DECRETO 14 dicembre 2021, n. 226
Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/2022
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
Visti gli articoli 33, sesto comma, e 117, sesto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e in particolare l'articolo 4;
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, e in particolare l'articolo 2;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, e in particolare l'articolo 2, comma 1 e comma 5;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 2, comma 2, lettere f) e h), l'articolo 5, comma 5, l'articolo 18, comma 5, e l'articolo 19;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 1, comma 1;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e in particolare l'articolo 11;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e in particolare l'articolo 3, comma 1, lettere b) ed e);
Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45;
Considerati gli Standard e le Linee guida per l'Assicurazione della qualita' nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, approvati dalla Conferenza Ministeriale di Yerevan, 14-15 maggio 2015;
Considerati i Principi per una formazione dottorale innovativa adottati dallo Steering Group on Human Resources and Mobility, attivato nell'ambito dello Spazio Europeo della Ricerca, il 26 giugno 2011;
Considerato il Piano nazionale della ricerca 2021-2027, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con delibera 15 dicembre 2020, n. 74, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale 23 gennaio 2021, n. 18;
Considerato il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e in particolare gli obiettivi specifici della Missione 4, Riforma 1.4, relativa alla «Riforma dei dottorati»;
Vista la proposta di revisione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45, formulata dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, approvata dalla medesima Agenzia con delibera del 14 gennaio 2021, n. 4, e trasmessa con nota del 15 gennaio 2021, prot. n. 200;
Vista la richiesta di parere inviata al Garante per la protezione dei dati personali con nota del 9 settembre 2021, prot. n. 1136, e integrata con nota dell'8 ottobre 2021, prot. n. 1208, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo, del 27 aprile 2016, e dell'articolo 154, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Considerato che si ritiene necessario un intervento di revisione della disciplina di accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato, il quale, nel rispetto dell'autonomia delle universita' e degli enti di ricerca, e' finalizzato ad aggiornare i criteri e i requisiti di accreditamento sulla scorta delle interpretazioni applicative maturate nel periodo successivo all'adozione del citato decreto n. 45 del 2013, ad allinearli agli standard internazionali, e a renderli funzionali agli obiettivi specifici della Missione 4, Riforma 1.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza e alle Priorita' di sistema del Piano nazionale della ricerca;
Ritenuto che sia necessario procedere alla definizione di un nuovo regolamento recante le modalita' di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e i criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;
Visto il parere n. 375 reso dal Garante per la protezione dei dati personali nell'adunanza del 14 ottobre 2021 e trasmesso con nota del 25 ottobre 2021, prot. 53479;
Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 novembre 2021;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 14201 del 10 dicembre 2021;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1.Il dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso universita', enti pubblici o soggetti privati, attivita' di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovativita'.
N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUUE). Note alle premesse: - Si riportano i commi sesto degli articoli 33 e 117 della Costituzione della Repubblica italiana, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298: «Le istituzioni di alta cultura, universita' ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.» «La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.». - Si riportano i commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.». - Si riporta l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 («Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo.»), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 1998, n. 155: «Art. 4 (Dottorato di ricerca). - 1. I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso universita', enti pubblici o soggetti privati, attivita' di ricerca di alta qualificazione. 2. Le universita', con proprio regolamento, disciplinano l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al comma 5, nonche' le convenzioni di cui al comma 4, in conformita' ai criteri generali e ai requisiti di idoneita' delle sedi determinati con decreto del Ministro, adottato sentiti il Consiglio universitario nazionale e l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario e previo parere delle competenti commissioni parlamentari. I corsi possono essere altresi' istituiti da consorzi di universita'. 3. Alle borse di studio di cui al comma 5, nonche' alle borse di studio conferite dalle universita' per attivita' di ricerca post-laurea si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 6 e 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398. Con decreti del Ministro sono determinati annualmente i criteri per la ripartizione tra gli atenei delle risorse disponibili per il conferimento di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche all'estero, e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca e per attivita' di ricerca post-laurea e post dottorato. 4. Le universita' possono attivare corsi di dottorato mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei. 5. Con decreti rettorali sono determinati annualmente: a) il numero di laureati da ammettere a ciascun corso di dottorato; b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, previa valutazione comparativa del merito e del disagio economico; c) il numero, comunque non inferiore alla meta' dei dottorandi, e l'ammontare delle borse di studio da assegnare, previa valutazione comparativa del merito. In caso di parita' di merito prevarra' la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997, e successive modificazioni e integrazioni. 6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui al comma 5 possono essere coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, secondo modalita' e procedure deliberate dagli organi competenti delle universita'. 7. La valutabilita' dei titoli di dottorato di ricerca, ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici per attivita' di ricerca non universitaria, e' determinata con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con gli altri Ministri interessati. 