LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205

Type Legge
Publication 2017-12-27
Ultimo aggiornamento 2027-01-01
State In force
Source Normattiva
articles 19
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859-bis.Per i contributi assegnati per l'anno 2018, il recupero di cui al comma 859 non si applica agli enti beneficiari del medesimo contributo che hanno posto in essere, entro i termini di cui al comma 857, le attivita' preliminari all'affidamento dei lavori rilevabili attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 860, a condizione che l'affidamento avvenga entro il 31 dicembre 2019.

860.Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 853 a 859 e' effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo investimenti Legge di bilancio 2018 ».

861.Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui al comma 853.

862.Il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, e' incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

863.All'articolo 1, comma 228, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « tra 1.000 e 3.000 » sono sostituite dalle seguenti: « tra 1.000 e 5.000 ».

864.Per gli anni dal 2018 al 2020 continua ad applicarsi, con le medesime modalita' ivi previste, l'articolo 3-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le risorse derivanti sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il 1º gennaio 2016 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

865.Per l'anno 2018, le somme di cui al comma 864 sono incrementate dell'importo di 10 milioni di euro.

867.Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « Per gli anni 2015, 2016 e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2015 al 2020 ».

868.All'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « elevato al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « elevato al 50 per cento per l'anno 2017 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2018 ».

869.La dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' incrementata a decorrere dall'anno 2018 di 10 milioni di euro annui. All'onere derivante dalla disposizione di cui al primo periodo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

870.Per l'anno 2018, a titolo di ristoro del gettito non piu' acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 300 milioni di euro nella misura indicata per ciascun ente nella tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017.

871.Per l'anno 2018 ciascun comune consegue un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in misura pari al contributo di cui al comma 870.

872.Le disposizioni degli articoli 19, comma 8, e 25 del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, si applicano, salva diversa disciplina normativa a tutela dei lavoratori, anche ai dipendenti dei consorzi e delle aziende costituiti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, alla data di entrata in vigore del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, risultino gia' posti in liquidazione da parte di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

875.I commi 10 e 11 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati.

876.Al fine di una piu' celere realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, all'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 26 e' inserito il seguente: « 26-bis. Ai fini della realizzazione del piano di interventi previsto dai commi 1 e 17, e' in facolta' del commissario: operare le riduzioni dei termini come stabilite dagli articoli 60, 61, 62, 74 e 79 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino ad un terzo i termini stabiliti dagli articoli 97, 183, 188 e 189 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino a dieci giorni, in conformita' alla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, il termine di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. E' altresi' in facolta' del commissario, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture relativi agli interventi attuativi del piano, fare ricorso all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; in questo caso, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione, e' rivolto ad almeno cinque operatori economici ».

877.All'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'articolo 1, comma 395, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

879.Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 ».

880.Le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento gia' attivate, se non utilizzate, possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 purche' riguardanti opere per le quali l'ente abbia gia' avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformita' alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2018 non sono assunti i relativi impegni di spesa.

882.Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante « Principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria », annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «, nel 2018 e' pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo e' effettuato per l'intero importo » sono sostituite dalle seguenti: « , nel 2018 e' pari almeno al 75 per cento, nel 2019 e' pari almeno all'85 per cento, nel 2020 e' pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo e' effettuato per l'intero importo ».

883.All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 29 e' inserito il seguente: «29-bis. La Commissione di cui al comma 29, con cadenza biennale, a partire dall'anno 2018, presenta una relazione alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale in merito allo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai capi II, III, IV e VI della legge 5 maggio 2009, n. 42, con particolare riferimento alle ipotesi tecniche inerenti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e al funzionamento dello schema perequativo ».

884.All'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « il 55 per cento per l'anno 2018, il 70 per cento per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « il 45 per cento per l'anno 2018, il 60 per cento per l'anno 2019 ».

885.All'articolo 1, comma 452, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Gli accantonamenti di cui al primo periodo non utilizzati sono destinati all'incremento dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e la successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno ».

886.All'articolo 1, comma 492, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera 0a) e' inserita la seguente: «0b) investimenti degli enti locali, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza del territorio, a seguito di danni derivanti da eccezionali eventi meteorologici per i quali sia stato dichiarato, nell'anno precedente la data della richiesta di spazi finanziari, lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ».

