LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145
430.Per la realizzazione del piano di cui al comma 422, l'Agenzia del demanio, a valere sugli stanziamenti ad essa assegnati e da assegnare per la realizzazione degli investimenti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, puo' riconoscere in via di anticipazione al Ministero della difesa un contributo pari al 5 per cento del valore degli immobili che il medesimo Ministero rende disponibili, e comunque nel limite complessivo annuo di 5 milioni di euro nell'anno 2019 e di 10 milioni di euro nell'anno 2020, da destinare ad interventi di manutenzione e adeguamento degli immobili in uso o da utilizzare da parte del predetto Ministero.
431.Al fine di favorire la valorizzazione degli immobili pubblici, nonche' il rilancio degli investimenti nel settore, l'articolo 3, comma 15, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si interpreta nel senso che, oltre a quanto consentito dai provvedimenti adottati all'esito delle conferenze di servizi e dagli accordi di programma di cui al predetto comma 15, per gli immobili oggetto di tali provvedimenti sono ammissibili anche le destinazioni d'uso e gli interventi edilizi consentiti, per le zone territoriali omogenee all'interno delle quali ricadono tali immobili, dagli strumenti urbanistici generali e particolareggiati vigenti. Gli interventi edilizi di cui al predetto articolo 3 sono assentibili in via diretta. Sono fatte comunque salve le intese nel frattempo intervenute tra l'Amministrazione finanziaria e gli enti territoriali in ordine al riconoscimento, a fronte della valorizzazione conseguente al cambio di destinazione d'uso, di quote del ricavato attribuito alla rivendita degli immobili stessi, ai sensi dell'articolo 3, comma 15, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
432.All'articolo 2, comma 222-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A tal fine, nell'ambito della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' istituito un tavolo tecnico permanente con il compito di supportare l'adeguamento degli enti locali ai citati principi e monitorarne lo stato di attuazione ».
433.Per l'attuazione di quanto previsto al comma 422, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a conferire incarichi di consulenza a societa' di provata esperienza e capacita' operativa, nazionali od estere, nonche' a singoli professionisti. Per tali finalita', e' autorizzata la spesa di 150.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.
434.All'articolo 6, comma 6, primo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero per l'aumento della quota di partecipazione al capitale delle predette societa' ».
435.La dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019.
436.Per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 1.100 milioni di euro per l'anno 2019, in 1.750 milioni di euro per l'anno 2020 e in 3.375 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. (41)(72)
437.Gli importi di cui al comma 436, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
438.Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021, nonche' quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di emanazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 436. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze, comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.
439.Le disposizioni del comma 438 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
441.Fermo restando quanto previsto dal comma 440, lettera a), in relazione alla specificita' della funzione e del ruolo del personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a valere sulle risorse di cui al comma 436, l'importo di 210 milioni di euro puo' essere destinato, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, alla disciplina degli istituti normativi nonche' ai trattamenti economici accessori, privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione. In caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziali alla data del 30 giugno di ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, l'importo annuale di cui al primo periodo e' destinato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con successivo riassorbimento nell'ambito dei benefici economici relativi al triennio 2019-2021.
443.All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini dell'incremento del trattamento economico accessorio di cui al periodo precedente, e' autorizzata la spesa di euro 770.000 per l'anno 2019, di euro 1.680.000 per l'anno 2020 e di euro 2.590.000 a decorrere dall'anno 2021 ».
444.Nell'anno 2019 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisiti all'erario 140 milioni di euro iscritti sul conto dei residui ai sensi dell'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
447.Le procedure di cui alle lettere b) e c) del comma 446 sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che si avvale dell'Associazione Formez PA. Ai fini della predisposizione dei bandi relativi alle procedure di cui al precedente periodo, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante il portale « mobilita.gov.it » di cui al decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015, procede alla ricognizione dei posti che le pubbliche amministrazioni di cui al comma 446 rendono disponibili, nel triennio 2019-2021, per le assunzioni a tempo indeterminato. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2019. (41)
448.Le graduatorie approvate all'esito delle procedure di cui alle lettere b) e c) del comma 446 sono impiegate, secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle amministrazioni pubbliche sia utilizzatrici che non utilizzatrici dei lavoratori inseriti nelle graduatorie medesime e, in subordine, nei limiti delle proprie facolta' assunzionali, da parte di altre pubbliche amministrazioni, ubicate nella medesima provincia o in una provincia limitrofa, sia utilizzatrici che non utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonche' dei lavoratori gia' rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attivita' di pubblica utilita'.
