LEGGE 8 ottobre 2020, n. 134
Art. 23 Conferenza delle Parti 1. E' istituita una Conferenza delle Parti. 2. Il Direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente convoca la prima riunione della Conferenza delle Parti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. In seguito le riunioni ordinarie della Conferenza delle Parti si tengono a intervalli regolari, stabiliti dalla Conferenza stessa. 3. Le riunioni straordinarie della Conferenza delle Parti hanno luogo ogniqualvolta la Conferenza lo ritenga necessario o qualora una delle Parti lo richieda per iscritto, purche' tale richiesta venga supportata da almeno un terzo delle Parti entro sei mesi dalla data in cui detta richiesta e' stata comunicata alle Parti dal Segretariato. 4. In occasione della sua prima riunione, la Conferenza delle Parti delibera e adotta all'unanimita' le norme di procedura e le norme finanziarie applicabili alla Conferenza stessa ed ai suoi eventuali organi ausiliari, nonche' le disposizioni finanziarie che disciplinano l'attivita' del Segretariato. 5. La Conferenza delle Parti tiene sotto costante controllo ed esame l'attuazione della presente Convenzione. Essa espleta le funzioni che le sono conferite dalla Convenzione e, a questo fine: a) istituisce gli organi ausiliari che considera necessari per l'attuazione della presente Convenzione; b) coopera, ove necessario, con le organizzazioni internazionali e con gli enti intergovernativi e non governativi competenti; c) esamina con regolarita' tutte le informazioni messe a sua disposizione ed a disposizione del Segretariato ai sensi dell'articolo 21; d) esamina le raccomandazioni trasmesse dal comitato per l'attuazione e l'osservanza; e) considera e intraprende eventuali azioni aggiuntive ritenute necessarie per la realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione; e f) procede al riesame gli allegati A e B in applicazione dell'articolo 4 e dell'articolo 5. 6. Le Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate, l'Agenzia internazionale dell'energia atomica e tutti gli Stati che non sono Parti della presente Convenzione possono essere rappresentati alle riunioni della Conferenza delle Parti in qualita' di osservatori. Qualsiasi organismo o agenzia, nazionale o internazionale, di tipo governativo o non governativo, competente nei settori disciplinati dalla presente Convenzione e che abbia informato il Segretariato del suo desiderio di essere rappresentato ad una riunione della Conferenza delle Parti in qualita' di osservatore puo' essere ammesso, salvo che almeno un terzo delle Parti presenti si opponga. L'ammissione e la partecipazione di osservatori e' disciplinata dalle regole di procedura adottate dalla Conferenza delle Parti.
Convenzione-art. 24
Art. 24 Segretariato 1. E' istituito un Segretariato. 2. Il Segretariato svolge le seguenti funzioni: a) organizza le riunioni della Conferenza delle Parti e dei suoi organi ausiliari e fornisce loro i servizi necessari; b) presta, su richiesta, assistenza alle Parti, in particolare alle Parti che sono paesi in via di sviluppo o con economia in fase di transizione, ai fini dell'attuazione della presente Convenzione; c) garantisce il coordinamento, se del caso, con i segretariati di altri organismi internazionali pertinenti, in particolare con quelli delle altre convenzioni in materia di sostanze chimiche e rifiuti; d) assiste le Parti al fine dello scambio di informazioni concernenti l'attuazione della presente Convenzione; e) prepara e mettere a disposizione delle Parti relazioni periodiche sulla base delle informazioni ricevute ai sensi degli articoli 15 e 21 e di altre informazioni disponibili; f) conclude, sotto la supervisione generale della Conferenza delle Parti, gli accordi amministrativi o contrattuali necessari all'efficace adempimento delle proprie funzioni; e g) svolge le altre funzioni del Segretariato previste dalla presente Convenzione nonche' eventuali altre funzioni stabilite dalla Conferenza delle Parti. 3.Le funzioni del Segretariato della presente Convenzione sono svolte dal Direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, a meno che la Conferenza delle Parti non decida, a maggioranza dei tre quarti delle Parti presenti e votanti, di affidare le funzioni del Segretariato ad una o piu' organizzazioni internazionali. 4. La Conferenza delle Parti, in consultazione con gli organismi internazionali competenti, puo' adoperarsi per rafforzare la cooperazione ed il coordinamento tra il Segretariato e i segretariati di altre convenzioni in materia di sostanze chimiche e rifiuti. La Conferenza delle Parti, in consultazione con organismi internazionali competenti, puo' fornire ulteriori orientamenti in materia.
