LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205

Type Legge
Publication 2017-12-27
Ultimo aggiornamento 2027-01-01
State In force
Source Normattiva
articles 19
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505.L'attivita' enoturistica e' esercitata, previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in conformita' alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli standard disciplinati dal decreto di cui al comma 504.(30)

506.Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualita' 2018, 2019 e 2020, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, per ciascuna delle annualita' 2018, 2019 e 2020, rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non puo' comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro annui. Per gli anni 2021 e 2022 le percentuali di compensazione di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina sono fissate ambedue nella misura del 9,5 per cento.

508.Il Fondo di cui al comma 507 e' finanziato, per la finalita' di cui alla lettera a), mediante riduzione di 5 milioni di euro per l'anno 2018 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499; per la finalita' di cui alla lettera b), nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2018 mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

509.Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione, le modalita' di accesso al Fondo, nonche' le priorita' di intervento che devono tener conto della densita' degli allevamenti avicoli sul territorio.

510.All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, le parole: « e alle aziende avicole a carattere non commerciale che allevano fino ad un numero massimo di 250 capi » sono sostituite dalle seguenti: « e alle aziende avicole a carattere non commerciale che allevano un numero di capi superiore a 50 ».

511.Al fine di promuovere l'apicoltura quale strumento di tutela della biodiversita' e dell'ecosistema e di integrazione di reddito nelle aree montane, i proventi dell'apicoltura condotta da apicoltori con meno di 20 alveari e ricadenti nei comuni classificati montani non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

512.Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilita' provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette « vie di fuga ») confluiscono direttamente nella contabilita' speciale dei presidenti delle regioni in qualita' di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalita' e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

513.Agli interventi di cui al comma 512 non si applica l'articolo 7, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

514.A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' rideterminata in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato.

515.All'articolo 7 della legge 3 maggio 1982, n. 203, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: « Sono altresi' equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della presente legge, anche gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola ».

516.Per la programmazione e la realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccita' e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni di risorse idriche, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con i Ministri della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura e dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 giugno 2022 e' adottato il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico. Il Piano nazionale e' aggiornato ogni tre anni, con le modalita' di cui al primo periodo, tenuto conto dello stato di avanzamento degli interventi, come risultante dal monitoraggio di cui al comma 524. Il Piano nazionale e' attuato attraverso successivi stralci che tengono conto dello stato di avanzamento degli interventi e della disponibilita' delle risorse economiche, approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentiti i Ministri della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura e dell'economia e delle finanze e l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata. Eventuali modifiche, resesi necessarie nel corso dell'attuazione degli stralci medesimi, sono approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

516-ter.Gli interventi finanziati con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 2019, e 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2019, sono inseriti nel Piano nazionale di cui al comma 516 del presente articolo e sono attuati e monitorati secondo le modalita' previste nei medesimi decreti. Al fine di garantire il rispetto del cronoprogramma previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino all'adozione del Piano nazionale di cui al comma 516, le risorse economiche gia' disponibili alla data di entrata in vigore della presente disposizione per la realizzazione degli interventi previsti dal medesimo comma 516 sono utilizzate, tenuto conto dei procedimenti gia' avviati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, per la programmazione di ulteriori stralci attuativi approvati con le modalita' stabilite dal terzo periodo del citato comma 516.

517.COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 SETTEMBRE 2021, N. 121, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 NOVEMBRE 2021, N. 156.

518.COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 SETTEMBRE 2021, N. 121, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 NOVEMBRE 2021, N. 156.

519.Gli enti di governo dell'ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi di cui al Piano nazionale di cui al comma 516, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 516, adeguano i propri strumenti di pianificazione e di programmazione in coerenza con le misure previste dal medesimo Piano nazionale.

520.Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 9, 10 e 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, monitora l'andamento dell'attuazione degli interventi del Piano nazionale di cui al comma 516 del presente articolo e assicura il sostegno e le misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticita' nella programmazione e nella realizzazione degli interventi.

