DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 dicembre 2021, n. 224

Type Decreto Presidente Consiglio
Publication 2021-12-09
Ultimo aggiornamento 2021-12-27
State In force
Source Normattiva
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2.Il Capo del Servizio responsabile delle risorse umane provvede sulla domanda entro 30 giorni e ha facolta', per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda stessa, di rinviarne l'accoglimento, ovvero di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.

3.L'aspettativa puo', con provvedimento motivato, essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio.

4.Durante l'aspettativa il dipendente non ha titolo a retribuzione.

Art. 48

Validita' dei periodi di congedo e di aspettativa

1.I periodi di congedo in genere e quelli di aspettativa per motivi di salute o per la frequenza di corsi di studio sono computati per intero ai fini degli avanzamenti.

2.Non sono computabili ai fini indicati al comma 1 i periodi di aspettativa per motivi particolari; in tali casi il tempo trascorso nella posizione di aspettativa e' dedotto dall'anzianita' di servizio.

Titolo VI Formazione professionale

Art. 49

Formazione e sviluppo professionale

1.L'Agenzia programma annualmente un'offerta di iniziative per l'inserimento, la formazione e lo sviluppo professionale del personale. L'offerta formativa assicura il potenziamento qualitativo del personale sia in termini di conoscenze specialistiche che di capacita' comportamentali e manageriali per consentire a ciascuno di assolvere al meglio alle responsabilita' e ai compiti affidati o attribuibili ai sensi della presente normativa. Ciascun dipendente, utilizzando le opportunita' offerte dalla formazione, e' parte attiva del proprio sviluppo professionale per assicurare un impiego proficuo all'interno dell'organizzazione lungo tutta la vita lavorativa.

Titolo VII Sistema di valutazione

Art. 50

Sistema di valutazione

1.Gli obiettivi assegnati ai Capi dei Servizi sono definiti nell'ambito della pianificazione strategica dell'Agenzia, adottato dal Direttore generale sentito il Vice Direttore generale.

2.Per il personale inquadrato nei segmenti professionali di Direttore, Consigliere ed Esperto, nell'ambito delle funzioni a ciascuno demandate, il Capo diretto individua, propone e assegna annualmente obiettivi volti a orientare la crescita professionale e stimolare il miglioramento delle prestazioni, assicurando specifici momenti di confronto infra-annuali, al fine di realizzare una gestione attiva e partecipativa del personale.

3.Il Capo diretto e' il Capo della Divisione, per il personale addetto alla stessa, ovvero il Capo Servizio, per i Capi delle Divisioni e per il restante personale del Servizio. Il Direttore generale e il Vice Direttore generale per il personale rispettivamente a diretto riporto.

4.Il Capo diretto, sentito il proprio vice dove presente, valuta il livello di raggiungimento degli obiettivi e il contributo reso al Servizio o alla Divisione di appartenenza e restituisce al termine dell'anno il feedback sulla prestazione di ciascun collaboratore.

5.Nel valutare il livello di raggiungimento degli obiettivi e il contributo reso, il Capo diretto tiene conto di rilevanti periodi di assenza registratisi nell'anno solare e di sopravvenute situazioni di fatto che ne abbiano reso piu' difficoltoso il conseguimento. Per personale dell'Area operativa il Capo diretto valuta il contributo reso dal dipendente nello svolgimento delle attivita' del Servizio o dell'articolazione di appartenenza e il livello di competenze dimostrato nello svolgimento delle attivita' assegnate. Qualora il dipendente sia stato assente nell'anno per periodi complessivamente superiori a 240 giorni, il Capo diretto, ove ritenga che non vi siano i presupposti per tale valutazione, puo' non restituire il feedback.

Art. 51

Giudizio di insufficienza

1.Il Capo del Servizio, sulla base delle indicazioni del Capo Divisione, redige una circostanziata relazione di insufficienza qualora il dipendente appartenente all'Area manageriale e alte professionalita', oltre a non aver raggiunto gli obiettivi assegnati, abbia fornito un contributo del tutto insoddisfacente all'articolazione di appartenenza. Analogamente avviene per il personale dell'Area operativa che abbia fornito un contributo all'articolazione di appartenenza del tutto insoddisfacente.

2.Sulla base di tale relazione, il Capo del Servizio responsabile delle risorse umane attribuisce il giudizio motivato di insufficienza - con gli effetti di cui all'articolo 54 e, alle condizioni ivi previste, all'articolo 88 - che viene portato a conoscenza del dipendente dal Capo del Servizio.

3.Il dipendente puo' proporre ricorso scritto e motivato al Direttore generale contro il giudizio di insufficienza entro 20 giorni dal ricevimento dello stesso.

4.Il Capo del Servizio, sentito il Capo diretto del ricorrente, formula le proprie osservazioni scritte.

Art. 52

Partecipazione a gruppi di lavoro e ispettivi

1.Il coordinatore del gruppo di lavoro formalizzato di durata non inferiore a sei settimane, al termine dei lavori, restituisce un feedback sulla performance ai membri ai quali sia stato richiesto un impegno stabile e continuativo e per i quali disponga di elementi sufficienti a valutarne il contributo. Tale feedback e' comunicato anche al Capo del Servizio responsabile delle risorse umane e al Capo del Servizio o articolazione di appartenenza dei membri del gruppo.

2.Il Capo gruppo ispettivo restituisce un feedback sulla performance ai membri del gruppo con i quali abbia svolto incarichi di ispezione di durata non inferiore a sei settimane. Tale feedback e' comunicato anche al Capo del Servizio responsabile delle risorse umane e al Capo del Servizio o articolazione di appartenenza dei membri del gruppo.

Art. 53

Feedback sui comportamenti manageriali

1.Annualmente i Capi dei Servizi e delle Divisioni, nei limiti e secondo le modalita' definite dal Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale, ricevono un «feedback» sui comportamenti manageriali. Il feedback viene formulato in forma anonima, dai rispettivi collaboratori diretti.

Titolo VIII Sistema di avanzamento

Art. 54

Sistema di avanzamento - Criteri generali

1.Il sistema di avanzamento si articola in passaggi di segmento professionale e di livello economico.

3.Nell'Area operativa il passaggio al segmento professionale di Coordinatore richiede almeno il livello 5 nel segmento di Assistente. La progressione all'interno del segmento professionale di inquadramento avviene mediante l'attribuzione del livello economico immediatamente superiore a quello posseduto.

4.L'anno nel quale il dipendente e' stato destinatario di un provvedimento disciplinare di gravita' superiore alla censura (rimprovero scritto), ha ricevuto il giudizio di insufficienza ai sensi dell'articolo 51, ovvero si sono verificate interruzioni di servizio eccedenti i 240 giorni non e' considerato ai fini della permanenza nel livello e nel segmento.

5.Il dipendente non e' esaminabile per alcun avanzamento nell'anno successivo a quello non considerato utile ai fini della permanenza nel livello e nel segmento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 69, comma 3.

Art. 55

Passaggi di livello economico

2.I dipendenti inquadrati nei segmenti professionali di Direttore centrale e Direttore, dopo un anno di permanenza nel livello, possono conseguire il passaggio al livello economico successivo in presenza di una performance particolarmente positiva.

