LEGGE 12 ottobre 2017, n. 151
ALLEGATO III (Periodicamente aggiornato) NORME APPLICABILI ALL'AVIAZIONE CIVILE Le "disposizioni applicabili" degli atti seguenti sono applicabili conformemente al presente accordo salvo indicazione contraria nel presente allegato o nell'allegato II dell'accordo (disposizioni transitorie). Laddove necessario, gli adattamenti specifici da apportare ai singoli atti sono riportati di seguito. A. Accesso al mercato e questioni connesse N. 95/93 Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunita' modificata dai seguenti documenti: - regolamento (CE) n. 894/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 maggio 2002, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunita' - regolamento (CE) n. 1554/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunita' - regolamento (CE) n. 793/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunita' - regolamento (CE) n. 545/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunita' Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 12, 14 e 14 bis, paragrafo 2 Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, il termine "la Commissione" deve essere inteso come "il comitato misto". N. 96/67 Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunita' Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 25 e allegato Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 10, il termine "Stati membri" deve essere inteso come "Stati membri dell'Unione europea". Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2, il termine "la Commissione" deve essere inteso come "il comitato misto". N. 785/2004 Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 8 e articolo 10, paragrafo 2 N. 2009/12 Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 12 B. Gestione del traffico aereo N. 549/2004 Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo ("regolamento quadro") Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 4, articolo 6 e articoli da 9 a 14 N. 550/2004 Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo ("regolamento sulla fornitura di servizi") Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 19 e allegati I e II N. 551/2004 Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo e del cielo unico europeo ("regolamento sullo spazio aereo") Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 11 N. 552/2004 Regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilita' della rete europea di gestione del traffico aereo ("regolamento sull'interoperabilita'") Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 12 e allegati da I a V N. 2150/2005 Regolamento (CE) n. 2150/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante norme comuni per l'uso flessibile dello spazio aereo N. 730/2006 Regolamento (CE) n. 730/2006 della Commissione, dell'11 maggio 2006, riguardante la classificazione dello spazio aereo e l'accesso al di sopra del livello di volo 195 dei voli effettuati secondo le regole del volo a vista N. 1794/2006 Regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione, del 6 dicembre 2006, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea N. 1033/2006 Regolamento (CE) n. 1033/2006 della Commissione, del 4 luglio 2006, recante disposizioni sulle procedure per i piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico europeo N. 1032/2006 Regolamento (CE) n. 1032/2006 della Commissione, del 6 luglio 2006, che stabilisce i requisiti per i sistemi automatici di scambio di dati di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento di voli tra enti di controllo del traffico aereo N. 219/2007 Regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) Disposizioni applicabili: articolo 1, paragrafi 1, 2, 5, 6 e 7, articoli 2 e 3, articolo 4, paragrafo 1, e allegato N. 633/2007 Regolamento (CE) n. 633/2007 della Commissione, del 7 giugno 2007, che stabilisce i requisiti per l'applicazione di un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento dei voli tra gli enti di controllo del traffico aereo Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 7, la seconda e la terza frase dell'articolo 8, e allegati da I a IV N. 1265/2007 Regolamento (CE) n. 1265/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, che stabilisce le prescrizioni relative alla spaziatura tra i canali per le comunicazioni vocali bordo-terra per il cielo unico europeo Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 9 e allegati I e IV N. 482/2008 Regolamento (CE) n. 482/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce un sistema di garanzia della sicurezza del software obbligatorio per i fornitori di servizi di navigazione aerea e recante modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 2096/2005 Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 5 e allegati I e II N. 1361/2008 Regolamento (CE) n. 1361/2008 del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 219/2007 relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 5 (tranne l'articolo 1, paragrafo 6), l'Allegato (tranne i punti 11 e 12). N. 29/2009 Regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 15 e allegati I e VII N. 30/2009 Regolamento (CE) n. 30/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1032/2006 per quanto riguarda i requisiti dei sistemi automatici di scambio di dati di volo con funzioni di supporto per i servizi di collegamento dati Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 2 e allegato N. 262/2009 Regolamento (CE) n. 262/2009 della Commissione, del 30 marzo 2009, che fissa i requisiti per l'assegnazione e l'uso coordinati dei codici dell'interrogatore modo S per il cielo unico europeo Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 13 e allegati I e III N. 1070/2009 Regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilita' del sistema aeronautico europeo Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 5, ad eccezione dell'articolo 1, paragrafo 4. N. 1108/2009 Regolamento (CE) n. 1108/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/23/CE N. 73/2010 Regolamento (UE) n. 73/2010 della Commissione, del 26 gennaio 2010, che stabilisce i requisiti relativi alla qualita' dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche per il cielo unico europeo N. 255/2010 Regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo N. 691/2010 Regolamento (UE) n. 691/2010 della Commissione, del 29 luglio 2010, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete e modifica il regolamento (CE) n. 2096/2005 che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea N. 929/2010 Regolamento (UE) n. 929/2010 della Commissione, del 18 ottobre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1033/2006 per quanto riguarda le disposizioni ICAO di cui all'articolo 3, punto 1 N. 1191/2010 Regolamento (UE) n. 1191/2010 della Commissione, del 16 dicembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1794/2006 che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea Decisione della Commissione, del 21 febbraio 2011, recante fissazione degli obiettivi prestazionali e delle soglie di allarme a livello dell'Unione europea per la fornitura di servizi di navigazione aerea per il periodo 2012-2014 (2011/121/UE). N. 176/2011 Regolamento (UE) n. 176/2011 della Commissione, del 24 febbraio 2011, concernente le informazioni da fornire prima della creazione e della modifica di un blocco funzionale di spazio aereo N. 283/2011 Regolamento (UE) n. 283/2011 della Commissione, del 22 marzo 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 633/2007 per quanto riguarda le disposizioni transitorie di cui all'articolo 7 Decisione della Commissione del 20.5.2011 sulle esenzioni ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo N. 677/2011 Regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione, del 7 luglio 2011, recante disposizioni dettagliate in materia di attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e modifica del regolamento (UE) n. 691/2010 Decisione della Commissione C(2011) 4130 definitiva, del 7 luglio 2011, sulla nomina del gestore di rete per la gestione del traffico aereo (ATM) e le funzioni di rete del Cielo unico europeo N. 805/2011 Regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione, del 10 agosto 2011, che stabilisce norme dettagliate in materia di licenze e di taluni certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio N. 1034/2011 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1034/2011 della Commissione del 17 ottobre 2011 sulla sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo e nei servizi di navigazione aerea, che modifica il regolamento (UE) n. 691/2010 N. 1035/2011 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 della Commissione del 17 ottobre 2011 che stabilisce i requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 482/2008 e (UE) n. 691/2010 C. Sicurezza dell'aviazione civile N. 3922/91 Regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile modificata dai seguenti documenti: - regolamento (CE) n. 2176/96 della Commissione, del 13 novembre 1996, che adegua al progresso scientifico e tecnico il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio; - regolamento (CE) n. 1069/1999 della Commissione, del 25 maggio 1999, che adegua al progresso scientifico e tecnico il regolamento del Consiglio (CEE) n. 3922/91; - regolamento (CE) n. 2871/2000 della Commissione, del 28 dicembre 2000, che adegua al progresso scientifico e tecnico il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile; - Regolamento (CE) n. 1899/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , che modifica il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile - regolamento (CE) n. 1900/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile; - regolamento (CE) n. 8/2008 della Commissione, dell'11 dicembre 2007, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3922/91 per quanto riguarda i requisiti tecnici comuni e le procedure amministrative applicabili al trasporto commerciale mediante aeromobili; - regolamento (CE) n. 859/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3922/91 per quanto riguarda i requisiti tecnici comuni e le procedure amministrative applicabili al trasporto commerciale mediante aeromobili; Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 10, da 12 a 13, a eccezione dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafo 2 (seconda frase), allegati da I a III. Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 12, il termine "Stati membri" deve essere inteso come "Stati membri dell'Unione europea". N. 216/2008 Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 68 ad eccezione dell'articolo 65, dell'articolo 69, paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 69, paragrafo 4, degli allegati da I a VI modificata dai seguenti documenti: Regolamento (CE) n. 690/2009 della Commissione, del 30 luglio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE Regolamento (CE) n. 1108/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/23/CE Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 3, tranne gli articoli 8 bis, paragrafo 5, 8 ter, paragrafo 6 e 8 quater, paragrafo 10, inseriti dall'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1108/2009, e allegato N. 996/2010 Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE N. 2003/42 Direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 11 e allegati I e II N. 1321/2007 Regolamento (CE) n. 1321/2007 della Commissione, del 12 novembre 2007, che stabilisce le modalita' per integrare in un repertorio centrale le informazioni sugli eventi nel settore dell'aviazione civile scambiate in conformita' della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 4 N. 1330/2007 Regolamento (CE) n. 1330/2007 della Commissione, del 24 settembre 2007, che stabilisce le modalita' per la diffusione alle parti interessate delle informazioni sugli eventi nel settore dell'aviazione civile di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 10 e allegati I e II N. 1702/2003 Regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilita' ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonche' per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione modificata dai seguenti documenti: - regolamento (CE) n. 381/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilita' ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonche' per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione - regolamento (CE) n. 706/2006 della Commissione, dell'8 