LEGGE 27 novembre 2017, n. 196
DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DEL REGNO DI DANIMARCA IN MERITO AI PROPRI OBBLIGHI FINANZIARI LA CONFERENZA PRENDE ATTO della Dichiarazione del Governo del Regno di Danimarca cosi' formulata: In qualita' di Stato partecipante, la Danimarca intende contribuire alla realizzazione e all'utilizzo dell'Impianto europeo XFEL. Tuttavia, firmando la Convenzione XFEL, la Danimarca contrae i seguenti obblighi: 1. Nonostante gli articoli 4 (8) e 5 (7) della Convenzione, la Danimarca contribuira' ai costi di costruzione dell'Impianto europeo XFEL in ragione dell'l% dei costi totali o per un massimo di 11 milioni di euro (prezzi di riferimento 2005). La contribuzione danese sara' composta sia da contributi in denaro che da conferimenti in natura, privilegiando i conferimenti in natura. 2. Relativamente alla procedura descritta all'articolo 5 (5) della Convenzione, la contribuzione della Danimarca ai costi di esercizio dell'Impianto europeo XFEL non dovra' superare l'l% dei costi di esercizio complessivi. DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE IN MERITO AI PROPRI OBBLIGHI FINANZIARI LA CONFERENZA PRENDE ATTO della Dichiarazione del Governo della Repubblica Francese cosi formulata: In conformita' con il paragrafo 7 dell'Atto finale, in cui le Parti contraenti ritengono che la Convenzione possa essere applicata in via provvisoria fino alla sua entrata in vigore a condizione che tale applicazione provvisoria sia conforme alla legislazione nazionale delle Parti contraenti, la Francia dichiara di non potere applicare la Convenzione in via provvisoria a partire dalla data della firma. Secondo la Costituzione francese, segnatamente l'articolo 53 sui trattati internazionali che comportano oneri finanziari per lo Stato, l'autorizzazione all'applicazione provvisoria puo' essere rilasciata unicamente nell'atto giuridico che promulga la Convenzione. Relativamente alla procedura descritta all'articolo 5 (5) della Convenzione, la Francia dichiara che la quota francese relativa ai costi di esercizio dell'Impianto XFEL non dovra' superare il 2%. DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI POLONIA IN MERITO AI PROPRI OBBLIGHI FINANZIARI LA CONFERENZA PRENDE ATTO della Dichiarazione del Governo della Repubblica di Polonia cosi formulata: La Repubblica di Polonia partecipera' alla costruzione dell'Impianto europeo XFEL con un importo di 21,6 milioni di euro (prezzi di riferimento 2005). Tale importo sara' composto sia da conferimenti in natura sia da contribuzioni in denaro. Saranno privilegiati i conferimenti in natura; le contribuzioni in denaro non dovranno superare 10,8 milioni di euro (prezzi di riferimento 2005). DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD IN MERITO AI PROPRI OBBLIGHI FINANZIARI LA CONFERENZA PRENDE ATTO della Dichiarazione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord cosi' formulata: In qualita' di Stato partecipante, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord intende contribuire alla realizzazione e all'utilizzo dell'Impianto europeo XFEL. Tuttavia, firmando la Convenzione XFEL, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord contrae i seguenti obblighi: 1. Nonostante gli articoli 4 (8) e 5 (7), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord partecipera' alla fase di costruzione dell'Impianto europeo XFEL con un importo non superiore a 30 milioni di euro (prezzi di riferimento 2005). 2. Nonostante l'articolo 15, la partecipazione del Regno Unito alla costruzione di XFEL si basa sul principio che il Regno Unito partecipera' alla fase operativa di XFEL per un periodo di almeno tre anni, ma che dopo i primi due anni riesaminera' l'ulteriore partecipazione alla fase operativa e che se in seguito a tale riesame decidera' di ritirarsi potra' farlo con un preavviso di un anno, senza incorrere in penali. 3. In caso di esito favorevole del riesame, il Regno Unito potra' proporre di prorogare la sua partecipazione per un ulteriore triennio, subordinatamente allo stesso ciclo di riesame su base biennale, e continuare a partecipare per l'intera durata del progetto. 