4.Al terzo anno di permanenza, il livello economico viene attribuito ai dipendenti inquadrati nei segmenti professionali di Consigliere e di Esperto che non hanno conseguito progressioni nel biennio precedente, purche' nell'anno abbiano raggiunto almeno una parte degli obiettivi assegnati; e' altresi' attribuito ai dipendenti dei segmenti di Coordinatore e Assistente ove abbiano reso un contributo almeno sufficiente al Servizio di appartenenza.

5.Dall'attribuzione dei passaggi di livello sono esclusi i dipendenti che nello stesso anno abbiano conseguito l'avanzamento di segmento.

6.Con provvedimento del Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale, per ciascun segmento di inquadramento vengono stabilite, in linea con quanto previsto dalla disciplina della Banca d'Italia, le percentuali minime di passaggi di livello da riconoscere al personale al primo e al secondo anno di permanenza, addetto ai Servizi, alle articolazioni a diretto riporto nonche' al personale distaccato.

Art. 56

Competenza ad attribuire i passaggi di livello economico

1.I passaggi di livello economico del personale del segmento di Direttore centrale e Direttore sono attribuiti dal Direttore generale.

2.I passaggi di livello economico del personale degli altri segmenti addetto ai Servizi sono assegnati dal Capo Servizio, sentito il Vice Capo Servizio e i Capi delle Divisioni di appartenenza.

3.I passaggi di livello economico del personale addetto ad articolazioni poste alle dirette dipendenze del Direttore sono attribuiti dal Direttore generale.

4.I passaggi di livello economico del personale addetto ad articolazioni poste alle dirette dipendenze del Vice Direttore generale sono attribuiti dal Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale.

5.I passaggi di livello del personale distaccato presso altri enti sono attribuiti dal Capo del Servizio responsabile delle risorse umane, tenuto conto dei riferimenti resi dai medesimi enti e dal Capo del Servizio con cui il dipendente intrattiene rapporti in via prevalente.

Art. 57

Passaggi di segmento professionale

1.Il passaggio al segmento professionale superiore riconosce il possesso della qualificazione professionale richiesta per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti propri di tale segmento.

2.I passaggi al segmento professionale di Direttore centrale sono disposti a scelta per merito dal Direttore generale sulla base della valutazione dell'attivita' lavorativa del dipendente, effettuata secondo modalita' e criteri predeterminati dal Direttore generale.

4.La copertura di una posizione organizzativa riferibile al personale del segmento superiore e' considerata, insieme al complessivo profilo professionale del dipendente, nell'ambito della prima verifica per il passaggio di segmento successiva all'assunzione dell'incarico.

5.Per il passaggio al segmento di Coordinatore la verifica e' effettuata dalla Commissione di cui all'articolo 58, comma 3, mediante una prova orale, sostenibile a domanda, intesa ad accertare il possesso delle cognizioni e dei requisiti tecnico-professionali propri del segmento di Coordinatore con riferimento alle funzioni e all'organizzazione dell'Agenzia.

Art. 58

Competenze ad attribuire i passaggi di segmento

1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 57, comma 2, i passaggi al segmento professionale di Direttore centrale sono disposti dal Direttore generale.

2.I passaggi ai segmenti professionali di Direttore e di Consigliere sono disposti dal Direttore generale, sulla base dell'istruttoria e delle proposte effettuate da un Comitato, presieduto dal Vice Direttore generale e composto dai Capi dei Servizi.

3.I passaggi al segmento professionale di Coordinatore sono disposti dal Direttore generale sulla base della graduatoria di merito redatta da una Commissione nominata dal Direttore generale e composta da dipendenti appartenenti all'Area manageriale e alte professionalita'. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese, indennita' o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 59

Rientro da periodi di aspettativa

2.Gli anni di aspettativa per assunzione di impieghi per i quali sia stata disposta la ricostruzione di carriera non sono considerati ai fini della permanenza nel livello per gli effetti di cui all'articolo 55.

3.Ai fini dell'applicazione della ricostruzione di carriera, i periodi di aspettativa per assunzione di impieghi superiori a 240 giorni sono considerati come anni interi.

Titolo IX Assegnazioni - Trasferimenti - Incarichi - Distacchi - Collocamento a disposizione

Art. 60

Assegnazioni, trasferimenti e incarichi

1.Il personale in servizio a qualsiasi titolo presso l'Agenzia presta la propria attivita' presso i Servizi, le sedi secondarie, nonche' in qualsiasi altra articolazione o altri luoghi di lavoro ai quali sia assegnato, o destinato in temporanea missione, in relazione alle esigenze dell'Agenzia.

2.L'attribuzione delle posizioni organizzative di Capo Servizio, Vice Capo Servizio, Capo Divisione e Vice Capo Divisione avviene in via ordinaria mediante la procedura di «vacancy». Al fine di garantire la rotazione degli incarichi manageriali, il Direttore generale puo' disporre l'attribuzione diretta della posizione manageriale.

3.La copertura delle posizioni di Capo e Vice Capo Servizio e di Capo Divisione e Vice Capo Divisione ha una durata di quattro anni, prorogabile di altri due.

4.A fronte di motivate esigenze organizzative o gestionali, la durata dell'incarico puo' essere ulteriormente prorogata.

Art. 61

Attribuzione delle posizioni organizzative mediante vacancy

1.Le posizioni da attribuire mediante «vacancy» sono preventivamente rese note con appositi avvisi recanti indicazione delle principali responsabilita' connesse alla posizione, dei livelli di inquadramento e dei requisiti professionali e manageriali per partecipare.

2.Con provvedimento del Direttore generale, vengono disciplinati i casi nei quali la valutazione del Comitato di cui al comma 3 puo' essere integrata con una verifica del possesso delle capacita' manageriali, effettuata da una societa' di consulenza esterna.

3.La valutazione delle candidature e' effettuata da un Comitato di quattro membri, presieduto dal Vice Direttore generale, e composto dal responsabile delle risorse umane e da altri due membri individuati dall'Agenzia tenendo conto delle caratteristiche specifiche della posizione da ricoprire. Al termine dei lavori, il Comitato sottopone al Direttore generale una proposta per l'individuazione del dipendente cui conferire l'incarico.

4.Gli esiti delle selezioni sono portati a conoscenza di tutto il personale.

5.Ove rimangano posizioni scoperte (perche' inoptate o per mancanza di candidature idonee), potra' essere riaperta la selezione, ampliando la platea del personale potenzialmente interessato, ovvero si procedera' al conferimento d'ufficio dell'incarico.

Art. 62

Mobilita' professionale

1.La mobilita' non connessa all'attribuzione di posizioni organizzative avviene tramite il c.d. «job posting», ovvero mobilita' d'ufficio.

2.Per esigenze professionali chiaramente individuate si ricorre, di norma, al «job posting». I profili professionali ricercati mediante «job posting» sono preventivamente pubblicati, con indicazione dei contenuti del lavoro da svolgere e dei requisiti richiesti.

3.In presenza di motivate esigenze personali, e valutate le esigenze di servizio, l'Agenzia puo' disporre, a domanda del dipendente, un diverso utilizzo.

Art. 63

Distacchi

1.Nell'interesse dell'Agenzia e con delibera del Direttore generale, i dipendenti, previo consenso, possono essere distaccati presso enti in Italia o all'estero o, comunque, destinati a mansioni particolari senza aver diritto a pretendere remunerazioni speciali, sia pure derivanti da tariffe professionali. La revoca del distacco e' disposta con provvedimento del Direttore generale. Per tutto il periodo trascorso in tale posizione, i dipendenti sono considerati in servizio ad ogni effetto.

