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LEGGE 21 gennaio 2022, n. 12

Current text a fecha 2025-01-07

Entrata in vigore del provvedimento: 20/02/2022 Vigenza internazionale dell'accordo per l'Italia: 7 luglio 2022

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 25 dell'Accordo stesso.

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1.Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Agreement

AIR SERVICES AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-art. 1

ACCORDO SUI SERVIZI AEREI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE ____ ACCORDO SUI SERVIZI AEREI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine di seguito indicati come le «Parti contraenti», firmatari della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944; desiderando facilitare, coadiuvare e promuovere l'espansione delle opportunita' dei servizi aerei internazionali regionali ed internazionali; riconoscendo che servizi aerei internazionali efficienti e competitivi incrementano il commercio, il benessere dei consumatori e la crescita economica; desiderando mettere in grado i vettori aerei di offrire a viaggiatori e spedizionieri utenti una varieta' di opzioni di servizio ed intendendo incoraggiare i singoli vettori aerei a sviluppare ed attuare prezzi innovativi e competitivi; essendo parimenti intenzionati a concludere un Accordo avente lo scopo di stabilire ed operare servizi aerei di linea tra i rispettivi territori ed oltre; Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: (a) Il termine «la Convenzione di Chicago» indica la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include (i) ogni emendamento della stessa entrato in vigore ai sensi dell'Articolo 94(a) della stessa che sia stato ratificato da entrambe parti contraenti; e (ii) tutti gli Annessi o emendamenti agli stessi adottati ai sensi dell'Articolo 90 di tale Convenzione, sempre che detti emendamenti o annessi siano contemporaneamente vigenti per entrambe le Parti contraenti; (b) con «Autorita' Aeronautiche» si indica, nel caso del Governo della Repubblica Italiana, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e/o l'Autorita' Italiana per l'Aviazione Civile (ENAC), e nel caso del Governo delle Filippine, il Consiglio per l'Aviazione Civile e/o l'Autorita' per l'Aviazione Civile delle Filippine o, in ambedue i casi, qualsiasi soggetto o ente autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette Autorita' o funzioni simili; (c) con "servizi concordati" si indicano i servizi aerei di linea sulle rotte specificate nell'Annesso 1 del presente Accordo per il trasporto di passeggeri, merci e posta, separatamente o in combinazione; (d) con «vettore designato» si indica un vettore aereo designato ed autorizzato conformemente all'articolo 7 del presente Accordo; (e) il termine «territorio» in relazione ad uno Stato reca il significato ad esso attribuito nell'articolo 2 della Convenzione di Chicago e dal diritto internazionale; (f) i termini «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «vettore aereo» e «scalo non commerciale» recano il significato rispettivamente loro attribuito dall'articolo 96 della Convenzione di Chicago; (g) con «il presente Accordo» si intendono includere gli Annessi dello stesso e tutti gli emendamenti apportati a questi ultimi o al presente Accordo; (h) con «onere d'uso» si indica un onere imposto a carico dei vettori aerei da parte dell'Autorita' competente o da questa autorizzato, a fronte della fornitura di immobili o infrastrutture aeroportuali o infrastrutture della navigazione aerea (ivi comprese le infrastrutture per i sorvoli) o i servizi e le infrastrutture correlati, per gli aeromobili, i loro equipaggi, passeggeri e merci; (i) con "Certificato di Operatore Aereo" si indica il documento rilasciato ad un vettore aereo dalle Autorita' aeronautiche di una Parte Contraente attestante che il vettore aereo in questione detiene la capacita' professionale e l'organizzazione idonee a garantire il sicuro esercizio degli aeromobili per le attivita' di trasporto aereo specificate nel certificato; (j) con "dotazioni dell'aeromobile" si intendono articoli, diversi dalle provviste di bordo dalle e parti di ricambio rimuovibili, da utilizzare a bordo degli aeromobili durante il volo, ivi incluse le dotazioni di primo soccorso e per la sopravvivenza; (k) con "provviste di bordo" si indicano i beni di consumo pronti all'uso da utilizzare o vendere a bordo di un aeromobile durante il volo, comprese le forniture di magazzino; (l) con "parti di ricambio" si indicano articoli da utilizzare per la riparazione o sostituzione di parti di un aeromobile durante il volo, comprese le forniture di magazzino; (m) con "Rotte Specificate" si intendono le rotte specificate all'Annesso 1 del presente Accordo; (n) il termine "code sharing" indica una operazione effettuata da un vettore aereo designato utilizzando il codice vettore e il numero di volo di un altro vettore aereo in aggiunta al proprio codice vettore e numero di volo; (o) con "Stato Membro dell'Unione Europea" si intende uno Stato Membro dell'Unione Europea e con "Trattati UE" si indicano il "Trattato sull'Unione Europea" e il "Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea"; (p) con "Paesi EFTA" si indicano i Paesi Membri dell'Associazione Europea di Libero Scambio (European Free Trade Association): la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein; il Regno di Norvegia (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo); la Confederazione Elvetica (ai sensi dell'Accordo sul Trasporto Aereo tra la Comunita' Europea e la Confederazione Elvetica); (q) con "Paesi ASEAN" si indicano i Paesi Membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico: Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore, Tailandia, Brunei Darussalam, Viet Nam, Repubblica Democratica del Laos, , Myanmar, Cambogia; (r) nel presente Accordo ogni riferimento a vettori aerei della Repubblica Italiana deve essere inteso come relativo ai vettori aerei designati dalla Repubblica Italiana; (s) ogni riferimento a cittadini della Repubblica Italiana deve essere inteso come riferito ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea.

