "diritto della quinta liberta'", il diritto o il privilegio concesso da uno stato ("Stato concedente") ai vettori aerei di un altro Stato ("Stato concessionario") di fornire servizi di trasporto aereo internazionali tra il territorio dello Stato concedente e il territorio di uno Stato terzo, a condizione che questi servizi abbiano come punto di partenza o di destinazione il territorio dello Stato concessionario; (9) "costo totale", il costo della prestazione del servizio maggiorato di un margine ragionevole per le spese generali amministrative e gli eventuali oneri destinati a rispecchiare i costi ambientali e applicati senza distinzione di cittadinanza; (10) "trasporto aereo internazionale", il trasporto aereo che attraversa lo spazio aereo sovrastante il territorio di piu' di uno Stato; (11) "accordo ECAA", l'accordo multilaterale tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo , sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo. (12) "partner della politica europea di vicinato", Algeria, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Egitto, Georgia, Israele, Giordania, Libano, Libia, la Repubblica moldova, Marocco, territori palestinesi occupati, Siria, Tunisia e Ucraina. (13) "soggetto nazionale", qualsiasi persona fisica o giuridica avente cittadinanza moldava per la parte moldava, o la cittadinanza di uno Stato membro per la parte europea, se e in quanto, nel caso di una persona giuridica, essa e' sempre effettivamente controllata, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, da persone fisiche o giuridiche aventi la cittadinanza moldava per la parte moldava, o da persone fisiche o giuridiche aventi la cittadinanza di uno Stato membro o di uno dei paesi terzi identificati nell'allegato IV, per la parte europea; (14) "licenze di esercizio", i) nel caso dell'Unione europea e dei suoi Stati membri le licenze di esercizio e tutti gli altri documenti o certificati pertinenti rilasciati ai sensi della legislazione UE in vigore e, ii) nel caso delle licenze della Repubblica moldova, i certificati o licenze rilasciati ai sensi della pertinente legislazione in vigore nella Repubblica moldova; (15) "parti", da un lato l'Unione europea o i suoi Stati membri, ovvero l'Unione europea e i suoi Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze (la parte europea), e dall'altro la Repubblica moldova (la parte moldava); (16) "prezzo", i) le "tariffe aeree passeggeri", che i passeggeri devono pagare ai vettori aerei o ai loro agenti o altri venditori di biglietti per il proprio trasporto e per quello dei loro bagagli sui servizi aerei, nonche' tutte le condizioni per l'applicabilita' di tale prezzo, comprese la remunerazione e le condizioni offerte all'agenzia ed altri servizi ausiliari; e ii) le "tariffe aeree merci", da pagare per il trasporto di posta e merci nonche' le condizioni per l'applicabilita' di tale prezzo, comprese la remunerazione e le condizioni offerte all'agenzia ed altri servizi ausiliari. Questa definizione comprende, laddove applicabile, il trasporto di superficie connesso alle operazioni di trasporto aereo internazionale e le condizioni ad esso applicabili. (17) "principale centro di attivita'", la sede principale o sociale di una compagnia aerea nel territorio della parte in cui sono esercitate le principali funzioni finanziarie e il controllo operativo, compresa la gestione del mantenimento dell'aeronavigabilita', del vettore aereo; (18) "oneri di servizio pubblico" tutti gli oneri imposti ai vettori aerei esclusivamente nella misura necessaria a garantire che su una determinata rotta siano prestati servizi aerei di linea minimi rispondenti a determinati criteri di continuita', regolarita', tariffazione e capacita' minima, cui i vettori aerei non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale. I vettori aerei possono essere indennizzati dalla parte interessata per l'adempimento degli oneri di servizio pubblico; (19) "sovvenzioni", qualsiasi contributo finanziario concesso dalle autorita' o da un organismo regionale od altro organismo pubblico, ossia quando: a) provvedimenti del governo, di un ente regionale o di un altro organismo pubblico comportino il trasferimento diretto di fondi, ad esempio sotto forma di sovvenzioni, prestiti o iniezioni di capitale, potenziali