521.Gli interventi contenuti nel Piano nazionale di cui al comma 516 sono finanziati con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli interventi compresi nel Piano nazionale di cui al comma 516 possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

522.Al comma 1 dell'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Gli interventi del Fondo di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalita' stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. La garanzia dello Stato e' inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».

523.Nelle more della definizione del Piano nazionale di cui al comma 516, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, e' adottato un piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione definitiva, con priorita' per quelli in stato di progettazione esecutiva, riguardanti gli invasi multiobiettivo e il risparmio di acqua negli usi agricoli e civili. Il contenuto del piano straordinario confluisce nel Piano nazionale di cui al comma 516. Gli interventi previsti nel piano straordinario sono realizzati dai concessionari di derivazione o dai gestori delle opere mediante apposite convenzioni con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I soggetti realizzatori possono altresi' avvalersi di enti pubblici e societa' in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica. Per la realizzazione del piano straordinario e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022.

523-bis.I soggetti realizzatori possono altresi' avvalersi di enti pubblici e societa' in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, anche per gli interventi previsti nel Piano nazionale di cui al comma 516 e di quelli relativi alle infrastrutture idriche finanziate a valere su altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui allo stesso comma 516.

524.Il monitoraggio degli interventi di cui ai commi da 516 a 525 e' effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Gli interventi sono classificati come Piano nazionale di cui al comma 516. Ciascun intervento del Piano nazionale e' identificato dal codice unico di progetto.

525.Fermo restando quanto previsto, in relazione agli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, ovvero del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, dagli articoli 9, 10 e 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e dal titolo II della parte I del medesimo decreto-legge, nonche' dal comma 520 del presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili segnala i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili e, in caso di assenza del soggetto legittimato, propone gli interventi correttivi da adottare per il ripristino, comunicandoli alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida ad adempiere entro il termine di trenta giorni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, nomina, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, un Commissario straordinario che esercita i necessari poteri sostitutivi di programmazione e di realizzazione degli interventi, e definisce le modalita', anche contabili, di intervento. Il Commissario straordinario opera in via sostitutiva anche per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di cui al comma 516 del presente articolo in mancanza del gestore legittimato a operare. Gli oneri per i compensi dei Commissari straordinari sono definiti dal decreto di nomina e sono posti a carico delle risorse destinate agli interventi. I compensi dei Commissari straordinari sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

526.All'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: « 5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture ».

528.La denominazione « Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico » e' sostituita, ovunque ricorre, dalla denominazione « Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA). I componenti di detta Autorita' sono cinque, compreso il presidente, e sono nominati, ai sensi dell'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481, su proposta del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Conseguentemente, la lettera c) del comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' abrogata.

529.All'onere derivante dal funzionamento dell'ARERA, in relazione ai compiti di regolazione e controllo in materia di gestione dei rifiuti di cui al comma 527, si provvede mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti il servizio di gestione dei rifiuti medesimi, ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e dell'articolo 1, comma 68-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. In ragione delle nuove competenze attribuite all'ARERA ai sensi del comma 527, la pianta organica dell'Autorita' e' incrementata in misura di 25 unita' di ruolo da reperire in coerenza con l'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di cui almeno il 50 per cento delle unita' individuate utilizzando le graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della presente legge relative a selezioni pubbliche indette dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

530.Dall'attuazione dei commi da 527 a 529 non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.

532.Al fine di garantire l'effettiva copertura delle funzioni assegnate alle Autorita' di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il corretto funzionamento dei loro organi, le risorse assegnate a valere sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono incrementate di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

533.Al fine di supportare Roma Capitale nelle funzioni di valorizzazione dei beni ambientali e fluviali di cui al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, con particolare riferimento alla riduzione del rischio idrologico nel bacino del fiume Tevere, l'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale e' autorizzata, nell'anno 2018 e in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di unita' di personale nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui. A tal fine e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