8. Le universita' possono, in base ad apposito regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'.». - Si riporta l'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 («Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Universita'.»), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1984, n. 229: «Art. 2. - Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e' collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.». - La legge 30 novembre 1989, n. 398 (Norme in materia di borse di studio universitarie), e' pubblicata in Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1989, n. 291. - Si riportano i commi 1 e 5 dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 («Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.»), pubblicata in Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2: «Art. 2 (Alta formazione e specializzazione artistica e musicale). - 1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonche', con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'art. 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica musicale. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento. 2. - 4. (Omissis). 5. Le istituzioni di cui all'art. 1 istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonche' corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonche' di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni si applica il comma 5 dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'art. 3, sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di studio universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il possesso. 6. - 9. (Omissis).». - Si riportano il comma 2, lett. f) e h) dell'art. 2, il comma 5 dell'art. 5, il comma 5 dell'art. 18 e l'art. 19 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 («Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario.»), pubblicata in Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2011, n. 10, S.O. n. 11: «2. Per le medesime finalita' ed entro lo stesso termine di cui al comma 1, le universita' statali modificano, altresi', i propri statuti in tema di articolazione interna, con l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi: a) - e) (omissis); f) istituzione di un organo deliberante delle strutture di cui alla lettera c), ove esistenti, composto dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati, da una rappresentanza elettiva degli studenti, nonche', in misura complessivamente non superiore al 10 per cento dei componenti dei consigli dei dipartimenti stessi, da docenti scelti, con modalita' definite dagli statuti, tra i componenti delle giunte dei dipartimenti, ovvero tra i coordinatori di corsi di studio o di dottorato ovvero tra i responsabili delle attivita' assistenziali di competenza della struttura, ove previste; attribuzione delle funzioni di presidente dell'organo ad un professore ordinario afferente alla struttura eletto dall'organo stesso ovvero nominato secondo modalita' determinate dallo statuto; durata triennale della carica e rinnovabilita' della stessa per una sola volta. La partecipazione all'organo di cui alla presente lettera non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese; g) (Omissis); h) garanzia di una rappresentanza elettiva degli studenti negli organi di cui al comma 1, lettere f), i) e q), nonche' alle lettere f) e g) del presente comma, in conformita' a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;» «5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera c), il Governo si attiene al principio e criterio direttivo dell'attribuzione di una quota non superiore al 10 per cento del fondo di funzionamento ordinario correlata a meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, elaborati da parte dell'ANVUR e fondati su: la produzione scientifica dei professori e dei ricercatori successiva alla loro presa di servizio ovvero al passaggio a diverso ruolo o fascia nell'ateneo; la percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno trascorso l'intero percorso di dottorato e di post-dottorato, o, nel caso delle facolta' di medicina e chirurgia, di scuola di specializzazione, nella medesima universita'; la percentuale dei professori reclutati da altri atenei; la percentuale dei professori e ricercatori in servizio responsabili scientifici di progetti di ricerca internazionali e comunitari; il grado di internazionalizzazione del corpo docente.» «5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle universita', qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attivita' di ricerca presso le universita' sono riservati esclusivamente: a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato; b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'art. 22; c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonche' a studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attivita' formative; d) ai professori a contratto di cui all'art. 23; e) al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le universita' purche' in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca; f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purche' sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'universita' ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attivita' di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.» «Art. 19 (Disposizioni in materia di dottorato di ricerca). - 1. All'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti, previo accreditamento da parte del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su conforme parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dalle universita', dagli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale e da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate. I corsi possono essere altresi' istituiti da consorzi tra universita' o tra universita' ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione, fermo restando in tal caso il rilascio del relativo titolo accademico da parte delle istituzioni universitarie. Le modalita' di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato, quale condizione necessaria ai fini dell'istituzione e dell'attivazione dei corsi, e le condizioni di eventuale revoca dell'accreditamento, nonche' le modalita' di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al primo periodo, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su proposta dell'ANVUR. Il medesimo decreto definisce altresi' i criteri e i parametri sulla base dei quali i soggetti accreditati disciplinano, con proprio regolamento, l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, il numero, le modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al comma 5, nonche' le convenzioni di cui al comma 4"; b) al comma 5, lettera c): 1) le parole: "comunque non inferiore alla meta' dei dottorandi" sono soppresse; 2) dopo le parole: "borse di studio da assegnare" sono inserite le seguenti: "e dei contratti di apprendistato di cui all'art. 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, da stipulare"; c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: "6-bis. E' consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca. In caso di frequenza congiunta, la durata del corso di dottorato e' ridotta ad un minimo di due anni"; d) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "8-bis. Il titolo di dottore di ricerca e' abbreviato con le diciture: 'Dott. Ric'. ovvero 'Ph. D.'". 2. La disposizione di cui al numero 1) della lettera b) del comma 1 del presente articolo acquista efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, come sostituito dalla lettera a) del medesimo comma 1 del presente articolo. 