LEGGE 18 novembre 2019, n. 146

Type Legge
Publication 2019-11-18
Ultimo aggiornamento 2021-06-30
State In force
Source Normattiva
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Articolo 2 Principi Generali 1. Le Parti, in conformita' alle disposizioni del presente Accordo, si impegnano a prestarsi reciprocamente la piu' ampia cooperazione in materia di trasferimento delle persone condannate. 2. Conformemente alle disposizioni del presente Accordo, una persona condannata nel territorio di uno dei due Stati, Stato di Condanna, puo' essere trasferita nel territorio dell'altro Stato, Stato di Esecuzione, affinche' sia eseguita la condanna inflittale con una sentenza definitiva.

Accordo trasferimento persone condannate-art. 3

Articolo 3 Autorita' Centrali 1. Ai fini del presente Accordo, le Autorita' Centrali designate dalle Parti trasmettono le richieste di trasferimento e comunicano direttamente tra loro. 2. Per la Repubblica Italiana, l'Autorita' Centrale e' il Ministero della Giustizia e per la Repubblica Federale di Nigeria e' il Procuratore Generale e il Ministero della Giustizia. 3. Ciascuna Parte comunica all'altra, per via diplomatica, gli eventuali cambiamenti della propria Autorita' Centrale.

Accordo trasferimento persone condannate-art. 4

Articolo 4 Condizioni per il trasferimento Il trasferimento puo' avere luogo se ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) la persona condannata e' un cittadino dello Stato di Esecuzione; b) la sentenza e' definitiva; c) la durata della condanna che resta da eseguire nei confronti della persona condannata e' di almeno un anno ovvero e' indeterminata alla data di ricezione della richiesta di trasferimento. In casi eccezionali, i due Stati possono autorizzare il trasferimento anche se la durata della condanna che resta da eseguire e' inferiore ad un anno; d) la persona condannata acconsente al trasferimento; e) in caso di incapacita' della persona condannata dovuta a ragioni di eta' o a condizioni fisiche o mentali - al trasferimento acconsente il suo legale rappresentante; f) gli atti o le omissioni per i quali e' stata inflitta la condanna costituiscono reato anche per la legge dello Stato di Esecuzione; g) lo Stato di Condanna e lo Stato di Esecuzione sono d'accordo sul trasferimento.

Accordo trasferimento persone condannate-art. 5

Articolo 5 Obbligo di fornire informazioni 1. Ogni persona condannata alla quale puo' essere applicato il presente Accordo deve essere informata dallo Stato di Condanna del contenuto dell'Accordo stesso e delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento. La persona condannata deve essere inoltre informata che puo' essere perseguita penalmente, sottoposta a giudizio o detenuta nello Stato di Esecuzione al fine di dare esecuzione ad una condanna o misura cautelare, e puo' essere soggetta ad ogni altra forma di restrizione della sua liberta' personale, per reati commessi prima del suo trasferimento, diversi da quello per cui il trasferimento e' stato effettuato. 2. La persona condannata, se lo richiede, deve essere informata per iscritto di ogni passo intrapreso dallo Stato di Condanna o dallo Stato di Esecuzione con riferimento alla richiesta di trasferimento, e deve essere informata della decisione presa da ciascuno Stato.

Accordo trasferimento persone condannate-art. 6

Articolo 6 Richiesta di trasferimento 1. Il trasferimento puo' essere richiesto: a) dallo Stato di Condanna; b) dallo Stato di Esecuzione; c) dalla persona condannata, o da terzi aventi titolo di agire per conto della persona condannata a norma della legge di uno dei due Stati, mediante una dichiarazione scritta diretta allo Stato di Condanna o allo Stato di Esecuzione, con la quale viene espressa la volonta' della persona condannata di essere trasferita ai sensi del presente Accordo. 2. La richiesta e le risposte sono formulate per iscritto e sono indirizzate alle Autorita' Centrali designate ai sensi del precedente articolo 3.