Convenzione-art. 25
Art. 25 Composizione delle controversie 1. Le Parti dirimono le eventuali controversie tra loro relative all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione mediante trattative o con qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta. 2. Nel ratificare, accettare, approvare la Convenzione o nell'accedervi, oppure in qualsiasi momento successivo, una Parte che non sia un'organizzazione regionale per l'integrazione economica, puo' dichiarare, con atto scritto trasmesso al depositario, che per qualsiasi controversia concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione riconosce come obbligatori, nei confronti di qualsiasi Parte che accetta lo stesso obbligo, uno o entrambi i mezzi di risoluzione delle controversie di seguito indicati: a) l'arbitrato, conformemente alla procedura stabilita nella parte I dell'Allegato E; b) il deferimento della controversia alla Corte internazionale di giustizia. 3. Le Parti che sono organizzazioni regionali per l'integrazione economica possono formulare una dichiarazione analoga in relazione all'arbitrato, secondo la procedura di cui al paragrafo 2. 4. Una dichiarazione effettuata a norma del paragrafo 2 o del paragrafo 3 rimane in vigore fino alla scadenza in essa stabilita o fino ad un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui e' stato notificato al depositario un preavviso scritto di revoca della stessa. 5. La scadenza di una dichiarazione, di un preavviso di revoca o una nuova dichiarazione non pregiudicano in alcun modo i procedimenti in corso dinanzi ad un tribunale arbitrale o alla Corte internazionale di giustizia, salvo che le parti della controversia non concordino diversamente. 6. Se le parti di una controversia non hanno accettato la stessa procedura di risoluzione ai sensi dei paragrafi 2 o 3, e se non sono addivenute ad una composizione della controversia mediante la procedura di cui al paragrafo 1 nei dodici mesi successivi alla notifica dell'esistenza della controversia da una Parte all'altra, la controversia puo' essere deferita ad una commissione di conciliazione su richiesta di una delle parti in causa. La procedura di cui alla parte II dell'Allegato E si applica alla conciliazione ai sensi del presente articolo.
Convenzione-art. 26
Art. 26 Modifiche della Convenzione 1. Qualsiasi Parte puo' proporre modifiche della presente Convenzione. 2. Le modifiche della presente Convenzione sono adottate in occasione di una riunione della Conferenza delle Parti. Il testo delle eventuali modifiche proposte e' trasmesso dal Segretariato alle Parti almeno sei mesi prima della riunione alla quale verra' presentato per l'adozione. Il Segretariato comunica altresi' le modifiche proposte ai firmatari della presente Convenzione e, per informazione, al Depositario. 3. Le Parti compiono tutti gli sforzi possibili per giungere ad un accordo per consenso sulle proposte di modifica della presente Convenzione. Qualora nonostante tutti gli sforzi compiuti non sia possibile raggiungere il consenso, la modifica e' adottata, come estrema risorsa, a maggioranza dei tre quarti delle Parti presenti e votanti. 4. La modifica e' notificata dal Depositario a tutte le Parti per ratifica, accettazione o approvazione. 5. La ratifica, l'accettazione o l'approvazione di una modifica sono notificate per iscritto al Depositario. Ogni modifica adottata conformemente al paragrafo 3 entra in vigore, per le Parti che hanno deciso di essere vincolate a quanto contenuto nel testo di tale modifica, il novantesimo giorno successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione da parte di almeno tre quarti delle Parti che erano Parti al momento dell'adozione della modifica. In seguito, per qualsiasi altra Parte, la modifica entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui detta Parte ha depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione della modifica.