2.Con provvedimento del Direttore generale puo' essere disposto, con l'assenso degli interessati, il distacco di dipendenti presso Amministrazioni dello Stato o enti pubblici che ne abbiano avanzato richiesta in forza di specifiche disposizioni di legge. Per il periodo trascorso in tale posizione, il dipendente non ha titolo, salvo contraria espressa previsione di legge, al trattamento economico a carico dell'Agenzia. In ogni caso, allo stesso non competono la gratifica, la maggiorazione dell'indennita' di funzione, il premio di presenza, nonche' i compensi e le indennita' collegati a specifiche mansioni o prestazioni.

3.I periodi di distacco presso altri enti ai sensi del precedente comma sono computati per intero ai fini degli avanzamenti.

4.Il provvedimento, che e' comunicato al dipendente, stabilisce ogni altra condizione e modalita' di attuazione del distacco.

Art. 64

Collocamento a disposizione

1.Ove occorra provvedere a un diverso collocamento o utilizzo del dipendente, questi, nell'attesa delle determinazioni dell'Agenzia, puo' essere collocato a disposizione, con provvedimento del Direttore generale, per un periodo di tempo non superiore a un anno, conservando il proprio inquadramento e la relativa retribuzione.

2.Tale periodo e' computato per intero ai fini degli avanzamenti.

Titolo X Sanzioni disciplinari - Procedimento relativo

Art. 65

Sanzioni disciplinari

3.Per le successive violazioni delle previsioni di cui al precedente comma commesse nel corso del biennio trova applicazione il sistema di sanzioni di cui al comma 1, ad eccezione della destituzione.

4.L'irrogazione della multa di cui al comma 2 non produce gli effetti normativi collegati alle altre sanzioni disciplinari e non assume rilievo ai fini dell'istituto della recidiva di cui all'articolo 72.

5.Non costituiscono sanzione disciplinare le note di invito o di richiamo all'osservanza di disposizioni regolamentari e di servizio.

Note all'art. 65: - La legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge) e' pubblicata nella Gazzetta. Ufficiale 14 giugno 1990, n. 137.

Art. 66

Censura (rimprovero scritto)

1.La censura (rimprovero scritto), consistente in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, viene inflitta al dipendente per lievi trasgressioni ai suoi doveri.

Art. 67

Riduzione della retribuzione

2.La riduzione della retribuzione e' inflitta, in misura non superiore a un quinto del trattamento economico, per un periodo massimo di sei mesi.

Art. 68

Sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a sei mesi

2.Il periodo di sospensione e' dedotto dal computo dell'anzianita' di servizio. L'anno nel quale e' irrogata la sanzione non e' considerato ai fini della permanenza nel livello e nel segmento, con gli effetti di cui all'articolo 54.

Art. 69

Sospensione dal servizio e dalla retribuzione oltre sei mesi e fino a un anno

2.La sospensione dal servizio e dalla retribuzione oltre sei mesi e fino a un anno, oltre alle conseguenze previste dall'articolo 68, comma 2, puo' comportare l'assegnazione ad altre unita' operative.

3.Per il dipendente al quale sia stata inflitta detta sanzione, la non esaminabilita' ai sensi dell'articolo 54, comma 5, si protrae per un ulteriore anno.

Art. 70

Assegno alimentare

1.Al dipendente sospeso dal servizio e dalla retribuzione e' concesso un assegno alimentare in misura non inferiore a un quarto e non superiore alla meta' del trattamento economico, esclusi i compensi e le indennita' che presuppongono l'effettiva prestazione del servizio o il disimpegno di particolari funzioni o mansioni. Per il personale deceduto, l'assegno alimentare viene attribuito per l'intero mese in cui e' avvenuto il decesso.

Art. 71

Destituzione

Art. 72

Recidiva

1.Al dipendente che incorre in un'infrazione disciplinare dopo essere stato punito, nel biennio precedente, per un'infrazione della stessa specie puo' essere inflitta la sanzione immediatamente piu' grave di quella prevista per l'infrazione stessa.

Art. 73

Applicazione di sanzione meno grave

1.Il Direttore generale, eventualmente in considerazione di quanto prospettato dalla Commissione di disciplina, puo' infliggere la sanzione immediatamente meno grave di quella applicabile, ai sensi del presente Titolo, per la mancanza di cui il dipendente sia stato riconosciuto colpevole a seguito di procedimento disciplinare.

2.Ove la sanzione immediatamente meno grave sia costituita dalla riduzione della retribuzione ovvero dalla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, la sanzione medesima deve essere inflitta nella misura massima prevista, rispettivamente, dagli articoli 67, 68 e 69.

Art. 74

Procedimento disciplinare - Contestazione degli addebiti e deduzioni del dipendente

1.Le mancanze che possono dar luogo a provvedimenti disciplinari debbono essere contestate al dipendente.

2.La comunicazione delle contestazioni e' effettuata mediante consegna dell'originale delle stesse all'interessato, il quale ne rilascia ricevuta sulla copia. L'eventuale rifiuto deve risultare da attestazione del Capo del Servizio incaricato della consegna.

3.Qualora la consegna personale non sia possibile, la comunicazione si ritiene validamente effettuata, senza ulteriori formalita', trascorsi dieci giorni dall'invio di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento o altre modalita' equivalenti, indirizzata al recapito reso noto dall'interessato a norma dell'articolo 14, comma 4, lettera b).

4.Il dipendente puo' presentare deduzioni scritte in merito alle contestazioni entro il termine di venti giorni dalla comunicazione. Tale termine puo' essere prorogato, su richiesta motivata del dipendente, per non piu' di cinque giorni.

5.Il dipendente deferito alla Commissione di disciplina e' sospeso, fino alla definizione del procedimento disciplinare, dall'esame ai fini dei passaggi di livello e di segmento professionale.

6.Nei confronti del dipendente sospeso ai sensi dell'articolo 79, comma 1, la contestazione degli addebiti deve intervenire tempestivamente e comunque entro tre mesi dalla sospensione cautelare. Intervenute le contestazioni, e sempreche' il procedimento disciplinare non sia sospeso ai sensi dell'articolo 75, comma 1, il dipendente sospeso puo' chiedere che il procedimento sia definito entro cinque mesi decorrenti dalla data di notifica della richiesta. Il provvedimento di diniego, motivato, e' comunicato al dipendente.

Art. 75

Definizione del procedimento disciplinare

1.Conclusa l'istruttoria, quando non sia stata iniziata nei confronti del dipendente azione penale per i medesimi fatti oggetto di contestazione - nel quale caso il procedimento disciplinare e' sospeso fino all'esito di quello penale - e ove si ritenga che i fatti concretino mancanze punibili con la sanzione della censura, si addiviene all'adozione del relativo provvedimento.

2.Ove, invece, si ritenga che i fatti concretino mancanze punibili con sanzioni di maggiore gravita', l'Agenzia convoca la Commissione di disciplina, dandone notizia al dipendente almeno quindici giorni prima, al fine di consentirgli di prendere visione e, qualora lo richieda, di trarre copia degli atti del procedimento. Nella stessa circostanza il dipendente e' invitato a comunicare per iscritto, almeno cinque giorni prima della seduta, se intenda esporre personalmente alla Commissione le proprie difese ovvero designare, indicandone contestualmente il nominativo, un dipendente appartenente alle rappresentanze del personale, ovvero un altro dipendente dell'Agenzia, dal quale l'interessato voglia farsi assistere.