3. All'art. 2, primo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: "e' collocato a domanda" sono inserite le seguenti: ", compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione,"; b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano gia' conseguito il titolo di dottore di ricerca, ne' i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono mantenuti".» - Si riporta il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, («Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca.»), pubblicato in Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2020, n. 6: «Art. 1 (Istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca). - 1. Sono istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca ed e' conseguentemente soppresso il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca.» - Il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 («Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.»), e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale 7 agosto 2021, n. 188, S.O. n. 28. - Si riporta l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, («Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.»), pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2005, n. 243: «Art. 11 (Istituzioni non statali). - 1. Fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalita' per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'art. 2, comma 7, lettera g), della legge, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica puo' essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali gia' esistenti alla data di entrata in vigore della legge. A tale fine, le istituzioni interessate presentano una relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante la conformita' dell'ordinamento didattico adottato alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonche' la disponibilita' di idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale. 2. L'autorizzazione e' concessa, su parere del CNAM, in ordine alla conformita' dell'ordinamento didattico, e del Comitato, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare. A tale fine il Comitato e' integrato con esperti del settore fino ad un massimo di cinque, nominati con decreto del Ministro, tenuto conto delle diverse tipologie formative delle istituzioni ricomprese nel sistema, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, come previsto dall'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 3. Per gli insegnamenti nei corsi di studio attivati e le altre attivita' formative sono richiesti i medesimi requisiti vigenti per le istituzioni statali. 4. Le istituzioni autorizzate devono garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Accademie gia' abilitate a rilasciare titoli secondo il previgente ordinamento didattico. - Si riporta il comma 1, lettere b) ed e), dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, («Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.»), pubblicato in Gazzetta Ufficiale 27 maggio 2010, n. 122, S.O. n. 109: Art. 3 (Attivita', criteri e metodi). - 1. L'Agenzia svolge le seguenti attivita': a) (omissis) b) definisce criteri e metodologie per la valutazione, in base a parametri oggettivi e certificabili, delle strutture dell'universita' e degli enti di ricerca, e dei corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione, ai fini dell'accreditamento periodico degli stessi da parte del Ministro, prevedendo comunque il contributo delle procedure di auto-valutazione. Per le questioni didattiche e' promosso il coinvolgimento attivo degli studenti e dei loro organismi di rappresentanza e delle commissioni paritetiche; senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; c) - d) (Omissis.) e) elabora e propone al Ministro i requisiti quantitativi e qualitativi, in termini di risorse umane, infrastrutturali e finanziarie stabili, e di adeguatezza dei programmi di insegnamento e di capacita' di ricerca, ai fini dell'istituzione fusione o federazione ovvero soppressione di universita' o di sedi distaccate di universita' esistenti, nonche' per l'attivazione, la chiusura o l'accorpamento di tutti i corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione;» - Il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45, («Regolamento recante modalita' di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati.»), e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2013, n. 104. - Il Piano nazionale della ricerca 2021-2027, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con delibera 15 dicembre 2020, n. 74, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2021, n. 18. - Il Regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2021, 2ª Serie Speciale - Unione Europea n. 31. - Il Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) del 27 aprile 2016, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2016, 2ª Serie Speciale - Unione Europea, n. 50, - - - Si riporta il comma 5 dell'art. 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 («Codice in materia di protezione dei dati personali») pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. n. 123: «5. Fatti salvi i termini piu' brevi previsti per legge, il parere del Garante e' reso nei casi previsti nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per esigenze istruttorie, non puo' essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine puo' essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.».
Art. 2
Definizioni
Note all'art. 2: - Si riporta il comma 138 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 («Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.»), pubblicato in Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2006, n. 230: «138. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione della qualita' delle attivita' delle universita' e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, nonche' dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attivita' di ricerca e di innovazione, e' costituita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con personalita' giuridica di diritto pubblico, che svolge le seguenti attribuzioni: a) valutazione esterna della qualita' delle attivita' delle universita' e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell'universita' e della ricerca; b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attivita' di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attivita' di ricerca e di innovazione.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, («Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.»), e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale 27 maggio 2010, n. 122, S.O. n. 109.
Art. 3
Soggetti che possono richiedere l'accreditamento
1.Il Ministro dispone, su conforme parere dell'ANVUR, l'accreditamento dei corsi di dottorato proposti dalle Universita', in coerenza con gli Standard e le Linee guida condivisi a livello europeo, che sviluppano una specifica, ampia, originale, qualificata e continuativa attivita', sia didattica che di ricerca, adeguatamente riconosciuta a livello internazionale nei settori di interesse per il dottorato.
3.Alle istituzioni che rilasciano titoli equipollenti al titolo di dottore di ricerca, ai sensi dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si applicano le procedure e i requisiti di accreditamento dei corsi e delle sedi di cui al presente regolamento.