887.Entro il 30 aprile 2018, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, si provvede all'aggiornamento del principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio previsto dall'allegato 4/1 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di semplificare ulteriormente la disciplina del Documento unico di programmazione (DUP) semplificato di cui all'articolo 170, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

889.Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, al fine di usufruire delle modifiche introdotte dal comma 888 del presente articolo. Gli enti locali che intendono avvalersi di tale facolta' trasmettono la deliberazione consiliare contenente la relativa richiesta alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno nel termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di esecutivita' della deliberazione di cui al periodo precedente, approva il piano rimodulato o riformulato, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Al procedimento di formazione e di approvazione del piano si applicano le disposizioni degli articoli 243-bis, commi 6, 7, 8, 9 e 9-bis, e 243-quater del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; i termini previsti dal citato articolo 243-quater sono ridotti alla meta'. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120.

890.All'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: «7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato puo' richiedere all'agente della riscossione una dilazione dei carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle annualita' ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente. Le rateizzazioni possono avere una durata temporale massima di dieci anni con pagamenti rateali mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la disciplina di cui all'articolo 19, commi 1-quater, 3 e 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Sono dovuti gli interessi di dilazione di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. 7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis si applicano anche ai carichi affidati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria. 7-quater. Le modalita' di applicazione delle disposizioni dei commi 7-bis e 7-ter sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 7-quinquies. L'ente locale e' tenuto a rilasciare apposita delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo 206 quale garanzia del pagamento delle rate relative ai carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria di cui ai commi 7-bis e 7-ter».

891.All'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9-bis e' aggiunto il seguente: «9-ter. E' fatta salva la possibilita' per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in societa' bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima ».

892.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa al credito d'imposta concesso alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive secondo le modalita' e le procedure indicate dall'articolo 1, commi da 98 a 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' incrementata per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2018 e a 100 milioni di euro per l'anno 2019. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' ridotto di 200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 100 milioni di euro per l'anno 2019.

893.I programmi operativi nazionali ed i programmi operativi complementari possono prevedere per l'anno 2018, nell'ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto i trentacinque anni di eta', ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni, purche' privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Per i soggetti di cui al periodo precedente, l'esonero contributivo di cui al comma 100 e' elevato fino al 100 per cento, nel limite massimo di importo su base annua pari a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'esonero contributivo di cui al periodo precedente e' riconosciuto in deroga a quanto previsto dal comma 114, secondo periodo.

894.Ai fini di cui al comma 893, sono adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei programmi interessati.

895.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dall'articolo 1, comma 811, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa agli interventi a favore dello sviluppo delle aree interne, e' incrementata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 31,18 milioni di euro per l'anno 2021.

896.Per effetto di quanto disposto dal comma 895, l'autorizzazione di spesa a favore delle aree interne, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987, e' pari, complessivamente, a 281,18 milioni di euro. La ripartizione delle risorse, definita all'articolo 1, comma 812, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' modificata come segue: 16 milioni di euro per l'anno 2015, 60 milioni di euro per l'anno 2016, 94 milioni di euro per l'anno 2017, 20 milioni di euro per l'anno 2018, 30 milioni di euro per l'anno 2019, 30 milioni di euro per l'anno 2020 e 31,18 milioni di euro per l'anno 2021.

897.Al fine di sostenere il tessuto economico-produttivo delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e' istituito un fondo denominato « Fondo imprese Sud », di seguito denominato « Fondo », a sostegno della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese cosi' come definite nell'allegato1al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, aventi sede legale e attivita' produttiva nelle predette regioni. Il Fondo ha una durata di dodici anni e una dotazione iniziale pari a 150 milioni di euro, al cui onere si provvede a valere sull'annualita' 2017 del Fondo per lo sviluppo e per la coesione, programmazione 2014-2020. La gestione del Fondo e' affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia, di seguito denominata « Agenzia », che a tale fine puo' avvalersi anche della Banca del Mezzogiorno. L'Agenzia stipula all'uopo un'apposita convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri. La gestione realizzata dall'Agenzia ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura. Le risorse di cui al presente comma sono accreditate su un'apposita contabilita' speciale intestata all'Agenzia, aperta presso la Tesoreria dello Stato.

898.Quote aggiuntive del Fondo possono essere sottoscritte anche da investitori istituzionali, pubblici e privati, individuati dalla medesima Agenzia attraverso una procedura aperta e trasparente, e dalla Banca del Mezzogiorno, dall'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per gli investimenti.