3.Almeno cinque giorni prima della seduta l'interessato puo' comunque produrre eventuali scritti o memorie difensive.

4.L'interessato ovvero il rappresentante dell'associazione sindacale, ovvero il dipendente, da cui lo stesso si fa assistere possono presentare, al termine dell'audizione di cui al comma 2, innanzi alla Commissione di disciplina, un documento di sintesi delle argomentazioni svolte nel corso dell'audizione medesima.

5.In caso di proscioglimento, viene data notizia del provvedimento al dipendente interessato e trova applicazione l'articolo 80, comma 1.

Art. 76

Estinzione del procedimento disciplinare

1.Il procedimento disciplinare, ove non sia intervenuta sospensione a seguito di azione penale, si estingue trascorso un anno dalla data della comunicazione delle ultime contestazioni.

2.L'estinzione comporta la revoca della sospensione cautelare eventualmente disposta e dell'esclusione dagli avanzamenti.

3.All'atto della cessazione del rapporto di impiego, si estingue il procedimento disciplinare.

Art. 77

Organo competente ad infliggere le sanzioni disciplinari

1.Le sanzioni disciplinari sono irrogate dal Direttore generale, sentito il parere della Commissione di disciplina per le sanzioni previste dall'articolo 65, comma 1, lettere da b) a e).

2.I provvedimenti di sanzione sono comunicati, nel loro testo integrale e con le modalita' di cui all'articolo 74, al dipendente. L'esito del procedimento e' altresi' comunicato al dipendente appartenente alle rappresentanze del personale o al dipendente da cui lo stesso si sia fatto assistere.

Art. 78

Commissione di disciplina

1.La Commissione di disciplina, nominata dal Direttore generale, e' composta ordinariamente dal Vice Direttore generale, che la presiede, dal Capo del Servizio responsabile delle risorse umane e da tre membri scelti tra gli appartenenti ai segmenti professionali di Direttore centrale o Direttore.

2.Svolge mansioni di segretario un dipendente appartenente ai suddetti segmenti, sostituito o coadiuvato, ove occorra, da un vice segretario.

3.I membri della Commissione devono avere in ogni caso posizione pari o superiore a quella del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare.

4.In caso di assenza o impedimento, il Presidente e' sostituito da uno dei membri effettivi appartenenti al segmento piu' elevato, il Capo del Servizio responsabile delle risorse umane e' sostituito da chi ne fa le veci, gli altri membri effettivi sono sostituiti da membri supplenti.

5.Alle riunioni della Commissione interviene il responsabile della funzione affari giuridico-legislativi dell'Agenzia, o chi ne fa le veci, in qualita' di consulente e senza diritto di voto.

6.Non possono essere nominati membri della Commissione dipendenti che siano o siano stati tra loro coniugi ovvero siano tra loro parenti o affini di primo e secondo grado.

8.L'essere sottoposto a procedimento disciplinare costituisce causa di decadenza dalla carica di membro effettivo o supplente della Commissione.

9.La Commissione e' validamente costituita con la presenza di tutti i componenti; essa delibera a maggioranza assoluta, con il voto di tutti i componenti, e secondo le modalita' procedurali stabilite dal Presidente.

10.Nei casi in cui, per due volte consecutive, si verifichi l'impossibilita' di valida costituzione della Commissione a termini del comma precedente, per la sostituzione dei membri mancanti si procede al rinnovo della Commissione stessa.

11.Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese, indennita' o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 79

Sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione

1.Il dipendente puo', per gravi motivi, essere sospeso dal servizio e dalla retribuzione durante il procedimento disciplinare o anche prima che esso abbia avuto inizio.

2.La sospensione dal servizio e dalla retribuzione puo' essere parimenti adottata a carico del dipendente sottoposto ad azione penale quando la natura dell'imputazione sia particolarmente grave.

3.In tale caso la sospensione dura fino all'esito del procedimento penale, rimanendo peraltro in facolta' dell'Agenzia di decidere la riammissione in servizio del dipendente anche nel corso del procedimento stesso sulla base della prima o delle successive sentenze che lo riguardano.

4.L'eventuale revoca del provvedimento di sospensione cautelare non esclude la possibilita' di iniziare il procedimento disciplinare e non implica apprezzamento favorevole ai fini dell'esito del procedimento stesso, ne' comporta gli effetti di cui agli articoli 80, comma 1, e 83, comma 1.

5.Il dipendente sottoposto ad arresto, fermo, custodia cautelare, arresti domiciliari, alla misura cautelare della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio o ad altre misure cautelari previste dalla legge, che rendano impossibile il normale svolgimento della prestazione, e' sospeso dal servizio e dalla retribuzione per tutta la durata delle predette misure.

6.Al dipendente sospeso ai sensi del presente articolo e' concesso l'assegno alimentare previsto dall'articolo 70. Il dipendente medesimo e' altresi' sospeso dall'esame ai fini dei passaggi di livello o di segmento.

Art. 80

Effetti del provvedimento penale di assoluzione sulla sospensione cautelare

1.Quando nei confronti del dipendente sospeso cautelarmente dal servizio e dalla retribuzione ai sensi dell'articolo 79, commi 2 e 5, sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, perche' il fatto non sussiste o perche' il dipendente non lo ha commesso, la sospensione e' rimossa e il dipendente ha diritto al trattamento economico non percepito, esclusi i compensi e le indennita' che presuppongono l'effettiva prestazione del servizio o il disimpegno di particolari funzioni o mansioni e dedotte le somme corrisposte a titolo di assegno alimentare. Con riferimento al periodo di sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione, il dipendente ha inoltre diritto a una ricostruzione dei passaggi di livello sulla base dei criteri definiti nell'articolo 59.

2.In tutti gli altri casi di sentenze, passate in giudicato, di assoluzione per motivi diversi da quelli di cui al precedente comma, di non doversi procedere o di non luogo a procedere ovvero in caso di decreto di archiviazione, la sospensione puo' essere mantenuta. Detta sospensione e' peraltro rimossa, con gli effetti di cui al precedente comma, qualora non venga iniziato a carico del dipendente procedimento disciplinare entro tre mesi dalla data in cui il dipendente interessato abbia notificato all'Agenzia, nel testo integrale, la sentenza o il decreto di archiviazione, ovvero questi siano venuti a conoscenza dell'Agenzia stessa.

Art. 81

Effetti del periodo di sospensione cautelare in relazione all'esito del procedimento disciplinare

1.Se a conclusione del procedimento disciplinare e' inflitta al dipendente la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, il periodo di sospensione cautelare e' computato nella sanzione.

2.Se la sospensione dal servizio e dalla retribuzione e' inflitta per durata inferiore alla sospensione cautelare gia' subita, se e' inflitta una sanzione minore, ovvero se il procedimento disciplinare si conclude col proscioglimento del dipendente, cessano gli effetti della sospensione ed il dipendente ha diritto al trattamento economico - esclusi i compensi e le indennita' che presuppongono l'effettiva prestazione del servizio o il disimpegno di particolari funzioni o mansioni, e dedotte le somme erogate a titolo di assegno alimentare - non corrisposto per il tempo eccedente la durata della sanzione inflitta ovvero per effetto della sospensione.

