LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145
617.All'articolo 215 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle comunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1982, n. 655, dopo il quarto comma e' inserito il seguente: « Al fine di promuovere e diffondere, anche nel contesto internazionale, la cultura filatelica nazionale e di valorizzare immobilizzazioni di carte valori evitandone il rischio di depauperamento nel tempo, nei casi di giacenza presso il fornitore del servizio postale universale di una ingente quantita', non inferiore a un miliardo di esemplari, di carte valori postali con il valore facciale, anche espresso in valuta non avente piu' corso legale, non piu' rispondente ad alcuna tariffa in vigore, il suddetto fornitore e' autorizzato a procedere direttamente alla vendita, come francobolli da collezione, a prezzi diversi da quelli nominali ed anche fuori dal territorio dello Stato, attraverso aste filateliche anche in piu' lotti non omogenei decorsi trenta giorni dalla comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico ».
618.Per sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani tutelati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) nonche' del patrimonio culturale immateriale, come definito dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 44, e' incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2019.
619.Per il rafforzamento delle attivita' di conservazione e per la realizzazione di progetti sperimentali relativi ad iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale da parte delle soprintendenze delle regioni Abruzzo, Marche e Umbria e per le province di Frosinone, Latina e Rieti, e' autorizzata la spesa di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
620.Per la promozione dell'arte contemporanea italiana all'estero e' destinata quota parte delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 29, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021.
621.Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso dell'anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche spetta un credito d'imposta in misura pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi. (26)(72) (128)
622.Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 621 e' riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20 per cento del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui ed e' ripartito in tre quote annuali di pari importo. (26)(72) (128)
623.Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta e' utilizzabile, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. (26)(72) (128)
624.Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. (26)(72) (128)
625.I soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi dei commi da 621 a 627 non possono cumulare il credito d'imposta con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni. (26)(72) (128)
626.I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano immediatamente all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicita' attraverso l'utilizzo di mezzi informatici. Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture, i soggetti beneficiari delle erogazioni comunicano altresi' all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalita' di utilizzo delle somme erogate. L'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. (26)(72) (128)
627.Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 621 a 626.(72)
628.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e' ridotta di 4,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 9,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 9,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 4,9 milioni di euro per l'anno 2022.
629.La societa' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, assume la denominazione di « Sport e salute Spa »; conseguentemente, ogni richiamo alla CONI Servizi Spa contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito alla Sport e salute Spa.
630.A decorrere dall'anno 2019 e sino al 2025, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Sport e salute Spa e' stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attivita': gestione di impianti sportivi, attivita' di club sportivi, palestre e altre attivita' sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 45 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attivita' istituzionali, nonche' per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; per una quota non inferiore a 363 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 280 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa. Per l'anno 2019 restano confermati nel loro ammontare gli importi comunicati dal CONI ai soggetti di cui al terzo periodo ai fini della predisposizione del relativo bilancio di previsione. (52) (135)
630-bis.Per l'anno 2026, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), della societa' Sport e salute Spa e dell'Organizzazione nazionale antidoping in Italia (NADO Italia) e' stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 440 milioni di euro, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, dell'IVA, dell'IRAP e dell'IRPEF nei seguenti settori di attivita': gestione di impianti sportivi, attivita' di club sportivi, palestre e altre attivita' sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 45 milioni di euro per il finanziamento delle spese relative al suo funzionamento e alle sue attivita' istituzionali nonche' per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; nella misura di 7,7 milioni di euro alla NADO Italia; per una quota non inferiore a 385,3 milioni di euro alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 292,3 milioni di euro, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa.
630-ter.A decorrere dall'anno 2027, il livello di finanziamento del CONI, della societa' Sport e salute Spa e della NADO Italia e' stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 450 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini dell'IRES, dell'IVA, dell'IRAP e dell'IRPEF nei seguenti settori di attivita': gestione di impianti sportivi, attivita' di club sportivi, palestre e altre attivita' sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 55 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al suo funzionamento e alle sue attivita' istituzionali nonche' per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; nella misura di 7,7 milioni di euro annui alla NADO Italia; per una quota non inferiore a 385,3 milioni di euro annui alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 292,3 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa.
