LEGGE 17 luglio 2020, n. 82
TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI COLOMBIA SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE La Repubblica Italiana e la Repubblica di Colombia (di seguito denominate "Le Parti"); Sulla base del reciproco rispetto per la loro sovranita', uguaglianza e reciproco vantaggio; Desiderosi di rafforzare la cooperazione giudiziaria in materia penale tra i due Paesi; Al fine di consentire che le persone condannate scontino la propria condanna nel paese di loro cittadinanza per ragioni umanitarie, contribuendo in tal modo alla loro risocializzazione; Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 DEFINIZIONI Ai fini del presente Trattato: 1. "La Parte che Trasferisce" indica quella che ha trasferito o puo' trasferire una persona condannata fuori dal suo territorio; 2. "La Parte che Riceve" indica quella che ha ricevuto o puo' ricevere una persona condannata all'interno del suo territorio; 3. "Persona condannata" si riferisce a una persona che e' stata condannata da un'autorita' giudiziaria per scontare una condanna ne "La Parte che Trasferisce"; 4. "Sentenza" indica una decisione giudiziale definitiva, non piu' soggetta a impugnazione, con la quale viene inflitta una pena per la commissione di un reato, privativa della liberta' o restrittiva della stessa.
Trattato sul trasferimento-art. 2
ARTICOLO 2 DISPOSIZIONI GENERALI 1. Le Parti Contraenti, in conformita' alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la piu' ampia cooperazione in materia di trasferimento di persone condannate. 2. Ciascuna Parte puo', conformemente alle disposizioni del presente Trattato, trasferire per ragioni umanitarie e secondo la legislazione vigente tra le Parti una persona condannata nell'altra Parte affinche' sconti nel territorio della Parte che riceve la condanna inflitta nella Parte che trasferisce, purche' si rispettino le condizioni per il relativo trasferimento.
Trattato sul trasferimento-art. 3
ARTICOLO 3 AUTORITA' CENTRALI 1. Ai fini dell'attuazione del presente Trattato, le Parti comunicano per iscritto attraverso le Autorita' Centrali. 2. Le Autorita' Centrali di cui al paragrafo 1 del presente Articolo sono il Ministero della Giustizia per la Repubblica Italiana e il Ministero della Giustizia e del Diritto per la Repubblica di Colombia. 3. Se una delle Parti modifica l'Autorita' Centrale designata, deve notificare all'altra Parte il cambiamento, per iscritto e nel piu' breve tempo possibile, tramite canali diplomatici.
Trattato sul trasferimento-art. 4
ARTICOLO 4 CONDIZIONI PER IL TRASFERIMENTO 1. Una persona condannata puo' essere trasferita soltanto se: a. la persona condannata ha la cittadinanza della Parte che Riceve; b. la persona condannata, o - in caso di sua incapacita' dovuta a ragioni di eta' o alle sue condizioni fisiche o mentali - il suo legale rappresentante, chiede il suo trasferimento o acconsente allo stesso; c. la condotta per la quale e' stata inflitta la condanna nella Parte che Trasferisce costituisce reato anche secondo le leggi della Parte che Riceve: d. al momento della richiesta di trasferimento, la durata della condanna che resta da eseguire nei confronti della persona condannata e' di almeno un anno. In casi eccezionali, i due Stati possono autorizzare il trasferimento anche se la durata della condanna che resta da eseguire e' inferiore a un anno; e. la condotta per la quale e' stata inflitta la condanna non costituisce reato politico o militare. Ai fini del presente Trattato non si considerano reati politici: i. l'omicidio o altro reato violento contro la persona del Capo di Stato o di Governo o di membri della loro famiglia; ii. il genocidio ed atti di terrorismo conformemente ai Trattati e alle Convenzioni multilaterali di cui entrambi gli Stati sono Parte; e iii. altri reati che, conformemente ai Trattati e alle Convenzioni multilaterali vigenti tra le Parti, non possono essere considerati reati politici; f. la sentenza pronunciata a carico della persona condannata e' definitiva senza possibilita' di ulteriori impugnazioni; g. non sussistono procedimenti penali pendenti a carico della persona condannata nella Parte che Trasferisce; h. la decisione di trasferimento si adotta caso per caso; i. le Parti comunicano alla persona condannata le conseguenze giuridiche del suo trasferimento; j. entrambe le Parti sono d'accordo sul trasferimento, secondo il proprio potere discrezionale. Nel caso in cui una delle Parti rifiuti il trasferimento, deve comunicare all'altra Parte i motivi della decisione per iscritto ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 3. 2. A integrazione di quanto precede e al fine di decidere su una richiesta di trasferimento, le Parti possono tenere in considerazione, tra le altre, l'esistenza comprovata di una delle seguenti situazioni: a. la persona condannata soffre di una grave malattia che mette in pericolo imminente la sua vita o soffre di una malattia in fase terminale; b. i genitori, figli, coniuge o compagno fisso della persona condannata si trovano nelle circostanze descritte al precedente punto a); o c. la persona condannata ha piu' di sessantacinque (65) anni di eta'; d. stato di invalidita' fisica o mentale della persona, debitamente certificato.
