LEGGE 22 aprile 2021, n. 53

Type Legge
Publication 2021-04-22
Ultimo aggiornamento 2026-01-01
State In force
Source Normattiva
articles 29
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Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale») 1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) adeguare e coordinare le disposizioni nazionali vigenti in materia di sanita' e benessere animale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 e relativi regolamenti delegati e di esecuzione, incluse quelle riguardanti le malattie animali non elencate nell'articolo 5 del medesimo regolamento, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili; b) individuare, ai sensi dell'articolo 4, punto 55), del regolamento (UE) 2016/429, il Ministero della salute quale autorita' competente veterinaria centrale responsabile del coordinamento delle autorita' competenti regionali e locali in materia di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali previste dal medesimo regolamento; c) prevedere un esplicito divieto della commercializzazione di tutti i pesci appartenenti alla famiglia dei ciprinidi pescati nelle acque interne, ad esclusione delle acque salse e salmastre e dei laghi; d) prevedere l'obbligatorieta' della reimmissione del pesce appartenente alla famiglia dei ciprinidi, se catturato, al termine dell'attivita' piscatoria in acque interne, ad esclusione delle acque salse e salmastre e dei laghi; e) individuare, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le modalita', uniformi sul territorio nazionale, per porre in essere le misure di emergenza in attuazione degli articoli 257 e 258 del regolamento (UE) 2016/429 attraverso: 1) la ridefinizione della composizione e delle funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali; 2) la definizione di una rete tra i responsabili dei servizi veterinari individuati dalle regioni e dalle province autonome, coordinata dal Capo dei servizi veterinari nazionali, diretta a organizzare e razionalizzare le misure di emergenza in materia di sanita' animale; 3) la predisposizione di un piano di emergenza nazionale di eradicazione in caso di focolaio di una malattia elencata nel regolamento (UE) 2016/429 o di una malattia emergente o di insorgenza di un pericolo che puo' probabilmente comportare un grave rischio per la sanita' pubblica o animale; f) individuare criteri, regole e condizioni, nonche' livello di responsabilita', per delegare, in conformita' all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/429, specifiche attivita' ufficiali ai veterinari non ufficiali; g) adeguare e coordinare le disposizioni nazionali vigenti in materia di registrazione e riconoscimento degli stabilimenti e degli operatori e in materia di identificazione e tracciabilita' degli animali terrestri detenuti alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 e relativi regolamenti delegati e di esecuzione, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili; h) individuare le modalita' per adempiere agli obblighi informativi verso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali di settore attraverso il riordino e la connessione tra la Banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche, i sistemi informativi del Ministero della salute e i sistemi informativi delle regioni e delle province autonome; i) individuare, in attuazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429, strumenti e modalita' operative per consentire alle autorita' competenti, nell'ambito delle attivita' di sorveglianza delle malattie animali, di acquisire i dati e le informazioni risultanti dall'attivita' di sorveglianza svolta dagli operatori e dagli esiti delle visite di sanita' animale effettuate dai veterinari aziendali, di cui al decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2018, ai sensi degli articoli 24 e 25 del menzionato regolamento; l) individuare, in attuazione del capo 2 della parte II del regolamento (UE) 2016/429, nell'applicativo REV (ricetta elettronica veterinaria) lo strumento per consentire alle autorita' competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle attivita' di sorveglianza delle malattie animali e dei residui dei medicinali veterinari nei prodotti e sottoprodotti di origine animale, di acquisire dati e informazioni risultanti dalla somministrazione di ogni tipo di medicinale veterinario all'animale, compresi i medicinali veterinari ad azione stupefacente e psicotropa soggetti alla disciplina recata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, appartenenti alla tabella dei medicinali, sezioni B, C, D ed E; m) prevedere, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiutide minimis, misure di incentivazione finanziaria per gli operatori e i professionisti degli animali che sviluppano buone prassi di allevamento non intensivo delle specie animali di cui si occupano; n) prevedere per gli operatori e i professionisti degli animali la formazione periodica finalizzata all'acquisizione di conoscenze adeguate in materia di malattie degli animali, comprese quelle trasmissibili all'uomo, principi di biosicurezza, interazione tra sanita' animale, benessere degli animali e salute umana, buone prassi di allevamento delle specie animali di cui si occupano e resistenza ai trattamenti, compresa la resistenza antimicrobica, estendendo la formazione periodica anche agli operatori che vendono o trasferiscono in altro modo la titolarita' di futuri animali da compagnia. A tal fine, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, predisporre specifici programmi di formazione nei settori agricolo o dell'acquacoltura anche tramite l'istruzione formale; o) conformare la normativa ai principi della chiarezza e della semplificazione e semplicita' applicativa, per non appesantire sul piano documentale e formale l'attivita' dei soggetti chiamati alla sua applicazione; p) introdurre sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429; q) prevedere ulteriori misure restrittive al commercio di animali, affiancate da un sistema sanzionatorio adeguato ed efficace, tra cui uno specifico divieto di importazione, conservazione e commercio di fauna selvatica ed esotica, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonche' l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio di specie protette.