Convenzione-art. 27
Art. 27 Adozione e modifica degli allegati 1. Gli allegati della presente Convenzione costituiscono parte integrante della stessa e, salvo espressa disposizione contraria, ogni riferimento alla presente Convenzione si intende come riferimento anche ai relativi allegati. 2. Ulteriori allegati adottati dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione riguardano esclusivamente questioni di carattere procedurale, scientifico, tecnico o amministrativo. 3. Ai fini della proposta, adozione ed entrata in vigore di nuovi allegati alla presente Convenzione si applica la procedura seguente: a) gli allegati aggiuntivi sono proposti e adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafi 1, 2 e 3; b) se una delle Parti non puo' accettare un allegato aggiuntivo ne informa per iscritto il Depositario entro un anno dalla data in cui quest'ultimo ha comunicato alle Parti l'adozione di tale allegato. Il Depositario informa tempestivamente tutte le Parti circa eventuali notifiche di questo tipo pervenutegli. Ciascuna Parte puo', in qualsiasi momento, notificare per iscritto al Depositario che essa ritira una precedente notifica di non accettazione di un allegato aggiuntivo e, in tal caso, l'allegato entra in vigore per la Parte interessata, secondo le disposizioni di cui alla lettera c); e c) allo scadere di un anno dalla data in cui il Depositario ha comunicato l'adozione di un allegato aggiuntivo, quest'ultimo entra in vigore per tutte le Parti che non hanno presentato una notifica di non accettazione ai sensi della precedente lettera b). 4. La proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di modifiche agli allegati della presente Convenzione sono soggette alla stessa procedura prevista per la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di allegati aggiuntivi alla presente Convenzione, fatto salvo che un emendamento ad un allegato non entra in vigore nei confronti delle Parti che abbiano reso una dichiarazione in merito alle modifiche degli allegati conformemente al paragrafo 5 dell'articolo 30, nel qual caso una siffatta modifica entra in vigore per tale Parte il novantesimo giorno successivo alla data di deposito, presso il Depositario, del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativo a tale modifica. 5. Se un allegato aggiuntivo o una modifica di un allegato sono connessi ad una modifica della Convenzione, l'allegato aggiuntivo o la modifica entrano in vigore soltanto al momento dell'entrata in vigore della modifica della Convenzione.
Convenzione-art. 28
Art. 28 Diritto di voto 1. Ciascuna Parte della presente Convenzione dispone di un voto, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2. 2. Un'organizzazione per l'integrazione economica regionale esercita il diritto di voto nelle materie di sua competenza con un numero di voti uguale al numero dei suoi Stati membri che sono parti della presente Convenzione. L'organizzazione non esercita il proprio diritto di voto se uno qualunque dei suoi Stati membri lo esercita, e viceversa.
Convenzione-art. 29
Art. 29 Firma La presente Convenzione e' aperta alla firma di tutti gli Stati e di tutte le organizzazioni regionali per l'integrazione economica a Kumamoto, Giappone, il 10 e 11 ottobre 2013, e presso la sede centrale delle Nazioni Unite a New York fino al 9 ottobre 2014.
Convenzione-art. 30
Art. 30 Ratifica, accettazione, approvazione o adesione 1. La presente Convenzione e' sottoposta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati e delle organizzazioni per l'integrazione economica regionale. Essa e' aperta all'adesione degli Stati e delle organizzazioni per l'integrazione economica regionale a partire dal giorno successivo a quello in cui non e' piu' aperta alla firma. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione vengono depositati presso il Depositario. 2. Qualsiasi organizzazione per l'integrazione economica regionale che diventa Parte della presente Convenzione senza che alcuno dei suoi Stati membri ne sia Parte, e' soggetta a tutti gli obblighi derivanti dalla Convenzione. Qualora uno o piu' Stati membri di una simile organizzazione siano Parti della Convenzione, l'organizzazione e i suoi Stati membri decidono in merito alle rispettive responsabilita' per l'adempimento degli obblighi che derivano dalla Convenzione. In tali casi, l'organizzazione e gli Stati membri non hanno la facolta' di esercitare simultaneamente i diritti derivanti dalla Convenzione. 3. Nel proprio strumento di ratifica, di accettazione, approvazione o adesione, l'organizzazione per l'integrazione economica regionale dichiara l'ambito della sua competenza relativamente alle materie disciplinate dalla Convenzione. Tale organizzazione informa il Depositario, il quale a sua volta informa le Parti, circa ogni eventuale modifica sostanziale del proprio ambito di competenza. 4. Ciascuno Stato o organizzazione regionale per l'integrazione economica e' invitato a trasmettere al Segretariato, al momento della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione alla Convenzione, informazioni sulle misure adottate per attuare la Convenzione. 5. Nel proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ciascuna Parte puo' dichiarare che qualsiasi modifica di un allegato entrera' in vigore nei propri confronti solo in seguito al deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativo a tale modifica.
Convenzione-art. 31
Art. 31 Entrata in vigore 1. La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 2. Per ogni Stato o organizzazione regionale per l'integrazione economica che ratifichi, accetti o approvi la presente Convenzione o vi aderisca dopo che sia stato depositato il cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte di tale Stato o organizzazione. 3. Ai fini di quanto disposto nei paragrafi 1 e 2, lo strumento depositato da un'organizzazione regionale per l'integrazione economica non e' conteggiato in piu' rispetto allo strumento depositato dagli Stati membri di detta organizzazione.
Convenzione-art. 32
Art. 32 Riserve La presente Convenzione non puo' essere oggetto di riserve.
