LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145

Type Legge
Publication 2018-12-30
Ultimo aggiornamento 2027-01-01
State In force
Source Normattiva
articles 19
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529.L'importo di cui al comma 526 puo' essere rivisto ogni due anni sulla base dell'incremento della percentuale del rapporto tra il numero dei certificati compilati e trasmessi telematicamente all'INAIL e gli infortuni e le malattie professionali denunciati nel biennio di riferimento rispetto a quello precedente. Il trasferimento a carico dell'INAIL per effetto degli aggiornamenti periodici legati all'incremento percentuale del rapporto tra il numero dei certificati compilati e trasmessi telematicamente all'INAIL e gli infortuni e le malattie professionali denunciati non puo' comunque superare l'importo di cui al comma 526 maggiorato del 20 per cento al netto della rivalutazione per il tasso programmato d'inflazione.

530.Nessun compenso puo' essere richiesto agli assistiti per il rilascio dei certificati medici di infortunio o malattia professionale.

531.Per i certificati trasmessi fino al 31 dicembre 2018 si applicano gli appositi accordi sottoscritti il 6 settembre e il 24 dicembre 2007 tra l'INAIL e le rappresentanze sindacali di categoria. L'onere del trasferimento di cui al comma 526 a carico del bilancio dell'INAIL e' determinato sulla base della spesa media del triennio 2014-2016 per l'attivita' di certificazione medica come disciplinata dai predetti accordi.

532.Nessun ulteriore onere, oltre alla predisposizione dei servizi telematici, e' a carico del bilancio dell'INAIL per l'attivita' di certificazione medica da trasmettere al predetto Istituto.

533.Al comma 166 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « La retribuzione corrisposta dal datore di lavoro alla persona con disabilita' da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro che alla cessazione dello stato di inabilita' temporanea assoluta non possa attendere al lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati nell'ambito del predetto progetto e' rimborsata dall'INAIL al datore di lavoro nella misura del 60 per cento di quanto effettivamente corrisposto. I progetti di reinserimento possono essere proposti dai datori di lavoro e sono approvati dall'INAIL. Le retribuzioni rimborsabili sono quelle corrisposte dalla data di manifestazione della volonta' da parte del datore di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto e fino alla realizzazione degli interventi in esso individuati e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno. Qualora gli interventi individuati nell'ambito del progetto di reinserimento lavorativo personalizzato non siano attuati per immotivato unilaterale recesso del datore di lavoro, quest'ultimo e' tenuto a restituire all'INAIL l'intero importo del rimborso. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'INAIL concorre al finanziamento dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, rilasciato alle persone con disabilita' da lavoro in cerca di occupazione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalita' di finanziamento. I soggetti indicati all'articolo 6, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono presentare all'INAIL progetti di formazione e informazione rivolti a lavoratori e datori di lavoro in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilita' da lavoro, finanziati dall'Istituto nei limiti e con le modalita' dallo stesso stabiliti ».

535.Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del presidente dell'INAIL, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalita' e i termini di attuazione delle disposizioni di cui al comma 534.

536.In caso di violazione delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie di cui al comma 525, gli ordini professionali sanitari territoriali, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle societa' iscritti e segnalano tali violazioni all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza. Le strutture sanitarie private di cura si dotano di un direttore sanitario che comunica il proprio incarico all'ordine territoriale competente per il luogo in cui ha sede la struttura. A tale ordine territoriale compete l'esercizio del potere disciplinare nei confronti del direttore sanitario limitatamente alle funzioni connesse all'incarico.

537.Al fine di garantire la continuita' e la funzionalita' dei servizi sanitari nonche' di conseguire risparmi di spesa, all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: « 4-bis. Ferma restando la possibilita' di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, coloro che svolgono o abbiano svolto un'attivita' professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purche' si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ».

538.Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute sono istituiti gli elenchi speciali di cui al comma 4-bis dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dal comma 537 del presente articolo.

539.Fermo restando quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, i diplomi e gli attestati, indicati nella tabella allegata al decreto del Ministro della salute 22 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 giugno 2016, ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica ed iniziati tra il 1997 e il 2000, o comunque conseguiti entro il 2012, sono equipollenti al diploma universitario, rilasciato a seguito di completamento del corso di laurea nella classe L/SNT2, di educatore professionale socio-sanitario ai fini dell'esercizio professionale, dell'accesso alla formazione post-base e dell'iscrizione all'albo della professione sanitaria di educatore professionale, istituito ai sensi della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

540.L'iscrizione negli elenchi speciali di cui al comma 4-bis dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dal comma 537, e l'equipollenza dei titoli indicati al comma 539, cui si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, in ragione del titolo, nei rapporti di lavoro dipendente gia' instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge.

