LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145
318.La dotazione organica dell'Avvocatura dello Stato, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2006, e' incrementata di 6 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 85 unita' di personale non dirigenziale. L'Avvocatura dello Stato, per i trienni 2019-2021 e 2022-2024, e' autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di 6 unita' di livello dirigenziale non generale, di 35 unita' appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 50 unita' appartenenti all'Area II, posizione economica F2, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, anche con particolare specializzazione nelle materie tecnico-giuridiche. Nella procedura concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali di cui al periodo precedente puo' essere prevista una riserva per il personale interno in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso per dirigente nel limite massimo del 50 per cento dei posti messi a concorso. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, nel limite massimo di spesa pari a 1.082.216 euro per l'anno 2019, a 3.591.100 euro per l'anno 2020 e a 4.013.480 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo.
319.Al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati dalla legge all'Avvocatura dello Stato, le dotazioni organiche degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato sono aumentate, rispettivamente, di dieci unita'. La tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 103, e' conseguentemente modificata. Le procedure concorsuali per le conseguenti assunzioni, disciplinate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, sono disposte anche in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, nonche' ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over. A tale fine e' autorizzata una spesa pari a 1.372.257 euro per l'anno 2019, a 2.024.008 euro per l'anno 2020, a 2.222.196 euro per l'anno 2021, a 2.358.775 euro per l'anno 2022, a 2.378.227 euro per l'anno 2023, a 2.636.381 euro per l'anno 2024, a 2.654.527 euro per l'anno 2025, a 2.720.036 euro per l'anno 2026, a 3.203.217 euro per l'anno 2027 e a 3.228.143 euro annui a decorrere dall'anno 2028.
320.Al fine di agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente l'arretrato, e' autorizzata l'assunzione, con conseguente incremento della dotazione organica, di consiglieri di Stato e di referendari dei tribunali amministrativi regionali, anche in deroga alla vigente normativa in materia di turn over. A tal fine, e' autorizzata la spesa per un onere massimo complessivo di 4,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.934.632 euro per l'anno 2020, di 5.915.563 euro per l'anno 2021, di 5.971.938 euro per l'anno 2022, di 6.673.996 euro per l'anno 2023, di 6.972.074 euro per l'anno 2024, di 6.985.009 euro per l'anno 2025, di 7.103.839 euro per l'anno 2026, di 7.156.597 euro per l'anno 2027 e di 8.115.179 euro annui a decorrere dall'anno 2028. Per le connesse esigenze di funzionamento della giustizia amministrativa e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2019. L'amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale assunto e i relativi oneri.
320-bis.In attuazione di quanto previsto dal comma 320, all'articolo 1 della legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni: al secondo comma, la parola: "sei" e' sostituita dalla seguente: "sette"; al terzo comma, le parole: "ciascuna sezione giurisdizionale e' composta da due presidenti" sono sostituite dalle seguenti: "ciascuna sezione giurisdizionale e' composta da tre presidenti". All'articolo 1, quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la parola "tre" e' sostituta dalla seguente: "cinque". Al giudizio di idoneita' di cui all'articolo 21, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, e al giudizio per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, commi secondo e quinto, della medesima legge n. 186 del 1982, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 16, e all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e, in ogni caso di promozione a qualifica superiore ai sensi di detto articolo 21, il ricollocamento in ruolo avviene a richiesta dell'interessato, da presentare entro 15 giorni dalla conoscenza del provvedimento di promozione a pena di decadenza dalla stessa, e deve obbligatoriamente perdurare per tutto il periodo di cui al quinto comma dello stesso articolo 21. Fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, per il personale di magistratura del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano e per i consiglieri di Stato nominati ai sensi dell'articolo 14 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984, nonche' dal decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373, per il personale di magistratura del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, la dotazione organica del personale di magistratura della giurisdizione amministrativa e' incrementata di tre presidenti di sezione del Consiglio di Stato, di due presidenti di tribunale amministrativo regionale, di dodici consiglieri di Stato e di diciotto fra referendari, primi referendari e consiglieri di tribunali amministrativi regionali. Conseguentemente, sono autorizzate per l'anno 2020 nonche' per il triennio 2021-2023, secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, la copertura di quindici posti di organico di consiglieri di Stato, l'assunzione di venti referendari dei tribunali amministrativi regionali, nonche', per le esigenze delle segreterie delle nuove sezioni del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, l'assunzione di tre dirigenti di livello non generale a tempo indeterminato, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, con contestuale incremento della relativa dotazione organica.
320-ter.