449.E' fatto obbligo agli enti utilizzatori di registrare le fuoriuscite dal bacino dei lavoratori socialmente utili nell'apposito sistema di monitoraggio gestito dall'ANPAL Servizi Spa. In tal caso, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 446 provvedono a comunicare all'ente utilizzatore l'avvenuta assunzione del lavoratore e la relativa decorrenza.
450.Dopo il comma 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, e' inserito il seguente: « 9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al completamento delle procedure di mobilita' di cui al presente articolo, le camere di commercio non oggetto di accorpamento, ovvero che abbiano concluso il processo di accorpamento, possono procedere all'assunzione di nuovo personale, nel limite della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente al fine di assicurare l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica ».
451.Per le finalita' di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il fondo ivi previsto e' incrementato di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
452.Il contributo in favore della Biblioteca italiana per i ciechi « Regina Margherita » di Monza di cui all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260, e' incrementato dell'importo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. All'articolo 1, comma 421, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2018, 2019, 2020 e 2021 ».
453.In considerazione dell'accresciuta aspettativa di vita della popolazione e delle conseguenti ed ingravescenti patologie della retina, al fine di ridurre significativamente i tempi delle diagnosi e i danni visivi e sociali ed il gravame assistenziale, il Ministero della salute affida alla sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecita' (IAPB) la gestione di un progetto di screening straordinario mobile che solleciti l'attenzione alle problematiche delle minorazioni visive, con particolare riferimento alle patologie retiniche.
454.Per le finalita' di cui al comma 453 e' attribuito un contributo straordinario alla sezione italiana dell'IAPB pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. (27)
455.Per l'anno 2019, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, e' determinata in 56,1 milioni di euro.
456.COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2023, N. 213.
457.La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 456 e' pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, 1 milione di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021. (46)
458.Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro con delega in materia di disabilita', di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni interessate e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 456.
459.Il Fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
460.Al fine di supportare l'attivita' di promozione, indirizzo e coordinamento in materia di prevenzione della diffusione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle alcoldipendenze correlate, in particolare tra gli adolescenti, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti, il cui stanziamento e' trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
462.All'attuazione dei progetti di cui al comma 461 possono concorrere anche i servizi pubblici per le dipendenze e gli enti del privato sociale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
463.La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 460 e' pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, 1 milione di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021.
464.Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia e le disabilita', di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'utilizzazione delle risorse del Fondo.
465.Per rispondere con continuita' alla richiesta di giovani con un'alta specializzazione tecnica e tecnologica necessaria allo sviluppo economico e alla competitivita' del sistema produttivo italiano, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementato dall'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite tra le regioni e assegnate in modo da rendere stabile e tempestiva, a partire dall'anno formativo 2019/2020, la realizzazione dei percorsi degli istituti tecnici superiori coerenti con i processi di innovazione tecnologica in atto e inclusi nei piani territoriali regionali di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008.
466.Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca assegna le risorse di cui al comma 465, entro il 30 settembre di ciascun anno, direttamente alle regioni, che le riversano agli istituti tecnici superiori che nell'annualita' formativa precedente hanno riportato una valutazione realizzata secondo i criteri e le modalita' di applicazione degli indicatori di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 5 agosto 2014, come modificato dall'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 17 dicembre 2015.
467.Resta fermo l'obbligo di cofinanziamento delle regioni ai piani triennali di attivita' degli istituti tecnici superiori per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziate. Gli istituti tecnici superiori possono comprendere, nei suddetti piani, anche ulteriori percorsi e attivita', coerenti con l'ambito tecnologico di riferimento, finanziati da soggetti pubblici e privati per potenziare la propria offerta formativa, previa comunicazione al competente assessorato della regione e all'ufficio scolastico.
468.COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 SETTEMBRE 2021, N. 130.
469.Dall'attuazione dei commi da 465 a 468 non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
470.E' istituito il Consiglio nazionale dei giovani, quale organo consultivo e di rappresentanza dei giovani. Il Consiglio svolge i compiti e le funzioni indicati ai commi 473, 474 e 475.
471.Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata possono essere attribuiti al Consiglio nazionale dei giovani ulteriori compiti e funzioni.
