LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145
6.Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2019, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.
7.Ferma restando l'adozione dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale da parte delle amministrazioni dello Stato, al fine di consentire l'erogazione nell'anno successivo delle somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie, per tutti gli appartenenti alle Forze di polizia si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010.
8.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno « Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali » e « Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali », in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
9.Al fine di consentire la corresponsione nell'ambito del sistema di erogazione unificata delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato, per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le societa' di trasporto ferroviario, con la societa' Poste Italiane Spa, con l'ANAS Spa e con l'Associazione italiana societa' concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell'interno e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » della missione « Ordine pubblico e sicurezza » sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
Art. 10
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)
1.Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2019, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
Art. 11
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)
1.Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2019, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
2.Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilito come segue: 251 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
3.Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2019, e' fissato in 136 unita'.
4.Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2019, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.
5.Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilita' delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
6.Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2019, le disposizioni del nono periodo del comma 2-bis dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.
Art. 12
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)
1.Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2019, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
3.La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' fissata, per l'anno 2019, come segue: 1) Esercito n. 289; 2) Marina n. 295; 3) Aeronautica n. 245; 4) Carabinieri n. 110.
4.La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilita, per l'anno 2019, come segue: 1) Esercito n. 406; 2) Marina n. 374; 3) Aeronautica n. 281.
5.La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilita, per l'anno 2019, come segue: 1) Esercito n. 500; 2) Marina n. 207; 3) Aeronautica n. 135.
6.Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico dei programmi « Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza », nell'ambito della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza » e « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2019, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.
7.Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2019, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
8.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dal CIP, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attivita' dei gruppi sportivi delle Forze armate.
9.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le proprie sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.
Art. 13
(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e disposizioni relative)
1.Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per l'anno finanziario 2019, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2.Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per l'anno finanziario 2019, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
3.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte nel capitolo 2827 del programma « Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale », nell'ambito della missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per l'anno finanziario 2019, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per il medesimo anno, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
4.Per l'anno finanziario 2019 il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.
5.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 « Somme da ripartire per assicurare la continuita' degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale » istituito nel programma « Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione », nell'ambito della missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » del medesimo stato di previsione, destinato alle finalita' di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
6.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtu' di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalita' comuni in materia di telelavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 14
(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e disposizioni relative)
1.Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attivita' culturali, per l'anno finanziario 2019, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, per l'anno finanziario 2019, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo », nell'ambito della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici » dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali relativi al Fondo unico per lo spettacolo.
3.Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2019, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilita', nonche' per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonche' su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.
4.Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.
Art. 15
(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)
1.Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2019, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
2.Per l'anno finanziario 2019, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministero della salute, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell'ambito della missione « Ricerca e innovazione » dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
Art. 16
(Totale generale della spesa)
1.Sono approvati, rispettivamente, in euro 869.498.990.905, in euro 876.920.606.557 e in euro 889.908.278.333 in termini di competenza, nonche' in euro 904.314.459.689, in euro 889.037.175.700 e in euro 898.896.915.917 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2019-2021.
Art. 17
(Quadro generale riassuntivo)
1.E' approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2019-2021, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.
Art. 18
(Disposizioni diverse)
1.In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2019, le disponibilita' esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.
3.In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, per l'esercizio finanziario 2019, le variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.
4.Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio finanziario 2018 e in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 3, nonche' da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, limitatamente alle autorizzazioni di spesa aventi natura di fabbisogno, nonche' tra capitoli di programmi dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con l'operativita' delle amministrazioni.
5.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo 3027 « Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.
6.Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonche' quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
7.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2019, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.
8.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997.
9.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.
10.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.
11.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2019, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
12.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
13.In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passivita' finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento e' posto a carico dello Stato.
14.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
15.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2019, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attivita' liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2018, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.
16.Le somme stanziate sul capitolo 1896 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate al CONI per il finanziamento dello sport, e sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, destinate agli interventi gia' di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.
17.Le risorse, pari ad euro 5 milioni, relative a iniziative di promozione integrata all'estero volte alla valorizzazione dell'immagine dell'Italia anche ai fini dell'incentivazione dei flussi turistici, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno finanziario 2019.
