LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160

Type Legge
Publication 2019-12-27
Ultimo aggiornamento 2027-01-01
State In force
Source Normattiva
articles 19
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492.Il trattamento di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, puo' essere concesso, per l'anno 2020, anche alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con i decreti del Ministro dello sviluppo economico del 12 dicembre 2018 e del 16 aprile 2019, entro il limite massimo di spesa di 10 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma possono essere inoltre destinate a finanziare il trattamento di mobilita' in deroga di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in favore dei lavoratori che alla data del 31 dicembre 2019 risultino beneficiari di un trattamento di mobilita' ordinaria o in deroga. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

493.All'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « Per l'anno 2020, fermo restando il limite complessivo delle risorse finanziarie stanziate, puo' essere autorizzata una proroga di sei mesi, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, qualora l'avviato processo di cessione aziendale, per le azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbia incontrato fasi di particolare complessita' anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico ».

494.Limitatamente all'esercizio finanziario 2020, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di euro 46,7 milioni a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Conseguentemente, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementato di 21,7 milioni di euro per l'anno 2020; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

495.Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonche' dei lavoratori gia' rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attivita' di pubblica utilita', anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonche' mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 31 dicembre 2024 in qualita' di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo periodo. I lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono essere assunti dalle pubbliche amministrazioni che ne erano utilizzatrici alla predetta data, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per gli anni 2021 e 2022 in qualita' di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al primo periodo del comma 497 del presente articolo.

496.A decorrere dall'anno 2020, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 9 milioni di euro annui.

497.Ai fini di cui al comma 495, le amministrazioni interessate provvedono a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro il 30 giugno 2020. Al fine del riparto le predette amministrazioni, entro il 30 aprile 2020, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attivita' di pubblica utilita', le regioni provvedono mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal fine stanziate da leggi regionali nel rispetto dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

498.Al fine di sostenere l'accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, in applicazione della disciplina di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' autorizzata la spesa nel limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, che costituisce tetto di spesa, con conseguente aumento dei limiti di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i predetti trattamenti di pensione anticipata e' rimborsato all'Istituto ai sensi dell'articolo 37, comma 1-bis, della medesima legge n. 416 del 1981. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198. (71)

499.All'articolo 2 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, il comma 2 e' sostituito dai seguenti: « 2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data successiva al 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale che prevedono la contestuale assunzione, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni due prepensionamenti, di giovani di eta' non superiore a 35 anni, giornalisti o soggetti in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio, riconversione digitale e sviluppo aziendale, come individuate dai predetti piani, ovvero di giornalisti che abbiano gia' in essere, con la stessa azienda o con azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale, rapporti di lavoro autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa. 2-bis. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata di cui al comma 2, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale ».

500.Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianita' contributiva di almeno 35 anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 26,7 milioni di euro per l'anno 2020, 44,6 milioni di euro per l'anno 2021, 51,2 milioni di euro per l'anno 2022, 54,7 milioni di euro per l'anno 2023, 50,8 milioni di euro per l'anno 2024, 33,3 milioni di euro per l'anno 2025, 19,3 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,3 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce tetto di spesa. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita, All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede per 6,1 milioni di euro per l'anno 2020, 10,2 milioni di euro per l'anno 2021, 11,7 milioni di euro per l'anno 2022, 12,5 milioni di euro per l'anno 2023, 11,6 milioni di euro per l'anno 2024, 7,6 milioni di euro per l'anno 2025, 4,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198.

501.Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni dagli attacchi della cimice asiatica (Halyomorpha halys) e ad essa correlati e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni nel cui territorio si e' verificato l'attacco da parte della cimice asiatica possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalita' degli eventi di cui al presente comma entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

502.Per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dagli attacchi della cimice asiatica (Halyomorpha halys), la dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

503.Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con eta' inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, e' riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo non e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ».