541.In relazione a quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non possono essere attivati corsi di formazione regionali per il rilascio di titoli ai fini dell'esercizio delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43.

542.A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, e' abrogato.

545.Ai fini di una maggiore valorizzazione dei dirigenti medici, veterinari e sanitari degli enti del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021, il trattamento economico di cui all'articolo 15-quater, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stabilito dalla contrattazione collettiva in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, concorre alla determinazione del monte salari utile ai fini della determinazione degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva a carico del bilancio degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con riferimento alle anzianita' contributive maturate a decorrere dalla medesima data. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nell'ambito del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

547.A partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.

548.L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, e' subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti gia' specialisti alla data di scadenza del bando.

548-bis.Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonche' le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa, nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere, fino al 31 dicembre 2027, all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica. Per le strutture private accreditate di cui al primo periodo, la facolta' assunzionale e' limitata agli specializzandi che svolgono l'attivita' formativa presso le medesime strutture. Il contratto ha durata pari alla durata residua del corso di formazione specialistica e puo' essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica, anche se la struttura nella quale lo specializzando svolge l'attivita' lavorativa non appartiene alla rete formativa della scuola di specializzazione cui lo specializzando stesso e' iscritto, ma alla rete formativa di un'altra scuola di specializzazione per la disciplina di interesse. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale nonche' le strutture sanitarie private accreditate, le cui unita' operative non appartengono alla rete formativa per la disciplina oggetto di concorso, possono procedere alle assunzioni ai sensi del presente comma previa certificazione della sussistenza degli standard generali e specifici richiesti per l'accreditamento delle strutture facenti parte delle reti formative in base alla normativa vigente. La certificazione e' rilasciata, entro novanta giorni dalla richiesta, per ciascuna procedura concorsuale, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'universita' e della ricerca. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero dell'universita' e della ricerca adotta il provvedimento di inserimento nelle reti formative delle strutture. Sono fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro. I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attivita' assistenziali svolte, si applicano, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale e, per quanto riguarda le strutture sanitarie private accreditate, le disposizioni dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza. Essi svolgono attivita' assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attivita' professionalizzanti nonche' al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica e' a tempo parziale in conformita' a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. E' sospesa la certificazione delle attivita' formative da parte del consiglio della scuola di specializzazione, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della scuola stessa. Con specifici accordi tra le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le universita' interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le modalita' di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attivita' formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. I suddetti accordi con le universita' sono adottati entro novanta giorni dalla richiesta dei soggetti di cui al primo periodo. In mancanza, le modalita' di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale sono definite sulla base dell'accordo quadro di cui al nono periodo. La formazione teorica compete alle universita'. La formazione pratica e' svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, purche' accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 alla data di stipulazione del contratto di cui al presente comma, ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico che devono garantire, oltre al tutoraggio, anche la certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando e le attivita' assistenziali che lo specializzando puo' svolgere in autonomia. Tale certificazione sostituisce la prova di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1999 ed e' valida ai fini del rilascio del diploma. Nel suddetto periodo gli specializzandi medici non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto per i predetti specializzandi medici dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento, se inferiore a quello gia' previsto dal contratto di formazione specialistica, e' rideterminato in misura pari a quest'ultimo. A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548.

550.COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 23 LUGLIO 2021, N. 106.

552.Agli oneri derivanti dal comma 551, lettera a), numero 2), pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante il finanziamento di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

553.Tenuto conto che il farmaco rappresenta uno strumento di tutela della salute e che i medicinali sono erogati dal Servizio sanitario nazionale in quanto inclusi nei livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire criteri aggiornati all'evoluzione della politica farmaceutica nella fase di negoziazione del prezzo dei farmaci tra l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e l'azienda farmaceutica titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), entro il 15 marzo 2019, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono dettati i criteri e le modalita' a cui l'AIFA si attiene nel determinare, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale.