18.Le risorse finanziarie iscritte nei fondi connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso nonche' da destinare alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati, in relazione all'eliminazione dei residui passivi di bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito dell'attivita' di ricognizione svolta in attuazione dell'articolo 49, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ripartite con decreti del Ministro competente.
19.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2019-2021 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati ed il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle regioni a statuto ordinario.
20.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione, tra le diverse finalita' di spesa, delle risorse finanziarie iscritte negli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione dell'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.
21.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
22.Per corrispondere alle eccezionali indilazionabili esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, le risorse iscritte sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione « Fondi da ripartire », programma « Fondi da assegnare », capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie gia' iscritte sui pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalita' nell'anno 2018. E' autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l'anno 2018.
23.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.
24.In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica » e programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, e' autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2018.
25.In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a riassegnare nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2019, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.
26.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2019, variazioni compensative negli stati di previsione delle amministrazioni interessate tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ».
27.Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2019, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
28.Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente da trasmettere entro il 31 gennaio 2019, possono essere disposte variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, delle risorse assegnate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nell'ambito degli stanziamenti annuali complessivamente assegnati ai Corpi di polizia. I decreti di cui al periodo precedente sono comunicati al Parlamento e alla Corte dei conti.
29.In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le opportune variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
30.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati, a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
31.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo « Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso », iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2019. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio al termine dell'anno 2019 per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
32.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche in termini di residui, relativamente alle sole competenze fisse, tra i capitoli delle amministrazioni interessate al riordino delle Forze armate e delle Forze di polizia previsto dai decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95.
33.Le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.
34.In relazione al riordino delle attribuzioni, ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.
35.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali iscritte nell'ambito della missione « L'Italia in Europa e nel Mondo », programma « Politica economica e finanziaria in ambito internazionale » e le spese connesse con l'intervento diretto di societa' partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », programma « Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario ».
Art. 19
(Entrata in vigore)
1.La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2019.
Data a Roma, addi' 30 dicembre 2018 MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Tria, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Allegati-Allegato 1
Allegati Allegato 1 (articolo 1, comma 1) (importi in milioni di euro) Parte di provvedimento in formato grafico
Allegati-Allegato 2
Allegato 2 (articolo 1, comma 10) « ALLEGATO 4 (articolo 1, comma 64) (Regime forfetario dei contribuenti minimi)
Progressivo
Gruppo di settore
Codici attivita' ATECO 2007
Coefficiente di redditivita'
1 Industrie alimentari e delle bevande (10-11) 40%
2 Commercio all'ingrosso e al dettaglio 45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 40%
3 Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81 40%
4
Commercio ambulante di altri prodotti
47.82 - 47.89
54%
5 Costruzioni e attivita' immobiliari (41-42-43) - (68) 86%
6 Intermediari del commercio 46.1 62%
7
Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione
(55-56)
40%
8 Attivita' professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi (64-65-66) - (69-70-71- 72-73-74-75) - (85) - (86-87-88) 78%
9
Altre attivita' economiche
(01-02-03) - (05-06-07- 08-09) - (12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22- 23-24-25-26-27-28-29- 30-31-32-33) - (35) - (36-37-38-39) - (49-50- 51-52-53) - (58-59-60- 61-62-63) - (77-78-79- 80-81-82) - (84) - (90- 91-92-93) - (94-95-96) - (97-98) - (99)
67%
».