Accordo-art. 2

ARTICOLO 2 - DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA In deroga a quanto diversamente disposto, nulla nel presente Accordo e' inteso a: (i) richiedere o favorire l'adozione di accordi tra imprese, determinazioni da parte di associazioni di imprese o pratiche concertate volte a prevenire, distorcere o limitare la concorrenza; o (ii) consolidare gli effetti di un tale accordo, determinazione o pratica concertata; o (iii) delegare ad operatori economici privati la responsabilita' di adottare azioni volte a prevenire, distorcere o limitare la concorrenza.

Accordo-art. 3

ARTICOLO 3 - APPLICABILITA' DELLA CONVENZIONE DI CHICAGO Le disposizioni del presente Accordo sono soggette alle disposizioni della Convenzione di Chicago nella misura in cui tali disposizioni siano applicabili ai servizi aerei internazionali.

Accordo-art. 4

ARTICOLO 4 - CONCESSIONE DI DIRITTI 1. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i seguenti diritti in relazione all'esercizio di servizi aerei internazionali (a) diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell'altra Parte Contraente; (b) diritto di effettuare, su detto territorio, scali non commerciali; 2. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti di seguito specificati nel presente Accordo allo scopo di operare servizi aerei internazionali sulle rotte specificate nella Tabella delle Rotte annessa al presente Accordo. Tali servizi e rotte sono nel presente atto indicati rispettivamente come "i servizi concordati" e "le rotte specificate". 3. Nell'esercizio di un servizio concordato su una rotta specificata, il vettore aereo o i vettori aerei designati da ciascuna Parte Contraente, oltre ai diritti specificati al paragrafo (1) del presente Articolo, godranno del diritto di effettuare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente nei punti della rotta specificati nella Tabella delle Rotte annessa al presente Accordo, allo scopo di caricare e scaricare passeggeri e merci, ivi inclusa la posta. 4. Nulla di quanto disposto al paragrafo (2) del presente Articolo va inteso a conferire al vettore aereo designato o ai vettori aerei designati di una Parte Contraente il diritto di prendere a bordo, nel territorio dell'altra Parte Contraente, passeggeri e merci, compresa la posta, trasportati contro remunerazione o locazione e destinati ad un altro punto nel territorio dell'altra Parte Contraente. 5. Se, a causa di conflitto armato, disordini o sviluppi politici o circostanze speciali e inconsuete, un vettore aereo designato da una Parte Contraente non sia in grado di operare un servizio sulle sue linee normali, l'altra Parte Contraente si adoperera' per rendere possibile la continuita' del servizio, tramite una idonea riorganizzazione temporanea delle rotte.

Accordo-art. 5

ARTICOLO 5 - PRINCIPI CHE REGOLANO LA CAPACITA' E L'ESERCIZIO DEI DIRITTI 1. Ai vettori aerei designati dalle Parti Contraenti sara' garantito un trattamento equo e pari in modo tale che essi possano godere di pari opportunita' nell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte indicate. 2. Le disposizioni relative al trasporto di passeggeri, merci e posta caricati a bordo o scaricati nei punti delle rotte da specificare nei territori di stati diversi dagli stati che hanno designato i vettori aerei saranno concordati dalle Autorita' Aeronautiche delle due Parti Contraenti. La capacita' e la frequenza dei servizi offerta dai vettori aerei designati delle Parti Contraenti sui servizi concordati saranno concordate dalle Autorita' Aeronautiche. 3. In caso di disaccordo tra le Parti Contraenti, le questioni oggetto del precedente paragrafo 2 saranno definite secondo le disposizioni dell'Articolo 22 del presente Accordo. Fino al raggiungimento di tale accordo la capacita' offerta dal vettore aereo o dai vettori aerei rimarra' immutata. 4. I vettori aerei designati da ciascuna Parte Contraente sottopongono all'approvazione delle Autorita' Aeronautiche dell'altra Parte Contraente la tabella oraria dei voli almeno 30 giorni prima della introduzione del servizio sulle rotte specificate. Cio' vale, allo stesso modo, per le modifiche successive. In casi particolari tale limite temporale puo' essere ridotto subordinatamente alla approvazione delle dette Autorita'.

Accordo-art. 6

ARTICOLO 6 - APPLICABILITA' DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI 1. Le leggi, i regolamenti e le procedure di una Parte Contraente relative all'ingresso, la permanenza o la partenza dal proprio territorio di aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale o relative alla conduzione e navigazione di tali aeromobili saranno applicati ai vettori aerei designati dell'altra Parte Contraente all'entrata, durante la permanenza e alla partenza da detto territorio. 2. Le leggi e i regolamenti di una Parte Contraente relativi all'ingresso, sdoganamento, permanenza o transito, emigrazione o immigrazione, passaporti, dogana e quarantena saranno applicati ai vettori aerei designati dell'altra Parte Contraente, ai passeggeri, all'equipaggio, carico e posta nel transito, nella ammissione o durante la permanenza o alla partenza dal territorio di tale Parte Contraente. 3. Fatte salve le leggi e i regolamenti relativi alla sicurezza, i passeggeri, i bagagli e il carico che effettuino transito diretto nel territorio di una Parte Contraente e che non lascino l'area aeroportuale riservata a tale scopo saranno soggetti unicamente a controlli semplificati. I bagagli e il carico in transito diretto saranno esenti da dazi doganali ed altre imposte simili.