321.Al fine di agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente l'arretrato, per il quadriennio 2019-2022, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, e' autorizzato il reclutamento, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sino a 26 unita' di personale non dirigenziale del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, con conseguente incremento della dotazione organica. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1,12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. L'amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale assunto e i relativi oneri.
322.Al fine di agevolare la definizione dei processi pendenti dinanzi alla giurisdizione contabile, compresi i giudizi di conto, e di ridurre ulteriormente l'arretrato, e' autorizzata l'assunzione di referendari della Corte dei conti, anche in deroga alla vigente normativa in materia di turn over. A tale fine e' autorizzata una spesa nel limite massimo complessivo di 3.390.000 euro per l'anno 2019, di 3.457.000 euro per gli anni 2020 e 2021, di 3.582.000 euro per l'anno 2022, di 3.939.000 euro per l'anno 2023, di 3.961.000 euro per l'anno 2024, di 4.032.000 euro per l'anno 2025, di 4.103.000 euro per l'anno 2026 e di 5.308.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027. Per le connesse esigenze di funzionamento della giustizia contabile e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il Segretariato generale della Corte dei conti comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale assunto e i relativi oneri.
323.All'articolo 4-bis, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « per una durata non eccedente l'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « fino alla data a decorrere dalla quale sono rese operative le posizioni organizzative di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e comunque non oltre il 30 aprile 2019 ».
324.All'articolo 1, comma 94, lettera b), primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « a decorrere dalla data del 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dalla data di operativita' delle posizioni organizzative di cui al comma 93 e comunque non oltre il 30 aprile 2019 ».
325.Le previsioni dei commi 323 e 324 non hanno effetto nei confronti dell'Agenzia che non emani entro il 31 dicembre 2018 i bandi per la selezione dei candidati a ricoprire le posizioni organizzative di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
326.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e tenuto conto dell'esigenza di garantire, nel biennio 2020-2021, l'equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione, l'Agenzia delle entrate, in qualita' di titolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, della funzione della riscossione, svolta dall'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, eroga allo stesso ente, a titolo di contributo e in base all'andamento dei proventi risultanti dal relativo bilancio annuale, una quota non superiore complessivamente a 550 milioni di euro, di cui 300 milioni per l'anno 2020 e 250 milioni per l'anno 2021), a valere sui fondi accantonati nel bilancio 2019 a favore del predetto ente, incrementati di 200 milioni di euro derivanti dall'avanzo di gestione dell'esercizio 2019, in deroga all'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e sulle risorse assegnate per gli esercizi 2020 e 2021 alla medesima Agenzia delle entrate. Tale erogazione e' effettuata in acconto, per la quota maturata al 30 giugno di ciascun esercizio, entro il secondo mese successivo alla deliberazione del bilancio semestrale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione e a saldo entro il secondo mese successivo all'approvazione del bilancio annuale della stessa Agenzia.
327.Qualora la quota da erogare per l'anno 2020 all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione a titolo di contributo risulti inferiore all'importo di 300 milioni di euro, si determina, per un ammontare pari alla differenza, l'incremento della quota di 250 milioni di euro, erogabile allo stesso ente per l'anno 2021, in conformita' al comma 326.
328.COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234.
329.Il Ministero della salute, per le finalita' di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, e' autorizzato per gli anni 2019 e 2020 ad avvalersi di un contingente fino a venti unita' di personale appartenente all'area III del comparto Ministeri in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Conseguentemente per gli anni 2019 e 2020 e' ridotta di 1.103.000 euro annui l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
331.Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 330, pari ad euro 2.063.891 per l'anno 2019 e ad euro 8.113.523 annui a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo.
332.Per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) e' autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
333.Al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all'articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « a decorrere dall'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2018 e di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2019 ».
335.Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato con le procedure di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e' rimodulata, in base ai fabbisogni triennali programmati, la dotazione organica del personale della carriera diplomatica, tenendo conto anche dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, commi 3 e 6, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, e garantendo la neutralita' finanziaria della rimodulazione.
336.All'articolo 19, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125, la parola: « duecento » e' sostituita dalla seguente: « duecentoquaranta ». Nei limiti delle disponibilita' del proprio organico, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e' autorizzata a bandire una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 20, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e ad assumere fino a 29 unita' appartenenti all'Area funzionale III, posizione economica F1. Per le finalita' del presente comma sono elevati gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, utilizzando le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile nel limite di spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2019. Agli ulteriori oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125.
