LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160
395.Al fine di favorire la diffusione della cultura storico-scientifica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico ed archivistico della Fondazione Luigi Einaudi Onlus di Roma e' riconosciuto un contributo straordinario pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, in favore della Fondazione Luigi Einaudi Onlus di Roma allo scopo di sostenere la digitalizzazione dei fondi archivistici in possesso della medesima Fondazione.
396.Al fine di favorire la diffusione della cultura internazionalistica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico dell'Istituto affari internazionali di Roma, e' riconosciuto un contributo straordinario pari a 200.000 euro per l'anno 2020 e a 100.000 euro per l'anno 2021 in favore del predetto Istituto, allo scopo di sostenere la digitalizzazione dei fondi archivistici in possesso del medesimo Istituto.
397.Per espletamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari e' autorizzata la spesa fino ad un massimo di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.
398.Fino all'espletamento della procedura di affidamento del servizio di cui al comma 397, indetta dal Ministero dello sviluppo economico e da completare entro il 30 aprile 2020, e' prorogato il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. Decorso il termine di cui al periodo precedente, il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa si intende risolto di diritto salvo che a tale data la procedura non sia stata ancora conclusa.
399.Ai fini del rafforzamento strutturale dei processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione di competenza del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1-quinquies, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e' incrementata di 6 milioni di euro per l'anno 2020, di 8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
400.Per l'avvio della realizzazione delle azioni, delle iniziative e dei progetti connessi e strumentali all'attuazione dell'Agenda digitale italiana, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, nonche' per le azioni, le iniziative e i progetti di innovazione e delle connesse attivita' di comunicazione, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
401.Al comma 1-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Allo stesso fine e per lo sviluppo e la diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, individua, promuove e gestisce mediante la competente struttura per l'innovazione della Presidenza del Consiglio dei ministri progetti di innovazione tecnologica e di trasformazione digitale di rilevanza strategica e di interesse nazionale ».
402.Al fine di rendere piu' semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini, la Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite la societa' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sviluppa una piattaforma digitale per le notifiche. La societa' di cui al primo periodo affida, in tutto o in parte, lo sviluppo della piattaforma al fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, anche attraverso il riuso dell'infrastruttura tecnologica esistente di proprieta' del suddetto fornitore.
403.Per la realizzazione della piattaforma di cui al comma 402 e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
404.All'articolo 2, comma 1-bis, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo la parola: « 2019 » sono inserite le seguenti: « e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 ».
405.In occasione del centenario della fondazione del Partito comunista italiano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, alla struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e internazionali sono assegnate, per gli anni 2020 e 2021, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, a valere sui pertinenti capitoli di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, risorse finalizzate alla promozione di iniziative culturali e celebrative connesse a tale ricorrenza.
406.Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dell'Autorita' politica delegata, ove nominata, ad avvalersi della suddetta struttura di missione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 405 in favore delle istituzioni interessate, nonche' di enti pubblici e privati senza fine di lucro, e l'ammontare massimo dei medesimi contributi.
407.COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76.
408.La competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri da' attuazione all'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 407 e adotta ogni atto necessario a tal fine. Agli atti di cui al primo periodo non si applica l'articolo 14- bis, comma 2, lettere c), f) e g), del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
409.Dall'attuazione dei commi 407 e 408 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
410.All'articolo 1, comma 468, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « A partire dall'anno 2020, con frequenza biennale ».
411.All'articolo 1, comma 468, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: « di concerto con » sono inserite le seguenti: « l'Autorita' politica delegata per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e ».
412.Al fine di favorire, attraverso il sistema degli istituti tecnici superiori, la diffusione della cultura tecnica e scientifica necessaria per accompagnare e sostenere in modo sistematico le misure per lo sviluppo economico e la competitivita' del sistema produttivo italiano, 15 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementato dall'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono destinati per l'anno 2020 a investimenti in conto capitale non inferiori a euro 400.000 per la infrastrutturazione di sedi e laboratori coerenti con i processi di innovazione tecnologica 4.0. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
413.Al fine di promuovere l'accesso ai beni e ai servizi ai cittadini italiani ed europei residenti in Italia, di eta' compresa tra 18 e 35 anni, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato « Fondo per la Carta giovani nazionale (CGN) » con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
414.Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le funzionalita' e le modalita' per la realizzazione e la distribuzione della Carta giovani nazionale (CGN).
