DECRETO 14 dicembre 2021, n. 226

Type Decreto
Publication 2021-12-14
Ultimo aggiornamento 2021-12-29
State In force
Source Normattiva
articles 18
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1.Per le finalita' di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, il Ministero cura l'aggiornamento e l'integrazione dell'anagrafe nazionale dei dottorandi e dei dottori di ricerca, che contiene, in aggiunta ai dati individuati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 30 aprile 2004, adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1-bis, le specifiche informazioni sulle pubblicazioni scientifiche realizzate durante il corso di dottorato, ivi compresa la tesi di dottorato e, successivamente al primo quinquennio dal conseguimento del titolo, i dati relativi agli sbocchi occupazionali. Con ulteriore decreto adottato ai sensi dello stesso articolo 1-bis, comma 2, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, si provvede alla individuazione specifica di tali dati, che devono essere trasmessi alla predetta Anagrafe dalle Universita', ed alla identificazione delle misure tecniche e organizzative nel rispetto della normativa vigente.

2.Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, l'Universita' deposita copia della stessa, in formato elettronico, nell'Anagrafe di cui al comma 1, in una specifica sezione ad accesso aperto. Previa autorizzazione del collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.

Note all'art. 14: - Si riporta il comma 1 dell'art. 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105 convertito con modificazioni dalla legge di conversione 11 luglio 2003, n. 170 (recante «Disposizioni urgenti per le universita' e gli enti di ricerca nonche' in materia di abilitazione all'esercizio di attivita' professionali»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2003, n. 110: «Art. 1-bis (Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle universita'). - 1. Per i fini di cui all'art. 1, presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' istituita, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle universita', avente, in particolare, i seguenti obiettivi: a) valutare l'efficacia e l'efficienza dei processi formativi attraverso il monitoraggio tempestivo delle carriere degli iscritti ai vari corsi di studio; b) promuovere la mobilita' nazionale e internazionale degli studenti agevolando le procedure connesse ai riconoscimenti dei crediti formativi acquisiti; c) fornire elementi di orientamento alle scelte attraverso un quadro informativo sugli esiti occupazionali dei laureati e sui fabbisogni formativi del sistema produttivo e dei servizi; d) individuare idonei interventi di incentivazione per sollecitare la domanda e lo sviluppo di servizi agli studenti, avendo come riferimento specifiche esigenze disciplinari e territoriali, nonche' le diverse tipologie di studenti in ragione del loro impegno temporale negli studi; e) supportare i processi di accreditamento dell'offerta formativa del sistema nazionale delle istituzioni universitarie; f) monitorare e sostenere le esperienze formative in ambito lavorativo degli studenti iscritti, anche ai fini del riconoscimento dei periodi di alternanza studio-lavoro come crediti formativi.». - Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 30 aprile 2004 (Definizione delle modalita' e dei contenuti delle prove di ammissione degli studenti ai corsi di laurea di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264, con gli allegati A, B, C, per l'anno accademico 2004-2005) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2004, n. 109. - Si riporta il comma 2 dell'art. 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105 convertito con modificazioni dalla legge di conversione 11 luglio 2003, n. 170 (recante «Disposizioni urgenti per le universita' e gli enti di ricerca nonche' in materia di abilitazione all'esercizio di attivita' professionali»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2003, n. 110: «2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con propri decreti, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua, sentiti la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, il Consiglio universitario nazionale, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il Consiglio nazionale degli studenti universitari, i dati che devono essere presenti nei sistemi informativi delle universita' e da trasmettere periodicamente, con modalita' telematiche, all'Anagrafe nazionale di cui al comma 1.».

Art. 15

Corsi di dottorato di ricerca dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica

1.Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Ministro sono definite le modalita' di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

2.I corsi di dottorato di ricerca di cui al presente articolo sono attivati dalle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonche' dalle Istituzioni non statali gia' autorizzate al rilascio di titoli di diploma accademico di secondo livello ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.

Note all'art. 15: - Si riporta il comma 5 dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 («Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati») pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2: «5. Le istituzioni di cui all'art. 1 istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonche' corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonche' di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni si applica il comma 5 dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'art. 3, sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di studio universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il possesso.». - Si riporta il comma 1 dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 («Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati») pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2: «Art. 2 (Alta formazione e specializzazione artistica e musicale). - 1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonche', con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'art. 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento.». - Si porta l'art. 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 («Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.») pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2005, n. 243: «Art. 11 (Istituzioni non statali). - 1. Fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalita' per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'art. 2, comma 7, lettera g), della legge, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica puo' essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali gia' esistenti alla data di entrata in vigore della legge. A tale fine, le istituzioni interessate presentano una relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante la conformita' dell'ordinamento didattico adottato alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonche' la disponibilita' di idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale. 2. L'autorizzazione e' concessa, su parere del CNAM, in ordine alla conformita' dell'ordinamento didattico, e del Comitato, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare. A tale fine il Comitato e' integrato con esperti del settore fino ad un massimo di cinque, nominati con decreto del Ministro, tenuto conto delle diverse tipologie formative delle istituzioni ricomprese nel sistema, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, come previsto dall'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 3. Per gli insegnamenti nei corsi di studio attivati e le altre attivita' formative sono richiesti i medesimi requisiti vigenti per le istituzioni statali. 4. Le istituzioni autorizzate devono garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Accademie gia' abilitate a rilasciare titoli secondo il previgente ordinamento didattico.».

Art. 16

Monitoraggio dell'attuazione

1.Il Ministero, anche avvalendosi dell'ANVUR, monitora l'attuazione del presente regolamento, con particolare riferimento all'ampliamento dell'offerta di corsi di dottorato e all'impatto della formazione dottorale anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche, nonche' dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovativita'.

Art. 17

Disposizioni finali e transitorie

1.A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45.

2.Restano validi gli accreditamenti gia' concessi, fino al termine della relativa scadenza quinquennale, salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 4, 5 e 6.

3.Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le Universita' e i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, adeguano i regolamenti di dottorato.

4.Nel periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza la domanda di accreditamento dei corsi di dottorato coerenti con le tematiche del medesimo Piano, e in particolare dei corsi di dottorato di cui all'articolo 11, dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e dei corsi di dottorato innovativo per il patrimonio culturale, e' presentata unitamente alla richiesta di assegnazione dei fondi per le borse di studio destinate a tali corsi e previste dal Piano. Il Ministero, su conforme parere dell'ANVUR, adotta la decisione di accreditamento di tali corsi unitamente alla decisione di attribuzione delle borse di studio.

Note all'art. 17: - Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45 (Regolamento recante modalita' di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2013, n. 104.

Art. 18

Disposizioni finanziarie

1.Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate e l'ANVUR vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il Ministro: Messa

Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero

dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del

Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg.ne n. 3123

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