Note all'art. 3: - Si riporta il comma 1 all'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, («Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati»), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2: «Art. 2 (Alta formazione e specializzazione artistica e musicale). - 1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonche', con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'art. 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento.». - Si riporta l'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, («Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica.»), pubblicato in Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1980, n. 209, S.O. «Art. 74 (Riconoscimenti ed equipollenze). - Coloro che abbiano conseguito presso le universita' non italiane il titolo di dottore di ricerca o analoga qualificazione accademica possono chiederne il riconoscimento con domanda diretta al Ministero della pubblica istruzione. La domanda dovra' essere corredata dai titoli attestanti le attivita' di ricerca e dai lavori compiuti presso le universita' non italiane. L'eventuale riconoscimento e' operato con decreto del Ministro della pubblica istruzione su conforme parere del Consiglio universitario nazionale. Il Ministro della pubblica istruzione con suo decreto, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, potra' stabilire eventuali equipollenze con il titolo di dottore di ricerca dei diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati dall'Istituto universitario europeo, dalla Scuola normale superiore di Pisa, dalla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, dalla Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e da altre scuole italiane di livello post-universitario e che siano assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attivita' di studio e di ricerca e numero limitato di titoli annualmente rilasciati. In attesa del riordinamento delle Scuole di specializzazione e di perfezionamento scientifico post laurea, di cui all'art. 12 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, ultimo comma, i loro iscritti possono ultimare i propri studi anche ove nel frattempo siano ammessi ad un corso di dottorato di ricerca. Le borse di studio hanno la durata massima prevista per il corso di dottorato di ricerca, di perfezionamento o di specializzazione per il quale sono utilizzati. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca, di perfezionamento o di specializzazione non puo' chiedere di fruirne una seconda volta, anche se per titolo diverso.».
Art. 4
Requisiti per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato di ricerca
2.I requisiti di cui al comma 1 si applicano anche ai dottorati attivati ai sensi all'articolo 3, comma 2. In tali casi, i soggetti partecipanti garantiscono ai dottorandi, in maniera continuativa, l'effettiva condivisione delle strutture e delle attivita' di alta formazione e di ricerca, e prevedono attivita' formative comuni, anche a rotazione tra le sedi.
3.Il Ministero, su proposta dell'ANVUR, nel rispetto dei criteri di cui al presente regolamento, nonche' in considerazione degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 16, dei dati contenuti nell'Anagrafe di cui all'articolo 14 e di quelli raccolti nei procedimenti di accreditamento di cui all'articolo 5, e tenuto conto in particolare delle linee generali di indirizzo al sistema universitario e degli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), aggiorna periodicamente gli indicatori per l'accreditamento e la valutazione dei corsi di dottorato e le relative linee guida.
Art. 5
Accreditamento dei corsi e delle sedi
1.Il sistema dell'accreditamento si articola nell'autorizzazione iniziale ad attivare corsi di dottorato e nell'accreditamento delle sedi ove questi si svolgono, nonche' nella verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti a tali fini, con le modalita' di cui al presente regolamento.
2.La domanda di accreditamento, presentata al Ministero dai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, specifica il numero massimo di posti per i quali e' richiesto l'accreditamento. La domanda di accreditamento puo' avere ad oggetto anche singoli curricula di corsi di dottorato gia' accreditati.
3.Il Ministero trasmette all'ANVUR la domanda di accreditamento entro venti giorni dalla sua ricezione. L'ANVUR si esprime con parere motivato in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'accreditamento, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda, comprensivi del termine di dieci giorni entro il quale il soggetto richiedente puo' comunicare eventuali osservazioni o chiarimenti, su richiesta dell'ANVUR. L'ANVUR puo' avvalersi, anche per singole richieste di accreditamento, di esperti esterni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e puo' disporre visite in loco; in tal caso, il termine per la valutazione della domanda di accreditamento puo' essere prorogato per un massimo di trenta giorni. Con decreto del Ministro, adottato su conforme parere dell'ANVUR, si dispone in ordine alla domanda di accreditamento. Il decreto di accreditamento e' trasmesso al soggetto richiedente l'accreditamento e al relativo organo di valutazione.
4.L'accreditamento delle sedi e dei corsi ha durata quinquennale. Fermi restando il monitoraggio e la valutazione periodica di cui al comma 5, l'accreditamento e' valutato, ai fini della conferma o della revoca del medesimo, nei casi di modifica della denominazione dei corsi ovvero della composizione del collegio dei docenti, in misura superiore al venticinque per cento rispetto a quella iniziale del ciclo di riferimento, o del coordinatore del corso, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 per ciascun componente del collegio.
5.Le attivita' di monitoraggio e valutazione periodica verificano la permanenza dei requisiti per l'accreditamento dei corsi di dottorato di cui all'articolo 4. Tali attivita' sono svolte dall'ANVUR, che, a tal fine, sulla base dei risultati dell'attivita' di controllo svolta dagli organi di valutazione interna dei soggetti accreditati, puo' disporre anche visite in loco effettuate da esperti esterni, per accertare l'adeguatezza delle dotazioni strutturali dei corsi. L'attivita' di valutazione periodica puo' essere effettuata nell'ambito dell'accreditamento periodico della sede di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, tenendo conto della specificita' della formazione dottorale rispetto al primo e secondo ciclo universitario. Alla valutazione periodica dei corsi di dottorato attivati dalle Scuole superiori di istruzione universitaria a ordinamento speciale si applica anche la disciplina specifica relativa all'accreditamento delle Scuole stesse, definita con decreto del Ministro ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.