504.Al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' per la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

505.I mutui di cui al comma 504 sono concessi nel limite di 300.000 euro, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

506.Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 504 e 505, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo e' autorizzata l'apertura di un'apposita contabilita' speciale presso la tesoreria dello Stato intestata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

507.Al fine di favorire la competitivita' del settore agricolo e agroalimentare e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la competitivita' delle filiere agricole, con una dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per l'anno 2020 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a sostenere lo sviluppo e gli investimenti delle filiere. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di ripartizione del Fondo. (8)

508.All'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la lettera f) e' sostituita dalla seguente: « f) realizzazione di campagne di promozione strategica per i prodotti agroalimentari sottoposti ad aumento di dazi e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding ».

509.Ai soli fini della determinazione della quota deducibile negli esercizi 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, a norma dell'articolo 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 20 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.

510.Al fine di favorire il ricambio generazionale in agricoltura, agli atti derivanti dalle procedure di vendita di cui all'articolo 13, comma 4-quater, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e 40, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

511.La dotazione del fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' incrementata di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022.

512.Al fine di tutelare, recuperare e conservare, per fini ambientali, culturali, scientifici, formativi e turistici, i siti e i beni connessi all'attivita' mineraria, nonche' di promuovere il turismo di carattere culturale ed ambientale, il Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2005, assume la nuova denominazione di « Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna ». Il Parco ricomprende anche le miniere di zolfo dei comuni di Cesena e di Urbino. A tal fine, e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

513.A decorrere dal 1° gennaio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono estese alle attivita' di oleoturismo.

514.Con il termine « oleoturismo » si intendono tutte le attivita' di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.

515.Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio avvenute nel corso dell'anno 2020, e' riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennita' giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' relative al pagamento dell'indennita' di cui al presente comma.

516.Al fine di garantire un sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, le risorse di cui all'articolo 1, comma 346, quarto periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono incrementate di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' relative al pagamento dell'indennita' di cui al presente comma.

517.E' disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

518.Al fine di promuovere e razionalizzare i procedimenti di formazione e diffusione dei prezzi e la trasparenza delle relazioni contrattuali delle filiere agricole e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo per il funzionamento delle commissioni uniche nazionali di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, con una dotazione di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.(84)

519.Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono dettate le disposizioni di attuazione del comma 518.

520.Al fine di aumentare il livello di sostenibilita' economica, sociale e ambientale delle filiere agroalimentari, incentivando una maggiore integrazione e una migliore e piu' equa distribuzione del valore lungo la catena di approvvigionamento attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie emergenti, e' concesso alle imprese agricole e agroalimentari un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 100.000 euro e dell'80 per cento delle spese ammissibili, per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilita' dei prodotti con tecnologie blockchain, nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le modalita' e le procedure per l'erogazione dei contributi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 521.

521.Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 520 e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 da intendere come limite massimo di spesa.

522.Al fine di dare attuazione a interventi a favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica e di ogni attivita' a queste connessa, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' istituito un fondo denominato « Fondo per l'agricoltura biologica », con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. (27)

523.All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: « 3-bis. Gli interventi compensativi di cui al comma 3, lettera b), ove attivati a fronte di eventi i cui effetti non sono limitati ad una sola annualita', possono essere compensati per un periodo non superiore a tre anni ».

524.Agli impianti di produzione di energia elettrica esistenti alimentati a biogas, realizzati da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007 e che non godano di altri incentivi pubblici sulla produzione di energia, la cui produzione di energia elettrica risponda ai criteri di sostenibilita' di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, con l'obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici, e che riconvertano la loro produzione giornaliera, definita come il prodotto della potenza installata prima della conversione per ventiquattro ore, secondo un regime programmabile alle condizioni definite annualmente da Terna Spa a partire dal 30 giugno 2020, in alternativa all'integrazione dei ricavi prevista dall'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' concesso il diritto di fruire di un incentivo sull'energia elettrica prodotta con le modalita' e alle condizioni di cui al comma 525.

