LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205
781.Le regioni di cui al comma 779 certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al comma 780 entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. (65)
782.Le regioni di cui al comma 779 adeguano il piano di rientro del disavanzo 2014, approvato ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, in attuazione del comma 779, a decorrere dal 2018, con riferimento alla quota non ancora ripianata del disavanzo 2014. Il piano di rientro del disavanzo 2015 decorre dal 2018, con riferimento alla quota non ancora ripianata. Nel caso in cui i piani di rientro siano definiti sulla base dei consuntivi approvati dalla giunta regionale, gli stessi sono adeguati a seguito dell'approvazione dei rendiconti 2014 e 2015 da parte del consiglio regionale.
783.Al fine di accelerare i processi di riallineamento contabile e di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria potenziata, le regioni che non hanno ancora approvato il rendiconto 2014 in deroga al principio della contestualita' con il rendiconto 2014 previsto dall'articolo 3, comma 7, alinea, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con delibera della giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono entro il 30 giugno 2018 al riaccertamento straordinario dei residui, secondo le modalita' previste dal medesimo articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2018.
784.Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i cui bilanci presentano squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario, adottano programmi pluriennali di riequilibrio finanziario, condivisi con le regioni, nei quali possono prevedere l'aumento del diritto annuale fino a un massimo del 50 per cento. Il Ministro dello sviluppo economico, valutata l'idoneita' delle misure contenute nel programma, su richiesta dell'Unioncamere, autorizza l'aumento del diritto annuale per gli esercizi di riferimento.
786.All'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'ultimo periodo, le parole: « 30 aprile » sono sostituite dalle seguenti: « 30 maggio ».
787.Le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali di cui all'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono vincolate alla realizzazione degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992.(13)
788.Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali di cui al comma 787 secondo le procedure ordinarie di spesa, a decorrere dal 2018 gli enti territoriali sono tenuti a conseguire, nell'anno di riversamento delle risorse, un valore positivo del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di importo pari alla differenza tra le risorse riversate a seguito della chiusura delle contabilita' speciali in materia di protezione civile, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati impegni sostenuti nell'esercizio di riferimento.(13)
789.Nel limite del saldo positivo di cui al comma 788, negli esercizi successivi a quello del riversamento e, comunque, non oltre il quinto esercizio, sono assegnati agli enti territoriali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari, per ciascun esercizio, agli investimenti programmati annualmente nei piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti formatisi a seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali.(13)
790.Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 788 e 789, gli enti territoriali comunicano, entro il termine perentorio del 20 gennaio dell'anno successivo a quello del riversamento delle risorse, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante l'applicativo web http:// pareggiobilancio.mef.gov.it, gli spazi finanziari necessari per gli investimenti programmati di cui al comma 789. La somma degli spazi finanziari programmati e' pari al saldo positivo conseguito nell'anno di riversamento delle risorse.(13)
791.All'articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: « Conseguentemente, negli esercizi dal 2018 al 2020, il predetto obiettivo di saldo e' ridotto di un importo pari agli impegni correlati alle risorse accertate di cui al periodo precedente, fermo restando il conseguimento di un saldo non negativo » sono sostituite dalle seguenti: « Conseguentemente, nel limite di tale differenza, negli esercizi dal 2018 al 2022 sono assegnati alle regioni spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari, per ciascun esercizio, agli investimenti programmati annualmente nei piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti formatisi a seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali. A tal fine, entro il termine perentorio del 20 gennaio 2018, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, gli spazi finanziari necessari per gli investimenti programmati ».
792.All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: «6-bis. E' verificato l'andamento degli oneri connessi ad eventi calamitosi con riferimento alle disposizioni vigenti per gli anni 2018-2021. La verifica e' effettuata anche sulla base di apposite rendicontazioni sintetiche predisposte dai soggetti titolari delle contabilita' speciali istituite presso la Tesoreria dello Stato ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e dell'articolo 4, commi 3 e 4, del presente decreto. 6-ter. In base agli esiti della verifica di cui al comma 6-bis, con la comunicazione prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in ciascun anno del periodo 2018-2021, e' determinato l'ammontare complessivo degli spazi finanziari per l'anno in corso, da assegnare, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, da ripartire tra le regioni in misura proporzionale e comunque non superiore all'importo delle quote capitale annuali sospese ai sensi del comma 4. Gli spazi finanziari di cui al presente comma sono destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici e di adeguamento antisismico, nonche' per la messa in sicurezza degli edifici. Ai fini della determinazione degli spazi finanziari puo' essere utilizzato a compensazione anche il Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ».