554.Dal 1° gennaio 2019, l'AIFA puo' riavviare, prima della scadenza dell'accordo negoziale con l'azienda farmaceutica titolare di AIC, le procedure negoziali per riconsiderare le condizioni dell'accordo in essere, nel caso in cui intervengano medio tempore variazioni del mercato tali da far prevedere un incremento del livello di utilizzo del medicinale ovvero da configurare un rapporto costo-terapia sfavorevole rispetto alle alternative presenti nel prontuario farmaceutico nazionale.

555.Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato in 24 miliardi di euro dall'articolo 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' elevato a 28 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilita' di bilancio. L'incremento di cui al presente comma e' destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilita' a valere sui citati 24 miliardi di euro.

556.Il fondo di cui al comma 122 e' ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, di 300 milioni di euro per l'anno 2032 e di 200 milioni di euro per l'anno 2033.

557.Il comma 8 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e' sostituito dal seguente: « 8. Il superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera b), per l'acquisto di dispositivi medici, rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell'IVA e' dichiarato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno. La rilevazione per l'anno 2019 e' effettuata entro il 31 luglio 2020 e, per gli anni successivi, entro il 30 aprile dell'anno seguente a quello di riferimento, sulla base dei dati risultanti dalla fatturazione elettronica, relativi all'anno solare di riferimento. Nell'esecuzione dei contratti, anche in essere, e' fatto obbligo di indicare nella fatturazione elettronica in modo separato il costo del bene e il costo del servizio ».

558.Il comma 11 dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' sostituito dai seguenti: « 11. I sistemi di sorveglianza e i registri di cui al comma 10 sono istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. Gli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalita', di tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tessutale, e di impianti protesici nonche' di dispositivi medici impiantabili sono aggiornati periodicamente con la stessa procedura. L'attivita' obbligatoria di tenuta e aggiornamento dei registri di cui al presente comma e' svolta con le risorse disponibili in via ordinaria e rientra tra le attivita' istituzionali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale. Nell'ambito del Patto per la salute 2019-2021 sono individuate le modalita' per garantire e verificare la corretta tenuta e aggiornamento dei registri di cui al presente comma. 11-bis. E' fatto obbligo agli esercenti le professioni sanitarie, in ragione delle rispettive competenze, di alimentare in maniera continuativa, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, i sistemi di sorveglianza e i registri di cui al comma 10 ».

559.Al fine di consentire la prosecuzione delle attivita' di ricerca, di assistenza e di cura dei malati oncologici, mediante l'erogazione della terapia innovativa salvavita denominata « adroterapia », e' autorizzato un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO), a valere sulle risorse di cui al comma 555. Ai fini della concessione del predetto contributo, il CNAO presenta al Ministero della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano degli investimenti in conto capitale da effettuare per il perseguimento degli scopi istituzionali del Centro. Il CNAO presenta alla fine di ogni anno il rendiconto del processo di avanzamento progettuale. L'erogazione dei contributi di cui al presente comma e' effettuata in base allo stato di avanzamento dei lavori.

560.All'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2019 ».

561.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementata di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

562.All'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « di concerto con il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita', » sono inserite le seguenti: « con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con ».

563.Al fine di agevolare l'accesso a benefici, supporti ed opportunita' utili alla promozione dei diritti delle persone con disabilita', con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilita', di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti e per i beni e le attivita' culturali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per il rilascio della Carta europea della disabilita' in Italia e sono determinate le modalita' per l'individuazione degli aventi diritto e per la realizzazione e la distribuzione della stessa a cura dell'INPS. Esclusivamente per le medesime finalita', l'INPS consente ai soggetti pubblici e privati e alle associazioni di tutela delle persone con disabilita' maggiormente rappresentative e capillarmente diffuse a livello territoriale, che erogano beni o servizi in favore delle persone con disabilita', l'accesso, temporaneo e limitato al solo disbrigo delle pratiche connesse all'erogazione di detti beni o servizi, su richiesta dell'interessato, alle informazioni strettamente necessarie contenute nei verbali di accertamento dello stato di invalidita' o disabilita' in tutti i casi stabiliti dalla legge, attraverso l'utilizzo anche in via telematica dello strumento della Carta. L'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua la tipologia di dati soggetti al trattamento e le operazioni eseguibili necessarie al funzionamento della Carta e all'accesso alle predette informazioni nonche' le misure necessarie alla tutela dei diritti fondamentali dell'interessato. Le caratteristiche tecniche della Carta di cui al presente comma sono conformi alle indicazioni operative elaborate dalla Commissione europea ai fini del reciproco riconoscimento dello stato di disabilita' dei cittadini negli Stati membri dell'Unione europea. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