Note all'art. 14: - Il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale») (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 marzo 2016, n. L 84. - Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1990, n. 255, S.O.

Art. 15

Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni, e del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione

1.Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, al regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, e al regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017.

Art. 16

Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1991, che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale

1.Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017.

3.Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 16: - Il regolamento (UE) 2017/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 10 novembre 2017, n. L 293. - Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. - Il testo degli articoli 5 e 6 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, cosi' recita: «Art. 5 Finalita' e destinatari della vigilanza 1. La vigilanza sulle attivita' disciplinate dalla presente parte ha per obiettivi: a) la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario; b) la tutela degli investitori; c) la stabilita' e il buon funzionamento del sistema finanziario; d) la competitivita' del sistema finanziario; e) l'osservanza delle disposizioni in materia finanziaria. 2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Banca d'Italia e' competente per quanto riguarda il contenimento del rischio, la stabilita' patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari. 3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Consob e' competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti. 4. La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati; ciascuna vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari secondo le competenze definite dai commi 2 e 3. 5. La Banca d'Italia e la CONSOB operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarita' rilevate nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza. 5-bis. La Banca d'Italia e la Consob, al fine di coordinare l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati, stipulano un protocollo d'intesa, avente ad oggetto: a) i compiti di ciascuna e le modalita' del loro svolgimento, secondo il criterio della prevalenza delle funzioni di cui ai commi 2 e 3; b) lo scambio di informazioni, anche con riferimento alle irregolarita' rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza. 5-ter. Il protocollo d'intesa di cui al comma 5-bis e' reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla Consob con le modalita' da esse stabilite.» «Art. 6 (Poteri regolamentari). - 01. Nell'esercizio dei poteri regolamentari, la Banca d'Italia e la Consob osservano i seguenti principi: a) valorizzazione dell'autonomia decisionale dei soggetti abilitati; b) proporzionalita', intesa come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari; c) riconoscimento del carattere internazionale del mercato finanziario e salvaguardia della posizione competitiva dell'industria italiana; d) agevolazione dell'innovazione e della concorrenza. 02. La Banca d'Italia e la Consob possono mantenere o imporre nei regolamenti obblighi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'articolo 16, paragrafi 8, 9 e 10, della direttiva 2014/65/UE e dai relativi atti delegati, nonche' dall'articolo 24 della direttiva medesima, solo nei casi eccezionali in cui tali obblighi sono obiettivamente giustificati e proporzionati, tenuto conto della necessita' di fare fronte a rischi specifici per la protezione degli investitori o l'integrita' del mercato che presentano particolare rilevanza nel contesto della struttura del mercato italiano. 03. La Banca d'Italia e la Consob comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni regolamentari recanti gli obblighi aggiuntivi di cui al comma 02 ai fini della loro modifica alla Commissione europea. 1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento: a) gli obblighi delle SIM e delle SGR in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e partecipazioni detenibili, nonche' l'informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie e sul governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione; b) gli obblighi delle Sim, delle imprese di paesi terzi, delle Sgr, nonche' degli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario, delle banche italiane autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento, in materia di modalita' di deposito e di sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela; c) le regole applicabili agli Oicr italiani aventi a oggetto: 1) i criteri e i divieti relativi all'attivita' di investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo; 2) le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio, limitatamente agli Oicr diversi dai FIA riservati. La Banca d'Italia puo' prevedere l'applicazione ai FIA italiani riservati di limiti di leva finanziaria massima e di norme prudenziali per assicurare la stabilita' e l'integrita' del mercato finanziario; 3) gli schemi tipo e le modalita' di redazione dei prospetti contabili che le societa' di gestione del risparmio, le Sicav e le Sicaf redigono periodicamente; 4) i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di Oicr; 5) i criteri e le modalita' da adottare per la valutazione dei beni e dei valori in cui e' investito il patrimonio e la periodicita' della valutazione. Per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati, la Banca d'Italia puo' prevedere il ricorso a esperti indipendenti e richiederne l'intervento anche in sede di acquisto e vendita dei beni da parte del gestore; 6) le condizioni per la delega a terzi della valutazione dei beni in cui e' investito il patrimonio dell'Oicr e del calcolo del valore delle relative quote o azioni; c-bis) gli obblighi dei soggetti abilitati relativi alla prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento e alla gestione collettiva del risparmio, in materia di: 1) governo societario e requisiti generali di organizzazione, compresa l'attuazione dell'articolo 4-undecies; 2) sistemi di remunerazione e di incentivazione; 3) continuita' dell'attivita'; 4) organizzazione amministrativa e contabile, compresa l'istituzione della funzione di controllo della conformita' alle norme; 5) gestione del rischio dell'impresa; 6) audit interno; 7) responsabilita' dell'alta dirigenza; 8) esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o di attivita'. 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), prevedono la possibilita' di adottare sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia, nonche' di utilizzare valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o enti esterni. 