Accordo-art. 7

ARTICOLO 7 - DESIGNAZIONE E AUTORIZZAZIONI DI ESERCIZIO 1. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di designare uno o piu' vettori aerei per l'esercizio dei servizi convenuti su ciascuna delle rotte specificate all'Annesso 1 e di revocare o modificare tali designazioni. Tali designazioni sono oggetto di notifica scritta e vengono trasmesse all'altra parte contraente tramite canali diplomatici. 2. Al ricevimento di tale designazione l'altra Parte accorda, con tempi procedurali minimi, le idonee autorizzazioni e permessi, a condizione che: (a) nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica Italiana: (i) il vettore sia stabilito in territorio italiano conformemente a quanto previsto nei Trattati UE e disponga di una valida Autorizzazione d'Esercizio, ai sensi della normativa dell'Unione Europea; e (ii) l'effettivo controllo regolatorio sul vettore aereo sia esercitato e mantenuto dallo Stato Membro dell'Unione Europea responsabile del rilascio allo stesso del Certificato di Operatore Aereo e l'Autorita' aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione, e (iii) il vettore appartenga, direttamente o in virtu' della proprieta' di una quota di maggioranza a Stati Membri dell'Unione Europea e sia soggetto al controllo effettivo di tali Stati Membri dell'Unione Europea o degli Stati Membri della Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA) e/o di cittadini di tali Stati; (b) nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica delle Filippine: (i) il vettore sia stabilito nel territorio della Repubblica delle Filippine e sia autorizzato ai sensi delle leggi applicabili della Repubblica delle Filippine; e (ii) l'effettivo controllo regolatorio sul vettore aereo sia esercitato e mantenuto dalla Repubblica delle Filippine; e (iii) il vettore appartenga, direttamente o in virtu' della proprieta' di una quota di maggioranza alla Repubblica delle Filippine e sia soggetto al controllo effettivo della Repubblica delle Filippine e/o di suoi cittadini; (c) il vettore designato sia in grado soddisfare le condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti conformi alla Convenzione, applicati di norma all'esercizio di servizi aerei internazionali dalla Parte Contraente che riceve la designazione. 3. Ricevuta l'autorizzazione d'esercizio di cui al paragrafo 2, un vettore aereo puo' in qualsiasi momento iniziare ad operare i servizi convenuti per i quali e' stato designato, sempre che il vettore aereo sia conforme alle disposizioni applicabili del presente Accordo.

Accordo-art. 8

ARTICOLO 8 - RITIRO, REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO 1. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di revocare, sospendere o limitare l'autorizzazione o i permessi tecnici di un vettore aereo designato dell'altra Parte, ove: (a) nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica Italiana: (i) il vettore aereo non sia stabilito nel territorio italiano secondo quanto previsto dai Trattati UE o non disponga di una valida Autorizzazione d'Esercizio, ai sensi della normativa dell'Unione Europea; o (ii) l'effettivo controllo regolatorio del vettore aereo non sia esercitato o mantenuto dallo Stato Membro dell'Unione Europea responsabile del rilascio allo stesso del Certificato di Operatore Aereo o l'Autorita' aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; o (iii) il vettore aereo non sia posseduto, direttamente o in virtu' della proprieta' di quote di maggioranza da Stati Membri dell'Unione Europea o dell'Associazione Europea di Libero Scambio e/o da cittadini di tali Stati ne' sia soggetto al controllo effettivo di essi; o (iv) il vettore aereo sia gia' autorizzato ad operare ai sensi di un accordo bilaterale tra la Repubblica delle Filippine e un altro Stato dell'Unione Europea ed eserciti i diritti di traffico concessi ai sensi del presente Accordo su una rotta che includa un punto in tale altro Stato Membro in modo tale da circonvenire alle restrizioni sui diritti di traffico imposte da tale altro Accordo; o (v) il vettore aereo detenga un Certificato di Operatore Aereo rilasciato da uno Stato Membro dell'Unione Europea in assenza di un accordo bilaterale sui servizi aerei tra la Repubblica delle Filippine e lo Stato Membro e i diritti di traffico necessari per la conduzione delle operazioni proposte da tale vettore aereo non siano reciprocamente possibili per i vettori delle Filippine; (b) nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica delle Filippine: (i) il vettore aereo non sia stabilito in territorio della Repubblica delle Filippine o non sia autorizzato ai sensi delle leggi applicabili della Repubblica delle Filippine; o (ii) L'effettivo controllo regolatorio sul vettore aereo non sia mantenuto dalla Repubblica delle Filippine e/o da suoi cittadini; o (iii) Il vettore aereo non sia posseduto, direttamente o in virtu' della proprieta' di quote di maggioranza dalla Repubblica delle Filippine ne' sia soggetto al controllo effettivo della Repubblica delle Filippine e/o da suoi cittadini; (c) il vettore designato non sia in grado di dimostrare di essere idoneo a soddisfare le condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti conformi alla Convenzione di Chicago, applicati di norma all'esercizio di servizi aerei internazionali dalla Parte Contraente che riceve la designazione; o (d) Il vettore aereo disattenda le leggi e/o i regolamenti della Parte Contraente che ha accordato questi diritti; o, (e) li vettore aereo non operi secondo le condizioni previste nel presente Accordo. 2. Salvo il caso in cui la revoca immediata, la sospensione o l'imposizione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano necessari per evitare altre infrazioni di leggi e regolamenti, tali diritti possono essere esercitati solo dopo consultazione dell'altra Parte Contraente, in conformita' a quanto disposto all'Articolo 20 del presente Accordo.