338.Al fine di perseguire piu' efficacemente le missioni istituzionali, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato, nel rispetto dell'attuale dotazione organica, ad esperire procedure concorsuali per l'assunzione, a decorrere dall'anno 2020, di 500 unita' di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 250 unita' appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e 250 unita' appartenenti all'Area II, posizione economica F1, e, a decorrere dall'anno 2021, di ulteriori 500 unita' di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 250 unita' appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e 250 unita' appartenenti all'Area II, posizione economica F1. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, pari ad euro 18.620.405 per l'anno 2020 e ad euro 37.240.810 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo.
339.Al fine di garantire una migliore azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nazionale, e' consentito lo scorrimento, nel limite massimo di spesa di 3,75 milioni di euro, per un numero di posizioni superiore al 100 per cento dei posti messi a concorso, delle graduatorie relative alle procedure di selezione pubblica bandite ai sensi dell'articolo 1, commi 328 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Alla copertura degli oneri, a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo.
340.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 396, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementata dell'importo di euro 3.750.000 a decorrere dall'anno 2019.
341.Al fine di sostenere le attivita' di studio e ricerca dell'Istituto per la storia del Risorgimento Italiano, e' autorizzata a decorrere dall'anno 2019 la spesa di 400.000 euro annui.
342.In considerazione dell'esigenza di rafforzare l'azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche nonche' delle facolta' e dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, il Ministero per i beni e le attivita' culturali puo' coprire, per l'anno 2019, le proprie carenze di personale nei profili professionali delle Aree II e III assumendo in ordine di graduatoria, nel limite massimo del 50 per cento delle facolta' assunzionali per l'anno 2019 come accertate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i candidati che, nelle procedure selettive interne per il passaggio rispettivamente all'Area II e all'Area III con graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2010, si sono collocati nelle graduatorie medesime in posizione utile in base al numero di posti previsto dai rispettivi bandi per la cui copertura dei posti e' stata indetta ciascuna procedura.
343.Al fine di fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione nonche' valorizzazione dei beni culturali in gestione, e' consentita la proroga fino al 31 dicembre 2020, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, fermo restando il limite della durata massima complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi, dei medesimi contratti.
344.Le amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale da assumere ai sensi dei commi da 298 a 342 e i relativi oneri, ai fini dell'assegnazione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo, ad esclusione di quelli inerenti alle procedure previste dai commi 319, 320, 321, 322 e 335. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (21) (92)
345.Al fine di potenziare la tutela delle minoranze linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge 23 febbraio 2001, n. 38, la dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' incrementata di un posto dirigenziale di livello generale. Conseguentemente il Ministero medesimo provvede ad adeguare la propria organizzazione mediante nuovi regolamenti, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, che possono essere adottati con le modalita' di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, se emanati entro il 31 ottobre 2019, anche al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione del Ministero. Nelle more dell'entrata in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione, gli incarichi dirigenziali di livello generale continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi.
347.La pianta organica del personale di ruolo dell'ARERA e' rideterminata numericamente a seguito delle assunzioni di cui al comma 346 del presente articolo e il numero dei dipendenti a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificato dall'articolo 1, comma 118, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e' ridotto da sessanta a venti unita'. (77)
348.Al fine di sostenere le attivita' in materia di programmazione degli investimenti pubblici, nonche' in materia di valutazione della fattibilita' e della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti normativi e della relativa verifica della quantificazione degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze e' incrementata di venti posti di funzione dirigenziale di livello non generale per il conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 2.700.000 euro annui a decorrere dal 2019.
349.Per le finalita' di cui al comma 348 il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, nel triennio 2019-2021, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2023, fino a venti unita' di personale con qualifica di dirigente di seconda fascia.
351.Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede anche agli interventi di riorganizzazione di cui al comma 350, al fine di assicurare una maggiore funzionalita' e flessibilita' operativa degli uffici centrali e periferici, nonche' di garantire l'uniformita' del trattamento economico del personale in servizio.
352.Per le medesime finalita' del comma 348 la percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze in possesso di comprovate professionalita' tecniche, con oneri a valere sulle facolta' assunzionali del medesimo Ministero, e' pari al 12 per cento.
354.All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al quarto periodo, dopo le parole: « sono rese disponibili » sono inserite le seguenti: « , su richiesta, ».
355.Al fine di potenziare l'attuazione delle politiche per la salute, di assicurare un'efficiente ed efficace gestione delle risorse pubbliche destinate alla tutela della salute, nell'obiettivo di perseguire le accresciute attivita' demandate agli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, ivi incluse quelle derivanti dalle nuove procedure europee in materia di controlli, il Ministero della salute, in deroga alle vigenti facolta' assunzionali e senza il previo espletamento delle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per il triennio 2019-2021, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 80 unita' appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 28 unita' appartenenti all'Area II, posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
356.Per le medesime finalita' di cui al comma 355, il Ministero della salute e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale in posizioni dirigenziali non generali delle professionalita' sanitarie di complessive 210 unita'. Fermo il limite massimo delle assunzioni autorizzate dal presente comma, il Ministero della salute puo' indire procedure per titoli ed esami per un numero di unita' non superiore a 155, riservate al personale medico, veterinario, chimico e farmacista, con incarichi per lo svolgimento dei controlli obbligatori in materia di profilassi internazionale conferiti ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in servizio presso il Ministero della salute alla data di entrata in vigore della presente legge.