415.Il Ministero della giustizia e' autorizzato nell'anno 2020, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso gia' bandito alla data di entrata in vigore della presente legge.
416.Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 415 e' autorizzata la spesa nel limite di euro 13.962.056 per l'anno 2020, di euro 16.695.800 per l'anno 2021, di euro 18.258.140 per l'anno 2022, di euro 18.617.344 per l'anno 2023, di euro 23.615.918 per l'anno 2024, di euro 23.755.234 per l'anno 2025, di euro 24.182.536 per l'anno 2026, di euro 24.681.056 per l'anno 2027, di euro 25.108.360 per l'anno 2028 e di euro 25.606.880 a decorrere dall'anno 2029.
418.All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 311 e' inserito il seguente: « 311-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono determinati le modalita' e i criteri per le assunzioni di cui al comma 311 ».
419.Al fine di garantire l'efficienza degli uffici di esecuzione penale esterna, il Ministero della giustizia e' autorizzato, nel triennio 2020-2022, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato fino a 18 unita' di personale di livello dirigenziale non generale della carriera penitenziaria.
420.Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono determinati le modalita' e i criteri per le assunzioni di cui al comma 419.
421.Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 419 e' autorizzata la spesa nel limite di euro 1.890.256 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di euro 1.933.524 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 1.976.793 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 2.020.060 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 2.063.329 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di euro 2.106.597 a decorrere dall'anno 2030. Per l'espletamento delle procedure concorsuali e' autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2020.
422.Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia e' autorizzato a bandire, nell'anno 2020, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 50 unita' di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario giuridico pedagogico e funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facolta' assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.
423.Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 422 e' autorizzata la spesa di euro 538.937 per l'anno 2020 e di euro 2.155.745 a decorrere dall'anno 2021. Per l'espletamento delle relative procedure concorsuali e' autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2020.
424.Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale legata all'esecuzione penale esterna e di comunita', e' autorizzata l'assunzione straordinaria di 100 unita' di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' del Ministero della giustizia, destinato ai ruoli di funzionario della professionalita' pedagogica e di funzionario della professionalita' di servizio sociale, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facolta' assunzionali. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 1.009.136 per l'anno 2020 e di euro 4.036.545 a decorrere dall'anno 2021.
425.Per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie all'attuazione del comma 424 e' autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2020.
426.E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 al fine di rafforzare la rete volta all'assistenza delle vittime di reato, e in particolare la tutela sociale e assistenziale delle stesse, assicurando i diritti di informazione, sostegno emotivo e psicologico, protezione e consigli anche per prevenire forme di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazioni e di ritorsioni, nonche' al fine di favorire un coordinamento nazionale dei servizi di assistenza alle vittime, in conformita' a quanto previsto dalla direttiva 2012/ 29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012.(19)
427.All'articolo 2, comma 2-bis, alinea, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, le parole: « dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° luglio 2020 ».
428.All'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, le parole: « , costituiti dal differenziale rispetto al rendimento finanziario ordinario di cui al comma 6-ter, » sono soppresse.
