LEGGE 22 aprile 2021, n. 53
Note all'art. 25: - Il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012, e' pubblicato nella G.U.U.E. 28 dicembre 2017, n. L 347. - Per il testo dell'articolo 31 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
Art. 26
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite
2.Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 26: - La direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 18 dicembre 2019, n. L 328. - Il regolamento (UE) 2019/2160 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 18 dicembre 2019, n. L 328. - Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. - Per i riferimenti del titolo VIII del decreto legislativo 1° gennaio 1993, n. 385, si veda nelle note all'articolo 10. - La legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 1999, n. 111. - Titolo II della parte V del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' cosi' rubricata: «Parte V Sanzioni Titolo II Sanzioni amministrative».
Art. 27
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2034, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2033, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014
2.Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 27: - La direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 5 dicembre 2019, n. L 314. - Il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 5 dicembre 2019, n. L 314. - Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. - Il testo degli articoli 6 e 6-bis del citato decreto legislativo 1° gennaio 1993, n. 385, cosi' recita: «Art. 6 (Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF e nel MVU). - 1. Le autorita' creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, applicano i regolamenti e le decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria. 2. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, le autorita' creditizie adempiono agli obblighi di comunicazione nei confronti delle autorita' e dei comitati che compongono il SEVIF, della BCE e delle altre autorita' e istituzioni indicate dalle disposizioni dell'Unione europea. 3. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e' parte del SEVIF e del MVU e partecipa alle attivita' che essi svolgono, tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo. 3-bis. Le autorita' creditizie esercitano i poteri d'intervento a esse attribuiti dal presente decreto legislativo anche per assicurare il rispetto del regolamento (UE) n. 575/2013, delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento. ( 4. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia puo' concludere accordi con l'ABE e con le autorita' di vigilanza di altri Stati membri che prevedano anche la ripartizione di compiti e la delega di funzioni nonche' ricorrere all'ABE per la risoluzione delle controversie con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.» «Art. 6-bis Partecipazione al MVU e poteri della Banca d'Italia 1. Nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto sono esercitati dalla Banca d'Italia stessa nei limiti e secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni del MVU che disciplinano l'esercizio di compiti di vigilanza sulle banche prevedendo, tra l'altro, differenti modalita' di cooperazione tra la BCE e le autorita' nazionali per i soggetti significativi e per quelli meno significativi. 2. Ai sensi del comma 1, la Banca d'Italia, in particolare: a) formula alla BCE proposte per l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione e revoca all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi dell'articolo 14 e di autorizzazione all'acquisto di partecipazioni ai sensi dell'articolo 19; b) fornisce alla BCE tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalle disposizioni del MVU, fermo restando il potere della BCE di ottenere le informazioni dai soggetti vigilati e di condurre ispezioni; c) assiste la BCE nella preparazione e attuazione degli atti relativi ai compiti di vigilanza ad essa attribuiti dalle disposizioni del MVU; d) informa la BCE dell'attivita' di vigilanza svolta e dei procedimenti amministrativi avviati, nei casi e secondo le modalita' previsti dalle disposizioni del MVU; e) esercita i poteri, non attribuiti in via esclusiva alla BCE, previsti dal presente decreto nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, anche su richiesta o dietro istruzioni della BCE, informando quest'ultima delle attivita' svolte in esito alla richiesta; f) esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto che non siano attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU. 3. Nelle materie inerenti all'esercizio dei compiti attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU, le sanzioni amministrative previste nel Titolo VIII sono applicate secondo quanto previsto dall'articolo 144-septies. 4. Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013, si intendono per "legislazione nazionale di recepimento delle direttive europee" e "legislazione nazionale di esercizio delle opzioni previste dai regolamenti europei" le disposizioni nazionali di carattere generale nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, incluse quelle adottate, ove previsto dalla legislazione nazionale, dalla Banca d'Italia, per l'attuazione delle direttive dell'Unione europea e per l'esercizio di opzioni rimesse dai regolamenti dell'Unione europea agli Stati membri o alle autorita' competenti o designate negli Stati membri, quando non esercitate dalla BCE. 5. Nell'esercizio delle rispettive competenze la Banca d'Italia e la BCE operano in stretta collaborazione, secondo il principio di leale cooperazione.». - Il testo degli articoli 28 e 29-ter del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, cosi' recita: «Art. 28 (Imprese di paesi terzi diverse dalle banche). - 1. Lo stabilimento in Italia di succursali da parte di imprese di paesi terzi diverse dalle banche e' autorizzato dalla Consob, sentita la Banca d'Italia. L'autorizzazione e' subordinata: a) alla sussistenza, in capo alla succursale, di requisiti corrispondenti a quelli previsti dall'articolo 19, comma 1, lettere d) ed f); b) alla trasmissione di tutte le informazioni, compresi un programma di attivita', che illustri in particolare i tipi di operazioni previste e la struttura organizzativa della succursale, specificate ai sensi del comma 4; c) all'autorizzazione, alla vigilanza e all'effettivo svolgimento nello Stato d'origine dei servizi o attivita' di investimento e dei servizi accessori che l'impresa istante intende prestare in Italia, nonche' alla circostanza che l'autorita' competente dello Stato d'origine presti debita attenzione alle raccomandazioni del GAFI nel contesto delle azioni contro il riciclaggio di denaro e del contrasto al finanziamento del terrorismo; d) all'esistenza di accordi di collaborazione tra la Banca d'Italia, la Consob e le competenti autorita' dello Stato d'origine, comprendenti disposizioni disciplinanti lo scambio di informazioni, allo scopo di preservare l'integrita' del mercato e garantire la protezione degli investitori; e) all'esistenza di un accordo tra l'Italia e lo Stato d'origine che rispetta pienamente le norme di cui all'articolo 26 del Modello di Convenzione fiscale sul reddito e il patrimonio dell'OCSE e assicura un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali; f) all'adesione da parte dell'impresa istante ad un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell'articolo 60, comma 2. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' negata se non risulta garantita la capacita' della succursale dell'impresa di paesi terzi diversa dalla banca di rispettare gli obblighi alla stessa applicabili ai sensi del presente decreto o contenuti in atti dell'Unione europea direttamente applicabili. 3. Le imprese di paesi terzi diverse dalle banche possono prestare servizi e attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, a clienti al dettaglio o a clienti professionali su richiesta come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera b), e comma 2-sexies, lettera b), del presente decreto esclusivamente mediante stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, in conformita' al comma 1. 4. La Consob, sentita la Banca d'Italia, puo' disciplinare le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei servizi e delle attivita' di cui ai commi 1 e 6. 5. Alla prestazione in Italia di servizi e attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, in regime di libera prestazione di servizi, nei confronti di controparti qualificate o di clienti professionali come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del presente decreto, da parte di imprese di paesi terzi diverse dalle banche, si applica il Titolo VIII del regolamento (UE) n. 600/2014. 6. Le imprese di paesi terzi diverse dalle banche possono prestare servizi e attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, a controparti qualificate o a clienti professionali come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del presente decreto, anche senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, in mancanza di una decisione della Commissione europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 oppure ove tale decisione non sia piu' vigente, sempreche' ricorrano le condizioni previste dal comma 1, lettere b), c), d) ed e), e venga presentato un programma concernente l'attivita' che si intende svolgere nel territorio della Repubblica. L'autorizzazione e' rilasciata dalla Consob, sentita la Banca d'Italia. 7. La Consob, sentita la Banca d'Italia, puo' indicare, in via generale, i servizi e le attivita' che, ai sensi del comma 6, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche non possono prestare nel territorio della Repubblica senza stabilimento di succursali.» «Art. 29-ter (Banche di paesi terzi). - 1. Nel caso in cui sia previsto lo svolgimento di servizi o attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, lo stabilimento in Italia di succursali da parte di banche di paesi terzi e' autorizzato dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 28, comma 1. Resta ferma l'applicazione degli articoli 13, 14, comma 4, e 15, comma 4, del T.U. bancario. 2. L'autorizzazione e' negata se non risulta garantita la capacita' della succursale della banca di paesi terzi di rispettare gli obblighi alla stessa applicabili ai sensi del presente decreto o contenuti in atti dell'Unione europea direttamente applicabili. 3. Le banche di paesi terzi possono prestare servizi e attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, a clienti al dettaglio o a clienti professionali su richiesta come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera b), e comma 2-sexies, lettera b), esclusivamente mediante stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica. 4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, puo' disciplinare le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei servizi e delle attivita' di cui ai commi 1 e 6. 5. Alla prestazione in Italia di servizi e attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, in regime di libera prestazione di servizi nei confronti di controparti qualificate o di clienti professionali come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del presente decreto da parte di banche di paesi terzi si applicano le disposizioni del Titolo VIII del regolamento (UE) n. 600/2014. 6. Le banche di paesi terzi possono prestare servizi e attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, a controparti qualificate o a clienti professionali come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del presente decreto anche senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, in mancanza di una decisione della Commissione europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, oppure ove tale decisione non sia piu' vigente, sempreche' ricorrano le condizioni previste dall'articolo 28, comma 1, lettere b), c), d) ed e), e venga presentato un programma concernente l'attivita' che si intende svolgere nel territorio della Repubblica. L'autorizzazione e' rilasciata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob. 7. La Banca d'Italia, sentita la Consob, puo' indicare, in via generale, i servizi e le attivita' che le banche di paesi terzi, ai sensi del comma 6, non possono prestare nel territorio della Repubblica senza stabilimento di succursali.». - Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 575/2013, si veda nelle note all'articolo 10. - La direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'accesso all'attivita' degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, e' pubblicata nella G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 176. - Per i riferimenti della direttiva 2014/59/UE, si veda nelle note all'articolo 11. - Il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, e' pubblicato nella G.U.U.E. 29 ottobre 2013, n. L 287. - Il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 luglio 2014, n. L 225. - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, si veda nelle note all'articolo 11. - La direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 12 giugno 2014, n. L 173. - Il regolamento (UE) 15 maggio 2014, n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 12 giugno 2014, n. 173. - Per i riferimenti del titolo VIII del citato decreto legislativo 1° gennaio 1993, n. 385, si veda nelle note all'articolo 10. - Per i riferimenti del titolo II della parte V del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si veda nelle note all'articolo 26.
