LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205

Type Legge
Publication 2017-12-27
Ultimo aggiornamento 2027-01-01
State In force
Source Normattiva
articles 19
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593-bis.In sede di prima applicazione e nelle more dell'aggiornamento contrattuale, una quota pari al 10 per cento dello stanziamento annuale previsto al comma 592 e' riservata alla valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuita' didattica ai sensi del comma 593, lettera b-bis), e del personale docente di cui al comma 593, lettera b-ter), e con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabiliti i criteri per l'attribuzione delle suddette risorse, che tengono conto almeno degli anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica e della residenza o del domicilio abituale in luogo diverso da quello in cui ha sede l'istituzione scolastica.

594.L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attivita' svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000. Le figure professionali indicate al primo periodo operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni eta', prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonche', al fine di conseguire risparmi di spesa, nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialita' e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale. Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista sono comprese nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi.

595.La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico e' attribuita con laurea L19 e ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. La qualifica di pedagogista e' attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education. Le spese derivanti dallo svolgimento dell'esame previsto ai fini del rilascio del diploma di laurea abilitante sono poste integralmente a carico dei partecipanti con le modalita' stabilite dalle universita' interessate. La formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista e' funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilita' e competenze educative rispettivamente del livello 6 e del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, ai cui fini il pedagogista e' un professionista di livello apicale.

596.La qualifica di educatore professionale socio-sanitario e' attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanita' 8 ottobre 1998, n. 520.

598.Acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594, a condizione che, alla medesima data, abbiano eta' superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio.

599.I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l'attivita' di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono continuare ad esercitare detta attivita'; per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario non puo' costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ne' per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.

600.L'acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico, di educatore professionale socio-sanitario ovvero di pedagogista non comporta, per il personale gia' dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori.

601.All'attuazione delle disposizioni dei commi da 594 a 600 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

602.Le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza, in deroga all'articolo 1, comma 332, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, a tal fine incrementato di 19,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

603.Le graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validita' per un ulteriore anno, successivo al triennio di cui all'articolo 400, comma 01, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

604.Sino al termine di validita', le graduatorie di tutti i gradi di istruzione e di tutte le tipologie di posto sono utili per le immissioni in ruolo anche in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 400, comma 15, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso.

605.E' bandito entro il 2018, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un concorso pubblico per l'assunzione di direttori dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facolta' assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi possono partecipare alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni.

606.All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « 2019/2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 2020/2021 ».

607.Al fine di ridurre gli adempimenti burocratici a carico delle istituzioni scolastiche autonome per lo svolgimento di attivita' amministrative non strettamente connesse alla gestione del servizio istruzione, rafforzando le funzioni istituzionali di supporto alle medesime dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in materie che richiedono competenze tecniche specialistiche non facilmente reperibili all'interno delle stesse istituzioni scolastiche, quale, a titolo di esempio, la gestione del contenzioso, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per il reclutamento, a decorrere dall'anno 2018, nei limiti della vigente dotazione organica, di 258 unita' di personale, dotate di competenze professionali di natura amministrativa, giuridica e contabile, di cui 5 dirigenti di seconda fascia e 253 funzionari, area III, posizione economica F1.

608.Fermo restando quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile, a seguito delle assunzioni del personale all'esito delle procedure concorsuali di cui al comma 607, per la gestione delle controversie relative ai rapporti di lavoro del personale della scuola, i dirigenti territorialmente competenti e i direttori generali degli uffici scolastici regionali possono avvalersi dei dirigenti delle istituzioni scolastiche nella fase istruttoria della predisposizione della documentazione difensiva e, compatibilmente con il numero di unita' di personale a disposizione, non delegano ai medesimi la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Amministrazione.

609.Alle risorse umane necessarie per l'attuazione dei commi 607 e 608 si provvede mediante il piano straordinario di reclutamento del personale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

610.Le assunzioni dei vincitori delle procedure di cui al comma 607 possono essere effettuate in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie e alle disposizioni dell'articolo 4, commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in aggiunta alle facolta' assunzionali di cui all'articolo 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

611.Per l'attuazione dei commi da 607 a 610 e' autorizzata la spesa di 846.171,94 euro per l'anno 2018 e di 10.154.063,21 euro annui a decorrere dall'anno 2019.