631.In sede di prima applicazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorita' di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il CONI, possono essere rimodulati gli importi di cui al comma 630, secondo periodo.
632.Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare con cadenza annuale, sono accertate le entrate di cui ai commi 630 e 630-bis. Qualora le entrate di cui al primo periodo siano superiori all'importo di 410 milioni di euro, la differenza e' attribuita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in favore del Dipartimento per lo sport, al CONI, al Comitato italiano paralimpico nonche' alla societa' Sport e Salute Spa, anche per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite.
634.Al fine di incentivare forme di gioco che non comportano rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli si procede alla riforma dei concorsi pronostici sportivi, di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342.
636.Con il provvedimento di cui al comma 634 sono, altresi', individuati i concorsi pronostici sportivi previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e le scommesse a totalizzatore sportive e non sportive previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, per i quali viene disposta la sospensione o la chiusura definitiva e le relative modalita' di gestione dei flussi finanziari.
638.A decorrere dal 1° luglio 2019 l'imposta unica sui concorsi pronostici sportivi di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e sulle scommesse a totalizzatore sportive e non sportive di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e il diritto fisso di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relativo ai predetti concorsi pronostici sportivi, sono soppressi.
639.Ferma restando la competenza esclusiva dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'organizzazione del gioco e la gestione delle relative concessioni, la Sport e salute Spa, sulla base di un apposito contratto di servizio stipulato con la predetta Agenzia, provvede all'integrazione del gioco con attivita' sociali, sportive e culturali.
640.All'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: « 6-bis. Le risorse destinate al finanziamento delle opere segnalate dai comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal 2 al 15 giugno 2014 ai sensi della lettera c) del comma 2 non assegnate con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 38 del 10 aprile 2015, nonche' le risorse che, a seguito della predetta assegnazione siano state revocate in applicazione del comma 5, siano oggetto di definanziamento o rimodulazione, totale o parziale, oppure costituiscano economie maturate a conclusione degli interventi sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinate al Fondo "Sport e Periferie" di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9. Alla suddetta assegnazione si provvede con delibera del CIPE ».
642.Le disposizioni di cui al comma 641 acquistano efficacia a decorrere dalla stagione sportiva 2021/2022. Fino a tale decorrenza, le disposizioni dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, continuano ad applicarsi nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
643.Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal comma 4 dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, come sostituito dalla lettera e) del comma 641 del presente articolo, e' adottato entro il 30 giugno 2019.
644.A partire dalla stagione sportiva 2019/2020, possono accedere alla ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti audiovisivi sportivi relativi ai campionati italiani di calcio di serie A e B e alle altre competizioni organizzate, rispettivamente, dalla Lega di Serie A e dalla Lega di Serie B, dedotte le quote destinate alla mutualita' generale, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, solo le societa', quotate o non quotate, che per l'anno precedente abbiano sottoposto i propri bilanci alla revisione legale svolta da una societa' di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, e' soggetta alla vigilanza della Commissione nazionale per le societa' e la borsa. Per le societa' diverse dalle societa' italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati i suddetti incarichi hanno la durata di tre esercizi e non possono essere rinnovati o nuovamente conferiti se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione dei precedenti.
645.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 15 aprile 2003, n. 86, e' incrementata di 450.000 euro annui a decorrere dal 2019.
646.All'articolo 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le parole: « e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI » sono sostituite dalle seguenti: « nonche' dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e societa' sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI ».
647.All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Sono in ogni caso riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed alla competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle societa' o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche. Per le stesse controversie resta esclusa ogni competenza degli organi di giustizia sportiva, fatta salva la possibilita' che lo statuto e i regolamenti del CONI e conseguentemente delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, prevedano organi di giustizia dell'ordinamento sportivo che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto decidono tali questioni anche nel merito ed in unico grado e le cui statuizioni, impugnabili ai sensi del precedente periodo, siano rese in via definitiva entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato. Con lo spirare di tale termine il ricorso all'organo di giustizia sportiva si ha per respinto, l'eventuale decisione sopravvenuta di detto organo e' priva di effetto e i soggetti interessati possono proporre, nei successivi trenta giorni, ricorso dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio ».