maggio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1702/2003 per quanto concerne il periodo durante il quale uno Stato membro puo' emettere approvazioni di durata limitata - regolamento (CE) n. 335/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 per quanto riguarda le regole di attuazione per la certificazione ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze - regolamento (CE) n. 375/2007 della Commissione, del 30 marzo 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilita' ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonche' per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione - regolamento (CE) n. 287/2008 della Commissione, del 28 marzo 2008, relativo alla proroga del periodo di validita' di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1702/2003 - regolamento (CE) n. 1057/2008 della Commissione, del 27 ottobre 2008, che modifica l'appendice II dell'allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003 concernente il certificato di revisione dell'aeronavigabilita' (modulo AESA 15a) - regolamento (CE) n. 1194/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilita' ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonche' per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione Nota: Corretto dalle rettifiche al regolamento (CE) n. 1194/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilita' ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonche' per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 336 del 18.12.2009 e GU L 58 del 9.3.2010, pag. 23) Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 4 e allegato. I periodi di transizione di cui al presente regolamento sono stabiliti dal comitato misto. N. 2042/2003 Regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilita' di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonche' sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni modificata dai seguenti documenti: - regolamento (CE) n. 707/2006 della Commissione, dell'8 maggio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 2042/2003 per quanto riguarda le approvazioni di durata limitata e gli allegati I e III - regolamento (CE) n. 376/2007 della Commissione, del 30 marzo 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilita' di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonche' sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni - regolamento (CE) n. 1056/2008 della Commissione, del 27 ottobre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilita' di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonche' sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni - regolamento (CE) n. 127/2010 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilita' di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonche' sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 6 e allegati I e IV N. 104/2004 Regolamento (CE) n. 104/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, recante norme sull'organizzazione e sulla composizione della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 7 e allegato N. 593/2007 Regolamento (CE) n. 593/2007 della Commissione, del 31 maggio 2007, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea modificata dai seguenti documenti: Regolamento (CE) n. 1356/2008 della Commissione, del 23 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 593/2007 relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 12, articolo 14, paragrafo 2 e allegato N. 736/2006 Regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione, del 16 maggio 2006, concernente i metodi di lavoro dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 18 N. 768/2006 Regolamento (CE) n. 768/2006 della Commissione, del 19 maggio 2006, recante attuazione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari e relativo alla gestione del sistema informativo Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 5 N. 2111/2005 Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunita' e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identita' del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE Disposizioni applicabili: articoli 1-13, allegato Regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunita' ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 6 e allegati da A a C Il regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, ha istituito l'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunita' ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio. Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 3 e allegati A e B D. Sicurezza aerea Regolamento quadro N. 300/2008 Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 18, articolo 21, allegato Regolamento integrativo N. 272/2009 Regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile stabilite nell'allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio modificata dai seguenti documenti: - regolamento (UE) n. 720/2011 della Commissione, del 22 luglio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile in merito alla graduale introduzione di controlli su liquidi, aerosol e gel negli aeroporti dell'Unione europea N. 1254/2009 Regolamento (UE) n. 1254/2009 della Commissione, del 18 dicembre 2009, che definisce i criteri per consentire agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e di adottare misure di sicurezza alternative N. 18/2010 Regolamento (UE) n. 18/2010 della Commissione, dell'8 gennaio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle specifiche dei programmi nazionali per il controllo della qualita' nel settore della sicurezza dell'aviazione civile Regolamento di applicazione N. 72/2010 Regolamento (UE) n. 72/2010 della Commissione, del 26 gennaio 2010, che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell'aviazione civile N. 185/2010 Regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile modificata dai seguenti documenti: - regolamento (UE) n. 357/2010 della Commissione, del 23 aprile 2010, che modifica il regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile - regolamento (UE) n. 358/2010 della Commissione, del 23 aprile 2010, che modifica il regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile - regolamento (UE) n. 573/2010 della Commissione, del 30 giugno 2010, che modifica il regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile - regolamento (UE) n. 983/2010 della Commissione del 3 novembre 2010 recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile - regolamento (UE) n. 334/2011 della Commissione, del 7 aprile 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile Decisione 2010/774/UE della Commissione, del 13 aprile 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile contenente le informazioni di cui all'articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008 (necessita' di conoscere le norme sulla sicurezza dell'aviazione civile) modificata dai seguenti documenti: - decisione 2010/2604/UE della Commissione, del 23 aprile 2010, recante modifica della decisione 2010/774/UE della Commissione del 13 aprile 2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile contenente le informazioni di cui all'articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008 (protezione delle forniture di LAG e STEB) - decisione 2010/3572/UE della Commissione, del 30 giugno 2010, recante modifica della decisione 2010/774/UE della Commissione del 13 aprile 2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile contenente le informazioni di cui all'articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008 (cani antiesplosivo) - decisione 2010/9139/UE della Commissione, del 20 dicembre 2010, recante modifica della decisione 2010/774/UE della Commissione del 13 aprile 2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile contenente le informazioni di cui all'articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008 (rilevamento di metalli nelle merci) E. Ambiente N. 2006/93 Direttiva 2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 6 e allegati I e II N. 2002/30 Direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunita'. Modificata o adeguata dall'Atto di adesione del 2003 e dall'Atto di adesione del 2005 Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 15 e allegati I e II N. 2002/49 Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, - Dichiarazione della Commissione in sede di comitato di conciliazione sulla direttiva relativa alla valutazione ed alla gestione del rumore ambientale Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 16 e allegati I e VI F. Aspetti sociali N. 2000/79 Direttiva 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers'Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) Disposizioni applicabili: articoli da 2 a 3 e allegato N. 2003/88 Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 19, articoli da 21 a 24 e articoli da 26 a 29 G. Protezione dei consumatori N. 90/314 Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 10 N. 95/46 Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 34 N. 2027/97 Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio del 9 ottobre 1997 sulla responsabilita' del vettore aereo in caso di incidenti come modificato da: - regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilita' del vettore aereo in caso di incidenti Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 8 N. 261/2004 Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 17 N. 1107/2006 Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilita' e delle persone a mobilita' ridotta nel trasporto aereo Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 17 e allegati I e II H. Normativa in altri settori N. 80/2009 Regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 18 e allegati I e II
Allegato IV
ALLEGATO IV Elenco degli altri Stati di cui all'articolo 3 e 4 e all'Allegato I 1. La Repubblica d'Islanda (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo); 2. il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo); 3. il Regno di Norvegia (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo); 4. la Confederazione elvetica (ai sensi dell'accordo fra la Comunita' europea e la Confederazione elvetica). Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo sui trasporti aerei-art. 1
TRANSLATION ACCORDO SUI TRASPORTI AEREI GLI STATI UNITI D'AMERICA ("gli Stati Uniti"), da un lato; IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, parti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e Stati membri dell'Unione europea ("gli Stati membri"), e L'UNIONE EUROPEA d'altro lato; L'ISLANDA, d'altro lato; e IL REGNO DI NORVEGIA (la "Norvegia") d'altro lato; DESIDERANDO promuovere un sistema internazionale dell'aviazione basato sulla concorrenza tra compagnie aeree nel mercato, con regolamentazioni e interventi governativi minimi; DESIDERANDO ampliare le opportunita' del trasporto aereo internazionale, in particolare tramite lo sviluppo di reti di trasporto aereo capaci di soddisfare l'esigenza dei passeggeri e dei trasportatori di disporre di servizi di trasporto aereo adeguati; DESIDERANDO permettere alle compagnie aeree di offrire ai passeggeri e ai trasportatori prezzi competitivi e servizi in mercati aperti; DESIDERANDO provvedere affinche' tutti i settori dell'industria del trasporto aereo, compresi i dipendenti delle compagnie aeree, beneficino di un accordo liberalizzato; DESIDERANDO assicurare il piu' elevato livello di sicurezza e protezione nei trasporti aerei internazionali e riaffermando la loro profonda preoccupazione per atti o minacce diretti contro la sicurezza degli aeromobili, che mettono in pericolo la sicurezza delle persone o dei beni, incidono negativamente sul funzionamento del trasporto aereo e minano la fiducia del pubblico nella sicurezza dell'aviazione civile; PRENDENDO ATTO della convenzione sull'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944; RICONOSCENDO che le sovvenzioni pubbliche possono falsare la concorrenza tra linee aeree e compromettere il conseguimento degli obiettivi fondamentali del presente accordo; AFFERMANDO l'importanza della protezione dell'ambiente nello sviluppo e nell'attuazione della politica dell'aviazione internazionale; PRESO ATTO dell'importanza della tutela dei consumatori, comprese le tutele sancite dalla convenzione per l'unificazione di alcune regole del trasporto aereo internazionale, fatta a Montreal il 28 maggio 1999; ARTICOLO 1 Definizione Per "parte" si intendono gli Stati Uniti, l'Unione europea e i suoi Stati membri, Islanda o la Norvegia.