534.Al fine di consentire all'Autorita' di bacino nazionale dei fiumi Liri Garigliano e Volturno, all'Autorita' di distretto dell'Appennino meridionale e del fiume Po di adeguare la propria struttura organizzativa per far fronte ai compiti straordinari previsti dall'articolo 63, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'implementazione e l'estensione all'intero distretto dei servizi modulistici per il monitoraggio ambientale, per la previsione e la gestione delle piene e delle magre nonche' per l'adeguamento della sede di Parma alla nuova dotazione organica prevista e l'allestimento di adeguate sedi attrezzate (Milano,Torino, Bologna, Rovigo, Pesaro) sul territorio del distretto idrografico, e' assegnato uno stanziamento di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, cosi' ripartito: 6,5 milioni di euro all'Autorita' di bacino distrettuale del fiume Po e 500.000 euro all'Autorita' di distretto dell'Appennino meridionale.

535.Al personale delle Autorita' di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a far data dall'inquadramento nelle dotazioni organiche approvate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal medesimo articolo 63, comma 4, continua ad applicarsi, nelle more della sottoscrizione del nuovo contratto collettivo nazionale del comparto delle funzioni centrali, il trattamento giuridico ed economico del contratto collettivo nazionale del comparto regioni ed autonomie locali.

536.Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi di cui all'articolo 126-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, per la messa in sicurezza e il risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi anche prodotti da interventi di bonifica di installazioni industriali contaminate da sostanze radioattive a seguito di fusione accidentale di sorgenti radioattive o per il rinvenimento di sorgenti orfane di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, che comportano pericoli rilevanti per la pubblica incolumita', e' istituito un fondo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare volto a finanziare le spese necessarie peri predetti interventi, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. E' comunque fatto obbligo di esercitare il diritto di rivalsa verso chi abbia causato o comunque concorso a causare le spese per l'attuazione degli interventi. Gli importi derivanti dall'esercizio del diritto di rivalsa sono versati su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati a favore del fondo di cui al presente comma.

537.La societa' Sogin Spa provvede alla realizzazione delle attivita' indicate all'articolo 1, punto 1.1, dell'Accordo transattivo tra il Governo italiano e la Comunita' europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilita' di gestione dei rifiuti radioattivi nel sito del centro comune di ricerca ubicato nel comune di Ispra, stipulato a Roma e Bruxelles il 27 novembre 2009.

538.Per la realizzazione delle attivita' di cui al comma 537 e' trasferita alla societa' Sogin Spa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la titolarita' degli atti autorizzativi del reattore Ispra-1. Il Ministero dello sviluppo economico, con successivi atti, provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli adempimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni e alle licenze necessarie ai lavori.

539.A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la societa' Sogin Spa da' inizio alle attivita' conoscitive, preliminari alla presa in carico dell'impianto. Il Ministero dello sviluppo economico costituisce, con proprio decreto, il comitato misto previsto dall'Accordo di cui al comma 537.

540.La societa' Sogin Spa provvede altresi' al rimborso del costo sostenuto per la custodia passiva svolta dal Joint Research Centre della Commissione europea in ottemperanza agli obblighi di legge imposti dall'autorita' di controllo italiana fino al trasferimento della titolarita' degli atti autorizzativi di cui al comma 538 alla medesima societa' Sogin Spa.

541.La societa' Sogin Spa provvede alle attivita' di cui ai commi da 537 a 540 a valere sugli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definita ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 25 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 83 del 2003, dopo le parole: « combustibile nucleare » sono inserite le seguenti: « , alle attivita' derivanti dagli obblighi di cui all'Accordo transattivo tra il Governo italiano e la Comunita' europea dell'energia atomica stipulato a Roma e Bruxelles il 27 novembre 2009 ».

542.Con deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, sono stabilite le modalita' di rimborso alla societa' Sogin Spa per la copertura degli oneri relativi alle attivita' svolte ai sensi dei commi da 537 a 541, in coerenza con i criteri stabiliti dalla medesima Autorita' per il riconoscimento dei costi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.

543.Il fondo istituito dall'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' destinato anche alla promozione della produzione e della commercializzazione dei bastoncini per la pulizia delle orecchie in materiale biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432:2002, nonche' dei prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente che non contengono microplastiche.

