LEGGE 12 ottobre 2017, n. 151

Type Legge
Publication 2017-10-12
Ultimo aggiornamento 2017-10-21
State In force
Source Normattiva
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ARTICOLO 7 Rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari 1. Le disposizioni legislative e regolamentari di una parte che disciplinano sul suo territorio l'entrata o l'uscita di vettori di trasporto aereo o le operazioni di volo e la navigazione degli aeromobili sono osservate dai vettori aerei dell'altra parte all'entrata, all'uscita e durante la permanenza nel territorio di una parte. 2. Le disposizioni legislative e regolamentari di una parte che disciplinano sul suo territorio l'ammissione o la partenza di passeggeri, equipaggi o merci sugli aeromobili (compresi i regolamenti riguardanti l'entrata, lo sdoganamento, l'immigrazione, i passaporti, la dogana, e la quarantena o, nel caso della posta, i regolamenti postali) sono osservate da, o per conto di, tali passeggeri, equipaggi o merci dei vettori aerei dell'altra parte all'entrata, all'uscita e durante la permanenza nel territorio di una parte.

Accordo sullo spazio aereo-art. 8

ARTICOLO 8 Contesto concorrenziale 1. Le parti riconoscono che la creazione di un ambiente equo e concorrenziale per la fornitura dei servizi aerei costituisce un obiettivo comune. Le parti riconoscono che le probabilita' che i vettori aerei adottino pratiche genuinamente concorrenziali e' maggiore quando i vettori aerei operano su base interamente commerciale e non sono sovvenzionate. 2. Nell'ambito di applicazione del presente accordo e fatte salve eventuali disposizioni speciali in esso contenute, e' vietata ogni discriminazione in ragione della cittadinanza. 3. Gli aiuti di Stato che falsano o minacciano di falsare la concorrenza favorendo talune imprese o taluni prodotti o servizi dell'aviazione sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo nella misura in cui possono pregiudicare gli scambi tra le parti nel settore dell'aviazione. 4. Qualsiasi pratica contraria al presente articolo e' valutata sulla base dei criteri che derivano dall'applicazione delle norme in materia di concorrenza applicabili nell'Unione europea, in particolare quelle dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e degli strumenti interpretativi adottati dalle istituzioni dell'Unione europea. 5. Se una parte rileva che nel territorio dell'altra parte esistono condizioni, in particolare dovute a una sovvenzione, che potrebbero pregiudicare la leale ed equa possibilita' di competere dei suoi vettori aerei, puo' trasmettere le proprie osservazioni all'altra parte. Puo' inoltre chiedere che si riunisca il comitato misto, come previsto all'articolo 22 (Comitato misto) dell'accordo. Entro 30 giorni dal ricevimento di una domanda in tal senso, iniziano le consultazioni. In caso di non raggiungimento di un accordo soddisfacente entro trenta giorni dall'inizio delle consultazioni, la parte che ne ha fatto richiesta puo' intervenire per rifiutare, trattenere, revocare, sospendere o imporre alle autorizzazioni del vettore aereo o dei vettori aerei interessati condizioni adeguate conformemente all'articolo 5 (Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni) del presente accordo. 6. Le misure adottate ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo sono adeguate, proporzionate e limitate allo stretto necessario, per quanto riguarda la loro portata e la loro durata. Esse sono esclusivamente dirette al o ai vettori aerei che beneficiano di una sovvenzione o delle condizioni di cui al presente articolo, fatto salvo il diritto delle parti di adottare le misure di cui all'articolo 24 (Misure di salvaguardia) del presente accordo. 7. Ogni parte, previa notifica all'altra parte, puo' prendere contatto con gli organismi governativi responsabili nel territorio dell'altra parte, ivi comprese le amministrazioni a livello statale, regionale e locale, per discutere aspetti relativi al presente articolo. 8. Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni legislativee regolamentari delle parti in materia di obblighi di servizio pubblico nei territori delle parti.

