LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145

Type Legge
Publication 2018-12-30
Ultimo aggiornamento 2027-01-01
State In force
Source Normattiva
articles 19
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740.La graduatoria finale di merito della procedura di selezione indetta ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, rimane efficace sino al completo scorrimento della stessa ai sensi del comma 739 del presente articolo.

741.A decorrere dall'anno 2019 il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e' incrementato di 10 milioni di euro.

742.Al fine di consentire anche alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidita' superiore al 66 per cento, nonche' degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, i fondi per il funzionamento amministrativo e per le attivita' didattiche delle istituzioni AFAM sono incrementati di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, ripartiti tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti presso di esse iscritti.

744.Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono individuati, ai sensi del comma 8 dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, i criteri e le modalita' di concessione dei finanziamenti a tasso agevolato.

746.All'articolo 6-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: « 1-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1, si applicano i criteri di accettabilita' del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e alle relative norme di attuazione ».

747.A decorrere dall'anno 2020, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali e' incrementato di un importo complessivo pari a 10 milioni di euro annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente.

748.Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, con una dotazione di euro 44.380.452 per l'anno 2019, di euro 16.941.452 per l'anno 2020, di euro 58.493.452 per l'anno 2021, di euro 29.962.452 per l'anno 2022, di euro 29.885.452 per l'anno 2023, di euro 39.605.452 per l'anno 2024, di euro 39.516.452 per l'anno 2025, di euro 34.279.452 per l'anno 2026, di euro 37.591.452 per l'anno 2027 e di euro 58.566.452 annui a decorrere dall'anno 2028, da destinare al finanziamento di nuove politiche di bilancio e al rafforzamento di quelle gia' esistenti perseguite dai Ministeri. (1) (72)

749.In sede di aggiornamento del contratto di programma 2017-2021 - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete ferroviaria italiana Spa, una quota delle risorse da contrattualizzare o che si rendano disponibili nell'ambito delle finalita' gia' previste dal vigente contratto, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e' destinata alla realizzazione di connessioni ferroviarie in grado di attivare finanziamenti europei che valorizzino nodi di mobilita' di livello almeno sovraregionale, con priorita' per quelli connessi con il sistema portuale o aeroportuale.

750.In favore del Museo della civilta' istriano-fiumano-dalmata e dell'Archivio-Museo storico di Fiume, di cui alla legge 30 marzo 2004, n. 92, e' concesso un contributo aggiuntivo pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

752.Il comma 4 dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82, e' abrogato.

753.Al fine di assicurare il funzionamento delle strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno e la continuita' nell'erogazione dei servizi, a decorrere dall'anno 2019 il fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' incrementato di 15 milioni di euro annui.

754.A decorrere dall'anno 2019, il fondo di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, confluisce nel fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

755.Per l'attuazione del comma 753 e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

756.Per le finalita' previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019.

757.All'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: « e di 96 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « e di 190 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019 ».

758.Il Fondo per la mobilita' al servizio delle fiere di cui alla legge 27 febbraio 2006, n. 105, e' incrementato di euro 2.600.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

762.All'articolo 57-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: « Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura ».

763.Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di 174,31 milioni di euro per l'anno 2020 e di 79,81 milioni di euro per l'anno 2021.

764.Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e a 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, al fine di fare fronte agli oneri derivanti da contenziosi relativi all'attribuzione di pregressi contributi erariali conseguenti alla soppressione o alla rimodulazione di imposte locali. La dotazione del fondo puo' essere incrementata con le risorse che si rendono disponibili nel corso dell'anno relative alle assegnazioni a qualunque titolo spettanti agli enti locali, corrisposte annualmente dal Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio.

765.Nell'ambito della dotazione del fondo di cui al comma 764, in attuazione della sentenza della seconda sezione del TAR del Lazio n. 4878 del 18 maggio 2014 e della sentenza della quarta sezione del Consiglio di Stato n. 5013 del 3 novembre 2015, e' finalizzata la spesa di 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Le risorse sono erogate dal Ministero dell'interno subordinatamente alla rinuncia a ogni ricorso pendente nei confronti dello Stato.