429.All'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, il comma 6-ter e' sostituito dal seguente: « 6-ter. Le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127, adottato ai sensi dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono estese, in quanto compatibili, alle somme affluite al Fondo unico giustizia ai sensi del comma 2-bis del presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno, sono adottate le eventuali ulteriori disposizioni necessarie a dare attuazione alle misure di cui al presente articolo. A decorrere dal 1° luglio 2020, alla societa' di cui al comma 1 e' intestato un conto corrente acceso presso la Tesoreria dello Stato. Sul conto corrente di cui al precedente periodo affluiscono, nel rispetto di quanto previsto ai periodi quinto e sesto del presente comma, le somme di denaro oggetto dei procedimenti di cui al comma 2-bis. La societa' di cui al comma 1 e' assoggettata agli obblighi di programmazione finanziaria di cui agli articoli 46 e 47 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Fermo restando il rispetto degli obblighi di cui al precedente periodo e nella prospettiva di garantire stabilita' alla consistenza media giornaliera delle somme in giacenza sul predetto conto di Tesoreria, la societa' di cui al comma 1, entro il 15 gennaio di ciascun esercizio finanziario, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della giustizia la previsione, su base annua, delle somme di cui al comma 2-bis, che saranno depositate, nell'anno finanziario di riferimento, nei conti correnti accesi presso il sistema bancario e postale, nonche' la quantificazione della giacenza media annua del predetto conto di Tesoreria dello Stato intestato alla medesima societa', da aggiornare con cadenza trimestrale. La societa' di cui al precedente periodo accredita i conti correnti accesi presso le banche e Poste Italiane Spa nella misura almeno pari a consentire l'esecuzione delle operazioni connesse ai procedimenti e alle procedure nell'ambito del Fondo unico giustizia, disposte dagli organi competenti. Il Ministero della giustizia, con propria circolare, impartisce agli uffici giudiziari le istruzioni necessarie a rendere immediatamente operative le disposizioni di cui al presente articolo, prediligendo, ove ritenuto opportuno, il ricorso ad un principio di gradualita', con priorita' agli uffici ubicati nelle sedi giudiziarie di piu' significativa rilevanza ».
430.Alle somme di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, giacenti sul conto di Tesoreria di cui al terzo periodo del comma 6-ter del medesimo articolo 2, come sostituito dal comma 429, e' riconosciuto un tasso di interesse, liquidato semestralmente, pari al rendimento dei BOT a sei mesi, calcolato come media dei rendimenti d'asta delle emissioni dei BOT a sei mesi rilevate nel semestre di riferimento per l'applicazione del tasso di interesse medesimo. Nel caso in cui il rendimento dei BOT a sei mesi, calcolato come previsto nel precedente periodo, fosse negativo, il tasso di interesse da riconoscere sulle giacenze di Tesoreria di cui al citato terzo periodo del comma 6-ter dell'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, e' pari a zero.
431.Per assicurare la corretta esecuzione in ambito nazionale delle sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo, dei regolamenti amichevoli e delle dichiarazioni unilaterali definiti ai sensi degli articoli 62 e 62A del regolamento della predetta Corte seguiti da decisioni di radiazione delle cause dal ruolo, sulle somme corrisposte in esecuzione di tali sentenze, regolamenti amichevoli e dichiarazioni unilaterali non sono dovute imposte qualora sia prevista la clausola di esenzione da imposizione fiscale. Conseguentemente, l'articolo 88, comma 3, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che non sono considerate indennita' tassabili le somme indicate nel periodo precedente.
432.Alla legge 13 febbraio 2001, n. 48, il capo II e' sostituito dal seguente: « CAPO II PIANTE ORGANICHE FLESSIBILI DISTRETTUALI Art. 4. - (Piante organiche flessibili distrettuali) - 1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, sentito il Consiglio superiore della magistratura, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' individuato il contingente complessivo nazionale delle piante organiche flessibili distrettuali di magistrati da destinare alla sostituzione dei magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento. Con le medesime modalita' il Ministro della giustizia provvede alla determinazione delle piante organiche flessibili per ciascun distretto nei limiti della vigente dotazione organica della magistratura. Il numero dei magistrati da destinare alle piante organiche flessibili distrettuali e' soggetto a revisione almeno biennale da parte del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura. Quando la revisione di cui al terzo periodo determina un sovrannumero rispetto alla pianta organica flessibile distrettuale, i magistrati che ne fanno richiesta sono destinati alle vacanze disponibili degli uffici del distretto. 2. Ai fini delle determinazioni di cui al comma 1, primo periodo, devono distinguersi i magistrati addetti alla pianta organica flessibile distrettuale cui sono attribuite funzioni giudicanti da quelli cui sono attribuite funzioni requirenti. 