Accordo sullo spazio aereo-art. 9

ARTICOLO 9 Opportunita' commerciali Esercizio di attivita' economiche 1. Le parti riconoscono che gli ostacoli all'esercizio di un'attivita' economica da parte di operatori commerciali pregiudicherebbero il conseguimento dei benefici previsti dal presente accordo. Le parti si impegnano percio' ad avviare un processo efficace e reciproco di eliminazione degli ostacoli all'esercizio di attivita' economiche da parte degli operatori commerciali di entrambe le parti, nei casi in cui detti ostacoli potrebbero ostacolare le operazioni commerciali, creare distorsioni alla concorrenza o frenare lo sviluppo di condizioni di concorrenza omogenee. 2. Il comitato misto istituito in conformita' dell'articolo 22 (Comitato misto) del presente accordo avvia un processo di cooperazione con riguardo all'esercizio di un'attivita' economica e alle opportunita' commerciali; segue i progressi nell'affrontare efficacemente gli ostacoli all'esercizio dell'attivita' di operatori commerciali e valuta periodicamente gli sviluppi anche, se necessario, nel senso di modifiche legislative e regolamentari. A norma dell'articolo 22 (Comitato misto) del presente accordo una parte puo' chiedere la convocazione di una riunione del comitato misto allo scopo di discutere qualsiasi questione concernente l'applicazione del presente articolo. Rappresentanti dei vettori aerei 3. I vettori aerei di ciascuna parte hanno il diritto di stabilire uffici sul territorio dell'altra parte ai fini della promozione e della vendita di trasporto aereo e di attivita' connesse, incluso il diritto di vendere e di emettere qualsiasi biglietto e/o lettera di trasporto aereo propria e/o di qualsiasi altro vettore aereo. 4. I vettori aerei di ciascuna parte hanno il diritto, in conformita' con le disposizioni legislative e regolamentari dell'altra parte che disciplinano l'ingresso, la residenza e l'impiego, di inviare e di mantenere sul territorio dell'altra parte personale dirigente, commerciale, tecnico, operativo e altro personale specialistico necessario per le esigenze della fornitura del trasporto aereo. A discrezione dei vettori aerei, le esigenze di personale possono essere soddisfatte mediante personale proprio o avvalendosi dei servizi di qualsiasi altra organizzazione, societa' o vettore aereo operante sul territorio dell'altra parte, autorizzato a fornire tali servizi sul territorio di tale parte. Entrambe le parti facilitano e accelerano il rilascio dei permessi di lavoro eventualmente necessari per il personale addetto agli uffici in conformita' del presente paragrafo, inclusi coloro che espletano mansioni temporanee per un periodo non superiore a novanta giorni, nel rispetto delle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari in vigore. Assistenza a terra 5. a) Fatto salvo quanto previsto nella lettera b) seguente, ciascun vettore aereo ha, in relazione all'assistenza a terra nel territorio dell'altra parte: i) il diritto di provvedere da sola alle operazioni di assistenza a terra ("autoassistenza") oppure, a sua scelta, ii) il diritto di selezionare uno fra i prestatori concorrenti che prestano tutti o parte dei servizi di assistenza a terra, dove ad essi e' consentito l'accesso al mercato in base alle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte e dove detti prestatori sono presenti sul mercato. b) per le seguenti categorie di servizi di assistenza a terra: assistenza bagagli, operazioni in pista, assistenza olio e carburante, assistenza merci e posta per quanto riguarda la movimentazione fisica delle merci e della posta fra l'aerostazione e l'aereo, i diritti di cui alla lettera a), punti i) e ii), possono essere soggetti a vincoli conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel territorio dell'altra parte. Qualora tali vincoli impediscano l'autoassistenza a terra e qualora non esista una concorrenza effettiva tra i prestatori di servizi di assistenza a terra, tutti questi servizi sono disponibili per tutti i vettori aerei su base equa e non discriminatoria. Assistenza a terra per conto terzi 6. Ciascuna impresa di assistenza a terra, sia essa un vettore aereo o no, ha, in relazione alla fornitura di servizi di assistenza a terra sul territorio dell'altra parte, il diritto di fornire servizi di assistenza a terra ai vettori aerei che operano nello stesso aeroporto, purche' cio' sia autorizzato e sia conforme con le leggi ed i regolamenti applicabili. Vendite, spese in loco e trasferimento di fondi 7. I vettori aerei di ciascuna parte possono provvedere direttamente alla vendita dei servizi di trasporto aereo e servizi connessi nel territorio dell'altra parte e/o, a loro discrezione, tramite i propri agenti di vendita, tramite altri intermediari da essa nominati, tramite un altro vettore aereo o tramite internet. Ciascun vettore aereo ha il diritto di vendere tali servizi di trasporto e chiunque e' libero di acquistarli, nella valuta locale o in una valuta liberamente convertibile, conformemente alla legislazione valutaria ivi vigente. 8. Ciascun vettore aereo ha diritto di convertire in valute liberamente convertibili e trasferire dal territorio dell'altra parte al proprio territorio nazionale e, salvo che cio' contrasti con le disposizioni legislative e regolamentari di applicazione generale, al paese o ai paesi di sua scelta, a richiesta, i redditi locali. La conversione e la rimessa di tali somme sono consentite tempestivamente, senza restrizioni o imposizioni fiscali, al tasso di cambio applicabile alle transazioni e alle rimesse correnti alla data in cui il vettore presenta la prima domanda di rimessa. 9. I vettori aerei di ciascuna parte sono autorizzate a pagare in valuta locale nel territorio dell'altra parte le spese ivi occasionate, compreso l'acquisto di carburante. A loro discrezione, i vettori aerei di ciascuna parte possono pagare dette spese nel territorio dell'altra parte in valuta liberamente convertibile, nell'osservanza della regolamentazione valutaria ivi vigente. Intese di cooperazione 10. Nella prestazione o nell'offerta dei servizi contemplati dal presente accordo, qualsiasi vettore aereo di una parte puo' stipulare accordi di cooperazione in materia di commercializzazione, segnatamente accordi di blocked-space o di code-sharing, con uno qualsiasi dei seguenti soggetti: a) uno o piu' vettori aerei delle parti; e b) uno o piu' vettori aerei di un paese terzo; e c) qualsiasi fornitore di servizi di trasporto di superficie (su terra o per via marittima); purche': i) il vettore che opera i servizi sia titolare di adeguati diritti di traffico, ii) il vettore che vende i servizi disponga dell'abilitazione all'esercizio delle rotte soggiacenti e iii) gli accordi soddisfino le condizioni in materia di sicurezza e di concorrenza normalmente applicate ad accordi di tal genere. Per quanto riguarda il trasporto passeggeri venduto per mezzo di code-sharing, l'acquirente e' informato al punto di vendita, o in ogni caso prima di salire a bordo, in merito all'identita' del prestatore del servizio di trasporto che gestisce i singoli segmenti del servizio. 11. a) In relazione al trasporto passeggeri, per determinare se i prestatori dei servizi di trasporto di superficie debbano essere soggetti alle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano il trasporto aereo non potra' essere unicamente il criterio rappresentato dal fatto tali trasporti di superficie sono offerti da un vettore aereo che opera con il proprio nome. I prestatori dei servizi di trasporto di superficie hanno la facolta' di decidere se stipulare accordi di cooperazione. Nel decidere riguardo a un particolare accordo, le imprese di trasporto di superficie possono prendere in esame, fra gli altri aspetti, gli interessi dei consumatori e vincoli tecnici, economici, di spazio e di capacita'. b) Inoltre, in deroga a qualsiasi altra disposizione del presente accordo, i vettori aerei ed i fornitori indiretti di trasporto merci delle parti sono autorizzati, senza alcuna restrizione, ad impiegare, in connessione con il trasporto aereo, qualsiasi servizio di trasporto merci di superficie verso o da qualsiasi punto situato sul territorio della Repubblica moldova e dell'Unione europea o in paesi terzi, compreso il trasporto verso e da tutti gli aeroporti dotati di strutture doganali e compreso, laddove applicabile, il diritto di trasportare merci soggette a custodia o controllo a norma delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili. Le suddette merci, siano esse trasportate per via di superficie o per via aerea, hanno accesso alle formalita' e alle strutture doganali degli aeroporti. I vettori aerei possono scegliere di effettuare essi stessi i propri trasporti di superficie ovvero di farli eseguire tramite intese stipulate con altri trasportatori di superficie, compreso il trasporto di superficie effettuato da altri vettori aerei e da prestatori indiretti di servizi di trasporto merci per via aerea. I suddetti servizi di trasporto intermodale di merci possono essere offerti ad un prezzo unico, comprensivo del trasporto combinato aria-superficie, sempreche' i trasportatori non siano tratti in inganno circa le caratteristiche di tale trasporto. Leasing 12. I vettori aerei di ciascuna parte sono abilitati a fornire i servizi concordati utilizzando aeromobili e equipaggi forniti in leasing da altri vettori aerei, compresi quelli di paesi terzi, purche' tutti i soggetti partecipanti a tali accordi rispettino le condizioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari applicate normalmente dalle parti a tali accordi. a) Nessuna delle parti esige che una compagnia aerea che fornisce l'aeromobile in leasing detenga diritti di traffico a norma del presente accordo. b) Il noleggio con equipaggio (wet-leasing), da parte di un vettore aereo della Repubblica moldova, di un aeromobile di un vettore aereo di un paese terzo o, da parte di un vettore aereo dell'Unione europea, di un aeromobile di un vettore aereo di un paese terzo diverso da quelli citati all'allegato IV del presente accordo, al fine di esercitare i diritti di cui al presente accordo, deve costituire misura eccezionale o dovuta a esigenze temporanee e deve ottenere l'approvazione previa dell'autorita' che ha rilasciato la licenza del vettore aereo in questione che opera in leasing e dell'autorita' competente dell'altra parte. Affiliazione commerciale (franchising)/impiego del marchio (branding) 13. I vettori aerei di ciascuna parte possono stipulare accordi di affiliazione commerciale (franchising) o di impiego del marchio (branding) con societa', compresi i vettori aerei, di una parte o di un paese terzo, purche' dispongano dei poteri necessari e soddisfino le condizioni prescritte dalle disposizioni legislative e regolamentari applicate dalle parti a tali accordi, in particolare quelle che richiedono la divulgazione dell'identita' del vettore aereo che opera il servizio.