766.I commi 1 e 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono abrogati.

767.Il Ministero dell'interno pone in essere processi di revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione in conseguenza della contrazione del fenomeno migratorio, nonche' interventi per la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti, dai quali, previa estinzione dei debiti pregressi, devono derivare risparmi connessi all'attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari per un ammontare almeno pari a 400 milioni di euro per l'anno 2019, a 550 milioni di euro per l'anno 2020 e a 650 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Eventuali ulteriori risparmi rispetto a quanto previsto dal precedente periodo, da accertare annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ciascun anno, confluiscono nel finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

768.COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234.

769.All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, la lettera h-bis) e' abrogata.

770.All'articolo 1, comma 514-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « e a euro 7.000.000 a decorrere dal 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , a euro 7.000.000 per l'anno 2018 e a euro 4.300.000 annui a decorrere dal 2019 ».

771.La Consip Spa si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, per la rappresentanza e difesa nei giudizi in cui sia attrice e convenuta, relativi alle attivita' svolte nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione e alle ulteriori attivita' svolte ai sensi dell'articolo 4, commi 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per conto delle amministrazioni che si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi degli articoli 1 e 43 del citato testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

772.A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono soppresse le riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28, commi primo, secondo e terzo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

773.A decorrere dal 1° gennaio 2020, i commi primo, secondo, terzo e quarto dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono abrogati.

775.Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e' abrogato.

776.All'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: « Il corrispettivo riconosciuto dal Ministero dell'economia e delle finanze alla societa' Consip Spa in forza della convenzione di cui al precedente periodo non puo' essere superiore a 1 milione di euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ed e' destinato esclusivamente alla copertura degli oneri connessi alla retribuzione lorda delle risorse umane allocate dalla Consip Spa sulle linee di attivita' disciplinate dal rapporto convenzionale con il Ministero dell'economia e delle finanze ». Le disposizioni del terzo periodo del comma 330 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, introdotto dal presente comma, si applicano a decorrere dal primo rinnovo della convenzione stipulata ai sensi del citato comma 330, effettuato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

777.All'articolo 6, primo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 1° gennaio 2019, gli oneri sostenuti dalla Banca d'Italia per la gestione accentrata presso la societa' Monte Titoli Spa degli strumenti finanziari di proprieta' del Ministero dell'economia e delle finanze sono posti a carico delle societa' emittenti tali strumenti ».

778.All'articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « per la parte eccedente l'importo di 5 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « per la parte eccedente l'importo di 8 milioni di euro ».

779.All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « fino al 31 dicembre 2018 e a decorrere dal 1° gennaio 2019 sono acquisite all'erario ».

781.Il contributo alle spese dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di cui alla legge 17 agosto 1957, n. 848, si intende ridotto di 35.354.607 euro per l'anno 2019 e di 32.354.607 euro annui a decorrere dal 2020. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini dell'accordo internazionale concernente la determinazione dei contributi alle organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte.

782.All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, le parole: « a 1.600 » sono sostituite dalle seguenti: « a 5.000 ».

783.All'articolo 1-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: « 1-bis. Per l'anno 2019, il versamento di cui al comma 1 e' effettuato entro il 30 aprile 2019. Le somme giacenti, comprese quelle derivanti dai trasferimenti per le spese di pulizia, sono versate solo ove non sussistano contestazioni in atto. Entro il medesimo termine il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme non utilizzate, per le quali non vi siano contestazioni in atto, giacenti nel conto corrente n. 53823530 presso la societa' Poste italiane Spa. Quota parte delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, pari complessivamente a 22,5 milioni di euro, rimane acquisita all'erario. Il mancato versamento delle somme di cui ai periodi precedenti entro il predetto termine comporta l'insorgere di responsabilita' dirigenziale e obbligo di segnalazione alla Corte dei conti. 1-ter. Nelle more del versamento delle somme di cui al comma 1-bis all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili per l'anno 2019, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a valere sulle disponibilita' del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'importo di 22,5 milioni di euro ».

