LEGGE 24 luglio 2019, n. 88

Type Legge
Publication 2019-07-24
Ultimo aggiornamento 2019-11-27
State In force
Source Normattiva
articles 70
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Traduzione Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione Concluso a Vienna il 20 settembre 2012 Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo, considerato che il Consiglio d'Europa e' stato istituito nell'intento di rafforzare ulteriormente l'unione tra i suoi membri; nell'intento di rafforzare la capacita' di reazione individuale e collettiva degli Stati membri nella lotta alla criminalita'; viste le disposizioni della Convenzione europea di estradizione (STE n. 24), aperta alla firma a Parigi il 13 dicembre 1957 (in seguito denominata «la Convenzione»), e visti i tre protocolli addizionali (STE n, 86 e n. 98, STCE n. 209), fatti a Strasburgo rispettivamente il 15 ottobre 1975, il 17 marzo 1978 e il 10 novembre 2010; ritenendo auspicabile aggiornare alcune norme della Convenzione e completarla sotto certi aspetti alla luce degli avvenuti sviluppi della collaborazione internazionale in materia penale dopo l'entrata in vigore della Convenzione e dei suoi protocolli addizionali, hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Prescrizione L'articolo 10 della Convenzione e' sostituito dalle disposizioni seguenti: «Prescrizione L'estradizione non sara' consentita se la prescrizione dell'azione o della pena e' acquisita secondo la legislazione della Parte richiedente. L'estradizione non potra' essere rifiutata facendo valere che l'azione o la pena sono prescritte secondo la legislazione dello Stato richiesto. Ogni Stato potra', al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che si riserva il diritto di non applicare il paragrafo 2: a) se la domanda di estradizione si fonda su reati sui quali ha giurisdizione in virtu' del proprio diritto penale; e/o b) se la sua legislazione interna vieta espressamente l'estradizione nel caso in cui l'azione o la pena e' prescritta secondo tale legislazione, Per stabilire se l'azione o la pena e' prescritta secondo la propria legislazione, ogni Parte che abbia espresso una riserva conformemente al paragrafo 3 del presente articolo prendera' in considerazione, conformemente alla propria legislazione, ogni atto o fatto intervenuto nella Parte richiedente la cui natura comporta l'interruzione o la sospensione della prescrizione per la Parte richiesta.»

Quarto protocollo addizionale-art. 2

Art. 2. Domanda e atti a sostegno L'articolo 12 della Convenzione e' sostituito dalle disposizioni seguenti: «Domanda e atti a sostegno La domanda sara' espressa per iscritto. Essa sara' presentata dal ministero di giusti zia o qualsiasi altra autorita' competente della Parte richiedente al ministero di' giustizia o qualsiasi altra autorita' competente della Parte richiesta. Ogni Parte che intenda designare un'autorita' competente diversa dal ministero di giustizia notifichera' al Segretario Generale del Consiglio d'Europa la propria autorita' competente al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione., approvazione o adesione, e in seguito ogni ulteriore cambiamento concernente tale autorita'. A sostegno della domanda, sara' prodotto: a) la copia di una decisione esecutiva di condanna o di un mandato di arresto o di qualsiasi altro atto avente la stessa forza, rilasciato nelle forme prescritte nella legge dalla Parte richiedente; b) un esposto dei fatti per i quali l'estradizione e' domandata. Il tempo e il luogo della loro perpetrazione, la loro qualificazione legale e il riferimento alle disposizioni legali loro applicabili, comprese le norme concernenti la prescrizione, saranno indicati il piu' esattamente possibile; e c) una copia delle disposizioni legali applicabili o, se cio' fosse impossibile, una dichiarazione sul diritto applicabile, come anche il segnalamento il piu' preciso possibile dell'individuo reclamato e qualsiasi altra informazione atta a determinare la sua identita', la sua cittadinanza e il luogo in cui si trova.» L'articolo 5 del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione e' inapplicabile tra le Parti al presente Protocollo.