Allegati-Allegato 3
Allegato 3 (articolo 1, comma 1118) ACCANTONAMENTI (migliaia di euro)
Ministero Missione Programma 2019
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 1.184.058
1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica
68.000
1.1 - Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' 4.000
1.8 - Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato 60.000
1.10 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici 4.000
2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali 5.000
2.5 - Rapporti finanziari con Enti territoriali 5.000
7 - Competitivita' e sviluppo delle imprese 481.000
7.1 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno 435.000
7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' 46.000
14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.000
14.5 - Tutela della privacy 1.000
17 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri 2.000
17.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri 2.000
18 - Giovani e sport 10.000
18.2 - Incentivazione e sostegno alla gioventu' 10.000
19 - Giustizia 2.000
19.2 - Giustizia amministrativa 2.000
21 - Debito pubblico 30.000
21.1 - Oneri per il servizio del debito statale 30.000
22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 1.000
22.3 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni 1.000
23 - Fondi da ripartire 584.058
23.1 - Fondi da assegnare 134.058
23.2 - Fondi di riserva e speciali 450.000
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 159.063
1 - Competitivita' e sviluppo delle imprese 150.000
1.1 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di responsabilita' sociale d'impresa e movimento cooperativo 150.000
7 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 9.063
7.1 - Indirizzo politico 7.267
7.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 1.796
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 40.145
3 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 40.000
3.2 - Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva 40.000
5 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 145
5.1 - Indirizzo politico 100
5.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 45
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 2.825
1 - Giustizia 378
1.2 - Giustizia civile e penale 378
2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 2.447
2.1 - Indirizzo politico 2.227
2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 220
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 40.501
1 - L'Italia in Europa e nel mondo 40.130
1.2 - Cooperazione allo sviluppo 40.000
1.9 - Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese 130
2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 371
2.1 - Indirizzo politico 371
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 100.214
2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria 70.000
2.1 - Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore 30.000
2.3 - Sistema universitario e formazione post-universitaria 40.000
3 - Ricerca e innovazione 30.000
3.1 - Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata 30.000
4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 214
4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 214
MINISTERO DELL'INTERNO 3.468
6 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 3.468
6.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 3.468
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 873
3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 873
3.1 - Indirizzo politico 722
3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 151
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 301.462
2 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto 300.000
2.6 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale 300.000
5 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 1.462
5.1 - Indirizzo politico 866
5.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 596
MINISTERO DELLA DIFESA 158.271
1 - Difesa e sicurezza del territorio 150.035
1.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza 35
1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari 150.000
3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 8.236
3.1 - Indirizzo politico 4.701
3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 3.534
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 5.470
1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 177
1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale 177
2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 5.294
2.1 - Indirizzo politico 5.081
2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 213
MINISTERO PER l BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 1.468
4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 1.468
4.1 - Indirizzo politico 787
4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 680
MINISTERO DELLA SALUTE 2.183
3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 2.183
3.1 - Indirizzo politico 2.058
3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 125
Totale complessivo 2.000.000
Tabelle
TABELLE Tabella 1 (( (articolo 1, comma 134) )) ((Parte di provvedimento in formato grafico)) Tabella I (articolo 1, comma 311) « TABELLA C (articolo 16, comma 9) Ministero della giustizia Dotazione organica complessiva del personale dirigenziale
Qualifiche dirigenziali - carriera amministrativa Dotazione organica
Dirigenti 1ª fascia 19
Dirigenti 2ª fascia 378
Totale dirigenti 397
Qualifiche dirigenziali - carriera penitenziaria
Dirigenti generali penitenziari 17
Dirigenti penitenziari 341
Totale dirigenti 358
». Tabella II (articolo 1, comma 311) « TABELLA F (articolo 16, commi 1 e 9) Ministero della giustizia Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' Dotazione organica complessiva del personale amministrativo