Accordo-art. 9

ARTICOLO 9 - TUTELA DELLA NAVIGAZIONE AEREA 1. Fatti salvi i diritti e gli obblighi contratti in virtu' del diritto internazionale, le Parti Contraenti riaffermano che gli obblighi reciprocamente assunti in materia di protezione della navigazione aerea contro atti di interferenza illegittima formano parte integrante del presente Accordo. Senza porre alcun limite alla generalita' dei diritti e degli obblighi contratti in virtu' del diritto internazionale, le Parti Contraenti operano, in particolare, in conformita' alle disposizioni della Convenzione sui reati e taluni altri atti commessi a bordo degli aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963, della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata all'Aia il 16 dicembre 1970, della Convenzione per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971, del Protocollo Aggiuntivo per la soppressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti impiegati dall'aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988 e della Convenzione sul contrassegno degli esplosivi plastici ai fini di rilevamento, firmato a Montreal il 1 marzo 1991, come pure di altri eventuali protocolli o convenzioni in materia di protezione dell'aviazione civile che siano vincolanti per entrambe le Parti. 2. A richiesta, le Parti Contraenti si prestano reciprocamente tutta l'assistenza necessaria a prevenire atti di cattura illecita di aeromobili civili e di altri atti illegittimi contro la sicurezza dell'aeromobile, dei loro passeggeri ed equipaggio, degli aeroporti e delle strutture di navigazione e contro qualsiasi altra minaccia alla sicurezza dell'aviazione civile. 3. Le Parti Contraenti, nelle loro reciproche relazioni, agiscono in conformita' alle norme in materia di protezione dell'aviazione sancite dalla Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile ed indicate come Annessi alla Convenzione di Chicago nella misura in cui tali disposizioni sono applicabili alle Parti Contraenti; esigono che gli operatori degli aeromobili inseriti nel proprio registro o gli operatori di aeromobili che hanno nel territorio delle Parti Contraenti la sede di attivita' principale o la residenza permanente, o, nel caso dell'Italia, gli operatori di aeromobili che siano costituiti nel territorio italiano ai sensi del Trattato istitutivo dell'Unione Europea e in possesso di valide Autorizzazioni di Esercizio conformi alla normativa dell'Unione Europea, e gli operatori degli aeroporti nei loro territori agiscano nel rispetto di tali disposizioni in materia di tutela dell'aviazione. 4. Ciascuna Parte Contraente accetta che i propri operatori di aeromobili siano tenuti ad osservare, alla partenza dal territorio dell'altra Parte Contraente o durante la permanenza su di esso, le disposizioni in materia di protezione dell'aviazione conformi alla legge vigente in tale Paese, ivi comprese, nel caso dell'Italia, le leggi dell'Unione Europea. Ciascuna Parte. Contraente garantisce l'effettiva applicazione di misure idonee nel proprio territorio volte a proteggere l'aeromobile ed ispezionare passeggeri, equipaggio, bagaglio a mano, bagaglio, carico e provviste dell'aeromobile prima e durante le operazioni di imbarco o carico. Ciascuna Parte Contraente si dimostrera' disponibile a considerare ogni richiesta dell'altra Parte Contraente di misure di sicurezza eccezionali per fare fronte ad una particolare minaccia. 5. Qualora si verifichi la cattura illegittima di un aeromobile civile o la minaccia di essa o si verifichino altri atti illegittimi contro la sicurezza di un aeromobile, dei passeggeri o dell'equipaggio, di aeroporti o strutture di navigazione aerea, le Parti Contraenti si presteranno reciproca assistenza facilitando la comunicazione e adottando altre misure idonee volte a far cessare rapidamente e in sicurezza tale cattura o minaccia di cattura. 6. Qualora una Parte Contraente abbia problemi occasionali nel contesto del presente Articolo in materia di protezione della navigazione aerea, le Autorita' aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti potranno richiedere alle Autorita' aeronautiche dell'altra Parte Contraente l'avvio di consultazioni immediate.

Accordo-art. 10

ARTICOLO 10 - RICONOSCIMENTO DEI CERTIFICATI E DEI BREVETTI (1) I certificati di aeronavigabilita', i certificati di idoneita' e i brevetti in corso di validita' rilasciati o riconosciuti in base alle leggi e ai regolamenti di una Parte Contraente, ivi comprese, nel caso della Repubblica Italiana, le leggi e i regolamenti dell'Unione Europea, sono ritenuti validi dall'altra Parte Contraente per la finalita' di operare i servizi concordati, sempre che i requisiti richiesti per il rilascio o il riconoscimento di tali certificati e brevetti soddisfino almeno gli standard minimi stabiliti ai sensi della Convenzione. (2) Ciascuna Parte Contraente si riserva tuttavia il diritto di rifiutare di riconoscere, per le finalita' di sorvolo del proprio territorio, certificati di idoneita' e brevetti rilasciati a propri cittadini o resi validi per gli stessi dall'altra Parte Contraente.

