LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145

Type Legge
Publication 2018-12-30
Ultimo aggiornamento 2027-01-01
State In force
Source Normattiva
articles 19
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1051.Le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono incrementate, rispettivamente, di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a) e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b) a decorrere dal 1° gennaio 2019. La percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (pay-out) e' fissata in misura non inferiore al 68 per cento e all'84 per cento, rispettivamente, per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le operazioni tecniche per l'adeguamento della percentuale di restituzione in vincite sono concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1054.Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalita' e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 1053 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari all'11 per cento per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1° gennaio 2019, e al 10 per cento per le partecipazioni che, alla medesima data, non risultano qualificate e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge e' aumentata al 10 per cento.

1056.La deduzione della quota del 10 per cento dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, rispettivamente dai commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, e' differita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 per il 53 per cento del suo ammontare e al 31 dicembre 2026 per la restante parte, pari al 47 per cento.

1057.Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di aiuti di Stato, a coloro che, nell'anno 2020, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e e' riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro. Il contributo di cui al primo periodo e' pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 4.000 euro, nel caso sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011, di cui si e' proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente. Il contributo di cui al presente comma puo' essere riconosciuto fino a un massimo di cinquecento veicoli acquistati nel corso dell'anno e intestati al medesimo soggetto. In caso di acquisti effettuati da soggetti fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, il limite di cinquecento veicoli e' riferito al numero complessivo dei veicoli da essi acquistati nel corso dell'anno.

1058.Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato a un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

1059.I veicoli usati di cui al comma 1058 non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

1060.Il contributo di cui al comma 1057 e' corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

1061.Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

1063.Per la concessione del contributo di cui al comma 1057 e' autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2019. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito d'imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Agli oneri di cui al primo periodo del presente comma si provvede, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

1064.Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai commi 1057 e seguenti.

1065.Ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 non si tiene conto delle disposizioni del comma 1056.

1066.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 174, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200)).

1067.Per i soggetti che applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell'International financial reporting standard (IFRS) 9, iscritti in bilancio in sede di prima adozione del medesimo IFRS 9, nei confronti della clientela, sono deducibili dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle societa' per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il restante 90 per cento in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi. (26) (128) (139)

1068.Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i componenti di cui al comma 1067 del presente articolo relativi ai crediti verso la clientela sono deducibili dalla base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il restante 90 per cento in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi. (26) (128) (139)

1069.In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 1067 e 1068 si applicano in sede di prima adozione dell'IFRS 9 anche se effettuata in periodi d'imposta precedenti a quello di entrata in vigore della presente legge.

1070.Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e' inserito il seguente: « Art. 2-bis. - (Facolta' di applicazione) - 1. I soggetti di cui all'articolo 2 i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato hanno facolta' di applicare i principi contabili di cui al presente decreto ».

1071.I soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato possono avvalersi della facolta' di applicazione dei principi contabili internazionali ai sensi dell'articolo 2-bis del medesimo decreto legislativo n. 38 del 2005, introdotto dal comma 1070 del presente articolo, a decorrere dall'esercizio precedente all'entrata in vigore della presente legge.

1073.Al fine di rafforzare la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversita' da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni di cui alla direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, dopo le parole: « principali rischi, » sono inserite le seguenti: « ivi incluse le modalita' di gestione degli stessi ».

1075.Nell'allegato I al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla voce « Tabacchi lavorati », le aliquote indicate alle lettere b) e c) sono stabilite, rispettivamente, nella misura del 23,5 per cento e del 59,5 per cento.

1076.A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tabella A « sigarette » allegata alla determinazione direttoriale del 25 gennaio 2018, prot. n. 11047/R.U., la tabella B « sigari » allegata alla determinazione direttoriale del 7 gennaio 2015, prot. n. 30/R.U., e le tabelle C « sigaretti » e D « tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette », allegate al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge.

1078.Le disposizioni del comma 1077 si applicano a decorrere dalla data di applicazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico rideterminate, per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

1079.Le quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attivita' immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attivita' per imposte anticipate cui si applicano i commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, non ancora dedotte fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, sono deducibili per il 5 per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, per il 3 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, per il 10 per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, per il 12 per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, per il 5 per cento del loro ammontare complessivo nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e al 31 dicembre 2029. Restano ferme le quote di ammortamento previste precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, se di minore ammontare rispetto a quelle rideterminate in base alla disposizione del primo periodo; in tal caso, la differenza e' deducibile nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2029. (26) (128) (139)

1080.COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160. (26)

1082.Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge controllano o sono controllate da societa' titolari dell'autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 degli articoli 8 e 13 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 3), del codice civile si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1081, lettera a), entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e all'ente competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128.