3. Il capoluogo del distretto di corte d'appello ove il magistrato della pianta organica flessibile distrettuale esercita le sue funzioni e' considerato sede di servizio ad ogni effetto di legge. Art. 5. - (Criteri di destinazione in sostituzione e assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale) - 1. I magistrati della pianta organica flessibile distrettuale sono destinati alla sostituzione nei seguenti casi di assenza dall'ufficio: a) aspettativa per malattia o per altra causa; b) astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternita' ovvero per le altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000, n. 53; c) tramutamento ai sensi dell'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non contestuale all'esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto lasciato scoperto; d) sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale o disciplinare; e) esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali deliberato ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. 2. Non si fa luogo a sostituzione nelle ipotesi di assenza di magistrati con funzioni direttive o semidirettive. 3. I magistrati della pianta organica flessibile distrettuale sono assegnati agli uffici giudiziari del distretto per far fronte alle condizioni critiche di rendimento ai sensi dell'articolo 4, comma 1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono individuate le condizioni critiche di rendimento che danno luogo all'assegnazione di cui al primo periodo e la durata minima del periodo della stessa assegnazione. Con il medesimo decreto sono altresi' definiti i criteri di priorita' per destinare i magistrati della pianta organica flessibile alla sostituzione nei casi di cui al comma 1 ovvero per assegnare i magistrati nei casi di cui al presente comma. Art. 6. - (Destinazione e assegnazione dei magistrati) - 1. La destinazione dei magistrati nei casi di sostituzione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, e' disposta, su proposta del presidente della corte d'appello ovvero del procuratore generale presso la corte d'appello, con provvedimento motivato del Consiglio superiore della magistratura. 2. L'assegnazione dei magistrati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, e' disposta, anche su proposta del presidente della corte d'appello ovvero del procuratore generale presso la corte d'appello, con provvedimento motivato del Consiglio superiore della magistratura, sentito il consiglio giudiziario e con il parere favorevole del Ministro della giustizia. 3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati al Ministro della giustizia. Art. 7. - (Designazione dei magistrati) - 1. La designazione del magistrato della pianta organica flessibile distrettuale da destinare in sostituzione o in assegnazione avviene sulla base di criteri predeterminati dal Consiglio superiore della magistratura. 2. Il magistrato della pianta organica flessibile distrettuale che, scaduto il periodo di sostituzione o di assegnazione, ha in corso la celebrazione di uno o piu' dibattimenti o udienze preliminari, e' prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente ai procedimenti medesimi. 3. Quando i magistrati della pianta organica flessibile distrettuale non sono chiamati alla sostituzione di magistrati assenti ovvero non risulta possibile provvedere alla loro assegnazione sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, comma 3, gli stessi sono assegnati all'ufficio del distretto con le maggiori percentuali di scopertura effettiva. Art. 8. - (Valutazione dei servizi prestati dai magistrati della pianta organica flessibile distrettuale e ulteriori disposizioni sulle piante organiche) - 1. Per i magistrati destinati alla pianta organica flessibile distrettuale l'anzianita' di servizio e' calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, in misura doppia per ogni anno e mese di effettivo servizio prestato. Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate. 2. Se la permanenza in servizio presso la pianta organica flessibile distrettuale supera i sei anni, il magistrato ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti a domanda o d'ufficio che prevedono il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi o di funzioni di legittimita', nonche' ai tramutamenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione ».
433.Nella distribuzione del contingente di cui alla lettera L della tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, deve essere accordata prioritaria rilevanza alle corti d'appello.
434.I magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge compongono la pianta organica dei magistrati distrettuali sono inclusi nella pianta organica flessibile distrettuale di cui all'articolo 4 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, come sostituito dal comma 432, e agli stessi il beneficio di cui all'articolo 8, comma 2, della predetta legge n. 48 del 2001, come sostituito dal comma 432, si applica in caso di permanenza in servizio per un periodo pari a quattro anni, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.
436.Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 435, e' autorizzata la spesa nel limite di euro 6.918.335 a decorrere dall'anno 2020.
437.Al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realta' regionali, e' promosso il Programma innovativo nazionale per la qualita' dell'abitare, di seguito denominato « Programma ». Il Programma e' finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l'accessibilita', la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonche' a migliorare la coesione sociale e la qualita' della vita dei cittadini, in un'ottica di sostenibilita' e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea, secondo il modello urbano della citta' intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City).