472.Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma « Incentivazione e sostegno alla gioventu' » della missione « Giovani e sport », e' istituito un fondo con una dotazione di euro 200.000 per l'anno 2019, per il finanziamento delle attivita' di cui ai commi da 470 a 477. Le risorse sono successivamente trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri che provvede a sua volta a trasferirle annualmente al Consiglio nazionale dei giovani entro e non oltre i primi sessanta giorni dell'anno.
474.Il Consiglio nazionale dei giovani e' inoltre sentito sulle questioni che il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' politica delegata ritengano opportuno sottoporre al suo esame; il Consiglio puo' anche essere sentito, su richiesta dei Ministri competenti e d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri o con l'Autorita' politica delegata, su materie e politiche che abbiano impatto sulle giovani generazioni.
475.Il Consiglio nazionale dei giovani, a decorrere dalla data di adozione dello statuto di cui al comma 477, subentra al Forum nazionale dei giovani nella rappresentanza presso il Forum europeo della gioventu'.
476.Il Consiglio nazionale dei giovani e' composto dalle associazioni giovanili maggiormente rappresentative e dai soggetti indicati nel suo statuto.
477.Alla prima assemblea generale del Consiglio nazionale dei giovani partecipano le associazioni aderenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, al Forum nazionale dei giovani costituito con atto del 29 febbraio 2004. La prima assemblea generale, da tenersi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalita' di funzionamento del Consiglio nazionale dei giovani e ne approva lo statuto e i regolamenti. In ogni caso, tali modalita' di funzionamento garantiscono l'effettiva rappresentanza dei giovani e il rispetto del principio di democraticita' e si conformano alle disposizioni di cui al paragrafo 3.1.1 dello Statuto del Forum europeo della gioventu', approvato dall'assemblea generale del 26 aprile 2014, e all'articolo 28 dello Statuto del Forum nazionale dei giovani adottato con delibera dell'assemblea del 29 novembre 2008.
478.Il Fondo per il contrasto della poverta' educativa minorile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' prorogato per gli anni 2019, 2020 e 2021. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotto di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020; conseguentemente all'articolo 1, comma 202, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « pari a 100 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 60 milioni di euro ».
479.All'articolo 1, comma 394, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo la parola: « 2018 » sono aggiunte le seguenti: « e pari al 65 per cento negli anni 2019, 2020 e 2021 ».
480.All'articolo 1, comma 394, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « pari ad euro 100 milioni per ciascun anno » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e a 55 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 ».
481.Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del servizio civile universale e stabilizzare il contingente complessivo di operatori volontari da avviare al servizio civile, al Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono assegnati euro 50.000.000 per l'anno 2019. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 434, dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativa al Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, e' ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2019.
482.All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 1250, 1251 e 1252 sono sostituiti dai seguenti: « 1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' destinato a finanziare interventi in materia di politiche per la famiglia e misure di sostegno alla famiglia, alla natalita', alla maternita' e alla paternita', al fine prioritario del contrasto della crisi demografica, nonche' misure di sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari. In particolare, il Fondo e' utilizzato per finanziare: a) l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, prevedendo la rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali dall'altro, nonche' la partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore; b) l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269; c) l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103; d) l'elaborazione, realizzata d'intesa con le altre amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un Piano nazionale per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei diritti della famiglia, nonche' per acquisire proposte e indicazioni utili per il medesimo Piano e per verificarne successivamente l'efficacia, attraverso la promozione e l'organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza nazionale sulla famiglia; e) interventi volti a valorizzare il ruolo dei consultori familiari e dei centri per la famiglia; a tal fine il Ministro per la famiglia e le disabilita', unitamente al Ministro della salute, realizza un'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto i criteri e le modalita' per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie; f) interventi volti alla prevenzione di ogni abuso sessuale nei confronti dei minori e al contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, nonche' progetti volti ad assicurare adeguati percorsi di sostegno, anche di natura economica, ai minori orfani per crimini domestici e alle loro famiglie, affidatarie o adottive; g) progetti finalizzati alla protezione e alla presa in carico dei minori vittime di violenza assistita, nonche' interventi a favore delle famiglie in cui sono presenti minori vittime di violenza assistita; h) interventi a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento alle situazioni di vulnerabilita' socioeconomica e al disagio minorile, anche con riferimento al contrasto del fenomeno del cyberbullismo; i) interventi per il sostegno dei genitori separati e divorziati, anche attraverso lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla loro presa in carico; l) interventi per la diffusione della figura professionale dell'assistente