564.Al fine di preservare il ciclo biogeochimico del fosforo e di prevenire l'eutrofizzazione ingravescente e l'importazione del fosforo favorendone il recupero dal settore zootecnico, da quello della depurazione civile e da altre fonti di sostanza organica, il fondo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' rifinanziato per un importo pari a euro 200.000 per l'anno 2019.

566.Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero per i beni e le attivita' culturali provvede a una ricognizione in tutti i propri istituti, luoghi della cultura e sedi, nonche' nelle sedi degli altri Ministeri vincolate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che siano soggetti al controllo di prevenzione degli incendi.

567.Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e gli altri Ministeri che hanno in uso gli immobili di cui al comma 566 provvedono, nei limiti delle risorse disponibili, alla messa a norma delle eventuali criticita' rilevate e all'adempimento delle eventuali prescrizioni impartite con le modalita' e i tempi stabiliti con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le amministrazioni interessate, da adottare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per l'ultimazione della ricognizione di cui al comma 566. Il medesimo decreto prevede opportune misure di sicurezza equivalenti, eseguibili negli istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero per i beni e le attivita' culturali e negli altri immobili, ai fini dell'adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi ovvero alle eventuali prescrizioni impartite, da completare nel rispetto delle scadenze previste dal decreto di cui al periodo precedente e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.

568.All'attuazione delle disposizioni dei commi 566 e 567 si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in conto residui, comprese quelle rivenienti dalla riassegnazione dei fondi per l'attuazione del Programma operativo interregionale attrattori culturali, naturali e turismo - Fondo europeo di sviluppo regionale.

571.Agli oneri previsti per la realizzazione delle funzionalita' necessarie a rendere disponibili agli enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi ai sensi del comma 569, pari a 50.000 euro annui, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli fa fronte con le risorse finanziarie disponibili e nell'ambito della dotazione organica dell'amministrazione.

572.I commi 2 e 2-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono sostituiti dal seguente: « 2. Al fine di dare certezza e attuare gli impegni in relazione agli investimenti stranieri concernenti l'ospedale e centro di ricerca medica applicata "Mater Olbia" di cui al comma 1, la regione Sardegna e' autorizzata, per gli anni dal 2019 al 2021, a programmare l'acquisto di prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali e ospedaliere da soggetti privati in misura non superiore al livello massimo stabilito dall'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, incrementato del 20 per cento, fatti salvi i benefici relativi alla deroga di cui al secondo periodo del medesimo comma 14, introdotto dall'articolo 1, comma 574, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La predetta autorizzazione triennale ha carattere sperimentale ed e' finalizzata al conseguimento di incrementi dei tassi di mobilita' sanitaria attiva e alla riduzione dei tassi di mobilita' passiva. Il Ministero della salute e la regione Sardegna assicurano il monitoraggio delle attivita' della struttura in relazione all'effettiva qualita' dell'offerta clinica, alla piena integrazione con la rete sanitaria pubblica e al conseguente effettivo decremento della mobilita' passiva. La copertura dei maggiori oneri e' assicurata annualmente all'interno del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ».

573.Per il finanziamento delle spese di manutenzione e gestione del sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'istituzione, presso il Ministero della salute, di una banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), e' autorizzata la spesa di euro 400.000 annui a decorrere dall'anno 2019.

574.A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai fini del monitoraggio del rispetto del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonche' al fine di assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nel rispetto della compatibilita' finanziaria del Servizio sanitario nazionale, si osservano le disposizioni di cui ai commi da 575 a 584.

575.Nell'ambito della spesa farmaceutica per acquisti diretti e' stabilito un tetto pari allo 0,20 per cento relativo alla spesa per acquisti diretti di gas medicinali (ATC V03AN). Conseguentemente, per gli altri acquisti diretti il tetto di spesa e' determinato nella misura pari al 6,69 per cento.