Accordo sullo spazio aereo-art. 10

ARTICOLO 10 Diritti doganali e fiscalita' 1. All'arrivo nel territorio di una parte, gli aeromobili utilizzati per il trasporto aereo internazionale dai vettori aerei dell'altra parte, le dotazioni normali, di bordo e di terra, il carburante, i lubrificanti, il materiale tecnico di consumo, i pezzi di ricambio (compresi i motori), le provviste di bordo (compresi, a titolo esemplificativo, cibo, bevande, bevande alcoliche, tabacco ed altri prodotti destinati alla vendita o al consumo dei passeggeri in quantita' limitate durante il volo), nonche' altri articoli destinati all'uso o utilizzati esclusivamente durante l'operazione o la manutenzione dell'aeromobile utilizzato nel trasporto aereo internazionale sono esenti, su di una base di reciprocita', ai sensi della pertinente legislazione applicabile, da tutte le restrizioni alle importazioni, imposte sulla proprieta' e sul capitale, dazi doganali, accise, diritti ed oneri analoghi che sono (a) imposti dalle autorita' nazionali o locali o dall'Unione europea e (b) non sono basati sul costo dei servizi forniti, purche' dette attrezzature e provviste rimangano a bordo dell'aeromobile. 2. Su di una base di reciprocita', ai sensi della legislazione applicabile in materia, sono parimenti esenti dalle imposte, tasse, dazi, diritti e oneri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ad eccezione degli oneri basati sul costo dei servizi prestati: a) le provviste di bordo introdotte o fornite nel territorio di una pare e imbarcate, in quantita' ragionevoli, per l'uso nei voli in partenza di un aeromobile di un vettore aereo dell'altra parte che effettua trasporto aereo internazionale, anche quando tali provviste siano destinate a essere consumate in un tratto di rotta al di sopra di tale territorio; b) attrezzature di terra e parti di ricambio (compresi i motori) introdotti nel territorio di una parte per la manutenzione, la revisione o la riparazione di un aeromobile di un vettore aereo dell'altra parte utilizzato nel trasporto aereo internazionale; c) carburante, lubrificanti e materiale tecnico di consumo introdotto o fornito nel territorio di una parte per essere utilizzato nell'aeromobile di un vettore aereo dell'altra parte utilizzato nel trasporto aereo internazionale, anche quando tali forniture sono destinate a essere utilizzate in un tratto di rotta al di sopra di tale territorio; d) stampe, come previsto dalla normativa doganale di ciascuna parte, introdotte o fornite nel territorio di una parte e prese a bordo per l'uso nei voli in partenza di un aeromobile di un vettore aereo dell'altra parte che effettua trasporto aereo internazionale, anche quando tali articoli sono destinati ad essere usati su un tratto della rotta al di sopra di tale territorio; e e) apparecchiature per la sicurezza e la protezione dei passeggeri, da utilizzarsi negli aeroporti o negli scali merci. 3. In deroga a eventuali disposizioni di senso contrario, nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una delle parti di imporre, su base non discriminatoria, tasse, imposte, dazi, diritti o oneri sul carburante fornito nel suo territorio e destinato ad essere usato in un aeromobile di una compagnia aerea che opera tra due punti del suo territorio. 4. Le dotazioni, provviste e forniture di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono essere assoggettate alla supervisione o al controllo da parte delle autorita' competenti e non essere trasferite senza il pagamento delle relative tasse e dei diritti di dogana relativi. 5. Le esenzioni previste dal presente articolo si applicano anche nel caso in cui i vettori aerei di una parte abbiano negoziato con un altro vettore aereo, al quale l'altra parte abbia concesso parimenti il beneficio di tali esenzioni, il prestito o il trasferimento nel territorio dell'altra parte degli articoli specificati ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. 6. Nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle parti contraenti di imporre tasse, imposte, dazi, diritti o oneri sui beni venduti ai passeggeri, che non siano destinati al consumo a bordo, nel segmento di servizio aereo tra due punti del proprio territorio ove e' permesso l'imbarco o lo sbarco. 7. I bagagli e le merci in transito diretto sul territorio di una parte sono esentati da imposte, dazi doganali, diritti e altri oneri analoghi diversi da quelli basati sul costo del servizio fornito. 8. Le normali dotazioni di bordo, come pure i materiali e le forniture normalmente presenti a bordo dell'aeromobile utilizzato da un vettore aereo di una delle parti, possono essere scaricate sul territorio dell'altra parte solo con l'approvazione delle autorita' doganali di tale territorio. In questo caso possono essere poste sotto il controllo di dette autorita' fino al momento in cui sono riesportate o altrimenti cedute conformemente alla la normativa doganale. 9. La stipula del presente accordo non incide sull'ambito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), con l'eccezione dell'imposta sul volume d'affari delle importazioni di beni. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicate le disposizioni di qualsiasi convenzionei tra uno Stato membro e la Repubblica moldova che possano essere in vigore nel momento considerato per evitare la doppia imposizione sul reddito e sul capitale.

Accordo sullo spazio aereo-art. 11

ARTICOLO 11 Oneri per l'utilizzo di aeroporti e di infrastrutture e servizi per la navigazione aerea 1. Ciascuna parte garantisce che gli oneri di uso eventualmente imposti dalle autorita' o organi competenti nella materia ai vettori aerei dell'altra parte per l'utilizzo dei servizi di controllo del traffico aereo e della navigazione aerea, di aeroporti e di infrastrutture e dei servizi per la sicurezza della navigazione aerea siano giusti, ragionevoli, non ingiustamente discriminatori e equamente ripartiti tra le categorie di utenti. Fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 1, (Gestione del traffico aereo), gli oneri di cui trattasi possono riflettere, ma non eccedono, il costo totale sostenuto dalle competenti autorita' o organi per fornire le adeguate infrastrutture e servizi aeroportuali e di sicurezza dell'aviazione civile all'interno dell'aeroporto o del sistema aeroportuale. Tali oneri possono comprendere una ragionevole remunerazione dei cespiti dopo gli ammortamenti. Le infrastrutture e i servizi il cui uso e' soggetto al pagamento di oneri sono forniti secondo criteri di efficienza ed economicita'. In ogni caso, tali oneri sono stabiliti ai vettori aerei dell'altra parte secondo condizioni non meno favorevoli delle condizioni piu' favorevoli applicate a qualunque altro vettore aereo nel momento in cui tali oneri sono stabiliti. 2. Ciascuna parte richiede consultazioni tra le autorita' o gli organi competenti per la riscossione degli oneri sul proprio territorio e i vettori aerei, e/o gli organismi di rappresentanza di questi ultimi, che utilizzano le infrastrutture e i servizi e assicura che le autorita' o gli organi competenti per la riscossione e i vettori aerei, o gli organismi di rappresentanza di questi ultimi, si scambino reciprocamente le informazioni che risultino necessarie ai fini di un riesame adeguato della congruita' di tali oneri, conformemente ai principi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Ciascuna parte assicura che le autorita' o gli organi competenti per la riscossione degli oneri comunicano agli utenti, con un preavviso ragionevole, ogni proposta di variazione degli oneri di uso, onde consentire alle autorita' di prendere in considerazione le osservazioni formulate dagli utenti prima dell'effettuazione delle modifiche. 3. Nei procedimenti di composizione delle controversie di cui all'articolo 23 (Composizione delle controversie e arbitrato) del presente accordo, nessuna parte e' reputata in situazione di inadempimento del presente articolo a meno che: a) non abbia proceduto, entro tempi ragionevoli, a un riesame dell'onere di uso o della prassi oggetto del reclamo dell'altra parte; oppure b) in esito a tale riesame, non abbia preso tutte le iniziative in suo potere per correggere un onere o una prassi che risulti in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

Accordo sullo spazio aereo-art. 12

ARTICOLO 12 Fissazione dei prezzi 1. Le parti consentono ai vettori aerei di fissare liberamente i prezzi sulla base di una libera e equa concorrenza. 2. Le parti non esigono che i prezzi siano depositati o notificati. 3. Le autorita' competenti possono riunirsi per discutere di questioni quali, tra l'altro, il carattere iniquo, irragionevole, discriminatorio o sovvenzionato dei prezzi.