440.I componenti dell'Alta Commissione sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per lo svolgimento della propria attivita', l'Alta Commissione si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto tecnico delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della struttura tecnica di missione di cui all'articolo 214 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ai componenti dell'Alta Commissione non spettano indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
441.L'Alta Commissione provvede all'esame delle proposte presentate dai soggetti di cui al comma 439 e, all'esito, predispone, in coerenza con i criteri e le priorita' indicati dal decreto di cui al medesimo comma 439, un apposito elenco contenente le proposte ammissibili a finanziamento e approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresi', definiti i termini per la stipulazione delle convenzioni o degli accordi di programma per l'attuazione delle proposte.
442.In relazione agli interventi inseriti nel Programma e ammessi al finanziamento ai sensi del comma 441, i comuni possono prevedere, nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio, l'esclusione del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
443.Per l'attuazione del Programma e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato « Programma innovativo nazionale per la qualita' dell'abitare », con una dotazione complessiva in termini di competenza e di cassa pari a 853,81 milioni di euro, di cui 12,18 milioni di euro per l'anno 2020, 27,25 milioni di euro per l'anno 2021, 74,07 milioni di euro per l'anno 2022, 93,87 milioni di euro per l'anno 2023, 94,42 milioni di euro per l'anno 2024, 95,04 milioni di euro per l'anno 2025, 93,29 milioni di euro per l'anno 2026, 47,15 milioni di euro per l'anno 2027, 48,36 milioni di euro per l'anno 2028, 53,04 milioni di euro per l'anno 2029, 54,60 milioni di euro per l'anno 2030, 54,64 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e 51,28 milioni di euro per l'anno 2033. (93)
444.Le risorse di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f), e all'articolo 3, primo comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonche' all'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, a 30 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, sono rese indisponibili per le finalita' originarie e versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 gennaio di ogni anno e restano acquisite all'erario.
446.Nelle more della revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equita' nell'accesso alle cure, di cui all'articolo 1, comma 516, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° settembre 2020, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' abolita. A decorrere dalla stessa data cessano le misure alternative adottate dalle regioni ai sensi della lettera p-bis) del medesimo comma 796.
447.Ai fini di cui al comma 446, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di 185 milioni di euro per l'anno 2020 e di 554 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
448.La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 804, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' ridotta di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
449.Per fare fronte al fabbisogno di apparecchiature sanitarie finalizzate a garantire l'espletamento delle prestazioni di competenza dei medici di medicina generale nonche' dei pediatri di libera scelta, al fine di migliorare il processo di presa in cura dei pazienti nonche' di ridurre il fenomeno delle liste d'attesa, e' autorizzato un contributo pari ad euro 235.834.000 a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato da ultimo dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni. I trasferimenti in favore delle regioni sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministro della salute, da adottare entro il 31 gennaio 2020, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con il medesimo decreto sono definite la distribuzione delle risorse di cui al presente comma alle regioni, in quota capitaria, e le modalita' con cui le medesime regioni, nell'ambito degli accordi integrativi regionali, individuano le attivita' assistenziali all'interno delle quali saranno utilizzati dispositivi medici di supporto, privilegiando ambiti relativi alla fragilita' e alla cronicita', anche prevedendo l'utilizzo di strumenti di telemedicina finalizzati alla second opinion, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
450.Le apparecchiature sanitarie di cui al comma 449, di proprieta' delle aziende sanitarie, sono messe a disposizione dei medici di cui al comma 449, secondo modalita' individuate dalle aziende medesime, avendo cura di misurare l'attivita' svolta attraverso indicatori di processo.
451.All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 432 e' inserito il seguente: « 432-bis. Il Ministero della salute, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto di quanto previsto dal decreto del Ministro della salute di cui al comma 427, individua i criteri cui gli Istituti si attengono ai fini dell'attribuzione delle fasce economiche al personale di cui al comma 432 ».
452.Al fine di consentire il corretto svolgimento delle molteplici funzioni istituzionalmente demandate in base alla normativa vigente all'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della poverta' (INMP), per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 e' autorizzato un contributo di 300.000 euro a favore del medesimo Istituto.
