DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 dicembre 2021, n. 224
Note all'art. 116: - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile 2008 (Criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attivita', delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato), e' pubblicato nella Gazzetta. Ufficiale 16 aprile 2008, n. 90. - Per il testo degli artt. 12 e 17 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, si rinvia alle note alle premesse. - Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 6 e 7, della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187: «Art. 3 (Autorita' delegata). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove lo ritenga opportuno, puo' delegare le funzioni che non sono ad esso attribuite in via esclusiva soltanto ad un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario di Stato, di seguito denominati "Autorita' delegata". 1-bis. L'Autorita' delegata non puo' esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a norma della presente legge e in materia di cybersicurezza. 2. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri e' costantemente informato dall'Autorita' delegata sulle modalita' di esercizio delle funzioni delegate e, fermo restando il potere di direttiva, puo' in qualsiasi momento avocare l'esercizio di tutte o di alcune di esse. 4. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, non e' richiesto il parere del Consiglio dei ministri per il conferimento delle deleghe di cui al presente articolo al Ministro senza portafoglio.». «Art. 4 (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza). - 1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3 e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS). 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Autorita' delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS per l'esercizio delle loro competenze, al fine di assicurare piena unitarieta' nella programmazione della ricerca informativa del Sistema di informazione per la sicurezza, nonche' nelle analisi e nelle attivita' operative dei servizi di informazione per la sicurezza. 3. Il DIS svolge i seguenti compiti: a) coordina l'intera attivita' di informazione per la sicurezza, verificando altresi' i risultati delle attivita' svolte dall'AISE e dall'AISI, ferma restando la competenza dei predetti servizi relativamente alle attivita' di ricerca informativa e di collaborazione con i servizi di sicurezza degli Stati esteri; b) e' costantemente informato delle operazioni di competenza dei servizi di informazione per la sicurezza e trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri le informative e le analisi prodotte dal Sistema di informazione per la sicurezza; c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti provenienti dai servizi di informazione per la sicurezza, dalle Forze armate e di polizia, dalle amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche privati; ferma l'esclusiva competenza dell'AISE e dell'AISI per l'elaborazione dei rispettivi piani di ricerca operativa, elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla scorta dei contributi analitici settoriali dell'AISE e dell'AISI; d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da sottoporre al CISR, nonche' progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR; d-bis) sulla base delle direttive di cui all'articolo 1, comma 3-bis, nonche' delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c) del presente comma, coordina le attivita' di ricerca informativa finalizzate a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali; e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni periodiche, lo scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e le Forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio dei ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio informativo e i risultati delle riunioni periodiche; f) trasmette, su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, informazioni e analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di informazioni per la sicurezza; g) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni altra risorsa comunque strumentale all'attivita' dei servizi di informazione per la sicurezza, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri; h) sentite l'AISE e l'AISI, elabora e sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri lo schema del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1; i) esercita il controllo sull'AISE e sull'AISI, verificando la conformita' delle attivita' di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonche' alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Per tale finalita', presso il DIS e' istituito un ufficio ispettivo le cui modalita' di organizzazione e di funzionamento sono definite con il regolamento di cui al comma 7. Con le modalita' previste da tale regolamento e' approvato annualmente, previo parere del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, il piano annuale delle attivita' dell'ufficio ispettivo. L'ufficio ispettivo, nell'ambito delle competenze definite con il predetto regolamento, puo' svolgere, anche a richiesta del direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inchieste interne su specifici episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei servizi di informazione per la sicurezza; l) assicura l'attuazione delle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ai fini della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresi' sulla loro corretta applicazione; m) cura le attivita' di promozione e diffusione della cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale; n) impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria del personale di cui all'articolo 21, secondo le modalita' definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo; n-bis) gestisce unitariamente, ferme restando le competenze operative dell'AISE e dell'AISI, gli approvvigionamenti e i servizi logistici comuni. 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 118-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 14 della presente legge, qualora le informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e) del comma 3 del presente articolo, siano relative a indagini di polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, possono essere acquisite solo previo nulla osta della autorita' giudiziaria competente. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere gli atti e le informazioni anche di propria iniziativa. 5. La direzione generale del DIS e' affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed e' rinnovabile con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni. Per quanto previsto dalla presente legge, il direttore del DIS e' il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorita' delegata, ove istituita, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, e dall'articolo 7, comma 5, ed e' gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento. 6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il direttore generale del DIS, nomina uno o piu' vice direttori generali; il direttore generale affida gli altri incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione degli incarichi il cui conferimento spetta al Presidente del Consiglio dei ministri. 