Trattato sul trasferimento-art. 5
ARTICOLO 5 DOMANDE E RISPOSTE 1. Una persona condannata puo' chiedere il trasferimento a ciascuna Parte conformemente alle disposizioni del presente Trattato. La Parte che riceve la richiesta deve notificarla all'altra Parte per iscritto. 2. La richiesta di trasferimento puo' provenire da ciascuna Parte. La Parte richiesta deve informare opportunamente l'altra Parte se e' d'accordo o meno sulla richiesta di trasferimento. 3. Le domande e le risposte ai trasferimenti devono essere formulate per iscritto e devono essere trasmesse tramite i canali previsti al paragrafo 1 dell'Articolo 3 del presente Trattato.
Trattato sul trasferimento-art. 6
ARTICOLO 6 DOCUMENTI RICHIESTI 1. Se si richiede un trasferimento, la Parte che Trasferisce deve fornire i seguenti documenti o dichiarazioni alla Parte che Riceve: a. una copia autentica della sentenza, ivi comprese le disposizioni di legge pertinenti sulle quali e' basata la sentenza; b. una dichiarazione che indichi il tipo di pena, la durata della pena, la data di inizio ai fini del computo della pena, il periodo gia' scontato, il periodo che resta da scontare e i benefici di pena ottenuti; c. informazioni sulle generalita' della persona condannata (nome, data e luogo di nascita) e, ove possibile, una copia di un valido documento di identificazione di tale persona e le sue impronte digitali; d. informazioni sul luogo di residenza o sull'indirizzo nel territorio della Parte che Riceve della persona condannata, se conosciute; e. una relazione che descriva la condotta della persona durante l'esecuzione della pena; f. una dichiarazione scritta recante il consenso ad essere trasferita cosi' come dispone il paragrafo 1 (b) dell'Articolo 4 del presente Trattato; e g. una relazione medica e sociale sulla persona condannata e ogni informazione sul trattamento penitenziario eseguito nella Parte che Trasferisce ed ogni raccomandazione per la prosecuzione di detto trattamento nella Parte che Riceve; h. la dichiarazione con la quale la Parte che Trasferisce manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata. 2. La Parte che Riceve deve consegnare alla Parte che Trasferisce i seguenti documenti e dichiarazioni: a. documenti o dichiarazioni che attestino che la persona condannata ha la cittadinanza della Parte che Riceve; b. le disposizioni di legge pertinenti della Parte che Riceve che stabiliscano che la condotta per la quale e' stata inflitta la condanna costituisce reato anche secondo il proprio ordinamento; c. le informazioni sulle procedure previste dalla legislazione della Parte che Riceve volte a garantire l'esecuzione della condanna inflitta dalla Parte che Trasferisce; d. la dichiarazione mediante la quale la Parte che Riceve manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata e il suo impegno ad eseguire la restante parte della condanna.
Trattato sul trasferimento-art. 7
ARTICOLO 7 INFORMAZIONI ALLA PERSONA CONDANNATA 1. Le Parti adottano le misure ritenute necessarie al fine di informare, nel piu' breve tempo possibile, le persone condannate all'interno del proprio territorio dell'esistenza del presente Trattato e delle condizioni di applicabilita' del medesimo. 2. Ciascuna Parte deve informare per iscritto la persona condannata all'interno del proprio territorio delle misure adottate o decisioni pertinenti sulle richieste della Parte che Trasferisce o della Parte che Riceve, ai sensi degli Articoli 5 e 6 del presente Trattato.