6.L'accertamento del venir meno di uno o piu' dei requisiti richiesti comporta, previo contraddittorio con i soggetti interessanti negli stessi termini di cui al comma 3, la revoca dell'accreditamento, disposta con decreto del Ministro, su parere conforme dell'ANVUR, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76. Il soggetto destinatario della revoca interrompe, con effetto immediato, l'attivazione di nuovi cicli dei corsi di dottorato, fermo restando il completamento dei corsi gia' attivati.
Note all'art. 5: - Si riporta il comma 4, lettera d), dell'art. 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 («Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.»), pubblicato in Gazzetta Ufficiale 27 maggio 2010, n. 122, S.O. n. 109: «4. Il Consiglio direttivo dispone la graduale attivazione delle aree di cui al comma 1 e, in via di prima applicazione entro novanta giorni dal proprio insediamento, adotta uno o piu' regolamenti concernenti: a) - c) (omissis) d) la stipula, con il relativo trattamento economico, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dei contratti con esperti della valutazione, che sono conferiti, previa delibera del Consiglio direttivo, dal Direttore, ad esperti italiani e stranieri nei settori di competenza dell'Agenzia, in numero non superiore complessivamente a cinquanta unita';». - Si riporta il comma 3 dell'art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, («Valorizzazione dell'efficienza delle universita' e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle universita' e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attivita', a norma dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.»), pubblicato in Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2012, n. 57: «3. Per accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio si intende la verifica dei requisiti di qualita', di efficienza e di efficacia delle attivita' svolte. L'accreditamento periodico avviene con cadenza almeno quinquennale per le sedi e almeno triennale per i corsi di studio ed e' basato sulla verifica della persistenza dei requisiti di cui al comma 2, su ulteriori indicatori definiti ex ante dall'ANVUR e sugli esiti della valutazione di cui agli articoli 9 e 10.». - Il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, («Valorizzazione dell'efficienza delle universita' e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle universita' e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attivita', a norma dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.»), e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2012, n. 57. - Si riporta il comma 2 dell'art. 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 («Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.»), pubblicato in Gazzetta Ufficiale 27 maggio 2010, n. 122, S.O. n. 109: «2. L'Agenzia rende pubblici i risultati delle proprie analisi e valutazioni. Le istituzioni interessate possono chiedere motivatamente, per una sola volta e sulla base di procedure disciplinate dai regolamenti di cui all'art. 12, comma 4, lettera a), il riesame dei rapporti di valutazione approvati dall'Agenzia.».
Art. 6
Istituzione, durata e funzionamento dei corsi di dottorato
1.I corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7.
2.Le denominazioni dei corsi e degli eventuali curricula, nonche' la composizione del collegio di dottorato, devono corrispondere alle tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato, riferite ad ambiti ampi e chiaramente definiti.
3.Sono organi del corso di dottorato il collegio dei docenti e il coordinatore.
4.Il collegio dei docenti e' preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato. Ogni componente del collegio puo' partecipare a un solo collegio a livello nazionale. E' possibile partecipare a un ulteriore collegio unicamente ove questo si riferisca a un corso di dottorato organizzato in forma associata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ivi compresi i corsi di dottorato industriale di cui all'articolo 10 e i corsi di dottorato di interesse nazionale di cui all'articolo 11. Nel caso di dottorati attivati da istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale e' possibile la partecipazione a due collegi relativi a corsi di dottorato organizzati dallo stesso istituto.
5.La partecipazione dei professori e ricercatori delle Universita' e degli enti pubblici di ricerca al collegio dei docenti di un dottorato attivato da un soggetto diverso da quello di appartenenza e' subordinata al nulla osta della struttura di appartenenza.
6.Il coordinamento del collegio dei docenti e' affidato a un professore di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilita', a un professore di seconda fascia a tempo pieno avente i requisiti previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3). La funzione di coordinatore puo' essere esercitata in un solo collegio a livello nazionale. L'attivita' didattica, di tutorato scientifico o aziendale e di supervisione di tesi, certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato, concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A ciascun dottorando sono assegnati un supervisore e uno o piu' co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti dal collegio anche tra soggetti esterni ad esso, purche' almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del collegio medesimo.
7.Le Universita' possono organizzare i corsi di dottorato in Scuole di dottorato, alle quali e' rimesso il coordinamento dei corsi e la gestione delle attivita' comuni. Nei casi di cui al presente comma, la titolarita' dei corsi e l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato resta in capo alle Universita'.