familiare; m) iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con almeno tre figli minori, compresa la carta della famiglia di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; n) iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro, nonche' di promozione del welfare familiare aziendale, comprese le azioni di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53; o) interventi volti a favorire i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di crescere e di essere educato nell'ambito della propria famiglia. A tale fine il Ministro per la famiglia e le disabilita', di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, un'intesa in sede di Conferenza unificata avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalita' sulla base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono e attuano un programma sperimentale di azioni al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona; p) attivita' di informazione e di comunicazione in materia di politiche per la famiglia; q) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni, al fine di agevolare il mutuo scambio, la condivisione e il sostegno di esperienze virtuose e di buone pratiche; r) interventi in materia di adozione e di affidamento, volti a tutelare il superiore interesse del minore e a sostenere le famiglie adottive o affidatarie, anche al fine di sostenere il percorso successivo all'adozione. 1251. Il Ministro per la famiglia e le disabilita' si avvale, altresi', del Fondo per le politiche della famiglia per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della famiglia. 1251-bis. Il Ministro per la famiglia e le disabilita', entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede alla razionalizzazione degli Osservatori di cui al comma 1250, lettere a), b) e c), anche mediante il riordino dell'organizzazione e del funzionamento degli stessi. 1252. Gli stanziamenti del Fondo per le politiche della famiglia sono ripartiti dal Ministro per la famiglia e le disabilita', con proprio decreto, ai fini del finanziamento del funzionamento degli Osservatori di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1250 e dell'attuazione delle misure di competenza statale definite nell'ambito dei correlati Piani nazionali, nonche' del finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della famiglia; per le restanti finalita' di cui ai commi 1250 e 1251, il Fondo e' ripartito dal Ministro per la famiglia e le disabilita', con proprio decreto da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ».
483.Il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
484.Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue del Fondo di cui al comma 483 e non impiegate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
485.All'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: « 1.1. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, e' riconosciuta alle lavoratrici la facolta' di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro ».
486.All'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: « 3-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalita' agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorita' alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalita' agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternita' previsto dall'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ».
487.All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 391 e' sostituito dal seguente: « 391. A decorrere dall'anno 2016 e' istituita la carta della famiglia, destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani ovvero appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli conviventi di eta' non superiore a 26 anni. La carta e' rilasciata alle famiglie che ne facciano richiesta secondo i criteri e le modalita' stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro per la famiglia e le disabilita', di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La carta consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati aderenti all'iniziativa. I soggetti che partecipano all'iniziativa, i quali concedono sconti o riduzioni maggiori di quelli normalmente praticati sul mercato, possono valorizzare la loro partecipazione all'iniziativa a scopi promozionali e pubblicitari. Ai fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 a valere sulla dotazione del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ».
488.All'articolo 1, comma 355, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « a partire dall'anno 2017, un buono di 1.000 euro su base annua e parametrato a undici mensilita' » sono sostituite dalle seguenti: « un buono di importo pari a 1.000 euro su base annua, parametrato a undici mensilita', per gli anni 2017 e 2018, elevato a 1.500 euro su base annua per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021; l'importo del buono spettante a decorrere dall'anno 2022 e' determinato, nel rispetto del limite di spesa programmato e in misura comunque non inferiore a 1.000 euro su base annua, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia e le disabilita', di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al quinto periodo del presente comma ». L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2020.
489.Al fine di garantire l'attuazione della legge 3 marzo 2009, n. 18, e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), sull'accessibilita' ai trasporti, e dell'articolo 20, sulla mobilita' personale, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', ratificata ai sensi della citata legge n. 18 del 2009, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per l'accessibilita' e la mobilita' delle persone con disabilita'. Il Fondo e' destinato all'istituzione di una piattaforma unica nazionale informatica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito dell'archivio nazionale dei veicoli previsto dall'articolo 226, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per consentire la verifica delle targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni, rilasciati ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al fine di agevolare la mobilita', sull'intero territorio nazionale, delle persone titolari dei predetti contrassegni.