525.L'incentivo di cui al comma 524 e' definito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenuto conto anche degli elementi necessari alla verifica di compatibilita' con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni 2014-2020, di cui alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, del 28 giugno 2014, nonche' dei nuovi investimenti effettuati per la riconversione di cui al comma 524, ed e' erogato unicamente in riferimento all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili per un periodo di quindici anni. L'erogazione dell'incentivo e' subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto.

526.L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce le modalita' con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi di cui ai commi 524 e 525 trovano copertura, per il tramite delle componenti tariffarie dell'energia elettrica.

528.E' autorizzata la partecipazione italiana al settimo aumento generale di capitale della Banca africana di sviluppo.

529.La sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui al comma 528 e' pari complessivamente a 1.987.660.000 diritti speciali di prelievo, di cui 119.260.000 diritti speciali di prelievo da versare.

530.Gli oneri derivanti dal comma 529 sono valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027.

531.E' autorizzata la partecipazione italiana all'aumento generale e all'aumento selettivo di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (IBRD), nonche' all'aumento generale di capitale della Societa' finanziaria internazionale (IFC).

532.La sottoscrizione degli aumenti di capitale di cui al comma 531 e' pari a complessivi 1.716.688.220 dollari statunitensi, di cui 375.205.305,70 dollari statunitensi da versare.

533.Gli oneri di cui al comma 532 sono valutati in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.

534.E' altresi' autorizzata l'approvazione dell'emendamento all'articolo II, sezione 2, lettera c), paragrafo ii), dello Statuto della Societa' finanziaria internazionale (IFC), ratificato ai sensi della legge 23 dicembre 1956, n. 1597, proposto dal Consiglio d'amministrazione della Societa' medesima contestualmente all'aumento di capitale, con il quale il potere di voto necessario per autorizzare aumenti di capitale diversi da quelli relativi all'ammissione di nuovi membri e' aumentato dal 75 all'85 per cento.

535.Al fine di massimizzare l'importo della contribuzione ai Fondi multilaterali di sviluppo e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' contribuire alla ricostituzione delle risorse dei predetti Fondi, nei limiti dei vincoli stabiliti dagli stessi Fondi, anche con l'intervento dei soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, che svolgono attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo. Tale contribuzione e' disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

536.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come rifinanziata con legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' ridotta, per l'anno 2020, di 100 milioni di euro.

537.La Banca d'Italia, all'atto del versamento al bilancio dello Stato dell'utile di esercizio, comunica annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro la quota di tale utile riferibile ai redditi derivanti dal deposito intestato al Meccanismo europeo di stabilita' (ESM) presso la Banca d'Italia.

538.La quota di cui al comma 537 e' riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo di spesa per essere riversata all'ESM.

539.Nelle more della procedura di cui al comma 538, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria da regolarizzare con emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa entro il termine di novanta giorni dal pagamento.

540.Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e' riconosciuto ai comuni un contributo di 5 milioni di euro annui per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto della vendita e cessione di sostanze stupefacenti. A tal fine il Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, e' incrementato di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2020, e' determinata la misura del contributo spettante a ciascun comune ai sensi del presente comma.

541.Le disposizioni dell'articolo 1, comma 820, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano, a decorrere dall'anno 2020, anche alle regioni a statuto ordinario.

542.All'articolo 1, comma 824, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « dei commi da 819 a 823 » sono sostituite dalle seguenti: « dei commi 819 e da 821 a 823 ».

543.Per l'anno 2020, ai fini del monitoraggio e della certificazione di cui all'articolo 1, commi 469 e 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le regioni a statuto ordinario indicano tra le entrate valide ai fini della verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica esclusivamente la quota di avanzo di amministrazione applicata a copertura di impegni esigibili e del fondo pluriennale vincolato.

544.Restano ferme, per l'anno 2020, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 835 a 843, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

545.All'articolo 9, comma 28, settimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: « non si applicano » sono inserite le seguenti: « alle regioni e ».