Note all'art. 6: - Si riporta l'art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 («Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2011, n. 10, S.O. n. 11: «Art. 6 (Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo). - 1. Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori e' a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attivita' annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, e' pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito. 2. I professori svolgono attivita' di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalita' stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonche' ad attivita' di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito. 3. I ricercatori di ruolo svolgono attivita' di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalita' stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonche' ad attivita' di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito. 4. Ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'art. 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, nonche' ai professori incaricati stabilizzati sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici nonche' compiti di tutorato e di didattica integrativa. Ad essi e' attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo e' conservato altresi' nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli. Ciascuna universita', nei limiti delle disponibilita' di bilancio e sulla base di criteri e modalita' stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari. 5. All'art. 1, comma 11, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: "per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo e' conservato altresi' nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli". 6. L'opzione per l'uno o l'altro regime di cui al comma 1 e' esercitata su domanda dell'interessato all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico. 7. Le modalita' per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento della attivita' didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresi' la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonche' in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilita' gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva delle universita' a valutare positivamente o negativamente le attivita' dei singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attivita' di ricerca ai fini del comma 8. 8. In caso di valutazione negativa ai sensi del comma 7, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonche' dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca. 9. La posizione di professore e ricercatore e' incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilita' di costituire societa' con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilita' formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'esercizio di attivita' libero-professionale e' incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi del comma 13 del presente articolo. 10. I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attivita' di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attivita' di collaborazione scientifica e di consulenza, attivita' di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonche' attivita' pubblicistiche ed editoriali. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresi' svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonche' compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purche' non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'universita' di appartenenza, a condizione comunque che l'attivita' non rappresenti detrimento delle attivita' didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'universita' di appartenenza. 11. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attivita' didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresi', con l'accordo dell'interessato, le modalita' di ripartizione tra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalita' di valutazione di cui al comma 7. Per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni l'impegno puo' essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione delle attivita' di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato e' ripartito in proporzione alla durata e alla quantita' dell'impegno in ciascuno di essi. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'attivazione delle convenzioni. 12. I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attivita' libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purche' non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza. La condizione di professore a tempo definito e' incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche. Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta incompatibilita'. Possono altresi' svolgere attivita' didattica e di ricerca presso universita' o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilita' con l'adempimento degli obblighi istituzionali. In tal caso, ai fini della valutazione delle attivita' di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato e' considerato in proporzione alla durata e alla quantita' dell'impegno reso nell'ateneo di appartenenza. 13. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero, di concerto con il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Conferenza dei presidi delle facolta' di medicina e chirurgia riguardo alle strutture cliniche e di ricerca traslazionale necessarie per la formazione nei corsi di laurea di area sanitaria di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, predispone lo schema-tipo delle convenzioni al quale devono attenersi le universita' e le regioni per regolare i rapporti in materia di attivita' sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale. 14. I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attivita' didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'art. 8 e' di competenza delle singole universita' secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto puo' essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente e' conferita al Fondo di ateneo per la premialita' dei professori e dei ricercatori di cui all'art. 9.».
Art. 7
Corsi di dottorato e scuole di specializzazione mediche
2.Nei casi di frequenza congiunta di cui al presente articolo, la domanda di riduzione delle attivita' dottorali e' accolta dal collegio dei docenti del corso di dottorato, previa valutazione positiva della coerenza delle attivita' di ricerca, gia' svolte nel corso di specializzazione medica, con il progetto dottorale. Ai fini dell'accoglimento della domanda di cui al presente comma, e' richiesto, altresi', il giudizio di compatibilita', espresso dal consiglio della scuola di specializzazione, del progetto dottorale con le finalita' didattiche della scuola di specializzazione medesima. Nel caso di accoglimento della domanda di cui al presente comma, il corso di dottorato ha durata comunque non inferiore a due anni.
Art. 8
Modalita' di accesso ai corsi di dottorato e di conseguimento del titolo
1.Per l'ammissione al corso di dottorato e' indetta, almeno una volta all'anno, una selezione pubblica. La domanda di partecipazione puo' essere presentata da cittadini italiani o stranieri che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di un titolo di laurea magistrale o di un idoneo titolo di studio conseguito all'estero. La domanda di partecipazione puo' essere altresi' presentata da coloro che conseguono il titolo di studio richiesto dal bando entro la data di iscrizione al corso di dottorato, pena la decadenza dall'ammissione al corso. L'idoneita' del titolo estero e' accertata dalla commissione di ammissione al corso di dottorato, nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove e' stato rilasciato il titolo, nonche' dei trattati ovvero degli accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
2.Il bando per l'ammissione al corso di dottorato, redatto in italiano e in inglese, e' pubblicato, per almeno trenta giorni, sul sito del soggetto accreditato, sul sito europeo Euraxess e sul sito del Ministero. Il bando indica i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, la presenza di eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, nonche' le modalita' di svolgimento dei colloqui, che possono prevedere anche la presentazione e la discussione di un progetto di ricerca. Se il bando riserva una quota di posti a studenti laureati in universita' estere, ai sensi del comma 4, ovvero a borsisti di Stati esteri o a specifici programmi di mobilita' internazionale, i soggetti accreditati possono stabilire modalita' differenziate di svolgimento della procedura di ammissione e formano, in tal caso, una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per altre procedure di selezione di cui al comma 1.