490.La dotazione del Fondo di cui al comma 489 e' di 5 milioni di euro per l'anno 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
491.Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, sentite le associazioni delle persone con disabilita' comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonche' previo parere del Garante per la protezione dei dati personali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le procedure per l'istituzione della piattaforma di cui al comma 489, nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali, previsti dagli articoli 5 e 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 679/2016, e dagli articoli 2-sexies e 2-septies del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni adottate ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies del medesimo Codice. Per la costituzione della piattaforma di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' avvalersi anche della societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e vi si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
493.Per la tutela del risparmio e per il rispetto del dovere di disciplinare, coordinare e controllare l'esercizio del credito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), con una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il FIR eroga indennizzi a favore dei risparmiatori come definiti al comma 494 che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
494.Hanno accesso alle prestazioni del FIR i risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui, rispettivamente, agli articoli 32 e 35 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonche' le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 493 alla data del provvedimento di messa in liquidazione, ovvero i loro successori mortis causa, o il coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio o di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti entro il secondo grado, ove siano succeduti nel possesso dei predetti strumenti finanziari in forza di trasferimento a titolo particolare per atto tra vivi; nei casi di trasferimento tra vivi successivi al 30 dicembre 2018 rilevano i requisiti reddituali e patrimoniali e i limiti quantitativi all'indennizzo che sussistevano in capo al dante causa in relazione al complesso di azioni od obbligazioni da questi detenute.
495.Sono in ogni caso esclusi dall'accesso alle prestazioni del FIR le controparti qualificate di cui all'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e i clienti professionali, di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies del medesimo articolo 6.
496.La misura dell'indennizzo per gli azionisti di cui al comma 494 e' commisurata al 30 per cento del costo di acquisto, in caso di unico acquisto, ovvero del prezzo medio, in caso di piu' acquisti, inclusi gli oneri fiscali sostenuti anche durante il periodo di possesso delle azioni, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. La percentuale del 30 per cento, entro tale limite, puo' essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento, fermo restando quanto previsto al comma 499. All'azionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto, puo' essere corrisposto fino al 100 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio, ove cio' non pregiudichi la parita' di trattamento dei soggetti istanti legittimati. (101)
497.La misura dell'indennizzo per gli obbligazionisti subordinati di cui al comma 494 e' commisurata al 95 per cento del costo di acquisto, inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. La percentuale del 95 per cento, entro tale limite, puo' essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento, fermo restando quanto previsto al comma 499. All'obbligazionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto, puo' essere corrisposto fino al 100 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio, ove cio' non pregiudichi la parita' di trattamento dei soggetti istanti legittimati.
498.Le somme erogate a norma dell'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, sono assegnate a titolo di indennizzo ai sensi del secondo periodo del comma 493. Conseguentemente, il FIR e' surrogato nei diritti del risparmiatore per l'importo corrisposto.
499.L'indennizzo di cui al comma 496 e' corrisposto al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche di cui al comma 493 nonche' di ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento. A tal fine, il Fondo interbancario di tutela del deposito (FITD), attraverso la collaborazione del sistema bancario e delle banche in liquidazione, documenta il costo di acquisto e l'incasso di somme derivanti da altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento.
500.L'indennizzo di cui al comma 497 e' corrisposto al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche di cui al comma 493 nonche' di ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento, nonche' del differenziale cedole percepite rispetto a titoli di Stato di durata equivalente. A tal fine, il Fondo interbancario di tutela del deposito (FITD), attraverso la collaborazione del sistema bancario e delle banche in liquidazione, documenta il costo di acquisto e l'incasso di somme derivanti da altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, nonche' del differenziale tasso di rendimento delle cedole percepite rispetto a titoli di Stato con scadenza equivalente determinato ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.
501.Il FIR opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino a concorrenza delle risorse. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalita' di presentazione della domanda di indennizzo nonche' i piani di riparto delle risorse disponibili. Con il medesimo decreto e' istituita e disciplinata una Commissione tecnica per: l'esame delle domande e l'ammissione all'indennizzo del FIR; la verifica delle violazioni massive, nonche' della sussistenza del nesso di causalita' tra le medesime e il danno subito dai risparmiatori; l'erogazione dell'indennizzo da parte del FIR. Le suddette verifiche possono avvenire anche attraverso la preventiva tipizzazione delle violazioni massive e la corrispondente identificazione degli elementi oggettivi e/o soggettivi in presenza dei quali l'indennizzo puo' essere direttamente erogato. Il decreto indica i tempi delle procedure di definizione delle istanze presentate entro il termine di cui al penultimo periodo e, in modo non tassativo, le fattispecie di violazioni massive. Il suddetto procedimento non si applica ai casi di cui al comma 502-bis. La citata Commissione e' composta da un numero di membri non superiore a quattordici, in possesso di idonei requisiti di competenza, indipendenza, onorabilita' e probita'. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono nominati i componenti della Commissione tecnica e determinati gli emolumenti da attribuire ai medesimi, nel limite massimo di 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione della dotazione del FIR. Qualora l'importo dei compensi da attribuire ai componenti della Commissione tecnica risulti inferiore al predetto limite massimo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo eccedente confluisce nel FIR. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. La domanda di indennizzo, corredata di idonea documentazione attestante i requisiti di cui al comma 494, e' inviata entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La prestazione di collaborazione nella presentazione della domanda e le attivita' conseguenti non rientrano nell'ambito delle prestazioni forensi e non danno luogo a compenso. (26) (30) 501.1. Su richiesta dei risparmiatori, la Commissione tecnica acquisisce le eventuali decisioni, giudiziali ed extragiudiziali, utili all'esame delle domande.