Accordo sullo spazio aereo-art. 13

ARTICOLO 13 Dati statistici 1. Ciascuna parte fornisce all'altra parte le statistiche richieste dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali e, su richiesta, altre informazioni statistiche disponibili che possano ragionevolmente essere richieste per esaminare l'andamento dei servizi aerei. 2. Le parti cooperano nell'ambito del comitato misto di cui all'articolo 22 (Comitato misto) del presente accordo per facilitare il reciproco scambio di informazioni statistiche allo scopo di monitorare l'andamento dei servizi aerei ai sensi del presente accordo.

Accordo sullo spazio aereo-art. 14

ARTICOLO 14 Sicurezza aerea 1. Subordinatamente alle disposizioni transitorie di cui all'allegato II del presente accordo, le parti agiscono in conformita' con le disposizioni della legislazione in materia di sicurezza aerea specificata nella parte C dell'allegato III del presente accordo, alle condizioni fissate di seguito. 2. Le parti cooperano per garantire l'applicazione da parte della Repubblica moldova della legislazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. A tal fine la Repubblica moldova partecipa in veste di osservatore ai lavori dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. a) La transizione graduale della Repubblica moldova verso la completa applicazione della legislazione di cui all'allegato III, parte C, del presente accordo e' soggetta a valutazioni effettuate dall'Unione europea in cooperazione con la Repubblica moldova. Se la Repubblica moldova ritiene che sia pienamente applicata la legislazione di cui all'allegato III, parte C, del presente accordo, ne informa l'Unione europea al fine di procedere alla valutazione. b) Una volta che la Repubblica moldova abbia pienamente applicato la legislazione di cui all'allegato III, parte C, del presente accordo, il comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 22 (comitato misto) del presente accordo determina lo status e le condizioni di livello superiore a quelli di "osservatore"sopra citato alle quali la Repubblica moldova puo' partecipare alle attivita' dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea. 3. Le parti garantiscono che gli aeromobili registrati in una parte e sospettati di inadempimento delle norme internazionali in materia di sicurezza aerea stabilite a norma della convenzione, che atterrano in aeroporti aperti al traffico aereo internazionale nel territorio dell'altra parte, siano soggetti ad ispezioni a terra da parte delle competenti autorita' di tale altra parte, sia a bordo dell'aeromobile che intorno ad esso, intese a controllare tanto la validita' dei documenti relativi all'aeromobile e all'equipaggio quanto lo stato apparente dell'aeromobile e delle sue apparecchiature. 4. Le autorita' competenti di una parte possono chiedere in qualsiasi momento che si tengano consultazioni in merito alle norme di sicurezza osservate dall'altra parte. 5. Le autorita' competenti di una parte adottano tutte le misure opportune e immediate qualora accertino che un aeromobile, un prodotto o un'operazione possano: a) non soddisfare le norme minime stabilite in conformita' della convenzione o della normativa specificata nell'allegato III, parte C, del presente accordo, secondo il caso, b) dare adito a gravi preoccupazioni - a seguito di un'ispezione di cui al paragrafo 3 del presente articolo - in merito alla non conformita' dell'aeromobile o del funzionamento dell'aeromobile con le norme minime stabilite in conformita' della convenzione o della normativa specificata nella parte C dell'allegato III del presente accordo, secondo il caso, o c) dare adito a gravi preoccupazioni in merito all'assenza di un'effettiva manutenzione e gestione delle norme minime stabilite in conformita' della convenzione o della normativa specificata all'allegato III, parte C, del presente accordo, secondo il caso. 6. Nei casi in cui intervengono a norma del paragrafo 5 del presente articolo, le autorita' competenti di una parte ne informano sollecitamente le autorita' competenti dell'altra parte, giustificando la propria iniziativa. 7. Qualora le misure adottate in applicazione del paragrafo 5 del presente articolo non vengano revocate anche se sia venuta a mancare la base per la loro adozione, l'una o l'altra delle parti puo' adire il comitato misto.

Accordo sullo spazio aereo-art. 15

ARTICOLO 15 Sicurezza dell'aviazione civile 1. Subordinatamente alle disposizioni transitorie di cui all'allegato II del presente accordo, le parti agiscono in conformita' con le disposizioni della normativa in materia di sicurezza dell'aviazione civile dell'Unione europea specificata nella parte D dell'allegato III del presente accordo, alle condizioni fissate di seguito. 2. La Repubblica moldova puo' essere oggetto di un'ispezione da parte della Commissione europea conformemente alla legislazione dell'Unione europea applicabile in materia di sicurezza dell'aviazione civile di cui all'allegato III del presente accordo. Le parti stabiliscono il meccanismo necessario per lo scambio di informazioni sui risultati di tali ispezioni di sicurezza. 3. Essendo le garanzie di sicurezza degli aeromobili civili, dei loro passeggeri e dei loro equipaggi un presupposto indispensabile per il funzionamento dei servizi aerei internazionali, le parti riaffermano il reciproco obbligo di tutelare la sicurezza dell'aviazione civile nei confronti di atti di interferenza illecita, in particolare gli obblighi nel quadro della convenzione, della Convenzione relativa ai reati e determinati altri atti compiuti a bordo di aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963, della Convenzione internazionale per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata a L'Aia il 16 dicembre 1970, della Convenzione per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971, del Protocollo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988 e della Convenzione sul contrassegno degli esplosivi plastici e in foglie ai fini del rilevamento, firmata a Montreal il 1° marzo 1991, se e in quanto entrambe le parti sono parti di tali convenzioni nonche' di tutte le altre convenzioni e protocolli relativi alla sicurezza dell'aviazione civile di cui sono parti entrambe le parti. 4. Le parti si forniscono reciprocamente, a richiesta, tutta l'assistenza necessaria per contrastare tutte le minacce alla sicurezza dell'aviazione civile, compresa la prevenzione del sequestro illegale di aeromobili civili o di altri atti illeciti contro la sicurezza di tali aeromobili, dei loro passeggeri e dei loro equipaggi, degli aeroporti e delle infrastrutture per la navigazione aerea. 5. Nelle loro reciproche relazioni le parti contraenti agiscono in conformita' con le norme per la sicurezza dell'aviazione civile e, se e in quanto da loro applicate, con le pratiche raccomandate stabilite dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) e indicate come accluse alla convenzione, se e in quanto tali misure di sicurezza sono applicabili alle parti. Entrambe le parti richiedono che gli operatori degli aeromobili figuranti nel loro registro, gli operatori di aeromobili che hanno la sede di attivita' principale o la residenza permanente nel loro territorio e gli operatori di aeroporti situati sul loro territorio agiscano in conformita' con le suddette disposizioni in materia di sicurezza dell'aviazione civile. 6. Entrambe le parti dispongono affinche', nel loro rispettivo territorio, vengano prese misure efficaci per proteggere l'aviazione civile contro atti di interferenza illecita, tra cui a titolo esemplificativo controlli dei passeggeri e dei bagagli a mano, controlli dei bagagli da stiva, controlli di sicurezza delle merci e della posta prima dell'imbarco o del caricamento sull'aeromobile e controlli di sicurezza sulle forniture per l'aeromobile e per l'aeroporto e controllo dell'accesso all'area lato volo e alle zone sterili. Tali misure devono essere adeguate per affrontare un aumento delle minacce. Ciascuna parte conviene che i suoi vettori aerei possano essere tenuti ad osservare le disposizioni in materia di sicurezza dell'aviazione civile di cui al paragrafo 5 del presente articolo richieste dall'altra parte, all'entrata, all'uscita e durante la permanenza nel territorio dell'altra parte. 7. Ciascuna parte prende inoltre favorevolmente in considerazione qualsiasi richiesta proveniente dall'altra parte di adottare ragionevoli misure speciali di sicurezza per far fronte a una minaccia specifica. Tranne quando cio' non sia ragionevolmente possibile in una situazione di emergenza, ciascuna parte informa preventivamente l'altra parte delle eventuali misure speciali di sicurezza che intende adottare e che potrebbero avere un impatto operativo o finanziario significativo sui servizi di trasporto aereo forniti nell'ambito del presente accordo. Ciascuna parte puo' richiedere la convocazione del comitato misto per discutere tali misure di sicurezza, come previsto all'articolo 22 (Comitato misto) del presente accordo. 8. Quando si verifica un sequestro illegale di un aeromobile o una minaccia di sequestro o altri atti illeciti nei confronti della sicurezza dei passeggeri, dell'equipaggio, dell'aeromobile, degli aeroporti o delle installazioni di aeronavigazione, le Parti contraenti si assistono reciprocamente agevolando le comunicazioni e l'adozione di provvedimenti appropriati finalizzati a porre rapidamente termine in condizioni di sicurezza a tale incidente o minaccia di incidente. 9. Ciascuna parte adotta tutte le misure che ritiene praticabili per garantire che un aeromobile oggetto di un sequestro illegale o di altri atti di interferenza illecita che si trova a terra sul suo territorio sia trattenuto sullo stesso, a meno che la sua partenza sia resa necessaria dall'imperativo assoluto di proteggere vite umane. Ogniqualvolta cio' sia possibile, tali misure sono adottate sulla base di consultazioni reciproche. 10. Se una parte ha ragionevoli motivi per ritenere che l'altra parte abbia disatteso le disposizioni in tema di sicurezza dell'aviazione civile previste dal presente articolo, tale parte richiede consultazioni immediate con l'altra parte. 11. Fatto salvo quanto disposto dell'articolo 5 (Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni) del presente accordo, se entro quindici giorni dalla data della richiesta non si perviene ad un accordo soddisfacente la parte richiedente e' legittimata a rigettare, a revocare, a limitare o a imporre il rispetto di determinate condizioni l'autorizzazione all'esercizio di uno o piu' vettori aerei di tale altra parte. 12. Qualora giustificato da una minaccia immediata e straordinaria una parte puo' prendere provvedimenti urgenti prima della scadenza del termine di quindici giorni. 13. Qualsiasi misura adottata conformemente al paragrafo 11 del presente articolo e' sospesa in seguito all'adempimento dell'altra parte a quanto disposto dal presente articolo.