Qualifiche dirigenziali Dotazione organica
Dirigenti 1ª fascia - carriera amministrativa 2
Dirigente generale penitenziario 1
Dirigenti 2ª fascia - carriera amministrativa 16
Dirigenti esecuzione penale esterna e IPM - carriera penitenziaria 41
Totale dirigenti 60
Aree Dotazione organica
Terza area 2.378
Seconda area 985
Prima area 115
TOTALE QUALIFICHE DIRIGENZIALI 60
TOTALE AREE 3.478 di cui 109 in sede centrale
TOTALE COMPLESSIVO 3.538
». Tabella 2 (articolo 1, comma 379) « TABELLA B RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimita': Primo presidente della Corte di cassazione 1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimita': Procuratore generale presso la Corte di cassazione 1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimita':
Presidente aggiunto della Corte di cassazione 1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione 1
Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche 1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimita' 65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimita' 440
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo 1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti 52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti 53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado 314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado 9.621
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie 200
N. Magistrati ordinari in tirocinio (numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
TOTALE 10.751
». Tabella 3 (articolo 1, comma 384) Parte di provvedimento in formato grafico Tabella 4 (articolo 1, comma 833) Parte di provvedimento in formato grafico Tabella 5 (articolo 1, comma 835) Parte di provvedimento in formato grafico Tabella 6 (articolo 1, comma 814, lettere a) e b)) Parte di provvedimento in formato grafico Tabella 7 (articolo 1, comma 845) Parte di provvedimento in formato grafico Tabella 8 (articolo 1, comma 875) Parte di provvedimento in formato grafico Tabella A (articolo 1, comma 1076) Parte di provvedimento in formato grafico Tabella B (articolo 1, comma 1076) Parte di provvedimento in formato grafico Tabella C (articolo 1, comma 1076) Parte di provvedimento in formato grafico Tabella D (articolo 1, comma 1076) Parte di provvedimento in formato grafico
Elenco
ELENCO Elenco n. 1 (articolo 1, comma 805)
Denominazione Riduzione a decorrere dal 2020
Legge 14 novembre 2016, n. 220, articolo 18, comma 1 CREDITO D'IMPOSTA PER GLI ESERCENTI DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE 3.965.250
Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 319 CREDITI D'IMPOSTA, FRUITI DAGLI ESERCENTI DI ATTIVITA' COMMERCIALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLA VENDITA AL DETTAGLIO DI LIBRI, SUGLI IMPORTI PAGATI A TITOLO DI IMU, TASI, TARI E SPESE DI LOCAZIONE 1.250.000
Legge 7 marzo 2001, n. 62, articolo 8 CREDITI D'IMPOSTA FRUITI DALLE IMPRESE PRODUTTRICI DI PRODOTTI EDITORIALI CHE INVESTONO IN BENI STRUMENTALI O IN PROGRAMMI DI RISTRUTTURAZIONE ECONOMICA PRODUTTIVA 375.000
Totale 5.590.250
Tabelle
TABELLE A E B Tabella A INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SOCIALE DI PARTE CORRENTE Parte di provvedimento in formato grafico Tabella B INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE Parte di provvedimento in formato grafico
Quadri generali
QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI A) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO 2019-2021 Parte di provvedimento in formato grafico B) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER IL TRIENNIO 2019-2021 Parte di provvedimento in formato grafico C) - BILANCIO PROGRAMMATICO Parte di provvedimento in formato grafico ((6)) D) - BILANCIO PER AZIONI Parte di provvedimento in formato grafico
Stati di previsione-Tabelle
STATI DI PREVISIONE L'articolazione delle unita' di voto in azioni, riportata nelle tabelle degli stati di previsione della spesa, riveste carattere meramente conoscitivo ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 7, secondo periodo, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196. TABELLA N. 1 STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA Parte di provvedimento in formato grafico ((18)) TABELLA N. 2 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Parte di provvedimento in formato grafico ((18)) TABELLA N. 3 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Parte di provvedimento in formato grafico ((18)) TABELLA N. 4 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Parte di provvedimento in formato grafico ((18)) TABELLA N. 5 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Parte di provvedimento in formato grafico ((18)) TABELLA N. 6 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Parte di provvedimento in formato grafico ((18)) TABELLA N. 7 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Parte di provvedimento in formato grafico ((18)) TABELLA N. 8 MINISTERO DELL'INTERNO Parte di provvedimento in formato grafico ((18)) TABELLA N. 9 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Parte di provvedimento in formato grafico ((18)) TABELLA N. 10 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Parte di provvedimento in formato grafico ((18)) TABELLA N. 11 MINISTERO DELLA DIFESA Parte di provvedimento in formato grafico ((18)) TABELLA N. 12 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO Parte di provvedimento in formato grafico ((18)) TABELLA N. 13 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Parte di provvedimento in formato grafico ((18)) TABELLA N. 14 MINISTERO DELLA SALUTE Parte di provvedimento in formato grafico ((18))
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