Trattato sul trasferimento-art. 8
ARTICOLO 8 CONSENSO DELLA PERSONA CONDANNATA E RELATIVA VERIFICA 1. La Parte che Trasferisce deve assicurarsi che la persona condannata, o il suo legale rappresentante, manifesti volontariamente il proprio consenso al trasferimento, mediante una dichiarazione resa a tal fine, con piena consapevolezza delle relative conseguenze giuridiche. 2. Laddove la Parte che Riceve lo richieda, la Parte che Trasferisce deve consentire alla Parte che Riceve di verificare, mediante un funzionario designato, che la persona condannata abbia manifestato il proprio consenso secondo le condizioni esposte al paragrafo precedente.
Trattato sul trasferimento-art. 9
ARTICOLO 9 CONSEGNA DELLA PERSONA TRASFERITA 1. Quando si perviene a un accordo sul trasferimento, le Parti si accordano sulla data, l'ora, il luogo e la procedura da seguire per il trasferimento, che viene concordato attraverso i canali stabiliti al paragrafo 1 dell'Articolo 3 del presente Trattato. 2. La Parte che Riceve e' responsabile della custodia della persona condannata, durante il suo trasferimento dalla Parte che Trasferisce, e successivamente allo stesso.
Trattato sul trasferimento-art. 10
ARTICOLO 10 TRATTAMENTO DELLA PERSONA TRASFERITA Ciascuna Parte si impegna a rispettare il diritto alla vita e non puo' torturare ne' imporre trattamenti crudeli, inumani o degradanti alle persone trasferite in virtu' del presente Trattato, in conformita' agli obblighi internazionali derivanti dagli Accordi applicabili in materia di diritti umani.
Trattato sul trasferimento-art. 11
ARTICOLO 11 ESECUZIONE DELLA CONDANNA NEL PAESE CHE RICEVE 1. Le Autorita' della Parte che Riceve devono continuare l'esecuzione della condanna rispettando la natura e la durata della pena o della misura privativa della liberta' personale stabilite nella sentenza emessa dalle Autorita' della Parte che Trasferisce. 2. L'esecuzione della condanna e' disciplinata dalla legge della Parte che Riceve e soltanto tale Parte e' competente per l'adozione delle relative decisioni, ivi compreso il riconoscimento in favore della persona trasferita di eventuali benefici o particolari modalita' di esecuzione della condanna. 3. Se la condanna e', per sua natura, durata o per entrambe, incompatibile con la legge della Parte che Riceve, questa puo' eseguirla o, altrimenti, commutarla in conformita' alla propria legislazione interna. La condanna da eseguirsi non puo', in ogni caso: a. essere piu' grave, per natura o durata, della condanna inflitta nella Parte che Trasferisce; b. eccedere il massimo della pena previsto dalla legge della Parte che Riceve per lo stesso reato o per un reato della stessa natura; c. essere contraria ai principi fondamentali della Parte che Trasferisce. 4. L'esecuzione della sentenza dopo la commutazione e' regolata dalle leggi e dalle procedure della Parte che Riceve, ivi compresa l'applicazione di diminuzioni di pena e della liberta' condizionale e di altri benefici che possano essere adottati durante l'esecuzione della condanna.
Trattato sul trasferimento-art. 12
ARTICOLO 12 MANTENIMENTO DELLA GIURISDIZIONE 1. La Parte che Trasferisce mantiene la propria giurisdizione per la modifica o la revoca delle condanne e delle sentenze adottate dalle proprie autorita' giudiziarie. 2. La Parte che Riceve deve modificare o considerare conclusa l'esecuzione di una condanna non appena venga informata di una decisione della Parte che Trasferisce da cui consegua una modifica o revoca della condanna o della pena imposta dalle sue autorita' giudiziarie.
Trattato sul trasferimento-art. 13
ARTICOLO 13 INFORMAZIONI SULL'ESECUZIONE DELLA PENA La Parte che Riceve deve fornire alla Parte che Trasferisce informazioni sull'esecuzione della pena nei seguenti casi: 1. l'esecuzione della pena e' terminata: 2. la persona condannata e' fuggita o e' deceduta prima che l'esecuzione della pena sia terminata.