501-bis.Le attivita' di supporto per l'espletamento delle funzioni della Commissione tecnica di cui al comma 501 sono affidate dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei pertinenti principi dell'ordinamento nazionale e di quello dell'Unione europea, a societa' a capitale interamente pubblico, su cui l'amministrazione dello Stato esercita un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolge la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti della predetta amministrazione. Gli oneri e le spese relative alle predette attivita' sono a carico delle risorse finanziarie del FIR non oltre il limite massimo complessivo di 12,5 milioni di euro. La Commissione tecnica di cui al comma 501, attraverso la societa' di cui al primo periodo, puo' effettuare, anche successivamente alle erogazioni, i riscontri necessari per verificare la sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprieta' del risparmiatore, di cui al comma 502-bis, dichiarato nella domanda di indennizzo, avvalendosi a tale fine delle informazioni risultanti dalle banche di dati detenute dall'Agenzia delle entrate, comprese quelle della sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi sesto e undicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, alimentata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per la verifica della sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprieta' del risparmiatore, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione tecnica e sentiti l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le tipologie di informazioni riscontrabili, le modalita' di effettuazione dei controlli e le misure di sicurezza adeguate ai rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta. L'attivita' posta in essere dall'Agenzia delle entrate e' svolta nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. (33)
502.I risparmiatori di cui al comma 502-bis sono soddisfatti con priorita' a valere sulla dotazione del FIR.
502-ter.Il limite di valore del patrimonio mobiliare di proprieta' del risparmiatore, di cui al comma 502-bis, lettera a), puo' essere elevato fino a 200.000 euro con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo assenso della Commissione europea. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 501, secondo periodo, e' conseguentemente adeguato.
503.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1106, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' ridotta di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Le risorse della contabilita' speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono versate per l'importo di 500 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 marzo 2019 e restano acquisite all'erario. Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio finanziario sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi.
504.Il Fondo di ristoro finanziario di cui all'articolo 1, commi da 1106 a 1108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' sostituito dal FIR. All'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo e il secondo periodo sono soppressi.
505.Non hanno accesso in ogni caso alle prestazioni del FIR i soggetti che abbiano avuto, nelle banche di cui al comma 493 o loro controllate, dal 1° gennaio 2007, gli incarichi di: componente del consiglio di amministrazione e degli organi di controllo e di vigilanza, inclusi gli organi che svolgono funzioni di gestione del rischio e revisione interna; membro del collegio sindacale; consigliere delegato; direttore generale e vice direttore generale, nonche' i loro coniugi, parenti ed affini di primo e di secondo grado. (33)
506.Al comma 3, alinea, dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: « L'importo dell'indennizzo forfetario e' pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari » sono sostituite dalle seguenti: « L'importo dell'indennizzo forfetario e' pari al 95 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari ». Conseguentemente il Fondo interbancario di tutela del deposito (FITD) integra i rimborsi gia' effettuati entro il 31 dicembre 2019.
507.Entro il 30 settembre 2019, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione relativa all'attuazione dei commi da 493 a 506 nella quale comunica il numero dei risparmiatori indennizzati, le risorse della dotazione del FIR a tale scopo destinate, quelle accertate e disponibili per l'eventuale incremento dell'indennizzo a norma del comma 496, nonche' il numero stimato dei risparmiatori che hanno titolo ad accedere alle risorse del FIR. Con la medesima relazione il Ministro dell'economia e delle finanze comunica l'ammontare stimato delle risorse destinate all'indennizzo dei risparmiatori aventi titolo che conseguentemente sono iscritte nel bilancio di previsione dell'anno 2020.