Accordo-art. 11

ARTICOLO 11 - SICUREZZA AEREA (1) in qualsiasi momento ciascuna Parte Contraente ha la facolta' di richiedere consultazioni in merito agli standard di sicurezza adottati dall'altra Parte Contraente relativamente alle strutture aeronautiche, all'equipaggio, all'aeromobile e al funzionamento dell'aeromobile. Tali consultazioni avranno luogo entro trenta giorni dalla richiesta. (2) Ove, a seguito di tali consultazioni, una Parte Contraente rilevi che l'altra Parte Contraente non mantenga ed amministri in modo efficiente gli standard di sicurezza relativamente agli ambiti di cui al paragrafo 1, conformi agli Standard in quel momento vigenti ai sensi della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale (Doc 7300), l'altra Parte Contraente sara' informata di tali rilievi e delle azioni ritenute necessarie per aderire agli Standard ICAO. L'altra Parte Contraente adottera' allora idonee misure correttive entro un periodo di tempo concordato. (3) Ai sensi dell'Articolo 16 della Convenzione, si conviene inoltre che ciascun aeromobile utilizzato da un vettore o per conto di un vettore di una Parte Contraente, che operi servizi con origine o destinazione nel territorio di un'altra Parte Contraente, possa, mentre si trova nel territorio dell'altra Parte Contraente essere soggetto ad un controllo da parte dei rappresentanti autorizzati dell'altra Parte Contraente, a condizione che cio' non causi un irragionevole ritardo nell'esercizio dell'aeromobile. In deroga agli obblighi di cui all'Articolo 33 della Convenzione di Chicago, lo scopo di tale ispezione e' di verificare la validita' della documentazione dell'aeromobile, le autorizzazioni rilasciate all'equipaggio e la rispondenza delle attrezzature dell'aeromobile e delle condizioni dello stesso agli Standard in quel momento vigenti ai sensi della Convenzione. (4) Qualora sia necessario porre in essere misure urgenti per assicurare la sicurezza di esercizio di un vettore, ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di sospendere o modificare immediatamente l'autorizzazione di esercizio di un vettore o di piu' vettori dell'altra Parte Contraente. (5) Le misure adottate da una Parte Contraente in conformita' a quanto disposto al precedente comma 4 saranno disapplicate non appena le motivazioni che ne hanno motivato l'adozione cessino di esistere. (6) Con riferimento al precedente comma 2, qualora si stabilisca che una Parte Contraente continui a non essere conforme agli Standard ICAO una volta trascorso il periodo convenuto, il Segretario Generale dell'ICAO verra' informato della situazione. Quest'ultimo sara' inoltre informato della successiva corretta soluzione della situazione. (7) Qualora l'Italia abbia designato un vettore aereo il cui controllo regolatorio sia esercitato e mantenuto da un altro Stato Membro dell'Unione Europea, i diritti dell'altra Parte Contraente, ai sensi del presente Articolo verranno parimenti applicati in relazione all'adozione, esercizio o mantenimento degli standard di sicurezza da parte di tale altro Stato Membro dell'Unione Europea e in relazione alla autorizzazione di esercizio di tale vettore.

Accordo-art. 12

ARTICOLO 12 - ESENZIONE DA DAZI DOGANALI ED ALTRI DIRITTI (1) Gli aeromobili impiegati su servizi aerei Internazionali dai vettori aerei designati di una Parte Contraente, nonche' le relative dotazioni ordinarie, le parti di ricambio compresi I motori, le forniture di carburante e lubrificanti e le provviste di bordo (ivi compresi cibo, bevande e tabacco) a bordo di tale aeromobile sono esentati dall'altra Parte Contraente da ogni tipo di dazio doganale, diritto di ispezione ed altri oneri fiscali al momento dell'ingresso nel territorio dell'altra Parte Contraente, a condizione che tale dotazione ordinaria e tali altri beni rimangano a bordo dell'aeromobile. (2) Gli aeromobili sono inoltre esentanti dagli stessi dazi, diritti ed oneri, ad eccezione degli oneri corrispondenti ai servizi erogati per: a) il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio compresi i motori e le dotazioni ordinarie aviotrasportate introdotte nel territorio di una Parte Contraente dagli aeromobili dei vettori aerei designati dell'altra Parte Contraente e finalizzati all'uso esclusivo degli aeromobili di detto vettore aereo; b) il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio inclusi i motori e le dotazioni ordinarie aviotrasportate caricati a bordo nel territorio di ciascuna Parte Contraente dagli aeromobili dei vettori aerei designati di una Parte Contraente nell'esercizio dei servizi concordati, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalle competenti Autorita' di detta altra Parte Contraente, e finalizzati ad uso e consumo esclusivo durante il volo. (3) I materiali oggetto delle esenzioni dai dazi doganali ed altri oneri fiscali di cui ai precedenti commi non saranno utilizzati per scopi diversi dai servizi aerei internazionali e debbono essere riesportati ove non utilizzati, a meno che non venga garantito il loro trasferimento ad altro vettore aereo internazionale o non ne venga consentita l'importazione permanente, secondo le disposizioni vigenti nel territorio della Parte Contraente interessata. (4) Le esenzioni stabilite nel presente Articolo, applicabili anche alla parte dei materiali summenzionati utilizzati o consumati durante il volo sul territorio della Parte Contraente concedente le esenzioni, sono concesse a condizione di reciprocita' e possono essere soggette al rispetto delle specifiche formalita' normalmente applicate in detto territorio, ivi compresi i controlli doganali. (5) Nulla di quanto disposto nel presente Accordo impedisce alla Repubblica Italiana di imporre, su base non discriminatoria, tasse, imposte, dazi, diritti o oneri sul carburante fornito nel proprio territorio per essere utilizzato da un aeromobile di un vettore aereo designato della Repubblica delle Filippine che operi tra un punto del territorio italiano e un altro punto nel territorio italiano o nel territorio di un altro Stato Membro dell'Unione Europea. (6) Nulla di quanto disposto nel presente Accordo impedisce alla Repubblica delle Filippine di imporre, su base non discriminatoria, tasse, imposte, dazi, diritti o oneri sul carburante fornito nel proprio territorio per essere utilizzato da un aeromobile di un vettore aereo designato della Repubblica Italiana che operi tra un punto nel territorio delle Filippine e un altro punto nel territorio della Repubblica delle Filippine o nel territorio di un altro Stato Membro dell'ASEAN, nel caso in cui lo Stato Membro di tale organizzazione regionale abbia sottoscritto un accordo in materia di sulla imposizione di oneri sulla fornitura di carburante.