2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, tenuto conto delle differenti esigenze di tutela degli investitori connesse con la qualita' e l'esperienza professionale dei medesimi, disciplina con regolamento gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di: a) trasparenza, ivi inclusi: 1) gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento, nonche' della gestione collettiva del risparmio, con particolare riferimento al grado di rischiosita' di ciascun tipo specifico di prodotto finanziario e delle gestioni di portafogli offerti, all'impresa e ai servizi prestati, alla salvaguardia degli strumenti finanziari o delle disponibilita' liquide detenuti dall'impresa, ai costi, agli incentivi, alle strategie di esecuzione degli ordini e alle pratiche di vendita abbinata; 2) le modalita' e i criteri da adottare nella diffusione di comunicazioni pubblicitarie e promozionali e di ricerche in materia di investimenti; 3) gli obblighi di comunicazione ai clienti relativi all'esecuzione degli ordini, alla gestione di portafogli, alle operazioni con passivita' potenziali e ai rendiconti di strumenti finanziari o delle disponibilita' liquide dei clienti detenuti dall'impresa; 3-bis) gli obblighi informativi nei confronti degli investitori dei FIA italiani, dei FIA UE e dei FIA non UE; b) correttezza dei comportamenti, ivi inclusi: 1) gli obblighi di acquisizione di informazioni dai clienti o dai potenziali clienti ai fini della valutazione di adeguatezza o di appropriatezza delle operazioni o dei servizi forniti, ivi inclusi i casi di pratiche di vendita abbinata; 2) le misure per eseguire gli ordini alle condizioni piu' favorevoli per i clienti; 3) gli obblighi in materia di gestione degli ordini; 4) l'obbligo di assicurare che la gestione di portafogli si svolga con modalita' aderenti alle specifiche esigenze dei singoli investitori e che quella su base collettiva avvenga nel rispetto degli obiettivi di investimento dell'OICR; 5) le condizioni alle quali possono essere corrisposti o percepiti incentivi; b-bis) prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento e di gestione collettiva del risparmio, relativi: 1) alle procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento, ivi incluse quelle per: a) il governo degli strumenti finanziari e dei depositi strutturati; b) la percezione o la corresponsione di incentivi; 2) alle procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione della gestione collettiva del risparmio, ivi incluse quelle per la percezione o la corresponsione di incentivi; 3) alle modalita' di esercizio della funzione di controllo della conformita' alle norme; 4) al trattamento dei reclami; 5) alle operazioni personali; 6) alla gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, ivi inclusi quelli derivanti dai sistemi di remunerazione e di incentivazione; 7) alla conservazione delle registrazioni; 8) alla conoscenza e competenza delle persone fisiche che forniscono consulenza alla clientela in materia di investimenti o informazioni su strumenti finanziari, servizi di investimento o accessori per conto dei soggetti abilitati. 2-bis. Con riferimento alle materie indicate al comma 1, lettera c-bis), numeri 1), 2), 3), 7) e 8), la Banca d'Italia acquisisce l'intesa della Consob sugli aspetti di disciplina rilevanti per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 3. Con riferimento alle materie indicate al comma 2, lettera b-bis), numero 6), la Consob acquisisce l'intesa della Banca d'Italia sugli aspetti di disciplina rilevanti per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 2. Gli aspetti di disciplina rilevanti per le finalita' di competenza della Banca d'Italia e della Consob sono specificati nel protocollo previsto all'articolo 5, comma 5-bis. Per l'esercizio della vigilanza ai sensi della presente parte, sono competenti la Banca d'Italia per il rispetto delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1, lettera c-bis), numeri 1), 2), 3), 7) e 8), e la Consob per il rispetto delle disposizioni adottate ai sensi del comma 2, lettera b-bis), numero 6); inoltre, la Banca d'Italia e la Consob, in relazione agli aspetti sui quali hanno fornito l'intesa e per le finalita' di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, possono: a) esercitare i poteri di vigilanza informativa e di indagine loro attribuiti dal presente capo, anche al fine di adottare i provvedimenti di intervento di propria competenza, secondo le modalita' previste nel protocollo; b) comunicare le irregolarita' riscontrate all'altra Autorita' ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza. 2-ter. 2-quater. La Consob, sentita la Banca d'Italia, individua con regolamento: a); b) le condizioni alle quali i soggetti abilitati non sono obbligati a osservare le disposizioni regolamentari di cui al comma 2, lettera b), numero 1), quando prestano i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, lettere b) ed e); c) la disciplina specifica di condotta applicabile ai rapporti tra soggetti abilitati e clienti professionali; d) le norme di condotta che non si applicano ai rapporti fra soggetti abilitati che prestano i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e), e controparti qualificate, intendendosi per tali: 1) le Sim, le imprese di investimento UE, le banche, le imprese di assicurazione, gli Oicr, i gestori, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario, le societa' di cui all'articolo 18 del Testo Unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico; 2) le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2014/65/UE e alle relative misure di esecuzione; 3) le categorie corrispondenti a quelle dei numeri 1) e 2) di soggetti di paesi non appartenenti all'Unione europea. 2-quinquies. La Consob, sentita la Banca d'Italia, individua con regolamento: a) i clienti professionali privati; b) i criteri di identificazione dei soggetti privati che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta. 2-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua con regolamento: a) i clienti professionali pubblici; b) i criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta. 2-septies. Le disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del comma 1, lettera c-bis), numero 2), possono prevedere che determinate decisioni in materia di remunerazione e di incentivazione siano rimesse alla competenza dell'assemblea dei soci, anche nel modello dualistico di amministrazione e controllo, stabilendo quorum costitutivi e deliberativi anche in deroga a norme di legge. 2-octies. E' nullo qualunque patto o clausola non conforme alle disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del comma 1, lettera c-bis), numero 2), o contenute in atti dell'Unione europea direttamente applicabili. La nullita' della clausola non comporta la nullita' del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto, ove possibile, con i parametri indicati nelle disposizioni suddette nei valori piu' prossimi alla pattuizione originaria. 2-novies. I soci e gli amministratori dei soggetti abilitati, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi.». - Per i riferimenti della direttiva 2011/61/UE, si veda nelle note all'articolo 13. - Il regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai fondi europei per il venture capital (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 25 aprile 2013, n. L 115. - Il regolamento (UE) 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 25 aprile 2013, n. L 115.