793.Allo scopo di completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e di consolidarne l'attivita' a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il personale delle citta' metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego e gia' collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge, e' trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica, o in alternativa, nell'ambito delle deleghe delle funzioni trasferite con apposite leggi regionali, il personale resta inquadrato nei ruoli delle citta' metropolitane e delle province in deroga all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, limitatamente alla spesa di personale finanziata dalla predetta legislazione regionale. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 794.
794.Per le finalita' di cui al comma 793, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 235 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
795.Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego qualora la funzione non sia delegata a province e citta' metropolitane con legge regionale, succedono nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge per lo svolgimento delle relative funzioni, ferma restando la proroga prevista dall'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
796.Le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego o le province e le citta' metropolitane, se delegate nell'esercizio delle funzioni, e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), al fine di superare il precariato e valorizzare la professionalita' acquisita dal personale a tempo determinato impiegato in funzioni connesse con l'indirizzo, l'erogazione ed il monitoraggio delle politiche attive del lavoro, possono applicare le procedure previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 797. I contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2017 sono prorogati fino al 31 dicembre 2018 ovvero, in caso di avvio entro tale ultima data delle procedure di cui al citato articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, fino alla loro conclusione.
797.Per le finalita' di cui ai commi 795 e 796, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 16 milioni di euro. Per le finalita' di cui al comma 796, i trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'ANPAL sono incrementati, a decorrere dall'anno 2018, di 2,81 milioni di euro.
798.Le regioni provvedono agli adempimenti strumentali conseguenti al trasferimento del personale e alla successione nei contratti disposti dai commi da 793 a 797 entro la data del 30 giugno 2018. Fino a tale data, le province e le citta' metropolitane continuano a svolgere le attivita' di gestione del suddetto personale e anticipano gli oneri connessi all'attuazione del presente comma, rivalendosi successivamente sulle regioni, secondo modalita' stabilite con apposite convenzioni.
799.Le convenzioni tra le regioni, le province e le citta' metropolitane, per disciplinare le modalita' di rimborso degli oneri relativi alla gestione della fase transitoria del trasferimento del personale fino al 30 giugno 2018, sono sottoscritte secondo uno schema approvato in sede di Conferenza unificata. Al personale con rapporto di lavoro subordinato trasferito ai sensi dei commi da 793 a 797 si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale delle amministrazioni di destinazione, con conseguente adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale a valere sulle risorse finanziarie di cui ai commi 794 e 797 e, ove necessario, su quelle regionali, garantendo in ogni caso l'equilibrio di bilancio. Il personale di cui al comma 793 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trova in posizione di comando o distacco o altri istituti analoghi presso un'amministrazione pubblica diversa da quelle di cui al medesimo comma 793 e' trasferito, previo consenso dell'interessato, presso l'amministrazione dove presta servizio, a condizione che vi sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque purche' risulti garantita la sostenibilita' finanziaria a regime della relativa spesa. Le proroghe disposte dal comma 796, terzo periodo, non sono computate, nei limiti delle risorse di cui al comma 797, ai fini di quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
800.Al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle citta' metropolitane e delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con quello del personale delle amministrazioni di destinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018 non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della predetta legge n. 56 del 2014, fatto salvo il mantenimento dell'assegno ad personam per le voci fisse e continuative, ove il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello dell'amministrazione di provenienza. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2018 i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale e' transitato in misura superiore al numero del personale cessato possono essere incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all'articolo 23, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Ai conseguenti maggiori oneri le amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facolta' assunzionali. Le regioni possono alternativamente provvedere ai predetti oneri anche a valere su proprie risorse, garantendo, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio di bilancio.
