LEGGE 27 novembre 2017, n. 177
ALLEGATO NORME DI PROCEDURA 1. Le istanze di ammissione ai benefici della coproduzione cinematografica devono essere depositate, per quanto possibile, simultaneamente ad entrambe le Autorita' competenti almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio delle riprese del film o della principale animazione. 2. Le Autorita' competenti si comunicheranno la propria decisione sui progetti presentati. In linea di massima e' l'Autorita' competente relativa al produttore con quota maggioritaria che comunichera' per prima il proprio parere all'Autorita' competente relativa al produttore con quota minoritaria. 3. Le istanze devono essere presentate nel seguente modo: per la Repubblica italiana, accompagnate da una traduzione avente la dichiarazione di conformita', qualora vengano presentate in una lingua diversa dall'italiano; per lo Stato di Israele, le istanze dovranno essere presentate nelle lingue ebraica od inglese. 4. Le istanze devono essere corredate dai seguenti documenti: 4.1 una prova sugli avvenuti accordi circa la licenza in materia di diritti di proprieta' intellettuale, di qualsiasi tipo, in particolare dei diritti d'autore e dei diritti connessi (per «diritti connessi» devono intendersi, tra l'altro, i diritti morali, i diritti degli artisti, i diritti dei produttori di fonogrammi ed i diritti di trasmissione) compresi nella coproduzione o da essa derivanti, in misura sufficiente ai fini di realizzare gli obiettivi del contratto di coproduzione, come accordi presi per il pubblico spettacolo, la distribuzione, la trasmissione, ha disponibilita' su internet o, altrimenti, la vendita od il noleggio di copie fisiche od elettroniche della coproduzione nei territori dei Paesi di origine delle Parti ed in Paesi terzi, come anche le necessarie autorizzazioni per i diritti d'autore ed i diritti connessi con riferimento a qualsiasi opera letteraria, drammatica, musicale o artistica che sia stata adattata dal richiedente al fini della coproduzione: 4.2 la sceneggiatura e la sinossi del film in una delle lingue concordate; 4.3 il contratto di coproduzione stipulato che e' soggetto all'approvazione delle Autorita' competenti. Il contratto deve precisare: a. il titolo del film, anche se provvisorio; b. il nome dello sceneggiatore o dell'adattatore del soggetto se tratto da un'opera letteraria; c. il nome del regista (e' permessa una clausola per la sua sostituzione se fosse necessario); d. il budget del film; e. il piano finanziario per il film; f. l'ammontare dei contributi finanziari dei coproduttori; g. gli impegni finanziari di ciascun coproduttore per quanto concerne la ripartizione in percentuale delle spese relative ai costi sullo sviluppo, elaborazione, produzione e post-produzione fino alla realizzazione della copia campione; h. la distribuzione dei ricavi e dei profitti tra cui la ripartizione o la messa in comune dei mercati; i. la partecipazione di ciascuno dei coproduttori nei costi che superano il budget o negli utili provenienti da eventuali risparmi nei costi di produzione; j. l'assegnazione dei diritti di proprieta' intellettuale in una coproduzione cinematografica, tra cui la proprieta' e la licenza degli stessi; k. una clausola nel contratto deve affermare che l'approvazione del film, che da' diritto a godere dei benefici ai sensi dell'Accordo, non costituisca obbligo per le Autorita' competenti di una o di entrambe le Parti ad autorizzare la proiezione pubblica del film; l. una clausola che prescriva le misure da adottare qualora: i) le Autorita' competenti dell'uno o dell'altro Paese non accordassero l'ammissione richiesta dopo avere esaminato l'incartamento completo; ii) le Autorita' competenti non autorizzassero la proiezione in pubblico del film coprodotto nell'uno o nell'altro dei due Paesi; m. una clausola che stabilisca le misure da adottare qualora un coproduttore non adempia totalmente ai propri impegni nei termini stabiliti nel contratto di coproduzione; n. una clausola che impegni il coproduttore maggioritario a stipulare una polizza di assicurazione di copertura a tutti i rischi di produzione ed a tutti i rischi per il materiale originale di produzione; o. la data approssimativa dell'inizio delle riprese; p. la maniera con cui la coproduzione deve essere inserita nei festival internazionali; q. ulteriori disposizioni richieste dalle Autorita' competenti; 4.4 l'elenco delle attrezzature richieste (tecniche, artistiche od alter) e del personale, tra cui la nazionalita' dello stesso personale ed i ruoli che verranno svolti dagli attori; 4.5 il piano di lavorazione; 4.6 il contratto di distribuzione, se fosse gia' stipulato; 4.7 il copione definitivo. 