358.Per le finalita' di cui ai commi 355 e 356, la dotazione organica del Ministero della salute di cui alla tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, e' incrementata di 210 posizioni dirigenziali non generali delle professionalita' sanitarie nonche' di 80 unita' di personale non dirigenziale appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 28 unita' di personale non dirigenziale appartenenti all'Area II, posizione economica F1.
359.I bandi per le procedure concorsuali di cui ai commi 355 e 356 definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia di tutela della salute nell'ambito della pubblica amministrazione. Le procedure concorsuali di cui al comma 356 possono essere affidate alla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle procedure concorsuali previste dai commi 355 e 356, quantificati in complessivi euro 1.000.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute.
360.A decorrere dall'anno 2019, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedono al reclutamento del personale secondo le modalita' semplificate individuate con il decreto di cui al comma 300. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, il reclutamento avviene secondo le modalita' stabilite dalla disciplina vigente.
361.COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160.
362.COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160.
362-bis.COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160.
362-ter.COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160.
363.All'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la lettera b) del comma 3 e i commi 3-ter e 3-quater sono abrogati.
364.All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la lettera e-bis) del comma 3 e' abrogata, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
365.COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160.
366.I commi da 360 a 364 non si applicano alle assunzioni del personale scolastico, inclusi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. I commi 360, 361, 363 e 364 non si applicano alle assunzioni del personale educativo degli enti locali.
367.In analogia a quanto previsto al comma 359, i bandi per le procedure concorsuali di cui al comma 349 definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia di valutazione della rilevanza economica, finanziaria e giuridica dei provvedimenti normativi e della relativa verifica delle quantificazioni degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica nonche' in materia di programmazione degli investimenti pubblici.
368.Relativamente agli investimenti locali individuati ai sensi dei commi da 179 a 183, la struttura di missione InvestItalia si avvale della collaborazione tecnica della Fondazione patrimonio comune dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Al fine di fornire supporto tecnico agli enti locali nell'individuazione, nella regolarizzazione, nella trasformazione e nella messa a norma delle strutture di proprieta' dei medesimi enti da utilizzare per l'emergenza da COVID-19, per gli anni 2020 e 2021 l'Agenzia del demanio e le regioni possono avvalersi della Fondazione di cui al presente comma. Per tali finalita' sono stanziati a favore della medesima Fondazione 300.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Gli enti locali possono avvalersi della Fondazione di cui al presente comma, per l'adozione di misure a sostegno delle attivita' degli impianti sportivi comunali connesse alla ripartenza del settore sportivo, nella redazione di studi di fattibilita' e dei relativi piani economico-finanziari per la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento, il completamento e la messa a norma degli impianti, al fine di garantire il rispetto delle linee guida in termini di sicurezza e in particolare per la riduzione del rischio di trasmissione del contagio epidemiologico. Per tali finalita' sono stanziati a favore della medesima Fondazione 500.000 euro per l'anno 2021.
369.Al fine di sostenere la lingua italiana, tenuto conto del suo valore storico di fondamento dell'identita' nazionale, e di promuoverne lo studio e la conoscenza in Italia e all'estero, la dotazione organica dell'Accademia della Crusca di cui al decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 1o marzo 2002 e' incrementata di tre unita' di personale non dirigenziale. L'Accademia della Crusca e' autorizzata, in deroga alle vigenti facolta' assunzionali e alle disposizioni dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e senza il previo svolgimento delle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere, nell'anno 2019, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di due unita', appartenenti all'area C, posizione economica C1, e di una unita' appartenente all'area B, posizione economica B1. Il reclutamento del personale appartenente all'area C puo' avvenire anche mediante procedura riservata ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, fermi restando i requisiti e i limiti ivi previsti.
370.La gestione amministrativa dell'Accademia della Crusca e' affidata a un segretario amministrativo, scelto, tramite procedura di selezione pubblica, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, assunto mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. L'incarico di segretario amministrativo ha una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni e puo' essere rinnovato per una sola volta. L'incarico e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato ovvero di lavoro autonomo, nonche' con qualsiasi altra attivita' professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'Accademia. Il trattamento economico del segretario amministrativo non puo' essere superiore a quello medio dei dirigenti di livello non generale del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
371.Per fare fronte agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui ai commi 369 e 370 e' autorizzata la spesa di 236.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.