Accordo sui trasporti aerei-art. 2
ARTICOLO 2 Applicazione dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo e dall'allegato del presente accordo Le disposizioni dell'accordo sui trasporti aerei firmato dagli Stati Uniti d'America e dalla Comunita' europea e dai suoi Stati membri il 25 e il 30 aprile 2007 ("l'accordo sui trasporti aerei"), modificato dal protocollo destinato a modificare raccordo sui trasporti aerei firmato dagli Stati Uniti d'America e dall'Unione europea e dai suoi Stati membri il 24 giugno 2010 "il protocollo"), incorporate per riferimento, si applicano a tutte le parti del presente accordo, fatto salvo l'allegalo del presente accordo. Le disposizioni dell'accordo sui trasporti aerei, modificate dal protocollo, si applicano all'Islanda e alla Norvegia come se fossero Stati membri dell'Unione europea, in modo che l'Islanda e la Norvegia abbiano tutti i diritti e gli obblighi degli Stati membri ai sensi dell'accordo in questione. Gli allegati del presente accordo costituiscono parte integrante del medesimo.
Accordo sui trasporti aerei-art. 3
ARTICOLO 3 Denuncia o cessazione dell'applicazione provvisoria 1. Gli Stati Uniti o l'Unione europea e i suoi Stati membri possono in qualsiasi momento notificare per scritto, attraverso i canali diplomatici, alle altre tre parti di avere deciso di denunciare il presente accordo o di mettere fine all'applicazione provvisoria del presente accordo di cui all'articolo 5. Detto preavviso e' trasmesso simultaneamente all'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO). Il presente accordo o l'applicazione provvisoria del presente accordo cessano alla mezzanotte GMT al termine della stagione di traffico dell'Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA) in vigore un anno dopo la data del preavviso scritto, a meno che questo non sia ritirato di comune accordo prima dello scadere del periodo in questione. 2. L'Islanda o la Norvegia possono in qualsiasi momento notificare per iscritto, attraverso i canali diplomatici, alle altre parti di avere deciso di denunciare il presente accordo o di mettere fine all'applicazione provvisoria del presente accordo di cui all'articolo 5. Detto preavviso e' trasmesso simultaneamente all'ICAO. La denuncia o la cessazione dell'applicazione provvisoria entrano in vigore alla mezzanotte GMT al termine della stagione di traffico della IATA in vigore un anno dopo la data del preavviso scritto, a meno che questo non sia ritirato con l'accordo della parte che ha trasmesso il preavviso scritto, gli Stati Uniti e l'Unione europea e i suoi Stati membri, prima dello scadere del periodo in questione. 3. Gli Stati Uniti o l'Unione europea e i suoi Stati membri possono in qualsiasi momento notificare per iscritto, attraverso i canali diplomatici, all'Islanda o alla Norvegia di avere deciso di denunciare il presente accordo o di mettere fine all'applicazione provvisoria del presente accordo nei confronti dell'Islanda o della Norvegia. Copie del preavviso sono trasmesse simultaneamente alle altre due parti del presente accordo nonche' all'ICAO. La denuncia o la cessazione dell'applicazione provvisoria nei confronti dell'Islanda o della Norvegia entrano in vigore alla mezzanotte GMT al termine della stagione di traffico della IATA in vigore un anno dopo la data del preavviso scritto, a meno che questo non sia ritirato con l'accordo degli Stati Uniti, dell'Unione europea e dei suoi Stati membri e della parte che riceve il preavviso, prima dello scadere del periodo in questione. 4. Per quanto concerne le note diplomatiche di cui al presente articolo, quelle destinate all'Unione europea e ai suoi Stati membri o provenienti da essi sono consegnate all'Unione europea o ricevute da essa, a seconda dei casi. 5. In deroga ad altre eventuali disposizioni del presente articolo, la denuncia dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo comporta la simultanea denuncia del presente accordo.
Accordo sui trasporti aerei-art. 4
ARTICOLO 4 Registrazione presso l'ICAO Il presente accordo e tutti i suoi emendamenti devono essere registrati presso l'ICAO dal segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
Accordo sui trasporti aerei-art. 5
ARTICOLO 5 Applicazione provvisoria In attesa della sua entrata in vigore, le parti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo, nella misura consentita dal diritto nazionale applicabile, a decorrere dalla data della firma. Se l'accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, e' denunciato ai sensi dell'articolo 23 dello stesso o se cessa la sua applicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 25 di tale accordo, o l'applicazione provvisoria dal protocollo ai sensi dell'articolo 9 del protocollo, l'applicazione provvisoria del presente accordo cessa nello stesso momento.
Accordo sui trasporti aerei-art. 6
ARTICOLO 6 Entrata in vigore Il presente accordo entra in vigore all'ultima delle seguenti date: 1. la data di entrata in vigore dell'accordo sui trasporti aerei, 2. la data di entrata in vigore del protocollo, e 3. un mese dopo la data dell'ultima nota dello scambio di note diplomatiche fra le parti, che conferma l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo. Ai fini dello scambio delle note diplomatiche in oggetto, le note diplomatiche dirette all'Unione europea e ai suoi Stati membri o provenienti da essi sono consegnate all'Unione europea o ricevute da essa, a seconda dei casi. La nota o le note diplomatiche dell'Unione europea e dei suoi Stati membri contengono la comunicazione di ciascuno Stato membro che conferma l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo. Fatto a Lussemburgo e Oslo, in quadruplice esemplare, rispettivamente il 16 e il 21 giugno 2011.
