LEGGE 12 ottobre 2020, n. 145
Articolo 51 Cooperazione in materia di lotta contro la frode 1. Le parti gestiscono l'assistenza finanziaria secondo i principi di sana gestione finanziaria e collaborano per tutelare i propri interessi finanziari. Esse adottano misure efficaci per prevenire e combattere la frode, la corruzione e ogni altra attivita' illecita che leda i loro interessi finanziari. 2. Qualsiasi altro accordo o strumento finanziario eventualmente concluso fra le parti durante l'attuazione del presente accordo comprende clausole specifiche sulla cooperazione finanziaria riguardanti verifiche sul posto, ispezioni, controlli e misure antifrode, compresi quelli effettuati dalla Corte dei conti europea e dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode. 3. Ai fini della corretta applicazione del presente articolo, le autorita' competenti delle parti procedono a scambi di informazioni e, su richiesta di una di esse, si consultano in conformita' della normativa pertinente. 4. Le autorita' afghane controllano periodicamente la corretta realizzazione delle operazioni finanziate con i fondi dell'Unione. Esse adottano le misure atte a prevenire la frode, la corruzione e ogni altra attivita' illecita lesiva di tali fondi. Esse comunicano alla Commissione europea qualsiasi provvedimento adottato in tal senso. 5. Le autorita' afghane trasmettono senza indugio alla Commissione europea le informazioni di cui sono a conoscenza su casi presunti o accertati di frode, corruzione o qualsiasi altra attivita' illecita in relazione all'attuazione dei fondi dell'Unione. I presunti casi di frode o corruzione sono segnalati anche all'Ufficio europeo per la lotta antifrode. Le autorita' afghane segnalano altresi' alla Commissione europea tutte le misure adottate in relazione ai fatti comunicati ai sensi del presente paragrafo. 6. Le autorita' afghane garantiscono lo svolgimento di indagini e azioni penali in relazione ai casi presunti e accertati di frode, corruzione e altre attivita' illecite a danno dei fondi dell'Unione. Se del caso, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode puo' assistere le autorita' afghane competenti in questo compito. 7. Conformemente alla normativa dell'Unione, e unicamente per tutelarne gli interessi finanziari, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode e' autorizzato, su richiesta, a svolgere controlli e verifiche in loco in Afghanistan. Questi ultimi sono predisposti ed effettuati in stretta collaborazione con le autorita' afghane competenti. Le autorita' afghane forniscono all'Ufficio europeo per la lotta antifrode tutta l'assistenza necessaria per consentirgli di adempiere i suoi compiti. 8. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode puo' convenire con le autorita' competenti afghane di intensificare la cooperazione nel settore della lotta antifrode, anche mediante la conclusione di accordi operativi.
Accordo-art. 52
Articolo 52 Evoluzione dell'accordo Ciascuna parte puo' formulare suggerimenti per estendere il campo della cooperazione a norma del presente accordo, tenendo conto dell'esperienza acquisita in sede di attuazione.
Accordo-art. 53
Articolo 53 Altri accordi 1. Fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il presente accordo o qualsiasi azione avviata ai sensi dello stesso non pregiudica in alcun modo la facolta' degli Stati membri dell'Unione europea di collaborare a livello bilaterale o di concludere, se del caso, accordi bilaterali e di cooperazione con l'Afghanistan. Il presente accordo non pregiudica l'applicazione o l'esecuzione degli impegni assunti da ciascuna parte nell'ambito delle proprie relazioni con terzi. 2. Le parti possono integrare il presente accordo concludendo accordi specifici in qualsiasi settore di cooperazione rientrante nel suo campo di applicazione. Siffatti accordi specifici sono parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e rientrano in un quadro istituzionale comune.