544.Per le finalita' di cui al comma 543, la dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementata di 250.000 euro per l'anno 2018.

545.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 196.

546.Dal 1° gennaio 2020 e' vietato mettere in commercio prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche.

548.La violazione del divieto di cui al comma 546 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione riguarda quantita' ingenti di prodotti cosmetici di cui al comma 546 oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. In caso di recidiva, si applica la sospensione dell'attivita' produttiva per un periodo non inferiore a dodici mesi. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 e' presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale e' stata accertata la violazione.

549.Per rafforzare e razionalizzare l'azione nazionale nei settori della meteorologia e della climatologia, potenziando la competitivita' italiana e la strategia nazionale in materia, e per assicurare la rappresentanza unitaria nelle organizzazioni internazionali di settore, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' costituito il Comitato per la meteorologia e la climatologia. Il Comitato e' formato da tredici componenti, di cui uno designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della medesima Presidenza, con funzione di coordinatore, e da dodici esperti designati uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dell'universita' e della ricerca, uno dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, uno dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, uno dal Ministro delle imprese e del made in Italy, uno dal Ministro della cultura e sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato assicura la rappresentanza dell'Italia al Consiglio del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per il tramite del coordinatore e dei componenti designati dal Ministro della difesa e dal Ministro dell'universita' e della ricerca e del direttore dell'Agenzia di cui al comma 551.

550.Il Comitato opera presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura il funzionamento, avvalendosi delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 DICEMBRE 2025, N. 199. Per la partecipazione al Comitato, al coordinatore e ai membri del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati.

552.ItaliaMeteo svolge le attivita' di cui al comma 551 anche in raccordo con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano secondo le modalita' definite con le convenzioni di cui al comma 558.

553.La dotazione organica di ItaliaMeteo di cui al comma 552 e' determinata nel limite massimo di 52 unita' complessive, di cui quattro dirigenti, da definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 557.

555.Al personale di ItaliaMeteo si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il contratto collettivo delle funzioni centrali.

555-bis.Al personale di ItaliaMeteo appartenente alle aree previste dal sistema di classificazione professionale del comparto funzioni centrali e' riconosciuta l'indennita' di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero dell'universita' e della ricerca appartenenti alle aree corrispondenti. Il fondo risorse decentrate del personale appartenente alle aree funzionali e il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di seconda fascia sono costituiti rispettivamente nei limiti di 286.632 euro e di 356.593 euro, tenendo conto delle assunzioni effettuate ai sensi della normativa vigente, fatti salvi i successivi incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto e dell'area funzioni centrali e le risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 559.

556.Nei limiti delle disponibilita' del proprio organico, ItaliaMeteo puo' avvalersi di personale proveniente da amministrazioni pubbliche, ad esclusione del personale scolastico, da collocare in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

557.Lo statuto di ItaliaMeteo, predisposto nel rispetto degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' adeguato alle disposizioni del presente comma ed e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Dipartimento della Protezione civile, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Comitato di cui al comma 549 e il Ministro dell'universita' e della ricerca. L'Agenzia ItaliaMeteo e' sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Dipartimento della protezione civile, sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca relativamente all'attivita' scientifica e di ricerca. Il medesimo Dipartimento formula le linee guida strategiche per ItaliaMeteo, sentiti il Comitato di cui al comma 549 e il Ministro dell'universita' e della ricerca. Lo statuto individua la sede, gli organi e la dotazione organica dell'Agenzia di cui al comma 553 e definisce le modalita' di svolgimento delle funzioni di vigilanza. Le funzioni di misurazione e valutazione della performance sono assicurate dalle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri con le modalita' definite ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

558.Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, eadottato il regolamento di organizzazione dell'Agenzia e, a seguito di una ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali attualmente finalizzate alla meteorologia e climatologia da parte delle pubbliche amministrazioni, sono definite misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia, attraverso la confluenza presso ItaliaMeteo delle risorse sopra citate ovvero attraverso la stipula di apposite convenzioni a carattere volontario tra l'Agenzia e i soggetti interessati, in particolare le strutture meteorologiche regionali o i servizi meteorologici regionali del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, per la definizione delle attivita' di collaborazione e per la messa a sistema delle risorse finalizzate alla meteorologia in modo da aumentare la competitivita' e l'efficienza del sistema meteorologico.