Allegato
ALLEGATO Disposizioni specifiche in relazione all'Islanda e alla Norvegia Le disposizioni dell'accordo sui trasporti aerei, modificate dal protocollo, modificate come segue, si applicano a tutte le parti del presente accordo. Le disposizioni dell'accordo sui trasporti aerei, modificate dal protocollo, si applicano all'Islanda e alla Norvegia come se fossero Stati membri dell'Unione europea, in modo che l'Islanda e la Norvegia abbiano tutti i diritti e gli obblighi degli i membri ai sensi dell'accordo in questione, con riserva di quanto segue: L'articolo 1, paragrafo 9, dell'accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, recita quanto segue: ""territorio", nel caso degli Stati Uniti, le aree territoriali (continentali e insulari), le acque interne ed il mare territoriale sotto la loro sovranita' o giurisdizione e, nel caso dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, le aree territoriali (continentali e insulari), le acque interne e il mare territoriale cui si applica l'accordo sullo Spazio economico europeo e alle condizioni sancite da tale accordo e da ogni strumento che dovesse succedergli, ad eccezione delle aree territoriali e delle acque interne sotto la sovranita' o la giurisdizione del principato del Liechtenstein; resta inteso che l'applicazione del presente accordo all'aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le posizioni giuridiche assunte dal Regno di Spagna e dal Regno Unito nella controversia relativa alla sovranita' sul territorio nel quale si trova detto aeroporto; per l'aeroporto di Gibilterra resta inoltro sospesa l'applicazione delle misure dell'Unione europea in materia di liberalizzazione del trasporto aereo in essere al 18 settembre 2006 tra gli Stati membri, conformemente alla dichiarazione ministeriale sull'aeroporto di Gibilterra concordata a Cordoba il 18 settembre 2006; e" 2. gli articoli da 23 a 26 dell'accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo non si applicano all'Islanda e alla Norvegia. 3. Gli articoli 9 e 10 del protocollo non si applicano all'Islanda e alla Norvegia. 4. All'allegato 1, sezione 1, dell'accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, sono aggiunte le lettere seguenti: "w) Islanda: accordo sui trasporti aerei, firmato a Washington il 14 giugno 1995; modificato il 1° marzo 2002 mediante scambio di note; modificato il 14 agosto 2006 e il 9 marzo 2007, mediante scambio di note; x) Regno di Norvegia: accordo relativo ai servizi di trasporto aereo effettuato mediante scambio di note a Washington il 6 ottobre 1945; modificato il 6 agosto 1954 mediante scambio di note; modificato il 16 giugno 1995 mediante scambio di note." La sezione 2 dell'allegato 1 dell'accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, e' modificata come segue; "In deroga alla sezione 1 del presente allegato, per le zone che non rientrano nella definizione di "territorio" di cui all'articolo 1 del presente accordo, gli accordi di cui alle lettere e) (Danimarca - Stati Uniti), g) (Francia - Stati Uniti), v) (Regno Unito - Stati Uniti) e x) (Norvegia - Stati Uniti) della suddetta sezione continuano ad applicarsi in conformita' delle rispettive disposizioni." La sezione 3 dell'allegato 1 dell'accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, recita quanto segue: "In deroga all'articolo 3 del presente accordo, le compagnie aeree statunitensi non sono autorizzate a prestare servizi di trasporto tutto-merci che non facciano parte di un servizio che serve gli Stati Uniti, con partenza o destinazione da punti situati negli Stati membri, ad eccezione delle destinazioni o delle partenze da punti situati nella Repubblica ceca, nella Repubblica francese, nella Repubblica federale di Germania, nel Granducato di Lussemburgo, a Malta, nella Repubblica di Polonia, nella Repubblica del Portogallo, nella Repubblica slovacca, in Islanda e nel Regno di Norvegia." 7. All'articolo 3 dell'allegato 2 dell'accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, e' aggiunta la frase seguente: "Per l'Islanda e la Norvegia il termine comprende, tra l'altro, gli articoli 53,54 e 55 dell'accordo sullo Spazio economico europeo e i regolamenti dell'Unione europea attuativi degli articoli 101, 102 e 105 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea integrati nell'accordo sullo Spazio economico europeo, nonche' ogni loro successiva modifica." 