612.Agli oneri di cui al comma 611, pari a 846.171,94 euro per l'anno 2018 e a 10.154.063,21 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede, per l'anno 2018, a valere sulle vigenti facolta' assunzionali del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e, a decorrere dall'anno 2019, quanto a 1.531.074,71 euro, a valere sulle vigenti facolta' assunzionali del medesimo Ministero e, quanto a 8.622.988,5 euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

613.Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2018 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. I posti di cui all'articolo 1, comma 373, della predetta legge n. 232 del 2016, che si aggiungono all'organico dell'autonomia in conseguenza dell'incremento di cui al primo periodo, sono determinati nei limiti delle risorse ivi previste con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

614.In occasione degli aggiornamenti delle graduatorie di istituto, inclusi i correlati elenchi per il sostegno didattico, relative alla scuola dell'infanzia e primaria, la valutazione del titolo abilitante e' effettuata assicurando una particolare valorizzazione ai titoli acquisiti nell'ambito di percorsi universitari.

615.Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017/2018, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa gia' stipulati per lo svolgimento di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici continuano a produrre i loro effetti sino al 31 agosto 2018.

616.Al fine di perseguire l'obiettivo formativo del potenziamento delle discipline motorie e dello sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107, nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 1, comma 68, della medesima legge il 5 per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa e' destinato alla promozione dell'educazione motoria nella scuola primaria, senza determinare alcun esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti.

617.Al comma 3 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « per gli anni 2016 e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2016, 2017 e 2018 ».

618.All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: « sino alla data del 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « sino alla data del 31 dicembre 2018 ».

619.Al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca indice entro il 28 febbraio 2018 una procedura selettiva per titoli e colloqui finalizzata all'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, del personale che alla data di entrata in vigore della presente legge e' titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici. Il bando definisce requisiti, modalita' e termini per la partecipazione alla selezione. Le immissioni in ruolo dei vincitori avvengono nell'ambito dell'organico del personale assistente amministrativo e tecnico di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a valere sui posti accantonati in attuazione dei decreti di cui al primo periodo. I vincitori sono assunti anche a tempo parziale, nei limiti di una maggiore spesa di personale, pari a 5,402 milioni di euro nel 2018 e a 16,204 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero di ore se non in presenza di risorse certe e stabili.

620.Per lo svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 619 e' autorizzata la spesa di 10.000 euro nel 2018.

621.All'onere derivante dall'attuazione dei commi 619 e 620 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

622.Al fine di stabilizzare il personale di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, titolare di contratti di lavoro attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, in forza nelle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, tuttora in servizio ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e' avviata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca un'apposita procedura selettiva per titoli e colloquio.

623.Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previo assenso del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministero dell'economia e delle finanze, e' definito apposito bando, da pubblicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge che determina il numero dei posti, le modalita' e i termini per la partecipazione alla selezione di cui al comma 622.

624.Le assunzioni, a seguito dell'espletamento della procedura di cui al comma 622, avvengono anche a tempo parziale nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 625 e comunque nei limiti corrispondenti ai posti di organico di diritto attualmente accantonati. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero delle ore se non in presenza di risorse certe e stabili.

625.Per le assunzioni di cui ai commi da 622 a 624 si provvede nel limite di spesa di euro 3.500.000 per l'anno 2018 e di euro 8.700.000 a decorrere dal 2019.

626.Il personale incluso negli elenchi allegati alla convenzione tra l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e le cooperative sociali alla data del 24 febbraio 2014, che non rientra tra le assunzioni di cui ai commi da 622 a 624, e' iscritto in apposito albo, dal quale gli enti territoriali possono attingere per nuove assunzioni di personale, nel rispetto dell'analisi del fabbisogno e della sostenibilita' finanziaria.

627.Nelle more dell'espletamento della selezione di cui al comma 622, il termine del 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, relativo alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' differito al 30 agosto 2018. A tal fine e' autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2018.

628.Alle misure del Programma operativo nazionale « Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento », relativo alla programmazione 2014/2020, di cui alla decisione C (2014) 9952 della Commissione, del 17 dicembre 2014, partecipano anche le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, che fanno parte della Rete nazionale delle scuole professionali, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, per il raggiungimento degli scopi ivi indicati.