372.Per lo svolgimento delle necessarie ed indifferibili attivita' in materia di sicurezza stradale, di valutazione dei requisiti tecnici dei conducenti, di controlli sui veicoli e sulle attivita' di autotrasporto, e al fine di fornire adeguati livelli di servizio ai cittadini e alle imprese, e' autorizzata, in deroga alla normativa vigente, l'assunzione a tempo indeterminato di 50 unita' di personale, nell'anno 2019, da inquadrare nella seconda fascia retributiva della seconda area, presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
373.Le assunzioni di cui al comma 372 sono effettuate, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, in aggiunta alle percentuali di assunzione previste a normativa vigente. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108.
374.In attuazione dei commi 372 e 373, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta ferma la facolta' di avvalersi della previsione di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
376.Per le finalita' indicate dall'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, come modificato dal comma 375 del presente articolo, nel Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e' prevista un'apposita finalizzazione di euro 3.900.000 a decorrere dall'anno 2019, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale riferita al triennio 2016-2018 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
377.Il Ministero della giustizia e' autorizzato ad assumere nell'anno 2019, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, magistrati ordinari vincitori di concorsi gia' banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.
378.Ai fini del comma 377 e' autorizzata la spesa nel limite di euro 20.943.084 per l'anno 2019, di euro 25.043.700 per l'anno 2020, di euro 27.387.210 per l'anno 2021, di euro 27.926.016 per l'anno 2022, di euro 35.423.877 per l'anno 2023, di euro 35.632.851 per l'anno 2024, di euro 36.273.804 per l'anno 2025, di euro 37.021.584 per l'anno 2026, di euro 37.662.540 per l'anno 2027 e di euro 38.410.320 annui a decorrere dall'anno 2028.
379.Il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria e' aumentato complessivamente di 600 unita'. Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali, e' autorizzato a bandire, dall'anno 2019, procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere un contingente massimo annuo di 200 magistrati ordinari per il triennio 2020-2022. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, da ultimo modificata dall'articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, e' sostituita dalla tabella 2 allegata alla presente legge. Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono rideterminate le piante organiche degli uffici giudiziari.
380.Per l'attuazione delle disposizioni del comma 379, e' autorizzata la spesa nel limite di euro 13.962.056 per l'anno 2020, di euro 30.657.856 per l'anno 2021, di euro 48.915.996 per l'anno 2022, di euro 53.571.284 per l'anno 2023, di euro 60.491.402 per l'anno 2024, di euro 65.988.496 per l'anno 2025, di euro 71.553.688 per l'anno 2026, di euro 72.618.826 per l'anno 2027, di euro 73.971.952 per l'anno 2028, di euro 75.396.296 per l'anno 2029, di euro 76.322.120 per l'anno 2030 e di euro 76.820.640 annui a decorrere dall'anno 2031.
383.Alle assunzioni di cui al comma 382 si provvede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, attingendo in via prioritaria a quelle approvate nell'anno 2017 e, per i posti residui, in parti uguali, a quelle approvate nell'anno 2018.
384.Per l'attuazione delle disposizioni del comma 381, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, da ripartire secondo quanto previsto dalla tabella 3 allegata alla presente legge, con una dotazione di euro 4.938.908 per l'anno 2019, di euro 44.385.335 per l'anno 2020, di euro 99.691.180 per l'anno 2021, di euro 148.379.880 per l'anno 2022, di euro 197.050.480 per l'anno 2023, di euro 240.809.990 per l'anno 2024, di euro 249.211.968 per l'anno 2025, di euro 251.673.838 per l'anno 2026, di euro 253.944.548 per l'anno 2027, di euro 256.213.218 per l'anno 2028 e di euro 257.910.130 annui a decorrere dall'anno 2029.
385.Per l'attuazione delle disposizioni del comma 382, il fondo di cui al comma 384 e' incrementato di euro 17.830.430 per l'anno 2019, di euro 23.221.840 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di euro 22.434.840 per l'anno 2022, di euro 14.957.840 per l'anno 2023, di euro 15.392.240 per l'anno 2024 e di euro 15.479.120 annui a decorrere dall'anno 2025.
386.Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 382, lettere b) e c), pari a euro 338.410 per l'anno 2019, a euro 3.553.520 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a euro 4.340.520 per l'anno 2022, a euro 11.817.520 per l'anno 2023, a euro 12.160.720 per l'anno 2024 e a euro 12.229.360 annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il fondo di cui al comma 384 e' corrispondentemente incrementato.