784-bis.La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve essere coerente con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche. Per le predette finalita', le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione individuano, nell'ambito dell'organico dell'autonomia e avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente, il docente coordinatore di progettazione.

784-ter.Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono individuate le modalita' per effettuare il monitoraggio qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

784-quater.Le imprese iscritte nel registro nazionale per l'alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un'apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonche' ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti. L'integrazione al documento di valutazione dei rischi e' fornita all'istituzione scolastica ed e' allegata alla Convenzione.

784-quinquies.Al fine di condividere e diffondere soluzioni organizzative ed esperienze di eccellenza, presso il Ministero dell'istruzione e del merito e' istituito l'Albo delle buone pratiche dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, nel quale sono raccolte le buone pratiche adottate dalle istituzioni scolastiche. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono definite le modalita' di costituzione e funzionamento dell'Albo.

784-sexies.Ai fini del consolidamento di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento che rispondano a criteri di qualita' sotto il profilo formativo e orientativo, e' istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito l'Osservatorio nazionale per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, con compiti di sostegno delle attivita' di monitoraggio e di valutazione dei medesimi percorsi. La composizione e il funzionamento dell'Osservatorio sono definiti con il decreto di cui al comma 784-septies. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi di spese ne' altri emolumenti comunque denominati.

784-septies.Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono definite la composizione, le modalita' di funzionamento e la durata in carica dei componenti dell'Osservatorio di cui al comma 784-sexies.

784-octies.Fermi restando gli obblighi di attivazione, i contenuti formativi, gli obiettivi generali e le finalita' educative previsti dalla normativa vigente, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui ai commi 784 e 785 sono ridenominati «formazione scuola-lavoro». A decorrere dal medesimo anno scolastico, la denominazione «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento», ovunque ricorra, e' da intendersi sostituita con la denominazione di cui al primo periodo.

784-novies.Al fine di garantire un ambiente di apprendimento sicuro e conforme agli obiettivi formativi previsti dai percorsi di formazione scuola-lavoro, finalizzati all'acquisizione di competenze trasversali tramite esperienze operative e in coerenza con la loro funzione prevalentemente orientativa, le convenzioni stipulate tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti non possono prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, cosi' come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell'impresa ospitante.

785.Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando i contingenti orari di cui al comma 784, sono definite linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

786.Le risorse di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono assegnate alle scuole nei limiti necessari allo svolgimento del numero minimo di ore di cui al comma 784.

787.Per l'anno scolastico 2018/2019, in relazione ai progetti gia' attivati dalle istituzioni scolastiche, si determina automaticamente, anche nei confronti di eventuali soggetti terzi coinvolti, una rimodulazione delle attivita' sulla base delle risorse finanziarie occorrenti e disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 784 a 786.

788.I commi da 207 a 212 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono abrogati. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, al primo periodo, le parole: « ovvero di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, previamente selezionati mediante procedure nazionali, e nel rispetto di criteri volti ad accertare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica » e, al quarto periodo, le parole: « o che siano studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico previamente selezionati come indicato nel primo periodo » sono soppresse.

789.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19 della legge 30 settembre 1993, n. 388, e' ridotta di 824.607 euro annui a decorrere dal 2019.

790.L'articolo 1, comma 619, e l'allegato 6 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono abrogati.

791.Ai fini della compensazione degli effetti dei commi 789 e 790 in termini di indebitamento e di fabbisogno, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di 201.000 euro annui a decorrere dal 2019.