Accordo trasferimento persone condannate-art. 7

Articolo 7 Scambio di informazioni e documenti a sostegno 1. Ciascuno Stato trasmette all'altro Stato la richiesta di trasferimento formulata o ricevuta e inoltra le informazioni e la documentazione di seguito indicate. 2. Lo Stato di Condanna trasmette: a) informazioni sulle generalita' della persona condannata (nome, data e luogo di nascita) e, ove possibile, una copia di un valido documento di identificazione di tale persona e le sue impronte digitali; b) informazioni sul luogo di residenza o l'indirizzo della persona condannata nello Stato di Esecuzione, se disponibili; c) una esposizione dei fatti sui quali si basa la condanna; d) informazioni sulla natura della condanna e sulla sua durata, nonche' sulla data di inizio della sua esecuzione; e) informazioni sulla custodia cautelare, sui condoni o diminuzioni di pena e su qualsiasi altro elemento relativo all'esecuzione della condanna; f) copia autentica della sentenza definitiva di condanna; g) copia delle disposizioni di legge sulle quali si basa la condanna; h) se opportuno, ogni rapporto medico-sociale sulla persona condannata, ogni informazione sul trattamento sanitario e penitenziario eseguito nello Stato di Condanna ed ogni raccomandazione per la prosecuzione di detto trattamento nello Stato di Esecuzione; i) la dichiarazione con la quale la persona condannata manifesta il consenso al proprio trasferimento in conformita' alle lettere d) ed e) dell'articolo 4 del presente Accordo; j) la dichiarazione con la quale lo Stato di Condanna manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata; k) qualsiasi ulteriore informazione o documento che lo Stato di Esecuzione consideri necessario al fine della decisione. 3. Lo Stato di Esecuzione, su richiesta, trasmette: a) una dichiarazione o un documento da cui risulti che la persona condannata e' cittadino dello Stato di Esecuzione; b) una copia delle disposizioni di legge dello Stato di Esecuzione dalle quali risulti che gli atti o le omissioni per i quali e' stata inflitta la condanna nello Stato di Condanna costituiscono reato anche per la legge dello Stato di Esecuzione; c) una dichiarazione contenente le informazioni sulle conseguenze del trasferimento ai sensi dell'articolo 12 del presente Accordo; d) la dichiarazione con la quale lo Stato di Esecuzione manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata e l'impegno ad eseguire la parte residua della condanna; e) qualsiasi ulteriore informazione o documento che lo Stato di Condanna consideri necessario al fine della decisione. 4. Lo scambio di informazioni e di documenti a sostegno, di cui alle disposizioni che precedono, non e' effettuato nel caso in cui uno dei due Stati manifesti immediatamente di non acconsentire al trasferimento.

Accordo trasferimento persone condannate-art. 8

Articolo 8 Lingua e legalizzazione 1. La richiesta di trasferimento e la documentazione a sostegno di cui al precedente paragrafo 2 dell'articolo 6 e all'articolo 7, sono redatte, o accompagnate da una traduzione, nella lingua ufficiale dello Stato di Esecuzione. 2. I documenti e gli atti trasmessi in applicazione del presente Accordo non richiedono particolari forme di legalizzazione o autenticazione, ad eccezione della prescritta autenticazione della sentenza ai sensi del paragrafo 2 lettera f) dell'articolo 7 del presente Accordo.

Accordo trasferimento persone condannate-art. 9

Articolo 9 Consenso e verifica 1. Lo Stato di Condanna garantisce che la persona che deve prestare il consenso al trasferimento in conformita' alle lettere d) e f) dell'articolo 4 del presente Accordo lo faccia volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. La procedura da seguire a tale scopo e' regolata dalla legge della Stato di Condanna. 2. Prima che abbia luogo il trasferimento, se lo Stato di Esecuzione lo richiede espressamente, lo Stato di Condanna da' allo Stato di Esecuzione la possibilita' di verificare, mediante un funzionario nominato in conformita' alle leggi di quest'ultimo Stato, che il consenso della persona condannata sia stato prestato alle condizioni previste nel paragrafo precedente.