4. Il Regno Unito e' disposto a discutere le conseguenze finanziarie derivanti dall'interruzione della sua partecipazione. DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE DELLA FEDERAZIONE RUSSA AL PROGETTO DI COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO LASER EUROPEO A ELETTRONI LIBERI A RAGGI X LA CONFERENZA PRENDE ATTO della Dichiarazione del Governo della Federazione Russa cosi' formulata: Il Governo della Federazione Russa dichiara la disponibilita' della Federazione Russa a partecipare al progetto di costruzione ed esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X (XFEL). In questo contesto: 1. La persona giuridica russa che fungera' da Socio della Societa' a responsabilita' limitata "European X-Ray Free-Electron Laser Facility GmbH" (di seguito denominata "Societa'") versera' un contributo di 250 milioni di euro (prezzi di riferimento 2005) per la costruzione dell'Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X; e' da considerare tuttavia quanto segue: la quota di capitale della Societa' del Socio russo deve assicurare un numero tale di diritti di voto che garantisca che l'Assemblea della Societa', qualora manchi il consenso di questo Socio, non possa adottare alcuna delibera necessitante, ai sensi dello Statuto della Societa', della maggioranza qualificata; l'elenco delle materie che possono venir approvate solo a maggioranza qualificata rimane ad ogni modo immutato. 2. Relativamente alla procedura descritta all'articolo 5 (5) della Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, per la determinazione dell'ammontare della quota della Federazione Russa ai costi di esercizio dell'Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X e' da considerare che questa va calcolata tenendo conto del principio della proporzionalita' in base al tempo di utilizzo dell'Impianto da parte di scienziati di organismi di ricerca russi. DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DEL REGNO DI SPAGNA IN MERITO AI PROPRI OBBLIGHI FINANZIARI LA CONFERENZA PRENDE ATTO della Dichiarazione del Governo del Regno di Spagna cosi formulata: In qualita' di Stato partecipante, la Spagna intende contribuire alla realizzazione e all'utilizzo dell'Impianto europeo XFEL. Tuttavia, firmando la Convenzione XFEL, la Spagna contrae i seguenti obblighi: 1. La Spagna riesaminera' la sua partecipazione attiva alla fase operativa due anni dopo l'inizio di detta fase e potra' decidere di ritirarsi dando un preavviso di un anno, senza incorrere in penali. 2. In caso di esito favorevole del riesame, la Spagna potra' prorogare la sua partecipazione per un ulteriore triennio, subordinatamente a un ciclo di riesame corrispondente, e continuare a partecipare per l'intera durata del progetto. 3. Nel caso in cui, a seguito del primo riesame, la Spagna decidesse di continuare a partecipare al progetto, essa adempira' pienamente ai suoi oneri di dismissione ai sensi della Convenzione. Qualora, invece, la Spagna, in seguito al primo riesame, dovesse decidere di ritirarsi, essa si assumera' solo il 50% della sua quota dei costi di dismissione ai sensi della Convenzione. DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA IN MERITO AI PROPRI OBBLIGHI FINANZIARI E ALLA RISERVATEZZA LA CONFERENZA PRENDE ATTO della Dichiarazione del Governo del Regno di Svezia cosi formulata: In qualita' di Stato partecipante, la Svezia intende contribuire alla realizzazione e all'utilizzo dell'Impianto europeo XFEL. Tuttavia, 1. L'ente svedese che fungera' da Socio svedese nella Societa' XFEL e che contribuira' ai costi di costruzione con un importo di 12 milioni di euro (prezzi di riferimento 2005), sara' designato dal Governo del Regno di Svezia a seguito di approvazione parlamentare. 2. La partecipazione della Svezia alla costruzione di XFEL si basa sul principio che la Svezia partecipera' alla fase operativa di XFEL per un periodo di almeno tre anni, ma che dopo i primi due anni riesaminera' l'ulteriore partecipazione alla fase operativa e che se, in seguito a tale riesame, decidera' di ritirarsi potra' farlo dando un preavviso di un anno, senza incorrere in penali. 3. In caso di esito favorevole del riesame, la Svezia potra' proporre di prorogare la sua partecipazione per un ulteriore triennio (o quinquennio), subordinatamente a un ciclo di riesame corrispondente, e continuare a partecipare per l'intera durata del progetto. 4. Nel caso in cui dal primo riesame della Svezia dovesse scaturire la raccomandazione di continuare a partecipare al progetto, la Svezia adempira' pienamente ai suoi oneri di dismissione ai sensi della Convenzione. Se invece in seguito al primo riesame dovesse decidere di ritirarsi, la Svezia si assumera' il 50% della sua quota dei costi di dismissione ai sensi della Convenzione. 