3.Con riferimento al periodo di sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione, il dipendente ha inoltre diritto a una ricostruzione dei passaggi di livello sulla base dei criteri definiti nell'articolo 59, fatti salvi tutti gli effetti della sanzione eventualmente irrogatagli.

Art. 82

Sospensione dal servizio e dalla retribuzione a seguito di provvedimento penale. Reintegrazione del dipendente prosciolto

1.La condanna penale a pena detentiva, passata in giudicato, ovvero la misura di prevenzione applicata in via definitiva che renda impossibile il normale svolgimento della prestazione comportano, qualora il dipendente non cessi dal servizio a norma dell'articolo 90, la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per tutta la durata di attuazione del provvedimento adottato dall'autorita' giudiziaria. Al dipendente si applica la disposizione di cui all'articolo 79, comma 6.

2.In ogni caso, resta salva la facolta' dell'Agenzia di sottoporre il dipendente a procedimento disciplinare in relazione a quanto sia emerso in sede penale.

3.Il periodo di sospensione a norma del presente articolo e' dedotto dal computo dell'anzianita' di servizio e del periodo di permanenza nel livello e nel segmento professionale.

4.Se, a seguito di giudizio penale di revisione, il dipendente gia' condannato e' assolto ai sensi dell'articolo 637 del codice di procedura penale, la sospensione inflitta a norma del presente articolo, la destituzione disposta ai sensi dell'articolo 71, comma 1, lettera h), ovvero la cessazione dal servizio ai sensi dell'articolo 90, sono dichiarate nulle e si applicano le disposizioni dell'articolo 80, comma 1, e dell'articolo 83, comma 1.

Note all'art. 82: - Si riporta il testo dell'articolo 637 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1988, n. 250, S.O. n. 92: «Art. 637 (Sentenza). - 1. La sentenza e' deliberata secondo le disposizioni degli articoli 525, 526, 527 e 528. 2. In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il giudice revoca la sentenza di condanna o il decreto penale di condanna e pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo. 3. Il giudice non puo' pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio. 4. In caso di rigetto della richiesta, il giudice condanna la parte privata che l'ha proposta al pagamento delle spese processuali e, se e' stata disposta la sospensione, dispone che riprenda l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.».

Art. 83

Avanzamento dei dipendenti sospesi cautelarmente

1.Il dipendente escluso dall'esame ai fini dei passaggi di livello o di segmento professionale per effetto di sospensione cautelare, qualora sia prosciolto dagli addebiti dedotti nel procedimento disciplinare o questo si concluda con l'irrogazione della censura (rimprovero scritto), ha diritto a essere riesaminato ai fini dei passaggi di segmento con riferimento al periodo di sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione.

2.La medesima disposizione si applica al dipendente sospeso cautelarmente perche' sottoposto ad azione penale nei casi previsti dal comma 1 dell'articolo 80, nonche' nell'ipotesi in cui alla conclusione del procedimento penale non segua la instaurazione di procedimento disciplinare e sempreche' non debba farsi luogo alla sospensione di cui all'articolo 82.

Titolo XI Cessazione del rapporto d'impiego

Art. 84

Cause estintive del rapporto d'impiego

Art. 85

Collocamento a riposo d'ufficio

1.Salvo diverse disposizioni di legge, il dipendente e' collocato a riposo d'ufficio al raggiungimento del requisito anagrafico previsto dalla legge per la pensione di vecchiaia.

Art. 86

Dimissioni volontarie

1.Le dimissioni volontarie debbono essere rassegnate per iscritto al Capo del Servizio responsabile delle risorse umane e il dipendente e' tenuto a rimanere in servizio sino a quando non gli sia comunicata l'accettazione delle dimissioni stesse; ove a cio' non ottemperi egli e' dichiarato dimissionario d'ufficio. Sulla domanda di dimissioni l'Agenzia provvede, di norma, nei 30 giorni antecedenti la decorrenza della cessazione.

2.L'accettazione delle dimissioni e' approvata dal Direttore generale.

3.L'accettazione delle dimissioni puo' essere ritardata per motivi di servizio o anche rifiutata in presenza di sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione, ovvero quando sia in corso un procedimento disciplinare. Se alla data di presentazione delle dimissioni il procedimento disciplinare non ha avuto ancora inizio occorre, per il rifiuto, che entro il termine di trenta giorni siano mosse le contestazioni ai sensi dell'articolo 74.

Art. 87

Cessazione a domanda per inabilita'

1.Il dipendente il quale per infermita', disabilita' o altri motivi di salute non sia piu' in grado di adempiere ai propri compiti puo' chiedere di cessare dal servizio per inabilita'.

2.L'accertamento delle condizioni di salute e' effettuato nei modi previsti dall'articolo 41 e la cessazione e' disposta dal Direttore generale.

Art. 88

Dispensa dal servizio

2.La dispensa dal servizio e' disposta dal Direttore generale.

Art. 89

Dimissioni d'ufficio

2.I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dal Direttore generale.

3.Nelle ipotesi previste alle lettere b), c), e), e fino a quando non siano stati assunti i provvedimenti di cui al precedente comma, resta ferma la facolta' dell'Agenzia di instaurare procedimento disciplinare qualora nel comportamento del dipendente siano riscontrabili fatti o circostanze che concretino mancanze punibili a norma del Titolo X.

Art. 90

Interdizione perpetua dai pubblici uffici

1.Qualora il dipendente abbia riportato condanna, passata in giudicato, che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, la cessazione dal servizio e' dichiarata d'ufficio con effetto dalla data della sentenza, ovvero, per il dipendente sospeso cautelarmente, dalla decorrenza del provvedimento di sospensione.

Titolo XII Personale a contratto e proveniente da altri enti

Art. 91

Personale a tempo determinato

1.In relazione a particolari esigenze l'Agenzia puo' assumere, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto-legge, mediante adeguate modalita' selettive, personale a tempo determinato con contratti di diritto privato, in possesso di alta e particolare specializzazione debitamente documentata.

2.Al personale assunto ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni del presente regolamento espressamente richiamate nei singoli contratti. Con provvedimento adottato dal Direttore generale, sono definiti criteri e procedure per l'assunzione con contratti di diritto privato, classificati in categorie equiparate ai segmenti di cui agli articoli 2 e 3.

3.Le assunzioni ai sensi del comma 1 possono avvenire nella percentuale massima del 30% della dotazione organica complessiva.

Note all'art. 91: - Per il testo dell'articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, si rinvia alle note alle premesse.

Art. 92

Esperti

1.Con provvedimento del Direttore generale sono definiti la durata, comunque non superiore ai tre anni rinnovabili una sola volta per un periodo massimo di pari durata, i criteri e le procedure per l'individuazione degli esperti di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto-legge, nonche' la disciplina applicabile, fatta salva l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento laddove espressamente richiamate nei singoli contratti.

2.Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto-legge, la composizione del contingente di esperti di cui al comma 1 prevede il possesso di specifica ed elevata competenza in materia di cybersicurezza e di tecnologie digitali innovative, nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e disseminazione, nonche' di significativa esperienza in progetti di trasformazione digitale, ivi compreso lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga scala.

3.Nel provvedimento di cui al comma 1 e' disciplinato, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili derivanti dalle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge, il trattamento economico lordo onnicomprensivo che, per ciascun esperto, e' parametrato, in funzione del livello di professionalita' richiesto, nel limite massimo previsto per il personale della Banca d'Italia inquadrato nel 6° livello economico, comprensivo di indennita' di funzione, del segmento professionale di Direttore.