Convenzione-art. 33
Art. 33 Recesso 1. Decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione per una Parte, tale Parte puo' in qualsiasi momento recedere dalla Convenzione mediante notifica scritta al Depositario. 2. Tale recesso ha effetto dopo un anno dalla data in cui il Depositario ne abbia ricevuto notifica ovvero ad una data posteriore specificata nella notifica.
Convenzione-art. 34
Art. 34 Depositario Il Segretario generale delle Nazioni Unite e' il Depositario della presente Convenzione.
Convenzione-art. 35
Art. 35 Testi autentici L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola, sono da considerarsi paritariamente autentici, e' depositato presso il Depositario. In fede, i sottoscritti debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Kumamoto, Giappone, il dieci ottobre duemilatredici.
Allegato A
Allegato A Prodotti con aggiunta di mercurio I prodotti di seguito elencati sono esclusi dal presente allegato: a) prodotti essenziali per impieghi di protezione civile o militari; b) prodotti utilizzati per la ricerca, la taratura di strumenti o destinati ad essere utilizzati come campione di riferimento; c) in assenza di valide alternative prive di mercurio, interruttori e rele', lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno (CCFL e EEFL) per i display elettronici, e dispositivi di misurazione; d) prodotti usati in pratiche tradizionali o religiose; e e) vaccini contenenti tiomersale come conservante. Parte I: Prodotti soggetti all'articolo 4, paragrafo 1
Prodotti con aggiunta di mercurio
Data a partire dalla quale la produzione, l'importazione o l'esportazione del prodotto non sono piu' consentiti (data di eliminazione progressiva)
Batterie, ad eccezione delle batterie a bottone all'ossido di argento e zinco con un tenore di mercurio < 2 % e batterie a bottone zinco-aria con un tenore di mercurio < 2 %
2020
Interruttori e rele', ad eccezione dei ponti per la misurazione della capacitanza e delle perdite ad elevata accuratezza e degli interruttori e rele' RF ad alta frequenza negli strumenti di monitoraggio e controllo (tenore massimo di mercurio pari a 20 mg di mercurio per ponte, interruttore o rele') 2020
Lampade fluorescenti compatte per usi generali di illuminazione ≤ 30 watt con un tenore di mercurio superiore a 5 mg per bruciatore
2020
Lampade fluorescenti lineari (LFL) per usi generali di illuminazione: a) a trifosfori < 60 watt con un tenore di mercurio superiore a 5 mg per lampadina; b) a fosfori alosfosfati ≤ 40 watt con un tenore di mercurio superiore a 10mg per lampada. 2020
Prodotti con aggiunta di mercurio Data a partire dalla quale la produzione, l'importazione o l'esportazione del prodotto non sono piu' consentiti (data di eliminazione progressiva)
Lampade al vapore di mercurio ad alta pressione (HPMV) per usi generali di illuminazione.
2020
Mercurio in lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno (CCFL e EEFL) per display elettronici: a) lampade corte (≤ 500 mm) con tenore di mercurio superiore a 3,5 mg per lampada b) lampade medie (> 500 mm e ≤ 1500 mm) con tenore di mercurio superiore a 5 mg per lampada c) lampade lunghe (> 1500 mm) con tenore di mercurio superiore a 13 mg per lampada 2020
Cosmetici (con tenore di mercurio superiore a 1 ppm) comprendenti saponi e creme schiarenti, ma ad esclusione dei cosmetici per la zona degli occhi in cui il mercurio e' utilizzato come agente di conservazione per il quale non sono disponibili alternative efficaci e sicure. (1)
2020
Pesticidi, biocidi e antisettici topici 2020 I seguenti dispositivi di misurazione non elettronici, ad eccezione dei dispositivi di misurazione non elettronici, incorporati in apparecchiature di grandi dimensioni o utilizzati per misurazioni ad alta precisione, qualora non siano disponibili alternative adeguate prive di mercurio; a) barometri; b) igrometri; c) manometri; d) termometri; e) sfigmomanometri. 2020
(1) I cosmetici, saponi o creme contenenti mercurio sotto forma di contaminante in tracce non sono considerati. Parte II: Prodotti soggetti all'articolo 4, paragrafo 3
Prodotti con aggiunta di mercurio Disposizioni
Amalgama dentale Le misure che una Parte e' tenuta ad adottare per eliminare progressivamente l'amalgama dentale tengono conto delle sue circostanze nazionali e degli orientamenti internazionali in materia e comprendono due o piu' misure tra quelle di seguito elencate: i) fissazione di obiettivi nazionali in materia di prevenzione delle carie dentali e promozione dell'igiene dentale, in modo da ridurre al minimo le esigenze in materia di otturazioni dentali; ii) fissazione di obiettivi nazionali destinati a minimizzarne l'uso; iii) promozione, per le otturazioni dentali, dell'uso di alternative senza mercurio, clinicamente efficaci e efficienti sotto il profilo dei costi; iv) promozione della ricerca e dello sviluppo di materiali di qualita' senza mercurio per l e otturazioni dentali; v) incentivazione delle organizzazioni professionali rappresentative e delle facolta' di odontoiatria a educare e formare i professionisti e gli studenti di questo settore affinche' utilizzino alternative senza mercurio per le otturazioni dentali e promuovano le migliori pratiche in materia di gestione; vi) disincentivazione delle polizze assicurative e dei programmi che favoriscono l'uso dell'amalgama rispetto alle otturazioni che non utilizzano mercurio; vii) incentivazione delle polizze assicurative e di programmi che favoriscono l'uso di alternative di qualita' all'amalgama dentale per le otturazioni dentali; viii) limitazione dell'uso dell'amalgama dentale alla sua forma incapsulata; ix) promozione dell'uso delle migliori pratiche ambientali negli ambulatori dentistici per ridurre i rilasci di mercurio e dei suoi composti nell'acqua e nel suolo.