546.In occasione del cinquantenario delle regioni, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per le celebrazioni dei cinquanta anni delle regioni, con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2020. Gli interventi finanziati a valere su detto Fondo saranno diretti alla realizzazione di iniziative culturali, artistiche e scientifiche, nonche' all'organizzazione di seminari e alla formulazione di studi e ricerche, anche in collaborazione con enti pubblici e privati. Le attivita' finanziate dovranno avere ad oggetto la memoria storica, l'evoluzione e le prospettive future del ruolo delle regioni alla luce dei primi cinquanta anni di storia. Per le finalita' indicate e' istituito un comitato promotore delle celebrazioni, composto dai Presidenti delle regioni e delle province autonome e presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che avra' il compito di elaborare gli indirizzi, individuare le attivita', raccogliere gli eventuali progetti presentati e selezionare quelli ammessi al finanziamento.

547.Per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea, il limite di cui al comma 555 e' determinato con riferimento alla media delle entrate accertate negli esercizi dal 2015 al 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

548.COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2019, N. 162, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 2020, N. 8.

549.Il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e' incrementato di 250.000 euro per l'anno 2020, di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2022. Il limite massimo complessivo annuo previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 482 del 1999 e' incrementato di 250.000 euro per l'anno 2020, di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2022.

550.All'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: « e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « , a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 ed a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 ».

551.Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 il Fondo di solidarieta' comunale e' incrementato di 2 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le misure di attuazione del presente comma al fine di ridurre per i comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nei limiti dello stanziamento di cui al primo periodo, l'importo che gli stessi hanno l'obbligo di versare per alimentare il Fondo di solidarieta' comunale mediante una quota dell'imposta municipale propria.

552.Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 25, lettera d), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 76, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono da intendersi riferite al divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all'ammontare dei gettoni di presenza e delle indennita' spettanti agli amministratori locali e gia' in godimento alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi qualora precedentemente determinati secondo le disposizioni vigenti fino a tale data.

553.E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione di 14,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 14 milioni di euro per l'anno 2021 e di 13 milioni di euro per l'anno 2022. Il Fondo e' destinato a finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio di comuni ricompresi nell'ambito delle predette isole, di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri e le modalita' di erogazione delle predette risorse. Il Fondo e' ripartito tra i comuni destinatari con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere favorevole della Conferenza unificata.

554.A decorrere dall'anno 2020, a titolo di ristoro del gettito non piu' acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 110 milioni di euro annui da ripartire secondo gli importi indicati per ciascun comune nell'allegato A al decreto del Ministero dell'interno 14 marzo 2019, recante « Riparto a favore dei comuni del contributo compensativo, pari complessivamente a 110 milioni di euro, per l'anno 2019 ».

555.Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2028. (20)

556.All'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: « 7-bis. Le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle citta' metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, anticipazioni di liquidita' da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidita' per il pagamento di debiti fuori bilancio e' subordinata al relativo riconoscimento. 7-ter. Le anticipazioni di cui al comma 7-bis sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio. 7-quater. Con riferimento alle anticipazioni non costituenti indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fatto salvo l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione successivamente al perfezionamento delle anticipazioni, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 203, comma 1, lettera b), e all'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 7-quinquies. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma. 7-sexies. La richiesta di anticipazione di liquidita' e' presentata agli istituti finanziari di cui al comma 7-bis entro il termine del 30 aprile 2020 ed e' corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 7-bis, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. 7-septies. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidita' entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali, da effettuare a valere sui trasferimenti da parte di regioni e province autonome di cui al comma 7-bis, il termine e' di trenta giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. 7-octies. Le anticipazioni di liquidita' sono rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2020, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidita', alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori. 7-novies. Gli istituti finanziatori verificano, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 7-sexies, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma. In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziatori possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 7-quinquies ».

557.Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2020, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti modalita' e criteri per la riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli enti locali, anche attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passivita' totali a carico delle finanze pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 71, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

558.Al comune di Vibo Valentia e' attribuito un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per spese di investimento.