Quarto protocollo addizionale-art. 3

Art. 3. Regola della specialita' L'articolo 14 della Convenzione e' sostituito dalle disposizioni seguenti: «Regola della specialita' L'individuo che e' stato consegnato non sara' ne' arrestato, ne' perseguito, ne' giudicato, ne' condannato, ne' detenuto in vista dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, ne' sottoposto ad altre restrizioni della sua liberta' personale per un fatto qualsiasi anteriore alla consegna che non sia quello avente motivato l'estradizione, salvo nei casi seguenti: a) se la Parte che l'ha consegnato vi acconsente. Una domanda sara' presentata a tale scopo, corredata degli atti previsti nell'articolo 12 e di un verbale giudiziario contenente le dichiarazioni dell'estradato. Questo consenso sara' dato quando il reato per il quale e' chiesto implica l'obbligo dell'estradizione conformemente alla presente Convenzione. La decisione sara' presa quanto prima, ma al piu' tardi entro un termine di 90 giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di consenso. Se non e' in grado di rispettare il termine previsto nel presente paragrafo, la Parte richiesta ne informa la Parte richiedente indicando i motivi del ritardo e il tempo che stima necessario per prendere la decisione; b) se, avendo avuto la possibilita' di farlo, l'individuo estradato non ha lasciato nei 30 giorni successivi alla sua liberazione definitiva il territorio della Parte alla quale e' stato rilasciato o se vi e' ritornato dopo averlo lasciato. Tuttavia, la Parte richiedente potra'; a) procedere ad accertamenti che non implicano una restrizione della liberta' individuale dell'individuo interessato; b) adottare le misure necessarie a interrompere la prescrizione conformemente alla sua legislazione, compreso il ricorso a una procedura per contumacia; c) adottare le misure necessarie in vista di un eventuale rinvio dal territorio. Ogni Stato potra', al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, oppure in qualsiasi altro momento successivo, dichiarare che in deroga al paragrafo 1 una Parte richiedente che abbia rilasciato una dichiarazione di identico tenore puo' limitare la liberta' di un individuo estradato se ha presentato la domanda di consenso prevista al paragrafo 1 lettera a e se: a) contestualmente alla domanda di consenso prevista al paragrafo 1 lettera a o successivamente, notifica la data a partire dalla quale intende applicare tale restrizione; e b) l'autorita' competente della Parte richiesta conferma espressamente la ricezione di tale notificazione. La Parte richiesta potra' dichiararsi contraria a questa restrizione in qualsiasi momento e in tal caso la Parte richiedente sara' tenuta a mettere fine immediatamente alla restrizione, e, se del caso, a rilasciare l'estradato. Se la qualificazione data al fatto incriminato e' modificata nel corso della procedura, l'individuo estradato sara' perseguito e giudicato soltanto nella misura in cui gli elementi costitutivi del reato nuovamente qualificato permettono l'estradizione.»

Quarto protocollo addizionale-art. 4

Art. 4. Riestradizione a uno Stato terzo Il testo dell'articolo 15 della Convenzione diviene il paragrafo 1 del medesimo articolo ed e' completato con un paragrafo 2 dal tenore seguente: «La Parte richiesta decidera' in merito al consenso previsto al paragrafo 1 quanto prima, ma al piu' tardi entro un termine di 90 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda di consenso e, se del caso, degli atti di cui all'articolo 12 paragrafo 2. Se non e' in grado di rispettare il termine previsto nel presente paragrafo, la Parte richiesta ne informa la Parte richiedente indicando i motivi del ritardo e il tempo che stima necessario per prendere la decisione.»