899.Il Fondo opera investendo nel capitale delle imprese di cui al comma 897, unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti. L'investimento nel capitale di ciascuna impresa target e' finanziato, secondo le modalita' definite nel regolamento di gestione del Fondo, anche, da risorse apportate dai predetti investitori privati indipendenti, individuati attraverso una procedura aperta e trasparente. Il Fondo e gli investitori privati indipendenti coinvestono nel capitale delle imprese di cui al comma 897 alle medesime condizioni.

900.Il Fondo puo' inoltre investire, previa selezione tramite procedura aperta e trasparente, nel rispetto della normativa vigente, in fondi privati di investimento mobiliare chiuso (OICR), che realizzano investimenti, almeno nella quota parte derivante dalle risorse di cui al comma 897, integrate ai sensi del comma 899 con fondi privati, in imprese con caratteristiche di cui al comma 897. L'investimento del Fondo non puo' superare la percentuale della consistenza complessiva dei predetti fondi, secondo le modalita' definite nel regolamento di gestione del Fondo.

901.Con la convenzione di cui al comma 897, sono definite le azioni volte alla crescita dimensionale delle imprese, tenuto conto anche degli indicatori economici di ciascuna regione, le modalita' di selezione dei soggetti di cui ai commi 899 e 900, anche tenendo conto della presenza di professionalita' esperte dedicate esplicitamente alle finalita' di cui al comma 897, e i livelli minimi di investimento da parte di soggetti terzi, pubblici o privati, al fine di assicurare che vengano attivate risorse private in misura pari almeno a quelle dedicate dal Fondo. La convenzione definisce altresi' le modalita' e i termini di operativita' del Fondo, il riconoscimento all'Agenzia degli oneri sostenuti nella gestione della misura, le modalita' di contribuzione dei soggetti terzi e i relativi criteri di computo della contribuzione, i contenuti e la tempistica delle attivita' di monitoraggio e controllo, nonche' le modalita' di restituzione delle somme rivenienti dai rimborsi e dai proventi degli investimenti diretti e degli OICR chiusi ovvero dalla cessione o liquidazione delle quote o azioni degli stessi. La convenzione puo' essere periodicamente aggiornata anche in relazione all'analisi dei risultati monitorati con le modalita' di cui al comma 902.

902.L'Agenzia fornisce periodicamente, e con cadenza almeno semestrale, alla Presidenza del Consiglio dei ministri i dati in merito all'impiego delle risorse, evidenziando le tipologie di attivita' esercitate dalle imprese che sono state interessate dalla misura, la loro crescita dimensionale in termini di fatturato e di occupazione derivante dall'apporto di capitale nonche' la misura dell'apporto di capitale privato attivato.

903.Le risorse di cui al comma 897 sono gestite, nella contabilita' speciale intestata all'Agenzia, assicurando la tracciabilita' delle relative operazioni mediante adeguata codificazione, nel rispetto della normativa europea applicabile. I commi da 897 al presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

904.All'articolo 21, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « e posto in liquidazione. » sono aggiunte le seguenti: « Il commissario liquidatore e' autorizzato, al fine di accelerare le procedure di liquidazione e per snellire il contenzioso in essere, a stipulare accordi transattivi anche per le situazioni creditorie e debitorie in corso di accertamento. Le transazioni di cui al periodo precedente devono concludersi entro il 31 marzo 2018. Nei successivi sessanta giorni dalla predetta data il commissario predispone comunque la situazione patrimoniale del soppresso Ente riferita alla data del 31 marzo 2018 ».

905.All'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: « Le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse, umane e strumentali, sono trasferite dal 30 giugno 2018 alla societa' costituita dallo Stato e partecipata, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dal Ministero dell'economia e delle finanze, e sottoposta alla vigilanza del Dipartimento delegato all'Autorita' politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Alla societa' possono partecipare le regioni Basilicata, Campania e Puglia, garantendo a queste ultime, nell'atto costitutivo, la rappresentanza in relazione alla disponibilita' delle risorse idriche che alimentano il sistema e tenendo conto della presenza sul territorio regionale delle infrastrutture di captazione e grande adduzione. Lo statuto prevede la possibilita' per le predette regioni di conferire ulteriori infrastrutture di approvvigionamento dei sistemi idrici alimentate da trasferimenti di acqua tra regioni diverse, nonche' di conferire, in tutto o in parte, partecipazioni al capitale di societa' attive in settori o servizi idrici correlati, nonche' per le ulteriori regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale, di partecipare alla societa' di cui al presente comma. La costituita societa' e il commissario liquidatore accertano entro il 30 giugno 2018, sulla base della situazione patrimoniale predisposta dal medesimo commissario liquidatore, attivita' e passivita' eventualmente residue dalla liquidazione, che sono trasferite alla Societa' nei limiti del mantenimento dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario della stessa. La tariffa idrica da applicare agli utenti del costituito soggetto e' determinata dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) in accordo a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2012 ». All'onere derivante dalla costituzione della societa' di cui al presente comma, pari a 200.000 euro, si provvede, tenuto conto dell'ambito territoriale di attivita', nell'anno 2018, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020.