5. L'articolo 24 dello Statuto (Allegato alla Convenzione) concernente la riservatezza deve essere interpretato come indicato di seguito, al fine di rispettare il principio di accesso pubblico ai documenti previsto dalla Costituzione svedese: L'ente svedese che funge da Socio svedese nella Societa' XFEL (European XFEL GmbH, con sede nella Repubblica Federale di Germania) consulta sempre il Socio che trasmette le informazioni prima di decidere se consentire a terzi l'accesso a informazioni riservate di cui all'articolo 24 dello Statuto. La Svezia e' consapevole del fatto che qualora, in seguito a tale consultazione obbligatoria, il Socio affermasse chiaramente di non acconsentire alla divulgazione delle informazioni e ciononostante un ente svedese divulgasse dette informazioni, tale comportamento della Svezia comprometterebbe le relazioni tra la Svezia e le Parti contraenti della presente Convenzione. In proposito, la Svezia rinvia alla legge svedese del 1980 sulla segretezza, segnatamente al capitolo 2 sezione 1 comma 1, che recita: "La segretezza si applica a qualsiasi informazione concernente le relazioni della Svezia con un altro Stato o a qualsiasi informazione che riguardi in altro modo un altro Stato, un'organizzazione internazionale oppure un ente, un cittadino o una persona giuridica in un altro Stato oppure una persona apolide, se e' presumibile che la sua divulgazione comprometterebbe le relazioni internazionali della Svezia o danneggerebbe in altro modo lo Stato". DICHIARAZIONE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA IN MERITO Al PROPRI OBBLIGHI FINANZIARI E ALLA PROPRIETA' INTELLETTUALE LA CONFERENZA PRENDE ATTO della Dichiarazione della Confederazione Svizzera cosi' formulata: In qualita' di Stato partecipante, la Svizzera intende contribuire a titolo permanente alla realizzazione e all'utilizzo dell'Impianto europeo XFEL. Tuttavia, in ragione della vigente legislazione nazionale, la Convenzione XFEL, lo Statuto della Societa' e l'Atto finale (di seguito denominati "Accordi XFEL") saranno applicabili alla Svizzera provvisoriamente dalla data in cui sono stati firmati fino alla data in cui sara' stata completata la procedura di approvazione nazionale. Gli Accordi XFEL entrano in vigore alla data della loro firma, subordinatamente all'approvazione nazionale di cui sopra. Firmando gli Accordi XFEL, la Svizzera contrae inoltre i seguenti obblighi: 1. Subordinatamente all'approvazione di cui sopra, la Svizzera partecipa alla fase I della costruzione dell'Impianto europeo XFEL con un importo di 15 milioni di euro (prezzi di riferimento 2005). 2. Se non e' in grado di partecipare come previsto alla fase II dell'Impianto europeo XFEL in qualita' di Stato partecipante, la Svizzera puo' recedere senza incorrere in penali, al termine della fase I, osservando un termine di preavviso di un anno. 3. Dopo la fase Il, la Svizzera puo' proporre di prorogare la propria partecipazione per successivi periodi di quattro anni. 4. Se prosegue la propria partecipazione al progetto, la Svizzera si assume interamente i propri obblighi di dismissione ai sensi della Convenzione. 5. In caso di controversia relativa alla proprieta' intellettuale che vede coinvolta una parte svizzera, la Svizzera considera come vincolanti i seguenti testi giuridici nell'ordine indicato di seguito: - in primo luogo: lo Statuto della Societa' XFEL; - in secondo luogo: la legislazione svizzera; - in terzo luogo: l'Accordo sulla cooperazione tra la Svizzera e le Comunita' europee per il programma quadro in corso (2) . DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA IN MERITO ALL'APPLICAZIONE PROVVISORIA LA CONFERENZA PRENDE ATTO della Dichiarazione del Governo della Repubblica di Ungheria cosi' formulata: In conformita' con il paragrafo 7 dell'Atto finale, in cui le Parti contraenti ritengono che la Convenzione possa essere applicata in via provvisoria fino alla sua entrata in vigore a condizione che tale applicazione provvisoria sia conforme alla legislazione nazionale delle Parti contraenti, l'Ungheria dichiara di non potere applicare la Convenzione in via provvisoria a partire dalla data della firma. Secondo la legge ungherese L del 2005 relativa alle procedure concernenti i trattati internazionali, l'autorizzazione all'applicazione provvisoria puo' essere rilasciata unicamente nell'atto giuridico che promulga la Convenzione. Tale atto giuridico puo' essere pubblicato solo dopo la firma della Convenzione. L'espletamento della procedura di cui sopra e' previsto entro un mese dalla firma. Parte di provvedimento in formato grafico (2) "Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunita' europea e la Comunita' europea dell'energia atomica, dall'altra", in vigore per la durata del Settimo programma quadro (I° gennaio 2008-31 dicembre 2012); dopo il 2013, per il prossimo programma quadro dovrebbe essere concluso un nuovo accordo in virtu' dell'articolo 7 dell'Accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra la Confederazione Svizzera e le Comunita' europee (in vigore dal 17 luglio 1987).