453.Il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalita' per la promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione per gli animali di affezione. Le iniziative di cui al periodo precedente sono volte a sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione sul tema dell'abbandono degli animali d'affezione e delle adozioni e a produrre maggiore conoscenza sui vantaggi annessi alla sterilizzazione, identificazione e registrazione all'anagrafe degli animali d'affezione. A tal fine e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
454.Al fine di incentivare e supportare la gestione e la conduzione dei beni confiscati, nonche' di sostenere e favorire le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, risultino, a far data dal 1° gennaio 2020, nuove assegnatarie dei beni, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
455.In favore dell'Ente nazionale sordi (ENS), ai fini della prosecuzione del progetto Comunic@Ens, e in particolare per il servizio di videochiamata, e' autorizzato un contributo di 250.000 euro per gli anni 2020, 2021 e 2022.
456.Al fine di garantire l'erogazione di un contributo per l'acquisto di sostituti del latte materno alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell'allattamento, fino all'importo massimo annuo di euro 400 per neonato e comunque fino al sesto mese di vita del neonato, nello stato di previsione del Ministero della salute e' istituito il fondo per il sostegno all'acquisto di sostituti del latte materno, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
457.Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le misure attuative del comma 456 anche al fine di individuare le condizioni patologiche, ivi compresi i casi di ipogalattia e agalattia materna, e le modalita' per beneficiare del contributo di cui al comma 456, tenendo anche conto dei requisiti economici per accedere al beneficio di cui al comma 456.
458.Per assicurare all'INPS il presidio delle funzioni relative all'invalidita' civile, di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e delle attivita' medico-legali in materia previdenziale e assistenziale affidategli, l'INPS e' autorizzato a stipulare con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in ambito nazionale, con effetto a partire dall'anno 2021 e fermo restando l'avvio della procedura di cui al comma 459 dall'anno 2020, convenzioni per il conferimento di incarichi di 35 ore settimanali ad un numero di medici non superiore a 820 unita' all'anno.
459.L'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni e' adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, sentito l'INPS per gli aspetti organizzativo-gestionali e sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. L'atto di indirizzo stabilisce la durata delle convenzioni, i criteri per l'individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative e fornisce indirizzi sul regime delle incompatibilita', nonche' sulle tutele normative e previdenziali del rapporto convenzionale, che tengano conto di principi di equita' normativa e retributiva in relazione alle altre tipologie di medici che operano per l'INPS con rapporto convenzionale.
460.Ai maggiori oneri connessi ai rapporti convenzionali di cui ai commi 458 e 459, si provvede mediante assegnazione all'INPS di 7,2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023, di 7,3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2024-2026, di 7,6 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2027-2029 e di 7,8 milioni di euro annui dall'anno 2030.
461.All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 406 sono inseriti i seguenti: « 406-bis. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, la sperimentazione di cui al comma 403 e' prorogata al biennio 2021-2022 per le regioni individuate ai sensi del comma 404 ed estesa, per il medesimo periodo, alle restanti regioni a statuto ordinario. 406-ter. Allo scopo di consentire la proroga nonche' l'estensione della sperimentazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui al comma 406-bis, e' autorizzata la spesa di euro 25.300.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ».
462.All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera e) e' inserita la seguente: « e-bis) in attuazione del piano nazionale della cronicita' di cui all'intesa del 15 settembre 2016 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di favorire la presa in cura dei pazienti cronici e di concorrere all'efficientamento della rete dei servizi, la possibilita' di usufruire presso le farmacie, in collaborazione con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta e comunque nel rispetto di prescrizioni mediche, di un servizio di accesso personalizzato ai farmaci. A tal fine, attraverso le procedure della ricetta elettronica di cui all'articolo 13 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che effettuano le prescrizioni possono intrattenere ogni forma di collaborazione con le farmacie prescelte dal paziente per l'erogazione dei servizi, anche attraverso le funzionalita' del dossier farmaceutico di cui all'articolo 12, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 179 del 2012. Le farmacie, quanto alle prestazioni e ai servizi erogati dalla presente lettera, forniscono ai pazienti interessati ogni utile e completa informazione sulle cure prestate e sulle modalita' di conservazione e assunzione personalizzata dei farmaci prescritti, nonche' informano periodicamente, e ogni volta che risulti necessario, il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta o il medico prescrittore sulla regolarita' o meno dell'assunzione dei farmaci o su ogni altra notizia reputata utile, ivi compresa la necessita' di rinnovo delle prescrizioni di farmaci per garantire l'aderenza alla terapia ».