801.L'ANPAL, nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, comunica ai soggetti iscritti all'albo informatico delle agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ai soggetti iscritti all'albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, i dati relativi alle persone in stato di disoccupazione o a rischio di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 4, del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, per favorirne la ricollocazione nel mercato del lavoro e al fine di garantire una maggiore efficacia dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
802.L'INPS comunica all'ANPAL i dati delle persone appartenenti a nuclei familiari in condizione di poverta' beneficiari del Reddito di inclusione (ReI) di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, allo scopo di consentire l'avvio di iniziative finalizzate alla ricollocazione in percorsi lavorativi o di istruzione e formazione.
803.La messa a disposizione dei dati di cui al comma 801 e' effettuata per il tramite del sistema informativo unitario, di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, cui i soggetti iscritti all'albo informatico delle agenzie per il lavoro e all'albo nazionale dei soggetti accreditati a servizi per il lavoro sono interconnessi, ai sensi della normativa vigente.
804.Al fine di conseguire una maggiore equita' e agevolare l'accesso alle prestazioni sanitarie da parte di specifiche categorie di soggetti vulnerabili, nello stato di previsione del Ministero della salute e' istituito un Fondo per la riduzione della quota fissa sulla ricetta di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e delle misure di cui alla lettera p-bis) del medesimo comma, con una dotazione di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.(30)
805.Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione del Fondo di cui al comma 804. Nella determinazione dei criteri di riparto sono privilegiate le regioni che hanno adottato iniziative finalizzate ad ampliare il numero dei soggetti esentati dal pagamento della quota fissa sulla ricetta di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero delle misure di cui alla lettera p-bis) del medesimo comma.
806.Nei limiti delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dei commi 794 e 797, i trasferimenti di personale alle regioni, alle agenzie o agli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego sono effettuati in deroga e non sono computati ai fini del calcolo dei limiti assunzionali vigenti.
807.Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 si provvede mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
808.Alle regioni a statuto ordinario e' attribuito un contributo, nei limiti di 18 milioni di euro, a titolo di compensazione della quota di fondo perequativo non attribuita nell'anno 2016, a causa del minor gettito IRAP determinato dalle misure introdotte dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine, le somme iscritte in conto residui sul capitolo 2862 di cui al programma « Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria » relativo alla missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un ammontare pari a 18 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
809.Il Fondo per far fronte alle esigenze in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, e' soppresso.
810.Allo scopo di valutare gli effetti dello strumento del debito autorizzato e non contratto di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in termini di rilancio degli investimenti, di minori oneri finanziari e di chiarezza della gestione contabile, e' istituito, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, un tavolo tecnico, a seguito dei cui lavori si procede, eventualmente, alle conseguenti modifiche del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, limitatamente alle regioni che nell'ultimo triennio abbiano rispettato gli indicatori annuali di tempestivita' dei pagamenti, ai sensi delle disposizioni vigenti.
811.Al fine di superare il precariato e di valorizzare la professionalita' acquisita dal personale a tempo determinato dell'INAPP impiegato in funzioni connesse con l'analisi, il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche, attivando le procedure previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'INAPP sono incrementati di 3 milioni di euro per l'anno 2018, 6 milioni di euro per l'anno 2019 e 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
812.Al fine di superare il precariato e di valorizzare le professionalita' acquisite dal personale a tempo determinato, resta ferma l'applicazione dell'articolo 4, comma 6-quater, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, alle selezioni comunque effettuate e concluse ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
813.All'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: « tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « , dirigenziale e no, di cui al comma 10 ».