Allegato B
Allegato B Processi di fabbricazione che comportano l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio Parte I: Processi soggetti all'articolo 5, paragrafo 2
Processi di fabbricazione che prevedono l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio Data di eliminazione progressiva
Produzione di cloro-alcali 2025
Produzione di acetaldeide in cui sono utilizzati mercurio o composti di mercurio come catalizzatori 2018
Parte II: Processi soggetti all'articolo 5, paragrafo 3
Processi che prevedono l'utilizzo di mercurio Disposizioni
Produzione di cloruro di vinile monomero Le misure che le Parti sono tenute ad adottare comprendono, tra l'altro: i) riduzione, rispetto al 2010, dell'utilizzo di mercurio del 50 % per unita' di produzione entro il 2020; ii) promozione delle misure destinate a ridurre la dipendenza nei confronti del mercurio provenienti dall'estrazione primaria; iii) adozione di misure per ridurre le emissioni e i rilasci del mercurio nell'ambiente; iv) sostegno a favore della ricerca e dello sviluppo nel settore dei catalizzatori e dei processi senza mercurio; v) divieto dell'utilizzo del mercurio entro cinque anni dal momento in cui la Conferenza delle Parti decide che sulla base dei processi esistenti sono tecnicamente ed economicamente realizzabili catalizzatori senza mercurio; vi) comunicazione alla Conferenza delle Parti sull'impegno dispiegato per mettere a punto/individuare alternative ed eliminare l'utilizzo del mercurio ai sensi dell'articolo 21.
Produzione di metilato o di etilato di sodio o di potassio Le misure che le parti sono tenute ad adottare comprendono, tra l'altro: i) misure destinate a ridurre l'utilizzo del mercurio in vista dell'eliminazione totale il piu' rapidamente possibile, al massimo entro 10 anni dall'entrata in vigore della Convenzione; ii) riduzione, rispetto al 2010, delle emissioni e dei rilasci del 50 % per unita' di produzione entro il 2020; iii) divieto dell'uso del mercurio nuovo da estrazione primaria; iv) sostegno a favore della ricerca e dello sviluppo in materia di processi senza mercurio; v) divieto dell'utilizzo del mercurio entro cinque anni dal momento in cui la Conferenza delle Parti decide che i processi che non si avvalgono di mercurio sono tecnicamente ed economicamente realizzabili; vi) comunicazione alla Conferenza delle Parti sull'impegno dispiegato per mettere a punto/individuare alternative ed eliminare l'utilizzo del mercurio ai sensi dell'articolo 21.
Produzione di poliuretano mediante catalizzatori contenenti mercurio Le misure che le Parti sono tenute ad adottare comprendono, tra l'altro: i) adozione di misure destinate a ridurre l'utilizzo del mercurio in vista dell'eliminazione totale il piu' rapidamente possibile, al massimo entro 10 anni dall'entrata in vigore della Convenzione; ii) adozione di misure destinate a ridurre la dipendenza nei confronti del mercurio proveniente dall'estrazione primaria; iii) adozione di misure destinate a ridurre le emissioni e i rilasci di mercurio nell'ambiente; iv) incentivazione delle ricerca e dello sviluppo nel settore dei catalizzatori e dei processi senza mercurio; v) comunicazione alla Conferenza delle Parti sull'impegno dispiegato per mettere a punto/individuare alternative ed eliminare l'utilizzo del mercurio ai sensi dell'articolo 21; Il paragrafo 6 dell'articolo 5 non si applica a questo processo manifatturiero.