559.Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo per il finanziamento dell'Agenzia ItaliaMeteo, con una dotazione pari a euro 6.902.500 annui a decorrere dall'anno 2026, destinato alla copertura delle spese di funzionamento e al finanziamento delle relative attivita'.

560.All'articolo 3-bis, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le parole: « dal Servizio meteorologico nazionale distribuito di cui al comma 4 del presente articolo, » sono soppresse. Conseguentemente sono abrogati il comma 4 del medesimo articolo 3-bis e l'articolo 111 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

561.Le disposizioni di cui ai commi da 551 a 560 si applicano fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

562.Ai fini della realizzazione delle opere di potenziamento della strada provinciale n. 103 « Antica di Cassano », Lotto 1, secondo stralcio di cui alla deliberazione del CIPE n. 62/2013 dell'8 agosto 2013, la citta' metropolitana di Milano, anche avvalendosi di soggetti pubblici o societa' in house in possesso dei requisiti previsti dalla legge, e' autorizzata a procedere alla realizzazione della progettazione esecutiva, delle attivita' di verifica e delle attivita' connesse di cui all'articolo 157 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti dello stanziamento di euro 2.000.000 per l'anno 2018, anche in deroga alle previsioni dell'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a valere sulle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 202, comma 1, lettera a), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

563.Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132, e nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge, le regioni, valutata prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale, possono autorizzare le rispettive agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, per il triennio 2018-2020 e per il triennio 2022-2024, a procedere all'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il contingente strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento delle suddette attivita', incrementando il turn over previsto a legislazione vigente nella misura massima del 25 per cento e individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alle medesime agenzie. A tale fine, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni delle assunzioni, le predette agenzie determinano annualmente i fabbisogni e i relativi piani occupazionali da sottoporre all'approvazione delle regioni di riferimento. L'entita' delle risorse del piano annuale costituisce il corrispondente vincolo assunzionale.

564.Per le finalita' assunzionali di cui al comma 563, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente possono utilizzare le proprie graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validita', nonche' quelle di altre agenzie regionali o di altre amministrazioni pubbliche.

565.Al fine di svolgere le necessarie ed indifferibili attivita' in materia di sicurezza stradale, di valutazione dei requisiti tecnici dei conducenti, di controlli sui veicoli e sulle attivita' di autotrasporto, e di fornire adeguati livelli di servizio ai cittadini e alle imprese, e' autorizzata, in deroga alla normativa vigente, l'assunzione a tempo indeterminato di 200 unita' di personale da inquadrare nel livello iniziale dell'area III, nel triennio 2018-2020, presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le assunzioni sono attuate per 80 unita' nel 2018, per 60 unita' nel 2019 e per 60 unita' nel 2020.

566.In relazione alle assunzioni di cui al comma 565 la dotazione organica relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' rimodulata, garantendo la neutralita' finanziaria della rimodulazione, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

567.In attuazione dei commi 565 e 566 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 4, comma 3-quinquies, del citato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101. Resta ferma la facolta' di avvalersi della previsione di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

569.L'articolo 5, comma 1, della legge 7 luglio 2016, n. 122, e' sostituito dal seguente: « 1. Le Societa' Organismi di Attestazione, disciplinate dagli articoli 84 e 216, comma 14, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dalle relative norme di attuazione, ovvero gli organismi con requisiti equivalenti di un altro Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE), devono avere sede in uno Stato membro dello stesso SEE che attribuisca all'attestazione che essi adottano la capacita' di provare il possesso dei requisiti di qualificazione in capo all'esecutore di lavori pubblici ».