1083.I consorzi costituiti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 8 e 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1081, lettera b), entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e all'ente competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128.

1084.L'articolo 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

1086.Il comma 21 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' abrogato.

1087.Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

1089.Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2020, sono definiti i beni e i diritti che sono destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e delle controparti dei contratti derivati con finalita' di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti nelle operazioni di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 7 della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata dal comma 1088, lettera a), numero 1), del presente articolo, nonche' le modalita' con cui tali beni e diritti possono costituire patrimonio separato e gli effetti di tale separazione. Con i decreti di cui al periodo precedente sono altresi' definiti le modalita' e le finalita' con le quali il soggetto di cui al comma 2-octies dell'articolo 7 della legge n. 130 del 1999, introdotto dal comma 1088, lettera b), del presente articolo, effettua la destinazione dei crediti cartolarizzati, gli effetti dell'eventuale segregazione, le modalita' di costituzione delle garanzie sui beni, sui diritti e sui crediti segregati, anche nel caso in cui il soggetto finanziato sia soggetto a procedura concorsuale, e l'eventuale conferimento alla societa' di cartolarizzazione per l'amministrazione e la gestione dei crediti cartolarizzati.

1091.Ferme restando le facolta' di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, e' attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attivita' connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non puo' superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.

1091-bis.Per maggiore gettito accertato e riscosso, ai fini di cui al comma 1091, si intende l'ammontare complessivamente incassato a seguito dell'attivita' di recupero tributario posta in essere dal comune, nelle varie modalita' in cui tale attivita' puo' realizzarsi, che genera un aumento di risorse disponibili nel bilancio comunale rispetto all'adempimento spontaneo del contribuente. Per adempimento spontaneo si intende il versamento dell'imposta municipale propria e della TARI effettuato dal contribuente alle scadenze di legge e regolamentari, non indotto da azioni dell'amministrazione comunale. Devono pertanto essere computate tutte le entrate effettivamente incassate nell'anno di riferimento, in conto competenza e in conto residui, risultanti dal conto consuntivo approvato.

1092.All'articolo 13, comma 3, lettera 0a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori ».

1093.All'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2018 e 2019 ».

1094.I maggiori introiti derivanti dalla gara per la procedura di assegnazione di diritti d'uso delle frequenze nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz, di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, rispetto a quanto considerato nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica a legislazione vigente indicate nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, concorrono al conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, in coerenza con i criteri di contabilizzazione previsti per i saldi di finanza pubblica.

1095.Al fine di consentire l'espletamento della procedura di selezione per l'attribuzione della nuova concessione per l'esercizio dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, di cui all'articolo 1, comma 576, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la gestione del gioco continua ad essere assicurata dall'attuale concessionario fino all'aggiudicazione della nuova concessione e, comunque, non oltre il 30 settembre 2019.

1096.All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « anni dal 2013 al 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « anni dal 2013 al 2019 ».

1097.All'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « sono prorogate al 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « sono prorogate fino all'aggiudicazione delle nuove concessioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019 ».

1098.Ferma restando la riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, prevista dall'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « dopo il 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « dopo il 31 dicembre 2019 » e le parole: « tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre 2020 ». Gli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto non possono presentare parametri di funzionamento superiori ai limiti previsti per gli apparecchi attualmente in esercizio.