7. L'ordinamento e l'organizzazione del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento sono disciplinati con apposito regolamento. 8. Il regolamento previsto dal comma 7 definisce le modalita' di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio ispettivo di cui al comma 3, lettera i), secondo i seguenti criteri: a) agli ispettori e' garantita piena autonomia e indipendenza di giudizio nell'esercizio delle funzioni di controllo; b) salva specifica autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' delegata, ove istituita, i controlli non devono interferire con le operazioni in corso; c) sono previste per gli ispettori specifiche prove selettive e un'adeguata formazione; d) non e' consentito il passaggio di personale dall'ufficio ispettivo ai servizi di informazione per la sicurezza; e) gli ispettori, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli atti conservati presso i servizi di informazione per la sicurezza e presso il DIS; possono altresi' acquisire, tramite il direttore generale del DIS, altre informazioni da enti pubblici e privati.». «Art. 6 (Agenzia informazioni e sicurezza esterna). - 1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), alla quale e' affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili alla difesa dell'indipendenza, dell'integrita' e della sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, dalle minacce provenienti dall'estero. 2. Spettano all'AISE inoltre le attivita' in materia di controproliferazione concernenti i materiali strategici, nonche' le attivita' di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia. 3. E', altresi', compito dell'AISE individuare e contrastare al di fuori del territorio nazionale le attivita' di spionaggio dirette contro l'Italia e le attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali. 4. L'AISE puo' svolgere operazioni sul territorio nazionale soltanto in collaborazione con l'AISI, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attivita' che la stessa AISE svolge all'estero. A tal fine il direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali. 5. L'AISE risponde al Presidente del Consiglio dei ministri. 6. L'AISE informa tempestivamente e con continuita' il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'interno per i profili di rispettiva competenza. 7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, nomina e revoca il direttore dell'AISE, scelto tra dirigenti di prima fascia o equiparati dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed e' rinnovabile con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni. 8. Il direttore dell'AISE riferisce costantemente sull'attivita' svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita' delegata, ove istituita, per il tramite del direttore generale del DIS. Riferisce direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo richiedano, informandone senza ritardo il direttore generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia. 9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, sentito il direttore dell'AISE, uno o piu' vice direttori. Il direttore dell'AISE affida gli altri incarichi nell'ambito dell'Agenzia. 10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISE sono disciplinati con apposito regolamento.». «Art. 7 (Agenzia informazioni e sicurezza interna). - 1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), alla quale e' affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attivita' eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica. 2. Spettano all'AISI le attivita' di informazione per la sicurezza, che si svolgono all'interno del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia. 3. E', altresi', compito dell'AISI individuare e contrastare all'interno del territorio nazionale le attivita' di spionaggio dirette contro l'Italia e le attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali. 4. L'AISI puo' svolgere operazioni all'estero soltanto in collaborazione con l'AISE, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attivita' che la stessa AISI svolge all'interno del territorio nazionale. A tal fine il direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali. 5. L'AISI risponde al Presidente del Consiglio dei ministri. 6. L'AISI informa tempestivamente e con continuita' il Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e il Ministro della difesa per i profili di rispettiva competenza. 7. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, con proprio decreto, il direttore dell'AISI, scelto tra i dirigenti di prima fascia o equiparati dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed e' rinnovabile con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni. 8. Il direttore dell'AISI riferisce costantemente sull'attivita' svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita' delegata, ove istituita, per il tramite del direttore generale del DIS. Riferisce direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo richiedano, informandone senza ritardo il direttore generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia. 9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, sentito il direttore dell'AISI, uno o piu' vice direttori. Il direttore dell'AISI affida gli altri incarichi nell'ambito dell'Agenzia. 10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISI sono disciplinati con apposito regolamento.». - Per il testo degli articoli 2 e 5 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 18 del citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82: «Art. 18 (Disposizioni finanziarie). - 1. Per l'attuazione degli articoli da 5 a 7 e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito capitolo con una dotazione di 2.000.000 di euro per l'anno 2021, 41.000.000 di euro per l'anno 2022, 70.000.000 di euro per l'anno 2023, 84.000.000 di euro per l'anno 2024, 100.000.000 di euro per l'anno 2025, 110.000.000 di euro per l'anno 2026 e 122.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2027. 2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 3. Le risorse iscritte sui bilanci delle amministrazioni interessate, correlate alle funzioni ridefinite ai sensi del presente decreto a decorrere dall'inizio del funzionamento dell'Agenzia di cui all'articolo 5, sono accertate, anche in conto residui, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri responsabili, e portate ad incremento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa. 4. I proventi di cui all'articolo 11, comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati al capitolo di cui al comma 1 del presente articolo. 5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, anche in conto residui, le occorrenti variazioni di bilancio.».