629.Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi dei professori e ricercatori universitari previsto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, e' trasformato in regime di progressione biennale per classi, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. A titolo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali disposto per il quinquennio 2011-2015 dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che lo erano alla data del 1° gennaio 2011, o che hanno preso servizio tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015, e' attribuito una tantum un importo ad personam in relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel predetto quinquennio e in proporzione all'entita' del blocco stipendiale che hanno subito, calcolato, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, sulla base di criteri e modalita' definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La corresponsione dell'importo di cui al periodo precedente cessa al 31 dicembre 2019 e non produce effetti ai fini della successiva progressione di carriera; l'importo e' corrisposto in due rate da erogare entro il 28 febbraio 2018 ed entro il 28 febbraio 2019. Al fine di sostenere i bilanci delle universita' per la corresponsione dei predetti importi, il fondo per il finanziamento ordinario delle universita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2018 e 2019, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

630.Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 257, primo periodo, le parole: « non piu' di due anni » sono sostituite dalle seguenti: « non piu' di tre anni ».

631.Per le finalita' di cui al comma 629, primo periodo, il fondo per il finanziamento ordinario delle universita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

632.Le disposizioni di cui al comma 629 si applicano anche al personale di ricerca non contrattualizzato in servizio presso l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) il cui stato giuridico e' equiparato a quello dei professori universitari ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, cosi' come confermato dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 296, e dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138. A tal fine il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' incrementato di 350.000 euro a decorrere dall'anno 2020. I decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di cui al comma 2 del medesimo articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dispongono che tale incremento e' assegnato interamente alla dotazione ordinaria dell'INAF.

633.Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle universita' e la competitivita' del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia e il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 13,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca. L'assegnazione dei fondi e' effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con gli obiettivi, di pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonche' di valorizzare la qualita' dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica. Ai fini del riparto dei fondi alle singole istituzioni si fa riferimento, in relazione all'obiettivo del riequilibrio della presenza di giovani ricercatori nei vari territori, al numero dei ricercatori in servizio rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore e, in relazione all'obiettivo del sostegno ai livelli di maggiore qualita' della ricerca, per le universita', ai risultati della valutazione della qualita' della ricerca (VQR) e, per gli enti pubblici di ricerca, ai criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalita' di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalita' del fondo per il finanziamento ordinario delle universita' e del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca. Al fine di sostenere ulteriormente l'ingresso dei giovani nel sistema universitario, a decorrere dal finanziamento relativo al quinquennio 2023-2027, le percentuali di cui all'articolo 1, comma 335, lettere a) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ridefinite nella misura rispettivamente dell'80 per cento e del 40 per cento. Al fine di sostenere l'internazionalizzazione del sistema universitario, all'articolo 6, comma 12, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo le parole: « Possono altresi' svolgere » sono inserite le seguenti: « , anche con rapporto di lavoro subordinato, ».

634.All'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: « 4-bis. Il comma 4 del presente articolo si applica, in via sperimentale, anche alle universita' statali individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, tenendo conto, in particolare, dei parametri di cui alle lettere c) e d) del secondo periodo del citato comma 4, dell'indicatore delle spese di personale previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dell'indicatore di sostenibilita' economico-finanziaria, come definito agli effetti dell'applicazione dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 49 del 2012. Con il medesimo decreto e' individuata la percentuale di cui al comma 4. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, puo' essere disposta l'applicazione in via permanente delle disposizioni di cui al presente comma ».

635.All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 9-bis e' aggiunto il seguente: « 9-ter. A decorrere dall'anno 2018, i contratti di cui al presente articolo, nel periodo di astensione obbligatoria per maternita', sono sospesi e il termine di scadenza e' prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria. All'onere si provvede, a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione di 1,5 milioni di euro dello stanziamento annuale previsto dall'articolo 29, comma 22, secondo periodo ».

636.Al fine di garantire gli strumenti e i servizi per il pieno successo formativo di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio e' incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dal 2018.

637.All'onere di cui al comma 636 si provvede per l'anno 2018 mediante riduzione per 10 milioni di euro del Fondo di cui all'articolo 1, comma 295, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per 10 milioni di euro per l'anno 2018, per 12 milioni di euro per l'anno 2019 e per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 286, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per 8 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

638.All'articolo 5, comma 1-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, dopo le parole: « comma 1-ter,» sono inserite le seguenti: « per gli studenti internazionali e ».

639.Allo scopo di adeguare l'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, il fondo per il finanziamento ordinario delle universita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. L'adeguamento dell'importo della borsa e' definito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

640.All'onere di cui al comma 639 si provvede, quanto ad euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto ad euro 1,130 milioni per l'anno 2019 e a 2,460 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537; quanto ad euro 15 milioni per l'anno 2018, 13,87 milioni di euro per l'anno 2019 e 12,54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al comma 641.