463.Per le finalita' di cui alla legge 22 marzo 2019, n. 29, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni secondo modalita' individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (74)
464.All'articolo 1, comma 590, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: « 31 dicembre 2019 » sono aggiunti i seguenti periodi: « I medicinali interessati da un procedimento di rinnovo depositato presso l'AIFA entro la data del 30 giugno 2017 sono mantenuti in commercio fino al completamento della valutazione da parte dell'AIFA. Gli altri medicinali omeopatici presenti nel canale distributivo al 1° gennaio 2020 sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta e comunque non oltre il 1° gennaio 2022 ».
465.All'articolo 1, comma 539, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « entro il 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 2012 ».
466.All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 11 e' inserito il seguente: « 11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonche' per garantire la continuita' nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente comma il termine per il requisito di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), e' stabilito alla data del 31 dicembre 2019 ».
467.All'articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « 20 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 22,5 milioni ».
468.All'articolo 20, comma 10, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: « personale medico, tecnico-professionale e infermieristico » sono sostituite dalle seguenti: « personale dirigenziale e non dirigenziale », le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 » e le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 ».
469.E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il sostegno dello studio, della ricerca e della valutazione dell'incidenza dell'endometriosi nel territorio nazionale. Il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalita' per la ripartizione delle risorse di cui al primo periodo, prevedendo, in particolare, che le risorse destinate alla ricerca scientifica non possano essere inferiori al 50 per cento dello stanziamento di cui al presente comma.
470.PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 22 APRILE 2023, N. 44. Le competenze dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono estese anche alle scuole di specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari. Conseguentemente, la denominazione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e' modificata in « Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica » e la sua composizione e' integrata per garantire una rappresentanza degli specializzandi dei profili professionali sanitari diversi da quello di medico, in aggiunta alla rappresentanza eletta dei medici in formazione specialistica.
471.Per le finalita' di cui al comma 470, a decorrere dall'anno 2020 e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui da destinare alle specifiche esigenze di supporto per l'organizzazione e funzionamento della tecnostruttura di cui al comma 470, anche mediante accordi e convenzioni con le istituzioni universitarie.
472.Al fine di sviluppare ed adottare metodologie e strumenti per la definizione del fabbisogno di medici e professionisti sanitari, nell'ottica di consentire una distribuzione dei posti da assegnare per l'accesso ai corsi di medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie ed alle scuole di specializzazione di area sanitaria rispondente alle effettive esigenze del Servizio sanitario nazionale, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nell'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali per il supporto da essa reso alle attivita' del Ministero della salute e delle regioni, di cui agli articoli 25 e 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonche' all'Osservatorio nazionale ed agli Osservatori regionali, di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Al fine di consentire all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) di supportare le attivita' dei commissari ad acta per l'attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari regionali, per l'anno 2022, l'Agenas e' autorizzata a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalita' semplificate di cui all'articolo 10 del decreto- legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in deroga alle ordinarie procedure di mobilita', e conseguentemente ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, un contingente di 40 unita' di personale non dirigenziale da inquadrare nella categoria D, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica. Ai relativi oneri, pari a euro 1.790.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui al primo periodo.
473.All'articolo 1, comma 179, alinea, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 ». Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 e' incrementata di 108 milioni di euro per l'anno 2020, di 218,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 184,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 124,4 milioni di euro per l'anno 2023, di 57,1 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,2 milioni di euro per l'anno 2025. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2020.
474.Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituita una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosita' delle occupazioni, anche in relazione all'eta' anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni. La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale. La Commissione e' presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato ed e' composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL e del Consiglio superiore degli attuari, nonche' da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalita' previste dal decreto di cui al primo periodo. Con il medesimo decreto sono altresi' disciplinate le modalita' di funzionamento della Commissione, nonche' la possibilita' di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 31 dicembre 2021 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
475.Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituita una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalita' previdenziali e assistenziali. La Commissione e' presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato ed e' composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, dell'ISTAT, dell'INPS e dell'INAIL, nonche' da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalita' previste dal decreto di cui al primo periodo del presente comma. Con il medesimo decreto sono altresi' disciplinate le modalita' di funzionamento della Commissione, nonche' la possibilita' di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 31 dicembre 2021 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
476.All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: « il 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2019 » e, al comma 3, le parole: « entro il 28 febbraio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 29 febbraio 2020 ».