Quarto protocollo addizionale-art. 5

Art. 5. Transito L'articolo 21 della Convenzione e' sostituito dalle disposizioni seguenti: «Transito Il transito attraverso il territorio di una delle Parti Contraenti sara' consentito, previa presentazione di una domanda di transito, alla condizione che non si tratti di un reato considerato dalla Parte richiesta del transito come rivestente natura politica o puramente militare nel senso degli articoli 3 e 4 della presente Convenzione. La richiesta di transito conterra' le informazioni seguenti; a) l'identita' dell'estradando, compresa la sua cittadinanza per quanto nota; b) l'autorita' che richiede il transito; e) l'esistenza di un mandato d'arresto o di qualsiasi altro atto avente la stessa forza o di una sentenza esecutiva e la conferma che l'individuo deve essere estradato; d) la natura e la qualificazione legale del reato, compreso il massimo della pena prevista o la pena inflitta nella sentenza definitiva; e) una descrizione delle circostanze del reato, compresi la data, il luogo e il grado di partecipazione dell'estradando. In caso di atterraggio fortuito, la Parte richiedente certifichera' immediatamente l'esistenza di uno degli atti di cui all'articolo 12 paragrafo 2 lettera a. Tale notificazione conseguira' gli stessi effetti della domanda d'arresto provvisorio nel senso dell'articolo 16 e la Parte richiedente trasmettera' una domanda di transito alla Parte sul cui territorio e' avvenuto l'atterraggio. Il transito d'un cittadino, nel senso dell'articolo 6, del Paese richiesto del transito potra' essere rifiutato. Ogni Stato puo', al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che si riserva il diritto di consentire il transito di un individuo soltanto alle stesse condizioni che per l'estradizione o a talune di esse. L'individuo richiesto non sara' estradato attraverso un territorio nel quale vi sarebbe ragione per ritenere che la sua vita o la sua liberta' puo' essere minacciata per motivo della sua razza, religione o cittadinanza o delle sue opinioni politiche.»

Quarto protocollo addizionale-art. 6

Art. 6. Canali e mezzi di' comunicazione La Convenzione e' completata con le seguenti disposizioni: «Canali e mezzi di comunicazione Per l'applicazione della Convenzione, le notificazioni possono essere trasmesse per via elettronica o con qualsiasi altro mezzo documentabile per iscritto in modo tale da consentire alle Parti di garantirne l'autenticita'. In tutti i casi, la Parte interessata deve essere in grado di' fornire, dietro richiesta e in qualsiasi momento, i documenti originali o una copia certificata conforme. Il ricorso all'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol) o alla via diplomatica non e' escluso. Ogni Stato puo', al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che per le notificazioni previste all'articolo 12 e all'articolo 14 paragrafo 1 lettera a della Convenzione si riserva il diritto di richiedere l'originale o una copia certificata conforme della domanda e degli atti a sostegno.»

Quarto protocollo addizionale-art. 7

Art. 7. Relazioni con la Convenzione e altri strumenti internazionali I termini e le espressioni utilizzati nel presente Protocollo devono essere interpretati ai sensi della Convenzione. Per quanto riguarda le Parti al presente Protocollo, le disposizioni della Convenzione si applicano mutatis mutandis, nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni del presente Protocollo. Le disposizioni del presente Protocollo non impediscono l'applicazione dell'articolo 28 paragrafi 2 e 3 della Convenzione concernente le relazioni fra la Convenzione e gli accordi bilaterali o multilaterali.

Quarto protocollo addizionale-art. 8

Art. 8. Composizione amichevole La Convenzione e' completata, con la seguente disposizione: «Composizione amichevole Il Comitato europeo per i problemi criminali del Consiglio d'Europa sara' tenuto al corrente dell'esecuzione della Convenzione e dei suoi protocolli addizionali e facilitera', per quanto necessario, la composizione pacifica di ogni difficolta' sollevata dalla loro interpretazione ed esecuzione.»

Quarto protocollo addizionale-art. 9

Art 9. Firma ed entrata in vigore Il presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che hanno aderito alla Convenzione o che l'hanno firmata. Esso e' sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato firmatario non puo' ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere precedentemente o contemporaneamente ratificato, accettato o approvato la Convenzione. Gli strumenti di' ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. II presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito del terzo strumento di ratifica» accettazione o approvazione. Per ogni Stato firmatario che deposita successivamente io strumento di ratifica, accettazione o approvazione, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del deposito.