570.Al fine di sviluppare e riqualificare i servizi resi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di infrastrutture e di garantire l'assolvimento degli ulteriori compiti attribuiti al consiglio superiore dei lavori pubblici, in attuazione dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e dell'articolo 215 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, nel triennio 2018-2020, presso il Dipartimento per le infrastrutture, i servizi informativi e statistici e presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di 70 unita' di personale, in prevalenza di profilo tecnico, da inquadrare nel livello iniziale della III area. Le assunzioni sono ripartite nel triennio nella misura di 28 unita' nell'anno 2018, di 21 unita' nell'anno 2019 e di 21 unita' nell'anno 2020.

571.Le assunzioni di cui al comma 570 sono effettuate, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, in aggiunta alle percentuali di assunzione previste dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2018. La dotazione organica relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' conseguentemente rimodulata, garantendo la neutralita' finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

572.In attuazione dei commi 570 e 571, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del citato decreto-legge n. 101 del 2013. Resta ferma la facolta' di avvalersi della previsione di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

573.Alle ulteriori maggiori spese derivanti dall'attuazione del comma 570, pari a 2.690.100 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per i medesimi anni, dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. All'articolo 1, comma 238, della legge n. 311 del 2004, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: « La riassegnazione di cui al precedente periodo e' limitata all'importo di euro 6.120.000 per l'anno 2013, all'importo di euro 9.278.000 per l'anno 2014, all'importo di euro 7.747.000 per l'anno 2015, all'importo di euro 10.215.000 per l'anno 2016 e all'importo di euro 9.309.900 annui a decorrere dall'anno 2020 ».

574.Per interventi urgenti nella citta' di Matera, designata capitale europea della cultura per il 2019, finalizzati a migliorare l'accoglienza, l'accessibilita' dei visitatori e dei turisti, la mobilita' e il decoro urbano, nonche' per l'attuazione del programma culturale da parte della Fondazione Matera-Basilicata 2019, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro nell'anno 2018 e di 10 milioni di euro nell'anno 2019. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 20 milioni di euro nel 2018 e 10 milioni di euro nel 2019 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione -programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al periodo precedente sono portati in prededuzione dalla quota da assegnare alla medesima regione Basilicata a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020.

576.Al fine di garantire il rispetto, da parte di tutti gli operatori del sistema dell'aviazione civile, degli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale, l'ENAC, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, e' autorizzato, nei limiti dell'attuale dotazione organica, in considerazione dei significativi incrementi degli investimenti in opere aeroportuali, del numero dei passeggeri e delle merci trasportate, a procedere, previo svolgimento di procedure selettive pubbliche, all'assunzione di 93 unita' di personale appartenenti alle categorie professionali e operative, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del citato decreto-legge n. 101 del 2013, in relazione alle specifiche professionalita' necessarie per lo svolgimento, in particolare, di attivita' di certificazione, ispezione, vigilanza e controllo sugli operatori aerei e sulle organizzazioni aeronautiche. All'onere derivante dall'attuazione del precedente periodo, pari a 5.050.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, l'ENAC provvede con risorse proprie.

577.Il comma 15-bis dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente: « 15-bis. Al fine di sostenere l'occupazione, il rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera, l'Autorita' di sistema portuale puo' destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate ed imbarcate, al finanziamento della formazione, del ricollocamento del personale, ivi incluso il reimpiego del personale inidoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento di operazioni e servizi portuali in altre mansioni, e delle misure di incentivazione al pensionamento dei lavoratori dell'impresa o dell'agenzia di cui al presente articolo. Al fine di evitare grave pregiudizio all'operativita' del porto, le Autorita' di sistema portuale possono finanziare interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani di risanamento approvati dall'Autorita' stessa ».

578.A decorrere dal 1° gennaio 2020, le banchine e le aree scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale di competenza delle Autorita' di sistema portuale di cui all'allegato A annesso alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, adibite alle operazioni e ai servizi portuali di cui al comma 1 dell'articolo 16 della medesima legge, le connesse infrastrutture stradali e ferroviarie, nonche' i depositi ivi ubicati strettamente funzionali alle suddette operazioni e servizi portuali, costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1, anche se affidati in concessione a privati. Sono parimenti censite nella categoria E/1 le banchine e le aree scoperte dei medesimi porti adibite al servizio passeggeri, compresi i crocieristi. Ai fini della sussistenza del requisito della stretta funzionalita' dei depositi, diversi da quelli doganali, alle operazioni e ai servizi portuali di cui al presente comma, si fa riferimento alle autorizzazioni rilasciate dalla competente Autorita' di sistema portuale ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della citata legge n. 84 del 1994.