Allegato C
Allegato C Attivita' di estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala Piani d'azione nazionali 1. Le Parti soggette alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, includono nei loro piani nazionali: a) obiettivi nazionali e obiettivi di riduzione; b) misure per l'eliminazione di: i) amalgami di minerale grezzo; ii) combustione all'aria aperta di amalgami o di amalgami trattati; iii) combustione di amalgama nelle aree residenziali; e iv) lisciviazione al cianuro in sedimenti, minerali o sterili cui e' stato aggiunto del mercurio, senza prima eliminarlo; c) misure per agevolare la formalizzazione o la regolamentazione del settore delle attivita' di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala; d) stime di base delle quantita' di mercurio e delle pratiche utilizzate nel settore dell'estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala nel proprio territorio; e) strategie per la promozione della riduzione delle emissioni e dei rilasci di mercurio, e dell'esposizione a questa sostanza, dell'attivita' di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala, includendo i metodi che non utilizzano mercurio; f) strategie per la gestione del commercio e la prevenzione della diversione del mercurio e dei composti di mercurio da fonti nazionali e estere destinati ad essere utilizzati nelle attivita' di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala; g) strategie per coinvolgere i soggetti interessati nell'attuazione e lo sviluppo continuo del piano d'azione nazionale; h) una strategia di sanita' pubblica relativa all'esposizione al mercurio dei lavoratori delle miniere d'oro artigianali e su piccola scala e delle loro comunita'. Tale strategia dovrebbe includere, tra l'altro, la rilevazione di dati sanitari, la formazione degli operatori sanitari ed una campagna di sensibilizzazione con l'utilizzo delle strutture sanitarie; i) strategie per prevenire l'esposizione al mercurio utilizzato nelle attivita' di estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala delle popolazioni vulnerabili, in particolare i bambini e le donne in eta' fertile (soprattutto le donne in stato di gravidanza); j) strategie per fornire informazioni ai lavoratori delle miniere d'oro artigianali e su piccola scala ed alle comunita' interessate; e k) un calendario per l'attuazione del piano d'azione nazionale. 2. Ciascuna Parte puo' includere nel proprio piano di azione nazionale strategie supplementari per conseguire i propri obiettivi, come l'uso o l'introduzione di norme relative alle attivita' di estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala senza l'utilizzo di mercurio e meccanismi basati sul mercato o strumenti di marketing.
Allegato D
Allegato D Elenco delle fonti puntuali di emissioni atmosferiche di mercurio e di composti di mercurio Categorie di fonti puntuali: - centrali elettriche a carbone; - caldaie industriali a carbone; - processi di fusione e arrostimento utilizzati per la produzione di metalli non ferrosi(1) ; ______ (1) Ai fini del presente allegato, per «metalli non ferrosi» si intendono il piombo, lo zinco, il rame e l'oro industriale. - impianti per l'incenerimento dei rifiuti - impianti per la produzione di clinker da cemento.
Allegato E Parte I-art. 1
Allegato E Procedure di arbitrato e conciliazione Parte I: Procedura di arbitrato La procedura di arbitrato secondo quanto disposto al paragrafo 2, lettera a), dell'articolo 25 della presente Convenzione si articola come segue: Art. 1 1. Una Parte puo' avviare il procedimento di arbitrato conformemente all'articolo 25 della presente Convenzione mediante notifica scritta indirizzata all'altra parte o alle altre parti della controversia. La notifica e' accompagnata da una dichiarazione esplicita in relazione alla volonta' di ricorrere alla procedura di arbitrato, unitamente a tutti i documenti giustificativi e indica l'oggetto dell'arbitrato, in particolare gli articoli della presente Convenzione la cui interpretazione o applicazione e' controversa. 2. La parte ricorrente notifica al Segretariato il fatto che sottopone una controversia ad arbitrato in conformita' alle previsioni dell'articolo 25 della Convenzione. La notifica e' corredata della notifica scritta della parte ricorrente, della dichiarazione esplicita in relazione alla volonta' di ricorrere alla procedura di arbitrato e dei documenti giustificativi di cui al precedente paragrafo 1. Il Segretariato comunica le informazioni cosi' ricevute a tutte le Parti.