Accordo-art. 13

ARTICOLO 13 - ONERI D'USO (1) Nessuna Parte Contraente impone o consente che siano imposti al vettore aereo designato dell'altra Parte Contraente oneri d'uso superiori a quelli imposti ai propri vettori aerei che operano servizi aerei internazionali simili. (2) Ciascuna Parte Contraente incoraggia le consultazioni tra le proprie Autorita' competenti alla imposizione degli oneri e i vettori aerei che utilizzano i servizi e le strutture messe a disposizione da tali Autorita', ove possibile tramite le organizzazioni rappresentative di tali vettori aerei. Le proposte di modifica degli oneri d'uso dovrebbero essere annunciate agli utenti con ragionevole preavviso in modo da consentire agli stessi di esprimere le proprie opinioni prima della entrata in vigore delle modifiche. Ciascuna Parte Contraente incoraggia le proprie Autorita' competenti e gli utenti a scambiare pertinenti informazioni relative agli oneri d'uso.

Accordo-art. 14

ARTICOLO 14 - OPPORTUNITA' COMMERCIALI (1) Il vettore aereo (i vettori aerei) di una Parte Contraente ha (hanno) il diritto di mantenere la propria rappresentanza sul territorio dell'altra Parte Contraente. (2) Il vettore aereo (i vettori aerei) di una Parte Contraente, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia di ingresso, residenza e ed occupazione dell'altra Parte Contraente, puo' (possono) portare e mantenere nel territorio dell'altra Parte Contraente personale dirigenziale, commerciale, tecnico, operativo e altro personale specializzato necessario per la prestazione di servizi di trasporto aereo; (3) Nel caso della nomina di un agente generale o di un agente di vendita generale, tale agente viene designato in conformita' alle leggi e ai regolamenti applicabili in materia di ciascuna Parte Contraente. (4) Ciascun vettore aereo designato ha il diritto di operare nella vendita di trasporto aereo nel territorio dell'altra Parte Contraente, direttamente o attraverso propri agenti e chiunque e' libero di acquistare tale trasporto nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia.

Accordo-art. 15

ARTICOLO 15 - ACCORDI DI COOPERAZIONE Le specifiche condizioni operative degli accordi di cooperazione quali il block space e/o gli accordi di code sharing, sono stabilite nell'Annesso II al presente Accordo.

Accordo-art. 16

ARTICOLO 16 - ASSISTENZA A TERRA (GROUND HANDLING) Fatte salve le direttive, leggi e i regolamenti di ciascuna Parte Contraente, ivi compresa, nel caso dell'Italia, la normativa dell'Unione Europea, ciascun vettore aereo designato ha il diritto di provvedere autonomamente ai servizi di assistenza a terra nel territorio dell'altra Parte Contraente, (auto-assistenza o "self handling") o, a sua scelta, la possibilita' di effettuare una selezione tra i fornitori concorrenti che offrono servizi di assistenza a terra parziali o totali. Nei casi in cui tali leggi e regolamenti limitino o impediscano di esercitare il "self-handling" e laddove non vi sia un'effettiva concorrenza tra i fornitori di servizi di assistenza a terra, ciascun vettore designato avra' diritto ad un trattamento non discriminatorio per quanto attiene all'accesso a servizi di self-handling e ground-handling offerti da uno o piu' fornitori.

Accordo-art. 17

ARTICOLO 17 - CONVERSIONE E TRASFERIMENTO DELLE ENTRATE (1) Ciascuna Parte consente al vettore aereo (vettori aerei) dell'altra Parte di convertire e trasferire all'estero tutte le entrate ottenute in loco dalla vendita di servizi di trasporto aereo e attivita' associate direttamente collegate al trasporto aereo, al netto degli esborsi sostenuti localmente, tramite la pronta conversione e rimessa senza limiti al tasso di cambio applicabile alla data della richiesta di conversione o rimessa. (2) La conversione e rimessa di tali entrate sono consentite in conformita' alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili e non sono soggette ad alcun onere amministrativo o di cambio, ad eccezione degli oneri normalmente applicati dalle banche per l'espletamento di tali operazioni di conversione o rimessa. (3) Le disposizioni del presente Articolo non esentano i vettori aerei di entrambe le Parti dal pagamento dei dazi, tasse e contributi cui sono soggetti. (4) Nella misura in cui i servizi di pagamento tra le Parti sono disciplinati da un accordo speciale, detto accordo prevale.