576.L'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini del monitoraggio annuale della spesa farmaceutica per acquisti diretti, si avvale dei dati delle fatture elettroniche, di cui all'articolo 1, commi 209, 210, 211, 212, 213 e 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, emesse nell'anno solare di riferimento, attraverso il sistema di interscambio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3 maggio 2008, secondo le modalita' definite con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, nonche' con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2018.

577.Per l'anno solare 2019 entro il 31 luglio 2020 e, per gli anni solari successivi, entro il 31 luglio dell'anno seguente a quello di riferimento, l'AIFA determina, con provvedimento del consiglio di amministrazione, l'ammontare complessivo della spesa farmaceutica nell'anno di riferimento per acquisti diretti, mediante la rilevazione nell'anno solare del fatturato, al lordo dell'IVA, delle aziende farmaceutiche titolari di AIC, riferito a tutti i codici AIC dei medicinali di fascia A e H per acquisti diretti, esclusi i codici AIC relativi ai vaccini (ATC J07) e i codici AIC relativi ai farmaci innovativi di cui al comma 401 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Nell'ambito di tale determinazione si tiene separato conto dell'incidenza della spesa per acquisti diretti di gas medicinali (ATC V03AN). Dall'ammontare complessivo della spesa vanno detratti gli importi di cui alle lettere b) e c) del comma 579 del presente articolo.

578.Nel rispetto dei medesimi termini di cui al comma 577, l'AIFA rileva il fatturato di ciascuna azienda titolare di AIC, al lordo dell'IVA, sulla base dei dati delle fatture elettroniche emesse nell'anno solare di riferimento. L'AIFA, sulla base del predetto fatturato, determina, con provvedimento del consiglio di amministrazione, la quota di mercato di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC, in maniera distinta per il mercato dei gas medicinali rispetto a quello degli altri acquisti diretti. Per quest'ultimo il fatturato e' riferito a tutti i codici AIC dei medicinali di fascia A e H per acquisti diretti, ad esclusione dei codici AIC relativi ai vaccini (ATC J07), dei codici AIC relativi ai farmaci innovativi di cui al comma 401 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dei codici AIC relativi a farmaci inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea, nonche' dei codici AIC per acquisti diretti di gas medicinali (ATC V03AN). Per il mercato dei gas medicinali, il fatturato e' riferito in via esclusiva ai codici AIC per acquisti diretti di gas medicinali (ATC V03AN). Nell'esecuzione dei contratti, anche in essere, relativi alle forniture dei gas medicinali, e' fatto obbligo di indicare nella fattura elettronica il costo del medicinale e quello dell'eventuale servizio, con evidenziazione separata.

580.Le aziende farmaceutiche titolari di AIC ripianano il 50 per cento dell'eventuale superamento di ogni tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, come determinato dal consiglio di amministrazione dell'AIFA. Il ripiano e' effettuato da ciascuna azienda farmaceutica, in conformita' alla determinazione del consiglio di amministrazione dell'AIFA, in maniera distinta per gli acquisti diretti di gas medicinali rispetto agli altri acquisti diretti e in proporzione alla rispettiva quota di mercato di ciascuna azienda farmaceutica, determinata ai sensi dei commi 578 e 579. Il restante 50 per cento del superamento dei predetti tetti a livello nazionale e' a carico delle sole regioni e province autonome nelle quali e' superato il relativo tetto di spesa, in proporzione ai rispettivi superamenti. L'AIFA determina, entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento, la quota del ripiano attribuita ad ogni azienda farmaceutica titolare di AIC, ripartita per ciascuna regione e provincia autonoma al 50 per cento secondo il criterio pro capite e al 50 per cento variabile in proporzione ai rispettivi superamenti dei tetti di spesa, e la comunica sia all'azienda sia alle regioni e province autonome. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro cinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i termini, le condizioni e le modalita' per la redistribuzione delle quote variabili di ripiano spettanti ad ogni regione e provincia autonoma, assicurando che dette quote variabili non siano superiori al 70 per cento ne' inferiori al 30 per cento dello sforamento fatto registrare. Il ripiano e' effettuato tramite versamenti a favore delle regioni e delle province autonome, da eseguire entro trenta giorni dalla comunicazione. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di pagamento, le regioni e le province autonome comunicano all'AIFA l'eventuale mancato versamento.

581.Nel caso in cui le aziende farmaceutiche titolari di AIC non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al comma 580, i debiti per acquisti diretti delle regioni e delle province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle aziende farmaceutiche inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare.