1100.Dopo il comma 545 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono inseriti i seguenti: « 545-bis. A decorrere dal 1° luglio 2019, ferme restando le specifiche disposizioni in materia di manifestazioni sportive, per le quali continua ad applicarsi la specifica disciplina di settore, i titoli di accesso ad attivita' di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono nominativi, previa efficace verifica dell'i dentita', e riportano la chiara indicazione del nome e del cognome del soggetto che fruisce del titolo di accesso, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'accesso all'area dello spettacolo e' subordinato al riconoscimento personale, attraverso controlli e meccanismi efficaci di verifica dell'identita' dei partecipanti all'evento, compresi i minorenni. Sono esclusi da tale prescrizione gli spettacoli di attivita' lirica, sinfonica e cameristica, prosa, jazz, balletto, danza e circo contemporaneo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato previa intesa con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e sentita l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le regole tecniche attraverso cui i siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti internet ufficiali dell'evento assicurano la rimessa in vendita dei titoli di ingresso nominativi o il cambio di nominativo. 545-ter. Gli organizzatori delle attivita' di spettacolo possono valersi della collaborazione dei propri dipendenti o dei soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2009, per la vigilanza e per il controllo all'accesso, nonche' per la verifica del possesso dei titoli di ingresso in conformita' a quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009. 545-quater. I siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti internet ufficiali dell'evento assicurano la possibilita' di rimettere in vendita i titoli di ingresso nominativi e garantiscono adeguata visibilita' e pubblicita' alla rivendita, agendo da intermediari e provvedendo alla modifica dei dati richiesti dal comma 545bis. Il biglietto cosi' rivenduto a persone fisiche deve essere ceduto al prezzo nominale e senza rincari, ferma restando la possibilita' per i siti internet di rivendita primari, per i box office autorizzati o per i siti internet ufficiali dell'evento di addebitare congrui costi relativi unicamente alla gestione della pratica di intermediazione e di modifica dell'intestazione nominale. I siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati e i siti internetufficiali dell'evento consentono inoltre la variazione a titolo non oneroso dell'intestazione nominativa del titolo attraverso la modifica delle generalita' del fruitore addebitando unicamente congrui costi relativi alla gestione della pratica di modifica dell'intestazione nominale. La presente disposizione non si applica in materia di manifestazioni sportive. 545-quinquies. Salva l'ipotesi di cessione autorizzata del titolo di ingresso nominativo secondo le modalita' previste dai commi da 545-bis a 545-quater, nel caso di diversita' tra il nominativo dell'acquirente e quello del soggetto che ne fruisce, i titoli di ingresso sono annullati, senza alcun rimborso ».

1101.All'articolo 8, comma 2, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole da: « e riserva, comunque, » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « riservando alla diffusione di contenuti in ambito locale una quota della capacita' trasmissiva determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri ».

1102.All'articolo 8 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: « 2-bis. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni adotta il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre, individuando in ciascuna area tecnica di cui al comma 1030 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, piu' frequenze in banda UHF per la realizzazione di reti, di cui almeno una con copertura non inferiore al 90 per cento della popolazione dell'area, finalizzate alla messa a disposizione di capacita' trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale ».

1105.All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 1031 sono inseriti i seguenti: « 1031-bis. L'assegnazione dell'ulteriore capacita' trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle frequenze terrestri, aggiuntive rispetto a quelle destinate alla conversione dei diritti d'uso di cui al comma 1031 e pianificate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni nel PNAF, da destinare al servizio televisivo digitale terrestre per gli operatori di rete nazionali e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale, avviene mediante procedura onerosa senza rilanci competitivi, indetta entro il 30 novembre 2019 dal Ministero dello sviluppo economico, in attuazione delle procedure stabilite entro il 30 settembre 2019 dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 29 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sulla base dei seguenti principi e criteri: a) assegnare la capacita' trasmissiva e le frequenze sulla base di lotti con dimensione pari alla meta' di un multiplex; b) determinare un valore minimo delle offerte sulla base dei valori di mercato individuati dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; c) considerare il valore delle offerte economiche presentate; d) garantire la continuita' del servizio, la celerita' della transizione tecnologica nonche' la qualita' delle infrastrutture tecnologiche messe a disposizione dagli operatori di rete nazionali operanti nel settore, ivi inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale; e) valorizzare le esperienze maturate dagli operatori di rete nazionali nel settore, con particolare riferimento alla realizzazione di reti di radiodiffusione digitale; f) valorizzare la capacita' strutturale di assicurare l'efficienza spettrale, le professionalita' e le competenze maturate nel settore, l'innovazione tecnologica e l'ottimale, effettivo e tempestivo sfruttamento della capacita' trasmissiva e delle frequenze aggiuntive; g) assicurare la miglior valorizzazione dello spettro, tenendo conto dell'attuale diffusione di contenuti di buona qualita' in tecnologia televisiva digitale terrestre alla piu' vasta maggioranza della popolazione italiana. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione degli introiti, versati su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, ad appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per interventi finalizzati a incentivare l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui alla lettera c) del comma 1039, nel rispetto del principio di neutralita' tecnologica, e a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive, secondo modalita' operative e procedure di erogazione stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 1031-ter. La durata dei diritti d'uso delle frequenze derivanti dalla conversione di cui al comma 1031 nonche' di quelle derivanti dall'assegnazione mediante la procedura di cui al comma 1031-bis e' stabilita secondo quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. 1031-quater. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1031 e 1031-bis, nel caso in cui il medesimo diritto d'uso della frequenza sia assegnato a piu' di un operatore di rete nazionale, qualora sorga una controversia inerente alla gestione e all'utilizzo della stessa, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza di una delle parti, adotta una decisione vincolante che risolve la controversia. La decisione dell'Autorita' deve essere motivata, nonche' pubblicata nel sito internetdell'Autorita' stessa nel rispetto delle norme in materia di riservatezza, ha efficacia dalla data di notifica alle parti interessate ed e' ricorribile in via giurisdizionale. Laddove l'Autorita' accerti l'inottemperanza a tale decisione, il Ministero dello sviluppo economico puo' revocare il diritto d'uso sulla frequenza interessata. La procedura di cui al presente comma non preclude alle parti la possibilita' di adire un organo giurisdizionale ».