Accordo trasferimento persone condannate-art. 10

Articolo 10 Decisione 1. Prima di decidere in ordine al trasferimento di una persona condannata in conformita' alle finalita' del presente Accordo, le Autorita' di ciascuno Stato considerano, tra gli altri fattori, la gravita' e le conseguenze del reato, i precedenti penali ed i procedimenti penali pendenti a carico della persona condannata e i rapporti socio-familiari che tale persona ha conservato con l'ambiente di origine, le sue condizioni di salute ed eventuali esigenze di sicurezza o altri interessi dello Stato. Laddove la persona condannata non abbia assolto gli obblighi finanziari imposti dalla sentenza, o l'Autorita' competente dello Stato di trasferimento non abbia ricevuto assicurazione in merito all'assolvimento degli obblighi che considera rilevanti, lo Stato di Condanna puo' rifiutare il trasferimento della persona condannata. 2. Ciascuno Stato comunica senza indugio all'altro Stato la propria decisione di accettare, differire o rifiutare il trasferimento richiesto, indicando le ragioni del rifiuto.

Accordo trasferimento persone condannate-art. 11

Articolo 11 Consegna della persona condannata Se il trasferimento della persona condannata viene concesso, gli Stati si accorderanno prontamente sul tempo, sul luogo e su tutti gli altri aspetti relativi all'esecuzione del trasferimento.

Accordo trasferimento persone condannate-art. 12

Articolo 12 Esecuzione della condanna 1. Le Autorita' dello Stato di Esecuzione devono continuare l'esecuzione della condanna rispettando la natura e la durata della pena o della misura privativa della liberta' personale stabilite nella sentenza dello Stato di Condanna. 2. La continuazione dell'esecuzione della condanna e' disciplinata dalle leggi e dalle procedure dello Stato di Esecuzione, ivi comprese quelle che regolano le condizioni della detenzione o delle altre forme di privazione della liberta', nonche' quelle che prevedono la riduzione del termine di detenzione o delle altre forme di privazione della liberta' mediante liberazione condizionale, condono o altro. 3. Se la condanna e', per sua natura o durata, incompatibile con la legge dello Stato di Esecuzione, quest'ultimo Stato puo' adeguare la pena a quella prevista dal proprio ordinamento per un reato simile. La condanna cosi' modificata non puo' essere piu' grave, per natura o durata, di quella inflitta nello Stato di Condanna. 4. Lo Stato di Esecuzione modifica o pone fine all'esecuzione della condanna appena viene informato di un'eventuale decisione dello Stato di Condanna ai sensi dell'articolo 14 del presente Accordo relativa alla concessione della grazia alla persona condannata, o di ogni altra decisione o misura dello Stato di Condanna che comporti la cancellazione o riduzione della condanna. 5. Lo Stato di Condanna informa lo Stato di Esecuzione: a) quando la persona condannata viene rilasciata; b) se alla persona condannata viene concessa la liberazione condizionale. 6. Lo Stato di Esecuzione, se richiesto dallo Stato di Condanna, fornisce le informazioni richieste relative all'esecuzione della condanna. 7. Se la persona condannata evade prima del completamento dell'esecuzione della condanna, lo Stato di Esecuzione adotta i provvedimenti necessari per arrestarla e assicurare che sia espiata la parte residua della condanna e che si proceda penalmente nei confronti di tale persona per il reato di evasione ove previsto dalla legge dello Stato di Esecuzione. Se detta persona fa ritorno e viene rintracciata nel territorio dello Stato di Condanna, tale Stato la arresta e esegue la parte residua della condanna che la persona condannata avrebbe dovuto espiare nello Stato di Esecuzione.

Accordo trasferimento persone condannate-art. 13

Articolo 13 Revisione della sentenza Soltanto lo Stato di Condanna ha il diritto di decidere su un'eventuale domanda di revisione della sentenza.

Accordo trasferimento persone condannate-art. 14

Articolo 14 Grazia, amnistia, indulto 1. Ciascuno Stato puo' accordare la grazia, l'amnistia o l'indulto conformemente alle proprie leggi, dandone immediata comunicazione all'altro Stato. 2. Avuta notizia di uno dei suindicati provvedimenti, lo Stato di Esecuzione da' agli stessi immediata esecuzione in conformita' alle proprie leggi.

Accordo trasferimento persone condannate-art. 15

Articolo 15 Cessazione dell'esecuzione Lo Stato di Esecuzione fa cessare l'esecuzione della condanna non appena e' informato dallo Stato di Condanna di qualsiasi decisione o misura in forza della quale la condanna cessa di essere eseguibile.