814.L'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, si interpreta nel senso che la facolta' degli enti destinatari delle anticipazioni di liquidita', di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, di utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' nel risultato di amministrazione, puo' essere esercitata anche con effetti sulle risultanze finali esposte nell'allegato 5/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 118 del 2011, nonche' sul ripiano del disavanzo previsto dal comma 13 del medesimo articolo, limitatamente ai soli enti che hanno approvato il suddetto riaccertamento straordinario a decorrere dal 20 maggio 2015, fermo restando il rispetto dell'articolo 3, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che l'operazione di riaccertamento straordinario sia oggetto di un unico atto deliberativo. (32)
815.A decorrere dall'anno 2018 alla regione Friuli Venezia Giulia non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilita' interno di cui all'articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
816.Al fine di tener conto dell'articolo 2, comma 5, dell'accordo sottoscritto il 23 ottobre 2014 tra il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia, e' preordinato l'importo di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Ai fini della compensazione degli effetti finanziari negativi derivanti dal primo periodo in termini di saldo netto da finanziare, le somme iscritte in conto residui nel capitolo 2862 di cui al programma « Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria » della missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'importo di 120 milioni di euro annui in ciascuno degli anni 2018 e 2019; in termini di indebitamento netto, i relativi oneri sono coperti attraverso gli effetti positivi delle disposizioni di cui al comma 815. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
818.Con le norme di attuazione previste dall'articolo 65 dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono definiti i criteri per la determinazione del gettito dei tributi erariali di cui all'articolo 49 del medesimo statuto, come sostituito dal comma 817 del presente articolo, riferiti al territorio regionale e le modalita' di attribuzione dello stesso alla regione.
819.Le disposizioni dell'articolo 49 dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, nel testo precedente alle modificazioni apportate dal comma 817 del presente articolo, continuano ad applicarsi per la ripartizione dei versamenti d'imposta effettuati dai contribuenti fino al 31 dicembre 2017 e per la quantificazione dei conguagli delle spettanze dovute per le annualita' fino al 2017. Le stesse disposizioni si applicano, in via provvisoria, per la ripartizione dei versamenti d'imposta effettuati dai contribuenti dal 1° gennaio 2018 fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione statutaria di cui al comma 818 e dei relativi provvedimenti attuativi. Successivamente a tale data, la compartecipazione ai tributi erariali e' rideterminata secondo le disposizioni dell'articolo 49 del medesimo statuto, come sostituito dal comma 817 del presente articolo, e sono operati i conseguenti conguagli.
820.La regione Friuli Venezia Giulia contabilizza le entrate di cui al comma 819, secondo e terzo periodo, dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 49 dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come sostituito dal comma 817 del presente articolo, e in ogni caso entro l'esercizio 2018.
821.Le disposizioni di cui al comma 817 sono approvate ai sensi dell'articolo 63, quinto comma, dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.
822.Ai sensi dell'articolo 51, secondo comma, dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e' attribuito alla regione Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e all'articolo 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e ad essa e' versato il relativo gettito. La regione Friuli Venezia Giulia puo' disciplinare il tributo nei limiti previsti dalla normativa statale, compresa la determinazione della sua misura. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale continuano ad applicarsi la normativa e le misure del tributo vigenti in ciascuna provincia, anche se soppressa in attuazione della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1, con attribuzione del gettito direttamente alla regione.
823.All'articolo 13, comma 14, lettera a., del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « . A decorrere dall'anno 2018, l'abrogazione disposta dal presente comma opera anche nei confronti dei comuni compresi nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia ». Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno nel fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono ridotte dell'importo di euro 74.219.629 a decorrere dall'anno 2018.
824.All'articolo 2, comma 2, della legge 1° agosto 2003, n. 206, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2018, il rimborso di cui al precedente periodo non e' piu' dovuto ai comuni compresi nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia ». Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno per i rimborsi di cui al citato articolo 2, comma 2, della legge n. 206 del 2003 sono ridotte dell'importo di euro 93.035 a decorrere dall'anno 2018.
825.All'articolo 10, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' aggiunto, in fine,il seguente periodo:«A decorrere dall'anno 2018, il rimborso di cui al precedente periodo non e' piu' dovuto ai comuni compresi nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia ». Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno peri rimborsi di cui al citato articolo 10, comma 3, della legge n. 448 del 2001 sono ridotte dell'importo di euro 1.808.190 a decorrere dall'anno 2018.