648.Il CONI e le Federazioni sportive adeguano i propri statuti ai principi stabiliti dai commi da 647 a
650.Le disposizioni di cui ai commi da 647 a 649 si applicano anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e dalla loro attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorita' interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
651.All'articolo 18 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: « 1-bis. I licenziatari che hanno stipulato contratti di licenza con gli organizzatori della competizione o con gli organizzatori degli eventi sono legittimati ad agire in giudizio nel caso di violazione dei diritti audiovisivi oggetto della licenza trasmessi o diffusi sulle reti di comunicazione e ad ottenere che sia vietato il proseguimento della violazione. Sussiste in ogni caso il litisconsorzio necessario con i soggetti di cui al comma 1. 1-ter. Il giudice, su istanza della parte legittimata ad agire ai sensi dei commi 1 e 1-bis, dispone misure idonee ad impedire la reiterazione delle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi, anche per l'intera durata della competizione e per ciascuno dei suoi eventi ».
652.Dopo il comma 407 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' inserito il seguente: « 407-bis. Al fine di favorire la realizzazione dei progetti di integrazione di cui al comma 407 e lo sviluppo dei predetti progetti in tutto il territorio nazionale, la quota del contributo per l'attuazione del programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per le persone, ragazzi e adulti, "Special Olympics Italia", e' incrementata di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 ».
653.Le risorse del fondo di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, sono incrementate, per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui per finalita' sportive, nella misura di euro 12.829.176,71 nell'anno 2019, a valere sulle disponibilita' iscritte nel bilancio dell'Istituto per il credito sportivo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 17 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005.
654.Al fine di favorire la crescita demografica, una quota del 50 per cento dei terreni di cui all'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e una quota del 50 per cento dei terreni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono concesse gratuitamente, per un periodo non inferiore a venti anni, ai nuclei familiari con tre o piu' figli, almeno uno dei quali sia nato negli anni 2019, 2020 e 2021, ovvero a societa' costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano ai predetti nuclei familiari una quota societaria almeno pari al 30 per cento. Per lo sviluppo aziendale, i predetti soggetti possono accedere prioritariamente alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.
655.Ai nuclei familiari che accedono alle misure del comma 654 e' concesso, a richiesta, un mutuo di importo fino a 200.000 euro per la durata di venti anni, a un tasso di interesse pari a zero, per l'acquisto della prima casa in prossimita' del terreno assegnato. Per l'attuazione del presente comma, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e' istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo e' autorizzata l'apertura di un'apposita contabilita' speciale presso la tesoreria dello Stato.
656.Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la famiglia e le disabilita' e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione dei commi 654 e 655.
657.All'articolo 23-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , o agli interventi di cui al comma 126 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ».
660.Al comma 1-ter dell'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: « e' incrementato di 1 milione di euro, per ciascuna delle annualita' 2018, 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « e' incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2018, di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 2 milioni di euro per l'anno 2021 ».
661.COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 MARZO 2019, N. 27, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 MAGGIO 2019, N. 44.
662.Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione di cui al medesimo articolo 34, comma 1, applicabili al legno e alla legna da ardere sono innalzate nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
663.Al fine di assicurare la tutela, la valorizzazione, il monitoraggio e la diffusione della conoscenza delle foreste italiane, anche in applicazione del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo il Fondo per le foreste italiane, con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per l'anno 2019, di 2,4 milioni di euro per l'anno 2020, di 5,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
664.Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di utilizzo del Fondo di cui al comma 663.
665.Al fine di promuovere il ripristino ambientale delle aree colpite dagli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2018, per le quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonche' di incentivare e sostenere la ripresa economica dei relativi territori, a favore dei soggetti pubblici o privati in qualunque forma costituiti che possiedono o conducono fondi colpiti dai suddetti eventi e' riconosciuto un contributo, in forma di voucher, per la rimozione e il recupero di alberi o di tronchi, caduti o abbattuti in conseguenza dei medesimi eventi atmosferici, in misura fino al 50 per cento dei costi effettivamente sostenuti e documentati, nel limite di spesa massimo complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e le modalita' per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente comma e le modalita' per assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.