Protocollo di adesione del Governo della Federazione Russa-art. 1
PROTOCOLLO di adesione del Governo della Federazione Russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotone (ESRF), Il Governo del Regno del Belgio, Il Governo del Regno di Danimarca, Il Governo della Confederazione Elvetica, Il Governo della Repubblica di Finlandia, Il Governo della Repubblica di' Francia, Il Governo della Repubblica Federale di Germania, Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, II Governo della Repubblica Italiana, Il Governo del Regno di Norvegia, II Governo del Regno dei Paesi Bassi, Il Governo del Regno di Spagna, Il Governo del Regno di Svezia, di seguito denominate le 'Parti Contraenti', firmatari a Parigi della Convenzione sulla costruzione e sulla gestione dell "European Synchrotron Radiation Facility" il 16 dicembre 1988 (fatta eccezione per il Governo del Regno dei Paesi Bassi che l'ha firmata il 9 dicembre 1991) di seguito denominata la Convenzione, da un lato, e il Governo della Federazione Russa, dall'altro, Considerato che le Parti Contraenti, come stabilito nel preambolo della Convenzione, nutrono la speranza che altri paesi europei parteciperanno alle attivita' che intendono intraprendere insieme nell'ambito di questa Convenzione, Considerato che il Consiglio della Societa' "European Synchrotron Radiation Facility" (di seguito denominato la Societa'), a ottobre 2011 ha approvato all'unanimita', conformemente alla Convenzione, la proposta di invitare la Federazione Russa ad aderire alla Convenzione alle medesime condizioni delle Parti Contraenti, Considerato che il Consiglio della Societa' il 18 giugno 2012 ha adottato all'unanimita' una Risoluzione ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione con la quale si offriva alla Federazione Russa una quota proprietaria del 6 percento della Societa' e si accettava un contributo una tantum di dieci milioni di euro (10.000.000 di euro) dalla Federazione Russa come indennita' per i costi di costruzione, Considerato che una quota di capitale del 6 percento della Societa' corrisponde a un contributo annuale al budget della Societa' di cinque milioni duecentosessantunomila euro (5.261,000 euro) ai prezzi del 2012, Hanno concordato quanto segue: Articolo 1 Ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione, il Governo della Federazione Russa aderisce alla Convenzione in qualita' di Parte Contraente grazie all'acquisizione del 6 percento delle quote della Societa', corrispondenti a una quota del 6 percento di proprieta' della Societa'.
Protocollo di adesione del Governo della Federazione Russa-art. 2
Articolo 2 Il Governo della Federazione Russa versa un contributo una tantum di dieci milioni di euro, IVA esclusa (10.000.000 di curo) come indennita' per i costi di costruzione da dedicare all'ammodernamento e al rafforzamento delle risorse scientifiche della Societa'. Tale contributo e' dovuto entro l'anno successivo alla data della firma del presente Protocollo.