479.A decorrere dall'anno 2020, sono stanziati 35 milioni di euro al fine di consentire la presentazione delle domande di Reddito di cittadinanza (Rdc) e di Pensione di cittadinanza (Pdc) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del predetto decreto-legge, nonche' per le attivita' legate all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. A decorrere dal 1° gennaio 2024, a valere sulle risorse di cui al periodo precedente sono consentite la presentazione delle domande di Assegno di inclusione e di Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del predetto decreto-legge, nonche' le attivita' legate all'assistenza nella presentazione della DSU ai fini dell'ISEE affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. (30) (51) (63) (71)
480.A decorrere dall'anno 2020, ai fini del finanziamento delle attivita' per il Rdc e la Pdc, ai sensi dell'articolo 5, comma, 1 del citato decreto-legge n. 4 del 2019, da parte degli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' incrementato di 5 milioni di euro. I criteri di ripartizione del finanziamento per il Rdc e la Pdc sono definiti con regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le risorse di cui al primo periodo sono destinate al finanziamento delle attivita' svolte dagli istituti di patronato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, secondo le modalita' ed i criteri di ripartizione definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
481.Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 479 e 480, pari a 40 milioni di euro annui, si provvede per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
482.Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato rispettivamente di 1 milione di euro per l'anno 2020, di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3 milioni di euro per l'anno 2022.
483.I pensionati gia' dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, gia' iscritti all'INPDAP, nonche' i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dalla predetta Gestione speciale di previdenza, che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultano iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono aderire alla stessa, previa comunicazione scritta all'INPS della volonta' di adesione.
484.Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del comma 483.
485.La comunicazione di cui al comma 483 deve essere effettuata perentoriamente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 484. L'adesione esercitata e' irrevocabile.
486.Per il triennio 2020-2022, i crediti vantati dallo Stato nei confronti degli autori di un delitto di omicidio, sorti in conseguenza della commissione del reato medesimo, commesso contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole ovvero ad esso legata da relazione affettiva non sono imputabili ai beni ereditari trasmessi ai figli minori, ovvero maggiorenni non economicamente autosufficienti, nati dalle predette relazioni, purche' estranei alla condotta delittuosa.
487.Per il medesimo periodo di cui al comma 486, i crediti vantati da istituti previdenziali o assicurativi pubblici, nonche' dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nelle ipotesi previste nel comma 486, sono parimenti non imputabili ai beni ereditari trasmessi ai figli.
488.Agli oneri derivanti dai commi 486 e 487, entro il limite di spesa di 1,5 milioni di euro nell'anno 2020, di 700.000 euro nell'anno 2021 e di 500.000 euro nell'anno 2022, si provvede con le risorse disponibili di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 20 novembre 2017, n. 167, e le prestazioni sono corrisposte a domanda dall'ufficio del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, con le modalita' di cui alla legge 7 luglio 2016, n. 122. Le operazioni di surroga di cui al presente comma si applicano anche ai crediti di cui ai commi 486 e 487 pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
489.All'articolo 12, comma 1, lettera b), della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo le parole: « in cui e' stata accertata la sua responsabilita' » sono aggiunte le seguenti: « oppure quando l'autore abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione e' cessata, o di chi e' o e' stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza ».
490.Il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, e' incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2020.
491.Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni, nonche' le restanti risorse finanziarie previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2018, n. 83, per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nella regione Sardegna, dall'articolo 1, comma 254, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nella regione Lazio, dagli articoli 9 e 10 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nelle regioni Sicilia e Sardegna e per l'area di crisi industriale complessa di Isernia, nonche' ulteriori 45 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire tra le regioni, sulla base delle risorse utilizzate nel 2019 e tenuto conto delle risorse residue dei precedenti finanziamenti nella disponibilita' di ogni singola regione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere destinate, nell'anno 2020, dalle predette regioni, alle medesime finalita' del citato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonche' a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)