826.A decorrere dall'anno 2018 sono ridotti gli stanziamenti di bilancio iscritti nei capitoli 2856 e 7547 (Fondi relativi alle risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione del federalismo amministrativo) di cui al programma « Federalismo amministrativo » della missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle quote spettanti alla regione Friuli Venezia Giulia per il finanziamento delle spese connesse allo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in materia di incentivi alle imprese ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' delle risorse relative al cosiddetto accantonamento forfetario gia' destinato al pagamento delle commissioni spettanti alle societa' Artigiancassa Spa e Mediocredito Centrale Spa per l'attivita' di gestione dei fondi pubblici di agevolazione alle imprese, per gli importi di euro 10.921.401 sul capitolo 7547 e di euro 4.230 sul capitolo 2856.
827.Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale e' rideterminato in riduzione per l'importo di 1.124.767 euro annui, a decorrere dall'anno 2018, per la componente del finanziamento di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9. All'articolo 1, comma 584, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015 » sono inserite le seguenti: « , 2016 e 2017 ».
828.Il comma 483 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' abrogato.
829.COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145.
830.Dal 2018 al 2022 la Regione siciliana si impegna a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo aumento degli investimenti incrementando gli impegni complessivi per gli investimenti in misura non inferiore al 2 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente. Nell'ipotesi dell'insediamento del governo regionale successivamente alla scadenza del 30 settembre 2017 prevista per l'approvazione del bilancio consolidato 2016, il termine per l'approvazione dei documenti contabili e l'applicazione delle relative sanzioni e' rinviato al 31 marzo 2018. (13)
831.Il concorso alla finanza pubblica delle province autonome di Trento e di Bolzano e' ridotto, rispettivamente, di 10,5 milioni di euro e di 12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
832.Le disposizioni recate dai commi 833 e 834 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.
833.A decorrere dal 1º gennaio 2018, l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' sostituito dal seguente: «Art. 13. - 1. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonche' dei principi fondamentali dell'ordinamento statale, le province disciplinano con legge provinciale le modalita' e le procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare norme procedurali per lo svolgimento delle gare, i termini di indizione delle stesse, i criteri di ammissione e di aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti. La legge provinciale disciplina inoltre la durata delle concessioni, i criteri per la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico e dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti le grandi derivazioni idroelettriche, i parametri di sviluppo degli impianti nonche' le modalita' di valutazione degli aspetti paesaggistici e di impatto ambientale, determinando le conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario. 2. Alla scadenza delle concessioni disciplinate dal presente articolo, le opere di raccolta, di adduzione, di regolazione, le condotte forzate e i canali di scarico, in stato di regolare funzionamento, passano senza compenso in proprieta' delle province per il rispettivo territorio. Al concessionario che abbia eseguito, a proprie spese e nel periodo di validita' della concessione, investimenti sui beni di cui al primo periodo, purche' previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, spetta alla scadenza della concessione, o nei casi di decadenza o rinuncia, un indennizzo pari al valore della parte di bene non ammortizzato, secondo quanto previsto dalla legge provinciale di cui al comma 1. Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, secondo comma e seguenti, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della provincia, nonche' dall'articolo 1-bis, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. 3. Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale, 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, da consegnare alle province medesime con modalita' definite dalle stesse. 4. Le province stabiliscono altresi' con propria legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui al comma 3 ceduta alle imprese distributrici, nonche' i criteri per le tariffe di utenza, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea. 5. I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico corrispondono semestralmente alle province un importo determinato secondo quanto previsto dalla legge provinciale di cui al comma 1, tenendo conto della media del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN), nonche' della media delle voci di spesa legate alla fornitura della medesima energia elettrica per ogni kWh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. 6. Le concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico accordate nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in forza di disposizioni normative o amministrative che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2022, ancorche' scadute, sono prorogate di diritto per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre la predetta data. Le province e i concessionari possono, in tal caso, concordare eventuali modificazioni degli oneri e delle obbligazioni previsti dalle concessioni in corso, secondo quanto stabilito dalla legge provinciale di cui al comma 1. 7. In materia di sistema idrico, le province sono previamente consultate sugli atti dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) indirizzati ai soggetti esercenti i servizi di pubblica utilita' operanti nel rispettivo territorio, in ordine alla loro compatibilita' con il presente Statuto e con le relative norme di attuazione. Le modalita' di consultazione sono definite attraverso un protocollo di intesa stipulato tra la predetta Autorita' e le province, anche disgiuntamente. La raccolta delle informazioni e dei documenti necessari alle indagini conoscitive e alle attivita' svolte dall'Autorita' compete alle province, secondo procedure e modelli concordati con l'Autorita' stessa nell'ambito del predetto protocollo di intesa, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite, anche con riguardo all'organizzazione dei servizi di pubblica utilita', al sistema tariffario ed all'esercizio dei relativi poteri ispettivi e sanzionatori ».