906.All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 11 e' inserito il seguente: «11-bis. Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di affidamento del servizio idrico integrato, l'affidamento alla societa' di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, e' prorogato fino al 31 dicembre 2021 ».

907.Al comma 2-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140, le parole: « del comune di Campomarino (Campobasso) e del Comune di San Salvo (Chieti) » sono sostituite dalle seguenti: « dei comuni di Campomarino e di Termoli (Campobasso) e del comune di San Salvo (Chieti) ».

908.Fermi restando l'impegno di spesa assunto e i tempi previsti per l'esecuzione degli interventi, finanziati dalla gestione commissariale dell'ex Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, cessata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, in favore di piccole e medie imprese attive nel settore della produzione di prodotti agricoli di qualita', assegnati a organismi associativi di produttori ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 2, lettera c), del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, e dell'articolo 16-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e non formalmente gia' definiti alla data del 30 giugno 2017, e' prorogato d'ufficio al 30 giugno 2018 il termine per la presentazione o per l'esame da parte dei competenti uffici ministeriali della documentazione di spesa relativa ai suddetti finanziamenti. Alla data di cui al precedente periodo e' demandata altresi' ogni verifica sulla congruita' e legittimita' della spesa certificata.

911.I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

912.Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 910, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalita' di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonche' ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

913.Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, ne' a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

914.Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo stipula con le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, con l'Associazione bancaria italiana e con la societa' Poste italiane Spa una convenzione con la quale sono individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 910, 911 e 912. Gli obblighi di cui ai commi 910, 911 e 912 e le relative sanzioni si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze, predispone campagne informative, avvalendosi dei principali mezzi di comunicazione, nonche' degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018.

915.All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-ter e' aggiunto il seguente: « 2-quater. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione e' ridotta alla meta', entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ».

916.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10)).

917.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10)).

918.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10)).

919.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10)).

920.All'articolo 22, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica ».

921.All'articolo 2, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo le parole: « di carburanti e lubrificanti per autotrazione » sono aggiunte le seguenti: « nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione ».

922.All'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le spese per carburante per autotrazione sono deducibili nella misura di cui al comma 1 se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 ».

923.All'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ».

924.Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetta un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ».

925.Il credito d'imposta di cui al comma 924 e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

927.Le disposizioni di cui ai commi 920, 921 e 926 si applicano dal 1° gennaio 2019. Le disposizioni di cui ai commi da 922 a 925 si applicano dal 1° luglio 2018.

928.Al fine di garantire la disponibilita' di professionalita' necessarie a supportare il piano di innovazione tecnologica da realizzare per l'incremento e il potenziamento del contrasto all'evasione e all'elusione fiscale ed il monitoraggio della spesa pubblica nonche' le attivita' di razionalizzazione degli acquisti pubblici e gli obiettivi di finanza pubblica, alla societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, alla societa' di cui all'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e alla Societa' di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, non si applicano le disposizioni inerenti a vincoli e limiti assunzionali, di incentivazione all'esodo del personale e di gestione del rapporto di lavoro, ivi compresi quelli previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel rispetto delle direttive del controllo analogo esercitato dall'Amministrazione di riferimento. Le disposizioni del presente comma si applicano ai provvedimenti previsti dall'articolo 19, comma 5, del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Resta fermo il concorso della Societa' agli obiettivi di finanza pubblica ai sensi della normativa vigente.

930.Al comma 15, ultimo periodo, dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: « Ministero dell'economia e delle finanze » sono inserite le seguenti: « -Dipartimento del tesoro ».