642.Al fine di potenziare gli interventi posti in essere dalle universita' per favorire l'attivita' sportiva degli studenti universitari e al fine di sostenere la promozione dello sport universitario, i fondi da destinare alle universita' in attuazione della legge 28 giugno 1977, n. 394, iscritti ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono incrementati di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020.

643.Le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 626 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche nell'anno 2018, secondo le modalita' ivi previste, nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro.

644.I nuclei di valutazione delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonche' le istituzioni autorizzate ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, inoltrano le relazioni annuali sulle attivita' e sul funzionamento dell'istituzione, oltre che al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, anche all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), entro gli stessi termini. L'ANVUR verifica l'adozione, nelle relazioni di cui al precedente periodo, dei criteri generali stabiliti in base a quanto disposto dall'articolo 10, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, comunicando al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro novanta giorni, le proprie valutazioni in merito.

645.COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234.

646.E' consentito il trasferimento a qualsiasi titolo di immobili oggetto di cofinanziamento di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, anche prima della realizzazione o ultimazione dei relativi lavori, ai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi degli articoli 36 e 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In tal caso il beneficiario del cofinanziamento e il fondo comune di investimento immobiliare devono comunicare congiuntamente al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il valore di trasferimento dell'immobile e il fondo comune di investimento immobiliare deve dichiarare di subentrare negli impegni assunti dal beneficiario del cofinanziamento. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, verifica la sussistenza dei requisiti per il trasferimento del bene e, ove non risultino rispettate le prescrizioni, puo' vietare il trasferimento. In mancanza di comunicazione da parte del medesimo Ministero nel termine di cui al periodo precedente, il trasferimento al fondo comune di investimento immobiliare si intende assentito.

649.In coerenza con gli obiettivi del Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2015-2020 e del Programma nazionale di ricerche in Antartide, nonche' allo scopo di sostenere la ricerca italiana nelle aree polari, e' assegnato all'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale un finanziamento, per l'anno 2018, di 12 milioni di euro per l'acquisto di una nave quale infrastruttura di ricerca scientifica e di supporto alla base antartica. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370.

651.Al fine di sostenere le finalita' istituzionali della Fondazione Graziadio Isaia Ascoli per la formazione e la trasmissione della cultura ebraica, a decorrere dall'anno 2018 e' autorizzata la spesa di euro 1.500.000 annui a favore della stessa Fondazione. (77)

652.Al fine di consentire il graduale completamento del processo di statizzazione e razionalizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 22-bis e' integrato con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2018, di 14 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Resta fermo che gli enti locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore delle istituzioni, ad eccezione degli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 marzo 2018. In tal caso, le situazioni debitorie pregresse di cui al periodo precedente sono poste a carico dello Stato, entro il limite massimo di spesa di euro 4 milioni per l'anno 2019, da attribuire all'istituzione interessata previa richiesta e verifica da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca della consistenza del disavanzo d'amministrazione dell'istituzione al 31 dicembre 2018, risultante dal rendiconto approvato, nonche' da eventuali obbligazioni contratte dall'istituzione o dall'ente locale per conto dell'istituzione e da ulteriori debiti, derivanti da avvisi di accertamento o cartelle esattoriali ritualmente notificate, entro il 31 luglio 2019. Le eventuali situazioni debitorie dell'istituzione eccedenti il predetto importo, di cui non possono farsi carico gli enti locali dissestati in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 marzo 2018, ovvero relative a situazioni di dissesto finanziario dichiarate precedentemente o successivamente a tale periodo temporale, sono inserite nella massa passiva accertata dall'organo straordinario di liquidazione, anche in deroga ai termini prescritti per la formazione della stessa. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, per l'anno 2019 le risorse di cui all'articolo 22-bis, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, possono essere assegnate anche prima del perfezionamento della domanda di statizzazione, previo impegno da parte delle istituzioni, assunto all'atto della domanda, a corredare la stessa della documentazione richiesta nei termini indicati dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 121 del 22 febbraio 2019. Sono fatti salvi gli accordi di programma stipulati tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le regioni, gli enti locali, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le accademie non statali di belle arti, riguardanti processi di statizzazione gia' avviati.