Accordo-art. 54
Articolo 54 Adempimento degli obblighi 1. Ciascuna parte puo' deferire al comitato misto qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. 2. Se una parte ritiene che l'altra sia venuta meno agli obblighi derivanti dal presente accordo puo' prendere misure adeguate per quanto riguarda il presente accordo o qualsiasi accordo specifico di cui all'articolo 53, paragrafo 2. 3. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al comitato misto tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione al fine di trovare una soluzione accettabile per le parti. 4. Nella scelta delle misure adeguate, vanno privilegiate quelle che meno interferiscono con il funzionamento del presente accordo o di qualsiasi accordo specifico di cui all'articolo 5 3, paragrafo 2. Le misure vengono comunicate senza indugio all'altra parte e, se quest'ultima lo richiede, sono oggetto di consultazioni in sede di comitato misto. 5. Le parti convengono che, ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, per «casi particolarmente urgenti» di cui al paragrafo 3 si intendono i casi di violazione sostanziale del presente accordo a opera di una delle parti. Per violazione sostanziale del presente accordo si intende: a) una denuncia del presente accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale, oppure b) la violazione di uno degli elementi essenziali del presente accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 2.
Accordo-art. 55
Articolo 55 Strumenti Per agevolare la cooperazione nell'ambito del presente accordo, le parti convengono di accordare agli esperti e ai funzionari che partecipano all'attuazione della cooperazione gli strumenti necessari allo svolgimento delle loro mansioni, in conformita' delle loro rispettive regolamentazioni e norme interne.
Accordo-art. 56
Articolo 56 Interessi in materia di sicurezza e divulgazione delle informazioni 1. Le disposizioni del presente accordo si applicano fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari delle parti in materia di accesso del pubblico ai documenti ufficiali. 2. Nessuna disposizione del presente accordo deve essere interpretata come obbligo per le parti di fornire informazioni la cui divulgazione sia considerata contraria ai propri interessi essenziali in materia di sicurezza. 3. Le parti ribadiscono il proprio impegno a proteggere le informazioni riservate ricevute nel corso della cooperazione.
Accordo-art. 57
Articolo 57 Definizione delle parti Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono l'Unione o i suoi Stati membri oppure l'Unione e i suoi Stati membri, in base alle rispettive competenze, da una parte, e l'Afghanistan, dall'altra.
Accordo-art. 58
Articolo 58 Applicazione territoriale Il presente accordo si applica al territorio in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni in essi indicate, e al territorio dell'Afghanistan.
Accordo-art. 59
Articolo 59 Entrata in vigore, applicazione in via provvisoria, durata e denuncia 1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'espletamento delle procedure giuridiche a tal fine necessarie. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, l'Unione e l'Afghanistan convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo nelle parti specificate dall'Unione, secondo quanto contemplato al paragrafo 3, conformemente alle rispettive legislazioni e procedure interne applicabili. 3. L'applicazione provvisoria ha effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento di quanto segue: a) la notifica dell'Unione relativa all'espletamento delle procedure necessarie a tal fine, con l'indicazione delle parti dell'accordo che devono essere applicate in via provvisoria, e b) il deposito dello strumento di ratifica, da parte dell'Afghanistan, conformemente alle sue procedure e alla sua legislazione applicabile. 4. Il presente accordo e' valido per un periodo iniziale di dieci anni. Esso e' automaticamente prorogato per periodi consecutivi di cinque anni a meno che, sei mesi prima della scadenza della sua validita', una delle parti notifichi per iscritto la propria intenzione di non prorogarlo. 5. Le eventuali modifiche del presente accordo sono apportate di concerto fra le parti ed entrano in vigore soltanto dopo che queste si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche necessarie a tal fine. 6. Ciascuna delle parti puo' denunciare il presente accordo dandone notifica per iscritto all'altra parte. La denuncia ha effetto sei mesi dopo che l'altra parte ha ricevuto la notifica. 7. Le notifiche a norma del presente articolo sono fatte al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea o al ministero degli Affari esteri dell'Afghanistan, a seconda del caso.
Accordo-art. 60
Articolo 60 Testi facenti fede Il presente accordo e' redatto, in duplice esemplare, in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese, pashtu e dari, tutti i testi facenti ugualmente fede. Parte di provvedimento in formato grafico
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