trasferimenti diretti di fondi alla societa' o assunzione di passivita' della societa', quali ad esempio garanzie su prestiti, conferimenti di capitale, partecipazione societaria, protezione contro il fallimento o assicurazione; b) un organismo governativo o regionale od altro ente pubblico rinuncia ad entrate altrimenti dovute, ovvero non le riscuote, o le riduce indebitamente; c) un ente governativo, regionale od altro ente pubblico fornisce beni o servizi diversi dalle infrastrutture generali ovvero acquista beni o servizi; oppure d) un organismo governativo, regionale od altro ente pubblico effettui versamenti a un meccanismo di finanziamento, o incarichi o dia ordine a un organismo privato di svolgere una o piu' funzioni tra quelle illustrate alle lettere a), b) e c), che di norma spetterebbero al governo, e la prassi seguita non differisca in sostanza dalle normali prassi dei governi; e quando sia in tal modo conferito un vantaggio; (20) "SESAR", l'elemento tecnologico del Cielo unico europeo con l'obiettivo di garantire all'Unione europea, entro il 2020, un'infrastruttura di controllo del traffico aereo di efficienza elevata, tale da garantire uno sviluppo del trasporto aereo sicuro e compatibile con l'ambiente; (21) "territorio", nel caso della Repubblica moldova, le aree territoriali e le acque territoriali ad esse adiacenti sotto la sua sovranita', influenza, protezione o mandato e, nel caso dell'Unione europea, le aree territoriali (continentali e insulari), le acque interne e il mare territoriale ai quali si applicano i trattati UE e alle condizioni sancite da tali trattati e da ogni strumento che dovesse succedere agli stessi. Resta inteso che l'applicazione del presente accordo all'aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le posizioni giuridiche assunte dal Regno di Spagna e dal Regno Unito nella controversia relativa alla sovranita' sul territorio nel quale si trova detto aeroporto; Resta inteso che l'applicazione del presente accordo all'aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le posizioni giuridiche assunte dal Regno di Spagna e dal Regno Unito nella controversia relativa alla sovranita' sul territorio nel quale si trova detto aeroporto; per l'aeroporto di Gibilterra resta inoltre sospesa l'applicazione delle misure UE in materia di liberalizzazione del trasporto aereo in essere al 18 settembre 2006 tra gli Stati membri, conformemente alla dichiarazione ministeriale sull'aeroporto di Gibilterra concordata a Cordoba il 18 settembre 2006; (22) "onere d'uso", un onere imposto ai vettori aerei a fronte della fornitura di infrastrutture o servizi aeroportuali, infrastrutture o servizi ambientali aeroportuali, o servizi per la navigazione aerea o per la sicurezza dell'aviazione civile, o servizi che comprendono le infrastrutture e i servizi connessi.
Accordo sullo spazio aereo-art. 2
ARTICOLO 2 Concessione di diritti 1. Ciascuna parte concede all'altra parte, conformemente all'allegato I e dell'allegato II al presente accordo, i seguenti diritti per l'effettuazione di servizi di trasporto aereo internazionale da parte dei vettori aerei dell'altra parte: a) il diritto di sorvolare il proprio territorio senza atterrarvi; b) il diritto di effettuare scali nel proprio territorio per qualsiasi scopo che non sia quello di caricare o scaricare passeggeri, bagagli, merci e/o posta nell'ambito del trasporto aereo (per scopi non di traffico); c) nell'effettuare un servizio concordato su una rotta specificata, il diritto di effettuare scali sul suo territorio al fine di caricare e scaricare il traffico internazionale di passeggeri, merci e/o posta, separatamente o in combinazione; e d) gli altri diritti specificati nel presente accordo. 2. Nessuna disposizione del presente accordo e' interpretata in modo da conferire ai vettori aerei: a) della Repubblica moldova il diritto di imbarcare, nel territorio di qualsiasi Stato membro, passeggeri, bagaglio, merci e/o posta trasportati a titolo oneroso e destinati ad un altro punto del territorio di tale Stato membro; b) dell'Unione europea il diritto di caricare, nel territorio della Repubblica moldova, passeggeri, bagagli, merci e/o posta trasportati a titolo oneroso e destinati ad un altro punto del territorio della Repubblica moldova.