653.Al fine di superare il precariato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018, 6,6 milioni di euro per l'anno 2019, 11,6 milioni di euro per l'anno 2020, 15,9 milioni di euro per l'anno 2021, 16,4 milioni di euro per l'anno 2022, 16,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, 16,9 milioni di euro per l'anno 2026, 17,5 milioni di euro per l'anno 2027, 18,1 milioni di euro per l'anno 2028 e 18,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli. Il personale delle graduatorie nazionali di cui al secondo periodo resta incluso nelle medesime anche a seguito dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

654.Per gli anni accademici dal 2018/2019 al 2024/2025 il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 e' pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, a cui si aggiunge, per il triennio accademico 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, un importo non superiore al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016/2017 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato. Il predetto importo e' ripartito con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Per l'anno accademico 2025/2026, il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 e' pari al 75 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente. A decorrere dall'anno accademico 2026/2027 il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 e' pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente Nell'ambito delle procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e' destinata una quota, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici.Fino all'applicazione delle disposizioni del predetto regolamento le procedure per il passaggio alla prima fascia riservate ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato sono attuate nell'ambito delle procedure di reclutamento e sono disciplinate con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca. Il predetto decreto, nei limiti delle risorse gia' accantonate a tal fine negli anni accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, puo' prevedere la trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia. La quota residua delle predette risorse, in seguito alla trasformazione di tutte le cattedre, puo' essere destinata, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, al reclutamento di direttori amministrativi per le istituzioni di cui al comma 653 nonche' alla determinazione e all'ampliamento delle dotazioni organiche dell'Istituto superiore di studi musicali Gaetano Braga di Teramo e degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA).

655.Il personale docente che non sia gia' titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di cui al comma 653 che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2020/2021 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e' inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli e di quelle di cui al comma 653, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento e' disposto con modalita' definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. (53)

656.Al comma 1 dell'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: « una parte degli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti » sono sostituite dalle seguenti: « gli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti ».

657.Qualora dall'applicazione della disposizione di cui al comma 652 derivino maggiori oneri rispetto a quanto previsto, si applica l'articolo 17, commi da 12-bis a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedendo alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

658.Il conservatorio di musica Claudio Monteverdi di Bolzano, gia' istituto di alta formazione artistica e musicale, e' accorpato alla Libera universita' di Bolzano e assume la denominazione di facolta' di musica « Conservatorio Claudio Monteverdi » della Libera universita' di Bolzano.

659.Il consiglio della Libera universita' di Bolzano approva le opportune modifiche ed integrazioni allo statuto e ai regolamenti, d'intesa con il direttore del conservatorio di musica Claudio Monteverdi di Bolzano.

660.Le modifiche e le integrazioni di cui al comma 659 sono approvate con decreto del Ministro per l'istruzione, l'universita' e la ricerca, d'intesa con il presidente della provincia autonoma di Bolzano, in applicazione dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

661.Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il nuovo assetto ordinamentale della facolta' di musica « Conservatorio Claudio Monteverdi » della Libera universita' di Bolzano, le norme di cui al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245, comprese quelle relative allo stato giuridico e al trattamento economico del personale docente e amministrativo del Conservatorio di musica Claudio Monteverdi di Bolzano.

662.Fino al completamento delle operazioni e delle attivita' di accorpamento, restano ferme le vigenti disposizioni di legge sulle procedure e modalita' di trasferimento a domanda del personale docente del conservatorio di musica di Bolzano ad altro conservatorio, nonche' quelle sulle graduatorie ad esaurimento previste dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dal decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e dal decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

663.Dalle disposizioni di cui ai commi da 658 a 662 non derivano incrementi dei trasferimenti statali o nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

664.Al fine di favorire progetti per la formazione universitaria e post-universitaria previsti e organizzati in attuazione degli accordi di cooperazione tra le universita' italiane e quelle di Stati aderenti all'Organizzazione della cooperazione islamica, con i quali l'Italia ha stipulato accordi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a favore del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

666.Le disposizioni di cui al comma 665 si applicano alle spese sostenute dall'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

667.Con decreto non dirigenziale dell'Agenzia delle entrate sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative per la fruizione della detrazione di cui al comma 665.

668.Al fine di avviare un graduale percorso di stabilizzazione del personale in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ad esclusione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), cui si applicano, rispettivamente, i commi 673 e 811, da operare ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono destinati ad un apposito fondo, costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, 13 milioni di euro per l'anno 2018 e 57 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' ridotta di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

669.All'articolo 20, comma 9, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: « Per i predetti enti pubblici di ricerca il comma 2 si applica anche ai titolari di assegni di ricerca in possesso dei requisiti ivi previsti ».