387.Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi da 381 a 386, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire tra le amministrazioni interessate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 381, tenendo conto del numero di assunzioni.
388.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
389.Al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo e' incrementata di 650 unita' non prima del 10 maggio 2019, di ulteriori 200 unita' non prima del 1° settembre 2019 e di ulteriori 650 unita' non prima del 1° aprile 2020. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' incrementata di complessive 1.500 unita'.
390.Per la copertura dei posti di cui al comma 389, nonche' per le assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa per l'anno 2019, si provvede prioritariamente mediante il ricorso alla graduatoria, fino ad esaurimento della medesima, relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, la cui validita' e' all'uopo prorogata fino al 31 dicembre 2019.
391.Le residue facolta' assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma 389, sono esercitate, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
392.Per l'attuazione delle disposizioni del comma 389 e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 20.406.142 per l'anno 2019, di euro 56.317.262 per l'anno 2020, di euro 63.138.529 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, di euro 63.526.047 per l'anno 2024, di euro 64.208.008 per l'anno 2025, di euro 64.337.545 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, di euro 64.466.655 per l'anno 2029, di euro 64.693.864 per l'anno 2030 e di euro 64.737.022 annui a decorrere dall'anno 2031.
393.Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi da 389 a 392, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, e' autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2019 e di 1.000.000 di euro annui a decorrere dal 2020.
394.Al fine di garantire gli standard operativi ed i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera per l'attuazione delle misure necessarie ad accrescere la sicurezza, anche ambientale, della navigazione e dei traffici marittimi, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 815 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' sostituita dalla seguente: « a) 3.500 fino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021, 3.700 per l'anno 2022, 3.800 per l'anno 2023, 3.900 per l'anno 2024, 4.000 dall'anno 2025 in servizio permanente ».
395.In relazione a quanto disposto dal comma 394 del presente articolo, all'articolo 585, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera h-quater) e' sostituita dalle seguenti: « h-quater) per l'anno 2020: 73.491.338,29; h-quinquies) per l'anno 2021: 77.371.367,29; h-sexies) per l'anno 2022: 81.447.223,29; h-septies) per l'anno 2023: 85.523.079,29; h-octies) per l'anno 2024: 89.598.935,29; h-novies) per l'anno 2025: 93.674.791,29; h-decies) per l'anno 2026: 93.870.618,29; h-undecies) per l'anno 2027: 94.054.877,29; h-duodecies) per l'anno 2028: 94.239.136,29; h-terdecies) per l'anno 2029: 94.423.395,29; h-quaterdecies) per l'anno 2030: 94.607.654,29; h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 95.307.635,29; h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 95.823.357,29; h-septiesdecies) per l'anno 2033: 96.339.079,29; h-duodevicies) per l'anno 2034: 96.854.801,29; h-undevicies) a decorrere dall'anno 2035: 97.370.523,29 ».
396.Ai fini del comma 394 e' autorizzata la spesa di euro 3.880.029 per l'anno 2021, di euro 7.955.885 per l'anno 2022, di euro 12.031.741 per l'anno 2023, di euro 16.107.597 per l'anno 2024, di euro 20.183.453 per l'anno 2025, di euro 20.379.280 per l'anno 2026, di euro 20.563.539 per l'anno 2027, di euro 20.747.798 per l'anno 2028, di euro 20.932.057 per l'anno 2029, di euro 21.116.316 per l'anno 2030, di euro 21.816.297 per l'anno 2031, di euro 22.332.019 per l'anno 2032, di euro 22.847.741 per l'anno 2033, di euro 23.363.463 per l'anno 2034 e di euro 23.879.185 a decorrere dall'anno 2035.
397.Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi da 394 a 395, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, e' autorizzata la spesa di 145.600 euro per l'anno 2021, 291.200 euro per l'anno 2022, 436.800 euro per l'anno 2023, 582.400 euro per l'anno 2024 e 728.000 euro a decorrere dall'anno 2025.
398.Per l'armonizzazione del trattamento assicurativo contro gli infortuni in servizio e le infermita' contratte per causa diretta ed immediata di servizio previsto in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con quello previsto per il personale di ruolo del medesimo Corpo, e' autorizzata la spesa annua di euro 200.000 per l'anno 2019 e di euro 400.000 a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le relative misure indennitarie nonche' il procedimento di monitoraggio e di rideterminazione automatica delle misure indennitarie medesime al fine del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma.