Art. 117
Computo del periodo di servizio
1.Per il personale di cui all'articolo 116, ai fini di cui agli articoli 33, comma 1, e 40, comma 4, si computa anche il periodo di servizio presso l'Amministrazione di provenienza. Per il predetto personale il periodo di congedo ordinario eventualmente non goduto nel 2021 puo' essere fruito nel corso del 2022.
Art. 118
Avvio del sistema di valutazione
1.Il sistema di valutazione prende avvio il 1° marzo 2022. La valutazione 2022 e' effettuata per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2022.
Art. 119
Avvio del sistema di passaggi di livello e di segmento
1.Il sistema di passaggi di livello economico e di segmento professionale prende avvio nella sessione 2023.
Art. 120
Maturazione dei requisiti per i passaggi di segmento professionale
1.Per il passaggio al segmento professionale di Direttore, il requisito del conseguimento di almeno 3 livelli nel segmento professionale di Consigliere si considera maturato integralmente dal personale reinquadrato di cui all'articolo 116.
Art. 121
Mobilita'
1.In via transitoria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, le posizioni di Capo Servizio e di Capo Divisione attribuite nel 2021 e nel 2022, in connessione con la prima attivazione del Servizio o della Divisione, hanno una durata di cinque anni, prorogabile di altri due.
2.Il sistema di attribuzione delle posizioni manageriali tramite «vacancy» prende avvio nella sessione 2027 salvo che, in relazione alla stabilita' dell'assetto dimensionale raggiunto dall'Agenzia, il Direttore generale ne disponga l'avvio anticipato.
3.Il sistema di mobilita' professionale tramite «job posting» prende avvio nella sessione 2023.
Titolo XV Disposizioni varie e finali
Art. 122
Unioni civili
1.Ai fini della disciplina di cui al presente regolamento, al coniuge e' equiparata la parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
Art. 123
Parita' di genere
1.L'applicazione della disciplina di cui al presente regolamento deve essere orientata ad assicurare il rispetto del principio della parita' di genere.
Art. 124
Disposizioni oggetto di negoziazione
2.Potra' altresi' essere oggetto di negoziazione il sistema di welfare aziendale.
Note all'art. 124: - Per il testo dell'articolo 12, comma 2, lettera m) del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 si rinvia alle note alle premesse.
Art. 125
Trattamento previdenziale
1.Il personale dell'Agenzia accede a forme di trattamento previdenziale complementare in linea con quello previsto in Banca d'Italia.
2.Il personale dell'Agenzia di cui all'articolo 17 del decreto-legge, proveniente dall'organismo di cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124, dalle forze armate, dalle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ovvero da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e inquadrato nel ruolo del personale dell'Agenzia entro il 30 giugno 2022, puo' presentare opzione per il mantenimento del regime pensionistico gia' costituito nelle forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria esistenti e del trattamento previdenziale dei fondi per i trattamenti di fine servizio della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica esistenti nelle amministrazioni di provenienza.
4.Le voci di cui al comma 3 concorrono anche ai fini della determinazione della base retributiva del trattamento di fine servizio ai sensi degli articoli 3 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.
5.L'opzione di cui al comma 2 deve essere esercitata entro nove mesi dalla data dell'immissione nel ruolo del personale dell'Agenzia.