835.Per la copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale e' attribuito alla regione Basilicata un contributo straordinario dell'importo complessivo di 80 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro per l'anno 2019, per far fronte ai debiti verso le societa' esercenti i servizi di trasporto pubblico locale automobilistici provinciali e comunali e verso le societa' esercenti servizi di trasporto pubblico locale ferroviari regionali.
836.Agli oneri derivanti dal comma 835, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2018 e a 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma 835, sono portati in prededuzione dalla quota da assegnare alla regione Basilicata a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020.
837.In considerazione della condizione di insularita' della Sardegna, che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale della regione Sardegna 13 aprile 2017, n. 5, ai fini dell'istruttoria necessaria per l'attuazione della procedura del riconoscimento in sede europea della predetta condizione finalizzata alla definizione di sistemi di aiuto gia' previsti per le regioni ultra-periferiche di altri Stati membri dell'Unione europea e' istituito un Comitato istruttore paritetico Stato-regione. Agli oneri di cui al presente comma si provvede nel limite di 100.000 euro per l'anno 2018.
838.Alle province e alle citta' metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, e' attribuito un contributo complessivo di 428 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 317 milioni di euro a favore delle province e 111 milioni di euro a favore delle citta' metropolitane, e a favore delle province un ulteriore contributo di 110 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI), previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2018. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto e' comunque adottato, entro il 10 febbraio 2018, ripartendo il contributo in proporzione alla differenza per ciascuno degli enti interessati, ove positiva, tra l'ammontare della riduzione della spesa corrente indicato nella tabella 1 allegata al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al netto della riduzione della spesa di personale di cui al comma 421 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e l'ammontare dei contributi di cui all'articolo 20 e del contributo annuale di cui alla tabella 3 del medesimo decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nonche' alle tabelle F e G allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017. Ai fini della determinazione della differenza di cui al periodo precedente per gli anni 2019 e successivi si tiene conto dell'importo non piu' dovuto dalle province del versamento previsto sino all'anno 2018 dall'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, negli importi indicati nella tabella 2 allegata al citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
839.Il contributo spettante a ciascuna provincia, di cui al comma 838, unitamente a quelli di cui all'articolo 1, comma 754, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e' versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario, fermo restando quanto previsto al periodo successivo, non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti e iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al citato articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi. Nel caso in cui il contributo di cui al comma 838, unitamente a quelli di cui ai citati articoli 1, comma 754, della legge n. 208 del 2015 e 20, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, ecceda il concorso alla finanza pubblica di cui al predetto articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, il Ministero dell'interno provvede al trasferimento della parte eccedente all'ente interessato.
840.Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: « e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « di 35 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 ».
841.Nelle more della definizione dei complessivi rapporti finanziari fra lo Stato e la regione Valle d'Aosta che tenga conto, tra l'altro, delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015 e n. 154 del 2017, gli accantonamenti a carico della regione Valle d'Aosta a titolo di concorso alla finanza pubblica sono ridotti di 45 milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
842.Al comma 1-bis dell'articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: « per ciascuno degli anni 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2017 » e le parole: « per gli anni 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2017 ».
843.Alle province che, alla data del 30 novembre 2017, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, e' attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, un contributo nell'importo complessivo di 30 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente e' ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2018. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto e' comunque adottato, entro il 10 febbraio 2018, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla spesa corrente per viabilita' e scuole, come desunta dall'ultimo rendiconto approvato dalla provincia interessata.