793.Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementato di 26.120.448 euro per l'anno 2021, di 9.399.448 euro per l'anno 2022, di 36.947.448 euro per l'anno 2023, di 38.231.448 euro per l'anno 2024, di 52.253.448 euro per l'anno 2025, di 54.665.448 euro per l'anno 2026, di 88.478.448 euro per l'anno 2027 e di 85.478.448 euro annui a decorrere dal 2028.

794.Agli oneri derivanti dal comma 793 si provvede a valere su quota parte dei risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al comma 792. La quota rimanente dei predetti risparmi di spesa, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, concorre al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

795.Ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, avviati al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) nell'anno scolastico 2018/2019, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 17, commi 5 e 6, del predetto decreto legislativo n. 59 del 2017, nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 2018, salva la possibilita' di reiterare per una sola volta il percorso annuale ivi disciplinato. Ai predetti soggetti che non siano ancora stati avviati al percorso FIT si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2017, come modificato dal comma 792 del presente articolo.

796.A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, le procedure di reclutamento del personale docente e quelle di mobilita' territoriale e professionale del medesimo personale non possono comportare che ai docenti sia attribuita la titolarita' su ambito territoriale.

797.Le spese militari sono ridotte di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 e di ulteriori 531 milioni di euro nel periodo dal 2019 al 2031 relativi alle spese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Con apposito decreto, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 gennaio 2019, ridetermina i programmi di spesa dei settori interessati e le relative consegne. Il decreto e' adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 536-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

799.All'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il terzo periodo e' soppresso. All'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il comma 9 e' abrogato.

800.Il fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' incrementato di 20.227.042 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Dette somme sono finalizzate anche alla realizzazione degli interventi ambientali individuati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonche' al finanziamento di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti oggetto di bonifica ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei siti per i quali non sia stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell'articolo 244 del medesimo decreto legislativo, nonche', in ogni caso, per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalita' di trasferimento alle autorita' competenti delle risorse loro destinate di cui al primo periodo. All'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica » sono inserite le seguenti: « dei siti contaminati » e le parole: « dei siti di interesse nazionale » sono soppresse.

801.Il fondo di cui al comma 800 e' ulteriormente incrementato nell'anno 2019 con le risorse disponibili, iscritte nell'esercizio finanziario 2018 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, che sono impegnate per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e la successiva riassegnazione al fondo. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

802.Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 226-ter e' inserito il seguente: « Art. 226-quater. - (Plastiche monouso) - 1. Ai fini di prevenire la produzione di rifiuti da prodotti di plastica monouso e di quella dei materiali di origine fossile, nonche' di prevenire l'abbandono e di favorire la loro raccolta differenziata e il relativo riciclaggio di materia, nonche' di facilitare e promuovere l'utilizzo di beni di consumo ecocompatibili coerentemente con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare", COM(2018) 28 definitivo, i produttori, su base volontaria e in via sperimentale dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023: a) adottano modelli di raccolta differenziata e di riciclo di stoviglie in plastica da fonte fossile con percentuali crescenti di reintroduzione delle materie prime seconde nel ciclo produttivo; b) producono, impiegano e avviano a compostaggio stoviglie fabbricate con bio-polimeri di origine vegetale; c) utilizzano entro il 31 dicembre 2023 biopolimeri, con particolare attenzione alle fonti di approvvigionamento nazionale, in modo massivo e in alternativa alle plastiche di fonte fossile per la produzione di stoviglie monouso. 2. Per le finalita' e gli obiettivi di cui al comma 1 i produttori promuovono: a) la raccolta delle informazioni necessarie alla messa a punto di materie prime, processi e prodotti ecocompatibili e la raccolta dei dati per la costruzione di Life Cycle Assessment certificabili; b) l'elaborazione di standard qualitativi per la: 1) determinazione delle caratteristiche qualitative delle materie prime e degli additivi impiegabili in fase di produzione; 2) determinazione delle prestazioni minime del prodotto durante le fasi di impiego, compreso il trasporto, lo stoccaggio e l'utilizzo; c) lo sviluppo di tecnologie innovative per il riciclo dei prodotti in plastica monouso; d) l'informazione sui sistemi di restituzione dei prodotti in plastica monouso usati da parte del consumatore. 3. Le informazioni di cui alla lettera d) del comma 2 riguardano in particolare: a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili; b) il ruolo degli utenti di prodotti di plastica monouso e dei consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio dei prodotti di plastica monouso e dei rifiuti di imballaggio; c) il significato dei marchi apposti sui prodotti di plastica monouso. 4. Al fine di realizzare attivita' di studio e verifica tecnica e monitoraggio da parte dei competenti istituti di ricerca, e' istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con una dotazione di euro 100.000 a decorrere dall'anno 2019. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le specifiche modalita' di utilizzazione del Fondo ».