Art. 17

Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/518, che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto riguarda talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le commissioni di conversione valutaria

1.Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019.

Note all'art. 17: - Il regolamento (UE) 2019/518 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto riguarda talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le commissioni di conversione valutaria (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 29 marzo 2019, n. L 91. - Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. - Il regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunita' e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 9 ottobre 2009, n. L 266. - Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 (Attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunita'), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2015, n. 201.

Art. 18

Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del titolo III, Quadro di certificazione della cibersicurezza, del regolamento (UE) 2019/881, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza») 1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al titolo III del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) designare il Ministero dello sviluppo economico quale autorita' competente ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2019/881; ((1)) b) individuare l'organizzazione e le modalita' per lo svolgimento dei compiti e l'esercizio dei poteri dell'autorita' di cui alla lettera a), attribuiti ai sensi dell'articolo 58 e dell'articolo 56, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 2019/881; c) definire il sistema delle sanzioni applicabili ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2019/881, prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per finalita' di ricerca e formazione in materia di certificazione della cibersicurezza; le sanzioni amministrative pecuniarie non devono essere inferiori nel minimo a 15.000 euro e non devono essere superiori nel massimo a 5.000.000 di euro; ((1)) d) prevedere, in conformita' all'articolo 58, paragrafi 7 e 8, del regolamento (UE) 2019/881, il potere dell'autorita' di cui alla lettera a) di revocare i certificati rilasciati ai sensi dell'articolo 56, paragrafi 4 e 5, lettera b), emessi sul territorio nazionale, salvo diverse disposizioni dei singoli sistemi europei di certificazione adottati ai sensi dell'articolo 49 di detto regolamento.

Art. 19

Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/943, sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione), e del regolamento (UE) 2019/941, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE

1.Il Governo adotta, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (UE) 2019/943 e 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019.

Note all'art. 19: - Il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 14 giugno 2019, n. L 158. - Il regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 14 giugno 2019, n. L 158. - Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.

Art. 20

Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)

1.Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019.

Note all'art. 20: - Il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 25 luglio 2019, n. L 198. - Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. - Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2005, n. 289, S.O.

Art. 21

Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio

1.I decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sono adottati previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