582.Al fine di garantire gli equilibri di finanza pubblica relativi al ripiano della spesa farmaceutica per gli anni dal 2013 al 2015 e per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, commi da 389 a 392, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' per l'anno 2017 per la spesa per acquisti diretti, nel caso in cui, alla data del 15 febbraio 2019, il Ministero dell'economia e delle finanze, mediante l'apposito Fondo di cui all'articolo 21, comma 23, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, nonche' le regioni e le province autonome non siano rientrati delle risorse finanziarie connesse alle procedure di ripiano di cui al presente comma, ogni tetto di spesa farmaceutica per acquisti diretti e il tetto della spesa per la farmaceutica convenzionata sono parametrati al livello del fabbisogno sanitario nazionale standard previsto per l'anno 2018, fino al recupero integrale delle predette risorse, accertato con determinazione dell'AIFA, sentiti i Ministeri vigilanti.

583.Fino al 31 dicembre 2028, l'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini del monitoraggio complessivo della spesa farmaceutica per acquisti diretti si avvale dei dati presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario, di cui al decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005. L'AIFA, inoltre, fino alla medesima data del 31 dicembre 2028, rileva il fatturato di cui al comma 578 sulla base dei dati di cui al citato Nuovo sistema informativo sanitario, riscontrati mensilmente e validati per via telematica dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC.

584.L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC di farmaci innovativi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o piu' indicazioni non innovative, la relativa quota di mercato e' determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. I farmaci inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea, che presentano anche caratteristica d'innovativita', sono considerati come innovativi anche ai fini dei commi 577 e 578 del presente articolo. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583.

585.Per la completa realizzazione e la gestione evolutiva dell'Anagrafe nazionale vaccini, lo stanziamento di cui all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, e' incrementato di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2019. Al fine di raccogliere in modo uniforme sull'intero territorio nazionale mediante le anagrafi vaccinali regionali i dati da inserire nell'Anagrafe nazionale vaccini, anche attraverso il riuso di sistemi informatici o di parte di essi gia' realizzati da amministrazioni regionali, sono stanziati 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

586.Per le attivita' di carattere logistico-organizzativo connesse con la presidenza italiana del G20, diverse dagli interventi infrastrutturali e dall'approntamento del dispositivo di sicurezza, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019, di 10 milioni di euro per l'anno 2020, di 26 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1 milione di euro per l'anno 2022. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, e' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Delegazione per la presidenza italiana del G20, per lo svolgimento delle attivita' di cui al primo periodo, da concludersi non oltre il 31 dicembre 2022. Per l'elaborazione dei contenuti del programma della presidenza italiana del G20 in ambito economico-finanziario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo, e' istituito un gruppo di lavoro composto anche da personale non appartenente alla pubblica amministrazione. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 25 MARZO 2019, N. 22, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 MAGGIO 2019, N. 41. (27)

586-bis.Per le finalita' di cui al comma 586, la delegazione per la presidenza italiana del G20 e il Ministero dell'economia e delle finanze possono stipulare contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessibile.

587.Per gli adempimenti connessi alla partecipazione italiana all'Expo 2020 Dubai, e' autorizzata, ad integrazione degli stanziamenti gia' previsti ai sensi dell'articolo 1, comma 258, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2019, di 11 milioni di euro per l'anno 2020 e di 8,7 milioni di euro per l'anno 2021 nonche' 3,5 milioni di euro per l'anno 2022. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, sono disciplinate la composizione e l'organizzazione del Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana all'Expo 2020 Dubai, prevedendo un contingente di personale reclutato con forme contrattuali flessibili, nel limite massimo di diciassette unita', oltre al Commissario generale di sezione e al personale appartenente alle pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, e' prorogato il Commissariato generale di sezione istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2018. Gli oneri del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo, in comando o in distacco presso il Commissariato generale di sezione restano a carico delle amministrazioni di appartenenza. Al Commissario generale di sezione e' attribuito un compenso in misura pari al doppio dell'importo indicato all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Ai componenti del Commissariato dipendenti di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i periodi di servizio prestati negli Emirati Arabi Uniti di durata pari o superiore a sessanta giorni consecutivi e' corrisposto a carico del Commissariato il trattamento economico stabilito dall'articolo 170, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per un posto funzione negli Emirati Arabi Uniti di livello corrispondente al grado o qualifica rivestiti. I contratti di lavoro flessibile di cui al presente comma possono essere prorogati, anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, fino alla conclusione delle attivita' del Commissariato generale di sezione. Alle attivita' all'estero del Commissariato di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54. Il Commissariato e' assistito da un Comitato di monitoraggio, composto da un membro designato dal Presidente della Corte dei conti, in qualita' di presidente, da un componente designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da un componente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Ai componenti del Comitato di monitoraggio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