8. L'articolo 21, paragrafo 4, dell'accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, si applica all'Islanda e alla Norvegia nella misura in cui le disposizioni legislative e regolamentali pertinenti dell'Unione europea sono integrate nell'accordo sullo Spazio economico europeo, conformemente agli adeguamenti ivi stabiliti. L'Islanda o la Norvegia possono valersi dei diritti previsti dall'articolo 21, paragrafo 4, lettere a) e b), dell'accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, solo se riguardo all'imposizione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore l'Islanda o la Norvegia rispettivamente sono soggette, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti dell'Unione europea integrate nell'accordo sullo Spazio economico europeo, a una supervisione paragonabile a quella di cui all'articolo 21, paragrafo 4, dell'accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo. DICHIARAZIONE COMUNE I rappresentanti degli Stati Uniti d'America, l'Unione europea e i suoi Stati membri, l'Islanda e il Regno di Norvegia hanno confermato che il testo dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri dall'altro, l'Islanda, da un lato, e il Regno di Norvegia dall'altro ("l'accordo") deve essere autenticato in altre lingue, secondo le modalita' previste, sia mediante uno scambio di lettere prima della sua firma, sia con decisione del comitato misto dopo la firma. La presente dichiarazione comune costituisce parte integrante dell'accordo. Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo addizionale-art. 1
ACCORDO ADDIZIONALE FRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UN LATO, L'ISLANDA, D'ALTRO LATO, E IL REGNO DI NORVEGIA, D'ALTRO LATO, RIGUARDANTE L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO SUI TRASPORTI AEREI FRA GLI STATI UNITI D'AMERICA, DA UN LATO, L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, D'ALTRO LATO, L'ISLANDA, D'ALTRO LATO, E IL REGNO DI NORVEGIA, D'ALTRO LATO IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, parti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e Stati membri dell'Unione europea ("gli Stati membri"), e L'UNIONE EUROPEA da un lato; L'ISLANDA, d'altro lato; e IL REGNO DI NORVEGIA (la "Norvegia"), d'altro lato; RILEVANDO che la Commissione europea ha negoziato, a nome dell'Unione europea e degli Stati membri, un accordo sui trasporti aerei con gli Stati Uniti d'America conformemente alla decisione del Consiglio che autorizza la Commissioni ad avviare i negoziati. RILEVANDO che l'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America e la Comunita' europea e i suoi Stati membri ("l'accordo sui trasporti aerei") e' stato siglato il 2 marzo 2007, firmato a Bruxelles il 25 aprile 2007 e a Washington D.C. il 30 aprile 2007 e applicato in via provvisoria dal 30 marzo 2008, RILEVANDO che l'accordo sui trasporti aerei e' stato modificato dal protocollo destinato a modificare l'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea e i suoi Stati membri ("il protocollo"), siglato il 25 marzo 2010 e firmato a Lussemburgo il 24 giugno 2010, RILEVANDO che l'Islanda e la Norvegia, membri a pieno titolo del mercato unico europeo dell'aviazione mediante l'accordo sullo Spazio economico europeo, hanno aderito all'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo mediante un accordo tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato ("l'accordo") alla stessa data, che integra l'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo, RICONOSCENDO che e' necessario fissare le opportune procedure per decidere, se necessario. come adottare i provvedimenti ai sensi dell'articolo 21 paragrafo 5 dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo, RICONOSCENDO che e' inoltre necessario fissare le opportune procedure per la partecipazione dell'Islanda e della Norvegia al comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 18 dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo e nelle procedure di arbitrato di cui all'articolo 19 dell'accordo sul trasporto aereo modificato dal protocollo. Queste procedure dovrebbero garantire la cooperazione, il flusso di informazioni e la consultazione necessari prima delle riunioni del comitato misto, nonche' l'attuazione di determinate disposizioni dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo, comprese quelle relative alla sicurezza, alla protezione, alla concessione e alla revoca dei diritti di traffico e agli aiuti pubblici, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 Comunicazione Se l'Unione europea e i suoi Stati membri decidono di denunciare l'accordo ai sensi dell'articolo 3 dello stesso o di interromperne l'applicazione provvisoria, o di ritirare le notifiche a tal fine, prima di dare preavviso scritto agli Stati Uniti d'America mediante i canali diplomatici, la Commissione ne informa immediatamente l'Islanda e la Norvegia. Allo stesso modo, l'Islanda e/o la Norvegia informano immediatamente la Commissione in merito a una decisione analoga.