579.Gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 578, ovvero i loro concessionari, a decorrere dal 1° gennaio 2019, possono presentare atti di aggiornamento, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la revisione del classamento degli immobili gia' censiti in categorie catastali diverse dalla E/1, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 578. Per gli immobili destinati a deposito, diversi da quelli doganali, l'intestatario, ovvero il concessionario, allega all'atto di aggiornamento apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all'utilizzazione dei depositi per le operazioni e i servizi portuali di cui al comma 578, in base ad autorizzazione della competente Autorita' di sistema portuale. Resta fermo l'obbligo di dichiarare in catasto, ai sensi dell'articolo 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, le variazioni che incidono sul classamento e sulla rendita catastale degli immobili, anche in relazione alla perdita del requisito di stretta funzionalita' degli stessi alle operazioni e ai servizi portuali di cui al comma 578. In deroga all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli atti di aggiornamento di cui al presente comma presentati entro il 31 dicembre 2020, le rendite catastali rideterminate in seguito alla revisione del classamento degli immobili nel rispetto dei criteri di cui al comma 578 hanno effetto dal 1° gennaio 2020.

580.Per le dichiarazioni di cui all'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, relative agli immobili di cui al comma 578, presentate in catasto nel corso del 2019, non si applicano i criteri di classamento e di determinazione delle rendite di cui al comma 578. Per gli immobili dichiarati ai sensi del presente comma, alla revisione del classamento secondo i criteri di cui al comma 578 provvede d'ufficio l'Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2020, fermo restando la possibilita' da parte degli intestatari catastali degli immobili di cui presente comma, ovvero dei concessionari, di presentare atti di aggiornamento di cui al comma 579. Le rendite rideterminate d'ufficio dall'Agenzia delle entrate di cui al presente comma hanno effetto dal 1° gennaio 2020.

581.Gli immobili o loro porzioni, diversi da quelli di cui al comma 578, che sono destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato e ad altri usi non strettamente funzionali alle operazioni e ai servizi portuali di cui al medesimo comma, qualora presentino autonomia funzionale e reddituale, sono censiti in catasto come unita' immobiliari autonome, nelle appropriate categorie diverse da quelle del gruppo E. Dal censimento catastale nelle categorie del gruppo E restano, comunque, escluse le strutture destinate a funzioni turistiche e da diporto e alla crocieristica, per la quale resta fermo quanto disposto dal secondo periodo del comma 578.

582.A decorrere dall'anno 2020, il contributo annuo a titolo di compensazione del minor gettito nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro e' ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2020, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2020, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unita' immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2019 ai sensi del comma 579, ovvero d'ufficio ai sensi del comma 580, e a quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019. Entro il 30 giugno 2021, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, si procede al ristoro delle minori entrate da erogare ai comuni interessati per gli anni 2020 e successivi, tenuto conto anche di quanto gia' attribuito con il decreto di cui al primo periodo, nel limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro, sulla base dei dati comunicati, entro il 30 aprile 2021, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unita' immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2020 ai sensi del comma 579 e a quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020. Entro il 31 ottobre 2022, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, si procede, nel limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro, alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi erogati ai sensi dei periodi precedenti, a seguito della verifica effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 15 settembre 2022, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze, concernenti le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2019 ai sensi del comma 579, ovvero d'ufficio ai sensi del comma 580, nonche' quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019, e le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2020 ai sensi del comma 579, nonche' quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020.