Accordo sullo spazio aereo-art. 3
ARTICOLO 3 Autorizzazione Una volta ricevute da un vettore aereo di una parte le domande per le autorizzazioni di esercizio, le competenti autorita' dell'altra parte concedono le opportune autorizzazioni con un minimo ritardo procedurale, a condizione che: a) per un vettore della Repubblica moldova: - il vettore aereo abbia la propria sede principale di attivita' nella Repubblica moldova e sia titolare di una valida licenza di esercizio conformemente alla legislazione applicabile della Repubblica moldova; e - la Repubblica moldova eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo; e - salvo diversamente disposto dall'articolo 6 (Investimenti) del presente accordo, il vettore aereo appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, alla Repubblica moldova e/o a soggetti nazionali della Repubblica moldova e sia da questi effettivamente controllato, b) per un vettore dell'Unione europea: - il vettore aereo abbia la propria sede principale di attivita' nel territorio di uno Stato membro a norma dei trattati UE e sia titolare di una valida licenza di esercizio; e - lo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo eserciti e mantenga un controllo regolamentare effettivo sul vettore e l'autorita' competente a tal fine sia chiaramente identificata; e - salvo diversamente disposto dall'articolo 6 (Investimenti) del presente accordo, il vettore appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, e sia effettivamente controllato da Stati membri e/o da soggetti nazionali degli Stati membri, o da altri Stati indicati nell'allegato IV del presente accordo, e/o da soggetti nazionali di tali altri Stati; c) il vettore aereo risponda alle condizioni di cui alle disposizioni legislative e regolamentari normalmente applicate dall'autorita' competente; e d) vengano osservate e fatte osservare le disposizioni di cui all'articolo 14 (Sicurezza aerea) e di cui all'articolo 15 (Sicurezza dell'aviazione civile) del presente accordo.
Accordo sullo spazio aereo-art. 4
ARTICOLO 4 Riconoscimento reciproco delle dichiarazioni regolamentari relative all'idoneita', alla proprieta' e al controllo del vettore aereo Una volta ricevuta una domanda di autorizzazione da un vettore aereo di una parte, le autorita' competenti dell'altra parte riconoscono le decisioni in materia di determinazione dell'idoneita' e/o della cittadinanza adottate dalle autorita' competenti della prima parte in relazione a tale vettore aereo come se tale decisione fosse stata adottata dalle proprie autorita' competenti e senza effettuare ulteriori accertamenti, salvo nei casi stabiliti alle successive lettere a) e b): a) se, una volta ricevuta una domanda di autorizzazione da un vettore aereo, o dopo la concessione di tale autorizzazione, le autorita' competenti della parte ricevente hanno motivi specifici per ritenere che, nonostante la determinazione effettuata dalle autorita' competenti dell'altra parte, anche nei casi di doppia cittadinanza, non siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 3 (Autorizzazione) del presente accordo per la concessione degli opportuni permessi o autorizzazioni, devono prontamente informarne tali autorita', suffragando adeguatamente la loro posizione. In tal caso ciascuna parte puo' chiedere l'avvio di consultazioni, eventualmente anche con rappresentanti delle pertinenti autorita' competenti, e/o richiedere ulteriori informazioni in relazione al problema di cui trattasi. Tali richieste devono essere soddisfatte nel piu' breve tempo possibile. Qualora non si pervenga a una soluzione, ciascuna parte puo' sottoporre la questione all'esame del comitato misto istituito a norma dell'articolo 22 (Comitato misto) del presente accordo. b) Il presente articolo non concerne il riconoscimento dell'accertamento con riguardo a: - certificati o licenze di sicurezza; - disposizioni in materia di sicurezza; oppure - copertura assicurativa.