931.Al fine di assicurare a tutti i contribuenti un trattamento fiscale uniforme e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari, gli indici sintetici di affidabilita' fiscale, previsti dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

932.Al fine di evitare la sovrapposizione di adempimenti, per gli anni in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il termine del 16 settembre di cui al comma 1 dello stesso articolo 21 e' fissato al 30 settembre e il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attivita' produttive dei soggetti indicati nell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in scadenza al 30 settembre, e' fissato al 31 ottobre.

935.All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'anzidetto cessionario o committente e' punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. La restituzione dell'imposta e' esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale ». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai casi verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

937.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10)).

938.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10)).

939.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10)).

940.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10)).

941.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10)).

941-bis.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10)).

941-ter.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10)).

942.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10)).

943.Le disposizioni di cui ai commi da 937 a 941 si applicano a decorrere dal 1º febbraio 2018.

943-bis.Al fine di agevolare l'attivita' di controllo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e della Guardia di finanza, le societa', gli enti e i consorzi concessionari di autostrade e trafori mettono a disposizione della medesima Agenzia e della predetta Guardia di finanza, su richiesta, senza oneri per l'erario, i dati in possesso delle suddette societa' rilevati sui transiti degli automezzi che possono essere utilizzati per la movimentazione dei prodotti energetici.

944.Qualora dal monitoraggio effettuato dall'Agenzia delle entrate l'attuazione dei commi da 909 a 943 determini entrate nette inferiori a quelle previste, alla compensazione dell'eventuale differenza si provvede mediante la riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa disposta, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 agosto di ogni anno. Lo schema del decreto di cui al periodo precedente e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al periodo precedente, il decreto puo' essere adottato in via definitiva. Le eventuali maggiori entrate risultanti dal monitoraggio previsto dal presente comma sono destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

945.Il soggetto che intende avvalersi, per lo stoccaggio di prodotti energetici, di un deposito fiscale o del deposito di un destinatario registrato di cui rispettivamente agli articoli 23 e 8 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei quali non sia il titolare, e' preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'esercizio di tale attivita', previa presentazione di apposita istanza. L'autorizzazione di cui al presente comma ha validita' biennale e ai soggetti autorizzati e' attribuito un codice identificativo.

946.Per i soggetti che risultino gia' titolari, nel territorio nazionale, di un deposito fiscale di prodotti energetici, di cui all'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l'autorizzazione di cui al comma 945 e' sostituita da una comunicazione, avente validita' annuale, da trasmettere all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima di iniziare l'attivita' di cui al comma 945; l'efficacia della medesima comunicazione e' comunque vincolata alla permanenza delle condizioni richieste per la vigenza dell'autorizzazione ovvero della licenza gia' ottenute per l'esercizio del deposito fiscale.

947.L'attivita' di stoccaggio dei prodotti energetici presso un deposito fiscale o presso il deposito di un destinatario registrato e' consentita solo successivamente all'acquisizione, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'atto di assenso del depositario autorizzato o del destinatario registrato ai soggetti autorizzati ai sensi del comma 945 ed ai soggetti che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 946. Il medesimo atto di assenso e' riferito a ciascun impianto ed e' trasmesso, dal depositario autorizzato o dal destinatario registrato, all'ufficio delle dogane competente in relazione all'ubicazione del deposito medesimo.

948.L'autorizzazione di cui al comma 945 e' negata e l'istruttoria per il relativo rilascio e' sospesa allorche' ricorrano, nei confronti del soggetto di cui al medesimo comma 945, rispettivamente le condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; la medesima autorizzazione e' revocata allorche' ricorrano, nei confronti dello stesso soggetto, le condizioni di cui al comma 9 del medesimo articolo 23.

949.L'Agenzia delle dogane e dei monopoli sospende l'autorizzazione di cui al comma 945 allorche' ricorrano, nei confronti del soggetto di cui al medesimo comma 945, le condizioni di cui all'articolo 23, comma 8, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. Trova altresi' applicazione quanto disposto dal comma 8, primo periodo, del predetto articolo 23, qualora ricorrano le condizioni ivi previste nei confronti del soggetto di cui al comma 945. L'autorizzazione e' sempre sospesa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, anche su segnalazione dell'Agenzia delle entrate, qualora il soggetto autorizzato di cui al comma 945 sia incorso in violazioni gravi degli obblighi stabiliti in materia di IVA.