Accordo sullo spazio aereo-art. 16

ARTICOLO 16 Gestione del traffico aereo 1. Subordinatamente alle disposizioni transitorie di cui all'allegato II del presente accordo, le parti agiscono in conformita' alle disposizioni della normativa specificata nella parte B dell'allegato III del presente accordo, alle condizioni stabilite di seguito. 2. Le parti cooperano nel settore della gestione del traffico aereo in vista dell'estensione del cielo unico europeo alla Repubblica moldova, e al fine di rafforzare le norme di sicurezza attuali e l'efficacia globale delle operazioni del traffico aereo generale in Europa, di ottimizzare le capacita' di controllo del traffico aereo, di ridurre al minimo i ritardi e di migliorare l'efficienza ambientale. A tal fine la Repubblica moldova partecipa come osservatore al comitato per il cielo unico a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo. Spetta al comitato misto monitorare e agevolare la cooperazione nel settore della gestione del traffico aereo. 3. In vista di facilitare l'applicazione della normativa sul cielo unico europeo nei rispettivi territori: a) la Repubblica moldova adotta le misure necessarie ad adeguare le sue strutture istituzionali di gestione del traffico aereo al cielo unico europeo, in particolare garantendo che gli appositi organismi nazionali di controllo siano indipendenti almeno a livello funzionale dai prestatori di servizi di navigazione aerea; e b) l'Unione europea associa la Repubblica moldova alle pertinenti iniziative di carattere operativo nei settori dei servizi di navigazione aerea, spazio aereo e interoperabilita' cui ha dato origine il cielo unico europeo, particolarmente coinvolgendo sin dalle fasi iniziali la Repubblica moldova nel lavoro di istituzione di blocchi funzionali di spazio aereo o istituendo un adeguato coordinamento sul SESAR.

Accordo sullo spazio aereo-art. 17

ARTICOLO 17 Ambiente 1. Le parti riconoscono l'importanza della protezione dell'ambiente in sede di sviluppo e attuazione della politica dell'aviazione. Le parti riconoscono che sono necessari interventi a livello mondiale, regionale, nazionale e/o locale per ridurre al minimo l'impatto dell'aviazione civile sull'ambiente. 2. Subordinatamente alle disposizioni transitorie di cui all'allegato II del presente accordo, le parti agiscono in conformita' con le disposizioni della legislazione in materia di trasporto aereo specificata nella parte E dell'allegato III del presente accordo. 3. Le parti riconoscono l'importanza di cooperare, nell'ambito di discussioni multilaterali, per valutare gli effetti delle attivita' di trasporto aereo sull'ambiente e per garantire che le eventuali misure adottate per attenuare tali effetti siano pienamente coerenti con gli obiettivi del presente accordo. 4. Nessuna disposizione del presente accordo e' interpretata come una limitazione della facolta' delle competenti autorita' di una parte di adottare tutte le misure adeguate a prevenire o altrimenti affrontare il problema degli impatti ambientali del trasporto aereo, a condizione che tali misure siano conformi ai rispettivi diritti e obblighi previsti dal diritto internazionale e siano applicate senza distinzione di nazionalita'.

Accordo sullo spazio aereo-art. 18

ARTICOLO 18 Protezione dei consumatori Subordinatamente alle disposizioni transitorie di cui all'allegato II del presente accordo, le parti agiscono in conformita' con le disposizioni della legislazione in materia di trasporto aereo specificata nella parte G dell'allegato III del presente accordo.

Accordo sullo spazio aereo-art. 19

ARTICOLO 19 Sistemi telematici di prenotazione Subordinatamente alle disposizioni transitorie di cui all'allegato II del presente accordo, le parti agiscono in conformita' con le disposizioni della legislazione in materia di trasporto aereo specificata nella parte H dell'allegato III del presente accordo.

Accordo sullo spazio aereo-art. 20

ARTICOLO 20 Aspetti sociali Subordinatamente alle disposizioni transitorie di cui all'allegato II del presente accordo, le parti agiscono in conformita' con le disposizioni della legislazione in materia di trasporto aereo specificata nella parte F dell'allegato III del presente accordo.