3.Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 21: - La direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio, e' pubblicata nella G.U.U.E. 11 luglio 2019, n. L 186. - Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. - Il titolo II del libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O., e' cosi' rubricato: «Libro I Le misure di prevenzione Titolo II Le misure di prevenzione patrimoniali». - Il testo dell'articolo 4 del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269 (Regolamento istitutivo dell'anagrafe dei rapporti di conto e di deposito, previsto dall'articolo 20, comma 4, della L. 30 dicembre 1991, n. 413), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2000, n. 230, cosi' recita: «Art. 4 (Soggetti abilitati ad avanzare richiesta d'accesso all'anagrafe). - 1. La richiesta al centro operativo e la utilizzazione degli elementi informativi acquisiti sono consentite per l'espletamento delle attivita' fiscali previste dalla legge, degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia in fase di indagini preliminari, sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalita' di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione. 2. Le richieste possono essere avanzate: a) dall'autorita' giudiziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni del codice di procedura penale, ovvero dagli ufficiali di polizia giudiziaria delegati dal pubblico ministero o specificamente designati dal responsabile, a livello centrale, dei servizi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; b) dall'Ufficio italiano dei cambi, nell'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, cosi' come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153; c) dal Ministro dell'interno, dal Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, dai questori e dal direttore della Direzione investigativa antimafia, quando ricorrono le circostanze di cui al comma 1, ovvero quelle di cui all'articolo 118, comma 1, del codice di procedura penale; d) dagli esperti del Servizio consultivo ed ispettivo tributario (SECIT), dai funzionari del Dipartimento delle entrate o dagli ufficiali della Guardia di finanza, su autorizzazione, rispettivamente, del direttore del SECIT, del direttore centrale per l'accertamento e la programmazione o dei direttori regionali delle entrate, dei comandanti regionali della Guardia di finanza; e) dal comandante del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. 3. Nei casi di grave pregiudizio per la tutela degli interessi attinenti alla sicurezza interna ed internazionale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' disporre che le richieste relative a persone o conti e depositi specificamente individuati con apposito provvedimento trasmesso al centro operativo, siano sottoposte a preventiva autorizzazione. In tali casi il centro operativo informa immediatamente l'autorita' richiedente della necessita' di acquisire detta autorizzazione. Sulla richiesta di autorizzazione il Presidente del Consiglio dei Ministri si pronuncia entro trenta giorni. 4. Le modalita' di inoltro al centro operativo delle richieste circa la eventuale esistenza di rapporti di conto o di deposito di cui all'articolo 1, comma 1, nonche' le modalita' delle risposte del centro operativo sono fissate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con quelli dell'interno e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente regolamento, sentito il comitato di cui all'articolo 7. 5. Le autorita' procedenti forniscono immediata notizia agli interessati delle richieste d'informazione di cui al comma 1, fatti salvi i divieti di comunicazione e di notificazione previsti dal codice di procedura penale o da altra legge. 6. Gli elementi informativi acquisiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, circa la esistenza dei rapporti di conto o di deposito ivi indicati, sono coperti dal segreto di ufficio.». - Il testo degli articoli 9 e 12 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, S.O., cosi' recita: «Art. 9 (Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia). - 1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, nel quadro degli obiettivi e priorita' strategiche individuati annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze con la Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione, esegue i controlli sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto da parte dei soggetti obbligati non vigilati dalle Autorita' di vigilanza di settore nonche' gli ulteriori controlli effettuati, in collaborazione con la UIF che ne richieda l'intervento a supporto dell'esercizio delle funzioni di propria competenza. 