803.All'articolo 1, comma 346, quarto periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « A decorrere dall'anno 2018 e nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'anno 2018, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, e a decorrere dall'anno 2019, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui ». Gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2019, pari a 290 milioni di euro, sono ridotti di 20 milioni di euro.

804.Gli istituti e i musei dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni e le attivita' culturali di cui all'articolo 30, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, pongono in essere processi per assicurare una piu' efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, volti a garantire maggiori entrate proprie a decorrere dall'anno 2019; a tal fine agli stessi non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a legislazione vigente. Sono conseguentemente ridotti di 2.350.000 euro, a decorrere dal medesimo anno, gli stanziamenti per spese di funzionamento dei pertinenti centri di responsabilita' da destinare ai suddetti istituti e musei.

805.Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ciascuno dei crediti d'imposta di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge sono stabilite le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta in maniera tale da assicurare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica non inferiori a 5.590.250 euro annui a decorrere dal 2020.

806.Per gli anni 2019 e 2020, agli esercenti attivita' commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e' riconosciuto, nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2019 e di 17 milioni di euro per l'anno 2020, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attivita' di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonche' ad altre eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al comma 808, anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale. Il credito d'imposta di cui al presente comma e' stabilito nella misura massima di 2.000 euro per l'anno 2019 e di 4.000 euro per l'anno 2020. L'agevolazione si estende anche agli esercenti attivita' commerciali non esclusivi, come individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, a condizione che la predetta attivita' commerciale rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento. Per l'anno 2020, il credito d'imposta e' esteso alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita e puo' essere, altresi', parametrato agli importi spesi per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonche' per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali. (26)

807.Gli esercizi di cui al comma 806 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ». Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24.

808.Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative dei commi 806 e 807 anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

811.Al comma 2-bis dell'articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Ai fini della riduzione degli oneri amministrativi e di semplificazione delle modalita' di richiesta, gestione e rilascio della carta d'identita' elettronica, il Ministero dell'interno puo' stipulare convenzioni, nel limite di spesa di 750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, con soggetti, dotati di una rete di sportelli diffusa in tutto il territorio nazionale, che siano identity provider e che abbiano la qualifica di certification authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale. Per le finalita' di cui al periodo precedente, gli addetti alle procedure definite dalla convenzione sono incaricati di un pubblico servizio e sono autorizzati a procedere all'identificazione degli interessati, con l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione di domande, dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche amministrazioni. Il richiedente la carta d'identita' elettronica corrisponde all'incaricato l'importo del corrispettivo previsto dal decreto predisposto ai sensi dell'articolo 7-vicies quater, comma 1, comprensivo dei diritti fissi e di segreteria, che restano di spettanza del soggetto convenzionato, il quale riversa, con le modalita' stabilite dalla convenzione con il Ministero dell'interno, i soli corrispettivi, comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto, delle carte d'identita' elettroniche rilasciate ».

812.Al comma 1 dell'articolo 66 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole da: « con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri » fino a: « decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 2-bis dell'articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43».