Accordo sullo spazio aereo-art. 21

ARTICOLO 21 Interpretazione e attuazione 1. Le parti adottano tutte le misure, di carattere generale o particolare, idonee a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente accordo e si astengono da qualsiasi misura che possa recare pregiudizio alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo. 2. Ciascuna parte e' responsabile sul proprio territorio per la corretta attuazione del presente accordo e in particolare dei regolamenti e delle direttive in materia di trasporto aereo elencati nell'allegato III al presente accordo. 3. Ciascuna parte fornisce all'altra parte tutte le informazioni necessarie e le presta tutta l'assistenza necessaria in caso di indagini su eventuali infrazioni alle disposizioni del presente accordo condotte dall'altra parte nell'ambito delle proprie competenze secondo quanto previsto dal presente accordo. 4. Quando le parti contraenti agiscono in virtu' dei poteri loro conferiti dal presente accordo in questioni in cui l'altra parte abbia un interesse sostanziale e che riguardano le autorita' o imprese dell'altra parte, le competenti autorita' dell'altra parte devono essere adeguatamente informate ed avere la possibilita' di presentare osservazioni prima che sia adottata una decisione definitiva. 5. Laddove le disposizioni del presente accordo e degli atti di cui all'allegato III del presente accordo sono identiche nella sostanza alle norme corrispondenti dei trattati UE e agli atti adottati in applicazione di tali trattati, le disposizioni in parola sono interpretate, per l'attuazione e l'applicazione, conformemente alle sentenze e alle decisioni pertinenti della Corte di giustizia e della Commissione europea.

Accordo sullo spazio aereo-art. 22

ARTICOLO 22 Comitato misto 1. E' istituito un comitato misto, composto da rappresentanti delle parti (in prosieguo "comitato misto"), responsabile dell'amministrazione e corretta attuazione del presente accordo. A tal fine il comitato emana raccomandazioni ed adotta decisioni nei casi espressamente previsti dal presente accordo. 2. Le decisioni del comitato misto sono adottate consensualmente e sono vincolanti per le parti. Esse sono applicate dalle parti conformemente alla propria regolamentazione. 3. Il comitato misto adotta mediante decisione il proprio regolamento interno. 4. Il comitato misto si riunisce qualora necessario. Ciascuna parte puo' chiedere la convocazione di una riunione. 5. Le parti possono inoltre chiedere che si tenga una riunione del comitato misto allo scopo di risolvere qualsiasi questione relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo. Tale riunione del comitato inizia al piu' presto possibile, e comunque non oltre due mesi dalla data di ricevimento della richiesta, salvo se concordato diversamente dalle parti. 6. Ai fini della corretta applicazione del presente accordo, le parti procedono a scambi di informazioni e, su richiesta di una di esse, si consultano in sede di comitato misto. 7. Se a giudizio di una delle parti una decisione del comitato misto non e' stata correttamente applicata dall'altra parte, la prima parte puo' chiedere che la questione sia esaminata dal comitato misto. Se il comitato misto non puo' risolvere la questione entro due mesi dalla data in cui gli e' stata sottoposta, la parte che ne ha fatto richiesta puo' adottare opportune misure temporanee di salvaguardia a norma dell'articolo 24 (Misure di salvaguardia) del presente accordo. 8. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo, se il comitato misto non adotta una decisione entro sei mesi dalla data in cui gli e' stata sottoposta la questione, le parti possono adottare le opportune misure temporanee di salvaguardia a norma dell'articolo 24 (Misure di salvaguardia) del presente accordo. 9. Conformemente all'articolo 6 (Investimenti) del presente accordo, il comitato misto esamina gli aspetti riguardanti gli investimenti bilaterali di partecipazione di maggioranza o le modifiche al controllo effettivo dei vettori aerei delle parti. 10. Conformemente all'articolo 14 (Sicurezza aerea) del presente accordo, il comitato misto supervisiona il processo di cancellazione dal registro degli aeromobili immatricolati nella Repubblica moldova alla data della firma che non rispettano le norme internazionali di sicurezza aerea fissate in applicazione della convenzione. Il comitato misto supervisiona inoltre, durante la fase di transizione di cui all'allegato II del presente accordo, il processo di eliminazione degli aeromobili immatricolati nella Repubblica moldova alla data della firma del presente accordo, e utilizzati da operatori soggetti al controllo regolamentare della Repubblica moldova, privi di certificato di omologazione rilasciato conformemente alla legislazione applicabile dell'UE di cui all'allegato III, parte C, del presente accordo al fine di pervenire alla riduzione progressiva del numero di aeromobili di cui al punto 7 dell'allegato II del presente accordo. 11. Il comitato misto sviluppa inoltre la cooperazione mediante: a) il riesame delle condizioni di mercato relative ai servizi aerei contemplate dal presente accordo; b) l'analisi e, nella misura del possibile, l'efficace soluzione delle questioni attinenti all'esercizio dell'attivita' che possono ostacolare, tra l'altro, l'accesso al mercato e il regolare svolgimento dei servizi previsti dal presente accordo, in quanto mezzi per garantire condizioni equivalenti di concorrenza, la convergenza normativa e la riduzione dei vincoli regolamentari per gli operatori commerciali; c) la promozione di scambi a livello di esperti su nuove iniziative e sviluppi legislativi o regolamentari, anche nel settore della sicurezza e della sicurezza dell'aviazione civile, nel settore ambientale, dell'infrastruttura aeronautica (comprese le fasce orarie), dell'ambiente concorrenziale e della protezione dei consumatori; d) l'esame periodico degli effetti sociali dell'accordo nel corso della sua attuazione, segnatamente nel settore dell'occupazione, e la messa a punto di risposte adeguate a preoccupazioni che si rivelino legittime; e) la valutazione di settori potenzialmente propizi a un ulteriore sviluppo dell'accordo, compresa la raccomandazione di modifiche da apportare all'accordo stesso; f) la definizione consensuale di proposte, metodologie o documenti di natura procedurale direttamente correlati al funzionamento del presente accordo; g) la valutazione e lo sviluppo di interventi di assistenza tecnica nei settori interessati dal presente accordo; e h) il rafforzamento della cooperazione nei pertinenti consessi internazionali.

Accordo sullo spazio aereo-art. 23

ARTICOLO 23 Risoluzione delle controversie e arbitrato 1. In caso di controversie in materia di interpretazione o applicazione del presente accordo, le parti si impegnano a risolverle in primo luogo mediante consultazioni formali in sede di comitato misto, conformemente al paragrafo 5 dell'articolo 22 (Comitato misto) del presente accordo. 2. Ciascuna parte puo' sottoporre qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo, che non sia stato possibile risolvere conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, a un collegio arbitrale composto da tre arbitri, conformemente alla procedura stabilita di seguito: a) ciascuna parte designa un arbitro entro sessanta giorni dalla data in cui e' stata ricevuta la notifica della richiesta di arbitrato da parte del collegio arbitrale, inviata dall'altra parte attraverso i canali diplomatici; il terzo arbitro e' designato dagli altri due arbitri entro altri sessanta giorni. Se entro il periodo convenuto una delle parti non ha designato un arbitro, o se non e' stato designato il terzo arbitro, ciascuna parte puo' chiedere al presidente del consiglio dell'ICAO di designare, a seconda del caso, uno o piu' arbitri; b) il terzo arbitro designato alle condizioni previste alla lettera a) deve essere cittadino di un paese terzo e funge da presidente del collegio arbitrale; c) il collegio arbitrale fissa di comune accordo le proprie norme procedurali; e d) fatta salva la decisione finale del collegio arbitrale, le spese iniziali dell'arbitrato sono equamente suddivise fra le parti. 3. A richiesta di una delle parti il collegio arbitrale, puo' ordinare all'altra parte di adottare provvedimenti correttivi provvisori in attesa della decisione definitiva del collegio. 4. Qualsiasi decisione, provvisoria o definitiva, del collegio arbitrale ha carattere vincolante per le parti. 5. Se una delle parti non agisce conformemente ad una decisione del collegio arbitrale adottata ai sensi del presente articolo entro trenta giorni dalla notifica della suddetta decisione, fino a quando persiste tale inosservanza l'altra parte puo' limitare, sospendere o revocare i diritti o privilegi da lei concessi alla parte inadempiente nel quadro del presente accordo.