1109.All'articolo 1, comma 1035, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « 31 maggio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 ».

1111.Lo stanziamento di spesa di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' ridotto di 51 milioni di euro per l'anno 2020.

1112.Una quota pari a 29 milioni di euro delle disponibilita' finanziarie intestate all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici « Torino 2006 » e' versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di settembre 2019 e resta acquisita all'erario.

1113.All'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 ».

1114.Al fine di consentire lo svolgimento delle celebrazioni della figura di Nilde Iotti, in occasione del ventesimo anno dalla sua scomparsa e del centesimo anno dalla sua nascita, e' autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

1115.Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2019-2021, sono determinati, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

1116.Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 13,630 milioni di euro per l'anno 2019, di 11,470 milioni di euro per l'anno 2020, di 102,410 milioni di euro per l'anno 2021, di 150,900 milioni di euro per l'anno 2022, di 111,060 milioni di euro per l'anno 2023, di 226,190 milioni di euro per l'anno 2024, di 239,910 milioni di euro per l'anno 2025, di 271,450 milioni di euro per l'anno 2026, di 277,830 milioni di euro per l'anno 2027, di 275,350 milioni di euro per l'anno 2028, di 261,770 milioni di euro per l'anno 2029 e di 252,160 milioni di euro per l'anno 2030, di 251,460 milioni di euro per l'anno 2031, di 250,940 milioni di euro per l'anno 2032, di 250,420 milioni di euro per l'anno 2033, di 249,910 milioni di euro per l'anno 2034 e di 249,390 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035.

1117.Al fine di garantire il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e' assicurato il monitoraggio continuo dell'andamento dei conti pubblici.

1118.Per l'anno 2019, le dotazioni del bilancio dello Stato, in termini di competenza e cassa, sono accantonate e rese indisponibili per la gestione, per un importo complessivo pari a 2 miliardi di euro, secondo quanto indicato nell'allegato 3 annesso alla presente legge. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Camere, gli accantonamenti di spesa, su richiesta dei Ministri interessati, possono essere rimodulati nell'ambito degli stati di previsione della spesa, ferma restando la neutralita' degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

1119.Il monitoraggio degli andamenti tendenziali di finanza pubblica effettuato con il Documento di economia e finanza e con la relativa Nota di aggiornamento e' aggiornato entro il mese di luglio. Il Ministro dell'economia e delle finanze informa il Consiglio dei ministri degli andamenti tendenziali di finanza pubblica entro i dieci giorni successivi. Qualora dal monitoraggio di luglio gli andamenti tendenziali dei conti pubblici risultino coerenti con il raggiungimento degli obiettivi programmatici per l'esercizio 2019, valutati al netto delle maggiori entrate derivanti dalle operazioni di dismissione degli immobili pubblici, gli accantonamenti di cui al comma 1118, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono resi disponibili.

1120.Qualora dal monitoraggio di luglio dovessero evidenziarsi scostamenti o rischi di scostamenti rilevanti per l'esercizio finanziario 2019 rispetto agli obiettivi programmatici di finanza pubblica, sulla base delle risultanze della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, con la medesima procedura di cui al comma 1119, gli accantonamenti sono confermati per l'esercizio in corso o sono resi disponibili.

1121.Ai fini della revisione delle tariffe, con effetto dal 1° gennaio 2019, dei premi e contributi INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e dell'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, considerate le risultanze economico-finanziarie e attuariali e tenuto conto degli andamenti prospettici del predetto Istituto, in aggiunta alle risorse indicate nel citato articolo 1, comma 128, della legge n. 147 del 2013, si tiene conto delle seguenti minori entrate, pari a euro 410 milioni per l'anno 2019, a euro 525 milioni per l'anno 2020 e a euro 600 milioni per l'anno 2021.