814.Al fine di consentire il completamento della disciplina regolatoria e la conclusione dei tempi di realizzazione da parte degli operatori postali, il termine di cui all'articolo 1, comma 97-quinquies, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di avviso di ricevimento digitale del piego raccomandato e' differito al 1° giugno 2019. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

815.Le somme relative al contributo straordinario di cui all'articolo 4 della legge 29 dicembre 2017, n. 226, iscritte in bilancio nell'anno 2018 e non impegnate al termine del medesimo esercizio, possono esserlo in quello successivo. Ai relativi effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 700.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

817.All'articolo 2, comma 1, alinea, della legge 29 dicembre 2017, n. 226, le parole: « 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 2017, 2018 e 2019 ».

818.All'articolo 27, comma 3, lettera d), della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole: « e della Fondazione Cineteca di Bologna » sono sostituite dalle seguenti: « , della Fondazione Cineteca di Bologna, della Fondazione Cineteca italiana di Milano e della Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli ».

819.Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

820.A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. (26)

821.Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente e' desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

822.Qualora risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di spesa degli enti di cui al comma 819 non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, si applica il comma 13 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

823.A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

824.Le disposizioni dei commi 819 e da 821 a 823 si applicano anche alle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2021. L'efficacia del presente comma e' subordinata al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019, dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal comma 98. Decorso il predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse di cui al periodo precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni del presente comma acquistano comunque efficacia.

825.L'articolo 43-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e' abrogato. Con riferimento al saldo non negativo degli anni 2017 e 2018, restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di certificazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 43-bis.

826.Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi da 819 a 825 del presente articolo, il fondo di cui al comma 122 e' ridotto di 404 milioni di euro per l'anno 2020, di 711 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.334 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.528 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.931 milioni di euro per l'anno 2024, di 2.050 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.891 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.678 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2028.

827.Le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 475, lettera e), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non si applicano per le amministrazioni comunali che hanno rinnovato i propri organismi nella tornata elettorale del giugno 2018.

828.Le limitazioni amministrative previste dall'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e dall'articolo 1, comma 723, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative, rispettivamente, al mancato rispetto del patto di stabilita' interno e al mancato conseguimento del saldo non negativo di cui all'articolo 1, comma 710, della legge n. 208 del 2015, non trovano applicazione nei confronti degli enti locali per i quali la violazione e' stata accertata dalla Corte dei conti e che, alla data del predetto accertamento, si trovano in dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 244 e degli articoli 243-bis e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

829.Per gli enti locali che hanno adottato la procedura semplificata di cui all'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel caso in cui il mancato raggiungimento del saldo ivi indicato e' diretta conseguenza del pagamento dei debiti residui.

830.Le limitazioni amministrative di cui all'articolo 1, comma 723, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative al mancato conseguimento per l'anno 2016 del saldo non negativo di cui al comma 710 del medesimo articolo 1, non trovano applicazione nei confronti degli enti locali per i quali la violazione e' stata accertata dalla Corte dei conti e che, alla data del predetto accertamento, si trovano in dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 244 e degli articoli 243-bis e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

831.All'articolo 233-bis, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « fino all'esercizio 2017 » sono soppresse.

832.In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 103 del 23 maggio 2018, il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' ridotto di 750 milioni di euro per l'anno 2020.

833.Al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici, alle regioni a statuto ordinario e' attribuito un contributo pari a 2.496,2 milioni di euro per l'anno 2019. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sul contributo di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 4 allegata alla presente legge e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2019, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

834.Il contributo di cui al comma 833 e' destinato dalle regioni a statuto ordinario al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti, per un importo almeno pari a 800 milioni di euro per l'anno 2019 e a 565,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

835.Al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici, alle regioni a statuto ordinario e' attribuito un contributo pari a 1.746,2 milioni di euro per l'anno 2020. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sul contributo di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 5 allegata alla presente legge e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2019, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

836.Il contributo di cui al comma 835 e' destinato dalle regioni a statuto ordinario al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti, per un importo almeno pari a 343 milioni di euro per l'anno 2020, a 467,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 467,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

839.Entro il 31 luglio di ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, le regioni a statuto ordinario adottano gli impegni finalizzati alla realizzazione di nuovi investimenti diretti e indiretti previsti nelle tabelle 4 e 5 allegate alla presente legge, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, ed entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento certificano l'avvenuto impegno di tali investimenti mediante comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalita' del monitoraggio e della certificazione.