2. Al fine di garantire economicita' ed efficienza dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza puo' eseguire, previa intesa con le autorita' di vigilanza di settore rispettivamente competenti, i controlli sui seguenti soggetti: a) istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e relative succursali; b) punti di contatto centrale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera ii); c) societa' fiduciarie e intermediari di cui all'albo previsto dall'articolo 106 TUB; d) soggetti eroganti micro-credito ai sensi dell'articolo 111 TUB e i confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo 112 TUB; e) succursali insediate sul territorio della Repubblica di intermediari bancari e finanziari e di imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo; f) intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami di attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, CAP; g) revisori legali e societa' di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio; h) soggetti che esercitano l'attivita' di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 TULPS, salve le competenze in materia di pubblica sicurezza attribuite dal medesimo Testo Unico. 3. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza definisce la frequenza e l'intensita' dei controlli e delle ispezioni in funzione del profilo di rischio, della natura e delle dimensioni dei soggetti obbligati e dei rischi nazionali e transfrontalieri di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 4. Per le finalita' di cui al presente articolo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza: a) effettua ispezioni e controlli anche con i poteri attribuiti al Corpo dalla normativa valutaria. I medesimi poteri sono attribuiti ai militari appartenenti ai reparti della Guardia di finanza ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria delega le ispezioni e i controlli; a-bis) acquisisce, anche attraverso le ispezioni e i controlli di cui ai commi 1 e 2, dati e informazioni presso i soggetti obbligati; b) con i medesimi poteri di cui alla lettera a), svolge gli approfondimenti investigativi delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 13 e delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla UIF ai sensi dell'articolo 40. 5. Ferme restando le competenze del Nucleo speciale di polizia valutaria di cui al comma 4, la Guardia di finanza: a) accerta e contesta, con le modalita' e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero trasmette alle autorita' di vigilanza di settore le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto riscontrate nell'esercizio dei suoi poteri di controllo; b) espleta le funzioni e i poteri di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto da parte dei soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), nonche' da parte dei distributori ed esercenti di gioco, ivi compresi quelli di prestatori di servizi di gioco con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato comunitario, che operano sul territorio della Repubblica italiana. 6. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, il Nucleo speciale di polizia valutaria ha accesso: a) ai dati contenuti nella sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi 6 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; b) alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto; b-bis) ai dati e alle informazioni contenute nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 7. La Direzione investigativa antimafia accerta e contesta, con le modalita' e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero trasmette alle autorita' di vigilanza di settore, le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto riscontrate nell'esercizio delle sue attribuzioni ed effettua gli approfondimenti investigativi, attinenti alla criminalita' organizzata, delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 13 e delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla UIF ai sensi dell'articolo 40. Restano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, e 1-bis, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726. 8. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 7, la Direzione investigativa antimafia ha accesso: a) ai dati contenuti nella sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi 7 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; b) alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trusts espressi, contenute in apposita sezione del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto; b-bis) ai dati e alle informazioni contenute nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 9. I dati e le informazioni acquisite nell'ambito delle attivita' svolte ai sensi del presente articolo sono utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni e le attribuzioni vigenti.» «Art. 12 (Collaborazione e scambio di informazioni tra autorita' nazionali). - 1. Le autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), le amministrazioni e gli organismi interessati, l'autorita' giudiziaria e gli organi delle indagini collaborano per agevolare l'individuazione di ogni circostanza in cui emergono fatti e situazioni la cui conoscenza puo' essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 1-bis. Per le finalita' di cui al presente decreto, le autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), collaborano tra loro scambiando informazioni, anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio. 2. Fermo quanto stabilito dal presente decreto circa la titolarita' e le modalita' di esercizio dei poteri di controllo da parte delle autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), le amministrazioni e gli organismi interessati, qualora nell'esercizio delle proprie attribuzioni rilevino l'inosservanza delle norme di cui al presente decreto, accertano e contestano la violazione con le modalita' e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere dettate modalita' e procedure per la contestazione della violazione e il successivo inoltro all'autorita' competente all'irrogazione della sanzione. Le medesime amministrazioni e i medesimi organismi informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attivita' istituzionale. 