Accordo-art. 18

ARTICOLO 18 - TARIFFE (1) Per le finalita' del presente Accordo il termine "tariffa" indica il prezzo da pagare per il trasporto di passeggeri, bagagli e merci e le condizioni in base alle quali tale prezzo si applica, ivi compresi i prezzi e le condizioni di agenzia e di altri servizi ancillari, escludendo tuttavia la remunerazione o le condizioni per il trasporto di posta. (2) Ciascuna Parte Contraente acconsente che le tariffe per i servizi aerei vengano stabilite da ciascun vettore aereo designato sulla base di considerazioni commerciali e di mercato. Nessuna delle Parti Contraenti richiede ai propri vettori aerei di consultare altri vettori aerei in merito alle tariffe che queste impongono o propongono di imporre per i servizi oggetto del presente Accordo. (3) Ciascuna Parte Contraente ha facolta' di richiedere la notifica o la registrazione di ogni tariffa intesa essere imposta dal proprio vettore o vettori aerei. A meno che cio' non sia imposto dalla legge nazionale di una Parte Contraente, nessuna delle Parti Contraenti richiede la notifica o la registrazione di tariffe intese essere imposte dalla compagnia aerea o dalle compagnie aeree dell'altra Parte Contraente. Qualora sussistano obblighi di legge di una parte contraente ai sensi dei quali i vettori aerei designati dell'altra parte contraente siano tenuti a notificare le tariffe per ottenerne l'approvazione, la parte contraente espletera' tale procedura nel minor tempo possibile. Le tariffe possono rimanere in vigore a meno che non siano successivamente disapplicate ai sensi dei seguenti commi 5 o 6. (4) L'intervento delle Parti Contraenti e' limitato alla: (a) tutela dei consumatori da tariffe eccessive, dovute ad abuso di posizione dominante; (b) prevenzione da tariffe la cui applicazione costituisce un comportamento anticoncorrenziale o sia potenzialmente o intenzionalmente volta a prevenire, limitare o distorcere la concorrenza o ad escludere un concorrente dalla rotta. (5) Ciascuna Parte Contraente puo' unilateralmente bloccare una tariffa registrata o imposta da uno dei propri vettori aerei designati. Tuttavia tale intervento viene posto in atto solo qualora le Autorita' Aeronautiche di tale Parte Contraente ritengano che una tariffa imposta o proposta risponda ad uno dei criteri indicati al precedente comma 4. (6) Le Parti Contraenti non adottano misure unilaterali per prevenire l'entrata in vigore o la vigenza di una tariffa imposta o proposta da un vettore aereo dell'altra Parte Contraente. Qualora una Parte Contraente ritenga che tale tariffa sia incoerente con le considerazioni di cui al precedente comma 4, essa puo' richiedere una consultazione e notificare all'altra Parte Contraente le motivazioni di tale insoddisfazione. Le consultazioni avranno luogo entro 14 giorni dal ricevimento della richiesta. In assenza di un accordo reciproco la tariffa entra o rimane in vigore.

Accordo-art. 19

ARTICOLO 19 - STATISTICHE Le Autorita' Aeronautiche di una Parte Contraente forniscono alle Autorita' Aeronautiche dell'altra Parte Contraente, su richiesta di quest'ultime, le informazioni e le statistiche - tali da poter essere normalmente preparate dai vettori aerei designati e presentate alle rispettive autorita' aeronautiche - relative al traffico operato sui servizi concordati dai vettori aerei designati della prima Parte Contraente, con destinazione e origine nel territorio dell'altra Parte Contraente. L'eventuale richiesta di ulteriori dati statistici di traffico da parte delle Autorita' Aeronautiche di una Parte Contraente alle Autorita' Aeronautiche dell'altra Parte Contraente sara' oggetto di discussione ed accordo tra le due Parti Contraenti.

Accordo-art. 20

ARTICOLO 20 - CONSULTAZIONI ED EMENDAMENTI (1) Ciascuna Parte Contraente o le Autorita' Aeronautiche di questa possono, in qualsiasi momento, richiedere consultazioni con l'altra Parte Contraente o con le Autorita' Aeronautiche di questa. (2) La consultazione richiesta da una Parte Contraente o dalle Autorita' Aeronautiche di questa ha inizio entro un periodo di sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento della richiesta. (3) Il presente Accordo puo' essere modificato con il reciproco consenso delle Parti Contraenti. Le modifiche apportate al presente Accordo entrano in vigore alla data dell'ultima delle notifiche scritte intercorse tra le Parti Contraenti a mezzo canali diplomatici, attestante l'avvenuto espletamento delle procedure legali finalizzate all'entrata in vigore delle stesse.

Accordo-art. 21

ARTICOLO 21 - CONFORMITA' A CONVENZIONI MULTILATERALI Qualora una convenzione o un accordo multilaterale in materia di trasporto aereo entri in vigore per entrambe le Parti Contraenti, il presente Accordo e gli Annessi sono ritenuti conformemente emendati.