588.Dopo l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' inserito il seguente: « Art. 23-bis. - (Enti internazionalistici) - 1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' erogare, a valere su un apposito stanziamento, contributi a enti con personalita' giuridica o a organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, impegnati da almeno tre anni continuativi nella formazione in campo internazionalistico o nella ricerca in materia di politica estera. Le erogazioni sono regolate da convenzioni, stipulate previa procedura pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parita' di trattamento. I relativi bandi individuano modalita' per incoraggiare la partecipazione di giovani studiosi alle attivita' di cui al primo periodo. 2. I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici, nell'ambito di priorita' tematiche approvate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale entro il 31 gennaio di ciascun anno. Sullo schema di decreto e' acquisito il previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che e' reso entro venti giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine, il decreto puo' essere comunque adottato. Le spese effettivamente sostenute per i progetti sono rimborsate nella misura massima del 75 per cento. I risultati dei progetti di ricerca e i rendiconti relativi all'utilizzo delle somme assegnate sono pubblicati in apposita sezione del sito internet istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 3. La legge 28 dicembre 1982, n. 948, e' abrogata. 4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 778.000 annui a decorrere dal 2019, cui si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall'abrogazione della legge 28 dicembre 1982, n. 948 ».

589.Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo l'articolo 23-bis, introdotto dal comma 588 del presente articolo, e' inserito il seguente: « Art. 23-ter. - (Partecipazione dell'Italia ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale) - 1. Per consentire la partecipazione italiana ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' autorizzato ad erogare contributi a soggetti pubblici italiani, a Stati esteri e ad organizzazioni internazionali aventi finalita' di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani. Resta ferma la facolta' di effettuare forniture dirette di beni e servizi nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, possono essere altresi' concessi contributi ad iniziative proposte da soggetti privati italiani e stranieri. In tale caso, salvo casi di motivata urgenza, la concessione avviene previa procedura pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parita' di trattamento. 3. Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, e con le modalita' ivi previste, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferisce annualmente alle Camere sulle iniziative avviate in attuazione del presente articolo. 4. La legge 6 febbraio 1992, n. 180, e' abrogata. 5. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 700.000 annui a decorrere dal 2019, cui si provvede mediante l'utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall'abrogazione della legge n. 180 del 1992 ».

590.La dotazione del fondo di cui all'articolo 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' ridotta di euro 200.000 a decorrere dall'anno 2019.

591.All'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « ordinamento penitenziario » sono aggiunte le seguenti: « , nonche' a interventi urgenti per la funzionalita' delle strutture e dei servizi penitenziari e minorili dell'amministrazione della giustizia ».

592.La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e' incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

594.I termini di presentazione della domanda previsti dall'articolo 6, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 167, per la concessione dell'indennizzo da corrispondere ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 6 della stessa legge, nonche' i termini di presentazione della domanda previsti dall'articolo 13, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122, per la concessione dell'indennizzo da corrispondere in conseguenza di lesione personale gravissima ai sensi dell'articolo 583, secondo comma, del codice penale e di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso ai sensi dell'articolo 583-quinquies del codice penale, sono riaperti e prorogati, a pena di decadenza, fino al 31 dicembre 2025. Tuttavia, per i soggetti in relazione ai quali, alla data del 31 ottobre 2025, non risultano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, della legge n. 122 del 2016, il termine per la presentazione della domanda di accesso all'indennizzo e' quello di cui al comma 2 del predetto articolo 13.

595.Gli importi dell'indennizzo relativo alle domande presentate ai sensi del comma 594 del presente articolo sono liquidati nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, confluite per gli anni 2017 e 2018 sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122.

596.Gli indennizzi, gia' liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati, nel limite delle risorse di cui al comma 595, su domanda dell'interessato, da presentare, a pena di decadenza, nel rispetto dei termini di cui al comma 594, sulla base degli importi fissati con il decreto di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 7 luglio 2016, n. 122.