3. Fermo quanto disposto dall'articolo 40 in materia di analisi e sviluppo investigativo della segnalazione di operazione sospetta, l'autorita' giudiziaria, nell'ambito di indagini relative all'esistenza di reati di riciclaggio, di autoriciclaggio, di reati a essi presupposti ovvero di attivita' di finanziamento del terrorismo e ogni qualvolta lo ritenga necessario per lo svolgimento di un procedimento penale, puo' richiedere alla UIF, con le garanzie di cui all'articolo 38, i risultati delle analisi e qualsiasi altra informazione pertinente. 4. Ferma restando l'autorizzazione dell'autorita' giudiziaria procedente per le informazioni coperte da segreto investigativo nonche' eccettuati i casi in cui e' in corso un'indagine di polizia per la quale e' gia' stata trasmessa un'informativa all'autorita' giudiziaria, ai sensi degli articoli 347 o 357 del codice di procedura penale e detta autorita' non ha ancora assunto le proprie determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale, gli organi delle indagini forniscono le informazioni investigative necessarie a consentire alla UIF lo svolgimento delle analisi di sua competenza, attraverso modalita' concordate che garantiscano la tempestiva disponibilita' delle predette informazioni e il rispetto dei principi di pertinenza e proporzionalita' dei dati e delle notizie trattati rispetto agli scopi per cui sono richiesti. 5. La UIF fornisce i risultati di carattere generale degli studi effettuati alle forze di polizia, alle autorita' di vigilanza di settore, al Ministero dell'economia e delle finanze, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al Ministero della giustizia ed al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, la UIF fornisce alla Direzione investigativa antimafia, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza nonche' al Comitato di analisi strategica antiterrorismo gli esiti delle analisi e degli studi effettuati su specifiche anomalie da cui emergono fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 6. La UIF informa tempestivamente il Comitato di sicurezza finanziaria delle attivita' e degli strumenti con cui provvede alla disseminazione delle informazioni, relative alle analisi strategiche volte a individuare tendenze evolutive dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in favore di autorita' preposte alla tutela di interessi correlati o strumentali alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. La UIF fornisce al Comitato di sicurezza finanziaria, con cadenza semestrale, una relazione sintetica che informa in ordine al numero e alla tipologia delle informazioni disseminate e fornisce riscontro in ordine alle attivita' intraprese a seguito del loro utilizzo. 7. L'autorita' giudiziaria, quando ha fondato motivo di ritenere che il riciclaggio, l'autoriciclaggio o l'impiego di denaro, beni o altre utilita' di provenienza illecita ovvero le attivita' preordinate al compimento di uno o piu' atti con finalita' di finanziamento del terrorismo siano avvenuti attraverso operazioni effettuate presso gli intermediari sottoposti a vigilanza, ne da' comunicazione alle autorita' di vigilanza di settore e alla UIF per gli adempimenti e le analisi di rispettiva spettanza. Le notizie comunicate sono coperte dal segreto d'ufficio. La comunicazione puo' essere ritardata quando puo' derivarne pregiudizio alle indagini. Le Autorita' di vigilanza di settore e la UIF, fermo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettera a), comunicano all'autorita' giudiziaria le iniziative assunte e i provvedimenti adottati. 7-bis. L'autorita' giudiziaria puo' richiedere al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e, per quanto attiene alla criminalita' organizzata, anche alla Direzione investigativa antimafia, i risultati degli approfondimenti investigativi svolti sulle segnalazioni di operazioni sospette. 8. Salvo quanto previsto dal comma 1-bis e fuori dai casi di cooperazione tra le forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, tutte le informazioni, in possesso delle autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), e rilevanti per l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente decreto, sono coperte da segreto d'ufficio. Il segreto non puo' essere opposto all'autorita' giudiziaria ovvero alle forze di polizia di cui al primo periodo, quando le informazioni siano necessarie per lo svolgimento di un procedimento penale.». - Il testo dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100, S.O., cosi' recita: «Art. 16. (Forze di polizia). - Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.».