Accordo addizionale-art. 2
ARTICOLO 2 Sospensione dei diritti di traffico La decisione di non consentire alle compagnie aeree dell'altra parte l'utilizzo di frequenze supplementari o l'accesso a nuovi mercati ai sensi dell'accordo e di notificarlo agli Stati Uniti d'America o convenire la revoca di tale decisione. presa a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, dell'accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, e' adottata, a nome dell'Unione europea e degli Stati membri, dal Consiglio che delibera all'unanimita' a norma delle disposizioni pertinenti del trattato, e dall'Islanda e dalla Norvegia. Il presidente del Consiglio, agendo a nome dell'Unione europea e degli Stati membri, dell'Islanda e della Norvegia notifica agli Stati Uniti d'America questa decisione.
Accordo addizionale-art. 3
ARTICOLO 3 Comitato misto 1. L'Unione europea, gli Stati membri, l'Islanda e la Norvegia sono rappresentati nel comitato misto istituito a norma dell'articolo 18 dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo, da rappresentanti della Commissione, degli Stati membri dell'Islanda e della Norvegia. 2. La posizione dell'Unione europea, degli Stati membri, dell'Islanda e della Norvegia in seno al comitato misto e' presentata dalla Commissione, tranne per i settori nell'UE che sono di esclusiva competenza degli Stati membri, nel qual caso e' presentata dalla presidenza del Consiglio o dalla Commissione, dall'Islanda e dalla Norvegia, ove opportuno. 3. La posizione che l'Islanda e la Norvegia devono adottare, in seno al comitato misto, sulle questioni che rientrano nell'ambito degli articoli 14 o 20 dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo o su questioni che non richiedono l'adozione di una decisione avente effetti giuridici, e' adottata dalla Commissione d'intesa con l'Islanda e la Norvegia. 4. Per le altre decisioni in seno al comitato misto riguardanti questioni che rientrano nell'ambito di regolamenti e direttive recepiti dall'accordo sullo Spazio economico europeo, la posizione che l'Islanda e la Norvegia devono adottare e' definita dall'Islanda e dalla Norvegia su proposta della Commissione. 5. Per le altre decisioni in seno al comitato misto riguardanti questioni che non rientrano nell'ambito di regolamenti e direttive recepiti dall'accordo sullo Spazio economico europeo, la posizione che l'Islanda e la Norvegia devono adottare e' definita dall'Islanda e dalla Norvegia d'intesa con la Commissione. 6. La Commissione adotta opportuni provvedimenti per assicurare la piena partecipazione dell'Islanda e della Norvegia alle riunioni di coordinamento, consultazione ed elaborazione di decisioni con gli Stati membri e l'accesso alle formazioni pertinenti in preparazione delle riunioni del comitato misto.
Accordo addizionale-art. 4
ARTICOLO 4 Arbitrato 1. La Commissione rappresenta l'Unione europea, gli Stati membri, l'Islanda e la Norvegia nelle procedure di arbitrato di cui all'articolo 19 dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo. 2. Qualora opportuno, la Commissione adotta le misure necessarie per assicurare la partecipazione dell'Islanda e della Norvegia alla preparazione e al coordinamento delle procedure di arbitrato. 3. Se il Consiglio decide di sospendere i vantaggi a norma dell'articolo 19, paragrafo 7, dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo, la decisione e' notificata all'Islanda e alla Norvegia. Allo stesso modo, l'Islanda e/o la Norvegia informano immediatamente la Commissione in merito a una simile decisione. 4. Ogni altra misura appropriata da adottare a norma dell'articolo 19 dell'accordo sui trasporti aerei su materie che all'interno dell'UE sono di competenza dell'Unione e' decisa dalla Commissione, assistita da un comitato speciale di rappresentanti degli Stati membri, nominati dal Consiglio, dell'Islanda e della Norvegia.
Accordo addizionale-art. 5
ARTICOLO 5 Scambio di informazioni l. L'Islanda e la Norvegia informano immediatamente la Commissione di ogni eventuale decisione di rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni di una compagnia aerea degli Stati Uniti d'America adottata a norma degli articoli 4 o 5 dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo. Allo stesso modo, la Commissione informa immediatamente l'Islanda e la Norvegia di ogni eventuale simile decisione adottata dagli Stati membri. 2. L'Islanda e la Norvegia informano immediatamente la Commissione in merito a eventuali richieste o notifiche inoltrate o ricevute ai sensi dell'articolo 8 dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo. Allo stesso modo, la Commissione informa immediatamente l'Islanda e la Norvegia di ogni eventuale domanda o notifica presentata o ricevuta dagli Stati membri. 3. L'Islanda e la Norvegia informano immediatamente la Commissione in merito a eventuali richieste o notifiche inoltrate o ricevute ai sensi dell'articolo 9 dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo. Allo stesso modo, la Commissione informa immediatamente l'Islanda e la Norvegia di ogni eventuale domanda o notifica presentata o ricevuta dagli Stati membri.
Accordo addizionale-art. 6
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