Accordo sullo spazio aereo-art. 5
ARTICOLO 5 Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni 1. Le autorita' competenti di ciascuna parte possono rifiutare, revocare, sospendere o limitare l'autorizzazione di esercizio o sospendere o limitare in altro modo l'attivita' di un vettore aereo di un'altra parte qualora: a) per un vettore della Repubblica moldova: - il vettore aereo non abbia la propria sede principale di attivita' nella Repubblica moldova o non sia titolare di una valida licenza di esercizio in conformita' alla legislazione applicabile della Repubblica moldova; oppure - la Repubblica moldova non eserciti ne' mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo; oppure - salvo diversamente disposto dall'articolo 6 (Investimenti) del presente accordo, il vettore aereo non sia detenuto, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, o non sia effettivamente controllato, , dalla Repubblica moldova e/o da soggetti nazionali della Repubblica moldova; b) per un vettore aereo dell'Unione europea: - il vettore aereo non abbia la propria sede principale di attivita' nel territorio di uno Stato membro a norma dei trattati UE o non sia titolare di una valida licenza di esercizio; oppure - lo Stato membro competente per il rilascio del proprio certificato di operatore aereo non eserciti o non mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo ovvero l'autorita' competente non sia chiaramente indicata; oppure - salvo diversamente disposto dall'articolo 6 (Investimenti) del presente accordo, il vettore aereo non sia detenuto, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, o non sia effettivamente controllato, dagli Stati membri e/o dai soggetti nazionali degli Stati membri, o da altri Stati elencati nell'allegato IV al presente accordo, e/o da soggetti nazionali di tali altri stati; c) il vettore aereo non abbia ottemperato alle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'articolo 7 (Rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari) del presente accordo; oppure d) non vengano osservate o fatte osservare le disposizioni dell'articolo 14 (Sicurezza aerea) e dell'articolo 15 (Sicurezza dell'aviazione civile) del presente accordo; oppure e) una parte abbia dichiarato, conformemente all'articolo 8 (Contesto concorrenziale) del presente accordo che non sono soddisfatte le condizioni per un contesto concorrenziale. 2. Fatte salve le misure immediate che risultino indispensabili per impedire nuove violazioni delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere c) o d) del presente articolo, i diritti conferiti dal presente articolo sono esercitati solamente previa consultazione con le competenti autorita' dell'altra parte. 3. Nessuna delle parti fa uso dei diritti ad essa conferiti dal presente articolo per rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi di uno o piu' vettori aerei di una parte sulla base del fatto che la proprieta' della partecipazione di maggioranza e/o il controllo effettivo di detto vettore aereo sono conferiti a una o piu' parti dell'accordo ECAA o a loro soggetti nazionali, nella misura in cui detta parte o dette parti dell'accordo ECAA garantiscano la reciprocita' di trattamento e applichino le modalita' e le condizioni dell'accordo ECAA.
Accordo sullo spazio aereo-art. 6
ARTICOLO 6 Investimenti 1. In deroga all'articolo 3 (Autorizzazione) e all'articolo 5 (Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni) del presente accordo, sono autorizzati la proprieta' della partecipazione di maggioranza o il controllo effettivo di un vettore aereo della Repubblica moldova da parte di Stati membri e/o di loro soggetti nazionali. 2. In deroga all'articolo 3 (Autorizzazione) e all'articolo 5 (Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni) del presente accordo, la proprieta' della partecipazione di maggioranza o il controllo effettivo di un vettore aereo dell'Unione europea da parte della Repubblica moldova e/o di suoi soggetti nazionali, sono autorizzati sulla base di una decisione preventiva dei comitato misto istituito dal presente accordo a norma dell'articolo 22, paragrafo 2 (Comitato misto) del presente accordo. Tale decisione precisa le condizioni connesse alla gestione dei servizi concordati oggetto del presente accordo e dei servizi tra paesi terzi e le parti. Le disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 8 (Comitato misto), del presente accordo non si applicano a questo tipo di decisioni.
Accordo sullo spazio aereo-art. 7
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