4.Ai fini del comma 1 possono essere stipulate apposite convenzioni tra l'Agenzia e i soggetti pubblici e privati di appartenenza degli esperti.

Note all'art. 92: - Per il testo vigente dell'articolo 12, comma 2, lettera c) del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, si rinvia alle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 1, del citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82: «Art. 18 (Disposizioni finanziarie). - 1. Per l'attuazione degli articoli da 5 a 7 e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito capitolo con una dotazione di 2.000.000 di euro per l'anno 2021, 41.000.000 di euro per l'anno 2022, 70.000.000 di euro per l'anno 2023, 84.000.000 di euro per l'anno 2024, 100.000.000 di euro per l'anno 2025, 110.000.000 di euro per l'anno 2026 e 122.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2027. 2.- 5. Omissis.».

Art. 93

Personale proveniente da altri enti

1.L'Agenzia puo' avvalersi di personale in regime di distacco, comando, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, anche sulla base di apposite intese, proveniente da amministrazioni ed enti pubblici, organi costituzionali, autorita' amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la societa' e la borsa e la Banca d'Italia, dalle amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' da parte di una societa' a controllo pubblico statale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

2.Con provvedimento del Direttore generale sono definiti la disciplina applicabile e il relativo trattamento economico, integrativo o sostitutivo di quello gia' percepito nell'ente di provenienza, sulla base delle intese di cui al comma 1 e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili derivanti dalle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge.

Note all'art. 93: - Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O. n. 245: «Art. 1 (Principi di coordinamento e ambito di riferimento). - 1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilita'. Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica. 2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita' indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre. 4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unita' economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. 5. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.». - Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2016, n. 210: «Art. 16 (Societa' in house). - 1. Le societa' in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, ne' l'esercizio di un'influenza determinante sulla societa' controllata. 2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1: a) gli statuti delle societa' per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile; b) gli statuti delle societa' a responsabilita' limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile; c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile. 3. Gli statuti delle societa' di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. 3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che puo' essere rivolta anche a finalita' diverse, e' consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attivita' principale della societa'. 4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarita' ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto. 5. Nel caso di cui al comma 4, la societa' puo' sanare l'irregolarita' se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si e' manifestata, rinunci a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attivita' precedentemente affidate alla societa' controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa societa' controllata. 6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la societa' puo' continuare la propria attivita' se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo. 7. Le societa' di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.». - Per il testo dell'articolo 18, comma 1 del citato decreto-legge n. 82 del 2021, si rinvia alle note all'articolo 92.

Art. 94

Impiego del personale del Ministero della difesa

1.Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera e), del decreto-legge, il personale del Ministero della difesa puo' essere impiegato alle dipendenze dell'Agenzia per lo svolgimento delle attivita' istituzionali previste dal decreto-legge.

2.Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, lettera e), del decreto-legge, i termini e le modalita' per l'impiego del personale di cui al comma 1 sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Note all'art. 94: - Per il testo dell'articolo 12, comma 2, lettera e) del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, si rinvia alle note alle premesse.

Titolo XIII Trattamento economico

Art. 95

Trattamento economico

3.Ove non diversamente specificato, gli emolumenti sopra indicati sono stabiliti in misura annua.

4.In caso di assenza o aspettativa non retribuite o parzialmente retribuite ovvero ove sia irrogata una sanzione disciplinare di riduzione della retribuzione, le voci del trattamento economico indicate ai commi 1 e 2, salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni regolamentari, sono corrisposte in misura proporzionale.

Art. 96

Stipendio - Inquadramento

1.Lo stipendio del personale dell'Area manageriale e alte professionalita' e' articolato in fasce stipendiali, corrispondenti ai segmenti professionali, articolate in livelli economici pari a quelli previsti per il personale della Banca d'Italia.

3.Con provvedimento del Direttore generale la tabella di cui al comma 2 viene aggiornata periodicamente al fine di garantirne la conformita' al trattamento economico del personale della Banca d'Italia.

4.All'atto dell'assunzione, al dipendente e' riconosciuto il livello economico, individuato nel bando di concorso, della fascia stipendiale corrispondente al segmento professionale di assunzione.

5.In occasione di avanzamenti di livello economico, al dipendente viene riconosciuto il livello economico immediatamente superiore della medesima fascia.

6.In occasione di avanzamenti di segmento professionale nell'Area manageriale e alte professionalita' e nell'Area operativa, al dipendente interessato viene riconosciuto il livello economico della nuova fascia di importo pari o quello di importo immediatamente superiore allo stipendio posseduto al momento della promozione, maggiorato di due livelli economici della fascia di provenienza.

7.In caso di passaggio dall'Area operativa all'Area manageriale e alte professionalita', ai dipendenti e' riconosciuto il livello economico di importo pari o quello di importo immediatamente superiore allo stipendio percepito.

Art. 97

Indennita' di residenza

2.Il passaggio da una misura all'altra della parte fissa, cosi' come la maggiorazione per il coniuge convivente e a carico, decorrono dal mese successivo a quello in cui si verificano mutamenti nei relativi presupposti di fatto.

3.Nel caso in cui entrambi i genitori siano dipendenti dell'Agenzia, i figli conviventi sono considerati con riferimento soltanto a uno dei due dipendenti, sulla base di specifica indicazione dei dipendenti medesimi.

Art. 98

Indennita' di funzione

2.L'anzidetta indennita' non compete durante i periodi di aspettativa retribuita.

Art. 99

Assegno di reggenza

1.Al dipendente cui sia affidata, ai sensi dell'articolo 6, la responsabilita' di posizioni organizzative proprie di segmenti professionali superiori a quello di inquadramento e' corrisposto un assegno di reggenza pari al 75% della differenza tra lo stipendio percepito nel segmento di appartenenza e quello che il dipendente stesso percepirebbe se conseguisse il passaggio al segmento professionale superiore.

Art. 100

Assegno di sede estera

1.Ai dipendenti assegnati all'estero presso organismi internazionali ovvero presso le Ambasciate e le Rappresentanze diplomatiche del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' riconosciuto un assegno di sede estera, secondo i criteri e le misure fissati dall'Agenzia. L'assegno puo' essere altresi' riconosciuto ai dipendenti distaccati presso altri enti e organismi all'estero.

Art. 101

Premio di presenza

1.Nell'aprile di ogni anno viene corrisposto al personale un premio di presenza in relazione alle presenze in servizio registrate nel corso dell'anno precedente.

2.Per il personale dell'Area manageriale e alte professionalita' a tali giornate si somma, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, il numero di giornate intere ottenuto dividendo per 7,5 il totale delle ore lavorate al di fuori del normale orario nelle giornate feriali e feriali non lavorative, con l'esclusione delle prestazioni eccedenti eventualmente rese nelle ore notturne, nelle festivita' e nelle semifestivita'. Le ore lavorate nelle giornate di sabato sono conteggiate in misura doppia.