Allegato E Parte I-art. 2
Art. 2 1. Se la controversia e' sottoposta ad arbitrato ai sensi del precedente articolo 1, viene costituito un tribunale arbitrale composto da tre membri. 2. Ciascuna delle parti della controversia designa un arbitro; i due arbitri designati nominano di comune accordo un terzo arbitro che funge da presidente del tribunale. In caso di controversia tra piu' di due parti, le parti aventi lo stesso interesse nominano un arbitro di comune accordo. Il presidente del tribunale non deve essere un cittadino di una delle parti in causa, ne' avere la propria residenza abituale nel territorio di una di esse, ne' essere al servizio di una di esse, ne' essersi gia' occupato della questione a qualsiasi titolo. 3. Qualora si debba sostituire un arbitro, si applica la procedura prevista per la nomina iniziale.
Allegato E Parte I-art. 3
Art. 3 1. Se una delle parti della controversia non procede alla nomina di un arbitro entro due mesi dalla data in cui la parte convenuta riceve la notifica dell'arbitrato, l'altra parte puo' informare al riguardo il Segretario generale delle Nazioni Unite, che designa il presidente del tribunale arbitrale entro un ulteriore termine di due mesi. 2. Qualora il presidente del tribunale arbitrale non sia designato entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro, il segretario generale delle Nazioni Unite procede, su richiesta di una parte, alla designazione del presidente entro un nuovo termine di due mesi.
Allegato E Parte I-art. 4
Art. 4 Il tribunale arbitrale pronuncia le sue decisioni conformemente alle disposizioni della presente Convenzione ed alle norme di diritto internazionale.
Allegato E Parte I-art. 5
Art. 5 Salvo che le parti della controversia convengano diversamente, il tribunale arbitrale stabilisce le proprie regole di procedura.
Allegato E Parte I-art. 6
Art. 6 Il tribunale arbitrale, su richiesta di una delle parti, puo' raccomandare essenziali misure provvisorie di protezione.
Allegato E Parte I-art. 7
Art. 7 Le parti della controversia agevolano l'attivita' del tribunale arbitrale e, in particolare, utilizzano tutti i mezzi a loro disposizione per: a) fornire al tribunale tutti i documenti, le informazioni e gli strumenti pertinenti; e b) consentire al tribunale, qualora sia necessario, di citare testimoni o esperti e di ricevere le loro deposizioni.
Allegato E Parte I-art. 8
Art. 8 Le parti della controversia e gli arbitri hanno l'obbligo di salvaguardare il carattere riservato di ogni informazione o documento ottenuti in via confidenziale nel corso dei lavori del tribunale arbitrale.
Allegato E Parte I-art. 9
Art. 9 A meno che il tribunale arbitrale decida diversamente a causa delle particolari circostanze del caso, i costi del tribunale sono suddivisi in parti uguali tra le parti alla controversia. Il tribunale tiene un registro di tutte le spese e fornisce un estratto finale alle parti.
Allegato E Parte I-art. 10
Art. 10 Ogni Parte che abbia un interesse di rilevanza giuridica riguardo all'oggetto della controversia, interesse che puo' essere influenzato dalla decisione, puo' intervenire nel procedimento con il consenso del tribunale arbitrale.
Allegato E Parte I-art. 11
Art. 11 Il tribunale arbitrale puo' decidere di accogliere e determinare delle contro-pretese che scaturiscano direttamente dalla fattispecie'oggetto della controversia.
Allegato E Parte I-art. 12
Art. 12 Le decisioni del tribunale arbitrale, sia sulle questioni di procedura sia su quelle di merito, sono adottate a maggioranza dei componenti.
Allegato E Parte I-art. 13
Art. 13 1. Qualora una delle parti della controversia non si presenti davanti al tribunale arbitrale o non difenda la sua causa, l'altra parte puo' chiedere al tribunale di continuare il procedimento e di pronunciare la sua decisione. L'assenza di una delle parti o la sua astensione dal difendere la propria causa non costituisce ostacolo al procedimento. 2. Prima di pronunciare la decisione finale, il tribunale arbitrale deve accertarsi che la domanda sia fondata in fatto e in diritto.
Allegato E Parte I-art. 14
Art. 14 Il tribunale arbitrale pronuncia la decisione definitiva entro cinque mesi a decorrere dalla data in cui e' stato istituito al completo di tutti i membri, a meno che ritenga necessario prolungare tale termine per un periodo che non deve superare ulteriori cinque mesi.
Allegato E Parte I-art. 15
Art. 15 La decisione finale del tribunale arbitrale deve essere limitata all'oggetto della controversia e deve esplicitare le motivazioni sulle quali e' basata. La decisione riporta i nomi dei membri che hanno contribuito alla sua emanazione nonche' la data della decisione finale. Ogni membro del tribunale puo' allegare un parere separato e diverso dalla decisione finale.