666.Al fine di contribuire alla competitivita' e allo sviluppo del settore ortofrutticolo nazionale, mediante una efficiente gestione delle informazioni sulle superfici e sulle produzioni frutticole, nonche' di favorire un corretto orientamento produttivo al mercato, con conseguente riduzione dei rischi di sovraproduzione e di volatilita' dei prezzi, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3 milioni di euro per l'anno 2020 per l'istituzione di un catasto delle produzioni frutticole nazionali, attraverso una ricognizione a livello aziendale delle superfici frutticole, distinte a livello delle principali cultivar.
667.I criteri e le modalita' di realizzazione del catasto di cui al comma 666 sono individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
668.Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come rideterminato, da ultimo, dall'articolo 11, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, e' rifinanziato nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
669.Per le inderogabili esigenze dell'attivita' di controllo a tutela della qualita' dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e' autorizzato a reclutare e ad assumere unita' di personale, nel limite di un importo massimo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
670.All'articolo 1, comma 213-bis, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: « agenzie fiscali » sono inserite le seguenti: « e dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari ».
671.All'articolo 26 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: « 3-bis. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto e' effettuato presso le tesorerie dello Stato territorialmente competenti e versato in apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. 3-ter. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul predetto capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per essere destinati alle spese di funzionamento nonche' all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, anche allo scopo di valorizzare l'apporto del personale dirigenziale e non dirigenziale al potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione dell'Ispettorato medesimo. La misura della quota annua destinata all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa e' definita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e non puo' essere superiore al 15 per cento della componente variabile della retribuzione accessoria legata alla produttivita' in godimento da parte del predetto personale, secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa. 3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».
672.Per la realizzazione di progetti nel settore apistico finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale e occupazionale e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. All'attuazione della disposizione di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
673.Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese della pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e' prorogato, per l'anno 2019 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro, il riconoscimento dell'indennita' giornaliera onnicomprensiva fino ad un massimo di 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' relative al pagamento dell'indennita' di cui al presente comma.
674.Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese di cui al comma 673, nel periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, le risorse di cui all'articolo 1, comma 346, quarto periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono incrementate, per l'anno 2019, di 2,5 milioni di euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' relative al pagamento dell'indennita' di cui al presente comma.
675.COMMA ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 2022, N. 118.
676.COMMA ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 2022, N. 118.
677.COMMA ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 2022, N. 118.
678.COMMA ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 2022, N. 118.
679.COMMA ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 2022, N. 118.
680.COMMA ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 2022, N. 118.
681.COMMA ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 2022, N. 118.
682.COMMA ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 2022, N. 118.
683.COMMA ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 2022, N. 118.
684.Le concessioni delle aree di demanio marittimo per finalita' residenziali e abitative, gia' oggetto di proroga ai sensi del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, hanno durata di quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
685.Quale misura straordinaria di tutela delle attivita' turistiche che hanno subito danni conseguenti agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2018, ubicate nelle regioni per le quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, e' sospeso, quale anticipazione risarcitoria in favore delle imprese balneari, il canone demaniale fino all'avvenuta erogazione del risarcimento o comunque nel limite massimo di cinque anni.
687.COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2023, N. 75, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 10 AGOSTO 2023, N. 112.
688.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' incrementata di 259.640 euro annui a decorrere dall'anno 2019.
689.All'articolo 1, comma 514, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « in euro 3,00 » sono sostituite dalle seguenti: « in euro 2,99 ».
691.Le disposizioni di cui al comma 690, lettera a), del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 35, comma 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, introdotto dal comma 690, lettera b), del presente articolo. A decorrere dalla stessa data, il comma 12 dell'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e' abrogato.
692.I redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attivita' di raccolta di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiunge la raccolta di piante officinali spontanee come regolata dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, da parte delle persone fisiche, sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali.