Art. 28
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1159, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare
Note all'art. 28: - La direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 12 luglio 2019, n. L 188. - Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. - La direttiva 2018/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 3 dicembre 2008, n. L 323.
Art. 29
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario
1.Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti criteri direttivi specifici: prevedere che la costituzione online sia relativa alla societa' a responsabilita' limitata e alla societa' a responsabilita' limitata semplificata con sede in Italia, con capitale versato mediante conferimenti in denaro, e sia stipulata, anche in presenza di un modello standard di statuto, con atto pubblico formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione dell'atto con firma elettronica riconosciuta.
2.Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Note all'art. 29: - La direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 17 luglio 2019, n. L 186. - Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
Allegato A
Allegato A (articolo 1, comma 1) 1) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (termine di recepimento: 1° aprile 2018); 2) direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (termine di recepimento: 3 dicembre 2020); 3) direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato (termine di recepimento: 19 settembre 2020); 4) direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri (termine di recepimento: 31 dicembre 2019); 5) direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2020); 6) direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 30 giugno 2021); 7) direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorita' garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione piu' efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 4 febbraio 2021); 8) direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l'interoperabilita' dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 19 ottobre 2021); 9) direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (termine di recepimento: 1° maggio 2021); 10) direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 31 maggio 2021); 11) direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1° luglio 2021); 12) direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1° luglio 2021); 13) direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021); 14) direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021); 15) direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entita' esentate, le societa' di partecipazione finanziaria, le societa' di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 dicembre 2020); 16) direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacita' di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (termine di recepimento: 28 dicembre 2020); 17) direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilita' dei prodotti e dei servizi (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 giugno 2022); 18) direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 giugno 2021); 19) direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 28 giugno 2022); 20) direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 3 luglio 2021); 21) direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termini di recepimento: 25 ottobre 2020 per l'articolo 70, punto 4), e 31 dicembre 2020 per il resto della direttiva); 22) direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17 luglio 2021); 23) direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione) (termine di recepimento: 17 luglio 2021); 24) direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1° agosto 2021); 25) direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (termine di recepimento: 1° agosto 2022); 26) direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 1° agosto 2021); 27) direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attivita' professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (termine di recepimento: 2 agosto 2022); 28) direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 2 agosto 2021); 29) direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/ 61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 2 agosto 2021); 30) direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 2 agosto 2021); 31) direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (termine di recepimento: 17 dicembre 2021); 32) direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (termine di recepimento: 17 dicembre 2021); 33) direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del 21 novembre 2019, che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (termine di recepimento: 31 dicembre 2020); 34) direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (termini di recepimento: 26 marzo 2020, limitatamente all'articolo 64, punto 5, e 26 giugno 2021 per il resto della direttiva); 35) direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE (termine di recepimento: 8 luglio 2021); 36) direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio, del 16 dicembre 2019, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione (termine di recepimento: 30 giugno 2022); 37) direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) (termine di recepimento: 31 dicembre 2021); 38) direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento (termine di recepimento: 31 dicembre 2023); 39) direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (termine di recepimento: 31 dicembre 2024).
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