3.Il bando reca l'indicazione del numero delle borse di dottorato e delle eventuali altre forme di sostegno finanziario.
5.Nel caso di progetti di collaborazione nazionali, europei e internazionali, possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalita' organizzative, in relazione alle caratteristiche dei singoli progetti di dottorato attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.
6.Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il collegio dei docenti puo' concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.
7.Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi puo' essere, altresi', decisa dal collegio dei docenti per motivate esigenze scientifiche, secondo modalita' definite dai regolamenti di ateneo, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'ateneo.
8.I dottorandi possono chiedere, per comprovati motivi previsti dalla legge o dai regolamenti di dottorato, la sospensione del corso per una durata massima di sei mesi. Per la durata della sospensione non e' prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente.
9.I periodi di proroga e sospensione di cui ai commi 6, 7 e 8 non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.
10.Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato in «Dott. Ric.» ovvero «Ph.D.», e' rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisce all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato e' redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del collegio dei docenti ed e' corredata da una sintesi, redatta in lingua inglese.
11.La tesi, unitamente alla relazione sulle attivita' svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, e' esaminata da almeno due valutatori, non appartenenti all'ente che rilascia il titolo di dottorato e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno e' un docente universitario. I valutatori possono appartenere a istituzioni estere o internazionali. Entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, la tesi, corredata da un nuovo parere scritto reso dai valutatori, e' in ogni caso ammessa alla discussione.
12.La discussione si svolge pubblicamente innanzi a una commissione, nominata con le modalita' stabilite nel regolamento del dottorato, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere. In ogni caso, la commissione e' composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non piu' di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi dell'articolo 3, comma 2. In ogni caso la commissione e' composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica. Al termine della discussione, la commissione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi, e, quando ne riconosce all'unanimita' un particolare rilievo scientifico, puo' attribuire la lode.
13.Le attivita' formative svolte dai dottorandi in una o piu' sedi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (diploma supplement).
Art. 9
Borse di studio
1.Fermo restando il disposto di cui all'articolo 8, comma 3, possono essere banditi posti di dottorato senza borsa, nel limite di un posto ogni tre con borsa.
2.Le borse di studio, finanziabili anche con il concorso di piu' fonti di finanziamento, hanno durata complessiva di almeno tre anni e sono rinnovate, annualmente, con le procedure stabilite dal regolamento del dottorato, previa verifica positiva del completamento del programma di attivita' previsto per ciascun anno. Se la borsa di studio non e' rinnovata, ovvero se il dottorando vi rinuncia, l'importo della borsa non utilizzato e' reinvestito dal soggetto che ha attivato il corso per il finanziamento di dottorati di ricerca.
3.L'importo minimo della borsa di studio e' stabilito con decreto del Ministro. L'incremento della borsa di studio e' stabilito nella misura del cinquanta per cento, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi, per lo svolgimento di attivita' di ricerca all'estero autorizzate dal collegio dei docenti. Tale periodo puo' essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2.
4.Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, per lo svolgimento dell'attivita' di ricerca in Italia e all'estero, oltre alla borsa di studio, e' assicurato al dottorando un budget, adeguato alla tipologia del corso di dottorato e comunque in misura non inferiore al dieci per cento dell'importo della borsa medesima, finanziato con le risorse disponibili nel bilancio dei soggetti accreditati.
5.Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario, negli anni di corso successivi al primo, si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 2.
6.Fatte salve le verifiche relative al completamento del programma delle attivita' annuali previste dal corso di dottorato, le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano ai dottorandi di Stati esteri beneficiari di borse di studio o di sostegno economico nell'ambito di specifici programmi di mobilita'.
Art. 10
Dottorato industriale
1.I soggetti di cui all'articolo 3, in sede di accreditamento iniziale o successivamente, possono chiedere il riconoscimento della qualificazione di «dottorato industriale», anche come parte della denominazione, per i corsi di dottorato attivati sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano anche soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), che svolgono attivita' di ricerca e sviluppo.
3.Le tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato industriale riconoscono particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo, facilitando la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attivita' dei dottorandi.
5.Resta in ogni caso ferma la possibilita' di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di attivare contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del dottorato industriale, garantendo comunque la prevalenza dell'attivita' di ricerca. Tali contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.