Accordo sullo spazio aereo-art. 24

ARTICOLO 24 Misure di salvaguardia 1. Le parti adottano le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse assicurano il conseguimento degli obiettivi fissati dal presente accordo. 2. Qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia ottemperato a un obbligo previsto dal presente accordo, puo' adottare le misure di salvaguardia opportune. Le misure di salvaguardia sono limitate, in campo d'applicazione e durata, a quanto strettamente necessario per porre rimedio alla situazione o salvaguardare l'equilibrio del presente accordo. Sono ritenute prioritarie le misure che meno ostacolano il funzionamento del presente accordo. 3. La parte che prospetta l'adozione di misure di salvaguardia lo comunica senza indugio alle altre parti tramite il comitato misto e fornisce tutte le informazioni necessarie. 4. Le parti contraenti avviano immediatamente consultazioni in seno al comitato misto al fine di trovare una soluzione comunemente accettabile. 5. Fatto salvo l'articolo 3 (Autorizzazione), lettera d), l'articolo 5 (Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni), paragrafo 1, lettera d) e gli articoli 14 (Sicurezza aerea) e 15 (Sicurezza dell'aviazione civile) del presente accordo, la parte interessata non puo' adottare alcuna misura di salvaguardia per un mese dalla data della notifica di cui al paragrafo 3 del presente articolo, salvo il caso in cui la procedura di consultazione di cui al paragrafo 4 si sia conclusa prima di tale scadenza. 6. La parte interessata notifica senza indugio le misure adottate al comitato misto e fornisce tutte le informazioni necessarie. 7. Qualsiasi provvedimento adottato a norma del presente articolo e' sospeso non appena la parte inadempiente ottempera alle disposizioni del presente accordo.

Accordo sullo spazio aereo-art. 25

ARTICOLO 25 Relazioni con altri accordi 1. Le disposizioni del presenteaccordo prevalgono sulle disposizioni in materia previste dagli accordi bilaterali esistenti in materia di servizi aerei fra la Repubblica moldova e gli Stati membri. E' tuttavia consentito l'esercizio dei diritti di traffico esistenti scaturiti da tali accordi bilaterali e non coperti dal presente accordo, a condizione che non vengano effettuate discriminazioni tra gli Stati membri dell'Unione europea e i loro soggetti nazionali. 2. Le parti si consultano nell'ambito del comitato misto, su richiesta di una delle due, sull'opportunita' di una adesione della Repubblica moldova all'accordo ECAA. 3. Se le parti diventano parti di un accordo multilaterale o applicano una decisione adottata dall'ICAO o da un'altra organizzazione internazionale che tratti materie disciplinate dal presente accordo, esse si consultano in sede di comitato misto allo scopo di determinare se il presente accordo debba essere rivisto per tener conto di tali sviluppi.

Accordo sullo spazio aereo-art. 26

ARTICOLO 26 Modifiche 1. Se una delle parti desidera modificare le disposizioni del presente accordo, notifica la propria decisione in tal senso al comitato misto. 2. Su proposta di una parte e conformemente a quanto disposto dal presente articolo, il comitato misto puo' decidere consensualmente di modificare gli allegati del presente accordo. 3. La modifica al presente accordo entra in vigore una volta completate le rispettive procedure interne di ciascuna parte. 4. Fatto salvo il rispetto del principio di non discriminazione e delle disposizioni del presente accordo, il presente accordo non pregiudica il diritto di ciascuna parte di adottare unilateralmente nuove disposizioni legislative o modificare unilateralmente la propria legislazione esistente riguardante il trasporto aereo o un settore connesso citato all'allegato III del presente accordo. 5. Qualora una delle parti intenda adottare nuove disposizioni legislative o modificare la propria legislazione in vigore nel settore del trasporto aereo o in un settore connesso citato nell'allegato III del presente accordo, ne informa l'altra parte secondo modalita' adeguate e nella misura del possibile. A richiesta di una delle parti, si puo' procedere ad uno scambio di opinioni in seno al comitato misto. 6. Ciascuna parte informa regolarmente e tempestivamente l'altra parte in merito alle nuove disposizioni legislative adottate o alle modifiche apportate alla propria legislazione esistente nel settore del trasporto aereo o in un settore connesso citato nell'allegato III del presente accordo. Su richiesta di una qualsiasi delle parti il comitato misto procede, entro sessanta giorni a partire dalla data della richiesta, ad uno scambio di opinioni sulle implicazioni di tali nuove disposizioni legislative o modifiche ai fini del regolare funzionamento del presente accordo. 7. Successivamente allo scambio di opinioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo, il comitato misto: a) adotta una decisione che modifichi l'allegato III del presente accordo per recepire, se necessario su di una base di reciprocita', la nuova legislazione o la modifica in questione; b) adotta una decisione che abbia come effetto di considerare le nuove disposizioni o le modifiche legislative in questione conformi al presente accordo; oppure c) raccomanda eventuali altre misure, da adottarsi entro un periodo di tempo ragionevole, volte a salvaguardare il regolare funzionamento del presente accordo.

Accordo sullo spazio aereo-art. 27

ARTICOLO 27 Denuncia Ciascuna parte puo' in qualsiasi momento dare preavviso scritto all'altra parte, attraverso i canali diplomatici, della propria decisione di denunciare il presente accordo. Detto preavviso e' trasmesso simultaneamente all'ICAO. Il presente accordo cessa alla mezzanotte GMT al termine della stagione di traffico dell'Associazione dei trasporti aerei internazionali (IATA) in vigore un anno dopo la data della notifica scritta della denuncia, salvo che tale notifica sia ritirata di comune accordo tra le parti prima della scadenza di detto periodo.

Accordo sullo spazio aereo-art. 28

ARTICOLO 28 Registrazione presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale e il segretariato delle Nazioni Unite Dopo l'entrata in vigore, il presente accordo e tutte relative modifiche sono registrati presso l'ICAO ed il segretariato delle Nazioni Unite, in conformita' dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Accordo sullo spazio aereo-art. 29

ARTICOLO 29 Applicazione provvisoria ed entrata in vigore 1. Il presente accordo entra in vigore un mese dopo la data dell'ultima nota, contenuta in uno scambio di note diplomatiche fra le parti, che conferma l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per la sua entrata in vigore. Ai fini di tale scambio, la Repubblica moldova consegna al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea la nota diplomatica diretta all'Unione europea e ai suoi Stati membri e il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea consegna alla Repubblica moldova la nota diplomatica dell'Unione europea e dei suoi Stati membri. La nota diplomatica dell'Unione europea e dei suoi Stati membri contiene la comunicazione di ciascuno Stato membro che conferma l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo. 2. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, le parti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo, conformemente alle loro procedure interne e/o alla loro legislazione nazionale secondo il caso, a decorrere dalla data della firma del presente accordo. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo. Fatto a Bruxelles, addi' 26 giugno 2012, in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti, ciascun testo facente ugualmente fede.