Protocollo di adesione del Governo della Federazione Russa-art. 3
Articolo 3 La Convenzione e' modificata nel modo seguente: 1. Il preambolo e' modificato e sostituito dal seguente nuovo preambolo: "Il Governo del Regno del Belgio, Il Governo del Regno di Danimarca, II Governo della Confederazione Elvetica, Il Governo della Repubblica di Finlandia, Il Governo della Repubblica di Francia, Il Governo della Repubblica Federale di Germania, Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Il Governo della Repubblica Italiana, Il Governo del Regno di Norvegia, Il Governo della Federazione Russa, Il Governo del Regno dei Paesi Bassi, Il Governo del Regno di Spagna, Il Governo del Regno di Svezia, Di seguito denominate le 'Parti Contraenti', Convenuto che i Governi del Regno di Danimarca, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia agiranno congiuntamente in qualita' di singola Parte Contraente; E convenuto che i Governi del Regno del Belgio e del Regno dei Paesi Bassi agiranno congiuntamente in qualita' di singola Parte Contraente; Riconoscendo che il Governo della Federazione Russa ha aderito alla presente Convenzione come nuova Parte Contraente ai sensi del Protocollo di adesione firmato il 23 giugno 2014 e il 15 luglio 2014; Desiderando consolidare ulteriormente la posizione dell'Europa nel mondo e intensificare la cooperazione scientifica al di la' dei confini nazionali e disciplinari; Riconoscendo che la radiazione di sincrotrone rivestira' in futuro grande importanza in molti campi e per applicazioni industriali; Nella speranza che altri paesi europei parteciperanno alle attivita' che essi intendono intraprendere sulla base di questa Convenzione; Basandosi sulla fruttuosa cooperazione esistente tra scienziati europei nel contesto della Fondazione europea per la scienza e sui lavori preparatori condotti sotto i suoi auspici e in base all'Accordo firmato il 10 dicembre 1985 a Bruxelles e in considerazione del Protocollo datato 22 dicembre 1987; Avendo deciso di promuovere la costruzione e la gestione di un laboratorio europeo di radiazione di sincrotone (ESRF) che ospita una sorgente di raggi X ad elevata performance ad uso della comunita' scientifica; Hanno concordato quanto segue:" 2. L'articolo 6 (3) e' sostituito dal seguente nuovo articolo 6 (3): "3. I Membri della Societa' contribuiranno ai costi operativi al netto dell'imposta sul valore aggiunto nelle seguenti percentuali: 27,5 percento per i Membri della Repubblica di Francia (incluso un sito premium del 2 percento), 24 percento per i Membri della Repubblica Federale di Germania, 13,2 percento per i Membri della Repubblica Italiana, 10,5 percento per i Membri del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, 6 percento per i Membri della Federazione Russa, 5,8 percento per i Membri del Regno del Belgio e del Regno dei Paesi Bassi, 5 percento per i Membri del Regno di Danimarca, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia, 4 percento per i Membri del Regno di Spagna, 4 percento per i Membri della Confederazione Elvetica. Saranno applicati aumenti delle contribuzioni da parte delle Parti Contraenti o di contributi dai Governi che aderiscano a questa Convenzione ai sensi dell'articolo 12 per ridurre il contributo dei Membri della Repubblica di Francia al 26 percento e, dopo aver raggiunto questo livello, per ridurre i contributi dei Membri di ogni Parte Contraente di un ammontare proporzionale al loro contributo attuale, tranne per il fatto che il contributo dei Membri di qualunque Parte Contraente non sara' ridotto sotto il 4 percento".
Protocollo di adesione del Governo della Federazione Russa-art. 4
Articolo 4 Gli Statuti della Societa' "European Synchrotron Radiation Facility" (allegato 1 alla Convenzione) saranno modificati ai sensi del presente Protocollo.