399.Per l'anno 2019, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici e le agenzie fiscali, in relazione alle ordinarie facolta' assunzionali riferite al predetto anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019. Per le universita' la disposizione di cui al periodo precedente si applica con riferimento al 1° dicembre 2019 relativamente alle ordinarie facolta' assunzionali dello stesso anno. Sono fatti salvi gli inquadramenti al ruolo di professore associato ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere disposti nel corso dell'anno 2019 al termine del contratto come ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della stessa legge. (2) (16)
400.Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e la competitivita' del sistema universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le universita'. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalita' di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalita' del Fondo per il finanziamento ordinario delle universita'.
402.All'articolo 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, il comma 3 e' sostituito dal seguente: « 3. La valutazione del merito eccezionale per la chiamata diretta e' effettuata da apposite commissioni nominate con decreto del Ministro vigilante, composte da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque esperti del settore di afferenza degli Enti che propongono l'assunzione per chiamata diretta. La durata delle commissioni non puo' essere superiore ad un anno dalla data di nomina. L'incarico di componente delle commissioni e' consentito solo per due mandati consecutivi. La partecipazione alle commissioni non da' diritto a compensi o gettoni di presenza. Il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e' proporzionalmente a carico dei bilanci degli Enti che propongono le assunzioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».
403.All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole: « ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni » sono inserite le seguenti: « nonche' ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle universita' private, incluse le filiazioni di universita' straniere, istituti pubblici di ricerca, societa' pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attivita' di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ».
404.Al Consiglio nazionale delle ricerche e' concesso un contributo straordinario di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2028.
405.L'Accademia nazionale dei Lincei, per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza volte a garantire la continuita' e lo sviluppo delle attivita' istituzionali in relazione agli effettivi fabbisogni, e' autorizzata, in via straordinaria nel triennio 2019-2021, in deroga all'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ad effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato da inquadrare nella qualifica B1 e nella qualifica C1, fino a copertura dei posti disponibili nell'attuale pianta organica. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 203.855 per il 2019, euro 340.598 per il 2020 ed euro 426.377 a decorrere dal 2021.
406.Il contributo di cui all'articolo 1, comma 385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della Fondazione « I Lincei per la scuola » presso l'Accademia nazionale dei Lincei e' prorogato per l'anno 2019.
407.Alla Fondazione EBRI (European Brain Research Institute) e' concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
408.Il fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di cui all'articolo 23, comma 1, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' ridotto di 771.854 euro per l'anno 2019 e di 186.552 euro per l'anno 2020.
409.Al fine di rafforzare la partecipazione dell'Italia al progresso delle conoscenze e alla formazione post-laurea, anche mediante l'adesione alle migliori prassi internazionali, e per assicurare una piu' equa distribuzione delle scuole superiori nel territorio nazionale, l'Universita' degli studi di Napoli Federico II istituisce, in via sperimentale, nei propri locali, per il triennio costituito dagli anni accademici dal 2019/2020 al 2021/2022, la Scuola superiore meridionale.
411.L'offerta formativa di cui al comma 410 e' attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un apposito comitato ordinatore, nominato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca e composto da due membri designati rispettivamente dall'Universita' degli studi di Napoli Federico II e dalle scuole universitarie federate, nonche' da tre esperti di elevata professionalita' scelti dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Il comitato ordinatore cura altresi' l'attuazione del piano, ne coordina tutte le attivita' discendenti e formula ai competenti organi dell'Universita' degli studi di Napoli Federico II le proposte e i pareri, prescritti dalla normativa vigente, in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti. Ai componenti del comitato non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, ne' rimborsi delle spese.
412.Per le attivita' della Scuola superiore meridionale e' autorizzata la spesa di 8,209 milioni di euro per l'anno 2019, di 21,21 milioni di euro per l'anno 2020, di 18,944 milioni di euro per l'anno 2021, di 17,825 milioni di euro per l'anno 2022, di 14,631 milioni di euro per l'anno 2023, di 9,386 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3,501 milioni di euro per l'anno 2025.
413.A decorrere dal secondo anno di operativita' e comunque non oltre lo scadere del triennio sperimentale di cui al comma 409, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo, e previa valutazione positiva dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la Scuola superiore meridionale assume carattere di stabilita' e autonomia di bilancio, statutaria e regolamentare. Previo parere favorevole del consiglio di amministrazione federato, la Scuola superiore meridionale potra' entrare a far parte delle scuole universitarie federate. In caso di mancato reperimento delle risorse necessarie o di valutazione non positiva dei risultati del primo triennio, le attivita' didattiche e di ricerca della Scuola sono portate a termine dall'Universita' degli studi di Napoli Federico II, nell'ambito delle risorse di cui al comma 412.