Note all'art. 125: - Per il testo dell'articolo 17 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 si rinvia alle note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124 si rinvia alle note all'articolo 116. - Si riporta il testo dell'articolo 16, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100, S.O.: «Art. 16 (Forze di polizia). - Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. n. 112: «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione) (Art. 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1. Omissis. 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI. 3. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n. 305, S.O. n. 137: «Art. 13 (Norma transitoria per il calcolo delle pensioni). - 1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali amministrative dall'INPS, l'importo della pensione e' determinato dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianita' contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile; b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianita' contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto.». - Si riporta il testo dell'articolo 3 e dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 1974, n. 71: «Art. 3 (Indennita' spettante al dipendente). - L'iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, gestito dall'Ente nazionale previdenza e assistenza per i dipendenti statali, che cessi dal servizio per qualunque causa, consegue il diritto alla indennita' di buonuscita dopo almeno un anno di iscrizione al Fondo. L'indennita' e' pari a tanti dodicesimi della base contributiva di cui all'art. 38 quanti sono gli anni di servizio computabili ai sensi delle disposizioni contenute nel successivo capo III. Per la determinazione della base contributiva, ai fini dell'applicazione del comma precedente, si considera l'ultimo stipendio o l'ultima paga o retribuzione integralmente percepiti; la stessa norma vale per gli assegni che concorrono a costituire la base contributiva. All'iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, di cui al comma 1, che effettui passaggi di qualifica, di carriera o di amministrazione senza soluzione di continuita', e che comunque, dopo tali passaggi, continui ad essere iscritto al Fondo stesso, viene liquidata all'atto della cessazione definitiva dal servizio un'unica indennita' di buonuscita commisurata al periodo complessivo di servizio prestato.». «Art. 38 (Base contributiva). - La base contributiva e' costituita dall'80 per cento dello stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al lordo, di cui alle leggi concernenti il trattamento economico del personale iscritto al Fondo, nonche' dei seguenti assegni: indennita' di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'art. 47, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748; assegno perequativo previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, e per gli operai dello Stato; indennita' prevista dall'art. 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728, per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; assegno annuo previsto dall'art. 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale insegnante delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria di ruolo, fuori ruolo ed incaricato; assegno annuo previsto dall'art. 12, legge 30 luglio 1973, n. 477, per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica; assegno perequativo previsto dall'art. 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, per gli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonche' per i sottufficiali e per i militari di truppa; assegno personale attribuito, nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione, ai dipendenti con stipendio, od altro assegno che concorra a costituire la base contributiva, superiore a quello spettante nella nuova qualifica. Concorrono altresi' a costituire la base contributiva gli assegni e le indennita' previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale. Per particolari categorie di personale, per le quali non e' agevole l'accertamento dell'ammontare della retribuzione o che svolgano attivita' che comportano, in linea normale, orari di lavoro ridotti, la base per la commisurazione del contributo e' stabilita, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, in una somma fissa mensile ragguagliata alla retribuzione complessiva di similari categorie di dipendenti statali.».
Art. 126
Assistenza sanitaria
1.Le condizioni di assistenza sanitaria del personale dell'Agenzia vengono stabilite con provvedimento del Direttore generale sulla base di quelle previste per il personale della Banca d'Italia, ivi incluso il termine iniziale di decorrenza della nuova polizza.
Art. 127
Servizio mensa
1.Con provvedimento del Direttore generale vengono stabilite le condizioni, ivi compresa la decorrenza, per poter fruire del servizio mensa, ove istituito, ovvero del ticket restaurant sostitutivo, il cui ammontare e' corrispondente a quello previsto in Banca d'Italia.
Art. 128
Rinvio ad altre norme
1.Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, e in quanto applicabili, valgono le norme riguardanti lo stato giuridico dei dipendenti della Banca d'Italia e, in quanto necessario per le specifiche esigenze funzionali e organizzative dell'Agenzia e in quanto compatibili, quelle relative agli impiegati dello Stato di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001.
2.Nel presente regolamento, i rinvii a istituti previsti per il personale della Banca d'Italia si intendono riferiti a quelli vigenti e ai successivi aggiornamenti.
Note all'art. 128: - Per i riferimenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si rinvia alle note all'articolo 125.
Art. 129
Entrata in vigore
1.Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Presidente del Consiglio dei ministri Draghi
Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, registrazione n. 3023
Allegato 1
Allegato 1 (articolo 96) TABELLA STIPENDIALE DEI SEGMENTI DI COORDINATORE E ASSISTENTE Parte di provvedimento in formato grafico
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