597.All'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, le parole: « Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno » sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: « Ministro per il Sud ».

599.All'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: « 2-bis. Entro il 28 febbraio di ogni anno le amministrazioni centrali trasmettono al Ministro per il Sud e al Ministro dell'economia e delle finanze, con apposita comunicazione, l'elenco dei programmi di spesa ordinaria in conto capitale di cui al comma 2. 2-ter. I contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS Spa e i contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete ferroviaria italiana Spa sono predisposti in conformita' all'obiettivo di cui al comma 2 del presente articolo. Il contratto di programma 2016-2020 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS Spa, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 65/2017 del 7 agosto 2017, e il contratto di programma 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete ferroviaria italiana Spa, di cui alla delibera del CIPE n. 66/2017 del 7 agosto 2017, sono soggetti alle attivita' di verifica e monitoraggio di cui al comma 2 del presente articolo ».

600.A seguito dell'avvio della fase attuativa delle procedure di cui al comma 598, il Ministro per il Sud presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione di quanto previsto dai commi da 597 a 599, con l'indicazione delle idonee misure correttive eventualmente necessarie.

602.Al fine di proseguire l'attivita' di monitoraggio dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, le funzioni del commissario straordinario di cui al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono prorogate fino al 31 dicembre 2020; il relativo incarico e' conferito con le modalita' di cui al medesimo articolo 11, commi 3 e 5. A supporto delle attivita' del commissario, la Direzione generale Spettacolo del Ministero per i beni e le attivita' culturali, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, puo' conferire fino a tre incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a persone di comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa e contabile di enti che operano nel settore artistico-culturale, per la durata massima di dodici mesi, entro il limite di spesa di 75.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di 175.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

603.Per le finalita' di cui al comma 602, restano ferme le disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sui contenuti inderogabili dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche nonche' gli obiettivi gia' definiti nelle azioni e nelle misure pianificate nei piani di risanamento e nelle loro integrazioni.

604.Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita', i quali compiono diciotto anni di eta' nel 2019, e' assegnata, nel rispetto del limite massimo di spesa di 240 milioni di euro, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonche' per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili, i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta.

605.Al fine di sostenere il settore dello spettacolo dal vivo, il Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e' incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2019.

606.Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro in favore di attivita' culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ripartiti secondo le medesime modalita' previste dall'articolo 11, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

607.Al fine di rafforzare il sostegno alle fondazioni lirico-sinfoniche e' autorizzata la spesa di 12,5 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al precedente periodo con la finalita' di sostenere le azioni e i progetti proposti dalle fondazioni lirico-sinfoniche avuto riguardo esclusivamente alla riduzione del debito esistente.

608.Al fine di sostenere il settore dei festival, cori e bande e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019. Con apposito bando del Ministero per i beni e le attivita' culturali sono stabiliti i termini, le modalita' e la procedura per l'individuazione dei soggetti e dei relativi progetti ammessi al finanziamento e per il riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

609.Al fine di sostenere la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale delle arti applicate, con particolare riferimento alla moda, al design e alla grafica, e' autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2019 per la realizzazione di iniziative promosse dal Ministero per i beni e le attivita' culturali.

610.Al fine di sostenere la realizzazione di interventi per la riqualificazione e il recupero delle periferie urbane, anche attraverso progetti di arte contemporanea, con particolare riguardo alle citta' metropolitane e ai comuni capoluogo di provincia, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali.

611.Al fine di proseguire l'attivita' di digitalizzazione del patrimonio culturale e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2019 da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali.

612.Per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo a Matera, designata capitale europea della cultura per il 2019, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali.

613.Al fine di sostenere iniziative per la valorizzazione del patrimonio culturale della citta' di Parma, designata Capitale italiana della cultura 2020, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per il 2019.

614.In occasione del decimo anniversario degli eventi sismici del 2009, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 per la realizzazione di un programma speciale di iniziative culturali all'Aquila e nel territorio colpito dal terremoto. Una quota, pari a 700.000 euro, delle risorse di cui al primo periodo e' trasferita, per l'anno 2019, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

615.Al fine di sostenere il settore del cinema e dell'audiovisivo, il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220, e' incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2019 da destinare agli interventi di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), della medesima legge n. 220 del 2016.

616.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2019.

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