840.In caso di mancato o parziale impegno degli investimenti previsti nelle tabelle 4 e 5 allegate alla presente legge in ciascun esercizio, la regione e' tenuta a effettuare all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 maggio dell'anno successivo, un versamento di importo corrispondente al mancato impegno degli investimenti di cui alle tabelle 4 e 5. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria dello Stato.

842.L'efficacia delle disposizioni dei commi da 833 a 841 del presente articolo e' subordinata al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019, dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal comma 98. Decorso il predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse di cui al periodo precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni dei commi da 833 a 841 acquistano comunque efficacia.

843.Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi da 832 a 842, il fondo di cui al comma 122 e' ridotto di 2.496,2 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020.

844.Al fine di favorire l'incremento degli investimenti sul territorio, all'articolo 6, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In aggiunta alle risorse accantonate ai sensi del secondo periodo, a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2033 e' stanziato un importo di 50 milioni di euro annui finalizzato a spese di investimento, da attribuire alle regioni a statuto ordinario che hanno rispettato il parametro di virtuosita' di cui al terzo periodo secondo i criteri definiti con il decreto di cui al quarto periodo ».

845.Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' autorizzato a effettuare, per ciascun anno dall'esercizio 2020 all'esercizio 2034 compreso, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connesse alle modalita' di riscossione della tassa automobilistica nel territorio nazionale, a carico di somme a qualsiasi titolo corrisposte, con l'esclusione di quelle destinate al finanziamento della sanita', secondo la tabella 7 allegata alla presente legge.

846.Le compensazioni relative alle autonomie speciali sono effettuate nel rispetto delle norme statutarie e dei relativi ordinamenti finanziari.

847.In conseguenza di quanto disposto dai commi 845 e 846, le compensazioni in materia di tassa automobilistica si intendono concluse in via completa e definitiva per gli esercizi successivi al 2008.

848.L'articolo 22-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e' abrogato.

849.Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti Spa e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle citta' metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, anticipazioni di liquidita' da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidita' per il pagamento di debiti fuori bilancio e' subordinata al relativo riconoscimento.

850.Le anticipazioni di cui al comma 849 sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno 2017 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio.

851.Alle anticipazioni, che non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applicano gli articoli 203, comma 1, lettera b), e 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' l'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, fermo restando l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare, successivamente al perfezionamento delle suddette anticipazioni, le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

852.Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo n. 267 del 2000. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.

853.La richiesta di anticipazione di liquidita' e' presentata agli istituti finanziari di cui al comma 849 entro il termine del 28 febbraio 2019 ed e' corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 849, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

854.Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidita' entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale il termine e' di trenta giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore.

855.Le anticipazioni di liquidita' sono rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2019, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidita', alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori.

856.Gli istituti finanziatori verificano, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 853, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui allo stesso comma 853 entro il termine di cui al comma 854. In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziatori possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 852.

857.COMMA ABROGATO DAL D.L. 26 OTTOBRE 2019, N. 124, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 DICEMBRE 2019, N. 157.

858.Ai fini della tutela economica della Repubblica, le disposizioni di cui ai commi da 859 a 872 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

860.Gli enti del Servizio sanitario nazionale applicano le misure di cui al comma 865. Per l'applicazione delle predette misure, si fa riferimento ai tempi di pagamento e ritardo calcolati sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente e al debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

861.Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160. Gli enti che si avvalgono di tale facolta' effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato il sistema SIOPE+. Limitatamente all'esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo periodo del presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili, con le modalita' fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarita' amministrativa e contabile. Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarita' amministrativa e contabile. (26)

863.Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 e' adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione e' liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.

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