Quarto protocollo addizionale-art. 10

Art. 10. Adesione Ogni Stato non membro che ha aderito alla Convenzione puo' aderire al presente Protocollo dopo la sua entrata in vigore. L'adesione avviene mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Per ogni Stato aderente, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito dello strumento di adesione.

Quarto protocollo addizionale-art. 11

Art. 11. Applicazione temporale Il presente Protocollo si applica alle domande presentate dopo l'entrata in vigore del Protocollo tra le Parti interessate.

Quarto protocollo addizionale-art. 12

Art. 12. Applicazione territoriale Ogni Stato puo', al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, indicare il o i territori ai quali si applica il presente Protocollo. Ogni Stato puo', in qualsiasi altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione. Per tale territorio, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di' ricevimento della dichiarazione da pane del Segretario Generale. Ogni dichiarazione fatta in applicazione dei due paragrafi precedenti puo' essere ritirata; per quanto riguarda qualsiasi territorio indicato in tale dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro ha efficacia dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale,

Quarto protocollo addizionale-art. 13

Art. 13. Dichiarazioni e riserve Ogni riserva espressa da uno Stato su una disposizione della Convenzione o dei suoi protocolli addizionali e che non e' modificata dal presente Protocollo si applichera' anche a quest'ultimo, a meno che questo Stato non esprima intenzione contraria al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Lo stesso vale per le dichiarazioni fatte a proposito o in virtu' di una disposizione della Convenzione o dei suoi protocolli addizionali. Le riserve e le dichiarazioni emesse da uno Stato sulle disposizioni della Convenzione ma modificate dal presente Protocollo non si applicheranno nelle relazioni tra la Parti aderenti al presente Protocollo. Sul presente Protocollo non puo' essere emessa alcuna riserva, salvo le riserve previste all'articolo 10 paragrafo 3 e all'articolo 21 paragrafo 5 della Convenzione nella forma modificata dal presente Protocollo e quelle previste all'articolo 6 paragrafo 3 del presente Protocollo. Il principio di reciprocita' puo' essere applicato per tutte le riserve. Ogni Stato puo' ritirare, in tutto o in parte, una riserva o una dichiarazione da esso formulata conformemente al presente Protocollo mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che produrra' effetto alla data della sua ricezione.

Quarto protocollo addizionale-art. 14

Art. 14. Denuncia Ogni Parte Contraente potra', per quanto la concerne, denunciare il presente Protocollo mediante notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La denuncia produrra' effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La denuncia della Convenzione comporta automaticamente quella del presente Protocollo.

Quarto protocollo addizionale-art. 15

Art. 15. Notificazioni Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio d'Europa e a ogni Stato che ha aderito al presente Protocollo: a) ogni firma; b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione; e) ogni data d'entrata in vigore del presente Protocollo conformemente ai suoi articoli 9 e IO; d) ogni riserva formulata in applicazione dell'articolo 10 paragrafo 3 e dell'articolo 21 paragrafo 5 della Convenzione, cosi' come modificati dal presente Protocollo, nonche' dell'articolo 6 paragrafo 3 del presente Protocollo e ogni ritiro di tali riserve; e) ogni dichiarazione emessa in virtu' dell'articolo 12 paragrafo 1 e dell'articolo 14 paragrafo 3 della Convenzione, cosi come modificata dal presente Protocollo, nonche' dell'articolo 12 del presente Protocollo e ogni ritiro di tali dichiarazioni; f) ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 14 e la data alla quale la denuncia produrra' effetto; g) ogni altro atto, dichiarazione, notificazione o comunicazione relativi al presente Protocollo. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Vienna, il 20 settembre 2012. in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne inviera' copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa e agli Stati non membri aderenti alla Convenzione.

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