4.Ai fini della liquidazione del premio di presenza, non si tiene conto delle assenze per: congedo ordinario; collocamento a disposizione; donazione di sangue; donazione di midollo osseo e di cellule staminali; infortunio o malattia riconosciuti dipendenti da causa di servizio; congedo di maternita' e di paternita' previsto dalle vigenti disposizioni di legge; congedo straordinario per festivita' soppresse e riduzione dell'orario di lavoro; adempimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 43; riposi compensativi; svolgimento di funzioni presso gli uffici elettorali in occasione di referendum popolari di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, elezioni politiche o amministrative o per il Parlamento europeo; espletamento delle funzioni di giudice popolare; attivita' di volontariato effettuata nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla legge 18 febbraio 1992, n. 162, e dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613; permessi, ai sensi dell'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104 del 1992; svolgimento delle funzioni di rappresentante per la sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; terapie salvavita e primo giorno di malattia conseguente all'effettuazione delle terapie.

5.Il premio non spetta ai dipendenti che, per l'anno precedente a quello di erogazione, abbiano ricevuto il giudizio di insufficienza, ovvero che, durante il medesimo anno, siano incorsi in sanzioni disciplinari piu' gravi della riduzione della retribuzione.

6.Laddove sia irrogata la sanzione della riduzione della retribuzione, la quota del premio di presenza relativa al periodo per il quale e' operata la riduzione viene ridotta nella misura prevista dalla sanzione.

Note all'art. 101: - Per i riferimenti della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), si rinvia alle note all'articolo 34. - La legge 18 febbraio 1992, n. 162 (Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 1992, n. 47. - Il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613 (Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attivita' di protezione civile), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 novembre 1994, n. 259. - Si riporta il testo dell'articolo 33, commi 3 e 6, della citata legge 5 febbraio 1992, n. 104: «3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravita', coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i sessantacinque anni di eta' oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non puo' essere riconosciuto a piu' di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravita'. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravita', il diritto e' riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di piu' persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i 65 anni di eta' oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.». «6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravita' puo' usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio e non puo' essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.». - Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O. n. 108.

Art. 102

Gratifica

1.Annualmente puo' essere corrisposta una gratifica secondo misure e criteri determinati con provvedimento del Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale.

Art. 103

Assegno per il nucleo familiare

1.Ai dipendenti viene corrisposto l'assegno per il nucleo familiare nelle misure mensili e alle condizioni previste dalle norme di legge e dalle disposizioni applicative in materia.

Art. 104

Premio individuale di produttivita'

1.A tutto il personale dell'Area operativa che nel corso dell'anno non abbia riportato il giudizio di insufficiente e non sia incorso in sanzioni disciplinari piu' gravi della riduzione della retribuzione viene corrisposto, nel mese di novembre, un premio individuale di produttivita' nella misura del 50% di un quindicesimo dello stipendio.

2.Il premio viene erogato con riferimento all'inquadramento del dipendente nel mese di novembre di ciascun anno; nei confronti dei dipendenti assunti o cessati dal servizio nel corso dell'anno di erogazione il premio viene corrisposto in misura proporzionale al servizio prestato.

Art. 105

Assegno per mancata fruizione del congedo straordinario di cui all'articolo 35

1.Qualora il congedo straordinario per festivita' soppresse non sia stato fruito nel corso dell'anno, nel mese di aprile dell'anno successivo al dipendente e' corrisposto un assegno commisurato al periodo di congedo spettante e non goduto. Ai fini del calcolo di tale assegno, vengono presi in considerazione i criteri di cui all'articolo 110 e l'inquadramento dell'interessato al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Art. 106

Maggiorazioni per prestazioni su turni nell'arco orario 22.00-6.00 e per prestazioni nel giorno di riposo settimanale

1.Ai dipendenti che, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, siano chiamati a prestare la loro ordinaria attivita' lavorativa in ore comprese nell'arco orario dalle 22.00 alle 6.00 e' riconosciuta, per ogni ora di prestazione, una maggiorazione pari al 6% dello stipendio diviso per 360. Per le eventuali frazioni di ora detta maggiorazione e' corrisposta in misura proporzionale.

2.Ai dipendenti che siano eccezionalmente chiamati a prestare la loro attivita' lavorativa nel corso della giornata destinata al proprio riposo settimanale e' riconosciuta, per ogni ora di prestazione, una maggiorazione pari allo stipendio diviso per 1928 e moltiplicato per 1,44. Per le eventuali frazioni di ora detta maggiorazione e' corrisposta in misura proporzionale.

Art. 107

Compenso per lavoro straordinario

1.Per le prestazioni fornite in giorni lavorativi oltre l'orario settimanale di lavoro il personale dell'Area operativa ha titolo ad un compenso ragguagliato ad ora, che e' calcolato sulla base delle seguenti voci: stipendio, indennita' di residenza parte percentuale. L'importo totale cosi' determinato viene maggiorato del 25% e diviso per 1928.

2.Per le prestazioni fornite dal personale dell'Area operativa nelle giornate feriali non lavorative di cui all'articolo 32, il compenso di cui al comma 1 viene maggiorato del 4%.

Art. 108

Compensi

Art. 109

Modalita' di erogazione delle competenze

1.Gli emolumenti sono corrisposti posticipatamente.

2.A valere sugli emolumenti stabiliti in misura annua, vengono erogati nell'anno importi mensili; nel mese di dicembre e' erogata una tredicesima mensilita' dello stipendio e dell'assegno di reggenza.

3.Gli emolumenti sono determinati, salvo specifiche previsioni, sulla base dell'inquadramento in essere alla fine del mese di riferimento.

4.Il trattamento economico del personale decorre dal giorno di effettivo inizio delle prestazioni e la corresponsione dell'importo mensile della retribuzione relativo al mese di inizio delle prestazioni viene effettuata entro il mese successivo.

5.Il personale che cessa dal servizio ha titolo alle competenze fino all'ultimo giorno di servizio prestato. Per il personale deceduto vengono attribuite, per la restante parte del mese in cui e' avvenuta la cessazione dal servizio, le seguenti voci del trattamento economico: stipendio, indennita' di residenza, assegno di reggenza, indennita' di funzione parte base, assegno per il nucleo familiare.

6.Il conguaglio fra quanto percepito e le spettanze fino alla data di cessazione dal servizio viene di norma effettuato nel bimestre successivo al mese di cessazione, anche per gli emolumenti la cui corresponsione sarebbe prevista in un momento successivo.

Art. 110

Trattamento economico giornaliero e orario

1.Ferme restando le modalita' di liquidazione delle competenze di cui all'articolo 109, nei casi in cui ha rilievo la determinazione del trattamento economico giornaliero, ivi comprese le trattenute conseguenti ad astensioni dal lavoro, lo stesso viene quantificato nella misura di un trecentosessantesimo degli importi delle seguenti voci: stipendio ed indennita' di residenza parte percentuale, nonche', per i soli dipendenti appartenenti all'Area manageriale e alte professionalita', anche l'indennita' di funzione parte base e l'assegno di reggenza.

2.Nei casi in cui ha rilievo la determinazione del trattamento economico orario, quest'ultimo viene quantificato nella misura indicata al precedente comma, divisa per 7,5. Per eventuali frazioni di ora sono calcolate quote proporzionali del trattamento economico orario.

Art. 111

Trattamento di missione

2.La limitazione di 25 chilometri di cui al comma precedente non trova applicazione in ipotesi di missione disposte per accertamenti ispettivi espletati fuori dalla propria residenza di servizio.

3.Al dipendente cui sia affidata la responsabilita' di posizioni organizzative proprie di segmenti professionali superiori a quello di inquadramento compete, in caso di missioni fuori sede, il trattamento previsto per il segmento superiore.