509.Nell'ambito delle misure per la tutela dei risparmiatori, al fine di potenziare la funzione di vigilanza della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), anche in conseguenza dell'attuazione dei compiti derivanti dal recepimento della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.
510.Per l'attivazione di interventi volti a ridurre, anche in osservanza delle indicazioni previste nel vigente Piano nazionale di governo delle liste di attesa, i tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, secondo il principio dell'appropriatezza clinica, organizzativa e prescrittiva, mediante l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie, come previsto dall'articolo 47-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2019 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
511.Le risorse di cui al comma 510 sono ripartite tra le regioni secondo modalita' individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
512.Il monitoraggio degli effetti derivanti dagli interventi di cui al comma 510 del presente articolo e' effettuato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
513.Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 579, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in attuazione dell'articolo 12, comma 7, dell'intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, concernente il nuovo Patto per la salute 2014-2016, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), istituita ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, realizza, a supporto del Ministero della salute e delle regioni e province autonome, un sistema di analisi e monitoraggio delle performance delle aziende sanitarie che segnali, in via preventiva, attraverso un apposito meccanismo di allerta, eventuali e significativi scostamenti relativamente alle componenti economico-gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile, clinico-assistenziale, di efficacia clinica e dei processi diagnostico-terapeutici, della qualita', della sicurezza e dell'esito delle cure, nonche' dell'equita' e della trasparenza dei processi. All'AGENAS e' altresi' affidato il compito di monitorare l'omogenea realizzazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.
514.Per l'anno 2019, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' determinato in 114.439 milioni di euro. Tale livello e' incrementato di 2.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 1.500 milioni di euro per l'anno 2021.
515.Per gli anni 2020 e 2021, l'accesso delle regioni all'incremento del livello del finanziamento rispetto al valore stabilito per l'anno 2019 e' subordinato alla stipula, entro il 31 dicembre 2019, di una specifica intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il Patto per la salute 2019-2021 che contempli misure di programmazione e di miglioramento della qualita' delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi.
517.All'articolo 1, comma 594, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi » sono inserite le seguenti: « , nonche', al fine di conseguire risparmi di spesa, nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi ».
518.Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le disponibilita' vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, sono incrementate di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui al comma 514 del presente articolo, e' incrementato di un corrispondente importo a decorrere dall'anno 2019.
519.In ragione di quanto gia' disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al medesimo comma 607, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».
520.La dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.
521.Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1, comma 252, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' ulteriormente incrementata di 22,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 45 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 91,8 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. (26)
523.Per consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi di cura e delle relative procedure, anche alla luce degli sviluppi e dei progressi della ricerca scientifica applicata con specifico riguardo alla prevenzione e alla terapia delle malattie tumorali e del diabete, per l'anno 2019, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro da destinare agli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS) della Rete oncologica impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T e di 5 milioni di euro da destinare agli IRCCS della Rete cardiovascolare impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare. I fondi resi disponibili ai sensi del presente comma sono allocati nello stato di previsione del Ministero della salute, nel programma « Ricerca per il settore della sanita' pubblica » nell'ambito della missione « Ricerca e innovazione ».
524.All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, dopo le parole: « Regione interessata » sono inserite le seguenti: « e con la disciplina europea relativa agli organismi di ricerca ».
525.Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attivita', comprese le societa' di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria, restando escluso, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell'assistito, della dignita' della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo, tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possa determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari.
526.Per l'attivita' di compilazione e trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del Servizio sanitario nazionale, dei certificati medici di infortunio e malattia professionale di cui all'articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2019, trasferisce annualmente al Fondo sanitario nazionale l'importo di euro 25.000.000, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, da ripartire tra le regioni e le province autonome in sede di predisposizione della proposta di riparto della quota indistinta delle risorse relative al fabbisogno standard nazionale. Per gli anni successivi al 2019, tale importo e' maggiorato del tasso di inflazione programmato dal Governo.
527.Quota parte dei trasferimenti dell'INAIL, di cui al comma 526, determinata con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, implementa, per il personale dipendente del Servizio sanitario regionale, direttamente i fondi di ciascuna azienda o ente per la contrattazione decentrata integrativa.
528.Quota parte dei trasferimenti dell'INAIL, di cui al comma 526, determinata con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ha destinazione vincolata al fondo destinato per i rinnovi contrattuali della medicina convenzionata incrementando la quota capitaria riconosciuta per assistito al medico di medicina generale.
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