950.Nel caso di persone giuridiche e di societa', le disposizioni di cui ai commi 948 e 949 in materia di diniego, di sospensione e di revoca dell'autorizzazione di cui al comma 945 nonche' di sospensione dell'istruttoria per il rilascio della medesima autorizzazione, si applicano anche qualora le condizioni previste ai medesimi commi 948 e 949 ricorrano con riferimento alle persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonche' alle persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.

951.Nei casi in cui l'autorizzazione di cui al comma 945 sia sospesa o revocata ai sensi dei commi 948 e 949, ovvero sia stata sospesa o revocata l'autorizzazione o la licenza per l'esercizio del deposito fiscale del soggetto che ha effettuato la comunicazione di cui al comma 946, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede ad informarne, contestualmente alla sospensione o alla revoca, i depositari autorizzati o i destinatari registrati interessati.

952.I soggetti autorizzati di cui al comma 945 ed i soggetti che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 946 redigono un riepilogo dei quantitativi dei prodotti energetici stoccati presso i depositi fiscali o presso i depositi dei destinatari registrati, distinguendone i quantitativi con riferimento a ciascun deposito. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini della corretta tenuta dei riepiloghi di cui al presente comma e puo', a tal fine, accedere liberamente nei luoghi dove e' custodita la documentazione attinente ai suddetti prodotti energetici per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e rilevazioni ritenute utili per accertare l'osservanza delle disposizioni tributarie connesse con le operazioni riguardanti i medesimi prodotti anche presso i fornitori dei soggetti autorizzati.

953.L'estrazione di prodotti energetici, giacenti presso i depositi fiscali o presso i depositi di destinatari registrati e di proprieta' di soggetti la cui autorizzazione di cui al comma 945 o comunicazione di cui al comma 946 non sia piu' efficace, e' consentita alle condizioni stabilite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

954.Per l'autorizzazione di cui al comma 945 e' dovuto un diritto annuale da versare nella misura e secondo le modalita' stabilite dall'articolo 63, comma 2, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per le licenze di esercizio previste per i depositi fiscali di prodotti energetici.

955.Sono fatte salve le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con particolare riferimento a quelle relative all'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e della contabilizzazione dei prodotti presso i depositi fiscali di cui all'articolo 23 del predetto testo unico.

956.Ferma restando l'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per le infrazioni alle disposizioni di cui ai commi da 945 a 959 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro. Il depositario autorizzato o il destinatario registrato che consente lo stoccaggio ovvero procede all'estrazione di prodotti energetici di depositanti privi dell'autorizzazione di cui al comma 945 ovvero che non abbiano effettuato la comunicazione di cui al comma 946 ovvero la cui autorizzazione o comunicazione non sia piu' efficace al momento dello stoccaggio o dell'estrazione dei prodotti energetici, e' responsabile solidale per il pagamento dell'IVA afferente ai medesimi prodotti.

957.Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' attuative dei commi da 945 a 959. Il medesimo decreto disciplina altresi' il necessario flusso informativo dei dati tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate, con modalita' di trasmissione, anche telematiche, da definire tra le predette Amministrazioni, nonche' le modalita' con le quali e' resa disponibile al Corpo della guardia di finanza, al fine dei controlli di competenza, l'anagrafe dei soggetti autorizzati.

958.Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i dati obbligatori da indicare nel documento di accompagnamento previsto dall'articolo 12, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa, a modifica delle disposizioni in materia contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, nonche' gli ulteriori dati da trasmettere in forma telematica relativi alle contabilita' dei depositari autorizzati e dei destinatari registrati, inclusi quelli atti ad individuare i soggetti di cui ai commi 945 e 946 per conto dei quali i prodotti medesimi sono stati estratti e i destinatari finali dei prodotti stessi.

959.Le disposizioni di cui ai commi da 945 a 956 hanno efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto di cui al comma 957.

961.Al fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili in materia tributaria pendenti presso la Corte di cassazione, secondo le modalita' individuate dal primo presidente con i programmi previsti dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 962 a 981.

962.Ai fini di quanto previsto dal comma 961 si procede alla nomina, in via straordinaria e non rinnovabile, di magistrati ausiliari nel numero massimo di cinquanta, per lo svolgimento di servizio onorario.