583.Al fine di ottemperare al disposto dell'azione 6.4 del Piano strategico nazionale della portualita' e della logistica, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2015, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2015, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro per l'anno 2019 senza obbligo di cofinanziamento a carico del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico apposito atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo dei fondi.(58)

584.All'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 11-quinquies e' aggiunto il seguente: « 11-sexies. Al fine di promuovere la mobilita' sostenibile e il rinnovo del materiale rotabile per il trasporto ferroviario delle merci e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il finanziamento degli interventi di rottamazione dei carri merci con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il Fondo e' destinato al finanziamento degli interventi di rottamazione dei carri merci non conformi ai piu' avanzati standard in materia di sicurezza e di interoperabilita' ferroviaria che, alla data del 1° gennaio 2018, risultino iscritti nell'apposito Registro di immatricolazione nazionale (RIN) tenuto presso l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e che siano in servizio da almeno venti anni. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri e le modalita' di ammissione ai finanziamenti del Fondo di cui al presente comma ».

585.E' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Partenariato per la logistica e i trasporti, cui partecipano i rappresentanti dei Ministeri competenti e delle associazioni di categoria piu' rappresentative, che svolge attivita' propositiva, di studio, di monitoraggio e di consulenza per la definizione delle politiche di intervento e delle strategie di governo nel settore della logistica e dei trasporti e si avvale della societa' Rete autostrade mediterranee (RAM) Spa per le funzioni di segretariato tecnico. Per il funzionamento del Partenariato di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019. Il Partenariato presenta annualmente alle Camere un rapporto sullo stato della logistica e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate la composizione del Partenariato e le modalita' di organizzazione e gestione delle attivita'.

586.Il comma 1 dell'articolo 113-bis del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' sostituito dal seguente: « 1. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purche' cio' non sia gravemente iniquo per il creditore ».

587.Al fine di favorire la diffusione della cultura scientifica, promuovere un turismo eco-sostenibile e la conservazione e il recupero ambientale del paesaggio pedemontano del Gran Sasso a seguito degli eventi sismici verificatisi negli anni 2009 e 2016, nonche' al fine di rilanciare l'economia dei comuni attribuiti al cratere sismico, e' riconosciuto un contributo pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, in favore della « Fondazione Gran Sasso d'Italia » per la realizzazione del Parco faunistico localizzato in Casale San Nicola, comune di Isola del Gran Sasso (Teramo), tenendo conto degli studi di fattibilita' condotti dalla Fondazione Gran Sasso d'Italia.

589.Allo scopo di consentire prontamente l'avvio di urgenti misure organizzative per l'attuazione delle misure necessarie ad accrescere la sicurezza, anche ambientale, della navigazione e dei traffici marittimi nonche' per contribuire al salvataggio delle persone in mare e per la gestione del fenomeno migratorio attraverso la programmazione delle attivita' di soccorso in mare e le connesse generali misure di controllo, anche ai fini del perseguimento di obiettivi di razionalizzazione e maggiore efficienza dei servizi, e' autorizzata la spesa di 1.946.850 euro a decorrere dall'anno 2018. Conseguentemente, ferme restando le dotazioni organiche di cui all'articolo 815 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 585, comma 1, del medesimo decreto legislativo, la lettera h) e' sostituita dalle seguenti: « h) per l'anno 2016 e per l'anno 2017: 67.650.788,29; h-bis) per l'anno 2018: 69.597.638,29; h-ter) per l'anno 2019: 71.544.488,29; h-quater) a decorrere dall'anno 2020: 73.491.338,29 ».

590.All'articolo 614 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: « 2-bis. In relazione alle medesime esigenze di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttivita' del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa. Agli oneri di cui al presente comma si provvede, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante quota parte dei risparmi di cui all'articolo 11, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 ».

591.In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti scolastici, al fine della progressiva armonizzazione della retribuzione di posizione di parte fissa a quella prevista per le altre figure dirigenziali del comparto Istruzione e Ricerca, nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e' istituita una apposita sezione con uno stanziamento di 37 milioni di euro per l'anno 2018, di 41 milioni di euro per l'anno 2019 e di 96 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici sono integrate con quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, da destinare prioritariamente all'intervento di cui al primo periodo.

592.Al fine di valorizzare la professionalita' dei docenti delle istituzioni scolastiche statali, e' istituita un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con uno stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

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