693.L'imposta sostitutiva di cui al comma 692 e' fissata in euro 100 ed e' versata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento da coloro che sono in possesso del titolo di raccolta per uno, o piu' prodotti, rilasciato dalla regione od altri enti subordinati. Sono esclusi dal versamento dell'imposta coloro i quali effettuano la raccolta esclusivamente per autoconsumo.
694.Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 692, l'attivita' di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano il limite annuo di euro 7.000, che non faranno cumulo con altri redditi della persona fisica.
695.La ritenuta di cui all'articolo 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica nei confronti dei soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva di cui al comma 692 con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto e' stata effettuata.
696.Al comma 109 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: « La cessione di tartufo » sono sostituite dalle seguenti: « La cessione di prodotti selvatici non legnosi generati dall'attivita' di raccolta descritta alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiunge la raccolta di piante officinali spontanee come regolata dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75 ».
697.Per le operazioni di acquisto di prodotto effettuate senza l'applicazione della ritenuta ai sensi del comma 695, il soggetto acquirente emette un documento d'acquisto dal quale risultino la data di cessione, il nome e il cognome, il codice fiscale del cedente, il codice ricevuta del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 692, la regione di raccolta, la natura e la quantita' del prodotto ceduto, nonche' l'ammontare del corrispettivo pattuito. Lo stesso soggetto acquirente include i dati relativi ai documenti di acquisto di cui al primo periodo nella comunicazione trimestrale di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
699.I produttori agricoli che gestiscono la produzione dei prodotti selvatici non legnosi, non ricompresi nella classe ATECO 02.30 e dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, e che sono diversi da quelli di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono applicare il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 75, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai fini dell'imposizione sui redditi, il reddito di tali soggetti e' comunque determinato su base catastale e non trovano applicazione i commi 64 e seguenti del citato articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
700.All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: « 1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, anche per l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanita', i medesimi soggetti di cui al comma 1 possono altresi' vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o piu' comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purche' direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli ».
701.Per le finalita' di cui al comma 700, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono specifiche campagne di valorizzazione del territorio attraverso le produzioni agroalimentari locali nel limite di spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2019.
702.All'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: « 1° dicembre 1999, n. 503 » sono inserite le seguenti: « , nonche' in comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua ».
703.Il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un decreto di natura regolamentare per provvedere alla determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua, legate a specifici fattori di svantaggio, tra cui segnatamente: la frammentazione dei fondi, una minore produttivita' rispetto alla media nazionale, la concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione, la concomitanza di aree protette nonche' la carenza di infrastrutture essenziali per l'agricoltura. Con il medesimo decreto sono stabiliti le modalita' di utilizzazione e gli obblighi di comunicazione, a cura dei beneficiari, della deroga prevista dall'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
703-bis.La deroga prevista dall'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non e' applicabile in caso di particelle site in comuni o regioni diversi, fatta eccezione per le aree che si trovino nel territorio di comuni limitrofi e per le particelle limitrofe alla sede legale, alla residenza anagrafica o alle unita' tecnico-economiche delle aziende agricole richiedenti.
704.All'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: « 4.1. Alla gestione commissariale del Veneto per i danni provocati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e' riconosciuto l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2019 per il completamento della fase di ricostruzione ».
705.I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente. (37)
706.Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 707 e' riconosciuto un incentivo, sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata.
708.L'esonero di cui al comma 706 e' riconosciuto anche per assunzioni a tempo parziale, purche' con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In tal caso, il limite massimo dell'incentivo e' proporzionalmente ridotto.
709.L'esonero di cui al comma 706 si applica anche nel caso di trasformazione, avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, di un contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal comma 707 alla data della trasformazione.
710.L'esonero di cui al comma 706 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e non e' riconosciuto ai datori di lavoro privati che, nei dodici mesi precedenti all'assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nell'unita' produttiva per la quale intendono procedere all'assunzione di personale con le caratteristiche di cui al comma 707.
711.Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto avvalendosi dell'esonero di cui al comma 706 o di un lavoratore impiegato nella medesima unita' produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto avvalendosi dell'esonero di cui al comma 706, effettuato nei ventiquattro mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero delle somme corrispondenti al beneficio gia' fruito.