559.E' istituita l'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI) che si applica alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi nonche' alle importazioni effettuate nel territorio del comune per il consumo finale, compresa l'introduzione di beni provenienti dal territorio dell'Unione europea. Si considera consumatore finale chi effettua acquisti di beni e servizi per finalita' diverse dall'esercizio di impresa arti o professioni e chi effettua operazioni escluse dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto in conformita' alla legge federale svizzera.

560.Soggetto attivo dell'imposta e' il comune di Campione d'Italia. Non si applica l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sull'esercizio della potesta' regolamentare, salvo i casi espressamente indicati dalla presente legge.

561.E' soggetto passivo dell'imposta chi nel territorio del comune effettua, nell'esercizio di impresa, arti o professioni, forniture di beni e prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali. Sono altresi' soggetti passivi dell'imposta i consumatori finali che effettuano importazioni nel territorio del comune ai sensi del comma 559.

562.Le forniture di beni si considerano effettuate a Campione d'Italia se il bene al momento della consegna o della messa a disposizione si trova nel territorio del comune. Le forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento non si considerano effettuate nel comune. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate a Campione d'Italia se sono rese nell'esercizio d'impresa, arti o professioni da soggetti che hanno la sede della attivita' economica nel territorio di Campione d'Italia. Parimenti, si considerano territorialmente rilevanti, secondo criteri di territorialita' analoghi a quelli stabiliti dalla legge federale svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto, le prestazioni rese nell'esercizio d'impresa, arti o professioni da soggetti non aventi sede nel territorio di Campione d'Italia. Non si considerano effettuate a Campione d'Italia le prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni. Per le prestazioni di servizi relative a immobili ubicati a Campione d'Italia, la base imponibile e' costituita dal solo costo del materiale impiegato. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 566 sono individuate le prestazioni di servizi assoggettate ad imposta secondo criteri di territorialita' analoghi a quelli previsti dalla legge federale svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto.

563.L'imposta e' esigibile, per le forniture di beni, nel momento in cui il bene e' consegnato o spedito e, per le prestazioni di servizi, all'atto del pagamento del corrispettivo.

564.La base imponibile e' costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore delle forniture di beni e delle prestazioni di servizi secondo le condizioni contrattuali; in caso di forniture di beni a titolo gratuito, la base imponibile e' costituita dal prezzo di costo dei beni oggetto della fornitura. Le aliquote dell'imposta si applicano in misura pari alle percentuali stabilite dalla legge federale svizzera per l'imposta sul valore aggiunto.

565.La dichiarazione dell'imposta e' presentata dai soggetti passivi di cui al comma 561 al comune, anche in modalita' non telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le operazioni sono effettuate, utilizzando il modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in cui devono essere indicati i dati necessari per determinare l'imposta dovuta. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento dell'imposta non versata, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento dell'imposta non versata, con un minimo di 50 euro. Le sanzioni di cui al presente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Restano salvi la facolta' del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale e il potere di esercitare l'attivita' di accertamento e di riscossione anche coattiva dell'imposta.

566.Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli ulteriori casi in cui il comune di Campione d'Italia puo' esercitare la potesta' regolamentare; con il medesimo decreto inoltre sono individuate, in conformita' alla legge federale svizzera, le operazioni esenti ed escluse da imposta nonche' le franchigie applicabili alle importazioni di cui al comma 559 e sono definiti i termini e le modalita' di versamento, accertamento e riscossione dell'imposta nonche' i casi di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione.

567.L'imposta locale di consumo di Campione d'Italia si applica alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2020.

568.L'imposta dovuta per le operazioni poste in essere entro il 30 giugno 2020 e' riscossa secondo termini e modalita' stabiliti dal decreto di cui al comma 566.

569.All'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: « a) si intende per "Stato" o "territorio dello Stato": il territorio della Repubblica italiana, con esclusione del comune di Livigno ».