1124.L'INAIL, per garantire la sostenibilita' delle nuove tariffe di cui al comma 1121, comunque sottoposte a revisione al termine del primo triennio di applicazione, ne assicura il costante monitoraggio degli effetti e, in caso di accertato significativo scostamento negativo dell'andamento delle entrate, tale da compromettere l'equilibrio economico-finanziario e attuariale della gestione assicurativa, propone tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze l'adozione delle conseguenti misure correttive.

1125.Per consentire l'applicazione delle nuove tariffe di cui al comma 1121 a decorrere dal 1° gennaio 2019, il termine del 31 dicembre previsto dall'articolo 28, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' differito, per il 2019, al 31 marzo dello stesso anno. Per il medesimo anno sono altresi' differiti al 16 maggio 2019 i termini di cui all'articolo 28, quarto comma, primo periodo, e sesto comma, e di cui all'articolo 44, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. In caso di pagamento del premio in quattro rate ai sensi del citato articolo 44 del testo unico, come integrato dall'articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, i termini di scadenza della prima e della seconda rata per il 2019 sono unificati al 16 maggio del medesimo anno.

1127.All'articolo 3, comma 4, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: « e del 95 per cento dal 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « , del 95 per cento dal 2012 al 2020 e del 100 per cento dal 2021 ».

1128.All'articolo 82, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « e al 95 per cento per gli anni successivi » sono sostituite dalle seguenti: « , al 95 per cento per gli anni dal 2010 al 2020 e al 100 per cento per gli anni successivi ».

1129.Il comune di Venezia e' autorizzato ad applicare, per l'accesso, con o senza vettore, alla Citta' antica e alle altre isole minori della laguna, il contributo di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, alternativamente all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del medesimo articolo, entrambi fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

1130.Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

1141.Nelle materie di interesse del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e' disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, cosi' come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, e' prorogato al 31 dicembre 2019, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2019 della SCIA parziale ».

1143.Nelle materie di interesse del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, le parole: « entro 12 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro 30 mesi ».

Parte II Sezione II Approvazione degli stati di previsione

Art. 2

(Stato di previsione dell'entrata)

1.L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2019, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtu' di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 3

(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)

1.Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2019, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2.L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito, per l'anno 2019, in 62.000 milioni di euro.

3.I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2019, rispettivamente, in 3.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 22.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

4.La SACE Spa e' altresi' autorizzata, per l'anno finanziario 2019, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attivita' di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.

5.Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma « Fondi di riserva e speciali », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2019, rispettivamente, in ((770 milioni di euro)), ((1.450 milioni di euro)), ((1.850 milioni di euro)), ((278,5 milioni di euro)) e ((6.000 milioni di euro)).

6.Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2019, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

7.Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2019, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

8.Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilita' sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria », nell'ambito della missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

9.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Famiglia, pari opportunita' e situazioni di disagio », azione « Promozione e garanzia delle pari opportunita' », nell'ambito della missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, derivanti dai contributi destinati dall'Unione europea alle attivita' poste in essere dalla Commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna.

10.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'attuazione dei referendum dal programma « Fondi da assegnare », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennita' e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

11.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2019, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passivita' finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma « Rimborsi del debito statale », nell'ambito della missione « Debito pubblico » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

12.Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2019, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma « Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali », nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », nonche' nel programma « Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.

13.Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, e' stabilito in 70 unita'.

14.Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2019, destinate alla costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.

15.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce « Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti » dello stato di previsione dell'entrata, dalla societa' Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

16.Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2019, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.

17.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio », nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata « Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della citta' di Palermo ».

18.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019, iscritti nel programma « Oneri per il servizio del debito statale », e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma « Rimborsi del debito statale », al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalita' di finanziamento risulti piu' conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.

19.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dal Comitato italiano paralimpico (CIP), dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attivita' dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza.

Art. 4

(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative)

1.Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2019, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2.Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2019, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.

Art. 5

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)

1.Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2019, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e n. 150.

Art. 6

(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)

1.Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2019, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attivita' trattamentali, nonche' per le attivita' sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma « Amministrazione penitenziaria » e nel programma « Giustizia minorile e di comunita' », nell'ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2019.

Art. 7

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)

1.Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2019, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2.Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro e' acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed e' contestualmente iscritto, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2019, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' altresi' autorizzato ad effettuare, con le medesime modalita', operazioni in valuta estera pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 8

(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca)

1.Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per l'anno finanziario 2019, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

Art. 9

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

1.Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2019, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2.Le somme versate dal CONI nell'ambito della voce « Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali » dello stato di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico », nell'ambito della missione « Soccorso civile » dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2019, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attivita' sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3.Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2019, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza ».

4.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2019, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma « Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose », nell'ambito della missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2019, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

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