963.I magistrati ausiliari sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal consiglio direttivo della Corte di cassazione nella composizione integrata a norma dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. Essi sono assegnati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte per essere destinati esclusivamente a comporre i collegi della sezione cui sono devoluti i procedimenti di cui al comma 961. Di ciascun collegio giudicante non possono far parte piu' di due magistrati ausiliari.

964.Possono essere chiamati all'ufficio onorario di magistrato ausiliario i magistrati ordinari, compresi i consiglieri di cassazione nominati per meriti insigni, a riposo da non piu' di cinque anni al momento di presentazione della domanda, che abbiano maturato un'anzianita' di servizio non inferiore a venticinque anni.

966.Al momento della presentazione della domanda il candidato non deve aver compiuto i settantatre anni di eta'.

968.Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, determina, con proprio decreto, le modalita' e i termini di presentazione della domanda, prevedendo che alla selezione si procede, ove necessario, mediante due interpelli pubblicati nel rispetto di un intervallo temporale non superiore a sei mesi.

969.Per la nomina a magistrato ausiliario e' riconosciuta preferenza, nell'ordine, al pregresso esercizio di funzioni di legittimita' e alla minore anzianita' anagrafica. Della pubblicazione del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 968 e' dato avviso nel sito internet istituzionale del Ministero della giustizia.

970.Le domande dei candidati sono trasmesse, senza ritardo, al consiglio direttivo della Corte di cassazione che formula le proposte motivate di nomina.

971.Il magistrato ausiliario e' nominato con decreto del Ministro della giustizia per la durata di tre anni, non prorogabili.

972.Il magistrato ausiliario cessa dall'incarico nelle ipotesi di decadenza, dimissioni e revoca a norma dei commi da 975 a 978.

973.Il magistrato ausiliario non puo' esercitare la professione di avvocato per tutto il periodo del mandato.

974.Il magistrato ausiliario ha l'obbligo di astenersi e puo' essere ricusato a norma dell'articolo 52 del codice di procedura civile, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51, primo comma, del medesimo codice, quando e' stato associato o comunque collegato, anche mediante il coniuge, i parenti o altre persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti.

975.I magistrati ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perche' viene meno taluno dei requisiti richiesti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni ovvero quando sussiste una causa di incompatibilita'.

976.In ogni momento il primo presidente della Corte di cassazione propone motivatamente al consiglio direttivo la revoca del magistrato ausiliario che non e' in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico. E' proposta la revoca del magistrato ausiliario che non abbia definito, anche in parte o nei confronti di alcune delle parti, un numero di procedimentialmeno pari a centocinquanta per anno.

977.Nei casi di cui al comma 976 il consiglio direttivo, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, la trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente ad un parere motivato.

978.I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del Ministro della giustizia, su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

979.Ai magistrati ausiliari e' attribuito, a titolo di rimborso spese forfettario, un importo onnicomprensivo di euro 1.000 mensili, per undici mensilita' all'anno. L'importo di cui al presente comma non costituisce reddito e non e' soggetto a ritenute previdenziali ne' assistenziali.

980.Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 961, sino alla scadenza del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore dei commi da 961 a 981 i magistrati ordinari addetti all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione in possesso dei requisiti di cui al terzo comma dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono applicati, a norma del predetto comma, esclusivamente alla sezione alla quale sono devoluti i procedimenti di cui al comma 961.

981.Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 961 a 980 e' autorizzata la spesa di euro 400.000 per l'anno 2018, di euro 550.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 150.000 per l'anno 2021.

982.Al fine di garantire la piena funzionalita' degli uffici dell'Agenzia delle entrate impegnati nella trattazione delle procedure amichevoli internazionali, degli accordi preventivi per le imprese con attivita' internazionale e degli accordi relativi al regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali, l'Agenzia procede alle iniziative necessarie per assicurare l'esame delle istanze, la connessa trattazione e gli atti conseguenti con un piano cadenzato che, relativamente alle procedure amichevoli internazionali, consenta il perfezionamento delle stesse entro i quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

983.Ai fini di cui al comma 982, in aggiunta alle assunzioni gia' autorizzate o consentite dalla normativa vigente, anche in deroga all'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e' autorizzata, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, ad espletare procedure concorsuali per l'assunzione di nuovi funzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1, nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 1,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 6,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, valutati in termini di indebitamento netto in 0,62 milioni di euro per l'anno 2018, 3,2 milioni di euro per l'anno 2019, 5,8 milioni di euro per l'anno 2020 e 7,73 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

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