Art. 22

Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente

2.Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della presente legge. Qualora la dotazione del fondo di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012 si rivelasse insufficiente, il decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1 del presente articolo e' emanato solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie a copertura dei relativi maggiori oneri, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Note all'art. 22: - La direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 12 giugno 2019, n. L 155. - Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. - Il testo del comma 653 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, S.O., cosi' recita: «Art. 1. - 653. In coerenza con gli obiettivi che saranno compiutamente delineati nell'ambito del Piano nazionale sulla plastica sostenibile, alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di manufatti con singolo impiego destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, e' riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 10 per cento delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo standard EN 13432: 2002.». - Il testo dell'articolo 226-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96, cosi' recita: «Art. 226-quater (Plastiche monouso). - 1. Ai fini di prevenire la produzione di rifiuti da prodotti di plastica monouso e di quella dei materiali di origine fossile, nonche' di prevenire l'abbandono e di favorire la loro raccolta differenziata e il relativo riciclaggio di materia, nonche' di facilitare e promuovere l'utilizzo di beni di consumo ecocompatibili coerentemente con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare", COM(2018) 28 definitivo, i produttori, su base volontaria e in via sperimentale dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023: a) adottano modelli di raccolta differenziata e di riciclo di stoviglie in plastica da fonte fossile con percentuali crescenti di reintroduzione delle materie prime seconde nel ciclo produttivo; b) producono, impiegano e avviano a compostaggio stoviglie fabbricate con biopolimeri di origine vegetale; c) utilizzano entro il 31 dicembre 2023 biopolimeri, con particolare attenzione alle fonti di approvvigionamento nazionale, in modo massivo e in alternativa alle plastiche di fonte fossile per la produzione di stoviglie monouso. 2. Per le finalita' e gli obiettivi di cui al comma 1 i produttori promuovono: a) la raccolta delle informazioni necessarie alla messa a punto di materie prime, processi e prodotti ecocompatibili e la raccolta dei dati per la costruzione di Life Cycle Assessment certificabili; b) l'elaborazione di standard qualitativi per la: 1) determinazione delle caratteristiche qualitative delle materie prime e degli additivi impiegabili in fase di produzione; 2) determinazione delle prestazioni minime del prodotto durante le fasi di impiego, compreso il trasporto, lo stoccaggio e l'utilizzo; c) lo sviluppo di tecnologie innovative per il riciclo dei prodotti in plastica monouso; d) l'informazione sui sistemi di restituzione dei prodotti in plastica monouso usati da parte del consumatore. 3. Le informazioni di cui alla lettera d) del comma 2 riguardano in particolare: a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili; b) il ruolo degli utenti di prodotti di plastica monouso e dei consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio dei prodotti di plastica monouso e dei rifiuti di imballaggio; c) il significato dei marchi apposti sui prodotti di plastica monouso. 4. Al fine di realizzare attivita' di studio e verifica tecnica e monitoraggio da parte dei competenti istituti di ricerca, e' istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con una dotazione di euro 100.000 a decorrere dall'anno 2019. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le specifiche modalita' di utilizzazione del Fondo.». - Per il testo dell'articolo 41-bis della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. - Per il testo dell'articolo 17 della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, si veda nelle note all'articolo 1.

Art. 23

Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione

Note all'art. 23: - La direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, e' pubblicata nella G.U.U.E. 26 novembre 2019, n. L 305. - Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.

Art. 24

Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2088, relativo all'informativa sulla sostenibilita' nel settore dei servizi finanziari 1. Il Governo adotta, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 24: - Il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'informativa sulla sostenibilita' nel settore dei servizi finanziari (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 9 dicembre 2019, n. L 317. - Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.

Art. 25

Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012

1.Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017.

3.Si applica l'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012.

4.Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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