Accordo trasferimento persone condannate-art. 16

Articolo 16 Informazioni concernenti l'esecuzione Lo Stato di Esecuzione fornisce allo Stato di Condanna informazioni sull'esecuzione della condanna: a) se, in conformita' alla propria legge, l'esecuzione della condanna e' terminata o comunque cessata; b) se la persona condannata evade prima che l'esecuzione della condanna sia terminata; c) se lo Stato di Condanna richiede una relazione speciale.

Accordo trasferimento persone condannate-art. 17

Articolo 17 Transito 1. Se uno dei due Stati ha concluso accordi con uno Stato terzo per il trasferimento delle persone condannate, l'altro Stato coopera autorizzando il transito attraverso il proprio territorio, sempre che non si oppongano ragioni di ordine pubblico. 2. Lo Stato che richiede il transito inoltra allo Stato di transito, mediante le Autorita' Centrali, una domanda contenente l'indicazione della persona condannata in transito. La domanda di transito e' accompagnata dalla copia del provvedimento che ha concesso il trasferimento della persona condannata. 3. Lo Stato di transito provvede alla custodia della persona in transito durante la sua permanenza sul suo territorio. 4. Non e' richiesta alcuna autorizzazione di transito nel caso venga usato il trasporto aereo e nessuno scalo sia previsto nel territorio dello Stato di transito. 5. Ciascuno Stato puo' rifiutare il transito se: a) la persona condannata e' un proprio cittadino; b) il fatto per il quale e' stata inflitta la condanna non costituisce reato ai sensi della sua legge.

Accordo trasferimento persone condannate-art. 18

Articolo 18 Spese Le spese derivanti dall'applicazione del presente Accordo sono a carico dello Stato di Condanna fino all'arrivo della persona condannata nel territorio dello Stato di Esecuzione.

Accordo trasferimento persone condannate-art. 19

Articolo 19 Rapporti con altri Accordi Internazionali Il presente Accordo non impedisce agli Stati di cooperare in materia di trasferimento delle persone condannate in conformita' ad altri accordi internazionali di cui entrambi gli Stati sono parti.

Accordo trasferimento persone condannate-art. 20

Articolo 20 Applicazione territoriale e temporale 1. Il presente Accordo si applichera' in tutta la Repubblica Federale di Nigeria e in tutto il territorio della Repubblica italiana. 2. Il presente Accordo si applica ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se questa si riferisce all'esecuzione di condanne inflitte prima della stessa entrata in vigore.

Accordo trasferimento persone condannate-art. 21

Articolo 21 Soluzione delle controversie 1. Ogni controversia sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Accordo sara' risolta mediante consultazione tra le Autorita' Centrali. 2. Se esse non raggiungono un accordo, la controversia sara' risolta mediante consultazione per via diplomatica.

Accordo trasferimento persone condannate-art. 22

Articolo 22 Entrata in vigore 1. Ciascuno Stato notifichera' all'altro Stato, per iscritto e per via diplomatica, il completamento delle sue procedure interne prescritte per l'entrata in vigore del presente Accordo. 2. Il presente Accordo entrera' in vigore trenta (30) giorni dopo la data della seconda delle due notifiche.

Accordo trasferimento persone condannate-art. 23

Articolo 23 Modifica 1. Il presente Accordo potra' essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo reciproco degli Stati. 2. Ogni modifica al presente Accordo convenuta dagli Stati sara' effettuate mediante reciproche disposizioni tra gli Stati ed entrera' in vigore in conformita' all'articolo 22.

Accordo trasferimento persone condannate-art. 24

Articolo 24 Cessazione 1. Ciascuno Stato puo' far cessare il presente Accordo in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altro Stato per via diplomatica. In tale evenienza, l'Accordo cessa di avere effetto il novantesimo (90°) giorno dalla data in cui e' data tale comunicazione. 2. Il presente Accordo si applica ad ogni richiesta presentata successivamente alla sua entrata in vigore, anche se i reati in oggetto sono stati commessi precedentemente all'entrata in vigore del presente Accordo. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Roma, il giorno 8 del mese novembre dell'anno 2016 in due originali ciascuno nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, fa fede il testo in lingua inglese. Parte di provvedimento in formato grafico

Agreement

AGREEMENT ON THE TRANSFER OF SENTENCED PERSONS BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA Parte di provvedimento in formato grafico

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