712.Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato e' stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 706, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l'esonero e' riconosciuto agli stessi datori di lavoro per il periodo residuo utile alla sua piena fruizione.
713.L'esonero di cui al comma 706 e' cumulabile con altri incentivi all'assunzione, di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale.
714.COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160.
715.Al fine di ottenere l'esonero di cui al comma 706, dal 1° gennaio 2020, si applicano le procedure, le modalita' e i controlli previsti per l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'Istituto nazionale della previdenza sociale acquisisce, in modalita' telematica, dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca le informazioni di cui al comma 707 relative ai titoli di studio e alle votazioni ottenute. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' di cui al presente comma con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
716.Gli incentivi di cui ai commi da 706 a 715 sono fruiti nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti « de minimis ».
717.Gli oneri relativi agli interventi di cui ai commi da 706 a 716 sono posti a carico, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro per l'anno 2020, delle risorse del programma operativo complementare « Sistemi di politiche attive per l'occupazione ». L'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) provvede a rendere tempestivamente disponibili le predette risorse, nel rispetto delle procedure europee di gestione dei fondi del programma operativo complementare di cui al primo periodo, al fine di determinare la data di effettivo avvio degli interventi di cui ai commi da 706 a 716. Nell'ambito delle proprie competenze le regioni possono integrare il finanziamento degli interventi di cui ai commi da 706 a 716 nel limite delle disponibilita' dei propri bilanci allo scopo finalizzate.
718.All'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono nominati il presidente e il direttore generale dell'ANPAL, con contestuale decadenza del presidente e del direttore generale in carica. Il presidente decade altresi' dalla carica di amministratore unico di ANPAL Servizi Spa. La competenza del direttore generale di formulare proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'ANPAL di cui all'articolo 8, comma 2, e' attribuita al presidente ».
719.Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli statuti dell'ANPAL e di ANPAL Servizi Spa sono adeguati alle disposizioni del comma 718.
720.Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia all'azione amministrativa dell'Agenzia delle entrate, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle misure per favorire gli adempimenti tributari e le connesse semplificazioni, le risorse certe e stabili del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttivita' dell'Agenzia medesima sono incrementate, a valere sui finanziamenti dell'Agenzia stessa, di 8 milioni di euro a decorrere dal 2019. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, valutati in termini di indebitamento netto in 4,16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
721.All'articolo 1, comma 5, del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: « partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di societa' quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche » sono sostituite dalla seguente: « controllate ».
722.Al comma 6 dell'articolo 4 del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: « dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 » sono inserite le seguenti: « , dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, ».
723.Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e' inserito il seguente: « 5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le societa' partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni e' conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione ».
724.All'articolo 26 del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: « 6-bis. Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle societa' a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6».
725.Al fine di promuovere misure e progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 , 2021/2022 e 2022/ 2023 sono individuate dal Ministero dell'istruzione le equipe formative territoriali costituite da un numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione centrale, da destinare esclusivamente ad azioni di supporto al Piano nazionale per la scuola digitale, e un numero massimo di ulteriori 200 docenti da porre in semi esonero dall'esercizio delle attivita' didattiche per il 50 per cento dell'orario di servizio, per garantire la diffusione di azioni legate al Piano per la scuola digitale, nonche' per promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative. Per le finalita' di cui al primo periodo, come integrate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, negli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e fino al 2026/2027 sono individuate dal Ministero dell'istruzione e del merito le equipe formative territoriali costituite da un numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione centrale e un numero massimo di 100 docenti da porre in esonero dall'esercizio delle attivita' didattiche, con il coordinamento funzionale dell'Unita' di missione per il PNRR.
726.Ai maggiori oneri derivanti dal comma 725, pari a 1,44 milioni di euro per l'anno 2019, a 3,6 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2,16 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2019, 2020 e 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
727.All'articolo 1, comma 62, terzo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: « ai sensi del comma 11 » sono sostituite dalle seguenti: « sulla base di procedure selettive ».
728.Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalita' per incrementare il tempo pieno nella scuola primaria.