570.All'articolo 67, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « e dai Dipartimenti francesi d'oltremare » sono sostituite dalle seguenti: « , dai Dipartimenti francesi d'oltremare, dal comune di Campione d'Italia e dalle acque italiane del Lago di Lugano ».

571.Le disposizioni di cui ai commi 569 e 570 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

572.Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia doganale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il territorio extradoganale e' costituito dal solo territorio del comune di Livigno. Per i soggetti residenti nel territorio del comune di Campione d'Italia non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2009, n. 32; per i medesimi soggetti le franchigie contemplate dal predetto regolamento n. 32 del 2009 sono determinate con il decreto di cui al comma 566 del presente articolo coerentemente con le disposizioni dell'Unione europea in materia di fissazione delle franchigie doganali. I beni strumentali, gli arredi, i mobili di ogni tipo gia' esistenti nel comune di Campione d'Italia presso societa', enti ed abitazioni alla data del 31 dicembre 2019 ed in uscita dal territorio dello stesso comune sono esenti da IVA nei casi in cui abbiano come destinazione finale l'Italia

573.L'imposta dovuta sui redditi diversi da quelli d'impresa dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia nonche' sui redditi di lavoro autonomo relativi ad attivita' svolte in studi siti alla medesima data nel comune di Campione d'Italia, determinata ai sensi dell'articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' ridotta nella misura del 50 per cento per dieci periodi d'imposta.

574.Le imposte dovute sui redditi d'impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle societa' di persone e da societa' ed enti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un'unita' locale, nel comune di Campione d'Italia, determinate ai sensi dell'articolo 188-bis del predetto testo unico delle imposte sui redditi, sono ridotte nella misura del 50 per cento per dieci periodi di imposta.

575.Per i soggetti di cui ai commi 573 e 574, l'imposta regionale sulle attivita' produttive derivanti da attivita' esercitate nel comune di Campione d'Italia, determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' ridotta nella misura del 50 per cento per dieci periodi d'imposta.

576.Le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis », del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

576-bis.In deroga al comma 576, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021, le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano nel limite dell'importo di 1.800.000 euro per ogni impresa. Tale limite e' di 270.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 225.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

577.In vista del rilancio economico del Comune di Campione d'Italia, alle imprese che effettuano investimenti nel territorio del medesimo comune facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49), 50) e 51), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e' attribuito un credito d'imposta commisurato a una quota dei costi individuati come ammissibili ai sensi dell'articolo 14 del predetto regolamento (UE) n, 651/2014. Il credito d'imposta e' commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 30 milioni di euro per le grandi imprese nella misura del 25 per cento del costo ammissibile, di 20 milioni di euro per le medie imprese nella misura del 35 per cento del costo ammissibile e di 6 milioni di euro per le piccole imprese nella misura del 45 per cento del costo ammissibile.

577-bis.Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021, alle imprese che effettuano gli investimenti di cui al comma 577 il credito d'imposta e' riconosciuto, in deroga alle disposizioni del medesimo comma 577, in misura pari ai costi sostenuti nel limite dell'importo di 1.800.000 euro per ogni impresa. Tale limite e' di 270.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 225.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

577-ter.L'efficacia delle disposizioni dei commi 576-bis e 577-bis e' subordinata all'adozione della decisione di compatibilita' da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sulla base della comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020, recante 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

578.L'agevolazione di cui al comma 577 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2024.

579.L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 577 e 578 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.

581.All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al primo periodo, dopo le parole: « telefonia mobile, » sono inserite le seguenti: « autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), b), ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone, e c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, autoveicoli e motoveicoli per le Forze di polizia e autoveicoli blindati, ».

582.All'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al secondo periodo, dopo la parola: « manutenzione » sono aggiunte le seguenti: « e lavori pubblici ».

583.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonche' gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa.

584.All'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « e dell'accordo quadro » sono soppresse.

585.All'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate per specifiche categorie di amministrazioni ovvero per specifici ambiti territoriali ».

586.Le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e gli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ad essi si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'articolo 32 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

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