670.Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri vigilanti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per l'attribuzione delle predette risorse e gli enti pubblici di ricerca beneficiari.

671.Gli enti di ricerca beneficiari del finanziamento destinano alle assunzioni di cui al comma 668 risorse proprie aventi carattere di certezza e stabilita', e comunque nel rispetto dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in misura pari ad almeno il 50 per cento dei finanziamenti ricevuti.

672.Entro il 31 dicembre 2018, le universita' con un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono attivare le procedure di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la chiamata nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato, riservate a personale gia' in servizio presso altre universita', che si trovano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti e con un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento. A tal fine, le facolta' assunzionali derivanti dalla cessazione del suddetto personale presso l'universita' di provenienza sono assegnate all'universita' che dispone la chiamata.

673.Al fine di consentire la realizzazione del piano di stabilizzazione, da operare ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, del personale precario del CREA di cui all'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' autorizzata la spesa per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018, a 15 milioni di euro per l'anno 2019, a 22,5 milioni di euro per l'anno 2020 a 27,5 milioni per l'anno 2021 e a 30,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

674.Al fine di consentire la realizzazione delle procedure di cui ai commi 668 e 673, gli enti di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e flessibili in essere alla data del 31 dicembre 2017 fino alla conclusione delle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

675.In occasione dell'ottavo centenario della fondazione dell'Universita' degli studi di Padova, avvenuta nel 1222, e dell'Universita' degli studi di Napoli « Federico II », avvenuta nel 1224, e' concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro per l'anno 2019 all'Universita' degli studi di Padova e di 1 milione di euro per l'anno 2020 all'Universita' degli studi di Napoli « Federico II ».

677.COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2024, N. 207.

678.Per il completamento del programma relativo alle iniziative di elevata utilita' sociale di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2015, i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL per gli interventi di edilizia scolastica realizzati direttamente dall'INAIL e inseriti nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono posti a carico dello Stato nella misura di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e nella misura di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

679.Per il triennio 2016-2018 gli oneri posti a carico del bilancio statale, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico sono complessivamente determinati in 300 milioni di euro per l'anno 2016, in 900 milioni di euro per l'anno 2017 e in 2.850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

680.Al fine di riconoscere la specificita' della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'incremento delle risorse dei rispettivi Fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e del Fondo per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la rivalutazione delle misure orarie per il compenso del lavoro straordinario, nonche' per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono destinati 50 milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia. Le risorse destinate a incrementare le disponibilita' dei citati fondi devono essere attribuite con riferimento ai trattamenti economici accessori relativi allo svolgimento dei servizi operativi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attivita' di tutela economico-finanziaria e della difesa nazionale.

681.Le somme di cui al comma 679, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

682.Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonche' quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

683.Le disposizioni recate dal comma 682 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

684.In relazione alla stipula definitiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto, le somme iscritte nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato destinate alla contrattazione collettiva del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ai miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno in cui ne e' prevista l'erogazione e sono corrispondentemente iscritte, per i medesimi importi, in termini di competenza e cassa sui capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati per il pagamento degli arretrati contrattuali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

685.Per l'esercizio delle funzioni istituzionali relative alla verifica della conformita' economico-finanziaria dei provvedimenti normativi e delle relative relazioni tecniche e della connessa funzione di supporto all'attivita' parlamentare e governativa, in ragione degli obblighi di reperibilita' e disponibilita' a orari disagevoli, al personale interessato che presta servizio presso gli uffici centrali dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi incluso quello con qualifica dirigenziale non generale, e' corrisposta una maggiorazione dell'indennita' di amministrazione o della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo confronto con le organizzazioni sindacali, sono individuati, tenendo conto delle modalita' di svolgimento delle attivita' di cui al primo periodo, le misure e i criteri di attribuzione delle predette maggiorazioni nonche', su proposta dei Capi Dipartimento, il numero delle unita' di personale interessato, nel limite di spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2018, di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 5,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le maggiorazioni sono erogate mensilmente al personale individuato, sulla base dell'effettivo svolgimento dell'attivita' di cui al primo periodo attestato dai Capi Dipartimento, previo monitoraggio svolto nell'ambito di ciascun ufficio interessato.

686.Al comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli stessi enti, che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la proroga di cui al quarto periodo del presente comma e' subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi del comma 10 del citato articolo 259 ».

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