414.All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: « e' incrementato di 4,5 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2019 al 2027 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « e' incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2019 ».
415.A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, le facolta' assunzionali del personale educatore delle istituzioni educative statali sono incrementate sino a 290 posti, nell'ambito dei posti vacanti e disponibili.
416.In occasione del quarantesimo anno dalla scomparsa di Ugo Spirito e del novantesimo anno dalla nascita di Renzo De Felice, e' autorizzata la spesa di euro 60.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a favore della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice ai fini del programma straordinario di inventariazione, digitalizzazione e diffusione dei fondi librari e archivistici posseduti dalla Fondazione, nonche' della promozione di ricerche e convegni per ricordare il pensiero del filosofo e l'opera dello storico.
417-bis.In fase di prima attuazione delle disposizioni di cui al comma 417, lettera b), l'INAIL puo' istituire, fermo restando il rispetto delle disposizioni ivi previste, un nucleo che assicuri solo alcune delle funzioni di supporto tecnico indicate al primo periodo della citata lettera b).
418.Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 417, in quanto relative all'efficace svolgimento di attivita' connesse e strumentali alla realizzazione degli investimenti e alla relativa valorizzazione, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, commi 488 e 491, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevedendo l'istituzione di un apposito fondo di parte corrente nell'ambito del bilancio dell'INAIL, con una dotazione non superiore, per l'anno 2019, a 600.000 euro e, a decorrere dall'anno 2020, a 2 milioni di euro.
419.In relazione alle esigenze riabilitative dei propri assicurati e anche al fine di consentire, ricorrendone le condizioni, la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza che realizzino effettive finalita' di contenimento della spesa sanitaria, attraverso specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere ed extraospedaliere, come previsto dalla lettera c-bis) del comma 13 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'INAIL e' autorizzato a valutare, in via eccezionale, nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2019-2021, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la realizzazione di investimenti immobiliari nel settore termale e alberghiero-termale, con esclusivo riferimento alle aree che presentano significative condizioni di crisi economico-industriale. I territori termali nei quali possono essere effettuati i citati interventi sono individuati nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
421.All'attuazione del comma 420 si provvede a valere sulle disponibilita' che l'INAIL puo' detenere presso le aziende di credito e la societa' Poste italiane Spa ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2015, emanato ai sensi dell'articolo 40, ottavo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119.
422.Nel periodo 2019-2021 il Governo si impegna ad attuare, con la cooperazione dei soggetti istituzionali competenti e utilizzando tutti gli strumenti previsti dalla normativa di settore, un programma di dismissioni immobiliari volto a conseguire introiti per un importo non inferiore a 950 milioni di euro per l'anno 2019 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, al netto delle quote non destinate al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato o alla riduzione del debito degli enti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 aprile 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e' approvato un piano di cessione di immobili pubblici e sono disciplinati i criteri e le modalita' di dismissione degli immobili da attuare negli anni 2019, 2020 e 2021. Con la medesima procedura si provvede almeno annualmente all'aggiornamento del piano, nell'arco del triennio.
424.Le cessioni sono disciplinate dalla normativa vigente e nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
425.Con riferimento al piano di cui al comma 422, le risorse rivenienti dalla cessione degli immobili statali sono destinate al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato; quelle rivenienti dalla cessione degli immobili degli altri enti sono destinate alla riduzione del debito degli stessi e, limitatamente agli enti non territoriali, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato.
426.Al fine di incentivare la realizzazione del piano di cui al comma 422, nonche' l'attivazione di nuovi investimenti in armonia con il tessuto sociale di riferimento, per i beni di cui al comma 423, lettere a), b) e c), il piano puo' individuare modalita' per la valorizzazione dei beni medesimi, ivi compreso l'adeguamento della loro destinazione, nonche' per l'attribuzione agli enti territoriali di una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento del ricavato della vendita degli immobili alla cui valorizzazione i predetti enti abbiano contribuito. La predetta quota e' definita secondo i criteri previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, del 7 agosto 2015, recante determinazione delle modalita' di attribuzione agli enti territoriali di una quota parte dei proventi della valorizzazione o alienazione degli immobili pubblici la cui destinazione d'uso sia stata modificata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 novembre 2015. Gli enti territoriali destinano le somme ricevute alla riduzione del debito degli stessi e, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento.
427.Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono riconosciuti all'Agenzia del demanio i maggiori costi sostenuti per le attivita' connesse all'attuazione dei commi da 422 a 433 a valere sulle conseguenti maggiori entrate, secondo le modalita' previste dall'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
428.All'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, dopo la parola: « 2017 » sono inserite le seguenti: « nonche' per gli anni 2019, 2020 e 2021 ».
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