Allegato E Parte I-art. 16
Art. 16 La decisione finale e' vincolante per le parti della controversia. L'interpretazione della presente Convenzione resa dalla decisione finale e' vincolante per una Parte che interviene ai sensi del precedente articolo 10 nella misura in cui riguarda una questione in relazione alla quale tale Parte e' intervenuta. La decisione finale e' inappellabile, a meno che le parti della controversia abbiano preventivamente convenuto una procedura d'appello.
Allegato E Parte I-art. 17
Art. 17 Eventuali disaccordi che dovessero insorgere tra i soggetti vincolati dalla decisione finale ai sensi del precedente articolo 16, per quanto riguarda l'interpretazione o l'attuazione della decisione finale, possono essere sottoposti da una parte al tribunale arbitrale che ha pronunciato la sentenza.
Allegato E Parte II-art. 1
Parte II: Procedura di conciliazione La procedura di conciliazione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6, della presente Convenzione, e' la seguente: Art. 1 La richiesta di una parte contendente di istituire una commissione di conciliazione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6, della presente convenzione deve essere trasmessa per iscritto al Segretariato, con copia all'altra o alle altre parti in causa. Il Segretariato conseguentemente ne da' tempestiva informazione a tutte le Parti.
Allegato E Parte II-art. 2
Art. 2 1. Salvo che le parti convengano diversamente, la commissione di conciliazione e' composta da tre membri, uno dei quali e' designato da ciascuna parte in causa, mentre il presidente e' scelto di comune accordo dai suddetti membri. 2. Nel caso di controversia tra piu' di due parti, le parti portatrici dello stesso interesse designano di comune accordo i propri membri della commissione.
Allegato E Parte II-art. 3
Art. 3 Se le parti non hanno ancora nominato i membri della commissione, entro un termine di due mesi dalla data di ricevimento da parte del Segretariato della richiesta scritta di cui all'articolo 1, il Segretario generale delle Nazioni Unite, su richiesta di una parte, procede alle designazioni necessarie entro un ulteriore termine di due mesi.
Allegato E Parte II-art. 4
Art. 4 Qualora il presidente della commissione di conciliazione non sia designato entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro, il Segretario generale delle Nazioni Unite procede, su richiesta di una delle parti, alla designazione del presidente entro un ulteriore termine di due mesi.
Allegato E Parte II-art. 5
Art. 5 La commissione di conciliazione assiste in modo indipendente e imparziale le parti della controversia nel loro tentativo di raggiungere una composizione amichevole.
Allegato E Parte II-art. 6
Art. 6 1. La commissione di conciliazione puo' svolgere le procedure di conciliazione nel modo che ritiene piu' appropriato, tenendo conto delle circostanze specifiche e degli eventuali pareri delle parti contendenti, ivi comprese le richieste di una rapida risoluzione. Puo' adottare le proprie regole di procedura in funzione delle esigenze, salvo diversa decisione delle parti. 2. La commissione di conciliazione puo', in qualsiasi momento nel corso del procedimento, presentare proposte o raccomandazioni per la risoluzione della controversia.
Allegato E Parte II-art. 7
Art. 7 Le parti della controversia cooperano con la commissione di conciliazione. In particolare si adoperano per soddisfare le richieste della commissione in relazione alla trasmissione di materiale scritto, alla fornitura dei mezzi di prova ed alla partecipazione alle riunioni. Le parti contendenti ed i membri della commissione di conciliazione hanno l'obbligo di salvaguardare il carattere riservato di ogni informazione ottenuta in via confidenziale nel corso dei procedimenti della commissione.
Allegato E Parte II-art. 8
Art. 8 La commissione di conciliazione assume le proprie decisioni a maggioranza di voti espressi dai propri membri.
Allegato E Parte II-art. 9
Art. 9 Salvo che la controversia sia stata gia' risolta, la commissione di conciliazione, entro dodici mesi dalla sua piena costituzione, elabora una relazione contenente raccomandazioni per la risoluzione della disputa di cui le parti della controversia devono tenere conto in buona fede.
Allegato E Parte II-art. 10
Art. 10 In caso di disaccordo sulla competenza della commissione di conciliazione a prendere in esame una controversia, sara' la commissione stessa a decidere in merito alla propria competenza.
Allegato E Parte II-art. 11
Art. 11 Le spese della commissione di conciliazione, sono a carico in egual misura delle parti della disputa, salvo che le parti stesse abbiano concordato diversamente. La commissione tiene un registro delle proprie spese e fornisce alle parti un rendiconto conclusivo.
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