Accordo-art. 22

ARTICOLO 22 - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE (1) Qualora tra le Parti Contraenti insorgano controversie relative all'interpretazione o applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti tenteranno in primo luogo di comporre tali controversie tramite negoziato. (2) Qualora le Parti Contraenti non riescano a comporre dette controversie tramite negoziato, esse saranno risolte tramite canali diplomatici secondo le leggi e i regolamenti di ciascuna Parte Contraente.

Accordo-art. 23

ARTICOLO 23 - RECESSO Ciascuna Parte Contraente ha facolta', in qualsiasi momento, di notificare per iscritto all'altra Parte Contraente la propria decisione di recedere dal presente Accordo. Tale notifica dovra' essere inviata simultaneamente all'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale. In tal caso, il presente accordo cessera' di produrre effetti dodici (12) mesi dopo il ricevimento della notifica resa dall'altra Parte Contraente, a meno che tale notifica non sia revocata di comune intesa fra le Parti prima dello scadere di questo termine. Qualora l'altra Parte Contraente non attesti di aver ricevuto la notifica, questa si reputa pervenuta quattordici (14) giorni dopo che l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale ne ha ricevuto comunicazione.

Accordo-art. 24

ARTICOLO 24 - REGISTRAZIONE Il presente Accordo, comprensivo degli Annessi, ed ogni successivo emendamento dello stesso sono registrati presso l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

Accordo-art. 25

ARTICOLO 25 - ENTRATA IN VIGORE (1) Il presente Accordo entra in vigore alla data dell'ultimo scambio di note tramite il quale le Parti Contraenti notificano reciprocamente in forma scritta, tramite canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle procedure legali previste per l'entrata in vigore. (2) In fede, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto in Roma il 30 ottobre 2017 in due copie originali, in lingua inglese. Per il Governo Per il Governo della Repubblica Italiana della Repubblica delle Filippine Sen. Benedetto Della Vedova S.E. Domingo P. Nolasco Sottosegretario di Stato Ambasciatore della Repubblica del Ministero degli Affari Esteri delle Filippine in Italia e della Cooperazione Internazionale

Annesso I

ANNESSO I TABELLA DELLE ROTTE Rotte sulle quali verranno operati servizi da parte di uno o piu' vettori aerei designati dalla Repubblica Italiana:

Punti di origine Punti intermedi Punti di destinazione Punti oltre

Punti in Italia Tutti i punti Manila, Clark, Cebu e un altro punto da scegliere liberamente Punti in Asia e Australia

Rotte sulle quali verranno operati servizi da parte di uno o piu' vettori aerei designati dalla Repubblica delle Filippine:

Punti di origine Punti intermedi Punti di destinazione Punti oltre

Punti nelle Filippine Tutti i punti Roma, Milano, Bergamo e un altro punto da scegliere liberamente Punti in Europa e Africa

Note: 1. I punti intermedi e i punti oltre sono operati senza restrizioni di carattere direzionale o geografico. 2. Il vettore aereo (i vettori aerei) di entrambe le Parti Contraenti puo' (possono) omettere scali a condizione che i servizi abbiano origine o destinazione all'interno del Paese del vettore. 3. I servizi aerei sono operati in terza e quarta liberta'. Nuovi diritti di quinta liberta' saranno reciprocamente accordati sulla base di intese tra le Parti Contraenti. Non e' consentito il cabotaggio (4) Sono consentiti i diritti di scalo e i "voli circolari"

Annesso II

ANNESSO II ACCORDI DI COOPERAZIONE (1) I vettori aerei designati in possesso delle idonee autorizzazioni ad operare i servizi convenuti possono operare tali servizi sulle rotte specificate, senza restrizioni di carattere geografico o direzionale, tramite ogni punto, utilizzando aeromobili in locazione registrati anche in paesi terzi e sulla base di intese operative quali accordi di block space e di code-sharing. (2) I vettori aerei designati di una Parte Contraente possono concludere accordi commerciali di code-sharing con: - uno o piu' vettori aerei della stessa Parte Contraente; - uno o piu' vettori aerei dell'altra Parte Contraente; (3) Con riferimento all'Annesso 2 dell'ASA parafato e allegato al presente documento, e considerato il fatto che le Filippine stanno tuttora valutando la propria posizione in merito al code-sharing con paesi terzi, le Parti Contraenti convengono che, allo scopo di favorire, incrementare e agevolare il traffico diretto - consentono ai vettori designati di entrambe le Parti di concludere accordi di code-sharing con vettori aerei di Paesi terzi che detengano i diritti necessari, a partire dall'inizio della stagione IATA Summer 2016. Tali operazioni verranno esercitate sui seguenti punti: i. per i vettori aerei designati dall'Italia: un punto nel Medio Oriente, tre punti in Asia, due punti in Australia; ii. per i vettori aerei designati dalle Filippine: un punto in Medio Oriente, tre punti in Asia, due punti in Europa. Su accordo delle Parti, specifici accordi di code sharing con Paesi terzi potranno essere consentiti prima della stagione IATA Summer 2016 (4) Le frequenze operate ai sensi dell'accordo di code sharing sono calcolate come frequenze del vettore che opera il servizio. (5) Nell'operare i servizi concordati i vettori aerei designati di ciascuna Parte Contraente hanno facolta' di cambiare aeromobile in un punto o piu' punti delle rotte specificate, utilizzando numeri di volo identici o diversi sui segmenti interessati.