729.Ai fini di cui al comma 728, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementato in misura corrispondente a 2.000 posti aggiuntivi nella scuola primaria.
730.A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'organico del personale docente dei licei musicali e' incrementato di 400 posti. A tal fine e' autorizzata la spesa di 4,99 milioni di euro per l'anno 2019, di 21,76 milioni di euro per l'anno 2020, di 19,96 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, di 20,49 milioni di euro per l'anno 2026 e di 21,56 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.
731.Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 3,6 milioni di euro per l'anno 2021.
732.Per l'istituzione e l'inizio dell'operativita' della fondazione denominata « Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile », con sede in Taranto, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. (132)
733.La fondazione « Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile », di seguito denominata « Tecnopolo », e' istituita per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conoscitivi, di ricerca, tecnico-scientifici, di trasferimento tecnologico e di valorizzazione delle innovazioni e della proprieta' intellettuale generata, nel campo dello studio e dell'utilizzo delle tecnologie pulite, delle fonti energetiche rinnovabili, dei nuovi materiali, dell'economia circolare, strumentali alla promozione della crescita sostenibile del Paese e al miglioramento della competitivita' del sistema produttivo nazionale. Per le finalita' di cui al presente comma, il Tecnopolo instaura rapporti con organismi omologhi, nazionali e internazionali, e assicura l'apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti esteri di eccellenza.
734.Lo statuto del Tecnopolo definisce gli obiettivi della fondazione e il modello organizzativo, individua gli organi, stabilendone la composizione, ed e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca svolge compiti di vigilanza sul Tecnopolo.
735.Per l'istituzione della « Commissione speciale per la riconversione economica della Citta' di Taranto », di seguito denominata « Commissione speciale », presso il Ministero dello sviluppo economico, finalizzata ad assicurare un indirizzo strategico unitario per lo sviluppo delle aree ex-ILVA che ricadono sotto la gestione commissariale del Gruppo ILVA nonche' la realizzazione di un piano per la riconversione produttiva della citta' di Taranto, anche in raccordo con il Tavolo istituzionale permanente per l'Area di Taranto di cui all'articolo 5 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, e' autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019, 100.000 euro per l'anno 2020 e 100.000 euro per l'anno 2021, a carico del capitolo 1091, piano di gestione 11, dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
736.La Commissione speciale e' presieduta dal Ministro dello sviluppo economico. Con decreto da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico ne definisce il numero dei componenti, nomina il segretario, ne specifica il modello organizzativo e di governo. Per esigenze connesse all'espletamento delle sue funzioni la Commissione speciale puo' coinvolgere esperti a livello nazionale ed internazionale.
737.Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, al secondo periodo, le parole: « da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, dei beni e della attivita' culturali e del turismo, nonche' da tre rappresentanti della regione Puglia e da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto, della Provincia di Taranto, del Comune di Taranto e dei Comuni ricadenti nella predetta area, dell'Autorita' Portuale di Taranto, del Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto e del Commissario straordinario del Porto di Taranto, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa » sono sostituite dalle seguenti: « dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, per i beni e le attivita' culturali, della salute, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da un rappresentante del Ministro per il Sud, dai commissari straordinari dell'ILVA in amministrazione straordinaria, da un rappresentante della regione Puglia, della camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Taranto, della provincia di Taranto, dell'Autorita' di sistema portuale del mare Ionio, del Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, del comune di Taranto, da un rappresentante dell'insieme dei comuni ricadenti nell'area di Taranto ».
738.A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, e' autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La trasformazione di cui al primo periodo e' disposta nel limite di una spesa di personale complessiva, tenuto conto anche degli stipendi gia' in godimento, non superiore a quella autorizzata ai sensi del citato articolo 1, comma 619, della legge n. 205 del 2017, a tale scopo avvalendosi della quota dello stanziamento non utilizzata per i fini ivi previsti. E' corrispondentemente incrementata la dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico.
739.La trasformazione di cui al comma 738 del presente articolo avviene mediante scorrimento della graduatoria di merito della procedura di selezione indetta ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. In caso di rinunce o cessazioni dal servizio, si da' luogo a un ulteriore scorrimento della graduatoria.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)