4.Il personale inquadrato nei segmenti professionali fino a Consigliere che, in gruppo con elementi inquadrati in un segmento superiore, e' inviato in missione per assolvere incarichi ispettivi o di rappresentanza, ovvero per svolgere, su chiamata dell'Autorita' Giudiziaria, perizie o altri adempimenti di giustizia, ha titolo al trattamento di missione previsto per il segmento professionale immediatamente superiore.

5.Al dipendente che, per motivi comunque inerenti alle sue prestazioni di lavoro, sia citato come testimone ovvero sia chiamato ad assumere incarichi di perizia o di consulenza tecnica compete - ove debba recarsi fuori residenza - il trattamento di missione.

6.I servizi di viaggio e di alloggio utilizzati dal dipendente inviato in missione sono messi a disposizione dall'Agenzia tramite un'agenzia di viaggi, ovvero altro operatore del settore, appositamente selezionata. Qualora per circostanze eccezionali tali servizi non siano forniti dall'agenzia di viaggi, ovvero da altro operatore del settore, il dipendente ha titolo al rimborso, secondo i criteri e le modalita' fissati nella presente disciplina, delle spese sostenute, dietro presentazione della relativa documentazione.

7.Con disposizione del Direttore generale sono indicati, anche in relazione alla distanza della localita' di missione e alla durata della stessa, le condizioni e i criteri per il pernottamento fuori residenza, il rientro giornaliero in residenza, l'uso dei diversi mezzi di trasporto (treno, aereo, altri mezzi pubblici di linea, mezzo proprio, ecc.) e la fruizione dei servizi di alloggio.

Art. 112

Diarie

1.Limitatamente alle missioni all'estero, nonche' a quelle in territorio nazionale di durata superiore a cinque giorni lavorativi, la diaria compete per ciascuno dei giorni impegnati in attivita' lavorativa fuori dalla residenza di servizio. Per le missioni in Italia, gli importi giornalieri della diaria sono pari a quelli previsti per il personale della Banca d'Italia inquadrato nel segmento corrispondente. Per le missioni all'estero, gli importi stabiliti per le missioni nazionali sono rideterminati nelle misure previste per il personale della Banca d'Italia inquadrato nel segmento corrispondente.

2.La diaria compete anche per i giorni festivi e non lavorativi compresi in un unico periodo di missione, qualora la missione stessa comporti il pernottamento ai sensi delle disposizioni emanate dal Direttore generale e il dipendente dichiari di non aver interrotto la missione in tali giornate.

3.Per i dipendenti incaricati di ispezioni, per gli elementi chiamati dall'Autorita' Giudiziaria per perizie ovvero per altri adempimenti di giustizia, ciascuna diaria e' maggiorata di un importi pari a quello previsto per il personale della Banca d'Italia inquadrato nel segmento corrispondente.

Art. 113

Rimborsi spese

1.Per ogni tipologia di missione di durata pari o inferiore a cinque giorni lavorativi, svolta nel territorio nazionale, al personale viene riconosciuto - in luogo del trattamento di diaria - il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della missione, fermo restando l'obbligo di avvalersi dei servizi di viaggio e alloggio messi a disposizione dall'Agenzia.

2.Il personale inviato in missione all'estero, ovvero in Italia per una missione di durata superiore a cinque giorni lavorativi, che ne faccia richiesta puo' essere autorizzato a fruire del medesimo regime di rimborso delle spese, in luogo del trattamento di diaria.

3.Ai fini dell'applicazione del regime del rimborso spese, le spese di vitto sono ammesse a rimborso nei limiti e secondo le modalita' previste dal regolamento della Banca d'Italia.

Art. 114

Trattamento spettante al personale trasferito

1.Al personale trasferito d'ufficio ad altra residenza di servizio compete il trattamento di trasferimento previsto per il personale della Banca d'Italia.

Art. 115

Norme applicabili al Direttore generale e al Vice Direttore generale dell'Agenzia

1.Ai sensi degli articoli 5, comma 6, e 6, comma 6, del regolamento di attuazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge, il trattamento economico del Direttore generale e del Vice Direttore generale dell'Agenzia e' definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che ne prevede l'equiparazione, sulla base delle funzioni svolte e dei livelli di responsabilita' rivestiti, a quello in godimento da parte, rispettivamente, del Direttore generale e del Vice Direttore generale della Banca d'Italia.

2.Oltre a quanto previsto dal comma 1, al Direttore generale e al Vice Direttore generale dell'Agenzia si applicano altresi' le disposizioni di cui agli articoli 111, 113, nonche' 126.

Note all'art. 115: - Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82: «Art. 6 (Organizzazione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale). - 1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia sono definiti da un apposito regolamento che ne prevede, in particolare, l'articolazione fino ad un numero massimo di otto uffici di livello dirigenziale generale, nonche' fino ad un numero massimo di trenta articolazioni di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 18, comma 1. 2. - 3. Omissis.».

Titolo XIV Norme transitorie

Art. 116

Inquadramento una tantum nel ruolo dell'Agenzia

1.Ai fini della tutela delle informazioni rientranti nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile 2008, l'inquadramento una tantum del personale di cui all'articolo 17, comma 8, lettera a), del decreto-legge, e' effettuato, secondo i termini di cui all'articolo 17, comma 9, del decreto-legge, da una Commissione ad hoc presieduta dall'Autorita' delegata di cui all'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, composta dal Direttore generale e dal Vice Direttore generale dell'ACN e assistita, con funzione di Segretario, dal Responsabile della funzione risorse umane dell'Agenzia.

2.L'inquadramento in ciascuno dei segmenti di cui agli articoli 2 e 3, e nei corrispondenti livelli economici, e' effettuato, ai sensi degli articoli 12, comma 1, e 17, comma 9, del decreto-legge, tenendo conto della equiparabilita' delle funzioni svolte e del livello di responsabilita' rivestite quali risultano dalle informazioni di servizio inerenti l'attivita' lavorativa svolta nell'ambito degli Organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007.

3.Rientrano tra le informazioni di cui al comma 2, in particolare, quelle relative all'assunzione, ai titoli di studio posseduti, alle competenze professionali maturate, all'anzianita' di servizio, al grado rivestito, alle funzioni svolte e agli incarichi ricoperti, alle progressioni di carriera ed eventuali premi e riconoscimenti per meriti inerenti al servizio, nonche' ogni altra informazione utile a definire l'inquadramento.

4.Al fine di favorire il corretto avvio dell'operativita' dell'Agenzia, in particolare nella fase della sua strutturazione iniziale, nonche' di garantirne la necessaria stabilita' e autonomia tecnica, in sede di prima attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, lettera c), e 5, comma 3, del decreto-legge, i soggetti nominati direttore generale e vice direttore generale dell'Agenzia sono inquadrati, previo consenso, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge, nel ruolo del personale dell'Agenzia di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), del decreto-legge, tra le figure di dirigenza generale nel segmento professionale corrispondente al livello dirigenziale generale, ricoprendo due delle otto posizioni previste dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge, e comunque nei limiti delle risorse di cui all'articolo 18 del decreto-legge. Contestualmente, cessano dall'appartenenza alle amministrazioni ed enti di provenienza. Il Direttore generale in quanto organo dell'Agenzia e' posto, per la durata del mandato, in posizione di fuori ruolo e la relativa posizione resta conseguentemente indisponibile per la durata dell'incarico.

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