Trattato sul trasferimento-art. 14
ARTICOLO 14 TRANSITO 1. Quando una Parte abbia concordato con uno Stato terzo il trasferimento di una persona condannata, la cui esecuzione comporti il transito sul territorio dell'altra Parte, deve richiedere il permesso a quest'ultima Parte per il transito. La richiesta di transito e' accompagnata dalla copia del provvedimento che ha concesso il trasferimento della persona condannata. 2. Tale permesso non e' richiesto nel caso venga usato il trasporto aereo e non sia previsto scalo nel territorio dell'altra Parte. 3. Il permesso di transito deve essere concesso, purche' non contrasti con la legislazione interna della Parte.
Trattato sul trasferimento-art. 15
ARTICOLO 15 LINGUA DI COMUNICAZIONE Ai fini del presente Trattato, ciascuna Parte comunica nella sua lingua ufficiale e deve fornire una traduzione dei propri atti nella lingua ufficiale dell'altra Parte.
Trattato sul trasferimento-art. 10
ARTICOLO 16 ESENZIONE DI LEGALIZZAZIONE 1. Tutti i documenti, registri, dichiarazioni e qualunque altro materiale trasmesso secondo quanto stabilito dal presente Trattato, sono esenti da qualunque legalizzazione, autenticazione e altri requisiti formali. 2.I documenti, registri, dichiarazioni e qualunque altro materiale trasmesso dall'Autorita' Centrale, devono essere ammessi come prova senza bisogno di altra garanzia o conferma di autenticita'. 3. Le Autorita' Centrali garantiscono l'autenticita' dei documenti trasmessi.
Trattato sul trasferimento-art. 17
ARTICOLO 17 SPESE 1. La Parte che Riceve sostiene le spese relative: a. al trasferimento della persona condannata, ad eccezione delle spese sostenute esclusivamente nel territorio della Parte che Trasferisce; e b. all'esecuzione della pena dopo il trasferimento. 2. La Parte che Riceve puo' recuperare in tutto o in parte dalla persona condannata le spese sostenute.
Trattato sul trasferimento-art. 18
ARTICOLO 18 RAPPORTI CON ALTRI ACCORDI INTERNAZIONALI Il presente Trattato non impedisce alle Parte di cooperare in materia di trasferimento delle persone condannate in conformita' ad altri accordi internazionali di cui entrambi gli Stati sono parti.
Trattato sul trasferimento-art. 19
ARTICOLO 19 SOLUZIONE DI CONTROVERSIE 1. Qualsiasi controversia dovuta all'interpretazione o all'applicazione del presente Trattato sara' risolta mediante consultazione tra le Autorita' Centrali. 2. Se le stesse non raggiungono un accordo, sara' risolta mediante consultazione per via diplomatica.
Trattato sul trasferimento-art. 20
ARTICOLO 20 VIGENZA E CESSAZIONE 1. Il presente Trattato entrera' in vigore trenta (30) giorni dopo la data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti si saranno comunicate, per via diplomatica, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne. Lo stesso avra' durata illimitata. 2. Il presente Trattato si applica a qualsiasi richiesta di trasferimento presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono stati commessi prima che il Trattato sia entrato in vigore. 3. Ciascuna Parte puo' cessare gli effetti del presente Trattato in qualsiasi momento mediante una notifica scritta inviata all'altra Parte tramite i canali diplomatici. 11 Trattato cessera' i suoi effetti novanta (90) giorni dopo che una delle Parti riceva la suddetta notifica per iscritto. La cessazione del presente Trattato non riguardera' le richieste trasmesse precedentemente alla sua cessazione. In aggiunta, e indipendentemente dalla cessazione del presente Trattato, lo stesso continuera' ad applicarsi all'esecuzione di sentenze di persone condannate che sono state trasferite in virtu' del presente Trattato precedentemente agli effetti della cessazione. 4. Il presente Trattato potra' essere emendato di comune accordo tra le Parti e tali modifiche entreranno in vigore in conformita' al paragrafo 1 del presente Articolo. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato il presente Trattato. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato il presente Trattato. FATTO a Roma, il giorno 16 del mese di dicembre dell'anno 2016 in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Parte di provvedimento in formato grafico
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