Note all'art. 10: - Si riporta l'art. 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 («Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2015, n. 144, S.O. 34: «Art. 45 (Apprendistato di alta formazione e di ricerca). - 1. Possono essere assunti in tutti i settori di attivita', pubblici o privati, con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attivita' di ricerca, nonche' per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di eta' compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturita' professionale all'esito del corso annuale integrativo. 2. Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di cui al comma 1 sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente e' iscritto o con l'ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalita', anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui all'art. 46, comma 1. Il suddetto protocollo stabilisce, altresi', il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di formazione svolte in azienda, anche in deroga al limite di cui all'art. 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. I principi e le modalita' di attribuzione dei crediti formativi sono definiti con il decreto di cui all'art. 46, comma 1. La formazione esterna all'azienda e' svolta nell'istituzione formativa a cui lo studente e' iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non puo', di norma, essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale. 3. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro e' esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro e' riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi. 4. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attivita' di ricerca o per percorsi di alta formazione e' rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, sentite le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, le universita', gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attivita' imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico. 5. In assenza delle regolamentazioni regionali di cui al comma 4, l'attivazione dei percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca e' disciplinata dalle disposizioni del decreto di cui all'art. 46, comma 1. Sono fatte salve fino alla regolamentazione regionale le convenzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle loro associazioni con le universita', gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
Art. 11
Dottorati di interesse nazionale
1.Il Ministero favorisce l'attivazione dei dottorati di interesse nazionale e ne prevede le modalita' di cofinanziamento.
3.I soggetti di cui al comma 2, lettera c), assegnano le borse di studio per il dottorato di interesse nazionale con le modalita' di cui all'articolo 8, previa valutazione dei candidati da parte di una commissione formata in modo da assicurare la partecipazione di componenti stranieri o esterni ai soggetti convenzionati.
Art. 12
Diritti e doveri dei dottorandi
1.Il corso di dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferme restando le disposizioni di cui al comma 4 e di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b). Il collegio dei docenti, secondo modalita' definite dai regolamenti di ateneo, puo' autorizzare il dottorando a svolgere attivita' retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilita' delle medesime attivita' con il proficuo svolgimento delle attivita' formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato. I regolamenti di ateneo possono stabilire un limite massimo al reddito del dottorando, compatibile con la borsa di studio e, in ogni caso, non superiore all'importo della borsa medesima.
2.Per ciascun dottorando e' ordinariamente previsto lo svolgimento di attivita' di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di dottorato, presso Istituzioni di elevata qualificazione all'estero.
3.I dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attivita' di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonche', entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico, attivita' di didattica integrativa. Per le attivita' di cui al presente comma, ai dottorandi sono corrisposti gli assegni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.
4.La borsa di studio del dottorato di ricerca e' soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi beneficiano delle tutele e dei diritti connessi.
5.I dipendenti pubblici ammessi a un corso di dottorato beneficiano, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, se dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo se sono iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare. Rimane fermo il diritto al budget per l'attivita' di ricerca svolta in Italia e all'estero di cui all'articolo 9, comma 4.
6.Rimane ferma per i dottorandi la disciplina degli interventi per il diritto allo studio di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
7.Ferma restando l'applicazione delle norme a tutela della genitorialita' di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2007, n. 247, i dottorandi in congedo mantengono il diritto alla borsa di studio. Al termine del periodo di sospensione, la borsa di studio e' erogata alla ripresa della frequenza del corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.
8.I regolamenti di ateneo prevedono una rappresentanza dei dottorandi nel collegio di dottorato per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi.
Note all'art. 12: - Si riporta il comma 1, lettera b), dell'art. 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 («Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le universita' e gli enti di ricerca nonche' in materia di abilitazione all'esercizio di attivita' professionali») pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2003, n. 160: «Art. 1 (Iniziative per il sostegno degli studenti universitari e per favorirne la mobilita'). - 1. Al fine di sopperire alla indifferibile esigenza di incentivare l'impegno didattico dei professori e dei ricercatori, di assicurare un adeguato livello di servizi destinati agli studenti, di potenziare la mobilita' internazionale degli studenti stessi, di incentivare le iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario, di incrementare il numero dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica, il Fondo previsto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per le finalita' di cui agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, assume la denominazione di «Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti» e, a decorrere dall'anno 2003, e' ripartito tra gli atenei in base a criteri e modalita' determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane ed il Consiglio nazionale degli studenti universitari, per il perseguimento dei seguenti obiettivi, ferme restando le finalita' di cui all'art. 4, comma 4-bis, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268: a) (omissis) b) assegnazione agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea specialistica, delle scuole di specializzazione per le professioni forensi, delle scuole di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria e ai corsi di dottorato di ricerca, di assegni per l'incentivazione delle attivita' di tutorato di cui all'art. 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonche' per le attivita' didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;» - Si riporta il comma 26 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 («Ripubblicazione del testo della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare".»), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto 1995, n. 198, S.O. n. 106: «26. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.» - Si riporta l'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 («Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Universita'.»), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1984, n. 229: «Art. 2. - Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e' collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano gia' conseguito il titolo di dottore di ricerca, ne' i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono mantenuti [1]. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche al personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni disciplinato in base all'art. 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in riferimento all'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.» - Il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 («Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6.»), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2012, n. 126. - Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007 (Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a tutela e sostegno della maternita' e paternita' nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2007, n. 247.
Art. 13
Valutazione e finanziamento dei corsi di dottorato
Art. 14
Anagrafe dei dottorati e banca dati delle tesi di dottorato
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