LEGGE 12 ottobre 2020, n. 136

Type Legge
Publication 2020-10-12
Ultimo aggiornamento 2023-02-11
State In force
Source Normattiva
articles 4
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Articolo 57 Modalita' di attuazione e di composizione delle controversie 1.Nello spirito del rispetto reciproco e della cooperazione rappresentato dal presente accordo, le parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. 2.Le parti convengono di consultarsi il piu' rapidamente possibile, su richiesta di una di esse, per eventuali contrasti che possano insorgere nell'esecuzione del presente accordo. In caso di opinioni divergenti riguardo all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo, ciascuna delle parti puo' sottoporre la questione al comitato misto. Le parti forniscono al comitato misto tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della questione, al fine di risolvere la controversia tempestivamente e in termini amichevoli. 3.In casi di particolare urgenza, l'una o l'altra parte sottopone immediatamente la questione all'esame del comitato misto e fornisce tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione, al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile e tempestiva. Qualora il comitato misto a livello di alti funzionari non sia in grado di risolvere la situazione entro un periodo massimo di 15 giorni dall'inizio delle consultazioni, e comunque non oltre 30 giorni dalla data di deferimento della questione al comitato misto, la questione e' sottoposta ai ministri affinche' venga esaminata con urgenza, per un ulteriore periodo di 15 giorni. 4.Nell'improbabile e inattesa eventualita' che non si raggiunga una soluzione reciprocamente accettabile entro 15 giorni dall'avvio delle consultazioni a livello ministeriale e comunque non oltre 45 giorni dalla data di deferimento della questione al comitato misto, ciascuna parte puo' decidere di adottare le misure del caso per quanto riguarda il presente accordo, compresa la sospensione delle disposizioni ivi contenute o la sua denuncia. Le parti riconoscono che un caso di particolare urgenza puo' fungere anche da motivazione per adottare misure appropriate al di fuori del presente accordo, in conformita' con i diritti e gli obblighi derivanti da altri accordi tra le parti o dalle norme generali del diritto internazionale. Nell'Unione la decisione di sospensione richiederebbe l'unanimita'. In Australia la decisione di sospensione sarebbe adottata dal governo conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari nazionali. 5.Le parti convengono che l'eventuale decisione di adottare misure appropriate conformemente al paragrafo 4 deve essere debitamente motivata. La decisione e' notificata immediatamente all'altra parte per iscritto. Le parti convengono che tali misure devono essere proporzionate e coerenti con l'articolo 55, paragrafo 2, e con i principi generali del diritto internazionale. 6.Le misure adottate a norma del paragrafo 4 sono revocate non appena vengano meno i motivi che le avevano giustificate. La parte che invoca l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 4 segue continuamente gli sviluppi della situazione all'origine della decisione e ritira le misure non appena le circostanze lo giustifichino. 7.Le parti convengono che, ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, per «caso di particolare urgenza» si intende un'inosservanza particolarmente grave e sostanziale degli obblighi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, del presente accordo ad opera di una delle parti, che ha portato a una situazione che richiede una reazione immediata dell'altra parte. Le parti ritengono che un'inosservanza particolarmente grave e sostanziale dell'articolo 2, paragrafo 2, o dell'articolo 6, paragrafo 2, dovrebbe essere di tipo eccezionale, tale da minacciare la pace e la sicurezza internazionali. 8.Qualora una situazione in un paese terzo possa essere considerata, in termini di gravita' e natura, un caso di particolare urgenza, le parti si adoperano per tenere consultazioni urgenti, su richiesta di una di esse, per scambiare opinioni sulla situazione e valutare possibili risposte.

Accordo quadro-art. 58

Articolo 58 Definizioni Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono l'Unione o i suoi Stati membri oppure l'Unione e i suoi Stati membri, secondo le rispettive competenze, da una parte, e l'Australia, dall'altra.

Accordo quadro-art. 59

Articolo 59 Cooperazione finanziaria 1.In sede di attuazione di programmi di aiuto nell'ambito delle loro politiche di cooperazione allo sviluppo, le parti cooperano per prevenire e lottare contro le irregolarita', la frode, la corruzione o qualsiasi altra attivita' illecita a danno degli interessi finanziari delle parti. 2.A tal fine, le autorita' competenti dell'Unione e dell'Australia condividono informazioni, inclusi dati personali, a norma delle rispettive legislazioni in vigore, e, su richiesta di una delle parti, procedono a consultazioni. 3.L'Ufficio europeo per la lotta antifrode e le competenti autorita' australiane possono convenire di estendere la cooperazione nell'ambito delle attivita' antifrode, anche tramite la conclusione di accordi operativi.

Accordo quadro-art. 60

Articolo 60 Diffusione delle informazioni 1.Le parti assicurano una protezione adeguata delle informazioni scambiate ai sensi del presente accordo in linea con l'interesse pubblico rispetto all'accesso alle informazioni. 2.Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come un obbligo per le parti di condividere informazioni, oppure consentire l'accesso a informazioni condivise, la cui divulgazione: a) pregiudicherebbe: i) la pubblica sicurezza; ii) l'intelligence, la difesa o questioni militari; iii) le relazioni internazionali; iv) le politiche finanziarie, monetarie o economiche; v) il diritto alla riservatezza; o vi) legittimi interessi commerciali o attivita' produttive; o b) sia altrimenti contraria all'interesse pubblico. 3.Nel caso in cui le informazioni di cui al presente articolo siano condivise, la parte ricevente comunicare o divulga tali informazioni solo previo assenso dell'altra parte, oppure ove sia necessario per rispettare i propri obblighi giuridici. 4.Nessuna disposizione del presente accordo e' intesa quale deroga ai diritti, agli obblighi o agli impegni delle parti nell'ambito di accordi bilaterali o di disposizioni concernenti le informazioni classificate scambiate tra le parti.

Accordo quadro-art. 61

Articolo 61 Entrata in vigore, applicazione provvisoria, durata e denuncia 1.Il presente accordo entra in vigore il trentesimo giorno dalla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto completamento delle procedure giuridiche necessarie a tal fine. 2.Fatto salvo il paragrafo 1, l'Australia e l'Unione possono applicare provvisoriamente disposizioni del presente accordo definite congiuntamente in attesa della sua entrata in vigore. L'applicazione provvisoria ha inizio il trentesimo giorno dalla data in cui l'Australia e l'Unione si sono notificate reciprocamente l'avvenuto completamento delle rispettive procedure interne necessarie a tal fine. 3.Il presente accordo e' concluso per un periodo illimitato. Ciascuna delle parti puo' comunicare per iscritto all'altra parte la propria intenzione di denunciarlo. La denuncia prende effetto sei mesi dopo la notifica.

Accordo quadro-art. 62

Articolo 62 Notifiche Le notifiche a norma dell'articolo 61 sono indirizzate, rispettivamente, al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea o al Dipartimento degli Affari esteri e del Commercio dell'Australia, o agli organismi che ad essi subentreranno.

Accordo quadro-art. 63

Articolo 63 Applicazione territoriale Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori ai quali si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in tali trattati e, dall'altra, al territorio dell'Australia.

Accordo quadro-art. 64

Articolo 64 Testi autentici Il presente accordo e' redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede. Parte di provvedimento in formato grafico

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