Allegato I

ALLEGATO I SERVIZI CONCORDATI E ROTTE SPECIFICATE 1. Ciascuna parte accorda ai vettori aerei dell'altra parte i diritti di fornire servizi di trasporto aereo sulle rotte specificate di seguito: a) per i vettori aerei dell'Unione europea: qualsiasi punto nell'Unione europea - punti intermedi nei territori dei paesi partner della politica europea di vicinato , paesi ECAA o paesi indicati nell'allegato IV - qualsiasi punto nella Repubblica moldova - punti situati oltre; b) per i vettori della Repubblica moldova: qualsiasi punto nella Repubblica moldova - punti intermedi nei territori dei paesi partner della politica europea di vicinato, paesi ECAA o paesi indicati nell'allegato IV - qualsiasi punto nell'Unione europea. 2. I servizi operati conformemente al punto 1 del presente allegato devono avere come punto di partenza e di destinazione il territorio della Repubblica moldova, per i vettori della Repubblica moldova, e il territorio dell'Unione europea per i vettori dell'Unione europea. 3. I vettori aerei di entrambe le parti possono, su uno o su tutti i collegamenti, a loro discrezione: a) operare voli in una sola o nelle due direzioni; b) combinare numeri di volo diversi relativamente ad un'unica operazione di trasporto aereo; c) servire punti intermedi e punti situati oltre, come precisato al paragrafo 1 del presente allegato, nonche' punti nei territori delle parti in qualsiasi combinazione e in qualsiasi ordine; d) omettere scali in qualsiasi punto; e) trasferire traffico da uno qualsiasi dei propri aeromobili ad un qualsiasi altro suo aeromobile in qualsiasi punto; f) effettuare scali in qualsiasi punto tanto all'interno quanto all'esterno del territorio di una delle parti; g) trasportare traffico in transito attraverso il territorio dell'altra parte; e h) combinare il traffico sullo stesso aeromobile indipendentemente dalla sua origine. 4. Ciascuna parte accorda a ciascun vettore aereo la facolta' di determinare la frequenza e la capacita' del trasporto aereo internazionale che esso offre in base a considerazioni commerciali di mercato. Coerentemente con questo diritto, nessuna delle due parti contraenti limita in modo unilaterale il volume di traffico, la frequenza o la regolarita' del servizio, oppure il tipo o i tipi di aeromobile usato dai vettori aerei dell'altra parte, tranne che per ragioni doganali, tecniche, operative, ambientali o connesse alla tutela della salute o in applicazione dell'articolo 8 (Contesto concorrenziale) del presente accordo. 5. I vettori aerei di ciascuna parte possono servire, anche nell'ambito di accordi di code-sharing, qualsiasi punto ubicato in un paese terzo che non sia incluso nelle rotte specificate, purche' non esercitino i diritti della quinta liberta'. 6. Il presente allegato e' soggetto alle disposizioni transitorie di cui al punto 2 dell'allegato II al presente accordo e all'estensione dei diritti in esso previsti.

Allegato II

ALLEGATO II DISPOSIZIONI TRANSITORIE 1. L'attuazione e l'applicazione da parte della Repubblica moldova di tutte le disposizioni della legislazione dell'Unione europea relativa al trasporto aereo indicate nell'allegato III del presente accordo, ad eccezione della legislazione in materia di sicurezza dell'aviazione civile di cui alla parte D dell'allegato III del presente accordo, sono soggette a una valutazione sotto la responsabilita' dell'Unione europea che deve essere convalidata da una decisione del comitato misto. Tale valutazione deve essere effettuata al piu' tardi entro due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo. 2. Fatte salve le disposizioni dell'allegato I del presente accordo, i servizi concordati e le rotte specificate nel presente accordo non includono, fino al momento dell'adozione della decisione di cui al paragrafo 1 del presente allegato II all'accordo, il diritto, per i vettori aerei di entrambe le parti, di esercitare diritti di quinta liberta' diversi da quelli gia' concessi in virtu' di accordi bilaterali fra la Repubblica moldova e gli Stati membri dell'Unione europea, compresi i vettori aerei della Repubblica moldova tra punti all'interno del territorio dell'Unione europea. Una volta adottata la decisione di cui al punto 1 del presente allegato II, vettori aerei di entrambe le parti saranno abilitati a esercitare i diritti di quinta liberta', compresi i vettori aerei della Repubblica moldova tra punti all'interno del territorio dell'Unione europea. 3 L'attuazione della legislazione in materia di sicurezza dell'aviazione civile da parte della Repubblica moldova e' soggetta a una valutazione sotto la responsabilita' dell'Unione europea che deve essere convalidata da una decisione del comitato misto. Tale valutazione deve essere effettuata al piu' tardi entro tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo. Nel frattempo, la Repubblica moldova applica il doc. 30 della ECAC. 4. Alla fine del periodo transitorio, la parte confidenziale della legislazione in materia di sicurezza come disposto nell'allegato III, parte D del presente accordo e' messa a disposizione dell'autorita' competente della Repubblica moldova, su riserva di un accordo sullo scambio di informazioni sensibili in materia di sicurezza, in particolare di informazioni classificate dell'UE. 5 La transizione graduale della Repubblica moldova verso la completa applicazione della legislazione dell'Unione europea relativa al trasporto aereo di cui all'allegato III del presente accordo puo' essere oggetto di regolari valutazioni, effettuate dall'Unione europea in cooperazione con la Repubblica moldova. 6. A decorrere dalla data della decisione di cui al punto 1 del presente allegato, la Repubblica moldova e' tenuta ad applicare norme sul rilascio delle licenze di esercizio sostanzialmente equivalenti a quelle riportate al capo II del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita'. Le disposizioni dell'articolo 4 (Riconoscimento reciproco di dichiarazioni regolamentari relative all'idoneita', alla proprieta' e al controllo del vettore aereo) del presente accordo relative al reciproco riconoscimento delle dichiarazioni di idoneita' e/o di cittadinanza fatte dalle autorita' competenti della Repubblica moldova sono applicate dalle competenti autorita' dell'UE una volta ricevuta conferma da parte del comitato misto della completa applicazione da parte della Repubblica moldova di dette licenze di esercizio. 7. Fatta salva una decisione adottata nell'ambito del comitato misto o dell'articolo 24 (Misure di salvaguardia), gli aeromobili immatricolati alla data della firma nel registro della Repubblica moldova e utilizzati da operatori sotto il controllo regolamentare della Repubblica moldova privi di certificato di omologazione rilasciato conformemente alla legislazione applicabile dell'UE di cui all'allegato III, parte C, del presente accordo puo' essere gestita sotto la responsabilita' delle autorita' competenti moldave in conformita' con i requisiti nazionali di sicurezza applicabili della Repubblica moldova fino alla data seguente: a) 1° gennaio 2017 per determinati aeromobili impegnati unicamente in operazioni di trasporto merci; b) 31 dicembre 2022 per determinati elicotteri impegnati in operazioni di ricerca e soccorso, lavoro aereo, formazione, emergenza, aviazione agricola, voli umanitari, conformemente ai certificati operativi dei rispettivi vettori, a condizione che gli aeromobili siano conformi alle norme internazionali in materia di sicurezza aerea stabilite a norma della convenzione. Tali aeromobili non beneficiano di alcun diritto concesso nell'ambito del presente accordo e non operano su rotte in partenza, a destinazione o all'interno dell'Unione europea. Durante la fase di transizione suddetta, il numero di aeromobili presenti nel registro della Repubblica moldova privi di certificato di omologazione rilasciato conformemente alla legislazione applicabile dell'UE non e' superiore a 53 fino al 1° gennaio 2017, non e' superiore a 36 dopo tale data ed e' completamente azzerato entro il 31 dicembre 2022.

Allegato III

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