Protocollo di adesione del Governo della Federazione Russa-art. 5
Articolo 5 Il presente Protocollo entrera' in vigore un mese dopo che tutte le Parti Contraenti firmatarie e il Governo della Federazione Russa avranno notificato al Governo della Repubblica francese, in veste di depositario della Convenzione, di aver messo in atto le procedure costituzionali richieste per l'entrata in vigore del presente Protocollo. Redatto in Grenoble il 23 giugno 2014 e in Parigi il 15 luglio 2014, nelle lingue francese, inglese, italiano, olandese, russo, spagnolo e tedesco, in un'unica copia originale. Ognuno di questi testi fa ugualmente fede. La copia originale del Protocollo sara' depositata presso il Governo della Repubblica francese, che inviera' una copia autenticata a ogni Parte Contraente e al Governo della Federazione Russa. Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo di adesione del Governo del Regno di Spagna-art. 1
Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna I Governi: del Regno di Danimarca, della Repubblica Ellenica, della Repubblica Francese, della Repubblica Federale di Germania, della Repubblica Italiana, della Repubblica di Polonia, della Federazione Russa, della Repubblica Slovacca, del Regno di Svezia, della Confederazione Svizzera, della Repubblica di Ungheria, di seguito denominati "Parti contraenti precedenti", che hanno firmato la Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X (di seguito denominata "Convenzione") il 30 novembre 2009 ad Amburgo e (nel caso del Governo della Repubblica Francese) il 4 febbraio 2010 a Parigi, da una parte e il Governo del Regno di Spagna dall'altra, prendendo atto che il Governo del Regno di Spagna ha firmato il Protocollo d'intesa concernente la fase preparatoria dell'Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X (Memorandum of Understanding on the Preparatory Phase of the European X-Ray FreeElectron Laser Facility) stipulato a Berlino il 23 settembre 2004; prendendo atto che i rappresentanti del Regno di Spagna hanno partecipato ai lavori preparatori oggetto del Protocollo d'intesa; prendendo atto che i Governi che hanno firmato la Convenzione nel preambolo della stessa hanno espresso l'auspicio che altri Stati partecipino alle attivita' oggetto della Convenzione; prendendo atto che il 23 marzo 2011 l'Assemblea della Societa' "European XFEL GmbH" costituita ai sensi della Convenzione - ha raccomandato all'unanimita' che venisse offerto al Governo del Regno di Spagna di aderire alla Convenzione alle stesse condizioni concesse alle Parti contraenti precedenti e - ha deliberato all'unanimita' di accettare l'impegno del Governo del Regno di Spagna di contribuire ai costi di costruzione con un importo di 11 milioni di euro conformemente all'articolo 5 comma 7 della Convenzione; hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Il Governo del Regno di Spagna aderisce alla Convenzione in qualita' di Parte contraente. L'adesione avviene alle stesse condizioni concesse alle Parti contraenti precedenti.
Protocollo di adesione del Governo del Regno di Spagna-art. 2
Articolo 2 Diversamente da quanto previsto all'articolo 5 comma 3 della Convenzione, il Regno di Spagna contribuisce ai costi di costruzione con 11 milioni di euro (prezzi di riferimento 2005).
Protocollo di adesione del Governo del Regno di Spagna-art. 3
Articolo 3 Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'avvenuta notifica al Governo della Repubblica Federale di Germania, depositaria della presente Convenzione, della conclusione della procedura nazionale di approvazione da parte di tutti i Governi firmatari.
Protocollo di adesione del Governo del Regno di Spagna-art. 4
Articolo 4 Il Governo di Regno di Spagna approva l'Atto finale della Conferenza dei Plenipotenziari per la realizzazione di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X firmato ad Amburgo il 30 novembre 2009. La Conferenza dei Plenipotenziari riunitasi per la firma del presente Protocollo ha preso atto dell'acclusa Dichiarazione del Governo del Regno di Spagna. Fatto a Berlino il 6 ottobre 2011 nelle lingue francese, inglese, italiana, russa, spagnola e tedesca, tutti i testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare originale depositato presso gli archivi del Governo della Repubblica Federale di Germania, il quale ne trasmettera' copia conforme a tutti i Governi firmatari del presente Protocollo nonche' ai Governi che aderiranno alla Convenzione in qualita' di Parti contraenti. Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo di adesione del Governo del Regno di Spagna-Dichiarazione
DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DEL REGNO DI SPAGNA IN MERITO AI PROPRI OBBLIGHI FINANZIARI LA CONFERENZA PRENDE ATTO della Dichiarazione del Governo del Regno di Spagna cosi formulata: In qualita' di Stato partecipante, la Spagna intende contribuire alla realizzazione e all'utilizzo dell'Impianto europeo XFEL. Tuttavia, firmando la Convenzione XFEL, la Spagna contrae i seguenti obblighi: 1. La Spagna riesaminera' la sua partecipazione attiva alla fase operativa due anni dopo l'inizio di detta fase e potra' decidere di ritirarsi dando un preavviso di un anno, senza incorrere in penali. 2. In caso di esito favorevole del riesame, la Spagna potra' prorogare la sua partecipazione per un ulteriore triennio, subordinatamente a un ciclo di riesame corrispondente, e continuare a partecipare per l'intera durata del progetto. 3. Nel caso in cui, a seguito del primo riesame, la Spagna decidesse di continuare a partecipare al progetto, essa adempira' pienamente ai suoi oneri di dismissione ai sensi della Convenzione. Qualora, invece, la Spagna, in seguito al primo riesame, dovesse decidere di ritirarsi, essa si assumera' solo il 50% della sua quota dei costi di dismissione ai sensi della Convenzione.
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