5. Le disposizioni determinanti del contratto originale di coproduzione possono essere modificate previa approvazione da parte delle Autorita' competenti. 6. La sostituzione di un coproduttore puo' essere concessa solo in casi eccezionali e per motivazioni riconosciute pertinenti dalle Autorita' competenti. 7. I coproduttori forniranno qualsiasi altra documentazione ed informazione ritenute necessarie dalle Autorita' competenti al fine della trattazione dell'istanza di coproduzione od al fine di monitorare la coproduzione o l'attuazione dell'Accordo di coproduzione.
Agreement
AGREEMENT ON FILM CO-PRODUCTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica d'Ungheria-art. 1
ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'UNGHERIA Preambolo Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Ungheria, di seguito denominati le «Parti»; Consapevoli della continua evoluzione dei loro rapporti culturali bilaterali ed in considerazione degli accordi esistenti tra le Parti; Considerato che l'industria cinematografica, televisiva, del video e dei nuovi media dei loro rispettivi Paesi potra' trarre beneficio dalla coproduzione di film che per qualita' tecnica e per valore artistico o spettacolare siano in grado di contribuire al prestigio e all'espansione economica delle industrie di produzione e distribuzione cinematografica, televisiva, video e dei nuovi media in Italia ed in Ungheria; Hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Definizioni Ai fini del presente Accordo, una «coproduzione cinematografica» e' un progetto, di qualsiasi durata, incluse le produzioni di animazione e i documentari, realizzato su qualsiasi supporto, per l'utilizzazione prioritaria nelle sale cinematografiche e poi in televisione, su videocassetta, su videodisco, CD-ROM, o attraverso qualsiasi altra forma di distribuzione. Nuove forme di produzione e distribuzione audiovisiva saranno automaticamente incluse nel presente Accordo.
Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica d'Ungheria-art. 2
Art. 2. Film Nazionali (1) Tutte le coproduzioni realizzate ai sensi del presente Accordo dovranno essere considerate come film nazionali da entrambe le Parti. Esse dovranno beneficiare di pieno diritto dei vantaggi che risultano dalle disposizioni in vigore o che potranno essere emanate da ciascuna delle Parti. Questi vantaggi saranno acquisiti solamente dal produttore della Parte che li accorda. (2) La realizzazione di film in coproduzione, ai sensi del presente Accordo, deve ottenere l'approvazione, previa consultazione, dalle Autorita' competenti di entrambe le Parti.
Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica d'Ungheria-art. 3
Art. 3. Autorita' competenti Le Autorita' competenti responsabili dell'applicazione del presente Accordo sono: per la Repubblica italiana: il Ministero per i beni e le attivita' culturali, Direzione Generale per il Cinema; e per la Repubblica d'Ungheria: l'Ufficio Nazionale del Patrimonio Culturale.
Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica d'Ungheria-art. 4
Art. 4. Coproduzioni (1) Per essere ammessi ai benefici di questo Accordo, i coproduttori devono documentare l'esistenza di una buona organizzazione tecnica, una riconosciuta reputazione e qualificazione professionale e un finanziamento che permetta loro di condurre a buon fine la produzione. (2) L'approvazione non sara' concessa ad un progetto laddove i coproduttori fossero legati da gestione o controllo comuni, salvo che nella misura in cui tali legami siano inerenti alla realizzazione del film stesso da coprodurre.
Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica d'Ungheria-art. 5
Art. 5. Riprese I film in coproduzione saranno realizzati, lavorati e doppiati, fino alla creazione della prima copia di uscita, nei Paesi coproduttori partecipanti, in accordo con quanto stabilito dall'art. 9. Le riprese in esterni o in interni dal vero, in un Paese che non partecipa alla coproduzione, possono essere autorizzate qualora la sceneggiatura o il soggetto dei film lo rendano necessario.
Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica d'Ungheria-art. 6
Art. 6. Partecipazione (1) I produttori, i soggettisti, i registi e il personale artistico e tecnico qualificato delle coproduzioni, nonche' le maestranze che partecipano alla produzione, devono essere cittadini della Repubblica italiana o della Repubblica d'Ungheria, o cittadini degli altri Stati Membri dello Spazio Economico Europeo o soggiornanti di lungo periodo nella Repubblica italiana o nella Repubblica d'Ungheria secondo il diritto Comunitario e le disposizioni nazionali vigenti, nei due Paesi. (2) Per esigenze del film, la partecipazione di personale tecnico e artistico, che non e' nelle condizioni previste dal comma 1, puo' essere ammessa solo eccezionalmente e dopo intesa tra le Autorita' competenti delle Parti. (3) Il personale tecnico e artistico straniero, che risiede o lavora abitualmente nella Repubblica italiana o nella Repubblica d'Ungheria, puo', eccezionalmente, partecipare alla realizzazione della coproduzione come se fosse soggiornante di lungo periodo di uno o dell'altro di detti Paesi.
Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica d'Ungheria-art. 7
Art. 7. Apporti dei produttori (1) Gli apporti rispettivi dei produttori dei due Paesi possono variare per ogni film dal venti (20) all'ottanta (80) per cento. L'apporto del coproduttore minoritario deve comportare, in linea di massima, una partecipazione tecnica ed artistica effettiva. (2) Alle disposizioni di cui al comma (1), sono concesse deroghe caso per caso - previa approvazione da parte delle Autorita' competenti di entrambi i Paesi - rimanendo fermo che la quota minoritaria, esclusivamente finanziaria o con apporto tecnico-artistico, non deve essere inferiore al dieci (10) per cento dei costo totale del film. (3) Nel caso in cui il coproduttore italiano o coproduttore ungherese sia costituito da piu' imprese di produzione, la partecipazione finanziaria di ogni singola impresa non puo' mai essere inferiore al cinque (5) per cento del costo totale del film.
Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica d'Ungheria-art. 8
Art. 8. Produzioni Multilaterali (1) Le Parti considerano con favore la realizzazione di coproduzioni di qualita' internazionale tra l'Italia, l'Ungheria ed uno o piu' Paesi con cui l'Italia o l'Ungheria siano legate rispettivamente da un Accordo di coproduzione ufficiale. (2) Le condizioni di ammissione di tali film devono essere determinate in ciascun caso da entrambe le Parti. Nessuna partecipazione minoritaria in questi film puo' essere inferiore al dieci (10) per cento del costo. (3) Nel caso in cui il coproduttore italiano o il coproduttore ungherese o il coproduttore del Paese o dei Paesi terzi sia costituito da piu' imprese di produzione, la partecipazione finanziaria di ogni singola impresa non deve essere inferiore al cinque (5) per cento del costo totale del film.
Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica d'Ungheria-art. 9
Art. 9. Negativi e lingue (1) Ciascun film di coproduzione deve comportare un originale negativo e la stampa di un internegativo. (2) Ciascun coproduttore e' proprietario pro quota del negativo originale; questo negativo sara' depositato, a nome congiunto, presso un laboratorio di uno dei due Paesi, scelto di comune accordo dai coproduttori. Lo sviluppo del negativo si effettuera' nei laboratori di uno dei due Paesi. (3) Ciascun film di coproduzione deve comportare due versioni, rispettivamente in italiano e in ungherese. La versione italiana dovra' essere realizzata in Italia mentre quella ungherese dovra' essere realizzata in Ungheria.
Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica d'Ungheria-art. 10
Art. 10. Ingresso temporaneo Le Parti faciliteranno l'ingresso temporaneo e la riesportazione dell'attrezzatura cinematografica necessaria alla produzione ed alla promozione dei film realizzati nel quadro del presente Accordo, nel rispetto della legislazione vigente nei loro Paesi.
Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica d'Ungheria-art. 11
Art. 11. Saldo degli apporti (1) Il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario deve essere versato al coproduttore maggioritario nel termine di centoventi (120) giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione del film nella lingua del Paese minoritario. (2) L'inosservanza di questa norma comportera' la perdita dei benefici della coproduzione.
Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica d'Ungheria-art. 12
Art. 12. Ripartizione dei mercati (1) Le clausole contrattuali che prevedono la ripartizione fra i coproduttori dei proventi o dei mercati devono essere approvate dalle Autorita' competenti delle Parti. Questa ripartizione deve, di massima, corrispondere alla percentuale degli apporti rispettivi dei coproduttori alla produzione di ciascun film. (2) Nel caso in cui il contratto di coproduzione preveda il «pool» dei mercati, i proventi di ciascun mercato nazionale saranno liquidati nel «pool» solo dopo la copertura degli investimenti nazionali. (3) I premi e i benefici finanziari previsti dall'art. 2 del presente Accordo non saranno inclusi nel pool. (4) I trasferimenti valutari risultanti dall'applicazione del presente Accordo saranno effettuati conformemente alle disposizioni vigenti in materia nei due Paesi.
Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica d'Ungheria-art. 13
Art. 13. Contratti tra i coproduttori I contratti tra coproduttori devono precisare chiaramente gli obblighi finanziari in merito alla ripartizione delle: a) spese preliminari per l'elaborazione di un progetto; b) spese per un progetto che ha ricevuto l'approvazione delle Autorita' competenti delle Parti, qualora nella sua forma definitiva non fosse conforme alle condizioni di tale approvazione; c) spese per una coproduzione realizzata nel quadro del presente Accordo, qualora il film non abbia ottenuto in uno o nell'altro dei due Paesi interessati il nulla osta di proiezione in pubblico.
Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica d'Ungheria-art. 14
Art. 14. Approrozione di una proposta di coproduzione Qualora le Autorita' competenti di entrambe le Parti approvino ai coproduttori un progetto di coproduzione di un film, tale approvazione non implica la concessione del nulla osta alla proiezione del film medesimo. La concessione del nulla asta di proiezione di tali film dovra' rispettare le legislazioni nazionali di ciascun Paese.
Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica d'Ungheria-art. 15
Art. 15. Esportazione dei film (1) Se un film coprodotto viene esportato in un Paese dove le importazioni di film sono contingentate, il film sara' imputato, di massima, al contingente della Parte di cui la partecipazione e' maggioritaria. (2) Se i rispettivi apporti dei coproduttori sono uguali, il film coprodotto sara' imputato al contingente della Parte che ha le migliori opportunita' di sfruttamento. (3) Se i rispettivi apporti dei coproduttori sono uguali ma non e' possibile identificare quale sia la Parte con le migliori opportunita' di sfruttamento, il film coprodotto sara' imputato al contingente della Parte di cui il regista del film ha la nazionalita'.
Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica d'Ungheria-art. 16
Art. 16. Identificazione dei film di coproduzione (1) I film di coproduzione devono essere identificati come «coproduzione Italo-Ungherese» o «coproduzione Ungherese-Italiana». (2) Questa identificazione deve figurare chiaramente in un quadro separato nei titoli di testa, nella pubblicita' commerciale, nella presentazione dei film coprodotti alle manifestazioni artistiche e culturali e nei festival internazionali.
Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica d'Ungheria-art. 17
Art. 17. Presentazione ai fistival internazionali (1) I film di coproduzione saranno, di massima, presentati ai Festival internazionali dalla Parte del coproduttore maggioritario. (2) I film prodotti sulla base di un'eguale contribuzione, saranno presentati dalla Parte di cui il regista ha la nazionalita'.
Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica d'Ungheria-art. 18
Art. 18. Norme di procedura ed istanza per la qualificazione (1) L'istanza per l'ammissione del film ai benefici della coproduzione dovra' essere presentata, corredata dai documenti richiesti, almeno trenta (30) giorni prima dell'inizio delle prese o delle lavorazioni principali per i film d'animazione, in accordo con le Norme di procedura allegate al presente Accordo. (2) In linea di massima, le Autorita' competenti delle Parti si notificheranno le loro decisioni in merito a ciascun progetto di coproduzione, nel piu' breve termine possibile, ma non necessariamente entro il citato periodo di trenta (30) giorni.
Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica d'Ungheria-art. 19
Art. 19. Commissione Mista (1) Nel periodo di validita' del presente Accordo una Commissione Mista, composta da funzionari delle Parti ed esperti, si riunira', di massima, una volta ogni due anni, alternativamente in ciascun Paese. Nonostante cio', potra' essere convocata una riunione straordinaria a richiesta di una o di entrambe le Autorita' competenti, specialmente nel caso di importanti modifiche alle leggi nazionali applicabili all'industria cinematografica, televisiva e di video, in entrambi i Paesi, o nel caso che l'Accordo incontri difficolta' particolarmente gravi nella sua applicazione. (2) La Commissione Mista esaminera' la sussistenza di un equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni e, in caso contrario, determinera' le misure ritenute necessarie per stabilire tale equilibrio. (3) La Commissione Mista sottoporra' alle Autorita' competenti delle due Parti, per approvazione, le modifiche ritenute necessarie per superare le difficolta' sorte nell'applicazione dell'Accordo e per migliorare lo stesso, nel migliore interesse delle Parti.
Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica d'Ungheria-art. 20
Art. 20. Obblighi delle Parti Contraenti Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi delle Parti Contraenti derivanti dal diritto internazionale e da quello comunitario.
Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica d'Ungheria-art. 21
Art. 21. Entrata in vigore (1) Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica. (2) L'Accordo sara' valido per un periodo di cinque anni e sara' tacitamente rinnovato per un uguale periodo, salvo denuncia di una delle due Parti contraenti, da notificarsi per iscritto almeno sei mesi prima della sua scadenza. (3) Le coproduzioni che sono state approvate dalle competenti Autorita' e che siano in lavorazione al momento della denuncia dell'Accordo da una delle due Parti, continueranno a beneficiare pienamente, fino alla fine, dei vantaggi dell'Accordo. Alla scadenza o alla denuncia dell'Accordo, le sue condizioni continueranno ad applicarsi per la ripartizione degli introiti derivanti dalle coproduzioni completate. (4) Il presente Accordo sostituisce il precedente Accordo di Coproduzione Cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Popolare d'Ungheria firmato il 21 gennaio 1982 ed entrato in vigore il 2 novembre 1984.
Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica d'Ungheria-art. 22
Art. 22. Modifiche Il presente Accordo potra' essere modificato con le modalita' previste dall'art. 19, comma 3. Le modifiche concordate tra le Parti entreranno in vigore secondo le procedure stabilite tra le Parti.
Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica d'Ungheria-art. 23
Art. 23. Risoluzione delle controversie Le controversie che dovessero eventualmente sorgere tra le Parti, circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, verranno risolte in via amichevole tra le Parti. In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma l'8 giugno 2007, in due originali ciascuno nelle lingue italiana, ungherese ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarra' il testo in lingua inglese. [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=17G0019000700230110001&dgu=2017-12-13&art.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-13&art.codiceRedazionale=17G00190)
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Ungheria-Allegato
ALLLEGATO NORME DI PROCEDURA Le istanze di ammissione ai benefici della coproduzione cinematografica devono essere depositate, di massima, nello stesso momento, presso le due Amministrazioni competenti, almeno trenta (30) giorni prima dell'inizio delle riprese del film. Le istanze devono essere corredate dalla seguente documentazione, in lingua italiana per la Repubblica italiana e in lingua ungherese per la Repubblica d'Ungheria: I. la sceneggiatura; II. un documento comprovante che la proprieta' dei diritti di autore per l'adattamento cinematografico e' stata legalmente acquistata, o in mancanza, una opzione valida; III. il contratto di coproduzione con riserva di approvazione da parte delle Amministrazioni competenti dei due Paesi. Tale documento deve precisare: 1. il titolo del film; 2. il nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria: 3. il nome del regista (una clausola di salvaguardia e' ammessa per la sua sostituzione, se necessaria); 4. l'ammontare del budget; 5. l'ammontare degli apporti finanziari dei coproduttori; 6. la ripartizione dei proventi e dei mercati; 7. l'impegno dei produttori a partecipare ad eventuali eccedenze di spese o a beneficiare delle economie sul costo del film in proporzione ai rispettivi apporti. La partecipazione delle eccedenze di spese dovrebbe essere limitata al 30% del budget del film; 8. una clausola del contratto deve prevedere che l'ammissione ai benefici dell'Accordo non impegni le Autorita' competenti al rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico. Date le circostanze, pertanto, occorre un'altra clausola che precisi le condizioni del regolamento finanziario tra i coproduttori: a) nel caso in cui le Autorita' competenti dell'uno o dell'altro Paese non accordassero l'ammissione richiesta dopo avere esaminato l'incartamento completo; b) nel caso in cui le Autorita' competenti non autorizzassero la proiezione in pubblico del film nell'uno o nell'altro dei due Paesi, o in Paesi terzi; c) nel caso in cui i versamenti degli apporti finanziari non fossero effettuati secondo le esigenze previste dall'art. 11 dell'Accordo; 9. una clausola che stabilisca le misure da prendere se uno dei coproduttori risulti parzialmente inadempiente; 10. una clausola che impegni il coproduttore maggioritario a stipulare una polizza di assicurazione per tutti i rischi di produzione; 11. la data di inizio, in linea di massima, delle riprese del film. V. Il piano di finanziamento; V. L'elenco degli elementi tecnici ed artistici e, per il personale, l'indicazione della loro nazionalita' o dei ruoli attribuiti agli attori; VI. Il piano di lavorazione. Le competenti Autorita' dei due Paesi possono inoltre richiedere tutti i documenti e tutte le precisazioni complementari ritenute necessarie. La sceneggiatura finale del film (comprensiva del dialogo), dovrebbe essere sottoposta alle Autorita' competenti, in linea di massima, prima dell'inizio delle riprese. Modifiche contrattuali, ivi compresa la sostituzione di uno dei coproduttori, possono essere apportate al contratto originario di coproduzione depositato e dovranno essere sottoposte all'approvazione delle Autorita' competenti dei due Paesi prima che il film sia finito. La sostituzione di un coproduttore non puo' essere ammessa che in casi eccezionali per motivi riconosciuti validi dalle Autorita' competenti. Le Autorita' competenti dovranno reciprocamente informarsi della loro decisione, allegando una copia dell'incartamento.
Agreement
AGREEMENT ON FILM CO-PRODUCTIONS BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF HUNGARY Parte di provvedimento in formato grafico
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)