844.Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacita' di assunzione, le citta' metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.
845.A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 844 e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attivita' in materia di viabilita' e di edilizia scolastica relativamente alle figure ad alto contenuto tecnico-professionale di ingegneri, architetti, geometri, tecnici della sicurezza ed esperti in contrattualistica pubblica e in appalti pubblici, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente e' fissata al 25 per cento. E' consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nell'anno 2018, le citta' metropolitane possono procedere, nei termini previsti dal presente comma, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del citato articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014.
846.Il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono abrogati.
847.COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234.
848.I comuni che non hanno deliberato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi previsto dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonche' quelli per i quali le competenti sezioni regionali della Corte dei conti o i servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze hanno accertato la presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2017, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti, secondo le modalita' definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2018. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario e' ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalita' previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015.
849.Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima del riaccertamento straordinario di cui al comma 848, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, entro il 31 luglio 2018, al fine di tenere conto di quanto previsto dallo stesso comma 848. Gli enti locali che intendono avvalersi di tale facolta' trasmettono la deliberazione consiliare contenente la relativa richiesta alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno nel termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni alla data di esecutivita' della deliberazione di cui al periodo precedente, approva il piano rimodulato o riformulato, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Al procedimento di formazione e di approvazione del piano si applicano le disposizioni degli articoli 243-bis, commi 6, 7, 8, 9 e 9-bis, e 243-quater del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; i termini previsti dal citato articolo 243-quater sono ridotti alla meta'.
850.COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120.
851.Nell'anno 2019, nelle more della definizione dei complessivi rapporti finanziari fra lo Stato e la regione Sardegna che tenga conto, tra l'altro, delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015 e n. 154 del 2017, anche in considerazione del ritardo nello sviluppo economico dovuto all'insularita', e' riconosciuto alla regione Sardegna un contributo pari a 15 milioni di euro. (14)
852.Al fine di garantire la realizzazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e' autorizzata la spesa complessiva di 25 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Le risorse cosi' individuate sono destinate, per l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2018 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti; la restante quota, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, e' destinata a tutti i comuni rappresentati nel Comitato di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 798 del 1984, previa ripartizione definita con deliberazione del Comitato stesso.
853.Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2018-2020, sono assegnati ai comuni che non risultano beneficiare delle risorse di cui all'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.
854.I comuni di cui al comma 853 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 20 febbraio 2018 per l'anno 2018, del 20 settembre 2018 per l'anno 2019 e del 20 settembre 2019 per l'anno 2020. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura. La richiesta di contributo deve riferirsi ad opere inserite in uno strumento programmatorio e ciascun comune non puo' chiedere contributi di importo superiore a 5.225.000 euro complessivi.
855.L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune e' determinato, entro il 31 marzo 2018 per l'anno 2018, il 31 ottobre 2018 per l'anno 2019 e il 31 ottobre 2019 per l'anno 2020, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entita' delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione e' effettuata a favore dei comuni che presentano la minore incidenza dell'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento.
856.Le informazioni di cui al comma 855 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dai comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno.
857.Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 853 e' tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 31 ottobre 2024. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 858 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalita' previste dal comma 853, a condizione che gli stessi siano impegnati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo.
858.I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 855 sono erogati dal Ministero dell'interno ai comuni beneficiari per il 20 per cento entro il 15 aprile 2018 per l'anno 2018, entro il 28 febbraio 2019 per l'anno 2019 ed entro il 28 febbraio 2020 per l'anno 2020, per il 60 per cento entro il 30 novembre 2018 per l'anno 2018, entro il 31 maggio 2019 per l'anno 2019 ed entro il 31 maggio 2020 per l'anno 2020, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 860, e per il restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
859.Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 857 e 858, il contributo e' recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalita' di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ad esclusione dei casi nei quali il mancato rispetto dei termini sia stato determinato dall'instaurazione di un contenzioso in ordine alla procedura posta in essere dal comune ai sensi dei commi 853 e seguenti.
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